Il regime fiscale delle prestazioni gratuite
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Il regime fiscale delle prestazioni gratuite
Dottor Paolo Bortolini ̶ Pubblicato su “Italian Dental Journal” nr. 6/2012 Il regime fiscale delle prestazioni gratuite Parole chiave: fatturazione; inerenza; deducibilità; verifiche fiscali; spese di rappresentanza Odontoiatri e Medici, nell’attività libero-professionale, possono trovarsi a prestare gratuitamente la loro opera per curare un parente, un collega, un amico, un dipendente, un cliente al quale decidessero di rifare, a loro spese, una o più prestazioni o al quale volessero semplicemente riservare una cortesia. Si possono aggiungere le attività di volontariato e una affatto particolare fattispecie di prestazione gratuita, quella offerta al vasto pubblico attraverso varie forme di pubblicità, da qualche tempo visibili nelle città e su Internet, fatta per l’evidente scopo di acquisire nuovi clienti. Le occasioni per lavorare gratis, dunque, non sono né poche né rare. Ci si chiede se esistano, dal punto di vista della correttezza fiscale, dei particolari accorgimenti da mettere in atto. L’articolo inizia dando gli elementi giuridici utili per l’analisi tributaria della fattispecie in esame, e sviluppa il suo argomento trattando gli aspetti della fatturazione e della deducibilità delle spese correlate a queste prestazioni. Prestazioni gratuite e diritto Le occasioni per lavorare gratis, dal punto di vista giuridico, si incardinano in due tipologie negoziali ben distinte: la prima è la liberalità tout court, la prestazione gratuita è resa in totale assenza di un interesse economico: la cura offerta a un parente; la seconda è quella della liberalità interessata, dove lo scopo della gratuità è la ricerca, appunto, di un interesse economico, ad esempio la speranza di acquisire clientela. Si tratta di ipotesi molto diverse fra loro, da tenere presenti nell’esame della deducibilità delle spese. Fatturazione Le norme che regolano gli obblighi di fatturazione delle operazioni professionali, come di ogni altra operazione economica, si trovano nella normativa IVA, comunitaria e nazionale: la fattura si deve fare solo per le operazioni rese dietro pagamento di un corrispettivo, ancorché esenti (art. 221 c. 1 Dir 2006/112/CE e art. 21 c. 6 DPR 633/1972). Le prestazioni gratuite sono invece non soggette o fuori del campo applicativo dell’imposta per mancanza del requisito oggettivo (appunto l’onerosità), indicato al comma 1 articolo 3 del DPR 633/1972. Perciò, niente fattura. Il successivo comma 3 dello stesso articolo parla, è vero, di una ritrovabile rilevanza ai fini IVA delle prestazioni gratuite, dunque dell’obbligo di fatturazione, se effettuate per uso personale, familiare o a favore del personale dipendente, e comunque non a favore della clientela, ma ciò accadrebbe se per gli acquisti di beni e servizi necessari per l’esecuzione delle prestazioni gratuite fosse stata detratta l’IVA, cosa che mai accade per i soggetti che esercitano l’Odontoiatria, siano Programma corsi su www.studiobortolini.com 1 Dottor Paolo Bortolini ̶ Pubblicato su “Italian Dental Journal” nr. 6/2012 Il regime fiscale delle prestazioni gratuite essi professionisti o società perché, come è noto, la detrazione dell’IVA sugli acquisti non è consentita quando le operazioni attive sono esentate dall’IVA, comma 2 art. 19 DPR 633/1972, come lo sono le prestazioni mediche e odontoiatriche. A qualcuno potrebbe venire in mente di fare una fattura, o magari un autofattura, con la descrizione delle prestazioni offerte e indicando zero come loro corrispettivo, con o senza note tipo “per prestazioni rese gratuitamente”: la cosa è assolutamente da non fare. Deducibilità delle spese Per decidere in merito alla deducibilità delle spese sostenute per eseguire prestazioni gratuite, quali laboratorio, dispositivi medici, materiali di consumo o parcelle pagate dal dentista o da una società che esercita l’odontoiatria a professionisti che avessero eseguito per loro conto la prestazione offerta al parente, all’amico, al dipendente o al cliente, occorre rifarsi al concetto di inerenza della spesa, desunto dalla prima parte del primo periodo del comma 5 dell’articolo 109 del DPR 917/1986, rubricato come “Norme generali sui componenti del reddito di impresa”, la cui applicabilità anche al reddito di lavoro autonomo è pacifica per la prassi, la giurisprudenza e la dottrina. Leggiamola: “Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito…”. Per poter dedurre una spesa dal reddito, occorre quindi riuscire a metterla in relazione con dei ricavi o DEDUCIBILITA’ SPESE (3) TIPO GRATUITA’ FATTURAZIONE Non interessata (1) NO, mai NO, mai NO, mai Limitata, come «Spese di rappresentanza» (4) proventi tassabili, cosa che sembrerebbe impossibile con delle prestazioni gratuite. Ma, come detto, Interessata (2)(5) (1) – es. prestazioni rese a parenti; (2) – es. visite gratis (a scopo reperimento clientela), visite o prestazioni «rifatte» a clienti (a scopo di miglioramento delle relazioni); (3) – laboratorio, dispositivi medici, materiali di consumo, parcelle pagate ad altri professionisti per eseguire la prestazione offerta; (4) – max 1% dei compensi annuali per i professionisti, 1,3% per le società (5) – casi border line: amici e dipendenti, valutare singoli casi queste prestazioni non sono tutte uguali. Se l’indeducibilità assoluta delle spese, si riveda il breve elenco all’inizio del paragrafo, è pacifica per le prestazioni gratuite non interessate di cui si è detto all’inizio dell’articolo, si pensi a quelle rese dal professionista a parenti, diversa è la conclusione nel caso delle prestazioni gratuite si, ma interessate. Infatti, trovato un nesso con dei ricavi, anche solo potenziali, il divieto di deduzione delle spese viene meno. Si pensi a prestazioni gratuite finalizzate al reperimento di nuovi clienti, le visite gratis, o al miglioramento delle relazioni con quelli già acquisiti, le prestazioni rifatte. Non si recupererebbe però una deducibilità “piena”, ma limitata dal fatto che le spese per questo tipo di prestazioni gratuite vanno qualificate come spese di rappresentanza in base al punto e) del primo Programma corsi su www.studiobortolini.com 2 Dottor Paolo Bortolini ̶ Pubblicato su “Italian Dental Journal” nr. 6/2012 Il regime fiscale delle prestazioni gratuite comma del Decreto del MEF del 19 Novembre 2008, come chiarito dalla circolare 34 del 13 Luglio 2009 anche per la validità delle norme in questione sia per il libero professionista, anche associato, sia per la società, di persone o di capitali, che esercita l’odontoiatria. La deducibilità dunque c’è, ma complessivamente limitata all’1% dei compensi annuali per il professionista e all’1,3% dei ricavi annuali fino ai dieci milioni, oltre tale soglia la percentuale diminuisce, per la società. In caso di verifica fiscale, se risultasse che spese connesse con prestazioni gratuite sono state dedotte, la mancanza di inerenza farebbe riprendere a tassazione, anche ai fini IRAP, con sanzione, l’intero importo di quelle connesse con le prestazioni non interessate, mentre per quelle interessate sarebbe l’errata qualificazione della spesa che farebbe riprendere a tassazione l’eventuale differenza fra l’importo massimo ammesso dai calcoli percentuali indicati e quello effettivamente portato in deduzione, se superiore. Situazioni al limite Resta da dire delle prestazioni gratuite erogate agli altri beneficiari citati all’inizio dell’articolo, gli amici e colleghi, i dipendenti. In prima battuta esse parrebbero rientrare nella categoria della gratuità non interessata, ma in caso di verifica potrebbero emergere dubbi. Per gli amici, se si tratta di uno o due all’anno, e si dimostra di non aver dedotto le relative spese, non dovrebbero esserci problemi. Se sono un lungo elenco, invece, è bene prepararsi a dare spiegazioni a fronte di una possibile accusa di presunti incassi al nero. Infine, per le prestazioni gratuite in favore dei dipendenti, i verificatori potrebbero inferire che si è trattato in realtà di un compenso in natura, da recuperare a tassazione in capo al collaboratore. Programma corsi su www.studiobortolini.com 3