REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELL`ACQUA
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REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELL`ACQUA
COMUNE DI RIPOSTO PROVINCIA DI CATANIA —————— REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA POTABILE E PER L’ESECUZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE Approvato con deliberazione C.C. n° 244 del 11/12/1997, coordinato con le successive modificazioni ed aggiornato alla deliberazione C.C. n° 051 del 21/10/2004. INDICE Pag. CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Concessioni di acqua potabile ……………………………………. 3 Art. 2 Usi dell'acqua potabile …………………………………………….. 3 Art. 3 Durata delle concessioni ………………………………………….. 3 Art. 4 Decadenza delle concessioni …………………………………….. 3 Art. 5 Revoca delle concessioni …………………………………………. 4 Art. 6 Voltura nominativo concessionario ………………………………. 4 Art. 7 Cessazione della fornitura idrica …………………………………. 4 Art. 8 Sospensione della fornitura idrica ………………………………... 4 Art. 9 Verbale di cessazione o sospensione …………………………… 4 Art. 10 Attivazione e riattivazione della fornitura ………………………… 5 Art. 11 Verbale di attivazione o riattivazione …………………………….. 5 Art. 12 Erogazione dell'acqua ……………………………………………... 5 Art. 13 Accertamento del consumo ……………………………………….. 5 Art. 14 Pagamento corrispettivi …………………………………………… 5 Art. 15 Fasce di utenze e fasce di maggiorazioni ……………………….. 6 Art. 16 Concessioni temporanee ………………………………………….. 6 CAPO II OPERE DI DERIVAZIONE E DI DISTRIBUZIONE Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Presa ………………………………………………………………… Esecuzione della presa ……………………………………………. Apparecchiature costituenti la presa …………………………….. Ubicazione del contatore ………………………………………….. Manutenzione e riparazione del contatore ………………………. Obblighi del concessionario ………………………………………. Diritto di vigilanza del Comune …………………………………… 6 7 7 8 8 8 8 CAPO III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 24 Art. 25 Art. 26 Norma transitoria …………………………………………………… Abrogazione di norme ……………………………………………... Entrata in vigore ……………………………………………………. 9 9 9 Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Concessioni di acqua potabile 1. Il Comune concede a tutti i proprietari o usufruttuari locali che ne facciano richiesta scritta, alle condizioni stabilite nel presente regolamento e secondo le tariffe in vigore, l'acqua di cui dispone che può essere destinata ad uso domestico o ad uso industriale. 2. La richiesta può essere effettuata anche dal locatario, previo consenso scritto del proprietario del locale che dovrà essere allegato. 3. Nella richiesta devono essere indicati il quantitativo giornaliero di acqua richiesto e il suo uso, nonché l'ubicazione, la descrizione e la destinazione d'uso del locale in cui verrà consumata. 4. La concessione viene rilasciata mediante provvedimento del Sindaco, firmato per accettazione dall'utente. 5. Nella concessione devono essere indicati il quantitativo giornaliero di acqua concesso e il suo uso, nonché l'ubicazione, la descrizione e la destinazione del locale in cui verrà consumata. 6. E vietato il rilascio di concessioni fuori dal territorio comunale. Quelle esistenti possono essere, in tutto o in parte, revocate dal Sindaco. 7. Tutte le spese cui dà luogo il provvedimento di concessione sono a carico dell’utente. Art. 2 Usi dell'acqua potabile 1. Agli effetti del presente regolamento è considerata per uso domestico l'acqua che serve a soddisfare i bisogni ordinari di ogni famiglia, compresi quelli condominiali per la pulizia delle parti comuni, ed il funzionamento dei servizi igienici nei locali adibiti ad attività commerciale, artigianale e simili per il cui espletamento l'utilizzo dell'acqua non è indispensabile. 2. E’ considerata per uso industriale l'acqua utilizzata nei locali adibiti ad attività commerciale, artigianale e simili per il cui espletamento l'utilizzo dell'acqua è indispensabile e l'acqua comunque utilizzata per uso diverso da quello domestico e da quello irriguo. 3. Non è permesso utilizzare l'acqua ottenuta in concessione per l'irrigazione di orti, giardini, ecc., tranne che per il verde di pertinenza dei locali per i quali l'acqua è stata concessa. 4. All' ipotesi di cui al primo comma è equiparata agli effetti del presente regolamento la concessione di acqua destinata all' irrigazione nei lotti non edificati situati nelle zone territoriali omogenee A e B. 5. Nei casi di cui al comma precedente la concessione non può essere consentita per quantità eccedente nel massimo quella della seconda fascia di utenza di cui al successivo art. 15. Art. 3 Durata delle concessioni 1. Le concessioni possono decorrere da qualsiasi giorno dell'anno e scadono normalmente il 31 dicembre dell'anno successivo. 2. Ove non sia stata presentata al Comune, su modello dallo stesso rilasciato, disdetta scritta, due mesi prima della scadenza, le concessioni si intendono prorogate di diritto per un anno e così via per gli anni successivi. 3. ln deroga a quanto previsto dai precedenti commi il concessionario ha la facoltà, presentando disdetta scritta entro il 30 aprile, di anticipare la scadenza della concessione al 30 giugno, a condizione che la durata della concessione risulti non inferiore ad un anno. 4. ln,caso di trasferimento della proprietà o dell'usufrutto e/o del godimento del locale si procederà alla voltura del nominativo del concessionario indipendentemente dalla decorrenza della concessione. Art. 4 Decadenza delle concessioni 1. Le concessioni si intendono decadute nei seguenti casi: a) distruzione e/o demolizione dell'immobile per il cui servizio l'acqua era stata concessa; b) cambio di destinazione d'uso dell'immobile per il cui servizio l'acqua era stata concessa che comporti cambio d'uso dell'acqua da domestico ad industriale. 2. Il verificarsi degli eventi previsti nel precedente comma deve essere immediatamente denunciato dal concessionario al Comune che prenderà i provvedimenti di sua competenza. 3. Qualora esistano i presupposti il concessionario può contestualmente richiedere una nuova concessione, dietro il pagamento dei soli diritti di segreteria e del bollo contratto. Regolamento per la distribuzione dell’acqua potabile e per l’esecuzione delle opere di derivazione 3 Art. 5 Revoca delle concessioni 1. Il Comune si riserva la facoltà di sospendere la fornitura dell'acqua o di revocare la concessione, con conseguente cessazione della fornitura dell’acqua, qualora: a) il concessionario si renda moroso per un anno intero; b) il concessionario si renda responsabile della manomissione dei sigilli del contatore; c) per colpa dell'utente non sia sistematicamente consentito al personale incaricato di eseguire l'accertamento dei consumi e le visite ispettive previste dal presente regolamento; d) si verifichi un guasto alla derivazione che comporti fuori uscita d'acqua con danno per la circolazione e/o l'igiene pubblica e il concessionario interessato informato dal Comune non intervenga o risulti irreperibile; e) il concessionario danneggi l'impianto idrico o comunque violi le norme del presente regolamento. 2. Nei casi sopra descritti gli utenti responsabili sono anche passibili di una sanzione amministrativa da £. 50.000 a £. 500.000, salvo ogni altra ragione o azione in sede civile o penale. 3. Gli utenti che non consentono la lettura del contatore o non denunciano tempestivamente il cattivo funzionamento dello stesso o manomettono i sigilli, salvo le sanzioni di cui ai commi precedenti, sono iscritti a ruolo nell’anno successivo sulla base di un consumo medio giornaliero maggiore del 50 per cento di quello previsto per la fascia di appartenenza1. Art. 6 Voltura nominativo concessionario 1. In caso di cambio del nominativo del beneficiario dell'utenza, l'utente cessante dovrà darne immediato avviso scritto al Comune, su modello dallo stesso rilasciato, indicante il numero di matricola del contatore e la relativa lettura, che dovrà essere sottoscritto anche dall'utente subentrante che dovrà contestualmente rinnovare la concessione a suo nome. 2. In caso di cambio del nominativo del beneficiario dell'utenza, il cambio del nominativo del concessionario dell'utenza può avvenire anche su richiesta scritta, su modello rilasciato dal Comune, dell'utente subentrante che contestualmente rinnoverà la concessione a suo nome, previa presentazione di atta documentazione dalla quale risulti che l'utente 1 Comma introdotto con deliberazione C.C. n. 124 del 23/12/2003. subentrante è proprietario o usufruttuario dell'immobile per il cui servizio l'acqua era stata concessa e che ne ha il godimento. 3. Il rinnovo della concessione, nei casi previsti dai commi precedenti, avverrà dietro il pagamento dei soli diritti di segreteria e del bollo contratto e, nei casi in cui l’utente subentrante sia erede o donatario, di quanto dovuto per canoni ed eccedenze pregresse. Art. 7 Cessazione della fornitura idrica 1. La disdetta, la decadenza e la revoca della concessione comportano la cessazIone della fornitura idrica. 2. Nel caso di disdetta la cessazione della fornitura idrica avviene normalmente alla scadenza della concessione ma, su richiesta del concessionario, può avvenire anche prima della scadenza, senza alcun onere per il Comune. 3. Nel caso di decadenza o di revoca della concessione la cessazione della fornitura avviene subito dopo i provvedimenti di decadenza o di revoca della concessione. Art. 8 Sospensione della fornitura idrica 1. La sospensione della fornitura idrica può avvenire sia in seguito a provvedimento del Comune sia in seguito a richiesta del concessionario o, in sua assenza, di chiunque abbia titoli idonei su apposito modello predisposto dal Comune. 2. Il concessionario a cui sia stata sospesa la fornitura dell' acqua dovrà versare per la riattivazione del servizio, oltre a quanto già dovuto, le spese per la sospensione ed il ripristino della fornitura. Art. 9 Verbale di cessazione o sospensione 1. Gli incaricati del Comune, ricevuto l'ordine di cessazione o di sospensione, scollegheranno il contatore e collocheranno il tappo cieco con il sigillo di piombo all'ingresso della fornitura e impediranno con qualsiasi altro mezzo idoneo la continuazione della derivazione. 2. Contemporaneamente redarranno apposito verbale indicante la matricola del contatore e la relativa lettura, che sarà sottoscritto Regolamento per la distribuzione dell’acqua potabile e per l’esecuzione delle opere di derivazione 4 anche dall' utente se presente o da almeno due testimoni in caso di assenza dell'utente. Art. 10 3. In nessun caso l'utente potrà pretendere indennizzo alcuno per le momentanee interruzioni del servizio idrico derivanti da cause di forza maggiore, da abbassamento di pressione, da riparazioni alla conduttura, da mancanza di energia elettrica nei pozzi e da altre cause simili. Attivazione e riattivazione della fornitura 1. L’attivazione della fornitura idrica è subordinata al rilascio della concessione di acqua ed alla regolare realizzazione della presa. 2. La riattivazione della fornitura idrica è subordinata al venir meno delle cause che hanno determinato la sospensione. Ove la riattivazione segua la revoca della concessione da parte del Comune, il concessionario è tenuto a pagare, oltre a quanto dovuto, le spese per la sospensione ed il ripristino della fornitura che forfetariamente vengono fissate in misura pari alla metà del canone annuo dovuto per la prima fascia di utenza per uso domestico2. Art. 11 Verbale di attivazione o riattivazione 1. Gli incaricati del Comune, ricevuto l'ordine di attivazione o di riattivazione, dopo avere constatato la regolare realizzazione della presa ed il regolare funzionamento del contatore procederanno al montaggio dello stesso ed alla apposizione dei sigilli antimanomissione del contatore. 2. Contemporaneamente redarranno apposito verbale indicante la matricola del contatore e la relativa lettura, che sarà sottoscritto dall'utente se presente o da almeno due testimoni in caso di assenza dell'utente. Art. 12 Erogazione dell’acqua 1. La somministrazione dell'acqua avrà luogo a bocca libera. Per la misurazione del consumo verrà applicato a cura del Comune apposito contatore fornito dall'utente. Il Comune assicura l'erogazione del quantitativo d'acqua pattuito giornalmente ad una quota di metri 1,00 dal piano stradale. 2. Sono a carico dell'utente le spese per la realizzazione ed il mantenimento dell'impianto relativo al sollevamento dell'acqua a quote di livello superiore a quello sopra citato. 2 Comma così risultante dopo le modifiche introdotte con deliberazione C.C. n. 100 del 22/10/2002. Art. 13 Accertamento del consumo 1. Il quantitativo di acqua misurato dal contatore sarà accertato da personale comunale o da personale esterno dallo stesso Comune incaricato. 2. Il Comune provvede alla lettura dei contatori per l’accertamento delle eccedenze nell’ultimo trimestre dell’anno, ferma restando la facoltà di procedere ad ulteriori accertamenti in qualsiasi periodo dell'anno3. 3. Il personale incaricato delle verifiche del consumo rilascia di volta in volta all'utente nel luogo della concessione una bolletta indicante il numero di matricola del contatore, la lettura del contatore e la data della verifica medesima. 4. Della quantità di acqua pattuita sarà pagato il canone intero anche quando non sia stata in tutto o in parte consumata. 5. Il minor consumo accertato ad ogni verifica non può essere dedotto in compenso delle eventuali precedenti o successive eccedenze. Art. 14 Pagamento corrispettivi 1 Ogni concessionario deve al Comune secondo le tariffe in vigore i seguenti corrispettivi: a) canone per quantitativo di acqua ottenuto in concessione; b) canone per manutenzione e riparazione contatore; c) maggiorazione per eventuali eccedenze di consumo. 2. Detti corrispettivi dovranno essere versati da ogni utente direttamente al tesoriere comunale, che rilascerà quietanza, oppure a mezzo c/c postale intestato alla tesoreria comunale di Riposto. 3. La relativa bolletta sarà recapitata di volta in volta presso la residenza dell'utente in tempo utile per consentirgli di effettuare il versamento entro il termine indicato nella medesima bolletta. 4. Ogni ritardo nel pagamento oltre il termine di cui al precedente comma darà luogo 3 Comma così modificato con deliberazione C.C. n. 124 del 23/12/2003. Regolamento per la distribuzione dell’acqua potabile e per l’esecuzione delle opere di derivazione 5 all'applicazione degli interessi nella misura che il tesoriere comunale pratica al Comune sulle anticipazioni di cassa. 5. 4 Art. 155 successivo quanto pagato per l’acqua consumata in meno, previo accertamento della lettura effettuato dal personale preposto dall’Amministrazione Comunale. L’accertamento relativo all’anno solare sarà effettuato tenendo conto del consumo medio giornaliero calcolato con riguardo ai dati risultanti dalle letture6. Fasce di utenze e fasce di maggiorazione 1. Le concessioni vengono consentite secondo le seguenti fasce di utenze caratterizzate dai corrispondenti quantitativi giornalieri di acqua impegnati: UTENZE PER USO DOMESTICO 1^ fascia 300 litri al giorno 2^ fascia 600 litri al giorno 3^ fascia 750 litri al giorno 4^ fascia 1.000 litri al giorno 3^ fascia 2.000 litri al giorno 3^ fascia 3.500 litri al giorno UTENZE PER USO INDUSTRIALE 1^ fascia 600 litri al giorno 2^ fascia 1000 litri al giorno 3^ fascia 1.500 litri al giorno 4^ fascia 2.000 litri al giorno 3^ fascia 3.500 litri al giorno 3^ fascia 5.000 litri al giorno La fascia di litri 300 è riservata ai nuclei familiari costituiti da due componenti, di cui uno di età maggiore di anni 65 nel corso dell’anno solare, non coabitanti con altro o altri nuclei e ai nuclei familiari costituiti da un solo componente. Il Comune può concedere quantitativi di acqua giornalieri maggiori di litri 1.000 al giorno o di multipli di 1.000 rispetto a quelli previsti dalle ultime fasce (3.500 per uso domestico, 5.000 per uso industriale). 2. Sono consentite le modifiche contrattuali delle concessioni che comportino un diverso uso dell’acqua o una variazione del quantitativo di acqua giornaliero impegnato su domanda del concessionario e dietro il pagamento dei soli diritti di segreteria e del bollo contratto. 3. Per i consumi in eccedenza rispetto ai quantitativi di acqua impegnati viene applicata la maggiorazione del 40 per cento della tariffa a metro cubo. La maggiorazione non si applica agli utenti della prima fascia per uso domestico fino al consumo medio giornaliero di litri 600. 4. I consumi dovuti ad incendi, per gli impianti muniti di bocche antincendio, non sono valutati ai fini della determinazione delle eccedenze di consumo. 5. Agli utenti iscritti nei ruoli sarà rimborsato mediante accredito nel ruolo dell’anno Art. 16 Concessioni temporanee 1. Le concessioni provvisorie o temporanee, esclusivamente per uso industriale, sono quelle che consentono di usufruire dell'erogazione dell'acqua in casi eccezionali per un periodo di tempo non superiore a mesi quattro. 2. I corrispettivi dovuti sono quelli previsti nel primo comma dell'art. 14 e le fasce di utenza consentite sono quelle previste nel primo comma dell' art. 15. 3. Il pagamento dei canoni per il quantitativo di acqua ottenuto in concessione e per la manutenzione e la riparazione del contatore deve avvenire anticipatamente assieme al versamento di una cauzione, pari a metà del canone complessivamente dovuto per il quantitativo di acqua ottenuto in concessione. 4. Le maggiorazioni per eventuali eccedenze di consumi vengono applicati in base al secondo comma dell'art. 15. 5. Alla cessazione della fornitura la cauzione verrà conguagliata con le eventuali maggiorazioni per eccedenza di consumo con la fattura finale. Capo II OPERE DI DERIVAZIONE E DI DISTRIBUZIONE Art 17 Presa 1. Le opere di derivazione dalla conduttura principale stradale e i relativi accessori costituiscono la presa dell'utente. Ogni complesso immobiliare, anche se costituito da più palazzine plurifamiliari, sarà dotato di unica presa di derivazione. L'ingresso della derivazione in ogni 4 Comma soppresso con deliberazione C.C. n. 100 del 22/10/2002. 5 Articolo così modificato con deliberazione C.C. n. 124 del 23/12/2003. 6 Comma così sostituito con deliberazione C.C. n. 051 del 21/10/2004. Regolamento per la distribuzione dell’acqua potabile e per l’esecuzione delle opere di derivazione 6 complesso immobiliare avviene di norma dalla pubblica via o da spazi pubblici. 2. Ad ogni presa realizzata dall'utente il Comune si riserva il diritto di collegare altre condotte per uso pubblico, e di consentire il collegamento di altre utenze a favore di privati, i quali hanno però l'obbligo di rimborsare l'utente che ha provveduto alla costruzione della derivazione di una quota parte delle spese nella misura che equitativamente sarà fissata dal Comune. 3. È proibito all'utente di innestare nella sua condotta di derivazione e di distribuzione interna alcuna presa d'acqua a favore di terzi, come pure di cedere ad altri sia a pagamento che gratuitamente, tutta o parte dell'acqua a lui concessa, eccettuati i casi di locazione in tutto o in parte dell'immobile. 4. È proibito all'utente di installare nella propria derivazione anche per tempi brevissimi apparecchi che possano aumentare la portata idrica o possano disturbare il regime normale della pressione della condotta comunale. 5. L'utente è obbligato a realizzare nella sua derivazione, su richiesta del Comune, tutte le modifiche e variazioni che si dovessero rendere necessarie per motivi igienici o di viabilità pubblica. 6. Ogni modificazione delle opere di derivazione da eseguire nell'interesse dell'utente deve essere preventivamente autorizzata dal Comune. 7. La conduttura e le altre opere necessarie per l'esecuzione della derivazione che l'utente collocherà nel sottosuolo di aree comunali resteranno nel caso di cessazione per qualsiasi causa della concessione di proprietà del Comune, senza obbligo alcuno di rivalsa o di compenso a favore dell'utente. Art. 18 Esecuzione della presa 1. Ricevuta comunicazione dell'avvenuto rilascio della concessione, l'utente provvederà a sua cura e spese, secondo le prescrizioni della legge e del presente regolamento e sotto le direttive del personale del Comune, a realizzare tutte le opere necessarie (compreso scavo e ripristino) per la derivazione dell'acqua dalla conduttura comunale, nonché per la distribuzione interna. 2. Lo scavo all'interno del quale verrà realizzata la presa dovrà essere ricoperto con sabbia costipata ed il suolo dovrà essere ripristinato con le stesse caratteristiche in precedenza esistenti (pavimenti in mattonelle, asfalto, bardato, ecc.). 3. Prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori, l'utente è tenuto a richiedere l'autorizzazione ad eseguire gli stessi, nonché ad allegare alla richiesta stessa, a garanzia della perfetta esecuzione a regola d'arte, una polizza fideiussoria rilasciata da società assicurativa, autorizzata a norma di legge, recante la descrizione dell'opera e l'importo garantito determinato dal Comune o in alternativa a versare presso la tesoreria comunale una cauzione che sarà svincolata a lavori eseguiti. 4. Previa fornitura dei materiali da parte dell’utente saranno eseguiti a cura e sotto la responsabilità del personale comunale l'applicazione della staffa a collare con passante di presa e la foratura della tubazione comunale. 5. I funzionari e gli agenti incaricati della sorveglianza edilizia hanno diritto di accedere ovunque si eseguono lavori per la realizzazione o manutenzione di allacci idrici al fine di ispezionare tutte le opere soggette all'osservanza del presente regolamento. Art. 19 Apparecchiature costituenti la presa 1. La derivazione dalla conduttura comunale deve essere composta dalle seguenti apparecchiature: a) staffa a collare in acciaio forgiato e guarnizione di tenuta in gomma; b) passante di presa in bronzo cromato di tipo con chiusura a sfera con cappelletto quadrato per la manovra; c) tubazione di derivazione in ghisa o in acciaio senza saldatura (Mannesman) a filettare, zincata e catramata; d) tubazione in PVC di tipo pesante all'interno della quale dovrà collocarsi la tubazione di presa; e) passante di arresto da collocare nelle immediate vicinanze del muro perimetrale, prima dell'ingresso nel fabbricato, in bronzo cromato del tipo con chiusura a sfera con cappelletto quadrato per la manovra, custodito all'interno di un pozzetto da realizzare in muratura di mattoni pieni, con telaio e chiusino in ghisa delle dimensioni di 20 x 20 cm. recante la scritta "acque comunali"; f) tubazione di distribuzione dal passante di arresto fino al contatore in acciaio senza saldatura zincato a filettare; g) punto di misurazione acqua costituito da monte a valle da: - valvola di chiusura con cappelletto piompabile in bronzo cromato, - valvola di non ritorno in bronzo, - contatore tipo Woltmann quadrante asciutto con sistema di indicazione dei metri cubi a lettura diretta a rulli, - passante a sfera di chiusura in bronzo cromato dal quale ha inizio la tubazione per la distribuzione interna. Regolamento per la distribuzione dell’acqua potabile e per l’esecuzione delle opere di derivazione 7 2. In relazione a ciascuna richiesta di concessione il Comune stabilirà a suo insindacabile giudizio il diametro della presa e dell'apparecchio misuratore. Art. 20 Ubicazione del contatore 1. Il Comune si riserva di stabilire l'ubicazione più opportuna per l'installazione del contatore, l'utente concederà per esso il posto richiesto nello stabile e realizzerà l’alloggiamento secondo le prescrizioni del Comune. 2. Gli apparecchi misuratori a seconda dei casi saranno posti come di seguito viene riportato: a) complesso immobiliare con una sola utenza: il contatore sarà posto all'esterno del muro perimetrale dell'immobile nelle vicinanze dell' ingresso pedonale o carraio ad un'altezza di metri 1,00 dal piano stradale, entro apposita cassetta metallica con ante apribili verso l'esterno; b) complesso immobiliare con due o più utenze in unica palazzina: il contatore generale sarà posto come nel punto a); i singoli contatori di utenza saranno collocati a valle del locale autoclave in prossimità dello stesso in luoghi condominiali accessibili, a riparo dalle intemperie ad un'altezza compresa tra metri 1,00 e metri 1,70 dal pavimento; c) complesso immobiliare con più utenze e in diverse palazzine: il contatore generale del complesso sarà posto come nel punto a); il contatore generale della singola palazzina sarà ubicato a monte del locale autoclave in prossimità dello stesso, in luoghi condominiali accessibili, al riparo dalle intemperie ad un'altezza di metri 1,00 dal pavimento; i singoli contatori di utenza saranno collocati come nel punto b). 3. Gli apparecchi misuratori avranno un proprio numero di matricola e saranno muniti di appositi suggelli metallici recanti la scritta "acque comunali". Essi verranno applicati in modo da impedire qualsiasi alterazione delle parti interne. 4. Il Comune al fine di facilitare le operazioni di lettura si riserva il diritto di richiedere agli utenti lo spostamento dei contatori all'esterno secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo. Detto spostamento dovrà avvenire a cura e spese dell'utente. Art. 21 Manutenzione e riparazione del contatore 1. La riparazione e la manutenzione ordinaria del contatore viene assunta dal Comune, per questo ogni utente pagherà un canone annuo secondo le tariffe vigenti. 2. Se la riparazione comporta la rimozione momentanea del contatore, questo sarà sostituito temporaneamente dal Comune. Gli incaricati del Comune redarranno apposito verbale indicante le matricole dei due contatori e le relative letture, che sarà sottoscritto anche dall'utente se presente o da almeno due testimoni in caso di assenza dell'utente. 3. Qualora l'ufficio tecnico comunale accerti che il contatore è guasto e non più riparabile l'utente dovrà provvedere alla fornitura di un nuovo contatore. La sostituzione può essere effettuata dal Comune con addebito della relativa spesa nella successiva bolletta. Art. 22 Obblighi del concessionario 1. Sono a carico dell'utente le spese per la conservazione e la manutenzione di tutte le parti che compongono la sua derivazione. Qualora si verificassero dei guasti nella sua derivazione l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione al competente ufficio comunale e ad eseguire senza indugio, sotto la sorveglianza e direzione del personale comunale, le necessarie riparazioni. 2. L'utente è responsabile di eventuali manomissioni alla propria presa e di eventuali furti di acqua dalla propria derivazione. Qualora si verificassero manomissioni o furti l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione al competente ufficio comunale. 3. Ove l'utente dubiti di eventuali guasti verificatisi nel contatore dovrà subito darne notizia al competente ufficio comunale per le opportune riparazioni, rimanendogli assolutamente inibita la possibilità di manomettere il contatore. Art. 23 Diritto di vigilanza del Comune 1. Il Comune si riserva il diritto di usare ed attivare tutte quelle cautele, che riterrà opportuno, per meglio garantire in qualsiasi momento i suoi interessi nelle forniture concesse, si riserva altresì il diritto di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento. 2. Al fine di esercitare la vigilanza, il Comune, a mezzo dei propri incaricati, avrà diritto di procedere, oltre che alle ordinarie verifiche del consumo dell'acqua, a tutte le verifiche ispettive che riterrà opportuno sullo stato della derivazione, del contatore e di tutte le altre opere connesse. Regolamento per la distribuzione dell’acqua potabile e per l’esecuzione delle opere di derivazione 8 3. In caso di opposizione dell'utente ad una delle suddette verifiche gli incaricati del Comune constateranno l'opposizione stessa redigendo apposito verbale. 4. Il personale incaricato delle operazioni di lettura e vigilanza sarà provvisto di apposito tesserino di riconoscimento, rilasciato dal Comune, che dovrà esibire all'utente che ne faccia richiesta. adeguarle alle disposizioni del presente regolamento su presentazione di domanda da parte dell'utente e dietro pagamento dei soli diritti di segreteria e del bollo contratto. Art 25 Abrogazione di norme Capo III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 1. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nel regolamento dell' acquedotto comunale vigente approvato con deliberazione della G.M. n°. 41 del 1947 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 26 Art. 24 Norma transItorIa 1. Sono consentite le modifiche contrattuali delle concessioni preesistenti al fine di Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore successivamente al visto tutorio ed alla ripubblicazione a norma di legge. Regolamento per la distribuzione dell’acqua potabile e per l’esecuzione delle opere di derivazione 9