RIFIUTI MILITARI da pile 12.01.12

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RIFIUTI MILITARI da pile 12.01.12
Direzione Tecnica – U.O. Rifiuti e Uso del Suolo
PROCEDURE DI GESTIONE, STOCCAGGIO,
SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI DA PILE E ACCUMULATORI
PRODOTTI PRESSO I SITI MILITARI ITALIANI
Premessa
Con legge n. 475 del 09.11.1988 venne costituito il Consorzio Obbligatorio per le Batterie al
piombo esauste e i rifiuti piombosi (COBAT) ed ebbe inizio il recupero e il riciclo delle batterie
piombose, cioè quelle presenti nelle auto, mezzi, barche. La raccolta delle batterie esaurite avveniva
presso gli elettrauto, dove questi rifiuti venivano abitualmente lasciati; successivamente il COBAT
provvedeva ad avviarli verso lo smaltimento e il recupero.
Dal 1 gennaio 2009, in virtù del D.Lgs. 188 del 20 novembre 2008, successivamente modificato
dal D.lgs 21/2011, è stato esteso in Italia l’obbligo di recupero alle pile e agli accumulatori basati
non solo sul piombo, ma anche sull’impiego di altri metalli o composti.
Il D.Lgs. 188/08 e s.m.i. riafferma il principio in base al quale i costi di raccolta e riciclo vengono
posti a carico dei produttori di pile e accumulatori, che dovranno organizzarsi in Consorzi o
Sistemi collettivi; inoltre ha previsto la costituzione di un Centro di Coordinamento Nazionale
Pile ed Accumulatori. Il CdCNPA non ha fini di lucro e avrà il compito di garantire l'efficacia e
l'efficienza dell'intero sistema, ottimizzando le attività dei sistemi collettivi dei produttori di pile
ed accumulatori per incrementare costantemente le percentuali di raccolta e di riciclo di pile e
accumulatori a fine vita; inoltre dovrà dare garanzia dell'obiettivo primario di tutela ambientale,
salvaguardando l'economicità del servizio per tutti i soggetti coinvolti, dai cittadini, agli operatori
ecologici, dalle imprese alle istituzioni tutte.
Allo stato attuale, a pochi mesi dalla sua costituzione, il CdCNPA conta 16 Consorziati (14
Sistemi Collettivi e 2 Sistemi Individuali) e sta ponendo le basi per una gestione integrata di pile
e accumulatori giunti alla fine del loro ciclo di vita, in applicazione di tutte le novità introdotte
a livello nazionale sulle modalità gestionali per la raccolta, il trattamento e il riciclo delle pile
e accumulatori sia portatili che industriali e per veicoli (anche Il COBAT, di fatto, è consorziato nel
nuovo soggetto).
Gli obiettivi del Centro di Coordinamento sono:
• ottimizzare le attività di competenza dei Sistemi di raccolta a garanzia di omogenee ed uniformi
condizioni operative, al fine di incrementare le percentuali di raccolta e riciclaggio dei rifiuti di pile
e accumulatori;
• definire le modalità di determinazione e ripartizione dei finanziamenti delle operazioni di raccolta
trattamento e riciclaggio da sottoporsi all’approvazione del Comitato di Vigilanza e Controllo.
Attualmente i 16 consorziati del CDCNPA (14 sistemi collettivi e 2 individuali) sono i seguenti:
APIRAEE
CCR ITALIA
COBAT
COIBAT
ECODOM
ECOELIT
ECOLIGHT
ECOPED
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ECOR’IT
ERP
EXIDE
FAAM
G.M.S.
RAECYCLE
REMEDIA
SINAB
I consorziati esercitano il servizio di raccolta separata, operando sull’intero territorio nazionale
grazie ad una rete di incaricati, che sono in grado di ritirare i rifiuti dai singoli produttori dei rifiuti
stessi a titolo gratuito; da informazioni attinte, anzi, risulta che i consorziati stipulino degli accordi
che possono prevedere addirittura dei vantaggi, anche economici, per i produttori dei rifiuti stessi.
La motivazione di quanto appreso è presumibilmente dovuta al fatto che i processi di trattamento
successivi al ritiro consentono di ricavare materiali e metalli che possiedono un discreto valore
economico.
I riferimenti del Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori sono i seguenti:
Via M. Viganò de Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. 02/699.335.1 - Fax 02/6124.0904 - Email: [email protected]
portale di CDCNPA http://www.cdcnpa.it/
Categorie e Tipologie dei rifiuti di pile e accumulatori
Si tratta di rifiuti che si producono frequentemente nella pratica quotidiana; nello specifico, a titolo
esemplificativo, sono costituiti da:
• batterie cosiddette primarie (cioè le pile non ricaricabili) quali quelle a
o Zinco-Carbone (per apparecchi a basso consumo, per es. sveglie)
o Alcalino-Manganese (per apparecchi ad elevato fabbisogno di energia, per es. walkman)
o Litio (ad esempio, per fotocamere, orologi da polso o calcolatrici tascabili)
o Zinco-Aria (batterie per usi specifici, ad esempio apparecchi acustici)
o Ossido d'Argento (celle a bottone, ad esempio per orologi o calcolatrici tascabili)
• batterie cosiddette secondarie (vale a dire ricaricabili e quindi accumulatori) quali quelle a
o Piombo (utilizzati per l'alimentazione automobili e camion)
o Nichel-Cadmio (batterie economiche per apparecchi ad elevato consumo di energia)
o Nichel-Idruro metallico (per giocattoli, videocamere, apparecchi radio, meno nocive
degli accumulatori al nichel-cadmio)
o Ioni e polimeri di litio (per cellulari, notebook o fotocamere digitali).
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Al fine di migliorare la conoscenza dei materiali che generano tali tipologie di rifiuti, si riporta la
Tabella 1, Parte C dell’Allegato III del D.Lgs. 11 febbraio 2011 n. 21, che riporta una
classificazione per categorie e tipologie delle pile e degli accumulatori immessi sul mercato:
CATEGORIA
Pile e accumulatori
portatili
Accumulatori industriali
Accumulatori veicoli
TIPOLOGIA
Pila zinco carbone
Pila zinco cloruro
Pila alcalina
Pila al litio
Pila zinco aria
Pila zinco argento
Accumulatori al piombo
Accumulatori nichel cadmio
Accumulatori nichel idruri
metallici
Accumulatori al litio
Altro
Piombo
Nichel cadmio
Altro
Piombo
Nichel cadmio
Altro
Classificazione del rifiuto
Dal punto di vista della classificazione, sulla base di quanto riportato all’elenco dei rifiuti con
Codice Europeo dei Rifiuti (CER), i rifiuti di pile e accumulatori sono classificabili, sulla base del
loro circuito di produzione, sia come rifiuti speciali (cioè non urbani) che come rifiuti urbani .
Nel primo caso, cioè rifiuti non provenienti da ciclo urbano, sono individuati con codici e
descrizioni così come sotto riportati:
16.06.01* batterie al piombo
16.06.02* batterie al nichel-cadmio
16.06.03* batterie contenenti mercurio
16.06.04 batterie alcaline (tranne 16.06.03)
16.06.05 altre batterie ed accumulatori;
Nel secondo caso, vale a dire se provenienti dai circuiti della raccolta dei Rifiuti Urbani e da
raccolta differenziata, sono individuati con i seguenti codici e descrizioni:
20.01.33* batterie e accumulatori di cui alle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03 nonché
batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
20.01.34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20.01.33.
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Analizzando i codici CER sopra riportati, si può notare che in diversi casi compare il simbolo (*):
l’asterisco sta ad indicare che quel codice si riferisce rifiuti pericolosi, costituiti da batterie che
contengono sostanze pericolose, quali piombo, mercurio, nichel e cadmio.
Da quanto sopra riportato si può ritenere che in un generico luogo di produzione di rifiuti, si
possano normalmente generare sia batterie classificabili come rifiuti pericolosi che batterie
classificabili come rifiuti non pericolosi, e questo vale sia che si parli di un’utenza domestica che
non domestica.
A titolo informativo, vale la pena ricordare che sebbene il mercurio sia stato ridotto per legge a
valori estremamente bassi (0,0005 % in peso) tanto che le più comuni pile alcaline e Zinco-carbone
ne sono ormai prive da anni, la stessa legge ne consente la presenza fino al massimo di 2% in peso
nelle pile a bottone, cioè in quelle che vengono definite “piccole pile o accumulatori portatili di
forma rotonda, di diametro superiore all'altezza, utilizzati a fini speciali in prodotti quali protesi
acustiche, orologi e piccoli apparecchi portatili e come energia di riserva”.
Excursus Normativo D. Lgs n. 188/2008
Il D. lgs. n. 188/2008, nel definire il suo ambito di applicazione e nel tracciare le regole circa
l’immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori, nonché la raccolta, il trattamento, il
riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e di accumulatori (art. 1 commi 1 e 2), sempre all’art.
1 (comma 4 lettera a), esclude dall’applicazione del decreto stesso le pile e gli accumulatori
utilizzati nelle “apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza
nazionale, armi, munizioni e materiale bellico, purchè destinati a fini specificamente militari”.
Tale definizione di “apparecchiature” sembra essere compresa nel più ampio termine di “materiali”
così come riportato al D.P.R. 21 febbraio 2006, n. 167 recante “Regolamento per l’amministrazione
e la contabilità degli organismi della Difesa, a norma dell’articolo 7, comma 1, della legge 14
novembre 2000, n. 331”, laddove all’art 2- Definizioni comma 1 lettera o), si dà la definizione di
materiali e se ne opera una diversificazione; infatti, si intendono:
“…….. per materiali: le armi, gli armamenti, le munizioni, le macchine, i programmi informatici,
gli oli ed i carburanti, gli attrezzi, i mobili, gli utensili, i viveri, i foraggi, i medicinali, il vestiario,
l’equipaggiamento ed i manufatti in genere, i combustibili, le materie prime, le merci, i mezzi e tutti
gli altri beni destinati al servizio istituzionale.
I materiali si distinguono in:
1) materiali in duplice uso, quando il materiale non è specificatamente militare;
2) materiali specificatamente militari, quando sono destinati esclusivamente ai fini delle Forze
armate ovvero ai corpi armati dello Stato e solo eccezionalmente possono essere consegnati, per
ragioni tecniche, in provvisoria custodia a terzi, sempre che la custodia risulti da prova scritta ed il
terzo risulti al riguardo abilitato; ……”
Da quanto detto, quindi, discende che in una caserma, vista come luogo di produzione, tra l’altro, di
rifiuti di pile e di accumulatori, possono prodursi due flussi di tale tipo di rifiuti, materialmente
similari ma formalmente diversi: un primo flusso derivante da materiali specificamente militari, e
quindi esclusi dall’applicazione del D.Lgs 188/2008, ed un secondo flusso residuale di materiali
NON specificamente militari e pertanto soggetto compiutamente alle regole previste dal citato
decreto.
La diversità formale non è di poco conto, in quanto è previsto un percorso gestionale certo solo per
il secondo flusso, quello derivante da materiale NON specificamente militare, nell’ambito del
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D.Lgs 188/2008; prima, pertanto, è necessario comprendere quale possa essere il probabile percorso
dell’altro flusso.
In questo può essere d’aiuto la lettura del Decreto 22 ottobre 2009 del Ministero della difesa (di
concerto con Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali) emanante “Procedure per la gestione dei materiali e dei rifiuti
e la bonifica dei siti e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza
nazionale”.
NOTA 1 : L’art. 184 del T.U.A. (D.Lgs.152/2006 e s.m.i.), dopo aver classificato in base
all’origine i rifiuti in urbani e speciali e dopo averli elencati, al comma 5-bis riporta: “I
sistemi d’arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa
militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministero della Difesa,
nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati
i citati materiali, sono disciplinati dalla parte quarta del presente decreto con procedure
speciali da definirsi con Decreto del Ministero della difesa, di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro della salute, da adottarsi
entro il 31.12.2008. …”. Le procedure speciali, all’indomani dell’emanazione del decreto
del Ministro della difesa adottato in data 6 marzo 2008, recante individuazione, ai sensi del
citato articolo 184, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, dei sistemi d'arma,
dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla
sicurezza nazionale, sono state emanate con Il decreto 22 ottobre 2009 del Ministero della
difesa di concerto con Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Il Decreto 22 ottobre 2009, infatti, all’art. 1 – Ambito di applicazione comma 1 lettera a), introduce:
“le procedure per la gestione, lo stoccaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti derivanti da
equipaggiamenti speciali, armi, sistemi d'arma, munizioni, materiali di armamento, unità navali,
aeromobili, mezzi armati di trasporto, sistemi ed apparecchiature elettriche o elettroniche per la
elaborazione o la trasmissione di informazioni classificate, dispositivi crittografici,
apparecchiature elettriche ed elettroniche di armamento, quali — apparati radio, ponti radio,
antenne, centrali telefoniche e sistemi di elaborazione dati, utilizzati per la memorizzazione,
l'elaborazione o per la trasmissione di dati sensibili — ovvero, sistemi di guerra elettronica e da
infrastrutture direttamente destinate alla difesa militare e alla sicurezza nazionale, e tutti gli altri
mezzi e materiali”.
Anche quanto sopra riportato conferma la duplice genesi, in caserma, dei rifiuti di pile ed
accumulatori, che possono consistere anche in rifiuti derivanti da una lunga serie di apparecchi e
dispositivi di uso militare, senza, per questo, impedire la possibilità di una produzione di rifiuti di
pile ed accumulatori che si generano da materiali che hanno fini non militari, ma comunque in uso
nella caserma.
Sempre il decreto 22 ottobre 2009, all’art. 1 comma 2, definisce “rifiuti derivanti dai materiali di
cui al comma 1 le sostanze o gli oggetti di cui l'Amministrazione della difesa si disfi, abbia deciso o
abbia l'obbligo di disfarsi previa adozione di decreto dirigenziale di dichiarazione di rifiuto,
adottato, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ai sensi del
rispettivo ordinamento per il personale delle Forze armate, al termine del procedimento di cui al
capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167, …., con particolare
riferimento al disposto di cui agli articoli 55 e 56 di tale decreto legislativo e nel caso in cui
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risultino infruttuosamente esperite le procedure di alienazione o permuta dei beni e dei materiali
non più idonei a soddisfare le esigenze istituzionali del Ministero della difesa”.
Da quanto sopra discende che un rifiuto di pile ed accumulatori, derivante da materiale in uso
militare all’interno di una caserma, è tale solo dopo la dichiarazione che asserisce trattasi di rifiuto
(dichiarazione dirigenziale ai sensi dell’art. 4, comma 2 del D. Lgs 165/2001 “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” modificato dal D.
Lgs 27 ottobre 2009, n. 150), e solo dopo che è terminato il procedimento di cui agli artt. 55 e 56
del DPR 21 febbraio n. 167, chi di seguito si riportano per completezza di informazione:
“55. Dichiarazione di fuori servizio dei materiali.
1. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 49 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dal relativo
decreto interministeriale di attuazione, per la dichiarazione di fuori servizio e di fuori uso dei
materiali, per la loro alienazione, cessione e prestito si applicano le disposizioni del presente
articolo, nonchè quelle recate dagli articoli da 56 a 60.
2. Gli organismi che hanno la gestione logistica dei materiali, qualora il fuori servizio degli stessi
non sia disposto dall’organo centrale, anche ai fini dell’eventuale permuta, formulano proposta di
dismissione o radiazione per i complessi, le parti o i singoli oggetti, ancorchè efficienti, da porre
fuori servizio.
3. La proposta è inoltrata alla competente autorità logistica centrale corredata da un parere
motivato reso da una commissione tecnica all’uopo nominata ovvero, nei casi previsti dai
regolamenti vigenti per gli speciali servizi o dalle istruzioni di cui all’articolo 82, comma 1, da
apposito organo tecnico.
4. Disposta la dismissione o la radiazione dei materiali, l’autorità logistica centrale stabilisce se i
materiali dismessi o radiati debbano essere:
a) impiegati per finalità diverse da quelle originarie;
b) trasformati;
c) venduti e, se la vendita debba essere preceduta dal disfacimento o dalla demolizione dei
materiali. Queste operazioni possono essere affidate a terzi, anche in fase di alienazione, qualora
l’amministrazione non disponga di mezzi e strumenti idonei;
d) permutati;
e) distrutti o smaltiti.
5. Le operazioni contabili conseguenti alla distruzione dei materiali dismessi o radiati sono
certificate da apposito verbale nel quale è indicato anche il valore commerciale dei materiali
eventualmente ricavati.
56. Dichiarazione di fuori uso dei materiali. 1. La dichiarazione di fuori uso di materiali inefficienti
o ritenuti non più idonei ad ulteriore servizio, in dipendenza della loro vetustà od usura, è proposta
da chi ha in consegna i materiali per l’uso.
2. L’autorità da cui dipende il proponente trasmette la proposta ad una apposita commissione
tecnica di accertamento, costituita in via permanente o nominata di volta in volta.
3. Le istruzioni di cui all’articolo 82, comma 1, indicano l’autorità cui spetta la nomina della
commissione, il numero ed i requisiti dei componenti, nonchè le modalità per l’assolvimento dei
compiti ad essa demandati.
4. La commissione ha le seguenti competenze:
a) constatare se i materiali siano effettivamente non più idonei ad ulteriore servizio;
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b) accertare le cause che hanno determinato l’inefficienza dei materiali, comunicando all’autorità
competente il fatto nel caso in cui si ritenga che l’inidoneità derivi da incuria o da uso irregolare;
c) accertare la riparabilità dei materiali riconosciuti inefficienti; proporre o disporre, con le
modalità e nei casi previsti dalle istruzioni di cui all’articolo 82, comma 1, la riparazione, o la
dichiarazione di fuori uso ove non siano riparabili;
d) disporre, su richiesta o direttamente, nei casi previsti dalle istruzioni di cui all’articolo 82,
comma 1, il ricambio dei materiali;
e) indicare la specie e la quantità dei materiali che presumibilmente possono ricavarsi dalle
demolizioni o dal disfacimento di quelli dichiarati fuori uso.
5. Il materiale inefficiente dichiarato fuori uso per vetustà o per usura, salvo che non sia
diversamente disposto, è sottoposto a demolizione ovvero a disfacimento con provvedimento
dell’autorità di cui all’articolo 8, comma 1. Per tale materiale si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 55, comma 4. Qualora non siano realizzabili con mezzi o attrezzature
dell’amministrazione, tali operazioni sono affidate a terzi durante l’alienazione.
6. Le dichiarazioni di fuori uso ed i verbali di disfacimento o di demolizione del materiale
costituiscono documenti giustificativi dei movimenti contabili di scarico dei materiale dichiarato
fuori uso e di carico di quello recuperato. Il materiale proveniente dalla demolizione o dal
disfacimento, che risulti di nessun valore commerciale non è assunto in carico e viene eliminato
ovvero distrutto.”
La lettura degli articoli 55 e 56 del DPR 21 febbraio n. 167 conferma in sintesi l’iter da seguire
allorquando una lunga serie di apparecchi e dispositivi di uso militare, per inefficienza o per
vetustà, vengono dismessi, o diventando essi stessi rifiuti o dando luogo, alcune loro parti, a rifiuti
di pile ed accumulatori.
Ulteriori regole vengono statuite sempre dal Decreto 22 ottobre 2009 del Ministero della difesa,
laddove l’art. 1 comma 3 così recita:
“Per la gestione, lo stoccaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dai beni e
materiali di cui al comma 1, all'esito delle procedure di cui al comma 2, nonché per la bonifica dei
siti eventualmente inquinati dai predetti beni e materiali, si applicano le procedure di cui al
presente decreto e, per quanto non previsto, le norme di cui alla parte quarta del decreto
legislativo n. 152 del 2006, nonché del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dei rispettivi
ordinamenti relativi al personale delle Forze armate, con particolare riferimento alle attività
sanitarie e tecniche da esercitare secondo le vigenti disposizioni normative nell'ambito delle
infrastrutture e delle aree demaniali del Ministero della difesa”.
Infine, speciali procedure di gestione vengono dettate dall’art. 2 ai relativi commi:
“1. Le norme e le prescrizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo, in materia di
gestione, stoccaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché le altre disposizioni di legge in
materia, sono applicate ai materiali dichiarati rifiuto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, tenuto conto
della loro specificità, nel rispetto dei procedimenti e dei metodi finalizzati a prevenire qualsiasi
pregiudizio alla funzionalità dello strumento militare e rischio per la sicurezza nazionale.
2. Lo smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 1, comma 2, è effettuato in condizioni di sicurezza e
costituisce la fase residuale della loro gestione, demandata alla competenza dei dirigenti militari e
civili del Ministero della difesa, previa verifica della impossibilità tecnica ed economica, secondo i
principi di buona amministrazione, di esperire le operazioni di recupero”.
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Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra, si può ritenere che pile ed accumulatori, generati da
dispositivi ed apparecchi di uso militare, inizialmente esclusi dall’applicazione del d.lgs 188/2008
in quanto “rifiuti di pile ed accumulatori utilizzati nelle apparecchiature connesse alla tutela degli
interessi essenziali della sicurezza nazionale, armi, munizioni e materiale bellico, purchè destinati
a fini specificamente militari”, successivamente divenuti genericamente rifiuti (ancorchè di pile ed
accumulatori) grazie alle procedure previste dal DPR 21 febbraio 2006 n. 167, e quindi, in quanto
rifiuti, soggetti alle procedure del Decreto 22 ottobre 2009 del Ministero della difesa e del decreto
legislativo n. 165 del 2001 e, laddove non previsto, sono assoggettati alle norme di cui alla parte
quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto “rifiuti speciali”.
Si riporta, infine, un estratto dal D Lgs 188/2008, dal quale si evince in modo chiaro le tre categorie
di rifiuti di pile e accumulatori (portatili, industriali e per veicoli), e le indicazioni circa i percorsi
che gli stessi rifiuti devono seguire al fine di conseguirne la relativa raccolta o conferimento.
o
In tema di pile e accumulatori portatili, l’art. 6 del D. Lgs n. 188/2008 stabilisce, al comma 1,
che i produttori o i terzi che agiscono in loro nome “organizzano e gestiscono, su base
individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi di raccolta separata di pile ed
accumulatori portatili”, inoltre che tali sistemi “consentono agli utilizzatori finali di disfarsi
gratuitamente dei rifiuti di pile o accumulatori portatili in punti di raccolta loro accessibili
nelle vicinanze” e “non devono comportare oneri per gli utilizzatori finali nel momento in cui si
disfano dei rifiuti di pile o accumulatori portatili né l’obbligo di acquistare nuove pile o nuovi
accumulatori”. Al comma 4, infine, si precisa che “la raccolta separata di cui al comma 1 è
organizzata prevedendo che i distributori che forniscono nuove pile e accumulatori portatili
pongano a disposizione del pubblico dei contenitori per il conferimento dei rifiuti di pile e
accumulatori nel proprio punto vendita. Tali contenitori costituiscono punti di raccolta ..”.
o Per quanto concerne le pile ed accumulatori industriali, l’art. 7 del D. Lgs n. 188/2008, recita,
al comma 1, che “i produttori di pile e accumulatori industriali, o i terzi che agiscono in loro
nome, organizzano e gestiscono sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori
industriali”, mentre, al comma 2, prevede che “i produttori di pile ed accumulatori industriali o
terzi che agiscono in loro nome ritirano gratuitamente i rifiuti di pile ed accumulatori
industriali presso gli utilizzatori finali, indipendentemente dalla composizione chimica e
dall’origine”.
o Per quel che riguarda le pile ed accumulatori per veicoli, lo stesso art. 7 recita rispettivamente,
al comma 3, “i produttori di pile e accumulatori industriali o i terzi che agiscono in loro nome
assicurano la raccolta separata di pile ed accumulatori per veicoli”, al comma 4, “chiunque
detiene rifiuti di pile e accumulatori per veicoli è obbligato al loro conferimento ai soggetti di
cui ai commi 1 e 3 (cioè i produttori di pile e accumulatori industriali, o i terzi che agiscono in
loro nome)”, e infine, al comma 6, “in caso di batterie e di accumulatori per veicoli ad uso
privato non commerciale, l’utilizzatore finale si disfa, presso i centri di raccolta allestiti dai
soggetti di cui ai commi 1 e 3, dei rifiuti di dette batterie e accumulatori senza oneri e senza
l’obbligo di acquistare nuove batterie o nuovi accumulatori”.
o L’art. 13, in ultima analisi, ribadisce ancora una volta che il finanziamento delle operazioni di
raccolta, di trattamento e riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori, di cui agli artt. 6, 7 e 10, è
a carico dei produttori o dei terzi che agiscono in loro nome.
NAPOLI, 12.01.2012
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