CONVEGNO DIRITTO SPORTIVO - LAVORO SPORTIVO

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CONVEGNO DIRITTO SPORTIVO - LAVORO SPORTIVO
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Il rapporto di lavoro sportivo tra professionismo e
dilettantismo.
Limiti e criticità della legge 23 marzo 1981 n. 91
25 gennaio 2017
Milano
INTERVENTI E RELATORI (3 ore oltre dibattito)
Moderatrice: Avv. Sara Messina
Introduzione ai temi del convegno - Avv. Federica Ongaro/Avv. Sara Messina
(moderatrice)
La disciplina del rapporto di lavoro sportivo degli atleti rappresenta uno dei temi
maggiormente controversi tra gli operatori di diritto (sportivo) ed è pertanto un
terreno fertile per un costruttivo confronto giuridico.
I profili di criticità da cui si sono snodate nel corso degli anni le principali
riflessioni sono essenzialmente due.
Da un lato la peculiarità propria del rapporto che mal si adatta alla tipica
inderogabilità delle norme laburistiche dettate dal legislatore ordinario e da cui,
conseguentemente, è derivato il difficile inquadramento giuridico della
fattispecie.
Dall'altro, l'assenza di una effettiva compiutezza normativa determinata dalla
dicotomia professionismo – dilettantismo (professionismo di fatto) a cui
l'ordinamento italiano risulta, purtroppo, saldamente ancorato.
Con riferimento a tale ultimo punto, occorre evidenziare che il modello sportivo
europeo, è caratterizzato da un sistema piramidale di interdipendenze nazionali
ed internazionali che nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà posto alla
base del funzionamento dell'Unione Europea (art. 5 Trattato UE),1 attribuisce di
fatto alle singole nazioni aderenti la facoltà di organizzare e disciplinare lo sport
all'interno dei propri confini in maniera tendenzialmente libera e, pertanto, ad
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Art. 5 comma 3 “In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva
l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura
sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o
degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.”
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immagine e somiglianza di singole tradizioni ed ambizioni politiche.
Pertanto sebbene sia ormai consolidato il riconoscimento della specificità dello
sport e della sua funzione sociale,2 l'attività politica in materia assume veste
essenzialmente intergovernativa, cosicché ciascuno stato membro risulta
dotato di proprie norme, siano esse di natura legislativa o regolamentare.
Se, tuttavia, in alcuni Stati l'opera del legislatore si è espressa con
interventi costanti e pregnanti tali da delineare una sorta di compiutezza
normativa sulla cui base operare eventuali modifiche di mero adattamento alla
evoluzione delle politiche e dei principi dettati dall'assetto sociale e dalle
direttive dalla UE,3 in altri la stessa risulta del tutto frammentaria e per lo più
diretta a tamponare situazioni di urgenza
riconducibili ad un profilo
essenzialmente lucrativo e/o economico.
Nonostante da diverso tempo si chieda a gran voce un intervento di riordino
dell'intera materia, da circa 40 anni, l'unica vera norma di riferimento per il
lavoro sportivo è la legge speciale n. 91 del 23 marzo 1981 rubricata “Norme in
materia di rapporti tra società e sportivi professionisti”.
Da tale legge risultano esclusi numerosi atleti lavoratori (dilettanti alias
“professionisti di fatto” tra cui rientrano anche le donne- lavoratrici sportive)
che hanno fatto dell'attività sport la propria unica fonte di sostentamento e
rispetto ai quali, secondo l'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza
italiana troverebbero applicazione le norme di diritto comune.
Il convegno ha come obiettivo l'approfondimento ed un confronto attivo dei
partecipanti relativamente ai richiamati profili di criticità della materia. I relatori
chiamati ad intervenire condurranno i partecipanti a formulare quesiti e
riflessioni ripercorrendo l'evoluzione giuridica e normativa della fattispecie.
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Consiglio Europeo, Nizza 7-10 Dicembre 2000 “Le associazioni sportive e gli Stati membri hanno una
responsabilità fondamentale nella conduzione delle questioni inerenti allo sport. Nell'azione che esplica in applicazione
delle differenti disposizioni del trattato, la Comunità deve tener conto, anche se non dispone di competenze dirette in
questo settore, delle funzioni sociali, educative e culturali dello sport, che ne costituiscono la specificità, al fine di
rispettare e di promuovere l'etica e la solidarietà necessarie a preservarne il ruolo sociale”.
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Il trattato di Lisbona ha riconosciuto lo sport come un settore di competenza dell'Unione europea (UE)
in cui essa può sostenere, coordinare e integrare le attività dei suoi Stati membri. Per sviluppare la
dimensione europea dello sport, la Commissione approva un piano di lavoro triennale che descrive le azioni
che devono essere attuate dagli Stati membri e dalla Commissione.
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PROGRAMMA E RELATORI
14.45:
Saluti istituzionali ed introduzione al convegno
Avv. Sara Messina
15.00:
Introduzione alla materia
Avv. Federica Ongaro
15.45:
La specialità del rapporto di lavoro sportivo e l'inquadramento
giuridico della fattispecie tra autonomia o subordinazione. Gli
orientamenti giurisprudenziali ante legge 91/1981
Prof. Avv. Fabio Iudica
16.45:
Dilettantismo e professionismo di fatto. Profili di criticità della
legge n. 91/1981 ed applicazione delle norme di diritto comune
Avv. Fabrizio Diana
17.30:
Profili principali dei progetti di riforma
Tavola rotonda con i relatori, con invito alla partecipazione di
dirigenti e rappresentanti delle istituzioni sportive
18.00:
Dibattito e chiusura dei lavori