CONVEGNO DIRITTO SPORTIVO - LAVORO SPORTIVO
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CONVEGNO DIRITTO SPORTIVO - LAVORO SPORTIVO
1 Il rapporto di lavoro sportivo tra professionismo e dilettantismo. Limiti e criticità della legge 23 marzo 1981 n. 91 25 gennaio 2017 Milano INTERVENTI E RELATORI (3 ore oltre dibattito) Moderatrice: Avv. Sara Messina Introduzione ai temi del convegno - Avv. Federica Ongaro/Avv. Sara Messina (moderatrice) La disciplina del rapporto di lavoro sportivo degli atleti rappresenta uno dei temi maggiormente controversi tra gli operatori di diritto (sportivo) ed è pertanto un terreno fertile per un costruttivo confronto giuridico. I profili di criticità da cui si sono snodate nel corso degli anni le principali riflessioni sono essenzialmente due. Da un lato la peculiarità propria del rapporto che mal si adatta alla tipica inderogabilità delle norme laburistiche dettate dal legislatore ordinario e da cui, conseguentemente, è derivato il difficile inquadramento giuridico della fattispecie. Dall'altro, l'assenza di una effettiva compiutezza normativa determinata dalla dicotomia professionismo – dilettantismo (professionismo di fatto) a cui l'ordinamento italiano risulta, purtroppo, saldamente ancorato. Con riferimento a tale ultimo punto, occorre evidenziare che il modello sportivo europeo, è caratterizzato da un sistema piramidale di interdipendenze nazionali ed internazionali che nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà posto alla base del funzionamento dell'Unione Europea (art. 5 Trattato UE),1 attribuisce di fatto alle singole nazioni aderenti la facoltà di organizzare e disciplinare lo sport all'interno dei propri confini in maniera tendenzialmente libera e, pertanto, ad 1 Art. 5 comma 3 “In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.” 2 immagine e somiglianza di singole tradizioni ed ambizioni politiche. Pertanto sebbene sia ormai consolidato il riconoscimento della specificità dello sport e della sua funzione sociale,2 l'attività politica in materia assume veste essenzialmente intergovernativa, cosicché ciascuno stato membro risulta dotato di proprie norme, siano esse di natura legislativa o regolamentare. Se, tuttavia, in alcuni Stati l'opera del legislatore si è espressa con interventi costanti e pregnanti tali da delineare una sorta di compiutezza normativa sulla cui base operare eventuali modifiche di mero adattamento alla evoluzione delle politiche e dei principi dettati dall'assetto sociale e dalle direttive dalla UE,3 in altri la stessa risulta del tutto frammentaria e per lo più diretta a tamponare situazioni di urgenza riconducibili ad un profilo essenzialmente lucrativo e/o economico. Nonostante da diverso tempo si chieda a gran voce un intervento di riordino dell'intera materia, da circa 40 anni, l'unica vera norma di riferimento per il lavoro sportivo è la legge speciale n. 91 del 23 marzo 1981 rubricata “Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti”. Da tale legge risultano esclusi numerosi atleti lavoratori (dilettanti alias “professionisti di fatto” tra cui rientrano anche le donne- lavoratrici sportive) che hanno fatto dell'attività sport la propria unica fonte di sostentamento e rispetto ai quali, secondo l'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza italiana troverebbero applicazione le norme di diritto comune. Il convegno ha come obiettivo l'approfondimento ed un confronto attivo dei partecipanti relativamente ai richiamati profili di criticità della materia. I relatori chiamati ad intervenire condurranno i partecipanti a formulare quesiti e riflessioni ripercorrendo l'evoluzione giuridica e normativa della fattispecie. 2 Consiglio Europeo, Nizza 7-10 Dicembre 2000 “Le associazioni sportive e gli Stati membri hanno una responsabilità fondamentale nella conduzione delle questioni inerenti allo sport. Nell'azione che esplica in applicazione delle differenti disposizioni del trattato, la Comunità deve tener conto, anche se non dispone di competenze dirette in questo settore, delle funzioni sociali, educative e culturali dello sport, che ne costituiscono la specificità, al fine di rispettare e di promuovere l'etica e la solidarietà necessarie a preservarne il ruolo sociale”. 3 Il trattato di Lisbona ha riconosciuto lo sport come un settore di competenza dell'Unione europea (UE) in cui essa può sostenere, coordinare e integrare le attività dei suoi Stati membri. Per sviluppare la dimensione europea dello sport, la Commissione approva un piano di lavoro triennale che descrive le azioni che devono essere attuate dagli Stati membri e dalla Commissione. 3 PROGRAMMA E RELATORI 14.45: Saluti istituzionali ed introduzione al convegno Avv. Sara Messina 15.00: Introduzione alla materia Avv. Federica Ongaro 15.45: La specialità del rapporto di lavoro sportivo e l'inquadramento giuridico della fattispecie tra autonomia o subordinazione. Gli orientamenti giurisprudenziali ante legge 91/1981 Prof. Avv. Fabio Iudica 16.45: Dilettantismo e professionismo di fatto. Profili di criticità della legge n. 91/1981 ed applicazione delle norme di diritto comune Avv. Fabrizio Diana 17.30: Profili principali dei progetti di riforma Tavola rotonda con i relatori, con invito alla partecipazione di dirigenti e rappresentanti delle istituzioni sportive 18.00: Dibattito e chiusura dei lavori