La partecipazione dei Länder tedeschi alle procedure decisionali

Transcript

La partecipazione dei Länder tedeschi alle procedure decisionali
IN CORSO DI PUBBLICAZIONE
La partecipazione dei Länder tedeschi
alle procedure decisionali dell’Unione europea∗
di Volkmar Götz (Università di Gottinga)∗∗
Sommario: I. L’influenza dei Länder tedeschi sulla struttura dell’Unione europea – 1.
L’imposizione dei principi federativi – 2. La gerarchia delle competenze come tema rilevante – 3. La partecipazione dei Länder a livello delle istituzioni europee: I membri dei
Governi dei Länder nel Consiglio dell’UE – 4. (segue) La politica regionale e il Comitato
delle Regioni – II. La partecipazione dei Länder tedeschi alle questioni dell’Unione europea ai sensi dell’art. 23 della Legge Fondamentale – 1. La partecipazione dei Länder passa
per il Bundesrat – 2. La partecipazione dei Länder è commisurata al grado di perdita di
competenza che deve essere evitato o compensato – 2.1. Obbligo generale di informazione
da parte del Governo federale – 2.2. L’apporto dei rappresentanti dei Länder alla determinazione della posizione contrattuale tedesca, l’accoglimento di rappresentanti dei Länder
nella delegazione tedesca presso le istituzioni dell’Unione e l’obbligo del Governo federale di tenere conto della “presa di posizione” del Bundesrat – 2.3. La proposta ex art. 308
CE e art. 34, c. 2b TUE – 2.4. La politica estera e di sicurezza comune (PESC) – III. Altre
forme e istituzioni della politica europea dei Länder – 1. Il Länderbeobachter – 2. La
Conferenza dei Ministri dei Länder per gli Affari europei – 3. Le rappresentanze a
Bruxelles.
I.
L’influenza dei Länder tedeschi sulla struttura dell’Unione europea
1. – I Länder tedeschi esercitano un’influenza considerevole sia sulla struttura, sia sulle
dinamiche decisionali dell’Unione europea. La seconda parte di questo contributo si occuperà
della partecipazione dei Länder alle procedure decisionali in seno all’Unione europea, avendo
particolare riguardo per l’apporto di questi alla determinazione della posizione negoziale tedesca in seno al Consiglio dell’Unione europea così come per la rappresentanza della Germania
nel Consiglio e nei numerosi comitati del Consiglio e della Commissione.
Nondimeno, è assolutamente necessario vedere nella collaborazione dei Länder tedeschi
alla formazione della volontà politica e ai processi decisionali dell’Unione europea la conseguenza dell’esercizio di un’influenza ancora più pervasiva dei Länder sull’assetto strutturale
dell’Unione. Il segno distintivo di tale influenza è l’imposizione di “principi federali” a livello
europeo. La nozione di “principi federali” deve ricavarsi dall’art. 23 della Legge Fondamentale, il nuovo articolo della costituzione tedesca dedicato all’Europa, che fu modificato alla
∗
Relazione presentata in occasione del Convegno internazionale in tema di “Unione europea e autonomie regionali. Prospettive per una costituzione europea”, organizzato a Trieste dalla Cattedra di Diritto pubblico comparato il 24 ed il 25 ottobre 2002.
∗∗
Traduzione dal tedesco e adattamento a cura di Michele Mistò.
2
fine del 19921 per assicurarsi che il Bundesrat, la Camera dei Länder composta di rappresentanti dei Governi regionali, acconsentisse alla ratifica del Trattato di Maastricht. La nozione di “principi federali” non è stata per nulla acclarata e non è intesa in modo univoco2, ma
in ogni caso accredita l’idea che l’insieme delle influenze dei Länder sulla struttura
dell’Unione europea e sulle decisioni prese in tale ambito siano da intendersi come la risultante delle diverse esperienze che la Repubblica Federale tedesca ha portato, partendo dalla
propria struttura statale, al progetto dell’integrazione europea. Sono queste le esperienze di
uno Stato federale, uno Stato in cui il principio federale assurge a principio cardine
dell’ordinamento costituzionale.
Poiché i Länder proiettano la posizione che occupano in seno all’assetto federale statale
tedesco nella struttura dell’Union europea e qui la adeguano, accade che in certo qual modo i
“principi federali” vengono in considerazione per la tutela dello status, delle competenze e
degli interessi dei Länder. Di contro, il più ampio tema di una divisione federale fra l’Unione
quale Gesamtverband e i suoi Stati membri passa in secondo piano. In Germania, si è
senz’altro molto inclini a interpretare il rapporto generale fra l’Unione e gli Stati membri come una fattispecie dell’applicazione dei principi federali3. Tuttavia, in questa sede focalizzeremo la nostra attenzione sulla posizione strutturale dei Länder nell’Unione europea.
In che modo i Länder influiscono sulla struttura dell’Unione europea? La risposta a questa domanda impone di mettere in rilievo due assunti essenziali. Il primo è che vi sia un ordinamento europeo delle competenze, nel quale le competenze dei Länder siano accolte e assicurate – e questo, dal punto di vista dei Länder tedeschi, è certo l’elemento più significativo e
rilevante. Il secondo assunto è che si creino delle strutture che assicurino la partecipazione dei
Länder e delle altre entità regionali europee alle decisioni dell’Unione europea, non solo a livello infrastatale, ma anche a livello delle stesse istituzioni europee.
Prima di considerare più da vicino queste due componenti – l’ordinamento delle competenze e la partecipazione dei Länder e delle Regioni alle dinamiche decisionali europee –, si
può rilevare come dette componenti corrispondono a determinati elementi dell’ordinamento
federale tedesco. Dal punto di vista costituzionale, lo Stato federale tedesco si compone di pochi elementi, fondamentalmente non più di quattro. Il primo è l’ordinamento gerarchico delle
competenze (Kompetenzordnung). Tutti i compiti e le competenze statali sono ripartiti fra il
Gesamtstaat (ossia la Federazione o Bund) e i Gliedstaaten (Stati membri ovvero Länder). Il
secondo elemento è costituito dalla partecipazione degli Stati membri (Länder) alla funzione
legislativa ed esecutiva dello Stato federale attraverso la Camera dei Länder, il Bundesrat. Il
terzo elemento è l’omogeneità strutturale fra il Bund e i Länder (ex art. 28, c. 1 cost. tedesca).
Il quarto elemento è poi la costituzione finanziaria tedesca (Finanzverfassung), che disciplina
l’insieme delle relazioni finanziarie – la cosiddetta perequazione finanziaria lato sensu – fra la
Federazione e gli Stati federati. I primi due di questi quattro principi costitutivi dello Stato federale tedesco si riverberano sotto forma di richieste poste dai Länder alla struttura
dell’Unione europea. Personalmente non credo che questo in Europa sia un modo di procedere proprio della sola situazione tedesca. Verosimilmente tutte le nazioni, in un modo o
1
BGBl. I, 2086.
Cfr. C.D. Classen, Artikel 23, in H. v. Mangoldt, F. Klein, C. Starck (cur.), Das Bonner Grundgesetz: Kommentar, vol. 2, Monaco, Vahlen, 4a ed., 2000, nm. (numeri a margine) 44 ss.; I. Pernice, Artikel 23, in H. Dreier
(cur.), Grundgesetzkommentar, vol. 2, Tubinga, Mohr-Siebeck, 1998, nm. 69; O. Rojahn, Artikel 23, in I. v.
Münch, P. Kunig (cur.), Grundgesetzkommentar, vol. 2, Monaco, C.H. Beck, 5a ed., 2001, nm. 28 ss.; R. Scholz,
Artikel 23, in T. Maunz, G. Dürig, R. Herzog (cur.), Grundgesetz, Monaco, C.H. Beck, 1996, nm. 62 ss.; R.
Streinz, Artikel 23, in M. Sachs (cur.), Grundgesetz: Kommentar, Monaco, C.H. Beck, 2a ed., 1999, nm. 32 ss.
3
K. Heckel, Der Föderalismus als Prinzip überstaatlicher Gemeinschaftsbildung, Berlino, Duncker & Humblot,
1998; M. Zuleeg, Die föderativen Grundsätze der Europäischen Union, in Neue Juristische Wochenschrift,
2000, 53, 2842.
2
3
nell’altro, riversano le proprie esperienze, che hanno accumulato nel corso della loro eistenza
come compagine statale, nella costruzione dell’Unione europea.
2. – Per quanto riguarda l’ordinamento gerarchico delle competenze, che garantisce le
competenze degli Stati membri e soprattutto quelle dei Länder, i Länder tedeschi sono riusciti
a influire considerevolmente sulla struttura attuale dell’Unione e cercano con decisione di
continuare ad esercitare una certa influenza nei dibattiti sulla futura costituzione europea.
L’accoglimento del principio di sussidiarietà nel trattato CE in seguito alle modifiche
apportate dal Trattato di Maastricht, ad esempio, può considerarsi essenzialmente come il
prodotto delle richieste dei Länder tedeschi.4 Lo stesso vale per il cosiddetto protocollo sulla
sussidiarietà (XXI Protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità),
introdotto con il Trattato di Amsterdam. Questo protocollo doveva rispondere alle richieste
dei Länder di una “precisazione” del principio di sussidiarietà. Il Governo federale tedesco
subiva le pressioni dei Länder, dalla cui approvazione con una maggioranza dei due terzi dei
voti del Bundesrat dipendeva la ratifica degli accordi di revisione dei trattati comunitari; pertanto, operò in modo da imporre le posizioni dei Länder in seno alle conferenze intergovernative. Ulteriori richieste dei Länder, tuttavia, rimasero inascoltate nella conferenza intergovernativa di Amsterdam: così, non si procedette all’introduzione di un catalogo di competenze
che sancisse una chiara distinzione fra competenze dell’Unione e competenze statali così come pure non si pose mano a un parziale ritorno (Rückverlagerung) di competenze – nella politica agricola e nei fondi strutturali – in capo agli Stati membri dell’Unione. La discussione
sulle richieste di miglioramento della distribuzione delle competenze fu procrastinata ancora
una volta dalla conferenza intergovernativa di Nizza nel 2001. La disponibilità del Governo
federale tedesco ad accettare tale rinvio fu riconosciuta dalla conferenza intergovernativa che,
nella Dichiarazione sul futuro dell’Unione, collocò il problema della delimitazione delle
competenze fra l’Unione europea e gli Stati membri al primo posto fra i temi previsti per il
prosieguo dei processi di riforma.
In questa sede non è certamente possibile indagare ulteriormente il tema della distribuzione delle competenze5. Ciononostante, merita tenere presente che per l’esperienza tedesca in
fatto di principi federali, non vi è tema più sentito di quello della distribuzione delle competenze.
L’ordinamento delle competenze è il più importante principio costitutivo dello Stato federale tedesco, e ciò vale per tutte le epoche della sua esistenza storica. Pertanto, nell’ottica
tedesca, un ordinamento federale non è neppure concepibile senza un chiaro riparto delle
competenze. Solo se si conosce e comprende questa premessa, allora si può capire perché i
rappresentanti tedeschi abbiano premuto con costanza e insistenza per una distribuzione delle
competenze a livello europeo che rispecchiasse le loro esperienze di organizzazione statale. In
ambito ufficiale, a Bruxelles questa posizione Länder tedeschi ha sempre trovato poca simpatia. La Commissione europea non desidera una netta delimitazione delle competenze e certo
non vuole un catalogo delle competenze, optando piuttosto per competenze europee improntate alla flessibilità ed alla dinamicità.
Le richieste dei Länder, ad ogni modo, hanno fatto sì che la dichiarazione del Consiglio
europeo di Laeken del 15-12-2001 ponesse il tema di «una migliore distribuzione e delimita4
A. Benz, Regionen als Machtfaktor in Europa?, in Verwaltungsarchiv, 1993, 84, 337; M. Borchmann, Doppelter Föderalismus in Europa, in Europa-Archiv, 1991, 46, 344 ss.; R. v. Borries, Das Subsidiaritätsprinzip im
Recht der Europäischen Union, in Europarecht, 1994, 29, 298; W. Rengeling, Europa der Regionen, in B. Becker (cur.), Festschrift für Werner Thieme zum 70. Geburtstag, Colonia, Heymanns, 1993, 452.
5
Cfr. V. Götz, J. Martinez Soria (cur.), Kompetenzverteilung zwischen der Europäischen Union und den Mitgliedstaaten, Baden-Baden, Nomos, 2002.
4
zione delle competenze nell’Unione europea» in cima ai temi che dovevano essere affrontati
nel dibattito sulla costituzione europea e nell’ambito della Convenzione sul futuro
dell’integrazione europea. Uno dei più autorevoli rappresentanti dei Länder, il Ministerpräsident del Land Baden-Württemberg Erwin Teufel, sta sostenendo con decisione– in qualità di
membro della Convenzione europea – la richiesta di un sistema europeo di riparto competenziale, e certo la posizione tedesca potrà riscuotere successo solo se sarà capace di trovarsi degli alleati.
A questo punto, invero, può essere interessante fare riferimento alla “Dichiarazione politica delle Regioni costituzionali della Baviera, della Catalogna, della Renania settentrionaleVestfalia, del Salisburghese, della Scozia, della Vallonia e delle Fiandre”6 del 28-5-2001.
Come contributo al dibattito sul futuro dell’Unione europea, tale dichiarazione pone la richiesta di garantire il nucleo competenziale proprio delle Regioni costituzionali e di rafforzare il
ruolo politico di queste stesse Regioni all’interno dell’Unione europea, con ciò abbordando le
due questioni strutturali che, come si è detto poc’anzi, sono essenziali per i Länder tedeschi.
Per quanto attiene alle competenze, per la precisione, la dichiarazione politica delle Regioni
costituzionali domanda definizioni e delimitazioni inequivocabili, il che, evidentemente, rappresenta un sostegno relativo per il punto di vista tedesco, a motivo del fatto che le Regioni
costituzionali esprimono la propria preferenza per una «soluzione flessibile», che non ostacoli
il processo di integrazione europea.
3. – I membri dei Governi dei Länder di rango rappresentano la Germania in seno al
Consiglio dell’Unione europea, allorché quest’ultimo trattata di questioni che «coinvol[gono]
principalmente competenze legislative esclusive dei Länder» (art. 23, c. 6 cost. tedesca7; § 6
della “Legge sulla collaborazione fra Bund e Länder in questioni dell’Unione europea” del
12-3-19938). Sino al Trattato di Maastricht, le disposizioni comunitarie in materia di composizione del Consiglio non avevano consentito che la conduzione delle trattative per la delegazione tedesca in seno al Consiglio fosse affidata al membro di un Governo regionale. Infatti,
l’art. 2 del “Trattato sulla fusione degli esecutivi” stabiliva che gli Stati membri fossero rappresentati nel Consiglio da un membro del loro Governo.
Ora, il Trattato di Maastricht, in una redazione proposta dal Belgio9, ha esaudito la richiesta della Germania che, a sua volta, era una richiesta dei Länder tedeschi, permettendo ex
art. 203 CE (ex-art. 146 CEE) la rappresentanza degli Stati membri a livello ministeriale. Ciò
ha aperto la via alla rappresentanza della Repubblica Federale tedesca in determinate questioni da parte di un membro di un Governo regionale, nominato a tale scopo dal Bundesrat. Il
membro del Governo del Land guida i negoziati e le trattative in seno al Consiglio e deve
concordare la posizione negoziale con il membro del Governo federale tedesco che parimenti
prende parte alla riunione del Consiglio.
L’apertura della composizione del Consiglio dell’Unione europea a seguito del Trattato
di Maastricht è occorsa con riferimento alla struttura federale della Germania ed è stata sfruttata anche dagli altri due stati federali dell’Unione, Austria e Belgio. Le norme costituzionali
6
http://europa.eu.int/futurum/documents/contrib/dec280501-de.htm.
N.d.T.: la traduzione italiana utilizzata qui e altrove nel testo è tratta da P. Biscaretti di Ruffìa (cur.), Costituzioni straniere contemporanee. Vol. I: Le costituzioni di dieci stati di “democrazia stabilizzata”, Milano, Giuffrè, 6a ed., 1994, 207.
8
Gesetz über die Zusammenarbeit von Bund und Ländern in Angelegenheiten der Europäischen Union, in
BGBl. I, 313.
9
I. Pernice, Europäische Union: Gefahr oder Chance für den Föderalismus in Deutschland, Österreich und der
Schweiz, in Deutsches Verwaltungsblatt, 1993, 108, 917; A. Weber, Die Bedeutung der Regionen für die Verfassungsstruktur der Europäischen Union, in AA.VV., Festschrift zum 180-jährigen Bestehen des Heymanns Verlags, Colonia, Heymanns, 1995, 684.
7
5
tedesche menzionate poco sopra, poi, contengono un obbligo di fare uso della possibilità di
affidare al membro del Governo di un Land di livello ministeriale la conduzione delle trattative in seno al Consiglio dell’Unione europea e da ciò si inferisce che questo modo di procedere è essenzialmente volto ad assicurare le competenze dei Länder. La rappresentanza della
Germania da parte di ministri di governi regionali ha luogo allorché la questione affrontata dal
Consiglio è di natura tale che, nell’ordinamento tedesco, apparterrebbe alla competenza legislativa esclusiva dei Länder gehören. Nella prassi, ciò si è verificato per le riunioni del Consiglio aventi ad oggetto la formazione professionale e universitaria, il diritto dell’informazione,
la protezione civile e il diritto elettorale locale. Il Bundesrat ha nominato ministri di Länder
per quattro Consigli (ricerca, formazione, cultura così come interni e giustizia).
4. – Nel diritto comunitario vigente, in diverse circostanze, si fa riferimento ai Länder
tedeschi come a delle Regioni. Una di queste circostanze riguarda la politica regionale (art.
158 CE), un’altra il Comitato delle Regioni (art. 263 CE). Ma i Länder sono delle Regioni?
La risposta deve essere senz’altro affermativa, almeno se riferiamo la domanda al concetto di regione impiegato dalla politica regionale europea e dal diritto comunitario. In rapporto alla politica europea dei fondi strutturali per le Regioni (art. 158 ss. CE) i Länder tedeschi sono Regioni del livello NUTS-I ai sensi della “sistematizzazione delle unità territoriali
per la statistica”. I Länder più piccoli, allo stesso tempo, sono anche Regioni di livello inferiore NUTS-II. I Länder più grandi, invece, sono divisi in unità amministrative, i Regierungsbezirke (ossia distretti governativi), e il livello NUTS-II in questo caso si compone dei distretti
governativi10. La politica regionale della Comunità europea rappresenta un contributo assai
significativo alla regionalizzazione. Con il principio del partenariato11 si riconosce alla Regione il ruolo di attore sullo scenario europeo e con ciò se ne rinforza l’identità e l’autonomia.
Il Comitato delle Regioni12 rappresenta poi il risultato provvisorio di sforzi politici volti
a ancorare l’Europa delle Regioni nel sistema istituzionale europeo.
Già nel 1984 era stata fondata a Trieste un’«assemblea delle Regioni d’Europa» allo
scopo precipuo di servire da foro di cooperazione per le comunità di lavoro delle Regioni
transfrontaliere (come ad es. le Regioni alpine, i Pirenei ecc.)13. Al Comitato delle Regioni
nella sua configurazione odierna ha condotto un’altra istanza politica del regionalismo. Il Ministerpräsident bavarese Max Streibl aveva invitato ad una conferenza delle Regioni a Monaco, fra il 18 e il 19 ottobre 1989, i Capi di Governo e i Presidenti di 36 Regioni, Comunità
autonome, Repubbliche e Länder appartenenti a nove stati diversi14. La prosecuzione di questa conferenza delle Regioni si ebbe a Bruxelles il 24 e il 25 aprile 1990 su invito del Presidente del Consiglio della Comunità fiamminga, allorché ad essere rappresentati furono già
ben 27 Stati. In occasione della successiva conferenza di Riva del Garda il 24 e 25 ottobre
10
Cfr. B. Schink, Die europäische Regionalisierung, in Die Öffentliche Verwaltung, 1992, 45, 389. Secondo una
proposta di regolamento indirizzata dalla Commissione il 14-2-2001 al Parlamento europeo e al Consiglio, la
classificazione NUTS delle unità territoriali regionali dovrebbe essere disciplinata per la prima volta in un atto
normativo (KOM[2001] in fine).
11
Cfr. art. 8 del regolamento CE n. 1260/1999 del 21-6-1999 con disposizioni generali in materia di fondi strutturali.
12
Sull’attività del Comitato delle Regioni nei due primi mandati (1994-2002) si veda R. Hrbek, Der Ausschuss
der Regionen – Eine Zwischenbilanz zur Entwicklung der jüngsten EU-Institution und ihrer Arbeit, in Jahrbuch
des Föderalismus: Föderalismus, Subsidiarität und Regionen in Europa, Baden-Baden, Nomos, 2000, 461; Id.,
Der Ausschuß der Regionen, in Jahrbuch des Föderalismus: Föderalismus, Subsidiarität und Regionen in Europa, Baden-Baden, Nomos, 2001, 487. Cfr. anche K. Hasselbach, Der Ausschuß der Regionen in der Europäischen Union, Colonia, Heymanns, 1996.
13
A. Kleffner-Riedel, Regionalausschuß und Subsidiaritätsprinzip, Francoforte, Lang, 1993, 145.
14
Cfr. M. Borchmann, Doppelter Föderalismus in Europa, cit., 343; F.-L. Knemeyer, Subsidiarität – Föderalismus – Dezentralisation, in Zeitschrift für Rechtspolitik, 1990, 23, 173; A. Kleffner-Riedel, op. cit., 147 s.
6
1990 fu formulata la richiesta di istituire un organo delle Regioni per partecipare del processo
legislativo comunitario15, e al soddisfacimento di tale richiesta contribuirono in modo essenziale i Länder tedeschi, che esercitarono una forte pressione sul Governo federale16.
Nell’ambito dei negoziati sul Trattato di Maastricht, il Governo federale ottenne anche
l’istituzione del Comitato delle Regioni, oltre all’accoglimento del principio di sussidiarietà e
all’ammissione die ministri dei Länder alle riunioni del Consiglio.
Dal momento che sul Comitato delle Regioni interverrà altri (Luisa Domenichelli), ci
limitiamo in questa sede a poche osservazioni. Il Comitato delle Regioni è indebolito nella
sua attuale configurazione, nella sua composizione e nelle sue competenze. Ha solo una funzione consultiva e, contrariamente alle originarie richieste delle Regioni, nel Comitato delle
Regioni non trovano rappresentanza solo ed esclusivamente le Regioni, ma anche le autonomie locali. La Germania, ad esempio, invia 24 membri, di cui 21 sono rappresentanti dei Länder e 3 sono rappresentanti delle autonomie comunali (§ 14 della Legge attuativa dell’art. 23,
c. 7 cost. tedesca). La maggior parte degli altri Länder inviano un numero ancora più alto di
rappresentanti delle autonomie locali. Complessivamente il Comitato delle Regioni si componeva durante il primo mandato all’incirca per metà di rappresentanti regionali e per metà di
rappresentanti locali17. Se si fosse istituita a Maastricht una Camera regionale, il timore di alcuni era che così si sarebbe dato un chiaro segnale a favore della regionalizzazione o addirittura della federalizzazione.
Così come modellato dal Trattato di Maastricht, il Comitato delle Regioni è in realtà un
Comitato delle Regioni e delle autonomie locali. Senza questo compromesso, che ha significato un indebolimento della rappresentanza della Regione, questa istituzione non avrebbe
potuto essere creata18. La dichiarazione politica delle Regioni costituzionali citata sopra riposa su un’iniziativa dei rappresentanti delle Fiandre in seno al Comitato delle Regioni19. Questa
dichiarazione sottolinea che i rappresentanti delle Regioni in questione non sono soddisfatti
del quadro istituzionale attuale, in cui il Comitato delle Regioni si trova a dover rappresentare
tanto gli interessi delle Regioni, quanto gli interessi delle autonomie locali. Ciò che si domanda per il Comitato delle Regioni è lo status di organi dotato di pieni poteri e non solo di una
funzione consultiva. Inoltre, si reitera la richiesta di un diritto di ricorso alla Corte di giustizia
di Lussemburgo.
Mentre i Länder tedeschi, nella politica europea e nell’ordinamento giuridico europeo,
sono indubbiamente qualificabili come “Regioni” e, in questo contesto politico, sono finanche
protagonisti di quell’avanguardia delle Regioni più sviluppate costituita dalle cosiddette
“Regioni costituzionali”, all’opposto secondo il diritto pubblico tedesco non sono affatto delle
“Regioni”. Sotto il profilo costituzionale, sarebbe inesatto definire i Länder Regioni e contrapporli alla Repubblica Federale tedesca intesa come “lo Stato”. Nello Stato federale la Federazione o Gesamtstaat e gli Stati federati o Gliedstaaten hanno entrambi il carattere della
statualità20. I Länder tedeschi, dunque, sono essi stessi lo Stato nell’ambito dello Stato federale.
II.
15
La risoluzione di Trento è ristampata in J. Petersen, Zur Rolle der Regionen im künftigen Europa, in Die Öffentliche Verwaltung, 1991, 44, 285.
16
A. Benz, Regionen als Machtfaktor in Europa?, cit., 337.
17
R. Hrbek, Der Ausschuss der Regionen – Eine Zwischenbilanz, cit., 466 s.
18
U. Leonardy, Deutscher Föderalismus jenseits 2000: Reformiert oder deformiert?, in Zeitschrift für Parlamentsfragen, 1999, 30, 158.
19
Cfr. O. Schmuck, Der Ausschuss der Regionen, cit.
20
BVerfGE 36, 342 (360 s.).
7
La partecipazione dei Länder tedeschi alle questioni dell’Unione europea ai sensi
dell’art. 23 delle Legge Fondamentale
1. – Il Governo federale, in quanto organo esecutivo centrale, rappresenta la Repubblica
Federale Tedesca nell’Unione europea e, a tal fine, dispone di tutte le competenze necessarie
alla consultazione, alla formazione delle volontà politica e all’adozione di decisioni, siano esse di natura legislativa o esecutiva. Ciò si traduce, evidentemente, all’interno dello Stato federale in una crescita del potere dell’esecutivo centrale e, conseguentemente, in perdite di potere
per il Parlamento federale (Bundestag) e per i Länder e la Camera dei Länder (Bundesrat). Il
coinvolgimento dei Länder e del Bundesrat dovrebbe impedire o perlomeno compensare questa perdita di potere, fermo restando che la perdita di centralità subita dal Parlamento federale
è un altro tema che qui non vogliamo trattare.
Il diritto costituzionale tedesco vigente ha enunciato il principio che i Länder «attraverso
il Bundesrat» collaborano (mitwirken) in questioni dell’Unione europea (ex art. 23, c. 2 cost.
tedesca). La stessa cosa è prevista per il Bundestag. Anch’esso, infatti, è chiamato a «collabora[re]» (wirkt mit) nelle questioni relative all’Unione europea. Noi ci occuperemo nelle pagine
seguenti solamente della collaborazione/partecipazione dei Länder.
La costituzione fissa ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 23 le regole più importanti per la partecipazione dei Länder. Tali regole sono concretizzate più oltre nella carta costituzionale. Così,
all’art. 23, c. 7 della cost. tedesca si fa previsione di una legge attuativa (Ausführungsgesetz)
che è stata emanata sotto forma di “Legge sulla collaborazione di Bund e Länder in questioni
dell’Unione europea” il 12 marzo 199321 ed è entrata in vigore insieme al Trattato di Maastricht il 1 novembre 1993. Infine, ancora un terzo momento di concretizzazione delle regole
di collaborazione è costituito dall’accordo fra Bund e Länder previsto al § 9 della menzionata
legge attuativa. Tale accordo fu siglato il 29 ottobre 1993 e fu integrato il giorno 8 giugno
199822. Dalla costituzione (art. 23, c. 2, 4, 5, 6 della Legge Fondamentale), dalla legge attuativa sulla collaborazione Bund-Länder e dall’accordo Bund-Länder considerati nel loro insieme
discende lo statuto dettagliato della partecipazione dei Länder alla formazione della volontà
politica e all’adozione di decisioni in seno all’Unione europea.
La partecipazione dei Länder passa per il Bundesrat. Ciò significa che il Bundesrat, che
è una Camera dei Länder con lo status di un organo federale, determina la misura della collaborazione/partecipazione dei Länder. La concentrazione della partecipazione dei Länder in
capo al Bundesrat non era affatto politicamente scontata, giacché i Länder, presi anche nel loro insieme, non si lasciano identificare tout court con le istanze e con il Bundesrat, ma possono avere interesse a collaborare nelle questioni dell’Unione europea uti singuli, oppure possono anche organizzarsi in conferenze dei loro Ministerpräsidenten o dei loro Ministri secondo
la prassi, diffusa in Germania, del cosiddetto federalismo cooperativo, e tutto questo non si
traduce per niente nella stessa dinamica politica del Bundesrat, dove, in mancanza di consenso, le decisioni sono prese a maggioranza. Inoltre, il Bundesrat normalmente – vale a dire
nell’usuale sistema di riparto competenziale all’esterno dell’Unione europea – non è competente, allorché si tratta di ambiti materiali ricompresi nelle competenze esclusive dei Länder
(ad es., in materia di scuola, università, cultura, polizia ecc.). Se questioni di siffatta natura
sono trattate e decise a livello comunitario, allora la partecipazione dei Länder si articola in
eguale misura, in virtù della regolamentazione attuale, attraverso il Bundesrat. Infine, la collaborazione articolata sul Bundesrat suscitò perplessità anche a motivo del fatto che tale organo è solo una rappresentanza dei Governi dei Länder, cosicché i Parlamenti dei Länder non
21
BGBl. I, 313.
Bundesanzeiger n. 226 del 2-12-1993, p. 10425; Bundesanzeiger n. 123 del 8-7-1998, p. 9433, ristampato in
Handbuch des Bundesrates, Rheinbreitbach, Neue Darmstädter Verl.-Anst., 2001, 170.
22
8
possono intervenire come attori sulla scena politica. Nondimeno, la partecipazione attraverso
il Bundesrat è una “forma obiettiva” (sachgerechte Form) di partecipazione dei Länder. In effetti, al Governo federale s’impongono considerevoli obblighi di coinvolgimento dei Länder e
il coinvolgimento, la partecipazione dei Länder si obiettivizza quando si concentra in via di
principio in capo a un solo interlocutore, il Bundesrat. Nella prassi statale tedesca, comunque,
non tutte le forme di partecipazione dei Länder sono canalizzate dal Bundesrat. Vi sono anche
talune forme dirette di cooperazione fra il Governo federale e i Länder: fra l’uno e gli altri si
concorda una lista dei comitati consultivi interni alle istituzioni europee (Commissione e Consiglio), con i quali collaborano i rappresentanti dei Länder nella delegazione tedesca. Un altro
esempio di cooperazione diretta fra Governo federale e Stati federati, poi, è offerto dalla nomina dei rappresentanti dei Länder nel Comitato delle Regioni: tale nomina è disciplinata secondo una procedura cooperativa (ex § 14 della Legge attuativa dell’art. 23, c. 7 cost. tedesca).
Il Bundesrat opera con il supporto delle sue commissioni specialistiche e di una speziale
commissione di coordinazione per gli affari europei detta Europa-Ausschuß. La commissione
per gli affari europei del Bundesrat è in funzione sin dal 1957. Il Bundestag, invece, ha istituito una commissione ad hoc per le questioni dell’Unione europea solo nel 1991, e certo non
può sfuggire come questa circostanza rimarchi l’importanza assunta dalla politica europea in
seno al Bundesrat. Per l’esame di proposte di atti normativi urgenti della CE, così come di
quelle proposte di atti che necessitano di uno scrutinio confidenziale, il Bundesrat ha provveduto a istituire nel 1988 una Camera per gli affari europei (Europakammer). Nel 1992, la
“Camera europea” fu accolta in costituzione (ex art. 52, c. 3a cost. tedesca): la Camera europea si può sostituire al Bundesrat nelle questioni relative all’Unione europea qualora il Bundesrat decida in questo senso. Le sue decisioni valgono come decisioni del Bundesrat. Perlopiù ha il compito di assicurare in casi d’urgenza la collaborazione del Bundesrat alle questioni
relative all’Unione europea, un caso d’urgenza sussistendo allorché la questione di cui trattasi
non tollera un rinvio sino alla successiva seduta già stabilita del Bundesrat.
2. – L’estensione dei diritti di partecipazione dei Länder e del Bundesrat si misura con
riguardo alle competenze che avrebbero i Länder ed il Bundesrat nella questione in oggetto se
a tal proposito non si decidesse a livello dell’Unione europea, bensì nell’ambito del “normale”
procedimento legislativo ed esecutivo a livello statale. Adottando «una sorta di prospettiva
ipotetica», si tiene allora conto del riparto statale delle competenze23. Ampiezza e qualità della
partecipazione devono evitare oppure compensare una perdita di competenze generata dal trasferimento degli ambiti materiali alla competenza decisionale dell’Unione europea.
2.1. – L’obbligo generale del Governo federale di tenere il Bundesrat al corrente di
«tutte le proposte dell’Unione europea che possano interessare i Länder» è amplissimo (ex
art. 23, c. 2 cost. tedesca; § 2 Legge attuativa dell’art. 23, c. 7 cost. tedesca; Capitolo I
dell’Accordo Bund-Länder). Questo obbligo di informazione in capo al Governo federale vige
propriamente già dall’entrata in vigore dei trattati di Roma del 1958, essendo stato introdotto
dall’art. 2 della legge tedesca di ratifica dei trattati medesimi. Per trent’anni questa è stata la
sola norma giuridica a disciplina della partecipazione dei Länder. Fu solo la legge di approvazione dell’Atto Unico Europeo – entrata in vigore il 1 luglio 1987 – a sviluppare ulteriormente
il procedimento di partecipazione regionale, fra l’altro aggiungendo la specificazione del dovere di informare i Länder «il più rapidamente possibile», che è stata accolta nell’attuale disciplina costituzionale. L’obbligo di informazione copre tutti i documenti (ufficiali) della
23
G.-B. Oschatz, T. Risse, Die Bundesregierung an der Kette der Länder?, in Die Öffentliche Verwaltung, 1995,
48, 442.
9
Commissione, i documenti e i verbali delle sedute del Consiglio europeo, del Consiglio, degli
incontri ministeriali informali, dei comitati del Consiglio, del Comitato dei Rappresentanti
Permanenti, di altri gruppi di lavoro e organi del Consiglio, i resoconti della rappresentanza
permanente della Germania, i documenti e le informazioni sulle iniziative e sulle “prese di posizione” (Stellungnahmen) del Governo federale rispetto agli organi dell’Unione europea.
2.2. – Per quanto concerne l’apporto dei rappresentanti dei Länder alla determinazione
della posizione negoziale tedesca, l’accoglimento di rappresentanti dei Länder nella delegazione tedesca presso le istituzioni dell’Unione e l’obbligo del Governo federale di tenere
conto della “presa di posizione” del Bundesrat, questi tre importanti oggetti della partecipazione dei Länder sono disciplinati in modo diverso, a seconda di quali sarebbero, nell’ambito
del normale riparto competenziale “intrastatale”, le competenze del Bundesrat e dei Länder
nelle materie in questione.
La partecipazione dei rappresentanti dei Länder alla determinazione della posizione negoziale tedesca (ex § 4 della legge attuativa dell’art. 23 cost. tedesca) e il coinvolgimento degli stessi rappresentanti nei comitati consultivi dell’UE (ex § 6 della legge attuativa dell’art.
23 cost. tedesca) sono la norma, poiché i requisiti costituzionali e legislativi che debbono essere soddisfatti per questo diritto di partecipazione non sono stringenti, domandandosi peraltro solo che il Bundesrat abbia collaborato ad una misura interna corrispondente24.
Per l’attività consultiva riguardante la determinazione della posizione negoziale tedesca
il Bundesrat nomina solitamente due incaricati, che sono invitati dal ministero federale competente. Ai lavori dei comitati di Bruxelles partecipa un incaricato dei Länder su invito del
Governo federale, purché ciò sia possibile a norma del regolamento interno del comitato in
questione. L’incaricato dei Länder è nominato dal Bundesrat o ad personam o per via ministeriale, quando il Bundesrat nomina un ministero regionale il quale a sua volta provvede a
inviare un rappresentante. Il rappresentante del Land fa parte della delegazione tedesca e nelle
commissioni e nei gruppi di lavoro, previa approvazione del capo-delegazione, può fare delle
dichiarazioni. In 110 comitati – di cui 85 in seno al Consiglio – operano i rappresentanti dei
Länder25.
Una volta che il Bundesrat ha espresso la sua “presa di posizione”, il Governo federale
deve «tenerne conto» (berücksichtigt). Quest’obbligo, tuttavia, non vincola il Governo nella
determinazione della sua posizione negoziale né nelle deliberazioni in seno ai comitati europei. Dopo la conclusione della procedura decisionale a livello europeo, il Governo federale ha
solamente il dovere di comunicare al Bundesrat, se richiesto, i motivi per i quali si è discostato dalla “presa di posizione” di quest’ultimo.
L’estensione e l’intensità della partecipazione dei Länder risultano accresciute quando il
progetto di regolamentazione europea «coinvol[ge] principalmente le competenze legislative
dei Länder, l’organizzazione di loro uffici o il loro procedimento amministrativo» (art. 23,
c. 5 Legge Fondamentale) e quando «coinvol[ge] le competenze legislative esclusive dei Länder» (art. 23, c. 6 Legge Fondamentale). In questo modo, la costituzione tedesca garantisce in
due ipotesi una sorta compensazione della perdita di competenze legata al trasferimento di sovranità all’Unione europea.
24
Il che, evidentemente, riguarda tutte le materie sottoposte alla legislazione federale, giacché il Bundesrat partecipa dell’insieme della legislazione federale.
25
Cfr. U. Kalbfleisch-Kottsieper, Föderaler Kompetenzverlust durch Überkompensation? Eine kritische Bilanz
der europapolitischen Mitwirkung der einzelnen Länder, insbesondere mit Blick auf den Bundesrat, in Jahrbuch
des Föderalismus Föderalismus, Subsidiarität und Regionen in Europa, Baden-Baden, Nomos, 2001, 182, aggiornato al 3-2-1999. Una cifra ancora più elevata (ca. 300) è riportata da F.C. Menz, Föderalismus: Stärke oder
Handicap deutscher Interessenverletzung in der EU, in R. Hrbek (cur.), Europapolitik und Bundesstaatsprinzip,
Baden-Baden, Nomos, 2000, 79.
10
Nella prima ipotesi, la perdita investe le competenze legislative dei Länder ed è tangibile specialmente in materia di formazione, cultura, mezzi di comunicazione e polizia.
Nella seconda ipotesi, la perdita investe le competenze del Bundesrat. Le leggi federali
necessitano dell’approvazione del Bundesrat, fra l’altro, quando si tratta di leggi che contengono disposizioni amministrative e che contengono (anche) disposizioni in ordine
all’organizzazione delle autorità dei Länder e disciplinano il procedimento amministrativo da
seguirsi da parte delle autorità esecutive regionali. Questa previsione normativa (art. 84, c. 1
cost. tedesca), all’apparenza molto tecnica e di carattere accessorio, nella prassi statale tedesca
si è rivelata un enorme fattore di potere, poiché ha fatto sì che molte leggi federali di contenuto amministrativo necessitassero dell’approvazione del Bundesrat.
Dunque, se la condizione è che il progetto di atto normativo europeo «coinvol[ga] principalmente le competenze legislative dei Länder» ovvero interessi «l’organizzazione di loro
uffici o il loro procedimento amministrativo», allora questa disciplina, vigente sin dal 1993,
amplia considerevolmente la portata della partecipazione dei Länder. Anzi, sotto
quest’aspetto la legge vigente apporta davvero un quid novi. Il Governo federale e il Bundesrat debbono addivenire a un’intesa nella materia in oggetto e da ciò consegue che i due
rappresentanti dei Länder che sono coinvolti nella determinazione della posizione negoziale
del Governo federale possono intraprendere le attività consultive con la pretesa che il Governo federale e il Bundesrat si debbano mettere d’accordo. Quest’obbligo di accordarsi (Einigungszwang) valorizza notevolmente la posizione del Bundesrat. La costituzione stessa (ex
art. 23, c. 5), ad ogni modo, propriamente non prescrive l’obbligo di accordarsi, ma stabilisce
che il Governo federale deve «tenere conto in modo determinante» (maßgeblich zu berücksichtigen) del parere del Bundesrat e aggiunge la riserva che, in tutto ciò, deve essere «mantenuta la responsabilità statale generale [gesamtstaatliche Verantwortung] del Bund». Il § 5
della legge attuativa, comunque, fa un passo in avanti, esigendo realmente che Governo federale e Bundesrat giungano ad un accordo. Quando l’accordo non è possibile, allora il Bundesrat può addirittura prevalere e imporre al Governo federale la sua volontà, deliberando con
una maggioranza dei due terzi, peraltro piuttosto difficile da raccogliere. Una maggioranza dei
due terzi al Bundesrat, infatti, che si contrapponga alla maggioranza politica al Bundestag ed
al Governo federale, è assai rara. Nell’esperienza pratica della partecipazione del Bundesrat
alle questioni relative all’Unione europee quest’ipotesi non si è mai verificata. In ultima analisi, si può affermare che anche al Governo federale può riuscire a prevalere in caso di mancato
accordo con la Camera dei Länder.
Come già si è avuto modo di vedere, nel caso in cui la proposta europea riguarda le
competenze legislative esclusive dei Länder, la conduzione dei negoziati in seno ai comitati
europei spetta ai rappresentanti dei Länder (ex art. 23, c. 6 cost. tedesca; § 6, c. 2 della legge
attuativa dell’art. 23, c. 7 cost. tedesca).
2.3. – Vi sono poi regole specifiche per le proposte di cui all’art. 308 CE (ex-art. 235
CEE) e per le decisioni-quadro del Consiglio negli ambiti della cooperazione giudiziaria e di
polizia (art. 34, c. 2b TUE).
Per l’approvazione di proposte che si appoggiano sull’ex-art. 235 CEE, la legge (§ 5, c.
3 della legge atttuativa dell’art. 23, c. 7 cost. tedesca) vincola il Governo federale all’assenso
del Bundesrat, «nella misura in cui detto assenso sarebbe necessario secondo il diritto interno
oppure nella misura in cui , sempre per l’ordinamento interno, i Länder sarebbero competenti». Queste condizioni preliminari sono le stesse che si è avuto modo di illustrare sopra (par.
2.2.). Tuttavia, la peculiarità della disciplina delle decisioni di cui all’art 308 CE risiede nel
fatto che il Governo federale è rigorosamente vincolato all’assenso – all’approvazione – del
Bundesrat e pertanto non può adottare una tale decisione in seno al Consiglio contro la presa
11
di posizione del Bundesrat. Evidentemente, ciò implica la sottoposizione del Governo a una
forma forte e inusuale di vincolo che ha la sua raison d’être nel timore da parte dei Länder,
per il tramite dell’art. 308 CE (ex-art. 235 CEE), di un ulteriore arretramento delle proprie
competenze gelosamente protette, specie in materia di formazione, cultura e mezzi di comunicazione. In altre parole, l’applicazione dell’art. 308 CE è trattata alla stregua di una revisione
del Trattato CE e tale revisione abbisogna dell’approvazione del Bundesrat. In dottrina26 si discute se il Governo federale, nel caso in cui il Bundesrat ponga il suo “veto”, possa astenersi
dal voto in Consiglio, così non precludendo la delibera all’unanimità della decisione ex art.
308 CE. Il Governo federale, invero, asserisce che in casi “eccezionali” dispone di questo diritto.
Quanto alle decisioni-quadro in tema di cooperazione di polizia e cooperazione giudiziaria nelle questioni penali, il Governo federale, in virtù dell’accordo Bund-Länder (Capitolo III
n. 6), soggiace all’obbligo di agire in via di principio con l’assenso del Bundesrat.
2.4. – Le disposizioni normative concernenti la collaborazione dei Länder escludono
espressamente l’ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) ai sensi del § 11
della legge attuativa dell’art. 23, c. 7 della Legge Fondamentale tedesca. In questo ambito,
tuttavia, la prassi vuole che il Governo federale metta a disposizioni dei Länder delle informazioni27.
III.
Altre forme e istituzioni della politica europea dei Länder
I Länder non partecipano della politica europea solo attraverso la procedura dell’art. 23
della Legge Fondamentale imperniata sul Bundesrat. L’art. 23 della costituzione, infatti, non
impedisce ai Länder, di intraprendere iniziative politiche a livello europeo, sia agendo ciascuno a titolo individuale, sia agendo collettivamente attraverso gli abituali meccanismi offerti
dal federalismo cooperativo tedesco. La politica europea dei Länder è un ambito che va ben
oltre la previsione normativa della partecipazione regionale ex art. 23 della cost. tedesca. A
questo proposito, è sufficiente fare un breve riferimento a tre istituzioni.
1. – L’istituzione di più lunga data in fatto di partecipazione dei Länder alla politica europea è senz’altro il cosiddetto Länderbeobachter (lett.: osservatore dei Länder)28. Questa
istituzione è attiva sin dalla stipula e dall’entrata in vigore dei trattati di Roma. Il Governo federale in quell’occasione, pur senza alcuna base giuridica formale, concesse ai Länder di inviare presso i comitati europei un proprio osservatore, il cui compito era di inoltrare le informazioni ottenute in quelle sedi soprattutto alle cancellerie dei Länder, ai loro ministeri, al
Bundesrat ed agli uffici informativi dei Länder a Bruxelles. L’istituzione del Länderbeobachter esiste a tutt’oggi. Il Länderbeobachter e due suoi vice sono nominati adesso dalla
26
C.D. Classen, Artikel 23, cit., nm. 107; R. Lang, Die Mitwirkungsrechte des Bundesrates und des Bundestages
in Angelegenheiten der Europäischen Union gemäß Artikel 23 Absatz 2 bis 7 Grundgesetz, Berlino, Duncker &
Humblot, 1997, 196; R. Morawitz, W. Kaiser, Die Zusammenarbeit von Bund und Ländern bei Vorhaben der
Europäischen Union, Bonn, Europa-Union-Verl., 1994, 106.
27
G.-B. Oschatz, T. Risse, Die Bundesregierung an der Kette der Länder?, cit., 441; D. König, Die Übertragung
von Hoheitsrechten im Rahmen des europäischen Integrationsprozesses, Berlino, Duncker & Humblot, 2000,
338.
28
G. Roller, Die Mitwirkung der deutschen Länder und der belgischen Regionen an EG-Entscheidungen, in Archiv des öffentlichen Rechts, 1998, 123, 35 ss.; E. Dette-Koch, Die Rolle des „Länderbeobachters“ im Rahmen
der Mitwirkung der Länder an der europäischen Integration, in Thüringer Verwaltungsblätter, 1997, 6, 169.
12
Conferenza dei Ministri regionali per gli Affari europei e appartengono tutt’e tre alle amministrazioni ministeriali dei Länder. I Länder hanno concluso un accordo relativamente a
quest’istituzione per la prima volta nel 1987 e lo hanno rinnovato nel 1996, optando per il suo
pur nel dubbio della sua effettiva utilità, dato che frattanto – come si è detto – i rappresentanti
dei Länder nominati dal Bundesrat siedono in circa 300 comitati del Consiglio e della Commissione.
2. – La Conferenza dei Ministri regionali per gli Affari europei29 fu fondata solo nel
1991 per iniziativa della Baviera. Il modello di tale Conferenza sono le conferenze/incontri
ministeriali ad hoc che si tengono in Germania anche in altri ambiti (ad es. Conferenza dei
Ministri della cultura dei Länder, Conferenza dei Ministri di giustizia dei Länder ecc.).
3. – Le rappresentanze dei Länder a Bruxelles rappresentano senz’altro, delle tre oggetto
di questo terzo capitolo, l’istituzione dei Länder più importante in fatto di partecipazione alla
politica europea. Ciascuno dei 16 Länder possiede una propria rappresentanza a Bruxelles.
La legge (§ 8 della già citata legge attuativa dell’art. 23, c. 7 cost. tedesca) definisce queste
rappresentanze “uffici regionali” (o Länderbüros) e rimarca che non hanno status diplomatico. Sono stati istituiti da prima della legge del 1993. Fra il 1985 e il 1988 tutti i Länder tedeschi istituirono degli uffici di rappresentanza a Bruxelles, e dopo la riunificazione della Germania (1990) fecero la stessa cosa i Länder orientali. All’origine di quest’iniziativa stava il
risveglio dell’opera di unificazione europea rilanciata dal progetto del mercato comune. In
questa situazione di accresciuta attività politica e legislativa europea, per i Länder le informazioni provenienti dal Governo federale erano insufficienti e s’imponeva la necessità di rappresentare personalmente i propri interessi a Bruxelles. A tutt’oggi, le rappresentanze dei
Länder sono considerate importantissime.30 Esse sono al contempo una lobby del Land a
Bruxelles, uffici di informazione e unità di coordinamento dei compiti istituzionali e amministrativi. La rappresentanza della Baviera, ad esempio, è intesa anche come un’istituzione che
esprime l’autonomia e lo status del Land. Nel 2001, la Baviera ha acquistato a Bruxelles, nel
quartiere Europa, un magnifico palazzo d’epoca già sede dell’Institut Pasteur, per inaugurarvi
nell’autunno 2003 la sua nuova rappresentanza per una superficie di 1850 metri quadrati.
29
R. Gerster, Die Europaministerkonferenz der deutschen Länder: Aufgaben – Themen – Selbstverständnis, in
Integration, 1993, 16, 61.
30
H. Bauer, Die Verbindungsbüros der deutschen Länder bei der Europäischen Union in Brüssel, in Verwaltungsrundschau, 1996, 417; U. Fastenrath, Länderbüros in Brüssel, in Die Öffentliche Verwaltung, 1990, 43,
125; D. Fechtner, Die Länderbüros in Brüssel, in Verwaltungsrundschau, 1992, 157; U. Kalbfleisch-Kottsieper,
Föderaler Kompetenzverlust durch Überkompensation?, cit., 178; R.W. Strohmeier, Möglichkeiten der Einflussnahme auf den Entscheidungsprozess der Europäischen Gemeinschaften durch die deutschen Bundesländer
nach Einrichtung von Länderbüros in Brüssel, in Die Öffentliche Verwaltung, 1988, 41, 635; A. Zumschlinge,
U. Sierigk, Die Auswirkungen der Wiedervereinigung Deutschlands und der Integration Europas auf die Vertretungen der deutschen Länder in Bonn, Berlin und Brüssel, in Die Verwaltung, 1994, 27, 540 ss.