BSI Multimanager Fund

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BSI Multimanager Fund
BSI Multimanager Fund
Altro fondo per investimenti alternativi con rischio particolare e vari comparti (fondo a ombrello)
Prospetto comprensivo del contratto del fondo
Novembre 2015
BSI Multimanager Fund, un fondo d’investimento di diritto svizzero
della categoria «altri fondi per investimenti alternativi con rischio
particolare», è un fondo di fondi contrattuale costituito da vari comparti (fondo a ombrello).
I rischi del BSI Multimanager Fund non sono equiparabili a quelli di
fondi in valori mobiliari e fondi di investimento della categoria «altri
fondi per investimenti tradizionali».
La direzione di BSI Multimanager Fund si impegna a minimizzare per
quanto possibile i rischi attraverso una vasta allocazione patrimoniale e un’ampia diversificazione di strategie d’investimento, dei portfolio manager dei fondi target e degli investimenti. Ciononostante non
è possibile escludere che, in casi eccezionali, si verifichi una perdita
totale a livello dei singoli fondi target sottostanti, con conseguenti
ripercussioni sui comparti di BSI Multimanager Fund.
Si segnala che le disposizioni d’investimento della maggior parte
degli investimenti possono essere soggette a cambiamenti senza che
gli investitori ne vengano esplicitamente informati tramite gli organi
di pubblicazione.
Parte I Prospetto
Il mandato di revisione per TAS è stato conferito alla società lussemburghese Ernst &
Young. La composizione del portafoglio dei comparti di BSI Multimanager Fund può
variare notevolmente in funzione delle condizioni del mercato, ma corrisponde in
ogni momento alla politica generale d’investimento. Non si fornisce alcuna garanzia
in merito al conseguimento degli obiettivi d’investimento; con il passare del tempo
gli investimenti possono variare notevolmente.
Il presente prospetto comprensivo del contratto del fondo e l’ultimo rapporto
annuale o semestrale (se pubblicato dopo il rapporto annuale) costituiscono per
l’investitore la base per la sottoscrizione di quote dei comparti.
Valgono solo le informazioni contenute nel prospetto o nel contratto del fondo.
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1.3 Definizione dei fondi d’investimento tradizionali e degli hedge funds
I fondi d’investimento tradizionali comprendono investimenti in strumenti tradizionali quali azioni, obbligazioni ecc., perseguono una politica d’investimento che
si serve di metodi tradizionali (acquisto di possibili investimenti, riallocazioni in base
alle modifiche delle valutazioni del mercato, operazioni di copertura del rischio ecc.)
e possono in linea di massima trarre vantaggio solo dal rialzo delle quotazioni degli
investimenti, in casi del tutto eccezionali dalla loro flessione.
Informazioni sul fondo a ombrello e sui comparti
1.1 Indicazioni generali sul fondo a ombrello e sui comparti
BSI Multimanager Fund è un fondo a ombrello contrattuale di diritto svizzero appartenente alla categoria «altri fondi per investimenti alternativi» ai sensi della Legge
federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006, suddiviso nei
seguenti comparti:
– Yield Enhancement
Il contratto del fondo è stato elaborato da UBS Fund Management (Switzerland) SA in
veste di direzione del fondo e, con l’accordo di BSI SA in qualità di banca depositaria,
è stato sottoposto al vaglio dell’ex Commissione federale delle banche ricevendone
l’approvazione per la prima volta il 14 dicembre 2004.
I singoli comparti perseguono il medesimo obiettivo d’investimento (cfr. punto 1.2)
e adottano la medesima politica d’investimento (cfr. punto 1.4.1).
I comparti si basano su un contratto d’investimento collettivo (in seguito «contratto del fondo») con il quale la direzione del fondo si impegna a far partecipare
l’investitore1 al relativo comparto, proporzionalmente alle quote da questi acquistate, e a gestire detto comparto autonomamente e a proprio nome in conformità con
le disposizioni di legge e con il contratto del fondo. La banca depositaria è parte
contrattuale nella misura dei compiti che le sono conferiti ai sensi della legge e del
contratto del fondo.
L’investitore vanta diritti unicamente nei confronti del patrimonio e del reddito del
comparto in cui detiene una partecipazione. Per gli impegni a carico di un singolo
comparto risponde unicamente il comparto interessato.
Conformemente al contratto del fondo, per ciascun comparto la direzione ha il diritto
di creare, sopprimere o riunire in qualsiasi momento varie classi di quote, previa
approvazione della banca depositaria e autorizzazione delle autorità di vigilanza.
Attualmente per il comparto «– Yield Enhancement» sussistono le seguenti classi
di quote:
a) classe di quote denominata (USD) A;
b) classe di quote denominata (EUR hedged) A;
c) classe di quote denominata (CHF hedged) A.
d) classe di quote denominata (USD) M;
e) classe di quote denominata (EUR hedged) M;
f) classe di quote denominata (CHF hedged) M.
Le quote delle classi (USD) A, (EUR hedged) A e (CHF hedged) A non sono limitate a
una determinata cerchia di investitori. Le quote delle classi (USD) A, (EUR hedged) A
e (CHF hedged) A sono quote a distribuzione e sottostanno all’aliquota massima per
la commissione forfettaria di cui al § 20 punto 1 (Remunerazioni e spese accessorie a
carico del patrimonio dei comparti). L’emissione e il riscatto delle quote della classe
(USD) A avvengono nell’unità di conto del comparto, ossia il dollaro statunitense,
l’emissione e il riscatto di quote della classe (EUR hedged) A avvengono in euro (EUR)
mentre l’emissione e il riscatto delle quote della classe e (CHF hedged) A avvengono
in franchi svizzeri (CHF). I rischi di cambio della classe di quote in EUR, ossia (EUR
hedged) A, e di quella in CHF, ossia (CHF hedged) A, sono oggetto di copertura. Per
contingenze tecniche non è possibile garantire una copertura completa contro le
oscillazioni dei cambi. Inoltre, la copertura valutaria impedisce agli investitori di trarre
vantaggio da una possibile evoluzione positiva del corso di cambio. Non sussistono
disposizioni in merito a importi minimi d’investimento.
Le quote delle classi (USD) M, (EUR hedged) M e (CHF hedged) M sono limitate a
una determinata cerchia di investitori e vengono offerte esclusivamente a investitori
qualificati ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 - 3ter della Legge federale sugli investimenti
collettivi di capitale (LICol) (cfr. § 6 punto 4 lett. b). Le quote delle classi (USD) M, (EUR
hedged) M e (CHF hedged) M sono quote a distribuzione e sottostanno all’aliquota
massima per la commissione forfettaria di cui al § 20 punto 1 (Remunerazioni e
spese accessorie a carico del patrimonio dei comparti). L’emissione e il riscatto delle
quote della classe (USD) M avvengono nell’unità di conto del fondo, ossia il dollaro
statunitense (USD), l’emissione e il riscatto di quote della classe (EUR hedged) M
avvengono in euro (EUR) mentre l’emissione e il riscatto delle quote della classe (CHF
hedged) M avvengono in franchi svizzeri (CHF). I rischi di cambio della classe di quote
in EUR, ossia (EUR hedged) M, e di quella in CHF, ossia (CHF hedged) M, sono oggetto di copertura. Per contingenze tecniche non è possibile garantire una copertura
completa contro le oscillazioni dei cambi. Inoltre, la copertura valutaria impedisce
agli investitori di trarre vantaggio da una possibile evoluzione positiva del corso
di cambio. Non sussistono disposizioni in merito a importi minimi d’investimento.
Le classi di quote non rappresentano patrimoni segmentati. Non è possibile quindi
escludere che una classe di quote si trovi a rispondere di impegni di un’altra classe
di quote, anche se in linea di principio i costi vengono addebitati solo alla classe di
quote cui spetta una determinata prestazione.
Per contro gli hedge funds, che appartengono alla categoria dei fondi d’investimento alternativi, sono prodotti d’investimento con cui non si tende in primo luogo
a ottenere esposizioni long a determinati mercati o strumenti d’investimento, ma nei
quali è piuttosto la strategia d’investimento in quanto tale a essere in primo piano.
Esempi di strategie d’investimento alternative sono: Long/Short Equity, Arbitrage,
Commodity Trading Adviser (CTA), Event-Driven, Sector, Emerging Markets e Global
Macro. Tali strategie sono illustrate più in dettaglio al punto 3.1.1 e nel Glossario
(Parte III). Al riguardo, gli hedge funds impiegano di norma soprattutto strumenti
finanziari derivati, come ad esempio opzioni, future, swap su tassi d’interesse e swap
a termine su divise, nonché operazioni a termine su divise. Inoltre, gli hedge funds si
distinguono spesso dai fondi d’investimento tradizionali per un effetto leva (leverage)
perseguito mediante l’assunzione di crediti e l’utilizzo di strumenti finanziari derivati,
nonché attraverso vendite allo scoperto di valori mobiliari (posizioni short).
Qui di seguito una sintesi delle principali caratteristiche distintive dei fondi
d’investimento tradizionali e degli hedge funds.
Fondi d’investimento tradizionali
– Investimenti in strumenti negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato,
ad esempio azioni, obbligazioni
– Performance spesso rapportata all’andamento di un indice di riferimento
– Dipendenza della performance dall’evoluzione di mercato
– Assenza di una performance fee
Hedge funds
– Assenza di restrizioni per gli strumenti finanziari in funzione della liquidità
– Incremento di valore del capitale a lungo termine
– Correlazione modesta o assente con i mercati tradizionali
– Remunerazione per il portfolio management spesso sotto forma di performance
fee
Per queste caratteristiche, gli investimenti in hedge funds incorporano, oltre
ai consueti rischi di mercato, di credito e di liquidità dei fondi tradizionali,
un potenziale di rischio aggiuntivo, descritto qui di seguito.
1.3.1 Rischi connessi agli investimenti in hedge funds
Rischi generali
Un investimento in un comparto di BSI Multimanager Fund è legato a vari rischi.
Il valore di una quota di un qualsivoglia comparto può essere soggetta a fluttuazioni rilevanti. Non può essere fornita alcuna garanzia in merito al raggiungimento
dell’obiettivo d’investimento perseguito dai comparti. La performance del passato
non è una garanzia delle evoluzioni di valore future.
Un’allocazione in investimenti non tradizionali e quindi in un comparto di BSI Multimanager Fund è adatta soltanto ad investitori propensi al rischio, con un orizzonte
d’investimento a lungo termine, e quale elemento aggiuntivo in un portafoglio già
ampiamente diversificato.
Assenza di vigilanza regolamentare
Gli hedge funds sono per lo più domiciliati in Paesi nei quali il contesto giuridico e
in particolare la vigilanza non sono equivalenti a quelli esistenti in Svizzera (assenza
totale di vigilanza o assenza di una vigilanza equiparabile). Si tratta pertanto di fondi
­­­
per i quali non è possibile ottenere in Svizzera alcuna autorizzazione alla distribuzione
ai sensi dell‘art. 119 e segg. LICol. Al fine di ridurre i rischi derivanti dalla mancanza
di disposizioni legislative o di criteri di monitoraggio la selezione dei fondi t­arget
appropriati viene effettuata applicando una procedura completa di due diligence.
Rischi di mercato
Gli hedge funds che, a loro volta, investono a livello mondiale in diversi mercati
dei capitali e strumenti finanziari possono rivelarsi molto volatili. Incertezze politiche,
misure di politica fiscale, restrizioni valutarie o modifiche legislative riguardati i rapporti
di proprietà esteri possono inoltre influenzare negativamente il valore degli impegni
assunti e dei loro proventi.
Mancanza di liquidità
È possibile che per le quote di singoli fondi target non sussista alcun mercato liquido, e pertanto che la valutazione di tali quote e l‘acquisto o la vendita delle stesse
possano presentare difficoltà. I motivi riguardano in particolare i premi o le ridu­­zioni
che possono rendere sfavorevoli i prezzi delle transazioni. Di conseguenza si d
­ evono
eventualmente accettare prezzi di acquisto e di vendita che possono di­ver­gere dal
valore netto d’inventario. Inoltre, alcuni fondi target acquistano investi­menti difficili
da valutare o illiquidi, caratterizzati a volte da un’elevata volatilità del prezzo e da
rischi di solvibilità e redditività. Tali investimenti illiquidi comportano per certi investimenti collettivi di capitale aperti la possibilità che il riscatto di quote sia temporaneamente sospeso, circostanza che, nell’interesse di tutti gli investitori, può indurre
alcuni comparti di BSI Multimanager Fund a sospendere a loro volta la possibilità di
riscatto delle quote per la durata di questi periodi. Per gli investimenti collettivi di
capitale chiusi non negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e aperto
al pubblico, non si può fornire alcuna garanzia in merito alla costante disponibilità
1.2 Obiettivo d’investimento dei comparti
L’obiettivo d‘investimento dei comparti di BSI Multimanager Fund è conseguire una
crescita del valore del capitale a lungo termine servendosi di investimenti diversifi­cati
in hedge funds e fino a un massimo del 49% in fondi di hedge funds («fondi target»),
che impiegano una vasta gamma di strategie d’investimento alternative e/o effettuano investimenti alternativi. Gli investimenti in fondi di hedge funds prevedono
esclusivamente collocamenti in comparti di una Sicav di diritto lussemburghese non
ammessa alla vendita pubblica in Svizzera, la Thalia Alternative Sicav («TAS»). TAS
è un fondo di hedge funds di diritto lussemburghese con vari comparti. Lo sponsor
di TAS è Thalia Management S.à.r.l. TAS rientra in una formula di portata europea
per investimenti in strumenti alternativi (hedge funds) secondo la quale vari fondi
domiciliati in diversi Paesi impegnano il proprio patrimonio nei vari comparti (fondi
di hedge funds) di questo fondo a ombrello.
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1
Per facilitare la lettura si è rinunciato all’utilizzo della forma femminile, ad es. investitrici e
investitori. La forma maschile è valida per entrambi i sessi.
1.4 Politica d’investimento e struttura dei comparti
di liquidità sufficiente per il riscatto di quote. Una qualsiasi mancanza di liquidità nei
fondi target può ripercuotersi sulla ­liquidità dei comparti di BSI Multimanager Fund
(ulteriori indicazioni nel § 18 del contratto del fondo).
1.4.1 Politica d’investimento dei comparti
In linea con i propri obiettivi di investimento (punto 1.2), i comparti di BSI Multimanager Fund quale fondo di fondi effettuano investimenti su base diversificata in hedge
funds e fino a un massimo del 49% in fondi di hedge funds, ovvero in comparti di
TAS («fondi target») che perseguono strategie di investimento alternative ed effettuano investimenti alternativi e che sono gestiti da noti esperti in investimenti con stili
d’investimento differenti o con investimenti in aree geografiche uguali o differenti.
Non sono esclusi gli investimenti anche in fondi con posizioni long, se le capacità
dei rispet­tivi gestori giustificano una tale scelta. I comparti di BSI Multimanager Fund
effettuano tali investimenti in base a una minuziosa procedura di valutazione delle
capacità dei gestori dei fondi target.
I gestori dei fondi target sono liberi di negoziare o di investire in valute, azioni e titoli di
debito e possono utilizzare anche forward, future, opzioni e altri derivati. I gestori dei
fondi target possono eventualmente utilizzare tecniche d’investimento complesse
e molto rischiose, inclusi hedging, leveraging e vendite allo scoperto (short selling).
I fondi target sono fondi di qualsiasi forma giuridica, in particolare contratti
d‘investimento collettivo, investment companies, trust e limited partnership per i
quali in Svizzera non è possibile ottenere alcuna autorizzazione alla distribuzione
pubblica ai sensi dell‘art. 119 e segg. LICol.
Rischi di cambio
Gli hedge funds investono a livello mondiale in diversi mercati dei capitali. Gli investimenti non denominati nell’unità di conto, nonché i relativi proventi, possono
essere soggetti a oscillazioni del corso di cambio ed essere gravati da spese in caso
di operazioni di cambio.
Rischi di copertura
Al fine di attenuare il rischio e al contempo trarre profitto da singole tendenze dei
titoli, in determinate strategie di hedge funds vengono abitualmente costituite
contemporanee posizioni long e short. L’efficacia e la misura della copertura di un
portafoglio dipendono dalla capacità del gestore di valutare correttamente il rischio
azionario e di mercato in funzione della sua strategia. Tuttavia, possono insorgere
perdite per posizioni sia long che short del portafoglio, e non si può fornire alcuna
garanzia che queste tecniche di copertura riducano effettivamente il rischio.
Mercati emergenti
Alcuni hedge funds investono in mercati emergenti (emerging market) che si trovano
in uno stadio iniziale di sviluppo. I rischi che ne derivano, come ad esempio restrizioni
sui movimenti di capitali, rischi di liquidità, improvvise fughe di capitali, rischi politici e
regolamentari, possono essere più elevati rispetto a quelli dei Paesi sviluppati.
1.4.2 La struttura del fondo di fondi
Oltre il 49% del patrimonio dei comparti di BSI Multimanager Fund è investito in
altri fondi (fondi target) o in strumenti di investimento affini, il che vuol dire che i
comparti di BSI Multimanager Fund sono strutturati come un fondo di fondi. Tale
particolare struttura di BSI Multimanager Fund presenta note­voli vantaggi rispetto
ai fondi non classici che investono direttamente:
–poiché spesso alle strategie di investimento alternative è legato un effetto leva, con
l’acquisto di quote di diversi hedge funds si può limitare il rischio di perdita del BSI
Multimanager Fund a quello degli investimenti effettuati nei singoli fondi target;
–l‘utilizzo di hegde funds con diverse strategie d‘investimento dal basso grado
di correlazione consente di aumentare la diversificazione, ossia di ampliare la
ripartizione dei rischi;
–mediante un ampio processo di selezione attuato dalla direzione di BSI Multimanager Fund, seguendo criteri qualitativi e quantitativi è possibile individuare i
fondi target più idonei a livello mondiale;
–i costanti processi di verifica e controllo (due diligence) utilizzati dalla direzione
di BSI Multimanager Fund consentono di sottoporre il portafoglio a un monitoraggio costante e, se necessario, di adeguarlo in funzione dei cambiamenti del
mercato tenendo sempre presenti gli obiettivi d‘investimento;
Rispetto ai fondi non classici che investono direttamente, i fondi strutturati come
fondi di fondi presentano i seguenti svantaggi:
–a livello dei singoli fondi target sorgono ulteriori costi indiretti che vengono però
direttamente addebitati al rispettivo fondo;
–i singoli fondi target possono a volte ricorrere in misura sostanziale al leverage e
la direzione di BSI Multimanager Fund non può influenzare tale pratica.
Vendite allo scoperto
Gli hedge funds possono impegnarsi in vendite allo scoperto, le quali teoricamente
sono esposte a rischi illimitati di perdita, poiché il valore del titolo sottostante può
salire illimitatamente fino alla chiusura della posizione.
Broker
Spesso gli hedge funds non hanno banche come depositario, bensì broker, che, per
quanto propongano sostanzialmente gli stessi servizi, in determinate circostanze non
offrono la solvibilità di un istituto bancario e, contrariamente a una banca depositaria
svizzera, non sono soggetti in particolare ad alcuna norma legale di vigilanza e non
sono considerati istituti bancari ai sensi della legge sulle banche.
Leverage
Gli hedge funds hanno la possibilità di assumere crediti e con questi effettuare ulteriori investimenti (effetto leva o leverage). Se questi investimenti conseguono utili di
corso maggiori rispetto all’onere per interessi sui crediti, il patrimonio dei comparti
cresce in misura più consistente che senza il ricorso a crediti. Per contro, in caso
di perdite di corso si registra una riduzione sovrapoporzionale del corrispondente
patrimonio dei comparti.
Tuttavia negli hedge funds si può ottenere un effetto leva (leverage) non solo
­mediante l’assunzione di crediti, ma anche attraverso l’impiego di strumenti finanziari derivati. Nel caso di errori di giudizio o di mercati sottostanti illiquidi, possono
subentrare effetti negativi per l’andamento dei fondi target e conseguentemente
per i comparti di BSI Multimanager Fund.
I comparti di BSI Multimanager Fund hanno inoltre la possibilità di assumere temporaneamente crediti fino a un massimo del 25% del patrimonio di un comparto.
I succitati rischi possono pertanto presentarsi anche direttamente per i comparti di
BSI Multimanager Fund.
1.4.3 Strategia di copertura di operazioni con strumenti finanziari derivati:
Le operazioni con strumenti finanziari derivati possono esporre a rischi di controparte, che vengono ridotti al minimo come di seguito specificato.
Entità della collateralizzazione:
Per la costituzione di garanzie su transazioni in strumenti derivati sono determinanti
le disposizioni pertinenti che disciplinano l’esecuzione di questo tipo di operazioni.
Per le transazioni su derivati compensate centralmente è sempre prevista una collateralizzazione. L’entità e la misura sono determinate dalle relative disposizioni della
controparte centrale o della stanza di compensazione.
Per le transazioni in derivati non compensate centralmente la direzione del fondo
o i suoi mandatari possono stipulare accordi reciproci di garanzia collaterale con le
controparti. Il valore delle garanzie scambiate deve corrispondere costantemente
almeno al valore di sostituzione delle transazioni in strumenti derivati in essere.
Inoltre, nella determinazione del valore di alcune garanzie si può applicare una
deduzione, che varia in funzione della volatilità dei mercati e della prevedibile liquidabilità della garanzia.
Derivati di credito
Nel quadro della gestione del patrimonio del fondo, nell‘ambito dei fondi target
è consentito l‘uso di derivati di credito su valori sottostanti ammessi in conformità
con quanto sancito dalle rispettive politiche d‘investimento. Tali derivati di credito
possono assumere la forma di credit default swap (CDS), credit linked notes (CLN),
credit linked deposit (CLD), synthetic collateralized debt obligation (CDO) ecc. Eventi
creditizi possono pertanto incidere negativamente sull’andamento dei fondi target
e, di conseguenza, sui comparti di BSI Multimanager Fund.
Partecipazione al risultato
I compensi basati sui risultati dei gestori di hedge funds possono rappresentare un
incentivo a effettuare investimenti eccessivamente rischiosi e/o speculativi. Per di più,
i gestori di hedge funds spesso investono denaro proprio negli hedge funds da loro
amministrati, circostanza che può far sorgere potenziali conflitti d’interesse.
Sono ammessi i tipi di garanzia seguenti:
–azioni negoziate in borsa o su un altro mercato aperto al pubblico che presentino
un’elevata liquidità e che siano parte di un indice rilevante;
–alle azioni vengono equiparati gli ETF quotati in borsa sotto forma di fondi in
valori mobiliari, altri fondi per investimenti tradizionali di diritto svizzero o di
OICVM, se riproducono l’indice soprastante e lo replicano fisicamente. Gli ETF a
replica sintetica basati su swap non sono ammessi;
–obbligazioni negoziate in borsa o su un altro mercato accessibile al pubblico il cui
emittente presenti un livello di solvibilità di eccellente. I rating dei titoli di Stato
di Stati Uniti, Giappone, Regno Unito, Germania, Svizzera (incl. i Länder federali
e i cantoni) non sono necessari;
–le obbligazioni e i buoni del tesoro negoziabili garantiti dallo Stato sono equiparati ai titoli di Stato, nella misura in cui il paese o l’emissione godano di un rating
di prim’ordine o siano stati emessi dagli USA, dal Giappone, dal Regno Unito,
dalla Germania, dalla Svizzera (incl. i Länder federali e i cantoni);
–fondi del mercato monetario a condizione che siano conformi alla direttiva SFAMA o alla linea guida CESR per i fondi del mercato monetario, che sussista una
possibilità di riscatto giornaliera e che gli investimenti siano di qualità elevata e/o
siano classificati come eccellenti dalla direzione del fondo;
– contante (cash collateral) in una moneta liberamente convertibile.
Fattori personali e tecnologici
Il risultato degli hedge funds può in parte dipendere da singole persone e dall’infrastruttura a loro disposizione.
Trasparenza
In genere gli hedge funds non hanno l’obbligo di fornire un resoconto pubblico
delle proprie attività e transazioni. Questo può rendere difficile per un investitore
individuare eventuali modifiche della strategia e dei rischi a essa connessi.
L‘elenco di cui sopra non è una lista esaustiva di tutti i rischi d‘investimento potenziali di BSI Multimanager Fund. La direzione del fondo di BSI Multimanager Fund si
impegna tuttavia a minimizzare nei limiti del possibile tutti i rischi ricorrendo a un
rigoroso monitoraggio dei singoli hedge funds.
BSI SA raccomanda a tutti gli investitori di allocare soltanto una porzione
limitata dei rispettivi portafogli in quote dei comparti di BSI Multimanager
Fund. Inoltre si fa presente agli investitori che un investimento in un comparto di BSI Multimanager Fund va considerato come un impegno a lungo
termine, che può essere soggetto a fluttuazioni di valore di ampia portata.
Margini di garanzia
Nel caso sia stato stipulato un accordo di garanzia collaterale con la controparte,
per la collateralizzazione di derivati non conteggiati centralmente si applicano le
seguenti riduzioni minime (percentuale di deduzione rispetto al valore di mercato):
– contante
0,0%
– titoli di Stato con durata residua fino a 1 anno
1-3%
– titoli di Stato con durata residua da 1 anno a 5 anni
3-5%
– titoli di Stato con durata residua da 5 a 10 anni
4-6%
– titoli di Stato con durata residua oltre 10 anni
5-7%
1.3.2 Rischi connessi agli investimenti in investimenti collettivi di capitale chiusi
Gli investimenti in investimenti collettivi di capitale chiusi nascondono i seguenti rischi:
– se gli investimenti collettivi di capitale chiusi fungono da fondi target, può accadere che si verifichino restrizioni della liquidità del fondo che investe dovute
all’impossibilità di riscattare le quote in qualsiasi momento.
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Le garanzie in contanti possono essere reinvestite nei modi e con i rischi di
seguito specificati.
Depositi bancari a vista o con termine di preavviso breve, titoli di Stato ad alta
solvibilità, strumenti del mercato monetario con controparti ad alta solvibilità come
anche i fondi del mercato monetario che sono sottoposti alla direttiva SFAMA o alla
linea guida CESR per i fondi del mercato monetario.
Il reinvestimento delle garanzie in contanti deve essere sempre eseguito nella stessa
moneta delle garanzie ricevute.
La direzione del fondo vigila regolarmente sui rischi derivanti dal reinvestimento delle
garanzie in contanti. Ciononostante gli investimenti sono sottoposti a un rischio di
credito e il loro valore può risentire di eventuali oscillazioni. In certa misura, non è
possibile escludere nemmeno un rischio di liquidità.
Nota
I fondi target acquistati dai comparti di BSI Multimanager Fund sono soggetti
esclusivamente alle limitazioni d’investimento riportate nei rispettivi promemoria
informativi e prospetti.
1.6Procedura di verifica, selezione e controllo (due diligence)
La direzione di BSI Multimanager Fund identifica, analizza, seleziona e monitora i
singoli hedge funds tramite una procedura standardizzata di verifica, selezione e
controllo (due diligence). Due diligence significa pertanto che i fondi target sono
esaminati in tutti gli aspetti di rilievo per un investimento, sulla base di una determinata procedura e secondo criteri selezionati. La procedura di selezione dei singoli
fondi target è stata delegata dalla direzione del fondo all‘Asset Manager (Thalìa
SA) di BSI Multimanager Fund. Il monitoraggio della delega spetta alla direzione
del ­fondo che adempie ai propri obblighi di diligenza, in particolare richiedendo al
Port­folio Manager di BSI Multimanager Fund la notifica regolare delle informazioni
qualitative, quantitative e procedurali rilevanti o la conferma del rispetto dei criteri.
­Inoltre, se necessario e a fronte della complessità dei fondo target, la direzione del
fondo effettua controlli in loco presso il Portfolio Manager di BSI Multimanager Fund.
La due diligence relativa ai singoli fondi target viene eseguita nelle fasi descritte qui
di seguito:
1.5 Limitazioni d’investimento dei comparti di BSI Multimanager Fund
La direzione verifica l‘ottemperanza dei comparti di BSI Multimanager Fund alle limitazioni d‘investimento tramite un metodo look-through. Qui di seguito le singole
limitazioni d’investimento.
a)Il patrimonio dei comparti di BSI Multimanager Fund viene investito in fondi non
tradizionali o in hedge funds. Nello specifico, dedotte le liquidità, almeno l‘85%
del patrimonio di un comparto è investito in quote di investimenti collettivi di
capitale aperti o in quote di investimenti collettivi di capitale chiusi negoziati in
borsa oppure su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico.
b)Il patrimonio di un comparto può essere investito fino a un massimo del 15% in
quote di investimenti collettivi di capitale chiusi, non negoziati in borsa oppure
su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico.
c)Fatto salvo quanto disposto alla lettera d, al massimo il 20% del patrimonio di
un comparto può essere amministrato dallo stesso gestore.
d) i)Il patrimonio di un comparto può essere investito fino a un massimo del 49%
in fondi di fondi, ovvero in comparti di TAS, ammesso però che il relativo comparto di BSI Multimanager Fund e i comparti di TAS siano gestiti dal medesimo
portfolio manager.
ii)Al massimo il 20% del patrimonio di un comparto può essere investito in quote
dello stesso fondo target.
e)La direzione del fondo non può affidare alcun mandato individuale per la gestione del patrimonio (i cosiddetti managed account).
f)La liquidità non detenuta presso la banca depositaria può essere mantenuta presso
lo stesso debitore fino a un massimo del 10% del patrimonio di un comparto.
g)Gli investimenti sono effettuati soltanto in strumenti finanziari nel loro senso
più ampio; la direzione del fondo e i singoli fondi target non possono investire
direttamente in beni tangibili (commodities, oggetti d‘arte, d‘antiquariato o
­simili). Tuttavia non si può escludere che singoli fondi target abbiano l‘obbligo
di assumere temporaneamente posizioni in commodities.
Indicazioni dettagliate sulla politica d’investimento e i suoi limiti, sulle tecniche
d’investimento e i relativi strumenti ammessi (in particolare gli strumenti finanziari
derivati e la loro entità) sono contenute nel contratto del fondo (Parte II, §§ 7–15).
h)La direzione del fondo non può acquistare per il patrimonio di un comparto più del
25% delle quote di altri investimenti collettivi di capitale. Questa limitazione non si
applica se al momento dell‘acquisto non è possibile calcolare l‘importo ­lordo delle
quote di investimenti collettivi di capitale.
i)Il valore complessivo dei fondi target in cui è investito oltre il 10% del patrimonio
di un comparto non deve superare il 60% del patrimonio del relativo comparto.
Due diligence per fondi target
Thalìa SA monitora periodicamente circa 500 hedge funds, di cui circa 250 vengono
sottoposti a un accurato esame di due diligence. Di questi 250 fondi, circa 180 vengono dichiarati idonei ai fini di un investimento di capitale. Due elementi importanti
del processo di selezione e monitoraggio sono le visite in loco ai gestori di hedge
funds e un accurato esame di due diligence. Tale esame consente all’azienda di
accedere a notevoli quantità di informazioni di carattere qualitativo e quantitativo
su hegde funds di tutto il mondo.
L’analisi e la ricerca quantitative, la gestione del rischio e i sistemi di controlling
abbinano modelli e strumenti specifici adatti alla complessità e alle caratteristiche
peculiari dell’industria degli hedge funds.
In questo settore innovazione e ricerca applicata sono considerati decisivi per avere
successo. Thalìa SA dispone di una propria banca dati, contenente tutte le informazioni su ogni hedge fund sottoposto a un esame di due diligence.
Obiettivo principale di Thalìa SA è selezionare i fondi o i gestori in grado di conseguire
rendimenti assoluti superiori alla media. Tali rendimenti devono inoltre essere frutto
di processi d’investimento disciplinati (processi trasparenti, coerenti e riproducibili)
e devono essere commisurati ai rischi a cui ci si è esposti. Centrando quest’obiettivo
è possibile strutturare portafogli meno rischiosi rispetto ai singoli fondi. Inoltre, a
seconda della tolleranza al rischio, si può puntare alla massimizzazione della performance.
Il processo di analisi e selezione dei gestori inizia con una cernita preliminare effettuata in base alle informazioni fornite dalla banca dati e a un formulario di due
diligence. Quest’ultimo è suddiviso in varie sezioni e consente di ottenere indicazioni
dettagliate su determinati aspetti qualitativi, quali ad esempio la vita, la formazione
e l’esperienza lavorativa dei gestori e dei principali collaboratori, nonché dati sulla
struttura dell’azionariato e su quella organizzativa della società di gestione, indicazioni in merito all’eventuale registrazione di una società o dei suoi amministratori
presso le autorità di vigilanza competenti (ad es. SEC o IMRO), così come dettagli su
altri importanti aspetti trattati nel capitolo «Analisi qualitativa».
Le informazioni ottenute tramite il suddetto formulario vengono verificate facendo
ricorso in primo luogo a referenze e ricerche presso le autorità di vigilanza, altri
investitori, insider, università o altri istituti di ricerca. I fondi che superano questa
prima fase di selezione vengono poi analizzati e sottoposti a un rigoroso esame di
due diligence che comprende un’analisi approfondita e completa di tutti gli aspetti
del potenziale investimento di capitale. Ogni fondo viene analizzato sia sotto il profilo
quantitativo che sotto quello qualitativo, senza tralasciare le implicazioni operative e
organizzative. Qui di seguito le componenti fondamentali di quest’analisi.
1.5.1 Impiego dei derivati nell‘ambito dei comparti
La direzione del fondo ricorre ai derivati allo scopo di una gestione efficace dei
­patrimoni dei comparti. Tuttavia, anche in presenza di situazioni/circostanze di
mercato straordinarie, l‘impiego dei derivati non deve comportare una modifica
degli obiettivi d‘investimento e/o delle caratteristiche d‘investimento dei comparti.
In funzione del previsto ricorso ai derivati, i comparti fanno parte della categoria
«fondi in valori mobiliari semplici». Il calcolo dei rischi avviene in base all‘approccio
Commitment II (procedura ampliata).
I derivati sono parte integrante della strategia d‘investimento e il loro utilizzo non
assolve unicamente a scopi di copertura delle posizioni d‘investimento.
È possibile utilizzare sia forme basilari di derivati che derivati esotici, descritti in
maniera più dettagliata nel contratto del fondo (cfr. § 12), ammesso che i relativi
sottostanti siano autorizzati quali investimenti ai sensi della politica d‘investimento.
I derivati possono essere negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato
aperto al pubblico o conclusi over-the-counter (OTC). Oltre al rischio di mercato, i
derivati sono esposti al rischio di controparte, ossia al rischio che la parte contraente
non sia in grado di adempiere ai propri impegni provocando così danni finanziari.
Oltre all‘acquisto di credit default swap (CDS) è permesso altresì il ricorso a tutti gli
altri tipi di derivati creditizi (ad es. total return swap, TRS, credit spread option, CSO,
credit linked note, CLN) che consentono di trasferire i rischi creditizi a terzi, ossia ai
cosiddetti protection seller (venditori di protezione). Tali protection seller vengono
ricompensati mediante la corresponsione di un premio la cui entità dipende, tra
l‘altro, dalla probabilità che il danno si verifichi e dall‘entità massima del danno
stesso; la generale difficoltà nel valutare entrambi questi fattori accresce il rischio
associato ai derivati creditizi. I comparti possono agire sia in qualità di protection
seller (venditori di protezione) che di protection buyer (compratori di protezione).
Per la copertura dei rischi valutari la direzione del fondo può vendere opzioni call e
futures su divise, acquistare opzioni put su divise e fare uso di operazioni a termine
su divise e swap a termine su divise.
Normalmente la divisa del contratto deve coincidere con quella dei valori sottostanti
da coprire. Le transazioni tramite una divisa terza (cross hedge) sono eccezionalmente ammesse sotto forma di future o operazioni a termine su divise, a condizione
che si consegua il medesimo scopo di una copertura diretta e che, relativa­mente a
tale operazione, non insorgano complessivamente costi aggiuntivi. Le trans­azioni di
copertura contro una divisa diversa dall‘unità di conto di BSI Multimanager Fund o
dei singoli comparti sono ammesse, purché tramite le stesse possa essere conseguita
un‘allocazione valutaria corrispondente all‘obiettivo d‘investimento.
Al momento della conclusione del contratto il valore contrattuale di queste operazioni non può eccedere il 100% del valore venale dei valori sottostanti da coprire.
L‘impiego di derivati può provocare un effetto leva (cosiddetto leverage) sul patrimonio di un comparto e corrispondere a una vendita allo scoperto. Di conse­guenza, la
somma degli impegni in derivati di un comparto può arrivare fino al 100% del suo
patrimonio netto e pertanto l‘importo globale degli impegni può arrivare al 200%
del suo patrimonio netto.
A Analisi quantitativa
L’analisi quantitativa si concentra sulla valutazione statistica della performance passata del gestore di un fondo target nel corso di diversi periodi. Mediante l’utilizzo di
determinati indici si possono verificare vari parametri di rischio e utile e si possono
comparare i rendimenti del gestore di un fondo target con i risultati di un altro
gestore o di un indice mercato idoneo, al fine di determinare una correlazione fra i
rendimenti o eseguire un’analisi di stile.
L’analisi dei rendimenti storici si estende su tutto l’arco di tempo per il quale sono
disponibili dati. In presenza di indicazioni sufficienti, si esaminano i rendimenti in fasi
di stress, di elevata volatilità e per l’intero periodo, controllando anche i drawdown.
La valutazione dei rendimenti avviene al netto del rischio, con l’ausilio di parametri
quali l’indice di Sharpe o di Sortino. Sulla base di tali informazioni, il fondo viene poi
rapportato ai fondi del peer group e a importanti indici di mercato.
Nei limiti del possibile, si effettuano scomposizioni della performance complessiva
per tutti i fondi in modo da poter identificare le principali fonti di rendimento,
valutarne la sostenibilità e controllare la fedeltà alla strategia d’investimento. Nel
caso dei fondi Long/Short, nei limiti concessi, gli analisti raccolgono informazioni
sull’attribuzione della performance sia per le strategie Long che per quelle Short, la
cui valutazione avviene separatamente.
L’analisi quantitativa, che si concentra sulla perfomance del passato, non è tuttavia da
sola un indicatore attendibile dei risultati futuri. Per essere realmente indicativa, l’analisi
statistica deve coprire un periodo di misurazione ragionevole. Laddove possibile, le
capacità del gestore di un fondo target vengono verificate per un intero ciclo di mercato. L’analisi quantitativa deve quindi essere associata a un’accurata analisi qualitativa,
volta all’evidenziazione dei diversi fattori che potrebbero influire sulla performance del
gestore di un determinato fondo target e rafforzare o indebolire la fiducia nello stesso.
Per quanto non sia un criterio assoluto, in genere il periodo di analisi minimo per il bilancio
della performance è di tre anni. Inoltre, i dati del passato dovrebbero costituire una serie
ininterrotta ed essere frutto di un’unica strategia d’investimento. Nei casi in cui la serie di
dati sia insufficiente, gli analisti puntano a valutare la perfomance del manager servendosi dei dati sull’esperienza maturata fino a quel momento nella gestione di un fondo
tradizionale. Sono inoltre necessarie informazioni sull’attribuzione della performance di
un fondo per un intero periodo anche per ogni settore e/o stile d’investimento.
4
B Analisi qualitativa
L’analisi qualitativa rappresenta uno degli elementi più importanti della procedura di
controllo (due diligence). Essa consente alla direzione del fondo non solo di verificare
i fondi senza precedenti statistici di rilievo, ma anche di monitorare costantemente
la capacità del gestore di un fondo di conseguire i rendimenti desiderati. Di seguito
vengono riportati alcuni criteri chiave, che risultano importanti se riferiti a un determinato gestore di un fondo target o a un fondo target.
agli investimenti. Tuttavia, non può essere fornita alcuna garanzia all’investitore circa
l’efficacia del controllo sull’attività del gestore di un hedge fund.
Presso Thalìa SA, le decisioni d’investimento sono di pertinenza di un Comitato
Investimenti.
1.7 Vantaggi per l’investitore
Nell’ambito di un portafoglio, BSI Multimanager Fund rappresenta un’interessante
integrazione degli investimenti tradizionali. La ragione è costituita dal fatto che
di norma i fondi non tradizionali, e quindi anche i comparti di BSI Multimanager
Fund, evidenziano una bassa correlazione rispetto ai mercati dei capitali e finanziari
o agli investimenti tradizionali. In questo modo è possibile migliorare il rapporto
rischio-rendimento di un portafoglio tradizionale (vale a dire rendimento atteso più
elevato con lo stesso rischio o stesso rendimento atteso con rischio più basso) senza
pregiudicare le sue prospettive reddituali.
Il settore degli hedge funds presenta a livello mondiale un elevato numero dei più
svariati strumenti alternativi d’investimento collettivo. Per un investitore è pertanto
estremamente difficile farsi un quadro completo del settore e tenerlo costante­mente
aggiornato. Con BSI Multimanager Fund, la direzione e il portfolio manager dei comparti di BSI Multimanager Fund si assumono i compiti di osservazione del mercato,
di analisi, selezione e monitoraggio dei prodotti, nonché di gestione del rischio.
I comparti di BSI Multimanager Fund sono prodotti di elevata qualità, costituiti da
vari hedge funds, con tutti i vantaggi di uno strumento d‘investimento collettivo ben
diversificato (rischio più basso rispetto ai singoli investimenti diretti). Gli investi­menti
in hedge funds sono di norma contraddistinti da investimenti minimi d’importo
elevato. In questo modo tali fondi sono aperti soltanto a una ristretta cerchia di
investitori. I comparti di BSI Multimanager Fund non presentano alcun limite minimo
d’investimento e pertanto consentono a un pubblico più ampio di partecipare agli
investimenti alternativi.
Capacità professionali e personali
Si privilegiano gestori con pluriennale esperienza nell’investimento di capitali e nella
gestione di fondi che vantano ottimi rendimenti. Le informazioni necessarie a tale
proposito riguardano il background culturale e la formazione del gestore del fondo
(e di alcuni importanti collaboratori) e comprendono la registrazione del gestore
presso l’autorità di vigilanza di competenza, la sua preparazione universitaria, la sua
reputazione nel settore di appartenenza nonché gli eventuali insuccessi passati.
Informazioni simili vengono raccolte e valutate anche per i principali collaboratori
della società di gestione. Un’importante fonte d’informazione sui gestori sono le
referenze. In genere, gli interessi del gestore del fondo e quelli degli investitori
devono coincidere. Ciò significa che, per quanto possibile (in alcuni Paesi le implicazioni finanziarie sono a volte vietate), il gestore dovrebbe investire nel fondo una
cospicua parte del proprio patrimonio netto e mettere in primo piano l’obiettivo di
performance piuttosto che l’accumulo di valori patrimoniali.
Strategia d’investimento, processo e gestione del rischio
Scopo primario dell’esame di due diligence è identificare le caratteristiche e i punti di
forza della strategia d’investimento del gestore. I rischi devono poter essere individuati
e valutati in modo chiaro. La strategia d’investimento deve essere ben definita e la performance del passato deve rispecchiare il tipo di strategia. La direzione del fondo deve
valutare i rischi e stimare se essi sono efficacemente controllati dal gestore del fondo
target e dalla sua organizzazione. A tale scopo è necessario andare oltre le informazioni
fornite dalle pubblicazioni del gestore di un fondo target e cercare di comprendere,
tra l’altro, quanto coerentemente si sia comportato il gestore di un fondo target nella
realizzazione della sua strategia e quanto sia suscettibile di mutare nel tempo con riferimento alle tendenze e agli eventi nei mercati finanziari e ai valori patrimoniali gestiti.
Inoltre, devono essere valutati il tipo e la liquidità degli strumenti finanziari impiegati
dal gestore di un fondo target, la diversificazione del portafoglio e la concentrazione
delle posizioni d’investimento, l’eventuale utilizzo di effetti leva (leverage) e derivati e,
in senso lato, la struttura complessiva del portafoglio in essere del gestore di un fondo
target. Incontri personali con il gestore interessato sono un modo per stabilire se questi
attua con coerenza la strategia e in che misura l’evoluzione dei mercati finanziari e la
crescita patrimoniale incidono sulla performance del fondo.
Anche gli strumenti finanziari utilizzati dal gestore nell’attuazione della strategia
nonché la loro liquidità sono oggetto di valutazione. Controlli periodici devono
interessare, in particolare, il grado di diversificazione e di concentrazione degli
investimenti, il ricorso alla leva finanziaria e ai derivati nonché la struttura del portafoglio. L’utilizzo del leverage deve essere commisurato alla strategia e ai suoi rischi.
A seconda della forma di strategia, della portata dell’organizzazione e del numero
di persone coinvolte nella gestione del fondo, il controllo deve essere esteso anche
all’efficienza e all’adeguatezza della gestione e del monitoraggio dei rischi.
1.8 Conflitti d’interesse
Fra il fondo e le persone o le istituzioni coinvolte nella gestione del fondo e/o dei fondi
targeto possono insorgere conflitti d‘interesse. I gestori dei fondi target ad esempio
amministrano in genere anche valori patrimoniali di altri clienti, per i quali sono effettuati investimenti simili a quelli effettuati a nome dei fondi target. I patrimoni dei
clienti potrebbero quindi entrare in concorrenza in relazione alla stessa negoziazione
o agli stessi investimenti e, sebbene si parta dal presupposto che gli investimenti o
le opportunità disponibili siano oggetto, secondo coscienza, di una corretta suddivisione fra i clienti, talune procedure di allocazione potrebbero influire negativamente
sul prezzo degli investimenti o sulla dimensione delle posizioni acquistate o vendute.
In generale, si può arrivare a conflitti tra gli interessi di BSI Multimanager Fund e gli
interessi del gestore del fondo e delle sue società affiliate e quelli dei responsabili in relazione a tasse, commissioni e altre entrate. Qualora insorgessero tali conflitti d’interessi,
i responsabili provvederanno ad assicurare che essi vengano risolti in maniera corretta.
2
Disposizioni fiscali rilevanti per i comparti
In Svizzera il fondo a ombrello e i comparti non hanno personalità giuridica e non
sono soggetti all’imposta sul reddito, né all’imposta sul capitale.
BSI Multimanager Fund si focalizza come fondo di fondi su investimenti collettivi di
capitale o su strumenti simili ai fondi che perseguono esclusivamente una politica
d’investimento orientata ai guadagni di capitale.
Con la comunicazione circolare n. 25 «Imposizione degli investimenti collettivi di
­capitale e dei loro investitori» del 5 marzo 2009, l’amministrazione federale delle
contribuzioni (AFC) ha confermato di rinunciare nel caso di fondi quali BSI Multi
­Manager Fund all’imposizione fiscale di singoli fondi target svizzeri o esteri alle
­condizioni seguenti:
–dai documenti di base dei fondi target interessati deve risultare inequivocabilmente che viene perseguita una strategia d’investimento che mira esclusivamente al conseguimento di utili di capitale; gli utili netti dichiarati o calcolati
conseguiti dai singoli fondi target devono ammontare al massimo al 2% del NAV
complessivo;
–il fondo d’investimento allestisce annualmente un elenco aggregato tenendo
conto degli investimenti proporzionali nel fondo target.
Se sono soddisfatte le condizioni succitate, il fondo d’investimento può contabilizzare il ricavo complessivo generato da questi fondi target come utile di capitale.
La direzione può ottenere per i comparti specifici il rimborso completo dell’imposta
preventiva svizzera prelevata sui redditi in Svizzera di tali comparti.
I redditi e gli utili di capitale esteri possono essere assoggettati alle imposte alla fonte
applicabili nei Paesi in cui vengono effettuati gli investimenti. Basandosi sugli accordi
sulla doppia imposizione o su convenzioni analoghe, la direzione richiederà, nel limite
del possibile, il rimborso di tali imposte a favore degli investitori domiciliati in Svizzera.
I redditi distribuiti dal fondo d’investimento a favore di investitori domiciliati in
Svizzera sono assoggettati all’imposta preventiva federale (imposta alla fonte) del
35%, mentre gli utili di capitale distribuiti mediante cedola separata o dichiarati
separatamente nel conteggio all’investitore sono esenti da tale imposta.
Gli investitori domiciliati in Svizzera possono recuperare l’imposta preventiva indicando il reddito corrispondente nella loro dichiarazione fiscale, oppure presentando
una richiesta di rimborso separata.
La distribuzione dei redditi a investitori domiciliati all’estero avviene senza deduzione
dell’imposta preventiva svizzera, ammesso che almeno l’80% dei redditi del comparto in questione provenga da fonti estere. Al riguardo, dovrà sussistere la conferma di
una banca secondo cui le quote interessate si trovano presso la stessa nel deposito
di un investitore residente all’estero, sul cui conto sono anche accreditati i redditi
(dichiarazione bancaria o affidavit). Non sussiste alcuna garanzia che almeno l’80%
dei redditi di un comparto provenga da fonti estere.
Se un investitore domiciliato all’estero subisce una trattenuta dell’imposta preventiva
a seguito della mancanza di una dichiarazione bancaria, può chiedere il rimborso
ai sensi della legge svizzera direttamente presso l’Amministrazione federale delle
contribuzioni a Berna.
I redditi distribuiti e/o gli interessi realizzati all’atto della vendita o del riscatto non
sottostanno in Svizzera alla tassazione europea dei redditi da risparmio.
Analisi operativa e organizzativa
La procedura di controllo (due diligence) deve comprendere una verifica delle diverse
controparti che intervengono nel fondo target, ad esempio la banca depositaria, il
gestore, l’ufficio di revisione e il consulente legale al fine di comprendere la struttura del
fondo e delle organizzazioni coinvolte nella sua gestione come ad esempio la banca
depositaria, l’amministratore, il revisore dei conti e il consulente legale. Va prestata
particolare attenzione anche a questioni relative alla cultura d’impresa, ad esempio
la presenza di un Consiglio d’amministrazione o di sorveglianza indipendente, composto da persone con la formazione, l’esperienza e l’indipendenza necessarie per
l’assunzione delle rispettive responsabilità.
È assolutamente indispensabile che il calcolo del valore netto d’inventario (NAV)
venga effettuato da un’istanza qualificata, in modo del tutto indipendente.
L’andamento del patrimonio gestito viene monitorato e rapportato ai limiti di capacity posti dal manager. Il patrimonio gestito è inoltre un fattore che consente di valutare
la competenza del gestore nel far fronte a flussi di capitale elevati. La dimensione
del fondo va considerata in rapporto a quella dell’organizzazione che lo gestisce.
Front office, middle office e back office devono essere sufficientemente equipaggiati.
Per valutare la stabilità dell’organizzazione è necessario appurare in che modo le
commissioni legate ai risultati (performance fee) vengono ripartite tra gli analisti che
collaborano con il gestore. Il metodo di calcolo delle commissioni e l’esatta struttura
delle commissioni devono essere chiaramente definiti.
È necessario inoltre raccogliere informazioni sugli investitori per valutare il rischio
della presenza di cosiddette «hot money». La liquidità del fondo deve essere analizzata tenendo conto del portafoglio sottostante e della sua strategia. Un altro aspetto
da valutare è l’esistenza di sistemi per la prevenzione di emergenze e catastrofi.
Le informazioni indispensabili per l’analisi sopra descritta vengono tratte da molte fonti
diverse. Incontri periodici con i gestori e i principali collaboratori della società di gestione
sono l’aspetto più importante di questo processo. Le informazioni, i dati e l’intera corrispondenza con i gestori vengono registrati in una banca dati costantemente aggiornata.
I fondi che superano il processo di due diligenze e risultano pertanto idonei ai fini di
un investimento di capitale vengono inseriti in elenchi speciali (i cosiddetti elenchi di
raccomandazioni), e, in genere, classificati per strategia, stile d’investimento o altri
parametri rilevanti. Gli elenchi vengono aggiornati costantemente tramite l’aggiunta
di nuovi manager o lo stralcio di quelli già esistenti, e questo ogniqualvolta si verifica
un cambiamento importante delle caratteristiche principali che ne hanno determinato l’inclusione negli elenchi.
C Analisi del rischio strutturale o di quello non associato agli investimenti
Si tratta di una parte importante della procedura di controllo qualitativa, grazie alla
quale il gestore del fondo sceglie i fondi target. In un contesto in cui non sono facilmente disponibili informazioni obiettive sull’attività del gestore di un hedge fund,
non vi sono «norme settoriali» e non esiste – o esiste solo in misura limitata – una
vigilanza regolamentata giuridicamente, è determinante che la qualità dell’attività
del gestore di un hedge fund venga sottoposta a una costante revisione. Inoltre la
direzione del fondo ricerca e controlla costantemente i rischi operativi e non associati
5
Il fondo d’investimento è soggetto al seguente regime fiscale:
Imposta alla fonte liberatoria
Questo fondo d’investimento non è trasparente riguardo all’imposta alla fonte liberatoria nel Regno Unito e in Austria, ossia la riscossione dell’imposta alla fonte liberatoria
non si basa sui fattori fiscali concreti del fondo d’investimento (reporting del fondo),
ma avviene tramite applicazione di una base di calcolo sostitutiva.
Su espressa indicazione della persona interessata all’ufficio di pagamento, l’imposta
alla fonte liberatoria può essere sostituita da una notifica volontaria al fisco del
domicilio fiscale.
strategia Long/Short Equity è suddivisa nelle seguenti regioni d’investimento con le
esposizioni massime, basate su una visione trasparente:
a) fondi che investono prevalentemente negli USA
massimo 10% del NAV
b) fondi che investono prevalentemente in Europa
massimo 10% del NAV
c) Fondi che investono prevalentemente nell’area
massimo 10% del NAV
Asia-Pacifico
3.1.1.3Event-Driven
Gli investimenti Event-Driven comprendono strategie basate su fusioni, vendite,
situazioni di crisi, acquisizioni, scorpori o altre forme di «corporate action» e arbitraggio. Questi investimenti possono avere una correlazione elevata o limitata rispetto ai
mercati azionari e obbligazionari.
Tassazione UE dei redditi da risparmio
I redditi distribuiti e/o gli interessi realizzati all’atto della vendita o del riscatto sottostanno in Svizzera alla tassazione europea dei redditi da risparmio. In funzione
delle disposizioni sancite dalla direttiva del Consiglio dell’Unione europea nel campo
dell’imposizione dei redditi da interessi e nell’ambito dell’accordo siglato tra la
Svizzera e l’UE in trattative bilaterali, la Svizzera è tenuta ad applicare una ritenuta
fiscale anche su determinati pagamenti di interessi effettuati dai fondi d’investimento
a favore di persone fisiche con domicilio fiscale in uno degli Stati membri dell’UE e
ciò sia all’atto delle distribuzioni sia in occasione della vendita e del riscatto di quote
di fondi. La ritenuta fiscale ammonta al 35%. Su espressa richiesta del beneficiario
degli interessi, tale ritenuta fiscale può essere sostituita da una notifica volontaria al
fisco del domicilio fiscale.
3.1.1.4 Global Macro
Nella strategia d’investimento Global Macro le decisioni d’investimento si basano su
analisi e previsioni macroeconomiche relative all’andamento di tassi, valute, borse
ecc. Al riguardo, vengono effettuati investimenti a livello mondiale in diversi mercati
impiegando tutti i tipi di tecniche e strumenti d’investimento.
3.1.1.5 Multistrategy Emerging Markets
L’indirizzo Multistrategy Emerging Markets persegue varie strategie d’investimento,
tra cui, ma non esclusivamente, Fixed Income Arbitrage, Convertible Arbitrage, Global Macro, Long/Short Equity, Event-Driven, Statistical Arbitrage, Multi Arbitrage e
può inoltre specializzarsi in una delle loro sottostragie. Gli investimenti si focalizzano
perlopiù sui mercati emergenti dell’Asia settentrionale e del Sudest asiatico, dell’Europa orientale, del Medio Oriente, dell’Africa e dell’America Latina.
FATCA
Il fondo d’investimento è stato registrato presso le autorità fiscali statunitensi come
Registered Deemed-Compliant Financial Institution (istituto finanziario registrato,
ritenuto adempiente) ai sensi di un accordo intergovernativo (IGA) di modello 2,
conformemente alle Sections 1471 – 1474 dell’Internal Revenue Code statunitense
(Foreign Account Tax Compliance Act, inclusi i relativi decreti, «FATCA»).
3
3.1.1.6 Arbitrage Opportunities
Nell‘ambito di questa strategia, i fondi target perseguono di regola anche uno o
più dei seguenti approcci all‘investimento: 1) approccio multi-strategy che prevede
l‘investimento in strategie relative value in grado di coprire diversi mercati o titoli; 2)
obbligazioni convertibili o tecnica di arbitraggio che sfrutta le inefficienze di corso
delle obbligazioni convertibili; 3) approccio di statistical arbitrage in cui un paniere
di azioni finanziato o meno da terzi viene venduto o acquistato per una posizione
corrispondente nel relativo indice azionario o in un altro paniere azionario di importanti dimensioni. Le strategie statistical arbitrage presuppongono spesso sistemi
di negoziazione automatizzati e non si basano su un‘analisi fondamentale di tipo
bottom-up; 4) ogni altra strategia la cui performance non dipende in primo luogo
dalla tendenza dei mercati di riferimento sottostanti; 5) altre strategie non correlate,
orientate a mercati di nicchia e ad approcci innovativi.
Strategie d’investimento dei singoli comparti
3.1 Diversificazione delle strategie d’investimento di
BSI Multimanager Fund – Yield Enhancement
La realizzazione della politica d’investimento dei comparti include un’ampia diversificazione in diverse strategie d’investimento alternative. I singoli comparti perse­guono
il medesimo obiettivo d’investimento (cfr. punto 1.2) e adottano la mede­sima politica
d’investimento (cfr. punto 1.4.1). L’attuazione della politica d’investimento deve
essere effettuata nel rispetto dei seguenti limiti d’investimento riferiti al patrimonio
dei singoli comparti, esclusa la liquidità:
4
Diversificazione delle strategie d‘investimento
(in base al metodo look through)
Strategie d’investimento
Fixed Income Arbitrage
Long/Short Equity USA
Long/Short Equity Europe
Long/Short Equity Asia-Pacific Event-Driven
Global Macro
Multistrategy Emerging Markets
Arbitrage Opportunities
Altre strategie
Informazioni sulla direzione
4.1 Indicazioni generali
Limiti massimi
40%
10%
10%
10%
30%
20%
15%
40%
20%
Responsabile della direzione del fondo è UBS Fund Management (Switzerland) SA,
che opera come società anonima nelle attività inerenti a fondi d’investimento dalla
sua fondazione nel 1959 e che ha la sua sede a Basilea.
Il capitale sociale sottoscritto della direzione del fondo ammonta a 1 milione di CHF.
Il capitale azionario è suddiviso in azioni nominative ed è stato versato al 100%.
UBS Fund Management (Switzerland) SA è al 100% una società del gruppo UBS SA.
Consiglio di Amministrazione
Karin Oertli Küng, Presidente
Group Managing Director, UBS SA, Basilea e Zurigo
Reto Ketterer
Managing Director, UBS SA, Basilea e Zurigo
André Valente, Amministratore delegato
Christian Eibel
Executive Director, UBS SA, Basilea e Zurigo
Markus Lesmann
Executive Director, UBS SA, Basilea e Zurigo
Thomas Rose
Managing Director, UBS SA, Basilea e Zurigo
Inoltre la direzione del fondo può detenere liquidità adeguate.
Nell’interesse degli investitori, la direzione del fondo si riserva in ogni momento
il diritto di modificare la composizione del portafoglio dei singoli comparti di BSI
Multimanager Fund, di ampliare o ridurre l’universo degli stili d’investimento o di
modificare nell’ambito del contratto del fondo i loro limiti massimi.
La direzione del fondo verifica l’osservanza dei limiti massimi delle singole strategie
d’investimento tramite il metodo look-through.
I limiti assoluti relativi alla politica d’investimento e alla sua applicazione (strategia
d’investimento) sono disciplinati nelle limitazioni d’investimento del contratto del
fondo in particolare al § 15 e sono riportati qui di seguito al punto 3.1.1.
Direzione
André Valente, Direttore esecutivo e Amministratore delegato del
Consiglio di Amministrazione
Karsten Illy, Vicedirettore esecutivo e Responsabile Operations Securities Funds
Dr. Daniel Brüllmann, Responsabile Real Estate Funds
André Debrunner, Responsabile Fund Reporting & Information Management
Eugène Del Cioppo, Responsabile Business Development e
Client Relationship Management
Tony Guggenbühler, Responsabile Quality Monitoring & Corporate Governance
Sérgio Mestre, Responsabile Finance & Controlling
Dr. Thomas Portmann, Responsabile ManCo Oversight & Risk Management
Thomas Reisser, Responsabile Compliance
Beat Schmidlin, Responsabile Legal Services
3.1.1 Definizione delle singole strategie d’investimento
Ciascun manager gestisce il proprio hedge fund secondo la propria specifica strategia
d‘investimento. Le diverse strategie d’investimento possono essere assegnate a una
delle categorie generali riportate di seguito.
3.1.1.1 Fixed Income Arbitrage
Strategia di hedging neutrale rispetto al mercato che sfrutta le inefficienze di prezzo
tra valori mobiliari a tasso fisso simili neutralizzando al contempo il rischio sui tassi.
Fixed Income Arbitrage è il termine generico utilizzato per designare una serie di
strategie che investono in titoli a reddito fisso, ponderandoli in modo da evitare o
limitare le ripercussioni delle modifiche della curva dei tassi. In genere tra gli strumenti
di hedging a reddito fisso rientrano: yield-curve-arbitrage, corporate vs. treasury yield
spread, municipal bond vs. treasury yield spread e cash vs. future.
Al 31 agosto 2015 la direzione del fondo amministrava in Svizzera un totale di
289 fondi mobiliari e 6 fondi immobiliari per un patrimonio complessivo di 189,3
miliardi di CHF.
Inoltre la direzione del fondo eroga in particolare le seguenti prestazioni:
a) servizi di amministrazione per gli investimenti collettivi di capitale.
3.1.1.2 Long/Short Equity
Questa strategia mira a una crescita del capitale a lungo termine attraverso l’acquisto
o la vendita allo scoperto di titoli. I titoli target possono essere scelti sulla base di
dati fondamentali di specifiche imprese, tendenze o analisi tecniche oppure di altri
metodi protetti da diritti di autore per la valutazione o la selezione delle azioni.
Nella composizione del portafoglio, i gestori che seguono questa strategia possono
adottare un approccio top-down o un approccio bottom-up, oppure una combinazione di entrambi. Talvolta vengono impiegati derivati, al fine di attivare investimenti
in determinati titoli o settori. I comparti di BSI Multimanager Fund utilizzano altre
strategie d’investimento con elementi long/short; al riguardo, in base al metodo look
through, gli elementi Long/Short Equity non possono costituire complessivamente
più del 30% del patrimonio di un comparto. Per un’ulteriore diversificazione, la
Membri dei quadri con particolari competenze tecniche
Dopo una pluriennale esperienza di Commodities Trader, dal 1990 Tony Guggenbühler (1955) si occupa delle attività legate ai fondi d’investimento. La promozione ad
Associate Director, nel 1996, è stata seguita da quella a Director nel 2001. All’interno
di UBS Fund Management (Switzerland) SA, Tony Guggenbühler ha svolto importanti
mansioni direttive e di controllo.
Dal 1993 è attivo nell’amministrazione e controllo di prodotti d’investimento non
tradizionali. Attualmente Tony Guggenbühler dirige il reparto «Quality Monitoring &
Delegation Management» in seno alla Direzione dei fondi. Nell’ambito di tale funzione,
6
è a capo del Comitato direttivo «Asset Management Monitoring» ed è responsabile
dei controlli periodici in loco presso gli Asset Manager degli investimenti alternativi.
Karsten Illy (1966) ha studiato Matematica economica presso l’Università di Karlsruhe
(D), dopodiché, nel 1991, ha conseguito il Master (M.A.) in Matematica presso la
University of Wisconsin – Madison, USA. Dopo aver concluso gli studi a Karlsruhe
nel 1992, ha lavorato presso diversi importanti istituti finanziari tedeschi nel settore
della gestione dei rischi legati alle attività creditizie e nel risk controlling in ambito
Investment Banking. Dal 1999 Karsten Illy lavora presso UBS Fund Management
(Switzerland) SA, dove per sei anni ha diretto il reparto «Information Management»
e nel 2001 ha assunto la funzione di Director. Nel 2002 ha portato a termine con
successo l’Executive Program della Swiss Banking School. Da dicembre 2006 dirige il
settore «Fund Operations», da gennaio 2006 è membro della Direzione e nel 2007
è stato promosso al rango di Executive Director e nel 2013 di Managing Director.
Cuma Mor (1973) si è laureato in Scienze Economiche presso l’Università di Basilea
nel 2002 conseguendo il titolo di lic.rer.pol. Dopo aver concluso gli studi ha lavorato
presso Ernst & Young AG in qualità di Junior Auditor. Dal 2004 Cuma Mor collabora
con UBS Fund Management (Switzerland) SA a Basilea. Per diversi anni ha operato
in qualità di Investment Compliance Officer nel reparto Product Control. Nel 2008,
dopo otto mesi di impiego presso UBS Global AM a Londra è passato al reparto
Compliance e Risk Control presso il quale ha operato come Senior Compliance
Specialist svolgendo tra l’altro la funzione di controllo di gestori patrimoniali. Nel
2011 è stato promosso a direttore. Nel 2008 Cuma Mor ha concluso il programma
Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) e nel 2011 ha conseguito il Diploma
of Advanced Studies della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera centrale a
Lucerna in Compliance Management. Attualmente il sig. Cuma Mor è responsabile
dei centri di competenza «Asset Management» e «Distribuzione» nell’ambito del
reparto ManCo Oversight & Risk Management.
passare a BSI SA nel 2003 è stato fondatore e socio della FinMetrics SA, una società
specializzata nello sviluppo di sistemi di software per la gestione del ­rischio con sede
a Ginevra. Inoltre è docente di finanza presso il Centro Studi Bancari a Lugano e
la Swiss Accounting Academy. Ha conseguito la laurea in Business Administration
nonché un master in scienze bancarie e finanziarie e un dottorato in Finance presso
l’Università di Losanna (HEC).
4.2.2 Delega di altri compiti parziali
UBS Fund Management (Switzerland) SA gestisce e utilizza, insieme a UBS Fund
Services (Luxembourg) S.A., una piattaforma comune di amministrazione fondi. Nel
quadro di tale collaborazione l’incarico relativo all’elaborazione dei dati di base viene
svolto da UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. La ripartizione dettagliata di questi
compiti è disciplinata nel contratto stipulato tra le parti in data 28 marzo 2007.
In Lussemburgo vengono inoltre erogati diversi servizi IT connessi alla manuten­zione
e alla gestione delle componenti hardware e software della piattaforma di amministrazione fondi (ad esempio installazioni tecniche, configurazioni, test di sistema,
archiviazione dati) da parte di UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. Tali servizi sono
elencati in dettaglio in un contratto stipulato tra le parti l’8 maggio 2009.
Tutti gli altri compiti della direzione del fondo e il controllo delle altre mansioni
delegate vengono eseguiti in Svizzera.
5
Informazioni sulla banca depositaria
Fondata a Lugano nel 1873 come società anonima, la banca opera oggi come banca
privata in Svizzera e all’estero con sedi nei principali centri finanziari in Europa, Sudamerica ed Estremo Oriente. BSI SA offre numerosi servizi bancari per la gestione patrimoniale, la consulenza finanziaria e altri settori finanziari a favore sia di investitori
privati sia di società. Nel 1998 BSI SA è stata rilevata da Assicurazioni Generali SpA,
uno dei principali gruppi assicurativi d’Europa, che è stata poi acquistata nel 2015 da
Banco BTG Pactual SA, una delle principali banche di investimenti in America Latina.
La banca depositaria può trasferire la custodia del patrimonio del fondo a depositari
terzi o collettivi, in Svizzera e all’estero. Per gli strumenti finanziari la custodia del
patrimonio del fondo può essere affidata solo a depositari terzi o collettivi sottoposti a vigilanza. Ne è esclusa la custodia imperativa in un luogo che non consenta
la trasmissione a depositari terzi o collettivi sottoposti a vigilanza, come avviene
specialmente a seguito di norme giuridiche coercitive.
La banca depositaria è responsabile dei danni cagionati da depositari terzi o collettivi
qualora non dimostri di aver agito con la diligenza richiesta dalle circostanze nelle
operazioni di selezione, istruzione e sorveglianza. In funzione della custodia da parte
di terzi e del ricorso a custodi collettivi, la direzione del fondo non detiene più la proprietà assoluta dei valori mobiliari depositati, ma ne è unicamente comproprietaria.
Se, inoltre, i depositari terzi o collettivi non sono sottoposti a vigilanza, potrebbero
non soddisfare dal punto di vista organizzativo i requisiti richiesti alle banche svizzere.
In caso di custodia da parte di terzi all’estero, vigono le norme giuridiche e le usanze
applicabili del luogo di custodia.
4.2 Delega delle decisioni d’investimento
4.2.1 Delega delle decisioni d’investimento per BSI Multimanager Fund
Le decisioni d’investimento di BSI Multimanager Fund sono delegate a Thalìa SA.
Thalìa SA, che ha sede in Via Trevano 2a, 6900 Lugano, è una società di gestione
patrimoniale e come tale è sottoposta in Svizzera alla vigilanza dell’Autorità federale
di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).
È stata costituita a Lugano nel 2003 come società anonima. Thalìa SA è attiva nella
consulenza e nel portfolio management nel settore degli investimenti alternativi per
hedge fund in Svizzera e all’estero. L’esatta esecuzione del mandato è disciplinata
da un contratto di gestione patrimoniale, stipulato tra UBS Fund Management
(Switzerland) SA e Thalìa SA in data 23 novembre 2011.
La direzione del fondo può in ogni momento visionare con la massima trasparenza
tutto ciò che riguarda il processo di selezione, così come le procedure di due diligence
e di controllo adottate da Thalìa SA.
Le decisioni d’investimento spettano a due Comitati Investimenti appositamente
costituiti:
–
un Comitato Hedge Funds, che si riunisce con cadenza mensile ed è responsabile
della selezione bottom-up di fondi sottostanti nell’ambito della strategia prescelta;
–un Comitato Strategico Hedge Funds, che si riunisce con cadenza trimestrale ed è
responsabile della strutturazione strategica dei portafogli di hedge funds nonché
dell’analisi del rapporto rischio/rendimento.
Membri di questi due comitati sono gli specialisti degli investimenti alternativi presentati di seguito e dipendenti di Thalìa SA e di BSI SA:
Marcello Falcone, nato nel 1982 a Patti (ME), Italia, è responsabile dal 2007 della due
diligence operativa presso Thalia SA. Prima di questo incarico è stato Risk Manager
di Thalia SA per la sorveglianza e l’analisi dei rischi dei portafogli. Dal 2007 al 2011
ha operato nel reparto Risk Management di Thalia. Da ottobre 2006 a giugno 2007
ha lavorato come Business Analyst per Thomson-Reuters a Londra. Come analista ha
fatto parte anche del team «Capital Market Intelligence» di Thomson Reuters, che era
focalizzato sul settore bancario europeo. Marcello Falcone ha conseguito un MSc in
Finanza (2007) e un bachelor in Scienze economiche e Finanza (2004) presso l’Università
Bocconi in Italia. È candidato al livello III nel programma CFA per il 2013.
Thomas Castri, nato nel 1976 a Luino (VA), Italia, è entrato in Thalia nel 2004 e fino alla
fine del 2011 è stato responsabile del settore Fixed Income Arbitrage e delle strategie
«Global Macro» dell’azienda. Nel gennaio 2012 è stato nominato Deputy CIO con il
compito principale di supportare il CIO in una serie di attività d’investimento. Ha conseguito un master in International Securities, Investments and Banking dell’ISMA Centre
presso l’Università di Reading nonché un BEng e un master in Ingegneria chimica presso
l’Università del Galles a Swansea. Prima di entrare in Thalia, Thomas Castri ha lavorato per
quattro anni nei settori della negoziazione di derivati e prodotti strutturati su hedge-funds.
Marco Rinaldi, nato nel 1963 in Svizzera, è First Vice President di BSI SA e dal 2014
opera nel settore Product Management di BSI. Dal 2007 al 2013 è stato responsabile
degli investimenti con mezzi propri della Banca. Inoltre, durante la sua carriera in BSI,
Marco Rinaldi ha occupato diverse posizioni nella gestione patrimoniale. In particolare,
dal 1994 al 2006 ha operato nel reparto Funds Management e, prima di passare alla
gestione patrimoniale, è stato attivo per dieci anni nel reparto del mercato dei capitali.
È in BSI dal 1979 e vanta una grande esperienza nel campo dei mercati finanziari. Ha
conseguito il Diploma federale in materia bancaria.
Margrethe Rokkum-Testi è nata nel 1966 in Norvegia. È Chief Investment Officer di
Thalìa SA. Prima di assumere questo ruolo, quale Vice Direttore di BSI SA, è stata responsabile dell’attività giornaliera e della realizzazione delle decisioni d’investimento di BSI
Multi Manager Directional Fund. In precedenza ha lavorato dal 1997 nel reparto Asset
Allocation, dove ha analizzato, tra le classi d’investimento, le possibilità alternative come
hedge funds, Paesi emergenti europei e valute. Dal 1995 al 1997 è stata responsabile
delle opzioni su divise nell’ambito dell’attività di intermediazione con la clientela di BSI
SA. Ha conseguito un Master in amministrazione presso la Scuola d’Amministrazione
norvegese, con specializzazione in finanze (1991) e un Master in scienze economiche
e amministrazione internazionali (MIEM) presso l’Università Bocconi di Milano (1993).
Margrethe Rokkum-Testi ha la qualifica di Chartered Financial Analyst (CFA).
Paolo Tamburini, nato nel 1968 in Svizzera, è stato promosso Chief Financial Officer
di Thalìa SA il 1° luglio 2008. Entrato alle dipendenze di Thalìa SA come responsabile
del Risk Management nel 2004, in precedenza ha lavorato presso BSI SA, investe di
Risk Manager per investimenti alternativi dal 2003. Ha acquisito un’espe­rienza solida
nel settore della gestione degli investimenti alternativi, mettendo a punto nello stesso
tempo le strutture per l’attuale Risk Management all’interno di Thalìa SA. Prima di
6
Informazioni relative a terzi
6.1 Uffici di pagamento
Uffici di pagamento sono BSI SA, Via Magatti 2, 6900 Lugano, e le sue filiali in Svizzera.
6.2Distributori
La distribuzione del fondo è di competenza di BSI SA con sede a Lugano.
6.3 Ufficio di revisione
L’ufficio di revisione è Ernst & Young SA, Basilea.
7
Informazioni su BSI Multimanager Fund
7.1 Pubblicazioni del fondo a ombrello e dei comparti
Altre informazioni sul fondo a ombrello e sui comparti figurano nell’ultimo rapporto
annuale o semestrale. Informazioni aggiornate sono inoltre disponibili sul sito Internet www.ch.bsibank.com/fondibsi.
Il prospetto comprensivo del contratto del fondo e i rapporti annuali e semestrali
sono disponibili gratuitamente presso la direzione del fondo, la banca depositaria
e tutti i distributori.
In caso di modifiche del contratto del fondo, di cambiamenti della direzione o della
banca depositaria o ancora in caso di scioglimento del comparto, la direzione provvederà a pubblicarne le relative informazioni presso la Swiss Fund Data AG (www.
swissfunddata.ch).
La pubblicazione dei prezzi per tutte le classi di quote di ogni comparto e per ogni
comparto avviene su organi di stampa svizzeri ed esteri, in Internet sul sito www.
bsibank.com/fondibsi e quotidianamente presso Swiss Fund Data AG (www.swissfunddata.ch) nonché su altri media elettronici. Il nuovo prezzo in vigore è pubblicato
a partire dal ventesimo giorno del mese successivo al giorno di valutazione.
7.2 Restrizioni alla vendita
Le quote di questo fondo d’investimento non possono essere offerte, vendute o
consegnate negli USA.
Le quote di questo fondo non possono essere offerte, né vendute, né consegnate
a cittadini statunitensi o a persone domiciliate negli Stati Uniti e/o ad altre persone
fisiche o giuridiche il cui reddito e/o i cui proventi, a prescindere dalla provenienza,
siano soggetti all’imposta sul reddito statunitense, o a persone che, secondo la
Regulation S dello US Securities Act del 1993 e/o lo US Commodity Exchange Act
nelle loro rispettive versioni aggiornate, sono considerate US person.
7
8
Informazioni sui singoli comparti
8.1 Indicazioni generali su BSI Multimanager Fund
8.1.1 BSI Multimanager Fund – Yield Enhancement
N. di valore
classe di quote (USD) A 2 018 256
N. di valore
classe di quote (EUR hedged) A 4402692
N. di valore
classe di quote (CHF hedged) A 4402685
N. di valore
classe di quote (USD) M 24875111
N. di valore
classe di quote (EUR hedged) M 24875112
N. di valore
classe di quote (CHF hedged) M 24875108
N. ISIN
classe di quote (USD) A CH0020182561
N. ISIN
classe di quote (EUR hedged) A CH0044026927
N. ISIN
classe di quote (CHF hedged) A CH0044026851
N. ISIN
classe di quote (USD) M CH0248751114
N. ISIN
classe di quote (EUR hedged) M CH0248751122
N. ISIN
classe di quote (CHF hedged) M CH0248751080
Quotazionenessuna
Esercizio contabile
1° gennaio – 31 dicembre
Unità di conto
dollaro statunitense (USD)
Quotele quote non sono emesse fisicamente, ma gestite
in forma scritturale.
Utilizzo dei redditiin linea di principio, l’utile netto è distribuito agli
investitori senza spese entro i 4 mesi successivi alla
chiusura dell’esercizio contabile.
Gli utili di capitale non vengono di regola distribuiti, bensì destinati al reinvestimento nel fondo.
Remunerazioni e spese accessorie a carico del patrimonio del fondo
(estratto dal § 20 del contratto del fondo)
a)
«– Yield Enhancement»
Quote della classe (USD) A
Commissione forfettaria di gestione mensile
0,167% (2,0% p.a.).
della direzione del fondo
Quote della classe (EUR hedged) A
Commissione forfettaria di gestione mensile
0,167% (2,0% p.a.).
della direzione del fondo
Quote della classe (CHF hedged) A
Commissione forfettaria di gestione mensile
0,167% (2,0% p.a.).
della direzione del fondo
Quote della classe (USD) M
Commissione forfettaria di gestione mensile
0,083% (1,00% p.a.)
della direzione del fondo
Quote della classe (EUR hedged) M
Commissione forfettaria di gestione mensile
0,083% (1,00% p.a.)
della direzione del fondo
Quote della classe (CHF hedged) M
Commissione forfettaria di gestione mensile
0,083% (1,00% p.a.)
della direzione del fondo
Essa viene utilizzata per l’amministrazione, la gestione degli attivi e la commercializzazione dei comparti, nonché per tutte le incombenze della banca depositaria, quali
la custodia del patrimonio del fondo, gli oneri sostenuti per il traffico dei pagamenti e
le altre incombenze elencate al § 4. Con la commissione forfettaria di gestione della
direzione del fondo vengono inoltre pagate le retrocessioni. Il § 20 del contratto del
fondo indica quali remunerazioni e spese accessorie non rientrano nella commissione
forfettaria di gestione.
La commissione di gestione dei fondi target in cui viene investito il patrimonio dei
comparti può ammontare al massimo al 4,15%.
L’aliquota massima delle commissioni di gestione dei fondi target in cui vengono
effettuati gli investimenti va indicata nel rapporto annuale per ciascun comparto.
Attingendo alla parte destinata alla commercializzazione, la direzione del fondo
può corrispondere indennizzi ai seguenti investitori qualificati che dal punto di vista
economico detengono quote del fondo per conto terzi:
– compagnie di assicurazione sulla vita
– casse pensione e altri istituti di previdenza
– fondazioni d’investimento
– direzioni svizzere di fondi
– direzioni e società estere di fondi
– società d’investimento
Attingendo alla parte destinata alla commercializzazione, la direzione del fondo
può corrispondere commissioni di gestione del portafoglio ai seguenti distributori
e partner di distribuzione:
– distributori autorizzati ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LICol
–direzioni di fondi, banche, commercianti di valori mobiliari, la Posta svizzera e
compagnie di assicurazione
–partner di distribuzione che collocano le quote dei fondi esclusivamente presso
gli investitori qualificati
– gestori patrimoniali
8.2 Condizioni di emissione e riscatto di quote dei comparti
8.2.1Emissione
Le quote dei fondi possono essere acquistate l’ultimo giorno lavorativo bancario di
ogni mese (=giorno di valutazione). Gli ordini di sottoscrizione così come i versamenti della quota sottoscritta nel comparto interessato devono pervenire alla banca
depositaria al più tardi entro gli otto giorni lavorativi bancari antecedenti il giorno di
valutazione entro le ore 16.00. Le sottoscrizioni che non pervengono entro questo
termine sono regolate il successivo giorno di valutazione. Per gli ordini conferiti a
distributori in Svizzera e all’estero, l’orario di chiusura può essere anticipato al fine
di garantire l’inoltro puntuale alla banca depositaria. Le informazioni in merito agli
orari possono essere richieste presso il rispettivo distributore.
Il prezzo di emissione delle quote corrisponde al valore netto d’inventario calcolato
il giorno di valutazione più un’eventuale commissione di emissione.
Le sottoscrizioni delle quote avvengono in funzione degli importi.
Il valore netto d’inventario di una quota di un comparto corrisponde al valore venale
del patrimonio di tale comparto, dedotti gli eventuali impegni del comparto, diviso
per il numero delle quote in circolazione.
Il valore netto d’inventario di una quota di una classe di un comparto corrisponde
al valore venale della quota del patrimonio del comparto attribuibile a tale classe di
quote, dedotti gli eventuali impegni del comparto stesso attribuibili alla rispettiva
classe di quote, diviso per il numero delle quote in circolazione della rispettiva classe,
arrotondato in funzione dell’unità di conto minima in uso.
8.2.2Riscatto
I riscatti sono possibili in ogni momento, mediante disdetta scritta e un preavviso
di 35 giorni civili, entro le ore 16.00 dell’ultimo giorno lavorativo bancario di ogni
trimestre (termine di disdetta). Le disdette che non pervengono entro questo termine
sono regolate al giorno di valutazione della successiva fine di trimestre. Per gli ordini
conferiti a distributori in Svizzera e all’estero, l’orario di chiusura può essere anticipato al fine di garantire l’inoltro puntuale alla banca depositaria. Le informazioni in
merito agli orari possono essere richieste presso il rispettivo distributore. Il prezzo
di riscatto delle quote corrisponde al valore netto d’inventario (dedotte eventuali
commissioni di riscatto). Il pagamento è effettuato con valuta al massimo di 29 giorni
civili dal temine di disdetta.
Il riscatto delle quote avviene in funzione delle quote.
Il valore netto d’inventario di una quota di un comparto corrisponde al valore venale
del patrimonio di tale comparto, dedotti gli eventuali impegni del comparto, diviso
per il numero delle quote in circolazione.
Il valore netto d’inventario di una quota di una classe di un comparto corrisponde
al valore venale della quota del patrimonio del comparto attribuibile a tale classe di
quote, dedotti gli eventuali impegni del comparto stesso attribuibili alla rispettiva
classe di quote, diviso per il numero delle quote in circolazione della rispettiva classe,
arrotondato in funzione dell’unità di conto minima in uso.
Pagamento di retrocessioni e sconti
La direzione del fondo e i suoi mandatari nonché la banca depositaria possono pagare retrocessioni per la copertura delle spese legate alle attività di distribuzione e
intermediazione di quote di fondi. In particolare è ritenuta attività di distribuzione e di
intermediazione ogni attività volta a promuovere la distribuzione o l’intermediazione
di quote di fondi, come l’organizzazione di road show, la partecipazione a eventi e
fiere, la creazione di materiale pubblicitario, la formazione di collaboratori dell’area
di distribuzione, ecc.
La direzione del fondo e i suoi mandatari nonché la banca depositaria non pagano
sconti.
8.2.3 Remunerazioni e spese accessorie
Remunerazioni e spese accessorie a carico degli investitori
(estratto dal § 19 del contratto del fondo)
a)
«– Yield Enhancement»
Commissione di emissione a favore della
banca depositaria in Svizzera all’atto dell’emissione
di quote della classe (USD) A
Commissione di emissione a favore della
banca depositaria in Svizzera all’atto dell’emissione
di quote della classe (EUR hedged) A
Commissione di emissione a favore della
banca depositaria in Svizzera all’atto dell’emissione
di quote della classe (CHF hedged) A
Commissione di emissione a favore della
banca depositaria in Svizzera all’atto
dell’emissione di quote della classe (USD) M
Commissione di emissione a favore della
banca depositaria in Svizzera all’atto
dell’emissione di quote della classe (EUR hedged) M
Commissione di emissione a favore della
banca depositaria in Svizzera all’atto
dell’emissione di quote della classe (CHF hedged) M
Commissione di riscatto a favore della
nessuna
banca depositaria all’atto del riscatto di quote della
classe (USD) A
Commissione di riscatto a favore della banca
nessuna
depositaria all’atto del riscatto di quote della
classe (EUR hedged) A
Commissione di riscatto a favore della banca
nessuna
depositaria all’atto del riscatto di quote della
classe (CHF hedged) A
Commissione di riscatto a favore della
nessuna
banca depositaria all’atto del riscatto di quote della
classe (USD) M
Commissione di riscatto a favore della banca
nessuna
depositaria all’atto del riscatto di quote della
classe (EUR hedged) M
Commissione di riscatto a favore della banca
nessuna
depositaria all’atto del riscatto di quote della
classe (CHF hedged) M
Emissioni e riscatti di quote tramite un distributore svizzero ed estero
Commissione di emissione (complessiva)
massimo 5,0%
Commissione di riscatto (complessiva)
massimo 2,0%
massimo 2,0%
massimo 2,0%
massimo 2,0%
Total Expense Ratio
La percentuale di tutti i costi correnti addebitati al patrimonio dei comparti (Total
Expense Ratio, TER) era pari al:
massimo 2,0%
Anno
massimo 2,0%
Poiché per la maggioranza proporzionale dei fondi target nei quali viene investito il
patrimonio di questo fondo d’investimento (fondo di fondi) non è disponibile il TER,
non viene effettuato alcun calcolo ai sensi della corrispondente direttiva SFAMA.
massimo 2,0%
8
«– Yield Enhancement»
Allocazioni in investimenti di capitale collettivi collegati
In presenza di allocazioni in investimenti collettivi di capitale gestiti direttamente o
indirettamente dalla direzione stessa o da una società legata alla direzione da una
gestione comune, un controllo o una sostanziale partecipazione diretta o indiretta,
non si addebita alcuna commissione di emissione e di riscatto ai sensi del § 20 punto
5 del contratto del fondo.
3.
Accordi sulla ripartizione delle spese e vantaggi pecuniari
(«soft commission»)
La direzione del fondo non ha stipulato alcun accordo sulla ripartizione delle ­spese.
La direzione del fondo non ha stipulato alcun accordo concernente le cosiddette
«soft commission».
8.2.4 Conversione di quote
I detentori di quote possono passare trimestralmente da un comparto all’altro o
da una classe di quote all’altra all’interno dello stesso comparto. Al momento, tali
switch sono esenti da commissioni. L’inoltro di richieste di conversione sottostà alle
stesse disposizioni valide per il riscatto di quote (cfr. § 18). Il calcolo del numero di
quote in cui l’investitore desidera convertire la sua posizione viene effettuato in base
alla seguente formula:
A = (B x C) x E
D
dove:
A =numero di quote del comparto o della classe di quote in cui si desidera avvenga
la conversione
B =numero di quote del comparto o della classe di quote da cui si desidera avvenga la conversione
C =valore netto d’inventario delle quote presentate a scopo di conversione
D =valore netto d’inventario delle quote del comparto o della classe di quote in
cui si desidera avvenga la conversione
E =corso di cambio il giorno della valutazione delle quote da convertire
4.
5.
6.
1.
2.
La conversione avviene al corso di cambio del giorno di valutazione, ossia al corso di
cambio utilizzato per il calcolo del valore netto d’inventario del comparto e/o delle
classi di quote ai sensi del § 17.
9
3.
Informazioni complementari
Tutte le informazioni complementari riguardanti il fondo a ombrello e i comparti,
quali ad esempio la valutazione del patrimonio, l’indicazione di tutte le remunerazioni e le spese accessorie addebitate all’investitore e ai comparti, nonché l’utilizzazione
del risultato, sono descritte dettagliatamente nel contratto del fondo.
4.
5.
Direzione del fondo: UBS Fund Management (Switzerland) SA, Basilea.
Banca depositaria: BSI SA, Via Magatti 2, 6900 Lugano.
6.
Parte II Contratto del fondo
I.
Basi legali
§ 1 Denominazione; ragione sociale e sede della direzione del fondo
e della banca depositaria
1.
La denominazione BSI Multimanager Fund Altro fondo per investimenti alternativi con rischio particolare designa un fondo a ombrello su base contrattuale
della categoria altri fondi per investimenti alternativi (il «fondo a ombrello») ai
sensi degli artt. 25 e 71 della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale
del 23 giugno 2006 (LICol), suddiviso nei seguenti comparti:
– Yield Enhancement
2.
La direzione del fondo: UBS Fund Management (Switzerland) SA, Basilea.
3.
La banca depositaria: BSI SA, Via Magatti 2, 6900 Lugano.
4.
Il gestore del patrimonio è Thalìa SA, Lugano.
II.
Diritti e doveri delle parti contraenti
§ 2 Contratto del fondo
I rapporti giuridici tra gli investitori1 da una parte e la direzione del fondo e la
banca depositaria dall’altra sono disciplinati dal presente contratto del fondo
e dalle relative disposizioni della normativa sugli investimenti collettivi.
1.
§ 3 Direzione del fondo
La direzione del fondo gestisce autonomamente e a nome proprio i comparti
per conto degli investitori. In particolare, decide in merito all’emissione di
quote, agli investimenti e alla loro valutazione. Calcola il valore netto d’inventario dei comparti e stabilisce i prezzi di emissione e di riscatto nonché le
distribuzioni di utili. Esercita tutti i diritti del fondo a ombrello e dei comparti.
La direzione del fondo e i suoi mandatari sottostanno all’obbligo di fedeltà, di diligenza e d’informazione. Agiscono in modo autonomo e tutelano
unicamente gli interessi degli investitori e adottano le misure organizzative
indispensabili a un’attività ineccepibile. Garantiscono inoltre un rendiconto
trasparente e informano in modo adeguato sul presente fondo a ombrello
e sui presenti comparti. Indicano tutte le commissioni e le spese addebitate
direttamente o indirettamente agli investitori nonché il loro utilizzo; informano
gli investitori in modo completo, veridico e chiaro circa gli indennizzi per la
distribuzione di investimenti collettivi sotto forma di provvigioni, courtage e
altri vantaggi pecuniari.
2.
1.
2.
3.
4.
1
P er facilitare la lettura si è rinunciato all’utilizzo della forma femminile, ad es. investitrici e
investitori. La forma maschile è valida per entrambi i sessi.
9
La direzione del fondo può delegare, per tutti i comparti o per alcuni di essi, le
decisioni in materia d’investimento e alcuni compiti parziali, per assicurare una
gestione oculata. Essa ne dà incarico soltanto alle persone qualificate ai fini di
un’esecuzione ineccepibile e garantisce l’istruzione nonché la sorveglianza e il
controllo dell’esecuzione dell’incarico.
È consentito delegare le decisioni riguardanti l’investimento solo a gestori
patrimoniali sottoposti a una vigilanza riconosciuta.
Essa è responsabile degli atti dei suoi mandatari come se si trattasse di suoi
propri atti.
Se il diritto straniero richiede un accordo sulla collaborazione e sullo scambio
di informazioni con le autorità di vigilanza straniere, la direzione del fondo può
delegare le decisioni di investimento a un gestore patrimoniale all’estero solo
se sussiste un accordo in questo senso tra la FINMA e le autorità di vigilanza
estere competenti per le rispettive decisioni di investimento.
Con l‘accordo della banca depositaria, la direzione del fondo può richiedere
all‘autorità di vigilanza l‘approvazione di una modifica del presente contratto
(vedi § 27) e può aprire altri comparti previa autorizzazione dell‘autorità di vigilanza.
La direzione del fondo può raggruppare singoli comparti con altri comparti o
con altri fondi d‘investimento ai sensi delle disposizioni di cui al § 25 oppure
può sciogliere i singoli comparti ai sensi del § 26.
La direzione del fondo ha diritto alle remunerazioni previste ai sensi dei §§ 19
e 20, alla liberazione dagli impegni assunti nell’esecuzione regolare dei suoi
compiti e al rimborso delle spese sostenute per adempiere a tali impegni.
§ 4 Banca depositaria
La banca depositaria custodisce il patrimonio dei comparti; provvede all’emissione e al riscatto delle quote e gestisce il traffico dei pagamenti dei comparti.
La banca depositaria e i suoi mandatari sottostanno all’obbligo di fedeltà, di diligenza e d’informazione. Agiscono in modo autonomo e tutelano unicamente
gli interessi degli investitori e adottano le misure organizzative indispensabili
a un’attività ineccepibile. Garantiscono inoltre un rendiconto trasparente e
informano in modo adeguato sul presente fondo a ombrello e sui presenti
comparti. Indicano tutte le commissioni e le spese addebitate direttamente o
indirettamente agli investitori nonché il loro utilizzo; informano gli investitori
in modo completo, veritiero e chiaro circa gli indennizzi per la distribuzione
di investimenti collettivi sotto forma di provvigioni, courtage e altri vantaggi
pecuniari.
La banca depositaria è responsabile della tenuta del conto e del deposito del
fondo a ombrello e dei comparti, non può però disporre autonomamente del
patrimonio degli stessi.
La banca depositaria garantisce che per le operazioni riguardanti il patrimonio
dei comparti le sarà corrisposto il controvalore entro i termini abitualmente
previsti. È la banca depositaria a notificare alla direzione del fondo il mancato
rimborso del controvalore entro i termini abitualmente previsti e a richiedere alla
controparte, ove possibile, il rimborso del valore patrimoniale in oggetto.
La banca depositaria esegue le registrazioni necessarie e gestisce il conto in
modo tale da poter sempre differenziare gli uni dagli altri i beni patrimoniali dei
singoli fondi di investimento.
La banca depositaria verifica la proprietà della direzione del fondo per i beni patrimoniali che non possono essere presi in custodia e ne esegue la registrazione.
La banca depositaria può affidare la custodia del patrimonio dei comparti a
depositari terzi o collettivi, in Svizzera e all’estero, allo scopo di assicurare una
gestione oculata. Verifica e controlla se il depositario terzo o collettivo cui ha
affidato la custodia:
a)dispone di un’adeguata organizzazione operativa, di garanzie finanziarie
e delle qualifiche professionali necessarie a seconda del tipo e della complessità dei beni patrimoniali affidatigli;
b)è sottoposto a verifica esterna periodica che consenta di garantire che
detiene gli strumenti finanziari;
c) custodisce i beni patrimoniali ricevuti dalla banca depositaria in modo che
questi, tramite il controllo periodico delle consistenze, possano essere in
qualsiasi momento chiaramente identificati come appartenenti al patrimonio del fondo;
d)adempie le norme vigenti per la banca depositaria circa lo svolgimento dei
compiti delegati e la prevenzione di conflitti d’interesse.
La banca depositaria è responsabile dei danni cagionati dal mandatario qualora
non possa dimostrare di aver agito con la diligenza richiesta dalle circostanze
nelle operazioni di selezione, istruzione e sorveglianza. Il prospetto contiene
informazioni sui rischi connessi al trasferimento della custodia a depositari terzi
e collettivi.
Per gli strumenti finanziari il trasferimento può avvenire solo a depositari terzi o
collettivi sottoposti a vigilanza, conformemente a quanto indicato nel paragrafo
precedente. Ne è esclusa la custodia imperativa in un luogo che non consenta il
trasferimento a depositari terzi o collettivi sottoposti a vigilanza, come avviene
specialmente a seguito di atti normativi coercitivi o per le modalità del prodotto
di investimento. Il prospetto deve informare gli investitori sulla custodia da parte
di depositari terzi o collettivi non sottoposti a vigilanza.
§ 5 Investitore
La cerchia degli investitori non è limitata. Per singole classi sono possibili
limitazioni ai sensi del § 6 punto 4.
La direzione del fondo e la banca depositaria assicurano che gli investitori
adempiano le disposizioni relative alla cerchia degli investitori.
Mediante la conclusione del contratto e tramite il versamento in contanti
l’investitore acquista un credito nei confronti della direzione del fondo sotto
forma di partecipazione al patrimonio e al reddito di un comparto del fondo
a ombrello. Il credito dell’investitore si basa sulle quote.
L’investitore vanta diritti unicamente nei confronti del patrimonio e del reddito
del comparto in cui detiene una partecipazione. Per gli impegni a carico di un
singolo comparto risponde unicamente il comparto interessato.
L’investitore si impegna unicamente al pagamento del controvalore delle quote
sottoscritte nel rispettivo comparto. Egli non ha alcuna responsabilità personale
per quanto riguarda gli impegni del fondo a ombrello e/o del comparto.
L‘investitore ha in qualsiasi momento la facoltà di chiedere alla direzione del
­fondo informazioni relative ai principi utilizzati per il calcolo del valore netto
d‘inventario per quota. Se l’investitore manifesta il proprio interesse a ricevere
5.
6.
7.
8.
informazioni dettagliate su singole operazioni della direzione del fondo, come
l’esercizio dei diritti societari e di creditore, quest’ultima gli fornisce in qualsiasi
momento le informazioni richieste. L’investitore può chiedere al giudice della
sede della direzione del fondo che l’ufficio di revisione o un altro perito esamini
i fatti che necessitano chiarimenti e gli presenti un rendiconto.
L’investitore può disdire per iscritto il contratto del fondo nel rispetto del
preavviso di cui al § 18, punto 1, richiedendo il pagamento in contanti delle
sue quote del rispettivo comparto. Le quote non sono emesse fisicamente,
ma gestite in forma scritturale. Gli investitori non sono autorizzati a esigere la
consegna di un certificato della quota.
La direzione del fondo e la banca depositaria hanno l’obbligo di chiedere
agli investitori non più in grado di soddisfare i requisiti per la detenzione
di una classe di quote che restituiscano le loro quote entro 30 giorni civili
conformemente al § 18, che le trasferiscano a una persona che soddisfa i
suddetti requisiti o le convertano in quote di un’altra classe del comparto in
questione di cui soddisfano le condizioni. Qualora l’investitore non ottemperi
a tale richiesta, la direzione del fondo deve provvedere, in collaborazione con
la banca depositaria, a una conversione forzata delle quote in un’altra classe
di quote del comparto in questione o, se ciò fosse impossibile, a un riscatto
forzato delle stesse conformemente al § 5 punti 7 e 8.
La direzione del fondo, in collaborazione con la banca depositaria, è costretta
a riscattare le quote di un investitore al relativo prezzo di riscatto se;
a)ciò è indispensabile per tutelare la reputazione della piazza finanziaria,
segnatamente in ambito di lotta contro il riciclaggio di denaro;
b)l’investitore non adempie più alle esigenze legali o contrattuali per partecipare a un comparto.
Inoltre, la direzione del fondo, in collaborazione con la banca depositaria, ha la
facoltà di riscattare le quote di un investitore al relativo prezzo di riscatto se:
a)la partecipazione dell’investitore a un comparto implica una forte penalizzazione degli interessi economici degli altri investitori, in particolare se
la partecipazione comporta per il fondo a ombrello e/o per un comparto
svantaggi fiscali in Svizzera e all’estero;
b)gli investitori hanno acquistato o detengono le proprie quote violando
quanto sancito dalle disposizioni di legge nazionali o estere loro applicabili,
dal presente contratto del fondo o dal prospetto;
c)sono minacciati gli interessi economici degli investitori, in particolare
laddove singoli investitori mirano a ottenere vantaggi patrimoniali tramite
sottoscrizioni sistematiche e successivi riscatti immediati sfruttando gli scarti
temporali tra la determinazione dei corsi di chiusura e la valutazione del
patrimonio dei comparti (market timing).
– investitori che hanno concluso un contratto di gestione patrimoniale
scritto ai sensi dell’art. 10 cpv. 3ter LICol, purché non abbiano dichiarato
di non voler agire come investitori qualificati (opting-out).
Le quote delle classi (USD) M, (EUR hedged) M e (CHF hedged) M sono quote
a distribuzione e sottostanno all’aliquota massima per la commissione forfettaria di cui al § 20 punto 1 (Remunerazioni e spese accessorie a carico del
patrimonio dei comparti). L’emissione e il riscatto delle quote della classe (USD)
M avvengono nell’unità di conto del fondo, ossia il dollaro statunitense (USD),
l’emissione e il riscatto di quote della classe (EUR hedged) M avvengono in euro
(EUR) mentre l’emissione e il riscatto delle quote della classe (CHF hedged) M
avvengono in franchi svizzeri (CHF). I rischi di cambio della classe di quote in
EUR, ossia (EUR hedged) M, e di quella in CHF, ossia (CHF hedged) M, sono
oggetto di copertura.
Non sussistono disposizioni in merito a importi minimi d’investimento.
5.
Le quote non sono emesse fisicamente, ma gestite in forma scritturale. Gli
investitori non sono autorizzati a esigere un certificato della quota. I certificati
di quote rilasciati devono essere restituiti al più tardi all’atto della richiesta di
riscatto.
6.
La direzione del fondo ha l’obbligo di chiedere agli investitori non più in grado
di soddisfare i requisiti per la detenzione di una classe di quote che questi restituiscano le loro quote entro 30 giorni civili ai sensi del § 18, le trasferiscano a
una persona che soddisfa i suddetti requisiti o le convertano in un’altra classe
dello stesso comparto di cui soddisfano le condizioni. Qualora l’investitore
non ottemperi a tale richiesta, in collaborazione con la banca depositaria, la
direzione del fondo può provvedere a una conversione forzata delle quote in
un’altra classe di quote del comparto in questione o, se ciò fosse impossibile,
a un riscatto forzato delle stesse ai sensi del § 5 punto 6.
III.
Direttive della politica d’investimento
1.
A Principi d’investimento
§ 7 Rispetto delle regole d’investimento
Nella scelta dei singoli investimenti di ciascun comparto, la direzione del
fondo deve rispettare il principio di una ripartizione bilanciata dei rischi, conformemente alle limitazioni percentuali menzionate di seguito. Queste limitazioni
si riferiscono al patrimonio dei singoli comparti al suo valore venale e devono
essere osservate costantemente. I singoli comparti sono tenuti al rispetto delle
limitazioni d’investimento sei mesi dopo lo scadere del termine di sottoscrizione
(lancio).
Se tali limitazioni sono superate in seguito a cambiamenti del mercato, gli
investimenti devono essere riportati entro un termine adeguato al valore ammesso, tutelando gli interessi degli investitori. Se viene violata una restrizione
d’investimento relativa ai derivati di cui al successivo § 12 a causa di una
modifica del delta, l’ordine legale deve essere ristabilito al più tardi entro tre
giorni lavorativi bancari salvaguardando gli interessi degli investitori.
2.
1.
§ 6 Quote e classi di quote
Con il consenso della banca depositaria e l’approvazione delle autorità di vigilanza,
la direzione del fondo può in qualsiasi momento creare, sopprimere o raggruppare
varie classi di quote per ciascun comparto. Tutte le classi di quote autorizzano la
partecipazione al patrimonio indiviso, peraltro non segmentato, del corrispondente comparto. In ragione di addebiti di costi o di distribuzioni variabili in funzione
delle classi, ma anche di rendimenti specifici a seconda delle classi, l’entità di tale
partecipazione può variare e le diverse classi di quote di un comparto possono
pertanto presentare un diverso valore netto d’inventario per quota. Gli addebiti di
costi specifici a seconda delle classi sono a carico del patrimonio del comparto nel
suo insieme.
2.
La creazione, la soppressione o il raggruppamento di classi di quote vengono
resi noti negli organi di pubblicazione. Soltanto un raggruppamento è considerato una modifica del contratto del fondo ai sensi del § 27.
3.
Le diverse classi di quote dei comparti possono differire l’una dall’altra con
riferimento a struttura dei costi, valuta di riferimento, copertura valutaria,
distribuzione o capitalizzazione dei ricavi, investimento minimo e cerchia degli
investitori.
Remunerazioni e spese vengono addebitate solo alla classe di quote cui spetta
una determinata prestazione. Remunerazioni e spese che non possono essere
chiaramente attribuite a una determinata classe di quote vengono addebitate
alle singole classi di quote in rapporto al patrimonio del comparto.
4. Attualmente per il comparto «– Yield Enhancement» sussistono le seguenti
classi di quote denominate (USD) A, (EUR hedged) A, (CHF hedged) A, (USD)
M, (EUR hedged) M e (CHF hedged) M:
a)Le seguenti classi di quote non sono limitate a una determinata cerchia di
investitori:
aa)classe di quote denominata (USD) A;
ab)classe di quote denominata (EUR hedged) A;
ac)classe di quote denominata (CHF hedged) A.
Le quote delle classi (USD) A, (EUR hedged) A e (CHF hedged) A sono quote
a distribuzione e ai fini della commissione forfettaria sottostanno all’aliquota
massima di cui al § 20 punto 1 (Remunerazioni e spese accessorie a carico del
patrimonio dei comparti). L’emissione e il riscatto delle quote della classe (USD)
A avvengono nell’unità di conto del comparto, ossia il dollaro statunitense,
l’emissione e il riscatto di quote della classe (EUR hedged) A avvengono in euro
(EUR) mentre l’emissione e il riscatto delle quote della classe e (CHF hedged)
A avvengono in franchi svizzeri (CHF). I rischi di cambio delle classi di quote in
EUR, ossia (EUR hedged) A, e in CHF, ossia (CHF hedged) A, sono oggetto di
copertura.
Non sussistono disposizioni in merito a importi minimi d’investimento.
b)Le seguenti classi di quote sono limitate a determinata cerchia di investitori:
Le quote delle classi
ba)(USD) M
bb)(EUR hedged) M
bc)(CHF hedged) M
vengono offerte esclusivamente a investitori qualificati ai sensi dell’art.
10 cpv. 3 - 3ter della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale
(LICol); si tratta di:
– intermediari finanziari sottoposti a vigilanza come banche, commercianti di valori mobiliari e direzioni di fondi;
– istituti assicurativi sottoposti a vigilanza;
– enti di diritto pubblico e istituti di previdenza con tesoreria professionale;
– imprese con tesoreria professionale;
– privati facoltosi di cui all’art. 10 cpv. 3bis LICol, che dichiarano per
iscritto di voler agire come investitori qualificati (opting-in);
1.
§ 8 Politica d’investimento
A – Yield Enhancement
Nel quadro della politica d’investimento specifica di ogni comparto la direzione
del fondo può investire il patrimonio dei singoli comparti ai sensi del punto 2
negli strumenti menzionati qui di seguito. I rischi connessi a tali investimenti
devono essere indicati nel prospetto.
a)Valori mobiliari, ossia cartevalori emesse in grande numero e diritti non incorporati aventi la medesima funzione (diritti valori), che sono quotati in borsa o
su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico e che incorporano
un diritto di partecipazione o di credito oppure il diritto di acquistare, mediante
sottoscrizione o permuta, simili cartevalori o diritti valori, come segnatamente
i warrant.
Valori mobiliari provenienti da nuove emissioni sono ammessi soltanto se la
loro ammissione in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile
al pubblico è prevista nelle condizioni di emissione. I titoli devono essere
venduti entro un mese o devono essere inclusi nelle limitazioni di cui al
punto 1 lettera g) se, dopo un anno dal loro acquisto, non sono ancora
ammessi in borsa o su un altro mercato accessibile al pubblico.
b) Derivati se (i) sono basati su valori mobiliari ai sensi della lettera a), su derivati
ai sensi della lettera b), su quote di investimenti collettivi di capitale ai sensi
della lettera c), su strumenti del mercato monetario ai sensi della lettera
d), su prodotti strutturati ai sensi della lettera f), su indici finanziari, saggi
d’interesse, corsi di cambio, crediti, valute o simili, e (ii) i valori di base sui
quali poggiano sono ammessi come investimento dal contratto del fondo.
I derivati sono negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato
accessibile al pubblico oppure OTC.
Gli investimenti in derivati OTC (operazioni OTC) sono ammessi unicamente
se (i) la controparte è un intermediario finanziario sottoposto a vigilanza
e specializzato in queste operazioni e (ii) i derivati OTC sono quotati giornalmente o la loro restituzione agli istituti emittenti è possibile in ogni
momento. Possono inoltre essere valutati in modo affidabile e ricostruibile.
L’utilizzo dei derivati è ammesso ai sensi del § 12.
c) Prodotti strutturati se (i) sono basati su valori mobiliari di cui alla lettera a),
su derivati di cui alla lettera b), su prodotti strutturati di cui alla lettera c), su
quote di investimenti collettivi di capitale di cui alla lettera d), su strumenti
del mercato monetario di cui alla lettera e), su indici finanziari, saggi d’interesse, corsi di cambio, crediti o valute, e (ii) i valori di base sottostanti sono
ammessi come investimento dal contratto del fondo. I prodotti strutturati
sono negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al
pubblico oppure OTC.
Le operazioni OTC sono ammesse unicamente se (i) la controparte è un
intermediario finanziario sottoposto a vigilanza e specializzato in queste
operazioni e (ii) i prodotti negoziati OTC sono quotati giornalmente o la
loro restituzione agli istituti emittenti è possibile in ogni momento. Possono
inoltre essere valutati in modo affidabile e ritracciabile. I derivati possono
essere impiegati secondo il § 12.
d)Strumenti del mercato monetario sempre che siano liquidi e valutabili e
siano quotati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al
pubblico; strumenti del mercato monetario non quotati in borsa o su un
altro mercato regolamentato accessibile al pubblico possono essere acquistati soltanto se l’emissione o l’emittente sottostà a prescrizioni in materia
10
di protezione dei creditori e degli investitori e se tali strumenti sono emessi
o garantiti dagli organi di cui all’art. 74 punto 2 OICol.
e)Depositi a vista e a termine, con scadenza fino a dodici mesi, presso banche
che hanno la loro sede in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea oppure in un altro Stato, se la banca è ivi sottoposta a una vigilanza
equivalente a quella svizzera.
f) Prodotti strutturati che si riferiscono a valori mobiliari, investimenti collettivi
di capitale, strumenti del mercato monetario, derivati, indici, tassi d’interesse, corsi di cambio, divise o simili.
g)
In investimenti diversi da quelli menzionati alle precedenti lettere da a) a f)
può essere investito complessivamente al massimo il 10% del patrimonio del
fondo; non sono ammessi (i) investimenti in merci e titoli di merci e neppure
(ii) vendite allo scoperto vere e proprie di investimenti di qualsiasi tipo.
2.
Il patrimonio dei comparti di BSI Multimanager Fund viene investito in fondi
non tradizionali o hedge funds. La direzione del fondo investe
– almeno l’85% del patrimonio dei comparti, dedotta la liquidità, in quote
di investimenti collettivi di capitale aperti nazionali ed esteri, per i quali i
riscatti sono possibili almeno su base trimestrale, e in quote di investimenti
collettivi di capitale chiusi, negoziati in borsa oppure su un altro mercato
regolamentato e aperto al pubblico;
– al massimo il 15% in quote di investimenti collettivi di capitale chiusi nazionali ed esteri che non sono negoziati in borsa né su un altro mercato
regolamentato e aperto al pubblico.
3.
In conformità al proprio obiettivo d‘investimento, i singoli comparti di BSI Multimanager Fund investono su base diversificata in hedge funds e al massimo il
49% in fondi di hedge funds, ossia in comparti di GHF Sicav («fondi target»),
che perseguono varie strategie d‘investimento alternative ed effettuano investimenti alternativi.
4.
Fatto salvo il § 20, la direzione del fondo può acquisire quote di fondi target
gestiti direttamente o indirettamente dalla direzione stessa o da una società
alla quale la direzione del fondo è legata da un’amministrazione o da un
controllo congiunti o da una sostanziale partecipazione diretta o indiretta.
§ 9 Liquidità
Per ogni comparto la direzione del fondo può inoltre detenere liquidità adeguate nell’unità di conto del rispettivo comparto e in tutte le monete in cui il
comparto interessato può investire. Si considerano liquidità i depositi bancari
a vista e a termine con durata fino a dodici mesi.
B Tecniche e strumenti d’investimento
§ 10 Prestiti di valori mobiliari
La direzione del fondo non effettua operazioni di prestito di valori mobiliari.
§ 11 Pensione di valori mobiliari
La direzione del fondo non effettua pensioni di valori mobiliari.
6.
7.
8.
9.
1.
§ 12 Derivati
I derivati sono parte integrante della strategia d’investimento e il loro utilizzo
è volto a gestire efficacemente la quota del patrimonio dei comparti non
investita in fondi target e non assolve unicamente a scopi di copertura delle
posizioni d’investimento. Per quanto concerne la parte del patrimonio dei
comparti investita in fondi target, alla direzione del fondo è consentito utilizzare derivati anche ai fini di investimento e di copertura di rischi di mercato,
di credito e di tasso, oltre che per la copertura valutaria, a condizione che i
rischi siano chiaramente identificabili e misurabili (approccio look through).
2.
La direzione del fondo fa in modo che gli effetti economici dei derivati, anche
in presenza di circostanze di mercato straordinarie, non comportino uno
scostamento dagli obiettivi d’investimento descritti nel presente contratto del
fondo e nel prospetto o una modifica delle caratteristiche d’investimento dei
comparti. Inoltre, i valori base sottostanti ai derivati devono essere ammessi
come investimento per il relativo comparto a norma del presente contratto
del fondo.
3.
In funzione del previsto ricorso ai derivati, il calcolo dei rischi avviene in base
all’approccio Commitment II. Tenuto conto della possibilità di assumere
temporaneamente crediti di un comparto fino a un massimo del 25% del
suo patrimonio netto ai sensi del § 13 punto 2, l’impegno complessivo del
comparto in questione può arrivare in totale al 225% del suo patrimonio netto.
4.
Per la copertura dei rischi valutari la direzione del fondo può vendere opzioni
call e futures su divise, acquistare opzioni put su divise e fare uso di operazioni
a termine su divise e swap a termine su divise.
Normalmente la divisa del contratto deve coincidere con quella dei valori sottostanti da coprire. Le transazioni tramite una divisa terza (cross hedge) sono
eccezionalmente ammesse sotto forma di future o operazioni a termine su
divise, a condizione che si consegua il medesimo scopo di una copertura diretta
e che, relativamente a tale operazione, non insorgano complessivamente costi
aggiuntivi. Le transazioni di copertura contro una divisa diversa dall’unità di
conto di BSI Multimanager Fund o dei singoli comparti sono ammesse, purché
tramite le stesse possa essere conseguita un’allocazione valutaria corrispondente all’obiettivo d’investimento.
Al momento della conclusione del contratto il valore contrattuale di queste
operazioni non può eccedere il 100% del valore venale dei valori sottostanti
da coprire.
5.
a)La direzione del fondo suddivide i derivati nelle tre categorie di rischio, ossia
il rischio di mercato, di credito e di cambio.
Se un derivato comprende più categorie di rischio, esso deve essere imputato con il proprio equivalente di sottostante nelle varie categorie di rischio
pertinenti. Il calcolo dell‘equivalente di sottostante viene effettuato per
future, forward e swap con il prodotto del numero di contratti e il valore del
contratto, per le opzioni con il prodotto del numero dei contratti, il valore
del contratto e il delta (qualora quest‘ultimo venga calcolato).
b)Le posizioni opposte in derivati dello stesso sottostante e in investimenti
­nello stesso sottostante possono essere compensate («netting»).
c)Le posizioni opposte di diversi sottostanti possono essere compensate solo
se i loro rischi, quali quelli di mercato, di credito e di cambio sono simili e
­altamente correlati.
d)Le opzioni call vendute come pure le opzioni put acquistate possono essere
incluse nella compensazione solo se il loro delta è stato calcolato.
e)Fatta salva la compensazione ai sensi delle lettere da b) a d), per ogni
categoria di rischio gli importi assoluti degli equivalenti dei sottostanti dei
deri­vati devono essere sommati. In nessuna delle tre categorie di rischio, la
somma degli equivalenti dei sottostanti può superare il patrimonio netto
del comparto in questione.
f)Impegni di pagamento risultanti da derivati devono essere coperti in permanenza con dei mezzi prossimi alle liquidità, con titoli di credito e diritti
valori o con azioni negoziate in borsa o in un altro mercato regolamentato
accessibile al pubblico ai sensi della normativa sugli investimenti collettivi.
Tali mezzi prossimi alle liquidità e tali investimenti possono essere utilizzati
contemporaneamente come copertura di più derivati se questi ultimi comportano un rischio di mercato o di credito o di cambio e se concernono gli
stessi sottostanti.
g)Impegni di consegna fisica risultanti da derivati devono essere costantemente coperti con i rispettivi sottostanti o con altri investimenti se i loro
rischi, quali rischi di mercato, di cambio e di tasso d‘interesse, sono simili a
quelli del sottostante da consegnare, gli investimenti e il sottostante sono
altamente correlati e gli investimenti e i sottostanti sono altamente liquidi
e a una richiesta di consegna possono essere acquistati o venduti in ogni
momento. I sottostanti possono essere utilizzati contemporaneamente per
copertura per più posizioni in derivati se questi ultimi comportano un rischio
di mercato, di credito o di cambio e se concernono gli stessi sottostanti.
La direzione del fondo può utilizzare derivati standardizzati o non standardizzati.
Essa può effettuare operazioni su derivati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico, oppure fuori borsa (over-the-counter, OTC).
a)La direzione del fondo può concludere operazioni OTC esclusivamente con
intermediari finanziari soggetti a vigilanza, specializzati in questo genere di
operazioni che garantiscono un‘esecuzione ineccepibile delle operazioni. Se
la controparte non è la banca depositaria, la controparte o il suo garante
deve presentare il rating minimo prescritto dalla normativa sugli investimenti collettivi ai sensi dall‘art. 33 OICol-FINMA.
b)Un derivato OTC deve poter essere valutato quotidianamente in modo affidabile e comprensibile e deve poter essere alienato, liquidato o chiuso con
un‘operazione di compensazione in ogni momento e al valore venale.
c)Se per un derivato OTC non è disponibile un prezzo di mercato, il prezzo
deve poter essere verificato in ogni momento partendo dal valore venale dei
valori base e applicando modelli di valutazione adeguati e riconosciuti dalla
prassi. Inoltre, prima di concludere l‘operazione devono essere richieste
offerte concrete ad almeno due controparti che entrano in linea di conto e
deve essere accettata l‘offerta più vantaggiosa dal punto di vista del prezzo,
della solvibilità, della ripartizione dei rischi e della prestazione di servizi. La
conclusione dell‘operazione e la determinazione del prezzo devono essere
documentate in modo comprensibile.
Nel quadro del rispetto delle restrizioni d‘investimento legali e contrattuali
(limiti massimi e minimi) l‘utilizzo dei derivati deve avvenire in conformità con
la normativa sugli investimenti collettivi.
Il prospetto contiene ulteriori informazioni circa:
– il significato dei derivati nell‘ambito della strategia d‘investimento;
– gli effetti dell‘utilizzo dei derivati sul profilo di rischio dei comparti;
– il rischio di controparte dei derivati;
– la maggiore volatilità e l‘aumento dell‘impegno complessivo (effetto leva)
che scaturiscono dall‘utilizzo dei derivati;
– i derivati creditizi.
1.
2.
§ 13 Assunzione e concessione di crediti
La direzione del fondo non può concedere crediti per conto dei comparti.
La direzione del fondo può assumere temporaneamente crediti fino a un
massimo del 25% del patrimonio netto di ciascun comparto.
1.
§ 14 Impegni gravanti sul patrimonio dei comparti
La direzione può costituire in pegno o fornire in garanzia al massimo il 25%
del patrimonio netto di ciascun comparto.
Non è consentito gravare il patrimonio dei comparti con fideiussioni.
2.
C Limitazioni d’investimento
§ 15 Ripartizione dei rischi
La direzione del fondo è tenuta all’osservanza delle seguenti limitazioni d’investimento:
a)Fatto salvo quanto disposto alla lettera b, al massimo il 20% del patrimonio
di un comparto può essere amministrato dallo stesso gestore.
b)i)Il patrimonio di un comparto può essere investito fino a un massimo del
49% in fondi di fondi, ovvero in comparti di TAS, ammesso però che il
relativo comparto di BSI Multimanager Fund e i comparti di TAS siano
gestiti dal medesimo portfolio manager. I singoli comparti devono soddisfare tale limitazione in materia d‘investimento nove mesi dopo l‘entrata
in vigore delle modifiche del contratto del fondo il 30 settembre 2009.
ii)Massimo il 20% del patrimonio di un comparto di BSI Multimanger Fund
può essere investito in quote dello stesso fondo target.
c) La direzione del fondo non può affidare alcun mandato individuale per la
gestione del patrimonio (i cosiddetti managed account).
d)La liquidità ai sensi del § 9 non detenuta presso la banca depositaria può
essere mantenuta presso lo stesso debitore fino a un massimo del 10% del
patrimonio di ogni singolo comparto.
e)Gli investimenti sono effettuati soltanto in strumenti finanziari nel loro
senso più ampio; la direzione del fondo e i singoli fondi target non possono
investire direttamente in beni tangibili (commodities, oggetti d‘arte, d‘antiquariato o simili). Tuttavia non si può escludere che singoli fondi target abbiano l‘obbligo di assumere temporaneamente posizioni in commodities.
f) Nella scelta dei fondi target che perseguono diverse strategie d’investimento alternative la direzione del fondo osserva i seguenti limiti massimi riferiti
al patrimonio dei rispettivi comparti, dedotta la liquidità:
Fixed Income Arbitrage
40%
Long/Short Equity USA
10%
Long/Short Equity Europe
10%
Long/Short Equity Asia-Pacific
10%
Event-Driven
30%
Global Macro
20%
11
c) in occasione del calcolo del valore d’inventario, nel quadro dell’assegnazione degli impegni (comprese le spese e le commissioni dovute o maturate)
alle diverse classi di quote, qualora gli impegni delle diverse classi di quote
risultino differenti in percentuale del loro valore netto d’inventario, ossia,
se (i) per le diverse classi di quote vengono utilizzate diverse aliquote di
commissione o se (ii) vengono addebitati alle classi costi specifici risultanti
da conversioni di valute o operazioni di copertura valutaria;
d)in occasione del calcolo del valore d’inventario, nel quadro dell’assegnazione
dei redditi o dei redditi di capitale alle diverse classi di quote, qualora i redditi
o i redditi di capitale derivino da transazioni (ad esempio da operazioni di
copertura valutaria) effettuate esclusivamente nell’interesse di una o più classi
di quote e non proporzionalmente alla loro quota del patrimonio netto del
fondo.
Multistrategy Emerging Markets
15%
Arbitrage Opportunities
40%
Altre strategie
20%
La direzione del fondo può includere nel prospetto ulteriori strategie
d’investimento alternative, nessuna delle quali può tuttavia costituire più
del 20% del patrimonio del rispettivo comparto, esclusa la liquidità.
g)La direzione del fondo non può acquistare per il patrimonio di un comparto
più del 25% delle quote di altri investimenti collettivi di capitale. Questa
limitazione non si applica se al momento dell‘acquisto non è possibile calcolare l‘importo lordo delle quote di altri investimenti collettivi di capitale.
h) Il valore complessivo dei fondi target in cui è investito oltre il 10% del
patrimonio di un comparto non deve superare il 60% del patrimonio del
relativo comparto.
1.
§ 16 Ripartizione dei rischi dei singoli fondi target
I fondi target acquistati dalla direzione del fondo sono soggetti esclusivamente
alle limitazioni d‘investimento riportate nei rispettivi promemoria informativi e
prospetti.
IV.
Calcolo dei valori netti d’inventario, emissione e riscatto di quote
1.
§ 17 Calcolo dei valori netti d’inventario
Il valore netto d’inventario di ciascun comparto e la quota delle singole classi
vengono calcolati al valore venale alla fine dell’esercizio, nonché ogni giorno
di emissione e di riscatto di quote nell’unità di conto del rispettivo comparto,
ossia in USD per gli investitori della classe (USD) A e (USD) M, in EUR per gli
investitori della classe (EUR hedged) A e (EUR hedged) M e in CHF per quelli
della classe (CHF hedged) A e (CHF hedged) M. Il calcolo del patrimonio di un
singolo comparto non viene effettuato i giorni in cui le borse e i mercati dei
principali Paesi d’investimento di tale comparto sono chiusi (ad es. festività
bancarie o delle borse).
I fondi target sotto forma di investimenti collettivi di capitale chiusi che sono
negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico
sono da valutare ai corsi attuali pagati. Gli altri investimenti o gli investimenti
per i quali non sono disponibili corsi attuali sono valutati in funzione del prezzo
che potrebbe essere ottenuto se fossero venduti con diligenza al momento
della valutazione. Per stabilire il valore venale, la direzione del fondo usa, in
questo caso, modelli e principi di valutazione appropriati e riconosciuti nella
prassi. Per gli investimenti la cui negoziazione in una borsa è limitata e per i
quali esiste un mercato secondario, la direzione del fondo può effettuare la
relativa valutazione secondo questi prezzi.
Gli investimenti collettivi di capitale aperti vengono valutati al valore di riscatto
e/o al valore netto d’inventario. Se sono regolarmente negoziati in borsa o
su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico, la direzione del
fondo può valutarli ai sensi del punto 2.
Gli strumenti del mercato monetario che non sono negoziati in borsa o su un
altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico sono valutati nel modo
seguente: il prezzo di valutazione di tali investimenti si basa sulla curva dei
tassi rilevante. La valutazione che si basa sulla curva dei tassi fa riferimento
alle componenti tasso d’interesse e spread. Si applicano i seguenti principi: per
ogni strumento del mercato monetario vengono integrati i tassi d’interesse
relativi alla durata residua. Il tasso d’interesse derivante, con l’aggiunta di uno
spread che riflette la solvibilità del debitore sottostante, viene convertito in un
corso di mercato. In caso di variazione significativa della solvibilità del debitore
lo spread viene adeguato.
I depositi bancari sono valutati in base all’importo dei crediti maggiorato degli
interessi maturati. In caso di sensibili variazioni delle condizioni di mercato o
della solvibilità, la base di valutazione dei depositi bancari a termine viene
adeguata alle nuove condizioni.
Per i fondi target sotto forma di investimenti collettivi di capitale aperti o di
investimenti collettivi di capitale chiusi che non sono negoziati in borsa o su
un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico, il valore corrisponde a
quello netto d’inventario comunicato il giorno di valutazione alla direzione del
fondo e confermato dalla banca depositaria o dall’amministrazione. Qualora
eccezionalmente non sia possibile ottenere alcun valore per gli investimenti
collettivi di capitale aperti, la direzione del fondo stima il valore venale con
la dovuta accuratezza in base al prezzo che potrebbe essere verosimilmente
ottenuto con una vendita diligente al momento della valutazione. Per stabilire
il valore venale, la direzione del fondo usa, in questo caso, modelli e principi
di valutazione appropriati e riconosciuti nella prassi.
Il valore netto d’inventario di una quota di un comparto corrisponde al valore
venale del patrimonio di tale comparto, dedotti gli eventuali impegni del
comparto, diviso per il numero delle quote in circolazione,
arrotondato a 0,01 dell’unità di conto del rispettivo comparto.
Il valore netto d’inventario di una quota di una classe di un comparto corrisponde al valore venale della quota del patrimonio del comparto attribuibile
a tale classe di quote, dedotti gli eventuali impegni dello stesso comparto
attribuibili alla rispettiva classe di quote, diviso per il numero delle quote in
circolazione della rispettiva classe, arrotondato in funzione dell’unità di conto
minima in uso.
Il calcolo del valore netto d’inventario di una classe emessa o riscattata in una valuta
differente dall’unità di conto del comparto (moneta alternativa) viene effettuato
convertendo nella valuta alternativa il valore netto d’inventario calcolato nell’unità
di conto e utlizzando a riguardo il corso di cambio medio del giorno di valutazione.
Le quote al valore venale del patrimonio netto di un comparto (patrimonio di un
comparto meno gli impegni) imputabili alle rispettive classi di quote vengono determinate la prima volta in occasione della prima emissione di più classi di quote
(se questa avviene contemporaneamente) o in occasione della prima emissione
di un’ulteriore classe di quote sulla base degli importi dovuti al relativo comparto
per ogni classe di quote. La quota viene ricalcolata nei seguenti casi:
a)emissione e riscatto delle quote;
b)il giorno di riferimento delle distribuzioni, qualora (i) tali distribuzioni si
riferiscano unicamente a singole classi di quote (classi a distribuzione) o
qualora (ii) le distribuzioni delle diverse classi di quote risultino differenti in
percentuale del loro valore netto d’inventario o qualora (iii) siano addebitate
diverse commissioni o spese alle distribuzioni delle diverse classi di quote in
percentuale della distribuzione stessa;
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2.
3.
4.
5.
6.
§ 18 Emissione e riscatto delle quote
Le quote possono essere acquistate all’ultimo giorno lavorativo bancario di
ogni mese (= giorno di valutazione) entro un determinato orario indicato
nel prospetto. Gli ordini di sottoscrizione così come i versamenti della quota
sottoscritta nel comparto interessato devono pervenire alla banca depositaria
al più tardi entro gli otto giorni lavorativi bancari antecedenti il giorno di
valutazione. Le sottoscrizioni che non pervengono entro questo termine sono
regolate il successivo giorno di valutazione. Il prezzo di emissione corrisponde
al valore netto d’inventario calcolato il giorno di valutazione più un’eventuale
commissione di emissione.
I riscatti sono possibili in ogni momento, mediante disdetta scritta e un preavviso di 35 giorni civili, per l’ultimo giorno lavorativo bancario di ogni trimestre
(termine di disdetta) entro un determinato orario indicato nel prospetto. Le
disdette che non pervengono entro questo termine sono regolate al giorno di
valutazione della successiva fine di trimestre. Il prezzo di riscatto corrisponde al
valore netto d’inventario (dedotte eventuali commissioni di riscatto). Il pagamento è effettuato con valuta al massimo di 29 giorni civili dal temine di disdetta.
Il prezzo di emissione e di riscatto delle quote si basa sul valore netto d’inventario per quota calcolato il giorno di valutazione secondo quanto disposto al
§ 17. Al momento dell’emissione o del riscatto, al valore netto d’inventario
può essere aggiunta una commissione di emissione conformemente al § 19,
o dedotta una commissione di riscatto conformemente al § 19.
Le spese accessorie (commissioni di borsa conformi al mercato, commissioni,
tasse e imposte) che un comparto deve sostenere in seguito all’investimento
della somma versata o alla vendita di una quota degli investimenti per il disinvestimento sono addebitate al patrimonio del fondo.
La direzione del fondo ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento
l’emissione di quote così come di respingere le richieste di sottoscrizione o di
conversione di quote.
La direzione del fondo può, nell’interesse di tutti gli investitori, dilazionare
temporaneamente ed eccezionalmente il rimborso delle quote se:
a)un mercato che funge da base per la valutazione di una parte importante
del relativo comparto è chiuso oppure se il commercio su un simile mercato
è limitato o sospeso;
b)vi è una situazione di emergenza politica, economica, militare, monetaria
o di altra natura;
c)le operazioni inerenti al comparto sono irrealizzabili a causa di limitazioni
del traffico delle divise o di limitazioni di altri trasferimenti di valori patrimoniali;
d)numerose quote del comparto sono state disdette e, di conseguenza, gli
interessi degli altri investitori di tale comparto possono subire un importante
pregiudizio.
La direzione comunica senza indugio all’ufficio di revisione, all’autorità di
vigilanza e, in modo adeguato, agli investitori la decisione di dilazionare il
rimborso.
Fintanto che il rimborso delle quote di un comparto è sospeso per le ragioni
menzionate al punto 4, lettere da a) a c), non vi saranno nuove emissioni di quote
di tale comparto.
V.
Remunerazioni e spese accessorie
1.
§ 19 Remunerazioni e spese accessorie a carico degli investitori
Al momento dell’emissione di quote, una commissione di emissione a favore
della direzione del fondo, della banca depositaria e/o dei distributori in Svizzera
e all’estero, per un importo totale massimo del 5% del valore netto d’inventario, può essere addebitata all’investitore. L’aliquota massima attualmente
applicabile figura nel prospetto.
Per il riscatto di quote può essere addebitata all’investitore una commissione
di riscatto a favore della direzione del fondo, della banca depositaria e/o dei
distributori in Svizzera e all’estero per un importo totale massimo del 2% del
valore netto d’inventario. L’aliquota massima attualmente applicabile figura
nel prospetto.
2.
§ 20 Remunerazioni e spese accessorie a carico del patrimonio dei
comparti
1.
Per l’amministrazione, la gestione degli attivi e la commercializzazione dei comparti, nonché per tutte le incombenze della banca depositaria, quali la custodia
del patrimonio dei vari comparti, gli oneri sostenuti per il traffico dei pagamenti e
le altre incombenze elencate al § 4, la direzione del fondo addebita al comparto
una commissione forfettaria sul valore netto d’inventario del rispettivo comparto
secondo i dati seguenti. La commissione viene addebitata al patrimonio del
rispettivo comparto pro rata temporis in occasione di ogni calcolo del valore
netto d’inventario e corrisposta sempre mensilmente (commissione forfettaria
di gestione).
«– Yield Enhancement»
commissione forfettaria di gestione mensile massima 0,167% (2,0% p.a.).
classe di quote (USD) A
commissione forfettaria di gestione mensile massima 0,167% (2,0% p.a.).
classe di quote (EUR hedged) A
commissione forfettaria di gestione mensile massima 0,167% (2,0% p.a.).
classe di quote (CHF hedged) A
commissione forfettaria di gestione mensile massima 0,083% (1,00% p.a.)
12
VIII. Pubblicazioni del fondo a ombrello e dei comparti
classe di quote (USD) M
commissione forfettaria di gestione mensile massima 0,083% (1,00% p.a.)
classe di quote (EUR hedged) M
commissione forfettaria di gestione mensile massima 0,083% (1,00% p.a.)
classe di quote (CHF hedged) M
La direzione del fondo comunica nel prospetto se effettua rimborsi agli investitori e/o se accorda indennità di distribuzione.
L’aliquota della commissione di gestione forfettaria effettivamente applicata
a ogni singolo comparto è riportata nel rapporto annuale e semestrale.
La direzione si assume tutte le spese relative alla gestione, all’asset management e alla commercializzazione dei comparti quali:
–tasse annue e spese dell’autorità di vigilanza sul fondo a ombrello e sui
comparti in Svizzera e all’estero;
– altre tasse delle autorità di vigilanza;
–stampa dei contratti dei fondi e dei prospetti nonché dei rapporti annuali
e semestrali;
– pubblicazione dei prezzi e dei comunicati agli investitori;
–onorari relativi a eventuali quotazioni dei comparti e alla commercializzazione in Svizzera e all’estero;
–commissioni e spese della banca depositaria per la custodia del patrimonio
dei comparti, oneri sostenuti per il traffico dei pagamenti e per gli altri
incarichi elencati al § 4;
– spese per il versamento del reddito annuo agli investitori;
– onorari dell’ufficio di revisione;
– spese pubblicitarie.
2. La direzione e la banca depositaria hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per procedure straordinarie resesi necessarie, effettuate nell’interesse
degli investitori.
3. Ai comparti vengono inoltre addebitate tutte le spese accessorie relative alla
gestione del patrimonio dei comparti per l’acquisto e la vendita di investimenti
(commissioni di borsa conformi al mercato, commissioni, tasse). Dette spese
vengono computate direttamente con il valore di acquisto e di vendita dei relativi
investimenti.
4. In conformità con le disposizioni contenute nel prospetto, la direzione del
fondo e i suoi mandatari possono pagare retrocessioni per l’indennizzo delle
attività di distribuzione di quote di fondi e sconti, al fine di ridurre le commissioni e i costi a carico degli investitori e addebitati al fondo.
5.
Se la direzione acquista quote di altri investimenti collettivi di capitale gestiti
direttamente o indirettamente dalla direzione stessa o da una società alla quale
la direzione è legata da una gestione comune, un controllo o una sostanziale
partecipazione diretta o indiretta («fondi target collegati»), in relazione a
questi investimenti non è possibile addebitare al fondo eventuali commissioni
di emissione o riscatto dei fondi target collegati.
La commissione di gestione dei fondi target in cui vengono effettuati gli investimenti può ammontare al massimo al 4,15% tenendo conto di eventuali
retrocessioni e sconti. La percentuale massima delle commissioni di gestione
dei fondi target in cui vengono effettuati gli investimenti deve essere indicata
per ogni comparto nel rapporto annuale, tenendo conto di eventuali retrocessioni e sconti.
6. Le remunerazioni possono essere addebitate solo al comparto cui spetta
una determinata prestazione. Le spese che non possono essere chiaramente
attribuite a un determinato comparto vengono addebitate ai singoli comparti
in rapporto al patrimonio del fondo.
VI.
Rendiconto e revisione
1.
2.
3.
§ 21 Rendiconto
Le unità di conto dei singoli comparti sono le seguenti:
– Yield Enhancement
USD
L’esercizio contabile decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
La direzione del fondo pubblica un rapporto annuale revisionato del fondo a
ombrello e dei comparti entro quattro mesi dalla fine dell’esercizio.
Entro due mesi dal termine del primo semestre dell’esercizio contabile la
direzione del fondo pubblica un rapporto semestrale del fondo a ombrello e
dei comparti.
È riservato il diritto all’informazione dell’investitore in base al § 5, punto 4.
Nella parte descrittiva dei rapporti annuali e semestrali la direzione del fondo
fornisce in particolare indicazioni sull’andamento delle singole strategie d’investimento e sulla conservazione di valore di eventuali investimenti di difficile
valutazione.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
IX.
2.
3.
Ristrutturazione e scioglimento
1.
§ 25 Raggruppamento
Previa approvazione della banca depositaria, la direzione può raggruppare
singoli comparti con altri comparti o con altri fondi d’investimento, nel senso
che i valori patrimoniali e gli impegni del/dei comparto/i e/o del/i fondo/i
rilevato/i sono trasferiti al comparto e/o al fondo che rileva al momento del
raggruppamento. Gli investitori del/i comparto/i e/o del/dei fondo/i d’investimento rilevato/i ricevono quote del comparto e/o del fondo che rileva nella
proporzione corrispondente. Al momento della riunione, il comparto e/o il
fondo rilevato viene sciolto senza liquidazione e il contratto del comparto e/o
del fondo che rileva viene applicato anche al comparto e/o al fondo rilevato.
2.
La riunione di comparti e/o di fondi è autorizzata solo nel caso in cui:
a)è prevista dai corrispondenti contratti dei fondi;
b)i comparti e/o i fondi sono gestiti dalla medesima direzione;
c)i corrispondenti contratti dei fondi coincidono in linea di massima per
quanto concerne le seguenti disposizioni:
– la politica d’investimento, le tecniche d’investimento, la ripartizione dei
rischi nonché i rischi inerenti agli investimenti;
– l’utilizzo dell’utile netto e degli utili di capitale realizzati con l’alienazione
di beni e diritti;
– la natura, l’entità e il calcolo di tutte le remunerazioni, le commissioni
di emissione e riscatto, nonché le spese accessorie per la compravendita
di investimenti (diritti di mediazione, tasse, tributi) che possono essere
addebitate al patrimonio del fondo e/o dei comparti o agli investitori;
– le condizioni di riscatto;
– la durata del contratto e le condizioni di scioglimento;
d)il medesimo giorno si procede alla valutazione del patrimonio dei comparti
e/o dei fondi d’investimento partecipanti, al calcolo del rapporto di scambio
e alla ripresa dei valori patrimoniali e degli impegni;
e)non ne risultano spese né per il fondo d’investimento o per il comparto né
per gli investitori.
3.
Se il raggruppamento richiede presumibilmente più di un giorno, l’autorità di
vigilanza può autorizzare una dilazione limitata del rimborso delle quote dei
comparti e/o dei fondi d’investimento partecipanti.
4. A scopo di controllo, la direzione del fondo deve presentare all’autorità di
vigilanza la proposta di raggruppamento unitamente al piano di raggruppamento almeno un mese prima della pubblicazione delle previste modifiche
del contratto del fondo. Il piano deve contenere informazioni sui motivi del
raggruppa­mento, sulla politica d’investimento dei comparti e/o dei fondi
partecipanti e su eventuali differenze esistenti tra il comparto o il fondo che
rileva e il comparto o il fondo rilevato, sul calcolo del rapporto di scambio, su
eventuali differenze in materia di remunerazioni, sulle eventuali conseguenze
fiscali per i comparti e/o i fondi, come pure la presa di posizione dell’ufficio di
revisione esterno ai sensi della legislazione sugli investimenti collettivi.
5.
La direzione del fondo pubblica nell’organo di pubblicazione dei comparti e/o
dei fondi partecipanti le previste modifiche al contratto del fondo conformemente al § 24 punto 2, come pure il previsto raggruppamento e la relativa
data insieme al piano di raggruppamento almeno due mesi prima della data
fissata. In particolare, indica agli investitori che questi hanno la possibilità di
far valere le loro obiezioni contro le previste modifiche del contratto del fondo
presso l’autorità di vigilanza entro 30 giorni dall’ultima pubblicazione e che
hanno il diritto di esigere il rimborso delle loro quote.
6.
L’ufficio di revisione verifica immediatamente il corretto svolgimento del
raggruppamento ed esprime le proprie osservazioni in merito in un rapporto
destinato alla direzione e all’autorità di vigilanza.
7.
La direzione comunica all’autorità di vigilanza la conclusione del raggruppamento e pubblica immediatamente nell’organo di pubblicazione dei comparti
e/o dei fondi partecipanti l’esecuzione del raggruppamento, la conferma
della società di revisione concernente la regolare esecuzione dell’operazione,
nonché il rapporto di scambio.
§ 22 Revisione
La società di audit verifica se l’attività della direzione del fondo e della banca
depositaria avviene nel rispetto delle prescrizioni del contratto del fondo,
della LICol e dell’Associazione svizzera dei fondi d’investimento (Swiss Funds
& Asset Management Association o SFAMA ).
VII. Utilizzazione del risultato
1.
§ 24
Gli organi di pubblicazione del fondo a ombrello e dei comparti sono i mezzi di
comunicazione cartacei o elettronici indicati nel prospetto. La modifica dell’organo di pubblicazione deve essere indicata nell’organo di pubblicazione.
Nell’organo di pubblicazione vengono pubblicati in particolar modo compendi
delle principali modifiche del contratto del fondo, unitamente all’indicazione
su dove poter ottenere gratuitamente le modifiche testuali di quest’ultimo,
nonché il cambiamento della direzione e/o della banca depositaria, la creazione, la soppressione o la riunione di classi di quote nonché lo scioglimento di
singoli comparti. Le modifiche necessarie per legge che non toccano i diritti
degli investitori o che sono esclusivamente di natura formale possono essere
esonerate dall’obbligo di pubblicazione previa approvazione dell’autorità di
vigilanza.
La direzione pubblica per ogni comparto i prezzi di emissione e di riscatto e/o
il valore netto d’inventario con l’indicazione «commissioni escluse» per tutte
le classi di quote a ogni emissione o riscatto di quote sui media stampati o
elettronici indicati nel prospetto. I prezzi vengono pubblicati almeno due volte
al mese. Le settimane e i giorni della settimana in cui avviene la pubblicazione
sono stabiliti nel prospetto.
Il prospetto comprensivo del contratto del fondo, come pure i rapporti annuali
e semestrali, possono essere richiesti gratuitamente alla direzione del fondo,
alla banca depositaria e a tutti i distributori autorizzati.
§ 23
Il reddito netto dei comparti è distribuito annualmente agli investitori in
funzione delle classi di quote entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio
nella relativa unità di conto del comparto, ossia nell’unità di conto USD per
gli investitori delle classi di quote (USD) A e (USD) M, in EUR per gli investitori
delle classi di quote (EUR hedged) A e (EUR hedged) M e in CHF per quelli
delle classi di quote (CHF hedged) A e (CHF hedged) M.
La direzione ha la facoltà di effettuare inoltre distribuzioni intermedie.
Fino al 30% del reddito netto di una classe di quote di un comparto può essere
riportato a nuovo. Se il reddito netto di un esercizio comprensivo dei redditi
riportati degli esercizi precedenti è inferiore a 10 USD per le classi di quote
(USD) A e (USD) M, a 10 EUR per le classi di quote (EUR hedged) A e (EUR
hedged) M e a 10 CHF per le classi di quote (CHF hedged) A e (CHF hedged)
M, è possibile rinunciare a una distribuzione e il totale del reddito netto può
essere riportato a nuovo nel relativo comparto.
Gli utili di capitale realizzati con l’alienazione di averi e diritti possono essere
distribuiti o riservati per il reinvestimento dalla direzione del fondo.
1.
2.
3.
13
§ 26 Durata dei comparti e scioglimento
I comparti sono costituiti per una durata indeterminata.
Sia la direzione del fondo che la banca depositaria possono decidere di sciogliere singoli comparti con disdetta del contratto del fondo senza preavviso.
I singoli comparti possono essere sciolti per disposizione dell’autorità di vigilanza, in particolare se al più tardi un anno dopo la scadenza del periodo di
sottoscrizione (lancio) o di una proroga concessa dall’autorità di vigilanza su
richiesta della banca depositaria e della direzione essi non dispongono di un
patrimonio netto pari almeno a 5 milioni di franchi svizzeri (o controvalore).
La direzione del fondo rende immediatamente noto lo scioglimento all’autorità di vigilanza e lo pubblica nell’organo preposto a questo scopo.
Dopo la disdetta del contratto del fondo la direzione del fondo può liquidare
immediatamente i comparti interessati dal provvedimento. Se l’autorità di vigilanza ha disposto lo scioglimento, il comparto deve essere immediatamente
liquidato. La banca depositaria è incaricata della distribuzione del prodotto della
liquidazione agli investitori. Qualora la liquidazione dovesse protarsi a lungo,
il ricavo potrà essere versato in importi parziali. La direzione del fondo deve
richiedere l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza prima del versamento finale.
C
X.
Modifica del contratto del fondo
§ 27
In caso di modifiche del presente contratto del fondo o di previsti raggruppamenti
di classi di quote o di previsti cambiamenti della direzione o della banca depositaria l’investitore ha la possibilità di far valere le proprie obiezioni all’autorità di
vigilanza entro 30 giorni dall’ultima pubblicazione al riguardo. Inoltre, in caso
di modifiche del contratto del fondo, compreso il raggruppamento di classi di
quote, gli investitori hanno il diritto di esigere il versamento in contanti delle
loro quote, rispettando il termine contrattuale, fatti salvi i casi ai sensi del § 24,
punto 2, esonerati dall’obbligo di pubblicazione con l’approvazione dell’autorità
di vigilanza.
Nella pubblicazione, la direzione del fondo comunica agli investitori quali modifiche del contratto del fondo sono oggetto di controllo e di verifica circa la
conformità alle norme di legge da parte della FINMA.
Convertible Arbitrage
Questa strategia prevede solitamente l’acquisto di un’obbligazione convertibile e
la contemporanea vendita di un’azione della stessa azienda. L’obiettivo è realizzare
profitti dalle inefficienze di prezzo esistenti tra l’obbligazione convertibile e l’azione.
4.
5.
XI.
Diritto applicabile, foro giuridico competente
1.
§ 28
Il fondo a ombrello e i singoli comparti sono soggetti al diritto svizzero, in particolare alla Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno
2006, all’Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale del 22 novembre
2006 e ­all’Ordinanza della FINMA sugli investimenti collettivi di capitale del 21
dicembre 2006.
Per l’approvazione del contratto del fondo, la FINMA controlla esclusivamente le
disposizioni ai sensi dell’art. 35a cpv. 1 lett. a–g OlCol e ne verifica la conformità
alle norme di legge.
Per l’interpretazione del presente contratto del fondo fa fede la versione tedesca.
Il presente contratto del fondo entra in vigore il 12 ottobre 2015.
Il presente contratto del fondo sostituisce il contratto del fondo del 18 luglio 2014.
2.
3.
4.
5.
Cash
Disponibilità liquide, vale a dire depositi bancari a vista e a termine fino a dodici
mesi.
Commodity Trading Adviser (CTA)
I CTA trattano opzioni, future e altri strumenti derivati nei diversi mercati finanziari,
valutari e delle merci.
D
Derivati (strumenti derivati)
Strumenti finanziari derivanti da valori sottostanti o tassi di riferimento come ad
esempio opzioni, future, swap su tassi d’interesse e su divise e operazioni a termine
su divise.
Direzione del fondo
La direzione del fondo gestisce autonomamente e in nome proprio il fondo d’investimento per conto degli investitori. In particolare, decide in merito all’emissione di
quote, agli investimenti e alla loro valutazione. Calcola il valore netto d’inventario e
stabilisce i prezzi di emissione e di riscatto nonché le distribuzioni di utili. La direzione
del fondo esercita tutti i diritti del fondo d’investimento.
La direzione del fondo può delegare le decisioni in materia d’investimento, nonché
altri compiti parziali, allo scopo di assicurare una gestione oculata. Essa è responsabile
degli atti dei suoi mandatari come se fossero suoi propri atti.
Distressed securities
Valori mobiliari di imprese che sono esposte a una riorganizzazione/ristrutturazione
o a una procedura di fallimento. Le distressed securities sono una componente della
strategia d’investimento «Event-Driven».
Distributori
Istituzione o persona fisica la cui attività consiste nell’offrire o vendere a titolo professionale quote di fondi.
Diversificazione
Per diversificazione si intende la ripartizione di un investimento in valute, Paesi,
strumenti quali azioni, obbligazioni ecc., titoli e strategie d’investimento e così via.
Scopo della diversificazione è la minimizzazione del rischio.
Direzione del fondo: UBS Fund Management (Switzerland) SA, Basilea
Banca depositaria: BSI SA, Via Magatti 2, 6900 Lugano
Due diligence
Procedura dettagliata di verifica, selezione e controllo per l’identificazione, la scelta e
il monitoraggio di valori mobiliari, in questo contesto dei fondi target del fondo.
Parte III Glossario
E
A
Effetto leva
Cfr. Leverage
Amministrazione (administrator)
L’amministrazione si assume compiti amministrativi per la direzione del fondo, come
ad esempio il calcolo del valore netto d’inventario (Net Asset Value) dei fondi, l’esecuzione dell’emissione e del riscatto di quote nonché la tenuta dei registri.
Emerging Markets
Per emerging markets (mercati emergenti) si intendono tutti i mercati che si trovano
ancora in uno stadio iniziale del loro sviluppo, associati spesso a un’elevata volatilità
dei corsi e a temporanee ristrettezze di liquidità. Inoltre alcuni Stati dei mercati
emergenti possono essere caratterizzati da un alto rischio politico o economico.
Analisi bottom-up
Nell’analisi bottom-up il gestore del fondo seleziona i singoli valori per il fondo in
questione senza applicare la ponderazione geografica.
Esposizione (exposure)
L’esposizione corrisponde all’impegno assunto con la detenzione di una posizione
in titoli. Nei derivati include non solo il relativo valore contrattuale, ma anche un
eventuale effetto leva ad esso associato.
Analisi top-down
Stile di gestione di un fondo secondo il quale la selezione titoli avviene partendo da
un’analisi economica globale, scomposta poi per settori e infine per singoli titoli.
Arbitrage
Strategia d’investimento che consente di sfruttare le inefficienze del mercato o di
trarne profitto. Esistono diverse tipologie di arbitraggio, come ad esempio l’arbitraggio su azioni, obbligazioni e valute. Gli utili su arbitraggi sono in larga misura
sganciati dall’andamento del mercato e si basano principalmente su differenze di
prezzo nei diversi mercati.
Event-Driven
La strategia Event-Driven comprende possibilità d’investimento che emergono da
fusioni, disinvestimenti, situazioni distressed, acquisizioni, scorpori o altre forme di
eventi aziendali e arbitraggi.
Arbitrage Opportunities
Nell‘ambito di questa strategia, i fondi target perseguono di regola anche uno o
più dei seguenti approcci all‘investimento: 1) approccio multi-strategy che prevede
l‘investimento in strategie relative value in grado di coprire diversi mercati o titoli;
2) obbligazioni convertibili o una tecnica di arbitraggio che sfrutta le inefficienze
di ­corso delle obbligazioni convertibili; 3) statistical arbitrage In cui un paniere di
­azioni ­finanziato o meno da terzi viene venduto o acquistato contro una posizione
corrispondente nel relativo indice azionario o in un altro paniere azionario di impor­
tanti dimensioni. Le strategie statistical arbitrage presuppongono spesso sistemi
di negoziazione automatizzati e non si basano su un‘analisi fondamentale di tipo
bottom-up; 4) ogni altra strategia, la cui performance non dipende in primo luogo
dalla tendenza dei mercati di riferimento sottostanti; 5) altre strategie non correlate,
orientate a mercati di nicchia e ad approcci innovativi.
FINMA
Autorità di vigilanza svizzera per le banche, i fondi, i commercianti di valori mobi­liari
e le borse valori.
F
Fixed Income Arbitrage
Strategia di hedging neutrale rispetto al mercato che sfrutta le inefficienze di prezzo
tra valori mobiliari a tasso fisso simili neutralizzando al contempo il rischio sui tassi.
Fixed Income Arbitrage è il termine generico utilizzato per designare una serie di
strategie che investono in titoli a reddito fisso, ponderandoli in modo da evitare o
limitare le ripercussioni delle modifiche della curva dei tassi. In genere tra gli strumenti
di hedging a reddito fisso rientrano: yield-curve-arbitrage, corporate vs. treasury yield
spread, municipal bond vs. treasury yield spread e cash vs. future.
Fondo
Il fondo è costituito dagli apporti effettuati dagli investitori in seguito a un appello
pubblico in vista di un investimento collettivo ed è gestito da una direzione.
B
Banca depositaria
Ai sensi della LICol la banca depositaria è responsabile della custodia del patrimonio
del fondo e può delegare tale compito a terzi. La banca depositaria di BSI Multimanager Fund è BSI SA, Lugano.
Fondo d’investimento
Cfr. Fondo
Fondo non tradizionale
Cfr. Hedge fund
Broker
Intermediario che effettua transazioni in borsa su mandato e per conto di fondi.
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Fondo target
Fondi nazionali ed esteri (prevalentemente hedge funds o fondi non tradizionali) che
vengono acquistati dai comparti di BSI Multimanager Fund.
Fondi closed-ended
Fondi per i quali non sussiste, da parte della direzione del fondo o della società del
fondo, l’obbligo di riscatto delle quote.
Multistrategy Emerging Markets
L’indirizzo Multistrategy Emerging Markets persegue varie strategie d’investimento,
tra cui, ma non esclusivamente, Fixed Income Arbitrage, Convertible Arbitrage, Global Macro, Long/Short Equity, Event-Driven, Statistical Arbitrage, Multi Arbitrage e
può inoltre specializzarsi in una delle loro sottostragie. Gli investimenti si focalizzano
perlopiù sui mercati emergenti dell’Asia settentrionale e del Sudest asiatico, dell’Europa orientale, del Medio Oriente, dell’Africa e dell’America Latina.
Fondi di fondi
Cfr. Fund of funds
N
Net Asset Value (NAV)
Il valore netto d’inventario (Net Asset Value, NAV) corrisponde all’insieme di tutti i
valori patrimoniali del fondo ai valori venali dedotti tutti gli impegni.
Fondi open-ended
Fondi per i quali sussiste da parte della direzione del fondo o della società del fondo
l’obbligo di riscatto delle quote al loro valore intrinseco.
O
Fund manager
Portfolio manager dei fondi target.
OICol
Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale del 22 novembre 2006.
Fund of funds
Fondo che investe principalmente in altri fondi.
Opzione
Diritto, entro un determinato periodo, ad acquistare (call) o vendere (put) un determinato quantitativo di un valore base a un prezzo prestabilito. L’opzione è uno
strumento finanziario derivato.
Future
Contratto a termine standardizzato negoziato in borsa. Rappresenta uno strumento
finanziario derivato.
R
G
Rischio di solvibilità
Possibilità che si verifichi l’insolvenza di un debitore o di un partner.
Giorno di valutazione
Data prestabilita in cui viene calcolato il patrimonio di un fondo. Per i comparti di
BSI Multimanager Fund tale giorno è l’ultimo giorno lavorativo bancario di un mese
civile.
S
Sector approach
Strategia d’investimento nella quale gli investimenti si concentrano su rami o settori
che mostrano un potenziale di crescita nel medio/lungo termine superiore alla media.
In genere vengono assunte posizioni long e short.
Global Marco
Nella strategia d’investimento Global Macro le decisioni d’investimento si basano su
analisi e previsioni macroeconomiche relative all’andamento di tassi, valute, borse
ecc. Al riguardo, vengono effettuati investimenti a livello mondiale in diversi mercati
impiegando tutti i tipi di tecniche e strumenti d’investimento.
Short position
Una short position è aperta con la vendita di valori mobiliari, derivati, valute ecc. che
il venditore al momento della vendita non possiede (vendita allo scoperto).
H
Società costituita ad hoc (Special Purpose Vehicle)
Una società costituita con uno scopo preciso, generalmente per l’acquisto e il finanziamento di attivi. La società può essere creata sotto forma di società di capitale, di
persone o di «trust».
In genere, in base al suo statuto, contratto societario o atto costitutivo (trust), tale
società non è autorizzata ad assumere obblighi o esercitare attività che eccedano la
necessaria e ragionevole dimensione di una copertura collegata al suo scopo.
Hedge Fund
A differenza dei fondi tradizionali gli hedge funds non investono il loro patrimonio
secondo categorie d’investimento, bensì secondo strategie d’investimento alternative come ad esempio Long/Short Equity, Arbitrage, Commodity Trading Adviser
(CTA), Event-Driven, Sector, Emerging Markets e Global Macro. Possono impiegare
strumenti finanziari derivati, usare l’effetto della leva finanziaria e costituire posizioni
short. Inoltre gli hedge funds si distinguono spesso per un effetto leva (leverage)
riferito ai loro investimenti.
Solvibilità
Reputazione di un debitore o di un partner riferita alla sua capacità di pagamento.
L
Leverage
Effetto leva relativo agli investimenti del fondo, conseguito mediante l’assunzione
di crediti e/o strumenti finanziari derivati.
Stock picking
Selezione mirata di valori mobiliari secondo criteri ben definiti, di norma i dati fondamentali dell’impresa.
Liquidità
Cfr. Cash
Strategia
Cfr. Strategia d’investimento
LICol
Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006.
Strategia d’investimento alternativa
Nel presente prospetto/contratto del fondo, con il termine «strategia d’investimento
alternativa» si intende il tipo e il modo con cui è gestito un hedge fund. La strategia
d’investimento rappresenta pertanto la metodologia impiegata nella gestione di un
hedge fund.
Long position
Una posizione lunga rappresenta un acquisto di valori mobiliari senza la contemporanea vendita di titoli identici o la copertura con derivati.
Swap
Scambio di futuri flussi di pagamento fra due parti. Tali flussi di pagamento si basano,
fra l’altro, su tassi d’interesse e valute (swap su tassi d’interesse e su valute). Gli swap
sono strumenti finanziari derivati.
Long/Short Equity
Questa strategia mira a una crescita del capitale a lungo termine attraverso l’acquisto
o la vendita allo scoperto di titoli. I titoli target possono essere scelti sulla base di
dati fondamentali di specifiche imprese, tendenze o analisi tecniche oppure di altri
metodi protetti da diritti di autore per la valutazione o la selezione delle azioni.
Nella composizione del portafoglio, i gestori che seguono questa strategia possono
adottare un approccio top-down o un approccio bottom-up, oppure una combinazione di entrambi. Talvolta vengono impiegati derivati, al fine di attivare investimenti
in determinati titoli o settori. I comparti di BSI Multimanager Fund utilizzano altre
strategie d’investimento con elementi long/short; al riguardo, in base al metodo look
through, gli elementi Long/Short Equity non possono costituire complessivamente
più del 30% del patrimonio di un comparto. Per un’ulteriore diversificazione, la
strategia Long/Short Equity è suddivisa nelle seguenti regioni d’investimento con le
esposizioni massime, basate su una visione trasparente:
a)
fondi che investono prevalentemente negli USA
massimo 10% del NAV
b)
fondi che investono prevalentemente in Europa
massimo 10% del NAV
c)
Fondi che investono prevalentemente
massimo 10% del NAV
nell’area Asia-Pacifico
T
Tradizionale
Secondo la strategia d’investimento «tradizionale», gli investimenti sono effettuati
in valori mobiliari classici e altri titoli/diritti di partecipazione e di credito.
Trust
Patrimonio fiduciario. Di norma un trust viene utilizzato al fine di raggruppare i
patrimoni di più persone e di affidarli a una gestione fiduciaria.
V
Vendita allo scoperto
Cfr. Short position
Volatilità
Fluttuazione del corso di valori mobiliari, valute ecc. La volatilità è di norma impiegata per la misurazione del rischio di un investimento (sotto forma di deviazione
standard).
M
Management buy-out
Acquisizione dell’impresa da parte dei suoi dirigenti.
Volatilità del prezzo
Cfr. Volatilità
Metodo look-through
Per metodo look-through s’intende il ricorso a un’analisi economica trasparente per
l’applicazione della politica d’investimento.
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