consiglio i\tazioniale forense

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consiglio i\tazioniale forense
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CONSIGLIO I\TAZIONIALEFORENSE
PRESSOIL MINISTERODELLA GIUSTIZIA
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TESTO APPROVATO NELLA SEDUTA AMMINISTRATIVA
de| 27 FEBBRAIO 2OO9
sottopostoa revisioneformale
a c u r ad e l C o m i t a t or i s t r e t t od e l l aC o m m i s s i o nle g i s l a t i vdae l C N F
DISEGNO DI LEGGE
TITOLO I
DISPOSZIONI GENERALI
Art. 1.
(Disciplina dell'ordinamento
forense)
1. La presentelegge,nel rispettodei principi costituzionalie dellanormativacomunrtarta,
disciplina
in modo autonomola professionedi avvocato e le norme in essa contenutehanno caratteredi
specialita.
2.Irr considerazione
della specificitàe rilevaîza della funzionedifensiva,I'ordinamentoforense:
a) regolamental'organtzzazionee I'esercizio della professionedi avvocato onde garantirela tutela
degli interessigeneralisui quali essaincide;
b) valortzza la rtlevanza sociale ed economica della professione forense, favorendo la
partecipazione
politica,socialeed economicadel Paese,al fine
dell'avvocaturaall'organizzazione
di garantirein ogni sedela massimatutela dei diritti, delle libertà e della dignità della personae
dareattuazioneagli articoli 3 e 24 della Costituzione;
c) garantisceI'indipendenzae I'autonomiadegli avvocati,indispensabilicondizioni dell'effettività
della difesae della tutela dei diritti;
d) tutelaI'affidamentodella collettivitae della clientela,favorendocorrettezzadei comportamentie
qualitàdellaprestazione
professionale.
3. All'attuazionedella presentelegge si provvedemedianteregolamentiadottatidal Consiglio
nazionale forense (CNF). La potestà regolamentaredel CNF prevista dalla presente legge,
eccettuataquella relativa al suo funzionamentointerno, è esercitataprevia richiestadi pareredei
come
consiglidell'ordineterritoriali e sentitele associaziontforensimaggiormenterappresentative,
di
tali individuatedal Congressonazronaleforensedi cui all'articolo37,nonchéla Cassanazionale
previdenzae assistenzaforense per le sole materie di suo interessee, in quanto costituito,
l'organismo previstodallo statutodel Congressonazionaleforense.
4. Al fine della consultazionedi cui al commaprecedenteil CNF trasmetteai soggettiivi indicati lo
schemadi regolamento,fissandoun termineper I'invio dei parerinon inferiore a trentagiorni.
5. Scadutoil terminedi cui al commaprecedenteil CNF raccoglieil pareredi una commissione
compostadaun delegatoper ogni regionedesignatodagli ordini circondarialidella stessae da un
delegatodi ciascunodegli altri soggettidi cui al commaquinto.
6. Tale commissioneviene costituitaentro sessanta
siorni dall'elezionedel CNF e dura in carica
quantoil CNF.
Arf.2.
(Disciplina della professionedi awocato)
1. L'avvocatoè un libero professionistache operacon attività abitualee prevalentein pienaliberta,
autonomq e indipendenza,per la tutela dei diritti e degli interessidella persona,in attuazionedei
princìpi di cui agli articoli 4 e 35 della Costituzione,e dell'articolo 15 della Carta dei diritti
fondamentali
dell'Unioneeuropea.
2. L'avvocato,quale soggettonecessarioe insostituibileper I'attuazioneconcretadella giustizia
nella società e nell'eserctzio della giurisdizione,ha la funzione indispensabiledi garantire al
cittadinoI'effettivita della tutela dei diritti in ogni sede.
3.L'iscrizione ad un albo circondarialeè condizioneper 1'eserciziodellaprofessionedi avvocato.
L'avvocatopuò esercitarel'attività di difesaavantitutti gli organi giurisdizionalidella Repubblica;
per esercitarlaavanti le giurisdizioni superiori deve essereiscritto all'albo speciale regolato
dall'articolo20.
4. Nell'eserciziodelle loro funzioni ed attività,I'ordineforensee I'avvocatosonosoggettisoltanto
alla legge.
5. Sonoattivitaesclusivedell'avvocato,in quantonecessarie
e insostituibiliper la tuteladel diritto
garantito:la rappresentanza,
alla difesacostituzionalmente
l'assistenza
e la difesanei giudizi avanti
a tutti gli organi giurisdrzronah,nelle procedurearbitrali, nei procedimentidi fronte alle autorità
amministrativeindipendenti e ad ogni altra amministrazionepubblica, e nei procedimenti di
mediazionee di conciliazione,salvo quanto previsto dalle leggi speciali per I'assistenzae la
rappresentanzap er 1a pubblic a amministrazione.
6. Sonoriservatein via generaleagli avvocatre, nei limiti loro consentitida particolaridisposizioni
di legge, agli iscritti in altri albi professionali,I'assistenza,la rappresentanza
e la difesa in
procedimentidi naturaamminisfratla,tributariae disciplinare.
1. E riservata,altresì,agli avvocati in quanto soggettinecessaried insostituibili per assicurareai
cittadini una tutela dei diritti competentee qualificata, l'attività, svolta professionalmente,di
consulenzalegalee di assistenzastragiudizialein ogni campo del diritto, fatte salve le particolari
competenzericonosciute dalla legge ad altri esercenti attività professionali, espressamente
individuaticon riguardoa specificisettoridel diritto.
8. L'uso del titolo di avvocatospettaesclusivamente
a coloro che sianoo sianostati iscritti ad un
albocircondariale.
9. L'uso del titolo è vietatoa chi sia statoradiato.
piu grave
10. La violazionedelle disposizionidi cui al presentearticolo,quandonon costituiscano
reato,e punita,nel caso di usurpazionedel titolo di avvocato,ai sensidell'articolo 498 del codice
penalee, nel casodi esercizioabusivodellefunzioni,ai sensidell'articolo348 dello stessocodice.
Art. 3.
(Doveri e deontologia)
pubblico
1. L'avvocatoè tenutoa rispettarele leggi e il codicedeontologico,a tuteladell'interesse
al correttoeserciziodella professione.L'esercrziodell'attivitadell'avvocatodeve esserefondato
sull'autonomiae sulla indipendenzadi giudizio intellettualee tecnica.E dovere dell'avvocato
adempiereagli obblighi della difesad'ufficio e del patrocinioin favoredei non abbienti.
probità, dignità, decoroe
2.La professioneforensedeve essereesercitatacon indipenderrza,lealtà,
diligenzatenendoconto del rilievo socialedella difesae rispettandoi principi della correttae leale
collcorTenza.
3. Le norrnedeontologiche,la cui violazionecomportaresponsabilità
disciplinare,sono emanate
dal CNF, sentiti gli Ordini forensi circondariali,con la finalita di tutelarel'interessepubblico al
per la prevalentetuteladell'interesse
correttoeserciziodella professione,
che deveessereesercitata
del cliente. Le norme di cui al presentecomma sono aggiornateperiodicamentee reahzzanor
princìpi etici della professionee quelli enunciatidalle leggi, nel rispettodel diritto comunitario,da
attuaretenendoconto delle consuetudinie delle tradizioniitaliane.
4. Il codice deontologicoe i suoi aggiornamentisono pubblicati e resi accessibilia chiunque
secondonorrnestabilitecon decretodel Ministro della giustizia,adottatoai sensidell'articolo17,
comma3, dellalegge23 agosto1988,n. 400.
1irt,4,
(Associazionie societàtra avvocatie multidisciplinari)
1. La professioneforense può essereesercitata,oltre che a titolo individuale, anche in forma
associativa o societaria, purché con responsabilita solidale e illimitata dei soci, tutti
necessariamente
iscritti all'albo. Lo svolgimento di attività professionaleè personaleanche
nell'ipotesiin cui I'incarico sia conferito all'avvocatocomponentedi un'associazione
o società
professionale.L'appartenenzaa un'associazioneo a una società non pregiudica I'autonomia o
l'indipendenzaintellettualeo di giudizio degli associatie dei soci. Alle societàsi applicanole
norrne del decretolegislativo 2 febbraio2001, n.96; alle assocraziontprofessionalisi applicano
I'articolo 1 della legge 23 novembre1939,n. 1815,e le norme della societàsemplice,in quanto
compatibili.
2. E vietatala costituzionedi societàdi capitaliche abbianonel proprio oggettol'esecuzionedelle
prestazioniindicatenell' arÍicolo2.
3. Le associazionie le società di cui al comma 1 possono essereanche multidisciplinari,
comprendendo,oltre agli iscritti all'albo forense,altri professionistiiscritti in albi appartenentia
categorieindividuatedal CNF con regolamento.
4. Le societào associazronr
multidisciplinaripossonocomprendere
nel loro oggettoI'eserciziodi
attivita proprie della professionedi avvocatosolo se, e fin quando,vi sia tra i soci od associati
almenoun avvocatoiscritto all'albo. Solo gli iscritti nell'albodegli avvocatie i praticantiavvocati
nel periodo di abilitazione al patrocinio, nei limiti della loro competenza,possono eseguirele
prestazioniesclusiveo riservate,indicatenell'art. 2. Le associazionie le societàhannoad oggetto
esclusivamente
lo svolgimentodi attivita professionale,
non hannonaturadi impresecommercialie
non sonoassoggettate
alle procedurefallimentarie concorsuali.
5. L'associatoe il sociopossonofar partedi una solaassocrazione
o società.
6. Le associazioni
e le societàsono iscrittein un elencospecialeaggiuntoall'albo forensenel cui
circondariohanno sede.La sededell'associazione
o della societàè fissatanel circondarioove si
trova il centroprincipaledegli affart.I soci e gli associatihannodomicilio professionale
nella sede
dellaassociazione
o della società.
7. Alle societàmultidisciplinari si applicano,in quanto compatibili, le norme che regolano le
societàtra avvocatiindicatenel comma 1.
B. L'attivita professionale
svoltadagli associatio dai soci da luogo agli obblighi e ai diritti previsti
dallenorrneprevidenziah.
9. I redditidelle associazionie delle societàsonodeterminatisecondoi criteri di cassa,comeper i
professionistiche esercitanola professionein modo individuale.
10. Gli avvocati,le assocraziome le societàdi cui al presentearticolo possonostipularefra loro
contrattidi assoctazione
in partecipazioneai sensidell'articolo 2549 e seguentidel codice civile,
nel rispettodelle disposizionidel regolamentoemanatodal CNF al fine di adeguarele suindicate
norrnedel codice civile alle previsioni della presentelegge ed alle specificitàdella professione
forense.
11.il socioo I'associatodeveessereesclusose cancellatodall'albocon provvedimentodefinitivoo
sospesocon provvedimentodisciplinaredefinitivo non inferiore ad un anno e può essereescluso
secondoquantoprevistodall'art. 2286c.c.
Art.5.
(Segr eto pr ofessionale)
1. L'avvocato è tenuto nei confronti della parte assistitaalla rigorosa osseryanzadel segreto
professionalenell'attività di rappresentanza
e assistenzain giudizio, nonché nello svolgimento
dell'attivitàdi consulenzalegalee di assistenza
stragiudiziale.
2.L'avvocato è altresìtenuto all'osservanzadel massimoriserboin ordine agli affari in cui e stato
chiamatoa svolgerelasuaopera.
3. L'avvocatoè tenuto ad adoperarsiper far osservaregli obblighi di cui al presentearticolo anche
ai suoi collaboratorie dipendenti.
4. L' avvocato,i suoi collaboratorie dipendentinon possonoessereobbligatia deporrenei giudizi
di qualunquespecie su ciò di cui siano venuti a conoscenzanell'eserctzio della professioneo
dell'attivita di collaborazioneo in virtù del rapporto di dipendenza,salvo quanto dispostonel
codicedi procedurapenale.
Art. 6.
(Prescrizioniper il domicilio)
1. L'avvocato deve iscriversi nell'albo del circondario del Tribunale ove ha domicilio
professionale.
Il domicilio professionaleè il luogo ove I'avvocatosvolgela professionein modo
prevalente.Ogni vartazioneè tempestivamentecomunicataper iscritto all'ordine. In mancanza,
ogni comunicazionedel Consiglio dell'Ordine di appartenenzasi intende validamenteeffettuata
pressoI'ultimo domicilio.
2. L'avvocato che stabiliscauffici al di fuori del circondariodel Tribunale ove ha domicilio
professionalene dà immediatacomuntcazionescritta sia all'ordine di iscrizione,sia all'ordine del
luogoove si trova I'ufficio.
3. Pressoogni ordine è tenuto un elencodegli avvocatiiscritti in altri albi che abbianoufficio nel
circondarioove ha sedeI'ordine.
4. La violazionedegli obblighiprescrittiai commi 1 e 2 costituisceillecito disciplinare.
Art. 7.
(Impegnosolenne)
1. Perpoteresercitare
la professione,
l'avvocatoassumedtnanzial consigliodell'ordinein pubblica
sedutaI'impegno di osservarei relativi doveri, secondola formula: <Consapevole
della dignita
della professioneforensee della sua funzionesociale,mi impegno solennementead osservarecon
lealtà,onoree diligenzat doveridellaprofessione
di avvocatoper i fini della giustizia>.
Art. 8.
(Specializzazioni)
secondo
1. E riconosciutala possibilitaper gli avvocatidi otteneree indicareil titolo di specialista,
modalitàche sonostabilitecon regolamentoadottatodal CNF ai sensidell'articolo1, comma5, e
acquisitii pareridelle associazioni
specialistiche
costituiteai sensidel commaB.
2. Il regolamentodi cui al comma 1, prevede in maniera da garantire liberta e pluralismo
dell'offertaformativae della relativasceltaindividuale:
a) l'elenco delle specializzaziomriconosciute,tenuto anche conto delle specificità formative
impostedai differentiriti processuali,da aggiornarsialmenoogni tre anni;
b) r percorsiformativi e professionali,di durataalmenobiennale,necessariper il conseguimento
dei titoli di speciahzzazione,
ai quali possonoaccederesoltanto gli avvocati che alla data della
presentazionedella domandadi iscrizione abbianomaturato una anzianitadi iscrizione all'albo
per almenodue anni;
avvocati,ininterrottamentee senzasospensioni,
c)le prescrizionidestinateagli ordini territoriali,alle associazioni
forensi,ad altri enti ed istituzioni
ptrbbliche o private per I'organtzzazione,anche di intesa tra loro, di scuole e corsi di alta
formazioneper il conseguimentodel titolo di specialista;
d) le sanzioniper I'uso indebito dei titoli di specializzazione;
e) Il regimetransitorio.
3. Le scuolee i corsi di alta formazioneper il conseguimentodel titolo di specialistanon possono
avere durata inferiore a due anni per un totale di almeno 400 ore di formazione complessive.
All'esito della frequenzaI'avvocato sostieneun esamedi speciahzzazione,
pressoil CNF, il cui
per l'acquisizionedel titolo. La commissioned'esamesarà
esitopositivo è condizionenecessaria
designatadal Consiglio nazionaleforensee compostada suoi membri, da avvocati indicati dagli
ordini distrettuali,da docentiuniversitari,da magistrati,da componentiindicati delle associazioni
forensidi cui al regolamentodi cui al comma1.
4. Il titolo di specialistaè attribuitoesclusivamente
dal CNF.
5. I soggetti di cui al comma 3, lettera c), organizzanocon cadenza aîÍtuale corsi di formazione
continua nelle materie specialistiche conformemente al regolamento di cui al comma 1.
6. Il conseguimentodel titolo di specialistanon comporta riserva di attività professionale.
7. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che abbiano conseguitotitoli
specialisticiuniversitari possono indicare il relativo titolo accademico con le opportune
specificazioni.
8. Tra avvocatiiscritti agli albi possonoesserecostituiteassociaziontspecialistichenel rispettodei
seguentirequisiti:
t) l'associazionedeve avere adeguatadiffusione e rappresentanza
territoriale, secondoquanto
stabilitocon regolamentoda adottareai sensi dell'art. l, comma 5, per il riconoscimentoe il
nrantenimento
della qualifica di assoctazione
maggiormenterappresentativa
a livello nazionaleper
il relativosettorespecialistico;
b) lo statuto dell'associazioneprevede espressamente
come scopo la promozionedel profilo
professionale, la
formazione e l'aggiornamento specialistico dei suoi iscritti;
c) lo statutoescludeespressamente
il rilascio da parte dell'assocrazione
di attestatidi competenza
professionale;
d) 1o statuto prevede una disciplina degli organi associativi su base democraticaed esclude
espressamente
ogni attivita a fini di lucro;
e/ 1'associazione
si dota di strutture,organtzzativee tecnico-scientifiche,idonee ad assicurarela
determinazione
dei livelli di quahfrcaztone
professionalee il relativo aggiornamentoprofessionale;
f) I" associazioniprofessionalisonoinclusein un elencotenutodal CNF.
9. Il CNF, ancheper il tramite degli ordini circondariali,esercitala vigilanza sui requisiti e le
condizioniper il riconoscimentodelle associazionidi cui al presentearticolo,ed il controllosul
rispettodelleprescrizionidi cui al comma2,Iett. c).
Art. 9.
(Pubblicità e informazioni sull'eserciziodella professione)
.
1. E consentitoall'avvocato dare tnformazionisul modo di esercizio della professione,purche in
manieraveritiera,non elogiativa,non ingannevolee non comparativa.
2. Il contenutoe la forma dell'informazionedevono esserecoerenticon la finalita della tutela
dell'affidamentodella collettività,nel rispettodel prestigiodella professionee degli obblighi di
segretezza
e di riservatezzadei principi del codicedeontologico.
Art. 10.
(Formazionecontinua)
1. L'avvocatoha I'obbligo di curareil continuoe costanteaggiornamentodella propria competenza
professionaleal fine di assicurarela qualità delle prestazioniprofessionali e di contribuire al
miglioreserciziodellaprofessione
nell'interesse
degliutenti.
2. Con appositoregolarnento
approvatodal CNF sonodisciplinate,in manierada garantirela libertà
e il pluralismodell'offertaformatla e della relativasceltaindividuale,le modalitàe le condizionr
per l'assolvimentodell'obbligo di formazionecontinua da parte degli iscritti e per la gestionee
l'organizzazionedell'attività di formazione da parte degli ordini territoriali, delle associazioni
forensie di terzi.
3. L'attività di formazionesvolta dagli ordini territoriali,anchein cooperazioneo convenzionecon
altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro.
4. Le regioni, nell'ambito delle potestàad esse attribuitedall'articolo l17 della Costituzione,
disciplinanoI'attribuzionedi fondi per l'organrzzazionedi scuole,corsi ed eventi di formazione
professionale
per avvocati.
Art. 11.
(Assicurazioneper la responsabilitàcivile)
1. L'avvocato, I'associazioneo la società fra professionististipulano polizza assicurativaa
coperturadella responsabilità
civile derivantedall'eserciziodella professione,compresaquellaper
la custodiadi documenti,sommedi denaro,titoli e valori, di volta in volta ricevuti in depositodai
clienti.L'avvocato,serichiesto,rendenoti al clientegli estremidellapropriapoltzzaassicurativa.
2. Degli estremi della pohzza assicurativae di ogni sua successivavariazione è data
comunicazione,
se richiesta,al consigliodell'ordine.
3. La mancata osservanzadelle disposizioni previsti nel presente articolo costituisceillecito
disciplinare.
4. Le condtziom generali delle pohzze possonoesserenegoziate,per i propri iscritti, da ordini
territoriali, associ azionted enti previdenziah forensi.
5. Il presentearlicolo entra in vigore contestualmente
e secondo i contenuti delle direttive
comunitariein corsodi emanazrone.
6. Sino al verificarsidella previsionedi cui al comma5 I'avvocatorendenoto, se richiesto,se ha
stipulatopolizza assicurativaa coperturadella responsabilità
civile derivantedall'eserciziodella
professioneindicandonegli estremi.
&rt.12.
(Tarffi professionali)
1. Il compensoprofessionale
e determinatotra clientee avvocatoin basealla natura,aI valoree alla
complessitadella controversiae al raggiungimentodegli obiettivi perseguiti,nel rispetto del
principio di libera determinazionedi cui all'articolo 2233 del codicecivile, fermi peraltroi limiti di
cui al comma 5. I compensisono determinatiin modo da consentireall'avvocato,oltre al rimborso
delle spesegeneralie particolari,un guadagnoadeguatoalla sua funzione socialee al decorodella
professione.
2. L'avvocatoè tenuto a renderenota la complessitadell'incaricofornendole informazioniutili
circa gli oneri ipotizzablli al momento del conferimento.In caso di mancata determinazione
consenslrale
del compensosi applicanole tariffe professionaliapprovateogni due anni con decreto
del Ministro della giustizia su proposta del CNF, sentiti il Comitato interministerialeper la
programmazione
economica(CIPE) e il Consigliodi Stato.
3. Per ogni incaricoprofessionale,I'avvocatoha diritto ad un giusto compensoe al rimborsodelle
spesedocumentate,
ai sensi dell'articolo2233 del codice civile. L'avvocato può prestarela sua
per giustificatimotivi. Sonofattesalvele normeper le difesed'ufficio e per il
attivitagratuitamente
patrociniodei non abbienti.
4.Le tariffe indicanogli onorariminimi e massiminonchei diritti e le indennitàe sonoarticolatein
relazioneal tipo di prestazionee al valoredella pratica.
5. Gli onorari minimi e massimi sono sempre vincolanti, a pena di nullità, tranne che nelle
particolariipotesidisciplinatedalle tariffe
6. E consentitoche vengaconcordatotra avvocatoe clienteun compensoulteriorerispettoa quello
tariffario per il caso di conciliazionedella lite o di esito positivo della controversia,fermi i limiti
previstidal codicedeontologico.Sono nulli gli accordiche prevedanola cessioneall'avvocato,in
tutto o in parte,del bene oggettodella controversiao che attribuiscanoall'avvocatouna quota del
risultatodellacontroversia.
Deve essereredattoper iscritto,a penadi nullita, ogni accordo:
a) quandoI'ammontaredel compensoè predeterminato
tra le parti;
b) in derogaai minimi ed ai massimidi tariffa, quandoconsentitidal comma 5;
c) con la previsione di un premio in caso di esito positivo della controversiao per il caso di
conciliazione,comeprevistonel comma6.
7. Quandouna controversiaoggetto di procedimento grudtzialeo arbitrale viene definita mediante
accordi presi in qualsiasi forma, le parti, salvo diversi accordi, sono solidalmentetenute al
pagamentodei compensie dei rimborsidelle spesea tutti gli avvocaticostituitiche hannoprestato
la loro attivitaprofessionale
negli ultimi tre anni.
8. In mancanzadr accordotra avvocatoe cliente,ciascunodi essi può rivolgersi al Consiglio
del'Ordine affinché esperiscail tentativo di conciliazionee, se esso non è raggiunto, per
determinarei compensi,secondole voci ed i criteri della tariffa, ai sensi dell'art. 27, comma 1,
lettera l).
9. Sonoabrogatele disposrzronr
di cui all'art. 2 del decretolegge4 luglio 2006,n.223 così come
modif,rcate
dallalegge 4 agosto 2006,n.248.
Art. 13.
(Sostituzionie collaborazioni)
1. Salvo quantostabilitoper le difesed'ufficio ed il patrociniodei meno abbienti,I'avvocatoha
piena libertà di accettareo meno ogni incarico; il mandato professionalesi perfeziona con
I'accettazione.
L'avvocato ha inoltre semprela facolta di recederedal mandato,con le cautele
per evitarepregiudizi al cliente.
necessarie
2. L'tncarico per lo svolgimentodi attività professionaleè personaleanchenell'ipotesi in cui sia
conferitoall'avvocatocomponentedi un'associazione
o societàprofessionale;con I'accettazione
delf incarico I'avvocato ne assume la responsabilitàpersonale illimitata, solidalmentecon
l'associazione
o la societa.Gli avvocatipossonofarsi sostituirein giudrzioda altro avvocatocon
delegascritta.
3. L'avvocatoche si fa sostituireo coadiuvareda altri avvocatio praticantirimanepersonalmente
responsabile
versoi clienti.
4.L'avvocato che si avvale della collaborazionecontinuativadi altri avvocati deve corrispondere
loro adeguato compenso per I'attività svolta, commisurato all'effettivo apporto dato nella
esecuzionedelle prestazioni. Tale collaborazione,anche se continuativa e con retribuzione
periodica, non
dà
mai
luogo
lavoro
a
rapporto
di
subordinato.
5. L'avvocato puo nominare stabilmenteuno o piu sostitr"rtipresso ogni ufficio giudiziario,
depositandola nominapresso1'ordinedi appartenenza.
ALB
r,u,3$.ÎitgtLo,rr*,
Art. 14.
(Albi, elenchie registri)
1. Pressociascunconsigliodell'ordinesonoistituiti e tenutiaggiornati:
per coloro che esercitanola professionein
a) I' albo ordinariodegli esercentila liberaprofessione;
forma collettivasonoindicatele associazionto le societàdi appartenenza;
b) gli elenchispecialidegli awocati dipendentida enti pubblici;
c) gli elenchidegli avvocatispecialisti;
d) l'elencospecialedei docentie ricercatoriuniversitaria tempopieno;
per qualsiasicausa,cha va indicata,
e) I'elencodegli avvocatisospesidall'eserctzioprofessionale
ed inoltre degli avvocati cancellatiper mancanzadell'eserciziocontinuativodella professione;
fl llregistrodei praticanti;
g) I'elencodei praticantiabilitatial patrociniosostitutivo,allegatoal registro;
h) il registro degli avvocati stabiliti, che abbiano il domicilio professionalenel circondario,
i) I'elencodelle associazionie delle societàcomprendentiavvocati trat soci, con I'indicazionedi
tutti i partecipanti,anchese non avvocati;
l) l'elencodegli avvocatidomiciliati nel circon-darioai sensidel comma 2 d,ell'articolo6;
m) ogni altro albo,registro,o elencoprevistodalla leggeo da regolamento.
2.La tenutae I'aggiornamentodell'albo,degli elenchie dei registri,le modalitàdi iscrizionee di
trasferimento,i casi di cancellazionee le relative impugnazionidei provvedimentiresi in materia
dai consiglidell'ordinesonodisciplinaticon un regolamento
emanatodal CNF.
3' L'albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizionedel pubblico e sono pubblicati nel sito
internetdell'ordine.Almeno ogni due anni, essi sonopubblicati a stampaed una copia è inviata al
Ministro della giustizia, ai presidenti di tutte le Corti d'appello, ai presidenti dei Tribunali del
distretto, al CNF, agli altri consigli degli ordini forensi del distretto, alla Cassa nazionaledi
assistenza
e previdenzaforense.
4. Entro il mesedi marzo di ogni annoil consigliodell'ordinetrasmetteper via telematicaalCNF
gli albi e gli elenchi di cui è custode, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Entro il mese di giugno di ogni anno il CNF redige,sulla base dei dati ricevuti dai consigli
dell'ordine, I'elenco nazionaledegli avvocati, aggiornatoal 31 dicembre dell'anno precedente.
6. Le modalita di trasmissionedegli albi e degli elenchi,nonché le modalita di redazionee
pubblicazionedell'elenco nazionaledegli avvocati sono determinaticon regolamentoadottatodal
CNF.
Art. 15.
(Iscrizionee cancellazione)
1. Costituiscono
requisitiper l'iscriztoneall'albo:
a) avetesuperatol'esamedi abilitazionenon oltre i cinqueanni antecedentila datadi presenfazione
delladomandadi iscrizione;
b) avereil domicilioprofessionale
nel circondariodel tribunaleove ha sedeil consigliodell'ordine;
c) godetedel pieno eserciziodei diritti civili e non esserestatodichiaratofallito, salvoaverottenuto
la esdebitazione;
cl) nontrovarsiin una delle condizionidi incompatibilitàdi cui all'articolol6;
e) non esseresottopostoad esecuzionedi pene detentive,di misure cautelari o interdittive;
/ esseredi condottairreprensibile;il relativo accertamento
è compiuto dal consigliodell'ordine,
osservatele normedei procedimentidisciplinari,in quantoapplicabili.
2.Pet I'iscrizionenel registrodei praticantioccoffeil possesso
dei requisitidi cui alle lettereb), c),
d),,.e) eJ).
3. E consentita
I'iscrizionead un solo albo circondariale.
4. La domandadi iscrizioneè rivolta al consigliodell'ordinedel circondarionel qualeil richiedente
intende stabilire il proprio domicilio professionalee deve essere corredata dai documenti
comprovantiil possesso
di tutti i requisitirichiesti.
5. Il consiglio, accertatala sussistenzadei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla
iscrizioneentro il termine di tre mesi dalla presentazrone
della domanda.Il rigetto della domanda
può esseredeliberatosolo dopo aver sentitoil richiedentenei modi e termini di cui al comma 9. La
deliberazioneè motivata ed è notificata in copia integraleentro quindici giorni all'interessatoe al
procuratoredella Repubblica,al quale sono trasmessialtresìi documenti giustificativi. Nei dieci
giorni successiviil procuratoredella Repubblicariferisce con parere motivato aI procuratore
generalepressola Corte d'appello. Quest'ultimoe I'interessatopossonopresentareentro venti
giorni dalla notificazione,ricorso al CNF. Il ricorsodel pubblicoministeroha effetto sospensivo.
Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domandanel termine di tre mesi stabilito nel
presentecoÍlma I'interessatopuò entrodieci giorni dalla scadenzadi tale terminepresentarericorso
al CNF, il quale decide sul merito dell'iscrizione.La sentenzadel CNF è immediatamente
esecutlva.
6. Gli iscritti in albi, elenchi e registri devonocomunicareal consiglio dell'ordine ogni variazione
dei dati di iscrizionecon la massimasollecitudine.
7. La cancellazrone
dagli albi, elenchi e registri è pronunciatadal consiglio dell'ordine a richiesta
quando
questi rinunci all'iscrizione,ovvero d'ufficio o su richiestadel pubblico
dell'iscritto,
ministero:
a) quandovienemeno uno dei requisiti indicati nel presentearticolo;
b) quandoI'iscritto non abbia prestatoI'impegno solennedi cui all'articolo 7 senzagiustificato
motivo entro60 giorni dalla notrftcazionedel provvedimentodi iscrizione;
c) quandoviene accertafala mancanzadel requisitodell'esercrziocontinuativodella professioneai
sensidell'articolo19;
d) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all'articolo 22, quando sia cessata
I'appartenenza
all'ufficio legaledell'Ente,salvala possibilitàdi iscrizioneall'albo ordinario,sulla
basedi appositarichiesta.
8. La cancellazionedal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al
patrociniosostitutivoè deliberata,osservatalaproceduraprevistanei commi 10, 11 e 12, nei casi
seguenti:
a) se il tirocinio è stato interrotto senzagiustificato motivo per oltre sei mesi; è in ogni caso
giustificataf intemrzioneper maternità;
b) al compimentodel cinquantesimoanno di eta; gli effetti del provvedimentosono sospesise il
praticantestia sostenendoo stia per sostenerel'esame di abilitazione,già indetto, e fino alla
conclusione
di questo;
c/ dopo il rilascio del certificatodi compiutapratica,che non può essererichiestotrascorsisei anni
per tutto il tempo
dall'inizio,per la prima volta, della pratica;I'iscrizionepuò tuttaviaperrnanere
per cui è statachiestao potevaesserechiestaI'abrlrtazioneal patrociniosostitutivo,fermo restando
il limite di etastabiiitonella letterab);
d) nei casiprevistiper la cancellazionedall'albo di avvocato,in quantocompatibili.
9. Gli effetti della cancellazionesi hanno:
a) con effetto costitutivodalla data della deliberaper i casi di cui alle letterea), c) e d) del comma
8;
b) coneffettodi accertamento,
dall'avverarsidi cui alla letterab) del medesimocomma;
c) alla scadenzadel termineper I'abihfazioneal patrociniosostitutivo.
10. Nei casi in cui sia rilevata la mancanzadr uno dei requisiti necessariper l'iscrizione, il
Consiglio,prima di deliberarela cancellazione,con letteraraccomandatacon avviso di ricevimento
invita f iscritto a presentareeventualiosservazionientro un termine non inferiore a dieci giorni.
L'iscrittopuo chiederedi essereascoltatopersonalmente.
11. Le deliberazionidel consiglio dell'ordine in materiadi cancellazionesono notificate,entro
quindici giorni, all'interessatoe al pubblico ministeropressola Corle d'appello e il tribunale.
12. L'tnteressatoe il pubblico ministeropossonopresentarericorso al CNF nel termine di quindici
giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo.
13. L'avvocato cancellato dall'albo a termini del presentearticolo ha il diritto di esservi
nuovamenteiscritto qualoradimostri, se ne è il caso,la cessazionedei fatti che hanno determinato
la cancellazionee I'effettiva sussistenza
dei titoli in baseai quali fu originariamenteiscritto e sia in
possessodei requisitidi cui alle lettereda a) afl del comma 1. Per le reiscrizionisonoapplicabilile
disposizionidei commi da 1 a 5.
14. Non si puo pronunciarela cancellazionequando sia in corso un procedirnentodisciplinare,
fermoquantoprevistodall'articolo60.
15.L'avvocatoriammessonell'albo ai termini del comma13 è anchereiscrittonell'albospecialedi
cui all'articolo20 se ne sia statocancellatoin seeuitoalla cancellazione
dall'albo del tribunaleal
qualeeraassegnato.
16. Qualorail consiglioabbiarigettatola domandaoppureabbiadispostoper qualsiasimotivo la
può proporrericorsoal CNF ai sensidell'articolo57.Ilricorso controla
f interessato
cancellazione,
cancellaztone ha effetto sospensivo e il CNF può provvedere in via sostitutiva.
17. Divenutaesecutivala pronuncia,il consigliodell'ordinecomunicaimmediatamenteal CNF e a
tutti i consiglidegli ordini territoriali la cancellazione.
Art. 16.
(Incontpatibilità)
1. La professione
di avvocatoè incompatibile:
a) con qualsiasialtra attività di lavoro autonomosvolta continuativamenteo professionalmente,
esciusequelle di caratterescientifico, letterario, artistico e culturale; è consentitaI'iscrizione,
nell'elencodei pubblicistie nel registrodei revisoricontabili;
b) con l'esercizio di qualsiasiattivita di impresasvolta in nome proprio o in nome o per conto
altrui; è fatta salva la possibilità di assumereincarichi di gestionee vigilanza nelle procedure
concorsualio in altreprocedurerelativea crisi di impresa;
c) conla qualitadi socioillimitatamenteresponsabile,
o di amministratore
di societàdi persone,in
qualunqueforma costituite,nonchécon la qualitàdi amministratoreunico o consiglieredelegatodi
societàdi capitali,nonchécon la qualita di presidentedi consigliodi amministrazionecon poteri di
gestione; l'incompatibilità non sussistese I'oggetto della attività della società è limitato
esclusivamente
all'amministrazionedi beni, personalio familiari, senzalo svolgimentodi attivitadi
impresa;
d) conla qualitadi imprenditoreagricoloprofessionale;
e) conla qualitadi ministro di culto;
J) con qualsiasiattività di lavoro subordinato,pubblico o privato, anche se con orario di lavoro
limitato.
2. Qualoral'esercrziodi una attivitàincompatibile,ancorchénon rilevatodal Consigliodell'Ordine,
abbia avuto caratteredi prevalenzarispetto all'eserciziodella professionedi avvocato,la Cassa
Nazionaledi Previdenzaforensepuò dichiarare,senzalimiti temporali,I'inefficacia dell'iscrizione
ai fini previdenziah,secondoquanto previsto nell'art. 2 della legge 22 luglio 1975 n. 319. La
prevalenzaè deftnitadal Comitato dei Delegatidella Cassanazionaledi Prevrdenzaforensecon la
delibera che determina i requisiti per I'esercizio continuativo della professione.La prevalenza
sussistesempreper il compimento di attività di lavoro subordinato.La Cassada notrzia della
deliberadi inefficacraal Consieliodell'Ordinedi iscrizionedell'avvocato.
Itrt. 17.
(Eccezionialle normesull'incompatibilità)
1. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 16, I'esercizio della professionedi avvocato è
compatibilecon I'insegnamentoo la ricerca in materie giuridichenell'universitàe nelle scuole
pubblicheo privateparificate.
secondarie
2. I docentie i ricercatoriuniversitaria tempopieno possonoesercitareI'attività professionale
nei
limiti consentitidall'ordinamentouniversitario.Per questo limitato esercizioprofessionaleessi
devonoessereiscritti nell'elencospeciale,annessoall'alboordinario.
3. E fatta salvaf iscrizionenell'elencospecialeper gli avvocatiche esercitanoattività legaleper
contodegli enti pubblicicon le limitatefacoltàdisciplinatedall'articolo21.
Art. 18.
(Sosp ensi one clall' esercizio pr ofessi onal e)
1. È sospesodall'esercizioprofessionaleduranteil periodo della carrcaI'avvocato nominato
presidente
dellaRepubblica,presidentedella Cameradei deputati,presidentedel Senato,presidente
del Consigliodei ministri, Ministro, Viceministroo Sottosegretario
di Stato,presidentedi giunta
regionale e assessoreregionale, membro della Corte costituzionale,membro del Consiglio
10
superioredella magistratura,commrssartostraordinariogovernativo,componentedi una autorità
provincialedi provincia con piu di trecentomila
indipendente,presidentedi provincia o assessore
residenti,sindacoo assessore
comunaledi comunecon piu di centomilaresidenti.
2. L'avvocatoiscrittoall'albopuò chiederela sospensione
dall'esercizioprofessionale.
Della
fatta
3.
sospensione
è
annotaztone
dell'albo.
Art. 19.
(Esercizioffittivo e continuativo e revisionedegli albi, degli elenchi e dei registri)
1. La permanenzadell'iscrizioneall'albo è subordrnataall'eserciziodella professionein modo
effettivo e continuativo,salve le eccezioniprevisteper regolamentoanchein riferimento ai primi
dell'eserctzioeffettivo e continuativoe
anni di esercizioprofessionale.Le modalitadi accertamento
le modalitaper la reiscrizionesono disciplinatecon regolamentodel CNF che prevedaanche
eventuali criteri presuntivi, sentita la Cassanazionale di assistenzae previdenza forense.Puo
criterio presuntivoil livello minimo di reddito in vigore per la Cassadi previdenzae
costitr"rire
per I'accertamentodell'eserctzioeffettivo e continuativodella professione.
assistenza
2. Il consiglio dell'ordine, almeno ogni due anni, compie le verifiche necessarieanchemediante
richiestadi informazioneagli uffict frnanziarie all'ente previdenziale.
3. Con la stessaperiodicità,il consigliodell'ordineeseguela revisionedegli albi, degli elenchie dei
Della
registri,per verificarese perrnangano
i requisitiper la iscrizione,e provvededi conseguenza.
revisionee dei suoi risultati è data notrziaal CNF.
4. La mancanzadella continuitàed effettivitàdell'esercizioprofessionalecomportala cancellazione
dei criteridell'articolo15,comma8.
dall'albo,con I'applicazione
5. Qualorail consigliodell'ordinenon provvedaalla revisioneperiodicadell'esercizioeffettivoe
continuativoo compia la revisione con numerosee gravi omissioni, il CNF nomina uno o più
commissari,sceltitra gli avvocaticon più di venti anni dt anzianitàancheiscritti pressoaltri ordini,
affinchéprovvedanoin sostituzione.Ai commissarispettail rimborsodelle spesedi viaggio e di
soggiornoe una indennita giornalieradeterminatadal CNF. Spesee indennità sono a carico del
consigliodell'ordineinadempiente.
6. L'effettivita e la continuita non sono richiesteduranteil periodo della carreUper gli avvocati
sospesidi diritto dall'eserctzioprofessionale,
ai sensidell'art. 18 e per gli avvocatiche svolgono
funzioni di membro del Parlamentonazionaleo del Parlamentoeuropeo,consigliereregionale,
membrodi giuntaregionale,presidentedi provincia con numerodi abitanti inferiore ad un milione,
sindacodi comune con piu di diecimila abitanti e meno di cinquecentomila,membro di giunta
comunaledi un comllnecon più di trentamilaabitantie che ricopreun incaricopolitico giudicato
equivalente
dal C.N.F..
Art. 20.
(Albo specialeper il patrocinio avanti alle giurisdizionisuperiori)
1. L'iscrizionenell'albo specialeper il patrociniodinanzi alle giurisdizionisuperioripuò essere
richiestaal CNF da chi sia iscritto in un albo ordinariocircondarialeda almenocinqueanni e abbia
superatol'esamedisciplinatodalla legge 28 maggio 1936,n. 1003, e da1regio decreto9 luglio
1936,n.7482, al quale sono ammessigli avvocati iscritti all'albo. A modificazionedi quanto
prescrittonell'articolo4 della citataleggen. 1003del 1936,sonodichiaratiidonei i candidatiche,
in ciascunaprova, abbianoottenutouna votazionenon inferiorea sei e una media,tra tutte le prove,
non inferiore a sette. Alternativamente,I'iscrizione può essererichiesta anche da chi, avendo
abbialodevolmentee
maturatouna anzianitadi iscrizioneall'albodi anni dodici,e successivamente
proficuamentefrequentato 1a Scuola superiore dell'Avvocatura, istituita e disciplinata con
regolamentodel CNF. Il regolamentopuò prevederespecifici criteri e modalità di selezioneper
I'accessoe per la verifica finale di idoneita. La verifica finale di idoneità sarà eseguitada una
commissioned'esame designatadal CNF e compostada suoi membri, avvocati, professori
con un esameincentratoprevalentemente
universitarie magistratiaddettt alla Corte di cassazione,
11
sui settori professionaliesercitatidal candidato.Coloro che alla data di entratain vigore della
presenteleggesonoiscritti nell'albo dei patrocinantidinanzi alle giurisdizioni superioriconservano
I'iscrizione;allo stessomodo possonochiedereI'iscrizioneentro il limite massimodi tre anni
coloro che alla data di entratain vigore della presentelegge abbianomaturatoi requisiti per detta
iscrizionesecondola previgentenormativa.
ArI. 2f .
(Awocati degli entipubblici)
1. Fatti salvi i diritti quesiti alla data di entratain vigore della presentelegge,gli avvocatidegli
uffici legali specificamenteistituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone
giuridichedi dirítto privato, sino a quando siano partecipatiprevalentementeda enti pubblici ai
quali vengaassicuratala piena indipendenzaed autonomianella trattazioneesclusivae stabiledegli
affari legali dell'Ente, ed un trattamentoeconomicoadeguatoalla funzione professionalesvolta
sono iscritti in un elenco speciale annessoall'albo. L'iscrrzione nell'elenco è obbligatoriaper
compierele prestazioniindicate nell'articolo 2. Nel contrattodi lavoro è garantitaI'autonomiae
di giudiziointellettualee tecnicadell'avvocato.
I'indipendenza
dell'entedalla qualerisulti
presentano
la deliberazione
2. Perl'iscrizionenell'elencogli interessati
a trattazionedegli affari
attribuzione
dell
la stabilecostituzionedi un ufficio legale con specifica
incaricatoin formaesclttsiva
a tale ufficio del professionista
legalidell'entestessoe I'appartenenza
di tali funzioni.
3. Gli avvocatiiscrittinell'elencosonosottopostial poteredisciplinaredel consigiiodell'ordine.
TITOLO M
ORGANI E FLINZIONI
DEGLI ORDINI FORENSI
CapoI
L'ORDINE FORENSEE GLI ORDNI TERRITORIALI
ArL22.
(L'Ordineforense)
I'Ordineforense.
1. Gli iscrittinegli albi degli avvocaticostituiscono
2. L'Ordine forense si articola negli ordini circondarialie nel Consiglio nazionaleforense.
3. Il CNF e gli ordini circondarialisono enti pubblici non economicia carattereassociativoistituiti
Essi
per garantireil rispettodei princìpi previstidalla presenteleggee delle regoledeontologiche.
hannoprevalentefinalità di tuteladella ufenzae degli interessipubblici connessiall'eserciziodella
professionee al correttosvolgimentodella funzionegiurisdizionale.Essi sono dotati di autonomia
patrimoniale e frnanziaria,determinano la propria organtzzazionecon appositi regolamenti, nel
alla vigilanza del Ministro della
rispettodelle disposizionidi legge,e sono soggettiesclusivamente
giustizia.
4. Ad essinon si applicanole disposizionidellalegge27 marzo1958,n. 259,1'articolo1, comma
modificazionie la legge 14 genrraio
2, deldecretolegislativo30 marzo 2001,n. 165,e successive
1994,n.2A, ne il regolamentodi cui al decretodel Presidentedella Repubbltca27 febbraio2003,
n. 97, ed ogni noffna concernenteI'amministrazionee la contabilita degli enti pubblici. In
relazioneall'attività svolta essi redigono scritture contabili cronologichee sistematicheatte ad
esprimerecon compiutezzaed analiticitàle operuzionipostein esserein ogni periodo di gestionee
rappresentareadeguatamentein apposito documento annuale la loro situazione patrimoniale,
frnanziariaed economica,in conformità a regolamentoemanatodal CNF.
T2
Art. 23.
(L' Ordine circondarialeforense)
1' Pressociascuntribunaleè costituitol'ordine degli avvoóati,al quale
sonoiscritti tutti gli avvocati
aventi il principale domicilio professionale nel circondario.
L'ordine territoriale ha la
rappresentanza
istituzionaledell'Avvocaturaa livello localee promllove i rapporti
con le istituzioni
e le pubblicheamministrazioni.
2' Gli iscritti aventititolo eleggonoi componentidel consiglio
dell'ordine,con le modalitastabilite
dall'articolo29 e dal regolamentoapprovatodal cNF.
3' Pressoogni consiglio dell'ordine è costituitoil Collegio dei
revisori dei conti nominatodal
presidentedel Tribunale.
/,-rt.24.
(Organi dell'ordine circondariale)
1 . Sonoorganidell'ordinecircondariale:
a) I' assemblea
degliiscritti;
b) il Consiglio;
c) il presidente;
d) il segretario;
e) il tesoriere;
f) il collegiodei revisori.
2 . Il presidenterappresentaI'ordine circondariale.
\rt. 25.
1' L'assembleaè costituita dagli uuuo"ur{tr:::r:{:ií?rooed agli
elenchi speciali.Essa eleggei
componentidel consiglio; approvail bilancio consuntivoe quétto
preventivo;esprimeil parere
sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio; eserciìa
ogni altra funzione attribuita
dall'ordinamento
professionale.
2' L'assemblea,previa delibera del consiglio, è convocata
dal presidenteo, in caso di suo
impedimento, dal vicepresidente, o dal consigliere più
anziano per iscrizione.
3' Le regole per il funzionamentodell'assembleae per la sua
convocazrone,nonché per
I'assunzione
delle relativedelibere,sono stabiliteda appositoregolamentoapprovato
dal CNF ai
sensidell'articolo1, comma5.
4' L'assembleaordinaria è convocataaimeno una volta I'anno per
l'approvazionedei bila'ci,
consuntivoe preventivo;quellaper la eleztonedel consigliosi svolge,
per iLrinnovo norrnale,entro
il mesedi gennaiosuccessivoalla scadenza.
5' Il consigliodeliberaaltresìla convocazionedell'assemblea
ogni qualvoltalo ritenganecessario
o
qualorane facciarichiestaalmenoun terzo dei suoi componenti
o ul-.rro un decimodegli iscritti
t t
t
i t
nell alDo.
Art.26.
(Il consiglio dell'ordine)
1. Il consiglioha sedepressoil tribunaleed è òompostomediante
elezione:
a) da cinquemembri, qualoral'ordine conti fino a centoiscritti;
b) da settemembri,qualoraI'ordineconti fino a duecentoiscritti;
c) da nove membri, qualoral'ordine conti fino a cinquecentoiscritti;
d) da undicinrembri,qualoraI'ordineconti fino a -itt. iscritti:
e) da quindicimembriqualoraI'ordineconti fino a duemilaiscritti;
f) da ventunomembri, qualoraI'ordine conti fino a cinquemilaiscritti;
g) da venticinquemembri, qualoraI'ordine conti oltre cinquemila
iscritti.
13
2.I componentidel consigliosonoeletti dagli iscritti con voto segretocon le modalitàprevistedal
regolamentoemanatodal CNF. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi e
negli elenchi dei dipendenti degli Enti pubblici e dei docenti universitari a tempo pieno e
nell'eiencodegli avvocati stabiliti, il giorno antecedentel'inizio delle operazionielettorali.Sono
esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunqueragione sospesi dall'eserctziodella
professione.
3. Ciascunelettorepuò esprimereun numero di voti non superioreai due terzi dei consiglierida
eleggere,arrotondatiper difetto.
4. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbianoriportato,nei cinque anni
precedenti, una
grave dell'avvertimento.
sanzione disciplinare esecutiva più
5. Risultanoeletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parita di voti
risulta elettoil piu anzianoper iscrizione;e, tra coloro che abbianouguale anzianitàdi iscrizione,il
piÌr di tre volte.Non sono
maggioredi eta.I consiglierinon possonoessereeletticonsecutivamente
considerate
le elezionifattenel corsodi un mandatodel consisliose l'incarico è duratomenodi un
anno.
6. In casodi morte, dimissioni, decadenza,impedimentoperrnanenteper qualsiasicausa,di uno o
piu consiglieri,subentrail primo dei non eletti; in casodi parita di voti, subentrail piu anzianoper
iscrizion€io, tra coloro che abbianouguale anzianrtà,
di iscrizione,il maggioredi eta. I1 consiglio,
preso atto, provvede all'tntegrazioneimprorogabilmentenei trenta giorni successivial verificarsi
dell'evento.
7. Il consigliodura in caricaun triennioe scadeil 31 dicembredel terzoanno.I1 consigliouscente
resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino alf insediamentodel consiglio neoeletto.
B. L'intero consiglio decade se cessa dalla carrea oltre la metà dei suoi componenti.
9. Il consiglioeleggeil presidente,il segretarioe il tesoriere.Nei consigli con almenoquindici
componenti,il consigliopuò eleggereun vicepresidente.
A ciascunacarica è eletto il consigliere
che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto presidenteo
vicepresidente,segretarioo tesoriere il piu anzianoper iscrizione all'albo, o in caso di pari
anzranttà,
di iscrizione,il piu anzianoper età.
10. La carrcadi consigliereè incompatibilecon quelladi consigliercnazionale,di componentedel
consiglio di amministrazionee del comitato dei delegati della Cassanazionaledi previdenzae
assistenza
forense. L'eletto che viene a trovarsiin condrzronedi incompatibilitadeve optareper
uno degli incarichi entro trentagiorni dallaproclamazrone;nel casoin cui non vi provvedadecade
automaticamente
dall'incarico assuntoin precedenza.
11. Per la validitadelle riunioni del consiglioè necessartalapartecipazione
della maggioranzader
membri.Per la validità delle deliberazionie richiestala maggioranzaassolutadi voti dei presenti.
12. Controi risultatidelle elezioniper il rinnovodel consigliodell'ordineciascunavvocatoiscritto
nell'albo puo proporre reclamo al CNF entro dieci giorni dalla proclamazione, tuttavia la
presentazrone
del reclamonon sospende
I'insediamento
del nuovo consiglio.
/irt.27.
(Compiti e prerogative clelconsiglio)
1. Il Consiglio:
a) provvedealla tenutadegli albi, degli elenchie dei registri;
b) approvai regolamentiinterni; i regolamentiin materienon disciplinatedal CNF e quelli previsti
come tntegrazrone
ad essi;
c/ sovraintendeal correttoed effrcaceeserciziodel tirocinio forense.A tal fine, e secondomodalità
previsteda regolamentodel CNF, istituisceed organrzzale scuoleforensi,promuovee favoriscele
iniziative atte a rendereproficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti,annotando
I'abrhtazione al patrocinio sostitutivo, rilascia il certificato di compiuta pratica;
d) organrzzae promuovel'organtzzazionedi eventi formativi ai fini dell'adempimentodell'obbligo
di formazionecontinuain capoagli iscritti;
t4
e) organrzza e promuove l' orgamzzazione di corsi e scuole di specializzazione;
f1 viglla sulla condottadegli iscritti e deve denunciareal consiglio distrettualedi disciplina ogni
violazionedi norme deontologichedi cui sia venuto a conoscenza; eleggei componentidella
commissione
distrettualedi disciplinain conformitàa quantostabilitodall'articolo50;
g/ esegueil controllodella continuitaed effettivitàdell'esercizioprofessionale;
h) tutelal'indipendenzae il decoroprofessionalee promuoveiniziative atte ad elevarela cultura e
la professionalità
degli iscritti e a renderlipiu consapevoli
dei loro doveri;
r) svolgei compitiindicatinell'articolo10 per controllarela formazionecontinuadegli avvocati;
l) dàLpareri
sulla liquidazionedei compensispettantiagli iscritti;
m) nel casodi morte o di perduranteimpedimentodi un iscritto, a richiestae a spesedi chi vi ha
interesse,
adottai provvedimentiopportuniper la consegna
degli atti e dei documenti;
n) può costituire camere arbitrali, di conciliazioneed organismi di risoluzione alternativadelle
controversie,secondoquantostabilitoda appositoregolamentoadottatodal CNF;
o) interviene,su richiestaanchedi una sola delleparti, nelle contestazioniinsortetra gli iscritti o tra
costoroed i clienti in dipendenzadell'esercizioprofessionale,adoperandosiper comporle;degli
accordisui compensiva redattoverbaleche, depositatopressola cancelleriadel Tribunaleche ne
rilasciacopia,ha valoredi titolo esecutivocon l'apposizionedellaprescrittaformula;
p) può costituireo aderiread Unioni regionalio interregionalitra ordini, nel rispettodell'autonomia
e delle competenzeistituzionalidei singoli consigli.Le Unioni possonoavere,se previstonello
statuto,funzioni di interlocuzionecon le regioni, con gli enti locali e con le università,provvedono
alla consultazionefra i consigli che ne fannoparte,possonoassumeredeliberaziomnelle materiedi
comune interessee promllovere o parteciparead attività di formazioneprofessionale.Ciascuna
Unione approvail proprio statutoe 1ocomunicaal CNF;
q) puo costituireo aderiread associazioni,
anchesovranazionali,
e fondazionipurchéabbianocome
oggettoattivitaconnesse
alla professione
o alla tuteladei diritti;
r) favorrsce
I'attuazione,nellaprofessioneforense,dell'articolo51 della Costituzione;
.y'svolgetutte le altre funzioni ad essoattribuitedalla leggee dai regolamenti.
2. La gestione ftnanztana e I'amministrazionedei beni dell'ordine spettanoal consiglio, che
provvede annualmentea sottoporre all'assembleaordinaria il conto consuntivo e il bilancio
preventivo, redatti secondo regole di contabilità conformi alle prescrizioni del regolamento
approvatodal CNF, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, che devono garantirel'economicitadella
gestione.
3. Per provvederealle spesedi gestionee a tutte le attività indicatein questoarticoloe ad ogni altra
attivita ritenuta necessariaper il conseguimentodei fini istituzionali,per la tutela del ruolo
per I'organtzzazione
dell'Avvocaturanonché
di serviziper l'utenzae per il miglior eserciziodelle
attivitàprofessionali
il consiglioè autorizzato:
a) a fissaree riscuotereun contributoannualeo contributi straordinarida tutti gli iscritti di ciascun
albo,elencoo registro;
b) a fissarecontributi per I'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di
certificati,copiee tesseree per i parerisui compensi.
4. Il consiglioprovvedealla riscossionedei contributidi cui alla letteraa) del comma3 e di quelli
dovuti al CNF, ancheai sensidel testounico delle leggi sui servizi della riscossionedelle imposte
dirette,di cui al decretodel presidentedella Repubblicadel 15 maggio 7963,n. B5B,mediante
iscrizionea ruolo dei contributi dovuti per I'anno di competenza.
5. Coloro che non versanonei termini stabiliti il contributo annualefissato, sono sospesi,previa
contestazionedell'addebito e loro personale convocazione,dal consiglio dell'ordine, con
provvedimentonon avente natura disciplinare. La sospensioneè revocata allorquando si sia
provvedutoal pagamento.
15
furt.28.
(Sportelloper il cittadino)
1. Ciascunconsigliodell'ordine degli avvocatiistituiscelo sportelloper il cittadinovolto a fornire
informazionie orientamentoai cittadini per la fruizione delle prestazioniprofessionalidi avvocato
e per I'accessoalla giusttzia.
2. L' accesso
allo sportelloper il cittadinoè gratuito.
3. I1 consiglio dell'ordine degli avvocati determinacon proprio regolamentole modalità per
1'accesso
allo sportelloper il cittadino.
4. Per regolareI'accessoallo sportelloper il cittadinoil consigliodell'ordinedegli avvocatipuò
stipulareopportuniprotocolli con Enti pubblici territorialie con le Cameredi commercio.
5. Lo sportelloper il cittadinoforniscealtresìalle personeche si trovino in condizionidi disagio
economico,che sianoresidentinel circondariodel Tribunaleove ha sede1'ordinedegli avvocati,
informazionidi rnd:rtzzoda valere in faseprecontenziosa.
L'accessoallo sportelloper il cittadino
per le personein condiziom di disagio economicoè gratuitoed è riservatoalle personeche, in
relazionealle fattispecieper le quali chiedonodi accedereallo sportello,si trovino nelle condizioni
di redditoidoneea fruire del beneficiodel patrocinioa spesedello Statoai sensidella legislazione
vigente.
6 . Il consiglio dell'ordine degli avvocati determinacon proprio regolamentole modalità per
I'accessoallo sportelloper il cittadinoe per 1'accertamento
del requisitodi redditoper I'accesso
medesimo.
Arf. 29.
(Il collegio dei revisori)
1. il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi ed un supplentenominati dal
presidentedel Tribunalee sceltitra gli avvocatiiscritti al registrodei revisori contabili.
2. Per gli ordini con meno di tremilacinquecento
iscritti la funzioneè svolta da un revisoreunico.
revisori
possono
3. I
durano in carica tre anni e
essereconfermati per non più di due volte
consecutive.
4. Il collegio verifica la regolarità della gestionepatrimonialeriferendo annualmentein sededi
approvazionedel bilancio.
5. Le competenzedovute ai revisori sarannoliquidatetenendoconto degli onorari previsti dalle
tariffe professionaliridotte al 50 per cento.
tut.30.
(Funzionamento
dei Consigli
dell' ordineper commissioni)
1. I consigli dell'ordine composti da nove o piu membri, possonosvolgerela propria attività
mediantecommissionidi lavoro composteda almenotre membri, che devonoesseretutti presenti
ad ogni riunioneper la validitàdelledeliberaziont.
2.Il funzionamento
delle commissioniè disciplinatocon regolamentointernodi cui all'articolo27,
comma 1, letterab). Il regolamentopuò prevedereche i componentidelle commissionipossano
esserescelti,eccettuatele materiedeontologicheo che trattino dati riservati,anchetra gli avvocati
iscrittiall'albo,anchese non consiglieridell'ordine.
Art. 31.
(Scioglimentodel consiglio)
1. Ii consiglioè sciolto:
a) senon e in gradodi funzionareregolarmente;
b) senon adempieagli obblighi prescrittidalla legge;
c) sericorronoaltri gravi motivi di rilevanteinteressepubblico.
2. Lo scioglimentodel consiglioe la nominadel commissariodi cui al comma3 sonodisposticon
decretodel Ministro della giustizia,su propostadel CNF, previa diffida.
I6
3. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario
straordinario,nominatodal CNF e sceltotra gli avvocaticon oltre venti anni dr anztanità,il quale,
per le
improrogabilmente
entro centoventigiorni dalla data di scioglimento,convocaI'assemblea
elezioniin sostituzione.
4. Il commissario,per esserecoadiuvatonell'eserciziodelle sue funzioni, può nominare un
comitato di non piu di sei componenti,scelti tra gli iscritti all'albo, di cui uno con funzioni di
segretario.
CapoII
CONSIGLIONAZIONALEFORENSE
Arr.32.
(Durata e composizione)
1. Il CNF, previsto e disciplinatodagli articolo 52 e seguentidel regio decreto-legge27 novembre
1933,n. 1578,e 59 e seguentidel regio decreto22 gennaro1934,n.37, ha sedepressoil Ministero
della giustizia e dura in carica quattro anni; i suoi componenti non possono essere eletti
piu di tre volte. Il consigliouscenterestain caricaper il disbrigo degli affari
consecutivamente
del consiglioneoeletto.
conentifino alf insediamento
2. Il CNF è compostoda avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 36, , in numero di un
componenteper ciascun distretto di Corte d'appello. 11voto è espressoper un solo candidato;
risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. Le elezioni per la nomina dei
componentidel CNF devono svolgersinei quindici giorni prima della scadenzadel consiglio in
carica.La proclamazionedei risultati delle elezioni e fatta dal consiglio in carica, il quale cessa
dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo consiglio convocatadal presidentein carica.
3. A ciascunconsiglio spettaun voto per ogni cento iscritti o frazionedi cento fino a duecento
iscritti,ed un voto ogni duecentoiscritti fino a seicentoiscritti ed un voto ogni trecentoiscritti da
seicentoiscritti ed oltre. In casodi parita di voti è preferito il candidatopiu anzianoper iscrizione
nell'albo, e tra coloro che abbiano eguale anziantÍ.à.di iscrizione, il maggiore di eta.
4. Il CNF eleggeil presidente,due vicepresidenti,il segretarioed il tesoriere,che, formano il
consigliodi presidenza;nomina inoltre i componentidelle commissioni, e degli altri organiprevisti
dal regolamento.
5. Si applicanole disposizionidi cui al decretolegislatlo 23 novembre7944,n.382, per quanto
previsto.
non espressamente
Art. 33.
(Compiti e prerogative)
1. II CNF:
istituzionaledell'avvocaturaa livello nazionalee promuovei rapporti con
a) ha la rappresentanza
le istituzionie le pubblicheamministraziontcompetenti;
b) adotta i regolamentiper I'attuazíonedell'ordinamentoprofessionale,ai sensi dell'articolo 1,
comma5, e i regolamentiinterni per il suo funzionamento;
c) esercitala funzionegiurisdizionalesecondole previsionidi cui agli articoli da 59 a 65 del RD
22 gennaio
1934n.37;
d) emana e aggiorna periodicamente,il codice deontologico,curandonela pubbltcazionee la
diffusione in modo da favorirne la più ampia conoscenza,sentiti i consigli degli ordini, anche
medianteuna propria commissioneconsultivapresiedutadal suo presidenteo da altro consigliere
da lui delegato,e formatada componentidel CNF, e da consiglieridesignatidagli ordini in baseal
regolamentointernodel CNF;
e) cura la tenuta e I'aggiornamentodell'albo specialeper il patrocinio avanti alle giurisdizioni
superiorie redigeI'elenconazionaledegli avvocatiai sensidell'articolo15'
t7
f) promuove attività di coordinamentoe di indnizzo dei consigli territoriali al fine di rendere
omogenee
le condizionidi eserciziodellaprofessione
e dell'accesso
alla stessa;
g/ proponeogni due anni al Ministro della giustiziale tariffe professionali;
h) collabora con i consigli dell'ordine circondariali alla conservazione e alla tutela
dell'indipendenza
e del decoroprofessionale;
z) provvedeagli adempimentiprevisti dagli articoli 47 e 42 per i rapporti con le universitae dagli
articoli 44 e 45 per quantoattieneai corsi integratividi formazioneprofessionale;
/) esprimepareriin merito alla prevrdenzaforense,
m) approvai conti consuntivie i bilanci preventividelle proprie gestioni;
n) adottail regolamentoin materiadi specializzaziont
ai sensidell'articolo 8, comma5;
o) propone al Ministro di giustizia di scioglierei consigli dell'ordine circondarialiquando
sttssistano
le condrziomprevistenell'articolo31;
p) cura,mediantepubblicaziom,f informazionesulla propria attività e sugli argomentid'interesse
dell'avvocatura;
q) esprime,su richiestadel Ministro della giustizia,parerisu propostee disegnidi leggeche, anche
indirettantente,
interessinola professioneforensee l'amministrazione
della giustizia;
r) istituiscee disciplina,con appositoregolamento,I'osservatorioperrnanentesull'eserciziodella
giurisdizione,che raccogliedati ed elaborastudi e propostediretti a favorire una piu efficiente
amministrazione
delle funzioni giurisdizionali;
s) designa rappresentantidi categoria presso commissioni ed organt nazionali o rnternazionali;
r/ esprimepareririchiesti dalle pubblicheamministrazioni;
rz)svolgeogni altra funzionead essoattribuitadalla leggee dai regolamenti.
2. Nei limiti necessariper coprire le spese della sua gestione, il CNF è autonzzato:
u) a deferminare
la misuradel contributoannualedovutodagli avvocatiiscritti negli albi ed elenchi;
b) a stabilirediritti per il rilascio di certificatie copie;
c) a slabilirela misuradella tassadi iscrizionee del contributoannualedovuto dall'iscrittonell'albo
dei patrocinantirnnanzile giurisdizionisuperiori.
3. La riscossionedel contributo annualeè compiuta dagli ordini circondariali, secondoquanto
previstoda appositoregolamentoadottatodal CNF ai sensidell'articolo1, comma5.
Art.34.
(Competenza g iuri sdizionale)
1. Il CNF pronunciasui ricorsi avversoi provvedimentidisciplinarinonché in materiadi albi,
elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica; pronuncia sui ricorsi relativi alle
elezionidei consiglidell'ordine;risolvei conflitti di competenza
tra ordini circondariali;esercitail
potere disciplinarenei confronti dei propri componenti.La funzione giurisdizionalesi svolge
secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del RD 22 gennaio 1934 nr. 37
2. Le udienzedel CNF sono pubbliche;ad essepartecipa,con funzioni di pubblico ministero,un
magistrato,con grado non inferiore a consiglieredi Cassazione,delegatodal procuratoregenerale
pressola Cortedi cassazione.
3. Le decisionidel CNF sono notificate,entro trentagiorni, all'interessatoe al pubblico ministero
pressola Corted'appelloe il tribunaledella circoscrizione
Nello
alla qualeI'interessatoappartiene.
stesso termine sono comunicate al consiglio dell'ordine della circoscrizione stessa.
4. Nei casi di cui al comma 1 la notiftcazioneè fatta agli interessatie al pubblico ministeropresso
la Cortedi cassazione.
5. Gli interessati
e il pubblicoministeropossonopropoffericorsoavversole decisionidel CNF alle
sezioni unite della Corte di cassazione,entro trenta giorni dalla notificazioni, per incompetenza,
eccessodi poteree vtolaztonedi legge.
può esseresospesadalle sezioniunite
6. Il ricorsonon ha effetto sospensivo.
Tuttavia1'esecuzione
della Corle di cassazione in camera di consislio su tstanza del ricorrente.
18
7. Nel caso di annullamentocon rinvio, il rinvio è fatto al CNF, il quale deve conformarsialla
decisionedella Corte circa il punto di diritto sul qualeessaha pronunciato.
4ft. 35.
(Funzionamento)
1. Il CNF pronunciasui ricorsi indicatinell'articolo34 secondole previsionidi cui agli articoli da
59 a 65 del R.D. 22 gennato1934,n.37, applicando,senecessario,
le norrneed i principi del codice
di proceduracivile.
2. Nei procedimentigiurisdizionali si applicanole norme del codice di proceduracivile sulla
astensionee ricusazionedei giudici. I provvedimentidel CNF su impu gnazionedi deliberedei
Consigli distrettuali di disciplina e dei Consigli circondariali hanno natura di sentenza.
3. Il controllocontabilee della gestioneè svoltoda un collegiodi tre revisoridei conti nominatodal
Primo presidentedella Corte di cassazione,
che li sceglietra gli iscritti al registrodei revisori,
nominandoanchedue revisori supplenti.
4. Peril compensodei revisorisi applicail criteriodi cui all'articolo29, comma5.
5. n CNF può svolgere la propria attività non giurisdizionaleistituendo commissioni di lavoro,
ancheeventualmente
con la partecipazionedi membri esternial Consiglio.
Art. 36.
(EI eggib ilit à e incompcttibi I it à)
1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all'albo specialeper il patrocinio avanti le giurisdizioni
superiori.Risultanoeletti coloro che hannoriportatoil maggiornumerodi voti; in casodi paritadi
voti risulta eletto il piu anzranoper iscrizione e, fra coloro che abbiano uguale anzianttà.di
iscrizione,il maggioredi età.
2. Non possonoessereeletti coloro che abbianoriportato, nei cinque anni precedenti,condanna
anchenon definitiva ad una sanzionedisciplinarepiù gravedell'avvertimento.
3. La canca di consigliere nazionaleè incompatibilecon quella di consiglieredell'ordine e di
componentedel consigliodi amministrazione
e del comitatodei delegatidella Cassanazionaledi
previdenzae assisfenza
forense.
4.L'eletto che viene a trovarsiin condizionedi incompatibilitàdeveoptareper uno degli incarichi
entro trenta giorni dalla proclamazione;nel caso in cui non vi provveda decadeautomaticamente
dall'incaricoassuntoin precedenza.
CapoIII
CONGRESSONAZIONALE FORENSE
Ar1.37.
(Congresso nazionalefor ense)
1. Il CNF convocail congresso
nazionaleforense.
2. Il congresso nazionale forense è il momento di confluenza di tutte le sue componenti
dell'Avvocaturaitaliana nel rispetto della loro autonomia;trattae formula propostesui temi della
giustiziae della tutela dei diritti fondamentalidei cittadini, nonché le questioniche riguardanola
professione
forense.
3. Il congressonazionale forense delibera autonomamentele proprie norrne regolamentarie
statutarie,e, in quantoprevisto dallo statuto,eleggeI'organismochiamatoa dare aÍtuazrone
ai suoi
deliberati.
19
TITOLO ry
ACCESSO ALLA PROFESSIONE
CapoI
RAPPORTI CON L'LINIVERSITA
Art. 38.
(Corsi di laurea specialistici)
1. Ferma restandoI'autonomia didattica degli atenei e la libertà di insegnamentodei docenti, le
facoltà di giurisprudenza delle Università pubbliche e private assicurano il carattere
professionahzzante
dei propri insegnamenti,promuovendoaltresìI'orientamentopratico e casistico
deeli studi.
Art. 39.
(Integrazionedei consigli dellefacoltà di giurisprudenza)
1. Ai fini di cui all'articolo 38, i consigli delle facolta di giurisprudenzasono integrati dal
presidentedel consigliodell'ordine degli avvocatinel cui territorio ha sedel'università,o da un
avvocatoda questidelegato,chepartecipaalle seduteconvocateper discutereprofili applicatividel
principiodi cui all'articolo38.
2. Previoparerefavorevoledel CNF e della Conferenzadetpresidi delle facoltadi giurisprudenza,
i
presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati nel cui territorio non esistono facolta di
giurisprudenzapossonoparteciparealle sedutedel consiglio della facoltà di giurisprudenzadella
università,viciniore.
Art. 40.
(Accordi tra universitàe ordini forensi)
1. Le universitàe i consiglidell'ordinedegli avvocatipossonostipulareconvenzioni-quadro
per la
disciplinadei rapportireciproci,anchedi caratterefinanziano.
2. Il CNF e la Conferenzaderpresidi delle facoltadi giurisprudenzapromuovono,anchemediante
la stipulazionedi appositaconvenzionee I'istituzionedi un osservatoriopermanentecongiunto,la
piena collaborazionetra le facolta di giurisprudenzae gli ordini forensi, per il perseguimentodei
fini di cui al presentecapo.
CapoII
IL TIROCINIO PROFESSIONALE
&rt.41
(Contenutie moclctlità
di svolgimento)
1. Il tirocinio professionaleconsistenell'addestramento,
a contenutoteorico e pratico,del praticante
avvocatoftnahzzatoa fargli conseguirele capacitànecessarieper 1'eserctziodella professionedi
avvocatoe per la gestionedi uno studio legalenonchéa fargli apprenderee rispettarei princìpi etici
e le regoledeontologiche.
2. Pressoil consigliodell'ordineè tenutoil registrodei praticantiavvocati,l'iscrizioneal qualee
condizioneper lo svolgimentodel tirocinio professionale.
Ai fini dell'iscrizionenel registrodei
praticanti è necessarioil superamentodi un test di ingresso,da svolgersi periodicamentecon
modalitàinformatichepressola sededei consigli degli ordini distrettuali,tendentead accertarela
prepafazionedi basedel candidatosui princìpi generalidegli ordinamentie degli istituti giuridici
fondamentali.
3. II test di ingressoè disciplinatoda regolamentoemanatodal CNF, con il quale sono determinati
le caratteristiche
dei quesiti,i metodi per I'assegnazione
degli stessiai candidati,I'attribuzionedei
punteggi,le caratteristichedei sistemi informativi e tutto quanto attiene alla esecuzionee alla
correzionedella prova stessa.L'aspirantepraticanteavvocatoè ammessoa sostenereil test dr
20
ingressonella sededi Corte di appellonel cui distrettoha la residenza.Ai fini dell'espletamento
della prova informaticae della correzronedella stessaviene istituita, per la duratamassimadi due
anni, pressol'ordine distrettualeappositacommissione,formata da avvocati,magistratie docenti
universitari.
4. Per I'iscrizionenel registrodei praticantiavvocatie la cancellazionedallo stessosi applicano,in
quantocompatibili,le disposizioniprevistedall'articolo15.
5. Lo svolgimentodel tirocinio è incompatibilecon qualunquerapporto di impiego pubblico o
privato,con il compimentodi altri tirocini professionalie con I'esercrziodi attivitadi impresa;al
praticanteavvocatosi applica,inoltre il regime delle incompatibilitae delle relative eccezioni
previstoper l'avvocatodagli articoli 16 e 17.
6. Il tirocinio è svolto in forma continuativaper ventiquattromesi; la sua intemrzioneper oltre sei
mesi, senzagiustificato motivo, comporta la cancellazionedal registro dei praticanti, salva la
facoltà di chiederenuovamentel'iscrizione nel registro, che può esseredeliberataprevia nuova
verifica da parte del consiglio dell'ordine della sussistenzadet requisiti stabiliti dalla presente
legge.
7. Il tirociniopuo esseresvolto:
ry'pressoun avvocato,con anzianttàdi iscrizioneall'a1bonon inferiore a cinqueanni;
ó) pressoI'Avvocaturadello Statoo ufficio legaledi entepubblico;
c) pernon piu di sei mesi,in altro paesedell'Unioneeuropeapressoprofessionistilegali,con titolo
equivalente
a quellodi avvocato,abilitatiall'eserciziodellaprofessione;
8. L'avvocatoè tenutoad assicurareche il tirocinio si svolgain modo proficuo e dignitosoper la
finalita di cui al comma 1; pertanto, non può assumerela funzione per piu di due praticanti
contemporaneamente,
salva l'autorrzzazionerilasciatadal competenteconsiglio dell'ordine previa
valutazionedell'attivita professionaledel richiedentee dell'organrzzazione
del suo studio.
9. Il tirocinio professionalenon determinal'instaurazionedi rapportodi lavoro subordinatoanche
occasionale;in ogni caso, al praticanteavvocato,decorsoil primo anno, è dovuto un adeguato
compenso commisurato all'apporto dato per I'attivita effettivamente svolta ovvero quello
p attuito.
convenzionalmente
10.Nel periododi svolgimentodel tirocinio il praticanteavvocato,decorsoun annodall'iscrizione
nel registrodei praticanti,puo esercitareattività professionalesolo in sostituzionedell'avvocato
pressoil quale svolgela praticae comunquesotto il controllo e la responsabilita
dello stesso,in
ambitocivile di fronte al Tribunalee ai giudici di pace,e in ambito penale,nei procedimentiche in
base alle norrne vigenti anteriormente alla legge 16 luglio 1991, n.254, rientravano nella
competenzadel Pretore
11. I CNF disciplinacon regolamento:
a) le modalita di svolgimentodel tirocinio e le relative proceduredi controllo da parte del
competente
consigliodell'ordine;
b) Ie ipotesiche giustificanoI'intemrzionedel tirocinio,tenutoconto di situazioniriferibili all'età,
alla salute, alla maternità e paternita del praticante avvocato, e le relative procedure di
accertamento;
c) le condizionie le modalitadi svolgimentodel tirocinio in altro paesedell'Unione europea.
12. Il praticantepuò, per giustificato motivo, trasferirela propria iscrizione pressoI'ordine del
luogo ove intendaproseguireil tirocinio. Il consigliodell'ordine aulonzzail trasferimento,valutati
il periodo di tirocinio che risulti
i motivi che lo giustificano,e gli rilasciaun certificatoattestante
regolarmente
compiuto.
Lrt.42.
(Corsi di formazioneper l'eccessoalla professionedi awocato)
1. Il tirocinio,oltre che nella praticasvoltapressouno studioprofessionale,
consistealtresìnella
frequenzaobbligatoriae con profitto, per un periodo non inferiore a ventiquattromesi di corsi di
formazionea contenutoprofessionaltzzante
tenuti esclusivamente
da ordini e associazioniforensi.
2l
2. Il CNF disciplinacon regolamentodi cui all'art.27,lett.c):
a) le modalitae le condizioniper I'istituzionedei corsi di formazionedi cui al comma 1 da parte
degli ordini e delle associazioniforensi giudicateidonee,in manierada garantirela liberta ed il
pluralismodell'offertaformatla e dellarelativasceltaindividuale;
b) r contenutiformativi dei corsi di formazionein modo da ricomprendervi,in quanto essenziah,
f insegnamento
del linguaggio giuridico, la redazrortedegli atti giudrzian, la tecnicaimpugnatoria
dei provvedimentigiurisdizionali e degli atti amministrativi,la tecnica di redazionedel parere
stragiudizialee la tecnicadi ricerca.
c) la durata minima dei corsi di formazione,prevedendoun carico didattico non inferiore a
duecentocinquanta
ore per f intero biennio;
d) le modalita e le condiziont per la frequenzadei corsi di formazione da parte del praticante
avvocatononchéquelle per le verifiche intermediee finale del profitto, che sono affidate ad una
commissionecomposta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire
omogeneitàdi giudizio su tutto il territorionazionale.
3. I costi per la istituzione e lo svolgimentodei corsi di formazionepossonoessere,in parte, a
caricodei praticantiche le frequentano,fermarestandola possibilitàper gli ordini e le assocrazionr
forensidi accederea ftnanziamentiresi disponibili dallo Stato,dalle regioni, da altri enti pubblici e
da privati.I consiglidell'ordinepossonoistituireborsedi studioo altreforme di agevolazione.
ArL 43.
(Certificato di compiutotirocinio)
1. Il consigliodell'ordine pressoil quale è compiuto il biennio di tirocinio rilascia il relativo
certificato che consentedi parteciparealla prova di preselezioneinformatrca per I'ammissione
all'esamedi Stato per le tre sessioniimmediatamentesuccessive,salvo il diritto di ripetere il
biennio di tirocinio al frne del conseguimentodi un nuovo certificato di compiuta pratica. Si
consideracome sostenutala sessionenella qualeil candidatoabbiaconsegnato1'elaborato
di tutte
le prove.
2. In caso di domandadi trasferimentodel praticanteavvocatopressoil registrotenuto da altro
consigliodell'ordine, quello di provenienzacerttfrcaLaduratadel tirocinio svolto fino alla data di
presentazione
della domandae, ove il prescrittoperiodo di tirocinio risulti completato,rilascia il
certificatodi compiutotirocinio.
3. Il praticanteavvocatoè ammessoa sostenerel'esamedi Statonella sededi Corte di appellonel
cui distrettoha svolto il maggiorperiododi tirocinio;nell'ipotesiin cui il tirocinio sia statosvolto
per uguali periodi sotto la vigilanzadr più consigli dell'ordineaventi sedein distrettidiversi,la
sededi esameè determinata
in baseal luogodi svolgimentodel primo periododi tirocinio.
CapoIII
ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCTZTODELLA PROFESSIONEDI
AVVOCATO
Arf. 44.
(Disposizionigenerali)
1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'eserciziodella professionedi avvocatopuò essere
sostenutosoltantodal praticanteavvocatoche abbia effettuatoil tirocinio professionale,che non
della
abbiacompiutocinquantaanni alla data di scadenzadel termineprevistoper la presentazione
domanda di partecipazionee che abbia superatola prova di preselezioneinformatica di cui
all'articolo45.
2.Laprova di preselezrone
informaticae 1'esamedi Statosi svolgonocon periodicitàannualenelle
date fissatee nelle sedi di Corte d'appello determinatecon appositodecretodel Ministro della
giustizia,sentitoil CNF. Nel decretoè stabilito il termine per la presenlazionedelle domandedi
ammissione.
22
Art. 45.
(Prova di pr eselezioneinformatica)
l. La prova di preselezioneinformatica è disciplinatada regolamentoemanatodal Ministro della
giustizia,acquisitoil pareredel CNF, con il qualesonodeterminatile caratteristicheed il contenuto
dell'archivio dei quesiti, i metodi per l'assegnazionedegli stessiai candidati, l'attrrbuzionedei
punteggi,le caratteristichedei sistemi informativi e dei relativi elaboratie quant'altroattiene
all'esecuzione
gestioneed aggiornamento
dellaprova stessaed alla conservazione,
dell'archiviodei
quesiti.Il pareredel CNF è reso entro il termine di trentagiorni dalla richiesta,decorsoil quale il
Ministro della giustizia adotta,comunque,il regolamento.
2. Nell'emanazionedel regolamentodi cui al comma 1, il Ministro della giustizia si attieneai
seguenticriteri:
a) predisposizione
del1'archiviodei quesitipreviaclassificazione
degli stessiin basea diversiiivelli
di difficoltà, al fine di consentirela effettuazionecontemporanea
di test diversi ai candidati;nelle
materiecodificatei quesitidevonoconcernereargomentiriferentisia tutti i libri dei codici;
ó) suddivisionedei quesiti in gruppi distinti per materia e per grado di difficoltà, affinché ogni
quesitosia classificatoin modo tale da consentirneil raggrLlppamento
per materiae di distinguere
le domandeper gradodi difficoltà, per assicurarela assegnazionea ciascuncandidatodi un numero
di domandedi pari difficoltà;
c) aggiornamentocostantedell' archivio;
d) assegnazione
dei quesiti in modo che essi risultino diversi per ogni candidatonell'ambito di
per
quale
ciascuno gruppo
prova
il
la
si
svolga
congiuntamente;
e) raggruppamento
quesiti
dei
da sottopoffea ciascuncandidato,in modo da assicurarela parita di
trattamentotra i candidati,sia per il numero dei quesiti,sia per le materie sulle quali essi vertono
siaper il gradodi difficoltaper ciascunamateria;
fl prevrsionedel numero delle domandeda assegnare,della loro ripartrzioneper materia e del
tempomassimoentroi1 qualele rispostedevonoesseredate;
g/ previsioneche, nell'attribuzionedei punteggi,le rispostesiano valutate in modo differente a
secondadeiladifficoltadel quesito;
h) determinazione
dei meccanismiautomatizzatie relativa gestioneper I'espletamentodella prova
di preselezione.
3. La prova di preselezroneinformatica si intendesuperatacon il conseguimentodi un punteggio
pari all'80 per cento di quello massimoconseguibilein caso di rispostaesattaa tutti i quesiti,
secondola <tabelladi punteggio>allegataalregolamento
di cui al comma 1.
Art.46.
(Esamecli Stato)
L L' esamedi Statosi articola:
a) in unaprovascrittaaventead oggettolaredazionedi un atto chepostuli la conoscenza
di diritto
sostanziale
e di diritto processuale
in materiadi diritto e proceduracivile o di diritto e procedura
penaleo di diritto e giustrziaamminisfratla;
b) in una prova orale in forma di discussionecon la commissioneesaminatrice,durantela qualeil
candidatoillustra la prova scritta, e dimostrala conoscenzadelle seguentimaterie:ordinamentoe
deontologiaforensi, diritto civile, diritto penale,diritto processualecivile, diritto processuale
penale;oltre ad altre due materie, scelte preventivamentedal candidato,tra le seguenti:diritto
costituzionale,
diritto amministrativo,diritto del lavoro,diritto commerciale,diritto comunitarioed
internazionale
privato,diritto tributario,ordinamentogiudiziario.
2. Per la valutazionedella prova scritta,ogni componentedella commissioned'esamedisponedi
diecipunti di merito.
23
positiveo negativenei vari punti dell'elaborato,le quali
3.La Commissioneannotale osservaziom
costituisconomotivazionedel voto che viene espressocon un numero pari alla somma dei voti
espressidai singoli componenti. n Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio,gli
abbinamentiper \a conezionedelle prove scrittetra i candidatie le sedi di Corte di appelloove ha
luogo la correzionedegli elaboratiscritti. La prova oraleha luogo nella medesimasededella prova
scritta.
4. Alla prova orale sono ammessii candidatiche abbianoconseguitoun punteggionon inferiorea
trentapunti nella prova scritta.
5. Il Ministro della giustizia,sentitoil CNF disciplinacon regolamentole modalita e le procedure
di svolgimentodell'esamedi Statoe quelle di valutazionedelle prove scritte ed orali da effettuarsi
sullabasedei seguenticriteri:
logtcitàe rigoremetodologicodell'esposizione;
a) chtarezza,
b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
c) dimostrazionedella conoscenzadei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;
e) dimostrazionedella conoscenzadelletecnichedi persuasione
e argomentazione.
6. La prova scritta si svolge col solo ausilio dei testi di legge senza commenti e crtazionr
giurisprudenziali.Essadeve rnrziarein tutte le sedi alla stessaora,fissatadal Ministro di giustizia
con il provvedimentocon il quale vengonoindetti gli esami.A tal fine, i testi di leggeportati dai
candidatiper la prova devonoesserecontrollatie vistati nei giorni anterioriall'inizio della prova
stessae collocati sul banco su cui il candidatosostienela prova. L'appello dei candidatideve
svolgersiper tempoin rnodoche la prova scrittarnrzrall'ora fissatadal Ministro dellagiustizia.
7. I candidatinon possonoportarecon sé testio scritti,ancheinformatici,né ogni sortadi strumenti
di telecomunicazione,pena la immediata esclusione dall'esame, con provvedimento di un
presente.
commissario
8. Qualorasianofatti pervenirenell'aula,ove si svolgonole prove dell'esame,scritti od appuntidi
qualunquegenere,con qualsiasimezzo,il candidatoche li riceve e non ne fa immediatadenunciaal
commissario è escluso immediatamente dall'esame, ai sensi del comma 7.
9, Chiunquefacciapervenirein qualsiasimodo ad uno o piu candidati,prima o durantela prova
d'esame,testi relativi al tema propostoè punito con la penaprevistadall'articolo326 del codice
penale.Per i fatti indicatiin questocomÍra ed in quelloprecedente,
i candidatisonodenunciatialla
commissionedistrettualedi disciplinadel distrettocompetenteper il luogo di iscrizioneall'albo,
per i provvedimentidi suacompetenza.
10.Per la provaorale,la commissionedisponedi dieci punti di meritoper ciascunadellemateriedi
esame.
11. Sono giudicatiidonei i candidatiche ricevonoun punteggionon inferiore a trentapunti per
ciascunamateria.
furt.47.
(Commissioni esaminatrici)
1. La commissioneesaminatriceè unica sia per la prova di preselezioneinformaticache per
I'esamedi Stato,è nominatadal Ministro della giustiziaed è compostada cinquemembri effettivi e
cinquesupplenti,dei quali tre effettivi e tre supplentisonoavvocatidesignatidal CNF tra gli iscritti
all'albo specialeper il patrocinioavanti alle giurisdizionisuperiori,uno dei quali la presiede;un
effettivo e Lln supplentemagistrato con qualifica non inferiore a quella di magistratodi corte
d'appello,un effettivo e un supplenteprofessoreuniversitarioo ricercatoreconfermatoin materie
giuridiche.
2. Con il medesimodecreto,pressoogni sededi Corted'appello,è nominatauna sottocommissione
1.
avente composizione identica
alla
cui
al
comma
commissione di
3. Pressoogni Corted'appello,ove il numerodei candidatilo richieda,possonoessereformatecon
1o stesso criterio ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati.
24
4. Esercitanole funzioni di segretarioalle dirette dipendenzedel presidente,uno o piu funzionari
distaccatidal Ministerodella giustizia.
5. Non possonoesseredesignatiavvocatiche sianomembri dei consiglidell'ordineo componenti
del consigliodi amministrazioneo del comitatodei delegatidella Cassanazionaledi previdenzaed
assistenza
forensee del CNF.
6. Gli avvocati componenti della commissionenon possono essereeletti quali componentidel
consigliodell'ordine,del consiglio di amministrazioneo del comitato dei delegatidella Cassa
nazionaledi prevrdenzaed assistenzaforensee del CNF nelle elezioni immediatamentesuccessive
alla datadi cessazione
dell'incaricoricoperto.
pubblicizzafo
J. L' avvio delle procedureper I'esamedi abilitazionedeve esseretempestivamente
secondomodalita contenutenel regolamentodi attuazioneemanatodal Ministro di giustizia entro
presente legge.
vigore
un
anno
di
entrata in
della
dalla
data
8. Il CNF può nominare,scegliendolitra gli avvocatiiscritti nell'albo specialeper il patrocinio
avanti le magistraturesuperiori, ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove
d'esamescritteed orali e l'uniformità di giudizio tra le varie commissionid'esame.Gli ispettori
possonoparteciparein ogni momentoagli esamie ai lavori delle commissionidi uno o piu distretti
indicati nell'atto di nomina ed esaminaretutti gli atti, con facoltà di interveniree far inserire le
proprie drchtarazioninei verbali delle prove. Gli ispettoriredigonoed inviano al CNF la relazione
di quantoriscontrato,formulandoosservaziom
eproposte.Il Ministro di giustiziapuoannullaregli
esamiin cui sianostatecompiuteirregolarita.La nullitapuo esseredichiarataper la provadi singoli
candidatio per tutte le prove di una Cornmissioneo per tutte le prove delf intero distretto.
9. Dopo la conclusionedell'esamedi abilrtazionecon risultatopositivo,la commissionerilasciail
certificato per I'iscrizione nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini
dell'iscrtzionenesli albi.
Art.48.
(Disciplina transitoriaper la pratica
professionale)
1. Fino al quinto anno successivoalla datadi entratain vigore della presentelegge,l'abtlttazione
all'eserciziodella professionedi avvocatopuò essereconseguitaanche superandol'esame di cui
all'articolo 49, al termine di un periodo di tirocinio pratico di due anni, condotto secondole
modalita sopraindicate,senzaavere frequentatoi corsi di formazione di cui all'articolo 42. Il
terminedi cui al presentecommapuo essereprorogatouna volta sola,per altri due anni.
2. Alla proroga si provvede con decretodel Ministro della giustizia,previo parere del CNF.
3. Ai fini dell'iscrizionenel registrodei praticanti,dopo la data di entratain vigore della presente
legge,è necessarioil superamentodi un testdt ingressosecondoquantoprevistodall'articolo41.
4. All'articolo 1 del regolamentodi cui al decretodel Ministro della giustizia 11 dicembre2001,
n. 4J5,le parole:<di avvocatoe))sonosoppresse.
1|rt. 49.
(Disciplina transitoria per I' esame)
1. L'esarnedi abilitazioneall'eserciziodella professionedi avvocatoprevisto all'articolo 48,
comma 1, fermala prova di preselezioneinformaticaprevistadall'articolo 45, si articola:
a) in tre prove scritteaventi ad oggetto:
1) la redazionedi un atto giudrziartodi primo grado,che postuliconoscenze
e
di diritto sostanziale
di diritto processuale,su un quesitoproposto,in materiasceltadal candidatotra il diritto civile. il
diritto penalee il diritto amministrativo;
25
2)Ia redazionedi un atto giudiziariodi impugnazione,
che postuliconoscenze
di diritto sostanziale
e di diritto processuale
su un quesitoproposto,in materiasceltadal candidatotra il diritto civile, il
diritto penalee il diritto amministrativo;
3) la redazronedi un pareremotivato da scegliersitra tre questioniin materiaregolatadal codice
civile, dal codicepenaleo dal diritto amministrativo;
b) in una prova orale durantela quale il candidatodeve illustrarela prova scritta e dimostrareuna
sufficienteconoscenzadelle seguentimaterie:ordinamentoe deontologiaforensi,diritto civile,
penale;oltre ad altre due materiescelte
diritto penale,diritto processuale
civile, diritto processuale
preventivamente
dal candidatotra le seguenti:diritto costituzionale,
diritto amministrativo,diritto
del lavoro, diritto corrunerciale,diritto comunitario ed internazionaleprivato, diritto tributario,
ordinamentogiudiziario.
2. Si applicanole disposizionidi cui all'art.46, commi da due a undici.
TITOLOV
IL PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE
CapoI
REGOLE GENE.RALI
Art. 50.
(Organi del procedimentodisciplinare)
l.L'azione disciplinareè esercitat"adal
ConsiglioIstruttoredi Disciplinae dai Consiglidell'Ordine
costituitiin Collegio Giudicante.
2. Il Consiglio Istruttoredi Disciplina è organo degli ordini circondariali del distretto,istituito a
livelio distrettuale
pressoil Consigliodell'Ordinenel cui circondarioha sedela Corted'Appello.
3. CiascunConsigliodell'Ordinecircondarialeelegge,fra gli iscritti al proprio albo, i componenti
del Consiglio Istruttoredi Disciplina nel numero e con le modalita previste con regolamentodel
CNF. Il mandatoè triennalee non può essererinnovatoper piÌr di una volta.
4. Le operazronidi voto avvengonoa scrutiniosegretoe risultanoeletti coloro che hannoriportato
il maggiornumerodi voti; in casodi paritadi voti risulta elettoil piu anzianoper iscrizioneall'albo.
5. La carrcadi componentedel Consiglio Istruttoredi Disciplina è incompatibile con quella di
consiglierenazionaleforense,consiglieredell'ordine,componentedi uno degli organi della Cassa
nazionaledi prevtdenzaed assistenzaforense;si applica,inoltre, ogni altra causadi incompatibilità
previstadallapresenteleggeper la carrcadi consiglieredell'ordine.
I1componente
del ConsiglioIstruttoredi Disciplinacessatodallacaricaè ineleggibilealle carichedi
cui sopra per il periodo di anni tre immediatamentesuccessivoalla cessazione.Nei tre anni si
computal'anno solarein corsoall'atto della cessazione
dalla caricadi consigliereistruttore.
6. Le riunione di insediamentodel Consiglio Istruttoredi Disciplina viene convocataper la prima
volta dal Presidentedel Consigliodell'Ordinenel cui circondarioha sedela Corte d'appelloentro
trenta giorni dalla ricezione dell'ultima comunicazione da parle dei Consigli dell'Ordine
circondarialidell'esitodelle elezioni.Nella stessariunione,presiedutadal componentedi maggiore
anzianttà,di iscrizione, il Consiglio Istruttore di Disciplina elegge tra i propri componenti il
Presidente.
7. I collegi del ConsiglioIstruttoredi Disciplinasiedonopressola sededel Consigliodell'Ordine
distrettuale,sono composti da tre membri effettivi e da un supplente,vengono costituiti mediante
criteri predeterminati,disciplinati con regolamentodel CNF e sono presiedutidal componentepiùr
anzianoper iscrizioneall'albo.
B. I Consiglidell'Ordinecostituitiin CollegioGiudicantesonocompostiper ogni procedimentoda
settemembri effettivi e da tre supplenti:il Presidentedel Consiglio dell'Ordine competenteai sensi
dell'ar1.51, c. 2 o altroconsigliereda lui delegatoper I'ipotesidi suaimpossibilitào incompatibilità
26
a partecipare,due membri effettivi designati dal Consiglio dell'Ordine competentee quattro
membri effettivi indicati tra i componentidegli altri Consigli dell'Ordine del distretto.Il Consiglio
dell'Ordinecompetenteindica un componentesupplente,gli altri Consiglidell'Ordinedel distretto
designanodue consiglieri supplenti.I Collegi vengono costituiti mediante criteri predeterminati,
disciplinaticon regolamentodel CNF e non potrannomutarela loro composizionedopo I'inizio del
dibattimento.Il regolamentodisciplineràanchela formazionedei collegi giudicantiper i casiin cui,
per motivi di incompatibilita o altro, ne sia impossibile la costituzionesecondoi criteri sopra
indicati.
9. Il Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicanteè presiedutodal Presidentedel
Consigliodell'Ordinecircondarialecompetente
o dal suodelegatoai sensi dell'art.50, n.8.
10. Fermo quantoprevistodall'articolo51, comma3 per i componentidel Consigliodell'Ordine
costituitoin Collegio Giudicante,nelf ipotesiin cui il procedimentoriguardi un Consiglieredi un
ordine circondariale,al Collegio Giudicantenon possonoparteciparealtri consiglieridello stesso
ordine ed il dibattimentodovrà tenersipresso1a sededel Consigliodell'Ordine distrettuale;se il
procedimentoriguarda un componentedel Consiglio dell'Ordine distrettuale I'istruttoria e il
giudizio si terrannopresso la sede distrettualedeterminatadall'Art. 11 del Codice di Procedura
Penale.
11. I componentidei Consigli dell'Ordinecostituitiin CollegioGiudicantepossonoesserericusati
per gli stessimotivi, in quantoapplicabili,previstidal codicedi proceduracivile e devonoastenersi
quandovi siaun motivo di ricusazioneda essiconosciuto,anchesenon contestato.
12. Per la validita delle riunioni dei collegi dei Consigli Istmttori di Disciplina e dei Consigli
la presenzadr tutti i componenti.
dell'Ordinecostituitiin CollegioGiudicanteè necessaria
13. I costi del Consiglio Istruttoredi Disciplina e del Collegio Giudicantesono sostenutidai
consigli dell'ordine circondariali del distretto in proporzione al numero degli iscritti all'albo
ordinario.
14. Il ConsiglioNazionaleForense disciplinacon regolamentoil funzionamento,
I'organrzzazione
e i relativi criteri di ripartizione delle spesetra gli Ordini del Distretto dei Consigli Istruttori di
disciplina e del Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante.I1 regolamentopotra
deternrinarealtresìi criteri di formazionedelle tabeileperiodicheper la composizionedei Consigli
Istruttoridi disciplinae dei Consiglidell'Ordinecostituitiin Collegi Giudicantiche dovrannoessere
trasmesse
al ConsiglioNazionaleForenseper 1'approvazione.
15.Rimangonoregolatidallaprecedente
disciplinai procedimentidisciplinariper i quali alla datadi
entratain vigore della presentelegge sia già statonotificatoil capo di incolpazrone,altrimentigli
atti sonotrasmessial ConsiglioIstruttoredi Disciplina degli ordini.
Art. 51.
(Competenza)
1. La competenzaterritorialedel Consiglio Istruttoredi Disciplina e del Consiglio dell'Ordine
costituitoin Collegio Giudicanteè determinatadal luogo in cui si trova I'ordine pressoil cui albo,
elenchi specialio registro è iscritto l'avvocato o il praticanteavvocato,ovvero dal luogo ove
I'iscrittoad altro albo,elencoo registroabbiacommessoil fatto.
2. Nell'ipotesiin cui l'indagatoo l'incolpato sia uno dei componentidel Consiglio Istruttoredi
Disciplinaed in ogni altro caso di incompatibilita,la competeîza a provvedereè determinataai
sensidell'arlicolo11 del codicedi procedurapenale.
21
I|rt.52.
(Azionedisciplinare)
1. L' azionedisciplinareè obbligatoriaed è esercitatadal ConsiglioIstruttoredi Disciplina d'ufficio
o a seguito di comunicazroîe di fatti suscettibilidi rilievo disciplinare da parte del Consiglio
dell'Ordine o da parle di altri. Nel caso in cui la segnalazionenon provenga dal Consiglio
dell'Ordine,il ConsiglioIstruttoredi Disciplinane da immediatanotizia al Consigliodell'Ordine
competentetrasmettendogligli atti per conoscenza.
2. Al fine di cui al punto 1:
a) 1l Consigliodell'Ordine circondarialeche abbia ricevutonotizia di fatti suscettibilidi rilievo
disciplinareovvero l'abbia acquisitad'ufficio, la trasmetteentro 15 giorni al Consiglio Istruttoredi
Disciplina;
b) l' autoritàgiudiziariaè tenuta a dare immediatanotizia al Consigliodell'Ordine circondariale
competentequandonei confronti di un iscritto all'albo, agli elenchispecialio al registroè esercifata
I'azione penale, è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza,sono effettuati
perquisizionio sequestriovvero sonoemessesentenzeche definisconoil gradodi giudiziononché
degli sviluppiprocessualisuccessivi.Il Consigliodell'Ordinecircondarialetrasmetteal Consiglio
Istruttoredi Disciplinala nottzianel terminedi cui alla precedenteletteraa).
3. Se I'esponenteè un avvocatoe I'espostoriguardi violazioni del rapporto fra colleghi, o dei
rapporticon il Consigliodell'Ordine,o dei rapporticon i praticanti,come disciplinatidal codice
deontologicoforense,fatta salva l'immediata trasmissionedegli atti secondoil dispostodi cui al
precedentepunto 2, lettera a), il Consiglio dell'Ordine circondarialeche abbia ricevuto la
segnalazione
tenta la conciliazionetra i colleghi e ne comunicaI'esito al ConsiglioIstruttoredi
Disciplina.
Art. 53.
(Prescrizione dell' azionedisciplinare)
1. L'azionedisciplinaresi prescrivenel terminedi cinqueanni dal fatto.
2. Nel casodi condannapenaleper reato non colposo,il termine di prescrrzioneper la riapertura
del procedimento
disciplinarear sensidell'articolo59 è di due anni dal passaggioin giudicatodella
penaledi condanna.
sentenza
3. Il terminedellaprescrizioneè interrotto:
a) dallacomunicazionedi aperturadel procedimentodisciplinare;
b) dallacomunicazione
all'iscritto del capodi incolpazione;
c) dalladeliberadi convocazionedell'incolpato;
d) dallanotificadella decisionedel Consigliodell'Ordinecostituitoin CollegioGiudicanteemessa
all'esitodel dibattimento;
e) dallanotificaa1l'iscrittodella sentenza
pronunciatadal ai sensidell'articolo57;
4.Dalla datadi comunicazioneo notifica dell'attointemrttivodella prescrizionedi cui al comma3
decorreun nuovo termine della durata di cinque anni; in caso di pluralità di atti intemrttivi la
prescrizionedecorre dall'ultimo di essi, ma in nessuncaso il termine di prescrizionedi cui al
comma1 puo essereprolungatodi oltre la rnetà.
Arf. 54.
(Istrttttori a disciplinar e)
1. Ricevuti gli atti, il Presidentedel ConsiglioIstruttoredi Disciplinaprovvedesenzaritardo ad
iscrivere in apposito registro Ia notrzia in relazione alla quale può aprirsi un procedimento
disciplinare,indicandoi1 nome dell'iscrittoa cui la stessasi riferiscee assegnail procedimentoal
28
collegiocompetenteper la trattazionedelf istruttoria.Del collegio non può far parteun iscritto allo
stessoAlbo delf indagato.
2. Il Presidentedel collegio istruttorio designaper la ftattazionese stessoo altro componentedel
collegio stesso.L'istruttore designatodiventa responsabiledella fase istruttoriaa lui affidata e
comunicasenzaritardo all'iscritto l'avvio di detta fase,a mezzo di raccomandata
con avviso di
ricevimento,fornendogliogni elementoutile ed invitandoloa formulareper iscritto le proprie
osservazionientro venti giorni dal ricevimentodella comunicazione.L'interessatopuò chiederedi
essereascoltatopersonalmentedall'istruttoreed ha la facolta di farsi assistereda un difensore.Il
collegio istmttorio provvede ad ogni accertamentodi natura istruttoria nel termine di sei mesi
dall'iscrizionedella noftziadi illecito disciplinarenel registro di cui al comma 1. Nel termine non sono
per qualllnquecausae per i rinvii ottenutidall'interessato.
calcolatii periodidi sospensione
Si tiene
contoin ogni casodellasospensione
ferialedei termini.
3. Conclusigli atti di sua competenza,
ed nel solo casodi manifestainfondatezzadella notizia di
illecito disciplinare, f istruttore propone al collegio di apparlenenzarichiesta motivata di
archltazione o, in caso contrario,di aperturadel procedimentodisciplinare;in questaseconda
ipotesi, egli formula la propostadel capo di incolpazionee depositail fascicolo in segreteria.Il
collegio istruttorio delibera, con la partectpazionedelf istruttore,I'archiviazioneo I'aperturadel
procedimento.In questosecondocaso,approvail capodi incolpazione.
4. II provvedimentodi archivrazioneè comunicatoall'iscritto, al Consiglio dell'Ordine pressoil
qualeI'avvocatoè iscritto,al pubblicoministeroed all'esponente.
5. Il provvedimentodi aperturadel procedimentodisciplinaree quello di rinvio a giudizio sono
impugnabilial ConsiglioNazionaleForensesolo insiemealla decisioneche contengaI'applicazione
di una sanzione.
Art.55.
(Dibattimento disciplinare)
1. Qualorail ConsiglioIstruttoredi Disciplinadispongal'aperturadel procedimentodisciplinarene
dà comunicazione
all'incolpato,al pubblicoministeroe al Consigliodell'Ordinecompetente.
2. La comunicazionecontieneil capod'incolpazionecon I'enunciazione:
1) dellegeneralitadell'incolpatoe del numerocronologicoattribuitoal procedimento;
2) dell'addebito,con I'indicazionedelle norrneviolate; se gli addebitisono piu di uno gli stessi
sonocontraddistintida lettereo numeri;
3) della datadella deliberadi approvazionedel capod'incolpazione;
4) I'avviso che f incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della stessa,ha diritto di
accedereai documenticontenutinel fascicolo,prendendonevisione ed estraendone
copia integrale;
ha facoltadi depositare
memoriee documenti.
3. Decorsoil termine concessoper il compimentodegli atti difensivi, il Consiglio Istruttoredi
Disciplinatrasmettegli atti al competente
Consigliodell'Ordinecostituitoin CollegioGiudicante.
4. Il Presidentedel Consigliodell'Ordinecostituitoin Collegio Giudicantenomina il consigliere
relatore,ne dà comunicazioneall'incolpatoe al pubblicoministeroa mezzo dr raccomandata
con
avvisodi ricevimento.
Il Consigliodell'Ordine costituito in Collegio Giudicantepuò disporre il proscioglimentonelle
forme di cui all'articolo 56, comma 1, lettera a), oppureil rinvio a giudizio dell'incolpato.
5. n Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante notifica a mezzo dell'ufficiale
giudiziarioo a rnezzodi raccomandata
con avvisodi ricevimentoil proscioglimentoal Consiglio
Istruttoredi Disciplina,al pubblicoministero,alf incolpatoe all'esponente.
In caso di rinvio a giudizio, la crtaztonea giudizio è notificatanegli stessimodi all'incolpato,
nonché al pubblico ministero, il quale ha facoltà di presenziarealla udienza dibattimentale,nel
termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazionedi cui al comma precedentee almeno
venti giorni liberi prima della datadi compartzione.
La cttazionecontiene:
29
1) le generalitadelf incolpato;
2) I'enunctazionein forma chrarae precisadegli addebiti,con le indicazionidelle norrneviolate, se
gli addebitisonopiu di uno essisonocontraddistintida lettereo numeri;
3) f indicazionedel luogo,del giornoe dell'oradellacomparizrone
avantial collegiogiudicanteper
il dibattimento,con I'avvertimentoche I'incolpatopotrà essereassistitoda un difensore,e che, in
caso di mancatacomparizione,non dovuta a legittimo impedimento o assolutaimpossibilita a
comparire,si procederàin suaassenza;
4) I'avviso che I'incolpato ed il pubblico ministero hanno diritto di produrre documenti e di
indicaretestimoni,con I'enunciazionesommariadelle circostanzesulle quali essi dovrannoessere
sentiti,nel terminedi giorni setteprima della datafissataper il dibattimento;
5) l'elencodei testimonicheil collegiointendeascoltare;
6) la datae la sottoscrizione
del Presidente.
6. Nel corso del dibattimento,che si apre con I'esposizionedei fatti da parte del relatore,
I'incolpato ed il pubblico ministero hanno diritto di produrre documenti, interrogare o far
interrogaretestimoni, di rendere dichiaraziom. L'incolpato, ove lo chieda o vi acconsenta,è
sottoposto
all'esamedel collegio.L'incolpatoha la parolaper ultimo.
7. Il Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicanteacquisiscei documentiprodotti
dalf incolpatoe dal pubblicoministero;provvedeall'esamedei testimonie, subitodopo,all'esame
dell'incolpatoche ne abbiafatto richiestao vi abbiaacconsentito;
proceded'ufficio, o su istanzadi
parte,all'ammissionee all'acquisizionedi ogni eventualeulterioreprova necessariaod utile per
I'accertamento
dei fatti.
8. Le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato e dal pubblico ministero, gli atti
formati ed i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento sono uftlizzabtli
per la decisione,così gli esposti e le segnalaziontinerenti la notizia di illecito disciplinareed i
verbalidi dichiaraziomtestimonialiredattinel corsodell'istruttoria.
9. Terminatoil dibattimento,il Presidentene dichiara la chiusura,e da la parola al pubblico
ministero,alf incolpatoe al suo difensore,per le loro conclusionie per la discussione,
che si svolge
nell'ordinecheprecede;l'incolpatoe il suodifensorehannoin ogni casola parolaper ultimi.
10.Conclusala discussione,
il collegiodeliberail provvedimentoa maggioranza.
11. Viene data immediata lettura alle parti del dispositivo con l'rndrcazionedel termine per
f impugnazione.
12. La motivazione del provvedimento è predispostadal relatore o da altro consigliere se il
Presidente1o ritenga opportuno.Il provvedimentoè sottoscrittodal Presidentedel collegio e dal
relatoree depositatonella segreteriadel Consigliodell'Ordineentro il termine di sessantagiorni
dalla lettura del dispositivo. Copia integraledel provvedimentoè notificato all'incolpato,al
pubblicoministero,al Procuratoregeneraledella Repubblicapressola Corted'appellodel distretto,
aI Consiglio Istruttore di Disciplina, nonché all'autore dell'esposto nel solo caso di
proscioglimento.
Nel casodi decisionicomplesse,
il termineper il depositodella motivazionepuò
essereaumentatofino al doppio, con provvedimentodel Presidentedel Consiglio dell'Ordine
costituitoin CollegioGiudicanteallegatoal dispositivodelladecisione.
13. per quantonon specificatamente
disciplinato,si applicanole norme del codicedi procedura
civile,secompatibili.
14. Il procedimentoavanti il Consigliodell'Ordinecostituitoin Collegio Giudicantesi conclude
entro il termine di diciotto mesi dalla sua apertura;nel termine non sono calcolati i periodi di
sospensione
e quelli per i rinvii ottenutidall'incolpatoo gli eventualirinvii dovuti alf impossibilita
di costituireil collegiogiudicante.Si tienecontoin ogni casodella sospensione
ferialedei termini.
30
Art. 56.
(Decisionedisciplinaree sanzioni)
1. Con la decisionechedefinisceil dibattimentodisciplinarepossonoesseredeliberati:
a) il proscioglimento,con la formula (mon esservi luogo a provvedimento disciplinare));il
Consigliodell'Ordinecostituitoin CollegioGiudicantepuo pronunciarsicon la medesimaformula
in ogni statodel procedimento;
b) l'rnogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento,censura,sospensione
dall'esercrzio
dellaprofessioneda un mesea tre anni,radiazione.
2. L'avvertimentopuò esseredeliberatoquando il fatto contestatonon è grave e vi e motivo di
ritenere che I'incolpato non commetta altre infrazioni. L'avvertimento consiste nelf inforrnare
I'incolpatoche la sua condottanon è stataconformeal codicedeontologicoe alle norrnedi legge,
con invito ad astenersidal compierealtre infrazioni.
3. La censuraconsistenel biasimo formale e si applica quandoper la gravità dell'infrazione,il
gradodi responsabilita,i precedentidell'incolpatoe il suo comportamentosuccessivoal fatto non
sia irrogataaltrasanzionepiu grave.
4.La sospensione
importa1'esclusione
temporanea
dall'eserciziodella professioneo dal tirocinioe
si applicaper infrazioni consistentiin comportamentie gradi di responsabilitagravi o quandonon
sussistono
le condizioniper irrogarela solasanzionedellacensura.
5.Laradtazioneconsistenell'esclusione
definitivadall'albo,elencospecialeo registroe impedisce
I'iscrizionea qualsiasialbo, elencospecialeo registrotenuti da altro Consigliodell'Ordine,salvo
quanto stabilito nell'articolo 62, comma 7. La radrazioneè inflitta per violaziom che rendono
incompatibilela permaîenzadell'incolpatonell'albo, elencospecialeo registro.
6. Nella determinazionedella sanzionesi tiene conto dell'eventualeretterazionedi comportamenti
illeciti.
1rft.57.
(Impugnazioni)
1. Avverso la decisionedisciplinareè ammessoricorso al ConsiglioNazionaleForenseda parte
dell'incolpato,da parte del procuratoredella Repubblicae del procuratoregeneralepressola Corte
d'Appello,rispettivamente
del circondarioe del distrettoove ha sedeil Consigliodell'Ordineche
ha emessola decisione;e da parte del Consiglio Istruttore di Disciplina nel solo caso di
proscioglimento.
2. L'autore dell'espostoha facoltà di presentareal Procuratoredella Repubblrca,,
al Procuratore
generale,competentiper territorio e al Presidentedel Consiglio Istruttore di Disciplina richiesta
motivatadi impugnazionedella decisionedi proscioglimento.
3. Il ricorsosi proponecon atto scritto,depositatopressola segreteria
del Consigliodell'Ordinecui
appartieneil collegio giudicanteche ha emanatola decisioneimpugnatanel termine di venti giorni
dalla notifica eseguitaai sensidell'articolo 55, comma l,Ieftera m). Si applica,per quantonon
specificatonel presentearticolo,I'articolo50 del regio decreto-legge
27 novembre1933,tr. 1578,e
successive
modifi caziom.
4. Nel ricorso, a pena di inammissibilità,sono indicati il provvedimentoimpugnato e la data del
medesimo,ed enunciatii capi o i punti del provvedimentoai quali si riferisce I'impugnazione,i
rnotivi dell'impugnazionecon f indicazionespecificadelle ragioni di diritto e degli elementidi fatto
cheli sorreggono,
le conclusionie le richieste.
5. Il ricorsoè notificatoal pubblicoministeroed al ProcuratoreGeneraledella Corted'Appello che
possonopropoffe impugnazioneincidentale entro venti giorni dalla notifica. Ne è altresì data
comunicazioneal Consiglio dell'Ordine di appartenenza
dell'incolpato,se diverso dal Consiglio
dell'Ordinecheha deciso.
31
6. La proposizionedel ricorsosospende
I'esecuzione
del provvedimento,salvoil provvedimentodi
sospensione
cautelaredi cui all'articolo61.
7. Il giudizio si svolge secondo le norrne previste per il procedimentodavanti al Consiglio
NazionaleForensedi cui al regio decreto22 gennaio1934,n. 37; le funzioni requirentisonosvolte
dal procuratoregeneralepressola Corte di cassazione
o da un suo sostituto.
8. In ogni caso di impugnazioneda parte delf incolpato, il Consiglio Nazionale Forense puo
irrogare una sanzione disciplinare più grave di quella comminata dal Consiglio dell'Ordine
costituitoin CollegioGiudicante.
9. Per quanto non specificato nel presentearticolo, per il procedimentodavanti al Consiglio
NazionaleForense si applicanogli articoli da 59 a 65 del regio decreto22 gennaio1934,n. 37.
10. Avversola sentenzadel ConsiglioNazionaleForensepuò esserepropostoricorsoalle Sezioni
Unite civili della Corte di cassazione,dall'incolpato,dal pubblico ministero e dal procuratore
generaledella corte d'appello al cui distretto appartieneI'incolpato. Il ricorso non ha effetto
sospensivo.Si applicano,per quanto non stabilito dal presentearticolo, I'articolo 56 del regio
decreto-legge27 novembre 1933, fl. 1578, convertito,con modificazronr,dalla legge 22 gennaro
1934,n. 36, e successivemodrfrcazioni,e gli articoli 66, 67 e 68 del regio decreto22 gennaio1934,
n.37.
11. E fattasalvala possibilitàdel giudiziodi revocazionedisciplinatoai sensidelledisposizionidel
codicedi proceduracivile.
Art.58.
(Rapportofra procedimentodisciplinare e processopenale)
1. Il procedimentodisciplinaresi svolge ed è definito con procedurae con valutazioniautonome
rispettoall'eventualeprocessopenaleaventeper oggettoi medesimifatti.
2. Il ConsiglioIstruttoredi Disciplinae il Consigliodell'Ordinein sedeGiudicantehannoil potere
di acquisireatti e documentiappartenential processopenalepressol'Autorità Giudi ztaria.
3. Se dai fatti oggetto del procedimentodisciplinareemergonoestremi di un reato procedibile
d'ufficio, l'organoprocedentene informa l'autorita giudizrarra.
4. La durata della pena accessoriadell'interdizionedalla professioneinflitta all'avvocato
dall'autorità grudtzianaè computata in quella della corrispondentesanzione disciplinare della
sospensione
dallaprofessione.
Art. 59.
(Riapertura del procedimentodisciplinare)
1. Il procedimento
disciplinare,conclusocon provvedimentodefinitivo,è riaperto:
a) se è statainflitta una sanzionedisciplinaree, per gli stessifattr,l'autorita giudiziariaha emesso
sentenza
di assoluzione
perchéil fatto non sussiste
o perchéI'incolpatonon lo ha commesso;
b) se è statopronunciatoil proscioglimentoe I'autoritagiudi zianaha emessosentenza dr condanna
per reatonon colposofondatasu fatti rilevanti per I'acceftamentodella responsabilitàdisciplinare,
cheil Consigliodell'Ordinecostituitoin CollegioGiudicantenon ha potutovalutare.
2. La riaperturadel procedimentodisciplinareavvienea richiestadell'interessato
o d'ufficio con le
forme del procedimentoordinario.
3. Per la riaperturadel procedimentoe per i provvedimenticonseguentiè competenteil Consiglio
dell'Ordine che ha emessola decisione.ln tal caso il Presidentelo assegnaad un Collegio
Giudicante che deve essere diversamenteformato da quello che ha emesso il precedente
provvedimento.
Art. 60.
(Divieto di cancellazionevolontariadall'albo)
1. Durante1osvolgimentodel procedimento,a decorreredal giorno della iscrizionenel registrodi
cui all'articolo 54, comma 1, non può esseredeliberata\a richiesta di cancellazionefatta
32
dall'avvocatoo dal praticantedell'avvocatosottopostoad indaginein sededisciplinare,né essere
accoltala richiestadel suo trasferimento.E cio fino alla fine del procedimento.
2. Nel caso di cancellazioned'ufficio, il procedimentodisciplinarerimane sospeso;può essere
ripreso qualora l'avvocato o il praticante avvocato, cessatele ragioni che hanno imposto la
cancellazione,si iscriva nuovamente.Dalla deliberadi cancellazionerimangono sospesii termini
per la celebrazione
del giudizio ed i termini di prescrizione.
Art. 61.
(Sospensione
cautelare)
l. La sospensione
cautelaredalla professioneo dal tirocinio deve esseredeliberatadal Consiglio
previaaudizionedell'interessato
dell'Ordinecompetente,
, fattasalvala suarinuncia,anchea mezzo
di un Consiglieredelegato,nei seguenticasi:
a) applicazionedi misura cautelaredetentivao interdittivaemessain sedepenalee non impugnata
o confermatain sededi riesameo di appello;
b) penaaccessoria
di cui all'articolo35 del codicepenale,anchese è statadispostalasospensione
condizionaledella pena,comminatacon la sentenzapenale
di primo grado;
c) applicazionedi misura di sicurezzadetentiva;
d) condanna
in primo gradoper i reatiprevistinegliarticoli372,374,377,378,381,640,646,se
commessinell'ambito dell'esercrziodella professioneo del tirocinio, 244, 648-bis e 648-ter del
codicepenale;condannaa penadetentivanon inferiorea tre anni;
e) in ogni altro casoin cui il fatto contestatosia di gravitàtale da renderenecessariala sospensione
per la tuteladel decorodell'Avvocaturao dei diritti di terzi.
2. La decisioneè deliberatain cameradi consiglio,dopo averconcessoun termineper il depositodi
difese non inferiore a dieci giorni. Gli atti del procedimentoe la decisionedevono essere
immediatamente
trasmessial ConsiglioIstruttoredi Disciplina.. Nei casi di eccezionale
urgenzarl
termineper il depositodi difesevieneassegnato
In tale casoil
con il provvedimentodi sospensione.
Consiglioprendein esamele difese al fine della conferma,modifica o revoca del provvedimento
assunto,quindi trasmetteimmediatamentegli atti del procedimentoed i provvedimentiassuntial
ConsiglioIstruttoredi Disciplina.
3. La sospensionecautelarenon può avere durata superiorea un anno ed è esecutivadalla data
dellanotificaall' interessato.
4.La sospensione
cautelareperdeefficaciaqualora,nel terminedi due anni dalla sua irrogazione,
non sia deliberatoil provvedimentosanzionatorio.Nel termine non si computanoi periodi di cui
all'articolo55. comma14.
5. La sospensionecautelareperde altresì efficacia se venga deliberato di non esservi luogo a
provvedimentodisciplinare, ovvero se venga disposta l'rnogazione dell'avvertimento o della
censura.
6. La sospensione
cautelarepuò essererevocatao modificatanella suadurata,d'ufficio o su istanza
di parte,qualora,ancheper circostanzesopravvenute,
non appaiaadeguataat fatti commessi.
puo proporrericorsoavantiil ConsiglioNazionale
7. Controla sospensione
cautelare,f interessato
Forensenel terminedi venti giorni dall'avvenutanotificanei modi previstiper l'impugnazionedei
provvedirnenti
disciplinari.
1'rt.62.
(Eseurzione)
l. La decisioneemessadal Consigliodell'Ordinecostituitoin CollegioGiudicantenon impugnata,
quella emessaar sensi dell'articolo 61 e la sentenzadel Consiglio Nazionale Forense sono
immediatamente
esecutive.
aa
JJ
2. Le sospensionie le radtazionidecoffonodalla scadenzadel termine dell'impugnazione,per le
decisionidel Consiglio dell'Ordine costituitoin Collegio Giudicante,o dal quindicesimogiorno
successivo
alla notificaall'incolpatodella sentenza
emessadal ConsiglioNazionaleForense.
3. PerI'esecuzione
della sanzioneè competente
il Consigliodell'Ordineal cui albo,elencospeciale
o registroè iscritto l'incolpato. A tal fine il ConsiglioNazionaleForense trasmettesenzaritardo al
Consigliodell'Ordinecompetente,affinchéprovvedaalf immediatanotifica all'incolpato,le copie
autentichedella sentenzanel numeronecessarioalla notifica stessa.
4. Il Consigliodell'Ordine,una volta perfezionatala notifica e verificatala datadella stessa,invia
con avvisodi ricevimento,comunicazione
nella qualeindica
all'incolpato,amezzo di raccomandata
la datadi decorrenzafinale della esecuzionedella sanzione.
laradrazioneo la sospensione
cautelare,di esseè data
5. Nel casoin cui sia inflittala sospensione,
comunicazionesenzaindugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sedeil Consiglio
dell'Ordine competenteper I'esecuzione,nonché a tutti i Consigli dell'Ordine. Copia della
per I'esecuzione.
e affissapressogli uffici del Consigliodell'Ordinecompetente
comunicazione
6. Qualorasia statairrogatala sanzionedella sospensione
a carico di un iscritto, al qualeper il
cautelare,il Consiglio dell'Ordine determina
medesimofatto è stata comminatala sospensione
cautelaregià
d'ufficio senzaritardo la duratadella sospensione,
detraendoil periodo di sospensione
scontato.
7. Decorsi cinque anni dalla datadi esecutivitàdel provvedimentosanzionatoriodella radrazione,
può essererichiestauna nuovaiscrizioneall'albo,all'elencospecialeo al registro,fermi restandoi
requisitidi cui all'articolo15.
Art. 63.
(Poreri ispettivi del Consiglio l'{uzionaleForense)
1. Il Consiglio NazionaleForensepuò richiedereai Consigli Istruttori di disciplina e ai Consigli
dell'Ordinenotizierelativeall'attivitàdisciplinaresvolta;può inoltre nominare,scegliendolitra gli
avvocatiiscritti nell'albo specialeper il patrocinio avanti le magistraturesuperiori,ispettoriper il
controllodel regolarefunzionamentodei Consigli Istruttoridi Disciplina e dei Consigli dell'Ordine
quantoall'eserciziodelle loro funzioni in materiadisciplinare.Gli ispettoripossonoesaminaretutti
gli atti, compresiquelli riguardantii procedimentiarchiviati.Gli ispettoriredigonoed inviano al
Consiglio Nazionale Forense la relazione di quanto riscontrato,formr"rlandoosservazionie
proposte.I1 ConsiglioNazionaleForense puo disporrela decadenzadet componentii Consigli
Istruttoridi Disciplina chiedendola loro sostituzioneagli Ordini.
2. Analoghipoteri ispettivi possonoessereesercitatiper quanto riguarda i procedimentiin corso
pressoi Consiglidell'Ordinedi appartenenzaper
la previsionetransitoriadi cui all'articolo50.
TITOLO VI
DELEGA AL GOVERNO E DISPOSZIONI TRANSITORIE
Art. 64.
(Delegaal Governoper il testounico)
1. Il Governoè delegatoad adottare,entro ventiquattromesi dalla data di entratain vigore della
presentelegge, sentito il CNF, uno o più decreti legislativi contenentiun testo unico di riordino
delledisposizionivigentiin materia,attenendosi
ai princìpie criteridirettivi seguenti:
vrgenza
norrne,
indicarequelle abrogate,ancheimplicitamente,
accertare
la
attuale
delle
singole
Q
per incompatibilitada successive
disposizioni,e quelleche,pur non inseritenel testounico,restano
in vigore; allegareal testo unico I'elenco delle disposizioni,benchenon richiamate,che sono
comunqueabrogate;
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b) procedereal coordinamentodel testo delle disposizionivigenti apportando,nei limiti di tale
coordinamento,le modifi.cazioninecessarieper garantirela coerenzalogtca e sistematicadella
disciplina,ancheal fine di adeguaree semplificareil linguaggionormativo.
compilazionedelle disposizionilegislativee regolamentari
2. Al fine di consentireuna contestuale
riguardantila professionedi avvocato,il Governoè autortzzato,nella adozionedel testo unico, ad
inserirein esso,con adeguataevidenziazione,lenorme sia legislativesia regolamentarivigenti.
Art. 65.
(D isp osizioni tr ansitor i e)
1. Fino alla data di entratain vigore dei regolamentiprevisti in questalegge,da approvareentro il
terminedi cui al comma 3, si applicanose necessarioe in quantoapplicabili,le norme vigenti non
abrogate,anchese non richiamate.
2. Gli avvocatiiscritti in albi alla data di entratain vigore de1lapresentelegge,per cui sussistano
incompatibilitào che non siano in possessodei requisiti previsti in modo innovativo dalla presente
legge,hanno l'obbligo, pena la cancellazionedall'albo, di adeguarsialle nuove disposizionientro
tre anni dalla datadi entratain vigore della presentelegge.
3. Il CNF ed i Consigli circondarialiin caricaalla datadi entratain vigore della presenteleggesono
prorogatifino al 31 dicembredel secondoannosuccessivo.
del mandato.In tal
4. E datafacoltaai Consigli locali di indire nuoveelezionialla scadenzanaturale
caso,gli organieletti decadonoalla datadel 31 dicembredell'annosuccessivoa quellodi entratain
vigoredellapresentelegge.
5. Gli avvocatiiscritti in albi alla data di entratain vigore della presentelegge,per cui sussistono
incompatibilitào che non siano in possessodei requisiti previsti in modo innovativo dalla presente
dall'albo,di adeguarsialle nuove disposizionientro
legge,hannoI'obbligo, pena la cancellazione
tre anni dalla datadi entratain vigore della presentelegge.
6. L'incompatibilitàdi cui all'art. 26, n. 10, tra la carica di consiglieredell'ordine e quella di
componentedel comitatodei delegatidella Cassanazionaledi prevrdenzae assistenzaforensedeve
essererimossacomunquenon oltre la scadenzadet mandatiin corso alla datadi entratain vigore
dellapresentelegge.
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