Paesi Black List Elenco Aggiornato 2015

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Paesi Black List Elenco Aggiornato 2015
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Paesi Black List Elenco Aggiornato 2015
5 giugno 2015
Paesi Black List 2015 elenco aggiornato lista paesi a fiscalità privilegiata per
i quali in Italia vige l’obbligo di comunicazione di tutte le operazioni
intercorse tra le imprese residenti nel nostro Paese e quelle fiscalmente
domiciliate in Stati e territori non appartenenti alla Comunità Europea
aventi regimi c.d. paradisiaci.
Ad esempio è un paese a fiscalità privilegiata la Svizzera, Lussemburgo
paradiso fiscale, Aruba ecc. Tali paesi black list paradisi fiscali, sono stati
inseriti nell'elenco dalla legge 448/98 con modificazioni con il decretolegge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2010, n. 73, recante Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in
materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra
l’altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento
e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla
normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al
finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in
particolari settori. (GU n.120 del 25-5-2010 - Entrata in vigore del
provvedimento: 26/05/2010).
San Marino Lussemburgo Svizzera Monaco Cayman fuori
dalla black list:
San Marino fuori dalla black list: Da una lunga trattativa tra Italia e San
Marino, è stato firmato il decreto che prevede l'esclusione della
repubblica di San Marino dall'elenco paesi black list 2015. San Marino,
pertanto, inserito nella lista dei paesi a fiscalità privilegiata contenuta
nell'articolo 1 del decreto del ministro delle Finanze del 4 maggio 1999,
dal 12 febbraio 2014 ne viene escluso definitivamente.
Il Ministero dell'Economia con una nota firmata ieri dal ministro
Saccomanni, ha comunicato la fuoriuscita dall'elenco black list dello
stato sammarinese, a seguito della sottoscrizione il 3 ottobre scorso da
parte dei due paesi della Convenzione tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per evitare le
doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le
frodi fiscali, oltre a numerosi interventi normativi in materia di trasparenza
e scambio di informazioni a livello fiscale internazionale da parte di San
Marino e all'approvazione della riforma fiscale che porterà il prelievo
tributario sammarinese adeguato agli standard italiani.
Lussemburgo esce dalla black list, la lista dei paesi con fiscalità privilegiata
dei cd. paradisi fiscali, per effetto del decreto del Ministro dell'Economia
e delle Finanze firmato il 16 dicembre, che esclude lo Stato dal D.M.
21.11.2001. Si tratta ora, di aspettare l'entrata in vigore del decreto, entro
90 giorni dalla pubblicazione in GU, per far si che cadano gli obblighi di
comunicazione black list per il Lussemburgo.
Svizzera esce dalla black list dal 2017:
l'Italia firma con la Svizzera l'accordo che prevede la fine del segreto
bancario modificando l’attuale Convenzione sulla doppia imposizione
Italia-Svizzera e adeguandola agli standard dell’Ocse ma non prima del
2017. Solo dopo questa data. il fisco italiano potrà richiedere informazioni
bancarie in riferimento ai cittadini italiani che hanno avuto rapporti con
le banche svizzere. Le informazioni però non riguarderanno il
quinquiennio 2005-2009.
Principato di Monaco: accordo firmato tra l'Italia e il Principato sul modello
elaborato dall'Ocse "Tax Information Exchange Agreement" (Tiea), per
agevolare lo scambio di informazioni su richiesta tra Stati non hanno una
convenzione contro le doppie imposizioni.
Liechtenstein esce dalla black list: firmato dal Ministro dell'economia, Pier
Carlo Padoan, e il Primo Ministro e Ministro delle finanze del principato,
Adrian Hasler, l'accordo con cui il paese esce dalla black list e un
Protocollo aggiuntivo per rafforzare il contrasto all'evasione fiscale.
Isole Cayman: è stato firmato in dato 4 giugno 2015 dal Senato l'Accordo
tra Italia e Isole Cayman, al fine di migliorare lo scambio di informazioni
tra gli Stati che non hanno stretto la convenzione contro le doppie
imposizioni. Gli effetti di tale ratifica, portano, quindi le Isole Cayman alla
loro cancellazione dalla Black List ai fini dell’indeducibilità dei costi ex art.
110, co. 10-12 bis del Tuir, dal cui elenco iniziale fissato con il D.M.
23.01.2002, escono per effetto del D.M. 27.04.2015 i seguenti Stati: Isole
Cayman, Alderney (Isole del Canale, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba,
Belize, Bermuda, Filippine, Gibilterra, Guernsey (Isole del Canale), Herm
(Isole del Canale), Isola di Man, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini
britanniche, Jersey (Isole del Canale), Malesia, Montserrat.
Hong Kong: il Senato sempre il 4 giugno ha approvato il testo per la
ratifica e Convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e Hong
Kong. Per la sua uscita dall'elenco e l'entrata in vigore della Convenzione
occorre attendere il termine della procedura della ratifica, se questa si
concluderà nel 2015, la Convenzione entrerà in vigore dal gennaio 2016.
Paesi Black List Elenco aggiornato 2015 Agenzia delle Entrate:
Elenco paesi black list aggiornato 2015 Agenzia entrate: Il ministro
dell’economia e delle Finanze a seguito delle novità introdotte con la
Legge di Stabilità 2015 ha provveduto a firmare due decreti black list
riguardo all'indeducibilità dei costi e le controllate le cd. controlled
foreign companies
Black list indeducibilità dei costi:
In base all'articolo 1, comma 678, legge 190/2014, cd. legge di Stabilità
2015, l’unico importante criterio che impedisce ai Paesi di rimanere
nella lista nera italiana è la mancanza di un adeguato scambio di
informazioni con l’Italia, ciò significa che l'applicazione da parte di uno
Stato di una fiscalità agevolata e una minore tassazione, non è più
considerata ai fini di black list.
Pertanto sulla base di questo nuovo presupposto all'interno delle 3 liste
rimangono solo 46 paesi e ne escono 21.
Tra quelli che escono dalla black list 2015 sono;
Alderney (Isole del Canale), Anguilla, ex Antille Olandesi, Aruba, Belize,
Bermuda, Costarica, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Gibilterra, Guernsey
(Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Isola di Man, Isole Cayman,
Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Jersey (Isole del Canale),
Malesia, Mauritius, Montserrat, Singapore.
Black list “Controlled foreign companies”
Le novità sulla lista nera italiana sulle controllate, introdotte dall'articolo 1,
comma 680, legge 190/2014, riguardano l'elenco paesi black list sulle Cfc
sulla base di nuovi criteri di scambio delle informazioni e dell’adeguato
livello di tassazione delle imprese controllate estere che la Stabilità 2015
ha definito come adeguata una tassazione non inferiore al 50% riseptto a
quella italiana per cui le Filippine, Malesia e Singapore escono dalla
black list Cfc.
Black list prima del 2015:
Gli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato, ossia, con bassa
tassazione o addirittura nulla, che fino adesso erano nella black list
italiana sono quelle contenuti in 3 liste black list persone fisiche, black list
Cfc (controlled foreign companies) e black list indeducibilità componenti
negativi di reddito. Si ricorda che per verificare se un paese rientra o no
nella lista paesi black list Agenzia entrate, occorre considerare tutte le
liste emanate dai singoli decreti attuativi. In altre parole, l'elenco Paesi
Black List completo è dato dall'insieme delle liste e a prescindere dalla
condizione soggettiva dell’operatore economico.
Ciò significa che in Italia gli operatori commerciali che intrattengono
rapporti con un paese che rientra nella lista paesi paradisi fiscali, vige
l'obbligo di comunicare le operazioni ai fini IVA che superano una certa
soglia fissata dalal legge, all'Agenzia delle Entrate mediante il nuovo
modello polivalente da trasmettere all'Agenzia per via telematica. QUali
sono i paesi della lista nera? L'elenco paesi black list Agenzia entrate
aggiornato 2015 è definto da:
decreto del ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 (pubblicato nella
G.U. n. 107 del 10 maggio 1999) individua, per le persone fisiche
cancellate dalle anagrafi delle popolazione residente, lì trasferite e per le
quali opera la presunzione di residenza in Italia, alcuni Stati e territori con
regime fiscale privilegiato.
decreto ministeriale del 21 novembre 2001 (pubblicato nella G.U. n. 273
del 23 novembre 2001) individua invece gli Stati o territori nell’ambito dei
quali opera la normativa sulle controlled foreign companies (Cfc) nel
caso in cui siano localizzate partecipazioni in società controllate.
decreto ministeriale del 23 gennaio 2002 (pubblicato sulla G.U. n.29 del 4
febbraio 2002) individua gli Stati o territori nell’ambito dei quali opera la
normativa sull’indeducibilità dei costi che derivano dalle transazioni con
operatori residenti.
Le liste dei Paesi Black List devono essere considerate congiuntamente e
a prescindere dalla condizione soggettiva dell’operatore economico.
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Alderney (Isole del Canale) firmato accordo D.M. 27.04.2015
Andorra
Anguilla, firmato accordo con l'Italia.
Antille Olandesi, firmato accordo con l'Italia.
Aruba, firmato accordo con l'Italia.
Bahamas
Barbados
Barbuda
Belize, firmato accordo con l'Italia.
Bermuda, firmato accordo con l'Italia.
Brunei
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Filippine, firmato accordo con l'Italia.
Gibilterra, firmato accordo con l'Italia.
Gibuti (ex Afar e Issas)Grenada
Guatemala
Guernsey (Isole del Canale), firmato accordo con l'Italia.
Herm (Isole del Canale), firmato accordo con l'Italia.
Hong Kong, convenzione iniziata ma non ancora conclusa;
Isola di Man, firmato accordo con l'Italia.
Isole Cayman, firmato accordo con l'Italia.
Isole Cook
Isole Marshall
Isole Turks e Caicos, (firmato accordo con l'Italia).
Isole Vergini britanniche, (firmato accordo con l'Italia).
Isole Vergini statunitensi
Jersey (Isole del Canale), firmato accordo con l'Italia.
Kiribati (ex Isole Gilbert)
Libano
Liberia
Liechtenstein (firmato accordo con l'Italia)
Lussemburgo ( in attesa dell'entata in vigore del decreto per la sua
esclusione dalla lista)
Macao
Maldive
Malesia firmato accordo con l'Italia.
Montserrat firmato accordo con l'Italia.
Nauru
Niue
Nuova Caledonia
Oman
Polinesia francese
Saint Kitts
Nevis
Salomone
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Samoa
Saint Lucia
Saint Vincent e Grenadine
Sant’Elena
Sark (Isole del Canale)
Seychelles
Tonga
Tuvalu (ex Isole Ellice)
Vanuatu
Importante: Le liste devono essere considerate congiuntamente e a
prescindere dalla condizione soggettiva dell’operatore economico,
pertanto, è sufficiente che l’operatore economico abbia sede, residenza
o domicilio in un Paese contemplato da una sola delle suddette liste e
indipendentemente dalla natura giuridica e dall’attività svolta da tale
operatore, vige l’obbligo di Comunicazione delle Operazioni Black List.
Paesi Black List: Lista paradisi fiscali con esclusione (articolo 2 D.M. 23
gennaio 2002):
Bahrein: fatta eccezione delle società che svolgono attività di
esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero.Fanno parte
della Black List 2015 anche gli Stati e i territori:
Emirati Arabi Uniti: compresa Dubai, fatta eccezione delle società
operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate a d’imposta.
Monaco: fatta eccezione delle società che realizzano almeno il 25% del
fatturato fuori dal Principato.
Singapore: fatta eccezione della Banca Centrale e degli organismi che
gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.
Lista regimi agevolati di Stati o territori a fiscalità non privilegiata (articolo 3,
comma 1 D.M. 23 gennaio 2002):
Le disposizioni dell’articolo 3, comma 1 D.M. 23 gennaio 2002, si
applicano ai seguenti Stati e territori limitatamente ai soggetti e alle
attività indicate:
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Angola: alle società petrolifere che hanno ottenuto l’esenzione
dall’Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni
d’imposta in settori fondamentali dell’economia angolana e per gli
investimenti previsti dal Foreign Investment Code.
Antigua: alle international buniness companies, esercenti le loro
attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui
all’International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e
successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle
società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla
locale legge n. 18 del 1975, e successive modifiche e integrazioni.
Costarica: alle società i cui proventi affluiscono da fonti
estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta
tecnologia;
Dominica: alle international companies esercenti l’attività all’estero;
Ecuador: alle società operanti nelle Free Trade Zones
che beneficiano dell’esenzione dalle imposte sui redditi
Giamaica: alle società di
produzione per l’esportazione
che usufruiscono dei benefìci fiscali dell’Export Industry Encourage
Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica
Export Free Zone Act
Kenia: alle società insediate nelle Export Processing Zones
Mauritius: alle società "certificate" che si occupano di
servizi all’export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni
industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura
ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies
Panama: alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere,
secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon
Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zone
Portorico: alle società esercenti attività bancarie ed alle società
previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto
Rico Tourist Development Act del 1993
Svizzera: alle società non soggette alle imposte cantonali e
municipali, quali le società holding, ausiliarie e «di domicilio». Il
paese esce dalla black list a partire dal 2017.
 Uruguay: alle società esercenti attività bancarie e alle holding che
esercitano esclusivamente attività off-shore.
Lista regimi agevolati di Stati o territori a fiscalità non privilegiata (articolo 3,
comma 2 D.M. 23 gennaio 2002):
Si ricorda che il comma 2 dell’articolo 3 del D.M. 23 gennaio 2002
specifica che “le disposizioni del comma 1 si applicano, altresì, ai
soggetti ed alle attività insediati negli Stati di cui al medesimo comma
che usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a
quelli indicati, in virtù di accordi o provvedimenti dell’Amministrazione
Finanziaria nei medesimi Stati”.

Aggiornamento del D.M. 23 gennaio 2002 pesi Black List: esclusione di
Malta, Cipro e Corea del Sud
L’elenco dei Paesi sopra indicata nella tabella di riferimento, tiene conto
delle modifiche apportate al D.M. 23 gennaio 2002 dal D.M. 27 luglio
2010 che ha stabilito l’esclusione dalla Black List dei paesi di Cipro, Malta
e
la
Corea
del
Sud.
Per Malta e Cipro, seppur contenute nel D.M. 23 gennaio 2002, sono
state escluse come da Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 30 luglio
2004 n. 96, dalla black List in data 1° maggio 2004, con il loro ingresso
nell’Unione Europea.
Elenco paesi black list Agenzia entrate 2015: comunicazione
nuovo modello polivalente
Tutti i soggetti con partita Iva, quindi imprese, aziende, ditte individuali
ecc, che intrattengono scambi commerciali di beni e servizi con Paesi a
fiscalità
agevolata
devono
obbligatoriamente
effettuare
la
comunicazione black list 2015 Agenzia delle Entrate di tutte le operazioni
economiche effettuate.
Tale Comunicazione deve, pertanto, riportare le operazioni economiche
stabilite dal D.L. 25.3.2010, n. 40, ed, in particolare, l’art. 1, co. 1, che sono
intercorse con soggetti, imprese, società aventi sede, residenza o
domicilio nei paesi a fiscalità agevolata, i cosiddetti Paesi Black List.
La Black List è una Lista di paesi, aggiornata ogni anno dal Ministero
dell’Economia e dall’Agenzia delle Entrate, per i quali vige l’obbligo di
monitoraggio da parte dell’Amministrazione Finanziaria di tutte le attività
economiche intercorse tra le imprese italiane e le imprese domiciliate in
questi paesi a fiscalità privilegiata per contrastare il fenomeno delle frodi
fiscali internazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella forma dei
cosiddetti «caroselli» e «cartiere».
Pertanto, in Italia tutti i soggetti con partita Iva, quindi imprese, aziende,
ditte individuali ecc, che intrattengono scambi commerciali di beni e
servizi con Paesi a fiscalità agevolata devono obbligatoriamente
Comunicare all’Agenzia delle Entrate, tutte le operazioni economiche
effettuate tramite apposita dichiarazione annuale.
Paesi black list 2015 comunicazione operazioni con nuovo modello Agenzia
delle Entrate:
Modello Comunicazione Polivalente Operazioni Paesi Black List. Le
operazioni commerciali che devono essere comunicate all’Agenzia delle
Entrate riguardano sia cessioni che acquisizioni di beni e servizi, compiute
in uno specifico anno d’imposta tra l’impresa italiana e i paesi
appartenenti alla lista. I soggetti interessati alla normativa di cui
all’articolo 110, commi 10 e seguenti del TUIR sono le imprese residenti nel
territorio dello Stato (articolo 110, comma 11 del TUIR).

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Istruzioni compilazione modello Comunicazione Operazioni Black
List: COMUNICAZIONE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST.
Software Agenzia delle Entrate Compilazione Modello polivalente
Operazioni Black List: Software Agenzia delle Entrate Compilazione
Modello Polivalente Operazioni Black List.
Soggetti obbligati alla comunicazione Paesi Black List 2015:
Sono obbligati alla comunicazione annuale delle Operazioni Black List
tutti i Soggetti che esercitano attività d’impresa, nello specifico:

Società di capitali ed enti commerciali (in senso ampio, soggetti ex
articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR)

Società di persone

Imprese individuali
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Enti non commerciali, qualora conseguano redditi di impresa

Stabili organizzazioni in Italia di società ed enti non residenti

Soggetti non residenti nei cui confronti trova applicazione la
disciplina delle c.d. Controlled Foreign Companies

Soggetti non residenti, aventi residenza fiscale nel territorio dello
Stato italiano ex articolo 73, comma 3 o comma 5-bis del TUIR
Soggetti esclusi Black List 2015:
I Soggetti che NON sono obbligati alla comunicazione annuale delle
Operazioni Black List tutti i Soggetti che non esercitano attività d’impresa,
nello specifico:
 Enti non commerciali
 Privati
 regime dei contribuenti minimi (art. 1, cc. 96-116 L. 244/2007)
 regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive (art. 13 L.
388/2000) per il periodo di efficacia dell’opzione.
Operazioni Paesi Black List 2015:
Le Operazioni Black List 2015 per le quali è previsto l’obbligo di
comunicazione annuale all’Agenzia delle Entrate tramite apposito
Modello, sono tutte quelle operazioni commerciali intrattenute tra imprese
italiane e Paesi Black List che hanno come oggetto:

Acquisto di merce da fornitore
sdoganamento della merce in Ue
black
list
extra
Ue
con

cessioni di beni

prestazioni di servizi effettuate e ricevute

prestazioni di servizi registrate o soggette a registrazione

Importazione per cui l’Iva non è dovuta a seguito della
presentazione in Dogana della lettera di intento

Importazione senza Iva

Fattura del fornitore registrata in contabilità prima della bolletta
doganale
Non vanno comunicate le operazioni Iva dei soggetti in trasferta in Paesi
elencati sulla black list, le prestazioni correttamente classificate nel costo
del personale secondo i principi contabili adottati dall’impresa, relative
a:
 trasporti
 alberghiere
 tutte le spese relative alla trasferta
Comunicazione Operazioni Paesi Black List scadenza 2015:
La comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle operazioni con Paesi Blck
List deve essere effettuata per via telematica dai soggetti obbligati
mediante apposito modello di comunicazione entro l’ultimo giorno del
mese successivo al periodo di riferimento.
I dati delle operazioni economiche dei soggetti passivi d’Iva con Paesi
della Black List devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate, la
periodicità e la soglia è cambiata a seguito dell'entrate in vigore del
decreto semplificazioni. La nuova soglia è fissata a 10 mila euro per tutte
le operazioni intrattenute, quindi considerate complessivamente e non
per ciascuna operazione.
Nella Comunicazione delle Operazioni Black List va inoltre dichiarato:
il codice fiscale (o altro codice identificativo) attribuito all’operatore
dallo Stato in cui lo stesso è stabilito, residente o domiciliato.
la ditta, cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale, se si
tratta di persona fisica
la denominazione o ragione sociale, sede legale o amministrativa, se
soggetto non persona fisica
per ciascun operatore, il totale delle operazioni attive e passive
effettuate, distinto tra operazioni imponibili (va evidenziato l’importo
complessivo della relativa imposta), non imponibili, esenti e non
soggette, al netto delle relative note di variazione, e, per le note di
variazione emesse e ricevute relative ad annualità precedenti, il totale
delle operazioni e la relativa imposta.
Sanzioni omessa comunicazione operazioni IVA:
Le Sanzioni per omessa comunicazione Paesi black list 2015 prevista per i
soggetti che seppur obbligati alla Comunicazione di tutte le Operazioni
commerciali economiche intrattenute con i Paesi appartenenti alla Black
List per la mancata presentazione, omissione, o l’invio di una
comunicazione con il nuovo modello polivalente anche con dati non
veritieri o incompleti, è applicabile nella misura di:
da euro 258 ad euro 2065, elevata al doppio: in caso di omessa
presentazione della comunicazione o di trasmissione della stessa
con dati incompleti o inesatti
 da euro euro 2065 aumentata di un quarto fino al doppio: per chi
viola con una sola azione od omissione, diverse disposizioni anche
relative a tributi diversi
 cumulo materiale: in caso di ripetuta violazione dell’obbligo di
comunicazione in esame
Per tutti gli aspetti sanzionatori non espressamente previsti dalla disciplina
in commento si applicano, ovviamente, le regole generali in tema di
sanzioni. Pertanto, la violazione consistente nell’omessa presentazione
della comunicazione o nella trasmissione della stessa con dati incompleti
o inesatti può essere oggetto di ravvedimento, ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. n. 472 del 1997.

Super Black List e Antiriciclaggio:
Il decreto antiriciclaggio, introdotto dalla Manovra Finanziaria del 2010
ha previsto la necessità di emanare una nuova Super black List per i Paesi
a rischio di riciclaggio, di finanziamento al terrorismo, di scarso scambio di
informazioni anche in materia fiscale.
Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 27 luglio 2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 agosto
2010, n. 180, ha eliminato dalle liste dei Paesi a fiscalità privilegiata Cipro
e Malta, nuovi Stati dell’Unione europea, e la Corea del sud che ha
sottoscritto un accordo amministrativo con l’Amministrazione fiscale
italiana sullo scambio informazioni.
Dall’esercizio fiscale 2010 non si applicano più nei confronti di questi Stati
la norma sulle persone fisiche, Cfc e indeducibilità dei costi. Il decreto è
intervenuto modificando le liste degli Stati e territori aventi un regime
fiscale privilegiato. In particolare 3 sono state le novità introdotte dal
Decreto che riguardano i Paesi Black List:



Divieto di operazioni e consulenze con soggetti residenti in paesi
“black list” (art. 36): banche, intermediari finanziari, professionisti,
non potranno effettuare operazioni e consulenze a favore di
soggetti di cui siano direttamente o indirettamente parte società
fiduciarie, trust, società anonime con azioni al portatore aventi sedi
nei paesi a fiscalità privilegiata.
Autorizzazione agli appalti pubblici per i soggetti residenti in paesi
“black list” (art. 37): Le imprese residenti nei paesi “black list”
potranno partecipare agli appalti pubblici in Italia solo dopo
l’autorizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze a
seguito della comunicazione dei dati dei titolari effettivi
dell’impresa.
Obbligo per i non residenti di indicazione del codice fiscale per
l’apertura di rapporti con operatori finanziari (art. 34): I contratti
stipulati dagli operatori finanziari con clienti non residenti riguardanti
l’apertura o la chiusura di un rapporto continuativo devono
riportare il codice fiscale del cliente non residente.
Operazioni Paesi Black List e modello intrastat 2015:
In caso di acquisto di un bene o di un servizio da Paesi appartenenti alla
Black List come per esempio Svizzera, Lussemburgo è importante
considerare l’obbligo da parte dell’imprese italiane di presentare la
comunicazione operazioni Black List e Modello Intrastat 2015. Infatti, la
comunicazione all’Agenzia delle dogane dei modelli Intrastat non
esonera la comunicazione della black list. Pertanto, se effettuano
cessioni o acquisti di beni e servizi sopra i 10000 euro verso per esempio il
Lussemburgo, andranno compilati:
Modello Intrastat: presentazione obbligatoria degli Elenchi Intrastat delle
operazione intracomunitarie riguardanti l’acquisto e/o cessioni di beni e
servizi da parte di soggetti aventi partita iva comunitaria che operano
all’interno della Comunità Europea. Elenco Paesi Comunità Europea con
Obbligo Intrastat:
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Austria
Belgio
Bulgaria
Repubblica ceca
Germania
Danimarca
Estonia
Grecia
Spagna
Finlandia
Francia
Gran Bretagna
Ungheria
Irlanda
Italia
Lituania
Lussemburgo
Lettonia
Malta
Olanda
Polonia
Portogallo
Romania
Svezia
Slovenia
Repubblica Slovacca
San Marino non è un paese UE nonostante ciò esistono accordi per
quanto riguarda gli scambi di beni con l’Italia, inoltre, alcuni paesi della
Comunità Europea rientrano anche nelle liste della Black List. Nello
specifico, per chi acquista beni da San Marino vige l'obbligo di
compilazione e trasmissione del modello polivalente.
Modello Comunicazione Operazioni Black List: dichiarazione delle
operazione riguardanti l’acquisto e/o cessioni di beni e servizi da parte di
imprese italiane e Paesi appartenenti alla Black List.
Siti di riferimento Ufficiali per Paesi Black List Elenco Aggiornato 2015
e Normativa e prassi Comunicazione Operazioni Black List:
 Decreto del 5 agosto 2010 - Ministero dell’Economia e delle Finanze
- pdf - Obbligo di comunicazione delle operazioni intercorse con
soggetti ubicati in Paesi a fiscalità privilegiata.
 Provvedimento del 28/05/2010 - pdf - Approvazione del modello
per la comunicazione da parte dei soggetti passivi dell’imposta sul
valore aggiunto dei dati relativi alle operazioni, effettuate nei
confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio
negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
 Specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di
comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza
o domicilio in paesi con fiscalità privilegiata – Allegato A - pdf.
 Risoluzione n. 71 del 06/07/11 - pdf - Comunicazione delle
operazioni con soggetti stabiliti in paesi black list identificati in Paesi
a fiscalità ordinaria - Articolo 1, decreto legge 25 marzo 2010, n. 40.
 Agenzia
delle
Entrate
Circolare
n°54/E
Chiarimenti
Sanzioni Omissione Comunicazione Operazioni Black List.
 Provvedimento Agenzia delle Entrate modello polivalente black list
pdf - Definizione delle modalità tecniche e dei termini relativi alla
comunicazione all'Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai
fini dell’imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 21 del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, come modificato dall'articolo 2, comma 6, del decretolegge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n.
44. Comunicazione delle operazioni di cui all’art. 3, comma 2-bis
del decreto-legge del 2 marzo 2012 n. 16 convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. Approvazione del
modello definitivo, con le relative specifiche tecniche e le istruzioni,
per le operazioni black list e gli acquisti da San Marino.