consiglio i\tazioniale forense
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ffi CONSIGLIO I\TAZIONIALEFORENSE PRESSOIL MINISTERODELLA GIUSTIZIA ***t< TESTO APPROVATO NELLA SEDUTA AMMINISTRATIVA de| 27 FEBBRAIO 2OO9 sottopostoa revisioneformale a c u r ad e l C o m i t a t or i s t r e t t od e l l aC o m m i s s i o nle g i s l a t i vdae l C N F DISEGNO DI LEGGE TITOLO I DISPOSZIONI GENERALI Art. 1. (Disciplina dell'ordinamento forense) 1. La presentelegge,nel rispettodei principi costituzionalie dellanormativacomunrtarta, disciplina in modo autonomola professionedi avvocato e le norme in essa contenutehanno caratteredi specialita. 2.Irr considerazione della specificitàe rilevaîza della funzionedifensiva,I'ordinamentoforense: a) regolamental'organtzzazionee I'esercizio della professionedi avvocato onde garantirela tutela degli interessigeneralisui quali essaincide; b) valortzza la rtlevanza sociale ed economica della professione forense, favorendo la partecipazione politica,socialeed economicadel Paese,al fine dell'avvocaturaall'organizzazione di garantirein ogni sedela massimatutela dei diritti, delle libertà e della dignità della personae dareattuazioneagli articoli 3 e 24 della Costituzione; c) garantisceI'indipendenzae I'autonomiadegli avvocati,indispensabilicondizioni dell'effettività della difesae della tutela dei diritti; d) tutelaI'affidamentodella collettivitae della clientela,favorendocorrettezzadei comportamentie qualitàdellaprestazione professionale. 3. All'attuazionedella presentelegge si provvedemedianteregolamentiadottatidal Consiglio nazionale forense (CNF). La potestà regolamentaredel CNF prevista dalla presente legge, eccettuataquella relativa al suo funzionamentointerno, è esercitataprevia richiestadi pareredei come consiglidell'ordineterritoriali e sentitele associaziontforensimaggiormenterappresentative, di tali individuatedal Congressonazronaleforensedi cui all'articolo37,nonchéla Cassanazionale previdenzae assistenzaforense per le sole materie di suo interessee, in quanto costituito, l'organismo previstodallo statutodel Congressonazionaleforense. 4. Al fine della consultazionedi cui al commaprecedenteil CNF trasmetteai soggettiivi indicati lo schemadi regolamento,fissandoun termineper I'invio dei parerinon inferiore a trentagiorni. 5. Scadutoil terminedi cui al commaprecedenteil CNF raccoglieil pareredi una commissione compostadaun delegatoper ogni regionedesignatodagli ordini circondarialidella stessae da un delegatodi ciascunodegli altri soggettidi cui al commaquinto. 6. Tale commissioneviene costituitaentro sessanta siorni dall'elezionedel CNF e dura in carica quantoil CNF. Arf.2. (Disciplina della professionedi awocato) 1. L'avvocatoè un libero professionistache operacon attività abitualee prevalentein pienaliberta, autonomq e indipendenza,per la tutela dei diritti e degli interessidella persona,in attuazionedei princìpi di cui agli articoli 4 e 35 della Costituzione,e dell'articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unioneeuropea. 2. L'avvocato,quale soggettonecessarioe insostituibileper I'attuazioneconcretadella giustizia nella società e nell'eserctzio della giurisdizione,ha la funzione indispensabiledi garantire al cittadinoI'effettivita della tutela dei diritti in ogni sede. 3.L'iscrizione ad un albo circondarialeè condizioneper 1'eserciziodellaprofessionedi avvocato. L'avvocatopuò esercitarel'attività di difesaavantitutti gli organi giurisdizionalidella Repubblica; per esercitarlaavanti le giurisdizioni superiori deve essereiscritto all'albo speciale regolato dall'articolo20. 4. Nell'eserciziodelle loro funzioni ed attività,I'ordineforensee I'avvocatosonosoggettisoltanto alla legge. 5. Sonoattivitaesclusivedell'avvocato,in quantonecessarie e insostituibiliper la tuteladel diritto garantito:la rappresentanza, alla difesacostituzionalmente l'assistenza e la difesanei giudizi avanti a tutti gli organi giurisdrzronah,nelle procedurearbitrali, nei procedimentidi fronte alle autorità amministrativeindipendenti e ad ogni altra amministrazionepubblica, e nei procedimenti di mediazionee di conciliazione,salvo quanto previsto dalle leggi speciali per I'assistenzae la rappresentanzap er 1a pubblic a amministrazione. 6. Sonoriservatein via generaleagli avvocatre, nei limiti loro consentitida particolaridisposizioni di legge, agli iscritti in altri albi professionali,I'assistenza,la rappresentanza e la difesa in procedimentidi naturaamminisfratla,tributariae disciplinare. 1. E riservata,altresì,agli avvocati in quanto soggettinecessaried insostituibili per assicurareai cittadini una tutela dei diritti competentee qualificata, l'attività, svolta professionalmente,di consulenzalegalee di assistenzastragiudizialein ogni campo del diritto, fatte salve le particolari competenzericonosciute dalla legge ad altri esercenti attività professionali, espressamente individuaticon riguardoa specificisettoridel diritto. 8. L'uso del titolo di avvocatospettaesclusivamente a coloro che sianoo sianostati iscritti ad un albocircondariale. 9. L'uso del titolo è vietatoa chi sia statoradiato. piu grave 10. La violazionedelle disposizionidi cui al presentearticolo,quandonon costituiscano reato,e punita,nel caso di usurpazionedel titolo di avvocato,ai sensidell'articolo 498 del codice penalee, nel casodi esercizioabusivodellefunzioni,ai sensidell'articolo348 dello stessocodice. Art. 3. (Doveri e deontologia) pubblico 1. L'avvocatoè tenutoa rispettarele leggi e il codicedeontologico,a tuteladell'interesse al correttoeserciziodella professione.L'esercrziodell'attivitadell'avvocatodeve esserefondato sull'autonomiae sulla indipendenzadi giudizio intellettualee tecnica.E dovere dell'avvocato adempiereagli obblighi della difesad'ufficio e del patrocinioin favoredei non abbienti. probità, dignità, decoroe 2.La professioneforensedeve essereesercitatacon indipenderrza,lealtà, diligenzatenendoconto del rilievo socialedella difesae rispettandoi principi della correttae leale collcorTenza. 3. Le norrnedeontologiche,la cui violazionecomportaresponsabilità disciplinare,sono emanate dal CNF, sentiti gli Ordini forensi circondariali,con la finalita di tutelarel'interessepubblico al per la prevalentetuteladell'interesse correttoeserciziodella professione, che deveessereesercitata del cliente. Le norme di cui al presentecomma sono aggiornateperiodicamentee reahzzanor princìpi etici della professionee quelli enunciatidalle leggi, nel rispettodel diritto comunitario,da attuaretenendoconto delle consuetudinie delle tradizioniitaliane. 4. Il codice deontologicoe i suoi aggiornamentisono pubblicati e resi accessibilia chiunque secondonorrnestabilitecon decretodel Ministro della giustizia,adottatoai sensidell'articolo17, comma3, dellalegge23 agosto1988,n. 400. 1irt,4, (Associazionie societàtra avvocatie multidisciplinari) 1. La professioneforense può essereesercitata,oltre che a titolo individuale, anche in forma associativa o societaria, purché con responsabilita solidale e illimitata dei soci, tutti necessariamente iscritti all'albo. Lo svolgimento di attività professionaleè personaleanche nell'ipotesiin cui I'incarico sia conferito all'avvocatocomponentedi un'associazione o società professionale.L'appartenenzaa un'associazioneo a una società non pregiudica I'autonomia o l'indipendenzaintellettualeo di giudizio degli associatie dei soci. Alle societàsi applicanole norrne del decretolegislativo 2 febbraio2001, n.96; alle assocraziontprofessionalisi applicano I'articolo 1 della legge 23 novembre1939,n. 1815,e le norme della societàsemplice,in quanto compatibili. 2. E vietatala costituzionedi societàdi capitaliche abbianonel proprio oggettol'esecuzionedelle prestazioniindicatenell' arÍicolo2. 3. Le associazionie le società di cui al comma 1 possono essereanche multidisciplinari, comprendendo,oltre agli iscritti all'albo forense,altri professionistiiscritti in albi appartenentia categorieindividuatedal CNF con regolamento. 4. Le societào associazronr multidisciplinaripossonocomprendere nel loro oggettoI'eserciziodi attivita proprie della professionedi avvocatosolo se, e fin quando,vi sia tra i soci od associati almenoun avvocatoiscritto all'albo. Solo gli iscritti nell'albodegli avvocatie i praticantiavvocati nel periodo di abilitazione al patrocinio, nei limiti della loro competenza,possono eseguirele prestazioniesclusiveo riservate,indicatenell'art. 2. Le associazionie le societàhannoad oggetto esclusivamente lo svolgimentodi attivita professionale, non hannonaturadi impresecommercialie non sonoassoggettate alle procedurefallimentarie concorsuali. 5. L'associatoe il sociopossonofar partedi una solaassocrazione o società. 6. Le associazioni e le societàsono iscrittein un elencospecialeaggiuntoall'albo forensenel cui circondariohanno sede.La sededell'associazione o della societàè fissatanel circondarioove si trova il centroprincipaledegli affart.I soci e gli associatihannodomicilio professionale nella sede dellaassociazione o della società. 7. Alle societàmultidisciplinari si applicano,in quanto compatibili, le norme che regolano le societàtra avvocatiindicatenel comma 1. B. L'attivita professionale svoltadagli associatio dai soci da luogo agli obblighi e ai diritti previsti dallenorrneprevidenziah. 9. I redditidelle associazionie delle societàsonodeterminatisecondoi criteri di cassa,comeper i professionistiche esercitanola professionein modo individuale. 10. Gli avvocati,le assocraziome le societàdi cui al presentearticolo possonostipularefra loro contrattidi assoctazione in partecipazioneai sensidell'articolo 2549 e seguentidel codice civile, nel rispettodelle disposizionidel regolamentoemanatodal CNF al fine di adeguarele suindicate norrnedel codice civile alle previsioni della presentelegge ed alle specificitàdella professione forense. 11.il socioo I'associatodeveessereesclusose cancellatodall'albocon provvedimentodefinitivoo sospesocon provvedimentodisciplinaredefinitivo non inferiore ad un anno e può essereescluso secondoquantoprevistodall'art. 2286c.c. Art.5. (Segr eto pr ofessionale) 1. L'avvocato è tenuto nei confronti della parte assistitaalla rigorosa osseryanzadel segreto professionalenell'attività di rappresentanza e assistenzain giudizio, nonché nello svolgimento dell'attivitàdi consulenzalegalee di assistenza stragiudiziale. 2.L'avvocato è altresìtenuto all'osservanzadel massimoriserboin ordine agli affari in cui e stato chiamatoa svolgerelasuaopera. 3. L'avvocatoè tenuto ad adoperarsiper far osservaregli obblighi di cui al presentearticolo anche ai suoi collaboratorie dipendenti. 4. L' avvocato,i suoi collaboratorie dipendentinon possonoessereobbligatia deporrenei giudizi di qualunquespecie su ciò di cui siano venuti a conoscenzanell'eserctzio della professioneo dell'attivita di collaborazioneo in virtù del rapporto di dipendenza,salvo quanto dispostonel codicedi procedurapenale. Art. 6. (Prescrizioniper il domicilio) 1. L'avvocato deve iscriversi nell'albo del circondario del Tribunale ove ha domicilio professionale. Il domicilio professionaleè il luogo ove I'avvocatosvolgela professionein modo prevalente.Ogni vartazioneè tempestivamentecomunicataper iscritto all'ordine. In mancanza, ogni comunicazionedel Consiglio dell'Ordine di appartenenzasi intende validamenteeffettuata pressoI'ultimo domicilio. 2. L'avvocato che stabiliscauffici al di fuori del circondariodel Tribunale ove ha domicilio professionalene dà immediatacomuntcazionescritta sia all'ordine di iscrizione,sia all'ordine del luogoove si trova I'ufficio. 3. Pressoogni ordine è tenuto un elencodegli avvocatiiscritti in altri albi che abbianoufficio nel circondarioove ha sedeI'ordine. 4. La violazionedegli obblighiprescrittiai commi 1 e 2 costituisceillecito disciplinare. Art. 7. (Impegnosolenne) 1. Perpoteresercitare la professione, l'avvocatoassumedtnanzial consigliodell'ordinein pubblica sedutaI'impegno di osservarei relativi doveri, secondola formula: <Consapevole della dignita della professioneforensee della sua funzionesociale,mi impegno solennementead osservarecon lealtà,onoree diligenzat doveridellaprofessione di avvocatoper i fini della giustizia>. Art. 8. (Specializzazioni) secondo 1. E riconosciutala possibilitaper gli avvocatidi otteneree indicareil titolo di specialista, modalitàche sonostabilitecon regolamentoadottatodal CNF ai sensidell'articolo1, comma5, e acquisitii pareridelle associazioni specialistiche costituiteai sensidel commaB. 2. Il regolamentodi cui al comma 1, prevede in maniera da garantire liberta e pluralismo dell'offertaformativae della relativasceltaindividuale: a) l'elenco delle specializzaziomriconosciute,tenuto anche conto delle specificità formative impostedai differentiriti processuali,da aggiornarsialmenoogni tre anni; b) r percorsiformativi e professionali,di durataalmenobiennale,necessariper il conseguimento dei titoli di speciahzzazione, ai quali possonoaccederesoltanto gli avvocati che alla data della presentazionedella domandadi iscrizione abbianomaturato una anzianitadi iscrizione all'albo per almenodue anni; avvocati,ininterrottamentee senzasospensioni, c)le prescrizionidestinateagli ordini territoriali,alle associazioni forensi,ad altri enti ed istituzioni ptrbbliche o private per I'organtzzazione,anche di intesa tra loro, di scuole e corsi di alta formazioneper il conseguimentodel titolo di specialista; d) le sanzioniper I'uso indebito dei titoli di specializzazione; e) Il regimetransitorio. 3. Le scuolee i corsi di alta formazioneper il conseguimentodel titolo di specialistanon possono avere durata inferiore a due anni per un totale di almeno 400 ore di formazione complessive. All'esito della frequenzaI'avvocato sostieneun esamedi speciahzzazione, pressoil CNF, il cui per l'acquisizionedel titolo. La commissioned'esamesarà esitopositivo è condizionenecessaria designatadal Consiglio nazionaleforensee compostada suoi membri, da avvocati indicati dagli ordini distrettuali,da docentiuniversitari,da magistrati,da componentiindicati delle associazioni forensidi cui al regolamentodi cui al comma1. 4. Il titolo di specialistaè attribuitoesclusivamente dal CNF. 5. I soggetti di cui al comma 3, lettera c), organizzanocon cadenza aîÍtuale corsi di formazione continua nelle materie specialistiche conformemente al regolamento di cui al comma 1. 6. Il conseguimentodel titolo di specialistanon comporta riserva di attività professionale. 7. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che abbiano conseguitotitoli specialisticiuniversitari possono indicare il relativo titolo accademico con le opportune specificazioni. 8. Tra avvocatiiscritti agli albi possonoesserecostituiteassociaziontspecialistichenel rispettodei seguentirequisiti: t) l'associazionedeve avere adeguatadiffusione e rappresentanza territoriale, secondoquanto stabilitocon regolamentoda adottareai sensi dell'art. l, comma 5, per il riconoscimentoe il nrantenimento della qualifica di assoctazione maggiormenterappresentativa a livello nazionaleper il relativosettorespecialistico; b) lo statuto dell'associazioneprevede espressamente come scopo la promozionedel profilo professionale, la formazione e l'aggiornamento specialistico dei suoi iscritti; c) lo statutoescludeespressamente il rilascio da parte dell'assocrazione di attestatidi competenza professionale; d) 1o statuto prevede una disciplina degli organi associativi su base democraticaed esclude espressamente ogni attivita a fini di lucro; e/ 1'associazione si dota di strutture,organtzzativee tecnico-scientifiche,idonee ad assicurarela determinazione dei livelli di quahfrcaztone professionalee il relativo aggiornamentoprofessionale; f) I" associazioniprofessionalisonoinclusein un elencotenutodal CNF. 9. Il CNF, ancheper il tramite degli ordini circondariali,esercitala vigilanza sui requisiti e le condizioniper il riconoscimentodelle associazionidi cui al presentearticolo,ed il controllosul rispettodelleprescrizionidi cui al comma2,Iett. c). Art. 9. (Pubblicità e informazioni sull'eserciziodella professione) . 1. E consentitoall'avvocato dare tnformazionisul modo di esercizio della professione,purche in manieraveritiera,non elogiativa,non ingannevolee non comparativa. 2. Il contenutoe la forma dell'informazionedevono esserecoerenticon la finalita della tutela dell'affidamentodella collettività,nel rispettodel prestigiodella professionee degli obblighi di segretezza e di riservatezzadei principi del codicedeontologico. Art. 10. (Formazionecontinua) 1. L'avvocatoha I'obbligo di curareil continuoe costanteaggiornamentodella propria competenza professionaleal fine di assicurarela qualità delle prestazioniprofessionali e di contribuire al miglioreserciziodellaprofessione nell'interesse degliutenti. 2. Con appositoregolarnento approvatodal CNF sonodisciplinate,in manierada garantirela libertà e il pluralismodell'offertaformatla e della relativasceltaindividuale,le modalitàe le condizionr per l'assolvimentodell'obbligo di formazionecontinua da parte degli iscritti e per la gestionee l'organizzazionedell'attività di formazione da parte degli ordini territoriali, delle associazioni forensie di terzi. 3. L'attività di formazionesvolta dagli ordini territoriali,anchein cooperazioneo convenzionecon altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro. 4. Le regioni, nell'ambito delle potestàad esse attribuitedall'articolo l17 della Costituzione, disciplinanoI'attribuzionedi fondi per l'organrzzazionedi scuole,corsi ed eventi di formazione professionale per avvocati. Art. 11. (Assicurazioneper la responsabilitàcivile) 1. L'avvocato, I'associazioneo la società fra professionististipulano polizza assicurativaa coperturadella responsabilità civile derivantedall'eserciziodella professione,compresaquellaper la custodiadi documenti,sommedi denaro,titoli e valori, di volta in volta ricevuti in depositodai clienti.L'avvocato,serichiesto,rendenoti al clientegli estremidellapropriapoltzzaassicurativa. 2. Degli estremi della pohzza assicurativae di ogni sua successivavariazione è data comunicazione, se richiesta,al consigliodell'ordine. 3. La mancata osservanzadelle disposizioni previsti nel presente articolo costituisceillecito disciplinare. 4. Le condtziom generali delle pohzze possonoesserenegoziate,per i propri iscritti, da ordini territoriali, associ azionted enti previdenziah forensi. 5. Il presentearlicolo entra in vigore contestualmente e secondo i contenuti delle direttive comunitariein corsodi emanazrone. 6. Sino al verificarsidella previsionedi cui al comma5 I'avvocatorendenoto, se richiesto,se ha stipulatopolizza assicurativaa coperturadella responsabilità civile derivantedall'eserciziodella professioneindicandonegli estremi. &rt.12. (Tarffi professionali) 1. Il compensoprofessionale e determinatotra clientee avvocatoin basealla natura,aI valoree alla complessitadella controversiae al raggiungimentodegli obiettivi perseguiti,nel rispetto del principio di libera determinazionedi cui all'articolo 2233 del codicecivile, fermi peraltroi limiti di cui al comma 5. I compensisono determinatiin modo da consentireall'avvocato,oltre al rimborso delle spesegeneralie particolari,un guadagnoadeguatoalla sua funzione socialee al decorodella professione. 2. L'avvocatoè tenuto a renderenota la complessitadell'incaricofornendole informazioniutili circa gli oneri ipotizzablli al momento del conferimento.In caso di mancata determinazione consenslrale del compensosi applicanole tariffe professionaliapprovateogni due anni con decreto del Ministro della giustizia su proposta del CNF, sentiti il Comitato interministerialeper la programmazione economica(CIPE) e il Consigliodi Stato. 3. Per ogni incaricoprofessionale,I'avvocatoha diritto ad un giusto compensoe al rimborsodelle spesedocumentate, ai sensi dell'articolo2233 del codice civile. L'avvocato può prestarela sua per giustificatimotivi. Sonofattesalvele normeper le difesed'ufficio e per il attivitagratuitamente patrociniodei non abbienti. 4.Le tariffe indicanogli onorariminimi e massiminonchei diritti e le indennitàe sonoarticolatein relazioneal tipo di prestazionee al valoredella pratica. 5. Gli onorari minimi e massimi sono sempre vincolanti, a pena di nullità, tranne che nelle particolariipotesidisciplinatedalle tariffe 6. E consentitoche vengaconcordatotra avvocatoe clienteun compensoulteriorerispettoa quello tariffario per il caso di conciliazionedella lite o di esito positivo della controversia,fermi i limiti previstidal codicedeontologico.Sono nulli gli accordiche prevedanola cessioneall'avvocato,in tutto o in parte,del bene oggettodella controversiao che attribuiscanoall'avvocatouna quota del risultatodellacontroversia. Deve essereredattoper iscritto,a penadi nullita, ogni accordo: a) quandoI'ammontaredel compensoè predeterminato tra le parti; b) in derogaai minimi ed ai massimidi tariffa, quandoconsentitidal comma 5; c) con la previsione di un premio in caso di esito positivo della controversiao per il caso di conciliazione,comeprevistonel comma6. 7. Quandouna controversiaoggetto di procedimento grudtzialeo arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti, salvo diversi accordi, sono solidalmentetenute al pagamentodei compensie dei rimborsidelle spesea tutti gli avvocaticostituitiche hannoprestato la loro attivitaprofessionale negli ultimi tre anni. 8. In mancanzadr accordotra avvocatoe cliente,ciascunodi essi può rivolgersi al Consiglio del'Ordine affinché esperiscail tentativo di conciliazionee, se esso non è raggiunto, per determinarei compensi,secondole voci ed i criteri della tariffa, ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettera l). 9. Sonoabrogatele disposrzronr di cui all'art. 2 del decretolegge4 luglio 2006,n.223 così come modif,rcate dallalegge 4 agosto 2006,n.248. Art. 13. (Sostituzionie collaborazioni) 1. Salvo quantostabilitoper le difesed'ufficio ed il patrociniodei meno abbienti,I'avvocatoha piena libertà di accettareo meno ogni incarico; il mandato professionalesi perfeziona con I'accettazione. L'avvocato ha inoltre semprela facolta di recederedal mandato,con le cautele per evitarepregiudizi al cliente. necessarie 2. L'tncarico per lo svolgimentodi attività professionaleè personaleanchenell'ipotesi in cui sia conferitoall'avvocatocomponentedi un'associazione o societàprofessionale;con I'accettazione delf incarico I'avvocato ne assume la responsabilitàpersonale illimitata, solidalmentecon l'associazione o la societa.Gli avvocatipossonofarsi sostituirein giudrzioda altro avvocatocon delegascritta. 3. L'avvocatoche si fa sostituireo coadiuvareda altri avvocatio praticantirimanepersonalmente responsabile versoi clienti. 4.L'avvocato che si avvale della collaborazionecontinuativadi altri avvocati deve corrispondere loro adeguato compenso per I'attività svolta, commisurato all'effettivo apporto dato nella esecuzionedelle prestazioni. Tale collaborazione,anche se continuativa e con retribuzione periodica, non dà mai luogo lavoro a rapporto di subordinato. 5. L'avvocato puo nominare stabilmenteuno o piu sostitr"rtipresso ogni ufficio giudiziario, depositandola nominapresso1'ordinedi appartenenza. ALB r,u,3$.ÎitgtLo,rr*, Art. 14. (Albi, elenchie registri) 1. Pressociascunconsigliodell'ordinesonoistituiti e tenutiaggiornati: per coloro che esercitanola professionein a) I' albo ordinariodegli esercentila liberaprofessione; forma collettivasonoindicatele associazionto le societàdi appartenenza; b) gli elenchispecialidegli awocati dipendentida enti pubblici; c) gli elenchidegli avvocatispecialisti; d) l'elencospecialedei docentie ricercatoriuniversitaria tempopieno; per qualsiasicausa,cha va indicata, e) I'elencodegli avvocatisospesidall'eserctzioprofessionale ed inoltre degli avvocati cancellatiper mancanzadell'eserciziocontinuativodella professione; fl llregistrodei praticanti; g) I'elencodei praticantiabilitatial patrociniosostitutivo,allegatoal registro; h) il registro degli avvocati stabiliti, che abbiano il domicilio professionalenel circondario, i) I'elencodelle associazionie delle societàcomprendentiavvocati trat soci, con I'indicazionedi tutti i partecipanti,anchese non avvocati; l) l'elencodegli avvocatidomiciliati nel circon-darioai sensidel comma 2 d,ell'articolo6; m) ogni altro albo,registro,o elencoprevistodalla leggeo da regolamento. 2.La tenutae I'aggiornamentodell'albo,degli elenchie dei registri,le modalitàdi iscrizionee di trasferimento,i casi di cancellazionee le relative impugnazionidei provvedimentiresi in materia dai consiglidell'ordinesonodisciplinaticon un regolamento emanatodal CNF. 3' L'albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizionedel pubblico e sono pubblicati nel sito internetdell'ordine.Almeno ogni due anni, essi sonopubblicati a stampaed una copia è inviata al Ministro della giustizia, ai presidenti di tutte le Corti d'appello, ai presidenti dei Tribunali del distretto, al CNF, agli altri consigli degli ordini forensi del distretto, alla Cassa nazionaledi assistenza e previdenzaforense. 4. Entro il mesedi marzo di ogni annoil consigliodell'ordinetrasmetteper via telematicaalCNF gli albi e gli elenchi di cui è custode, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente. 5. Entro il mese di giugno di ogni anno il CNF redige,sulla base dei dati ricevuti dai consigli dell'ordine, I'elenco nazionaledegli avvocati, aggiornatoal 31 dicembre dell'anno precedente. 6. Le modalita di trasmissionedegli albi e degli elenchi,nonché le modalita di redazionee pubblicazionedell'elenco nazionaledegli avvocati sono determinaticon regolamentoadottatodal CNF. Art. 15. (Iscrizionee cancellazione) 1. Costituiscono requisitiper l'iscriztoneall'albo: a) avetesuperatol'esamedi abilitazionenon oltre i cinqueanni antecedentila datadi presenfazione delladomandadi iscrizione; b) avereil domicilioprofessionale nel circondariodel tribunaleove ha sedeil consigliodell'ordine; c) godetedel pieno eserciziodei diritti civili e non esserestatodichiaratofallito, salvoaverottenuto la esdebitazione; cl) nontrovarsiin una delle condizionidi incompatibilitàdi cui all'articolol6; e) non esseresottopostoad esecuzionedi pene detentive,di misure cautelari o interdittive; / esseredi condottairreprensibile;il relativo accertamento è compiuto dal consigliodell'ordine, osservatele normedei procedimentidisciplinari,in quantoapplicabili. 2.Pet I'iscrizionenel registrodei praticantioccoffeil possesso dei requisitidi cui alle lettereb), c), d),,.e) eJ). 3. E consentita I'iscrizionead un solo albo circondariale. 4. La domandadi iscrizioneè rivolta al consigliodell'ordinedel circondarionel qualeil richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionalee deve essere corredata dai documenti comprovantiil possesso di tutti i requisitirichiesti. 5. Il consiglio, accertatala sussistenzadei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizioneentro il termine di tre mesi dalla presentazrone della domanda.Il rigetto della domanda può esseredeliberatosolo dopo aver sentitoil richiedentenei modi e termini di cui al comma 9. La deliberazioneè motivata ed è notificata in copia integraleentro quindici giorni all'interessatoe al procuratoredella Repubblica,al quale sono trasmessialtresìi documenti giustificativi. Nei dieci giorni successiviil procuratoredella Repubblicariferisce con parere motivato aI procuratore generalepressola Corte d'appello. Quest'ultimoe I'interessatopossonopresentareentro venti giorni dalla notificazione,ricorso al CNF. Il ricorsodel pubblicoministeroha effetto sospensivo. Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domandanel termine di tre mesi stabilito nel presentecoÍlma I'interessatopuò entrodieci giorni dalla scadenzadi tale terminepresentarericorso al CNF, il quale decide sul merito dell'iscrizione.La sentenzadel CNF è immediatamente esecutlva. 6. Gli iscritti in albi, elenchi e registri devonocomunicareal consiglio dell'ordine ogni variazione dei dati di iscrizionecon la massimasollecitudine. 7. La cancellazrone dagli albi, elenchi e registri è pronunciatadal consiglio dell'ordine a richiesta quando questi rinunci all'iscrizione,ovvero d'ufficio o su richiestadel pubblico dell'iscritto, ministero: a) quandovienemeno uno dei requisiti indicati nel presentearticolo; b) quandoI'iscritto non abbia prestatoI'impegno solennedi cui all'articolo 7 senzagiustificato motivo entro60 giorni dalla notrftcazionedel provvedimentodi iscrizione; c) quandoviene accertafala mancanzadel requisitodell'esercrziocontinuativodella professioneai sensidell'articolo19; d) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all'articolo 22, quando sia cessata I'appartenenza all'ufficio legaledell'Ente,salvala possibilitàdi iscrizioneall'albo ordinario,sulla basedi appositarichiesta. 8. La cancellazionedal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrociniosostitutivoè deliberata,osservatalaproceduraprevistanei commi 10, 11 e 12, nei casi seguenti: a) se il tirocinio è stato interrotto senzagiustificato motivo per oltre sei mesi; è in ogni caso giustificataf intemrzioneper maternità; b) al compimentodel cinquantesimoanno di eta; gli effetti del provvedimentosono sospesise il praticantestia sostenendoo stia per sostenerel'esame di abilitazione,già indetto, e fino alla conclusione di questo; c/ dopo il rilascio del certificatodi compiutapratica,che non può essererichiestotrascorsisei anni per tutto il tempo dall'inizio,per la prima volta, della pratica;I'iscrizionepuò tuttaviaperrnanere per cui è statachiestao potevaesserechiestaI'abrlrtazioneal patrociniosostitutivo,fermo restando il limite di etastabiiitonella letterab); d) nei casiprevistiper la cancellazionedall'albo di avvocato,in quantocompatibili. 9. Gli effetti della cancellazionesi hanno: a) con effetto costitutivodalla data della deliberaper i casi di cui alle letterea), c) e d) del comma 8; b) coneffettodi accertamento, dall'avverarsidi cui alla letterab) del medesimocomma; c) alla scadenzadel termineper I'abihfazioneal patrociniosostitutivo. 10. Nei casi in cui sia rilevata la mancanzadr uno dei requisiti necessariper l'iscrizione, il Consiglio,prima di deliberarela cancellazione,con letteraraccomandatacon avviso di ricevimento invita f iscritto a presentareeventualiosservazionientro un termine non inferiore a dieci giorni. L'iscrittopuo chiederedi essereascoltatopersonalmente. 11. Le deliberazionidel consiglio dell'ordine in materiadi cancellazionesono notificate,entro quindici giorni, all'interessatoe al pubblico ministeropressola Corle d'appello e il tribunale. 12. L'tnteressatoe il pubblico ministeropossonopresentarericorso al CNF nel termine di quindici giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo. 13. L'avvocato cancellato dall'albo a termini del presentearticolo ha il diritto di esservi nuovamenteiscritto qualoradimostri, se ne è il caso,la cessazionedei fatti che hanno determinato la cancellazionee I'effettiva sussistenza dei titoli in baseai quali fu originariamenteiscritto e sia in possessodei requisitidi cui alle lettereda a) afl del comma 1. Per le reiscrizionisonoapplicabilile disposizionidei commi da 1 a 5. 14. Non si puo pronunciarela cancellazionequando sia in corso un procedirnentodisciplinare, fermoquantoprevistodall'articolo60. 15.L'avvocatoriammessonell'albo ai termini del comma13 è anchereiscrittonell'albospecialedi cui all'articolo20 se ne sia statocancellatoin seeuitoalla cancellazione dall'albo del tribunaleal qualeeraassegnato. 16. Qualorail consiglioabbiarigettatola domandaoppureabbiadispostoper qualsiasimotivo la può proporrericorsoal CNF ai sensidell'articolo57.Ilricorso controla f interessato cancellazione, cancellaztone ha effetto sospensivo e il CNF può provvedere in via sostitutiva. 17. Divenutaesecutivala pronuncia,il consigliodell'ordinecomunicaimmediatamenteal CNF e a tutti i consiglidegli ordini territoriali la cancellazione. Art. 16. (Incontpatibilità) 1. La professione di avvocatoè incompatibile: a) con qualsiasialtra attività di lavoro autonomosvolta continuativamenteo professionalmente, esciusequelle di caratterescientifico, letterario, artistico e culturale; è consentitaI'iscrizione, nell'elencodei pubblicistie nel registrodei revisoricontabili; b) con l'esercizio di qualsiasiattivita di impresasvolta in nome proprio o in nome o per conto altrui; è fatta salva la possibilità di assumereincarichi di gestionee vigilanza nelle procedure concorsualio in altreprocedurerelativea crisi di impresa; c) conla qualitadi socioillimitatamenteresponsabile, o di amministratore di societàdi persone,in qualunqueforma costituite,nonchécon la qualitàdi amministratoreunico o consiglieredelegatodi societàdi capitali,nonchécon la qualita di presidentedi consigliodi amministrazionecon poteri di gestione; l'incompatibilità non sussistese I'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazionedi beni, personalio familiari, senzalo svolgimentodi attivitadi impresa; d) conla qualitadi imprenditoreagricoloprofessionale; e) conla qualitadi ministro di culto; J) con qualsiasiattività di lavoro subordinato,pubblico o privato, anche se con orario di lavoro limitato. 2. Qualoral'esercrziodi una attivitàincompatibile,ancorchénon rilevatodal Consigliodell'Ordine, abbia avuto caratteredi prevalenzarispetto all'eserciziodella professionedi avvocato,la Cassa Nazionaledi Previdenzaforensepuò dichiarare,senzalimiti temporali,I'inefficacia dell'iscrizione ai fini previdenziah,secondoquanto previsto nell'art. 2 della legge 22 luglio 1975 n. 319. La prevalenzaè deftnitadal Comitato dei Delegatidella Cassanazionaledi Prevrdenzaforensecon la delibera che determina i requisiti per I'esercizio continuativo della professione.La prevalenza sussistesempreper il compimento di attività di lavoro subordinato.La Cassada notrzia della deliberadi inefficacraal Consieliodell'Ordinedi iscrizionedell'avvocato. Itrt. 17. (Eccezionialle normesull'incompatibilità) 1. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 16, I'esercizio della professionedi avvocato è compatibilecon I'insegnamentoo la ricerca in materie giuridichenell'universitàe nelle scuole pubblicheo privateparificate. secondarie 2. I docentie i ricercatoriuniversitaria tempopieno possonoesercitareI'attività professionale nei limiti consentitidall'ordinamentouniversitario.Per questo limitato esercizioprofessionaleessi devonoessereiscritti nell'elencospeciale,annessoall'alboordinario. 3. E fatta salvaf iscrizionenell'elencospecialeper gli avvocatiche esercitanoattività legaleper contodegli enti pubblicicon le limitatefacoltàdisciplinatedall'articolo21. Art. 18. (Sosp ensi one clall' esercizio pr ofessi onal e) 1. È sospesodall'esercizioprofessionaleduranteil periodo della carrcaI'avvocato nominato presidente dellaRepubblica,presidentedella Cameradei deputati,presidentedel Senato,presidente del Consigliodei ministri, Ministro, Viceministroo Sottosegretario di Stato,presidentedi giunta regionale e assessoreregionale, membro della Corte costituzionale,membro del Consiglio 10 superioredella magistratura,commrssartostraordinariogovernativo,componentedi una autorità provincialedi provincia con piu di trecentomila indipendente,presidentedi provincia o assessore residenti,sindacoo assessore comunaledi comunecon piu di centomilaresidenti. 2. L'avvocatoiscrittoall'albopuò chiederela sospensione dall'esercizioprofessionale. Della fatta 3. sospensione è annotaztone dell'albo. Art. 19. (Esercizioffittivo e continuativo e revisionedegli albi, degli elenchi e dei registri) 1. La permanenzadell'iscrizioneall'albo è subordrnataall'eserciziodella professionein modo effettivo e continuativo,salve le eccezioniprevisteper regolamentoanchein riferimento ai primi dell'eserctzioeffettivo e continuativoe anni di esercizioprofessionale.Le modalitadi accertamento le modalitaper la reiscrizionesono disciplinatecon regolamentodel CNF che prevedaanche eventuali criteri presuntivi, sentita la Cassanazionale di assistenzae previdenza forense.Puo criterio presuntivoil livello minimo di reddito in vigore per la Cassadi previdenzae costitr"rire per I'accertamentodell'eserctzioeffettivo e continuativodella professione. assistenza 2. Il consiglio dell'ordine, almeno ogni due anni, compie le verifiche necessarieanchemediante richiestadi informazioneagli uffict frnanziarie all'ente previdenziale. 3. Con la stessaperiodicità,il consigliodell'ordineeseguela revisionedegli albi, degli elenchie dei Della registri,per verificarese perrnangano i requisitiper la iscrizione,e provvededi conseguenza. revisionee dei suoi risultati è data notrziaal CNF. 4. La mancanzadella continuitàed effettivitàdell'esercizioprofessionalecomportala cancellazione dei criteridell'articolo15,comma8. dall'albo,con I'applicazione 5. Qualorail consigliodell'ordinenon provvedaalla revisioneperiodicadell'esercizioeffettivoe continuativoo compia la revisione con numerosee gravi omissioni, il CNF nomina uno o più commissari,sceltitra gli avvocaticon più di venti anni dt anzianitàancheiscritti pressoaltri ordini, affinchéprovvedanoin sostituzione.Ai commissarispettail rimborsodelle spesedi viaggio e di soggiornoe una indennita giornalieradeterminatadal CNF. Spesee indennità sono a carico del consigliodell'ordineinadempiente. 6. L'effettivita e la continuita non sono richiesteduranteil periodo della carreUper gli avvocati sospesidi diritto dall'eserctzioprofessionale, ai sensidell'art. 18 e per gli avvocatiche svolgono funzioni di membro del Parlamentonazionaleo del Parlamentoeuropeo,consigliereregionale, membrodi giuntaregionale,presidentedi provincia con numerodi abitanti inferiore ad un milione, sindacodi comune con piu di diecimila abitanti e meno di cinquecentomila,membro di giunta comunaledi un comllnecon più di trentamilaabitantie che ricopreun incaricopolitico giudicato equivalente dal C.N.F.. Art. 20. (Albo specialeper il patrocinio avanti alle giurisdizionisuperiori) 1. L'iscrizionenell'albo specialeper il patrociniodinanzi alle giurisdizionisuperioripuò essere richiestaal CNF da chi sia iscritto in un albo ordinariocircondarialeda almenocinqueanni e abbia superatol'esamedisciplinatodalla legge 28 maggio 1936,n. 1003, e da1regio decreto9 luglio 1936,n.7482, al quale sono ammessigli avvocati iscritti all'albo. A modificazionedi quanto prescrittonell'articolo4 della citataleggen. 1003del 1936,sonodichiaratiidonei i candidatiche, in ciascunaprova, abbianoottenutouna votazionenon inferiorea sei e una media,tra tutte le prove, non inferiore a sette. Alternativamente,I'iscrizione può essererichiesta anche da chi, avendo abbialodevolmentee maturatouna anzianitadi iscrizioneall'albodi anni dodici,e successivamente proficuamentefrequentato 1a Scuola superiore dell'Avvocatura, istituita e disciplinata con regolamentodel CNF. Il regolamentopuò prevederespecifici criteri e modalità di selezioneper I'accessoe per la verifica finale di idoneita. La verifica finale di idoneità sarà eseguitada una commissioned'esame designatadal CNF e compostada suoi membri, avvocati, professori con un esameincentratoprevalentemente universitarie magistratiaddettt alla Corte di cassazione, 11 sui settori professionaliesercitatidal candidato.Coloro che alla data di entratain vigore della presenteleggesonoiscritti nell'albo dei patrocinantidinanzi alle giurisdizioni superioriconservano I'iscrizione;allo stessomodo possonochiedereI'iscrizioneentro il limite massimodi tre anni coloro che alla data di entratain vigore della presentelegge abbianomaturatoi requisiti per detta iscrizionesecondola previgentenormativa. ArI. 2f . (Awocati degli entipubblici) 1. Fatti salvi i diritti quesiti alla data di entratain vigore della presentelegge,gli avvocatidegli uffici legali specificamenteistituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridichedi dirítto privato, sino a quando siano partecipatiprevalentementeda enti pubblici ai quali vengaassicuratala piena indipendenzaed autonomianella trattazioneesclusivae stabiledegli affari legali dell'Ente, ed un trattamentoeconomicoadeguatoalla funzione professionalesvolta sono iscritti in un elenco speciale annessoall'albo. L'iscrrzione nell'elenco è obbligatoriaper compierele prestazioniindicate nell'articolo 2. Nel contrattodi lavoro è garantitaI'autonomiae di giudiziointellettualee tecnicadell'avvocato. I'indipendenza dell'entedalla qualerisulti presentano la deliberazione 2. Perl'iscrizionenell'elencogli interessati a trattazionedegli affari attribuzione dell la stabilecostituzionedi un ufficio legale con specifica incaricatoin formaesclttsiva a tale ufficio del professionista legalidell'entestessoe I'appartenenza di tali funzioni. 3. Gli avvocatiiscrittinell'elencosonosottopostial poteredisciplinaredel consigiiodell'ordine. TITOLO M ORGANI E FLINZIONI DEGLI ORDINI FORENSI CapoI L'ORDINE FORENSEE GLI ORDNI TERRITORIALI ArL22. (L'Ordineforense) I'Ordineforense. 1. Gli iscrittinegli albi degli avvocaticostituiscono 2. L'Ordine forense si articola negli ordini circondarialie nel Consiglio nazionaleforense. 3. Il CNF e gli ordini circondarialisono enti pubblici non economicia carattereassociativoistituiti Essi per garantireil rispettodei princìpi previstidalla presenteleggee delle regoledeontologiche. hannoprevalentefinalità di tuteladella ufenzae degli interessipubblici connessiall'eserciziodella professionee al correttosvolgimentodella funzionegiurisdizionale.Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e frnanziaria,determinano la propria organtzzazionecon appositi regolamenti, nel alla vigilanza del Ministro della rispettodelle disposizionidi legge,e sono soggettiesclusivamente giustizia. 4. Ad essinon si applicanole disposizionidellalegge27 marzo1958,n. 259,1'articolo1, comma modificazionie la legge 14 genrraio 2, deldecretolegislativo30 marzo 2001,n. 165,e successive 1994,n.2A, ne il regolamentodi cui al decretodel Presidentedella Repubbltca27 febbraio2003, n. 97, ed ogni noffna concernenteI'amministrazionee la contabilita degli enti pubblici. In relazioneall'attività svolta essi redigono scritture contabili cronologichee sistematicheatte ad esprimerecon compiutezzaed analiticitàle operuzionipostein esserein ogni periodo di gestionee rappresentareadeguatamentein apposito documento annuale la loro situazione patrimoniale, frnanziariaed economica,in conformità a regolamentoemanatodal CNF. T2 Art. 23. (L' Ordine circondarialeforense) 1' Pressociascuntribunaleè costituitol'ordine degli avvoóati,al quale sonoiscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario. L'ordine territoriale ha la rappresentanza istituzionaledell'Avvocaturaa livello localee promllove i rapporti con le istituzioni e le pubblicheamministrazioni. 2' Gli iscritti aventititolo eleggonoi componentidel consiglio dell'ordine,con le modalitastabilite dall'articolo29 e dal regolamentoapprovatodal cNF. 3' Pressoogni consiglio dell'ordine è costituitoil Collegio dei revisori dei conti nominatodal presidentedel Tribunale. /,-rt.24. (Organi dell'ordine circondariale) 1 . Sonoorganidell'ordinecircondariale: a) I' assemblea degliiscritti; b) il Consiglio; c) il presidente; d) il segretario; e) il tesoriere; f) il collegiodei revisori. 2 . Il presidenterappresentaI'ordine circondariale. \rt. 25. 1' L'assembleaè costituita dagli uuuo"ur{tr:::r:{:ií?rooed agli elenchi speciali.Essa eleggei componentidel consiglio; approvail bilancio consuntivoe quétto preventivo;esprimeil parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio; eserciìa ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento professionale. 2' L'assemblea,previa delibera del consiglio, è convocata dal presidenteo, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente, o dal consigliere più anziano per iscrizione. 3' Le regole per il funzionamentodell'assembleae per la sua convocazrone,nonché per I'assunzione delle relativedelibere,sono stabiliteda appositoregolamentoapprovato dal CNF ai sensidell'articolo1, comma5. 4' L'assembleaordinaria è convocataaimeno una volta I'anno per l'approvazionedei bila'ci, consuntivoe preventivo;quellaper la eleztonedel consigliosi svolge, per iLrinnovo norrnale,entro il mesedi gennaiosuccessivoalla scadenza. 5' Il consigliodeliberaaltresìla convocazionedell'assemblea ogni qualvoltalo ritenganecessario o qualorane facciarichiestaalmenoun terzo dei suoi componenti o ul-.rro un decimodegli iscritti t t t i t nell alDo. Art.26. (Il consiglio dell'ordine) 1. Il consiglioha sedepressoil tribunaleed è òompostomediante elezione: a) da cinquemembri, qualoral'ordine conti fino a centoiscritti; b) da settemembri,qualoraI'ordineconti fino a duecentoiscritti; c) da nove membri, qualoral'ordine conti fino a cinquecentoiscritti; d) da undicinrembri,qualoraI'ordineconti fino a -itt. iscritti: e) da quindicimembriqualoraI'ordineconti fino a duemilaiscritti; f) da ventunomembri, qualoraI'ordine conti fino a cinquemilaiscritti; g) da venticinquemembri, qualoraI'ordine conti oltre cinquemila iscritti. 13 2.I componentidel consigliosonoeletti dagli iscritti con voto segretocon le modalitàprevistedal regolamentoemanatodal CNF. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli Enti pubblici e dei docenti universitari a tempo pieno e nell'eiencodegli avvocati stabiliti, il giorno antecedentel'inizio delle operazionielettorali.Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunqueragione sospesi dall'eserctziodella professione. 3. Ciascunelettorepuò esprimereun numero di voti non superioreai due terzi dei consiglierida eleggere,arrotondatiper difetto. 4. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbianoriportato,nei cinque anni precedenti, una grave dell'avvertimento. sanzione disciplinare esecutiva più 5. Risultanoeletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parita di voti risulta elettoil piu anzianoper iscrizione;e, tra coloro che abbianouguale anzianitàdi iscrizione,il piÌr di tre volte.Non sono maggioredi eta.I consiglierinon possonoessereeletticonsecutivamente considerate le elezionifattenel corsodi un mandatodel consisliose l'incarico è duratomenodi un anno. 6. In casodi morte, dimissioni, decadenza,impedimentoperrnanenteper qualsiasicausa,di uno o piu consiglieri,subentrail primo dei non eletti; in casodi parita di voti, subentrail piu anzianoper iscrizion€io, tra coloro che abbianouguale anzianrtà, di iscrizione,il maggioredi eta. I1 consiglio, preso atto, provvede all'tntegrazioneimprorogabilmentenei trenta giorni successivial verificarsi dell'evento. 7. Il consigliodura in caricaun triennioe scadeil 31 dicembredel terzoanno.I1 consigliouscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino alf insediamentodel consiglio neoeletto. B. L'intero consiglio decade se cessa dalla carrea oltre la metà dei suoi componenti. 9. Il consiglioeleggeil presidente,il segretarioe il tesoriere.Nei consigli con almenoquindici componenti,il consigliopuò eleggereun vicepresidente. A ciascunacarica è eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto presidenteo vicepresidente,segretarioo tesoriere il piu anzianoper iscrizione all'albo, o in caso di pari anzranttà, di iscrizione,il piu anzianoper età. 10. La carrcadi consigliereè incompatibilecon quelladi consigliercnazionale,di componentedel consiglio di amministrazionee del comitato dei delegati della Cassanazionaledi previdenzae assistenza forense. L'eletto che viene a trovarsiin condrzronedi incompatibilitadeve optareper uno degli incarichi entro trentagiorni dallaproclamazrone;nel casoin cui non vi provvedadecade automaticamente dall'incarico assuntoin precedenza. 11. Per la validitadelle riunioni del consiglioè necessartalapartecipazione della maggioranzader membri.Per la validità delle deliberazionie richiestala maggioranzaassolutadi voti dei presenti. 12. Controi risultatidelle elezioniper il rinnovodel consigliodell'ordineciascunavvocatoiscritto nell'albo puo proporre reclamo al CNF entro dieci giorni dalla proclamazione, tuttavia la presentazrone del reclamonon sospende I'insediamento del nuovo consiglio. /irt.27. (Compiti e prerogative clelconsiglio) 1. Il Consiglio: a) provvedealla tenutadegli albi, degli elenchie dei registri; b) approvai regolamentiinterni; i regolamentiin materienon disciplinatedal CNF e quelli previsti come tntegrazrone ad essi; c/ sovraintendeal correttoed effrcaceeserciziodel tirocinio forense.A tal fine, e secondomodalità previsteda regolamentodel CNF, istituisceed organrzzale scuoleforensi,promuovee favoriscele iniziative atte a rendereproficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti,annotando I'abrhtazione al patrocinio sostitutivo, rilascia il certificato di compiuta pratica; d) organrzzae promuovel'organtzzazionedi eventi formativi ai fini dell'adempimentodell'obbligo di formazionecontinuain capoagli iscritti; t4 e) organrzza e promuove l' orgamzzazione di corsi e scuole di specializzazione; f1 viglla sulla condottadegli iscritti e deve denunciareal consiglio distrettualedi disciplina ogni violazionedi norme deontologichedi cui sia venuto a conoscenza; eleggei componentidella commissione distrettualedi disciplinain conformitàa quantostabilitodall'articolo50; g/ esegueil controllodella continuitaed effettivitàdell'esercizioprofessionale; h) tutelal'indipendenzae il decoroprofessionalee promuoveiniziative atte ad elevarela cultura e la professionalità degli iscritti e a renderlipiu consapevoli dei loro doveri; r) svolgei compitiindicatinell'articolo10 per controllarela formazionecontinuadegli avvocati; l) dàLpareri sulla liquidazionedei compensispettantiagli iscritti; m) nel casodi morte o di perduranteimpedimentodi un iscritto, a richiestae a spesedi chi vi ha interesse, adottai provvedimentiopportuniper la consegna degli atti e dei documenti; n) può costituire camere arbitrali, di conciliazioneed organismi di risoluzione alternativadelle controversie,secondoquantostabilitoda appositoregolamentoadottatodal CNF; o) interviene,su richiestaanchedi una sola delleparti, nelle contestazioniinsortetra gli iscritti o tra costoroed i clienti in dipendenzadell'esercizioprofessionale,adoperandosiper comporle;degli accordisui compensiva redattoverbaleche, depositatopressola cancelleriadel Tribunaleche ne rilasciacopia,ha valoredi titolo esecutivocon l'apposizionedellaprescrittaformula; p) può costituireo aderiread Unioni regionalio interregionalitra ordini, nel rispettodell'autonomia e delle competenzeistituzionalidei singoli consigli.Le Unioni possonoavere,se previstonello statuto,funzioni di interlocuzionecon le regioni, con gli enti locali e con le università,provvedono alla consultazionefra i consigli che ne fannoparte,possonoassumeredeliberaziomnelle materiedi comune interessee promllovere o parteciparead attività di formazioneprofessionale.Ciascuna Unione approvail proprio statutoe 1ocomunicaal CNF; q) puo costituireo aderiread associazioni, anchesovranazionali, e fondazionipurchéabbianocome oggettoattivitaconnesse alla professione o alla tuteladei diritti; r) favorrsce I'attuazione,nellaprofessioneforense,dell'articolo51 della Costituzione; .y'svolgetutte le altre funzioni ad essoattribuitedalla leggee dai regolamenti. 2. La gestione ftnanztana e I'amministrazionedei beni dell'ordine spettanoal consiglio, che provvede annualmentea sottoporre all'assembleaordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo, redatti secondo regole di contabilità conformi alle prescrizioni del regolamento approvatodal CNF, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, che devono garantirel'economicitadella gestione. 3. Per provvederealle spesedi gestionee a tutte le attività indicatein questoarticoloe ad ogni altra attivita ritenuta necessariaper il conseguimentodei fini istituzionali,per la tutela del ruolo per I'organtzzazione dell'Avvocaturanonché di serviziper l'utenzae per il miglior eserciziodelle attivitàprofessionali il consiglioè autorizzato: a) a fissaree riscuotereun contributoannualeo contributi straordinarida tutti gli iscritti di ciascun albo,elencoo registro; b) a fissarecontributi per I'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati,copiee tesseree per i parerisui compensi. 4. Il consiglioprovvedealla riscossionedei contributidi cui alla letteraa) del comma3 e di quelli dovuti al CNF, ancheai sensidel testounico delle leggi sui servizi della riscossionedelle imposte dirette,di cui al decretodel presidentedella Repubblicadel 15 maggio 7963,n. B5B,mediante iscrizionea ruolo dei contributi dovuti per I'anno di competenza. 5. Coloro che non versanonei termini stabiliti il contributo annualefissato, sono sospesi,previa contestazionedell'addebito e loro personale convocazione,dal consiglio dell'ordine, con provvedimentonon avente natura disciplinare. La sospensioneè revocata allorquando si sia provvedutoal pagamento. 15 furt.28. (Sportelloper il cittadino) 1. Ciascunconsigliodell'ordine degli avvocatiistituiscelo sportelloper il cittadinovolto a fornire informazionie orientamentoai cittadini per la fruizione delle prestazioniprofessionalidi avvocato e per I'accessoalla giusttzia. 2. L' accesso allo sportelloper il cittadinoè gratuito. 3. I1 consiglio dell'ordine degli avvocati determinacon proprio regolamentole modalità per 1'accesso allo sportelloper il cittadino. 4. Per regolareI'accessoallo sportelloper il cittadinoil consigliodell'ordinedegli avvocatipuò stipulareopportuniprotocolli con Enti pubblici territorialie con le Cameredi commercio. 5. Lo sportelloper il cittadinoforniscealtresìalle personeche si trovino in condizionidi disagio economico,che sianoresidentinel circondariodel Tribunaleove ha sede1'ordinedegli avvocati, informazionidi rnd:rtzzoda valere in faseprecontenziosa. L'accessoallo sportelloper il cittadino per le personein condiziom di disagio economicoè gratuitoed è riservatoalle personeche, in relazionealle fattispecieper le quali chiedonodi accedereallo sportello,si trovino nelle condizioni di redditoidoneea fruire del beneficiodel patrocinioa spesedello Statoai sensidella legislazione vigente. 6 . Il consiglio dell'ordine degli avvocati determinacon proprio regolamentole modalità per I'accessoallo sportelloper il cittadinoe per 1'accertamento del requisitodi redditoper I'accesso medesimo. Arf. 29. (Il collegio dei revisori) 1. il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi ed un supplentenominati dal presidentedel Tribunalee sceltitra gli avvocatiiscritti al registrodei revisori contabili. 2. Per gli ordini con meno di tremilacinquecento iscritti la funzioneè svolta da un revisoreunico. revisori possono 3. I durano in carica tre anni e essereconfermati per non più di due volte consecutive. 4. Il collegio verifica la regolarità della gestionepatrimonialeriferendo annualmentein sededi approvazionedel bilancio. 5. Le competenzedovute ai revisori sarannoliquidatetenendoconto degli onorari previsti dalle tariffe professionaliridotte al 50 per cento. tut.30. (Funzionamento dei Consigli dell' ordineper commissioni) 1. I consigli dell'ordine composti da nove o piu membri, possonosvolgerela propria attività mediantecommissionidi lavoro composteda almenotre membri, che devonoesseretutti presenti ad ogni riunioneper la validitàdelledeliberaziont. 2.Il funzionamento delle commissioniè disciplinatocon regolamentointernodi cui all'articolo27, comma 1, letterab). Il regolamentopuò prevedereche i componentidelle commissionipossano esserescelti,eccettuatele materiedeontologicheo che trattino dati riservati,anchetra gli avvocati iscrittiall'albo,anchese non consiglieridell'ordine. Art. 31. (Scioglimentodel consiglio) 1. Ii consiglioè sciolto: a) senon e in gradodi funzionareregolarmente; b) senon adempieagli obblighi prescrittidalla legge; c) sericorronoaltri gravi motivi di rilevanteinteressepubblico. 2. Lo scioglimentodel consiglioe la nominadel commissariodi cui al comma3 sonodisposticon decretodel Ministro della giustizia,su propostadel CNF, previa diffida. I6 3. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario,nominatodal CNF e sceltotra gli avvocaticon oltre venti anni dr anztanità,il quale, per le improrogabilmente entro centoventigiorni dalla data di scioglimento,convocaI'assemblea elezioniin sostituzione. 4. Il commissario,per esserecoadiuvatonell'eserciziodelle sue funzioni, può nominare un comitato di non piu di sei componenti,scelti tra gli iscritti all'albo, di cui uno con funzioni di segretario. CapoII CONSIGLIONAZIONALEFORENSE Arr.32. (Durata e composizione) 1. Il CNF, previsto e disciplinatodagli articolo 52 e seguentidel regio decreto-legge27 novembre 1933,n. 1578,e 59 e seguentidel regio decreto22 gennaro1934,n.37, ha sedepressoil Ministero della giustizia e dura in carica quattro anni; i suoi componenti non possono essere eletti piu di tre volte. Il consigliouscenterestain caricaper il disbrigo degli affari consecutivamente del consiglioneoeletto. conentifino alf insediamento 2. Il CNF è compostoda avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 36, , in numero di un componenteper ciascun distretto di Corte d'appello. 11voto è espressoper un solo candidato; risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. Le elezioni per la nomina dei componentidel CNF devono svolgersinei quindici giorni prima della scadenzadel consiglio in carica.La proclamazionedei risultati delle elezioni e fatta dal consiglio in carica, il quale cessa dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo consiglio convocatadal presidentein carica. 3. A ciascunconsiglio spettaun voto per ogni cento iscritti o frazionedi cento fino a duecento iscritti,ed un voto ogni duecentoiscritti fino a seicentoiscritti ed un voto ogni trecentoiscritti da seicentoiscritti ed oltre. In casodi parita di voti è preferito il candidatopiu anzianoper iscrizione nell'albo, e tra coloro che abbiano eguale anziantÍ.à.di iscrizione, il maggiore di eta. 4. Il CNF eleggeil presidente,due vicepresidenti,il segretarioed il tesoriere,che, formano il consigliodi presidenza;nomina inoltre i componentidelle commissioni, e degli altri organiprevisti dal regolamento. 5. Si applicanole disposizionidi cui al decretolegislatlo 23 novembre7944,n.382, per quanto previsto. non espressamente Art. 33. (Compiti e prerogative) 1. II CNF: istituzionaledell'avvocaturaa livello nazionalee promuovei rapporti con a) ha la rappresentanza le istituzionie le pubblicheamministraziontcompetenti; b) adotta i regolamentiper I'attuazíonedell'ordinamentoprofessionale,ai sensi dell'articolo 1, comma5, e i regolamentiinterni per il suo funzionamento; c) esercitala funzionegiurisdizionalesecondole previsionidi cui agli articoli da 59 a 65 del RD 22 gennaio 1934n.37; d) emana e aggiorna periodicamente,il codice deontologico,curandonela pubbltcazionee la diffusione in modo da favorirne la più ampia conoscenza,sentiti i consigli degli ordini, anche medianteuna propria commissioneconsultivapresiedutadal suo presidenteo da altro consigliere da lui delegato,e formatada componentidel CNF, e da consiglieridesignatidagli ordini in baseal regolamentointernodel CNF; e) cura la tenuta e I'aggiornamentodell'albo specialeper il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiorie redigeI'elenconazionaledegli avvocatiai sensidell'articolo15' t7 f) promuove attività di coordinamentoe di indnizzo dei consigli territoriali al fine di rendere omogenee le condizionidi eserciziodellaprofessione e dell'accesso alla stessa; g/ proponeogni due anni al Ministro della giustiziale tariffe professionali; h) collabora con i consigli dell'ordine circondariali alla conservazione e alla tutela dell'indipendenza e del decoroprofessionale; z) provvedeagli adempimentiprevisti dagli articoli 47 e 42 per i rapporti con le universitae dagli articoli 44 e 45 per quantoattieneai corsi integratividi formazioneprofessionale; /) esprimepareriin merito alla prevrdenzaforense, m) approvai conti consuntivie i bilanci preventividelle proprie gestioni; n) adottail regolamentoin materiadi specializzaziont ai sensidell'articolo 8, comma5; o) propone al Ministro di giustizia di scioglierei consigli dell'ordine circondarialiquando sttssistano le condrziomprevistenell'articolo31; p) cura,mediantepubblicaziom,f informazionesulla propria attività e sugli argomentid'interesse dell'avvocatura; q) esprime,su richiestadel Ministro della giustizia,parerisu propostee disegnidi leggeche, anche indirettantente, interessinola professioneforensee l'amministrazione della giustizia; r) istituiscee disciplina,con appositoregolamento,I'osservatorioperrnanentesull'eserciziodella giurisdizione,che raccogliedati ed elaborastudi e propostediretti a favorire una piu efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali; s) designa rappresentantidi categoria presso commissioni ed organt nazionali o rnternazionali; r/ esprimepareririchiesti dalle pubblicheamministrazioni; rz)svolgeogni altra funzionead essoattribuitadalla leggee dai regolamenti. 2. Nei limiti necessariper coprire le spese della sua gestione, il CNF è autonzzato: u) a deferminare la misuradel contributoannualedovutodagli avvocatiiscritti negli albi ed elenchi; b) a stabilirediritti per il rilascio di certificatie copie; c) a slabilirela misuradella tassadi iscrizionee del contributoannualedovuto dall'iscrittonell'albo dei patrocinantirnnanzile giurisdizionisuperiori. 3. La riscossionedel contributo annualeè compiuta dagli ordini circondariali, secondoquanto previstoda appositoregolamentoadottatodal CNF ai sensidell'articolo1, comma5. Art.34. (Competenza g iuri sdizionale) 1. Il CNF pronunciasui ricorsi avversoi provvedimentidisciplinarinonché in materiadi albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica; pronuncia sui ricorsi relativi alle elezionidei consiglidell'ordine;risolvei conflitti di competenza tra ordini circondariali;esercitail potere disciplinarenei confronti dei propri componenti.La funzione giurisdizionalesi svolge secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del RD 22 gennaio 1934 nr. 37 2. Le udienzedel CNF sono pubbliche;ad essepartecipa,con funzioni di pubblico ministero,un magistrato,con grado non inferiore a consiglieredi Cassazione,delegatodal procuratoregenerale pressola Cortedi cassazione. 3. Le decisionidel CNF sono notificate,entro trentagiorni, all'interessatoe al pubblico ministero pressola Corted'appelloe il tribunaledella circoscrizione Nello alla qualeI'interessatoappartiene. stesso termine sono comunicate al consiglio dell'ordine della circoscrizione stessa. 4. Nei casi di cui al comma 1 la notiftcazioneè fatta agli interessatie al pubblico ministeropresso la Cortedi cassazione. 5. Gli interessati e il pubblicoministeropossonopropoffericorsoavversole decisionidel CNF alle sezioni unite della Corte di cassazione,entro trenta giorni dalla notificazioni, per incompetenza, eccessodi poteree vtolaztonedi legge. può esseresospesadalle sezioniunite 6. Il ricorsonon ha effetto sospensivo. Tuttavia1'esecuzione della Corle di cassazione in camera di consislio su tstanza del ricorrente. 18 7. Nel caso di annullamentocon rinvio, il rinvio è fatto al CNF, il quale deve conformarsialla decisionedella Corte circa il punto di diritto sul qualeessaha pronunciato. 4ft. 35. (Funzionamento) 1. Il CNF pronunciasui ricorsi indicatinell'articolo34 secondole previsionidi cui agli articoli da 59 a 65 del R.D. 22 gennato1934,n.37, applicando,senecessario, le norrneed i principi del codice di proceduracivile. 2. Nei procedimentigiurisdizionali si applicanole norme del codice di proceduracivile sulla astensionee ricusazionedei giudici. I provvedimentidel CNF su impu gnazionedi deliberedei Consigli distrettuali di disciplina e dei Consigli circondariali hanno natura di sentenza. 3. Il controllocontabilee della gestioneè svoltoda un collegiodi tre revisoridei conti nominatodal Primo presidentedella Corte di cassazione, che li sceglietra gli iscritti al registrodei revisori, nominandoanchedue revisori supplenti. 4. Peril compensodei revisorisi applicail criteriodi cui all'articolo29, comma5. 5. n CNF può svolgere la propria attività non giurisdizionaleistituendo commissioni di lavoro, ancheeventualmente con la partecipazionedi membri esternial Consiglio. Art. 36. (EI eggib ilit à e incompcttibi I it à) 1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all'albo specialeper il patrocinio avanti le giurisdizioni superiori.Risultanoeletti coloro che hannoriportatoil maggiornumerodi voti; in casodi paritadi voti risulta eletto il piu anzranoper iscrizione e, fra coloro che abbiano uguale anzianttà.di iscrizione,il maggioredi età. 2. Non possonoessereeletti coloro che abbianoriportato, nei cinque anni precedenti,condanna anchenon definitiva ad una sanzionedisciplinarepiù gravedell'avvertimento. 3. La canca di consigliere nazionaleè incompatibilecon quella di consiglieredell'ordine e di componentedel consigliodi amministrazione e del comitatodei delegatidella Cassanazionaledi previdenzae assisfenza forense. 4.L'eletto che viene a trovarsiin condizionedi incompatibilitàdeveoptareper uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione;nel caso in cui non vi provveda decadeautomaticamente dall'incaricoassuntoin precedenza. CapoIII CONGRESSONAZIONALE FORENSE Ar1.37. (Congresso nazionalefor ense) 1. Il CNF convocail congresso nazionaleforense. 2. Il congresso nazionale forense è il momento di confluenza di tutte le sue componenti dell'Avvocaturaitaliana nel rispetto della loro autonomia;trattae formula propostesui temi della giustiziae della tutela dei diritti fondamentalidei cittadini, nonché le questioniche riguardanola professione forense. 3. Il congressonazionale forense delibera autonomamentele proprie norrne regolamentarie statutarie,e, in quantoprevisto dallo statuto,eleggeI'organismochiamatoa dare aÍtuazrone ai suoi deliberati. 19 TITOLO ry ACCESSO ALLA PROFESSIONE CapoI RAPPORTI CON L'LINIVERSITA Art. 38. (Corsi di laurea specialistici) 1. Ferma restandoI'autonomia didattica degli atenei e la libertà di insegnamentodei docenti, le facoltà di giurisprudenza delle Università pubbliche e private assicurano il carattere professionahzzante dei propri insegnamenti,promuovendoaltresìI'orientamentopratico e casistico deeli studi. Art. 39. (Integrazionedei consigli dellefacoltà di giurisprudenza) 1. Ai fini di cui all'articolo 38, i consigli delle facolta di giurisprudenzasono integrati dal presidentedel consigliodell'ordine degli avvocatinel cui territorio ha sedel'università,o da un avvocatoda questidelegato,chepartecipaalle seduteconvocateper discutereprofili applicatividel principiodi cui all'articolo38. 2. Previoparerefavorevoledel CNF e della Conferenzadetpresidi delle facoltadi giurisprudenza, i presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati nel cui territorio non esistono facolta di giurisprudenzapossonoparteciparealle sedutedel consiglio della facoltà di giurisprudenzadella università,viciniore. Art. 40. (Accordi tra universitàe ordini forensi) 1. Le universitàe i consiglidell'ordinedegli avvocatipossonostipulareconvenzioni-quadro per la disciplinadei rapportireciproci,anchedi caratterefinanziano. 2. Il CNF e la Conferenzaderpresidi delle facoltadi giurisprudenzapromuovono,anchemediante la stipulazionedi appositaconvenzionee I'istituzionedi un osservatoriopermanentecongiunto,la piena collaborazionetra le facolta di giurisprudenzae gli ordini forensi, per il perseguimentodei fini di cui al presentecapo. CapoII IL TIROCINIO PROFESSIONALE &rt.41 (Contenutie moclctlità di svolgimento) 1. Il tirocinio professionaleconsistenell'addestramento, a contenutoteorico e pratico,del praticante avvocatoftnahzzatoa fargli conseguirele capacitànecessarieper 1'eserctziodella professionedi avvocatoe per la gestionedi uno studio legalenonchéa fargli apprenderee rispettarei princìpi etici e le regoledeontologiche. 2. Pressoil consigliodell'ordineè tenutoil registrodei praticantiavvocati,l'iscrizioneal qualee condizioneper lo svolgimentodel tirocinio professionale. Ai fini dell'iscrizionenel registrodei praticanti è necessarioil superamentodi un test di ingresso,da svolgersi periodicamentecon modalitàinformatichepressola sededei consigli degli ordini distrettuali,tendentead accertarela prepafazionedi basedel candidatosui princìpi generalidegli ordinamentie degli istituti giuridici fondamentali. 3. II test di ingressoè disciplinatoda regolamentoemanatodal CNF, con il quale sono determinati le caratteristiche dei quesiti,i metodi per I'assegnazione degli stessiai candidati,I'attribuzionedei punteggi,le caratteristichedei sistemi informativi e tutto quanto attiene alla esecuzionee alla correzionedella prova stessa.L'aspirantepraticanteavvocatoè ammessoa sostenereil test dr 20 ingressonella sededi Corte di appellonel cui distrettoha la residenza.Ai fini dell'espletamento della prova informaticae della correzronedella stessaviene istituita, per la duratamassimadi due anni, pressol'ordine distrettualeappositacommissione,formata da avvocati,magistratie docenti universitari. 4. Per I'iscrizionenel registrodei praticantiavvocatie la cancellazionedallo stessosi applicano,in quantocompatibili,le disposizioniprevistedall'articolo15. 5. Lo svolgimentodel tirocinio è incompatibilecon qualunquerapporto di impiego pubblico o privato,con il compimentodi altri tirocini professionalie con I'esercrziodi attivitadi impresa;al praticanteavvocatosi applica,inoltre il regime delle incompatibilitae delle relative eccezioni previstoper l'avvocatodagli articoli 16 e 17. 6. Il tirocinio è svolto in forma continuativaper ventiquattromesi; la sua intemrzioneper oltre sei mesi, senzagiustificato motivo, comporta la cancellazionedal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiederenuovamentel'iscrizione nel registro, che può esseredeliberataprevia nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine della sussistenzadet requisiti stabiliti dalla presente legge. 7. Il tirociniopuo esseresvolto: ry'pressoun avvocato,con anzianttàdi iscrizioneall'a1bonon inferiore a cinqueanni; ó) pressoI'Avvocaturadello Statoo ufficio legaledi entepubblico; c) pernon piu di sei mesi,in altro paesedell'Unioneeuropeapressoprofessionistilegali,con titolo equivalente a quellodi avvocato,abilitatiall'eserciziodellaprofessione; 8. L'avvocatoè tenutoad assicurareche il tirocinio si svolgain modo proficuo e dignitosoper la finalita di cui al comma 1; pertanto, non può assumerela funzione per piu di due praticanti contemporaneamente, salva l'autorrzzazionerilasciatadal competenteconsiglio dell'ordine previa valutazionedell'attivita professionaledel richiedentee dell'organrzzazione del suo studio. 9. Il tirocinio professionalenon determinal'instaurazionedi rapportodi lavoro subordinatoanche occasionale;in ogni caso, al praticanteavvocato,decorsoil primo anno, è dovuto un adeguato compenso commisurato all'apporto dato per I'attivita effettivamente svolta ovvero quello p attuito. convenzionalmente 10.Nel periododi svolgimentodel tirocinio il praticanteavvocato,decorsoun annodall'iscrizione nel registrodei praticanti,puo esercitareattività professionalesolo in sostituzionedell'avvocato pressoil quale svolgela praticae comunquesotto il controllo e la responsabilita dello stesso,in ambitocivile di fronte al Tribunalee ai giudici di pace,e in ambito penale,nei procedimentiche in base alle norrne vigenti anteriormente alla legge 16 luglio 1991, n.254, rientravano nella competenzadel Pretore 11. I CNF disciplinacon regolamento: a) le modalita di svolgimentodel tirocinio e le relative proceduredi controllo da parte del competente consigliodell'ordine; b) Ie ipotesiche giustificanoI'intemrzionedel tirocinio,tenutoconto di situazioniriferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternita del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento; c) le condizionie le modalitadi svolgimentodel tirocinio in altro paesedell'Unione europea. 12. Il praticantepuò, per giustificato motivo, trasferirela propria iscrizione pressoI'ordine del luogo ove intendaproseguireil tirocinio. Il consigliodell'ordine aulonzzail trasferimento,valutati il periodo di tirocinio che risulti i motivi che lo giustificano,e gli rilasciaun certificatoattestante regolarmente compiuto. Lrt.42. (Corsi di formazioneper l'eccessoalla professionedi awocato) 1. Il tirocinio,oltre che nella praticasvoltapressouno studioprofessionale, consistealtresìnella frequenzaobbligatoriae con profitto, per un periodo non inferiore a ventiquattromesi di corsi di formazionea contenutoprofessionaltzzante tenuti esclusivamente da ordini e associazioniforensi. 2l 2. Il CNF disciplinacon regolamentodi cui all'art.27,lett.c): a) le modalitae le condizioniper I'istituzionedei corsi di formazionedi cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioniforensi giudicateidonee,in manierada garantirela liberta ed il pluralismodell'offertaformatla e dellarelativasceltaindividuale; b) r contenutiformativi dei corsi di formazionein modo da ricomprendervi,in quanto essenziah, f insegnamento del linguaggio giuridico, la redazrortedegli atti giudrzian, la tecnicaimpugnatoria dei provvedimentigiurisdizionali e degli atti amministrativi,la tecnica di redazionedel parere stragiudizialee la tecnicadi ricerca. c) la durata minima dei corsi di formazione,prevedendoun carico didattico non inferiore a duecentocinquanta ore per f intero biennio; d) le modalita e le condiziont per la frequenzadei corsi di formazione da parte del praticante avvocatononchéquelle per le verifiche intermediee finale del profitto, che sono affidate ad una commissionecomposta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneitàdi giudizio su tutto il territorionazionale. 3. I costi per la istituzione e lo svolgimentodei corsi di formazionepossonoessere,in parte, a caricodei praticantiche le frequentano,fermarestandola possibilitàper gli ordini e le assocrazionr forensidi accederea ftnanziamentiresi disponibili dallo Stato,dalle regioni, da altri enti pubblici e da privati.I consiglidell'ordinepossonoistituireborsedi studioo altreforme di agevolazione. ArL 43. (Certificato di compiutotirocinio) 1. Il consigliodell'ordine pressoil quale è compiuto il biennio di tirocinio rilascia il relativo certificato che consentedi parteciparealla prova di preselezioneinformatrca per I'ammissione all'esamedi Stato per le tre sessioniimmediatamentesuccessive,salvo il diritto di ripetere il biennio di tirocinio al frne del conseguimentodi un nuovo certificato di compiuta pratica. Si consideracome sostenutala sessionenella qualeil candidatoabbiaconsegnato1'elaborato di tutte le prove. 2. In caso di domandadi trasferimentodel praticanteavvocatopressoil registrotenuto da altro consigliodell'ordine, quello di provenienzacerttfrcaLaduratadel tirocinio svolto fino alla data di presentazione della domandae, ove il prescrittoperiodo di tirocinio risulti completato,rilascia il certificatodi compiutotirocinio. 3. Il praticanteavvocatoè ammessoa sostenerel'esamedi Statonella sededi Corte di appellonel cui distrettoha svolto il maggiorperiododi tirocinio;nell'ipotesiin cui il tirocinio sia statosvolto per uguali periodi sotto la vigilanzadr più consigli dell'ordineaventi sedein distrettidiversi,la sededi esameè determinata in baseal luogodi svolgimentodel primo periododi tirocinio. CapoIII ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCTZTODELLA PROFESSIONEDI AVVOCATO Arf. 44. (Disposizionigenerali) 1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'eserciziodella professionedi avvocatopuò essere sostenutosoltantodal praticanteavvocatoche abbia effettuatoil tirocinio professionale,che non della abbiacompiutocinquantaanni alla data di scadenzadel termineprevistoper la presentazione domanda di partecipazionee che abbia superatola prova di preselezioneinformatica di cui all'articolo45. 2.Laprova di preselezrone informaticae 1'esamedi Statosi svolgonocon periodicitàannualenelle date fissatee nelle sedi di Corte d'appello determinatecon appositodecretodel Ministro della giustizia,sentitoil CNF. Nel decretoè stabilito il termine per la presenlazionedelle domandedi ammissione. 22 Art. 45. (Prova di pr eselezioneinformatica) l. La prova di preselezioneinformatica è disciplinatada regolamentoemanatodal Ministro della giustizia,acquisitoil pareredel CNF, con il qualesonodeterminatile caratteristicheed il contenuto dell'archivio dei quesiti, i metodi per l'assegnazionedegli stessiai candidati, l'attrrbuzionedei punteggi,le caratteristichedei sistemi informativi e dei relativi elaboratie quant'altroattiene all'esecuzione gestioneed aggiornamento dellaprova stessaed alla conservazione, dell'archiviodei quesiti.Il pareredel CNF è reso entro il termine di trentagiorni dalla richiesta,decorsoil quale il Ministro della giustizia adotta,comunque,il regolamento. 2. Nell'emanazionedel regolamentodi cui al comma 1, il Ministro della giustizia si attieneai seguenticriteri: a) predisposizione del1'archiviodei quesitipreviaclassificazione degli stessiin basea diversiiivelli di difficoltà, al fine di consentirela effettuazionecontemporanea di test diversi ai candidati;nelle materiecodificatei quesitidevonoconcernereargomentiriferentisia tutti i libri dei codici; ó) suddivisionedei quesiti in gruppi distinti per materia e per grado di difficoltà, affinché ogni quesitosia classificatoin modo tale da consentirneil raggrLlppamento per materiae di distinguere le domandeper gradodi difficoltà, per assicurarela assegnazionea ciascuncandidatodi un numero di domandedi pari difficoltà; c) aggiornamentocostantedell' archivio; d) assegnazione dei quesiti in modo che essi risultino diversi per ogni candidatonell'ambito di per quale ciascuno gruppo prova il la si svolga congiuntamente; e) raggruppamento quesiti dei da sottopoffea ciascuncandidato,in modo da assicurarela parita di trattamentotra i candidati,sia per il numero dei quesiti,sia per le materie sulle quali essi vertono siaper il gradodi difficoltaper ciascunamateria; fl prevrsionedel numero delle domandeda assegnare,della loro ripartrzioneper materia e del tempomassimoentroi1 qualele rispostedevonoesseredate; g/ previsioneche, nell'attribuzionedei punteggi,le rispostesiano valutate in modo differente a secondadeiladifficoltadel quesito; h) determinazione dei meccanismiautomatizzatie relativa gestioneper I'espletamentodella prova di preselezione. 3. La prova di preselezroneinformatica si intendesuperatacon il conseguimentodi un punteggio pari all'80 per cento di quello massimoconseguibilein caso di rispostaesattaa tutti i quesiti, secondola <tabelladi punteggio>allegataalregolamento di cui al comma 1. Art.46. (Esamecli Stato) L L' esamedi Statosi articola: a) in unaprovascrittaaventead oggettolaredazionedi un atto chepostuli la conoscenza di diritto sostanziale e di diritto processuale in materiadi diritto e proceduracivile o di diritto e procedura penaleo di diritto e giustrziaamminisfratla; b) in una prova orale in forma di discussionecon la commissioneesaminatrice,durantela qualeil candidatoillustra la prova scritta, e dimostrala conoscenzadelle seguentimaterie:ordinamentoe deontologiaforensi, diritto civile, diritto penale,diritto processualecivile, diritto processuale penale;oltre ad altre due materie, scelte preventivamentedal candidato,tra le seguenti:diritto costituzionale, diritto amministrativo,diritto del lavoro,diritto commerciale,diritto comunitarioed internazionale privato,diritto tributario,ordinamentogiudiziario. 2. Per la valutazionedella prova scritta,ogni componentedella commissioned'esamedisponedi diecipunti di merito. 23 positiveo negativenei vari punti dell'elaborato,le quali 3.La Commissioneannotale osservaziom costituisconomotivazionedel voto che viene espressocon un numero pari alla somma dei voti espressidai singoli componenti. n Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio,gli abbinamentiper \a conezionedelle prove scrittetra i candidatie le sedi di Corte di appelloove ha luogo la correzionedegli elaboratiscritti. La prova oraleha luogo nella medesimasededella prova scritta. 4. Alla prova orale sono ammessii candidatiche abbianoconseguitoun punteggionon inferiorea trentapunti nella prova scritta. 5. Il Ministro della giustizia,sentitoil CNF disciplinacon regolamentole modalita e le procedure di svolgimentodell'esamedi Statoe quelle di valutazionedelle prove scritte ed orali da effettuarsi sullabasedei seguenticriteri: logtcitàe rigoremetodologicodell'esposizione; a) chtarezza, b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici; c) dimostrazionedella conoscenzadei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati; d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà; e) dimostrazionedella conoscenzadelletecnichedi persuasione e argomentazione. 6. La prova scritta si svolge col solo ausilio dei testi di legge senza commenti e crtazionr giurisprudenziali.Essadeve rnrziarein tutte le sedi alla stessaora,fissatadal Ministro di giustizia con il provvedimentocon il quale vengonoindetti gli esami.A tal fine, i testi di leggeportati dai candidatiper la prova devonoesserecontrollatie vistati nei giorni anterioriall'inizio della prova stessae collocati sul banco su cui il candidatosostienela prova. L'appello dei candidatideve svolgersiper tempoin rnodoche la prova scrittarnrzrall'ora fissatadal Ministro dellagiustizia. 7. I candidatinon possonoportarecon sé testio scritti,ancheinformatici,né ogni sortadi strumenti di telecomunicazione,pena la immediata esclusione dall'esame, con provvedimento di un presente. commissario 8. Qualorasianofatti pervenirenell'aula,ove si svolgonole prove dell'esame,scritti od appuntidi qualunquegenere,con qualsiasimezzo,il candidatoche li riceve e non ne fa immediatadenunciaal commissario è escluso immediatamente dall'esame, ai sensi del comma 7. 9, Chiunquefacciapervenirein qualsiasimodo ad uno o piu candidati,prima o durantela prova d'esame,testi relativi al tema propostoè punito con la penaprevistadall'articolo326 del codice penale.Per i fatti indicatiin questocomÍra ed in quelloprecedente, i candidatisonodenunciatialla commissionedistrettualedi disciplinadel distrettocompetenteper il luogo di iscrizioneall'albo, per i provvedimentidi suacompetenza. 10.Per la provaorale,la commissionedisponedi dieci punti di meritoper ciascunadellemateriedi esame. 11. Sono giudicatiidonei i candidatiche ricevonoun punteggionon inferiore a trentapunti per ciascunamateria. furt.47. (Commissioni esaminatrici) 1. La commissioneesaminatriceè unica sia per la prova di preselezioneinformaticache per I'esamedi Stato,è nominatadal Ministro della giustiziaed è compostada cinquemembri effettivi e cinquesupplenti,dei quali tre effettivi e tre supplentisonoavvocatidesignatidal CNF tra gli iscritti all'albo specialeper il patrocinioavanti alle giurisdizionisuperiori,uno dei quali la presiede;un effettivo e Lln supplentemagistrato con qualifica non inferiore a quella di magistratodi corte d'appello,un effettivo e un supplenteprofessoreuniversitarioo ricercatoreconfermatoin materie giuridiche. 2. Con il medesimodecreto,pressoogni sededi Corted'appello,è nominatauna sottocommissione 1. avente composizione identica alla cui al comma commissione di 3. Pressoogni Corted'appello,ove il numerodei candidatilo richieda,possonoessereformatecon 1o stesso criterio ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati. 24 4. Esercitanole funzioni di segretarioalle dirette dipendenzedel presidente,uno o piu funzionari distaccatidal Ministerodella giustizia. 5. Non possonoesseredesignatiavvocatiche sianomembri dei consiglidell'ordineo componenti del consigliodi amministrazioneo del comitatodei delegatidella Cassanazionaledi previdenzaed assistenza forensee del CNF. 6. Gli avvocati componenti della commissionenon possono essereeletti quali componentidel consigliodell'ordine,del consiglio di amministrazioneo del comitato dei delegatidella Cassa nazionaledi prevrdenzaed assistenzaforensee del CNF nelle elezioni immediatamentesuccessive alla datadi cessazione dell'incaricoricoperto. pubblicizzafo J. L' avvio delle procedureper I'esamedi abilitazionedeve esseretempestivamente secondomodalita contenutenel regolamentodi attuazioneemanatodal Ministro di giustizia entro presente legge. vigore un anno di entrata in della dalla data 8. Il CNF può nominare,scegliendolitra gli avvocatiiscritti nell'albo specialeper il patrocinio avanti le magistraturesuperiori, ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d'esamescritteed orali e l'uniformità di giudizio tra le varie commissionid'esame.Gli ispettori possonoparteciparein ogni momentoagli esamie ai lavori delle commissionidi uno o piu distretti indicati nell'atto di nomina ed esaminaretutti gli atti, con facoltà di interveniree far inserire le proprie drchtarazioninei verbali delle prove. Gli ispettoriredigonoed inviano al CNF la relazione di quantoriscontrato,formulandoosservaziom eproposte.Il Ministro di giustiziapuoannullaregli esamiin cui sianostatecompiuteirregolarita.La nullitapuo esseredichiarataper la provadi singoli candidatio per tutte le prove di una Cornmissioneo per tutte le prove delf intero distretto. 9. Dopo la conclusionedell'esamedi abilrtazionecon risultatopositivo,la commissionerilasciail certificato per I'iscrizione nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrtzionenesli albi. Art.48. (Disciplina transitoriaper la pratica professionale) 1. Fino al quinto anno successivoalla datadi entratain vigore della presentelegge,l'abtlttazione all'eserciziodella professionedi avvocatopuò essereconseguitaanche superandol'esame di cui all'articolo 49, al termine di un periodo di tirocinio pratico di due anni, condotto secondole modalita sopraindicate,senzaavere frequentatoi corsi di formazione di cui all'articolo 42. Il terminedi cui al presentecommapuo essereprorogatouna volta sola,per altri due anni. 2. Alla proroga si provvede con decretodel Ministro della giustizia,previo parere del CNF. 3. Ai fini dell'iscrizionenel registrodei praticanti,dopo la data di entratain vigore della presente legge,è necessarioil superamentodi un testdt ingressosecondoquantoprevistodall'articolo41. 4. All'articolo 1 del regolamentodi cui al decretodel Ministro della giustizia 11 dicembre2001, n. 4J5,le parole:<di avvocatoe))sonosoppresse. 1|rt. 49. (Disciplina transitoria per I' esame) 1. L'esarnedi abilitazioneall'eserciziodella professionedi avvocatoprevisto all'articolo 48, comma 1, fermala prova di preselezioneinformaticaprevistadall'articolo 45, si articola: a) in tre prove scritteaventi ad oggetto: 1) la redazionedi un atto giudrziartodi primo grado,che postuliconoscenze e di diritto sostanziale di diritto processuale,su un quesitoproposto,in materiasceltadal candidatotra il diritto civile. il diritto penalee il diritto amministrativo; 25 2)Ia redazionedi un atto giudiziariodi impugnazione, che postuliconoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale su un quesitoproposto,in materiasceltadal candidatotra il diritto civile, il diritto penalee il diritto amministrativo; 3) la redazronedi un pareremotivato da scegliersitra tre questioniin materiaregolatadal codice civile, dal codicepenaleo dal diritto amministrativo; b) in una prova orale durantela quale il candidatodeve illustrarela prova scritta e dimostrareuna sufficienteconoscenzadelle seguentimaterie:ordinamentoe deontologiaforensi,diritto civile, penale;oltre ad altre due materiescelte diritto penale,diritto processuale civile, diritto processuale preventivamente dal candidatotra le seguenti:diritto costituzionale, diritto amministrativo,diritto del lavoro, diritto corrunerciale,diritto comunitario ed internazionaleprivato, diritto tributario, ordinamentogiudiziario. 2. Si applicanole disposizionidi cui all'art.46, commi da due a undici. TITOLOV IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE CapoI REGOLE GENE.RALI Art. 50. (Organi del procedimentodisciplinare) l.L'azione disciplinareè esercitat"adal ConsiglioIstruttoredi Disciplinae dai Consiglidell'Ordine costituitiin Collegio Giudicante. 2. Il Consiglio Istruttoredi Disciplina è organo degli ordini circondariali del distretto,istituito a livelio distrettuale pressoil Consigliodell'Ordinenel cui circondarioha sedela Corted'Appello. 3. CiascunConsigliodell'Ordinecircondarialeelegge,fra gli iscritti al proprio albo, i componenti del Consiglio Istruttoredi Disciplina nel numero e con le modalita previste con regolamentodel CNF. Il mandatoè triennalee non può essererinnovatoper piÌr di una volta. 4. Le operazronidi voto avvengonoa scrutiniosegretoe risultanoeletti coloro che hannoriportato il maggiornumerodi voti; in casodi paritadi voti risulta elettoil piu anzianoper iscrizioneall'albo. 5. La carrcadi componentedel Consiglio Istruttoredi Disciplina è incompatibile con quella di consiglierenazionaleforense,consiglieredell'ordine,componentedi uno degli organi della Cassa nazionaledi prevtdenzaed assistenzaforense;si applica,inoltre, ogni altra causadi incompatibilità previstadallapresenteleggeper la carrcadi consiglieredell'ordine. I1componente del ConsiglioIstruttoredi Disciplinacessatodallacaricaè ineleggibilealle carichedi cui sopra per il periodo di anni tre immediatamentesuccessivoalla cessazione.Nei tre anni si computal'anno solarein corsoall'atto della cessazione dalla caricadi consigliereistruttore. 6. Le riunione di insediamentodel Consiglio Istruttoredi Disciplina viene convocataper la prima volta dal Presidentedel Consigliodell'Ordinenel cui circondarioha sedela Corte d'appelloentro trenta giorni dalla ricezione dell'ultima comunicazione da parle dei Consigli dell'Ordine circondarialidell'esitodelle elezioni.Nella stessariunione,presiedutadal componentedi maggiore anzianttà,di iscrizione, il Consiglio Istruttore di Disciplina elegge tra i propri componenti il Presidente. 7. I collegi del ConsiglioIstruttoredi Disciplinasiedonopressola sededel Consigliodell'Ordine distrettuale,sono composti da tre membri effettivi e da un supplente,vengono costituiti mediante criteri predeterminati,disciplinati con regolamentodel CNF e sono presiedutidal componentepiùr anzianoper iscrizioneall'albo. B. I Consiglidell'Ordinecostituitiin CollegioGiudicantesonocompostiper ogni procedimentoda settemembri effettivi e da tre supplenti:il Presidentedel Consiglio dell'Ordine competenteai sensi dell'ar1.51, c. 2 o altroconsigliereda lui delegatoper I'ipotesidi suaimpossibilitào incompatibilità 26 a partecipare,due membri effettivi designati dal Consiglio dell'Ordine competentee quattro membri effettivi indicati tra i componentidegli altri Consigli dell'Ordine del distretto.Il Consiglio dell'Ordinecompetenteindica un componentesupplente,gli altri Consiglidell'Ordinedel distretto designanodue consiglieri supplenti.I Collegi vengono costituiti mediante criteri predeterminati, disciplinaticon regolamentodel CNF e non potrannomutarela loro composizionedopo I'inizio del dibattimento.Il regolamentodisciplineràanchela formazionedei collegi giudicantiper i casiin cui, per motivi di incompatibilita o altro, ne sia impossibile la costituzionesecondoi criteri sopra indicati. 9. Il Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicanteè presiedutodal Presidentedel Consigliodell'Ordinecircondarialecompetente o dal suodelegatoai sensi dell'art.50, n.8. 10. Fermo quantoprevistodall'articolo51, comma3 per i componentidel Consigliodell'Ordine costituitoin Collegio Giudicante,nelf ipotesiin cui il procedimentoriguardi un Consiglieredi un ordine circondariale,al Collegio Giudicantenon possonoparteciparealtri consiglieridello stesso ordine ed il dibattimentodovrà tenersipresso1a sededel Consigliodell'Ordine distrettuale;se il procedimentoriguarda un componentedel Consiglio dell'Ordine distrettuale I'istruttoria e il giudizio si terrannopresso la sede distrettualedeterminatadall'Art. 11 del Codice di Procedura Penale. 11. I componentidei Consigli dell'Ordinecostituitiin CollegioGiudicantepossonoesserericusati per gli stessimotivi, in quantoapplicabili,previstidal codicedi proceduracivile e devonoastenersi quandovi siaun motivo di ricusazioneda essiconosciuto,anchesenon contestato. 12. Per la validita delle riunioni dei collegi dei Consigli Istmttori di Disciplina e dei Consigli la presenzadr tutti i componenti. dell'Ordinecostituitiin CollegioGiudicanteè necessaria 13. I costi del Consiglio Istruttoredi Disciplina e del Collegio Giudicantesono sostenutidai consigli dell'ordine circondariali del distretto in proporzione al numero degli iscritti all'albo ordinario. 14. Il ConsiglioNazionaleForense disciplinacon regolamentoil funzionamento, I'organrzzazione e i relativi criteri di ripartizione delle spesetra gli Ordini del Distretto dei Consigli Istruttori di disciplina e del Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante.I1 regolamentopotra deternrinarealtresìi criteri di formazionedelle tabeileperiodicheper la composizionedei Consigli Istruttoridi disciplinae dei Consiglidell'Ordinecostituitiin Collegi Giudicantiche dovrannoessere trasmesse al ConsiglioNazionaleForenseper 1'approvazione. 15.Rimangonoregolatidallaprecedente disciplinai procedimentidisciplinariper i quali alla datadi entratain vigore della presentelegge sia già statonotificatoil capo di incolpazrone,altrimentigli atti sonotrasmessial ConsiglioIstruttoredi Disciplina degli ordini. Art. 51. (Competenza) 1. La competenzaterritorialedel Consiglio Istruttoredi Disciplina e del Consiglio dell'Ordine costituitoin Collegio Giudicanteè determinatadal luogo in cui si trova I'ordine pressoil cui albo, elenchi specialio registro è iscritto l'avvocato o il praticanteavvocato,ovvero dal luogo ove I'iscrittoad altro albo,elencoo registroabbiacommessoil fatto. 2. Nell'ipotesiin cui l'indagatoo l'incolpato sia uno dei componentidel Consiglio Istruttoredi Disciplinaed in ogni altro caso di incompatibilita,la competeîza a provvedereè determinataai sensidell'arlicolo11 del codicedi procedurapenale. 21 I|rt.52. (Azionedisciplinare) 1. L' azionedisciplinareè obbligatoriaed è esercitatadal ConsiglioIstruttoredi Disciplina d'ufficio o a seguito di comunicazroîe di fatti suscettibilidi rilievo disciplinare da parte del Consiglio dell'Ordine o da parle di altri. Nel caso in cui la segnalazionenon provenga dal Consiglio dell'Ordine,il ConsiglioIstruttoredi Disciplinane da immediatanotizia al Consigliodell'Ordine competentetrasmettendogligli atti per conoscenza. 2. Al fine di cui al punto 1: a) 1l Consigliodell'Ordine circondarialeche abbia ricevutonotizia di fatti suscettibilidi rilievo disciplinareovvero l'abbia acquisitad'ufficio, la trasmetteentro 15 giorni al Consiglio Istruttoredi Disciplina; b) l' autoritàgiudiziariaè tenuta a dare immediatanotizia al Consigliodell'Ordine circondariale competentequandonei confronti di un iscritto all'albo, agli elenchispecialio al registroè esercifata I'azione penale, è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza,sono effettuati perquisizionio sequestriovvero sonoemessesentenzeche definisconoil gradodi giudiziononché degli sviluppiprocessualisuccessivi.Il Consigliodell'Ordinecircondarialetrasmetteal Consiglio Istruttoredi Disciplinala nottzianel terminedi cui alla precedenteletteraa). 3. Se I'esponenteè un avvocatoe I'espostoriguardi violazioni del rapporto fra colleghi, o dei rapporticon il Consigliodell'Ordine,o dei rapporticon i praticanti,come disciplinatidal codice deontologicoforense,fatta salva l'immediata trasmissionedegli atti secondoil dispostodi cui al precedentepunto 2, lettera a), il Consiglio dell'Ordine circondarialeche abbia ricevuto la segnalazione tenta la conciliazionetra i colleghi e ne comunicaI'esito al ConsiglioIstruttoredi Disciplina. Art. 53. (Prescrizione dell' azionedisciplinare) 1. L'azionedisciplinaresi prescrivenel terminedi cinqueanni dal fatto. 2. Nel casodi condannapenaleper reato non colposo,il termine di prescrrzioneper la riapertura del procedimento disciplinarear sensidell'articolo59 è di due anni dal passaggioin giudicatodella penaledi condanna. sentenza 3. Il terminedellaprescrizioneè interrotto: a) dallacomunicazionedi aperturadel procedimentodisciplinare; b) dallacomunicazione all'iscritto del capodi incolpazione; c) dalladeliberadi convocazionedell'incolpato; d) dallanotificadella decisionedel Consigliodell'Ordinecostituitoin CollegioGiudicanteemessa all'esitodel dibattimento; e) dallanotificaa1l'iscrittodella sentenza pronunciatadal ai sensidell'articolo57; 4.Dalla datadi comunicazioneo notifica dell'attointemrttivodella prescrizionedi cui al comma3 decorreun nuovo termine della durata di cinque anni; in caso di pluralità di atti intemrttivi la prescrizionedecorre dall'ultimo di essi, ma in nessuncaso il termine di prescrizionedi cui al comma1 puo essereprolungatodi oltre la rnetà. Arf. 54. (Istrttttori a disciplinar e) 1. Ricevuti gli atti, il Presidentedel ConsiglioIstruttoredi Disciplinaprovvedesenzaritardo ad iscrivere in apposito registro Ia notrzia in relazione alla quale può aprirsi un procedimento disciplinare,indicandoi1 nome dell'iscrittoa cui la stessasi riferiscee assegnail procedimentoal 28 collegiocompetenteper la trattazionedelf istruttoria.Del collegio non può far parteun iscritto allo stessoAlbo delf indagato. 2. Il Presidentedel collegio istruttorio designaper la ftattazionese stessoo altro componentedel collegio stesso.L'istruttore designatodiventa responsabiledella fase istruttoriaa lui affidata e comunicasenzaritardo all'iscritto l'avvio di detta fase,a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento,fornendogliogni elementoutile ed invitandoloa formulareper iscritto le proprie osservazionientro venti giorni dal ricevimentodella comunicazione.L'interessatopuò chiederedi essereascoltatopersonalmentedall'istruttoreed ha la facolta di farsi assistereda un difensore.Il collegio istmttorio provvede ad ogni accertamentodi natura istruttoria nel termine di sei mesi dall'iscrizionedella noftziadi illecito disciplinarenel registro di cui al comma 1. Nel termine non sono per qualllnquecausae per i rinvii ottenutidall'interessato. calcolatii periodidi sospensione Si tiene contoin ogni casodellasospensione ferialedei termini. 3. Conclusigli atti di sua competenza, ed nel solo casodi manifestainfondatezzadella notizia di illecito disciplinare, f istruttore propone al collegio di apparlenenzarichiesta motivata di archltazione o, in caso contrario,di aperturadel procedimentodisciplinare;in questaseconda ipotesi, egli formula la propostadel capo di incolpazionee depositail fascicolo in segreteria.Il collegio istruttorio delibera, con la partectpazionedelf istruttore,I'archiviazioneo I'aperturadel procedimento.In questosecondocaso,approvail capodi incolpazione. 4. II provvedimentodi archivrazioneè comunicatoall'iscritto, al Consiglio dell'Ordine pressoil qualeI'avvocatoè iscritto,al pubblicoministeroed all'esponente. 5. Il provvedimentodi aperturadel procedimentodisciplinaree quello di rinvio a giudizio sono impugnabilial ConsiglioNazionaleForensesolo insiemealla decisioneche contengaI'applicazione di una sanzione. Art.55. (Dibattimento disciplinare) 1. Qualorail ConsiglioIstruttoredi Disciplinadispongal'aperturadel procedimentodisciplinarene dà comunicazione all'incolpato,al pubblicoministeroe al Consigliodell'Ordinecompetente. 2. La comunicazionecontieneil capod'incolpazionecon I'enunciazione: 1) dellegeneralitadell'incolpatoe del numerocronologicoattribuitoal procedimento; 2) dell'addebito,con I'indicazionedelle norrneviolate; se gli addebitisono piu di uno gli stessi sonocontraddistintida lettereo numeri; 3) della datadella deliberadi approvazionedel capod'incolpazione; 4) I'avviso che f incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della stessa,ha diritto di accedereai documenticontenutinel fascicolo,prendendonevisione ed estraendone copia integrale; ha facoltadi depositare memoriee documenti. 3. Decorsoil termine concessoper il compimentodegli atti difensivi, il Consiglio Istruttoredi Disciplinatrasmettegli atti al competente Consigliodell'Ordinecostituitoin CollegioGiudicante. 4. Il Presidentedel Consigliodell'Ordinecostituitoin Collegio Giudicantenomina il consigliere relatore,ne dà comunicazioneall'incolpatoe al pubblicoministeroa mezzo dr raccomandata con avvisodi ricevimento. Il Consigliodell'Ordine costituito in Collegio Giudicantepuò disporre il proscioglimentonelle forme di cui all'articolo 56, comma 1, lettera a), oppureil rinvio a giudizio dell'incolpato. 5. n Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante notifica a mezzo dell'ufficiale giudiziarioo a rnezzodi raccomandata con avvisodi ricevimentoil proscioglimentoal Consiglio Istruttoredi Disciplina,al pubblicoministero,alf incolpatoe all'esponente. In caso di rinvio a giudizio, la crtaztonea giudizio è notificatanegli stessimodi all'incolpato, nonché al pubblico ministero, il quale ha facoltà di presenziarealla udienza dibattimentale,nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazionedi cui al comma precedentee almeno venti giorni liberi prima della datadi compartzione. La cttazionecontiene: 29 1) le generalitadelf incolpato; 2) I'enunctazionein forma chrarae precisadegli addebiti,con le indicazionidelle norrneviolate, se gli addebitisonopiu di uno essisonocontraddistintida lettereo numeri; 3) f indicazionedel luogo,del giornoe dell'oradellacomparizrone avantial collegiogiudicanteper il dibattimento,con I'avvertimentoche I'incolpatopotrà essereassistitoda un difensore,e che, in caso di mancatacomparizione,non dovuta a legittimo impedimento o assolutaimpossibilita a comparire,si procederàin suaassenza; 4) I'avviso che I'incolpato ed il pubblico ministero hanno diritto di produrre documenti e di indicaretestimoni,con I'enunciazionesommariadelle circostanzesulle quali essi dovrannoessere sentiti,nel terminedi giorni setteprima della datafissataper il dibattimento; 5) l'elencodei testimonicheil collegiointendeascoltare; 6) la datae la sottoscrizione del Presidente. 6. Nel corso del dibattimento,che si apre con I'esposizionedei fatti da parte del relatore, I'incolpato ed il pubblico ministero hanno diritto di produrre documenti, interrogare o far interrogaretestimoni, di rendere dichiaraziom. L'incolpato, ove lo chieda o vi acconsenta,è sottoposto all'esamedel collegio.L'incolpatoha la parolaper ultimo. 7. Il Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicanteacquisiscei documentiprodotti dalf incolpatoe dal pubblicoministero;provvedeall'esamedei testimonie, subitodopo,all'esame dell'incolpatoche ne abbiafatto richiestao vi abbiaacconsentito; proceded'ufficio, o su istanzadi parte,all'ammissionee all'acquisizionedi ogni eventualeulterioreprova necessariaod utile per I'accertamento dei fatti. 8. Le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato e dal pubblico ministero, gli atti formati ed i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento sono uftlizzabtli per la decisione,così gli esposti e le segnalaziontinerenti la notizia di illecito disciplinareed i verbalidi dichiaraziomtestimonialiredattinel corsodell'istruttoria. 9. Terminatoil dibattimento,il Presidentene dichiara la chiusura,e da la parola al pubblico ministero,alf incolpatoe al suo difensore,per le loro conclusionie per la discussione, che si svolge nell'ordinecheprecede;l'incolpatoe il suodifensorehannoin ogni casola parolaper ultimi. 10.Conclusala discussione, il collegiodeliberail provvedimentoa maggioranza. 11. Viene data immediata lettura alle parti del dispositivo con l'rndrcazionedel termine per f impugnazione. 12. La motivazione del provvedimento è predispostadal relatore o da altro consigliere se il Presidente1o ritenga opportuno.Il provvedimentoè sottoscrittodal Presidentedel collegio e dal relatoree depositatonella segreteriadel Consigliodell'Ordineentro il termine di sessantagiorni dalla lettura del dispositivo. Copia integraledel provvedimentoè notificato all'incolpato,al pubblicoministero,al Procuratoregeneraledella Repubblicapressola Corted'appellodel distretto, aI Consiglio Istruttore di Disciplina, nonché all'autore dell'esposto nel solo caso di proscioglimento. Nel casodi decisionicomplesse, il termineper il depositodella motivazionepuò essereaumentatofino al doppio, con provvedimentodel Presidentedel Consiglio dell'Ordine costituitoin CollegioGiudicanteallegatoal dispositivodelladecisione. 13. per quantonon specificatamente disciplinato,si applicanole norme del codicedi procedura civile,secompatibili. 14. Il procedimentoavanti il Consigliodell'Ordinecostituitoin Collegio Giudicantesi conclude entro il termine di diciotto mesi dalla sua apertura;nel termine non sono calcolati i periodi di sospensione e quelli per i rinvii ottenutidall'incolpatoo gli eventualirinvii dovuti alf impossibilita di costituireil collegiogiudicante.Si tienecontoin ogni casodella sospensione ferialedei termini. 30 Art. 56. (Decisionedisciplinaree sanzioni) 1. Con la decisionechedefinisceil dibattimentodisciplinarepossonoesseredeliberati: a) il proscioglimento,con la formula (mon esservi luogo a provvedimento disciplinare));il Consigliodell'Ordinecostituitoin CollegioGiudicantepuo pronunciarsicon la medesimaformula in ogni statodel procedimento; b) l'rnogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento,censura,sospensione dall'esercrzio dellaprofessioneda un mesea tre anni,radiazione. 2. L'avvertimentopuò esseredeliberatoquando il fatto contestatonon è grave e vi e motivo di ritenere che I'incolpato non commetta altre infrazioni. L'avvertimento consiste nelf inforrnare I'incolpatoche la sua condottanon è stataconformeal codicedeontologicoe alle norrnedi legge, con invito ad astenersidal compierealtre infrazioni. 3. La censuraconsistenel biasimo formale e si applica quandoper la gravità dell'infrazione,il gradodi responsabilita,i precedentidell'incolpatoe il suo comportamentosuccessivoal fatto non sia irrogataaltrasanzionepiu grave. 4.La sospensione importa1'esclusione temporanea dall'eserciziodella professioneo dal tirocinioe si applicaper infrazioni consistentiin comportamentie gradi di responsabilitagravi o quandonon sussistono le condizioniper irrogarela solasanzionedellacensura. 5.Laradtazioneconsistenell'esclusione definitivadall'albo,elencospecialeo registroe impedisce I'iscrizionea qualsiasialbo, elencospecialeo registrotenuti da altro Consigliodell'Ordine,salvo quanto stabilito nell'articolo 62, comma 7. La radrazioneè inflitta per violaziom che rendono incompatibilela permaîenzadell'incolpatonell'albo, elencospecialeo registro. 6. Nella determinazionedella sanzionesi tiene conto dell'eventualeretterazionedi comportamenti illeciti. 1rft.57. (Impugnazioni) 1. Avverso la decisionedisciplinareè ammessoricorso al ConsiglioNazionaleForenseda parte dell'incolpato,da parte del procuratoredella Repubblicae del procuratoregeneralepressola Corte d'Appello,rispettivamente del circondarioe del distrettoove ha sedeil Consigliodell'Ordineche ha emessola decisione;e da parte del Consiglio Istruttore di Disciplina nel solo caso di proscioglimento. 2. L'autore dell'espostoha facoltà di presentareal Procuratoredella Repubblrca,, al Procuratore generale,competentiper territorio e al Presidentedel Consiglio Istruttore di Disciplina richiesta motivatadi impugnazionedella decisionedi proscioglimento. 3. Il ricorsosi proponecon atto scritto,depositatopressola segreteria del Consigliodell'Ordinecui appartieneil collegio giudicanteche ha emanatola decisioneimpugnatanel termine di venti giorni dalla notifica eseguitaai sensidell'articolo 55, comma l,Ieftera m). Si applica,per quantonon specificatonel presentearticolo,I'articolo50 del regio decreto-legge 27 novembre1933,tr. 1578,e successive modifi caziom. 4. Nel ricorso, a pena di inammissibilità,sono indicati il provvedimentoimpugnato e la data del medesimo,ed enunciatii capi o i punti del provvedimentoai quali si riferisce I'impugnazione,i rnotivi dell'impugnazionecon f indicazionespecificadelle ragioni di diritto e degli elementidi fatto cheli sorreggono, le conclusionie le richieste. 5. Il ricorsoè notificatoal pubblicoministeroed al ProcuratoreGeneraledella Corted'Appello che possonopropoffe impugnazioneincidentale entro venti giorni dalla notifica. Ne è altresì data comunicazioneal Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'incolpato,se diverso dal Consiglio dell'Ordinecheha deciso. 31 6. La proposizionedel ricorsosospende I'esecuzione del provvedimento,salvoil provvedimentodi sospensione cautelaredi cui all'articolo61. 7. Il giudizio si svolge secondo le norrne previste per il procedimentodavanti al Consiglio NazionaleForensedi cui al regio decreto22 gennaio1934,n. 37; le funzioni requirentisonosvolte dal procuratoregeneralepressola Corte di cassazione o da un suo sostituto. 8. In ogni caso di impugnazioneda parte delf incolpato, il Consiglio Nazionale Forense puo irrogare una sanzione disciplinare più grave di quella comminata dal Consiglio dell'Ordine costituitoin CollegioGiudicante. 9. Per quanto non specificato nel presentearticolo, per il procedimentodavanti al Consiglio NazionaleForense si applicanogli articoli da 59 a 65 del regio decreto22 gennaio1934,n. 37. 10. Avversola sentenzadel ConsiglioNazionaleForensepuò esserepropostoricorsoalle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione,dall'incolpato,dal pubblico ministero e dal procuratore generaledella corte d'appello al cui distretto appartieneI'incolpato. Il ricorso non ha effetto sospensivo.Si applicano,per quanto non stabilito dal presentearticolo, I'articolo 56 del regio decreto-legge27 novembre 1933, fl. 1578, convertito,con modificazronr,dalla legge 22 gennaro 1934,n. 36, e successivemodrfrcazioni,e gli articoli 66, 67 e 68 del regio decreto22 gennaio1934, n.37. 11. E fattasalvala possibilitàdel giudiziodi revocazionedisciplinatoai sensidelledisposizionidel codicedi proceduracivile. Art.58. (Rapportofra procedimentodisciplinare e processopenale) 1. Il procedimentodisciplinaresi svolge ed è definito con procedurae con valutazioniautonome rispettoall'eventualeprocessopenaleaventeper oggettoi medesimifatti. 2. Il ConsiglioIstruttoredi Disciplinae il Consigliodell'Ordinein sedeGiudicantehannoil potere di acquisireatti e documentiappartenential processopenalepressol'Autorità Giudi ztaria. 3. Se dai fatti oggetto del procedimentodisciplinareemergonoestremi di un reato procedibile d'ufficio, l'organoprocedentene informa l'autorita giudizrarra. 4. La durata della pena accessoriadell'interdizionedalla professioneinflitta all'avvocato dall'autorità grudtzianaè computata in quella della corrispondentesanzione disciplinare della sospensione dallaprofessione. Art. 59. (Riapertura del procedimentodisciplinare) 1. Il procedimento disciplinare,conclusocon provvedimentodefinitivo,è riaperto: a) se è statainflitta una sanzionedisciplinaree, per gli stessifattr,l'autorita giudiziariaha emesso sentenza di assoluzione perchéil fatto non sussiste o perchéI'incolpatonon lo ha commesso; b) se è statopronunciatoil proscioglimentoe I'autoritagiudi zianaha emessosentenza dr condanna per reatonon colposofondatasu fatti rilevanti per I'acceftamentodella responsabilitàdisciplinare, cheil Consigliodell'Ordinecostituitoin CollegioGiudicantenon ha potutovalutare. 2. La riaperturadel procedimentodisciplinareavvienea richiestadell'interessato o d'ufficio con le forme del procedimentoordinario. 3. Per la riaperturadel procedimentoe per i provvedimenticonseguentiè competenteil Consiglio dell'Ordine che ha emessola decisione.ln tal caso il Presidentelo assegnaad un Collegio Giudicante che deve essere diversamenteformato da quello che ha emesso il precedente provvedimento. Art. 60. (Divieto di cancellazionevolontariadall'albo) 1. Durante1osvolgimentodel procedimento,a decorreredal giorno della iscrizionenel registrodi cui all'articolo 54, comma 1, non può esseredeliberata\a richiesta di cancellazionefatta 32 dall'avvocatoo dal praticantedell'avvocatosottopostoad indaginein sededisciplinare,né essere accoltala richiestadel suo trasferimento.E cio fino alla fine del procedimento. 2. Nel caso di cancellazioned'ufficio, il procedimentodisciplinarerimane sospeso;può essere ripreso qualora l'avvocato o il praticante avvocato, cessatele ragioni che hanno imposto la cancellazione,si iscriva nuovamente.Dalla deliberadi cancellazionerimangono sospesii termini per la celebrazione del giudizio ed i termini di prescrizione. Art. 61. (Sospensione cautelare) l. La sospensione cautelaredalla professioneo dal tirocinio deve esseredeliberatadal Consiglio previaaudizionedell'interessato dell'Ordinecompetente, , fattasalvala suarinuncia,anchea mezzo di un Consiglieredelegato,nei seguenticasi: a) applicazionedi misura cautelaredetentivao interdittivaemessain sedepenalee non impugnata o confermatain sededi riesameo di appello; b) penaaccessoria di cui all'articolo35 del codicepenale,anchese è statadispostalasospensione condizionaledella pena,comminatacon la sentenzapenale di primo grado; c) applicazionedi misura di sicurezzadetentiva; d) condanna in primo gradoper i reatiprevistinegliarticoli372,374,377,378,381,640,646,se commessinell'ambito dell'esercrziodella professioneo del tirocinio, 244, 648-bis e 648-ter del codicepenale;condannaa penadetentivanon inferiorea tre anni; e) in ogni altro casoin cui il fatto contestatosia di gravitàtale da renderenecessariala sospensione per la tuteladel decorodell'Avvocaturao dei diritti di terzi. 2. La decisioneè deliberatain cameradi consiglio,dopo averconcessoun termineper il depositodi difese non inferiore a dieci giorni. Gli atti del procedimentoe la decisionedevono essere immediatamente trasmessial ConsiglioIstruttoredi Disciplina.. Nei casi di eccezionale urgenzarl termineper il depositodi difesevieneassegnato In tale casoil con il provvedimentodi sospensione. Consiglioprendein esamele difese al fine della conferma,modifica o revoca del provvedimento assunto,quindi trasmetteimmediatamentegli atti del procedimentoed i provvedimentiassuntial ConsiglioIstruttoredi Disciplina. 3. La sospensionecautelarenon può avere durata superiorea un anno ed è esecutivadalla data dellanotificaall' interessato. 4.La sospensione cautelareperdeefficaciaqualora,nel terminedi due anni dalla sua irrogazione, non sia deliberatoil provvedimentosanzionatorio.Nel termine non si computanoi periodi di cui all'articolo55. comma14. 5. La sospensionecautelareperde altresì efficacia se venga deliberato di non esservi luogo a provvedimentodisciplinare, ovvero se venga disposta l'rnogazione dell'avvertimento o della censura. 6. La sospensione cautelarepuò essererevocatao modificatanella suadurata,d'ufficio o su istanza di parte,qualora,ancheper circostanzesopravvenute, non appaiaadeguataat fatti commessi. puo proporrericorsoavantiil ConsiglioNazionale 7. Controla sospensione cautelare,f interessato Forensenel terminedi venti giorni dall'avvenutanotificanei modi previstiper l'impugnazionedei provvedirnenti disciplinari. 1'rt.62. (Eseurzione) l. La decisioneemessadal Consigliodell'Ordinecostituitoin CollegioGiudicantenon impugnata, quella emessaar sensi dell'articolo 61 e la sentenzadel Consiglio Nazionale Forense sono immediatamente esecutive. aa JJ 2. Le sospensionie le radtazionidecoffonodalla scadenzadel termine dell'impugnazione,per le decisionidel Consiglio dell'Ordine costituitoin Collegio Giudicante,o dal quindicesimogiorno successivo alla notificaall'incolpatodella sentenza emessadal ConsiglioNazionaleForense. 3. PerI'esecuzione della sanzioneè competente il Consigliodell'Ordineal cui albo,elencospeciale o registroè iscritto l'incolpato. A tal fine il ConsiglioNazionaleForense trasmettesenzaritardo al Consigliodell'Ordinecompetente,affinchéprovvedaalf immediatanotifica all'incolpato,le copie autentichedella sentenzanel numeronecessarioalla notifica stessa. 4. Il Consigliodell'Ordine,una volta perfezionatala notifica e verificatala datadella stessa,invia con avvisodi ricevimento,comunicazione nella qualeindica all'incolpato,amezzo di raccomandata la datadi decorrenzafinale della esecuzionedella sanzione. laradrazioneo la sospensione cautelare,di esseè data 5. Nel casoin cui sia inflittala sospensione, comunicazionesenzaindugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sedeil Consiglio dell'Ordine competenteper I'esecuzione,nonché a tutti i Consigli dell'Ordine. Copia della per I'esecuzione. e affissapressogli uffici del Consigliodell'Ordinecompetente comunicazione 6. Qualorasia statairrogatala sanzionedella sospensione a carico di un iscritto, al qualeper il cautelare,il Consiglio dell'Ordine determina medesimofatto è stata comminatala sospensione cautelaregià d'ufficio senzaritardo la duratadella sospensione, detraendoil periodo di sospensione scontato. 7. Decorsi cinque anni dalla datadi esecutivitàdel provvedimentosanzionatoriodella radrazione, può essererichiestauna nuovaiscrizioneall'albo,all'elencospecialeo al registro,fermi restandoi requisitidi cui all'articolo15. Art. 63. (Poreri ispettivi del Consiglio l'{uzionaleForense) 1. Il Consiglio NazionaleForensepuò richiedereai Consigli Istruttori di disciplina e ai Consigli dell'Ordinenotizierelativeall'attivitàdisciplinaresvolta;può inoltre nominare,scegliendolitra gli avvocatiiscritti nell'albo specialeper il patrocinio avanti le magistraturesuperiori,ispettoriper il controllodel regolarefunzionamentodei Consigli Istruttoridi Disciplina e dei Consigli dell'Ordine quantoall'eserciziodelle loro funzioni in materiadisciplinare.Gli ispettoripossonoesaminaretutti gli atti, compresiquelli riguardantii procedimentiarchiviati.Gli ispettoriredigonoed inviano al Consiglio Nazionale Forense la relazione di quanto riscontrato,formr"rlandoosservazionie proposte.I1 ConsiglioNazionaleForense puo disporrela decadenzadet componentii Consigli Istruttoridi Disciplina chiedendola loro sostituzioneagli Ordini. 2. Analoghipoteri ispettivi possonoessereesercitatiper quanto riguarda i procedimentiin corso pressoi Consiglidell'Ordinedi appartenenzaper la previsionetransitoriadi cui all'articolo50. TITOLO VI DELEGA AL GOVERNO E DISPOSZIONI TRANSITORIE Art. 64. (Delegaal Governoper il testounico) 1. Il Governoè delegatoad adottare,entro ventiquattromesi dalla data di entratain vigore della presentelegge, sentito il CNF, uno o più decreti legislativi contenentiun testo unico di riordino delledisposizionivigentiin materia,attenendosi ai princìpie criteridirettivi seguenti: vrgenza norrne, indicarequelle abrogate,ancheimplicitamente, accertare la attuale delle singole Q per incompatibilitada successive disposizioni,e quelleche,pur non inseritenel testounico,restano in vigore; allegareal testo unico I'elenco delle disposizioni,benchenon richiamate,che sono comunqueabrogate; 34 b) procedereal coordinamentodel testo delle disposizionivigenti apportando,nei limiti di tale coordinamento,le modifi.cazioninecessarieper garantirela coerenzalogtca e sistematicadella disciplina,ancheal fine di adeguaree semplificareil linguaggionormativo. compilazionedelle disposizionilegislativee regolamentari 2. Al fine di consentireuna contestuale riguardantila professionedi avvocato,il Governoè autortzzato,nella adozionedel testo unico, ad inserirein esso,con adeguataevidenziazione,lenorme sia legislativesia regolamentarivigenti. Art. 65. (D isp osizioni tr ansitor i e) 1. Fino alla data di entratain vigore dei regolamentiprevisti in questalegge,da approvareentro il terminedi cui al comma 3, si applicanose necessarioe in quantoapplicabili,le norme vigenti non abrogate,anchese non richiamate. 2. Gli avvocatiiscritti in albi alla data di entratain vigore de1lapresentelegge,per cui sussistano incompatibilitào che non siano in possessodei requisiti previsti in modo innovativo dalla presente legge,hanno l'obbligo, pena la cancellazionedall'albo, di adeguarsialle nuove disposizionientro tre anni dalla datadi entratain vigore della presentelegge. 3. Il CNF ed i Consigli circondarialiin caricaalla datadi entratain vigore della presenteleggesono prorogatifino al 31 dicembredel secondoannosuccessivo. del mandato.In tal 4. E datafacoltaai Consigli locali di indire nuoveelezionialla scadenzanaturale caso,gli organieletti decadonoalla datadel 31 dicembredell'annosuccessivoa quellodi entratain vigoredellapresentelegge. 5. Gli avvocatiiscritti in albi alla data di entratain vigore della presentelegge,per cui sussistono incompatibilitào che non siano in possessodei requisiti previsti in modo innovativo dalla presente dall'albo,di adeguarsialle nuove disposizionientro legge,hannoI'obbligo, pena la cancellazione tre anni dalla datadi entratain vigore della presentelegge. 6. L'incompatibilitàdi cui all'art. 26, n. 10, tra la carica di consiglieredell'ordine e quella di componentedel comitatodei delegatidella Cassanazionaledi prevrdenzae assistenzaforensedeve essererimossacomunquenon oltre la scadenzadet mandatiin corso alla datadi entratain vigore dellapresentelegge. 35