Estratto - La Tribuna
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I MEZZI DI CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE: L'AZIONE REVOCATORIA 15 CAPITOLO I I MEZZI DI CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE: L'AZIONE REVOCATORIA 1. LA RESPONSABiLITÀ patrimoniale L’istituto A norma dell’art. 2740, 1° comma, c.c., il debitore risponde dell’adempimento delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Il patrimonio del debitore costituisce l’oggetto di una garanzia generica in favore dei creditori; la garanzia è definita generica appunto perché non attribuisce un diritto di soddisfarsi su un bene specifico. Tale garanzia presenta, dunque, un contenuto variabile, in quanto non segue i beni alienati dal debitore, ma comprende quelli via via acquistati dallo stesso debitore. Al riguardo, è stato affermato che la norma codicistica configura la garanzia patrimoniale quale diritto potestativo, cui è correlata una posizione di semplice soggezione e non un vincolo reale od obbligatorio sul patrimonio dell’obbligato. La ratio della norma va ravvisata nell’interesse del debitore alla libera disponibilità dei suoi beni, che prevale sull’astratto interesse dei creditori a conservare intatto l’oggetto della loro garanzia. L’interesse dei creditori alla conservazione della garanzia patrimoniale diviene, invece, rilevante quando l’attività o l’inerzia del debitore possano pregiudicare, in concreto, la possibilità di soddisfare il credito sui beni del debitore. In tal caso, ciò che viene giuridicamente tutelato è l’interesse dei creditori alla conservazione della responsabilità patrimoniale sufficiente ad assicurare il soddisfacimento delle loro ragioni (cfr., in dottrina, Bianca, Diritto civile, Milano, 1994, 415 ss). MEMO_564_AzioneRevocatoria_2014_1.indb 15 27-11-2014 10:25:24 16 l'AZIONE REVOCATORIA In particolare, rifiutata l’idea, maturata nella dottrina tedesca, che configura debito e responsabilità come elementi costitutivi dell’obbligazione, la prevalente dottrina, avvalendosi in via finale anche di argomenti di ordine sistematico (la collocazione della regola non nel libro «delle obbligazioni»), nega che la responsabilità patrimoniale costituisca elemento essenziale dell’obbligazione. Ciò che peraltro non significherebbe affatto che esista una assoluta autonomia ed estraneità tra nozione di «obbligazione» e quella di «responsabilità». Secondo l’opinione dominante, la responsabilità patrimoniale assolverebbe infatti una «funzione esterna» rispetto al rapporto obbligatorio; la responsabilità gravante sul debitore assicurerebbe allora che l’interesse del creditore venga comunque soddisfatto, anche senza la collaborazione o addirittura contro la volontà del debitore (v. Roppo, La responsabilità patrimoniale del debitore, in Tratt. Rescigno, XIX, Torino, 363 ss.). Tramite l’istituto della garanzia generica, tutti i beni del debitore vengono ad essere destinati alla soddisfazione del creditore; il debitore è quindi meno libero ed i suoi comportamenti sono vincolati in relazione ed in proporzione al debito di cui egli è chiamato a rispondere (Barbiera, Responsabilità patrimoniale, Disposizioni generali, Artt. 2740-2744, in il Codice civile-Commentario, diretto da Schlesinger, Milano, 1991, 24). Il diritto del creditore trova pertanto il suo (primo) momento di attuazione nella restrizione della sfera di iniziativa patrimoniale del debitore: quest’ultimo può esercitare la sua libertà economica nella misura in cui la sua azione non ostacoli la realizzazione dell’altrui diritto di credito. In questa prospettiva, è precisato altresì che se il principio della responsabilità del debitore sottopone tutto il patrimonio in vista della soddisfazione del creditore, ciò significa che tale responsabilità cessa di avere ragione quando più non corrisponda alle esigenze di tutela del creditore. Ciò starebbe a significare che la condotta del debitore deve uniformarsi non già a parametri di assoluta astensione, bensì alla necessità di mantenere inalterata tale responsabilità (cfr. Cossu, in Digesto Civ., Revocatoria ordinaria (azione), XVII, Torino, 1988, 451 ss.). Il concetto (e il termine) di responsabilità patrimoniale si trovano molto spesso – e già nel linguaggio del legislatore – collegati con il concetto (e il termine) di garanzia. Questa doppia terminologia è razionalizzata dalla dottrina, che identifica nella responsabilità patrimoniale il momento della destinazione dei beni del debitore alla soddisfazione dell’interesse (e la loro esposizione al potere di aggressione) del creditore, mentre ravvisa nella garanzia patrimoniale la fase potenziale di quella destinazione dei beni del debitore, che si concreta nella possibilità, attribuita al creditore, di assumere ini- MEMO_564_AzioneRevocatoria_2014_1.indb 16 27-11-2014 10:25:24 I MEZZI DI CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE: L'AZIONE REVOCATORIA 17 ziative finalizzate ad accrescere il patrimonio del debitore, o a conservare i beni del debitore a quella destinazione (v. Giorgianni, L’obbligazione (la parte generale delle obbligazioni, I, Milano, 1968, 173). Secondo altra opinione, tra i concetti di responsabilità e di garanzia, sussisterebbe un nesso ancora più stretto, o addirittura una sostanziale identificazione. Più di recente, si è anche sostenuto che la formula dell’art. 2740 comma 1, c.c., possa essere interpretata sostituendo alla locuzione «il debitore risponde dell’adempimento» con l’altra «il debitore garantisce l’adempimento», che si assume «più adeguata e conveniente alla funzione reale dell’istituto» (in tal senso, v. Monteleone, Profili sostanziali e processuali dell’azione surrogatoria. Contributo allo studio della responsabilità patrimoniale dal punto di vista dell’azione, Milano, 1975, 79-82). Inoltre, si ritiene che il complesso patrimoniale del debitore, nella funzione impressavi dall’art. 2740 c.c., sia lo strumento di garanzia generica su cui ogni creditore può contare per la realizzazione del proprio interesse: in questo senso, la garanzia generica dell’art. 2740 c.c. viene contrapposta alla garanzia specifica di cui – nelle forme del pegno, dell’ipoteca, del privilegio, e secondo il regime proprio a ciascuna di queste – i singoli creditori possono avvalersi a più intensa tutela del proprio credito, ex art. 2741 c. c. (cfr. Natoli e Bigliazzi Geri, I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, Milano, 1974, 2). L’ordinamento giuridico contempla varie azioni a tutela dei creditori, che s’inseriscono nell’ambito dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale. Tali azioni presentano diverso carattere, a seconda del relativo oggetto. In particolare, l’azione surrogatoria ha una funzione conservativa della garanzia patrimoniale, tutelando l’interesse del creditore a che siano mantenuti i beni del debitore in misura idonea a garantire l’adempimento dell’obbligazione (v. in dottrina, Barassi, La teoria generale delle obbligazioni, III, Milano, 982; Nicolò, Azione surrogatoria e azione revocatoria, in Raccolta di scritti, I, Milano, 1980, 627). Tale azione esprime il potere del creditore di sopperire all’inerzia del debitore, sostituendosi al debitore stesso nell’esercizio dei diritti trascurati. In particolare, l’azione surrogatoria è diretta a conseguire vari risultati (cfr. Bianca, op. cit., 419): acquisitivi (percezione di somme di denaro, ovvero espletamento positivo dell’azione di annullamento); rafforzativi (trascrizione di un acquisto); accertativi (azione diretta all’accertamento di un acquisto per usucapione); cautelari (sequestro conservativo), o preventivi (interruzione della prescrizione). MEMO_564_AzioneRevocatoria_2014_1.indb 17 27-11-2014 10:25:25 MEMO_564_AzioneRevocatoria_2014_1.indb 18 27-11-2014 10:25:25 L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA 19 CAPITOLO II L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA L’istituto Dell’azione revocatoria o pauliana il codice civile del 1865 dettava una regolamentazione frammentaria all’art. 1235 che, con formula estremamente equivoca, prospettava l’azione stessa come una speciale impugnazione concessa ai creditori in relazione agli atti che il debitore avesse compiuto in frode delle loro ragioni, senza peraltro offrire alcuna utile indicazione in ordine alla sua natura e ai suoi effetti. Alla stregua di tale norma, era controverso se: si trattasse di un’azione di nullità (che, a volte si affermava assoluta, a volte si diceva relativa), ovvero di una azione tendente a provocare l’inefficacia dell’atto impugnato nei confronti del o dei creditori; se, in conseguenza, essa importasse la restituzione del bene oggetto di quell’atto al patrimonio del debitore, riassoggettandolo all’azione esecutiva di tutti i creditori, giusta il principio generale sancito nell’art. 1949 dello stesso codice, o se, invece, giovasse soltanto al creditore-attore consentendogli di recuperare il bene ai soli fini del soddisfacimento delle proprie ragioni; se l’azione avesse funzione esecutiva, ovvero soltanto conservativa e preparatoria della esecuzione (v. Natoli, Azione revocatoria, Enc. dir., IV, Milano, 1959, 888). Il quadro normativo è mutato con l’entrata in vigore della nuova regolamentazione dell’istituto contenuta nel codice civile del 1942 (artt. 2901-2904). Anzitutto, la stessa collocazione di tale disciplina mette in evidenza come l’azione revocatoria sia e debba necessariamente essere considerata come uno strumento del quale il creditore può valersi esclusivamente per la conservazione della garanzia (generica), per lui rappresentata dal patrimonio del debitore (art. 2470 c.c.); che cioè, essa esplica quella stessa funzione, che la legge assegna anche all’azione surrogatoria (art. 2900 c.c.) e al sequestro conservativo (art. 2905, 2906 c.c., 671 ss. c.p.c.), rispetto ai quali si caratterizza per il modo specifico attraverso il quale consente di raggiungere lo scopo comune. MEMO_564_AzioneRevocatoria_2014_1.indb 19 27-11-2014 10:25:25 20 l'azione revocatoria Mentre, infatti, l’azione surrogatoria tende ad evitare il depauperamento del patrimonio del debitore dipendente dalla inerzia giuridica di questo, permettendo al creditore, entro certi limiti, di sostituirsi a lui nel compimento di una determinata attività, e il sequestro conservativo a scongiurare il pericolo di una sottrazione (non di rado puramente materiale) di beni appartenenti a quel patrimonio, assicurandone la destinazione al soddisfacimento delle ragioni del creditore, l’azione revocatoria opera contro certi atti del debitore, negativamente influenti sulla consistenza del suo patrimonio, mettendone in evidenza l’inidoneità a sottrarre i beni, che ne sono stati oggetto, all’azione esecutiva del creditore-attore. Ciò si deduce agevolmente dagli artt. 2901, comma 1 e 2902, cit., in base ai quali l’azione revocatoria appare come una azione tendente a far dichiarare l’inefficacia relativa di determinati atti di disposizione del debitore, cioè, che opera soltanto nei confronti del creditore-attore, unico soggetto, quindi, legittimato a giovarsene. Il disponente può provocare validamente il trasferimento del diritto sul bene ad altro soggetto, ma non può, però, impedire che il proprio creditore – ottenuta la dichiarazione di inefficacia dell’atto – persegua il bene direttamente presso il terzo acquirente, con le azioni esecutive o conservative che, di volta in volta, si possano rendere necessarie (art. 2902 comma 1, cit. e v. anche artt. 2910 c.c., 602, 604 c.p.c.).. Pertanto, può affermarsi che l’azione revocatoria è un mezzo legale di conservazione della garanzia patrimoniale consistente nel potere del creditore di chiedere giudizialmente che siano dichiarati inefficaci, nei suoi confronti, gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore arrechi pregiudizio alle sue ragioni (cfr. sulla tematica, Bigliazzi Geri, Revocatoria (azione), in Enc. giur, Treccani, XXVII; Nicolò, op. cit., 888); inefficacia doppiamente relativa (tale, cioè, sia con riferimento ai soggetti nei confronti dei quali opera, sia riguardo ai limiti entro cui si verifica) dell’atto di disposizione del debitore. MEMO_564_AzioneRevocatoria_2014_1.indb 20 27-11-2014 10:25:25