REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELL`ACQUA

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REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELL`ACQUA
COMUNE DI RIPOSTO
PROVINCIA DI CATANIA
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REGOLAMENTO
PER LA DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA
POTABILE E PER L’ESECUZIONE DELLE
OPERE DI DERIVAZIONE
Approvato con deliberazione C.C. n° 244 del 11/12/1997, coordinato con le successive modificazioni ed
aggiornato alla deliberazione C.C. n° 051 del 21/10/2004.
INDICE
Pag.
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Concessioni di acqua potabile …………………………………….
3
Art. 2
Usi dell'acqua potabile ……………………………………………..
3
Art. 3
Durata delle concessioni …………………………………………..
3
Art. 4
Decadenza delle concessioni ……………………………………..
3
Art. 5
Revoca delle concessioni ………………………………………….
4
Art. 6
Voltura nominativo concessionario ……………………………….
4
Art. 7
Cessazione della fornitura idrica ………………………………….
4
Art. 8
Sospensione della fornitura idrica ………………………………...
4
Art. 9
Verbale di cessazione o sospensione ……………………………
4
Art. 10
Attivazione e riattivazione della fornitura …………………………
5
Art. 11
Verbale di attivazione o riattivazione ……………………………..
5
Art. 12
Erogazione dell'acqua ……………………………………………...
5
Art. 13
Accertamento del consumo ………………………………………..
5
Art. 14
Pagamento corrispettivi ……………………………………………
5
Art. 15
Fasce di utenze e fasce di maggiorazioni ………………………..
6
Art. 16
Concessioni temporanee …………………………………………..
6
CAPO II
OPERE DI DERIVAZIONE E DI DISTRIBUZIONE
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Presa …………………………………………………………………
Esecuzione della presa …………………………………………….
Apparecchiature costituenti la presa ……………………………..
Ubicazione del contatore …………………………………………..
Manutenzione e riparazione del contatore ……………………….
Obblighi del concessionario ……………………………………….
Diritto di vigilanza del Comune ……………………………………
6
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CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Norma transitoria ……………………………………………………
Abrogazione di norme ……………………………………………...
Entrata in vigore …………………………………………………….
9
9
9
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Concessioni di acqua potabile
1. Il Comune concede a tutti i proprietari o
usufruttuari locali che ne facciano richiesta scritta,
alle condizioni stabilite nel presente regolamento
e secondo le tariffe in vigore, l'acqua di cui
dispone che può essere destinata ad uso
domestico o ad uso industriale.
2. La richiesta può essere effettuata
anche dal locatario, previo consenso scritto del
proprietario del locale che dovrà essere allegato.
3. Nella richiesta devono essere indicati il
quantitativo giornaliero di acqua richiesto e il suo
uso, nonché l'ubicazione, la descrizione e la
destinazione d'uso del locale in cui verrà
consumata.
4. La concessione viene rilasciata
mediante provvedimento del Sindaco, firmato per
accettazione dall'utente.
5. Nella concessione devono essere
indicati il quantitativo giornaliero di acqua
concesso e il suo uso, nonché l'ubicazione, la
descrizione e la destinazione del locale in cui
verrà consumata.
6. E vietato il rilascio di concessioni fuori
dal territorio comunale. Quelle esistenti possono
essere, in tutto o in parte, revocate dal Sindaco.
7. Tutte le spese cui dà luogo il
provvedimento di concessione sono a carico
dell’utente.
Art. 2
Usi dell'acqua potabile
1. Agli effetti del presente regolamento è
considerata per uso domestico l'acqua che serve
a soddisfare i bisogni ordinari di ogni famiglia,
compresi quelli condominiali per la pulizia delle
parti comuni, ed il funzionamento dei servizi
igienici nei locali adibiti ad attività commerciale,
artigianale e simili per il cui espletamento l'utilizzo
dell'acqua non è indispensabile.
2. E’ considerata per uso industriale
l'acqua utilizzata nei locali adibiti ad attività
commerciale, artigianale e simili per il cui
espletamento l'utilizzo dell'acqua è indispensabile
e l'acqua comunque utilizzata per uso diverso da
quello domestico e da quello irriguo.
3. Non è permesso utilizzare l'acqua
ottenuta in concessione per l'irrigazione di orti,
giardini, ecc., tranne che per il verde di pertinenza
dei locali per i quali l'acqua è stata concessa.
4. All' ipotesi di cui al primo comma è
equiparata agli effetti del presente regolamento la
concessione di acqua destinata all' irrigazione nei
lotti non edificati situati nelle zone territoriali
omogenee A e B.
5. Nei casi di cui al comma precedente la
concessione non può essere consentita per
quantità eccedente nel massimo quella della
seconda fascia di utenza di cui al successivo art.
15.
Art. 3
Durata delle concessioni
1. Le concessioni possono decorrere da
qualsiasi giorno dell'anno e scadono normalmente
il 31 dicembre dell'anno successivo.
2. Ove non sia stata presentata al
Comune, su modello dallo stesso rilasciato,
disdetta scritta, due mesi prima della scadenza, le
concessioni si intendono prorogate di diritto per
un anno e così via per gli anni successivi.
3. ln deroga a quanto previsto dai
precedenti commi il concessionario ha la facoltà,
presentando disdetta scritta entro il 30 aprile, di
anticipare la scadenza della concessione al 30
giugno, a condizione che la durata della
concessione risulti non inferiore ad un anno.
4. ln,caso di trasferimento della proprietà
o dell'usufrutto e/o del godimento del locale si
procederà alla voltura del nominativo del
concessionario
indipendentemente
dalla
decorrenza della concessione.
Art. 4
Decadenza delle concessioni
1. Le concessioni si intendono decadute
nei seguenti casi:
a) distruzione e/o demolizione dell'immobile per il
cui servizio l'acqua era stata concessa;
b) cambio di destinazione d'uso dell'immobile per
il cui servizio l'acqua era stata concessa che
comporti cambio d'uso dell'acqua da domestico
ad industriale.
2. Il verificarsi degli eventi previsti nel
precedente comma deve essere immediatamente
denunciato dal concessionario al Comune che
prenderà i provvedimenti di sua competenza.
3. Qualora esistano i presupposti il
concessionario può contestualmente richiedere
una nuova concessione, dietro il pagamento dei
soli diritti di segreteria e del bollo contratto.
Regolamento per la distribuzione dell’acqua potabile e per l’esecuzione delle opere di derivazione
3
Art. 5
Revoca delle concessioni
1. Il Comune si riserva la facoltà di
sospendere la fornitura dell'acqua o di revocare la
concessione, con conseguente cessazione della
fornitura dell’acqua, qualora:
a) il concessionario si renda moroso per un anno
intero;
b) il concessionario si renda responsabile della
manomissione dei sigilli del contatore;
c) per colpa dell'utente non sia sistematicamente
consentito al personale incaricato di eseguire
l'accertamento dei consumi e le visite ispettive
previste dal presente regolamento;
d) si verifichi un guasto alla derivazione che
comporti fuori uscita d'acqua con danno per la
circolazione
e/o
l'igiene
pubblica
e
il
concessionario interessato informato dal Comune
non intervenga o risulti irreperibile;
e) il concessionario danneggi l'impianto idrico o
comunque violi le norme del presente
regolamento.
2. Nei casi sopra descritti gli utenti
responsabili sono anche passibili di una sanzione
amministrativa da £. 50.000 a £. 500.000, salvo
ogni altra ragione o azione in sede civile o penale.
3. Gli utenti che non consentono la lettura
del contatore o non denunciano tempestivamente
il cattivo funzionamento dello stesso o
manomettono i sigilli, salvo le sanzioni di cui ai
commi precedenti, sono iscritti a ruolo nell’anno
successivo sulla base di un consumo medio
giornaliero maggiore del 50 per cento di quello
previsto per la fascia di appartenenza1.
Art. 6
Voltura nominativo concessionario
1. In caso di cambio del nominativo del
beneficiario dell'utenza, l'utente cessante dovrà
darne immediato avviso scritto al Comune, su
modello dallo stesso rilasciato, indicante il numero
di matricola del contatore e la relativa lettura, che
dovrà essere sottoscritto anche dall'utente
subentrante che dovrà contestualmente rinnovare
la concessione a suo nome.
2. In caso di cambio del nominativo del
beneficiario dell'utenza, il cambio del nominativo
del concessionario dell'utenza può avvenire anche
su richiesta scritta, su modello rilasciato dal
Comune,
dell'utente
subentrante
che
contestualmente rinnoverà la concessione a suo
nome,
previa
presentazione
di
atta
documentazione dalla quale risulti che l'utente
1
Comma introdotto con deliberazione C.C. n. 124 del
23/12/2003.
subentrante è proprietario o usufruttuario
dell'immobile per il cui servizio l'acqua era stata
concessa e che ne ha il godimento.
3. Il rinnovo della concessione, nei casi
previsti dai commi precedenti, avverrà dietro il
pagamento dei soli diritti di segreteria e del bollo
contratto e, nei casi in cui l’utente subentrante sia
erede o donatario, di quanto dovuto per canoni ed
eccedenze pregresse.
Art. 7
Cessazione della fornitura idrica
1. La disdetta, la decadenza e la revoca
della concessione comportano la cessazIone della
fornitura idrica.
2. Nel caso di disdetta la cessazione della
fornitura idrica avviene normalmente alla
scadenza della concessione ma, su richiesta del
concessionario, può avvenire anche prima della
scadenza, senza alcun onere per il Comune.
3. Nel caso di decadenza o di revoca
della concessione la cessazione della fornitura
avviene subito dopo i provvedimenti di decadenza
o di revoca della concessione.
Art. 8
Sospensione della fornitura idrica
1. La sospensione della fornitura idrica
può avvenire sia in seguito a provvedimento del
Comune sia in seguito a richiesta del
concessionario o, in sua assenza, di chiunque
abbia titoli idonei su apposito modello predisposto
dal Comune.
2. Il concessionario a cui sia stata
sospesa la fornitura dell' acqua dovrà versare per
la riattivazione del servizio, oltre a quanto già
dovuto, le spese per la sospensione ed il ripristino
della fornitura.
Art. 9
Verbale di cessazione o sospensione
1. Gli incaricati del Comune, ricevuto
l'ordine di cessazione o di sospensione,
scollegheranno il contatore e collocheranno il
tappo cieco con il sigillo di piombo all'ingresso
della fornitura e impediranno con qualsiasi altro
mezzo idoneo la continuazione della derivazione.
2.
Contemporaneamente
redarranno
apposito verbale indicante la matricola del
contatore e la relativa lettura, che sarà sottoscritto
Regolamento per la distribuzione dell’acqua potabile e per l’esecuzione delle opere di derivazione
4
anche dall' utente se presente o da almeno due
testimoni in caso di assenza dell'utente.
Art. 10
3. In nessun caso l'utente potrà
pretendere indennizzo alcuno per le momentanee
interruzioni del servizio idrico derivanti da cause di
forza maggiore, da abbassamento di pressione,
da riparazioni alla conduttura, da mancanza di
energia elettrica nei pozzi e da altre cause simili.
Attivazione e riattivazione della fornitura
1. L’attivazione della fornitura idrica è
subordinata al rilascio della concessione di acqua
ed alla regolare realizzazione della presa.
2. La riattivazione della fornitura idrica è
subordinata al venir meno delle cause che hanno
determinato la sospensione. Ove la riattivazione
segua la revoca della concessione da parte del
Comune, il concessionario è tenuto a pagare,
oltre a quanto dovuto, le spese per la
sospensione ed il ripristino della fornitura che
forfetariamente vengono fissate in misura pari alla
metà del canone annuo dovuto per la prima fascia
di utenza per uso domestico2.
Art. 11
Verbale di attivazione o riattivazione
1. Gli incaricati del Comune, ricevuto
l'ordine di attivazione o di riattivazione, dopo
avere constatato la regolare realizzazione della
presa ed il regolare funzionamento del contatore
procederanno al montaggio dello stesso ed alla
apposizione dei sigilli antimanomissione del
contatore.
2.
Contemporaneamente
redarranno
apposito verbale indicante la matricola del
contatore e la relativa lettura, che sarà sottoscritto
dall'utente se presente o da almeno due testimoni
in caso di assenza dell'utente.
Art. 12
Erogazione dell’acqua
1. La somministrazione dell'acqua avrà
luogo a bocca libera. Per la misurazione del
consumo verrà applicato a cura del Comune
apposito contatore fornito dall'utente. Il Comune
assicura l'erogazione del quantitativo d'acqua
pattuito giornalmente ad una quota di metri 1,00
dal piano stradale.
2. Sono a carico dell'utente le spese per
la realizzazione ed il mantenimento dell'impianto
relativo al sollevamento dell'acqua a quote di
livello superiore a quello sopra citato.
2
Comma così risultante dopo le modifiche introdotte con
deliberazione C.C. n. 100 del 22/10/2002.
Art. 13
Accertamento del consumo
1. Il quantitativo di acqua misurato dal
contatore sarà accertato da personale comunale o
da personale esterno dallo stesso Comune
incaricato.
2. Il Comune provvede alla lettura dei
contatori per l’accertamento delle eccedenze
nell’ultimo trimestre dell’anno, ferma restando la
facoltà di procedere ad ulteriori accertamenti in
qualsiasi periodo dell'anno3.
3. Il personale incaricato delle verifiche
del consumo rilascia di volta in volta all'utente nel
luogo della concessione una bolletta indicante il
numero di matricola del contatore, la lettura del
contatore e la data della verifica medesima.
4. Della quantità di acqua pattuita sarà
pagato il canone intero anche quando non sia
stata in tutto o in parte consumata.
5. Il minor consumo accertato ad ogni
verifica non può essere dedotto in compenso delle
eventuali precedenti o successive eccedenze.
Art. 14
Pagamento corrispettivi
1 Ogni concessionario deve al Comune
secondo le tariffe in vigore i seguenti corrispettivi:
a) canone per quantitativo di acqua ottenuto in
concessione;
b) canone per manutenzione e riparazione
contatore;
c) maggiorazione per eventuali eccedenze di
consumo.
2. Detti corrispettivi dovranno essere
versati da ogni utente direttamente al tesoriere
comunale, che rilascerà quietanza, oppure a
mezzo c/c postale intestato alla tesoreria
comunale di Riposto.
3. La relativa bolletta sarà recapitata di
volta in volta presso la residenza dell'utente in
tempo utile per consentirgli di effettuare il
versamento entro il termine indicato nella
medesima bolletta.
4. Ogni ritardo nel pagamento oltre il
termine di cui al precedente comma darà luogo
3
Comma così modificato con deliberazione C.C. n. 124 del
23/12/2003.
Regolamento per la distribuzione dell’acqua potabile e per l’esecuzione delle opere di derivazione
5
all'applicazione degli interessi nella misura che il
tesoriere comunale pratica al Comune sulle
anticipazioni di cassa.
5. 4
Art. 155
successivo quanto pagato per l’acqua consumata
in meno, previo accertamento della lettura
effettuato
dal
personale
preposto
dall’Amministrazione Comunale. L’accertamento
relativo all’anno solare sarà effettuato tenendo
conto del consumo medio giornaliero calcolato
con riguardo ai dati risultanti dalle letture6.
Fasce di utenze e fasce di maggiorazione
1. Le concessioni vengono consentite
secondo le seguenti fasce di utenze
caratterizzate dai corrispondenti quantitativi
giornalieri di acqua impegnati:
UTENZE PER USO DOMESTICO
1^ fascia
300 litri al giorno
2^ fascia
600 litri al giorno
3^ fascia
750 litri al giorno
4^ fascia
1.000 litri al giorno
3^ fascia
2.000 litri al giorno
3^ fascia
3.500 litri al giorno
UTENZE PER USO INDUSTRIALE
1^ fascia
600 litri al giorno
2^ fascia
1000 litri al giorno
3^ fascia
1.500 litri al giorno
4^ fascia
2.000 litri al giorno
3^ fascia
3.500 litri al giorno
3^ fascia
5.000 litri al giorno
La fascia di litri 300 è riservata ai nuclei familiari
costituiti da due componenti, di cui uno di età
maggiore di anni 65 nel corso dell’anno solare,
non coabitanti con altro o altri nuclei e ai nuclei
familiari costituiti da un solo componente. Il
Comune può concedere quantitativi di acqua
giornalieri maggiori di litri 1.000 al giorno o di
multipli di 1.000 rispetto a quelli previsti dalle
ultime fasce (3.500 per uso domestico, 5.000 per
uso industriale).
2. Sono consentite le modifiche
contrattuali delle concessioni che comportino un
diverso uso dell’acqua o una variazione del
quantitativo di acqua giornaliero impegnato su
domanda del concessionario e dietro il
pagamento dei soli diritti di segreteria e del bollo
contratto.
3. Per i consumi in eccedenza rispetto ai
quantitativi di acqua impegnati viene applicata la
maggiorazione del 40 per cento della tariffa a
metro cubo. La maggiorazione non si applica agli
utenti della prima fascia per uso domestico fino al
consumo medio giornaliero di litri 600.
4. I consumi dovuti ad incendi, per gli
impianti muniti di bocche antincendio, non sono
valutati ai fini della determinazione delle
eccedenze di consumo.
5. Agli utenti iscritti nei ruoli sarà
rimborsato mediante accredito nel ruolo dell’anno
Art. 16
Concessioni temporanee
1.
Le
concessioni
provvisorie
o
temporanee, esclusivamente per uso industriale,
sono quelle che consentono di usufruire
dell'erogazione dell'acqua in casi eccezionali per
un periodo di tempo non superiore a mesi quattro.
2. I corrispettivi dovuti sono quelli previsti
nel primo comma dell'art. 14 e le fasce di utenza
consentite sono quelle previste nel primo comma
dell' art. 15.
3. Il pagamento dei canoni per il
quantitativo di acqua ottenuto in concessione e
per la manutenzione e la riparazione del contatore
deve avvenire anticipatamente assieme al
versamento di una cauzione, pari a metà del
canone complessivamente dovuto per il
quantitativo di acqua ottenuto in concessione.
4. Le maggiorazioni per eventuali
eccedenze di consumi vengono applicati in base
al secondo comma dell'art. 15.
5. Alla cessazione della fornitura la
cauzione verrà conguagliata con le eventuali
maggiorazioni per eccedenza di consumo con la
fattura finale.
Capo II
OPERE DI DERIVAZIONE E DI
DISTRIBUZIONE
Art 17
Presa
1. Le opere di derivazione dalla
conduttura principale stradale e i relativi accessori
costituiscono la presa dell'utente. Ogni complesso
immobiliare, anche se costituito da più palazzine
plurifamiliari, sarà dotato di unica presa di
derivazione. L'ingresso della derivazione in ogni
4
Comma soppresso con deliberazione C.C. n. 100 del
22/10/2002.
5
Articolo così modificato con deliberazione C.C. n. 124 del
23/12/2003.
6
Comma così sostituito con deliberazione C.C. n. 051 del
21/10/2004.
Regolamento per la distribuzione dell’acqua potabile e per l’esecuzione delle opere di derivazione
6
complesso immobiliare avviene di norma dalla
pubblica via o da spazi pubblici.
2. Ad ogni presa realizzata dall'utente il
Comune si riserva il diritto di collegare altre
condotte per uso pubblico, e di consentire il
collegamento di altre utenze a favore di privati, i
quali hanno però l'obbligo di rimborsare l'utente
che ha provveduto alla costruzione della
derivazione di una quota parte delle spese nella
misura che equitativamente sarà fissata dal
Comune.
3. È proibito all'utente di innestare nella
sua condotta di derivazione e di distribuzione
interna alcuna presa d'acqua a favore di terzi,
come pure di cedere ad altri sia a pagamento che
gratuitamente, tutta o parte dell'acqua a lui
concessa, eccettuati i casi di locazione in tutto o
in parte dell'immobile.
4. È proibito all'utente di installare nella
propria derivazione anche per tempi brevissimi
apparecchi che possano aumentare la portata
idrica o possano disturbare il regime normale
della pressione della condotta comunale.
5. L'utente è obbligato a realizzare nella
sua derivazione, su richiesta del Comune, tutte le
modifiche e variazioni che si dovessero rendere
necessarie per motivi igienici o di viabilità
pubblica.
6. Ogni modificazione delle opere di
derivazione da eseguire nell'interesse dell'utente
deve essere preventivamente autorizzata dal
Comune.
7. La conduttura e le altre opere
necessarie per l'esecuzione della derivazione che
l'utente collocherà nel sottosuolo di aree comunali
resteranno nel caso di cessazione per qualsiasi
causa della concessione di proprietà del Comune,
senza obbligo alcuno di rivalsa o di compenso a
favore dell'utente.
Art. 18
Esecuzione della presa
1. Ricevuta comunicazione dell'avvenuto
rilascio della concessione, l'utente provvederà a
sua cura e spese, secondo le prescrizioni della
legge e del presente regolamento e sotto le
direttive del personale del Comune, a realizzare
tutte le opere necessarie (compreso scavo e
ripristino) per la derivazione dell'acqua dalla
conduttura comunale, nonché per la distribuzione
interna.
2. Lo scavo all'interno del quale verrà
realizzata la presa dovrà essere ricoperto con
sabbia costipata ed il suolo dovrà essere
ripristinato con le stesse caratteristiche in
precedenza esistenti (pavimenti in mattonelle,
asfalto, bardato, ecc.).
3. Prima dell'inizio dell'esecuzione dei
lavori,
l'utente
è
tenuto
a
richiedere
l'autorizzazione ad eseguire gli stessi, nonché ad
allegare alla richiesta stessa, a garanzia della
perfetta esecuzione a regola d'arte, una polizza
fideiussoria rilasciata da società assicurativa,
autorizzata a norma di legge, recante la
descrizione dell'opera e l'importo garantito
determinato dal Comune o in alternativa a versare
presso la tesoreria comunale una cauzione che
sarà svincolata a lavori eseguiti.
4. Previa fornitura dei materiali da parte
dell’utente saranno eseguiti a cura e sotto la
responsabilità
del
personale
comunale
l'applicazione della staffa a collare con passante
di presa e la foratura della tubazione comunale.
5. I funzionari e gli agenti incaricati della
sorveglianza edilizia hanno diritto di accedere
ovunque si eseguono lavori per la realizzazione o
manutenzione di allacci idrici al fine di ispezionare
tutte le opere soggette all'osservanza del presente
regolamento.
Art. 19
Apparecchiature costituenti la presa
1. La derivazione dalla conduttura
comunale deve essere composta dalle seguenti
apparecchiature:
a) staffa a collare in acciaio forgiato e guarnizione
di tenuta in gomma;
b) passante di presa in bronzo cromato di tipo con
chiusura a sfera con cappelletto quadrato per la
manovra;
c) tubazione di derivazione in ghisa o in acciaio
senza saldatura (Mannesman) a filettare, zincata
e catramata;
d) tubazione in PVC di tipo pesante all'interno
della quale dovrà collocarsi la tubazione di presa;
e) passante di arresto da collocare nelle
immediate vicinanze del muro perimetrale, prima
dell'ingresso nel fabbricato, in bronzo cromato del
tipo con chiusura a sfera con cappelletto quadrato
per la manovra, custodito all'interno di un pozzetto
da realizzare in muratura di mattoni pieni, con
telaio e chiusino in ghisa delle dimensioni di 20 x
20 cm. recante la scritta "acque comunali";
f) tubazione di distribuzione dal passante di
arresto fino al contatore in acciaio senza saldatura
zincato a filettare;
g) punto di misurazione acqua costituito da monte
a valle da:
- valvola di chiusura con cappelletto piompabile in
bronzo cromato,
- valvola di non ritorno in bronzo,
- contatore tipo Woltmann quadrante asciutto con
sistema di indicazione dei metri cubi a lettura
diretta a rulli,
- passante a sfera di chiusura in bronzo cromato
dal quale ha inizio la tubazione per la
distribuzione interna.
Regolamento per la distribuzione dell’acqua potabile e per l’esecuzione delle opere di derivazione
7
2. In relazione a ciascuna richiesta di
concessione il Comune stabilirà a suo
insindacabile giudizio il diametro della presa e
dell'apparecchio misuratore.
Art. 20
Ubicazione del contatore
1. Il Comune si riserva di stabilire
l'ubicazione più opportuna per l'installazione del
contatore, l'utente concederà per esso il posto
richiesto nello stabile e realizzerà l’alloggiamento
secondo le prescrizioni del Comune.
2. Gli apparecchi misuratori a seconda dei
casi saranno posti come di seguito viene riportato:
a) complesso immobiliare con una sola utenza: il
contatore sarà posto all'esterno del muro
perimetrale dell'immobile nelle vicinanze dell'
ingresso pedonale o carraio ad un'altezza di metri
1,00 dal piano stradale, entro apposita cassetta
metallica con ante apribili verso l'esterno;
b) complesso immobiliare con due o più utenze in
unica palazzina: il contatore generale sarà posto
come nel punto a); i singoli contatori di utenza
saranno collocati a valle del locale autoclave in
prossimità dello stesso in luoghi condominiali
accessibili, a riparo dalle intemperie ad un'altezza
compresa tra metri 1,00 e metri 1,70 dal
pavimento;
c) complesso immobiliare con più utenze e in
diverse palazzine: il contatore generale del
complesso sarà posto come nel punto a); il
contatore generale della singola palazzina sarà
ubicato a monte del locale autoclave in prossimità
dello stesso, in luoghi condominiali accessibili, al
riparo dalle intemperie ad un'altezza di metri 1,00
dal pavimento; i singoli contatori di utenza
saranno collocati come nel punto b).
3. Gli apparecchi misuratori avranno un
proprio numero di matricola e saranno muniti di
appositi suggelli metallici recanti la scritta "acque
comunali". Essi verranno applicati in modo da
impedire qualsiasi alterazione delle parti interne.
4. Il Comune al fine di facilitare le
operazioni di lettura si riserva il diritto di richiedere
agli utenti lo spostamento dei contatori all'esterno
secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 del
presente articolo. Detto spostamento dovrà
avvenire a cura e spese dell'utente.
Art. 21
Manutenzione e riparazione del contatore
1. La riparazione e la manutenzione
ordinaria del contatore viene assunta dal
Comune, per questo ogni utente pagherà un
canone annuo secondo le tariffe vigenti.
2. Se la riparazione comporta la
rimozione momentanea del contatore, questo sarà
sostituito temporaneamente dal Comune. Gli
incaricati del Comune redarranno apposito
verbale indicante le matricole dei due contatori e
le relative letture, che sarà sottoscritto anche
dall'utente se presente o da almeno due testimoni
in caso di assenza dell'utente.
3. Qualora l'ufficio tecnico comunale
accerti che il contatore è guasto e non più
riparabile l'utente dovrà provvedere alla fornitura
di un nuovo contatore. La sostituzione può essere
effettuata dal Comune con addebito della relativa
spesa nella successiva bolletta.
Art. 22
Obblighi del concessionario
1. Sono a carico dell'utente le spese per
la conservazione e la manutenzione di tutte le
parti che compongono la sua derivazione.
Qualora si verificassero dei guasti nella sua
derivazione l'utente è tenuto a darne immediata
comunicazione al competente ufficio comunale e
ad eseguire senza indugio, sotto la sorveglianza e
direzione del personale comunale, le necessarie
riparazioni.
2. L'utente è responsabile di eventuali
manomissioni alla propria presa e di eventuali furti
di acqua dalla propria derivazione. Qualora si
verificassero manomissioni o furti l'utente è tenuto
a darne immediata comunicazione al competente
ufficio comunale.
3. Ove l'utente dubiti di eventuali guasti
verificatisi nel contatore dovrà subito darne notizia
al competente ufficio comunale per le opportune
riparazioni, rimanendogli assolutamente inibita la
possibilità di manomettere il contatore.
Art. 23
Diritto di vigilanza del Comune
1. Il Comune si riserva il diritto di usare ed
attivare tutte quelle cautele, che riterrà opportuno,
per meglio garantire in qualsiasi momento i suoi
interessi nelle forniture concesse, si riserva altresì
il diritto di vigilanza sull'osservanza delle
disposizioni contenute nel presente regolamento.
2. Al fine di esercitare la vigilanza, il
Comune, a mezzo dei propri incaricati, avrà diritto
di procedere, oltre che alle ordinarie verifiche del
consumo dell'acqua, a tutte le verifiche ispettive
che riterrà opportuno sullo stato della derivazione,
del contatore e di tutte le altre opere connesse.
Regolamento per la distribuzione dell’acqua potabile e per l’esecuzione delle opere di derivazione
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3. In caso di opposizione dell'utente ad
una delle suddette verifiche gli incaricati del
Comune constateranno l'opposizione stessa
redigendo apposito verbale.
4. Il personale incaricato delle operazioni
di lettura e vigilanza sarà provvisto di apposito
tesserino di riconoscimento, rilasciato dal
Comune, che dovrà esibire all'utente che ne
faccia richiesta.
adeguarle alle disposizioni del presente
regolamento su presentazione di domanda da
parte dell'utente e dietro pagamento dei soli diritti
di segreteria e del bollo contratto.
Art 25
Abrogazione di norme
Capo III
DISPOSIZIONI FINALI E
TRANSITORIE
1. Sono abrogate tutte le disposizioni
contenute nel regolamento dell' acquedotto
comunale vigente approvato con deliberazione
della G.M. n°. 41 del 1947 e successive modifiche
ed integrazioni.
Art. 26
Art. 24
Norma transItorIa
1. Sono consentite le modifiche
contrattuali delle concessioni preesistenti al fine di
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore
successivamente al visto tutorio ed alla
ripubblicazione a norma di legge.
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