regolamento comunale - Comune di Rocchetta Sant`Antonio
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Comune di Rocchetta Sant'Antonio (Provincia Foggia) REGOLAMENTO COMUNALE DI ===§=== "DISCIPLINA DEL SERVIZIO MENSA E FORNITURA PASTI A DOMICILIO A FAVORE DEGLI ANZIANI" Approvato dal Consiglio Comunale con Atto Deliberativo n.48 del 18 dicembre 2006. 1 INDICE Art. 1 - Finalità del regolamento pag. 3 Art. 2 – Descrizione dei servizi pag. 3 Art. 3 - Destinatari del servizio pag. 3 Art. 4 – Elementi delimitanti lo stato di bisogno pag. 3 Art. 5 – Modalità di accesso alle prestazioni: linee generali pag. 3 Art. 6. – Definizioni pag. 4 Art. 7. - Determinazione del minimo vitale pag. 4 Art. 8. - Graduazioni per l’accesso alle prestazioni e criteri per la compartecipazione al costo del servizio. pag. 4 Art. 9. Criteri per la individuazione del nucleo familiare pag. 5 Art. 10 – Norme per la presentazione delle richieste. pag. 5 Art. 11. – Istruttoria della domanda pag. 6 Art. 12 – Controlli sulle dichiarazioni degli utenti. pag. 6 Art. 13 – Pubblicità del Regolamento ed entrata in vigore. pag. 7 2 Art. 1 - Finalità del regolamento. Il Comune di Rocchetta Sant’Antonio, quale titolare delle funzioni amministrative concernenti gli interventi socialiassistenziali rivolti alla comunità locale di riferimento, intende assicurare alle persone anziane che ivi risiedono, le quali versano in stato di bisogno ovvero in situazioni di rischio, di abbandono familiare e/o emarginazione sociale, l’erogazione del servizio mensa, anche mediante la fornitura di pasti a domicilio, alle condizioni e secondo le modalità indicate negli articoli che seguono. Al perseguimento di tali finalità, in attuazione del principio di sussidiarietà, concorrono insieme al Comune i soggetti pubblici e privati operanti nel campo delle politiche sociali nel territorio comunale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge dello Stato n. 328 del 8/11/2000 e della Legge Regionale n. 19 del 12/07/2006. Art. 2 – Descrizione dei servizi Il servizio mensa consiste nel fornire un pasto completo agli anziani e agli indigenti che non hanno la possibilità di potersi procurare o preparare i pasti. Il servizio viene svolto preferibilmente attraverso: - strutture pubbliche, di proprietà comunale, in grado di poter soddisfare le eventuali richieste; - gara e convenzione con ristoranti del posto; - convenzioni con le associazioni di volontariato presenti sul territorio Il servizio può espletarsi anche mediante la fornitura pasti a domicilio, rivolto ai cittadini anziani ed ai disabili al fine di sollevarli dall’incombenza della preparazione dei pasti, consentendo loro di permanere nel proprio ambiente, in conformità al principio di domiciliarità. Esso si realizza tramite la consegna del pasto direttamente a casa; pasto che verrà fornito dai soggetti come sopra individuati. Nei casi di compartecipazione al costo dei servizi da parte dell’utenza, il pagamento sarà effettuato presso l’Ufficio Economato del Comune. L’erogazione dei servizi è quotidiana. Art. 3 - Destinatari del servizio Il servizio di mensa sociale, anche mediante la fornitura di pasti a domicilio, è rivolto: 1) agli anziani ultrasettantenni, autosufficienti, che si trovano in condizioni di disagio economico o a rischio di emarginazione sociale; 2) ai soggetti che si trovano un uno stato di invalidità superiore al 74%. Art. 4 – Elementi delimitanti lo stato di bisogno L’erogazione del servizio di cui al presente Regolamento tiene conto, prioritariamente, della necessità di garantire gli anziani ultrasettantenni e gli altri soggetti che versano in uno stato di bisogno sanitario. Alla determinazione dello “stato di bisogno” concorrono, in particolare, i seguenti elementi: insufficienza del reddito personale e/o familiare dell’anziano in rapporto alle esigenze minime vitali proprie e dei membri del proprio nucleo familiare; incapacità totale o parziale dell’anziano a gestire la propria vita quotidiana ovvero impossibilità del nucleo familiare ad assicurare adeguata assistenza ad un suo componente debole; l’essere colpiti da uno stato di invalidità superiore al 74% (bisogno sanitario). Art. 5 – Modalità di accesso alle prestazioni: linee generali I parametri di accesso ed il concorso al costo delle prestazioni descritte sono determinati, in linea generale, in relazione alla situazione economica del beneficiario. La verifica della situazione economica è effettuata, ai sensi dell’art. 25 della Legge n. 328/2000, e secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 109 del 31/03/1998 e s.m.i., sulla base dell’ISEE, “indicatore della situazione economica equivalente”. L’obiettivo dell’ISEE è di valutare, con l’utilizzo di criteri uniformi, la capacità economica del nucleo familiare che intende accedere alle prestazioni oggetto del presente Regolamento. Ai fini dell’accesso alle prestazioni si considera, altresì, la situazione sociale del richiedente, considerati i vari fattori che generano o accentuano lo stato di bisogno, quali sono, a titolo esemplificativo, la solitudine, la vedovanza, la stato di ex carcerato, la condizione abitativa, la dipendenza da droghe o altre sostanze. Dette situazioni devono essere puntualmente rappresentate all’assistente sociale, che avrà il compito di valutarle e di riferirne al Responsabile dei Servizi Sociali. Art. 6. – Definizioni Ai fini della corretta applicazione del presente regolamento è adottata la seguente terminologia: a) Per ”ISE” si intende l’Indicatore della Situazione Economica, equivalente alla somma tra l’indicatore della situazione reddituale, da lavoro e da attività finanziarie, e l’indicatore della situazione patrimoniale rettificato nella misura del 20% dei valori patrimoniali mobiliari e immobiliari; b) Per “Scala di equivalenza” si intende un insieme di parametri, correlati al numero dei componenti e ad altre particolari caratteristiche del nucleo familiare, come definiti nella tabella 2 del Decreto Legislativo n. 109/98; c) Per “ISEE” si intende l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente”, che è il risultato del rapporto tra l’ISE e i coefficienti della scala d’equivalenza, in maniera tale da rideterminare la capacità economica del nucleo familiare con riferimento al numero dei suoi componenti. 3 Art. 7. - Determinazione del minimo vitale Per minimo vitale si intende la soglia economica al di sotto della quale si ritiene che non sia possibile soddisfare i bisogni e le esigenze fondamentali di vita e di relazione. Per la determinazione del minimo vitale si assume come valore di riferimento l’importo del trattamento minimo pensionistico, determinato annualmente dall’INPS (calcolato su tredici mensilità) che, con riferimento all’anno 2006, è di complessivi Euro 5.558,54. Detto importo, riferito ad un nucleo familiare composto da una sola persona, costituisce il valore del reddito ISE rilevante ai fini dell’individuazione della fascia economica di base, di cui all’articolo seguente. Il suddetto importo, riparametrato in base alla scala d’equivalenza prevista dalla normativa vigente (Tabella 2 allegata al D.Lgs. n. 109/98), determina il reddito ISEE relativo al nucleo familiare cui si fa riferimento. Art. 8. - Graduazioni per l’accesso alle prestazioni e criteri per la compartecipazione al costo del servizio. Per l’accesso alle prestazioni oggetto del presente Regolamento, si procede alla definizione di fasce economiche diverse e delle relative percentuali di compartecipazione al costo del servizio da parte del richiedente la prestazione in oggetto. Sono individuate n. 5 fasce economiche specificate nelle tabella che segue, incrementate ciascuna del 50% rispetto al livello base, assumendo quale prima fascia o fascia di base l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore o uguale al minimo vitale come fissato all’art. 7. La prima fascia costituisce la soglia di reddito ISEE al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al servizio. L’ultima fascia costituisce la soglia di reddito ISEE al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere per intero il costo unitario del servizio. FASCIA ECONOMICA Valore ISEE/Euro <= 5.558 Da 5.559 Da 8.339 Da 11.118 >= 13.897 a 8.338 a 11.117 a 13.896 Percentuale di compartecipazione al costo unitario del servizio 0 25% 50% 75% 100% Il costo unitario del servizio è stabilito annualmente dalla Giunta Comunale, tenendo conto degli accordi raggiunti con i soggetti erogatori, ove il servizio sociale non sia gestito in economia. La tariffa corrisposta dall’utenza, determinata secondo i criteri indicati nella tabella, sarà arrotondata al decimale (di Euro) superiore. Alla Giunta comunale spetta, annualmente, la rideterminazione delle fasce economiche corrispondenti agli scaglioni di reddito ISEE predeterminati, fermo restando il criterio di individuazione del “minimo vitale” di cui all’art. 7, nonchè la rideterminazione delle percentuali di compartecipazione a carico dell’utente. Art. 9. Criteri per la individuazione del nucleo familiare Ai fini del Regolamento, con riguardo specifico alla determinazione dell’ISEE e tenendo conto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 109/98 e dai D.P.C.M. attuativi, si precisa che: - ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica intesa come “insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune”, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 223/1989 e del D.P.C.M. n. 221/1999, nonché i soggetti considerati a carico del richiedente ai fini IRPEF, anche se non conviventi; - i coniugi con la stessa residenza, ma a carico ai fini IRPEF di altre persone, si considerano facenti parte dello stesso nucleo familiare (ossia costituiscono nucleo a sé stante); - i coniugi non legalmente separati con diversa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare salvo i seguenti casi particolari: a) quando uno dei coniugi è escluso dalla potestà dei figli; b) nel caso di abbandono del coniuge, accertato dal Giudice o dalla Pubblica Autorità competente in materia di Servizi Sociali; c) quando è stato richiesto scioglimento o cessazione del matrimonio in base all’art. 3 della Legge n. 898/1970; - il soggetto che risulta fiscalmente a carico di più persone, si considera appartenente: a) al nucleo della famiglia anagrafica con cui vive; b) al nucleo del soggetto che, in base all’art. 433 del Codice Civile, è tenuto in modo prioritario agli alimenti, se non vive con alcuna delle persone cui risulta a carico; c) al nucleo familiare che versa gli alimenti in misura superiore, nel caso di più coobligati dello stesso grado; - il figlio minore di anni 18, anche se fiscalmente a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive; - il minori non conviventi con i genitori ed in affido presso i terzi, fanno parte del nucleo familiare dell’affidatario; - i minori in affido e collocati presso comunità fanno nucleo familiare a sé stante. 4 Art. 10 – Norme per la presentazione delle richieste. La richiesta di erogazione del servizio avviene attraverso la presentazione all’Ufficio dei Servizi sociali della: a) istanza diretta alla fruizione della prestazione sulla base del modello predisposto dal Servizio competente; b) dichiarazione sostitutiva ISEE, redatta conformemente al modello tipo, secondo le modalità previste dall’art. 4 del D.Lgs. n. 109/98 e s,m.i., e dai D.P.C.M. che ne hanno dato attuazione. c) documentazione sanitaria attestante lo stato di invalidità, nonché ogni ulteriore documentazione utile a rappresentare la situazione economica e sociale del richiedente. La dichiarazione sostitutiva di cui alla lettera b) ha valore di 1 anno a decorrere dalla data di attestazione. Il richiedente non è, tuttavia, tenuto a presentare detta dichiarazione se al momento della domanda è in possesso dell’attestazione, rilasciata dal Comune, di avvenuta presentazione di dichiarazione sostitutiva ISEE in corso di validità e contenente i redditi percepiti dal nucleo familiare del richiedente nell’anno precedente a quello della presentazione della domanda. Durante il periodo di validità è data facoltà al cittadino di presentare una nuova dichiarazione qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni economiche e familiari ai fini del calcolo dell’ISEE. In casi di impossibilità/incapacità o altro a presentare la domanda (quali, ad esempio, interdizione, inabilitazione, minore età), l’istanza può essere direttamente proposta e sottoscritta da familiari, dal rappresentante legale o da uffici del servizio di assistenza sociale territoriale. Art. 11. – Istruttoria della domanda Il Servizio competente, ricevuta l’istanza, adotta i seguenti adempimenti: a) esame delle condizioni di ammissibilità e di ogni altro presupposto rilevante ai fini dell’accesso al servizio, in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento; b) rilascio dell’attestazione ISEE riportante il contenuto della dichiarazione sostitutiva e degli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica; c) accertamento d’ufficio sui fatti dichiarati, ai sensi della normativa vigente, nonché eventuale esperimento di accertamenti tecnici e verifiche, avvalendosi della collaborazione di altri uffici ove necessario; d) eventuale richiesta di ulteriori dichiarazioni e/o documentazioni e rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete; e) adozione di ogni altro provvedimento necessario per rispondere alle esigenze del richiedente e per il corretto adempimento dell’istruttoria All’esito dell’istruttoria, il Responsabile del Servizio adotta il provvedimento di accoglimento o rigetto dell’istanza entro un termine massimo di 30 giorni. Prima della formale adozione del provvedimento di rigetto, il Responsabile comunica tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all’accoglimento della domanda, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 bis della Legge n. 241/1990. Del provvedimento finale è data comunicazione al cittadino indicando le motivazioni dell’accoglimento o reiezione dell’istanza. Art. 12 – Controlli sulle dichiarazioni degli utenti. Il Servizio competente effettua controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. A questo fine, il Responsabile del Servizio può richiedere all’utente la documentazione comprovante la completezza e l’esattezza dei dati dichiarati. Art. 13 – Pubblicità del Regolamento ed entrata in vigore. Ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 241/1990, copia del presente regolamento è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio, da effettuarsi dopo che la delibera consiliare di approvazione è divenuta esecutiva. L’entrata in vigore del Regolamento comporta la disapplicazione e l’abrogazione delle precedenti disposizioni regolamentari in materia. 5 Comune di Rocchetta Sant'Antonio (Provincia Foggia) ATTESATAZIONE DI ESECUTIVITA’ Il presente Regolamento: • è stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 18 dicembre 2006 con atto n.48; • è stato pubblicato all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 29 dicembre 2006 al 13 gennaio 2007 con la contemporanea pubblicazione, allo stesso Albo Pretorio; • è entrato in vigore il 13 gennaio 2007. Data 18 gennaio 2007 Timbro IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Gianluigi CASO 6