l`elicottero nell`antincendio boschivo
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l`elicottero nell`antincendio boschivo
L’ELICOTTERO NELL’ANTINCENDIO BOSCHIVO Le regole e l’applicabilità al servizio volontario e/o professionistico IL VOLONTARIATO Il volontariato è riconosciuto e regolamentato dalle seguenti norme: •Legge 11 agosto 1991 n°266 Legge-quadro sul volontariato •Legge 24 febbraio 1992, n°225 Istituzione del servizio nazionale della protezione civile Legge 11 agosto 1991 n°266 Legge-quadro sul volontariato Questa legge: riconosce il valore sociale del volontariato e stabilisce i principi cui le regioni e le provincie autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato; stabilisce cosa si intende per attività di volontariato; stabilisce cosa è e come deve essere strutturata un’organizzazione di volontariato; definisce i meccanismi assicurativi per gli aderenti l’organizzazione di volontariato; indica da dove le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento; obbliga le regioni e le province autonome all’istituzione di registri nei quali si possono iscrivere le associazioni di volontariato per il loro riconoscimento e per poter accedere a finanziamenti pubblici; stabilisce la possibilità, per lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti pubblici, di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato ed i relativi criteri; stabilisce le agevolazioni fiscali ed i criteri per la valutazione dell’imponibile; definisce cosa devono disciplinare le leggi regionali e provinciali; istituisce l’osservatorio nazionale per il volontariato; prevede la costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, tramite gli enti locali, centri di servizio gestiti dalle organizzazioni di volontariato ed a loro disposizione con la funzione di sostenere e qualificarne l’attività; ed infine stabilisce il diritto alla flessibilità nell’orario di lavoro per gli iscritti alle organizzazioni di volontariato. Legge 24 febbraio 1992, n°225 Istituzione del servizio nazionale della protezione civile La legge 225 del 1992, con la quale è stato istituito il Servizio Nazionale della Protezione civile, riconosce espressamente alle organizzazioni ed associazioni di volontariato il ruolo di "struttura operativa nazionale", parte integrante del sistema pubblico, alla stregua delle altre componenti istituzionali, come il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, le Forze Armate, le Forze di Polizia, il Corpo forestale dello Stato, ecc. L' obiettivo condiviso con le Associazioni di volontariato di Protezione civile è di creare in ogni territorio un servizio di pronta risposta alle esigenze della Protezione civile, in grado di operare integrandosi, se del caso, con gli altri livelli di intervento previsti nell' organizzazione del sistema nazionale della Protezione civile, valorizzando al massimo le forze della cittadinanza attiva ed organizzata presente in ogni comune d' Italia, in piena integrazione con le forze istituzionali presenti sul territorio. Le organizzazioni di volontariato che intendono collaborare nel sistema pubblico di Protezione civile, si iscrivono in appositi albi o registri, regionali e nazionali. Si tratta di associazioni a carattere nazionale e di associazioni locali, queste ultime tra di loro coordinate sul territorio di comuni, province e regioni, in modo da formare, in caso di necessità, un' unica struttura di facile e rapida chiamata per gli interventi. Più è alto il livello organizzativo delle associazioni, più solide sono la loro efficacia e la loro autonomia. Poiché nel volontariato generalmente sono rappresentate più o meno tutte le professionalità della società moderna, le stesse associazioni si sono diversificate per quanto riguarda l’offerta dei loro servizi, scegliendo la strada di una specifica alta specializzazione, quali i gruppi di cinofili e subacquei, i gruppi di radioamatori, gli speleologi e naturalmente il volontariato per l' antincendio boschivo. Sebbene l' opera del volontariato sia assolutamente gratuita, il legislatore ha provveduto a tutelare i volontari lavoratori: in caso di impiego nelle attività di Protezione civile essi non perdono la giornata, che viene rimborsata dallo Stato al datore di lavoro, pubblico e privato. Il riconoscimento del volontario quale appartenente ad una associazione accreditata, fa si, che non vi sia differenza tra volontariato e professionismo per quanto attiene alle norme ed alle regole vigenti in materia di supporto aereo nelle operazioni A.I.B. Naturalmente non esiste volontariato tra il personale di volo, il quale deve essere alle dipendenze dell’organizzazione che fornisce i mezzi aerei. Se questi ultimi sono forniti da organizzazioni appartenenti allo Stato (Vigili del Fuoco, Corpo Forestale, Polizia o Forze Armate varie, il personale sarà appartenente ai singoli Corpi, se invece i mezzi aerei sono forniti da Operatori Commerciali il personale dovrà essere dipendente dagli stessi ed iscritto sulla licenza di L.A. Premesso questo, addentriamoci brevemente nelle problematiche operative derivanti dall’appoggio aereo nelle operazioni di Antincendio boschivo. Con l’arrivo in zona di operazioni di mezzi aerei il lavoro delle squadre a terra non è affatto concluso. Infatti il lavoro si fa più serrato poiché bisogna allontanarsi rapidamente dalla zona interessata al lancio e subito dopo approfittare dell’abbassamento delle fiamme e completare l’estinzione. E’ necessario che il coordinamento tra mezzi aerei e squadre a terra sia massimo e che i volontari seguano scrupolosamente le direttive del coordinamento del Corpo Forestale. Esso si trova in contatto radio con il pilota e con i volontari. Solo lui decide se chiedere l’intervento al Centro Operativo Aereo Unificato (COAU), presso il dipartimento della Protezione Civile per quanto riguarda gli aeromobili di stato, all’operatore convenzionato per gli aeromobili civili. Sia il personale volontario che quello professionale deve essere sufficientemente addestrato ad operare con l’appoggio di aeromobili. Soprattutto quando opera con l’appoggio di elicotteri che si riforniscono da cisterne o vasche. Durante un intervento aereo gli uomini devono essere tutti ben visibili, devono restare vicini tra loro, non devono trovarsi nel punto di lancio, ne a valle se la zona di impatto è franosa. L’intervento aereo può essere diretto sul fronte di fuoco ed in questo caso si usa generalmente acqua e mezzi che permettono ripetuti lanci in breve tempo (elicotteri e Canadair) o indiretto con l’uso di ritardanti lanciati sulla vegetazione, prima che sia raggiunta dal fuoco, onde formare una fascia in grado di rallentare la combustione. Gli aerei usati in questo caso (Aeritalia G222, Hercules C130) devono rifornirsi tornando in aeroporto ed i lanci sono molto distanziati nel tempo. Ed ecco alcuni dei mezzi aerei utilizzati in operazioni A.I.B. Bombardier Aerospace 415 o Canadair CL - 415 Lockheed C 130 J Hercules Aeritalia G.222 Boeing Vertol Chinook CH-47 Sikorsky S-64 skycrane Agusta Bell AB 412 SP/HP/EP Agusta Bell AB 205 Eurocopter AS 350 B3 Eurocopter AS 350 B3 Sud Aviation – Aerospatiale SA 315 B Lama Agusta Westland A 119 Koala HELI AVIO CONSULT Consulenza Aeronautica del Com.te Paul Frei Via Otto Huber, 9 39055 Laives (BZ) C.F.: FREPLA49A14F132W P. IVA : 02394900217 Tel. Ufficio : 0471 594897 Fax Ufficio: 0471 594896 Cell. +39 335 7041182 e-mail ufficio: [email protected] Web: www.frei-bz.it Ringrazia per la cortese attenzione