c) Mobili e infissi COMPRAVENDITA DI MOBILI DI LEGNO
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c) Mobili e infissi COMPRAVENDITA DI MOBILI DI LEGNO
c) Mobili e infissi COMPRAVENDITA DI MOBILI DI LEGNO Sommario Oggetto del contratto Caratteristiche . . . . . Prezzo . . . . . . . . . . . Consegna . . . . . . . . . Pagamento . . . . . . . . Garanzia . . . . . . . . . Mediazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ITER DELL’ACCERTAMENTO Primo accertamento: 23 gennaio 1957. Ultima revisione: a) esame del Comitato tecnico: 8 luglio 1975. b) approvazione definitiva del testo dalla Commissione: 13 maggio 1976. c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 463 del 6 settembre 1976. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. ..» ..» ..» ..» ..» ..» 1 2 3 4 5 6 7 Art. 1 - Oggetto del contratto. Il contratto di mobili in legno e in altri materiali può avere per oggetto gruppi d’ambiente o singoli pezzi. Per gruppi d’ambiente si intendono pezzi componenti un intero ambiente (camera da letto, salotto, sala di soggiorno, etc.). I mobili si distinguono in tre classi: assemblati, componibili, accostabili. Gli assemblati sono i mobili già tali alla consegna (come sedie, poltrone, etc.) oppure da assemblare alla posa in domicilio (come armadi, letti) e, cioè, sono costituiti da elementi in numero fisso e non variabili e già tra loro congiunti o da congiungersi a domicilio. Per componibili si intendono i mobili che risultano atti ad essere variabilmente composti in numero di elementi o in dimensioni e forme diverse. Per accostabili si intendono pezzi singoli assemblati o da assemblare e che compongono uno o più mobili con dimensioni e forme diverse. Tanto per i componibili che per gli accostabili il contratto deve indicare il numero ed il tipo di elementi. Nei rapporti tra fabbricanti e commercianti i mobili devono essere venduti finiti; devono essere venduti completi degli accessori (viti, maniglie, etc.) se si tratta di componibili o accostabili. Nei rapporti tra commerciante (o artigiano) e compratore i mobili sono forniti pronti all’uso salvo diversa pattuizione. Art. 2 - Caratteristiche. La denominazione dei mobili fa riferimento, di norma, alle parti esterne e visibili. Il riferimento alla struttura è facoltativo. Nel solo caso di mobili in legno costruiti in massello deve essere specificato se il mobile è tale in tutto oppure solo in parte. Si denomina un mobile dal materiale di rivestimento (esempio: armadio in noce nazionale sta per armadio impiallacciato di noce nazionale, poltrona in pelle di vitello oppure in tessuto di lana sta per poltrona rivestita in...). La denominazione dell’essenza le- gnosa deve essere esatta escludendo qualsiasi denominazione di fantasia. Nel caso di laccature, è ammesso che non sia precisato il materiale costituente il supporto e comunque, se ne viene fatta menzione, sono d’obbligo le denominazioni esatte. Art. 3 - Prezzo. Il prezzo dei mobili è indifferentemente riferito al gruppo di ambiente o al singolo pezzo, sempre che si tratti di mobili assemblati o da assemblare. Per i componibili e gli accostabili il prezzo può essere indicato per ogni singolo elemento o per gruppi omogenei di elementi. Nei rapporti da fabbricante a commerciante il prezzo si intende franco magazzino produttore, salvo pattuizioni diverse. L’IVA è conteggiata separatamente. Nei rapporti da commerciante (o artigiano) a compratore il prezzo non è comprensivo del trasporto, del montaggio dei mobili non assemblati e dell’eventuale progettazione ambientale, salvo pattuizione contraria. Art. 4 - Consegna. Nei rapporti tra fabbricante e commerciante la consegna è fatta nei tempi e nelle modalità pattuite, salvo cause di forza maggiore da comunicare tempestivamente. Nei rapporti tra commerciante (o artigiano) e compratore la consegna è, su richiesta, effettuata a domicilio con sistemazione dei mobili e l’eventuale assemblaggio, composizione o accostamento. Il compratore è tenuto a provvedere a far trovare sgombri gli spazi in cui i mobili devono essere collocati. Gli eventuali trasporti fuori casa o spostamenti in altri locali dei mobili usati sono a carico del compratore. La sistemazione dei mobili non prestabilita da progettazione avviene su indicazioni immediate e la richiesta di ripetute modif iche di collocazione comporta il diritto del commerciante di rivalersi per il maggiore tempo impiegato. Per i mobili in cui sono previsti accorpamenti di elettrodomestici ed idraulici, il commerciante non è tenuto ad alcun lavoro di allacciamento, modifica o collaudo di impianto. Gli eventuali adattamenti dei mobili non sono compresi. Per i mobili la cui sistemazione richieda lavori di fissaggio alle pareti, il commerciante può richiedere preventiva pattuizione aggiuntiva al prezzo dei mobili stessi, sempre rimanendo esclusa ogni responsabilità per i vizi di costruzione edilizia. Sono a carico del commerciante gli eventuali ritocchi o riparazioni ai mobili che abbiano subito avarie durante il trasporto. Art. 5 - Pagamento. Il pagamento da compratore a commerciante (o artigiano) è eseguito, salvo diversa pattuizione, alla consegna della merce. All’atto della conclusione del contratto il venditore può chiedere un congruo acconto. Il pagamento non può essere dilazionato per eventuali pretesi difetti o vizi dei mobili ricevuti. Art. 6 - Garanzia. Nei rapporti tra fabbricante e commerciante il mobile oggetto del contratto è venduto come da modello, dimensioni, caratteristiche e materiali indica- ti nell’ordinativo. Successive eventuali modifiche o differenziazioni devono essere preventivamente concordate. Nei rapporti tra commerciante (o artigiano) e compratore, il venditore risponde dell’identità dei materiali visibili in superficie e della identità del modello scelto su prototipo esposto in negozio o su catalogo. Vizi e difetti rivelatisi con l’uso (imperfetta lucidatura o laccatura, etc.) sono coperti da garanzia per la durata massima di un anno, a meno che siano riscontrati dovuti a condizioni ambientali non adatte (eccesso di umidità o di calore, etc.). Il venditore non risponde per leggere differenze di tinta nei tessuti, di venature o tonalità di verniciature di essenze legnose, pannelli e laminati. Nessuna garanzia è data per il tarlo, salvo che la tarlatura sia esistente alla consegna del mobile. Art. 7 - Mediazione. Non è riconosciuto alcun compenso se non a chi abbia preventivamente dichiarato di agire come mediatore: a questi è dovuta dal solo venditore una percentuale del 2% sul prezzo convenuto, al netto di eventuale sconto accordato all’atto della conclusione del contratto.