il diritto d`autore nell`era digitale
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LEZIONE “IL DIRITTO D’AUTORE NELL’ERA DIGITALE” PROF. PIETRO FALLETTA Il diritto d’autore nell’era digitale Università Telematica Pegaso Indice 1 I Principi del diritto d’autore --------------------------------------------------------------------------- 3 1.1. Il diritto morale d’autore ----------------------------------------------------------------------------- 3 1.2. Il diritto patrimoniale d’autore ---------------------------------------------------------------------- 8 2 Fasi evolutive del diritto d’autore -------------------------------------------------------------------- 14 3 Le forme di controllo dell’informazione digitale -------------------------------------------------- 17 Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 2 di 20 Il diritto d’autore nell’era digitale Università Telematica Pegaso 1 I Principi del diritto d’autore Le odierne discipline sul diritto d’autore riconoscono al creatore dell’opera un pacchetto di prerogative che spaziano dal diritto di rivendicare la paternità dell’opera opponendosi anche a mutilazioni e/o deformazioni della stessa (c.d. diritto morale d’autore, di origine francese) ai diritti di sfruttamento economico dell’opera quali i diritti di pubblicazione, riproduzione, trascrizione, esecuzione, diffusione, distribuzione, traduzione, e così via (c.d. diritto patrimoniale d’autore, di origine anglosassone). 1.1. Il diritto morale d’autore Il diritto morale attiene al legame ideale tra la persona e la sua opera ed ha una funzione protettiva di tale legame. Svolge una funzione di tutela della paternità intellettuale. Il diritto morale d'autore è un diritto della personalità che trova il suo titolo specifico nella creazione dell'opera creata e in essa trova il suo oggetto. L'opera creata è intesa come bene personale indissolubilmente legato alla persona dell'autore. Il codice civile e la legge sul diritto d’autore (L. 633/1941, da qui L.A.) riconoscono il diritto morale di autore che si specifica in una serie di facoltà, tutte a contenuto non patrimoniale, di seguito brevemente passate in rassegna. A) Il diritto di inedito. È una articolazione della libertà di manifestazione del pensiero garantita dall’art. 21 Cost., il quale comprende anche la libertà di non manifestarlo. In questo senso il diritto di inedito attribuisce all’autore la facoltà di decidere quando rendere pubblica la sua opera, ovvero di non pubblicarla affatto, in tutto o in parte. Anche se non tutta la dottrina è concorde sul punto, in molti sostengono che si tratti di un diritto afferente alla personalità dell’autore (cioè alla sua libertà morale, onore, reputazione e riservatezza) che deve essere tenuto distinto dal diritto di pubblicazione dell’opera, il quale riveste invece carattere spiccatamente patrimoniale. L’autonomia tra i due diritti è evidente se si considera che il diritto di inedito non si estingue nemmeno dopo la cessione del diritto di pubblicazione. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 3 di 20 Il diritto d’autore nell’era digitale Università Telematica Pegaso La volontà dell’autore di mantenere inedita la sua opera, inoltre, deve essere rispettata anche dopo la sua morte e può essere fatta valere da alcuni congiunti. B) Il diritto alla paternità dell’opera. L'autore gode del diritto di rivendicare la paternità dell'opera, cioè di esserne pubblicamente indicato e riconosciuto come l’artefice e, all’inverso, che non gli venga attribuita un’opera non sua o diversa da quella da lui creata. Anche il diritto alla paternità appartiene alla sfera della personalità dell’autore e perciò è autonomo rispetto ai diritti di utilizzazione economica e non si perde per effetto della cessione dei diritti a contenuto patrimoniale. Attraverso il diritto alla paternità sono tutelati il diritto all’onore, alla reputazione artistica, al nome e alla identità personale. L’usurpazione della paternità dell’opera costituisce plagio, contro il quale il vero autore può difendersi ottenendo per via giudiziale, se del caso, la distruzione dell’opera dell’usurpatore, oltre al risarcimento dei danni. L’autore, inoltre, ha diritto a rivelare la propria paternità sull’opera anche se questa è stata pubblicata anonima o pseudonima. Il diritto morale alla paternità è specificato dalla legge sul diritto d’autore, tra l’altro, nei seguenti casi: - l'editore è obbligato a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore, ovvero anonima o pseudonima, se ciò è previsto nel contratto; - gli autori dell'opera cinematografica hanno diritto che i loro nomi, con la indicazione della loro qualità professionale e del loro contributo nell'opera, siano menzi onati nella proiezione della pellicola cinematografica; - gli esemplari del disco fonografico non possono essere messi in commercio se non portino stabilmente apposte, tra le altre, le indicazioni relative al nome dell'autore e nome dell'artista interprete od esecutore. Il diritto alla paternità dell’opera tutela, oltre a quello dell’autore, anche l'interesse pubblico, garantendo la collettività da ogni forma di inganno o confusione nella attribuzione della paternità intellettuale. C) Il diritto alla integrità dell’opera. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 4 di 20 Il diritto d’autore nell’era digitale Università Telematica Pegaso L’autore ha diritto ad essere giudicato dal pubblico per l’opera così come egli l’ha concepita. Anche questo diritto protegge dunque la reputazione e l’immagine dell’artista. La norma in esame dispone infatti che l’autore ha diritto di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. Quindi, la tutela del diritto morale all’integrità dell’opera non si es tende a qualsiasi modifica dell'opera ma riguarda, in sostanza, solo quelle modifiche che comportano un concreto pregiudizio per la personalità dell'autore. Ad esempio, alcune sentenze hanno stabilito che ogni interruzione pubblicitaria di un'opera cinematografica trasmessa con il mezzo televisivo comporta alterazione dell’identità dell’opera stessa, di modo che anche un singolo inserto viola il diritto morale del suo autore. Nelle stesso senso, la trasmissione televisiva di films accompagnata da interruzi oni pubblicitarie, qualora esse creino condizioni sfavorevoli alla valutazione della effettiva identità dell'opera e, di riflesso, contribuiscono ad offrire un'immagine alterata del valore e della personalità dell'autore, costituisce lesione del diritto morale di autore. Il Tribunale di Roma 30/5/84 ha stabilito che: “l'inserzione di messaggi pubblicitari nel corso della trasmissione televisiva di un'opera cinematografica è suscettibile di ledere il diritto morale dell'autore qualora, tenuto conto delle qualità e della natura del film, del momento, della frequenza e della durata delle interruzioni, esse costituiscono un atto in danno dell'opera, nella fattispecie si è ritenuto che otto interruzioni per pubblicizzare sessantasei prodotti per una durata complessiva di circa mezz'ora costituissero una frammentazione, una disgregazione, uno svilimento del film "Serafino" di Pietro Germi, trasformato in mero veicolo pubblicitario.” Interventi lesivi sull'opera senza che questa venga modificata deformata o mutila ta si possono ricondurre ai casi in cui l'impiego dell'opera ne falsi il suo carattere e il significato nel giudizio del pubblico. D) Il diritto di ritirare l’opera dal commercio: il c.d. "diritto di pentimento" . L’art. 2582 del codice civile prevede che l’autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l’opera dal commercio. In tali casi ha solo l’obbligo di corrispondere un Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 5 di 20 Il diritto d’autore nell’era digitale Università Telematica Pegaso indennizzo a coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l’opera stessa. Il diritto al ritiro è personalissimo e viene meno con la morte dell'autore. Si tratta di una facoltà di recesso dal contratto di cessione dei diritti patrimoniali sull'opera, avente carattere unilaterale legata a motivi di coscienza. Il risarcimento previsto nei confronti dal cessionario dell'opera rappresenta un correttivo alla eccezionalità della facoltà attribuita all'autore. Il pagamento dell'indennità è il presupposto affinché l'autorità giudiziaria ordini la cessazione dell'utilizzo dell'opera stessa. Per le opere create in comunione è necessario il consenso unanime degli autori. Diversamente occorre l'intervento di una decisione giudiziaria. L'autore potrà chiedere il ritiro sia delle opere pubblicate che di quelle non ancora pubblicate. Altri diritti sull'opera a difesa della personalità dell'autore sono: a) Inalienabilità. L'art. 20 della L.A. sottolinea il rapporto indissolubile sul piano spirituale tra l'opera e la persona dell'autore. Si possono cedere i diritti di utilizzazione economica dell'opera pur restando titolari del diritto morale. L'art.21 L.A. stabilisce che nonostante qualunque patto contrario, l'autore dell'opera anonima o pseudonima ha sempre il diritto di rivelare il proprio nome. L'art.22 L.A. stabilisce espressamente l'inalienabilità del diritto morale. Unica deroga è quella prevista dall'art.22 secondo comma L.A. che ammette la cessione contrattuale del diritto di modificare l'opera. In questo caso l'autore non è più ammesso ad agire per im pedire l'esecuzione dell'opera o chiederne la sua soppressione. Interessante a questo proposito sono le pronunce della giurisprudenza. Tribunale di Milano 13/12/84 stabilisce che: “Il divieto di alienazione del diritto morale, posto dall'art. 22 L.A. persegue una finalità di indole pubblicistica consistente nella garanzia della paternità dell'opera e della sua integrità pertanto ogni rinuncia al diritto morale deve essere interpretata restrittivamente ed è vincolante soltanto tra le parti del negozio di rinuncia”. Pretura di Roma 12 giugno 1989 in una causa intentata dal regista Verdone contro la Scena Film Production stabilisce “ammissibile la rinuncia da parte dell'autore al proprio Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 6 di 20 Il diritto d’autore nell’era digitale Università Telematica Pegaso diritto morale,sotto il profilo della limitazione convenzionale ad una particolare e circoscritta forma di tutela”. Sempre la Pretura di Roma nella stessa vertenza stabilisce che dal generale principio della indisponibilità ed inalienabilità dei beni immateriali dell'onore e della reputazione, quali diritti della personalità, non deriva l'assoluta irrinunciabilità del diritto morale d'autore; è da ritenersi pertanto ammissibile una rinunzia a tutte o particolari modalità di esercizio del diritto morale. b) Irrinunciabilità. La semplice rinunzia del diritto, fatto che di per sé non comporta l'acquisto da parte di altri del diritto rinunciato, è invalida. c) Autonomia. Il diritto morale d'autore è indipendente rispetto alla libera disponibilità dei diritti patrimoniali. Tant'è che anche dopo la cessione dei diritti di utilizzazi one economica, l'autore può richiedere ai sensi dell'art.142 L.A. il ritiro dell'opera dal commercio quando concorranno gravi ragioni morali, intese queste ultime nel significato più ampio comprendente motivi sia di ordine etico che intellettuale politico e religioso. d) Imprescrittibilità. La tutela del diritto morale d'autore, essendo questo indisponibile, è sempre esercitabile ex art.2934 c.c. senza limiti di tempo. e) Durata. Altra caratteristica del diritto morale d'autore è rappresentata dalla perpetuità. L'unico diritto che si estingue con la morte dell'autore è quello rappresentato dal ritiro dell'opera dal commercio ai sensi dell'art.142 L.A.. Alla morte dell'autore si estingue il diritto di quest'ultimo al rispetto della propria personalità attraverso il rispetto delle opere da lui create, nasce un diritto alla tutela della personalità morale dei congiunti. Il rapporto che si tutela diviene quello congiunti-defunto. Gli eredi possono esercitare ai sensi dell'art. 23 L.A. i diritti previsti dall'art.20 L.A. e cioè il diritto di paternità e integrità dell'opera, anche singolarmente. Importante è sottolineare che i congiunti non sono successori a causa di morte per le facoltà a contenuto non patrimoniale in quanto indissolubile è il legame tra l'auto re e il diritto morale a questi relativo. Tant'è che se l'autore ha autorizzato in vita la pubblicazione dell'opera postuma gli eredi non possono revocare il consenso. f) Tutela Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 7 di 20 Il diritto d’autore nell’era digitale Università Telematica Pegaso Si ha violazione del diritto d'autore quando vengono posti in essere atti pre giudizievoli del diritto dell'autore da questo non autorizzati. La violazione del diritto morale di paternità dà luogo a plagio. Per verificarne l'esistenza occorre mettere a confronto le opere per riscontrare una analoga individualità rappresentativa. L'art.169 L.A. prevede che “l’azione a difesa della paternità dell'opera può dare luogo alla sanzione della rimozione o distruzione solo quando la violazione non possa essere convenientemente riparata mediante aggiunte o soppressioni sull'opera delle indicaz ioni che si riferiscono alla paternità dell'opera stessa o ad altri mezzi di pubblicità.” L'art.170 L.A. prevede che "l'azione a difesa integrità dell'opera può condurre alla rimozione o distruzione dell'esemplare deformato mutilato o comunque modificato dell'opera solo quando non sia possibile ripristinare detto esemplare nella forma primitiva a spese della parte interessata ad evitare la rimozione o distruzione.”. Si può agire anche per il risarcimento del danno ex art.2059 c.c. Il danno esclusivamente morale può venire risarcito solo quando l'illecito costituisce anche reato. 1.2. Il diritto patrimoniale d’autore Si parla di diritti patrimoniali d’autore “quando ci si riferisce a quella serie di diritti di utilizzazione economica che nella L.A. è compresa fra gli articoli 12 e 19. L'indicazione degli specifici modi di utilizzazione economica non è tassativa, ma meramente esemplificativa, come si evince dall'articolo 12, comma 2, che presenta l'elenco di diritti con l'espressione «in particolare». I diritti sono fra loro indipendenti. In tal modo, ciascuno di essi può essere ceduto o esercitato l'uno a prescindere dall'altro, «senza che la cessione o l'esercizio di uno di loro implichi la cessione o l'esercizio degli altri». Anche la giurisprudenza precisa questa importante caratteristica dei diritti patrimoniali d'autore (che si rinviene nell'articolo 19 della L.A.). Non a caso, sin dalle sentenze più risalenti si può notare come i giudici definiscano il contenuto del diritto d'autore come un «complesso di diritti di utilizzazione dell'opera dell'ingegno trasferibile unitariamente» (Cass. 19/7/66, n. 1951). Questa peculiarità dei diritti d'autore fa sì che ciascun autore possa cedere differenti diritti ad altrettanti differenti soggetti oppure possa cederne sol o alcuni. Secondo la Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 8 di 20 Il diritto d’autore nell’era digitale Università Telematica Pegaso disciplina normativa vigente in materia di diritti d'autore, infatti, le varie forme di utilizzazione economica sono il contenuto di altrettanti diritti esclusivi e reciprocamente indipendenti, sicché è ben concepibile che l'autore, o i suoi aventi causa, trasferiscano taluno dei diritti patrimoniali, rimanendo titolari di tutti gli altri (Cass. 21/2/69, n. 587, Caso Pirandello). Per quanto concerne la durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera, questi durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte. Così recita l'articolo 25 L.A., che in precedenza (cioè prima della modifica intervenuta grazie alla legge 6/2/1996, n. 52, Legge Comunitaria per il 1994) era di soli cinquanta anni1. I diritti patrimoniali d’autore possono ricomprendersi sinteticamente in tre gruppi. Il primo si definisce come diritti di riproduzione e distribuzione, e si concretizza nel vedere la propria opera diffusa fisicamente e con mezzi idonei nei confront i del pubblico. Il secondo gruppo ricomprende invece i più generici diritti di comunicazione al pubblico, ed esso riguarda più semplicemente la facoltà di rendere nota da parte dell’autore e dei suoi collaboratori l’esistenza dell’opera dell’ingegno al pub blico. Il terzo è infine il cosiddetto gruppo dei diritti di traduzione ed elaborazione delle opere dell’ingegno, il quale di pone come facoltà di veder diffusa ed eventualmente modificata su base di accordi contrattuali la propria opera anche nelle forme della traduzione linguistica, tipica per le opere letterarie o i testi di canzoni, spettacoli, pellicole. Di seguito si analizzano i diritti che rientrano nel primo gruppo, ossia quello dei diritti di riproduzione e distribuzione dell’opera che rappresentano l’aspetto più rilevante del diritto patrimoniale d’autore. “Il diritto di riproduzione è uno dei principali e più «famosi» diritti patrimoniali che spetta all'autore. L'articolo 13 L.A. che si occupa appunto di tale diritto è stato oggetto di modifica da parte del citato d.lgs. 68/03. In precedenza, questa norma affermava che «il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie dell'opera con qualsiasi mezzo, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, la incisione, la f otografia, la fonografia, la cinematografia e ogni altro procedimento di riproduzione». 1 G.A. Cavaliere, I diritti patrimoniali - Diritto di riproduzione, in Michele Iaselli (a cura di), Diritto e nuove tecnologie, 2011. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 9 di 20 Il diritto d’autore nell’era digitale Università Telematica Pegaso Oggi, invece, esso recita: «Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in pa rte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia e ogni altro procedimento di riproduzione». La modifica è quantitativamente poco intuibile, poiché v engono aggiunte solo alcune parole alla disposizione previgente. A ben guardare, però, le poche parole aggiunte appaiono di notevole rilevanza, poiché si precisa meglio (riprendendo alla lettera le parole della direttiva) l'oggetto del diritto di riproduzione in copie; infatti, esso consiste nella moltiplicazione in copie, che deve essere «diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma». Quindi, abbracciando in maniera quasi esaustiva tutti i casi in cui vi possa essere un'attività di copiatura di un'opera. Si fanno ora alcuni esempi di diritto di riproduzione. Diritti meccanici. I «diritti meccanici» sono generalmente intesi come quei diritti che ha l’autore di riprodurre il proprio lavoro nella forma di registrazioni (fonogrammi o fissazioni audiovisive) prodotte «meccanicamente» nel senso più ampio del termine, incluse le procedure elettro acustiche ed elettroniche. Il più tipico e il più economicamente importante diritto di riproduzione meccanica è il diritto dei compositori di pezzi musicali di autorizzarne la registrazione sonora. Il d.lgs. 68/03 ha precisato in maniera chiara quelle che sono le facoltà degli autori per quanto concerne la registrazione delle proprie opere. Il nuovo articolo 61 della L.A. (modificato appunto dalla novella del 2003) afferma che l'autore ha il diritto esclusivo di adattare e di registrare l'opera su qualunque supporto riproduttore di suoni, di voci o di immagini, qualunque sia la tecnologia utilizzata (lett. a)). Si tratta di un'importante precisazione che vuole adeguare sensibilmente la nostra legislazione sui diritti d'autore alle (potenzialmente infinite) evoluzioni che la tecnica ci riserverà nel futuro e che utilizziamo nel presente. Diritti di riproduzione reprografica e diritti coinvolti nella home taping. La riproduzione domestica di registrazioni sonore o audiovisive (home taping) pregiudica seriamente il legittimo diritto degli autori sulla riproduzione delle proprie opere. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 10 di 20 Il diritto d’autore nell’era digitale Università Telematica Pegaso Secondo la Convenzione di Berna (articolo IV dell'Annesso) in questi casi le Nazioni devono predisporre mezzi giuridici per eliminare tali pratiche pregiudizievoli ovvero devono prevedere in capo agli autori un diritto a una congrua remunerazione. La prima Nazione a introdurre una tale compensazione fu la Repubblica Federale Tedesca nel 1965, la seconda l’Austria, nel 1980, la terza l’Ungheria, nel 1982, e da allora altri Paesi hanno seguito più o meno gli stessi passi (Congo, Francia, Islanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia) o hanno preparato disegni di legge con questo effetto. I Paesi che hanno introdotto royalties per l’home taping hanno riconosciuto che gli introiti sono giustificati per quanto riguarda le registrazioni sia audio sia video. Nel 1965 la Repubblica Federale Tedesca ha introdotto tasse sugli apparecchi hardware, cioè sugli apparecchi di registrazione; nel 1985, poi, ne sono state introdotte altre sui mezzi di registrazione (blank tapes). L’Islanda, il Portogallo e la Spagna hanno introdotto royalties sia sugli apparecchi hardware sia sui mezzi di registrazione, mentre altre Nazioni (Congo, Finlandia, Francia e Ungheria) hanno ristretto la loro applicazione ai mezzi di registrazione. Il diritto di riproduzione nella comunicazione fra computer. La definizione riportata dall'attuale articolo 13 L.A., come si è evidenziato sopra, è stata elaborata proprio per essere applicata al mondo di Internet (e, più in generale, alle evoluzioni tecnologiche a lungo termine). Infatti, essa fa riferimento a riproduzioni effettuate con qualunque mezzo, dunque facendovi rientrare anche quella realizzata mediante il computer, che può essere permanente o temporanea. In precedenza, però, prima che venisse introdotta questa nuova formulazione della norma, ci si interrogava a lungo circa l'applicabilità della disciplina previgente al fenomeno di Internet. Si affermava, infatti, che quella normativa, anche se precisa e lungimirante («ogni altro procedimento di riproduzione»), non era adatta a disciplinare le riproduzioni di opere che si generano quando si «naviga» su Internet. Nella comunicazione fra computer in rete, infatti, si va oltre il concetto di «copia», che è sempre stato riferito alla materialità di un supporto. La realtà odierna, infatti, è fatta da nuove forme di riproduzione quali la memorizzazione sull'hard disk e la visualizzazione di un file sul monitor, che sono costituite esclusivamente da impulsi elettrici. Diversi allora furono i tentativi di risolvere questa impasse. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 11 di 20 Il diritto d’autore nell’era digitale Università Telematica Pegaso La Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’armonizz azione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, 2001/29/CE5 (poi recepita in Italia con il più volte citato d.lgs. 68/03), infine, diede una definizione compiuta di riproduzione all'articolo 2: «Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sottoelencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte: a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere; b) agli artisti, interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche; c) ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche; d) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole; e) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite». La riproduzione in «qualunque…forma» implica anche la duplicazione, per esempio, di un bene immateriale in un altro bene immateriale, come i file (senza che venga fissato il bene immateriale in un supporto fisico e poi prodotto in copie con contenuto analogo). Nella Direttiva anzidetta si è cercato di trovare un equilibrio fra i diritti degli autori e quelli degli utenti, fissando alcune eccezioni e limitazioni, che gli Stati membri dovrebbero applicare in modo coerente (considerando 32) e che non possono essere applicate in modo da arrecare pregiudizio agli interessi legittimi dei titolari dei diritti o da essere in contrasto con la normale utilizzazione economica delle loro opere o materiali protetti (considerando 44). L'articolo 5, comma 1, afferma: «Sono esentati dal diritto di riproduzione di cui all'articolo 2 gli atti di riproduzione temporanea di cui all'articolo 2 privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori, e parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire: a) la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario o b) un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali». Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 12 di 20 Il diritto d’autore nell’era digitale Università Telematica Pegaso Vi ricadono, quindi, le ipotesi di semplice visualizzazione di una pagina web sul monitor (browsing), perché atto di riproduzione temporanea privo di rilievo economico proprio, con lo scopo di consentire la trasmissione in rete o l'utilizzo legittimo di un'opera ”2. 2 G.A. Cavaliere, cit. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 13 di 20 Il diritto d’autore nell’era digitale Università Telematica Pegaso 2 Fasi evolutive del diritto d’autore L’evoluzione della disciplina del diritto d’autore può essere scandita in tre distinte fasi, che riguardano, rispettivamente, i tre ultimi decenni. A) Prima fase: anni 80 Il primo caso che attesta il conflitto tra diritto d’autore e sviluppo tecnologico è il cd. caso Betamax che si è svolto alla fine degli anni '70/primi anni '80 e ha visto la Universal contro la Sony. La causa fu intentata contro i produttori di videoregistratori mentre in realtà la vera causa avrebbe dovuto essere intentata da coloro che utilizzano il videoregistratore per scopi illegali. Nel 1979 la Corte diede ragione alla difesa, nel 1981 la Corte d'Appello rovesciò la sentenza; successivamente la Corte Suprema rovesciò la decisione della Corte d'Appello con una stretta maggioranza: 5-4. La maggioranza ritenne trascurabili i danni per i titolari del copyright, che la videoregistrazione casalinga era da considerarsi fair use, e inoltre ritenne che il videoregistratore permette sostanziali utilizzi che non costituiscono violazioni e quindi che non si potevano ritenere responsabili i produttori del videoregistratore per eventuali usi fraudolenti da parte degli utilizzatori. La minoranza invece riteneva che l'uso del videoregistratore era essenzialmente per “intrattenimento” e che questo non poteva considerarsi fair use, e che l'attività di videoregistrazione rappresentava una fonte di danno economico per i titolari del copyright. Si ricordino i quattro elementi che possono contribuire a fare giudicare l'utilizzo di un'opera protetta da copyright come fair use: i) lo scopo o il carattere dell'utilizzo, includendo il fatto che l'uso avvenga per scopi commerciali o per scopi educativi nonprofit; ii) la natura dell'opera protetta da copyright; iii) l'ammontare e la sostanza della porzione di lavoro utilizzata in relazione alla totalità dell'opera; iv) l'effetto dell'uso sul mercato potenziale dell'opera tutelata dal copyright. Dal punto di vista economico, la regola del fair use si configura come un modo di risolvere in parte il problema degli incentivi ex-ante con la perdita di efficienza ex-post derivante dalla concessione di diritti di proprietà intellettuale. Infatti concede in certi casi Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 14 di 20 Il diritto d’autore nell’era digitale Università Telematica Pegaso aumenti del consumo di un'opera (che quindi riduce la perdita secca da monopolio), che però non costituiscono perdite eccessive per l'autore e dunque non riducono i suoi incentivi. In generale, la ratio della regola del fair use è quello di ridurre i costi di transazione per certi utilizzi che non costituiscano danni particolari per i titolari del copyright. Se ci sono potenziali utilizzatori dell'opera che non sono disposti a pagare il prezzo fissato tramite il copyright, ma un prezzo minore, potrebbe accadere che i costi di transazione per fare pagare questa somma all'autore siano maggiori dei benefici che questi potrebbe ottenere. Quindi tramite il fair use si aumenta il benessere sociale perché si permettono utilizzi che comunque non avrebbero arrecato benefici rilevanti all'autore. In alternativa, potrebbero esserci casi un cui semplicemente l'autore non richiederebbe alcun compenso per l'uso e quindi il copyright ridurrebbe il consumo ed il benessere sociale. Si pensi ad esempio a produzioni di opere di carattere scientifico, per produrre le quali gli incentivi di tipo economico possono non essere stati determinanti. Esiste in questo senso un orientamento delle corti americane a riconoscere più facilmente il fair use per utilizzi di opere di natura scientifica (spesso usate per attività di natura scientifica), che non per opere di “intrattenimento”, il cui uso è essenzialmente finalizzato all'intrattenimento stesso. Inoltre, rispetto all'aspetto dell'uso commerciale, la duplicazione per uso domestico può più probabilmente rientrare nei casi di fair use del caso in cui la duplicazione venga effettuata ad esempio per proiezioni a pagamento. Anche in questo caso si potrebbe concedere il fair use se l'eventuale costo di raccogliere i pagamenti fosse maggiore dei ricavi che si potrebbero ottenere. Cioè si avrebbe un aumento del consumo di un bene senza una diminuzione degli incentivi per l'autore. B) Seconda fase: anni 90 Nel corso degli anni 90, si assiste all’esplosione dell’era digitale che mette definitivamente in crisi i vecchi modelli di protezione del diritto d’autore. La sfida che l’era digitale porta ai modelli tradizionali di tutela de l diritto d’autore si sostanzia almeno in cinque aspetti: 1) l’estrema facilità di riproduzione delle opere. Se prima per riprodurre un’opera protetta era necessario investire in macchinari costosi, adesso un numero illimitato di copie può essere realizzato con attrezzature di larghissima diffusione e di costo contenuto; Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 15 di 20 Il diritto d’autore nell’era digitale Università Telematica Pegaso 2) l’impossibilità di distinguere la copia dall’originale sul piano qualitativo; 3) la dematerializzazione della copia digitale, che consente di riprodurre continuamente copie di file e di trasmetterle assai agevolmente. C) Terza fase: anni 2000 L’ultimo decennio è caratterizzato dalla definitiva consacrazione degli strumenti tecnologici che scardinano integralmente le tradizionali forme di protezione del diritto d’autore. I fenomeni più rilevanti di questo decennio sono i seguenti • la progressiva digitalizzazione delle opere che facilita l’open access alla produzione scientifica, musicale, letteraria, ecc.; • il mutamento del ruolo degli intermediari. Internet rende teoricamente non più necessario ricorrere agli intermediari tradizionali (editori, discografici, biblioteche) per la distribuzione dell’opera: l’autore può interagire direttamente con il fruitore del proprio lavoro intellettuale negoziando con il medesimo le modalità di accesso all’o pera; l’ampliamento delle possibilità di sfruttamento economico. Grazie alla dimensione planetaria di Internet si rafforza la fruizione internazionale, e quindi, il mercato delle opere d’ingegno. La digitalizzazione delle opere schiude nuove modalità sfruttamento e quindi nuovi mercati. Può essere ricordata la fruizione via rete, attraverso le nuove architetture per il file sharing denominate peer to peer, delle opere musicali in formato MP3. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 16 di 20 Il diritto d’autore nell’era digitale Università Telematica Pegaso 3 Le forme di controllo dell’informazione digitale Nella nuova era digitale, il controllo delle informazioni si basa su quattro elementi: A) il contratto. La licenza d’uso sul software è l’archetipo contrattuale sul quale si basano le differenti forme del controllo dell’informazione digitale. Lo strumento contrattuale della licenza d’uso è utilizzato sia da chi vuole garantirsi un controllo rigido e accentrato sull’informazione, sia da chi è invece favorevole a un controllo flessibile e decentrato sulla stessa. Al primo modello di licenza vanno ascritte le cd. licenze d’uso proprietarie (End User License Agreement). EULA o End User License Agreement (accordo di licenza con l'utente finale) è il contratto tra il fornitore di un programma software e l'utente finale. Tale contratto assegna la licenza d'uso del programma all'utente nei termini stabiliti dal contratto stesso. Caratteristica della EULA è che l'acquisto del programma software precede la eventuale lettura del contratto e la sua accettazione da parte dell'utente. Il contratto è presentato all'utente o in forma di foglio all'interno della confezione con cui il programma è distribuito, od in forma elettronica durante le fasi di installazione del programma. In caso di EULA su foglio l'accettazione dei suoi termini è in genere prevista alla presa visione, a meno della restituzione del prodotto entro un certo lasso di tempo definito dal contratto stesso. In caso di EULA in forma elettronica l'accettazione avviene cliccando il relativo pulsante, a cui segue l'installazione del programma. La non accettazione implica l'impossibilità di installare il programma. Al secondo modello di licenza fa riferimento la cd. General public license. La GNU GPL assicura all'utente libertà di utilizzo, copia, modifica e distribuzione. La GPL ha incontrato un gran successo fra gli autori di software sin dalla sua creazione, ed è oggi la più diffusa licenza per il software libero. Come ogni licenza di software libero, essa concede ai licenziatari il permesso di modificare il programma, di copiarlo e di ridistribuirlo con o senza modifiche, gratuitamente o a pagamento. Rispetto alle altre licenze di software libero, la GPL è classificabile come "persistente" e "propagativa". Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 17 di 20 Il diritto d’autore nell’era digitale Università Telematica Pegaso È "persistente" perché impone un vincolo alla redistribuzione: se l'utente distribuisce copie del software, deve farlo secondo i termini della GPL stessa. In pratica, deve distribuire il testo della GPL assieme al software e corredarlo del codice sorgente o di istruzioni per poterlo ottenere ad un costo nominale. Questa è la caratteristica principe della GPL, il concetto ideato da Richard Stallman e da lui battezzato copyleft. L'effetto che realizza è l'esatto opposto di quello che produce invece il termine copyright: infatti il suo scopo è mantenere libero un programma una volta che esso è stato posto sotto GPL, anche se viene migliorato correggendolo e ampliandolo. Si noti che, escludendo la possibilità che l'output sia un lavoro derivato del programma, il copyleft si applica solo al software e non alla sua uscita. È "propagativa" perché definisce nel testo una particolare interpretazione di "codice derivato", tale che in generale l'unione di un programma coperto da GPL con un altro programma coperto da altra licenza può essere distribuita sotto GPL, o in alternativa non essere distribuita affatto. Nel primo caso si dice che l'altra licenza è "compatibile con la GPL"; nel secondo caso che non lo è. Questa caratteristica è indicata come strong copyleft nella terminologia della FSF. Il suo scopo è evitare che la persistenza venga via via indebolita apportando modifiche coperte da un'altra licenza meno libera, inficiando così lo scopo di mantenere libero il software coperto dalla GPL. B. le norme sociali Le norme informali svolgono un ruolo importante anche nel controllo dell’informazione digitale. Al riguardo, tanto la licenza GNU GPL quanto le licenze Creative Commons intendono costituire una formalizzazione della norma del comunismo (o della condivisione) nell’ambito dello sviluppo del software, al fine di garantire l’accesso e la fruizione gratuiti di articoli e libri scientifici in versione digitale. C) la tecnologia Il controllo dell’informazione contenuta nelle opere di ingegno ha sempre fatto leva sulla tecnologia. La crittografia digitale consente oggi di costruire software per il controllo dell’accesso e dell’uso di qualsiasi opera espressa in codice binario. La legislazione si riferisce a questo tipo di tecnologia – non solo a quella basata sulla crittografia – come a misure tecnologiche di protezione (MTP). Le principali tra queste sono: Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 18 di 20 Il diritto d’autore nell’era digitale Università Telematica Pegaso - il Digital rights management (DRM). Si tratta di sistemi tecnologici mediante i quali i titolari di diritto d'autore possono esercitare ed amministrare tali diritti nell'ambiente digitale, grazie alla possibilità di rendere protette, identificabili e tracciabili le opere di cui sono autori. I DRM sono spesso chiamati "filigrana digitale", in quanto le informazioni nascoste che vengono aggiunte ai file hanno lo scopo di regolamentarne l'utilizzo, come la filigrana delle banconote che ne impedisce la falsificazione. Tramite i DRM, i file audio o video vengono codificati e criptati in modo da garantire una più difficile diffusione, impedimenti all'utenza e consentirne un utilizzo: limitato (ad esempio solo per determinati periodi di tempo o per determinate destinazioni d'uso); predefinito nella licenza d'accesso fornita (separatamente) agli utenti finali- il Trusted computing (TC). Si tratta di un sistema che inserisce in ogni dispositivo un chip (denominato Trusted Platform Module o più brevemente TPM) dotato di una coppia di chiavi crittografiche (univoca per ogni chip), impossibili da modificare anche per il proprietario, e capace di generare altre chiavi per la crittografia di dati o dispositivi. D) la legge sul diritto d’autore La legislazione sul diritto d’autore, nonostante le difficoltà a prevedere all’interno di una serie di fattispecie astratte le molteplici fattispecie concrete che discendono dallo sviluppo dell’era digitale, mantengono un certo rilievo con riguardo a taluni profili. In primo luogo, l’ordinamento introduce un regime in base al quale ad autori ed editori compete un diritto di credito, indicato dalla nostra legge come diritto ad un “equo compenso”, verso i produttori ed importatori di supporti di registrazione amministrato da società di gestione collettiva dei diritti, come la SIAE. Inoltre, la giurisprudenza continua a ricavare, soprattutto dalle norme sul commercio elettronico, varie forme di responsabilità penale e civile degli ISP, al fine di rafforzare quanto più possibile la tutela del diritto d’autore di fronte all’esplosione dei sistemi digitali di riproduzione e diffusione delle opere (si rinvia alle lezioni sulla responsabilità d egli ISP e sul commercio elettronico). Infine, la legislazione tende sempre più a disciplinare settori strategici nel rapporto tra sviluppo tecnologico e diritto d’autore, quali quelli relativi allo sviluppo del file sharing e all’ammissibilità delle misure tecnologiche di protezione. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 19 di 20 Il diritto d’autore nell’era digitale Università Telematica Pegaso Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 20 di 20