atti convegno SALVATORE PILATO
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atti convegno SALVATORE PILATO
ATTI DEL CONVEGNO L’ETICA E LA LEGALITA’ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E NELLE SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA, ALLA LUCE DELLA LEGGE ANTICORRUZIONE Bologna, 16 gennaio Sede Carisbo, Sala dei 100 Dott. Salvatore Pilato Procuratore regionale della Corte dei Conti della Regione Emilia-Romagna LE NUOVE STRATEGIE DI CONTRASTO. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE Le nuove strategie di contrasto. Il responsabile della prevenzione. Sommario: 1.Premessa. 2. Il primo approccio descrittivo degli strumenti normativi di prevenzione e di contrasto. 2.1.La definizione della corruzione. 3.Le misure di prevenzione amministrativa nella tutela delle risorse pubbliche. 4.Dall’approccio particellare all’approccio globale. 5.Programmazione a cascata e progettazione a rete. 6.Il responsabile della prevenzione. 7.Punti critici, rischi e prospettive nell’attuazione del sistema di prevenzione . 1. Premessa La legge n.190.2012 cit. (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”), pubblicata in GURS il 13 novembre 2012 (n.265), costituisce il prodotto di un lungo iter parlamentare durato due anni, segnati dal succedersi di due differenti Governi e da tre Ministri della giustizia. Nei lavori parlamentari è dominante l’abbandono delle impostazioni incentrate su un sistema con misure a prevalenza sanzionatoria/penalistica, e la transizione verso una nuova logica di prevenzione e di contrasto fondata sulla ricerca di rimedi di natura organizzativa ed amministrativa. Dai lavori parlamentari emerge anche il costante riferimento a quattro linee-guida da seguire nella elaborazione delle disposizioni legislative : l’etica, la trasparenza, la semplificazione ed i controlli amministrativi , considerati nella loro prevalente natura collaborativa-correttiva. Attraverso i lavori parlamentari diviene possibile consolidare la lettura degli effetti gravemente negativi (solo oggi pacificamente ritenuti) inscindibilmente connessi alla diffusione dei fenomeni corruttivi nelle attività di rilevanza pubblica. Le negatività del fenomeno corruttivo , inteso in senso lato , sono misurabili per le : • conseguenze di tipo economico, riscontrabili nelle patologie degli effetti prodotti sugli strumenti e sulle misure di sostegno e di crescita dell’economia reale del Paese (lesione delle prospettive di sviluppo equo e sostenibile) ; • conseguenze di tipo funzionale, valutabili nella lesione della libera concorrenza nel mercato, poiché la natura sistemica dei circuiti criminogeni esclude ed espelle le imprese organizzate secondo principi di legalità aziendale e fiscale (lesione della efficienza nel mercato) ; • conseguenze di tipo etico-sociale , poiché la percezione della corruzione come costume diffuso nella amministrazione degli interessi pubblici, induce alla implicita condivisione di modelli di comportamento radicalmente antagonisti della legalità sostanziale , e profondamente offensivi della immagine delle istituzioni nazionali e comunitarie (lesione dell’etica della funzione pubblica). Le negatività hanno trovato terreno fertile nel fraintendimento del ruolo della regola giuridica, intesa come puro vincolo diminuitivo delle libertà individuali, piuttosto che come garanzia degli spazi di espansione delle aspettative e delle opportunità personali 1. “dobbiamo superare l’abitudine, ormai quasi inveterata, a considerare che la legalità sia in qualche modo un ostacolo alla realizzazione della efficienza, mentre la legalità è uno strumento essenziale per poter assicurare una vera efficienza, …… costruirne le strutture con la legalità e con l’efficienza: quella sfida, che riguarda il rapporto tra economia e legalità sull'intreccio tra la criminalità organizzata e la criminalità del profitto, che ha determinato un aumento delle aree di promiscuità tra l'impresa lecita e l'impresa criminale nelle regioni settentrionali, ……. muovendo dalla consapevolezza del legame stretto che c’è tra “Nerolandia”, “Tangentopoli” e “Mafiacity” (scusate se uso il linguaggio giornalistico): il nero dell’impresa, come condizione e/o risultato della corruzione, la quale si salda con l’infiltrazione della criminalità organizzata, nell’economia e nell’amministrazione” (G. Flick 2013). 1 Per troppo lungo tempo il fenomeno corruttivo ha beneficiato di una strisciante, ma diffusa tolleranza, sull’errato convincimento che in esso fossero presenti i mezzi o gli espedienti necessari per ottenere vantaggi ed utilità meritati e/o dovuti. Tutto ciò accade, nonostante gli evidenti segnali di ampliamento progressivo delle disuguaglianze sociali. Pertanto, la legge n.190.2012 segna una netta ed irreversibile inversione di tendenza a favore della protezione dei valori fondamentali dell’assetto democratico, fondato sull’uguaglianza, sulla trasparenza dei meccanismi decisionali e sulla fiducia ed affidamento nelle istituzioni. 2. Il primo approccio descrittivo degli strumenti normativi di prevenzione e di contrasto Colmando un evidente ritardo nella attuazione delle previsioni della legge 3 agosto 2009 n. 116 di ratifica della Convenzione ONU sulla corruzione2, e nella esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione stipulata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata il 28 giugno 2012, la legge 6 novembre 2012 n.190 ha finalmente dotato l’ordinamento nazionale di una moderna disciplina di prevenzione e di contrasto della illegalità nella pubblica amministrazione . Dunque, l’entrata in vigore della legge n. 190/2012, recante le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, costituisce il momento di avvio di un nuovo processo di revisione e di ri-organizzazione degli strumenti di contrasto dei fenomeni di mala-amministrazione , malagestione e mal-funzionamento degli apparati pubblici. Al di là dell’enfasi sulla “necessità che occorre prevenire la corruzione e non solo reprimerla”, il disegno legislativo (che nel 2013 è stato completato dalle normazioni previste e collegate alla legge-base, v.infra par.7) , nonostante la tecnica di redazione contraddistinta dall’unico articolo composto da 83 commi 3, evidenzia subito a prima lettura l’apertura di una fase contraddistinta dalla effettiva discontinuità nel 2 La convenzione dell’ Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) contro la corruzione, richiama gli Stati aderenti a promuovere politiche di prevenzione della corruzione (art. 5), in conformità ai principi dello stato di diritto, di buona gestione degli affari pubblici e dei beni pubblici, e d’integrità, impegnando all’ adozione di misure appropriate per la trasparenza e la responsabilità nella gestione delle finanze pubbliche. 3 L’articolo 2 della legge 190/12 si limita a prevedere la oramai nota ed abusata clausola d’invarianza della spesa. panorama normativo nazionale , nella quale il processo dinamico maturato sulle esperienze interne è orientato nella direzione della complementarietà ad altre politiche di riforma, rivolte al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione pubblica 4. I nuovi istituti normativi ed organizzativi, ed i corrispondenti sistemi interpretativi degli strumenti di contrasto dei fenomeni corruttivi, intesi in senso lato, si ricongiungono alla nuova concezione della trasparenza nelle attività amministrative , la quale diviene il naturale “habitat normativo” indicato quale “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili , ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione” (artt. 11 e 16 decreto legislativo 27 ottobre 2009 n.150). Le disposizioni di prevenzione della corruzione si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni (art. 1 comma 59), poiché contengono norme di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all’art. 97 Cost. , il quale -nella nuova formulazione- comprende l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico 5. 2.1. La definizione della corruzione Nell’impianto delle misure di prevenzione e di contrasto, la corruzione intesa come sistema di percezioni misurabili, in quanto manifestazioni di un costume esistenziale, politico ed economico mutevole nel tempo della storia nazionale, possiede una dimensione lata, e diviene sinonimo di favoritismo, clientelismo, deviazione del sistema procedimentale di scelta degli interessi pubblici a vantaggio di gruppi di interessi privati che ottengono posizioni di dominio contrattuale e di mercato6. La società civile avverte la corruzione come declino sociale, come logica di scambio, come sistema di percezioni misurabili, come ombra della politica ed ombra dell'economia (shadow politics and shadow economy), e non solo come comportamento deviante , e da tempo richiede un sistema di relazioni con i pubblici poteri improntato ai tre 4 V. Primo Rapporto A.N.AC. sull’attuazione della legge n.190/12-dicembre 2013. Art. 97 comma 1 cost. “Le pubbliche amministrazioni in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico”. 6 Robert Klitgaard, uno dei maggiori esperti di corruzione, afferma che «la corruzione è un reato basato sul calcolo, non sulla passione. La persone tendono a corrompere o a essere corrotte quando i rischi sono bassi, le multe e punizioni minime, e le ricompense grandi». Lo studioso dei fenomeni di corruzione semplifica affermando che la propensione alla corruzione può essere sintetizzata dalla seguente formula : C = M + S – R , dove C, la Corruzione, è tanto più probabile quanto più alta è la somma di Monopolio più Segretezza meno Responsabilità. 5 principi indisponibili della legalità, del buon andamento e dell’imparzialità amministrativa 7. Il diritto alla trasparenza del mercato e della gestione della finanza pubblica, ed il diritto alla buona amministrazione –già annoverato tra i diritti fondamentali della Persona-, presuppongono che il dovere etico di fedeltà alla Repubblica nell’osservanza della Costituzione e delle leggi, sia puntualmente e correttamente rispettato -in primo luogo- proprio dai cittadini ai quali sono affidate funzioni pubbliche, da esercitare con disciplina ed onore (art.54 Cost.) 8. Tuttavia, molte disposizioni recepite nella legge 190.12 operano il riferimento espresso alla disciplina penale della corruzione, e dei reati contro la P.A. , e talvolta contengono anche il riferimento all’accertamento del fatto criminoso con sentenza definitiva. Rimane -quindi- rimessa alle interpretazioni che formeranno il diritto cd. vivente la possibilità di applicare i singoli istituti , utilizzando il principio di economicità al fine della individuazione dei comportamenti affini e similari a quelli tipicamente devianti dalla buona amministrazione, già sanzionati dal diritto penale 9. 3. Le misure di prevenzione amministrativa nella tutela delle risorse pubbliche La legge n.190.2012 cit., fondando il nuovo sistema di contrasto della illegalità amministrativa sulla predisposizione di una architettura contraddistinta dalla integrazione tra strumenti e finalità, non solo repressive, ma soprattutto preventive e dissuasive 10 : conferisce alla 7 “E che dire poi dell’indignazione che suscitano la corruzione in tante sfere della vita pubblica e della società, una perfino spudorata evasione fiscale o il persistere di privilegi e di abusi –nella gestione di ruoli politici ed incarichi pubblici- cui solo di recente si sta ponendo freno anche attraverso controlli sull’esercizio delle autonomie regionali e locali?”. Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, Palazzo del Quirinale 31.12.12. 8 “Da qui l’esigenza per chi ha responsabilità di funzioni pubbliche : a) di tenere il linguaggio della verità e l’aderenza ai fatti, nonostante l’enorme difficoltà derivante dalle distorsioni e dalle suggestioni mass-mediatiche; b) di rimboccarsi le maniche per affrontare i problemi, facendo ognuno la propria parte, senza invocare ad alibi l’inerzia degli altri; c) di osservare un rigoroso rispetto dell’ambito e delle competenze delle funzioni pubbliche assegnate”. Pres.Ernesto Lupo,Corte di Cassazione,relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2012. 9 Il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle situazioni in cui –a prescindere dalla rilevanza penale- venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite (v. Circ. DPF n.1-4355 del 25.1.13). 10 “E’ da tempo che si è avuto modo di rilevare che la corruzione è divenuta da fenomeno burocratico/pulviscolare, fenomeno politico-amministrativo-sistemico. La risposta ,pertanto, non può essere di soli puntuali, limitati interventi –circoscritti ,per di più, su singole norme del codice penale- ma la risposta deve essere articolata ed anch’essa Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) le competenze dell’Autorità nazionale anticorruzione; introduce strumenti di pianificazione della prevenzione della corruzione secondo la valutazione dei diversi livelli di esposizione al rischio; imputa responsabilità tipiche di vigilanza alla figura organizzativa del responsabile della prevenzione della corruzione; e tra gli istituti con finalità sanzionatoria e di deterrenza, contempla anche le misure di tutela del dipendente pubblico che denunzia il fatto illecito all’autorità giudiziaria ed alla Corte dei conti. Nella difficile affermazione della cultura della integrità delle pubbliche amministrazioni, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) costituisce il perno organizzativo dell’attuazione delle politiche di prevenzione della corruzione all’interno di ciascuna amministrazione, poiché a tale figura organizzativa appartiene la competenza di assicurare l’efficace attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), da sviluppare in un approccio integrato all’interno dei Piani della performance, con la previsione di obiettivi, indicatori e target di trasparenza ed integrità . 4. Dall’approccio particellare all’approccio globale Nel nuovo contesto di organizzazione degli strumenti di prevenzione e di contrasto, la legge n.190/12 utilizza ed applica, una molteplicità di istituti, di principi, e di regole giuridiche già note ed appartenenti -in taluni casi, da lungo tempo- al diritto vivente ed alle esperienze amministrative nazionali. Nella riforma realizzata con il d. lgs. n. 150/2009 la CIVIT, era istituita per svolgere le funzioni di regia nel sistema incentrato sulla valutazione del personale e delle strutture, nel quale il ciclo della performance, la qualità dei servizi pubblici, la trasparenza e l’integrità dell’azione amministrativa interagiscono con reciprocità, anche al fine della prevenzione della corruzione. Con una retrospettiva normativa ancora più remota, la separazione della politica dall’amministrazione introdotta per gli enti locali con la legge n.142/90 ; la vigilanza sulle procedure ad evidenza pubblica, dall’indizione della gara alla esecuzione del contratto, recepita nella prima legge-quadro sui lavori pubblici n.109/94 ; la professionalità e l’imparzialità della sistemica”. Relazione del Presidente della Corte dei conti Luigi Giampaolino per la inaugurazione dell’anno giudiziario 2013. dirigenza amministrativa garantite nel d.lgs, n.29/93 e succ. mod. ; la responsabilità cd. amministrativa delle persone giuridiche recepita nel d.lgs. n.231/2001, per limitare l’analisi ai contesti normativi più importanti, rappresentano le aree d’intervento strategico investite nel quinquennio 1990-1995 da riforme di settore, orientate a superare fenomeni di grave e sistematico mal-funzionamento degli apparati pubblici . Alle riforme di settore maturate in tale quinquennio, è collegata anche la legge 27 marzo 2001 n.97 (norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), la quale è contrassegnata da specifiche finalità che risultano evidenziate con contenuti inequivocabili nei lavori preparatori del progetto di legge (atti Camera 2602 XIII legislatura). Dal contesto dei lavori preparatori , emerge la enunciazione di “esigenze di moralizzazione della pubblica amministrazione , le quali impongono l’adozione di ogni più opportuna misura volta ad evitare che dipendenti nei confronti dei quali sia intervenuta sentenza penale di condanna passata in giudicato possano confidare in una sostanziale indulgenza per i fatti accertati sulla scorta di una difforme valutazione degli stessi in sede disciplinare” (ricerca di una omogeneizzazione tra procedimento penale e procedimento disciplinare) . Tale enunciazione è correlata alla parallela affermazione della necessità di scelte normative che si muovano verso “un sistema graduale di sanzioni e di effetti sul rapporto di impiego” , il quale esprima “anche misure di carattere patrimoniale volte a garantire la trasparenza amministrativa e la restituzione del maltolto”. La enunciazione dei fini e le argomentazioni delle necessità, sono completate dal riferimento al “riparo da vuoti legislativi che fino ad oggi hanno limitato anche la conclusione corretta dei processi per reati contro la pubblica amministrazione”. Dal contesto normativo risalente a quel periodo della storia nazionale, emergono due ordini di considerazioni che possono esplicare la strategia dell’approccio particellare (e non globale e di sistema) operato per settori d’amministrazione,a sostegno degli strumenti d’intervento scelti per superare le situazioni diffuse di ammaloramento delle pubbliche amministrazioni. Al primo ordine di considerazioni appartiene la presa d’atto della insufficienza del sistema penale a restituire eticità all’azione amministrativa , senza un preventivo rafforzamento delle regole d’interazione con il giudizio disciplinare e con le tecniche processuali dirette a garantire il recupero delle conseguenze patrimoniali della condotta illecita . Il secondo ordine di considerazioni comprende il rafforzamento delle garanzie di legalità del sistema mediante misure e sanzioni che afferiscano il responsabile dell’illecito , il suo status di servizio nei confronti della P.A. , ed il suo patrimonio , al fine di eliminare qualsiasi vantaggio personale ed economico conseguito con il reato , senza però travalicare il limite della proporzionalità tra azione vietata e reazione consentita . Oggi, viceversa, la legge n. 190/2012 contiene la predisposizione di un articolato sistema di contrasto della corruzione e delle illegalità affini e similari, che privilegia gli strumenti di prevenzione ed i conseguenti rapporti di collaborazione e di co-operazione tra i diversi attori istituzionali coinvolti nella attuazione della disciplina normativa. L’approccio globale e sistemico si basa su un modello di regolazione che prevede attività di pianificazione e di controllo, e su un modello integrato di programmazione a cascata affidato a strumenti già presenti in parte, nelle amministrazioni pubbliche italiane (trasparenza, formazione, codici di comportamento e analisi del rischio)11. Al centro del modello di programmazione è collocato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), il quale vincola ed orienta le amministrazioni e le società pubbliche all’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), con la possibilità prevista per gli enti locali di avvalersi dell’attività di supporto del Prefetto. Gli strumenti di programmazione assumono una rilevanza fondamentale nel sistema delineato dal legislatore, poiché il primo (PNA) assicura il coordinamento delle strategie nazionali e internazionali di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, mentre il secondo (PTPC) individua, sul fondamento del primo (PNA), i rischi specifici di corruzione nell’ambito della singola amministrazione e gli interventi ritenuti necessari per la prevenzione . 5. Programmazione a cascata e progettazione a rete L’effettività del modello di prevenzione delineato nelle scelte legislative si basa -pertanto- su un modello di programmazione “aperto” ed “a cascata”, governato con l’approvazione del Piano Nazionale 11 V. Primo Rapporto A.N.AC. cit. sull’attuazione della legge n.190/12-dicembre 2013. Anticorruzione (PNA) , il quale orienta con puntuali indicazioni i contenuti dei PTPC delle singole amministrazioni. Il PTPC, per essere efficace, deve contenere obiettivi appropriati e indicatori di misurazione adeguati, e va coordinato con tutti gli altri strumenti di programmazione amministrativa : il bilancio, per garantire la sostenibilità finanziaria degli interventi previsti ; il Piano della performance, nel quale confluiscono gli obiettivi strategici ed operativi scelti dalla singola amministrazione, anche con riferimento alle misure di attuazione del PTPC; il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità ed infine il Piano per la formazione. La efficacia del modello di prevenzione, quindi, non può prescindere dalla effettiva integrazione tra la pluralità di strumenti previsti in materia di performance, trasparenza e anticorruzione. Inoltre, la efficacia nell’attuazione delle politiche di prevenzione della corruzione all’interno di ciascuna amministrazione dipende anche dalla predisposizione di un assetto organizzativo qualificato dalle materie (prevenzione,trasparenza,performance) riconducibili al ruolo del Responsabile della Prevenzione (RPC) . Dunque, la figura organizzativa del RPC possiede competenze estese anche a rafforzare il collegamento (oggi ancora debole) tra performance e trasparenza. Infatti, i Piani della performance devono contenere adeguati riferimenti a obiettivi, target e indicatori relativi alla realizzazione dei Programmi triennali della trasparenza. La programmazione “a cascata” che giunge fino ai codici di comportamento dei dipendenti pubblici, è completata –sotto il profilo organizzativo- dalla progettazione di rapporti “a rete”, istituiti tra una molteplicità di protagonisti istituzionali. Al centro della progettazione “a rete” si colloca l’Autorità nazionale anticorruzione, con ruolo strategico assegnato attraverso l’attribuzione di funzioni e poteri di regolazione, vigilanza e controllo, più ampi di quelli originariamente attribuiti alla CIVIT dal d.lgs. n. 150/2009. Ma il modello organizzativo di prevenzione e contrasto della corruzione si esplica soprattutto attraverso un disegno complesso di relazioni tra molteplici attori con ruoli diversi redistribuiti per molteplici articolazioni tra : Comitato interministeriale, Governo, DFP, Autorità nazionale anticorruzione, AVCP, Corte dei Conti, Prefetti, ed inoltre all’interno delle amministrazioni, RPC, responsabile della trasparenza ed Organismo indipendente di valutazione (OIV) . Il sistema normativo non trascura la cd. spinta dal basso che viene dalla società civile , indicata come componente essenziale del buon esito delle politiche anticorruzione. I cittadini e le imprese, singoli o associati, possono non solo essere consultati nella predisposizione dei PTPC, dei Programmi triennali per la trasparenza e l’integrità e dei Codici di comportamento delle singole amministrazioni, ma possono anche segnalare, ai soggetti che operano sui diversi livelli del controllo, forme di attuazione carenti o tardive delle norme e delle linee guida in materia di anticorruzione, soprattutto con riferimento al rispetto degli obblighi di trasparenza, che sono maggiormente visibili dall’esterno, anche in relazione a situazioni di incompatibilità e di violazione dei codici di comportamento. Nella programmazione a cascata e nella progettazione a rete, i processi top down si intersecano e sono reciprocamente integrati ai processi bottom up , al fine di realizzare un’architettura di sistema aperta, variabile e partecipata. 6. Il responsabile della prevenzione Nella nuova legge, le strategie generali di prevenzione e di contrasto discendono dalle azioni sinergiche di tre soggetti : il Comitato interministeriale, il Dipartimento della funzione pubblica e la CIVIT in qualità di autorità nazionale anticorruzione. Le strategie operative riferibili alle particolarità delle singole amministrazioni discendono -però- dalla figura organizzativa del RPC, in difetto della quale la progettazione a rete sarebbe incompleta ed inefficace. Il Responsabile della Prevenzione assume le competenze fondamentali per “far girare il meccanismo” degli strumenti di contrasto della corruzione all’interno della propria amministrazione. In particolare, le norme anticorruzione attribuiscono al RPC : la elaborazione della proposta di Piano (art. 1 comma 8), la definizione di procedure appropriate per la formazione e la selezione dei dipendenti destinati ad operare nei settori appartenenti all’area di rischio ; la verifica della idoneità e della efficacia nell’attuazione del Piano (art. 1 comma 10 lett. a) modificabile in caso di significative violazioni o di mutamenti organizzativi ; ed ancora la verifica della effettiva rotazione dei dirigenti preposti alle aree di rischio (art. 1 comma 10 lett. b), oltre alla individuazione del personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica e della legalità (art. 1 comma 10 lett. c). A tali competenze corrispondono ipotesi di responsabilità dirigenziali, disciplinari ed amministrative, previste in casi tipici di inadempimento di obblighi (omessa predisposizione di piano ed omessa adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti), ed in forma generale in caso di condanna definitiva all’interno dell’amministrazione per un reato di corruzione salva prova liberatoria a carico dello stesso RPC. La imputazione delle responsabilità dirigenziali, disciplinari ed amministrative, ed il regime d’inversione dell’onere della prova liberatoria, non possono però né ignorare, né modificare i regimi giuridici generali delle singole responsabilità pubbliche, e non possono neppure derogare i principi di proporzionalità ed adeguatezza che contraddistinguono l’applicazione di qualsiasi tipo di sanzione con le garanzie del contraddittorio. Per non incorrere nel facile errore del rinvio alla categoria della responsabilità oggettiva, è utile il richiamo dei principi giurisprudenziali consolidati sulla causalità e sulla colpa nei comportamenti di agevolazione colposa . E’ alquanto evidente la necessità di razionalizzazione delle disposizioni sul RPC, le quali assumono una rilevanza strategica per la inversione del rapporto tra corruzione emersa e corruzione sommersa 12, soprattutto nei settori ad alto rischio, sui quali l’AVCP ha già elaborato gli indicatori che rappresentano indizi di potenziali rischi di corruzione (c.d. red flags) nell’ambito dell’evidenza pubblica. 7. Punti critici, rischi e prospettive nell’attuazione del sistema di prevenzione Dalle prime esperienze di applicazione della legge n.190/12 emergono una molteplicità di punti critici che inducono ad immediate 12 “La corruzione politico-amministrativa comincia ad assumere una dimensione preoccupante soprattutto a partire dalla metà degli anni Settanta e aumenta costantemente fino alla prima metà degli anni Novanta. Nel 1995 mostra un trend decrescente a seguito delle inchieste giudiziarie di quegli anni per poi ripresentarsi in una forma ancora più invasiva nell’ultimo ventennio ….. La promozione della buona governance passa sicuramente attraverso istituzioni politiche e amministrative caratterizzate da un maggiore grado di responsabilità. Emerge complessivamente la prevalenza numerica di una micro-corruzione diffusa e caratterizzata da serialità, rispetto a casi di macro-corruzione meno diffusi ma più gravi. ….. A numerosi e reiterati episodi di corruzione caratterizzati dalla non ingente entità della dazione e da una parte attrice appartenente ai livelli intermedi o di base delle amministrazioni fa da contraltare un numero limitato di pratiche corruttive caratterizzate da importi di dazione ingenti erogati ai livelli apicali” (V. Primo Rapporto A.N.AC. cit.) . riflessioni al fine di evitare il rischio di risultati modesti od addirittura meramente simbolici e d’apparenza sulle finalità programmate. Molte questioni problematiche sono connesse alla necessità di coordinamento delle disposizioni normative contenute nei diversi testi legislativi, con soluzioni rimesse a metodi interpretativi da applicare –in casi frequenti- su norme ispirate dalle eterogenee finalità delle leggi collegate . Sotto tale profilo emerge la necessità di semplificazione per riordinare e razionalizzare la molteplicità dei fini conseguiti dalla legislazione vigente13. L’eccesso di formalismo nella pubblicità dei dati, la conseguente cultura dell’adempimento, e l’enfasi di alcune disposizioni sulla responsabilità amministrativa e disciplinare , esprimono anche dei fattori di rischio molto insidiosi per l’effettivo conseguimento dei risultati programmati dalla recente legislazione. Superato il primo impatto delle esperienze applicative, bisogna quindi- ricercare le soluzioni in una nuova cultura fondata sulla effettività dei poteri pubblici, al fine di procedere alla razionalizzazione degli adempimenti formali, da differenziare per tipologia ed ambiti di amministrazione, con affidamento a sistemi di responsabilità pubblica operanti secondo principi di proporzionalità ed adeguatezza. La differenziazione delle pubbliche amministrazioni negli adempimenti di pubblicità dei dati (incrementati di n.270 nuove ipotesi), la semplificazione della disciplina a tutela della integrità e della trasparenza, ed il coordinamento anche di natura interpretativa tra le diverse disposizioni contenute nella legislazione “a raggiera”14, riassumono le questioni critiche più rilevanti nella immediatezza del percorso attuativo 15. 13 V. primo rapporto ANAC 2013 : “Vi è anche poca chiarezza circa le norme da applicare ai procedimenti sanzionatori previsti dal d.lgs. n. 33/2013: il decreto opera un rinvio alla legge n. 689/1981 ma rimangono poco chiari i soggetti cui spetta, rispettivamente, l’avvio del procedimento sanzionatorio e l’irrogazione della sanzione, così come non ben definiti risultano i confini dei poteri riservati all’Autorità. Rimangono ancora incerti anche i confini dell’applicazione della normativa sulla trasparenza alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, a causa dei riferimenti poco chiari sia alle “attività di pubblico interesse disciplinate dal diritto nazionale o dell’Unione Europea” (art. 1 c. 34 legge n. 190/2012), a cui solamente si applica il regime della trasparenza, sia alle società quotate e loro controllate a cui non si applica la trasparenza, laddove “quotazione” e “controllo” possono avere varie accezioni. Sarebbe anche opportuno un intervento volto a definire la soglia minima della quota di partecipazione pubblica alla quale collegare gli obblighi di trasparenza in capo all’ente partecipante”. 14 v. decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della Mentre, in una prospettiva di più lungo periodo, occorre preparare e sistemare un ambiente giuridico- ordinamentale che riesca ad ottimizzare i fattori organizzativi e programmatici, orientati dal legislatore alle finalità di prevenzione e di contrasto. Nel nuovo ambiente giuridico, appare innanzitutto fondamentale chiarire nelle premesse che la normativa anti-corruzione non integra un ordinamento sezionale, ma al contrario confluisce nell’ordinamento generale delle pubbliche amministrazioni e partecipa al buon andamento attraverso l’attuazione dell’art. 97 cost. E proprio l’attuazione del principio d’imparzialità ex art. 97 cost. , nella nuova concezione indicata dal recepimento della regola dell’equilibrio di bilancio, consente la immediata utilizzazione della economicità quale criterio di classificazione dei fenomeni di corruzione, da intendere in senso lato. Il principio di economicità ,quindi, -da un lato- contribuisce ad ampliare l’area dei fenomeni di mala-amministrazione meritevoli di azione di contrasto, e -dall’altro lato- ricongiungendosi alla trasparenza, contribuisce alla realizzazione dell’accountability nelle gestioni pubbliche. In conclusione, Economicità, Trasparenza ed Accountability possono rappresentare le forze motrici del processo di rinnovamento delle PP.AA. , nel quale il ruolo degli strumenti di responsabilità è temperato dai principi di adeguatezza e di proporzionalità, mentre l’Etica attraverso le connessioni tra PNA-PTPC e codici di comportamento fornisce i nuovi parametri di esigibilità del buon andamento, e della sana e corretta gestione finanziaria nelle aree di rischio E proprio in conclusione, appare tutt’altro che superfluo sottolineare nella legislazione l’avvio di un processo di cd. giurisdizionalizzazione legge 6 novembre 2012, n. 190” ; decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ; decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” ; D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 in attuazione dell’art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dalla l. n. 190 “Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni”. 15 Anche l’immediata precettività degli obblighi di trasparenza disposti dal d.lgs n. 33/2013, l’ampliamento dei soggetti tenuti a darne attuazione, la necessità di adattare una normativa unica ad amministrazioni ed enti estremamente diversificati, nonché l’abnorme estensione del numero degli obblighi di pubblicazione (complessivamente circa 270), costituiscono elementi che manifestano con tutta evidenza un problema di sostenibilità complessiva del sistema e che hanno determinato nei soggetti tenuti all’applicazione numerosi dubbi e incertezze interpretative. dell’etica16, poiché i codici di comportamento approvati dalle stesse amministrazioni specificano, non solo i comportamenti virtuosi, ma anche i comportamenti contrari ai principi di correttezza, imparzialità e buon andamento amministrativo, i quali assumono immediata rilevanza nella imputazione della responsabilità disciplinare, dirigenziale ed amministrativa. Dunque, le responsabilità pubbliche iniziano ad incidere sui comportamenti di indirizzo e di gestione, anche attraverso un sindacato che recepisce -con immediatezza- le stesse regole di virtuosità, e di difformità, elaborate e condivise dai medesimi operatori amministrativi di settore con l’approvazione del codice etico. Su tali percorsi di direzione circolare si muove la spinta verso la inversione di tendenza nel rapporto tra corruzione sommersa e corruzione emersa. Bologna, 11 febbraio 2014 16 “Chi cerca rimedi economici a problemi economici è su falsa strada, la quale non può che condurre al precipizio. Il problema economico è l’aspetto e la conseguenza di un più ampio problema morale” (L. Einaudi “Prediche inutili” 1961).