l`elicottero nell`antincendio boschivo

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l`elicottero nell`antincendio boschivo
L’ELICOTTERO
NELL’ANTINCENDIO BOSCHIVO
Le regole e l’applicabilità al servizio
volontario e/o professionistico
IL VOLONTARIATO
Il volontariato è riconosciuto e regolamentato dalle
seguenti norme:
•Legge 11 agosto 1991 n°266
Legge-quadro sul volontariato
•Legge 24 febbraio 1992, n°225
Istituzione del servizio nazionale della protezione civile
Legge 11 agosto 1991 n°266
Legge-quadro sul volontariato
Questa legge:
riconosce il valore sociale del volontariato e stabilisce i principi
cui le regioni e le provincie autonome devono attenersi nel
disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche
e le
organizzazioni di volontariato;
stabilisce cosa si intende per attività di volontariato;
stabilisce cosa è e come deve essere strutturata
un’organizzazione di volontariato;
definisce i meccanismi assicurativi per gli aderenti
l’organizzazione di volontariato;
indica da dove le organizzazioni di volontariato traggono le
risorse economiche per il loro funzionamento;
obbliga le regioni e le province autonome all’istituzione di
registri nei quali si possono iscrivere le associazioni di
volontariato per il loro riconoscimento e per poter accedere a
finanziamenti pubblici;
stabilisce la possibilità, per lo Stato, le Regioni, le Province
autonome e gli Enti pubblici, di stipulare convenzioni con le
organizzazioni di volontariato ed i relativi criteri;
stabilisce le agevolazioni fiscali ed i criteri per la valutazione
dell’imponibile;
definisce cosa devono disciplinare le leggi regionali e
provinciali;
istituisce l’osservatorio nazionale per il volontariato;
prevede la costituzione di fondi speciali presso le regioni al
fine di istituire, tramite gli enti locali, centri di servizio gestiti
dalle organizzazioni di volontariato ed a loro disposizione con
la funzione di sostenere e qualificarne l’attività;
ed infine stabilisce il diritto alla flessibilità nell’orario di lavoro
per gli iscritti alle organizzazioni di volontariato.
Legge 24 febbraio 1992, n°225
Istituzione del servizio nazionale della protezione civile
La legge 225 del 1992, con la quale è stato istituito il Servizio
Nazionale della Protezione civile, riconosce espressamente
alle organizzazioni ed associazioni di volontariato il ruolo di
"struttura operativa nazionale", parte integrante del sistema
pubblico, alla stregua delle altre componenti istituzionali, come il
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, le Forze Armate, le Forze
di Polizia, il Corpo forestale dello Stato, ecc.
L'
obiettivo condiviso con le Associazioni di volontariato di
Protezione civile è di creare in ogni territorio un servizio di pronta
risposta alle esigenze della Protezione civile, in grado di operare
integrandosi, se del caso, con gli altri livelli di intervento previsti
nell'
organizzazione del sistema nazionale della Protezione civile,
valorizzando al massimo le forze della cittadinanza attiva ed
organizzata presente in ogni comune d'
Italia, in piena
integrazione con le forze istituzionali presenti sul territorio.
Le organizzazioni di volontariato che intendono collaborare nel
sistema pubblico di Protezione civile, si iscrivono in appositi albi
o registri, regionali e nazionali.
Si tratta di associazioni a carattere nazionale e di associazioni
locali, queste ultime tra di loro coordinate sul territorio di comuni,
province e regioni, in modo da formare, in caso di necessità,
un'
unica struttura di facile e rapida chiamata per gli interventi.
Più è alto il livello organizzativo delle associazioni, più solide
sono la loro efficacia e la loro autonomia.
Poiché nel volontariato generalmente sono rappresentate più o
meno tutte le professionalità della società moderna, le stesse
associazioni si sono diversificate per quanto riguarda l’offerta dei
loro servizi, scegliendo la strada di una specifica alta
specializzazione, quali i gruppi di cinofili e subacquei, i gruppi di
radioamatori, gli speleologi e naturalmente il volontariato per
l'
antincendio boschivo.
Sebbene l'
opera del volontariato sia assolutamente gratuita, il
legislatore ha provveduto a tutelare i volontari lavoratori: in caso
di impiego nelle attività di Protezione civile essi non perdono la
giornata, che viene rimborsata dallo Stato al datore di lavoro,
pubblico e privato.
Il riconoscimento del
volontario quale appartenente ad una
associazione accreditata, fa si, che non
vi sia differenza tra
volontariato e professionismo
per
quanto attiene alle
norme ed alle regole
vigenti in materia di
supporto aereo nelle
operazioni A.I.B.
Naturalmente non esiste volontariato tra il personale di volo, il
quale deve essere alle dipendenze dell’organizzazione che
fornisce i mezzi aerei. Se questi ultimi sono forniti da
organizzazioni appartenenti allo Stato (Vigili del Fuoco, Corpo
Forestale, Polizia o Forze Armate varie, il personale sarà
appartenente ai singoli Corpi, se invece i mezzi aerei sono forniti
da Operatori Commerciali il personale dovrà essere dipendente
dagli stessi ed iscritto sulla licenza di L.A.
Premesso questo, addentriamoci brevemente nelle
problematiche operative derivanti dall’appoggio aereo
nelle operazioni di Antincendio boschivo.
Con l’arrivo in zona di operazioni di mezzi aerei il lavoro delle
squadre a terra non è affatto concluso. Infatti il lavoro si fa più
serrato poiché bisogna allontanarsi rapidamente dalla zona
interessata
al
lancio
e
subito
dopo
approfittare
dell’abbassamento delle fiamme e completare l’estinzione.
E’ necessario che il coordinamento
tra mezzi aerei e squadre a terra sia
massimo e che i volontari seguano
scrupolosamente le direttive del
coordinamento del Corpo Forestale.
Esso si trova in contatto radio con il
pilota e con i volontari. Solo lui
decide se chiedere l’intervento al
Centro Operativo Aereo Unificato
(COAU), presso il dipartimento della
Protezione
Civile
per
quanto
riguarda gli aeromobili di stato,
all’operatore convenzionato per gli
aeromobili civili.
Sia il personale volontario che quello professionale deve essere
sufficientemente addestrato ad operare con l’appoggio di
aeromobili. Soprattutto quando opera con l’appoggio di elicotteri
che si riforniscono da cisterne o vasche.
Durante un intervento aereo gli uomini devono essere tutti ben
visibili, devono restare vicini tra loro, non devono trovarsi nel
punto di lancio, ne a valle se la zona di impatto è franosa.
L’intervento aereo può essere diretto sul fronte di fuoco ed in
questo caso si usa generalmente acqua e mezzi che permettono
ripetuti lanci in breve tempo (elicotteri e Canadair) o indiretto con
l’uso di ritardanti lanciati sulla vegetazione, prima che sia
raggiunta dal fuoco, onde formare una fascia in grado di
rallentare la combustione. Gli aerei usati in questo caso
(Aeritalia G222, Hercules C130) devono rifornirsi tornando in
aeroporto ed i lanci sono molto distanziati nel tempo.
Ed ecco alcuni dei mezzi aerei utilizzati in operazioni A.I.B.
Bombardier Aerospace 415 o
Canadair CL - 415
Lockheed C 130 J Hercules
Aeritalia G.222
Boeing Vertol Chinook CH-47
Sikorsky S-64 skycrane
Agusta Bell AB 412 SP/HP/EP
Agusta Bell AB 205
Eurocopter AS 350 B3
Eurocopter AS 350 B3
Sud Aviation – Aerospatiale SA 315 B Lama
Agusta Westland A 119 Koala
HELI AVIO CONSULT
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Ringrazia per la cortese attenzione