c) Mobili e infissi COMPRAVENDITA DI MOBILI DI LEGNO

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c) Mobili e infissi COMPRAVENDITA DI MOBILI DI LEGNO
c) Mobili e infissi
COMPRAVENDITA DI MOBILI DI LEGNO
Sommario
Oggetto del contratto
Caratteristiche . . . . .
Prezzo . . . . . . . . . . .
Consegna . . . . . . . . .
Pagamento . . . . . . . .
Garanzia . . . . . . . . .
Mediazione . . . . . . .
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ITER DELL’ACCERTAMENTO
Primo accertamento:
23 gennaio 1957.
Ultima revisione:
a) esame del Comitato tecnico: 8 luglio 1975.
b) approvazione definitiva del testo dalla Commissione: 13 maggio 1976.
c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 463 del 6 settembre 1976.
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Art. 1 - Oggetto del contratto.
Il contratto di mobili in legno e in
altri materiali può avere per oggetto
gruppi d’ambiente o singoli pezzi.
Per gruppi d’ambiente si intendono
pezzi componenti un intero ambiente
(camera da letto, salotto, sala di soggiorno, etc.).
I mobili si distinguono in tre classi:
assemblati, componibili, accostabili.
Gli assemblati sono i mobili già tali
alla consegna (come sedie, poltrone,
etc.) oppure da assemblare alla posa in
domicilio (come armadi, letti) e, cioè,
sono costituiti da elementi in numero
fisso e non variabili e già tra loro congiunti o da congiungersi a domicilio.
Per componibili si intendono i mobili che risultano atti ad essere variabilmente composti in numero di elementi
o in dimensioni e forme diverse. Per
accostabili si intendono pezzi singoli
assemblati o da assemblare e che compongono uno o più mobili con dimensioni e forme diverse. Tanto per i componibili che per gli accostabili il contratto deve indicare il numero ed il tipo
di elementi.
Nei rapporti tra fabbricanti e commercianti i mobili devono essere venduti finiti; devono essere venduti completi degli accessori (viti, maniglie,
etc.) se si tratta di componibili o accostabili.
Nei rapporti tra commerciante (o
artigiano) e compratore i mobili sono
forniti pronti all’uso salvo diversa pattuizione.
Art. 2 - Caratteristiche.
La denominazione dei mobili fa riferimento, di norma, alle parti esterne e
visibili. Il riferimento alla struttura è
facoltativo. Nel solo caso di mobili in
legno costruiti in massello deve essere
specificato se il mobile è tale in tutto
oppure solo in parte.
Si denomina un mobile dal materiale
di rivestimento (esempio: armadio in
noce nazionale sta per armadio impiallacciato di noce nazionale, poltrona in
pelle di vitello oppure in tessuto di lana
sta per poltrona rivestita in...).
La denominazione dell’essenza le-
gnosa deve essere esatta escludendo
qualsiasi denominazione di fantasia.
Nel caso di laccature, è ammesso che
non sia precisato il materiale costituente il supporto e comunque, se ne viene
fatta menzione, sono d’obbligo le
denominazioni esatte.
Art. 3 - Prezzo.
Il prezzo dei mobili è indifferentemente riferito al gruppo di ambiente o
al singolo pezzo, sempre che si tratti di
mobili assemblati o da assemblare. Per
i componibili e gli accostabili il prezzo
può essere indicato per ogni singolo
elemento o per gruppi omogenei di elementi.
Nei rapporti da fabbricante a commerciante il prezzo si intende franco
magazzino produttore, salvo pattuizioni diverse.
L’IVA è conteggiata separatamente.
Nei rapporti da commerciante (o
artigiano) a compratore il prezzo non è
comprensivo del trasporto, del montaggio dei mobili non assemblati e dell’eventuale progettazione ambientale,
salvo pattuizione contraria.
Art. 4 - Consegna.
Nei rapporti tra fabbricante e commerciante la consegna è fatta nei tempi
e nelle modalità pattuite, salvo cause di
forza maggiore da comunicare tempestivamente.
Nei rapporti tra commerciante (o
artigiano) e compratore la consegna è,
su richiesta, effettuata a domicilio con
sistemazione dei mobili e l’eventuale
assemblaggio, composizione o accostamento. Il compratore è tenuto a provvedere a far trovare sgombri gli spazi
in cui i mobili devono essere collocati.
Gli eventuali trasporti fuori casa o spostamenti in altri locali dei mobili usati
sono a carico del compratore.
La sistemazione dei mobili non prestabilita da progettazione avviene su
indicazioni immediate e la richiesta di
ripetute modif iche di collocazione
comporta il diritto del commerciante di
rivalersi per il maggiore tempo impiegato.
Per i mobili in cui sono previsti
accorpamenti di elettrodomestici ed
idraulici, il commerciante non è tenuto
ad alcun lavoro di allacciamento, modifica o collaudo di impianto. Gli eventuali adattamenti dei mobili non sono
compresi. Per i mobili la cui sistemazione richieda lavori di fissaggio alle
pareti, il commerciante può richiedere
preventiva pattuizione aggiuntiva al
prezzo dei mobili stessi, sempre rimanendo esclusa ogni responsabilità per i
vizi di costruzione edilizia.
Sono a carico del commerciante gli
eventuali ritocchi o riparazioni ai
mobili che abbiano subito avarie
durante il trasporto.
Art. 5 - Pagamento.
Il pagamento da compratore a commerciante (o artigiano) è eseguito,
salvo diversa pattuizione, alla consegna della merce. All’atto della conclusione del contratto il venditore può
chiedere un congruo acconto.
Il pagamento non può essere dilazionato per eventuali pretesi difetti o vizi
dei mobili ricevuti.
Art. 6 - Garanzia.
Nei rapporti tra fabbricante e commerciante il mobile oggetto del contratto è venduto come da modello, dimensioni, caratteristiche e materiali indica-
ti nell’ordinativo. Successive eventuali
modifiche o differenziazioni devono
essere preventivamente concordate.
Nei rapporti tra commerciante (o
artigiano) e compratore, il venditore
risponde dell’identità dei materiali
visibili in superficie e della identità del
modello scelto su prototipo esposto in
negozio o su catalogo.
Vizi e difetti rivelatisi con l’uso
(imperfetta lucidatura o laccatura, etc.)
sono coperti da garanzia per la durata
massima di un anno, a meno che siano
riscontrati dovuti a condizioni ambientali non adatte (eccesso di umidità o di
calore, etc.).
Il venditore non risponde per leggere
differenze di tinta nei tessuti, di venature o tonalità di verniciature di essenze legnose, pannelli e laminati.
Nessuna garanzia è data per il tarlo,
salvo che la tarlatura sia esistente alla
consegna del mobile.
Art. 7 - Mediazione.
Non è riconosciuto alcun compenso
se non a chi abbia preventivamente
dichiarato di agire come mediatore: a
questi è dovuta dal solo venditore una
percentuale del 2% sul prezzo convenuto, al netto di eventuale sconto
accordato all’atto della conclusione del
contratto.