Semplificate le procedure per l`ottenimento del CPI per i

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Semplificate le procedure per l`ottenimento del CPI per i
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del Gruppo Silaq
Anno 4 n°2 - Settembre 2006
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Semplificate le procedure per l’ottenimento del C.P.I. per i serbatoi di GPL
Domenico De Pinto
Direttore-vice Dirigente VV. F. Foggia
Flavio Rinaldi
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione - SILAQ
Il 16 giugno scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.138 il Decreto del
Presidente della Repubblica n. 214 del 12/04/06 titolato "Regolamento recante
semplificazione delle procedure di prevenzione di incendi relative ai depositi di g.p.l.
in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi"
Questo provvedimento legislativo, emanato in attuazione della Legge n.340 del
24/11/2000 [1] sulla delegificazione di norme e sulla semplificazione di procedimenti
amministrativi, introduce importanti modifiche al regolamento che disciplina i
procedimenti di prevenzione incendi.
Come è noto i titolari delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, (e
quindi anche i titolari di serbatoi di GPL ricompresi al punto 4, lett. b, del DM 16/02/82
[2] ), hanno l'obbligo di ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi.
Tali soggetti devono quindi attuare le procedure previste dal DPR 37/98 [3] secondo le
modalità definite dal DM 04/05/98 [4] , ovvero devono richiedere il parere di
conformità sul progetto delle attività di cui sono titolari e, una volta ottenuto il parere
favorevole ed effettuati i necessari lavori di adeguamento, devono richiedere il
sopralluogo di controllo finalizzato al rilascio del C.P.I.
Grazie al D.P.R. n.214/06 i titolari dei depositi di GPL costituiti da serbatoi fissi con
capacità fino a 5 metri cubi, non dovranno più richiedere il parere di conformità, al
competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ma potranno formulare
direttamente l'istanza di sopralluogo di controllo finalizzato al rilascio del C.P.I.
All'istanza di sopralluogo dovranno essere allegati:
A) la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9 della legge 5 marzo 1990, n.
46, rilasciata ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 11
febbraio 1998, n. 32[5] e s.m.i.;
B) una dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state rispettate le
prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi e si impegna al
rispetto degli obblighi di cui all'articolo 5 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37;
C) una planimetria del deposito, in scala idonea, firmata da un professionista
iscritto nel relativo albo professionale o dal responsabile tecnico dell'impresa
che procede all'installazione del deposito.
In particolare la dichiarazione, di cui al punto a), di corretta installazione del serbatoio,
dovrà essere rilasciata dall'azienda distributrice di gpl che assicura i servizi di
installazione e manutenzione del serbatoio stesso (da effettuarsi con cadenza annuale)
oppure, in caso di esonero della stessa azienda distributrice da parte dell' utente, potrà
essere redatta da uno dei soggetti previsti dalla Legge 46/90.
Ricordiamo che, sempre ai sensi del D.Lgs. n. 32/98, le aziende che riforniscono
serbatoi privi delle certificazioni di corretta installazione e manutenzione annuale
sono punite con la sanzione amministrativa che può superare i 50.000 euro.
Il titolare dell'attività, ovvero l'azienda distributrice di gpl o il proprietario del
serbatoio se diverso dalla stessa azienda, dovrà invece attestare, utilizzando il modello
di PIN3 GPL - 2006 allegato alla Lettera Circolare prot.n. 717/4106 del 30/06/2006:
1. il rispetto della normativa vigente di prevenzione incendi;
2. il mantenimento in stato di efficienza dei sistemi, dei dispositivi, delle
attrezzature e delle misure di sicurezza antincendio adottate;
3 l' effettuazione delle verifiche di controllo ed degli interventi di manutenzione
secondo le cadenze temporali fissate dalle norme tecniche
4. l'effettuazione di una adeguata informazione e formazione di eventuale
personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attività,
sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da
osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in
caso di incendio.
La planimetria del deposito, di cui al punto c), a firma di un professionista iscritto nel
relativo albo/collegio o a firma del responsabile tecnico dell'azienda installatrice del
serbatoio, potrà essere utilmente redatta in conformità all'allegato I al DM 04/05/98
ovvero potrà essere costituita da:
A) una planimetria generale in scala (da 1:2000 a 1:200), a seconda delle
dimensioni dell'insediamento, dalle quali risultino :
- l'ubicazione dell' attività;
- le condizioni di accessibilità all'area e di viabilità al contorno, gli accessi
pedonali e carrabili;
- le distanze di sicurezza esterne;
- gli impianti tecnologici esterni (cabine elettriche, elettrodotti, rete gas,
impianti di distribuzione gas tecnici);
- l'ubicazione degli organi di manovra e dei blocchi di emergenza dell'
impianto gas;
B) una pianta, in scala da 1:50 a 1:100, recante l'indicazione degli elementi
caratterizzanti il serbatoio e le misure di sicurezza previste dalla regola
tecnica ovvero:
- accessori e dispositivi di sicurezza, valvole di intercettazione e messa a
terra;
- le distanze di sicurezza interne e di protezione con l'indicazione della
posizione dell'autocisterna per il riempimento del serbatoio;
- le attrezzature mobili di estinzione;
- l'indicazione della rete di tubazioni di alimentazione del gpl agli impianti
di utilizzazione e la posizione di eventuali vaporizzatori e scambiatori
termici.
C) sezioni in caso di interramento del serbatoio e/o prospetti dei serbatoi
installati fuori terra con particolari della eventuale, se prescritta, recinzione.
All'atto della presentazione dell'istanza, il Comando rilascerà, contestualmente, la
ricevuta dell'avvenuta presentazione della documentazione sopra citata.
Tale ricevuta costituisce, ai soli fini antincendio e nelle more del sopralluogo di
controllo da parte dei Vigili del fuoco, una autorizzazione provvisoria all'esercizio
dell'attività di deposito.
I soggetti interessati possono applicare la procedura semplificata solo quando
all'interno dell'attività, sia essa civile, industriale, artigianale e/o commerciale, è
presente solo il serbatoio fisso di gpl quale attività soggetta ai controlli dei Vigili del
fuoco.
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Semplificate le procedure per l’ottenimento del C.P.I. per i serbatoi di GPL
Sono pertanto esclusi dall'ambito di applicazione della suddetta procedura i serbatoi di
capacità superiore a 5 mc e i serbatoi di capacità inferiore a 5 mc a servizio di utenze o
attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Infatti, in caso di depositi a servizio di attività per le quali è necessario richiedere il
Certificato di prevenzione incendi, risulta fondamentale, al fine dell'espressione del
parere di conformità, la valutazione di ogni possibile interazione tra i diversi fattori di
rischio presenti nello stesso ambito progettuale e ciò anche per permettere di
individuare una corretta strategia antincendio derivante da una valutazione qualitativa
del rischio che comprenda tutte le attività fonte di pericolo potenziale.
In sostanza, poiché la semplificazione introdotta consiste nella eliminazione della fase
procedimentale della richiesta di parere sul progetto, se si deve installare un serbatoio
di gpl di capacità fino a 5000 litri e se tale serbatoio è l'unica attività per la quale è
necessario richiedere il C.P.I., il soggetto interessato può dar corso ai lavori di
installazione e, a fine lavori, può richiedere direttamente il sopralluogo di controllo.
La ricevuta della avvenuta presentazione vale già come autorizzazione provvisoria per
l'utilizzazione e per l'esercizio del serbatoio stesso.
Il Comando entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di
sopralluogo, effettua la visita di controllo finalizzata all' accertamento del rispetto
delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi ovvero dal
Decreto 14 Maggio 2004 [6] .
In caso di esito positivo del sopralluogo, verrà rilasciato all'interessato, entro quindici
giorni dalla data di effettuazione della verifica, il Certificato di prevenzione incendi
che costituisce, ai soli fini antincendio, il nulla osta all'esercizio dell'attività e quindi
all'utilizzo del serbatoio.
Invece, nel caso vengano riscontrate delle mancanze di requisiti di sicurezza richiesti,
ferme restando le responsabilità a carico dei titolari delle attività e a carico dei soggetti
firmatari della documentazione tecnica, il Comando ha l'obbligo di darne immediata
comunicazione all'interessato ed alle autorità competenti ai fini dell'adozione dei
relativi provvedimenti cessando immediatamente l'efficacia dell'autorizzazione
provvisoria all'esercizio del serbatoio stesso.
NOTE:
[1] Legge 24 novembre 2000 n. 340 (G.U. n. 275 del 24 novembre 2000 e ripubblicata
con le relative note nella G.U. n. 212 del 20 dicembre 2000) “Disposizioni per la
delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi
Legge di semplificazione 1999.”
[2] Decreto 16 febbraio 1982 “Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre
1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione
incendi.”
[3] Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998 n. 37 (G.U. n. 57 del 10
marzo 1998) “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.
59.”
[4] Decreto 4 maggio 1998 (G.U. n. 104 del 7 maggio 1998) “Disposizioni relative alle
modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti
di prevenzione incendi, nonchè all'uniformità dei connessi servizi resi dai comandi
provinciali dei vigili del fuoco.”
[5] Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n.32 (G.U. n. 53 del 5 marzo 1998)
“Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4,
comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.59.”
[6] Decreto 14 Maggio 2004 (G.U. n. 120 del 24 maggio 2004) “Approvazione della
regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di
gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 mc”.