Codice di comportamento professionale - Fiavet Emilia

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Codice di comportamento professionale - Fiavet Emilia
FIAVET EMILIA-ROMAGNA-MARCHE
CODICE DI COMPORTAMENTO PROFESSIONALE (CCP)
SCOPI
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assicurare che il cliente riceva il miglior servizio possibile da parte degli agenti di viaggio
promuovere e mantenere alta la reputazione professionale ed il prestigio della FIAVET e dei
suoi singoli associati
incoraggiare una competitività leale e legittima nell’interesse degli utenti dei servizi turistici
fare sì che – pur nel pieno rispetto della libera impresa economica – le attività turistiche
vengano attuate nel quadro di un impegno collettivo che tenga conto dell’interesse pubblico
contribuire allo sviluppo corretto, ordinato ed organico dell’industria turistica, agendo
attraverso l’integrazione delle norme legislative vigenti nel settore ed assicurando
l’adeguamento del comportamento professionale degli agenti di viaggio alle diverse
esigenze dei clienti ed all’evoluzione del sistema dei rapporti fra coloro che operano nel
turismo.
Il Codice di Comportamento Professionale (CCP) tende a definire le attività in armonia con le
suddette finalità in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
Non essendo possibile prevedere tutti i casi che possono verificarsi in un campo professionale
così vasto, qual è quello turistico, l’insieme delle regole del CCP, esprime le modalità cui
devono uniformarsi gli agenti di viaggio e costituisce la base normativa per la loro attività.
ADESIONE AL CODICE DI COMPORTAMENTO PROFESSIONALE
L’adesione al Codice si realizza per tutti gli agenti di viaggio automaticamente attraverso
l’iscrizione alla FIAVET interregionale Emilia-Romagna-Marche.
ORGANO COMPETENTE E SFERA DI APPLICAZIONE
Per l’applicazione dei principi e delle norme del CCP è istituito il Comitato di Accertamento
della FIAVET EMILIA-ROMAGNA.- MARCHE
Il CCP è vincolante per tutte le persone fisiche e giuridiche associate alla FIAVET EMILIA
ROMAGNA-MARCHE.
La FIAVET EMILIA-ROMAGNA-MARCHE. s’impegna ad osservare ed a fare osservare,
quando richiesta, dagli associati, le norme del CCP e a dare opportuna diffusione alle decisioni
assunte dal Comitato Territoriale di Accertamento nonché ad adottare, con decisione del
Consiglio Direttivo, adeguati provvedimenti nei confronti degli associati che non si attengono al
giudizio del Comitato.
Per meglio assicurare l’osservanza del CCP, tutti gli associati si impegnano ad inserire nei loro
contratti una speciale clausola di accettazione del CCP e delle decisioni del Comitato territoriale
di accertamento anche in ordine allo loro pubblicazione.
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La conformità di un’attività turistica alle norme del CCP non esclude la possibilità per gli
associati di seguire, in base alla loro autonomia etica e contrattuale, eventuali più rigorosi criteri
da loro stabiliti.
FIAVET EMILIA-ROMAGNA-MARCHE. svolgerà tutte le azioni considerate opportune e
necessarie per dare la massima diffusione al contenuto del CCP al fine di informare il pubblico e
tutti coloro che operano nel turismo, sia in Italia che all’estero, dei vantaggi e delle garanzie che
derivano – tramite il CCP –nell’utilizzare i servizi delle agenzie associate alla FIAVET.
DEFINIZIONI
Ai fini del CCP si stabiliscono le seguenti definizioni:
AGENZIA DI VIAGGI
Ufficio di viaggi e turismo in possesso della licenza d’esercizio prevista dalla ex-legge
“quadro”del turismo n.217 del 17.5.1983 e dalle Leggi della Regione Emilia-Romagna n.7 del
31.3.2003 e della Regione Marche n.41 del 24.7.1997.
AGENTE DI VIAGGI
Persona che svolge la sua attività a tempo pieno nella direzione o nell’amministrazione di
un’agenzia di viaggi e che ne sia il titolare o il direttore tecnico, o che comunque risponde degli
atti e delle omissioni del personale dipendente
VIAGGIO ORGANIZZATO
Insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno separato dal trasporto o qualunque
altro servizio che ad essi si riferisca
PREZZO
Il prezzo globale di un viaggio organizzato o il prezzo di un singolo servizio
TOUR OPERATOR (organizzatore)
Agenzia di viaggi che si impegna a suo nome a procurare a terze persone un viaggio organizzato
ad un determinato prezzo, e che prevalentemente non intrattenga rapporti diretti con i
viaggiatori ma effettui le vendite attraverso i Travel Agent
TRAVEL AGENT(venditore)
Agenzia di viaggi che prevalentemente si impegna a procurare a terze persone sia viaggi
organizzati da T.O., sia altri servizi separati che permettono di effettuare un viaggio ed un
soggiorno qualsiasi, ad un determinato prezzo
VIAGGIATORE – (Consumatore)
Persona che fruisce delle prestazioni di un’agenzia di viaggi mediante un contratto di viaggio
CONTRATTO DI VIAGGI
Qualunque contratto fra un viaggiatore ed un agente di viaggi. Il contratto di viaggio s’intende
in vigore al momento dell’accettazione di una prenotazione, della sottoscrizione delle parti e
del versamento di un acconto, ovvero dal momento dell’emissione di un documento di viaggio e
del relativo pagamento.
VETTORE
Società, compagnia o impresa di trasporto per via aerea, marittima, terrestre.
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FORNITORI DI SERVIZI
Albergatori, vettori, noleggiatori, compagnia di assicurazione, ecc.
OVERBOOKING
Accettazione di un numero di prenotazioni superiore al numero effettivo dei posti disponibili
FORZA MAGGIORE
Stati di guerra o di instabilità politica, catastrofi naturali o similari impedimenti.
Non sono considerate cause di forza maggiore le situazioni di overbooking
PUBBLICITA’
Ogni comunicazione relativa ai servizi turistici, quali che siano i mezzi utilizzati.
Capitolo 1
RAPPORTI TRA GLI ASSOCIATI FIAVET ED IL PUBBLICO
PARTE I
TOUR OPERATOR
1 – SERVIZI OFFERTI AL PUBBLICO
Il T.O. deve tendere ad offrire al pubblico i migliori servizi acquistabili ad un determinato
prezzo. Nel fare ciò egli deve porre la massima cura nella scelta dei fornitori di servizi,
escludendo quanti non abbiano una provata capacità operativa ed una sicura correttezza
commerciale.
Il T.O. deve egli stesso possedere un’efficiente organizzazione in grado di effettuare le
transazioni con rapidità e precisione, sia di realizzare i viaggi secondo i termini indicati
nelle
offerte al
- PUBBLICITA’
La pubblicità effettuata dal T.O. deve attenersi alle norme vigente previste in materia.
Il catalogo edito dal T.O.deve contenere informazioni chiare, accurate e complete sia nel testo che
nelle illustrazioni, tali da consentire al pubblico una scelta ponderata e compatibile con le esigenze
individuali.
In particolare, il catalogo deve contenere:
- l’identità legale del T.O. responsabile della pubblicazione e/o dell’organizzazione del
viaggio
- gli estremi dell’autorizzazione alla diffusione
- luoghi e date di inizio e termine del viaggio, destinazione e/o itinerario
- le indicazioni necessarie relative al trasporto, al soggiorno e a tutti gli altri servizi accessori
compresi nel prezzo.
- Il prezzo e gli elementi per determinarlo, con chiara indicazione dei servizi inclusi e di quelli
esclusi, nonché la data alla quale il prezzo è stato determinato
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Le condizioni contrattuali in base alle quali il viaggio viene proposto al pubblico
La menzione che il T.O. è socio FIAVET
CONDIZIONI CONTRATTUALI DI VIAGGIO
Sul contratto di viaggio si richiama il disposto del decreto legislativo 111 del 17 marzo 1995 che
recepisce nel nostro Paese la direttiva comunitaria su “viaggi e vacanze tutto compreso”.
In particolare si evidenzia che le condizioni alle quali un viaggio organizzato dal T.O. viene offerto
al pubblico devono precisare il grado di responsabilità dell’organizzatore e del venditore e devono
essere espresse in forma chiara, comprensibile e di facile lettura.
Il contratto di viaggio non deve contenere clausole miranti ad escludere la responsabilità del T.O. e
dei suoi collaboratori per atti di negligenza commessi nell’organizzare e nell’effettuare il viaggio.
Le condizioni contrattuali devono inoltre indicare:
- le circostanze e le condizioni in base alle quali il T.O. può modificare il prezzo del viaggio
− la linea di condotta del T.O. nel caso di cancellazione o modifica del programma del viaggio
programmato
− che il contratto di viaggio è sottoposto alle norme del CCP
PRENOTAZIONI E DOCUMENTI DI VIAGGIO
Le prenotazioni effettuate dai Travel Agent o dai clienti, una volta accettate dal T.O., devono
intendersi confermate e fisse, salvo i casi previsti al successivo paragrafo 5.
I moduli di prenotazione eventualmente richiesti dal T.O. non debbono contenere condizioni
contrattuali diverse da quelle esposte sui cataloghi.
Il viaggiatore deve fornire tutte le necessarie informazioni che gli sono richieste e rispettare i
regolamenti relativi al viaggio.
Il documento di viaggio rilasciato dal T.O. deve corrispondere a quanto offerto nel catalogo, salvo
quelle modifiche comunicate al viaggiatore e da questi accettate, secondo quanto espresso al
successivo paragrafo 5.
Il documento di viaggio, oltre a fare un preciso riferimento al catalogo sul quale il viaggio viene
offerto per una esatta identificazione del viaggio stesso, deve contenere:
- il luogo e la data di emissione
- il nome del o dei viaggiatori e, se il contratto di viaggio è stato effettuato da un’altra
persona, il nome di quest’ultima.
– MODIFICHE E CANCELLAZIONI
Qualora il T.O. modifichi o cancelli un viaggio organizzato per il quale abbia già accettato
prenotazioni, deve immediatamente darne notizia ai Travel Agent ed ai clienti diretti.
Gli adempimenti del T.O. ed i relativi diritti dei viaggiatori sono riportati negli artt.12 e- 13 e 14
del decreto legislativo 111/95.
Qualora il viaggiatore rinunci in tutto o in parte alla sua partecipazione ad un viaggio organizzato
dovrà indennizzare il T.O. secondo quanto disposto dalle condizioni contrattuali.
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– PREZZO E PAGAMENTI
Il T.O. s’impegna a garantire, entro i limiti della propria competenza, la stabilità del prezzo di un
viaggio organizzato.
Tale impegno diventa un preciso obbligo 20 gg.prima dell’inizio del viaggio.
La revisione del prezzo forfetario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle parti è ammessa
solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, in conseguenza della variazione del
costo del trasporto, del carburante,dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o
imbarco, del tasso di cambio applicato.
La revisione al rialzo non può in nessun caso essere superiore al 10% del prezzo originario.
Quando l’aumento supera detta percentuale, l’acquirente può recedere dal contratto, previo
rimborso delle somme gia versate.
Il T.O. è tenuto a versare con sollecitudine al viaggiatore le somme dovutegli a qualsiasi titolo.
Il viaggiatore ha l’obbligo di rispettare i termini di pagamento stabiliti nel contratto.
– SEGRETO PROFESSIONALE – DIRITTO ALLA PRIVACY
Il T.O. non deve fornire ad alcuno notizie relative al viaggio richiesto od effettuato dal viaggiatore
senza l’autorizzazione di quest’ultimo, salvo che al Travel Agent tramite il quale viene stipulato il
contratto ed in caso di testimonianza dovuta per legge.
Al riguardo si richiamano le norme previste dalla c.d. legge sulla “privacy”.
– VENDITE DIRETTE
Il T.O. che vende propri viaggi direttamente al pubblico deve attenersi alle norme previste nella
parte II del capitolo I del CCP (Travel Agent).
– CONTROVERSIE
Nel caso di controversia con un viaggiatore, il T.O. pone in atto ogni possibile tentativo per
giungere ad una rapida ed amichevole soluzione, sia quando il reclamo lo interessi direttamente, sia
quando coinvolge un Travel Agent o un fornitore di servizi.
Qualora ciò non sia possibile, il viaggiatore può inviare il suo reclamo al Comitato regionale di
Accertamento presso la FIAVET EMILIA-ROMAGNA-MARCHE.
Il T.O. è tenuto a mettere a disposizione del viaggiatore, se richiesta, una copia del CCP.
PARTE II
TRAVEL AGENT
1 – SERVIZIO AL PUBBLICO
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Il Travel Agent è innanzitutto al servizio del pubblico e deve quindi operare nell’interesse del
viaggiatore, sia pure nel rispetto delle norme dettate dai fornitori di servizi o contenute nelle
condizioni contrattuali.
Deve quindi mantenere un elevato standard di professionalità, aggiornando costantemente le
informazioni e le conoscenze tecniche. Cortesia, sollecitudine e correttezza devono essere le qualità
principali del personale a contatto con il pubblico.
2 – PUBBLICITA’
La pubblicità effettuata dal Travel Agent deve attenersi alle norme vigenti previste.
In particolare deve essere evitata ogni dichiarazione che induca in errore il pubblico sui servizi
forniti dal Travel Agent e sui loro costi.
3– INFORMAZIONI
Il Travel Agent deve porre ogni cura affinché al pubblico vengano fornite informazioni accurate ed
imparziali, onde consentire la formulazione di opinioni ponderate e la conseguente effettuazione di
scelte compatibili con la esigenze individuali.
In particolare, nei confronti del cliente il Travel Agent deve:
a – richiamare l’attenzione sulle norme e condizioni relative al contratto di viaggio prima della loro
conclusione
b- fornire notizie sulle formalità cui il viaggiatore deve adempiere per recarsi in viaggio (passaporti,
visti, norme sanitarie e valutarie, ecc.).
– PRENOTAZIONI E DOCUMENTI DI VIAGGIO
Le prenotazioni effettuate dal Travel Agent e comunicate al viaggiatore si devono intendere fisse e
confermate; speciale cura deve quindi essere posta nello svolgimento di tali operazioni affinché non
derivino conseguenze negative per il viaggiatore.
In particolare, nei confronti del viaggiatore il Travel Agent, deve:
a – sottoporre alla sua firma il contratto di viaggio accertando che esso sia interamente e
correttamente compilato con tutti i riferimenti necessari.
B – informarlo tempestivamente di ogni variazione o cancellazione sopravvenuta nelle prenotazioni,
nei servizi, nel prezzo, ecc. comunicata dal T.O. o dai fornitori dei servizi.
C – controllare, prima della consegna, l’esatta rispondenza dei documenti di viaggio con quanto
richiesto e prenotato e fornire esaurienti spiegazioni sul loro utilizzo.
Il Travel Agent deve essere disponibile per fornire ai clienti informazioni e servizi aggiunti al
viaggio (documentazioni turistiche,autonoleggi, assicurazioni sia obbligatorie che facoltative).
– PREZZI E PAGAMENTI
Il Travel Agent trova normalmente la sua remunerazione nelle commissioni che i fornitori o i T.O.
gli riconoscono sulla vendita di servizi turistici.
Il Travel Agent non può richiedere ai clienti pagamenti in forma diversa da quella stabilita dai T.O.
o dai fornitori di servizi.
Gli acconti ed i saldi versati dal viaggiatore devono essere debitamente certificati, ed il Travel
Agent ne risponde nei confronti dei T.O. o dei fornitori di servizi.
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Il Travel Agent è tenuto a versare con sollecitudine al viaggiatore le somme dovutegli a qualsiasi
titolo.
– SEGRETO PROFESSIONALE - DIRITTO ALLA PRIVACY
Il Travel Agent non deve fornire notizie relative al viaggio richiesto od effettuato dal viaggiatore
senza l’autorizzazione di quest’ultimo, salvo che al T.O. con il quale sia stato stipulato un contratto
di viaggio ed in caso di testimonianza dovuta per legge.
– VIAGGI ORGANIZZATI IN PROPRIO
Il Travel Agent che vende propri viaggi organizzati, sia direttamente che attraverso altri Travel
Agent, deve attenersi alle norme previste nella parte I del Capitolo I del CCP ( T.O.)
– CONTROVERSIE
Nel caso di controversie con un viaggiatore, il Travel Agent pone in atto ogni possibile tentativo per
giungere ad una rapida ed amichevole soluzione, sia quando il reclamo lo interessi direttamente sia
quando esso coinvolga un T.O. o un fornitore di servizi.
Qualora ciò non sia possibile, il viaggiatore potrà inviare il suo reclamo al Comitato di
accertamento della FIAVET EMILIA.ROMAGNA MARCHE.
Il Travel Agent è comunque tenuto a mettere a disposizione del viaggiatore, se richiesta, una copia
del CCP.
CAPITOLO II
RAPPORTI TRA I SOCI DELLA FIAVET Emilia-Romagna Marche
OBBLIGHI COMUNI
Tutti e soci FIAVET sono impegnati a :
a – osservare, e a far osservare, il codice di comportamento professionale, la sua etica ed i suoi
scopi, contribuendo in tal modo a dare maggiore significato e forza alla FIAVET
EMILIA.ROMAGNA MARCHE.
B – riprodurre in ogni messaggio pubblicitario, quale che sia il mezzo utilizzato, il logotipo “socio
FIAVET”
c- esporre nelle proprie vetrine o nei locali dell’agenzia le vetrofania “socio FIAVET”
D – portare a conoscenza dei propri collaboratori lo statuto FIAVET e il contenuto del presente
codice, ed esigere un comportamento conforme
E – segnalare al Comitato di accertamento della FIAVET EMILIAROMAGNA MARCHE. ogni
atto di persone fisiche e giuridiche operanti direttamente od indirettamente nell’attività turistica che
non sia conforme alle norme del CCP
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F – non consentire che una agenzia di viaggi non associata alla FIAVET EMILIA.ROMAGNA
MARCHE. possa utilizzare il marchio o la dizione “socio FIAVET” dando al pubblico la falsa
impressione che essa sia iscritta all’associazione
Gli associati alla FIAVET si asterranno da atti contrari all’etica professionale e di concorrenza
sleale nei confronti dei colleghi quali:
- creare o tentare di creare confusione fra la propria azienda, attività o persona e quella di un
altro agente di viaggi, attraverso per esempio, similitudini nella denominazione, nel
marchio, nei titoli dei viaggi organizzati, nella pubblicità
- fornire indicazioni inesatte sulla propria personalità commerciale o sulla propria attività
- fornire uso improprio o non autorizzato del materiale pubblicitario di altra agenzia di
viaggio
- diffondere notizie false od indicazioni inesatte sulla persona, l’impresa ed il personale
dipendente di altra agenzia di viaggi
- esercitare pressioni verso i dipendenti di altra agenzia di viaggi allo scopo di assumerli al
proprio servizio, oppure frapporre ostacoli ad un proprio dipendente che desideri passare al
servizio di altra agenzia di viaggi
- incentivare il personale di altra agenzia di viaggi per indurlo a vendere i propri servizi
turistici o ad indirizzare la clientela verso la propria agenzia
- convincere o incentivare il personale di altra agenzia di viaggi affinché riveli segreti
d’ufficio o comunque dati e notizie sulla sua attività.
RAPPORTI TRA T.O E TRAVEL AGENT
Il T.O. deve:
- comunicare per iscritto al Travel Agent le condizioni alle quali vendere i viaggi organizzati
- disporre di una valida organizzazione in grado di fornire con tempestività al Travel Agent
ogni necessaria informazione sui viaggi organizzati, sulle prenotazioni o sul prezzo, per
consentire al Travel Agent di trasmetterle al viaggiatore entro un ragionevole periodo di
tempo prima della partenza
- astenersi da ogni forma sleale di concorrenza nei confronti del Travel Agent; in particolare
non dovrà consentire che i contratti di viaggi conclusi direttamente con il viaggiatore
godano di facilitazioni diverse da quelle specificatamente previste dalle condizioni
contrattuali e dal prezzo indicato sul catalogo
- rispettare l’identità professionale e commerciale del Travel Agent ed evitare ogni forma di
intervento diretto sul viaggiatore per indurlo a rivolgersi direttamente ai propri uffici,
rappresentanti o punti di vendita per l’acquisto di viaggi da lui organizzati
- offrire l forme di incentivazione alle vendite (premi, regali, viaggi, ecc.) solo alla direzione
del Travel Agent e non direttamente al personale dipendente (banconista) e non utilizzare
alcuna incentivazione allo scopo di praticare riduzioni o facilitazioni non previste dalle
condizioni contrattuali o dal prezzo pubblicato.
- inviare tempestivamente al Travel Agent i rimborsi ai quali il viaggiatore ha diritto a
qualsiasi titolo
Il Travel Agent :
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non richiede materiale pubblicitario e promozionale per scopi diversi dall’esposizione al
pubblico o non concordati con il T.O.
svolge azioni pubblicitarie in favore di un T.O. in modi e forme improntati a correttezza
commerciale
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-
quando effettua una prenotazione presso il T.O. diviene pienamente responsabile nei suoi
confronti per le somme riscosse e da riscuotere e per il rispetto dei termini contrattuali
previsti.
Deve inoltre inviare con sollecitudine le somme riscosse per conto del T.O. ed informarlo
immediatamente qualora non sia possibile riscuotere il saldo di un viaggio prenotato
.
Capitolo III
RAPPORTI CON I FORNITORI DI SERVIZI
VETTORI
Pur con compiti specifici e delimitati, gli agenti di viaggio ed i vettori perseguono interessi comuni.
Gli agenti FIAVET sono pertanto tenuti ad improntare con i vettori rapporti leali e di
collaborazione e si impegnano a rispettare le Convezioni ed i Regolamenti in vigore.
Eventuali vertenze con i vettori, anche in ordine a pregiudizi causati al viaggiatore, devono essere
risolti nello spirito di collaborazione che contraddistingue l’insieme dei rapporti di interdipendenza
ed il contenuto del CCP.
Le conferme di prenotazione fornite dai vettori nell’interesse del viaggiatore non rappresentano
soltanto una promessa, ma una precisa dichiarazione che il posto prenotato è disponibile.
L’attività degli agenti generali dei vettori viene considerata come attività dei vettori stessi e i soci
FIAVET si richiamano, nell’interesse comune, alla lettera ed al contenuto delle Risoluzioni IATA
che delimitano la loro attività.
ALBERGATOR E GESTORI DI STRUTTURE RICETTIVEI
Nei rapporti con gli albergatori i soci FIAVET si atterranno alla contenuto del Codice di
comportamento sottoscritto – a livello europeo – tra agenti di viaggio ed albergatori ed in vigore dal
10 gennaio 1996, salvo che non siano intercorsi con gli alberghi interessati specifici accordi diretti.
Ogni contratto alberghiero o altro accordo scritto concluso fra agenti FIAVET ed alberghi italiani
ed esteri dovrà contenere uno specifico riferimento alle norme che regolano l’overbooking.
In mancanza di una particolare normativa direttamente stabilita dalle parti, si farà riferimento
Al codice di comportamento sopra richiamato.
In caso di rifiuto da parte dell’albergo a sottoscrivere tale clausola, l’agente FIAVET assumerà
direttamente le responsabilità relative.
Le conferme di prenotazione fornite dagli alberghi o altri gestori di strutture ricettive agli agenti
FIAVET e da questi comunicate al viaggiatore, non rappresentano soltanto una promessa, ma una
precisa dichiarazione che il posto prenotato è disponibile.
Capitolo IV
COMITATO DI ACCERTAMENTO
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COMPOSIZIONE
Il Comitato di accertamento della FIAVET EMILIA.ROMAGNA MARCHE. è composto da un
minimo di tre ad un massimo di sette membri, nominati dal Consiglio direttivo dell’Associazione e
scelti come segue:
- un esperto in legislazione turistica e materie giuridiche – Presidente
- un consigliere della FIAVET EMILIA.ROMAGNA MARCHE.
- da uno a cinque membri scelti fra persone esperte dei problemi di volta in volta trattati.
PRINCIPI PER IL GIUDIZIO
I membri del Comitato di accertamento svolgono le loro funzioni secondo il proprio libero
convincimento e non in rappresentanza di interessi di categoria o di parte.
Nell’adempimento dei loro compiti essi sono tenuti ad osservare il massimo riserbo.
FUNZIONI DEL COMITATO DI ACCERTAMENTO
Il Comitato di accertamento esamina i problemi che gli vengono sottoposti e si pronuncia su di essi
secondo il CCP.
Su concorde richiesta delle parti può costituirsi in Collegio arbitrale irritale, decidendo con lodo.
Il presidente del Comitato stabilisce la relativa procedura caso per caso.
Inoltre il Comitato di accertamento può esaminare, in via autonoma, o anche a seguito di
segnalazioni ricevute, le attività non conformi alle norme del CCP.
In caso di richiesta esprime parere consultivo sul CCP e può intervenire in via preventiva, invitando
al rispetto delle norme ricercando un accordo fra le parti.
Il Comitato può richiedere agli interessati di fornire documentazioni idonee a consentire
l’accertamento della veridicità dei dati, delle descrizioni, affermazioni, illustrazioni o testimonianze
usate.
Salvo quanto esposto nel presente Codice, Il Comitato di accertamento svolge le sue funzioni senza
formalità.
La segreteria e la sede del Comitato è presso la FIAVET EMILIA-ROMAGNA MARCHE
Il Comitato si riunisce ogni qual volta se ne presenti la necessità,su convocazione del Presidente; le
riunioni non sono pubbliche.
Il Comitato è validamente costituito con la maggioranza dei membri in carica. In assenza del
Presidente, assume la presidenza il membro più anziano d’età.
Delibera con il voto della maggioranza dei membri presenti ed in caso di parità, prevale il voto di
chi presiede la riunione.
Il Comitato di accertamento resta in carica di regola 3 anni e decade automaticamente con il rinnovo
delle cariche dell’associazione.
ISTANZE AL COMITATO DI ACCERTAMENTO
Chiunque ritenga di subire pregiudizio da attività turistiche contrarie al CCP può richiedere
l’intervento del Comitato nei confronti di chi,avendo accettato il codice stesso, abbia commesso le
attività ritenute pregiudizievoli.
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La parte interessata deve presentare una istanza scritta indirizzata alla FIAVET
EMILIA.ROMAGNA MARCHE. esponendo i fatti ed allegando la relativa documentazione.
PROCEDIMENTO AVANTI AL COMITATO DI ACCERTAMENTO
Ricevuta l’istanza, Il Presidente del Comitato di accertamento dispone la comunicazione degli atti
alle parti interessate, assegnando loro un termine, non inferiore agli otto e non superiore ai quindici
giorni, per l’invio delle rispettive deduzioni e di eventuali documenti e le convoca avanti al
Comitato entro il termine più breve possibile per la discussione.
Esaurita la discussione, il Comitato:
- qualora ritenga la pratica sufficientemente istruita, emette la propria decisione.
- qualora ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di prova, apre un supplemento di
istruttoria
- qualora durante il procedimento emergono elementi tali da fare ritenere la possibilità di
violazioni del Codice no previste dall’istanza in esame, procede d’ufficio alla relativa
istruttoria.
Avanti al Comitato le parti possono farsi assistere e rappresentare dai loro legali o consulenti.
DECISIONI DEL COMITATO DI ACCERTAMENTO
Il Comitato al termine della discussione, emette la sua decisione, il cui dispositivo viene comunicato
alle parti.
Quando la decisione stabilisce che l’attività denunciata è contraria alle norme del CCP, il Comitato
invita la parte interessata a desistere da tale comportamento.
La decisione viene trasmessa al Presidente della FIAVET che la sottoporrà al Consiglio direttivo.
I soci FIAVET che hanno accettato il CCP sono tenuti ad osservare le decisioni assunte dal
Comitato..
In caso contrario il Consiglio direttivo dell’associazione applicherà le sanzioni previste che
consistono:
- per i soci FIAVET nella diffida, sospensione, radiazione dalla FIAVET a seconda della
gravità del comportamento
- per chi non è socio FIAVET nella diffida con invio dei documenti agli organi nazionali e
regionali interessati ed invito ai soci FIAVET a sospendere rapporti professionali o
commerciali con i responsabili delle azioni considerate pregiudizievoli.
AGGIORNATO A BOLOGNA IL 16 DICEMBRE 2004
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