prestito su pegno
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prestito su pegno
Aggiornato al 04/01/2012 FOGLIO INFORMATIVO ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari PRESTITO SU PEGNO INFORMAZIONI SULLA BANCA Banco Popolare Soc. Coop. Piazza Nogara, 2 – 37121 Verona Telefono: 800 017 906 – fax 0321.393973 Sito internet: www.bancopopolare.it – E-mail : [email protected] Iscrizione all’Albo delle banche presso Banca d’Italia: n. 5668 CHE COS’E’ IL PRESTITO SU PEGNO Si tratta di un prestito destinato a persone fisiche che la Banca può accordare a fronte di necessità di carattere straordinario e contingente previa costituzione in pegno di determinati beni mobili. Tali operazioni regolamentate dalla Banca si svolgono esclusivamente presso la filiale di Livorno, Via Borra 25 e di Pisa, Lungarno Sonnino 19. La sovvenzione può essere effettuata esclusivamente a seguito del giudizio di stima del bene offerto in pegno da parte del perito stimatore della Banca, tale operazione non è sottoposta ad alcuna indagine amministrativa o patrimoniale e la Banca ha facoltà di rifiutare il prestito qualora vi sia motivo di ritenere che i beni offerti in pegno siano di provenienza illegittima. Le operazioni vengono effettuate mediante il rilascio di una polizza di pegno la quale, anche se contenente l’indicazione del prestatario, è al portatore. Pertanto, in caso di perdita, sottrazione o smarrimento si applicano le disposizioni di Legge concernenti l’emissione di duplicati di titoli rappresentativi dei depositi bancari. Trascorsi 30 giorni dalla scadenza del prestito i pegni non riscattati e/o rinnovati sono venduti al pubblico incanto sulla base del prezzo di apposita stima. Il prezzo ricavato dalla vendita del pegno, dedotto tutto quanto spetta alla Banca per capitale, interessi e spese viene tenuto a disposizione dell’avente diritto per la durata di anni cinque. Trascorso tale periodo, l’avanzo suddetto viene incamerato dalla Banca. Tra i principali rischi, va tenuto presente che : - In caso di inadempienza dell’obbligazione garantita con il pegno, la banca può far vendere il bene dato in garanzia. - è possibile l’utilizzo fraudolento da parte di terzi della polizza di pegno, nel caso di smarrimento o furto della stessa; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del documento. CONDIZIONI ECONOMICHE Importo finanziabile (percentuale massima del valore di stima del bene oggetto del pegno): 80,00% • Preziosi 66,67% • Diversi Durata del prestito fino a un massimo di 6 mesi rinnovabile Tasso di interesse1 11,30% Tasso per interessi di mora2 12,30% con franchigia di 7 giorni 1 Applicato sull’importo del prestito; gli interessi sono calcolati dalla data di accensione alla data di scadenza o eventuale estinzione anticipata, proporzionati ai giorni di durata del prestito, con riferimento all’anno civile di 365 giorni (366 se l’anno è bisestile). 2 Applicato sull’importo del prestito; gli interessi di mora sono calcolati dalla data scadenza alla data di pagamento (rinnovo o riscatto), con riferimento all’anno civile di 365 giorni (366 se l’anno è bisestile). Pagina 1 di 3 Aggiornato al 04/01/2012 Commissioni e Spese Base di calcolo Diritto Fisso - per emissione polizza importo del prestito Diritto di stima, assicurazione e custodia importo del prestito Diritto di spoglio3 importo del prestito Rimborso spese per vendita anticipata (su richiesta del prestatario) Penale per rimborso anticipato4 Diritto per blocco polizza Diritto carico impegnante5 importo del prestito Diritti fissi d’asta6 Provvigioni di battitura6 Periodo di calcolo dalla data di accensione alla data di pagamento (scadenza, rinnovo, estinzione anticipata, riscatto), proporzionato ai giorni di durata del prestito, divisore anno civile. dalla data di accensione alla data di pagamento (scadenza, rinnovo, estinzione anticipata, riscatto), proporzionato ai giorni di durata del prestito, divisore anno civile. dalla data di scadenza alla data di pagamento (rinnovo o riscatto), proporzionato ai giorni di durata del prestito, divisore anno civile, franchigia di 30 giorni. dalla data di vendita alla data di scadenza, proporzionato ai giorni, divisore anno civile. percentuale fissa percentuale fissa percentuale fissa importo del prestito importo del prestito Importo del sopravanzo Importo di percentuale fissa aggiudicazione d’asta Importo di percentuale fissa aggiudicazione d’asta Tasso 1,00% 3,00% 1,00% 3,00% 0,50% 5,00% 12,00% 12,00% 0,70% Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l.n. 108/1996), relativo alle operazioni di altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.carilupili.it. RECESSO E RECLAMI Recesso dal contratto Il cliente ha facoltà di estinguere il prestito, con conseguente ritiro e riscatto dei beni dati in pegno in qualsiasi momento, prima della scadenza ed anche dopo, fino al momento della vendita del pegno al pubblico incanto. Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale Il prestito su Pegno può essere estinto immediatamente, presso lo sportello emittente la polizza di pegno, dietro presentazione della stessa e l’immediato rimborso del debito totale, comprensivo degli oneri maturati contrattualmente previsti. Reclami e risoluzione delle controversie 1. La banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 1° s ettembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione. 2. Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la banca relativamente all’interpretazione ed applicazione del presente contratto e dei contratti relativi ai rapporti esistenti o in futuro formalizzati, il 3 4 5 6 Applicato in caso di riscatto o rinnovo eseguito oltre la scadenza, con una franchigia di 30 giorni. Applicata in caso di rimborso effettuato prima della scadenza indicata sulla polizza, con una franchigia di 30 giorni dal la data scadenza alla data rimborso; detta penale non viene calcolata su prestiti pari o inferiori a € 10.000. A carico del prestatario, applicati in caso di vendita all’incanto del pegno. A carico dell’aggiudicatario del bene messo all’asta. Pagina 2 di 3 Aggiornato al 04/01/2012 cliente può, prima di far ricorso all’autorità giudiziaria, utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti ai successivi commi 3 e 4. 3. Il cliente può presentare un reclamo alla banca per lettera raccomandata A/R a: Banco Popolare Soc. Coop. - Funzione Reclami – Via Polenghi Lombardo, 13 – 26900 Lodi. Oppure, per via telematica, nella sezione 'CONTATTACI' del sito internet: www.bancopopolare.it. Oppure mediante contatto telefonico al numero: 800 01 30 81. La banca deve rispondere entro trenta giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Qualora il reclamo abbia per oggetto servizi e attività di investimento tale termine è di novanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento del reclamo. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il temine previsto può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o all’Ombudsman Giurì Bancario istituito presso il Conciliatore Bancario Finanziario qualora il reclamo abbia per oggetto servizi e attività di investimento. Per sapere come rivolgersi a tali organismi, il cliente può chiedere presso la Filiale o consultare i siti internet specifici (www.arbitrobancariofinanziario.it o www.conciliatorebancario.it). 4. Il cliente può inoltre, singolarmente o in forma congiunta con la banca, attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art.40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5, dall’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it), iscritto al n.3 del registro tenuto dal Ministero della Giustizia, ex art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5. Qualora la controversia abbia ad oggetto servizi e attività di investimento, l’investitore potrà anche rivolgersi alla Camera di conciliazione e di arbitrato istituita presso la Consob (www.consob.it), prevista dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n.179. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. LEGENDA Asta Importo di stima Importo del prestito Importo del sopravanzo Pegno Prestatario Riscatto Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) procedimento di vendita al miglior offerente, eseguito secondo le formalità di legge, degli oggetti non riscattati dal prestatario. valutazione del valore commerciale del bene dato in pegno effettuata dal perito della Banca. importo finanziato indicato sulla polizza di pegno. ricavato della vendita del pegno, dedotto quanto spettante alla Banca per capitale, interessi, diritto fisso e diritto di stimaassicurazione-custodia. garanzia a favore della banca costituita su beni mobili del cliente consegnati alla Banca. soggetto beneficiario del prestito. rimborso del prestito comprensivo di capitale, interessi e oneri accessori con ritiro del bene dato in pegno. tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia e delle finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM degli altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore. Pagina 3 di 3