CommercioAurora - Calcagni Assicurazioni
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Contratto di assicurazione Multirischi dell’Esercizio Commerciale CommercioAurora Il presente Fascicolo Informativo contenente a) Nota Informativa, comprensiva del glossario; b) Condizioni di assicurazione; c) Informativa privacy, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione per gli Esercizi Commerciali Nota informativa • • • • A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 3. Coperture assicurative – Limitazioni ed esclusioni 4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio 5. Aggravamento e diminuzione del rischio 6. Premi 7. Rivalse 8. Diritto di recesso 9. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto 10. Legislazione applicabile 11. Regime fiscale C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo 13. Reclami 14. Mediazione per la conciliazione delle controversie 15. Arbitrato Glossario Condizioni di assicurazione • Condizioni generali di assicurazione • Cosa fare in caso di sinistro • Sezione Assistenza • Sezione Incendio • Sezione Furto e rapina • Sezione Responsabilità civile • Sezione Tutela legale • Sezione Infortuni • Norme di legge richiamate in polizza • Elenco degli esercizi commerciali per settore merceologico Informativa privacy Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione per gli Esercizi Commerciali NOTA INFORMATIVA 1 di 10 NOTA INFORMATIVA Nota informativa relativa al contratto di assicurazione contro i danni “CommercioAurora” (Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010) Gentile Cliente, siamo lieti di fornirLe alcune informazioni relative a Unipol Assicurazioni S.p.A. ed al contratto che Lei sta per concludere. Per maggiore chiarezza, precisiamo che: - la presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP; - il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell’Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonchè le informazioni qualificate come “Avvertenze” sono stampate su fondo colorato, in questo modo evidenziate e sono da leggere con particolare attenzione. Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota informativa e nel Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet: www.unipolassicurazioni.it. Unipol Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al Contraente le modifiche derivanti da future innovazioni normative. Per ogni chiarimento, il Suo Agente/Intermediario assicurativo di fiducia è a disposizione per darLe tutte le risposte necessarie. La Nota informativa si articola in tre sezioni: A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a) Unipol Assicurazioni S.p.A. (“la Società”), società unipersonale soggetta all’attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. b) Sede legale e Direzione: Via Stalingrado 45, 40128 Bologna (Italia). c) Recapito telefonico: 051.5077111 – telefax: 051.375349 - sito internet: www.unipolassicurazioni.it – indirizzo di posta elettronica: info-danni@unipolassicurazioni. it. d) La Società è autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con provvedimento Isvap n. 2542 del 3/8/2007, pubblicato sulla G.U. n. 195 del 23/8/2007. Numero di iscrizione all’Albo delle imprese assicurative: 1.00159. 2 di 10 NOTA INFORMATIVA Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione per gli Esercizi Commerciali 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa Le informazioni che seguono sono inerenti all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2010. Patrimonio netto: € 1.225.389.670,00 Capitale sociale: € 150.300.000,00 Totale delle riserve patrimoniali: € 1.160.117.041,00 Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: 1,10; tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Si precisa che il contratto è stipulato con clausola di tacito rinnovo. Avvertenza: il contratto, di durata non inferiore ad un anno, in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o telefax, spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza dell’assicurazione, è prorogato per un anno e così successivamente. Si rinvia all’Articolo 1.10 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Se è pattuita la non rinnovabilità, il contratto cessa alla scadenza senza obbligo di disdetta (Articolo 1.15 delle Condizioni generali di assicurazione). 3. Coperture assicurative – Limitazioni ed esclusioni Le coperture offerte dal contratto, con le modalità ed esclusioni specificate nelle Condizioni di assicurazione e differenziate in base alla combinazione (“Scelta”) prescelta dal Contraente, sono le seguenti: a) INCENDIO: la Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati da incendio, azione meccanica del fulmine, esplosione o scoppio e implosione nonché da tutti gli altri eventi indicati agli Articoli 4.1 e seguenti della Sezione Incendio (Scelta Completa e Scelta Globale) delle Condizioni di assicurazione, ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio. b) FURTO E RAPINA: la Società indennizza i danni materiali e diretti, dovuti alla perdita del contenuto, anche se di proprietà di terzi, causati da furto all’interno dell’esercizio assicurato, furto commesso senza introduzione nei locali contenenti le cose assicurate, rapina/ estorsione avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate nonché da tutti gli altri eventi indicati agli Articoli 5.1 e seguenti della Sezione Furto e rapina (Scelta Completa e Scelta Globale) delle Condizioni di assicurazione, ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio. c) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI: la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale inerente all’attività esercitata. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere. Si rinvia agli Ar- ticoli 6.1 e seguenti della Sezione Responsabilità civile verso terzi (Scelta Completa e Scelta Globale) delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. d) TUTELA LEGALE: la Società si obbliga ad assumere a proprio carico, l’onere delle spese per l’assistenza giudiziale e stragiudiziale, sia civile che penale, che si rendano necessarie per la tutela dei diritti degli Assicurati in conseguenza di un fatto inerente ai rischi garantiti. Si rinvia agli Articoli 7.1 e seguenti della sezione Tutela Legale (Scelta Completa e Scelta Globale) delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. e) INFORTUNI: la Società si obbliga a corrispondere all’Assicurato l’indennizzo dovuto in conseguenza diretta ed esclusiva di un infortunio occorso nell’esecuzione di lavori inerenti all’attività esercitata nonchè, qualora operante la Scelta Globale, nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere professionale. Si rinvia agli Articoli 8.1 e seguenti della sezione Infortuni (Scelta Completa e Scelta Globale) delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. f) ASSISTENZA: la Società si obbliga a mettere ad immediata disposizione dell’Assicurato, nei limiti e con le prestazioni previste nelle Condizioni di assicurazione, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi previsti dagli Articoli 3.1 e seguenti della Sezione Assistenza (Scelta Completa e Scelta Globale) delle Condizioni di assicurazione, ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: le coperture assicurative sono soggette a limitazioni, esclusioni e sospensioni della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per le esclusioni generali si rinvia per gli aspetti di dettaglio ai seguenti articoli delle condizioni di assicurazione: 3.6 Sezione Assistenza (Scelta Completa e Scelta Globale), 4.3 Sezione Incendio (Scelta Completa e Scelta Globale), 5.3 Sezione Furto e rapina (Scelta Completa e Scelta Globale), 6.4 Sezione Responsabilità civile (Scelta Completa) e 6.5 Sezione Responsabilità civile (Scelta Globale), 7.5 Sezione Tutela legale (Scelta Completa e Scelta Globale), 8.6 Sezione Infortuni (Scelta Completa e Scelta Globale). Inoltre ciascuna garanzia è soggetta a limitazioni ed esclusioni proprie, per le quali si rinvia ai singoli articoli delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: le suddette coperture sono prestate con specifiche franchigie, scoperti e massimali per il dettaglio dei quali, si rinvia agli articoli delle Condizioni di assicurazione. Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di seguito si illustra il meccanismo di funzionamento di franchigie, scoperti e massimali mediante esemplificazioni numeriche. Meccanismo di funzionamento della franchigia: 1° esempio Somma assicurata € 10.000,00 Danno € 1.500,00 Franchigia € 250,00 Risarcimento € 1.500,00 – 250,00 = € 1.250,00 2° esempio Somma assicurata € 10.000,00 Danno € 200,00 Franchigia € 250,00 Nessun risarcimento è dovuto, perché il danno è inferiore alla franchigia. Meccanismo di funzionamento dello scoperto: 1° esempio Somma assicurata € 50.000,00 Danno € 10.000,00 Scoperto 10% con il minimo di € 500,00 Risarcimento € 10.000,00 - 10% = € 9.000,00 2° esempio Somma assicurata € 50.000,00 Danno € 3.000,00 Scoperto 10% con il minimo di € 500,00 Risarcimento € 3.000,00 - 500,00 = € 2.500,00 (perché lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile). Meccanismo di funzionamento del massimale: Somma assicurata € 50.000,00 Danno € 60.000,00 Risarcimento € 50.000,00. Assicurazione parziale: la somma assicurata deve corrispondere al valore delle cose assicurate; se la somma assicurata risulta inferiore l’indennizzo pagato dalla Società sarà parziale. L’indennizzo è pari all’ammontare del danno moltiplicato per la somma assicurata e diviso per il valore delle cose assicurate. Indennizzo = ammontare del danno x (somma assicurata : valore delle cose assicurate). Esempio relativo alla garanzia incendio: Somma assicurata per il contenuto: € 100.000,00 Valore del contenuto: € 150.000,00 Danno: € 90.000,00 Indennizzo: € 90.000,00 x (€ 100.000,00 : € 150.000,00) = € 60.000,00 Si rimanda agli articoli 2.1 “Criterio di valutazione del danno” e 2.2 “Deroga alla proporzionale” delle Condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio Avvertenza: le eventuali dichiarazioni false o reticenti del Contraente o dell’Assicurato sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia all’Articolo 1.1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” delle Condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Il Contraente o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società dei mutamenti che diminuiscono o NOTA INFORMATIVA 3 di 10 aggravano il rischio. Si rinvia agli Articoli 1.5 “Aggravamento del rischio” e 1.6 “Diminuzione del rischio” delle Condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Di seguito si illustrano in forma esemplificativa due ipotesi di circostanze rilevanti che determinano la modificazione del rischio. 1° esempio per la garanzia incendio Al momento della stipulazione del contratto il Contraente ha dichiarato che i locali adibiti a ristorante hanno strutture portanti verticali in cemento armato, per cui la Società ha inquadrato il fabbricato in classe 1 e applicato il relativo tasso di premio. A seguito dell’ampliamento dei locali vengono costruiti locali con strutture portanti verticali in metallo, per cui il fabbricato dovrebbe essere inquadrato in classe 2. Se il Contraente non comunica alla Società questo aggravamento di rischio, in caso di sinistro la Società ridurrà l’indennizzo in proporzione all’aumento del premio che avrebbe avuto diritto di esigere se avesse conosciuto tale aggravamento. 2° esempio per la garanzia furto Al momento della stipulazione del contratto il Contraente ha dichiarato che i locali contenenti le cose assicurate non sono protetti da impianto di allarme antifurto. In seguito però il Contraente decide di installare un impianto antifurto e lo comunica alla Società. Nel caso in cui l’impianto installato sia dotato dei requisiti previsti dal contratto, la Società procederà, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione, ad una riduzione del premio data l’avvenuta diminuzione del rischio. 6. Premi Il premio deve essere pagato in via anticipata per l’intera annualità assicurativa all’Agenzia/Intermediario assicurativo al quale è assegnato il contratto oppure alla Direzione della Società, tramite gli ordinari mezzi di pagamento e nel rispetto della normativa vigente. La Società può concedere il pagamento frazionato del premio annuale in rate semestrali anticipate, che comporterà oneri aggiuntivi pari al 3% del premio della singola rata. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, ai seguenti articoli delle Condizioni generali di assicurazione: 1.3 “Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie” e 1.4 “Frazionamento del premio”. Avvertenza: la Società o l’Intermediario assicurativo possono applicare sconti sul premio (esclusa la garanzia Assistenza) quando l’Assicurato acquisti almeno due di queste garanzie: Incendio, Furto e Responsabilità civile. 7. Rivalse Il contratto assicurativo prevede la rinuncia alla rivalsa da parte della Società nei confronti delle persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge e le società controllate, consociate e collegate a condizione che l’Assicurato non eserciti l’azione di regresso verso il responsabile e salvo sempre il caso di dolo. Si rinvia all’articolo 2.3 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 4 di 10 NOTA INFORMATIVA 8. Diritto di recesso Avvertenza: dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta a mezzo raccomandata al Contraente. Si rinvia all’Articolo 1.8 delle Condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Nel caso in cui la polizza abbia durata poliennale, la Società e il Contraente avranno comunque facoltà di recedere senza oneri dal contratto al termine di ogni ricorrenza annuale, mediante invio di lettera raccomandata o telefax, spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza (Articolo 1.10 delle Condizioni generali di assicurazione). 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Articolo 2952, comma 2, del Codice civile). Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione (Articolo 2952, comma 3, del Codice civile). Per l’assicurazione di Tutela legale il termine decorre dal momento in cui sorge il debito per le spese legali. Avvertenza: alcune specifiche garanzie sono soggette a termini di decadenza. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, alle seguenti Condizioni Particolari della Sezione Responsabilità civile: articoli 6.14 lettera A) Scelta Completa e 6.12 lettera A), D), E) Scelta Globale. 10. Legislazione applicabile Al contratto sarà applicata la legge italiana. 11. Regime fiscale Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all’imposta sulle assicurazioni, secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore: a) incendio, furto e responsabilità civile: 21,25% (oltre 1% quale addizionale antiracket); b) tutela legale: 21,25%; c) assistenza: 10%; d) infortuni: 2,5%. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo Avvertenza: in caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato devono comunicare entro tre giorni per iscritto all’Agente/Intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società la data, ora, luogo dell’evento, le modalità di accadimento e, a seconda della garanzia interessata, l'importo approssimativo del danno o le conseguenze. Per sinistri attinenti le sezioni Incendio, Furto e rapina e Responsabilità ci- vile, i contenuti della denuncia devono essere anticipati con una comunicazione telegrafica, fax o comunicazione e-mail, in caso di sinistro grave (Articoli 2.8 e 2.18 delle Condizioni generali di assicurazione). Si rinvia alla sezione “Cosa fare in caso di sinistro” delle Condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle procedure di accertamento e liquidazione del danno specifiche di ciascuna sezione. Avvertenza: la gestione dei sinistri relativi alla sezione Tutela legale è affidata ad ARAG Assicurazioni S.p.A. Viale delle Nazioni 9 - 37135 Verona. In caso di sinistro il fatto deve essere denunciato immediatamente per iscritto all’Intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza, alla Società o ad ARAG. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, agli Articoli 2.21 e seguenti delle Condizioni di assicurazione, Sezione Tutela legale, “Cosa fare in caso di sinistro” . La gestione dei sinistri relativi alla Sezione Assistenza è affidata a IMA Italia Assistance S.p.A. - Piazza I. Montanelli, 20 – 20099 Sesto San Giovanni. In caso di necessità, l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa di IMA Italia Assistance S.p.A. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all’Articolo 2.20 delle Condizioni di assicurazione, Sezione Assistenza, “Cosa fare in caso di sinistro”. 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, indirizzandoli a Unipol Assicurazioni S.p.A. – Reclami Assistenza Clienti - Via della Unione €pea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI) - Tel.: 02 55604027 (da lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12,30; venerdì dalle 9.00 alle 12.00) - Fax: 02 51815353 E-mail: [email protected]. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.421331. I reclami indirizzati all’ISVAP devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società www.unipolassicurazioni.it. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un Contraente consumatore di uno Stato membro e un’impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo: - all’ISVAP, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta; - direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell’impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito http:// www. ec.europa.eu/fin-net), richiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali. Nel caso in cui il Cliente e la Società concordino di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, l’Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta e l’ISVAP si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l’Autorità competente prevista dalla legislazione prescelta ed il Cliente stesso. 14. Mediazione per la conciliazione delle controversie Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”. Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il contraente o l’assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di Unipol Assicurazioni S.p.A., Ufficio Riscontro, Via Stalingrado 45, 40128, Bologna, anche a mezzo posta elettronica all’indirizzo [email protected] ovvero a mezzo fax al n° 0517096855. Dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione è obbligatorio, cioè deve essere attivato prima dell’instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa, per le controversie in materia di contratti di assicurazione, con esclusione di quelle in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali sarà obbligatorio dal 20 marzo 2012. 15. Perizia contrattuale e arbitrato Il contratto prevede che, per le garanzie Incendio e Furto/Rapina, la Società e il Contraente possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l’accertamento del danno ad un collegio di periti. Per la garanzia Infortuni le controversie di natura medica possono essere demandate, di comune accordo fra le Parti, ad un collegio di tre medici. Per la garanzia Tutela legale è invece previsto che in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi la decisione possa essere demandata ad un Arbitro. Avvertenza: resta in ogni caso fermo il diritto della Società e del Contraente di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. NOTA INFORMATIVA 5 di 10 GLOSSARIO Ai seguenti termini la Società e il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati: • Addetti: titolari, compresi i familiari, i soci che prestino la loro opera nell’esercizio commerciale, i prestatori di lavoro, intesi come tutte le persone fisiche (diverse dai professionisti, dai subappaltatori e dai loro dipendenti) delle quali l’Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge vigenti in tema di occupazione e mercato del lavoro al momento del sinistro, nello svolgimento dell’attività dichiarata in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile. Non sono comprese le persone definite alla voce “Commessi”. • Allagamento: eccesso o accumulo d’acqua al di fuori di bacini appositamente destinati alla sua raccolta. • Alluvione e inondazione: allagamento di un territorio causato da straripamento, esondazione, tracimazione o fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da eventi atmosferici. • Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile. • Apparecchiature ed impianti elettronici: macchine d’ufficio e altre apparecchiature inerenti l’attività esercitata, azionate da correnti deboli, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: elaboratori di dati, fatturatrici, pese e registratori di cassa automatici, fotocopiatrici, macchine da calcolo, telescriventi, centraline di comando, regolazione e relativi terminali, terminali P.O.S., centralini telefonici; il tutto non destinato alla vendita né in semplice deposito. Sono esclusi i telefoni cellulari. • Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. • Assicurazione: contratto di assicurazione. • Assistenza: aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro. • Assistenza stragiudiziale: attività svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza, prima del ricorso al giudice e per evitarlo. • Attività esercitata: l’attività commerciale svolta dall’Assicurato e dichiarata in polizza, compreso lo svolgimento di attività complementari, sussidiarie ed accessorie ad essa pertinenti nonché l’erogazione di servizi purché strettamente attinenti all’attività commerciale medesima. 6 di 10 NOTA INFORMATIVA Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione per gli Esercizi Commerciali • Atti di terrorismo: azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa. • Beneficiario: soggetto che viene designato a ricevere l’indennizzo in caso di morte dell’Assicurato. • Caso assicurativo (per la Sezione TUTELA LEGALE): sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso (cioè la controversia) per il quale è prevista l’assicurazione. • Cassaforte: mezzo di custodia aventi le seguenti caratteristiche: - pareti e battente in acciaio di adeguato spessore atti a contrastare attacchi condotti con azione termica o con mezzi meccanici tradizionali quali trapano, mola a disco, mazze, scalpelli e similari; - movimento di chiusura a chiave e/o combinazione; - peso non inferiore a 200 kg. o idoneo dispositivo di ancoraggio nel solaio o nel muro nel quale è incassata in modo che non possa essere sfilata senza demolizione del solaio o del muro stesso. • Combinazione di assicurazione: è il tipo di copertura prescelto dal Contraente che risulta dalla scheda di polizza, Parte B del contratto. • Commessi: persone, diverse dagli addetti e dai professionisti che per incarico dell’Assicurato partecipano all’attività anche in via occasionale. • Contenuto dell’abitazione: mobilio, arredamento, tappeti ed oggetti d’arte, preziosi e valori, dotazioni dell’eventuale abitazione comunicante con l’esercizio commerciale e tutto quanto serve per uso domestico e personale dell’Assicurato e delle persone con lui coabitanti. • Contenuto dell’esercizio commerciale: i beni, adibiti all’attività dichiarata, così suddivisi: - Attrezzature e arredamento: macchinario, attrezzature, arredamento in genere dell’esercizio commerciale e dell’eventuale ufficio annesso, “apparecchiature ed impianti elettronici”, impianti ed attrezzature di pesa, traino e trasporto esclusi quelli iscritti al P.R.A., impianti e mezzi di sollevamento (esclusi montacarichi ed ascensori), altri impianti non rientranti nella definizione di “Fabbricato” nonché distributori automatici; “effetti personali” di proprietà dell’Assicurato o dei suoi familiari, degli addetti o dei clienti, tappeti ed “oggetti d’arte” non destinati alla vendita; macchine d’ufficio, cancelleria, stampati, materiali di consumo, “contenuto dell’abitazione” dell’Assicurato comunicante con l’esercizio commer- ciale. Sono comprese, inoltre, le migliorie edili e/o impiantistiche se apportate dal conduttore non proprietario del fabbricato. Sono esclusi beni quali macchinari, attrezzature e arredamento, detenuti dall’Assicurato in forza di contratto di “leasing”, qualora già coperti da polizza assicurativa. - Merci: materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell’esercizio, semilavorati o finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, oggetti di carattere promozionale, il tutto inerente l’attività esercitata, anche se di proprietà di terzi. Sono parificate a merci le cose mobili di terzi in lavorazione manutenzione e riparazione. Sono comprese anche le merci in attesa di essere scaricate da automezzi o di essere caricate sugli stessi escluse, comunque, quelle in refrigerazione all’interno di furgoni frigoriferi e simili. Sono esclusi veicoli targati, ciclomotori, natanti, non costituenti merce inerente all’attività. - Valori: denaro, titoli di credito in genere, francobolli (esclusi quelli da collezione), valori bollati, buoni pasto, buoni benzina, biglietti di lotteria, schede telefoniche, biglietti ed abbonamenti autofilotranviari ed ogni carta rappresentante valore certo e spendibile dall’Assicurato. • Contraente: soggetto che stipula l’assicurazione. • Convalescenza: il periodo successivo ad un ricovero necessario per il recupero dello stato di salute, compromesso da un infortunio indennizzabile a termini di polizza. • Copertura del fabbricato: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni e soffittature. • Cose: oggetti materiali e, limitatamente alla Sezione Responsabilità civile verso terzi, gli animali. • Day Hospital: degenza diurna senza pernottamento in Istituto di cura per prestazioni chirurgiche e/o terapie mediche documentata da cartella clinica. • Danni indiretti: danni non inerenti la materialità della cosa assicurata. • Danni materiali e diretti: danni inerenti la materialità della cosa assicurata, che derivano dall’azione diretta dell’evento garantito. • Danno di natura contrattuale: inadempimento o violazione di una obbligazione assunta tramite un contratto scritto o verbale. • Danno di natura extracontrattuale: danno ingiusto conseguente a fatto illecito. • Difetto fisico/malformazione: alterazione/imperfezione/mancanza di un organo o di un apparato congenito ovvero verificatosi nel corso dello sviluppo fisiologico, che sia noto o evidente o diagnosticato in epoca antecedente alla stipula del contratto. • Dipendenze e/o pertinenze: locali anche posti in corpi separati, purché negli spazi adiacenti o pertinenti al fabbricato in cui si trova l’esercizio commerciale assicurato costituenti uffici, magazzini e depositi, aventi le medesime caratteristiche costruttive e gli stessi mezzi di chiusura del fabbricato assicurato del quale fanno parte. • Documentazione sanitaria: gli originali della cartella clinica e/o di tutta la certificazione medica, costituita da diagnosi, pareri e prescrizioni dei sanitari, da radiografie, da esami strumentali e diagnostici e dalla documentazione di spesa (comprese le notule e ricevute dei farmaci). • Effetti personali: vestiario, articoli per igiene personale, biancheria, attrezzi sportivi, apparecchi audiovisivi, telefoni, personal computers e videogiochi. • Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. • Fabbricato: complesso delle opere edili costituenti l’intero immobile od una sua porzione, siti nella ubicazione riportata in polizza ed adibiti all’esercizio commerciale dichiarato nella Parte B del contratto compresa l’eventuale abitazione civile comunicante, escluso il valore dell’area nonché cortili e strade private. Sono compresi: - fissi ed infissi; - opere di fondazione od interrate; - dipendenze; - recinzioni, cancelli anche elettrici, muri di cinta; - tinteggiature, tappezzerie, moquettes, tende frangisole esterne purché installate su strutture fisse; - ascensori e montacarichi, impianti elettrici ed elettronici, idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e condizionamento d’aria, comprese caldaie autonome di riscaldamento e/o produzione di acqua calda ed impianti autonomi di condizionamento, tutti purché fissi e stabilmente installati, nonché ogni altra installazione al servizio del fabbricato considerata fissa per natura e destinazione anche se di proprietà di società di servizi; - statue, affreschi e decorazioni che non abbiano valore artistico; - antenne e parabole radiotelericeventi. NOTA INFORMATIVA 7 di 10 Il tutto di proprietà dell’Assicurato o in uso allo stesso. Sono comprese le migliorie edili e/o impiantistiche se apportate dal proprietario del fabbricato. • Implosione: il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi. • Fascicolo Informativo: l’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da : Nota Informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di assicurazione, Informativa Privacy. • Incendio: combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi. • Fatto illecito: inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Determina responsabilità ed obbligo al risarcimento. Non è inadempimento, ossia violazione di norme contrattuali. • Fatturato: l’importo riscontrabile sui registri delle fatture, al lordo di tutte le spese addebitate ai clienti (trasporti, imballaggi, assicurazioni e simili) e di tutte le imposte indirette (fabbricazione, consumo,ecc..) ad eccezione dell’I.V.A. fatturata ai clienti. • Fissi ed infissi: manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione del fabbricato ed in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione. • Franchigia: importo che rimane a carico dell’Assicurato, espresso in cifra che viene detratta dal danno indennizzabile. • Furto con destrezza: furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l’attenzione del derubato o di altre persone presenti. • Furto: sottrazione della cosa mobile altrui a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto. • Immobilizzazione: stato temporaneo di incapacità fisica, totale o parziale, a svolgere le proprie occupazioni a causa di fratture scheletriche o lesioni capsulo-legamentose che richiedono, a seguito di prescrizione medica, l’applicazione di un mezzo di contenzione inamovibile, rigido ed esterno, costituito da: fasce, docce, apparecchi gessati o altro tutore di contenzione comunque immobilizzante, la cui applicazione e rimozione sia effettuata esclusivamente da Istituti di cura o da personale medico. Sono inoltre compresi anche i mezzi di contenzione amovibili - semprechè rigidi, esterni e comunque immobilizzanti - purchè prescritti: - in assenza di Ricovero o di Day Hospital, da un Pronto Soccorso dipendente da presidio Ospedaliero; - in caso di Ricovero o di Day Hospital, nel corso della degenza dai sanitari dell’Istituto di cura ovvero alla dimissione, da un medico specialista ortopedico. 8 di 10 NOTA INFORMATIVA • Indennizzo/Risarcimento: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. • Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili. • Invalidità permanente: perdita definitiva ed irrimediabile, in misura totale o parziale, della capacità fisica dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. • Istituto di cura: struttura sanitaria a gestione pubblica o gestione privata, regolarmente autorizzata dalle competenti Autorità alle prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. Sono esclusi: stabilimenti termali, case di riposo, strutture di convalescenza e di lungodegenza, istituti per la cura della persona ai fini puramente estetici, dietetici, fisioterapici, riabilitativi. • Isvap: Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni private e d'interesse collettivo. • Locali: vedi Fabbricato. • Materiali incombustibili: prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno. • Oggetti d’arte: oggetti di particolare pregio e di valore artistico, quali: quadri, mosaici, arazzi, statue, decorazioni, affreschi, oggetti d’antiquariato, raccolte e/o collezioni in genere. • Partita: insieme di cose, beni o eventi garantiti, assicurati con un’unica somma. • Periodo assicurativo - Annualità assicurativa: in caso di polizza di durata inferiore a 365 giorni, è il periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alla scadenza della polizza stessa. In caso di polizza di durata superiore a 365 giorni, il primo periodo inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alle ore 24 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di 365 giorni (366 negli anni bisestili) a partire dalla scadenza del periodo che li precede. • Polizza: documento che prova l’esistenza del contratto assicurativo. • Premio: somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell’assicurazione. • Scasso: forzatura o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dell’esercizio commerciale e/o dell’abitazione civile comunicante, tali da causarne l’impossibilità successiva di un regolare funzionamento senza adeguate riparazioni. • Preziosi: gioielli, oggetti d’oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o di coltura montature comprese. • Scippo: sottrazione della cosa mobile altrui strappando la cosa stessa di mano o di dosso alla persona che la detiene. • Prescrizioni mediche fustellate: ricette farmaceutiche munite di fustelle che l’Assicurato detiene in attesa del rimborso da parte del Servizio Sanitario Nazionale. • Scoperto: importo che rimane a carico dell’Assicurato, espresso in percentuale del danno indennizzabile. • Primo rischio assoluto: forma di assicurazione in base alla quale l’indennizzo viene corrisposto sino a concorrenza della somma assicurata senza applicazione della regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile, qualunque sia al momento del sinistro il valore complessivo dei beni assicurati. • Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del colpo d’ariete non sono considerati scoppio. • Sinistro: verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. Relativamente alla Sezione TUTELA LEGALE il verificarsi del fatto dannoso (cioè la controversia) per il quale è prevista l’assicurazione. • Rapina/estorsione: impossessamento della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona. • Società: l’Impresa assicuratrice, Unipol Assicurazioni S.p.A. • Raccolte e collezioni: raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, “curiosi” e/o di un certo valore. • Solai: complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature. • Reato colposo: quello così definito dalla legge penale, commesso senza volontà o intenzione, ma a seguito di negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza involontaria di leggi. • Recesso: scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale. • Struttura Organizzativa: è la struttura di IMA Italia Assistance S.p.A. costituita da medici, tecnici e operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, provvede per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato ed organizza le prestazioni previste dalla garanzia Assistenza. • Regola proporzionale: qualora risulti assicurata solamente una parte del valore che le cose avevano al momento del sinistro, viene corrisposto un indennizzo ridotto in proporzione della parte suddetta, così come previsto dall’art. 1907 del Codice Civile. • Supporti informatici: materiali intercambiabili per la memorizzazione di informazioni leggibili dalle apparecchiature elettroniche ed altri programmi in licenza d’uso quali programmi gestionali o contabili normalmente reperibili in commercio. • Ricovero: degenza, documentata da cartella clinica, comportante pernottamento in Istituto di cura. • Terremoto: movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”. • Rischio: probabilità che si verifichi un sinistro. • Rischio locativo: responsabilità civile che grava sull’Assicurato/Contraente ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per danni materiali cagionati da evento garantito dalla presente polizza al fabbricato tenuto in locazione dall’Assicurato. Se la somma assicurata è inferiore al valore reale del fabbricato, calcolato a’ termini di polizza, viene applicata la regola proporzionale. • Tetto: complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, costituito dal manto di copertura e dalle relative strutture portanti (comprese orditure, tiranti, catene). • Unico caso assicurativo (per la Sezione TUTELA LE- NOTA INFORMATIVA 9 di 10 GALE): fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati. • Valore allo stato d’uso: tipo di garanzia in base alla quale il valore delle cose assicurate è determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, ubicazione, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione. • Valore a nuovo: tipo di garanzia in base alla quale il valore delle cose assicurate è determinato stimando le spese necessarie per ricostruirle o rimpiazzarle con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità. • Valore intero: forma di assicurazione che copre la totalità del valore dei beni assicurati. Quando, al momento del sinistro, venga accertato un valore esistente superiore a quello assicurato, salvo deroghe, è applicato il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile (Regola proporzionale). • Vetro anticrimine o antisfondamento: vetro stratificato costituito da almeno due lastre con interposto uno strato di materiale plastico di spessore complessivo non inferiore a mm 6, oppure quello costituito da un unico strato o da più lastre di materiale sintetico (policarbonato) di spessore complessivo non inferiore a mm 6. Unipol Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Ed. 08/2011 Unipol Assicurazioni S.p.A. L’Amministratore Delegato (Carlo Cimbri) 10 di 10 Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione per gli Esercizi Commerciali CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 1 di 67 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione per gli Esercizi Commerciali 1. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE si delle disposizioni dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Quando non risultino espressamente derogate, valgono le seguenti condizioni di polizza: Art. 1.7 – Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato, il Contraente e la Società sono tenuti devono essere fatte con lettera raccomandata o telefax. Art. 1.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto di indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi delle disposizioni degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art. 1.2 – Modifiche dell’assicurazione Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 1.3 – Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie Salvo quanto previsto all’Art. 7.3 – Decorrenza della garanzia – della Sezione Tutela Legale, l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di polizza, Parte B del contratto, se il premio o la rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, a’ sensi dell’art. 1901 del Codice Civile. I premi devono essere pagati all’agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Direzione della Società. Art. 1.4 – Frazionamento del premio Premesso che il premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il pagamento frazionato. In caso di mancato pagamento delle rate di premio, trascorsi quindici giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo ed impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del premio. L’assicurazione riprenderà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del premio arretrato. Art. 1.5 – Aggravamento del rischio Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società dei mutamenti che aggravano il rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi delle disposizioni dell’art. 1898 del Codice Civile. Art. 1.6 – Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell’Assicurato o del Contraente, ai sen- 2 di 67 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1.8 – Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro, accertato come tale e denunciato a termini di polizza, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata. Il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi trenta giorni dalla data di invio della comunicazione. La Società, entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione/pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società, non potranno essere interpretati come rinuncia alla facoltà di recesso. Art. 1.9 – Altre assicurazioni Il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società l’eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con la presente polizza indicandone le somme assicurate. In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile. Il Contraente è esonerato dal comunicare l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per la garanzia Infortuni e per la garanzia Assistenza. In particolare, in caso di sinistro relativo alle sezioni Incendio, Furto e rapina, Responsabilità civile, l’Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun assicuratore l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi (escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente) superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. L’omessa comunicazione di cui sopra determina la decadenza del diritto all’indennizzo se commessa con dolo. In ogni caso la Società può recedere dal contratto entro sessanta giorni dalla comunicazione, con preavviso di trenta giorni, rimborsando, entro quindici giorni dalla data del recesso, la parte di premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo di rischio non corso. Art. 1.10 – Proroga del contratto e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o telefax spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza dell’assicurazione, il contratto di durata non inferiore a un anno è prorogato per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso coincide con la durata del contratto. Nel caso in cui la polizza sia di durata poliennale, le Parti avranno comunque facoltà di recedere dal contratto al termine di ogni periodo di assicurazione, mediante invio di lettera raccomandata o telefax spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza annuale. Nel caso in cui la polizza sia vincolata a favore di un Ente Vincolatario, il Contraente avrà comunque la facoltà di recedere a patto che alleghi alla comunicazione una dichiarazione di consenso dell’Ente sopracitato. Art. 1.11 – Oneri fiscali Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Art. 1.12 – Indicizzazione Salvo quando nella Scheda di polizza, Parte B del contratto, è richiamata la Condizione particolare 99 – Rinuncia alla indicizzazione –, il contratto è soggetto ad adeguamento automatico per indicizzazione secondo le seguenti norme. Le somme assicurate e il premio sono collegati al numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati pubblicato dall’Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue: • alla polizza è assegnato come riferimento iniziale l’indice del mese di settembre dell’anno solare antecedente quello della sua data di effetto; • alla scadenza di ciascuna annualità di premio si effettua il confronto fra l’indice iniziale di riferimento (o quello dell’ultimo aggiornamento) con l’indice del mese di settembre dell’anno solare precedente quello della scadenza. Se si verifica una variazione in più o in meno, le somme assicurate ed il premio vengono aumentati o ridotti in proporzione; • l’aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento. Ad ogni scadenza annuale sarà in facoltà delle Parti di rinunciare all’aggiornamento della polizza, restando somme assicurate, massimali e premio quelli dell’ultimo aggiornamento effettuato. Tale rinuncia dovrà essere comunicata almeno sessan- ta giorni prima della scadenza annua. In tal caso sarà facoltà dell’altra Parte di recedere dal contratto dalla medesima scadenza, con preavviso di trenta giorni. In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indici, la Società proporrà l’adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all’ultimo adeguamento; qualora il Contraente non accetti l’adeguamento, la Società – a sua scelta – ha facoltà di mantenere in vigore il contratto in base all’ultimo aggiornamento effettuato oppure di recedere dallo stesso con le modalità di cui sopra. Non sono soggetti ad adeguamento le franchigie espresse in cifra assoluta, i minimi ed i massimi di scoperto, i valori espressi in percentuale, nonché il premio e tutte le prestazioni della Sezione Assistenza. Art. 1.13 – Assistenza Premesso che la Società presta le garanzie di cui alla Sezione Assistenza in collaborazione con l’impresa IMA Italia Assistance S.p.A. e con la sua Struttura Organizzativa, la Società medesima alla scadenza di ogni annualità assicurativa ha la facoltà di risolvere il rapporto con la stessa e di avvalersi di altra impresa e di una diversa Centrale Operativa, dandone anticipatamente avviso al Contraente e garantendo le medesime prestazioni previste dal presente contratto. Art. 1.14 – Tutela Legale Premesso che la Società ha affidato la gestione dei sinistri Tutela Legale all’impresa ARAG Assicurazioni S.p.A., la Società medesima alla scadenza di ogni annualità assicurativa ha la facoltà di risolvere il rapporto con la stessa e di affidare la gestione ad altra impresa, dandone anticipatamente avviso al Contraente e garantendo le medesime prestazioni previste dal presente contratto. Art. 1.15 - Pattuizione della non rinnovabilità della polizza Quando è pattuita la non rinnovabilità della polizza, questa cesserà automaticamente alla scadenza contrattuale senza obbligo di disdetta. Art. 1.16 – Assicurazioni obbligatorie La presente assicurazione non è sostitutiva di eventuali assicurazioni obbligatorie per legge ma opera in aggiunta ad esse. Art. 1.17 – Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3 di 67 COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 2. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI Sezione INCENDIO Art. 2.1 – Criterio di valutazione del danno Premesso che: • l’ assicurazione è stipulata nella forma: • valore intero • il tipo di garanzia può essere: • valore a nuovo o valore allo stato d’uso • la scelta fatta dal Contraente per la forma di assicurazione e il tipo di garanzia è quella risultante dalla scheda di polizza, Parte B del contratto. Sulla base delle scelte effettuate dal Contraente alla stipula della polizza e stabilito che per le “lastre” viene applicato sempre il criterio di valutazione “valore a nuovo” mentre per le “merci” si applica solamente quello del “valore allo stato d’uso”, l’ammontare del danno liquidabile viene così determinato: • quando la garanzia è prestata a “valore a nuovo”: • per il fabbricato (o rischio locativo) è pari alla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte o ripristinare quelle danneggiate, deducendo solo il valore dei recuperi; • per attrezzature e arredamento è pari al costo di riparazione o, se economicamente conveniente, al costo di rimpiazzo degli stessi con cose nuove uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità, deducendo solo il valore dei recuperi. Per “attrezzature e arredamento” aventi più di 5 anni alla data del sinistro, dall’ammontare del danno stimato come sopra viene dedotto un deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, ubicazione, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione; tale deprezzamento, espresso in percentuale, non potrà essere superiore al 50% del “valore a nuovo”; • per le lastre si stima la spesa necessaria per il rimpiazzo, comprensivo delle spese di trasporto e di installazione, delle lastre danneggiate deducendo il valore degli eventuali residui, senza applicazione della regola proporzionale. • quando la garanzia è prestata a “valore allo stato d’uso”: • per le merci si stima il loro valore al momento del sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale (compresi gli oneri fiscali se dovuti) meno il valore del residuo e delle merci illese. Qualora queste valutazioni dovessero superare i corrispondenti prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi; • per il fabbricato (o rischio locativo) e per le attrezzature e arredamento, applicando al danno determinato secondo il criterio valore a nuovo un deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, ubicazione del fabbricato, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione dei beni perduti o danneggiati. 4 di 67 COSA FARE IN CASO DI SINISTRO Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione per gli Esercizi Commerciali Relativamente alle seguenti partite, invece, l’ammontare del danno liquidabile viene così determinato: • per l’interruzione di attività – forma a diaria – si stima l’importo globale delle spese di carattere fisso ed insopprimibile e dell’utile netto calcolati in relazione ai 365 giorni (1 anno) antecedenti alla data del sinistro. L’indennizzo sarà pari ad 1/360 dell’ammontare di cui sopra – con il limite della diaria giornaliera indicata nella “Parte B” del contratto – per il numero di giorni consecutivi di chiusura totale per i quali è dovuta la diaria, riconosciuti sufficienti a ripristinare la normale attività dell’esercizio commerciale. Per i giorni per i quali l’inattività è solo parziale l’indennizzo sarà ridotto in proporzione; • per l’interruzione di attività – forma a percentuale – si applica all’importo dell’indennizzo spettante per il fabbricato e/o il contenuto la percentuale del 20%. Quando il criterio di valutazione del danno corrisponde al Valore a nuovo, si conviene altresì che il versamento del supplemento d’indennità a nuovo (pari alla differenza tra la stima dell’indennizzo effettuata col criterio del Valore a nuovo e la stima dello stesso effettuata col criterio del Valore allo stato d’uso) verrà corrisposto allorché l’Assicurato proceda nel termine di 547 giorni (diciotto mesi) dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o verbale definitivo di perizia, salvo ritardi per legittimi impedimenti, al ripristino o alla ricostruzione del fabbricato e/o al rimpiazzo del contenuto. In caso contrario, non si procederà al versamento del supplemento di cui sopra ed il danno resterà determinato ed indennizzato secondo il criterio del Valore allo stato d’uso. Viene, inoltre, stabilito quanto segue: • relativamente al contenuto dell’abitazione dell’Assicurato comunicante con l’esercizio commerciale, la stima col criterio del Valore a nuovo non sarà effettuata con riguardo a capi di abbigliamento acquistati nuovi da oltre 730 giorni (2 anni), a tappeti, oggetti d’arte, preziosi, oggetti fuori uso ed inservibili, per i quali la garanzia è prestata in base all’effettivo valore allo stato d’uso al momento del sinistro; • se la somma assicurata risulta inferiore al valore stimato con i criteri di cui sopra, la Società corrisponderà l’indennizzo nella stessa proporzione che c’è tra la somma assicurata e l’effettivo valore delle cose assicurate; • quando l’assicurazione è prestata nella forma a Primo rischio assoluto la Società risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata senza applicazione della Regola proporzionale, qualunque sia al momento del sinistro il valore complessivo dei beni assicurati; • per ogni sinistro, in ogni caso, la Società non riconoscerà somme superiori a quelle assicurate, salvo quanto previsto dall’art. 1914 del Codice Civile per le spese di salvataggio nonché ove esplicitamente previsto dal contratto. Art. 2.2 – Deroga alla proporzionale Quando l’assicurazione è stipulata nella forma a Valore intero, la Regola proporzionale è applicabile soltanto quando il valore stimato delle cose assicurate al momento del sinistro supera le somme assicurate di oltre • il 10% se la garanzia è prestata nella combinazione di assicurazione Scelta Completa; • il 15% se la garanzia è prestata nella combinazione di assicurazione Scelta Globale. Se tale limite viene superato, la Regola proporzionale sarà applicata alla sola parte eccedente la somma assicurata maggiorata delle percentuali di cui sopra. Non è ammessa compensazione tra somme assicurate con le diverse Partite. Art. 2.3 – Rinuncia alla rivalsa La Società rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate purché l’Assicurato stesso non eserciti l’azione di regresso verso il responsabile. Art. 2.4 – Gestione delle vertenze e spese di difesa (valido esclusivamente per la Condizione particolare Ricorso terzi) La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente/ Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. La Società garantisce comunque la prosecuzione della difesa dell’Assicurato in sede penale fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del terzo danneggiato. Sono a carico della Società le spese sostenute per la difesa e per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro i limiti di un importo pari al quarto del massimale assicurato indicato nella scheda di polizza, Parte B del contratto. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società ed il Contraente/Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale. Art. 2.5 – Buona fede L’omissione da parte dell’Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti il rischio e/o le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto all’integrale indennizzo dei danni sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede, senza dolo o colpa grave. Alla Società spetterà il maggior premio, proporzionale all’eventuale maggior rischio, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata. Sezione FURTO E RAPINA Art. 2.6 – Criterio di valutazione del danno Premesso che: • l’ assicurazione è stipulata nella forma: • Primo rischio assoluto • la valutazione con Valore a nuovo si applica a “attrezzature e arredamento” e che la valutazione con Valore allo stato d’uso si applica alle “merci”, l’ammontare del danno liquidabile è determinato secondo i seguenti criteri: • per attrezzature e arredamento è pari al costo di rimpiazzo dei beni perduti con cose nuove uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità, deducendo solo il valore dei recuperi; per i beni danneggiati, invece, il danno liquidabile è pari al costo di riparazione o, se economicamente conveniente, al costo di rimpiazzo determinato come sopra; • per le merci si stima il loro valore al momento del sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale (compresi gli oneri fiscali se dovuti) meno il valore del residuo e delle merci illese. Qualora queste valutazioni dovessero superare i corrispondenti prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi. Quando la garanzia è prestata a Valore a nuovo, si conviene altresì che il versamento del supplemento d’indennità a nuovo (pari alla differenza tra la stima dell’indennizzo effettuata col criterio del Valore a nuovo e la stima dello stesso effettuata col criterio del Valore allo stato d’uso) verrà corrisposto allorché l’Assicurato proceda nel termine di 547 giorni (diciotto mesi) dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o verbale definitivo di perizia, salvo ritardi per legittimi impedimenti, al rimpiazzo del contenuto. In caso contrario, non si procederà al versamento del supplemento di cui sopra ed il danno resterà determinato ed indennizzato secondo il criterio del Valore allo stato d’uso. Viene, inoltre, stabilito quanto segue: • relativamente al contenuto dell’abitazione dell’Assicurato comunicante con l’esercizio commerciale, la stima con il criterio del Valore a nuovo non sarà effettuata con riguardo a capi di abbigliamento acquistati nuovi da oltre 730 giorni (2 anni), ad oggetti d’arte, preziosi, oggetti fuori uso ed inservibili, per i quali la garanzia è prestata in base all’effettivo Valore allo stato d’uso al momento del sinistro; • posto che l’assicurazione è prestata nella forma a Primo rischio assoluto, la Società risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata senza applicazione della Regola proporzionale, qualunque sia al momento del sinistro il valore complessivo dei beni assicurati; • per ogni sinistro, in ogni caso, la Società non riconoscerà somme superiori a quelle assicurate, salvo quanto previsto dall’art. 1914 del Codice Civile per le spese di salvataggio e salvo quando sia diversamente pattuito nel contratto. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 5 di 67 Art. 2.7 – Recupero delle cose rubate Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato/Contraente deve darne comunicazione alla Società appena avutane notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se il danno è stato indennizzato integralmente; se, invece, il danno è stato indennizzato solo in parte, il valore delle cose recuperate sarà ripartito nella stessa proporzione tra l’Assicurato e la Società. È in facoltà dell’Assicurato trattenere i beni recuperati rimborsando alla Società l’importo riscosso a titolo di indennizzo per i beni medesimi. L’Assicurato ha il diritto di abbandonare alla Società le cose rubate, escluso veicoli a motore, che vengano ritrovate trascorsi 60 giorni dalla data di avviso del sinistro. Norme comuni alle Sezioni INCENDIO - FURTO E RAPINA Art. 2.8 – Denuncia del sinistro ed obblighi del Contraente o dell’Assicurato Il Contraente o l’Assicurato devono: • fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno; • entro tre giorni dalla data dell’avvenimento, o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza, comunicare per iscritto all’agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società la data, ora e luogo dell’evento, la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze immediatamente note, le modalità di accadimento e l’importo approssimativo del danno; • far precedere, in caso di sinistro grave, quanto sopra da comunicazione telegrafica, fax o comunicazione email diretta all’agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società. Inoltre, il Contraente o l’Assicurato devono: • trasmettere, appena sia noto, una distinta con indicazione del danno subito e con il dettaglio delle cose danneggiate, distrutte, della loro qualità e quantità; • in tutti i casi di furto, rapina o scippo o in tutti gli altri quando si ipotizzi un fatto doloso, inoltrare denuncia del sinistro alle Autorità competenti e trasmetterne copia all’agenzia o alla Direzione della Società; • conservare, salvo le modifiche dello stato delle cose nella misura strettamente necessaria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e agibilità, fino al primo sopralluogo del perito incaricato dalla Società per l’accertamento del danno e comunque per un massimo di trenta giorni dalla data della denuncia, le tracce ed i residui del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad alcuna indennità; • mettere a disposizione della Società e del perito incaricato ogni documento utile e ogni altro elemento che possa comprovare il danno; • in caso di distruzione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento. Le relative spese saranno a carico della Società. 6 di 67 COSA FARE IN CASO DI SINISTRO Art. 2.9 – Nuovo domicilio - Nuova ubicazione degli enti assicurati Nel caso in cui l’attività esercitata venga trasferita, le garanzie sono prestate nel periodo del trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento a condizione che la nuova ubicazione dell’attività sia sita nel territorio italiano; rimane poi operante solo per il nuovo indirizzo. In caso di aggravamento di rischio vale quanto disposto dall’Art. 1.5 – Aggravamento del rischio. Art. 2.10 – Controversie e procedura per l’accertamento del danno L’ammontare del danno e la determinazione dell’indennizzo può essere concordato direttamente dalle Parti oppure, di comune accordo tra di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I periti ne eleggeranno un terzo nel caso in cui non trovassero l’accordo e le decisioni saranno prese a maggioranza. Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni di perizia, senza però avere alcun voto deliberativo. Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta verrà fatta, su domanda della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Se non è diversamente convenuto, ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo fa carico per metà al Contraente e per metà alla Società. La procedura di accertamento del danno sopra descritta è facoltativa ed alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria. Mandato dei periti nominati dalle Parti I periti devono: 1. accertare la causa, la natura, le modalità, del sinistro; 2. verificare l’esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dalla polizza e stabilire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio non dichiarate nonché verificare se l’Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi riportati nell’Art. 2.8 – Denuncia del sinistro e obblighi del Contraente o dell’Assicurato; 3. verificare separatamente per ciascuna partita colpita da sinistro, l’esistenza, la qualità, la quantità delle cose assicurate, determinando il valore degli enti assicurati alla partita stessa al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dalla forma di assicurazione (Valore intero o Primo rischio assoluto) e dal tipo di garanzia (Valore a nuovo o Valore allo stato d’uso) nonché secondo le condizioni tutte di polizza; 4. procedere alla stima del danno secondo i criteri previsti dal tipo di garanzia (Valore a nuovo o Valore allo stato d’uso). I risultati delle suddette operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 sono vincolanti per le Parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente all’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziale. Art. 2.11 – Pagamento dell’indennizzo Entro trenta giorni da quello in cui è stato concordato l’ammontare dell’indennizzo con atto di amichevole liquidazione o con verbale di perizia definitivo, la Società paga quanto dovuto, salvo che: a) il Contraente o l’Assicurato non sia in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza alla Società per il pagamento; b)alla Società venga notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione; c) in caso di incendio, se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, dal procedimento medesimo non risulti che ricorrono alcuni dei casi di esclusione previsti dalla relativa sezione di garanzia; d)in caso di furto, dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato, non si evidenzi alcuno dei casi di esclusione previsti nella sezione di garanzia. Art. 2.12 – Anticipo sull’indennizzo Fermo il disposto dell’Art. 2.11 – Pagamento dell’indennizzo – e a richiesta del Contraente, l’Assicurato ha diritto ad ottenere un acconto, sulla base delle stime preliminari effettuate dalla Società, pari al 50% dell’ammontare presumibile del danno, a condizione che: • l’Assicurato/Contraente abbia adempiuto agli obblighi previsti dall’Art. 2.8 – Denuncia del sinistro ed obblighi del Contraente o dell’Assicurato – e che ne faccia esplicita richiesta; • non esistano dubbi e/o siano state formalizzate contestazioni sulla indennizzabilità del danno; • l’indennizzo presumibile non sia inferiore a € 15.000,00; • non esistano impedimenti contrattuali (vincoli, interessi di terzi, ipoteche). L’obbligazione della Società verrà in essere dopo sessanta giorni dalla data di denuncia del sinistro sempreché siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta dell’anticipo. L’acconto non potrà comunque superare: • € 50.000,00 in caso di sinistro relativo a garanzia Furto • € 250.000,00 in caso di sinistro relativo a garanzia Incendio qualunque sia l’entità del danno stimato. La liquidazione finale avverrà con saldo attivo o passivo. Art. 2.13 – Raccolte e collezioni Qualora la raccolta venga asportata o danneggiata parzialmente, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati o rubati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti. Art. 2.14 – Titoli di credito Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che: • la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste; • l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento (se consentita), i titoli di credito siano divenuti inefficaci; • il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria. Art. 2.15 – Prescrizioni mediche fustellate (rischio “Farmacie”) Per le “prescrizioni mediche fustellate” si procede alla determinazione dell’ammontare del danno valutando l’importo di credito delle prescrizioni mediche fustellate distrutte. Ai fini di tale stima si calcola: a) l’importo ottenuto dalla Azienda Sanitaria quale rimborso, nell’anno solare precedente, per il periodo corrispondente a quello intercorso tra l’ultima consegna di prescrizioni mediche fustellate all’Azienda Sanitaria e il momento del sinistro; b)la media dei rimborsi ottenuti nel semestre precedente alla predetta ultima consegna; c) la media dei rimborsi ottenuti nello stesso semestre dell’anno solare precedente. L’ammontare del danno viene determinato dal prodotto dell’importo di cui al punto a) per il rapporto degli importi di cui al punto b) e c), con il massimo della somma assicurata, dedotto il valore di rimborso delle prescrizioni di cui sopra rimaste non sottratte e/o distrutte. Qualora l’Assicurato sia in grado di dimostrare, con apposita documentazione, l’importo delle prescrizioni mediche sottratte e/o distrutte, l’ammontare del danno verrà determinato in base ai duplicati esibiti. Per tale estensione di garanzia la clausola indicizzazione non è operante. Art. 2.16 – Esagerazione dolosa del danno Il Contraente o l’Assicurato che dolosamente esagera l’ammontare del danno dichiarando distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, che occulta, sottrae o manomette cose non rubate, che adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, che altera le tracce o gli indizi materiali del reato ed i residui del sinistro, perde il diritto all’indennizzo. Art. 2.17 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza La polizza deve intendersi stipulata dal Contraente in COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 7 di 67 nome proprio e anche nell’interesse di chi spetta; le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. L’accertamento dei danni e dell’indennizzo così effettuato è vincolante anche per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L’indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata determinata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l’intervento, all’atto del pagamento, dei terzi interessati. Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI Art. 2.18 – Denuncia del sinistro ed obblighi del Contraente o dell’Assicurato Il Contraente o l’Assicurato devono: • entro tre giorni dalla data di avvenimento, o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza, comunicare per iscritto all’agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla direzione della Società: data, ora, luogo, conseguenze, descrizione, nome e domicilio dei danneggiati, eventuali testimoni del sinistro; • far precedere, in caso di lesioni gravi a persona o decessi, quanto sopra da comunicazione telegrafica, fax o comunicazione e-mail diretta all’agenzia alla quale è assegnata la polizza. Inoltre il Contraente o l’Assicurato, relativamente al sinistro, devono comunicare tempestivamente notizie, domande od azioni avanzate dall’infortunato, dal danneggiato o dagli aventi diritto, adoperandosi per l’acquisizione degli elementi. Agli effetti dell’assicurazione di Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l’Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta a norma della Legge infortuni sul lavoro, ferma restando la comunicazione, nei termini di cui al primo comma, di eventuali richieste di risarcimento avanzate dal prestatore di lavoro, dagli aventi diritto o dall’Istituto assicurativo. Art. 2.19 – Gestione delle vertenze e spese di difesa La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente/ Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. La Società garantisce comunque la prosecuzione della difesa dell’Assicurato in sede penale fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del terzo danneggiato. Sono a carico della Società le spese sostenute per la difesa e per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro i limiti di un importo pari al quarto del massimale assicurato indicato nella scheda di polizza, Parte B del contratto. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società ed il Contraente/Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. 8 di 67 COSA FARE IN CASO DI SINISTRO La Società non riconosce peraltro spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale. Sezione ASSISTENZA Art 2.20 – Modalità per la richiesta di Assistenza In caso di necessità, l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa fornendo le seguenti informazioni: 1. numero di polizza emessa dalla Società; 2. cognome e nome dell’Assicurato e suo indirizzo o recapito temporaneo; 3. tipo di prestazione richiesta. La Struttura Organizzativa, per completare le operazioni di assistenza, può richiedere all’Assicurato ulteriore documentazione che dovrà essere spedita, in originale, ad IMA Italia Assistance S.p.A. – Piazza Indro Montanelli, 20 20099 Sesto San Giovanni. Il diritto ad ottenere assistenza decade qualora l’Assicurato non prenda contatto con la Struttura Organizzativa nel momento in cui si verifica il sinistro. I numeri da contattare sono i seguenti. I numeri da contattare sono i seguenti: numero verde 800.810.820 oppure +39 02.24128.285 per chiamate dall’estero e dall’Italia oppure 02.24128.245 ( telefax ). Sezione TUTELA LEGALE PREMESSA La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a: ARAG Assicurazioni S.p.A con sede e Direzione Generale in Viale delle Nazioni n. 9 - 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente. Principali riferimenti: telefono centralino: 045.8290411, fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557, fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449. Art. 2.21 - Denuncia del sinistro 1. Il Contraente e/o Assicurato deve immediatamente denunciare per iscritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. 2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione della Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa. Art. 2.22 – Libera scelta del legale 1. L’Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l’Ufficio Giudiziario com- petente per la controversia, indicandolo alla Società o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del sinistro. 2. Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società o ARAG indica direttamente il legale a cui l’Assicurato può rivolgersi. 3. L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o ARAG. procedere autonomamente ed a proprio rischio, dandone avviso alla Società o ad ARAG, con facoltà di ottenere la ripetizione delle spese sostenute se non liquidate dalla controparte, qualora il risultato conseguito sia più favorevole di quello precedentemente prospettato dalla Società o ARAG. La scelta di una delle due procedure esclude l’altra. La Società/ARAG avverte l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Art. 2.23 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa Se l’Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a: • informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; • conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari. Art. 2.25 - Coesistenza con assicurazione di Responsabilità Civile Nei casi in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell’Art. 1917 Codice Civile, attraverso la relativa clausola contrattuale contenuta nella polizza di Responsabilità Civile stipulata dal Contraente o da singoli Assicurati relativa all’attività dichiarata in polizza, la garanzia prevista dalla presente polizza opera: - ad integrazione di quanto non previsto dalla suddetta assicurazione per spese di resistenza e soccombenza; - dopo l’esaurimento di quanto dovuto dalla suddetta assicurazione di Responsabilità Civile. Nessuna limitazione sussiste per le imputazioni penali. Art. 2.24 - Gestione del sinistro 1. Ricevuta la denuncia del sinistro, ARAG, attraverso il legale scelto liberamente dall’Assicurato o il legale scelto dalla stessa, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. 2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell’Art. 2.21 - Libera scelta del Legale. 3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l’impugnazione presenta possibilità di successo. 4. L’Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG, pena il mancato rimborso delle spese sostenute. 5. L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con ARAG. 6. La Società o ARAG non è responsabile dell’operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti. 7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’Assicurato e la Società o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un Arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, salvo il caso di esito totalmente favorevole all’Assicurato. Qualora la decisione dell’Arbitro sia invece sfavorevole all’Assicurato, questi potrà egualmente Art. 2.26 - Recupero di somme 1) Spettano integralmente all’Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi. 2) Spettano, invece, ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente. Sezione INFORTUNI Art. 2.26 – Denuncia del sinistro ed obblighi del Contraente o dell’Assicurato In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all’agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Direzione della Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità. La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L’Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari designati o in difetto di designazione, gli eredi dell’Assicurato, devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società. L’Assicurato è altresì tenuto a sottoporsi, in Italia, agli accertamenti, visite e controlli medici disposti dalla Società e a fornire tutta la documentazione sanitaria in originale, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici e gli istituti di cura. L’inadempimento degli obblighi sopra indicati può com- COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 9 di 67 portare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. Art. 2.27 – Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell’infortunio, che siano indipendenti da minorazioni e da condizioni patologiche preesistenti. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui alla tabella allegata al D.P.R. 30/6/65 n.1124 e successive modificazioni, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Art. 2.28 – Liquidazione ai beneficiari per la morte dell’Assicurato Se l’infortunio ha come conseguenza la morte dell’Assicurato e questa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza, ma comunque, entro due anni dal giorno dell’infortunio, la Società corrisponderà la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali. L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Art. 2.29 – Determinazione dell’invalidità permanente Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente di una delle persone assicurate di grado accertato, stabilito secondo le percentuali previste nella tabella allegata al D.P.R. 30/6/65 n.1124 e successive modificazioni, superiore al 50%, e questa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza, ma comunque, entro due anni dal giorno dell’infortunio, la Società corrisponderà alla persona infortunata il capitale assicurato indicato nella scheda di polizza, Parte B del contratto. Nel caso di una invalidità permanente definitiva parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti dalla tabella suindicata e fermo restando che l’indennizzo è dovuto semprechè il grado sia superiore al 50%, si farà riferimento ai criteri di seguito indicati: • per le minorazioni, anziché le perdite di un arto o di un organo e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate nella tabella suindicata, le percentuali ivi indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta; • per le menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso; • nel caso di invalidità permanente non specificato nella tabella suindicata, l’indennizzo è stabilito in riferimento ai valori e criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità della persona assicurata allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. 10 di 67 COSA FARE IN CASO DI SINISTRO La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l’applicazione di una percentuale d’invalidità, calcolata sulla base dei valori indicati nella tabella suindicata e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell’applicabilità di presidi correttivi. Art. 2.30 – Rinuncia al diritto di surrogazione La Società rinuncia a favore dell’Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell’infortunio. Art. 2.31 – Controversie e procedura per l’accertamento del danno Di comune accordo tra le Parti, risultante da apposito atto scritto, le controversie di natura medica: • sull’ indennizzabilità dell’infortunio; • sulle sue conseguenze; • sull’applicazione dell’Art. 2.27 – Criteri di indennizzabilità; possono essere demandate ad un Collegio di tre medici, affinché siano decise a norma delle condizioni di polizza. Tali medici sono nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo. I medici del Collegio sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziale. La procedura di accertamento del danno sopra descritta è facoltativa ed alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria. Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione per gli Esercizi Commerciali SEZIONE ASSISTENZA SCELTACOMPLETA 3. Sezione ASSISTENZA Art. 3.1 Rischio assicurato La Società si obbliga a mettere ad immediata disposizione dell’Assicurato, nei limiti delle singole prestazioni, nonché alle condizioni che seguono, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi indicati nelle prestazioni di seguito descritte. Art. 3.2 Persone ed esercizio commerciale assicurati Le prestazioni per la persona sono erogate in conseguenza di un infortunio e sono valide per il titolare dell’esercizio commerciale, i suoi famigliari, i suoi dipendenti ed i clienti purché all’interno dei locali assicurati. Le prestazioni per l’esercizio commerciale sono erogate per l’immobile nel quale viene svolta l’attività assicurata. Art. 3.3 Prestazioni: La Struttura Organizzativa provvede: 1) al reperimento telefonico di artigiani nel caso siano necessari per interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria e a fornire nel più breve tempo possibile informazioni in merito a: • idraulici; • elettricisti; • fabbri; • vetrai; • servizi di pronto intervento ed Autorità Pubbliche. Resta a totale carico dell’Assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.); 2) a fornire informazioni giuridiche tramite la sua équipe legale, nel più breve tempo possibile e comunque entro 24 ore, relative alle seguenti materie: • diritto del lavoro; • contributi assicurativi e sociali, assegni familiari e trattamento di fine rapporto; • proprietà e contrattualistica; • problemi condominiali; • credito. La presente prestazione viene erogata nei soli giorni feriali ed in orario di ufficio; 3) all’invio di un idraulico in caso di emergenza, con spese di uscita e di manodopera, con il massimo di € 250,00 a carico della Società. Tale prestazione è operante per i seguenti eventi: a) allagamento dei locali dell’esercizio commerciale assicurato, provocato da una rottura, un’otturazione o un guasto di tubazioni fisse dell’impianto idraulico del fabbricato; b) mancanza d’acqua nei locali dell’esercizio commerciale assicurato, provocata da una rottura, un’otturazione o un guasto di tubazioni fisse 4) 5) 6) 7) 8) dell’impianto idraulico del fabbricato; c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico–sanitari dell’esercizio commerciale assicurato, provocato da otturazione delle tubazioni fisse di scarico dell’impianto idraulico del fabbricato; all’invio di un elettricista in caso di emergenza, con spese di uscita e di manodopera, con il massimo di € 250,00, a carico della Società. Tale prestazione è operante per i seguenti eventi: a) mancanza di corrente elettrica nell’esercizio commerciale assicurato provocata da guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna, alle prese di corrente; b) guasto o rottura dell’impianto d’allarme dell’esercizio commerciale assicurato provocata dai ladri; all’invio di un fabbro in caso di emergenza, con spese di uscita e di manodopera, con il massimo di € 250,00, a carico della Società. Tale prestazione è operante per i seguenti eventi: a) smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o rottura della serratura provocata dai ladri, esclusa quella elettronica, che rendono impossibile l’accesso ai locali dell’esercizio commerciale assicurato; b) inefficienza dei sistemi di protezione e chiusura dei locali dell’esercizio commerciale assicurato provocata da furto tentato o consumato, incendio, fulmine, esplosione o scoppio, atti vandalici o allagamento tale da compromettere la sicurezza dei locali stessi; all’invio di un vetraio in caso di emergenza, con spese di uscita e di manodopera, con il massimo di € 250,00 a carico della Società, a seguito di furto tentato o consumato, incendio, fulmine, esplosione, scoppio ed atti vandalici, se viene compromessa l’efficienza delle vetrine o porte vetrate dell’esercizio commerciale assicurato; a far intervenire una guardia giurata a seguito di furto tentato o consumato, incendio, fulmine, esplosione, scoppio ed atti vandalici, se viene compromessa l’efficienza dei mezzi di chiusura dell’esercizio commerciale assicurato ed esista l’oggettivo pericolo di furto o atti vandalici, con spese a carico della Società fino a quindici ore; al rientro anticipato dell’Assicurato alla sua abitazione, a causa di furto, tentato furto, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, atti vandalici o allagamento avvenuti nell’esercizio commerciale assicurato, organizzandolo con il mezzo ritenuto più idoneo (aereo classe turistica, treno prima classe od altro) e con spese relative a carico della Società. Nel caso in cui l’Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare il proprio veicolo in loco, sarà messo a sua disposizione un ulteriore biglietto per il successivo recupero del veicolo stesso. Tale prestazione è operante solo se l’Assicurato SEZIONE ASSISTENZA 11 di 67 può fornire adeguate informazioni sugli eventi che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato, documentandole successivamente ed a richiesta; 9) al trasporto in autoambulanza qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio causato da scippo/rapina avvenuti nell’esercizio commerciale assicurato, necessiti di essere trasportato dal centro di pronto soccorso presso il quale è stato ricoverato alla propria abitazione. La Struttura Organizzativa invierà direttamente un’autoambulanza, con costi a carico della Società; 10) ad inviare un taxi, qualora, in alternativa alla prestazione Trasporto in autoambulanza, l’Assicurato, dimesso dal pronto soccorso, debba rientrare alla sua abitazione. La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 100,00; 11) ad inviare un medico generico al domicilio in Italia qualora, a seguito di infortunio avvenuto all’interno dell’esercizio commerciale, l’Assicurato necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo. La Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare a spese della Società uno dei medici convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell’Assicurato nel centro medico idoneo più vicino, mediante autoambulanza. Art. 3.4 Eccedenze di massimali Tutte le eccedenze di massimale dovranno essere regolate direttamente dall’Assicurato. Art. 3.5 Validità territoriale L’assicurazione è prestata in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. La prestazione numero 8, “Rientro anticipato dell’Assicurato alla sua abitazione” è prestata per il rientro al domicilio dell’Assicurato da tutti i Paesi del mondo. Art 3.6 Esclusioni È premesso che: •la Società non è tenuta a fornire prestazioni o a pagare indennizzi in alternativa a titolo di compensazione per quanto sopra previsto se l’Assicurato non ne usufruisce per sua scelta o perché non ne ha la necessità; • la Struttura Organizzativa non si assume responsabilità alcuna per i danni conseguenti ad un suo mancato intervento dovuto a caso fortuito o forza maggiore; • la Struttura Organizzativa non si assume responsabilità alcuna derivante dalle azioni eventualmente intraprese dall’Assicurato a seguito delle informazioni rilasciate, in quanto in nessun caso il servizio ha il carattere della consulenza. 12 di 67 SEZIONE ASSISTENZA L’ assicurazione non opera: • in caso di mancata autorizzazione da parte della Struttura Organizzativa; • per le conseguenze di guerra, insurrezioni, tumulti popolari; • in conseguenza di atti dolosi dell’Assicurato; • per le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, nonché per le conseguenze determinate dall’accelerazione di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc…); • in conseguenza di eruzioni vulcaniche o movimenti tellurici. Inoltre, l’assicurazione non opera per: • guasti e otturazioni di rubinetti nonché di apparecchi o tubazioni mobili; • rottura delle tubazioni esterne ai locali dell’esercizio commerciale assicurato nonché dell’impianto idraulico generale dell’edificio in cui esso è situato; • tracimazione dovuta a rigurgiti di fogna; • guasto o cattivo funzionamento della caldaia o del bruciatore; • guasto al cavo di alimentazione di energia elettrica ai locali dell’esercizio commerciale assicurato a monte del contatore; corto circuito provocato da imperizia, negligenza o dolo dell’Assicurato; • interruzione delle forniture di acqua e/o energia elettrica da parte degli enti erogatori. Art. 3.7 Modalità per la richiesta di assistenza In caso di necessità, l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa fornendo le seguenti informazioni: 1. numero di polizza emessa dalla Società; 2. cognome e nome dell’Assicurato e suo indirizzo o recapito temporaneo; 3. tipo di prestazione richiesta. La Struttura Organizzativa, per completare le operazioni di assistenza, può richiedere all’Assicurato ulteriore documentazione che dovrà essere spedita, in originale, ad IMA Italia Assistance S.p.A. – Piazza Indro Montanelli, 20 20099 Sesto San Giovanni. Il diritto ad ottenere assistenza decade qualora l’Assicurato non prenda contatto con la Struttura Organizzativa nel momento in cui si verifica il sinistro. I numeri da contattare sono i seguenti: numero verde 800.810.820 oppure +39 02.24128.285 per chiamate dall’estero e dall’Italia oppure 02.24128.245 (telefax). Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione per gli Esercizi Commerciali SEZIONE ASSISTENZA SCELTAGLOBALE 3. Sezione ASSISTENZA Art. 3.1 Rischio assicurato La Società si obbliga a mettere ad immediata disposizione dell’Assicurato, nei limiti delle singole prestazioni, nonché alle condizioni che seguono, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi indicati nelle prestazioni di seguito descritte. Art. 3.2 Persone ed esercizio commerciale assicurati Le prestazioni per la persona sono erogate in conseguenza di un infortunio e sono valide per il titolare dell’esercizio commerciale, i suoi famigliari, i suoi dipendenti ed i clienti purché all’interno dei locali assicurati. Le prestazioni per l’esercizio commerciale sono erogate per l’immobile nel quale viene svolta l’attività assicurata. Art. 3.3 Prestazioni: La Struttura Organizzativa provvede: 1) al reperimento telefonico di artigiani nel caso siano necessari per interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria e fornire nel più breve tempo possibile informazioni in merito a: • idraulici; • elettricisti; • fabbri; • vetrai; • servizi di pronto intervento ed Autorità Pubbliche. Resta a totale carico dell’Assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.); 2) a fornire informazioni giuridiche tramite la sua équipe legale, nel più breve tempo possibile e comunque entro 24 ore, relative alle seguenti materie: • diritto del lavoro; • contributi assicurativi e sociali, assegni familiari e trattamento di fine rapporto; • proprietà e contrattualistica; • problemi condominiali; • credito. La presente prestazione viene erogata nei soli giorni feriali ed in orario di ufficio; 3) all’invio di un idraulico in caso di emergenza, con spese di uscita e di manodopera, con il massimo di € 500,00 a carico della Società. Tale prestazione è operante per i seguenti eventi: a) allagamento dei locali dell’esercizio commerciale assicurato, provocato da una rottura, un’otturazione o un guasto di tubazioni fisse dell’impianto idraulico del fabbricato; b) mancanza d’acqua nei locali dell’esercizio commerciale assicurato provocata da una rottura, un’otturazione o un guasto di tubazioni fisse dell’impianto idraulico del fabbricato; c) mancato scarico delle acque nere degli impianti 4) 5) 6) 7) 8) igienico–sanitari dell’esercizio commerciale assicurato, provocato da otturazione delle tubazioni fisse di scarico dell’impianto idraulico del fabbricato; all’invio di un elettricista in caso di emergenza, con spese di uscita e di manodopera, con il massimo di € 500,00 a carico della Società. Tale prestazione è operante per i seguenti eventi: a) mancanza di corrente elettrica nell’esercizio commerciale assicurato provocata da guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna, alle prese di corrente; b) guasto o rottura dell’impianto d’allarme dell’esercizio commerciale assicurato provocata dai ladri; all’invio di un fabbro in caso di emergenza, con spese di uscita e di manodopera, con il massimo di € 500,00 a carico della Società. Tale prestazione è operante per i seguenti eventi: a) smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o rottura della serratura provocata dai ladri, esclusa quella elettronica, che rendono impossibile l’accesso ai locali dell’esercizio commerciale assicurato; b) inefficienza dei sistemi di protezione e chiusura dei locali dell’esercizio commerciale assicurato provocata da furto tentato o consumato, incendio, fulmine, esplosione o scoppio, atti vandalici o allagamento tale da compromettere la sicurezza dei locali stessi; all’invio di un vetraio in caso di emergenza, con spese di uscita e di manodopera, con il massimo di € 500,00 a carico della Società, a seguito di furto tentato o consumato, incendio, fulmine, esplosione, scoppio ed atti vandalici, se viene compromessa l’efficienza delle vetrine o porte vetrate dell’esercizio commerciale assicurato; a far intervenire una guardia giurata a seguito di furto tentato o consumato, incendio, fulmine, esplosione, scoppio ed atti vandalici, se viene compromessa l’efficienza dei mezzi di chiusura dell’esercizio commerciale assicurato ed esiste l’oggettivo pericolo di furto o atti vandalici, con spese a carico della Società con il massimo di 15 ore; al rientro anticipato dell’Assicurato alla sua abitazione a causa di furto, tentato furto, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, atti vandalici o allagamento avvenuti nell’esercizio commerciale assicurato, organizzandolo con il mezzo ritenuto più idoneo (aereo classe turistica, treno prima classe od altro) con spese relative a carico della Società. Nel caso in cui l’Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare il proprio veicolo in loco, sarà messo a sua disposizione un ulteriore biglietto per il successivo recupero del veicolo stesso. Tale prestazione è operante solo se l’Assicurato può fornire adeguate informazioni sugli eventi che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato, documentandole SEZIONE ASSISTENZA 13 di 67 successivamente ed a richiesta; 9) al trasporto in autoambulanza qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio causato da scippo/rapina, avvenuti nell’esercizio commerciale assicurato, necessiti di essere trasportato dal centro di pronto soccorso presso il quale è stato ricoverato alla propria abitazione. La Centrale Operativa invierà direttamente un’autoambulanza, con costi a carico della Società; 10) a inviare un taxi, qualora, in alternativa alla prestazione Trasporto in autoambulanza, l’Assicurato, dimesso dal pronto soccorso, debba rientrare alla sua abitazione. La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 150,00; 11) ad inviare un medico generico al domicilio in Italia qualora, a seguito di infortunio avvenuto all’interno dell’esercizio commerciale, l’ Assicurato necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo. La Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare a spese della Società uno dei medici convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell’Assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza; 12) al pronto intervento per danni da acqua qualora, a seguito di danni causati da spargimento d’acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dei locali assicurati e del relativo contenuto. La Struttura Organizzativa provvede all’invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo la Società a proprio carico il costo dell’intervento fino ad un massimo di € 500,00. La prestazione è dovuta per i seguenti casi: a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali assicurati, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico; b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico. La prestazione non è dovuta: • per il caso a), relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.); a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato e a sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato; • per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari. 13) all’invio di un serrandista per interventi di emergenza qualora l’Assicurato ne abbia la necessità per un intervento di emergenza presso il proprio esercizio commerciale. La Struttura Organizzativa provvede all’invio di un artigiano, tenendo la Società 14 di 67 SEZIONE ASSISTENZA a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 500,00. La prestazione è operante per i seguenti casi: • smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile l’accesso all’esercizio commerciale; • quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dell’esercizio, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento; 14) all’ invio di un frigorista per interventi di emergenza qualora l’Assicurato ne abbia la necessità per un intervento di emergenza presso il proprio esercizio commerciale. La Struttura Organizzativa provvede all’invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 500,00. La prestazione è dovuta nel caso in cui, a seguito di guasto elettrico del frigorifero, dell’impianto elettrico o della valvola termostatica, si crei il mancato o irregolare funzionamento dell’impianto di refrigerazione; 15) a fornire informazioni sulle società di consulenza specializzate nella selezione del personale qualora l’Assicurato desideri avere nominativi, indirizzi e recapiti delle società di consulenza specializzate nella selezione del personale. La Struttura Organizzativa potrà fornire telefonicamente l’elenco, gli indirizzi ed i recapiti telefonici di tali società di consulenza, appartenenti alle associazioni di categoria specializzate; 16) a fornire informazioni sulle società di lavoro temporaneo qualora l’Assicurato desideri avere i nominativi delle società con autorizzazione ministeriale ad occuparsi di lavoro temporaneo. Telefonando alla Struttura Organizzativa potrà ricevere le informazioni desiderate; 17) a fornire informazioni sulle normativa del lavoro temporaneo qualora l’Assicurato desideri avere informazioni relativamente alle norme di legge che regolano il lavoro temporaneo con particolare riferimento a: • definizione di lavoro temporaneo; • ammissibilità e limitazioni dell’utilizzo; • soggetti abilitati alla fornitura; • oggetto del contratto; • obblighi dell’impresa utilizzatrice; • obblighi dell’impresa fornitrice; • modalita’ di assunzione: tempo determinato, tempo indeterminato; • forma del contratto; • sanzioni. Telefonando alla Struttura Organizzativa, ponendo i propri quesiti, riceverà le informazioni richieste. Sono escluse informazioni relative agli aspetti sindacali, previdenziali, retributivi e al pubblico impiego. Art. 3.4 Eccedenze di massimali Tutte le eccedenze di massimale dovranno essere regolate direttamente dall’Assicurato. Art. 3.5 Validità Territoriale L’assicurazione è prestata in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. La prestazione numero 8, “Rientro anticipato dell’Assicurato alla sua abitazione” è prestata per il rientro dell’Assicurato al domicilio da tutti i Paesi del mondo. Art. 3.6 Esclusioni È premesso che: • la Società non è tenuta a fornire prestazioni o a pagare indennizzi in alternativa a titolo di compensazione per quanto sopra previsto se l’ Assicurato non ne usufruisce per sua scelta o perché non ne ha la necessità; • la Struttura Organizzativa non si assume responsabilità alcuna per i danni conseguenti ad un suo mancato intervento dovuto a caso fortuito o forza maggiore; • la Struttura Organizzativa non si assume responsabilità alcuna derivante dalle azioni eventualmente intraprese dall’ Assicurato a seguito delle informazioni rilasciate, in quanto in nessun caso il servizio ha il carattere della consulenza. L’ assicurazione non opera: • in caso di mancata autorizzazione da parte della Struttura Organizzativa; • per le conseguenze di guerra, insurrezioni, tumulti popolari; • in conseguenza di atti dolosi dell’ Assicurato; • per le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell’ atomo, naturali o provocati, nonché per le conseguenze determinate dall’ accelerazione di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc… ); • in conseguenza di eruzioni vulcaniche o movimenti tellurici. Inoltre, l’ assicurazione non opera per: • guasti e otturazioni di rubinetti nonché di apparecchi o tubazioni mobili; • rottura delle tubazioni esterne ai locali dell’ esercizio commerciale assicurato nonché dell’ impianto idraulico generale dell’ edificio in cui essa è situata; • tracimazione dovuta a rigurgiti di fogna; • guasto o cattivo funzionamento della caldaia o del bruciatore; • guasto al cavo di alimentazione di energia elettrica ai locali dell’esercizio commerciale assicurato a monte del contatore; • corto circuito provocato da imperizia, negligenza o dolo dell’ Assicurato; • interruzione delle forniture di acqua e/o energia elettrica da parte degli enti erogatori. Art 3.7 Modalità per la richiesta di Assistenza In caso di necessità, l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa fornendo le seguenti informazioni. 1. numero di polizza emessa dalla Società; 2. cognome e nome dell’Assicurato e suo indirizzo o recapito temporaneo; 3. tipo di prestazione richiesta. La Struttura Organizzativa, per completare le operazioni di assistenza, può richiedere all’Assicurato ulteriore documentazione che dovrà essere spedita, in originale, ad IMA Italia Assistance S.p.A. – Piazza Indro Montanelli, 20 20099 Sesto San Giovanni. Il diritto ad ottenere assistenza decade qualora l’Assicurato non prenda contatto con la Struttura Organizzativa nel momento in cui si verifica il sinistro. I numeri da contattare sono i seguenti: numero verde 800.810.820 oppure +39 02.24128.285 per chiamate dall’estero e dall’Italia oppure 02.24128.245 (telefax). SEZIONE ASSISTENZA 15 di 67 SEZIONE INCENDIO Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione per gli Esercizi Commerciali SCELTACOMPLETA 4. Sezione INCENDIO Art. 4.1 – Descrizione delle garanzie La Società indennizza – nei limiti delle somme assicurate indicate nella scheda di polizza, Parte B del contratto – i danni materiali alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati da: 1. incendio; 2. azione meccanica del fulmine; 3. esplosione o scoppio, purché non causati da ordigni esplosivi, ad eccezione di esplosivi che, ad insaputa dell’Assicurato, siano presenti in locali non di sua proprietà; implosione; 4. fumo, gas, vapori, provocati da incendio di enti anche non assicurati posti nell’ambito di 20 metri dalle cose assicurate; 5. fumo, gas, vapori, fuoriusciti accidentalmente per guasto improvviso negli impianti per la produzione del calore (comprese canne fumarie) purché collegati mediante adeguate condutture a regolamentari canne fumarie; 6. correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici ad impianti, macchine, apparecchiature e circuiti elettrici ed elettronici nonché alle componenti elettroniche di altre macchine, di altre apparecchiature e di altri impianti, da qualunque causa originati. La garanzia è prestata nella forma di assicurazione a “Primo Rischio Assoluto” con una franchigia di € 250,00 e sino alla concorrenza di € € 2.500,00 per sinistro; 7. caduta e/o urto accidentale di aeromobili, caduta di meteoriti, velivoli spaziali e di cose da questi trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi e/o radioattivi; 8. urto di veicoli stradali o natanti; limitatamente ai danni al fabbricato, la garanzia è operante anche se i veicoli e natanti sono di proprietà o in uso all’Assicurato o al Contraente; 9. onda d’urto sonora prodotta da mezzi aerei per effetto del superamento del muro del suono; 10. caduta di ascensori o montacarichi per guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni; 11. caduta di antenne o parabole radiotelericeventi, compresi i danni alle stesse. La Società indennizza anche i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da: 12. acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di pluviali, di grondaie, di impianti idrici, termici, igienici : • al servizio del fabbricato pertinente all’azienda assicurata, • di pertinenza dell’intero edificio qualora il fabbricato faccia parte di una maggiore costruzione. La garanzia è prestata con una franchigia di € 150,00. Si intendono confermate le specifiche esclusioni per i danni da acqua condotta indicate al successivo Art. 4.3. 16 di 67 SEZIONE INCENDIO La Società rimborsa, se conseguenti agli eventi garantiti dal contratto ed in eccedenza alle somme assicurate, anche le spese sostenute: 13. per la demolizione, lo sgombero, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e lo smaltimento dei residuati del sinistro alla più vicina discarica autorizzata (esclusi materiali radioattivi disciplinati dal D.P.R. N. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni) e, in caso di sinistro che renda impossibile all’Assicurato l’utilizzo, anche parziale, dei locali nei quali viene svolta l’attività esercitata, per rimozione, trasloco e operazioni connesse e per il ricollocamento del contenuto dell’esercizio commerciale; la garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo liquidato col massimo di € 30.000,00 per annualità assicurativa; 14. per gli onorari dei periti nominati in conformità a quanto stabilito dalle norme che regolano la liquidazione dei sinistri; la garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo liquidato col massimo di € 3.000,00 per sinistro; 15. per la perdita del canone di locazione nel caso in cui il fabbricato assicurato sia locato a terzi, per il periodo strettamente necessario al ripristino dello stesso, con il limite di 1 anno; la garanzia è prestata sino alla concorrenza di € 6.000,00 per sinistro; 16. di riprogettazione del fabbricato e per la direzione dei lavori; la garanzia è prestata sino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo liquidato sulla partita Fabbricato col massimo di € 6.000,00 per sinistro; 17. per il rifacimento di documenti relativi all’attività esercitata nonché personali dell’Assicurato; la garanzia è prestata sino alla concorrenza di € 600,00 per sinistro; 18. per gli oneri dovuti per la ricostruzione del fabbricato assicurato in base alle disposizioni vigenti al momento del sinistro, escluse multe, ammende e sanzioni amministrative; la garanzia è prestata sino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo liquidato sulla partita Fabbricato col massimo di € 6.000,00 per sinistro; 19. del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la ricostruzione di documenti, registri, disegni, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici; la garanzia è prestata sino alla concorrenza di € 2.000,00 per sinistro. Si conviene, inoltre, che: 20. la garanzia è estesa anche ad attrezzature, arredamento e merci, quando, all’esterno dell’esercizio commerciale, si trovano temporaneamente presso terzi o presso fiere e mostre o nei locali costituenti l’abitazione dell’Assicurato o del Contraente; la garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita Contenuto; 21. è assicurato anche il “Contenuto” posto all’aperto, nelle aree di esclusiva pertinenza dell’esercizio commerciale garantito e purché adiacenti o nelle immediate vicinanze del fabbricato ove è situato l’esercizio stesso, con esclusione dei danni causati da “Eventi atmosferici”; 22. nella partita “Contenuto” sono comprese anche merci di categoria diversa da quelle attinenti all’attività dichiarata (con l’eccezione dei “preziosi”); la garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita Contenuto col massimo di € 20.000,00; 23. nella partita “Contenuto” sono comprese anche attrezzature utilizzate da Ditte terze per l’esecuzione di manutenzioni presso i locali assicurati; la garanzia è prestata sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata alla partita Contenuto; 24. gli autoveicoli di proprietà del Contraente, non altrimenti assicurati, in occasione della loro sosta all’interno dei locali sono parificati a “merci”; 25. quando sia assicurata una “farmacia”, sono comprese in garanzia anche le “prescrizioni mediche fustellate”; il loro valore non concorre alla determinazione della preesistenza ai sensi dell’Art. 2.10 delle “Norme che regolano la liquidazione dei sinistri”; la garanzia è prestata sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata alla partita Contenuto; 26. relativamente agli esercizi e/o depositi per la vendita all’ingrosso, qualora a seguito di sinistro risultino danneggiate merci assicurate già vendute ed in attesa di consegna e non risulti possibile sostituirle con equivalenti merci illese, l’indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna (forma Selling price). L’avvenuta vendita dovrà essere comprovata da regolari scritture. Sono inoltre compresi i guasti causati alle cose assicurate per impedire o arrestare l’evento dannoso nonché le spese di salvataggio. Art. 4.2 – Destinazione del fabbricato e caratteristiche costruttive È condizione essenziale per l’operatività delle garanzie che il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate: • sia adibito all’attività indicata nella scheda di polizza, Parte B del contratto, anche con annesso laboratorio – purché insistente su una superficie non superiore al 20% di quella complessiva dei locali dell’esercizio, escluse le dipendenze poste in corpi separati – per tutte le operazioni anche meccaniche attinenti e necessarie all’attività assicurata, nonché per le operazioni accessorie di riparazione o adattamento delle merci; • abbia caratteristiche costruttive rispondenti alla “classe” espressamente dichiarata nella scheda di polizza, Parte B del contratto: se di classe 1 • strutture portanti verticali in cemento armato e/o laterizio; • strutture portanti del tetto in materiali incombustibili e/o costituite da manufatti in “legno lamellare incollato” aventi le seguenti dimensioni trasversali minime: larghezza 12 cm., altezza 30 cm.; • manto di copertura del tetto e pareti esterne in materiali incombustibili per almeno l’80% delle rispettive superfici; • solai in materiali incombustibili; • rivestimenti e coibentazioni in materiali incombustibili per almeno l’80% delle rispettive superfici; se di classe 2 • strutture portanti verticali e solai in materiali incombustibili; • pareti esterne e manto di copertura del tetto in materiali incombustibili per almeno l’80% delle rispettive superfici (sono ammesse pareti esterne costituite da pannelli prefabbricati aventi coibentazioni combustibili rivestite con materiali incombustibili); • strutture portanti del tetto, rivestimenti e coibentazioni anche in materiali combustibili; se di classe 3 • strutture portanti verticali e manto di copertura del tetto in materiali incombustibili. È tollerato il manto di copertura del tetto costituito da materiali bitumati o catramati; • pareti esterne, strutture portanti del tetto, solai (ove esistano), rivestimenti e coibentazioni anche in materiali combustibili. Qualunque sia la “classe” di fabbricato richiamata, le caratteristiche in essa riportate non sono richieste per eventuali tettoie e minori dipendenze staccate, eventualmente esistenti all’interno del recinto del complesso assicurato e/o negli spazi adiacenti o pertinenti allo stesso, purché queste non abbiano area coperta complessivamente superiore a 1/10 di quella totale. Art. 4.3 – Esclusioni Sono esclusi i danni (salvo quanto compreso nelle Garanzie Aggiuntive, se espressamente indicate nella scheda di polizza, Parte B del contratto): • causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, allagamenti in genere, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate; • causati da guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; • causati da scioperi, tumulti popolari, sommosse, sabotaggio; • causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo; • avvenuti in occasione di occupazione abusiva; • da bagnamento dovuti a stillicidio, umidità, insalubrità dei locali, usura, corrosione o difetto di materiali, difetti di costruzione, gelo, infiltrazioni di acqua piovana non conseguenti a rotture di condutture, rottura di raccordi, tubazioni e flessibili che collegano gli impianti a quelli dell’attività assicurata; non sono inoltre indennizzabili le spese sostenute per ricercare la rottura e per riparare e/o sostituire impianti o parti di essi ; • provocati da colaggi e rotture degli impianti automatici di estinzione; • subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo SEZIONE INCENDIO 17 di 67 o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l’assicurazione; • indiretti, quali quelli derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate, di eventuali altri pregiudizi o di profitti sperati; • subiti da attrezzature e arredamento detenuti dall’Assicurato in forza di contratto di leasing qualora già coperti da polizza assicurativa e, pertanto, gli stessi non concorrono alla determinazione del valore delle cose assicurate; • causati con dolo dell’Assicurato, del Contraente e, qualora questi non siano persone fisiche, dei rappresentanti legali, dei soci a responsabilità illimitata; • causati da atti di terrorismo. Relativamente ai danni da acqua condotta, sono esclusi quelli: • alle merci la cui base di impilamento è posta a un’altezza inferiore a cm. 12 dal suolo, ad eccezione di quelle poste su pallets e di quelle in esposizione; • alle merci, anche in esposizione, poste in locali interrati o seminterrati, dovuti ad allagamenti, acqua piovana, disgelo e rigurgiti di fogna. Relativamente ai “danni elettrici ad impianti, macchine, apparecchiature e circuiti elettrici ed elettronici nonché alle componenti elettroniche di altre macchine”, si intendono esclusi anche i danni: • di deperimento, logoramento che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamento; • dei quali debba rispondere il costruttore o il fornitore; • ai tubi e valvole elettroniche, nonché a lampade ed altre fonti di luce. Art. 4.4 – Delimitazioni delle garanzie Ferma la somma assicurata alla partita “Contenuto”, per gli enti sotto elencati la garanzia è prestata con i seguenti limiti di indennizzo: 1. sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata alla partita Contenuto, col massimo di € 3.000,00 per preziosi relativi al “contenuto dell’abitazione” comunicante con l’esercizio commerciale e non destinati alla vendita; 2. sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata alla partita Contenuto, col massimo di € 3.000,00 per valori; non sono compresi i valori posti all’interno di “distributori automatici esterni” pertinenti all’attività esercitata; 3. sino alla concorrenza di € 8.000,00 per singolo oggetto relativamente a oggetti d’arte, tappeti pregiati, pellicce, oggetti e servizi di argenteria non costituenti merce dell’attività dichiarata e non destinati alla vendita. Art. 4.5 – Garanzie aggiuntive (operanti solo se espressamente indicate nella scheda di polizza, Parte B del contratto) Da richiamare con codice garanzia a) Eventi speciali (cod. 700) 1. Rottura delle condutture da gelo La garanzia assicurativa è prestata per i danni mate- 18 di 67 SEZIONE INCENDIO riali e diretti arrecati al fabbricato e al suo contenuto da gelo, con conseguente rottura di impianti idrici, igienici o tubazioni in genere installate all’interno del fabbricato ed al servizio dello stesso, purché il fabbricato sia dotato di impianto di riscaldamento in funzione o, in caso contrario, non funzionante da meno di 48 ore consecutive prima del sinistro. Questa garanzia è prestata nella forma a “Valore intero” e sino alla concorrenza di € 3.000,00 per annualità assicurativa, con una franchigia di € 150,00 per sinistro. 2. Ricerca del guasto La Società rimborsa le spese sostenute per ricercare, riparare, sostituire le condutture – purché collocate nei muri, nei pavimenti, oppure interrate – che hanno provocato una fuoriuscita accidentale d’acqua e quelle per demolire e ripristinare la parte danneggiata del fabbricato. Qualora a seguito del ripristino delle parti murarie del fabbricato non fossero reperibili materiali di rivestimento di pavimenti e/o pareti conformi a quelli originariamente installati, la Società corrisponderà, comunque, un supplemento non superiore alle altre spese rimborsate. Questa garanzia è prestata nella forma a “Valore intero” e sino alla concorrenza del 3% della somma assicurata alla partita Fabbricato, col massimo di € 3.000,00 per annualità assicurativa e con una franchigia di € 150,00 per sinistro. 3. Riparazione tubi gas La Società rimborsa le spese sostenute per la ricerca e riparazione in caso di dispersione di gas, accertata dall’azienda di distribuzione e comportante il blocco dell’erogazione, relativa agli impianti di distribuzione di pertinenza del fabbricato assicurato e posti al servizio dello stesso, nonché quelle sostenute per la riparazione o la sostituzione delle tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione, comprese quelle strettamente connesse e necessarie per demolire e ripristinare parti del fabbricato. Qualora a seguito del ripristino delle parti murarie del fabbricato non fossero reperibili materiali di rivestimento di pavimenti e/o pareti conformi a quelli originariamente installati, la Società corrisponderà comunque un supplemento non superiore alle altre spese rimborsate, fermo restando il massimo indennizzo di € 2.500,00. Questa garanzia è prestata nella forma a “Valore intero” e sino alla concorrenza del 3% della somma assicurata alla partita Fabbricato, col massimo di € 2.500,00 e con una franchigia di € 150,00 per sinistro. b) Eventi eccezionali (cod. 701) La Società indennizza - nei limiti delle somme assicurate rispettivamente per fabbricato e/o contenuto – i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da: 1. Eventi atmosferici A. Trombe d’aria, uragani, grandine, tempesta, vento e cose, compresi alberi o loro parti, da essi tra- sportate o fatte crollare. Sono compresi, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita Fabbricato, col massimo di € 30.000,00 per annualità assicurativa, i danni a: • installazioni esterne quali cancelli, muri di cinta e recinzioni, serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; • tende parasole installate su strutture fisse, poste ad esclusiva protezione di vetrine, ingressi e finestre; pannelli solari; verande; tettoie e fabbricati aperti da uno o più lati (escluso il relativo contenuto); • lastre in cemento amianto o fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto della grandine. La garanzia è prestata, per ciascuna annualità assicurativa, sino alla concorrenza dell’80 % delle somme assicurate alle partite Fabbricato e/o Contenuto; è inoltre prestata con uno scoperto del 10% sull’indennizzo liquidato, col minimo di € 1.000,00 per sinistro, e comprende anche i danni da bagnamento dovuti ad acqua penetrata all’interno del fabbricato attraverso rotture, brecce, lesioni del tetto, delle pareti, dei soffitti, dei serramenti – purché chiusi al momento del sinistro - causate dagli eventi atmosferici sopra indicati. B. Pressione di neve sui tetti, compresi i danni che si verificassero all’interno del fabbricato e suo contenuto, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, a condizione che il fabbricato sia conforme alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve. La garanzia è prestata, per ciascuna annualità assicurativa, sino alla concorrenza del 50 % delle somme assicurate alle partite Fabbricato e/o Contenuto; è inoltre prestata con uno scoperto del 10% sull’indennizzo liquidato, col minimo di € 500,00 per sinistro. Dalle garanzie ai punti A e B sono esclusi i danni: - causati da: • fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi e specchi d’acqua naturali od artificiali; • mareggiate e penetrazione di acqua marina; • acque di ruscellamento o accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; • gelo; • valanghe, caduta di sassi, slavine; • cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno; - subiti da: • coperture pressostatiche, serre e loro contenuto, gazebo e cose mobili all’aperto. 2. Atti vandalici e dolosi Atti vandalici e dolosi, sabotaggio, anche se in occasione di furto, rapina, scioperi, tumulti popolari e sommosse, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio. La garanzia è valida anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione purché non militare del fabbricato, con l’intesa – tuttavia – che, se la durata dell’occupazione è superiore a cinque giorni, l’assicurazione è limitata ai danni di incendio, esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi. Sono tuttavia esclusi i danni: • di deturpamento ed imbrattamento dei muri esterni del fabbricato e relativi fissi ed infissi; • di furto, rapina ed estorsione, saccheggio, appropriazione indebita, truffa, smarrimento, • malversazione, concussione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; • verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto; • causati da atti di terrorismo; • causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; • di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti. La garanzia è prestata, per ciascuna annualità assicurativa, sino alla concorrenza dell’80 % delle somme assicurate alle partite Fabbricato e/o Contenuto; è inoltre prestata con uno scoperto del 10% sull’indennizzo liquidato, col minimo di € 500,00 per sinistro. c) Atti di Terrorismo (cod. 230) La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate derivanti da atti di terrorismo. Sono tuttavia esclusi i danni: a) da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari; b) derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua, trasporti e comunicazioni. La garanzia è prestata, per ciascuna annualità assicurativa, sino alla concorrenza del 50 % delle somme assicurate alle partite Fabbricato e/o Contenuto; è inoltre prestata con uno scoperto del 10% sull’indennizzo liquidato, col minimo di € 500,00 per sinistro. Ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione e più precisamente dalla garanzia “Atti di terrorismo”, in qualunque momento, dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata con preavviso di trenta giorni. La Società, entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso. d) Acqua piovana - Occlusione condutture/rigurgito scarichi (cod. 720) La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da: a) acqua piovana e disgelo in quanto l’acqua sia penetrata dal tetto e abbia determinato un danno al fabbricato assicurato, escluso quanto previsto dalla garanzia b) 1.Eventi atmosferici; SEZIONE INCENDIO 19 di 67 b) occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento posti all’interno del fabbricato indicato nella scheda di polizza, Parte B del contratto nonché da fuoriuscita d’acqua da apparecchiature e macchine, il tutto collegato a condutture d’acqua, se dipendenti da rottura, difetto, ingorgo, traboccamento; sono compresi anche i danni derivanti da rigurgiti di acque di fogna nonché quelli derivanti da acqua piovana infiltrata nel fabbricato in seguito ad occlusione o traboccamento di gronde, pluviali o condutture di scarico. Sono tuttavia esclusi: • i danni da colaggio di acqua da impianti automatici di estinzione; • le spese per la ricerca dei guasti per riparare e/o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi. Resta espressamente confermata anche la specifica esclusione indicata all’Art. 4.3 per le merci la cui base di impilamento è posta ad un’altezza inferiore a 0,12 m (cm 12) dal suolo. La garanzia è prestata, per ciascuna annualità assicurativa, sino alla concorrenza di € 10.000,00 con una franchigia di € 150,00 per sinistro. Se i danni interessano merci, anche in esposizione, poste in locali interrati o seminterrati, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 10% ferme restando la franchigia ed il massimo indennizzo sopra indicati. e) Danni da colaggio di acqua da impianti automatici di estinzione (cod. 721) La Società assicura il risarcimento dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, incluse relative alimentazioni. La Società non risponde: • dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell’impianto che dei locali protetti; • dei danni causati da gelo; • delle spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione. La garanzia è prestata con una franchigia di € 500,00 per sinistro. f) Beni in leasing (cod. 711) Premesso che, come indicato all’Art. 4.3, dalla garanzia prestata con la presente polizza sono esclusi macchinari, attrezzature e arredamenti detenuti dall’Assicurato in forza di contratto di leasing, qualora già coperti da polizza assicurativa, si conviene tuttavia quanto segue: la Società, fermi limiti e franchigie previste da questa polizza, risarcirà i danni conseguenti ad eventi garantiti dal presente contratto ma non previsti dalla predetta copertura assicurativa. La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di € 10.000,00. 20 di 67 SEZIONE INCENDIO Resta convenuto che i suddetti beni in leasing non concorrono alla determinazione della “preesistenza” ai sensi dell’Art. 2.10 delle “Norme che regolano la liquidazione dei sinistri”. La Società non corrisponderà indennizzo superiore alla somma assicurata per ciascuna partita. g) Commercio ambulante (cod. 712) Il Contraente/Assicurato esercita anche l’attività di commercio ambulante su suolo pubblico a tale uso destinato o in aree pubbliche attrezzate o in mercati anche coperti (esclusi quelli all’ingrosso). Le merci, l’arredamento e le attrezzature relative all’attività esercitata, comprese nella partita “Contenuto”, sono assicurate sia quando si trovino negli spazi ove si svolge il commercio ambulante, sia all’interno dell’automezzo ivi parcheggiato utilizzato dal Contraente/Assicurato per effettuare tale attività. Sono comunque esclusi i danni all’automezzo stesso e i danni materiali subiti da merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno. Non verranno indennizzati in alcun caso i danni attribuibili direttamente o indirettamente alle Garanzie Aggiuntive b) Eventi eccezionali e c) Atti di Terrorismo, anche se richiamate. h) Eventi atmosferici su veicoli all’aperto (cod. 704) A parziale deroga delle esclusioni previste per la garanzia 1. Eventi atmosferici di cui alla Garanzia Aggiuntiva b) Eventi eccezionali, sono compresi anche i danni agli autoveicoli posti all’aperto e assicurati alla partita “Contenuto”. La Società non corrisponderà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, indennizzo superiore al 30% della somma assicurata alla partita “Contenuto” con il massimo risarcimento di € 250.000,00; per i danni provocati da grandine è ridotto a € 20.000,00 con un massimo di € 2.000,00 per singolo autoveicolo danneggiato. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato in misura non superiore al 90% del danno indennizzabile; a carico dell’Assicurato resterà comunque un importo non inferiore a € 250,00. Per i danni da grandine, invece, resterà a carico dell’Assicurato un importo di € 150,00 per ciascun autoveicolo danneggiato. i) Magazzino di riserva (cod. 713) Gli enti relativi all’attività esercitata si intendono assicurati anche quando sono posti nei locali del magazzino di riserva, separato, identificato nella scheda di polizza, Parte B del contratto. La garanzia opera nei limiti della somma assicurata alla partita “Contenuto”. Da richiamare con partita e relativa somma assicurata j) Merci in refrigerazione A parziale deroga di quanto riportato all’Art. 4.3 – Esclusioni, la garanzia è estesa ai danni materiali subiti dalle merci in refrigerazione poste in celle frigorifere fisse, banchi e armadi frigoriferi, a causa di: • mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo; • fuoriuscita del liquido frigorigeno; conseguenti a: 1) eventi compresi in garanzia; 2) accidentale verificarsi di guasti o rotture dell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell’acqua e di produzione o distribuzione dell’energia elettrica direttamente pertinenti all’impianto stesso. Sono comunque esclusi i danni subiti da merci caricate su mezzi di trasporto, nonchè quelli conseguenti a: • errata manovra; • scarso rendimento dell’impianto; • difetti di costruzione o di installazione dell’impianto di refrigerazione dei quali debba rispondere il fornitore; • mancata fornitura di energia elettrica da parte dell’Azienda erogatrice. L’assicurazione è prestata nella forma a “Primo rischio assoluto” con una franchigia di € 250,00 per sinistro. k) Aumento periodico merci assicurate Il capitale assicurato per la partita “Contenuto” si intende aumentato, relativamente alle merci, dell’ulteriore somma e per i mesi indicati nella scheda di polizza, Parte B del contratto. l) Merci trasportate La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e diretti da incendio, fulmine, esplosione e scoppio (non causati da ordigni esplosivi), collisione con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribaltamento, uscita di strada, alle merci inerenti all’attività dichiarata (esclusi valori e preziosi nonché le merci in refrigerazione) durante il trasporto effettuato all’esterno, per operazioni di prelievo e consegna tra le ore 6 e le ore 21 su autoveicoli di proprietà od in uso all’Assicurato guidati dallo stesso o da suoi addetti. L’assicurazione è prestata nella forma a “Primo rischio assoluto”. m) Interruzione di attività Forma a diaria La garanzia assicurativa riguarda la corresponsione di una diaria per ogni giorno di chiusura, totale o parziale, dell’esercizio commerciale in conseguenza di un sinistro indennizzabile nella presente sezione. L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza di novanta giorni di interruzione totale o parziale dell’attività per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo, purché di durata superiore a cinque giorni compreso quello del sinistro. Sono tuttavia esclusi i danni: • conseguenti alla cessazione definitiva dell’attività ancorché derivante da sinistro indennizzabile; • imputabili a cause esterne quali: impossibilità di ricostruire i fabbricati secondo l’originaria destinazione, regolamenti urbanistici locali od altre norme di legge, scioperi o serrate che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, provvedimenti imposti dall’Autorità. n) Interruzione di attività Forma a percentuale La Società, a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione di polizza, corrisponde una indennità pari al 20 % dell’indennizzo liquidato sulle partite Fabbricato o Rischio locativo e/o Contenuto. o) Lastre La Società si obbliga ad indennizzare, nel limite della somma indicata nella scheda di polizza, Parte B del contratto: • le spese, comprensive di quelle per il trasporto e l’installazione, necessarie per la sostituzione, a seguito di rottura accidentale o di terzi, di lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro, compresi: gli specchi, le insegne, le vetrinette, le iscrizioni, le decorazioni, anche installate all’esterno del fabbricato nelle immediate pertinenze dell’esercizio commerciale assicurato nonché quelle per la demolizione e lo sgombero dei residuati del sinistro alla più vicina discarica autorizzata; • i danni materiali e diretti al “Contenuto”, provocati dalla rottura delle lastre assicurate, fino alla concorrenza del 20% dell’indennizzo dovuto per le spese di cui al punto precedente. La Società risarcisce i danni anche se determinati da colpa grave del Contraente o dell’Assicurato nonché da dolo o colpa grave delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di legge. Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza. Sono esclusi i danni: 1. causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni e mareggiate; 2. causati da esplosioni, emanazioni di calore, radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; 3. causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; 4. causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente; 5. derivanti da vizi di costruzione, difettosa installazione e mancanza di manutenzione; 6. avvenuti in occasione di riparazioni, rimozioni, traslochi da o ad altro fabbricato, lavori di manutenzione straordinaria o di riadattamento dei locali nei quali si svolge l’attività esercitata; 7. alle sorgenti o scritte luminose, compresi i relativi impianti elettrici o elettronici, a seguito di surriscaldamento o corto circuito. L’assicurazione è prestata nella forma a “Primo rischio assoluto”. p) Spese di demolizione e sgombero La garanzia assicurativa prevista per le spese di demolizione e sgombero nei termini di cui all’Art. 4.1.13, si intende prestata per l’ulteriore somma assicurata indicata nella scheda di polizza, Parte B del contratto, ferme le altre condizioni di polizza. q) Maggiori costi La Società, anche in aumento a quanto già previsto SEZIONE INCENDIO 21 di 67 all’Art. 4.1, rimborsa, se conseguenti agli eventi garantiti dalla presente Sezione e fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita, le seguenti spese in quanto necessariamente e non inconsideratamente sostenute e debitamente documentate per: • mancato godimento dei locali o perdita del canone di locazione; • onorari Periti, Consulenti, Ingegneri, Architetti; • oneri di urbanizzazione dovuti al Comune; • ricostruzione di archivi e/o documenti, attestati, titoli di credito (procedura di ammortamento); • rimozione e ricollocamento del Contenuto; • uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti; • lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale; • lavorazioni presso terzi; • fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi; • affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell’attività; • altri obblighi contrattualmente incombenti all’Assicurato, escluse penali. Il rimborso è comunque limitato ai maggiori costi sostenuti nei 60 giorni successivi al momento in cui si è verificato il sinistro. r) Prescrizioni mediche fustellate (rischio “Farmacie”) La Società, In aumento a quanto già previsto all’Art. 4.1.25 e in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, indennizza i danni direttamente causati dalla distruzione delle “prescrizioni mediche fustellate” per l’ulteriore somma assicurata indicata nella scheda di polizza, Parte B del contratto. s) Guasti accidentali – Garanzia Base/Fenomeno elettrico La somma assicurata all’Art. 4.1.6 per correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, ferma restando la franchigia di € 250,00 ivi prevista, si intende aumentata di un ulteriore importo pari a quello riportato nella scheda di polizza, Parte B del contratto. Art. 4.6 – Condizione particolare (operante solo se espressamente indicata nella scheda di polizza, Parte B del contratto) Ricorso terzi La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza nella rispettiva partita, delle somme che egli sia tenuto a pagare per capitali, interessi e spese quale civilmente responsabile a sensi di legge per danni materiali cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di quanto stabilito dalla presente Sezione. Inoltre la garanzia si intende estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell’utilizzo dei beni, nonché di attività in genere, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso. Oltre a quanto previsto dall’Art. 4.3 – Esclusioni, sono esclusi i danni: 22 di 67 SEZIONE INCENDIO a) a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, comprese le cose trasportate sui mezzi stessi purché esse non siano destinate b) all’Assicurato o non siano in corso di spedizione da parte dello stesso; c) conseguenti a inquinamento dell’ambiente, dell’aria, dell’acqua o del suolo. Non sono considerati terzi: 1) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; 2) quando l’Assicurato o il Contraente non sia persona fisica, il Legale rappresentante, il Socio a responsabilità illimitata, l’Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; 3) le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216 e successive mod., nonché gli amministratori delle medesime. Per questa estensione la garanzia viene prestata nella forma a “Primo rischio assoluto”. Relativamente alla gestione delle vertenze vale il disposto di cui all’art. 2.19 – Gestione delle vertenze e spese di difesa. Art. 4.7 – Forma dell’assicurazione – Tipo della garanzia – Operatività delle garanzie Se non diversamente indicato, l’assicurazione è stipulata nella forma a “Valore intero”e, secondo quanto specificato nella scheda di polizza, Parte B del contratto, in base al “Valore a nuovo” oppure al “Valore allo stato d’uso”. 1) Nel caso di garanzia a “Valore a nuovo” il valore assicurato deve corrispondere: a. per li Fabbricato, anche nel caso di rischio locativo, alla spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato escluso solo il valore dell’area; b. per il Contenuto dell’esercizio commerciale, al costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per caratteristiche funzionali e qualitative, ad eccezione di: merci, oggetti d’arte, pellicce,valori, preziosi, oggetti fuori uso ed inservibili, per i quali la garanzia è prestata in base all’effettivo valore; c. per l’Interruzione di attività – Forma a diaria – alla somma dell’utile netto e delle spese di carattere fisso ed insopprimibile calcolati in relazione ai 365 giorni antecedenti alla data di effetto della polizza; d. per le “Prescrizioni mediche fustellate”, al valore di rimborso in esse indicato. 2) Nel caso di garanzia a “Valore allo stato d’uso” il valore assicurato per il Fabbricato o per il Rischio locativo e per il Contenuto deve corrispondere ai valori stimati, rispettivamente, ai punti 1-a) e 1-b), dedotto un deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, ubicazione, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione. L’assicurazione vale per il fabbricato e le località indicate nella scheda di polizza, Parte B del contratto. SEZIONE INCENDIO Art. 4.8 – Colpa grave La Società indennizza i danni anche se determinati da colpa grave del Contraente o dell’Assicurato o delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di legge. Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione per gli Esercizi Commerciali SCELTAGLOBALE 4. Sezione INCENDIO Art. 4.1 – Descrizione delle garanzie La Società indennizza – nei limiti delle somme assicurate indicate nella scheda di polizza, Parte B del contratto – i danni materiali alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati da qualsiasi evento non esplicitamente escluso; sono ad essi parificati i guasti causati alle cose assicurate per impedire o arrestare l’evento dannoso nonché le spese di salvataggio; sono altresì compresi i danni materiali dovuti a sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua se conseguenti a sinistri indennizzabili che abbiano colpito le cose assicurate. La Società rimborsa anche le spese: 1. sostenute per ricercare, riparare, sostituire le condutture – purché collocate nei muri, nei pavimenti, oppure interrate – che hanno provocato una fuoriuscita accidentale d’acqua e per demolire e ripristinare la parte danneggiata del fabbricato. Qualora a seguito del ripristino delle parti murarie del fabbricato non fossero reperibili materiali di rivestimento di pavimenti e/o pareti conformi a quelli originariamente installati, la Società corrisponderà comunque un supplemento non superiore alle altre spese rimborsate. La garanzia è prestata sino alla concorrenza di € 4.000,00 per sinistro; 2. per la riparazione tubi gas: la Società rimborsa le spese sostenute per la ricerca e riparazione in caso di dispersione di gas, accertata dall’azienda di distribuzione e comportante il blocco dell’erogazione, relativa agli impianti di distribuzione di pertinenza del fabbricato assicurato e posti al servizio dello stesso, nonché quelle sostenute per la riparazione o la sostituzione delle tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione, comprese quelle strettamente connesse e necessarie per demolire e ripristinare parti del fabbricato. La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 3% della somma assicurata alla partita Fabbricato con il massimo di € 3.000,00 per sinistro. Qualora a seguito del ripristino delle parti murarie del fabbricato non fossero reperibili materiali di rivestimento di pavimenti e/o pareti conformi a quelli originariamente installati, la Società corrisponderà comunque un supplemento non superiore alle altre spese rimborsate, fermo restando il massimo indennizzo di € 3.000,00. Questa garanzia è prestata nella forma a “Valore intero”. Se conseguenti agli eventi garantiti dal contratto ed in eccedenza alle somme assicurate, la Società rimborsa le spese sostenute: 3. per la demolizione, lo sgombero, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e lo smaltimento dei residuati del sinistro alla più vicina discarica autorizzata (esclusi materiali radioattivi disciplinati dal D.P.R. N. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni) e, in caso di sinistro che renda impossibile all’Assicurato l’utilizzo, anche parziale, dei locali nei quali viene svolta l’attività esercitata, per rimozione, trasloco e operazioni connesse e per il ricollocamento del contenuto dell’esercizio commerciale; la garanzia è prestata sino alla concorrenza del 15% dell’indennizzo liquidato, col massimo di € 50.000,00 per annualità assicurativa; 4. per gli onorari dei periti nominati in conformità a quanto stabilito dalle norme che regolano la liquidazione dei sinistri; la garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo liquidato, col massimo di € 5.000,00 per sinistro; 5. per il rifacimento di documenti relativi all’attività esercitata nonché personali dell’Assicurato; la garanzia è prestata sino alla concorrenza di € 1.000,00 per sinistro; 6. per gli oneri dovuti per la ricostruzione del fabbricato assicurato in base alle disposizioni vigenti al momento del sinistro, escluse multe, ammende e sanzioni amministrative; la garanzia è prestata sino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo liquidato sulla partita Fabbricato, col massimo di € 8.000,00 per sinistro; SEZIONE INCENDIO 23 di 67 7. per la perdita del canone di locazione nel caso in cui il fabbricato assicurato sia locato a terzi, per il periodo strettamente necessario al ripristino dello stesso, con il limite di 1 anno; la garanzia è prestata sino alla concorrenza di € 7.000,00 per sinistro; 8. per la riprogettazione del fabbricato assicurato e per la direzione dei lavori; la garanzia è prestata sino alla concorrenza di € 6.000,00 per sinistro; 9. per il riacquisto del materiale e per le operazioni manuali e meccaniche per la ricostruzione di documenti, registri, disegni, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici. La garanzia è prestata sino alla concorrenza di € 4.000,00 per sinistro. Si conviene, inoltre, che: 10. nella partita “Contenuto” sono comprese anche merci di categoria diversa da quelle attinenti all’attività dichiarata (con l’eccezione dei “preziosi”); la garanzia è prestata sino alla concorrenza del 15% della somma assicurata alla partita Contenuto, col massimo di € 25.000,00 ; 11. nella partita “Contenuto” sono comprese anche attrezzature utilizzate da Ditte terze per l’esecuzione di manutenzioni presso i locali assicurati; la garanzia è prestata sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata alla partita Contenuto; 12. è assicurato anche il “Contenuto” posto all’aperto nelle aree di esclusiva pertinenza dell’esercizio commerciale garantito, purché adiacenti o nelle immediate vicinanze del fabbricato ove è situato l’esercizio stesso, ferma l’esclusione dei danni causati da “Eventi atmosferici”; 13. gli autoveicoli di proprietà del Contraente, non altrimenti assicurati, in occasione della loro sosta all’interno dei locali sono parificati a “merci”; 14. quando sia assicurata una “farmacia”, sono comprese in garanzia anche le “prescrizioni mediche fustellate”; il loro valore non concorre alla determinazione della preesistenza ai sensi dell’Art. 2.10 delle “Norme che regolano la liquidazione dei sinistri”; la garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita Contenuto; 15. vengono indennizzati i danni materiali e diretti causati da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, eventi atmosferici e fuoriuscita d’acqua a strade e sentieri privati, cortili nonché ad alberi con l’esclusione, per quest’ultimi, dei danni da eventi atmosferici. La garanzia è prestata nella forma di assicurazione a “Primo rischio assoluto” e sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata alla partita Fabbricato; 16. per il “Contenuto“ all’esterno dell’esercizio assicurato: x la garanzia è estesa ad attrezzature, arredamento e merci, quando si trovano temporaneamente presso terzi o presso fiere e mostre o nei locali costituenti l’abitazione dell’Assicurato o del Contraente; la garanzia è prestata sino alla concor- 24 di 67 SEZIONE INCENDIO renza del 10% della somma assicurata alla partita Contenuto; x la garanzia è estesa ai danni materiali e diretti derivanti da incendio, fulmine, esplosione e scoppio (non causati da ordigni esplosivi), collisione con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribaltamento, uscita di strada, alle merci inerenti all’attività dichiarata (esclusi valori e preziosi nonché le merci in refrigerazione) durante il trasporto effettuato all’esterno, per operazioni di prelievo e consegna tra le ore 6 e le ore 21 su autoveicoli di proprietà od in uso all’Assicurato guidati dallo stesso o da suoi addetti; la garanzia è prestata sino alla concorrenza del 3% della somma assicurata alla partita Contenuto; 17. per gli esercizi e/o depositi per la vendita all’ingrosso, qualora a seguito di sinistro risultino danneggiate merci assicurate già vendute ed in attesa di consegna e non risulti possibile sostituirle con equivalenti merci illese, l’indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto (forma Selling price), dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. L’avvenuta vendita dovrà essere comprovata da regolari scritture. Alle condizioni che seguono, nell’assicurazione sono comprese anche le garanzie: 18. danni materiali causati da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici ad impianti, macchine, apparecchiature e circuiti elettrici, ad impianti ed apparecchi elettronici, da qualunque causa originati. La garanzia è prestata nella forma di assicurazione a “Primo rischio assoluto” e sino alla concorrenza di € 2.500,00 per sinistro con uno scoperto del 10% col minimo di € 250,00; detto scoperto non si cumula con la franchigia indicata all’art. 4.4; 19. rottura lastre: la Società si obbliga ad indennizzare le spese, comprensive di quelle per il trasporto e l’installazione, necessarie per la sostituzione, a seguito di rottura accidentale o di terzi, di lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro, compresi: gli specchi, le insegne, le vetrinette, le iscrizioni, le decorazioni, anche installate all’esterno del fabbricato nelle immediate pertinenze dell’esercizio commerciale assicurato nonché le spese per la demolizione e lo sgombero dei residuati del sinistro alla più vicina discarica autorizzata. Sono compresi anche i danni materiali e diretti al “Contenuto”, provocati dalla rottura delle lastre, fino alla concorrenza del 20% dell’indennizzo dovuto per le spese di cui sopra. Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza. La garanzia è prestata nella forma di assicurazione a “Primo rischio assoluto”. Per questa garanzia, non si applicherà la franchigia prevista all’Art. 4.4 ; 20. atti di terrorismo: la Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate derivanti da atti di terrorismo, con l’esclusione dei danni derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, ac- 21. 22. 23. 24. qua, trasporti e comunicazioni; la garanzia è prestata, per ciascuna annualità assicurativa, sino alla concorrenza del 50% delle somme assicurate alle partite Fabbricato e/o Contenuto, con uno scoperto del 10% sull’indennizzo liquidato con il minimo di € 500,00 per sinistro; danni materiali e diretti derivanti da atti vandalici, dolosi, sabotaggio compresi i danni di incendio, esplosione e scoppio; la garanzia è operante anche se il sinistro si è verificato in occasione di furto, rapina, scioperi, tumulti popolari e sommosse; la garanzia è prestata, per ciascuna annualità assicurativa, sino alla concorrenza dell’80% delle somme assicurate alle partite Fabbricato e/o Contenuto; danni da acqua: x con esclusione dei danni alle merci la cui base di impilamento è posta ad una altezza inferiore a m 0,12 (cm 12) dal suolo, salvo che siano poste su pallets o in esposizione; x sino alla concorrenza di € 10.000,00 per sinistro per la fuoriuscita di acqua a causa di gelo e per i danni da allagamento a seguito di eventi atmosferici. Relativamente ai danni da gelo, sono esclusi quelli avvenuti oltre le 48 ore dalla sospensione dell’attività lavorativa e/o della produzione e distribuzione di energia termica o elettrica; x con uno scoperto del 10% dell’indennizzo liquidato, fermo il limite previsto al punto precedente, per i danni subiti da merci (anche in esposizione) poste in locali interrati o seminterrati, a seguito di allagamenti, acqua piovana, disgelo e rigurgiti di fogna; danni da crollo per effetto di sovraccarico di neve sui tetti, a condizione che il fabbricato sia conforme alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve; la garanzia è prestata sino alla concorrenza del 50% delle somme assicurate alle partite Fabbricato e/o Contenuto per sinistro; danni materiali e diretti causati dai seguenti eventi atmosferici: trombe d’aria, uragani, grandine, tempesta, vento e cose da essi trasportate o fatte crollare. Sono esclusi i danni subiti da: x coperture pressostatiche, serre e loro contenuto, gazebo e cose mobili all’aperto; x macchinari e merci all’aperto ad eccezione dei macchinari fissi per natura e destinazione e delle merci contenute nei “distributori automatici esterni” pertinenti all’attività esercitata. Sono compresi, sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata alla partita Fabbricato, col massimo di € 40.000,00 per ciascuna annualità assicurativa, i danni a: • installazioni esterne quali cancelli, muri di cinta e recinzioni, serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; • tende parasole, installate su strutture fisse, poste ad esclusiva protezione di vetrine, ingressi e finestre; pannelli solari; verande; tettoie e fabbricati aperti da uno o più lati (escluso il relativo contenuto); • lastre in cemento amianto o fibrocemento e manu- fatti in materia plastica per effetto della grandine. La garanzia è prestata, sino alla concorrenza delle somme assicurate alle partite Fabbricato e/o Contenuto, con uno scoperto del 10% sull’indennizzo liquidato, col minimo di € 1.000,00 per sinistro, e comprende anche i danni da bagnamento dovuti ad acqua penetrata all’interno del fabbricato attraverso rotture, brecce, lesioni del tetto, delle pareti, dei soffitti, dei serramenti - purché chiusi al momento del sinistro - causate dagli eventi atmosferici sopra indicati. Art. 4.2 – Destinazione del fabbricato e caratteristiche costruttive È condizione essenziale per l’operatività delle garanzie che il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate: • sia adibito all’attività indicata nella scheda di polizza, Parte B del contratto, anche con annesso laboratorio – purché insistente su una superficie non superiore al 20% di quella complessiva dei locali dell’esercizio, escluse le dipendenze poste in corpi separati – per tutte le operazioni anche meccaniche attinenti e necessarie all’attività assicurata, nonché per le operazioni accessorie di riparazione o adattamento delle merci; • abbia caratteristiche costruttive rispondenti alla “classe” espressamente dichiarata nella scheda di polizza, Parte B del contratto: se di classe 1 • strutture portanti verticali in cemento armato e/o laterizio; • strutture portanti del tetto in materiali incombustibili e/o costituite da manufatti in “legno lamellare incollato” aventi le seguenti dimensioni trasversali minime: larghezza 12 cm., altezza 30 cm.; • manto di copertura del tetto e pareti esterne in materiali incombustibili per almeno l’80% delle rispettive superfici; • solai in materiali incombustibili; • rivestimenti e coibentazioni in materiali incombustibili per almeno l’80% delle rispettive superfici; se di classe 2 • strutture portanti verticali, solai, in materiali incombustibili; • pareti esterne e manto di copertura del tetto in materiali incombustibili per almeno l’80% delle rispettive superfici (sono ammesse pareti esterne costituite da pannelli prefabbricati aventi coibentazioni combustibili rivestite con materiali incombustibili); • strutture portanti del tetto, rivestimenti e coibentazioni anche in materiali combustibili; se di classe 3 • strutture portanti verticali e manto di copertura del tetto in materiali incombustibili. È tollerato il manto di copertura del tetto costituito da materiali bitumati o catramati; • pareti esterne, strutture portanti del tetto, solai (ove esistano), rivestimenti e coibentazioni anche in materiali combustibili. Qualunque sia la “classe” di fabbricato richiamata, SEZIONE INCENDIO 25 di 67 le caratteristiche in essa riportate non sono richieste per eventuali tettoie e minori dipendenze staccate, eventualmente esistenti all’interno del recinto del complesso assicurato e/o negli spazi adiacenti o pertinenti allo stesso, purché queste non abbiano area coperta complessivamente superiore a 1/10 di quella totale. • mancata e/o anormale manutenzione; • guasti o rotture di macchinari, impianti e apparecchiature elettroniche; • montaggio o smontaggio di macchinari, impianti e apparecchiature elettroniche, costruzione o demolizione di fabbricati, operazioni di pulizia, riparazioni, traslochi, ristrutturazioni. Art. 4.3 – Esclusioni Sono esclusi i danni (salvo quanto compreso nelle Garanzie Aggiuntive, se espressamente indicate nella scheda di polizza, Parte B del contratto): B. a seguito di: • furto, frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, rapina, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi; • errato stoccaggio e/o difetti di conservazione delle merci; • deturpamento o imbrattamento dei muri esterni del fabbricato e relativi fissi ed infissi; • cambiamenti di costruzione, di godimento o di reddito commerciale od industriale o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; A. causati da: • atti di guerra dichiarata o non, insurrezione, occupazione militare, invasione, guerra civile, ribellione, rivoluzione, requisizione, confisca, sequestro; • esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; • contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari; • eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, infiltrazioni e/o penetrazione di acque sotterranee o dal terreno, piene, maremoto, mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina, bradisismo; • movimenti artificiali, smottamento, cedimento del terreno, valanghe, caduta sassi, franamenti e slavine e dilavamento; • trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate, ad eccezione di quelli subiti dalle merci all’interno dell’area di pertinenza aziendale; • dolo dell’Assicurato e/o Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata; • animali (salvo i danni di incendio, esplosione, scoppio); • mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l’assicurazione, relativamente alle merci in refrigerazione; • umidità, brina e condensa, siccità, vegetali in genere (salvo i danni di incendio, esplosione, scoppio); • ordinanze di autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati, macchinari ed impianti; • difetti noti all’Assicurato, suoi amministratori e dirigenti, all’atto della stipulazione della polizza; • eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore; • errori di progettazione, costruzione o calcolo, difetti di fusione, vizio di materiale; • funzionamento improprio di macchinari e impianti, esperimenti o prove che ne provochino sovraccarico o condizionamento. E, se non causati da incendio, fulmine, esplosioni, scoppio, eventi atmosferici, fuoriuscita di acqua, causati da: 26 di 67 SEZIONE INCENDIO E, se non causati da incendio, fulmine, esplosioni, scoppio, fuoriuscita d’acqua a seguito di rottura di tubazioni, di: • crolli, collassi strutturali, assestamenti, fessurazioni, dilatazioni o restringimenti, stacco di intonaci, finiture, cornicioni e grondaie; • ammaccature, deformazioni, deterioramento, logorio, usura, incrostazione, ossidazione, corrosione, ruggine, contaminazione, inquinamento, deperimento, stillicidio, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione; • natura estetica. Art. 4.4 – Delimitazioni delle garanzie • Il pagamento dell’indennizzo, salvo dove diversamente previsto, sarà effettuato con l’applicazione della franchigia assoluta di € 250,00. La franchigia non si applica per i sinistri causati da incendio, fulmine, scoppio o esplosione (se non di ordigni esplosivi). • Relativamente ai danni materiali avvenuti in occasione di occupazione delle ubicazioni indicate in polizza in cui si trovano le cose assicurate, qualora la stessa si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non indennizzerà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo. • Relativamente ai danni materiali avvenuti in occasione di scioperi, la Società non indennizza i danni causati da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro o da alterazioni/omissione di controlli o manovre. • Ferma la somma assicurata alla partita “Contenuto”, per gli enti sotto elencati la garanzia è prestata con i seguenti limiti di indennizzo: 1) sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata alla partita Contenuto, col massimo di € 4.000,00 per preziosi relativi al “contenuto dell’abitazione” comunicante con l’esercizio com- merciale e non destinati alla vendita; 2) sino alla concorrenza di € 3.000,00, per valori, compreso sino ad € 500,00 per il denaro posto all’interno di “distributori automatici esterni” pertinenti all’attività esercitata; 3) sino alla concorrenza di € 8.000,00 per singolo oggetto relativamente a oggetti d’arte, tappeti pregiati, pellicce, oggetti e servizi di argenteria non costituenti merce dell’attività dichiarata e non destinati alla vendita. Art. 4.5 – Garanzie aggiuntive (operanti solo se espressamente indicate nella scheda di polizza, Parte B del contratto ) Da richiamare con codice garanzia a) Beni in leasing (cod. 711) Premesso che dalla garanzia prestata con la presente polizza sono esclusi macchinari, attrezzature e arredamenti (vedasi definizione “Contenuto”) detenuti dall’Assicurato in forza di contratto di leasing, qualora già coperti da polizza assicurativa, si conviene tuttavia che la Società, fermi limiti e franchigie previste da questa polizza, risarcirà i danni conseguenti ad eventi garantiti dal presente contratto ma non previsti dalla predetta copertura assicurativa . Questa estensione di garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita Contenuto, con il massimo di € 15.000,00. Resta convenuto che i suddetti beni in leasing non concorrono alla determinazione della “preesistenza” ai sensi dell’Art. 2.10 delle “Norme che regolano la liquidazione dei sinistri”. La Società non corrisponderà indennizzo superiore alla somma assicurata per ciascuna partita. b) Commercio ambulante (cod. 712) Il Contraente/Assicurato esercita anche l’attività di commercio ambulante su suolo pubblico a tale uso destinato o in aree pubbliche attrezzate o in mercati anche coperti (esclusi quelli all’ingrosso). Le merci, l’arredamento e le attrezzature relative all’attività esercitata, comprese nella partita “Contenuto”, sono assicurate sia quando si trovino negli spazi ove si svolge il commercio ambulante, sia all’interno dell’automezzo ivi parcheggiato utilizzato dal Contraente/Assicurato per effettuare tale attività. Sono comunque esclusi i danni all’automezzo stesso e i danni materiali subiti da merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno. Non verranno indennizzati in alcun caso i danni attribuibili direttamente o indirettamente ad eventi derivanti da: fumo, eventi atmosferici, scioperi, tumulti e sommosse, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio. c) Magazzino di riserva (cod. 713) Gli enti relativi all’attività esercitata si intendono assicurati anche quando sono posti nei locali del magazzino di riserva, separato, identificato nella scheda di polizza, Parte B del contratto. La garanzia opera nei limiti della somma assicurata alla partita “Contenuto”. d) Eventi atmosferici su veicoli all’aperto (cod. 704) A parziale deroga delle esclusioni previste all’Art. 4.1.24. danni causati da eventi atmosferici, sono compresi anche i danni agli autoveicoli posti all’aperto e assicurati alla partita “Contenuto”. La Società non corrisponderà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, indennizzo superiore al 30% della somma assicurata alla partita “Contenuto” con il massimo risarcimento di € 250.000,00; per i danni provocati da grandine è ridotto a € 20.000,00 con un massimo di € 2.500,00 per singolo autoveicolo danneggiato. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato in misura non superiore al 90% del danno indennizzabile; a carico dell’Assicurato resterà comunque un importo non inferiore alla franchigia frontale. Per i danni da grandine, invece, resterà a carico dell’Assicurato un importo di € 150,00 per ciascun autoveicolo danneggiato. Da richiamare con partita e relativa somma assicurata e) Merci in refrigerazione A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 4.3 – Esclusioni, la garanzia assicurativa riguarda i danni materiali subiti dalle merci in refrigerazione poste in celle frigorifere fisse, banchi e armadi frigoriferi, a causa di: • mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo; • fuoriuscita del liquido frigorigeno; conseguenti a: 1) eventi compresi in garanzia; 2) accidentale verificarsi di guasti o rotture dell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell’acqua e di produzione o distribuzione dell’energia elettrica direttamente pertinenti all’impianto stesso. Sono comunque esclusi i danni subiti da merci caricate su mezzi di trasporto, nonchè quelli conseguenti a: • errata manovra; • scarso rendimento dell’impianto; • difetti di costruzione o di installazione dell’impianto di refrigerazione dei quali debba rispondere il fornitore; • mancata fornitura di energia elettrica da parte dell’Azienda erogatrice. L’assicurazione è prestata nella forma a “Primo rischio assoluto”. f) Aumento periodico merci assicurate Il capitale assicurato per la partita “Contenuto” si intende aumentato, relativamente alle merci, dell’ulteriore somma e per i mesi indicati nella scheda di polizza, Parte B del contratto. g) Merci trasportate In aumento a quanto già previsto all’Art. 4.1.16. per il “Contenuto“ all’esterno dell’esercizio assicurato, la ga- SEZIONE INCENDIO 27 di 67 ranzia è estesa ai danni materiali e diretti da incendio, fulmine, esplosione e scoppio (non causati da ordigni esplosivi), collisione con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribaltamento, uscita di strada, alle merci inerenti all’attività dichiarata (esclusi valori e preziosi nonché le merci in refrigerazione) durante il trasporto effettuato all’esterno, per operazioni di prelievo e consegna tra le ore 6 e le ore 21 su autoveicoli di proprietà od in uso all’Assicurato guidati dallo stesso o da suoi addetti. L’assicurazione è prestata nella forma a “Primo rischio assoluto”. h) Interruzione di attività Forma a diaria A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 4.3 – Esclusioni, la garanzia assicurativa riguarda la corresponsione di una diaria per ogni giorno di chiusura, totale o parziale, dell’esercizio commerciale in conseguenza di un sinistro indennizzabile nella presente sezione. L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza di novanta giorni di interruzione totale o parziale dell’attività per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo, purché di durata superiore a cinque giorni compreso quello del sinistro. Sono tuttavia esclusi i danni: • conseguenti alla cessazione definitiva dell’attività ancorché derivante da sinistro indennizzabile; • imputabili a cause esterne quali: impossibilità di ricostruire i fabbricati secondo l’originaria destinazione, regolamenti urbanistici locali od altre norme di legge, scioperi o serrate che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, provvedimenti imposti dall’Autorità. i) Interruzione di attività Forma a percentuale La Società, a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della presente Sezione di polizza, corrisponde una indennità pari al 20% dell’indennizzo liquidato sulle partite Fabbricato e/o Contenuto. j) Spese di demolizione e sgombero La garanzia assicurativa prevista per le spese di demolizione e sgombero nei termini di cui all’Art. 4.1.3, si intende prestata per l’ulteriore somma assicurata indicata nella scheda di polizza, Parte B del contratto, ferme le altre condizioni di polizza. k) Maggiori costi La Società, anche in aumento a quanto già previsto all’Art. 4.1, rimborsa, se conseguenti agli eventi garantiti dalla presente Sezione e fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita, le seguenti spese in quanto necessariamente e non inconsideratamente sostenute e debitamente documentate per: • mancato godimento dei locali o perdita del canone di locazione; • onorari Periti, Consulenti, Ingegneri, Architetti; • oneri di urbanizzazione dovuti al Comune; • ricostruzione di archivi e/o documenti, attestati, titoli di credito (procedura di ammortamento); • rimozione e ricollocamento del Contenuto; • uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti; 28 di 67 SEZIONE INCENDIO • lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale; • lavorazioni presso terzi; • fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi; • affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell’attività; • altri obblighi contrattualmente incombenti all’Assicurato, escluse penali; • operazioni di decontaminazione, disinquinamento e risanamento del suolo; • oneri notarili per il riacquisto di un nuovo fabbricato a seguito della distruzione di quello assicurato. Sono esclusi i maggiori costi indennizzabili ai sensi della Garanzia aggiuntiva n) Guasti accidentali anche se la stessa non sia stata resa operante. Il rimborso è comunque limitato ai maggiori costi sostenuti nei 60 giorni successivi al momento in cui si è verificato il sinistro. l) Prescrizioni mediche fustellate (rischio “Farmacie”) La Società, In aumento a quanto già previsto all’Art. 4.1.14 e in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, indennizza i danni direttamente causati dalla distruzione delle “prescrizioni mediche fustellate” per l’ulteriore somma assicurata indicata nella scheda di polizza, Parte B del contratto. m) Lastre La somma assicurata all’Art. 4.1.19 per la rottura di lastre, ferme le condizioni ivi previste, si intende aumentata di un ulteriore importo pari a quello riportato nella scheda di polizza, Parte B del contratto. n) Guasti Accidentali La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti della somma indicata nella scheda di polizza, Parte B del contratto, i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature ed agli impianti elettronici nonché alle parti elettriche, elettroniche e meccaniche delle attrezzature e/o dei macchinari strumentali all’esercizio dell’attività o al servizio del fabbricato (comprese: le cose mobili di proprietà di terzi; gli apparecchi mobili elettrici ed elettronici, audio ed audiovisivi, videogiochi, home computers, contenuti nell’abitazione dell’Assicurato comunicante con l’esercizio commerciale) dagli eventi previsti nella garanzia base, nella garanzia facoltativa – se resa operante – e nelle estensioni, anche se determinati da colpa grave dell’Assicurato/Contraente e/o colpa grave delle persone del cui fatto deve rispondere a norma di legge. Garanzia base (operante solamente se richiamato il cod. 1 nella scheda polizza, Parte B del contratto): • Fenomeno elettrico La garanzia assicurativa riguarda i danni da correnti o scariche od altri fenomeni elettrici anche se conseguenti a fulmine. I danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili a condizione che le apparecchiature elet- troniche siano dotate degli apparecchi di protezione e di stabilizzazione prescritti dalla casa costruttrice o fornitrice. La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% col minimo di € 250,00 non cumulabili con la franchigia prevista dall’art. 4.4 nè col minimo di scoperto previsto all’art. 4.1.18. Per questa garanzia, sono assicurati anche i personal computers portatili (notebook, esclusi i palmari) di proprietà ed in uso al Contraente, fino alla concorrenza di € 1.000,00, anche durante il loro trasporto ed il loro utilizzo in qualsiasi località ubicata entro i territori dei Paesi europei, a condizione che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. Per i danni avvenuti in occasione del trasporto la franchigia si intende fissata in € 200,00. Garanzia estesa (operante solamente se richiamato il cod. 2 nella scheda di polizza, Parte B del contratto): La presente garanzia è prestata con uno scoperto del 10% col minimo di € 250,00 non cumulabili con la franchigia prevista dall’art. 4.4 nè col minimo di scoperto previsto all’art. 4.1.18 e così si compone: • Fenomeno elettrico (è operante la Garanzia base sopra riportata) • Guasti meccanici La garanzia assicurativa Guasti meccanici riguarda i danni materiali e diretti derivanti da: 1. errata manovra, negligenza, imperizia; 2. mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento dell’aria, automatismi di regolazione e di segnalazione; 3. errori di progettazione e di costruzione; 4. vizio di materiale o difetto di fusione. Estensioni: (sempre operanti per base e/o estesa) Sono altresì indennizzabili in quanto conseguenti agli eventi assicurati e con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata: • le spese per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro nonché le spese per la rimozione e il ricollocamento delle apparecchiature elettroniche assicurate con il massimo di € 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo; • le maggiori spese sostenute rispetto a quelle normali per l’uso di apparecchiatura sostitutiva, applicazione di altri metodi di lavoro e per l’utilizzo di servizi effettuati da terzi, al fine di proseguire l’attività interrotta a causa del mancato funzionamento, totale o parziale, delle apparecchiature e/o degli impianti; • le spese per ore straordinarie di lavoro connesse alla riparazione e/o rimpiazzo delle apparecchiature danneggiate; • le spese e gli onorari dei periti nominati in conformità a quanto stabilito dalle norme che regolano “Sinistri e indennizzi”, con il limite del 10% dell’indennizzo e con il massimo di € 3.000,00 per sinistro. Esclusioni: (sempre valide per base e/o estesa) Oltre a quanto già previsto all’Art. 4.3, sono altresì escluse dall’assicurazione: • tubi e valvole elettronici nonché lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle apparecchiature elettroniche assicurate; • cose in deposito, giacenza, immagazzinamento, non destinate al commercio; • conduttori esterni alle apparecchiature assicurate. Forma dell’assicurazione: L’assicurazione è prestata nella forma a “Primo rischio assoluto”. Art. 4.6 – Condizione particolare (operante solo se espressamente indicata nella scheda di polizza, Parte B del contratto) Ricorso terzi La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza nella rispettiva partita, delle somme che egli sia tenuto a pagare per capitali, interessi e spese quale civilmente responsabile a sensi di legge per danni materiali cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di quanto stabilito dalla presente Sezione. Inoltre la garanzia si intende estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell’utilizzo dei beni, nonché di attività in genere, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso. Oltre a quanto previsto dall’Art. 4.3-Esclusioni, sono esclusi i danni: a) a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, comprese le cose trasportate sui mezzi stessi purché esse non siano destinate all’Assicurato o non siano in corso di spedizione da parte dello stesso; b) conseguenti a inquinamento dell’ambiente, dell’aria, dell’acqua o del suolo. Non sono considerati terzi: 1) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; 2) quando l’Assicurato o il Contraente non sia persona fisica, il Legale rappresentante, il Socio a responsabilità illimitata, l’Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; 3) le società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216 e successive mod., nonché gli amministratori delle medesime. Per questa estensione la garanzia viene prestata nella forma a “Primo rischio assoluto”. Relativamente alla gestione delle vertenze vale il disposto di cui all’art. 2.19 – Gestione delle vertenze e spese SEZIONE INCENDIO 29 di 67 di difesa. Art. 4.7 – Forma dell’assicurazione – Tipo della garanzia – Operatività delle garanzie Se non diversamente indicato, l’assicurazione è stipulata nella forma a “Valore intero” e, secondo quanto specificato nella scheda di polizza, Parte B del contratto, in base al “Valore a nuovo” oppure al “Valore allo stato d’uso”. 1. Nel caso di garanzia a “Valore a nuovo” il valore assicurato deve corrispondere: a) per il Fabbricato, alla spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato escluso solo il valore dell’area; b) per il Contenuto dell’esercizio commerciale, al costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per caratteristiche funzionali e qualitative, ad eccezione di: merci, oggetti d’arte, pellicce, valori, preziosi, oggetti fuori uso ed inservibili, per i quali la garanzia è prestata in base all’effettivo valore; c) per l’Interruzione di attività – Forma a diaria – alla somma dell’utile netto e delle spese di carattere 30 di 67 SEZIONE INCENDIO fisso ed insopprimibile calcolati in relazione ai 365 giorni antecedenti alla data di effetto della polizza; d) per le “Prescrizioni mediche fustellate”, al valore di rimborso in esse indicato. 2. Nel caso di garanzia a “Valore allo stato d’uso” il valore assicurato per il Fabbricato e per il Contenuto deve corrispondere ai valori stimati, rispettivamente, ai punti 1-a) e 1-b), dedotto un deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, ubicazione, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione. L’assicurazione vale per il fabbricato e le località indicate nella scheda di polizza, Parte B del contratto, Art. 4.8 - Colpa grave La Società indennizza i danni anche se determinati da colpa grave del Contraente o dell’Assicurato o delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di legge. SEZIONE FURTO E RAPINA Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione per gli Esercizi Commerciali SCELTACOMPLETA 5. Sezione FURTO E RAPINA Art. 5.1 – Descrizione delle garanzie La Società indennizza – nei limiti delle somme assicurate indicate nella scheda di polizza, Parte B del contratto – i danni materiali e diretti, dovuti alla perdita del contenuto, anche se di proprietà di terzi, causati da: 1. furto all’interno dell’esercizio assicurato purché l’autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate: • con rottura, scasso, rimozione delle difese esterne dei locali o dei relativi mezzi di protezione e di chiusura; • con uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili; • praticando aperture o brecce nei soffitti, pareti o pavimenti; • con uso di chiavi vere che siano state sottratte fraudolentemente al Contraente o ad altre persone dallo stesso incaricate della loro custodia; • per via diversa da quella ordinaria superando ostacoli o ripari con uso di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; • in modo clandestino e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi. La garanzia è operante anche se il furto è stato commesso, fuori dalle ore di lavoro, da un addetto all’attività (esclusi i titolari ed i suoi familiari), purché: • l’autore del furto non sia incaricato della sorveglianza dei locali né della custodia delle chiavi degli stessi, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni o delle casseforti; • Il furto sia commesso a fabbricato chiuso. Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei particolari mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi mediante rottura o scasso; 2. furto commesso senza introduzione nei locali contenenti le cose assicurate: • furto commesso dall’esterno attraverso luci nelle inferriate o nei serramenti con rottura del vetro retrostante; • con rottura dei vetri delle vetrine durante l’orario di apertura al pubblico e presenza di persone addette all’attività esercitata; • durante i periodi di chiusura diurna e serale, con esposizione fra le ore 8 e le ore 24, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso; 3. rapina/estorsione avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. Sono parificati ai danni di furto anche: 4. i guasti arrecati alle cose assicurate per commettere o tentare di commettere il furto e/o la rapina e/o la sottrazione delle cose stesse; 5. i danni da atti vandalici, sulle cose assicurate ed ai locali contenenti le stesse, cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina, tentati o consumati sino alla concorrenza, per ciascun sinistro, del 20% della somma assicurata alla partita Contenuto; 6. i danni per furto di fissi e infissi e/o i guasti arrecati al fabbricato contenente le cose assicurate, in occasione di furto o rapina, tentati o consumati sino alla concorrenza di € 2.000,00 per ciascun sinistro; 7. i danni subiti dalle cose asportate nell’esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina e durante il loro possesso o uso abusivo conseguente al reato. La Società rimborsa anche le spese documentate: 8. sostenute per gli onorari dei Periti scelti e nominati in conformità a quanto stabilito dalle norme che regolano la liquidazione dei sinistri sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo liquidato, col massimo di € 3.000,00 per sinistro; 9. sanitarie, comprese quelle psicoterapeutiche allo scopo di diagnosticare e predisporre terapie di sostegno a causa di disagi psicologici, esclusi comunque i medicinali, conseguenti ad infortunio subito dall’Assicurato o dagli addetti a seguito di scippo o rapina, consumati o tentati, indennizzabili a termini di polizza sino alla concorrenza di € 2.000,00 per sinistro; 10. per la duplicazione o rifacimento dei documenti personali dell’ Assicurato a seguito di furto, rapina o scippo, anche all’esterno dei locali assicurati sino alla concorrenza di € 600,00 per sinistro; 11. relative ai costi del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la ricostruzione di documenti, registri, disegni, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici sino alla concorrenza di € 2.000,00 per sinistro; 12. di carattere fisso e insopprimibile - relative esclusivamente alle voci: salari, stipendi, canoni di locazione, canoni fissi per servizi e/o manutenzione, tasse e imposte su proprietà reale, premi di assicurazione e spese fisse bancarie - sostenute dall’Assicurato o Contraente durante il periodo di forzata inattività, causata da sinistro indennizzabile sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo liquidato. Le garanzie di cui ai punti 5.1.1 e 5.1.3 sono estese anche a: 13. merci, attrezzature e arredamento anche quando queste dovessero trovarsi temporaneamente presso terzi o presso fiere e mostre nonché nei locali costituenti l’abitazione dell’Assicurato o Contraente; la SEZIONE FURTO E RAPINA 31 di 67 garanzia é prestata prescindendo dalle caratteristiche dei mezzi di chiusura dei locali sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata alla partita Contenuto e con uno scoperto del 20%. La Società risarcisce, altresì: 14. la perdita di valori, in conseguenza di rapina o scippo commessi, sia all’interno che all’esterno del fabbricato in cui si esercita l’attività assicurata, sulla persona dell’Assicurato o Contraente o degli addetti all’attività stessa. La garanzia si intende prestata nel periodo temporale corrispondente a quello compreso tra due ore prima dell’orario di apertura dell’esercizio e due ore dopo quello di chiusura. La garanzia é inoltre estesa: • al furto, anche con destrezza, in seguito ad infortunio o improvviso malore delle persone assicurate e nei casi in cui le persone hanno indosso o a portata di mano i valori; • all’estorsione, purché la consegna dei valori avvenga all’interno dei locali. La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 15% della somma assicurata alla partita Contenuto, col massimo di € 3.000,00 e con uno scoperto del 20%. La garanzia non vale se la persona che trasporta i valori all’esterno del fabbricato ha età inferiore a 18 anni o superiore a 70 anni; 15. i danni materiali e diretti subiti da merci non previste dalla categoria di esercizio commerciale riportata nella scheda di polizza Parte B del contratto esclusi, comunque, preziosi e valori . La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita Contenuto, col massimo di € 5.000,00. Si conviene, infine, che: 16. relativamente agli esercizi e/o depositi per la vendita all’ingrosso, qualora a seguito di sinistro risultino danneggiate o sottratte merci assicurate già vendute ed in attesa di consegna e non risulti possibile sostituirle con equivalenti merci illese, l’indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna (forma Selling price). L’avvenuta vendita dovrà essere comprovata da regolari scritture. Art. 5.2 – Destinazione del fabbricato È condizione essenziale per l’operatività delle garanzie che il fabbricato contenente le cose assicurate sia costituito da uno o più locali anche non comunicanti adibiti all’attività indicata nella scheda di polizza, Parte B del contratto ed esercitata all’indirizzo ivi indicato. Sono comprese tutte le operazioni accessorie necessarie alla stessa nonché quelle svolte in un eventuale laboratorio annesso. Art. 5.3 – Esclusioni Sono esclusi i danni verificatisi in occasione di: • terremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate, crollo, cedimento/ franamento del terreno; • guerra anche non dichiarata, insurrezione, occupa- 32 di 67 SEZIONE FURTO E RAPINA zione militare, invasione, requisizione, confisca, guerra civile, sequestro; • emanazione di calore, radiazioni, esplosioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; • atti di terrorismo, sabotaggio organizzato, scioperi, rivolta, sommossa, tumulto popolare, occupazione abusiva; • incendio, esplosione, implosione o scoppio anche se provocati dall’autore del sinistro; salvo che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi. Sono esclusi altresì i danni: a) agevolati con dolo o colpa grave dell’Assicurato o Contraente; b) commessi o agevolati con dolo: • da persone che abitano con l’Assicurato o Contraente o che occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; • da persone legate all’Assicurato o Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell’art. 649 Codice penale; • dai dipendenti dell’Assicurato o Contraente durante l’orario di lavoro; • dagli incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che le contengono; c) indiretti, quali quelli derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate, di eventuali altri pregiudizi o di profitti sperati fatta eccezione per le spese di carattere fisso ed insopprimibile previste all’Art. 5.1.12; d) avvenuti, a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno, se i locali contenenti le cose assicurate rimangono incustoditi per più di quarantacinque giorni consecutivi. Relativamente ai preziosi e valori l’esclusione decorre dalle ore 24 dell’ottavo giorno; e) alle cose detenute in forza di contratto di leasing, qualora già coperte da apposita assicurazione. Art. 5.4 – Limiti di indennizzo e delimitazioni delle garanzie 5.4.1. – Limiti di indennizzo Ferma la somma assicurata alla partita “Contenuto”, l’assicurazione comprende gli enti sotto elencati e la garanzia è prestata sino alla concorrenza dei seguenti limiti di indennizzo: • 10% della somma assicurata alla partita Contenuto, col massimo di € 3.000,00 per preziosi non destinati alla vendita, relativi al “contenuto dell’abitazione” comunicante con l’esercizio commerciale; • 20% della somma assicurata alla partita Contenuto, col massimo di € 3.000,00 per valori, a condizione che siano posti in cassetti, mobili, armadi anche metallici, registratori di cassa o in cassaforte, chiusi a chiave; • € 8.000,00 per singolo oggetto per oggetti d’arte, tappeti pregiati, pellicce, oggetti e servizi di argenteria purché non costituenti merce dell’attività dichiarata e non destinati alla vendita; • € 600,00 per sinistro per effetti personali, compre- si preziosi e valori, dei clienti presenti all’interno dell’esercizio commerciale. 5.4.2. – Delimitazioni delle garanzie • Utilizzo di veicoli ricoverati: Qualora il furto o la rapina o l’estorsione sia commesso utilizzando per l’asportazione delle cose assicurate veicoli di proprietà o in uso al Contraente o all’Assicurato, ricoverati entro la recinzione aziendale, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza sotto detrazione di uno scoperto del 25%. • Concomitanza di più scoperti: In concomitanza di due o più scoperti previsti in polizza, fatta eccezione per quelli di cui agli Art. 5.6.1 e 5.6.2, gli stessi saranno unificati nella misura massima del 30%. Qualora sia prevista una franchigia, quest’ultima, verrà considerata come minimo non indennizzabile. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l’indennizzo verrà determinato, conformemente all’articolo 1.9 – Altre Assicurazioni, senza tener conto dello scoperto, con il relativo minimo, che verrà detratto successivamente dall’importo così calcolato. • Merci di classe 1: Relativamente alla partita “Contenuto”, qualora siano assicurate merci di “classe di rischio 1”, l’indennizzo viene corrisposto con uno scoperto del 10% sull’indennizzo liquidato col minimo di € 250,00 e con un massimo di € 2.500,00. • Per ogni sinistro e per ciascuna annualità assicurativa, la Società non riconoscerà, in ogni caso, somme superiori a quelle assicurate, salvo quanto previsto dall’art.1914 Codice Civile per le spese di salvataggio, nonché ove esplicitamente previsto dal contratto. Art. 5.5 – Garanzie aggiuntive (operanti solo se espressamente indicate nella scheda di polizza, Parte B del contratto) Da richiamare con codice garanzia 5.5.1 – Beni in leasing (cod.611) Premesso che dalla garanzia prestata con la presente polizza sono esclusi i beni detenuti dall’Assicurato in forza di contratto di “leasing”, qualora già coperti da polizza assicurativa, si conviene tuttavia che la Società risarcirà totalmente i danni conseguenti ad eventi garantiti dalla presente polizza, ma non previsti dalla predetta copertura assicurativa, sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata alla partita Contenuto, col massimo di € 5.000,00 per sinistro. Da richiamare con partita e relativa somma assicurata 5.5.2 – Merci trasportate La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e diretti derivanti da furto o rapina/estorsione di merci, inerenti all’attività dichiarata (esclusi valori e preziosi) durante il trasporto effettuato all’esterno su autoveicoli di proprietà od in uso all’Assicurato guidati dallo stesso o dai suoi addetti. L’assicurazione è valida esclusivamente per trasporti effettuati fra le ore 6 e le ore 21 con autoveicoli completamente chiusi e non telonati, per operazioni di prelievo o consegna o per il trasporto dal magazzino ove normalmente si trovano al luogo dove viene svolta una eventuale attività di commercio ambulante e viceversa. Nel caso in cui l’autoveicolo venga lasciato momentaneamente incustodito, la garanzia opera solo a condizione che sia completamente chiuso e con le portiere bloccate. La garanzia è prestata con uno scoperto del 20%. 5.5.3 – Valori in cassetti chiusi a chiave In aumento a quanto già previsto all’Art. 5.4.1 Limiti di indennizzo, la Società assicura contro il furto e la rapina/estorsione, entro i limiti della somma garantita alla relativa partita, i “valori” custoditi in cassetti, mobili, armadi anche metallici, registratori di cassa, chiusi a chiave. 5.5.4 – Valori in cassaforte In aumento a quanto già previsto all’Art. 5.4.1 Limiti di indennizzo, la Società assicura contro il furto e la rapina/estorsione, entro i limiti della somma garantita alla relativa partita, i “valori” custoditi in “Cassaforte”. L’assicurazione furto è operante: a) se vi sia stato lo scasso della cassaforte all’interno dei locali; b) oppure quando vi sia stato l’asportazione totale della cassaforte; c) oppure quando la cassaforte venga aperta con uso di chiavi vere sottratte fraudolentemente all’Assicurato o Contraente o ad altre persone che ne abbiano la custodia. 5.5.5 – Rapina valori In aumento a quanto già previsto all’Art. 5.4.1 Limiti di indennizzo, la Società assicura i “valori”, entro i limiti della somma garantita alla relativa partita, contro il solo rischio della rapina/estorsione avvenuta nei locali indicati in polizza anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. 5.5.6 – Portavalori In aumento a quanto già previsto all’Art. 5.1.14, fermo lo scoperto del 20% ivi previsto, la Società assicura, fino alla concorrenza della ulteriore somma garantita alla relativa partita, la perdita di “valori” in conseguenza di rapina o scippo commessi, sia all’interno che all’esterno del fabbricato in cui si esercita l’attività assicurata, sulla persona dell’Assicurato o Contraente o degli addetti all’attività stessa. La garanzia si intende prestata nel periodo temporale corrispondente a quello compreso tra due ore prima dell’orario di apertura dell’esercizio e due ore dopo quello di chiusura. La garanzia é inoltre estesa: • al furto, anche con destrezza, in seguito a infortunio o improvviso malore delle persone assicurate e nei casi in cui le persone hanno indosso o a portata di mano i valori; • all’estorsione, purché la consegna dei valori avvenga SEZIONE FURTO E RAPINA 33 di 67 all’interno dei locali. La garanzia non vale se la persona che trasporta i valori all’esterno del fabbricato ha età inferiore a 18 anni o superiore a 70 anni. 5.5.7 – Prescrizioni mediche fustellate (rischio “Farmacie”) La Società in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione Furto, indennizza i danni direttamente causati dalla sottrazione delle “prescrizioni mediche fustellate” fino alla concorrenza della somma garantita alla relativa partita. Vale inoltre la seguente garanzia: Portavalori La Società risponde dei danni materiali e diretti causati da furto e rapina delle “prescrizione mediche fustellate” commessi sui portavalori e più precisamente da: • furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto delle prescrizioni; • furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano le prescrizioni stesse; • furto strappando di mano o di dosso alla persona le prescrizioni medesime; • rapina/estorsione; commessi, al di fuori dei locali, sugli addetti durante il trasferimento dei valori al domicilio dell’Assicurato, alle sedi di fornitori e/o clienti, ad uffici aventi relazioni di affari con l’Assicurato e viceversa. Se l’Assicurato è una società, l’assicurazione copre anche i soci a responsabilità illimitata e, nel caso di persona giuridica, gli amministratori. Sono equiparate agli addetti le persone di fiducia appositamente incaricate dall’Assicurato. In caso di sinistro, sarà applicato lo scoperto del 20%. 5.5.8 – Furto di fissi e infissi e/o guasti al fabbricato La garanzia prestata all’Art. 5.1.6 è operante sino alla concorrenza della ulteriore somma assicurata riportata nella scheda di polizza, Parte B del contratto. 5.5.9 – Aumento periodico merci assicurate La somma assicurata per la partita “Contenuto” si intende aumentata, relativamente alle merci, dell’ulteriore somma e per i mesi indicati nella scheda di polizza, Parte B del contratto. 5.5.10 – Commercio ambulante Premesso che il Contraente/Assicurato può esercitare anche l’attività di commercio ambulante su parte di suolo pubblico a tale uso destinato dal Comune ovvero in aree pubbliche attrezzate o in mercati anche coperti, esclusi mercati all’ingrosso, si assicurano: 1) la rapina di merci, arredamento e attrezzature relative all’attività esercitata, fino alla concorrenza della somma garantita alla relativa partita, quando si trovino all’aperto negli spazi ove si svolge il commercio ambulante o all’interno dell’automezzo ivi parcheggiato, di proprietà del Contraente/Assicurato, con il 34 di 67 SEZIONE FURTO E RAPINA quale egli effettua la propria attività; la garanzia è prestata con una franchigia pari al 10% della somma assicurata; 2) la perdita di valori in conseguenza di rapina o scippo commessi, durante il periodo temporale corrispondente a quello intercorrente fra l’inizio e la fine del “mercato” e negli spazi dello stesso, sulla persona dell’Assicurato o Contraente o degli addetti all’attività di commercio ambulante; la garanzia è prestata sino alla concorrenza di € 2.000,00 per sinistro e con uno scoperto del 20%. La garanzia è inoltre estesa: • al furto, anche con destrezza, in seguito a infortunio o improvviso malore delle persone assicurate e nei casi in cui le persone hanno indosso o a portata di mano i valori; • all’estorsione. Art. 5.6 – Condizioni particolari (operanti solo se espressamente indicate nella scheda di polizza, Parte B del contratto) 5.6.1 – Mezzi di Chiusura Tipo 24/A (cod. 02) A deroga di quanto previsto nell’art.5.7 “Operatività della garanzia – Caratteristiche costruttive e Mezzi di chiusura dell’esercizio assicurato”, l’assicurazione per i danni di furto è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate situate a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura: a) porte od imposte, munite di serrature a doppia mappa o, se chiuse dall’interno, di robusti catenacci, senza luci di sorta, costruite per tutta la loro estensione in: • metallo e legno tale da costituire porta di sicurezza e cioè porta con incorporata, per tutta la sua superficie, corazzatura metallica montata su telaio in metallo ed avente peso non inferiore a 50 kg; • legno con rivestimento metallico esterno dello spessore di almeno 2 mm, con telai rinforzati in metallo, con serratura a doppia mappa del tipo ad espansione con bloccaggio ai quattro lati della porta stessa; • legno massiccio; • metallo, montato su telai metallici, di adeguata robustezza di spessore di almeno 3 mm; b) inferriate fisse, a piena sezione, dello spessore o del diametro minimo di 15 mm, formanti luci a spazi impraticabili (intendendosi per impraticabile uno spazio attraverso il quale una persona non possa passare); c) saracinesche o avvolgibili, senza luci di sorta, costruite per tutta la loro estensione in metallo e chiuse con serratura a doppia mappa o lucchetti di sicurezza o, se con bloccaggio interno, robusti catenacci. Qualora, in caso di sinistro, i mezzi di protezione e chiusura non siano conformi a quelli sopra indicati, la So- cietà corrisponderà all’Assicurato il 70% dell’importo liquidato a termini di polizza restando il 30% rimanente a carico dell’Assicurato stesso. 5.6.2 – Impianto di allarme (cod. 27) Il Contraente/Assicurato dichiara, e tale dichiarazione è essenziale per l’efficacia della garanzia Furto prestata dalla presente Sezione, che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto di allarme antintrusione a norme CEI. L’Assicurato si impegna a mantenere detto impianto in condizione di efficace funzionamento e ad attivarlo ogni qualvolta nei locali contenenti le cose assicurate non vi sia presenza di persone. In caso di inosservanza, da parte del Contraente, dell’Assicurato o di chi per esso, anche di uno solo degli obblighi di cui sopra, la Società, in caso di sinistro, corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’importo liquidato a termini di polizza restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso. Art. 5.7 – Operatività delle garanzie - Caratteristiche costruttive e Mezzi di chiusura dell’esercizio assicurato L’assicurazione vale per i locali dell’esercizio assicurato indicati nella scheda di polizza, Parte B del contratto. Per il furto commesso all’interno dei locali assicurati la garanzia è prestata a condizione, essenziale per l’operatività, che le caratteristiche costruttive del fabbricato e i mezzi di chiusura dei locali abbiano i seguenti requisiti: • le pareti e i solai dei locali contenenti le cose assicurate confinanti con l’esterno, con locali di altre unità immobiliari o spazi di uso comune, siano costruiti in muratura, vivo, cotto, elementi prefabbricati cementizi, vetrocemento armato. Qualora il fabbricato contenente le cose assicurate sia elevato ad un solo piano e la linea di gronda del tetto sia situata, in verticale, ad un’altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, la copertura deve essere in cemento armato o conglomerato cementizio o pietra o laterizio o vetrocemento totalmente fisso; sono ammesse aperture purché protette da mezzi di chiusura conformi a quelli descritti al punto successivo; • ogni apertura verso l’esterno, situata a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’ester- no, sia difesa, per tutta la sua estensione, da uno dei seguenti mezzi di chiusura: robusti serramenti di legno, di materia plastica rigida, di vetri antisfondamento, di metallo o lega metallica, chiusi con serrature a una o più mandate, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, inferriate fissate al muro. Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci che non consentano il passaggio di una persona. Sono anche ammessi mezzi di chiusura diversi da quelli sopra descritti purché equivalenti per robustezza ed efficacia protettiva. La garanzia è comunque operante quando, pur esistendo mezzi di chiusura non equivalenti per robustezza ed efficacia protettiva a quelli sopraindicati, l’autore del furto si sia introdotto attraverso mezzi ad essi conformi. Nel caso vi siano serramenti con vetro non antisfondamento o con altro materiale di analoga resistenza all’effrazione e il furto sia stato commesso con la sola rottura degli stessi o con lo scasso delle strutture e/o congegni di chiusura di tali serramenti, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato nella misura dell’80% di quello determinato a termini di polizza, rimanendo lo scoperto del 20% a carico dell’Assicurato. Non sono comunque indennizzabili i danni da furto quando, per qualsiasi motivo, non siano operanti i mezzi di chiusura del fabbricato. Art. 5.8 – Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro In caso di sinistro, le somme assicurate con le singole partite di polizza, si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso , di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio. Su richiesta dell’Assicurato/Contraente, si potrà concordare il reintegro delle somme originariamente assicurate; in tal caso il Contraente dovrà versare il rateo di premio, con riguardo all’importo del reintegro delle stesse somme assicurate, dalla data della richiesta fino alla scadenza del periodo di assicurazione in corso. Qualora a seguito del sinistro la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si darà luogo al rimborso del premio non goduto al netto dell’imposta, sulle somme assicurate rimaste in essere. SEZIONE FURTO E RAPINA 35 di 67 SEZIONE FURTO E RAPINA Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione per gli Esercizi Commerciali SCELTAGLOBALE 5. Sezione FURTO E RAPINA Art. 5.1 – Descrizione della garanzie La Società indennizza – nei limiti delle somme assicurate indicate nella scheda di polizza, Parte B del contratto – i danni materiali e diretti, dovuti alla perdita del contenuto, anche se di proprietà di terzi, causati da: 1. furto all’interno dell’esercizio assicurato purché l’autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate: • con rottura, scasso, rimozione delle difese esterne dei locali o dei relativi mezzi di protezione e di chiusura; • con uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili; • praticando aperture o brecce nei soffitti, pareti o pavimenti; • con uso di chiavi vere che siano state sottratte fraudolentemente al Contraente o ad altre persone dallo stesso incaricate della loro custodia; • per via diversa da quella ordinaria superando ostacoli o ripari con uso di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; • in modo clandestino e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi. La garanzia è operante anche se il furto è stato commesso, fuori dalle ore di lavoro, da un addetto all’attività (esclusi i titolari ed i suoi familiari), purché: • l’autore del furto non sia incaricato della sorveglianza dei locali né della custodia delle chiavi degli stessi, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni o delle casseforti; • il furto sia commesso a fabbricato chiuso. Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei particolari mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi mediante rottura o scasso; 2. furto commesso senza introduzione nei locali contenenti le cose assicurate: • furto commesso dall’esterno attraverso luci nelle inferriate o nei serramenti con rottura del vetro retrostante; • con rottura dei vetri delle vetrine durante l’orario di apertura al pubblico e presenza di persone addette all’attività esercitata; • durante i periodi di chiusura diurna e serale, con esposizione fra le ore 8 e le ore 24, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso; • con rottura dei vetri delle vetrinette esterne ad uso mostra purché fisse, oppure, se mobili, purché debitamente ancorate; in quest’ultimo caso la garanzia é limitata al solo periodo di apertura dell’esercizio; la garanzia è prestata con uno scoperto del 20%; 36 di 67 SEZIONE FURTO E RAPINA 3. rapina/estorsione avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. Sono parificati ai danni di furto anche: 4. i guasti arrecati alle cose assicurate per commettere o tentare di commettere il furto e/o la rapina e/o la sottrazione delle cose stesse; 5. i danni da atti vandalici sulle cose assicurate ed ai locali contenenti le stesse, cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina, tentati o consumati; per ciascun sinistro, la garanzia è prestata sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata alla partita Contenuto; 6. i danni per furto di fissi e infissi e/o i guasti arrecati al fabbricato contenente le cose assicurate, in occasione di furto o rapina, tentati o consumati; la garanzia è prestata sino alla concorrenza di € 3.000,00 per sinistro; 7. i danni subiti dalle cose asportate nell’esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina e durante il loro possesso o uso abusivo conseguente al reato. La Società rimborsa anche le spese documentate: 8. sostenute per gli onorari dei Periti scelti e nominati in conformità a quanto stabilito dalle norme che regolano la liquidazione dei sinistri; la garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo liquidato, col massimo di € 3.000,00 per sinistro; 9. sanitarie, comprese quelle psicoterapeutiche allo scopo di diagnosticare e predisporre terapie di sostegno a causa di disagi psicologici, esclusi comunque i medicinali, conseguenti ad infortunio subito dall’Assicurato o dagli addetti a seguito di scippo o rapina, consumati o tentati, indennizzabili a termini di polizza; la garanzia è prestata sino alla concorrenza di € 2.000,00 per sinistro; 10. per la duplicazione o rifacimento dei documenti personali dell’ Assicurato a seguito di furto, rapina o scippo, anche all’esterno dei locali assicurati; la garanzia è prestata sino alla concorrenza di € 700,00 per sinistro; 11. relative ai costi del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la ricostruzione di documenti, registri, disegni, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici; la garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di € 5.000,00 per sinistro; 12. di carattere fisso e insopprimibile - relative esclusivamente alle voci: salari, stipendi, canoni di locazione, canoni fissi per servizi e/o manutenzione, tasse e imposte su proprietà reale, premi di assicurazione e spese fisse bancarie – sostenute dall’Assicurato o Contraente durante il periodo di forzata inattività, causata da sinistro indennizzabile. La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo liquidato. ito da uno o più locali anche non comunicanti adibiti all’attività indicata nella scheda di polizza, Parte B del contratto ed esercitata all’indirizzo ivi indicato. Sono comprese tutte le operazioni accessorie necessarie alla stessa nonché quelle svolte in un eventuale laboratorio annesso. Le garanzie di cui ai punti 5.1.1 e 5.1.3 sono estese anche a: 13. merci, attrezzature e arredamento anche quando queste dovessero trovarsi temporaneamente presso terzi o presso fiere e mostre nonché nei locali costituenti l’abitazione dell’Assicurato o Contraente; la garanzia è prestata prescindendo dalle caratteristiche dei mezzi di chiusura dei locali . La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita Contenuto e con uno scoperto del 10%. Art. 5.3 – Esclusioni Sono esclusi i danni verificatisi in occasione di: • terremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate, crollo, cedimento/franamento del terreno; • guerra anche non dichiarata, insurrezione, occupazione militare, invasione, requisizione, confisca, guerra civile, sequestro; emanazione di calore, radiazioni, esplosioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; • atti di terrorismo, sabotaggio organizzato, scioperi, rivolta, sommossa, tumulto popolare, occupazione abusiva; • incendio, esplosione, implosione o scoppio anche se provocati dall’autore del sinistro; salvo che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi. La Società risarcisce, altresì: 14. la perdita di valori, in conseguenza di rapina o scippo commessi, sia all’interno che all’esterno del fabbricato in cui si esercita l’attività assicurata, sulla persona dell’Assicurato o Contraente o degli addetti all’attività stessa. La garanzia si intende prestata nel periodo temporale corrispondente a quello compreso tra due ore prima dell’orario di apertura dell’esercizio e due ore dopo quello di chiusura. La garanzia é inoltre estesa: • al furto, anche con destrezza, in seguito ad infortunio o improvviso malore delle persone assicurate e nei casi in cui le persone hanno indosso o a portata di mano i valori; • all’estorsione, purché la consegna dei valori avvenga all’interno dei locali. La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 15% della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di € 4.000,00 e con uno scoperto del 10%. La garanzia non vale se la persona che trasporta i valori all’esterno del fabbricato ha età inferiore a 18 anni o superiore a 70 anni; 15. i danni materiali e diretti subiti da merci non previste dalla categoria di esercizio commerciale riportata nella scheda di polizza Parte B del contratto esclusi, comunque, preziosi e valori. La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di € 6.000,00. Si conviene, infine, che: 16. relativamente agli esercizi e/o depositi per la vendita all’ingrosso, qualora a seguito di sinistro risultino danneggiate o sottratte merci assicurate già vendute ed in attesa di consegna e non risulti possibile sostituirle con equivalenti merci illese, l’indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna (forma Selling price). L’avvenuta vendita dovrà essere comprovata da regolari scritture. Art. 5.2 – Destinazione del fabbricato È condizione essenziale per l’operatività delle garanzie che il fabbricato contenente le cose assicurate sia costitu- Sono esclusi altresì i danni: a) agevolati con dolo o colpa grave dell’Assicurato o Contraente; b) commessi o agevolati con dolo: • da persone che abitano con l’Assicurato o Contraente o che occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; • da persone legate all’Assicurato o Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell’art. 649 Codice penale; • dai dipendenti dell’Assicurato o Contraente durante l’orario di lavoro; • dagli incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che le contengono; c) indiretti, quali quelli derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate, di eventuali altri pregiudizi o di profitti sperati fatta eccezione per le spese di carattere fisso ed insopprimibile previste all’Art. 5.1.12; d) avvenuti, a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno, se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di quarantacinque giorni consecutivi incustoditi. Relativamente ai preziosi e valori l’esclusione decorre dalle ore 24 dell’ottavo giorno; e) alle cose detenute in forza di contratto di leasing, qualora già coperte da apposita assicurazione. Art. 5.4 – Limiti di indennizzo e delimitazioni delle garanzie 5.4.1. – Limiti di indennizzo Ferma la somma assicurata alla partita “Contenuto”, l’assicurazione comprende gli enti sotto elencati e la garanzia è prestata sino alla concorrenza dei seguenti limiti di indennizzo: SEZIONE FURTO E RAPINA 37 di 67 • 10% della somma assicurata alla partita Contenuto, col massimo di € 4.000,00 per preziosi non destinati alla vendita, relativi al “contenuto dell’abitazione” comunicante con l’esercizio commerciale; • 20% della somma assicurata alla partita Contenuto, col massimo di € 4.000,00 per valori, a condizione che siano posti in cassetti, mobili, armadi anche metallici, registratori di cassa o in cassaforte, chiusi a chiave; • € 8.000,00 per singolo oggetto per oggetti d’arte, tappeti pregiati, pellicce, oggetti e servizi di argenteria purché non costituenti merce dell’attività dichiarata e non destinati alla vendita; • € 1.000,00 per sinistro per effetti personali, compresi preziosi e valori, dei clienti presenti all’interno dell’esercizio commerciale. 5.4.2. – Delimitazioni delle garanzie • Utilizzo di veicoli ricoverati: Qualora il furto o la rapina o l’estorsione sia commesso utilizzando per l’asportazione delle cose assicurate veicoli di proprietà o in uso al Contraente o all’Assicurato, ricoverati entro la recinzione aziendale, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza sotto detrazione di uno scoperto del 20%. • Concomitanza di più scoperti: In concomitanza di due o più scoperti previsti in polizza, fatta eccezione per quelli di cui agli Art. 5.6.1 e 5.6.2, gli stessi saranno unificati nella misura massima del 25%. Qualora sia prevista una franchigia, quest’ultima, verrà considerata come minimo non indennizzabile. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l’indennizzo verrà determinato, conformemente all’articolo 1.9 – Altre Assicurazioni, senza tener conto dello scoperto, con il relativo minimo, che verrà detratto successivamente dall’importo così calcolato. Art. 5.5 – Garanzie aggiuntive (operanti solo se espressamente indicate nella scheda di polizza, Parte B del contratto) La garanzia viene prestata a condizione che la suddetta area dell’esercizio assicurato sia completamente recintata e/o protetta con robusti manufatti in muratura e/o cemento armato e/o metallo (fissi ed ancorati al terreno), atti ad impedire il passaggio degli autoveicoli, o cancellate di altezza non inferiore a 1,5 metri da piani praticabili per via ordinaria dall’esterno. Ogni accesso nella recinzione deve essere chiuso con serrature a più mandate o lucchetti. Nella recinzione non sono consentite luci che permettano l’accesso di persone senza alcuna effrazione. Cancelli e cancellate devono essere realizzate in metallo o lega metallica di sezione piena non inferiore a 300 mmq. Sono ammesse recinzioni in rete metallica purché per tutta la loro estensione siano installate su cordolo, di qualsiasi altezza, in muratura. Dopo l’orario di chiusura al pubblico, per tutti gli autoveicoli devono essere messi in funzione i mezzi di chiusura di cui gli stessi sono dotati e le relative chiavi devono essere riposte in locali chiusi. L’Impresa si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti a queste merci a seguito di furto purchè: • per introdursi nell’area, o • per asportare gli autoveicoli l’autore del furto abbia forzato, effratto le chiusure e/o le recinzioni. La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 50% della somma assicurata alla partita Contenuto e con uno scoperto del 20% dell’indennizzo liquidato, con un minimo di € 500,00. 5.5.3 – Scoperto (cod.717) Concordemente tra le Parti, si conviene che l’indennizzo liquidato a seguito di sinistro alla partita “Contenuto”, limitatamente alle garanzie descritte all’Art. 5.1, sarà corrisposto con la detrazione di uno scoperto pari al 10% con il minimo di € 250,00 e con il massimo di € 2.500,00. In caso di concomitanza di più scoperti, si applica il disposto dell’Art. 5.4.2. Da richiamare con codice garanzia 5.5.1 – Beni in leasing (cod.611) Premesso che dalla garanzia prestata con la presente polizza sono esclusi i beni detenuti dall’Assicurato in forza di contratto di “leasing”, qualora già coperti da polizza assicurativa, si conviene tuttavia che la Società risarcirà totalmente i danni conseguenti ad eventi garantiti dalla presente polizza, ma non previsti dalla predetta copertura assicurativa. La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 25% della somma assicurata alla partita Contenuto e con il massimo di € 10.000,00 per sinistro. 5.5.2 – Autoveicoli all’aperto (cod.612) Le garanzie furto e rapina sono estese anche agli autoveicoli posti all’aperto nell’area dell’esercizio assicurato; il furto di singole parti di essi è indennizzabile unicamente a seguito di furto totale e ritrovamento degli autoveicoli stessi successivo alla denuncia del sinistro. 38 di 67 SEZIONE FURTO E RAPINA 5.5.4 – Magazzino di riserva (cod.613) La Società assicura anche il “Contenuto”, posto nei locali del magazzino di riserva, separato, identificato nella scheda di polizza, Parte B del contratto. La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 30% della somma assicurata alla partita Contenuto. 5.5.5 – Furto con destrezza (cod.614) La Società assicura il furto commesso con destrezza nell’interno dei locali dell’esercizio assicurato, durante le ore di apertura degli stessi, purché constatato e denunciato nella stessa giornata nella quale è avvenuto. Dalla presente garanzia sono esclusi i “valori”. La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata alla partita Contenuto e con il massimo di € 1.600,00 complessivi e di € 800,00 per oggetto e con una franchigia di € 150,00 per sinistro. 5.5.6 – Distributori esterni di merci inerenti l’attività esercitata (cod.615) La Società assicura il furto avvenuto con scasso e/o effrazione dei distributori automatici accessibili dall’esterno dei locali (esclusi distributori di carburante) purché stabilmente fissati al suolo e/o a pareti in muratura. La garanzia opera sia per le merci che per i valori contenuti nei distributori. La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita Contenuto e con uno scoperto del 20%, con il limite di € 1.500,00 per sinistro relativamente alle merci e di € 300,00 per i valori. Da richiamare con partita e relativa somma assicurata 5.5.7 – Merci trasportate La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e diretti derivanti da furto o rapina/estorsione di merci, inerenti all’attività dichiarata (esclusi valori e preziosi) durante il trasporto effettuato all’esterno su autoveicoli di proprietà od in uso all’Assicurato guidati dallo stesso o dai suoi addetti. L’assicurazione è valida esclusivamente per trasporti effettuati fra le ore 6 e le ore 21 con autoveicoli completamente chiusi e non telonati, per operazioni di prelievo o consegna o per il trasporto dal magazzino ove normalmente si trovano al luogo dove viene svolta una eventuale attività di commercio ambulante e viceversa. Nel caso in cui l’autoveicolo venga lasciato momentaneamente incustodito, la garanzia opera solo a condizione che sia completamente chiuso e con le portiere bloccate. La garanzia è prestata con uno scoperto del 20%. 5.5.8 – Valori in cassetti chiusi a chiave In aumento a quanto già previsto all’Art. 5.4.1 Limiti di indennizzo, la Società assicura contro il furto e la rapina/ estorsione, entro i limiti della somma garantita alla relativa partita, i “valori” custoditi in cassetti, mobili, armadi anche metallici, registratori di cassa, chiusi a chiave. 5.5.9 – Valori in cassaforte In aumento a quanto già previsto all’Art. 5.4.1 Limiti di indennizzo, la Società assicura contro il furto e la rapina/estorsione, entro i limiti della somma garantita alla relativa partita, i “valori” custoditi in “Cassaforte”. L’assicurazione furto é operante: a) se vi sia stato lo scasso della cassaforte all’interno dei locali; b) oppure quando vi sia stato l’asportazione totale della cassaforte; c) oppure quando la cassaforte venga aperta con uso di chiavi vere sottratte fraudolentemente all’Assicurato o Contraente o ad altre persone che ne abbiano la custodia. 5.5.10 – Rapina valori In aumento a quanto già previsto all’Art. 5.4.1 Limiti di indennizzo, la Società assicura i “valori”, entro i limi- ti della somma garantita alla relativa partita, contro il solo rischio della rapina/estorsione avvenuta nei locali indicati in polizza anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. 5.5.11 – Portavalori In aumento a quanto già previsto all’Art. 5.1.14, fermo lo scoperto del 10% ivi previsto, la Società assicura, fino alla concorrenza della ulteriore somma garantita alla relativa partita, la perdita di “valori” in conseguenza di rapina o scippo commessi, sia all’interno che all’esterno del fabbricato in cui si esercita l’attività assicurata, sulla persona dell’Assicurato o Contraente o degli addetti all’attività stessa. La garanzia si intende prestata nel periodo temporale corrispondente a quello compreso tra due ore prima dell’orario di apertura dell’esercizio e due ore dopo quello di chiusura. La garanzia è inoltre estesa: • al furto, anche con destrezza, in seguito a infortunio o improvviso malore delle persone assicurate e nei casi in cui le persone hanno indosso o a portata di mano i valori; • all’estorsione, purché la consegna dei valori avvenga all’interno dei locali. La garanzia non vale se la persona che trasporta i valori all’esterno del fabbricato ha età inferiore a 18 anni o superiore a 70 anni. 5.5.12 – Prescrizioni mediche fustellate (rischio “Farmacie”) La Società in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione Furto, indennizza i danni direttamente causati dalla sottrazione delle “prescrizioni mediche fustellate” fino alla concorrenza della somma garantita alla relativa partita. Vale inoltre la seguente garanzia: Portavalori La Società risponde dei danni materiali e diretti causati da furto e rapina delle “prescrizione mediche fustellate” commessi sui portavalori e più precisamente da: • furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto delle prescrizioni; • furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano le prescrizioni stesse; • furto strappando di mano o di dosso alla persona le prescrizioni medesime; • rapina/estorsione; commessi, al di fuori dei locali, sugli addetti durante il trasferimento dei valori al domicilio dell’Assicurato, alle sedi di fornitori e/o clienti, ad uffici aventi relazioni di affari con l’Assicurato e viceversa. Se l’Assicurato è una società, l’assicurazione copre anche i soci a responsabilità illimitata e, nel caso di persona giuridica, gli amministratori. Sono equiparate agli addetti le persone di fiducia appositamente incaricate dall’Assicurato. In caso di sinistro, sarà applicato unicamente lo scoperto del 20%. SEZIONE FURTO E RAPINA 39 di 67 5.5.13 – Furto di fissi e infissi e/o guasti al fabbricato La garanzia prestata all’Art. 5.1.6 è operante sino alla concorrenza della ulteriore somma assicurata riportata nella scheda di polizza, Parte B del contratto. 5.5.14 – Aumento periodico merci assicurate La somma assicurata per la partita “Contenuto” si intende aumentata, relativamente alle merci, dell’ulteriore somma e per i mesi indicati nella scheda di polizza, Parte B del contratto. 5.5.15 – Commercio ambulante Premesso che il Contraente/Assicurato può esercitare anche l’attività di commercio ambulante su parte di suolo pubblico a tale uso destinato dal Comune ovvero in aree pubbliche attrezzate o in mercati anche coperti, esclusi mercati all’ingrosso, si assicurano: 1) la rapina di merci, arredamento e attrezzature relative all’attività esercitata, fino alla concorrenza della somma garantita alla relativa partita, quando si trovino all’aperto negli spazi ove si svolge il commercio ambulante o all’interno dell’automezzo ivi parcheggiato, di proprietà del Contraente/Assicurato, con il quale egli effettua la propria attività; la garanzia è prestata con una franchigia pari al 10% della somma assicurata; 2) la perdita di valori in conseguenza di rapina o scippo commessi, durante il periodo temporale corrispondente a quello intercorrente fra l’inizio e la fine del “mercato” e negli spazi dello stesso, sulla persona dell’Assicurato o Contraente o degli addetti all’attività di commercio ambulante. La garanzia è inoltre estesa: • al furto, anche con destrezza, in seguito a infortunio o improvviso malore delle persone assicurate e nei casi in cui le persone hanno indosso o a portata di mano i valori; • all’estorsione. La garanzia è prestata sino alla concorrenza di € 2.000,00 per sinistro e con uno scoperto del 20%. Art. 5.6 – Condizioni particolari (operanti solo se espressamente indicate nella scheda di polizza, Parte B del contratto) 5.6.1 – Mezzi di Chiusura Tipo 24/A (cod. 02) A deroga di quanto previsto nell’art.5.7 “Operatività della garanzia – Caratteristiche costruttive e Mezzi di chiusura dell’esercizio assicurato”, l’assicurazione per i danni di furto è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate situate a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura: a) porte od imposte, munite di serrature a doppia mappa o, se chiuse dall’interno, di robusti catenacci, senza luci di sorta, costruite per tutta la loro estensione in: • metallo e legno tale da costituire porta di sicurezza e cioè porta con incorporata, per tutta la sua su- 40 di 67 SEZIONE FURTO E RAPINA perficie, corazzatura metallica montata su telaio in metallo ed avente peso non inferiore a 50 kg; • legno con rivestimento metallico esterno dello spessore di almeno 2 mm, con telai rinforzati in metallo, con serratura a doppia mappa del tipo ad espansione con bloccaggio ai quattro lati della porta stessa; • legno massiccio; • metallo, montato su telai metallici, di adeguata robustezza di spessore di almeno 3 mm; b) inferriate fisse, a piena sezione, dello spessore o del diametro minimo di 15 mm, formanti luci a spazi impraticabili (intendendosi per impraticabile uno spazio attraverso il quale una persona non possa passare); c) saracinesche o avvolgibili, senza luci di sorta, costruite per tutta la loro estensione in metallo e chiuse con serratura a doppia mappa o lucchetti di sicurezza o, se con bloccaggio interno, robusti catenacci. Qualora, in caso di sinistro, i mezzi di protezione e chiusura non siano conformi a quelli sopra indicati, la Società corrisponderà all’Assicurato il 70% dell’importo liquidato a termini di polizza restando il 30% rimanente a carico dell’Assicurato stesso. 5.6.2 – Impianto di allarme (cod. 27) Il Contraente/Assicurato dichiara, e tale dichiarazione è essenziale per l’efficacia della garanzia Furto prestata dalla presente Sezione, che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto di allarme antintrusione a norme CEI. L’Assicurato si impegna a mantenere detto impianto in condizione di efficace funzionamento e ad attivarlo ogni qualvolta nei locali contenenti le cose assicurate non vi sia presenza di persone. In caso di inosservanza, da parte del Contraente, dell’Assicurato o di chi per esso, anche di uno solo degli obblighi di cui sopra, la Società, in caso di sinistro, corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’importo liquidato a termini di polizza restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso. 5.6.3 – Pluralità Esercizi commerciali assicurati (cod.616) Si conviene che, per uno o più sinistri che abbiano colpito gli esercizi commerciali assicurati, la garanzia è prestata sino alla concorrenza annua del “limite aggregato annuo” pattuito. Per ciascun sinistro, la Società non corrisponderà somma superiore a quella assicurata per il singolo esercizio commerciale. Art. 5.7 – Operatività delle garanzie – Caratteristiche costruttive e Mezzi di chiusura dell’esercizio assicurato L’assicurazione vale per i locali dell’esercizio assicurato indicati nella scheda di polizza, Parte B del contratto. Per il furto commesso all’interno dei locali assicurati la garanzia è prestata a condizione, essenziale per l’operatività, che le caratteristiche costruttive del fabbricato e i mezzi di chiusura dei locali abbiano i seguenti requisiti: • le pareti e i solai dei locali contenenti le cose assicu- rate confinanti con l’esterno, con locali di altre unità immobiliari o spazi di uso comune, siano costruiti in muratura, vivo, cotto, elementi prefabbricati cementizi, vetrocemento armato. Qualora il fabbricato contenente le cose assicurate sia elevato ad un solo piano e la linea di gronda del tetto sia situata, in verticale, ad un’altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, la copertura deve essere in cemento armato o conglomerato cementizio o pietra o laterizio o vetrocemento totalmente fisso; sono ammesse aperture purché protette da mezzi di chiusura conformi a quelli descritti al punto successivo; • ogni apertura verso l’esterno, situata a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, sia difesa, per tutta la sua estensione, da uno dei seguenti mezzi di chiusura: robusti serramenti di legno, di materia plastica rigida, di vetri antisfondamento, di metallo o lega metallica, chiusi con serrature a una o più mandate, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, inferriate fissate al muro. Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci che non consentano il passaggio di una persona. Sono anche ammessi mezzi di chiusura diversi da quelli sopra descritti purché equivalenti per robustezza ed efficacia protettiva. La garanzia è comunque operante quando, pur esistendo mezzi di chiusura non equivalenti per robustezza ed efficacia protettiva a quelli sopraindicati, l’autore del furto si sia introdotto attraverso mezzi ad essi conformi. Nel caso vi siano serramenti con vetro non antisfondamento o con altro materiale di analoga resistenza all’effrazione e il furto sia stato commesso con la sola rottura degli stessi o con lo scasso delle strutture e/o congegni di chiusura di tali serramenti, in questo caso il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato nella misura dell’80% di quello determinato a termini di polizza, rimanendo lo scoperto del 20% a carico dell’Assicurato; detto scoperto non si applicherà per i furti avvenuti durante i periodi di chiusura diurna e serale (nelle giornate di apertura del negozio assicurato), con esposizione fra le ore 8 e le ore 24, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso. Non sono comunque indennizzabili i danni da furto quando, per qualsiasi motivo, non siano operanti i mezzi di chiusura del fabbricato. Art. 5.8 – Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro – Reintegro automatico In caso di sinistro, le somme assicurate con le singole partite di polizza, si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio. Tuttavia la Società, dopo ogni sinistro, provvederà automaticamente a reintegrare gratuitamente la somma assicurata dello stesso importo dell’indennizzo. I reintegri gratuiti nel corso della stessa annualità assicurativa non potranno essere complessivamente superiori alla somma originariamente assicurata. Su richiesta dell’Assicurato/Contraente, si potranno concordare ulteriori reintegri delle somme originariamente assicurate; in tal caso il Contraente dovrà versare il rateo di premio, con riguardo all’importo del reintegro delle stesse somme assicurate, dalla data della richiesta fino alla scadenza del periodo di assicurazione in corso. Qualora a seguito del sinistro la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si darà luogo al rimborso del premio non goduto al netto dell’imposta, sulle somme assicurate rimaste in essere. Nel caso sia richiamata la Garanzia aggiuntiva “Pluralità Esercizi commerciali assicurati”, il reintegro gratuito riguarderà unicamente le somme assicurate per il singolo esercizio commerciale e non il “limite aggregato annuo” pattuito. SEZIONE FURTO E RAPINA 41 di 67 SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione per gli Esercizi Commerciali SCELTACOMPLETA 6. Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI Art. 6.1 – Rischio assicurato – Responsabilità civile attività commerciale (Garanzia operante solo se richiamato il relativo premio nella Parte B del contratto) La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti del massimale indicato nella scheda di polizza Parte B del contratto, nonché alle condizioni che seguono, di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale inerente all’attività esercitata. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere. Art. 6.2 – Persone non considerate “terzi” Non sono considerati “terzi” ai fini dell’assicurazione: a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di “Stato di famiglia”; b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; c) le società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile nonché gli amministratori delle medesime; d) gli addetti all’attività assicurata soggetti all’INAIL limitatamente ai danni corporali subiti in occasione di lavoro o di servizio e salvo quanto previsto all’Art. 6.3 Persone considerate ”terzi“ lett. a); e) i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l’assicurazione, salvo quanto previsto all’Art. 6.3 Persone considerate “terzi” lett. b). Art. 6.3 – Persone considerate “terzi” a) a parziale deroga dell’Art. 6.2 Persone non considerate “terzi” lett. d), sono considerati “terzi”, limitatamente alla morte o alle lesioni gravi o gravissime come definite dall’Art. 583 del Codice Penale, anche gli addetti all’attività esercitata non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, che subiscano danni in occasione di lavoro o di servizio; b) a parziale deroga dell’Art. 6.2 Persone non considerate “terzi” lett. e), sono considerati “terzi”, limitatamente alla morte o alle lesioni gravi o gravissime 42 di 67 SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE come definite dall’Art. 583 del Codice Penale: • i titolari ed i dipendenti di altre ditte, compresi i clienti, che in via occasionale possono partecipare ai lavori di carico e scarico od a quelli complementari all’attività oggetto dell’assicurazione, nonché di imprese addette al servizio di pulizia e/o manutenzione; • gli ingegneri, i progettisti, i direttori dei lavori, gli assistenti, i consulenti amministrativi tecnici e legali ed altri liberi professionisti in genere. Restano escluse dalle garanzie le malattie professionali. Le garanzie sono prestate con una franchigia di € 1.500,00 per sinistro. Art. 6.4 – Rischi esclusi dall’assicurazione L’assicurazione non è operante per i danni: a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il sedicesimo anno di età; c) arrecati da persone non rientranti nella definizione di “addetti” e della cui opera l’Assicurato si avvalga nell’ esercizio della propria attività; d) da furto, salvo che sia stato reso operante l’Art. 6.14 Condizione particolare, B) Danni a cose portate dai clienti; e) da terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche; f) derivanti dalla proprietà del fabbricato, salvo che sia stato reso operante l’Art. 6.7 Responsabilità civile derivante dalla proprietà del fabbricato; g) da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali del fabbricato; h) alle cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo che sia stato reso operante l’Art. 6.14 Condizione particolare, B) Danni a cose portate dai clienti; i) alle cose movimentate, salvo che sia stato reso operante l’Art. 6.14 Condizione particolare, C) Danni a cose movimentate; j) alle cose sulle quali si eseguono i lavori; k) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito dell’esecuzione delle anzidette operazioni; l) alle condutture ed agli impianti sotterranei; m) cagionati dalle cose vendute e installate presso terzi, dopo l’esecuzione dei lavori, salvo che sia stato reso operante l’Art. 6.14 Condizione particolare, A) Responsabilità civile postuma; n) dovuti a vizio originario delle cose vendute, consegnate e/o somministrate, salvo quanto previsto all’Art. 6.5 Estensioni delle garanzie, lett. p); o) derivanti dalla detenzione di esplosivi, nonché dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; p) conseguenti a: inquinamento dell’atmosfera, esalazioni fumogene o gassose; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; q) derivanti da inadempimenti di natura contrattuale; r) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto; s) conseguenti o derivanti dall’emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici; t) conseguenti o derivanti da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra; u) derivanti da prodotti geneticamente modificati; v) derivanti a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE). Art. 6.5 – Estensioni delle garanzie La garanzia è estesa, in relazione all’esercizio dell’attività dichiarata nella Parte B del contratto, ai danni derivanti: a) dalla responsabilità civile personale e diretta degli addetti nello svolgimento delle loro mansioni, esclusi comunque i danni cagionati all’Assicurato stesso. Agli effetti di questa garanzia, a parziale deroga dell’Art. 6.2 Persone non considerate “terzi” lett. d) sono considerati terzi gli addetti medesimi, sempreché dall’evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’Art. 583 del Codice Penale; b) dalla responsabilità civile personale e diretta dei familiari coadiuvanti nello svolgimento delle loro mansioni; c) dalla responsabilità dell'addetto che ai sensi del D.Lgs. 81/2008, svolge le funzioni di componente del servizio di prevenzione e protezione, in qualità di responsabile, addetto, medico competente nominato dal datore di lavoro o rappresentante per la sicurezza per conto dei lavoratori; d) dalla conduzione dei locali ove ha sede l’attività, comprese le dipendenze e gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato; e) dalla proprietà, uso e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari, striscioni e vetrinette espositive fisse, con esclusione dei danni alle opere ed alle cose sulle quali gli stessi sono fissati o installati; nel caso in cui la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato in qualità di committente; f) dall’uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere; g) dall’esercizio di mense e spacci aziendali interni, esclusivamente per la somministrazione di cibi e bevande agli addetti; h) dalla caduta di antenne o parabole radiotelericeventi non centralizzate installate sul tetto dell’esercizio commerciale; i) da servizi di vigilanza effettuati con guardiani anche armati e/o con cani; j) da servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso all’interno dell’esercizio commerciale; k) da servizio antincendio interno o intervento diretto degli addetti dell’esercizio commerciale per tale scopo; l) dalla partecipazione dell’Assicurato a mostre, fiere, mercati ed esposizioni, compreso il rischio derivante dall’allestimento e smontaggio degli stand; nel caso in cui allestimento e smontaggio siano svolti a cura di terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato in qualità di committente; m) dall’organizzazione di visite guidate, corsi di aggiornamento professionale, convegni, seminari; n) dalla circolazione e dall’uso di biciclette; o) dalla proprietà ed uso di macchine anche semoventi, impianti speciali e mezzi di sollevamento in genere, con esclusione dei danni alle persone trasportate, ferma l’esclusione di cui all’Art. 6.4 Rischi esclusi dall’assicurazione, lett. b); p) dallo smercio delle cose somministrate vendute o consegnate, purché il danno si verifichi entro un anno dalla vendita e consegna delle stesse e, comunque, durante il periodo di validità del contratto. Sono comunque esclusi i danni dovuti a vizio originario delle cose vendute o consegnate, fatta eccezione per i generi alimentari ed i prodotti galenici di produzione propria, venduti e consegnati nell’esercizio commerciale, nonché i danni subiti dalle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni ed i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità. Per questa garanzia il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per anno assicurativo; q) da operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci, nonché dall’installazione presso terzi delle cose vendute esclusivamente laddove richiamate nelle descrizioni delle attività dichiarate nella Parte B del contratto, ferma l’esclusione derivante dalla circolazione dei veicoli a motore; r) in qualità di committente dei dipendenti, ai sensi dell’Art. 2049 del Codice Civile, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli, che non siano di proprietà od in usufrutto all’Assicurato o SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE 43 di 67 allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. La presente estensione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art.14 della Legge 12 giugno 1984, n.222. Sono altresì indennizzabili i danni: s) da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell’utilizzo di beni, di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole o di servizi, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai termini di polizza con il limite di € 50.000,00 per sinistro e annualità assicurativa. La garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto del 10% col minimo di € 1.500,00; t) verificatisi durante le operazioni di carico o scarico, ivi compresi i danni a mezzi di trasporto anche in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con l’applicazione di una franchigia di € 150,00 per ogni mezzo danneggiato; u) cagionati ad autoveicoli e motoveicoli di terzi e/o dei dipendenti dell’Assicurato, posteggiati negli spazi di pertinenza dell’esercizio commerciale, esclusi i danni da furto e quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose che si trovino sui mezzi stessi. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con l’applicazione della franchigia di € 150,00 per sinistro; v) cagionati alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori eseguiti presso terzi, che per natura, volume o peso non possono essere rimosse agevolmente. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con un limite di € 55.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa. La garanzia è prestata con l’applicazione di uno scoperto del 10%, col minimo di € 150,00; w) cagionati a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione, scoppio di beni dell’Assicurato o da lui detenuti, con esclusione dei danni a beni di terzi in consegna o custodia. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con un limite di € 100.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa. La garanzia è prestata con l’applicazione di uno scoperto del 10%, col minimo di € 500,00. Art. 6.6 – Rischio assicurato - Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (Garanzia operante solo se richiamato il relativo premio nella Parte B del contratto) La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato purché in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell’assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: a) ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le 44 di 67 SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE azioni di regresso o di surroga esperite dall’INAIL e/o dall’INPS per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro; b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento, di danni non rientranti nei casi di cui alla precedente lett. a) cagionati ai prestatori di lavoro per infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente. Relativamente alla invalidità permanente il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con l’applicazione di una franchigia di € 2.500,00 per sinistro. Art. 6.6.1 – Danni esclusi dalla garanzia Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro La garanzia di RCO non comprende la responsabilità civile dell’Assicurato per: a) le malattie professionali; b) i sinistri derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi; c) sinistri derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratici) ovvero da produzione e detenzione ed uso di sostanze radioattive; d) i danni da amianto; e) i danni derivanti da campi elettromagnetici; f) i danni derivanti da prodotti geneticamente modificati; g) i danni derivanti a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE). Art. 6.7 – Rischio assicurato – Responsabilità civile derivante dalla proprietà del fabbricato (Garanzia operante solo se richiamato il relativo premio nella Parte B del contratto) La garanzia assicurativa riguarda la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati a terzi in relazione alla proprietà del fabbricato e dei terreni costituenti beni strumentali ove ha sede l’esercizio commerciale compresi i relativi impianti e dipendenze. Qualora la proprietà sia riferita alla singola porzione di un fabbricato condominiale o plurifamiliare, l’assicurazione comprende anche la responsabilità per le parti comuni ma esclusivamente per la quota di competenza dell’Assicurato. Sono compresi inoltre i danni derivanti: a) dalla proprietà degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino o parco, alberi compresi, e relative strade e viali privati, cortili, binari di raccordo nonché recinzioni e cancelli automatici; b) da manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato predetto, restando inteso che ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opererà per la responsabilità civile incombente all’Assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori. Sono esclusi i lavori di ampliamento, sopraelevazione, demolizione nonché i lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008; c) da spargimento di liquidi conseguente a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o condizionamento di pertinenza del fabbricato, con applicazione di una franchigia di € 150,00 per sinistro; d) da rigurgito di fogna, purché riguardanti impianti di esclusiva pertinenza del fabbricato, con applicazione di una franchigia di € 150,00 per sinistro; e) da mancata rimozione di neve e ghiaccio dai tetti e dalle coperture in genere; f) dalla caduta dell’antenna o parabola radiotelericevente centralizzata. La presente assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art.14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222. Art. 6.8 – Variazione del numero degli addetti Il premio della presente Sezione è convenuto in base al numero degli addetti dichiarato nella Parte B del contratto. Qualora il numero degli addetti dovesse aumentare nel corso del contratto, l’Assicurato dovrà darne avviso alla Società entro i quindici giorni successivi alla variazione suddetta. Il premio di polizza verrà adeguato di conseguenza entro i trenta giorni successivi alla comunicazione. Nel caso in cui l’Assicurato rifiuti l’adeguamento del premio, la Società può recedere dal contratto con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla prima scadenza di premio. Art. 6.9 – Tolleranza variazione del numero degli addetti La Società rinuncerà all’applicazione del disposto dell’ultimo comma dell’Art. 1898 del Codice Civile a condizione che il numero degli addetti risulti superiore di una sola unità, rispetto a quello originariamente dichiarato, per effetto di variazioni intervenute dopo la stipulazione del contratto. Art. 6.10 – Aumento periodico del numero degli addetti (Garanzia operante solo se richiamato il relativo premio nella Parte B del contratto) Premesso che l’attività è svolta con un numero di addetti soggetto a variazione stagionale, la garanzia è operante con riferimento agli Art. 6.1 Responsabilità civile attività commerciale, Art. 6.2 Persone non considerate “terzi” e Art. 6.6 Responsabilità verso i prestatori di lavoro (qualora richiamato nella scheda di polizza Parte B del contratto), per la responsabilità civile derivante all’Assicurato anche per quegli addetti che, nel periodo – con il limite massimo di 180 giorni – e per il numero indicati sulla scheda di polizza, Parte B del contratto, svolgono l’attività esercitata. Art. 6.11 – Limiti territoriali L’assicurazione per la Responsabilità civile verso terzi vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi europei. L’assicurazione per la Responsabilità civile verso prestatori di lavoro vale per i danni che avvengono in tutto il mondo. Art. 6.12 – Pluralità di assicurati Il massimale stabilito in polizza sia per la R.C.T sia per la R.C.O. per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, ad ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra di loro. Art. 6.13 – Massimo risarcimento In caso di sinistro che interessi contemporaneamente sia la garanzia di Responsabilità civile attività commerciale sia quella per la Responsabilità verso i prestatori di lavoro, la Società non risarcirà somme superiori complessivamente all’importo indicato nella scheda di polizza, Parte B del contratto relativo alla Responsabilità civile attività commerciale. Art. 6.14 – Condizioni particolari A) Responsabilità civile postuma (Escluse edilizia ed attività soggette al D.M. 37/2008 e alla Legge n° 122/92) (Garanzia facoltativa, operante solo se richiamato il codice 731 Parte B del contratto) A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 6.4 Rischi esclusi dall’assicurazione lett. m), la garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni cagionati a terzi, compresi i committenti, dopo l’ultimazione di lavori di installazione delle cose vendute, esclusi i veicoli a motore ed i natanti, purché tali lavori siano stati effettuati durante il periodo di validità del contratto e che il danno si manifesti non oltre 180 giorni dall’esecuzione dei lavori stessi e, comunque, non oltre lo data di scadenza della polizza. Sono esclusi: a) i danni cagionati da vizio o da difetto originario dei prodotti venduti da chiunque fabbricati, nonché i danneggiamenti alle cose installate; b) qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione delle cose stesse, nonché i danni conseguenti al loro mancato uso; c) i danni cagionati dall’applicazione di apparecchi protesici. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con un limite di € 20.000,00 per sinistro e di € 55.000,00 per annualità assicurativa. Relativamente ai danni a cose, la garanzia è prestata con l’applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di € 500,00. B) Danni a cose portate dai clienti (Garanzia facoltativa, operante solo se richiamato il codice 726 nella Parte B del contratto) A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 6.4 Rischi esclusi dall’assicurazione lett. d) e h), la garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi degli artt.1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate dai clienti, con la precisazione che i componenti di uno stesso nucleo familiare sono considerati unico cliente. Restano comunque esclusi i danni a valori, preziosi, veicoli, natanti e cose in essi contenute. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE 45 di 67 Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con un limite di € 5.500,00 per sinistro e annualità assicurativa. La garanzia è prestata con l’applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di € 250,00. C) Danni a cose movimentate (Garanzia facoltativa, operante solo se richiamato il codice 738 nella Parte B del contratto) A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 6.4 Rischi SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE esclusi dall’assicurazione lett. i), la garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni alle cose movimentate all’interno dell’esercizio commerciale. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con un limite di € 15.000,00 per sinistro e annualità assicurativa. La garanzia è prestata con l’applicazione di uno scoperto del 20% col minimo di € 500,00. Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione per gli Esercizi Commerciali SCELTAGLOBALE 6. Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI Art. 6.1 – Assicurazione Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti del massimale indicato nella Parte B del contratto, nonché alle condizioni che seguono, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi inerente all’attività esercitata. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere. Art. 6.2 – Assicurazione Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato purché in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell’assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: a) ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o di surroga esperite dall’INAIL e/o dall’INPS per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro; b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento, di danni non rientranti nei casi di cui alla precedente lett. a) cagionati ai prestatori di lavoro per infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente. Resta convenuto che non costituirà motivo di decadenza il fatto che l’assicurato non sia in regola, nei confronti del collaboratore infortunato soggetto all’INAIL, con gli obblighi per l’assicurazione di legge e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro a condizione che l’irregolarità derivi da 46 di 67 SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE comprovata e involontaria errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia. Tanto per le rivalse INAIL, quanto per le rivalse INPS sono equiparati ai prestatori di lavoro i Titolari, i Soci e i Familiari coadiuvanti. Art. 6.2.1 – Malattie professionali Limitatamente alle persone qualificabili come prestatori di lavoro, l’assicurazione della responsabilità civile verso i medesimi è estesa al rischio delle malattie professionali. Questa estensione è efficace a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della presente assicurazione e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell’Assicurazione. La presente garanzia si intende prestata fino alla concorrenza del 50% del massimale previsto per la RCO. Tale massimale rappresenta la massima esposizione della Società: • per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi; • per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. La garanzia non vale: 1) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2) per le malattie professionali conseguenti alla: a) intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell’Assicurato; b) intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dell’Assicurato. La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze; 3) per le malattie connesse alla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto; 4) per i casi di contagio da virus HIV; 5) per le malattie professionali che si manifestino dopo 547 giorni (18 mesi) dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando quanto stabilito al secondo comma del presente articolo. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato dei luoghi di lavoro, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. Art. 6.3 – Persone non considerate “terzi” Non sono considerati “terzi” ai fini dell’assicurazione: a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di “Stato di famiglia”; b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l’amministratore, salvo quanto previsto all’Art. 6.4, Persone considerate “terzi” lett. a), e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; c) i prestatori di lavoro dell’Assicurato soggetti all’INAIL limitatamente ai danni corporali subiti in occasione di lavoro o di servizio; d) i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l’assicurazione, salvo quanto previsto all’Art. 6.4 Persone considerate “terzi” lett. c). Art. 6.4 – Persone considerate “terzi” Sono considerati “terzi” limitatamente alla morte o alle lesioni gravi o gravissime e con esclusione delle malattie professionali: a) a parziale deroga dell’Art. 6.3 Persone non considerate “terzi” lett. b) gli amministratori; b) i prestatori di lavoro dell’esercizio commerciale non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che subiscano danni in occasione di lavoro o di servizio; c) a parziale deroga dell’Art. 6.3 Persone non considerate “terzi” lett. d) • i titolari ed i dipendenti di altre ditte, compresi i clienti, che in via occasionale possono partecipare ai lavori di carico e scarico od a quelli complementari all’attività oggetto dell’assicurazione, nonché di imprese addette al servizio di pulizia e/o manutenzione; • gli ingegneri, i progettisti, i direttori dei lavori, gli assistenti, i consulenti amministrativi tecnici e legali ed altri liberi professionisti in genere; • i commessi. La garanzia è prestata con una franchigia di € 1.500,00 per sinistro. Art. 6.5 – Rischi esclusi dall’assicurazione L’assicurazione non è operante per i danni: a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore soggetti all’assicurazione obbligatoria, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all’Art. 6.6 Operatività delle garanzie, lett. p); b) arrecati da persone non rientranti nelle definizioni di “addetti” e “commessi” e della cui opera l’Assicurato si avvalga nell’esercizio della propria attività; c) da terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche; d) da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali del fabbricato; e) da furto, salvo che sia stato reso operante l’Art. 6.6 Operatività delle garanzie, lett. q); f) alle cose sulle quali si eseguono i lavori; g) alle condutture ed agli impianti sotterranei; h) derivanti dalla detenzione di esplosivi, nonché dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; i) derivanti da inadempimenti di natura contrattuale; j) cagionati dalle cose vendute e installate presso terzi, dopo l’esecuzione dei lavori, salvo quanto previsto all’Art. 6.7.2 Responsabilità civile postuma e alle Condizioni particolari A), B), D), E) se richiamate; k) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto; l) conseguenti o derivanti dall’emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici; m) conseguenti o derivanti da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra; n) derivanti da prodotti geneticamente modificati; o) derivanti a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE). Art. 6.6 – Operatività delle garanzie La garanzia Responsabilità civile verso terzi è estesa, in relazione all’esercizio dell’attività commerciale dichia- SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE 47 di 67 rata nella Parte B del contratto, ai danni derivanti: a) dalla responsabilità civile personale e diretta degli addetti e dei commessi dell’Assicurato nello svolgimento delle loro mansioni ed incarichi, esclusi comunque i danni cagionati all’Assicurato stesso. Agli effetti di questa garanzia, a parziale deroga dell’Art. 6.3 Persone non considerate “terzi” lett. c), sono considerati terzi anche gli addetti e i commessi sempreché dall’evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall’Art. 583 del Codice Penale; b) dalla responsabilità dell’addetto che ai sensi del D. Lgs.81/2008, svolge le funzioni di componente del servizio di prevenzione e protezione, in qualità di responsabile,addetto, medico competente nominato dal datore di lavoro o rappresentante per la sicurezza per conto dei lavoratori; c) da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con un limite di € 100.000,00 per sinistro e annualità assicurativa. La garanzia è prestata con l’applicazione di uno scoperto del 10%, col minimo di € 1.500,00 ed il massimo di € 5.000,00; d) dalla responsabilità dell’Assicurato per fatto di minori temporaneamente affidati da clienti. La garanzia opera a condizione che, nell’ambito dell’esercizio assicurato, esista uno spazio per la vigilanza, custodia dei minori e personale incaricato delle medesime. Sono compresi i danni personali ai minori. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con l’applicazione di una franchigia di € 150,00 per sinistro; e) da corsisti o “stagiaires” per responsabilità dell’Assicurato; f) da servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso all’interno dell’esercizio commerciale; g) da servizio antincendio interno o intervento diretto degli addetti dell’ esercizio commerciale per tale scopo; h) dalla circolazione e dall’uso di biciclette. La garanzia è altresì operante per i danni: i) verificatisi durante le operazioni di carico o scarico, ivi compresi i danni a mezzi di trasporto anche in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con l’applicazione di una franchigia di € 100,00 per ogni mezzo danneggiato; j) cagionati ad autoveicoli e motoveicoli di terzi e/o dei dipendenti dell’Assicurato, posteggiati negli spazi di pertinenza dell’esercizio commerciale, esclusi i danni da furto e quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose che si trovino sui mezzi stessi. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con l’applicazione di una franchigia di € 100,00 per sinistro; k) cagionati alle cose che si trovano nell’ambito di ese- 48 di 67 SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE cuzione dei lavori eseguiti presso terzi. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con un limite di € 55.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa. La garanzia è prestata con l’applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di € 250,00 ed il massimo di € 5.000,00; l) cagionati a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione, scoppio di beni dell’Assicurato o da lui detenuti. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con un limite di € 250.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa. La garanzia è prestata con l’applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di € 500,00 ed il massimo di € 5.000,00; m) dalla partecipazione dell’Assicurato a mostre, fiere, mercati ed esposizioni, compreso il rischio derivante dall’allestimento e smontaggio degli stand; nel caso in cui l’allestimento ed il montaggio siano svolti a cura di terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato in qualità di committente; n) derivanti dalla proprietà e/o conduzione del fabbricato e dei terreni costituenti beni strumentali, compresi gli uffici staccati nelle dipendenze del fabbricato e i lavori di ordinaria manutenzione. Sono altresì compresi i beni mobili in essi contenuti, gli impianti fissi a servizio degli stessi, le dipendenze e le pertinenze (giardini, parchi, cortili, alberi, strade e viali privati). Qualora la proprietà sia riferita alla singola porzione di un fabbricato condominiale o plurifamiliare, l’assicurazione comprende anche la responsabilità per le parti comuni ma esclusivamente per la quota di competenza dell’Assicurato. Per i lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni la garanzia opera per la responsabilità derivante all’Assicurato dalla sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione, affidati a terzi, dei fabbricati aziendali purché effettuati con le prescritte licenze edilizie. Questa estensione di garanzia è operante sempreché, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, per i lavori edili a lunga durata l’Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori e dall’evento siano derivati al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’Art. 583 del Codice Penale. Sono altresì compresi i danni derivanti da mancata rimozione di neve e ghiaccio dai tetti e dalle coperture in genere. Per lo spargimento di liquidi, la garanzia opera solo per le responsabilità conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture o derivanti da rigurgiti di fogne. Relativamente allo spargimento di liquidi e rigurgiti di fogne, la garanzia è prestata con l’applicazione della franchigia di € 100,00 per sinistro; o) l’assicurazione comprende i danni cagionati dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a vizio originario dei prodotti. Per i prodotti alimentari ed i prodotti galenici di produzione propria, venduti o somministrati al consumatore finale, sono compresi anche i danni derivanti da vizio originario. La garanzia opera durante il pe- p) q) r) s) riodo di validità dell’assicurazione e comunque non oltre un anno dalla consegna. Il massimale per sinistro di RCT rappresenta il limite di risarcimento per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza, sia per i danni a persone che per i danni a cose. Per quanto non derogato dalla presente garanzia, l’assicurazione non è operante per i danni dovuti a vizio originario delle cose vendute, consegnate e/o somministrate e per i danni da prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione; per i danni derivanti da proprietà ed impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti la garanzia è operante purché gli stessi siano azionati o condotti da persona abilitata a norma delle disposizioni in vigore e ferme le esclusioni di cui all’Art. 6.5 Rischi esclusi dall’assicurazione, lett. a). Sono tuttavia compresi i danni derivanti dalla circolazione in aree equiparate a strade di uso pubblico, purchè le predette aree siano di pertinenza dell’esercizio assicurato, di veicoli a motore non immatricolati al P.R.A, di proprietà e/o in uso all’Assicurato, necessari allo svolgimento dell’attività. È altresì compresa la responsabilità dell’Assicurato, ai sensi dell’Art. 2049 del Codice Civile, per i danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, autoveicoli, autocarri sino a 35 q.li, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati, fatto salvo il diritto di surrogazione della Società, tranne che nei confronti dei dipendenti dell’Assicurato; a cose dei clienti, la garanzia è operante, a parziale deroga dell’Art. 6.5 Rischi esclusi dall’assicurazione lett. e), per la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi degli artt.1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile per sottrazione, danneggiamento, distruzione o deterioramento delle cose portate dai clienti, con la precisazione che i componenti di uno stesso nucleo familiare sono considerati unico cliente. Restano comunque esclusi i danni a valori, veicoli, natanti e cose in essi contenute. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato col limite di € 7.500,00 per cliente. Limitatamente ai preziosi la garanzia opera per danneggiamento, distruzione o deterioramento; alle cose movimentate ed in sosta nell’esercizio commerciale. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con un limite di € 50.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa. La garanzia è prestata con l’applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di € 250,00 ed il massimo di € 5.000,00; conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con un limite di € 100.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa. La garanzia è prestata con l’applicazione di uno scoperto del 20% col minimo di € 5.000,00 ed il massimo di € 10.000,00. In deroga a quanto previsto all’Art. 6.1 Responsabilità civile verso “terzi” (R.C.T.), restano comunque esclusi i danni da inquinamento non derivante da rottura accidentale di impianti o condutture; t) dalla gestione ed esistenza di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere; u) dall’esercizio di mense e spacci aziendali interni, esclusivamente per la somministrazione di cibi e bevande agli addetti e commessi; v) da servizi di vigilanza effettuati con guardiani anche armati e/o con cani; w) dalla proprietà possesso ed uso di cani nell’ambito dei locali e relative pertinenze ove è esercitata l’attività; x) dalla proprietà, installazione, manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari, striscioni e vetrinette espositive fisse, con esclusione dei danni alle opere ed alle cose sulle quali gli stessi sono fissati o installati; nel caso in cui la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera a favore dell’Assicurato in qualità di committente; y) da operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci, nonché dall’installazione presso terzi delle cose vendute esclusivamente laddove richiamate nelle descrizioni delle attività dichiarate nella Parte B del contratto, ferma l’esclusione derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Se non diversamente convenuto, i limiti di risarcimento, gli scoperti, nonché le franchigie sopra indicati, si applicano esclusivamente ai danni a cose. Art. 6.7 – Norme sempre operanti Art. 6.7.1 – Estensione territoriale La garanzia di responsabilità civile verso terzi opera per i danni cagionati in tutto il mondo. Per le imprese produttive e/o commerciali domiciliate, anche temporaneamente in USA, Canada, l’assicurazione non opera in tali Paesi. Limitatamente ad USA e Canada, la garanzia è limitata ai danni materiali a persone e a cose, escluso quindi ogni risarcimento per danni a carattere punitivo (c.d. punitive or exemplary damages). L’assicurazione per la Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro vale per i danni che avvengono in tutto il mondo. Art. 6.7.2 – Responsabilità civile postuma (Escluse edilizia e attività soggette al D.M. 37/2008 e alla Legge n° 122/92) Per i danni cagionati dalle cose vendute e installate presso terzi, dopo l’esecuzione dei lavori, la garanzia è operante, a parziale deroga dell’Art. 6.5 Rischi esclusi dall’assicurazione, lett. j), per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni cagionati a terzi, compresi i committenti, dopo l’ultimazione di lavori di installazione delle cose vendute, esclusi i veicoli a motore ed i natanti, purché tali lavori siano stati effet- SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE 49 di 67 tuati durante il periodo di validità del contratto e che il danno si manifesti non oltre 1 anno dall’esecuzione dei lavori stessi e, comunque, non oltre la data di scadenza della polizza. Sono esclusi: a) i danni cagionati da vizio o da difetto originario dei prodotti venduti da chiunque fabbricati, nonché i danneggiamenti alle cose installate; b) qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione delle cose stesse, nonché i danni conseguenti al loro mancato uso; c) i danni cagionati dall’applicazione di apparecchi protesici. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con un limite di € 25.000,00 per sinistro e di € 100.000,00 per annualità assicurativa. Relativamente ai danni a cose la garanzia è prestata con l’applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di € 500,00 ed il massimo di € 5.000,00. . Art. 6.7.3 – Errato trattamento dei dati personali L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti e/o dipendenti, in conseguenza dell’errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con un limite di € 10.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa. La garanzia è prestata con l’applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di € 1.000,00 ed il massimo di € 2.000,00. Art. 6.8 – Variazione del numero degli addetti Il premio della presente sezione è convenuto in base al numero degli addetti e commessi dichiarato nella Parte B del contratto. Qualora il numero degli addetti e commessi dovesse aumentare nel corso del contratto, l’Assicurato dovrà darne avviso alla Società entro i quindici giorni successivi alla variazione suddetta. Il premio di polizza verrà adeguato di conseguenza entro i trenta giorni successivi alla comunicazione. Nel caso in cui l’Assicurato rifiuti l’adeguamento del premio, la Società può recedere dal contratto con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla prima scadenza di premio. Art. 6.9 – Tolleranza variazione del numero degli addetti La Società rinuncerà all’applicazione del disposto dell’ultimo comma dell’Art. 1898 del Codice Civile a condizione che il numero degli addetti e commessi risulti superiore di una sola unità, rispetto a quello originariamente dichiarato, per effetto di variazioni intervenute dopo la stipulazione del contratto. Art. 6.10 – Aumento periodico del numero degli addetti Premesso che l’attività è svolta con un numero di ad- 50 di 67 SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE detti soggetto a variazione stagionale, la garanzia è operante con riferimento agli Art. 6.1 Assicurazione Responsabilità civile verso “terzi” (R.C.T.), Art. 6.2 Assicurazione Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) e Art. 6.3 Persone non considerate “terzi”, per la responsabilità civile derivante all’Assicurato anche per quegli addetti che, nel periodo – con il limite massimo di 180 giorni e per il numero indicati sulla scheda di polizza, Parte B del contratto, svolgono l’attività esercitata. Art. 6.11 – Pluralità di assicurati Il massimale stabilito in polizza sia per la R.C.T. sia per la R.C.O. per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, ad ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra di loro. Art. 6.12 – Condizioni particolari A) Responsabilità civile postuma da installazione (D.M. 37/2008) (Garanzia facoltativa, operante solo se richiamato il codice 732 nella “ Parte B” del contratto) Limitatamente agli assicurati che effettuano lavori di sola installazione di impianti di cui all’Art. 1 del D.M. 37/2008, a parziale deroga dell’Art. 6.5 Rischi esclusi dall’assicurazione, lett. j), ed esclusivamente per la messa in opera dei beni venduti, la garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all’ Assicurato per i danni cagionati a terzi, compresi i committenti, dopo l’ultimazione di lavori di installazione delle cose vendute, esclusi i veicoli a motore ed i natanti, purché tali danni avvengano entro dieci anni dall’esecuzione dei lavori, purchè verificatisi durante il periodo di validità dell’assicurazione e denunciati durante il periodo di validità del contratto. Sono esclusi: a) i danni cagionati da vizio o da difetto originario dei prodotti venduti da chiunque fabbricati, nonché i danneggiamenti alle cose installate; b) qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione delle cose stesse, nonché i danni conseguenti al loro mancato uso; c) i danni cagionati dall’applicazione di apparecchi protesici. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con un limite di € 15.500,00 per sinistro e di € 55.000,00 per annualità assicurativa. Relativamente ai danni a cose la garanzia è prestata con l’applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di € 500,00 ed il massimo di € 5.000,00. B) Responsabilità civile della fornitura (Garanzia facoltativa, operante solo se richiamato il codice 722 nella “ Parte B” del contratto) A parziale deroga dell’Art. 6.5 Rischi esclusi dall’assicurazione, lett. j), la garanzia è operante per i danni cagionati da prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione. La garanzia opera esclusivamente per la vendita al mi- nuto, compresi i danni derivanti da vizio originario del prodotto, relativamente alla responsabilità derivante all’Assicurato in seguito a quanto disposto dall’Art. 116 Responsabilità del fornitore – del D.Lgs. 206/2005. Sono esclusi: a) i prodotti rigenerati, ricondizionati o di seconda mano; b) le spese di rimpiazzo del prodotto o di sue parti e le spese di riparazione o gli importi pari al controvalore del prodotto; c) le spese sostenute in sede extragiudiziale per le ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del sinistro; d) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non da lui direttamente derivanti dalla legge. Relativamente alla presente garanzia si conviene che una pluralità di sinistri originatisi da uno stesso vizio, anche se manifestatisi in più prodotti ed in più anni, sarà considerata un unico sinistro. In tale caso la data della prima richiesta di risarcimento sarà considerata come data di tutte le richieste. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con un limite di € 50.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa. Relativamente ai danni a cose la garanzia è prestata con l’applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di € 500,00 ed il massimo di € 5.000,00. C) Responsabilità civile del commercio ambulante (Garanzia facoltativa, operante solo se richiamato il codice 723 nella Parte B del contratto) 1. L’assicurazione di responsabilità civile si intende operante per l’esercizio in forma ambulante dell’attività commerciale identificata in polizza nell’ambito di aree idonee esercitata nel territorio italiano, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano. L’ubicazione indicata in polizza si intende riferita a depositi serventi in via accessoria all’attività commerciale assicurata. Se tale ubicazione coincide con la dimora dell’Assicurato si intende non operante la responsabilità civile derivante dalla proprietà e conduzione del fabbricato, nonché la garanzia di cui all’Art. 6.6 Operatività delle garanzie lett. m). Sono comprese le operazioni di allestimento, conduzione e smontaggio degli stand. Nel caso che l’attività commerciale sia svolta a bordo di veicoli, l’assicurazione opera esclusivamente quando essi sostino nelle aree destinate all’esercizio dell’attività assicurata, ferma l’esclusione dei rischi della circolazione. Il massimale per sinistro indicato in polizza costituisce anche il limite massimo di copertura per anno assicurativo. 2. Relativamente ai danni a cose altrui conseguenti ad incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute o possedute, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con il massimo di € 150.000,00 per sinistro e annualità assicurativa e con l’applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di € 500,00 ed il massimo di € 1.500,00. 3. Per i danni subiti dai mezzi di trasporto e alle cose trovantisi nell’ambito delle operazioni di carico, scarico, allestimento o smobilitazione dell’esercizio mobile. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con il massimo di € 15.000,00 per sinistro e annualità assicurativa. la garanzia è prestata con l’applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di € 150,00 ed il massimo di € 1.500,00. Sono esclusi i danni alle cose sulle quali si compiono direttamente i lavori. D) Responsabilità civile dei distributori di carburante in genere (Garanzia facoltativa, operante solo se richiamato il codice 724 nella “ Parte B” del contratto) A parziale deroga dell’Art. 6.5 Rischi esclusi dall’assicurazione lett. f), e lett. j), la garanzia comprende i danni subiti dai veicoli sotto rifornimento, con applicazione di una franchigia per danni a cose di € 100,00 per sinistro. La garanzia è operante per i danni che si verifichino nel luogo dove si esercita l’attività cui si riferisce l’assicurazione, salvo quanto derogato al seguente comma. Relativamente alle attività di rifornimento di carburante e/o cambio dell’olio, la garanzia è prestata per i danni che avvengono entro 36 ore dal rifornimento e/o cambio, ad una distanza dall’esercizio non superiore a 5 Km. La garanzia è prestata con l’applicazione di una franchigia di € 150,00 per sinistro, ed è prestata con un massimo risarcimento di € 2.500,00 per veicolo e di € 25.000,00 per annualità assicurativa. Per la presente clausola valgono inoltre le seguenti esclusioni per danni: a) da incendio e da furto anche se conseguenti a mancato od insufficiente funzionamento di impianti antincendio o antifurto; b) da mancato uso o indisponibilità del veicolo; c) derivanti da vizio o difetto dei prodotti forniti. E) Responsabilità civile dei distributori di carburante in genere, stazioni di servizio per veicoli a motore, stazioni di lavaggio automatico (Garanzia facoltativa, operante solo se richiamato il codice 725 nella Parte B del contratto) A parziale deroga dell’Art. 6.5 Rischi esclusi dall’assicurazione lett. f), e lett. j), la garanzia comprende i danni subiti dai veicoli sotto rifornimento o sottoposti a lavori di manutenzione o riparazione con la sola esclusione delle parti direttamente interessate alle operazioni di riparazione e di manutenzione meccanica, con applicazione di una franchigia per danni a cose di € 100,00 per sinistro. Relativamente alle stazioni di lavaggio automatico sono esclusi i danni arrecati a modanature, specchietti retrovisori esterni, tergivetri e tergifari, ferma restando l’applicazione della franchigia di cui al comma precedente. La garanzia è operante per i danni che si verifichino nel luogo dove si esercita l’attività cui si riferisce l’assicurazione, salvo quanto derogato ai seguenti commi. Relativamente alle attività di rifornimento di carburante e/o cambio dell’olio, la garanzia è prestata per i SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE 51 di 67 danni che avvengono entro 36 ore dal rifornimento e/o cambio, ad una distanza dall’esercizio non superiore a 5 Km, con applicazione di una franchigia di € 150,00 per sinistro ed è prestata con un massimo risarcimento di € 2.500,00 per veicolo e di € 25.000,00 per annualità assicurativa. Relativamente ai lavori di autoriparazione di cui all’Art. 1 della Legge 5 febbraio 1992, n. 122, l’assicurazione vale per la responsabilità civile dell’Assicurato nella sua qualità di autoriparatore per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dai veicoli a motore riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione, dovuti a fatto od omissione per il quale l’Assicurato stesso sia responsabile ai sensi di legge. La garanzia è prestata per le attività di cui all’Art. 1 della citata Legge e purché l’Assicurato sia in possesso dell’abilitazione prevista dalla Legge stessa. L’assicurazione è prestata per i danni che avvengono entro un anno dall’esecuzione dei lavori, purché verificatisi durante il periodo di validità dell’assicurazione e denunciati durante il periodo di validità del contratto. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con il limite di € 25.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa 52 di 67 SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE e, relativamente ai danni a cose, con l’applicazione di uno scoperto del 20%, col minimo di € 250,00 ed il massimo di € 5.000,00. Per tutte le attività assicurate con la presente clausola valgono inoltre le seguenti esclusioni per i danni: a) da incendio e da furto anche se conseguenti a mancato od insufficiente funzionamento di impianti antincendio o antifurto; b) da mancato uso o indisponibilità del veicolo; c) derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati o forniti, fatta eccezione per i raccordi e le minuterie fabbricati e/o adattati dall’Assicurato. F) Franchigia Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) (Garanzia facoltativa, operante solo se richiamato il codice 709 nella Parte B del contratto) La garanzia di cui all’Art 6.2 Assicurazione Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro è prestata, relativamente alla invalidità permanente, con l’applicazione di una franchigia di € 2.500,00 per sinistro. SEZIONE TUTELA LEGALE Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione per gli Esercizi Commerciali SCELTACOMPLETA 7. Sezione TUTELA LEGALE Art. 7.1 – Rischio assicurato Avvalendosi di ARAG Assicurazioni S.p.A. in seguito denominata ARAG, alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente per la gestione dei sinistri, la Società si obbliga ad assumere a proprio carico, nei limiti della somma indicata nella scheda di polizza, Parte B del contratto nonché alle condizioni che seguono, l’onere delle spese per l’assistenza giudiziale e stragiudiziale, sia civile che penale, che si rendano necessarie per la tutela dei diritti degli Assicurati in conseguenza di un fatto inerente ai rischi garantiti per i quali sia stato pagato il relativo premio. Sono in garanzia esclusivamente le spese: a) per l’intervento di un legale; b) per l’intervento di un consulente tecnico d’ufficio; c) per l’intervento di un consulente tecnico di parte; d) di giustizia, in caso di condanne penali; e) conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società o da ARAG; f) liquidate alla controparte in caso di soccombenza; g) di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamiche dei sinistri; h) di indagini per la ricerca di prove a difesa; i) per la redazione di istanze all’Autorità Giudiziaria; nonché: j) il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (D.L. 11.03.2002 n. 28) se non ripetuto dalla controparte, in caso di soccombenza di quest’ultima. Art. 7.2 – Persone assicurate L’assicurazione è operante per il Contraente e per gli addetti all’esercizio commerciale per fatti inerenti all’esercizio dell’attività assicurata. Art. 7.3 – Decorrenza della garanzia La garanzia è prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e precisamente: a) dopo le ore 24 del giorno di effetto dell’assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali; b) dopo 90 giorni dall’effetto dell’assicurazione per gli altri casi. I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento. La garanzia non viene prestata per i sinistri insorgenti da fatti, accordi o contratti che, al momento dell’effetto della polizza, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da una delle parti. Qualora il fatto che origina il sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico caso assicurativo. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti. Art. 7.4 – Operatività della garanzia L’assicurazione vale per le controversie determinate da fatti verificatisi nel territorio dell’Unione Europea, compresa la Svizzera, ad eccezione delle eventuali vertenze di natura contrattuale, per le quali la garanzia è prestata per i sinistri insorti e processualmente trattati nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino. Art. 7.5 – Esclusioni L’assicurazione non è operante per: a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; b) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione degli atti); c) le controversie derivanti da fatti dolosi delle persone assicurate; d) le controversie di diritto amministrativo, fiscale, tributario; e) le controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore, imbarcazioni o aerei; f) le operazioni di acquisto, di trasformazione e/o di ristrutturazione, comportanti ampliamenti di volume di fabbricati; g) le controversie inerenti all’Art.28 dello Statuto dei lavoratori; h) le controversie tra più soggetti assicurati con la presente polizza; i) le violazioni civili o penali derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive, da contaminazione, da inquinamento di acque, terreni e colture; j) le vertenze con Istituti od Enti di assistenza o previdenza; k) le violazioni civili o penali derivanti da tumulti popolari, fatti bellici, atti vandalici, risse alle quali l’Assicurato abbia partecipato; l) le controversie di trasformazione, fusione, partecipazione societaria; m) il diritto di brevetto, marchio, esclusiva e concorrenza sleale; n) le controversie relative al diritto di famiglia, alle successioni e alle donazioni; o) l’acquisto di beni mobili registrati; p) il recupero dei crediti; q) le controversie relative a rapporti tra soci e/o amministratori; r) le vertenze relative a forniture di beni o a prestazioni di servizi che l’Assicurato effettui; s) le controversie con la Società. SEZIONE TUTELA LEGALE 53 di 67 Art. 7.6 – Spese di arbitrato Qualora la soluzione della controversia che rientri in garanzia, per accordo scritto delle Parti, sia stata demandata ad uno o più arbitri, la Società rimborserà all’Assicurato le somme eventualmente rimaste a suo carico con il massimo di € 1.600,00 per ciascun arbitrato. Art. 7.7 – Garanzie prestate La garanzia è prestata per la tutela dei diritti dell’Assicurato per fatti o eventi connessi allo svolgimento dell’attività dichiarata, ed in particolare per: a) le controversie per danni extracontrattuali subiti dall’Assicurato in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti; b) le controversie per danni extracontrattuali cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell’Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere a norma di legge; c) la difesa penale dell’Assicurato per delitti colposi o contravvenzioni; d) le controversie di diritto civile nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, in relazione a forniture di beni o prestazioni di servizi da lui commissionate e/o ricevute, purché il valore in lite non sia inferiore a € 600,00; e) le controversie di diritto civile riguardanti la locazione o proprietà del fabbricato indicato nella “Parte B” del contratto, ove viene svolta l’attività, purché il valore in lite non sia inferiore a € 600,00; f) le controversie di diritto civile relative a contratti individuali di lavoro con gli addetti all’esercizio commerciale, purché questi risultino regolarmente iscritti al libro matricola e il valore in lite non sia inferiore a € 600,00. Art. 7.8 – Condizione aggiuntiva (operante solo se espressamente indicata nella scheda polizza Parte B del contratto e pagato il relativo premio). SEZIONE TUTELA LEGALE Controversie contrattuali con i Clienti, Recupero crediti e Concorrenza sleale a) Controversie in materia di contraffazioni di marchio, brevetto nonché esclusiva o concorrenza sleale A parziale deroga dell’Art. 7.5 Esclusioni – lett. m), la garanzia vale per la difesa dei diritti dell’Assicurato in caso di contraffazioni di marchio, brevetto nonché esclusiva o concorrenza sleale purché quest’ultima sia attuata da terzi e circoscritta ai casi in cui l’Assicurato debba richiedere danni. Nel caso in cui l’Assicurato risulti convenuto è previsto il rimborso delle spese qualora la lite instaurata abbia esito favorevole. b) Vertenze contrattuali con i Clienti e Recupero Crediti A parziale deroga dell’Art. 7.5 Esclusioni lett. p) e r), le garanzie vengono prestate al Contraente per sostenere vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi da quest’ultimo effettuati, compreso il recupero dei crediti. Per quanto riguarda il recupero dei crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi novanta giorni dalla validità della presente polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi (Art. 474 Cod. Proc. Civ.) o documentati da prova scritta o equiparata (Artt. 634 e 636 Cod. Proc. Civ.). ARAG, accertata la regolarità della denuncia del sinistro, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al recupero dei crediti promuovendo, se necessario, procedimento di ingiunzione e/o esecutivo purché sussistano oggettive possibilità di recupero. La presente condizione viene prestata con il limite di due denunce per ciascun anno assicurativo e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione per gli Esercizi Commerciali SCELTAGLOBALE 7. Sezione TUTELA LEGALE Art. 7.1 – Rischio assicurato Avvalendosi di ARAG Assicurazioni S.p.A. in seguito denominata ARAG, alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente per la gestione dei sinistri, la Società si obbliga ad assumere a proprio carico, nei limiti della somma indicata nella scheda di polizza, Parte B del contratto nonché alle condizioni che seguono, l’onere delle spese per l’assistenza giudiziale e stragiudiziale, 54 di 67 SEZIONE TUTELA LEGALE sia civile che penale, che si rendano necessarie per la tutela dei diritti degli Assicurati in conseguenza di un fatto inerente ai rischi garantiti per i quali sia stato pagato il relativo premio. Sono in garanzia esclusivamente le spese: a) per l’intervento di un legale; b) per l’intervento di un consulente tecnico d’ufficio; c) per l’intervento di un consulente tecnico di parte; d) di giustizia, in caso di condanne penali; e) conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società o da ARAG; f) liquidate alla controparte in caso di soccombenza; g) di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamiche dei sinistri; h) di indagini per la ricerca di prove a difesa; i) per la redazione di istanze all’Autorità Giudiziaria; nonché: j) il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (D. L. 11.03.2002 n. 28) se non ripetuto dalla controparte, in caso di soccombenza di quest’ultima. Art. 7.2 – Persone assicurate L’assicurazione è operante per il Contraente e per gli addetti all’esercizio commerciale per fatti inerenti all’esercizio dell’attività assicurata. Art. 7.3 – Decorrenza della garanzia La garanzia è prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e precisamente: a) dopo le ore 24 del giorno di effetto dell’assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali; b) dopo 90 giorni dall’effetto dell’assicurazione per gli altri casi. I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento. La garanzia non viene prestata per i sinistri insorgenti da fatti, accordi o contratti che, al momento dell’effetto della polizza, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da una delle parti. Qualora il fatto che origina il sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti. In caso di controversie tra Contraente e Assicurati, la garanzia opera esclusivamente a favore del Contraente. Art. 7.4 – Operatività della garanzia L’assicurazione vale per le controversie determinate da fatti verificatisi nel territorio dell’Unione Europea, compresa la Svizzera, ad eccezione delle eventuali vertenze di natura contrattuale, per le quali la garanzia è prestata per i sinistri insorti e processualmente trattati nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino. Art. 7.5 – Esclusioni L’assicurazione non è operante per: a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; b) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione atti); c) le controversie derivanti da fatti dolosi delle persone assicurate; d) le controversie di diritto amministrativo, fiscale tributario; e) le controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore, imbarcazioni o aerei; f) le operazioni di acquisto, di trasformazione e/o di ristrutturazione, comportanti ampliamenti di volume di fabbricati; g) le controversie inerenti all’Art.28 dello Statuto dei lavoratori; h) le controversie tra più soggetti assicurati con la presente polizza; i) le violazioni civili o penali derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive, da contaminazione, da inquinamento di acque, terreni e colture; j) le vertenze con Istituti od Enti di assistenza o previdenza; k) le violazioni civili o penali derivanti da tumulti popolari, fatti bellici, atti vandalici, risse alle quali l’Assicurato abbia partecipato; l) le controversie di trasformazione, fusione, partecipazione societaria; m) il diritto di brevetto, marchio, esclusiva e concorrenza sleale; n) le controversie relative al diritto di famiglia, delle successioni e donazioni; o) l’acquisto di beni mobili registrati; p) il recupero dei crediti; q) le controversie relative a rapporti tra soci e/o amministratori; r) le vertenze relative a forniture di beni o a prestazioni di servizi che l’Assicurato effettui; s) le controversie con la Società. Art. 7.6 – Spese di arbitrato Qualora la soluzione della controversia che rientri in garanzia, per accordo scritto delle Parti, sia stata demandata ad uno o più arbitri, la Società rimborserà all’Assicurato le somme eventualmente rimaste a suo carico con il massimo di € 1.600,00 per ciascun arbitrato. Art. 7.7 – Garanzie prestate La garanzia assicurativa è prestata per la tutela dei diritti dell’Assicurato per fatti o eventi connessi allo svolgimento dell’attività dichiarata, ed in particolare per: a) le controversie per danni extracontrattuali subiti dall’Assicurato in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti; b) le controversie per danni extracontrattuali cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell’Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere a norma di legge; c) la difesa penale dell’Assicurato per delitti colposi o contravvenzioni; d) le controversie di diritto civile nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, in relazione a forniture di beni o prestazioni di servizi da lui commissionate e/o ricevute, purché il valore in lite non sia inferiore a € 600,00; SEZIONE TUTELA LEGALE 55 di 67 e) le controversie di diritto civile riguardanti la locazione o proprietà del fabbricato indicato nella Parte B del contratto, ove viene svolta l’attività, purché il valore in lite non sia inferiore a € 600,00; f) le controversie di diritto civile relative a contratti individuali di lavoro con gli addetti all’esercizio commerciale, purché questi risultino regolarmente iscritti al libro matricola e il valore in lite non sia inferiore a € 600,00; g) la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, comprese le controversie aventi ad oggetto inadempimenti o violazioni di norme di diritto fiscale o amministrativo, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo. h) D. Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Le garanzie vengono prestate al Contraente a tutela dei diritti dei propri addetti, in qualità di: - Responsabile dei lavori - Coordinatore per la progettazione - Coordinatore per l’esecuzione dei lavori - Legali Rappresentanti - Dirigenti - Preposti - Medico Competente - Responsabili dei Servizi di Prevenzione - Lavoratori Dipendenti. Le garanzie valgono anche qualora il Contraente, in relazione all’attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori ai sensi del D.Lgs 81/08. La presente garanzia opera in parziale deroga all’Art. 7.5 “Esclusioni” lett. b) per la materia amministrativa. Le garanzie valgono nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per: a) sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni; b) sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (Artt. 589 – 590 Codice Penale); c) proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a €250,00. i) D.Lgs. 193/07 relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare. Le garanzie vengono prestate per il Contraente in relazione al D.Lgs. 193/07 a tutela del Titolare dell’Industria Alimentare e del Responsabile delegato dal Titolare in quanto dipendente dell’Azienda. Le garanzie valgono, nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. 193/07 e delle altre disposizioni normative e/o regolamenti in materia di igiene alimentare, per: • sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni; 56 di 67 SEZIONE TUTELA LEGALE • sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (Artt. 589 - 590 Codice Penale); • proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie. La Società provvederà, su richiesta dell’Assicurato, alla redazione e presentazione dell’opposizione/ impugnazione qualora l’Assicurato faccia pervenire alla Società il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. j) D.Lgs. 196/03 - Tutela della Privacy. Le garanzie vengono prestate a favore del Contraente in relazione alla Legge del 31.12.96 n° 675 così come modificata dal D.Lgs. 196/03 e successive integrazioni a tutela dei diritti del: • Titolare del Trattamento, purché Contraente; • Responsabile/i del trattamento purché dipendente/i dell’Azienda Contraente. Le garanzie vengono prestate a condizione che il Titolare abbia provveduto alla notificazione all’Autorità Garante ai sensi di legge. Le garanzie vengono prestate per le spese sostenute dagli Assicurati relativamente ai casi assicurativi che siano connessi allo svolgimento degli incarichi/ ruoli di cui sopra, affidati dal Contraente su espressa delega scritta. Le garanzie valgono per: • sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni; • sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (Art. 530 comma 1, Cod. Proc. Pen.). Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l’obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute, quando la sentenza sia passata in giudicato. La prestazione opera in deroga all’Art 7.5 – Esclusioni – lett. c). • sostenere la difesa nei procedimenti civili e/o dinanzi al Garante così come previsto ai sensi di legge; sono comprese altresì le opposizioni al Tribunale del luogo ove risiede il Titolare. Qualora sussista copertura di Responsabilità Civile, la presente garanzia opererà solo dopo che risultino adempiuti, aisensi dell’Art. 1917 Cod. Civ., gli obblighi dell’Assicuratore di Responsabilità Civile. Insorgenza del caso assicurativo - “D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; D.Lgs 193/07 Relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare”; D.Lgs n. 196/03 - Tutela della Privacy” Si conviene che, ai fini delle garanzie previste dall’Art 7.7 – Scelta Globale - lettere h),i) e j), per insorgenza del caso assicurativo si intende: • il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale; • il momento in cui l’Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto. La garanzia si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 1 anno dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissioni dall’impresa assicurata. Art. 7.8 – Condizione aggiuntiva (operante solo se espressamente indicata nella scheda polizza Parte B del contratto e pagato il relativo premio). Controversie contrattuali con i Clienti, Recupero crediti e Concorrenza sleale a) Controversie in materia di contraffazioni di marchio, brevetto nonché esclusiva o concorrenza sleale A parziale deroga dell’Art. 7.5 Esclusioni – lett. m), la garanzia vale per la difesa dei diritti dell’Assicurato in caso di contraffazioni di marchio, brevetto nonché esclusiva o concorrenza sleale purché quest’ultima sia attuata da terzi e circoscritta ai casi in cui l’Assicurato debba richiedere danni. Nel caso in cui l’Assicurato risulti convenuto è previsto il rimborso delle spese qualora la lite instaurata abbia esito favorevole. b) Vertenze contrattuali con i Clienti e Recupero Crediti A parziale deroga dell’Art. 7.5 Esclusioni lett. p) e r), le garanzie vengono prestate al Contraente per sostenere vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi da quest’ultimo effettuati, compreso il recupero dei crediti. Per quanto riguarda il recupero dei crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi 90 giorni dalla validità della presente polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi (Art. 474 Cod. Proc. Civ.) o documentati da prova scritta o equiparata (Artt. 634 e 636 Cod. Proc. Civ.). ARAG, accertata la regolarità della denuncia del sinistro, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al recupero dei crediti promuovendo, se necessario, procedimento di ingiunzione e/o esecutivo purché sussistano oggettive possibilità di recupero. La presente condizione viene prestata con il limite di due denunce per ciascun anno assicurativo e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. SEZIONE TUTELA LEGALE 57 di 67 SEZIONE INFORTUNI Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione per gli Esercizi Commerciali SCELTACOMPLETA 8. Sezione INFORTUNI Art. 8.1 – Rischio assicurato La Società si obbliga a corrispondere all’Assicurato, alle condizioni che seguono e per casi assicurati di seguito precisati, l’indennizzo dovuto in conseguenza diretta ed esclusiva di un infortunio occorso: • nell’esecuzione di lavori inerenti all’attività esercitata dagli Assicurati; • durante il percorso dall’abitazione al luogo di lavoro e viceversa. Art. 8.2 – Persone assicurate L’assicurazione è prestata a favore degli Assicurati espressamente indicati nella scheda di polizza, Parte B del contratto, ferme le limitazioni ed esclusioni previste dall’Art. 8.7 – Persone non assicurabili – Cessazione dell’assicurazione. Art. 8.3 – Garanzie prestate • Morte Se l’infortunio ha come conseguenza la morte dell’Assicurato, la Società corrisponde il capitale assicurato risultante dalla scheda di polizza, Parte B del contratto. • Morte presunta Qualora l’Assicurato sia scomparso a seguito di Infortunio indennizzabile ai sensi di polizza e, in applicazione dell’art. 60, comma 3 del Codice Civile o dell’art. 211 del Codice della Navigazione, l’autorità giudiziaria ne abbia dichiarato la morte presunta e di tale evento sia stata fatta registrazione negli atti dello stato civile, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto di designazione agli eredi dell’Assicurato in parti uguali, la somma dovuta per il caso di morte. Se dopo il pagamento dell’indennizzo, è provata l’esistenza in vita dell’Assicurato, la Società ha diritto di agire nei confronti dei beneficiari e dell’Assicurato stesso per la restituzione della somma corrisposta. • Invalidità permanente Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente di grado accertato, stabilito secondo le percentuali previste nella tabella allegata al D.P.R. 30/06/65 n. 1124 e successive modificazioni, superiore al 50%, la Società corrisponde il capitale assicurato indicato nella scheda di polizza, Parte B del contratto. • Indennità per ricovero e convalescenza Se l’infortunio ha come conseguenza : • il ricovero per almeno un giorno presso un Istituto di cura; • una immobilizzazione, anche senza ricovero, applicata per almeno 20 giorni consecutivi. La Società corrisponde l’indennità giornaliera risultante dalla scheda di polizza, Parte B del contratto. 58 di 67 SEZIONE INFORTUNI Quando il ricovero non si protragga per almeno tre giorni consecutivi (compresi due pernottamenti; esclusi tutti i casi di Day Hospital) presso un Istituto di cura, la Società eroga l’indennizzo per la convalescenza per un periodo massimo di 10 giorni. L’indennizzo sarà corrisposto per un periodo massimo di trecentosessantacinque giorni per ogni infortunio, con il limite di 90 giorni per la convalescenza. Nel caso in cui l’Assicurato non abbia inviato successivi certificati medici, la liquidazione dell’indennizzo sarà effettuata considerando data di guarigione quella pronosticata dall’ultimo certificato regolarmente inviato. Art. 8.4 – Parificazione ad infortunio Sono considerati infortuni: a) l’asfissia non di origine morbosa; b) gli avvelenamenti acuti da ingestione involontaria o da assorbimento di sostanze; c) l’annegamento; d) l’assideramento o il congelamento; e) i colpi di sole o di calore; f) la folgorazione; g) le affezioni ed avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti con esclusione della malaria e delle malattie tropicali. Art. 8.5 – Estensioni Sono altresì indennizzabili: a) gli infortuni cagionati con colpa grave dell’Assicurato, imperizia e negligenza, nonché quelli cagionati da tumulti popolari, sommosse e atti violenti in genere ai quali l’Assicurato non abbia partecipato attivamente; b) gli infortuni determinati dalle seguenti calamità naturali: terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni ed inondazioni, a parziale deroga dell’art. 1912 del Codice Civile. Resta convenuto che la presente estensione è operante per il solo caso di morte e che la Società corrisponderà un importo massimo pari al 50% dell’indennizzo dovuto a termini di polizza. Art. 8.6 – Esclusioni L’assicurazione non è operante per: a) gli infortuni causati da reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato, dalla sua partecipazione attiva a tumulti popolari, sommosse, atti violenti in genere; b) gli infortuni occorsi all’Assicurato alla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se lo stesso è privo dell’abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; c) gli infortuni occorsi all’Assicurato a bordo di aeromobili; d) gli infortuni occorsi all’Assicurato in conseguenza di: ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti, o psicotrope ed intossicazioni da esse derivanti; e) le conseguenze di interventi chirurgici, di accertamenti e di cure mediche non resi necessari da infortunio indennizzabile; g) le conseguenze dirette ed indirette derivanti da sostanze biologiche o chimiche quando non siano utilizzate per fini pacifici; h) gli infortuni determinati da sforzi e le ernie di qualsiasi tipo; Art. 8.7 – Persone non assicurabili – Cessazione dell’assicurazione Premesso che non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da: alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniacodepressive o stati paranoidi, si conviene che la sopravvenienza di tali malattie durante la validità del contratto, costituisce causa di automatica cessazione dell’assicurazione alla prima scadenza annuale al loro manifestarsi, per l’Assicurato affetto da tali patologie. L’eventuale incasso dei premi, scaduti successiva- SEZIONE INFORTUNI mente, da parte della Società, non costituisce deroga a quanto sopra stabilito e dà diritto al Contraente di richiedere la restituzione, con la maggiorazione degli interessi legali, in qualsiasi momento. Art. 8.8 – Limite di indennizzo per sinistro collettivo Si conviene fra le parti che, nel caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più persone assicurate con la presente polizza, in conseguenza di un unico evento, l’esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà essere superiore a € 5.000.000,00. Se gli indennizzi complessivamente dovuti eccedessero tale importo, la Società procederà alla loro riduzione proporzionale. Art. 8.9 – Assicurazione per conto altrui Qualora la presente assicurazione sia stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, ai sensi delle disposizioni dell’art. 1891 Codice Civile. Art. 8.10 – Operatività della garanzia L’Assicurazione è valida in tutto il mondo. Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione per gli Esercizi Commerciali SCELTAGLOBALE 8. Sezione INFORTUNI Art. 8.1 – Rischio assicurato La Società si obbliga a corrispondere all’Assicurato, alle condizioni che seguono e per casi assicurati di seguito precisati, l’indennizzo dovuto in conseguenza diretta ed esclusiva di un infortunio occorso: • nell’esecuzione di lavori inerenti all’attività esercitata dagli Assicurati; • nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere professionale. Art. 8.2 – Persone assicurate L’assicurazione è prestata a favore degli Assicurati espressamente indicati nella scheda di polizza, Parte B del contratto, ferme le limitazioni ed esclusioni previste dall’Art. 8.8 – Persone non assicurabili – Cessazione dell’assicurazione. Art. 8.3 – Garanzie prestate • Morte Se l’infortunio ha come conseguenza la morte dell’Assicurato, la Società corrisponde il capitale as- sicurato risultante dalla scheda di polizza, Parte B del contratto. • Morte presunta Qualora l’Assicurato sia scomparso a seguito di Infortunio indennizzabile ai sensi di polizza e, in applicazione dell’art. 60, comma 3 del Codice Civile o dell’art. 211 del Codice della Navigazione, l’autorità giudiziaria ne abbia dichiarato la morte presunta e di tale evento sia stata fatta registrazione negli atti dello stato civile, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto di designazione agli eredi dell’Assicurato in parti uguali, la somma dovuta per il caso di morte. Se dopo il pagamento dell’indennizzo, è provata l’esistenza in vita dell’Assicurato, la Società ha diritto di agire nei confronti dei beneficiari e dell’Assicurato stesso per la restituzione della somma corrisposta. • Invalidità permanente Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente di grado accertato, stabilito secondo le percentuali previste nella tabella allegata al D.P.R. 30/06/65 n. 1124 e successive modificazioni, superiore al 50%, la Società corrisponde il capitale assi- SEZIONE INFORTUNI 59 di 67 curato indicato nella scheda di polizza, Parte B del contratto. • Indennità per ricovero e convalescenza Se l’infortunio ha come conseguenza : • il ricovero per almeno un giorno presso un Istituto di cura; • una immobilizzazione, anche senza ricovero, applicata per almeno 20 giorni consecutivi. La Società corrisponde l’indennità giornaliera risultante dalla scheda di polizza, Parte B del contratto. Quando il ricovero non si protragga per almeno tre giorni consecutivi (compresi due pernottamenti; esclusi tutti i casi di Day Hospital) presso un Istituto di cura, la Società eroga l’indennizzo per la convalescenza per un periodo massimo di 10 giorni. L’indennizzo sarà corrisposto per un periodo massimo di trecentosessantacinque giorni per ogni infortunio, con il limite di 90 giorni per la convalescenza. Nel caso in cui l’Assicurato non abbia inviato successivi certificati medici, la liquidazione dell’indennizzo sarà effettuata considerando data di guarigione quella pronosticata dall’ultimo certificato regolarmente inviato. Art. 8.4 – Parificazione ad infortunio Sono considerati infortuni: a) l’asfissia non di origine morbosa; b) gli avvelenamenti acuti da ingestione involontaria o da assorbimento di sostanze; c) l’annegamento; d) l’assideramento o il congelamento; e) i colpi di sole o di calore; f) la folgorazione; g) le affezioni ed avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti con esclusione della malaria e delle malattie tropicali. Art. 8.5 – Estensioni Sono altresì indennizzabili: a) gli infortuni cagionati con colpa grave dell’Assicurato, imperizia e negligenza, nonché quelli cagionati da tumulti popolari, sommosse e atti violenti in genere ai quali l’Assicurato non abbia partecipato attivamente; b) gli infortuni determinati dalle seguenti calamità naturali: terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni ed inondazioni, a parziale deroga dell’art. 1912 del Codice Civile. Resta convenuto che la presente estensione è operante per il solo caso di morte e che la Società corrisponderà un importo massimo pari al 50% dell’indennizzo dovuto a termini di polizza; c) gli infortuni che l’Assicurato subisca, in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti, esclusi quelli effettuati: • su aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri; • su aeromobili di aeroclub; • su apparecchi per il volo da diporto o sportivo quali a titolo esemplificativo e non limitativo, ultraleggeri, deltaplani, mezzi per il parapendio. 60 di 67 SEZIONE INFORTUNI d) gli infortuni, derivanti da guerra, insurrezione, occupazione e invasione militare che l’Assicurato subisca fuori dal territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per un massimo di quattordici giorni dall’insorgere di tali eventi, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di tali eventi mentre si trovi nello Stato estero. Art. 8.6 – Esclusioni L’assicurazione non è operante per: a) gli infortuni causati da reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato, dalla sua partecipazione attiva a tumulti popolari, sommosse, atti violenti in genere; b) gli infortuni occorsi all’Assicurato alla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se lo stesso è privo dell’abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; c) gli infortuni occorsi all’Assicurato alla guida di aeromobili, nonché quelli occorsi in qualità di membro dell’equipaggio; d) gli infortuni occorsi all’Assicurato in conseguenza di: ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti, o psicotrope ed intossicazioni da esse derivanti; e) le conseguenze di interventi chirurgici, di accertamenti e di cure mediche non resi necessari da infortunio indennizzabile; f) gli infortuni causati da guerra, insurrezione, occupazione e invasione militare, salvo quanto stabilito dall’Art. 8.5 – Estensioni – punto d); g) le conseguenze dirette ed indirette derivanti da sostanze biologiche o chimiche quando non siano utilizzate per fini pacifici; h) gli infortuni determinati da sforzi e le ernie di qualsiasi tipo; i) gli infortuni derivanti dalla pratica dell’attività sportiva, comprese relative prove e allenamenti, degli sports elencati al successivo Art. 8.7 – Infortuni derivanti dalla pratica di attività sportive. Art. 8.7 – Infortuni derivanti dalla pratica di attività sportive a) Sports compresi Tutti gli sports, tranne quelli elencati al punto b) di questo articolo, svolti non in forma professionistica, senza alcuna forma di remunerazione e/o contributi di qualsiasi natura o titolo, da chiunque corrisposti. Per la pratica degli sports la garanzia è limitata ai casi di Morte e Invalidità Permanente. b) Sports esclusi È esclusa dall’assicurazione la pratica dei seguenti sports, comunque svolta: • alpinismo con scalata di rocce o di ghiacciai oltre il terzo grado della scala di Monaco; • pugilato, lotta e arti marziali nello loro varie forme, wrestling; • football americano, free-climbing, discesa di ra- pide, rafting, atletica pesante, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci estremo, sci alpinismo, bob, bob-sleigh (guidoslitta), skeleton (slittino), rugby, hockey, immersione con autorespiratore, speleologia, jumping; • motoristici e motonautici, comunque svolti, salvo le gare di regolarità pura; • paracadutismo e sports aerei in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, ultraleggeri, deltaplani e mezzi per il parapendio; • in forma professionistica. Art. 8.8 – Persone non assicurabili – Cessazione dell’assicurazione Premesso che non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da: alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficenza acquisita (A.I.D.S.), sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniacodepressive o stati paranoidi, si conviene che la sopravvenienza di tali malattie durante la validità del contratto, costituisce causa di automatica cessazione dell’assicurazione alla prima scadenza annuale al loro manifestarsi, per l’Assicurato affetto da tali patologie. L’eventuale incasso dei premi, scaduti successiva- mente, da parte della Società, non costituisce deroga a quanto sopra stabilito e dà diritto al Contraente di richiedere la restituzione, con la maggiorazione degli interessi legali, in qualsiasi momento. Art. 8.9 – Limite di indennizzo per sinistro collettivo Si conviene fra le parti che, nel caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più persone assicurate con la presente polizza, in conseguenza di un unico evento, l’esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà essere superiore a € 5.000.000,00. Se gli indennizzi complessivamente dovuti eccedessero tale importo, la Società procederà alla loro riduzione proporzionale. Art. 8.10 – Assicurazione per conto altrui Qualora la presente assicurazione sia stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, ai sensi delle disposizioni dell’art. 1891 Codice Civile. Art. 8.11 – Operatività della garanzia L’assicurazione è valida in tutto il mondo. SEZIONE INFORTUNI 61 di 67 NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA Testo articoli del Codice civile, del Codice di Navigazione e del Codice penale richiamati nel contratto. Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione per gli Esercizi Commerciali Art. 1375 Esecuzione di buona fede Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede (1337, 1358, 1366, 1460). CODICE CIVILE Art. 60 Altri casi di dichiarazione di morte presunta Oltre che nel caso indicato nell’art. 58, può essere dichiarata la morte presunta nei casi seguenti: 1. Omissis… 2. Omissis… 3. Quando alcuno è scomparso per un infortunio e non si hanno più notizie di lui, dopo due anni dal giorno dell’infortunio o, se il giorno non è conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese o, se neppure il mese è conosciuto, dalla fine dell’anno in cui l’infortunio è avvenuto (61-63; C.N. 206 ss., 837s.). Art. 62 Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall’art. 60 può essere domandata quando non si è potuto procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione dell’atto di morte. Questa dichiarazione è pronunziata con sentenza del tribunale su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone indicate nei capoversi dell’art. 50. Il tribunale qualora non ritenga di accogliere l’istanza di dichiarazione di morte presunta, può dichiarare l’assenza dello scomparso (49 ss.). Art. 1341 Condizioni generali di contratto Le condizioni generali di contratto (1342, 1679, 2211) predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione (1326) del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza (1370). In ogni caso non hanno effetto (1418, 1419), se non sono specificatamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità (1229), facoltà di recedere dal contratto (1373) o di sospenderne l’esecuzione (1461), ovvero sanciscono a carico dell’altro Contraente decadenze (2965), limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni (1462), restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con terzi (1379, 1566-68, 2596), tacita proroga o rinnovazione del contratto (1597, 1899), clausole compromissorie (808 C.P.C.) o deroghe alla competenza (6 C.P.C.) dell’autorità giudiziaria (28, 29 C.P.C.). Art. 1342 Contratto concluso mediante moduli o formulari Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate (1370). Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente. 62 di 67 NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA Art. 1588 Perdita e deterioramento della cosa locata Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento (1592) della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio (1611), qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile (1218 ss., 1256 ss., 2281). È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all’uso o al godimento della cosa (1594). Art. 1589 Incendio di cosa assicurata Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo (1891), la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore e il danno effettivo (1223). Quando di tratta di cosa mobile stimata (1908) e l’assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall’assicuratore. Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell’assicuratore (1916). Art. 1611 Incendio di casa abitata da più inquilini Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall’incendio (1588, 1589), proporzionatamente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata (1589). La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l’incendio è cominciato dall’abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l’incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione. Art. 1891 Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato (963). I diritti derivanti dal contratto spettano all’Assicurato, e il Contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’Assicurato medesimo. All’Assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il Contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’Assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione (2756). Art. 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avreb- be dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento (1441 ss.) del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o colpa grave (1894, 1898). L’assicuratore decade (2964 ss.) dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di voler esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza (1932). Art. 1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso (1373), mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza (1894). Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose (1932). Art. 1894 Assicurazione in nome o per conto di terzi Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi (1890, 1891), se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893 (1391, 1932). Art. 1896 Cessazione del rischio durante l’assicurazione Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l’assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finchè la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero. Qualora gli effetti dell’assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto e il rischio cessi nell’intervallo, l’assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese. Art. 1897 Diminuzione del rischio Se il Contraente comunica all’assicuratore i mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto (1373) entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione del recesso dal contratto ha effetto dopo un mese (1932; att. c. 187). Art. 1898 Aggravamento del rischio Il Contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito o fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato (1892, 1926). L’assicuratore può recedere dal contratto (1373), dandone comunicazione per iscritto all’Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio. Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per la efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso (1932; att. c. 187). Art. 1899 Durata dell’assicurazione L’assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell’ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. In caso di durata poliennale, l’Assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni (1932; 187 att.). Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita (1919 ss.). Art. 1900 Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell’Assicurato o dei dipendenti L’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA 63 di 67 dolo o da colpa grave del Contraente, dell’Assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave (1917). L’assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l’Assicurato deve rispondere (2048 – 2049; C.N. 524). Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del Contraente, dell’Assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana (Cost. 2) o nella tutela degli interessi comuni all’assicuratore (1914; C.N. 522). Art. 1901 Mancato pagamento del premio Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza (1460). Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto (1453 ss.) se l’assicuratore, nei termini di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita (1919 ss., 1924, 1932; att. c. 187). Art. 1907 Assicurazione parziale Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto. Art. 1910 Assicurazione presso diversi assicuratori Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l’Assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità. Nel caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purchè le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno (1908). L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti (1299). Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori (1299). Art. 1912 Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari Salvo patto contrario, l’assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da 64 di 67 NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA insurrezione o da tumulti popolari (C.N. 521). Art. 1914 Obbligo di salvataggio L’Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno (1227, 1915). Le spese fatte a questo scopo dall’Assicurato sono a carico dell’assicuratore, in proporzione del valore Assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro (1907), anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo salvo che l’assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente (1932, 2031; att. c. 187; C.N. 534). L’assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall’Assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente (1900; C.N. 534). L’intervento dell’assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti (1913). L’assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall’Assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato (1932). Art. 1915 Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio L’Assicurato che dolosamente non adempie (1218) l’obbligo dell’avviso (1913) o del salvataggio (1914) perde il diritto all’indennità. Se l’Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto (1932; att. c. 187). Art. 1916 Diritto di surrogazione dell’assicuratore L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato (1203 n.5), fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili (1589). Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti (74 ss.) o da affini (78) dell’Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici (2240). L’Assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali. Art. 1917 Assicurazione della responsabilità civile Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi (1900; C.N. 798, 1010). L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione dell’Assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l’Assicurato lo richiede (2767; C.N. 1015). Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’Assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse (1932). L’Assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore (1932, 2952; C.P.C. 106). Art. 2049 Responsabilità dei padroni e dei committenti I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti (1900). CODICE DELLA NAVIGAZIONE Art. 206 Scomparizione in mare Quando di una persona scomparsa da bordo non sia possibile recuperare il cadavere, il comandante della nave fa constare con processo verbale le circostanze della scomparizione e le ricerche effettuate. Il processo verbale deve essere iscritto sul ruolo di equipaggio. Dei fatti che hanno dato luogo alla compilazione del processo verbale, nonché dell’eseguita iscrizione di questo sul ruolo di equipaggio, deve essere fatta menzione nel giornale generale. Art. 211 Conseguenze della scomparizione in mare Nei casi di scomparizione a bordo per caduta in mare, nei quali ricorrano gli estremi di morte senza rinvenimento del cadavere previsti nell’art. 145 dell’ordinamento dello stato civile, e nei casi di scomparizione per naufragio, nei quali a giudizio dell’autorità marittima o consolare le persone scomparse debbano ritenersi perite, il procuratore della Repubblica, ottenuta l’autorizzazione del tribunale, provvede a far trascrivere il processo verbale nel registro delle morti. Negli altri casi di scomparizione da bordo o per naufragio, il procuratore della Repubblica, ottenuta l’autorizzazione del tribunale, trasmette il processo verbale alla competente autorità per l’annotazione nel registro delle nascite. In tali casi le conseguenze della scomparizione sono regolate dalle disposizioni del libro I, titolo IV, capo II, codice civile e, decorsi due anni dall’avvenimento, viene dichiarata la morte presunta a norma dell’art. 60 n. 3 dello stesso codice, su istanza del P.M. o di alcuna delle persone a ciò legittimate. Art. 835 Nascite, morti e scomparizioni da bordo Delle nascite e delle morti avvenute a bordo nonché della scomparizione da bordo di persone, delle quali non sia stato possibile recuperare il cadavere, il comandante dell’aeromobile deve prendere nota sul giornale di bordo e fare dichiarazioni nel primo aeroporto di approdo al direttore dell’aeroporto o all’autorità consolare. Le autorità predette raccolgono con processo verbale la dichiarazione del comandante e quelle dei testimoni, indicando le enunciazioni prescritte per la compilazione dei relativi atti di stato civile, o le circostanze della scomparizione e le ricerche effettuate (Così modificato dall’art. 16 legge 13 maggio 1983, n. 213). Art. 838 Conseguenze della scomparizione Le conseguenze della scomparizione da bordo o per perdita dell’aeromobile sono regolate dagli artt. 211 e 212. CODICE PENALE Art. 583 Circostanze aggravanti La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2. se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo. La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1. una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2. la perdita di un senso; 3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (C.N. 1151). Art. 649 Non punibilità e querela della persona offesa per fatti commessi a danno di congiunti Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno: 1. del coniuge non legalmente separato (C.C. 150); 2. di un ascendente o discendente (540; C.C. 75) o di un affine in linea retta (C.C. 78), ovvero dell’adottante o dell’adottato (C.C. 291); 3. di un fratello o di una sorella che con lui convivano. I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa (120), se commessi a danno del coniuge legalmente separato, ovvero del fratello o della sorella che non convivano con l’autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell’affine in secondo grado (C.C. 78) con lui conviventi. Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli articoli 628 - 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone. NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA 65 di 67 ELENCO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI PER SETTORE MERCEOLOGICO Codici Alimentazione 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 9999 Codici 1016 1017 1018 1019 9999 Codici 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1113 9999 Acque gassose e minerali, bibite analcoliche, succhi di frutta Alimentari in genere anche surgelati Caffè, drogherie e coloniali in generale Cereali, granaglie, sementi in genere, mangimi Confetture, conserve Formaggi in genere Frutta e verdura Liquori in genere ed altre bevande alcoliche, vini Macellerie, carni in genere, pollerie Panetterie con forno non continuo Pescherie Salumerie, pizzicherie Supermercati alimentari e simili, minimarket compresi generi per la pulizia della casa e della persona Surgelati escluse carni Surgelati comprese carni Altra attività – RD Esercizi pubblici Bar anche con rivendita tabacchi Bar senza rivendita tabacchi, enoteche Pasticcerie, gelaterie, cremerie, latterie Ristoranti, tavole calde, osterie, birrerie, trattorie, friggitorie, gastronomie, rosticcerie, pizzerie, anche con bar Altra attività – RD Abbigliamento e tessuti Abbigliamento in genere (escluse pellicce) Abbigliamento da lavoro Articoli per l’infanzia in genere Calzature in genere (esclusi articoli da viaggio) Calze, guanti, cravatte, foderami, mercerie (escluso abbigliamento) Cappelli, berretti Pelletterie, articoli in pelle e da viaggio, ombrelli Pelliccerie Tessuti, stoffe per abbigliamento Sartorie su misura e modisterie Altra attività – RD Codici Arredamenti, accessori per la casa 1029 Antiquari, quadri e oggetti d’arte (esclusi preziosi) 1030 Articoli casalinghi (esclusi elettrodomestici ed audiovisivi) 1031 Coperte, copriletti, trapunte, cuscini e materassi 1032 Elettrodomestici non audiovisivi ed apparecchi domestici compresi i relativi accessori (compresa installazione) 1103 Elettrodomestici non audiovisivi ed apparecchi domestici compresi i relativi accessori (esclusa installazione) 1033 Elettrodomestici anche audiovisivi ed apparecchi domestici compresi i relativi accessori (compresa installazione) Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione per gli Esercizi Commerciali Codici Arredamenti, accessori per la casa 1104 Elettrodomestici anche audiovisivi ed apparecchi domestici compresi i relativi accessori (esclusa installazione) 1034 Lampadari e lampade da tavolo (compresa installazione) 1035 Mobili in genere, divani, poltrone (escluso antiquariato/compresa installazione) 1105 Mobili in genere, divani, poltrone (escluso antiquariato/esclusa installazione) 1036 Mobili in metallo (escluso antiquariato/compresa installazione) 1106 Mobili in metallo (escluso antiquariato/esclusa installazione) 1037 Oggetti di vimini 1038 Tappeti, arazzi 1039 Tappezzerie, moquettes (esclusa installazione) 1040 Tessuti e stoffe per l’arredamento, biancheria per la casa 1041 Vetri, cristalli, specchi (esclusa installazione) 1107 Articoli per giardinaggio 9999 Altra attività – RD Codici Elettricità, elettronica, idraulica, meccanica, metalli ed ottica 1042 Apparecchi e materiali per impianti idraulici, di riscaldamento e condizionamento (esclusa installazione) 1043 Argenterie 1044 Articoli e materiali elettrici, utensileria elettrica (esclusa installazione) 1045 Articoli fotografici, compreso sviluppo e stampa, ottici e di precisione 1046 Articoli tecnici, industriali e scientifici, bilance 1047 Ferramenta, coltellerie, minuterie metalliche, utensileria e rubinetteria 1048 Macchine e meccanismi agricoli, edili, stradali ed industriali 1049 Macchine per duplicare e fotocopiare, macchine per scrivere, attrezzature ed arredamenti per ufficio (compresa installazione) 1050 Motori industriali e non 1051 Oggetti di metallo (esclusi stagno, ottone, bronzo, piombo, rame, acciai e preziosi) 1052 Oggetti di metallo (esclusi preziosi) 1053 Oreficerie, gioiellerie 1054 Personal computers, articoli e componenti elettronici, giochi elettronici 1055 Telefoni ed articoli di telefonia 1056 Timbri, targhe, medaglie, coppe (esclusi argento e preziosi) 9999 Altra attività – RD Codici Articoli generici in legno, plastica, gomma, carta 1057 Cancelleria, cartoleria, cartolibreria 1058 Copisterie, fotocopie, copie eliografiche 1059 Giornali e riviste, edicole, librerie, comprese videocassette e compact disc 1060 Legno da costruzione, opera, lavoro 66 di 67 ELENCO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI PER SETTORE MERCEOLOGICO Codici Articoli generici in legno, plastica, gomma, carta 1061 Oggetti di gomma (esclusi gommaspugna, microporosa e pneumatici) 1062 Oggetti di legno non artistici, cornici non in argento e simili 1063 Oggetti di plastica non espansa o alveolare 1108 Imballaggi anche combustibili (escluse materie plastiche espanse e/o alveolari) 9999 Altra attività – RD Codici Veicoli, natanti, cicli, motocicli e loro accessori 1064 Accessori e ricambi per auto, cicli, motocicli (escluso autoradio ed audiovisivi/esclusa installazione) 1065 Accessori e ricambi per auto, cicli, motocicli (esclusa installazione) 1066 Autoveicoli, autoconcessionari 1067 Barche, natanti in genere, articoli nautici (esclusa installazione) 1068 Biciclette, moto, ciclomotori 1069 Olii lubrificanti, minerali e non 1070 Pneumatici (esclusa vulcanizzazione/esclusa installazione) 1071 Roulottes e camper (vendita ed esposizione) 9999 Altra attività – RD Codici Articoli da regalo per lo sport ed il tempo libero 1072 Articoli da campeggio e sportivi (escluso abbigliamento) 1073 Articoli da campeggio e sportivi (compreso abbigliamento) 1074 Articoli di caccia e pesca 1109 Armi da fuoco (comprese munizioni) 1075 Bigiotteria (esclusi argento e preziosi) 1076 Bomboniere (esclusi argento e preziosi) 1077 Compact disc, audiocassette 1078 Giocattoli (esclusi quelli elettronici e pirici) 1079 Penne stilografiche, a sfera, a feltro (esclusi argento e preziosi) 1080 Videocassette 9999 Altra attività – RD Codici Edilizia ed accessori 1081 Ceramiche, maioliche, porcellane (esclusa installazione) 1082 Materiali ed attrezzature incombustibili per l’edilizia (esclusa installazione) 1083 Materiali ed attrezzature per l’edilizia (esclusi espansi e/o alveolari/esclusa installazione) 1084 Serramenti in genere (esclusa installazione) 1085 Vernici, smalti, colori, coloranti, terre coloranti, colle e paste adesive (esclusa installazione) 1112 Colorifici 9999 Altra attività – RD Codici Prodotti chimici, farmaceutici, medicali e cosmetici 1086 Articoli medicali, ortopedici, igienico sanitari (escluso medicinali) 1087 Concimi, fertilizzanti, diserbanti, disinfestanti 1088 Detersivi, sapone, saponette ed altri prodotti per l’igiene e la pulizia dei locali 1089 Erboristerie 1090 Farmacie (esclusi stupefacenti) 1110 Deposito di prodotti chimico-farmaceutici (esclusi stupefacenti) 1091 Profumerie, cosmetici, prodotti di bellezza e per l’igiene della persona 9999 Altra attività – RD Codici 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1111 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 9999 Attività varie Animali vivi e relativi mangimi ed accessori Articoli per fumatori (esclusi preziosi) Articoli religiosi (esclusi argento e preziosi) Articoli religiosi (esclusi preziosi) Bazar, empori, supermercati non alimentari (esclusi preziosi) Filatelia e numismatica (escluse monete d’oro) Fiori naturali freschi (escluso serre e vivai) Gallerie d’arte Sale di giochi elettronici Strumenti musicali ed accessori Tabaccherie Combustibili ad uso domestico (esclusi gas in bombole) Internet point Phone center Agenzie di scommesse sportive Lavanderie automatiche Fiori e piante artificiali Distributori di carburante (escluso servizi di autolavaggio e di officina) Distributori di carburante (compreso servizi di autolavaggio e di officina) Altra attività - RD Ed. 08/2011 ELENCO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI PER SETTORE MERCEOLOGICO 67 di 67 Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione per gli Esercizi Commerciali INFORMATIVA PRIVACY 1 di 2 INFORMATIVA PRIVACY Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti Art. 13 D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali Gentile Cliente, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Quali dati raccogliamo Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od altri soggetti(1) ci fornite; tra questi ci sono anche dati di natura sensibile(2) (idonei, in particolare, a rivelare il Suo stato di salute), indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi. Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il rilascio della polizza e la gestione dell’attività assicurativa e, in alcuni casi, obbligatorio per legge od in base alle disposizioni impartite dalle autorità di vigilanza di settore(3). In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori (relativi a Suoi recapiti) può, inoltre, risultare utile per agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni di servizio. Perché Le chiediamo i dati I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all’attività assicurativa e ai servizi forniti(4) nonché ai connessi adempimenti normativi; ove necessario potranno essere acquisiti ed utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo(5) e saranno inseriti in un archivio clienti di Gruppo. I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano od in operazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi connessi all’attività assicurativa(6). Poiché fra i Suoi dati personali ve ne sono alcuni di natura sensibile (relativi al Suo stato di salute) potremo trattarli soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso. Come trattiamo i Suoi dati I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa(7). Quali sono i Suoi diritti La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, a richiederne l’aggiornamento, l’integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione. Titolari del trattamento dei Suoi dati sono Unipol Assicurazioni S.p.A. (www.unipolassicurazioni.it) e Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (www.unipol.it), entrambe con sede in Via Stalingrado 45 – 40128 Bologna Per ogni eventuale dubbio o chiarimento, nonché per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie di soggetti ai quali comunichiamo i dati e l’elenco dei Responsabili, potrà 2 di 2 INFORMATIVA PRIVACY Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione per gli Esercizi Commerciali consultare il sito www.unipolassicurazioni.it o rivolgersi al Responsabile per il riscontro agli interessati, presso Unipol Assicurazioni S.p.A., al recapito sopra indicato – email: [email protected]. – NOTE – 1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici. 2) Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale. Sono considerati particolarmente delicati anche i c.d. dati giudiziari relativi a sentenze o indagini penali. 3) Come, ad esempio, gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali con le relative comunicazioni all’Amministrazione finanziaria, nonché gli obblighi di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (d.lgs. 231/07), nonché di segnalazione di eventuali operazioni ritenute sospette all’UIF presso Banca d’Italia, ecc. 4) Ad esempio, per predisporre o stipulare polizze assicurative, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l’individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; l’adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; l’analisi di nuovi mercati assicurativi; la gestione ed il controllo interno; attività statistico-tariffarie. 5) Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., cui è affidata, quale capogruppo, la gestione di alcuni servizi condivisi per conto della altre società del Gruppo. Per la normativa antiriciclaggio, e limitatamente alle polizze di ramo vita, i dati relativi all’avvenuta segnalazione di operazioni considerate sospette potranno essere comunicati solo ad altre società del Gruppo interessate quali intermediari finanziari (incluse le imprese assicurative operanti nei rami vita). 6) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all’estero (ove richiesto), da soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa” come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; medici, periti, legali; società di servizi per il quietanzamento; clinica convenzionata da Lei scelta; nonché ad enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l’adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (indicati nell’elenco disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro). 7) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti. Informativa B Unipol - ed. 01/07/2011 Mod. 7614A - Ed. 08/2011 - St.07/2011 - CAL. 2 0.000