1 CONTRATTO DERIVATO Borse Marie Curie di

Transcript

1 CONTRATTO DERIVATO Borse Marie Curie di
CONTRATTO DERIVATO
Borse Marie Curie di ospitalità per lo sviluppo
IT-02.07.99
1
CONTRATTO N.
La [Comunità europea] [Comunità europea dell'energia atomica] (in seguito denominata «la
Comunità») rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee (in seguito denominata «la
Commissione»), rappresentata ai fini della firma del presente contratto dal/dalla [Sig./Sig.ra (da
completare)], direttore generale della [nome della DG] o da un suo rappresentante autorizzato,
da una parte,
e
[Nome del contraente] ([sigla]) («il contraente»), con sede in [nome dello Stato e indirizzo
completo], in persona del/dei legale(i) rappresentante(i)/in virtù di statuto/procura, [Sig./Sig.ra (da
completare)], [funzione], [Sig./Sig.ra (da completare)], [funzione],
dall'altra,
(in seguito denominati collettivamente «le parti contraenti»)
HANNO CONVENUTO, al fine di contribuire al miglioramento del potenziale umano di ricerca
della Comunità, delle attività da svolgere nell’ambito «[competenza di ricerca da acquisire]»
[nell'ambito del programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico « [nome del programma
specifico di RST]» ] ] [nell'ambito del programma (Euratom) di ricerca e d'insegnamento nel settore
dell'energia nucleare] («il programma specifico») in base alle disposizioni che seguono.
IT-02.07.99
2
Articolo 1 - Oggetto
1.
Il presente contratto ha per oggetto l’esecuzione di progetti1 di ricerca a scopo di formazione e
di sviluppo di competenza nelle regioni meno favorite (in seguito denominati «il/i progetto(i)»)
da parte di uno o più borsisti. Il numero di mesi-borsista è indicato nell'allegato I del presente
contratto.
2.
A tal fine, il contraente si impegna nei confronti della Comunità alla buona esecuzione del o dei
progetti legati alla competenza di ricerca da acquisire, menzionata nell'allegato I e intitolata
[competenza di ricerca da acquisire], secondo le disposizioni del presente contratto.
3.
A tali effetti, il contraente
(a)
seleziona il o i borsisti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in funzione del
numero di mesi-borsista e conformemente agli obblighi previsti nell'allegato II del
presente contratto;
(b)
conclude con ciascun borsista, previa conferma della selezione da parte della
Commissione, un accordo conforme agli obblighi previsti nell'allegato II del presente
contratto.
Articolo 2 – Durata
1.
Il presente contratto entra in vigore alla data in cui è stato sottoscritto dalle parti contraenti. La
data d'inizio della prima selezione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, dell'allegato II del presente
contratto, notificata per iscritto alla Commissione dal contraente e la data di inizio del primo
progetto non possono essere in alcun caso anteriori alla data di entrata in vigore del contratto e
devono cadere entro [8] [numero]2 mesi da detta data.
2.
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 5, dell'allegato II del presente contratto, il o i
progetti di ricerca di cui all'articolo 1 del presente contratto devono essere completati entro [48]
[numero]3 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto.
Il presente contratto cessa di avere effetto alla data del pagamento finale del contributo
finanziario della Comunità. Tuttavia,
- gli articoli 5, 6 e 8 del presente contratto;
- l’articolo 3, paragrafo 2, lettere e) e g); l’articolo 4, paragrafo 1, lettera j); l'articolo 5,
paragrafi 3 e 4; l’articolo 6, paragrafo 5; l'articolo 7; gli articoli da 9 a 11 e l'articolo 14
dell’allegato II del presente contratto
si applicano anche dopo tale data nei limiti eventualmente stabiliti dagli stessi articoli.
1
I termini in corsivo sono utilizzati secondo la definizione data dall’articolo 1 dell’allegato II del presente
contratto.
2
Il termine di 8 mesi vale in assenza di un altro termine.
3
Il termine di 48 mesi vale in assenza di un altro termine.
IT-02.07.99
3
Articolo 3 - Contributo finanziario della Comunità
1.
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 5, dell’allegato II del presente contratto, la
Comunità finanzia il o i progetti fino alla concorrenza dell'importo forfettario di [importo in
cifre] EUR ([importo in lettere] euro), assegnato al/ai borsista(i) e al contraente a norma
dell'articolo 12 dell'allegato II del presente contratto.
2.
Il contributo finanziario della Comunità al/ai progetto(i) è versato, secondo le modalità seguenti
e in base alle regole definite dall’articolo 5 dell’allegato II del presente contratto, sul seguente
conto bancario del contraente:
[dati bancari del contraente]:
−
un acconto del [percentuale] %4 ;
–
dei pagamenti periodici di [percentuale]% ognuno;]4
−
il saldo del contributo totale della Comunità (trattenuta di garanzia del [percentuale] %)4.
L'importo totale dell'acconto e dei pagamenti periodici non può superare l'importo massimo del
contributo finanziario della Comunità previsto al paragrafo 1 del presente articolo, dedotta la
trattenuta di garanzia indicata al presente paragrafo.
Articolo 4 - Elementi da fornire del o dei progetti che devono essere presentati alla
Commissione
1.
Le relazioni e le richieste di pagamento prescritte dal presente contratto sono trasmesse dal
contraente rispettivamente in [numero] esemplari e in [numero] esemplari, secondo le modalità
definite dall’articolo 6 dell’allegato II del presente contratto. Le relazioni devono essere redatte
in [lingua].
L'allegato I del presente contratto stabilisce, se del caso, il numero di copie e la lingua di
redazione degli altri elementi da fornire del o dei progetti.
2.
La richiesta di pagamento dell'acconto è trasmessa alla Commissione entro [numero] giorni a
decorrere dalla data della conferma da parte della Commissione del primo borsista.
3.
Le relazioni scientifiche periodiche, i rapporti finanziari periodici riepilogativi e le corrispondenti
richieste di pagamento si riferiscono ad un periodo di [12] [numero]5 mesi a decorrere dalla data
della richiesta di pagamento dell'acconto, poi a periodi successivi di [12] [numero]5 mesi]
4.
La relazione scientifica finale e la relazione finanziaria finale si riferiscono all'intera durata del
progetto o (di tutti i) progetti. La richiesta di pagamento finale è trasmessa alla Commissione
dopo il completamento dell'ultimo progetto.
4
L’acconto è del 40%, la trattenuta di garanzia del 15% ed i pagamenti periodici sono importi tra loro uguali.
Il periodo, che è identico per le relazioni e per le richieste di pagamento, può essere diverso dai 12 mesi previsti.
IT-02.07.99
5
4
5.
Se del caso, gli altri elementi da fornire del o dei progetti si riferiscono ai periodi indicati
nell’allegato I del presente contratto.
Articolo 5 - Legge applicabile e foro competente
1.
Il presente contratto è regolato dalla legge [legge del paese ospitante].
2.
Il Tribunale di primo grado delle Comunità europee e, in caso di impugnazione, la Corte di
giustizia delle Comunità europee, sono i soli competenti a conoscere delle controversie tra la
Comunità e il contraente relative alla validità, all’applicazione e all’interpretazione del presente
contratto.
Articolo 6 - Condizioni speciali
[Non si applicano condizioni speciali.]
[Si applicano al presente contratto le seguenti condizioni speciali:]
[Le condizioni speciali relative al presente contratto figurano nell'allegato III.]
[Oltre alle condizioni speciali di cui all'allegato III, si applicano al presente contratto le seguenti
condizioni speciali:]
Articolo 7 – Modificazioni
Il presente contratto ed i relativi allegati possono essere modificati unicamente mediante patto scritto
tra i rappresentanti autorizzati delle parti contraenti. Gli accordi verbali a ciò diretti non vincolano le
parti contraenti.
Le richieste di modificazioni devono pervenire alla Commissione almeno due mesi prima della fine
della durata del progetto o dei progetti.
Articolo 8 – Disposizioni finali
1.
I seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente contratto:
- Allegato I - Descrizione delle attività nell'ambito della competenza di ricerca da acquisire
- Allegato II - Condizioni generali
[- Allegato III - Condizioni speciali]
2.
In caso di conflitto tra le norme dell’allegato I e qualsiasi altra disposizione del presente
contratto, prevale quest’ultima.
[3. Le condizioni speciali indicate [all’articolo 6] [nell'allegato III] [all’articolo 6 e nell'allegato III]
del presente contratto prevalgono su tutte le altre disposizioni.]
IT-02.07.99
5
Articolo 9 – Sottoscrizione e lingua del contratto
Il contratto è firmato dalle parti contraenti in [numero (minimo due)] esemplari in [lingua] e solo la
versione in questa lingua fa fede.
Fatto a Bruxelles,
Per [nome e sigla del contraente]:
Nome: (per esteso)
Funzione:
Firma:
(timbro dell’organismo)
Per la Commissione:
Nome: (per esteso)
Funzione:
Firma:
Data:
IT-02.07.99
6
ALLEGATO I- DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ NELL'AMBITO DELLA
COMPETENZA DI RICERCA DA ACQUISIRE
(corrispondente alla descrizione che figura nella proposta n. [n. della proposta], selezionata dalla
Commissione il [data])
1.
Titolo: [competenza di ricerca da acquisire]
2.
Sintesi: [sintesi delle attività nell'ambito della competenza di ricerca da acquisire]
3.
Mesi-Borsista:
4.
Luogo di esecuzione del o dei progetti:
- Istituto: [nome e indirizzo dell'istituto, compreso il paese]
[ - Laboratorio: [nome e indirizzo del laboratorio, compreso il paese]
- Coordinatore: [nome del coordinatore]
5.
Ripartizione dell’importo del contributo comunitario:
a)
a favore del borsista o dei borsisti:
•
indennità: [importo] euro/mese X [numero] mesi
 indennità di mobilità: [importo] euro/mese X [numero] mesi
b)
Totale: [importo] euro
a favore del contraente:
•
6.
Totale: [importo] euro
contributo alle spese di ricerca e gestione:
[importo] euro/mese X [numero] mesi
Totale: [importo] euro
• contributo alle spese di viaggio:
[importo] euro/mese X [numero] mesi
Totale: [importo] euro
Importo totale del contributo comunitario:
[importo] euro
IT-02.07.99
7
ALLEGATO II – CONDIZIONI GENERALI
PARTE A:
ESECUZIONE DEL O DEI PROGETTI
Articolo 1 - Definizioni
Articolo 2 - Selezione del o dei borsisti e conferma
Articolo 3 - Obblighi del contraente
Articolo 4 - Rapporti tra il contraente e il o i borsisti
Articolo 5 - Contributo finanziario della Comunità
Articolo 6 - Presentazione degli elementi da fornire del o dei progetti
Articolo 7 - Responsabilità
Articolo 8 - Risoluzione del contratto
PARTE B:
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE,
E RISERVATEZZA
Articolo 9 - Proprietà delle conoscenze
Articolo 10 - Tutela delle conoscenze
Articolo 11 - Pubblicità e riservatezza
PARTE C:
COSTI
Articolo 12 - Contributi assegnati rispettivamente al/ai borsista(i) e al contraente
Articolo 13 - Revisione
PARTE D:
CONTROLLI
Articolo 14 - Controllo tecnico e controllo contabile
PARTE E-1:
PARTE E-2:
PARTE E-3:
PARTE E-4:
RICHIESTA DI PAGAMENTO DELL'ACCONTO
RICHIESTA DI PAGAMENTO PERIODICO
RICHIESTA DI PAGAMENTO FINALE
RICHIESTA DI CONFERMA DEL BORSISTA SELEZIONATO
IT-02.07.99
8
PUBBLICITÀ
PARTE A:
ESECUZIONE DEL O DEI PROGETTI
Articolo 1 – Definizioni
1.
Per «decisione» si intende la [decisione 1999/65/CE del Consiglio del 22 dicembre 1998 relativa
alle norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università e per la
divulgazione dei risultati della ricerca ai fini dell'attuazione del Quinto programma quadro della
Comunità europea (1998-2002)1] [decisione 1999/66/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre
1998, relativa alle norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle
università ai fini dell'attuazione del Quinto programma quadro della Comunità europea
dell'energia atomica (1998-2002) 2].
2.
Per «regolamento» si intende il [regolamento (CE) n. 996/1999 della Commissione dell'11
maggio 1999, recante le modalità di applicazione della decisione 1999/65/CE del Consiglio
relativa alle norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università e
per la divulgazione dei risultati della ricerca ai fini dell'attuazione del Quinto programma quadro
della Comunità europea (1998-2002)]3[regolamento (Euratom) n. 1605/1999 della Commissione
del 22 luglio 1999 recante le modalità di applicazione della decisione 1999/66/Euratom del
Consiglio relativa alle norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle
università ai fini dell'attuazione del Quinto programma quadro della Comunità europea
dell'energia atomica (Euratom) (1998-2002)4].
3.
Per «parti contraenti» si intendono la Comunità e il contraente.
4.
Per «contraente» si intende un soggetto giuridico o un’organizzazione internazionale, nonché il
Centro comune di ricerca (CCR), che abbia concluso il presente contratto con la Comunità.
5.
Per «borsista» si intende una persona fisica che abbia l'esperienza necessaria nel campo della
ricerca e che partecipi al progetto in virtù di un accordo concluso con il contraente.
6.
Per «accordo» si intende l'accordo concluso tra il contraente e il borsista ai sensi dell'articolo 4
del presente allegato.
7.
Per «progetto(i)» si intendono i lavori indicati nell’allegato I del presente contratto.
8.
Per «data di completamento del progetto» si intende la data di cui all'articolo 2, paragrafo 2,
secondo comma, del presente contratto.
9.
Per «elementi da fornire del o dei progetti» si intendono le relazioni scientifiche e finanziarie, le
richieste di pagamento menzionate all’articolo 4 del presente contratto e all’articolo 6 del
presente allegato, nonché qualsiasi altro elemento designato come tale dall’allegato I del
presente contratto.
1
GU L 26 dell’1.2.1999, pag. 46.
GU L 26 dell’1.2.1999, pag. 56.
3
GU L 122 del 12.5.1999, pag.9
4
GU L 190 del 23.7.1999, pag. 3
IT-02.07.99
2
9
10. Per «forza maggiore» si intende qualsiasi evento imprevedibile ed insormontabile che incida
sull'esecuzione del o dei progetti.
11. Gli «interessi della Comunità» vengono valutati tenendo conto in particolare:
- dell’obiettivo di rafforzare la competitività internazionale dell’industria comunitaria;
- dell’obiettivo di favorire in maniera adeguata il mantenimento e la creazione di posti di
lavoro nella Comunità;
- dell’obiettivo di promuovere uno sviluppo sostenibile e di migliorare la qualità della vita
nella Comunità;
- delle esigenze connesse ad altre politiche comunitarie a sostegno delle quali sono condotte
le azioni indirette di RST;
- dell’esistenza di accordi di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità e paesi terzi
od organizzazioni internazionali.
12. Per «legittimo interesse» si intende qualsiasi interesse, specie di natura commerciale, del
contraente, che possa essere invocato nei casi previsti dal presente allegato purché il contraente
stesso dimostri che la lesione di tale interesse può arrecare, date le circostanze, un pregiudizio
preciso e sproporzionato, considerato lo scopo della disposizione a fronte della quale è invocato.
13. Per «conoscenze» si intendono i risultati, comprese le informazioni, di qualsiasi progetto
intrapreso in base alla [decisione n. 182/1999/CE del Parlamento e del Consiglio, del 22
dicembre 1998 relativa al Quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di
sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002)5][decisione 1999/64/Euratom del
Consiglio del 22 dicembre 1998 relativa al Quinto programma quadro di attività di ricerca e
d'insegnamento della Comunità europea dell'energia atomica (1998-2002)6] (in seguito
denominato «Quinto programma quadro»), nonché i diritti d’autore o i diritti relativi ai risultati
in virtù di domanda o di rilascio di brevetto per invenzione, modelli di utilità o ornamentali o
nuove varietà vegetali, di certificati complementari o di altre forme di tutela analoghe.
14. Per «Stato associato» si intende uno Stato parte di un accordo internazionale concluso con la
Comunità, in particolare sulla base dell'articolo [170 del trattato che istituisce la Comunità
europea] [101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica], in virtù del
quale esso contribuisce al finanziamento del programma quadro.
Articolo 2 – Selezione del o dei borsisti e conferma
1.
Conformemente alle succitate condizioni, il contraente seleziona, se del caso in più volte nel
corso del contratto, il numero necessario di borsisti in funzione del numero di mesi-borsista
che figurano all'allegato I del presente contratto.
2.
Criteri di ammissibilità dei borsisti
5
GU L 26 dell’1.2.1999, pag. 1.
GU L 26 dell’1.2.1999, pag. 34.
IT-02.07.99
6
10
Ciascun borsista per essere ammissibile deve soddisfare cumulativamente tutti i criteri seguenti
al momento della selezione.
a)
Nazionalità
Il borsista deve essere cittadino di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato associato
o avere risieduto nella Comunità perlomeno negli ultimi cinque anni.
b)
Mobilità
Ciascun progetto deve essere realizzato in uno Stato membro della Comunità diverso da quello
d'origine del borsista o da quello che costituisce il suo centro di attività recente. Per centro di
attività recente si intende un paese il cui il borsista abbia svolto la sua abituale attività per oltre
12 mesi nei due anni immediatamente precedenti la selezione.
c)
Borse precedenti
Il borsista può essere beneficiario:
- di una borsa Marie Curie del Quinto programma quadro di ricerca e di sviluppo tecnologico o
- di una borsa Marie Curie di formazione mediante la ricerca del Quarto programma quadro di
ricerca e di sviluppo tecnologico o
- di una borsa di formazione mediante la ricerca del Terzo programma quadro di ricerca e
sviluppo tecnologico o
- di qualsiasi altra borsa finanziata dal bilancio del Terzo, Quarto o Quinto programma quadro
di ricerca e di sviluppo tecnologico
per un periodo massimo di 4 anni complessivi. La durata massima prevista per ciascun sistema
o categoria di borse non può essere superata.
d)
Qualifiche ed esperienza nel campo della ricerca
Il borsista deve avere delle qualifiche scientifiche di livello post-dottorato (categoria 30):
giovane ricercatore che abbia l'esperienza necessaria nel campo della ricerca, di norma titolare
di un diploma di dottorato o di livello equivalente o, altrimenti, che abbia svolto almeno
quattro anni di attività di ricerca, di tipo diverso dal dottorato, a tempo pieno a livello
postuniversitario.
e)
Limiti di età
Il limite di età è 35 anni. Sono previste deroghe per il servizio militare o civile obbligatorio,
sulla base dell'effettivo periodo prestato e per i periodi di effettiva assenza dal lavoro per la
cura dei figli, entro il limite di due anni per figlio.
3.
Criteri di ammissibilità del o dei progetti
IT-02.07.99
11
a)
Durata
La durata del progetto realizzato da ciascun borsista si situa tra 12 e 24 mesi.
b)
Contenuto
Il progetto deve consistere, nell’ambito della competenza di ricerca da acquisire definita
all’allegato I del presente contratto, di lavori di ricerca avanzata nell’ambito di uno dei
settori scientifici e tecnici definiti nel programma specifico nel cui ambito viene concesso il
contributo comunitario. Può trattarsi di attività di ricerca di base, di ricerca applicata, di
sviluppo tecnologico e d'innovazione, ad esclusione di tutte le attività di produzione.
Sono ammissibili solo i progetti che garantiscono la partecipazione attiva a tempo pieno del
borsista.
4.
Modalità di selezione
a)
Pubblicazione delle borse disponibili
Il contraente è tenuto a pubblicizzare il più possibile le borse disponibili, mediante i suoi
mezzi abituali di pubblicità e qualsiasi altro mezzo adeguato. In particolare, il contraente
deve fornire alla Commissione le informazioni necessarie relative alle borse disponibili,
affinché quest'ultima possa diffonderle sul suo sito Internet.
b)
Criteri di selezione
La selezione deve consentire al contraente di selezionare il o i migliori borsisti, sulla base
della loro competenza scientifica e della compatibilità della loro esperienza nel campo della
ricerca con le esigenze del contraente definite all'allegato I del presente contratto.
c)
Pari opportunità
Il contraente si sforza di garantire una presenza adeguata di donne promuovendo una vera
politica di pari opportunità tra uomini e donne nel corso della selezione.
A tal fine, nelle azioni di pubblicità di cui alla lettera a) del presente paragrafo, ricerca ed
incoraggia le candidature femminili e, nell'applicazione dei criteri di selezione di cui alla
lettera b), fa il possibile per garantire la non-discriminazione dei candidati del sesso
sottorappresentato.
d)
Conferma del o dei borsisti selezionati
Il contraente chiede alla Commissione, nel formato stabilito alla parte E del presente
allegato, la conferma del o dei borsisti selezionati.
IT-02.07.99
12
In assenza di osservazioni della Commissione, il o i borsisti selezionati sono considerati
confermati entro [10] [numero]7 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento
della domanda da parte della Commissione.
La selezione è effettiva solo dopo la conferma da parte della Commissione.
Non appena il borsista avvia il suo progetto, il contraente trasmette alla Commissione il
nome del responsabile scientifico ed una descrizione (sintesi) del progetto cui il borsista
collabora. La trasmissione di queste informazioni deve essere conforme alle norme
comunicate dalla Commissione.
Articolo 3 – Altri obblighi del contraente
1.
Il contraente vigila affinché il o i progetti siano eseguiti conformemente al presente contratto.
Funge da intermediario tra il o i borsisti e la Commissione ed è, in particolare, incaricato di
trasmettere alla Commissione tutti i documenti e la corrispondenza relativi al/ai progetto(i).
2.
In particolare, il contraente è tenuto:
a) ad ospitare ciascun borsista per tutta la durata del suo progetto;
b) a disporre per tutta la durata del contratto dei mezzi, tra cui l'infrastruttura, le attrezzature ed
i prodotti e la capacità di supervisione scientifica, necessari per consentire l'esecuzione del o
dei progetti e, in particolare, la formazione mediante la ricerca nei settori scientifici e tecnici
considerati;
c) a mettere a disposizione di ciascun borsista i mezzi di cui alla lettera b) del presente paragrafo
nella misura necessaria, fin dalla data di inizio del progetto;
d) ad assicurare al borsista, nel o nei luoghi di esecuzione del progetto, condizioni di lavoro, di
sicurezza e d'igiene identiche a quelle offerte ai ricercatori locali;
e) a provvedere, alle debite scadenze e conformemente all'accordo di cui all'articolo 4 del
presente allegato, a tutti i pagamenti di sua competenza;
f) a fornire al o ai borsisti l'assistenza ragionevolmente necessaria per il disbrigo delle pratiche
amministrative imposte dalle autorità del paese ospitante;
g) a dare immediata notizia alla Commissione, non appena ne venga a conoscenza, di qualsiasi
situazione che possa incidere sull'applicazione del presente contratto, come per esempio:
- qualsiasi evento che possa impedire la buona esecuzione o il completamento del progetto;
- un congedo di maternità e le conseguenze che ne derivano, conformemente alla legge
nazionale come previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) del presente allegato;
7
Il termine 10 giorni lavorativi è valido in assenza di un altro termine.
IT-02.07.99
13
h) a garantire la riservatezza in relazione a fatti, informazioni, conoscenze, documenti ed altri
elementi che gli siano stati comunicati a titolo riservato dalla Commissione nel corso
dell’esecuzione del presente contratto;
i) a fornire alla Commissione l'assistenza ragionevolmente necessaria nell'ambito delle attività di
controllo dell'esecuzione del progetto da essa condotte.
Articolo 4 - Rapporti tra il contraente e il o i borsisti
1.
Il contraente è tenuto a concludere un accordo scritto con ogni borsista, dopo la selezione e la
conferma da parte della Commissione. Il progetto non può iniziare prima della conclusione di
questo accordo. Tale accordo precisa, conformemente al contratto, le condizioni di esecuzione
del progetto e i diritti e gli obblighi rispettivi del borsista e del contraente. Il presente contratto
sarà allegato all’accordo. Il contraente è tenuto a conservare tutti gli accordi ai fini dei controlli
contabili per il periodo specificato nella parte D del presente allegato.
Ciascun accordo deve in particolare indicare:
a) le somme da assegnare al contraente e destinate al borsista in virtù del presente contratto,
nonché gli importi a carico del contraente e le modalità di pagamento degli importi dovuti al
borsista;
b) la legge applicabile all'accordo;
c) la protezione di cui il borsista beneficia in materia di previdenza sociale;
d) tutte le trattenute, specificandone il motivo giuridico;
e) il o i tassi di cambio o di conversione utilizzati, precisando la o le date di riferimento e la o
le fonti, se i versamenti sono effettuati in divisa nazionale;
f)
la descrizione (sintesi) del progetto legato al borsista;
g) la durata del progetto;
h) che il borsista si dedicherà a tempo pieno ai lavori di ricerca descritti nel progetto;
i)
che il borsista è il solo responsabile degli obblighi a lui incombenti in virtù della legge di cui
alla lettera b) del presente paragrafo e, se del caso, in virtù delle convenzioni bilaterali
applicabili;
j)
che il borsista deve informare quanto prima possibile il contraente di ogni situazione che
possa incidere sull'applicazione del presente contratto, quale:
-
qualsiasi evento che possa impedire la buona esecuzione o il completamento del
progetto;
-
una gravidanza che possa incidere direttamente sull'esecuzione del progetto;
IT-02.07.99
14
k) le disposizioni relative alla proprietà intellettuale ed industriale, alla pubblicità e alla
riservatezza contenute nella parte B del presente allegato.
2.
Le modalità di pagamento di cui al paragrafo 1, lettera a) del presente articolo sono basate, per
quanto possibile e secondo la legge applicabile, sul criterio dei pagamenti mensili arretrati. Esse
devono prevedere che i pagamenti siano versati a ciascun borsista sin dall'inizio del progetto e
consentire che tutte le somme assegnate al borsista siano pagate entro la fine del progetto.
Articolo 5 - Contributo finanziario della Comunità
1.
Il contributo finanziario della Comunità è versato secondo le seguenti modalità:
a) un acconto iniziale è versato entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della
Commissione della richiesta di pagamento dell'acconto contenuta nella parte E del presente
allegato.
b) I versamenti periodici sono effettuati entro 60 giorni dalla data in cui la Commissione ha
approvato, o si considera che abbia approvato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, quarto
comma, del presente allegato, le relazioni periodiche e la richiesta di pagamento
corrispondente o un altro elemento da fornire del o dei progetti.
c) Il pagamento finale del contributo finanziario della Comunità è effettuato entro 60 giorni
dalla data in cui la Commissione ha approvato, o si considera che abbia approvato ai sensi
dell'articolo 6, paragrafo 3, quarto comma, del presente allegato, le relazioni finali e la
richiesta di pagamento corrispondente o l’ultimo elemento da fornire del o dei progetti.
I versamenti previsti al primo comma, lettere da a) a c) del presente paragrafo, si considerano
effettuati nella data dell'addebito sul conto bancario della Commissione.
La Commissione può sospendere in qualsiasi momento il decorso del termine di 60 giorni
menzionato al primo comma, lettere da a) a c), del presente paragrafo, comunicando al
contraente che ritiene necessario procedere a verifiche supplementari. Il termine riprende a
decorrere una volta concluse le verifiche supplementari.
Decorso il termine stabilito e salvo il disposto del terzo comma del presente paragrafo, il
contraente può chiedere entro due mesi dalla ricezione del pagamento tardivo, che gli siano
corrisposti interessi di mora al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle proprie
operazioni principali di rifinanziamento nel primo giorno del mese in cui è scaduto il termine,
maggiorato di un punto e mezzo. Gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza del
termine per il versamento fino alla data del versamento effettivo.
2.
Se vi è il sospetto di frode o di grave irregolarità finanziaria di un contraente, la Commissione
può sospendere i versamenti e ingiungere al contraente di astenersi dal versare somme al o ai
borsisti. Il contraente resta soggetto alle sue obbligazioni contrattuali.
3.
Le spese bancarie derivanti dal rimborso di qualsiasi somma dovuta alla Commissione sono
interamente a carico del contraente.
IT-02.07.99
15
Le decisioni di recupero concernenti i versamenti effettuati dalla Commissione e comunicate al
contraente tenuto a restituire un importo costituiscono titolo esecutivo ai sensi dell’articolo [256
del trattato che istituisce la Comunità europea] [164 del trattato che istituisce la Comunità
europea dell'energia atomica].
La Commissione può decidere di procedere al rimborso delle somme dovute alla Comunità
mediante compensazione con somme dovute a qualsiasi titolo al contraente interessato.
4.
Dopo la scadenza del contratto o la sua risoluzione, la Commissione può ingiungere o ingiunge,
secondo il caso, al contraente, qualora siano constatate frodi o gravi irregolarità finanziarie in
sede di controllo contabile, il rimborso dell'intero contributo finanziario comunitario che gli è
stato versato. Su tale importo sono dovuti interessi al tasso, maggiorato di due punti, applicato
dalla Banca centrale europea alle proprie operazioni principali di rifinanziamento il primo giorno
del mese in cui il contraente ha ricevuto i fondi. Gli interessi decorrono dalla data di ricevimento
dei fondi fino alla data di rimborso degli stessi.
5.
A seguito di un congedo di maternità del o dei borsisti, ai fini della corretta esecuzione del o dei
progetti, il termine di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del presente contratto può essere prorogato,
se necessario, e l'importo del contributo della Comunità può essere adeguato in funzione delle
necessità del singolo caso, ivi comprese le spese obbligatorie non recuperabili in virtù della
legge nazionale applicabile ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b) del presente allegato.
Articolo 6 – Presentazione degli elementi da fornire del o dei progetti
1.
Per quanto riguarda le relazioni:
a) sono sottoposte all’approvazione della Commissione le seguenti relazioni:
-
relazioni scientifiche periodiche contenenti informazioni circa lo stato di avanzamento
dei lavori del o dei borsisti, le variazioni rispetto al programma dei lavori e ai risultati e
le relazione finanziarie corrispondenti. Ciascuna relazione finanziaria riguarda i
pagamenti effettuati al/ai borsista(i) dal contraente dall’inizio del o dei progetti;
-
una relazione scientifica finale che descriva tutti i lavori, gli obiettivi, i risultati e le
conclusioni e contenga un riassunto di tutti questi elementi, e una relazione finanziaria
finale che indichi i pagamenti effettuati al/ai borsista(i) dal contraente nell’arco di tutta
la durata del o dei progetti.
b) La configurazione delle relazioni deve essere conforme alle regole comunicate dalla
Commissione. La qualità delle relazioni destinate alla pubblicazione deve consentirne una
riproduzione diretta.
2.
Per quanto riguarda le richieste di pagamento e le relazioni finanziarie:
a) le richieste di pagamento e le relazioni finanziarie sono espresse in euro. Se del caso, i tassi
di conversione e di cambio dell’euro ai fini della compilazione delle richieste di pagamento,
delle relazioni finanziarie e dei relativi versamenti sono quelli pubblicati dalla Commissione
per l’esecuzione del bilancio e in vigore il primo giorno lavorativo del mese successivo alla
IT-02.07.99
16
fine del periodo cui si riferisce la richiesta di pagamento considerata. Non si tiene conto dei
profitti o delle perdite sul cambio intervenuti tra la compilazione della richiesta di
pagamento e il ricevimento del versamento corrispondente.
b) Il contraente presenta le richieste di pagamento sul formulario contenuto nella parte E del
presente allegato.
3.
Tutte le relazioni scientifiche periodiche, tutte le relazioni finanziarie periodiche e le richieste di
pagamento corrispondenti sono presentate alla Commissione entro due mesi dalla fine del
periodo cui si riferiscono le relazioni.
La relazione scientifica finale, la relazione finanziaria finale e la richiesta di pagamento
corrispondente sono presentate alla Commissione entro due mesi dalla fine dell’ultimo progetto.
Se del caso, gli altri elementi da fornire del o dei progetti sono presentati entro i termini indicati
nell’allegato I del presente contratto.
Se la Commissione non ha formulato osservazioni, gli elementi da fornire del o dei progetti si
intendono approvati entro due mesi dal loro ricevimento.
4.
In caso di omessa presentazione, entro i termini previsti dal paragrafo 3 del presente articolo, di
una relazione scientifica o finanziaria periodica o della richiesta di pagamento corrispondente, la
Commissione si riserva il diritto di trattenere una parte e, in casi eccezionali, il totale del
versamento del contributo finanziario della Comunità.
In caso di omessa presentazione, entro i termini previsti dal paragrafo 3 del presente articolo,
della relazione scientifica o finanziaria finale o della richiesta di pagamento corrispondente, la
Commissione può decidere di non procedere al pagamento finale, purché ne dia preavviso scritto
di un mese comunicando di non aver ricevuto detti documenti.
5.
Il contraente deve fornire alla Commissione tutte le informazioni dettagliate da essa richieste ai
fini della buona esecuzione del presente contratto.
Articolo 7 - Responsabilità
1.
Le responsabilità reciproche delle parti contraenti per perdite, danni o pregiudizi di qualsiasi
natura subiti nell’esecuzione del presente contratto sono regolate dalla legge designata
all’articolo 5, paragrafo 1 del presente contratto.
2.
Le misure da prendere in caso di forza maggiore sono concordate tra le parti contraenti. Le
parti contraenti convengono espressamente che qualsiasi difetto di prodotti o servizi utilizzati ai
fini dell'esecuzione del presente contratto e che incida sulla medesima, ivi comprese le anomalie
del funzionamento o del rendimento di detti prodotti e servizi, dovute o connesse al passaggio
all'anno 2000, non costituiscono casi di forza maggiore.
3.
La Comunità non è responsabile degli atti od omissioni imputabili al contraente o al/ai
borsista(i), nell'esecuzione del presente contratto. Essa non risponde di alcun difetto dei prodotti
IT-02.07.99
17
o servizi eventualmente ideati sulla base delle conoscenze generate dal o dai progetti, e in
particolare di anomalie del funzionamento o del rendimento di tali prodotti o servizi dovute o
connesse al passaggio all’anno 2000.
Il contraente manleva integralmente la Comunità e si impegna a tenerla indenne da qualunque
azione, reclamo o procedimento di terzi nei suoi confronti a seguito di danni causati da atti od
omissioni imputabili al contraente o al/ai borsista/i nell'esecuzione del presente contratto,
ovvero dai prodotti o servizi eventualmente ideati sulla base delle conoscenze generate dal o dai
progetti, nella misura in cui il contraente o il/i borsista/i hanno concorso alla perdita o al danno
di cui trattasi o ne sono considerati responsabili.
4.
In caso di azione di terzi contro la Comunità in relazione all’esecuzione del presente contratto, il
contraente o il/i borsista(i), che potrebbero essere chiamati a risponderne, sono tenuti ad
assistere la Comunità.
5.
In caso di azione di un terzo contro il contraente o contro uno o più borsisti in relazione
all’esecuzione del presente contratto, la Commissione, salvo il disposto del paragrafo 1 del
presente articolo, può prestare assistenza all'uno o agli altri su richiesta scritta. I costi sostenuti
dalla Commissione a tal fine sono a carico del contraente o del o dei borsisti interessati.
Articolo 8 - Risoluzione del contratto
1.
La Commissione può risolvere il contratto:
a)
quando il/i progetto(i) sono interrotti dal contraente o da uno o più borsisti;
b) quando viene risolto l'accordo o gli accordi tra il contraente e uno o più borsisti per
inosservanza degli obblighi loro incombenti in virtù di detto o di detti accordi;
c)
per motivi tecnici o economici rilevanti che incidano sul o sui progetti in maniera sostanziale
(compresa l'ipotesi in cui sia impossibile riprendere l'esecuzione del contratto in seguito alla
sua sospensione per cause di forza maggiore).
La Commissione fissa nella sua lettera raccomandata con ricevuta di ritorno il termine di
preavviso, che non può essere superiore a un mese dalla data di ricevimento della lettera stessa.
2.
La Commissione non si oppone alla risoluzione del contratto, su richiesta scritta del contraente, per i
motivi indicati al paragrafo 1, lettere b) e c) del presente articolo.
La risoluzione del contratto ha effetto:
3.
-
alla data della lettera di accettazione della Commissione, comunicata con lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno;
-
se la Commissione non ha formulato osservazioni, entro un mese dal ricevimento della
comunicazione del contraente.
La Commissione può risolvere immediatamente il presente contratto a decorrere dalla data di
ricevimento della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno:
IT-02.07.99
18
a)
quando il primo progetto non viene effettivamente iniziato entro il termine previsto
dall'articolo 2, paragrafo 1 del contratto e la nuova data proposta, se del caso, è ritenuta
inaccettabile dalla Commissione;
b) quando il contraente non ha adempiuto in tutto o in parte le proprie obbligazioni, dopo che
è stato diffidato per iscritto a adempiere entro un mese dalla Commissione;
c)
in caso di fallimento, di liquidazione, di cessazione dell'attività, di amministrazione
controllata o giudiziaria, di concordato preventivo, di sospensione dell'attività del
contraente o di altre procedure analoghe previste da leggi e regolamenti nazionali ed aventi
le stesse finalità;
d) in caso di grave irregolarità finanziaria.
4.
5.
La Commissione risolve immediatamente il presente contratto a decorrere dalla data di
ricevimento della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno:
a)
quando vengono meno le condizioni di partecipazione al/ai progetto(i) di cui agli articoli da
3 a 12 della decisione;
b)
quando il contraente si sia reso responsabile di dichiarazioni false a lui imputabili o di
deliberate omissioni, al fine di ottenere il contributo finanziario della Comunità o di fruire di
altri vantaggi previsti dal contratto.
Il contraente prende le misure opportune per annullare o ridurre gli impegni assunti, non appena
ricevuta la lettera della Commissione contenente la comunicazione della risoluzione del contratto
o non appena inviata la sua richiesta di risoluzione.
In caso di risoluzione del contratto, la Commissione può esigere il rimborso totale o parziale del
contributo finanziario della Comunità, tenendo conto dello stato di avanzamento del o dei progetti.
Le somme restanti spettanti al contraente e/o al/ai borsista(i) sono calcolate in proporzione al tempo
di esecuzione del o dei progetti.
Le somme assegnate rispettivamente al contraente inadempiente o al/ai borsista(i) inadempiente(i)
devono, se del caso, essere rimborsate.
Sull'importo da rimborsare sono dovuti interessi al tasso, maggiorato di due punti, applicato dalla
Banca centrale europea per le proprie operazioni principali di rifinanziamento il primo giorno del
mese in cui i fondi sono stati ricevuti dal contraente. Gli interessi decorrono dalla data di
ricevimento dei fondi fino alla data di rimborso degli stessi.
6. Nonostante la risoluzione del contratto, le disposizioni seguenti si applicano anche dopo tale
data nei limiti eventualmente ivi indicati:
-
gli articoli 5, 6 e 8 del presente contratto;
IT-02.07.99
19
-
l’articolo 3, paragrafo 2, lettere e) e g); l'articolo 4, paragrafo 1, lettera j); l’articolo 5,
paragrafi 3 e 4; l'articolo 6, paragrafo 5; l’articolo 7; gli articoli da 9 a 11 e l'articolo 14 del
presente allegato.
Il contraente presenta gli elementi da fornire del o dei progetti relativi ai lavori effettuati fino
alla data di risoluzione del contratto.
PARTE B:
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED
INDUSTRIALE, PUBBLICITÀ E RISERVATEZZA
Articolo 9 - Proprietà delle conoscenze
1.
Le modalità di attribuzione e di esercizio della proprietà delle conoscenze derivanti dal progetto, tra il
contraente e ciascun borsista, sono determinate dal contraente nel rispetto della legge applicabile.
2.
In caso di proprietà comune delle conoscenze derivanti dal progetto, i proprietari decidono
concordemente l'attribuzione e l'esercizio della proprietà di tali conoscenze in conformità del presente
contratto.
3.
Se il o i proprietari delle conoscenze ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo cedono la
proprietà delle conoscenze, prendono i provvedimenti o concludono gli accordi necessari per
trasmettere al cessionario gli obblighi loro incombenti in virtù del presente contratto, al fine di
tener conto, in particolare, degli interessi della Comunità e nel rispetto degli accordi
internazionali da questa conclusi.
Articolo 10 – Tutela delle conoscenze
1.
Il o i proprietari delle conoscenze provvedono a tutelarle in maniera adeguata ed efficace nel rispetto
della legge applicabile.
2.
Compatibilmente con i propri legittimi interessi, il contraente stabilisce insieme a ciascun borsista le
modalità di pubblicazione dei risultati, tenuto conto delle esigenze di tutela delle conoscenze.
Articolo 11 – Pubblicità e riservatezza
1.
La comunicazione, pubblicazione o divulgazione su qualunque supporto (inclusa Internet)
riguardante lo stato di avanzamento del o dei progetti o sulle conoscenze menziona il
programma nel cui ambito i lavori sono stati eseguiti o le conoscenze sono state ottenute ed il
tipo di sostegno offerto dalla Comunità. Deve inoltre essere precisato che l'autore è il solo
responsabile del contenuto della comunicazione, pubblicazione o divulgazione e che esso non
rappresenta l'opinione della Comunità e che quest'ultima non è responsabile dell'uso che potrà
essere fatto dei dati contenuti nella comunicazione, pubblicazione o divulgazione.
IT-02.07.99
20
L’eventuale utilizzazione dell’emblema europeo, deve essere preliminarmente autorizzata dalla
Commissione. Devono essere rispettate le regole applicate dalla Commissione, in particolare
quelle grafiche.
2.
La Commissione può divulgare, con qualsiasi mezzo adeguato e per tutto il tempo necessario,
informazioni generali riguardanti, tra l'altro, gli obiettivi, il contributo finanziario della Comunità,
la durata e lo stato di avanzamento del o dei progetti e le conoscenze, così come descritte nella
relazione scientifica finale.
Anche la denominazione legale dei partecipanti e i nomi dei laboratori che eseguono i lavori
sono pubblicati, salva la previa tempestiva opposizione del contraente o dei borsisti per motivi
imprescindibili di ordine industriale o commerciale debitamente giustificati.
3.
Salvi i paragrafi 1 e 2 del presente articolo, la Commissione, il contraente e il o i borsisti
salvaguardano la natura riservata dei dati, conoscenze e documenti loro comunicati in via riservata o
la cui divulgazione potrebbe recare pregiudizio ad uno di loro.
Tale obbligo cessa:
4.
-
quando il contenuto di tali dati, conoscenze e documenti diviene accessibile al pubblico in
conseguenza di lavori o iniziative legali estranee al presente contratto e che non si fondano
su attività rientranti nel medesimo;
-
in seguito alla comunicazione di tali dati, conoscenze e documenti senza vincoli di
riservatezza o alla successiva rinuncia alla riservatezza da parte di chi li ha comunicati.
Nei casi in cui il presente contratto prevede che siano comunicati dati o conoscenze, ovvero i
documenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione, il contraente o il o i
borsisti si assicurano preliminarmente che il ricevente ne salvaguardi la riservatezza e li utilizzi
esclusivamente per gli scopi per i quali sono stati comunicati.
PARTE C: COSTI
Articolo 12 – Contributi assegnati rispettivamente al o ai borsisti e al contraente
L’importo indicato all’articolo 3, paragrafo 1 del presente contratto costituisce un rimborso
forfettario dei seguenti costi:
1.
A favore di ciascun borsista:
a) un'indennità mensile che include tutte le trattenute obbligatorie in base alla legge nazionale
applicabile nel contesto del presente contratto, escluso qualsiasi altro contributo.
b) un'indennità mensile di mobilità: l'importo di quest'indennità, che costituisce un contributo
alle spese connesse al fatto che il borsista non si trova nel suo paese d'origine, è fissato
uniformemente e forfettariamente, a prescindere dal paese ospitante.
IT-02.07.99
21
2.
A favore del contraente:
a) un importo forfettario a titolo di contributo per tutte le spese di ricerca e di gestione, che il
contraente è obbligato a sostenere; tali costi, connessi all'ospitalità del o dei borsisti e
all'esecuzione del o dei progetti, comprendono le spese di pubblicazione dei risultati di
ricerca e la partecipazione del o dei borsisti a conferenze o altre manifestazioni scientifiche
ritenute utili o necessarie per la buona esecuzione del o dei progetti. Se del caso, tale
contributo è calcolato tenendo conto del fatto che i lavori di ricerca sono costituiti da
esperimenti eseguiti in laboratorio.
b) Un importo forfetario pagato a titolo di contributo all'insieme dei costi di viaggio andata e
ritorno tra l'ultimo paese di attività di ciascun borsista e il paese di ospitalità, che il
contraente è obbligato a sostenere.
Articolo 13 – Revisione
In caso di revisione in aumento dell’importo assegnato ad un borsista, il nuovo importo si applica a partire
dalla data in cui la decisione di revisione diviene efficace.
IT-02.07.99
22
PARTE D:
CONTROLLI
Articolo 14 – Controllo tecnico e controllo contabile
1.
La Commissione, o i suoi rappresentanti autorizzati, può iniziare un controllo tecnico o un
controllo contabile del o dei progetti in qualsiasi momento in vigenza del contratto ed entro i
cinque anni successivi alla data di ciascun versamento del contributo comunitario, per verificare
se il o i progetti sono o sono stati eseguiti alle condizioni dichiarate dal contraente.
Il procedimento di controllo si intende avviato nella data di ricevimento della relativa lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno inviata dalla Commissione.
Esso si svolge nel rispetto della riservatezza.
2.
La Commissione, o i suoi rappresentanti autorizzati, può in qualsiasi momento ragionevolmente
scelto, conferire con il personale del contraente addetto al o ai progetti e accedere ai locali in
cui si svolgono i lavori, a tutta la documentazione riguardante i lavori, agli archivi informatici e
alle apparecchiature da essi ritenuti pertinenti. A tal fine può chiedere che le siano forniti, nella
forma adeguata, i dati necessari per verificare fra l'altro che l'utilizzo del contributo finanziario
della Comunità è stato conforme all'allegato I del contratto.
La Commissione prende i provvedimenti necessari per assicurare che i propri rappresentati
autorizzati rispettino la riservatezza dei dati a cui hanno accesso o che sono stati loro forniti.
3.
Prima dell'esecuzione del controllo tecnico e del controllo contabile, la Commissione comunica
al contraente i nominativi dei rappresentanti autorizzati di cui è previsto l'intervento. Essa valuta
qualsiasi obiezione del contraente fondata su legittimi interessi.
4.
Il contraente fornisce alla Commissione o ai suoi rappresentanti autorizzati tutta l'assistenza
necessaria.
5.
Sulla base delle risultanze del controllo contabile, viene redatta una relazione provvisoria che
viene comunicata dalla Commissione al contraente. Il contraente può formulare osservazioni
entro un mese dalla data di ricevimento della relazione.
La relazione finale è inviata al contraente. Quest'ultimo può comunicare le sue osservazioni alla
Commissione entro un mese dalla data di ricevimento. La Commissione può decidere di non
tener conto delle osservazioni comunicate oltre tale termine.
In base alle conclusioni del controllo contabile, la Commissione prende i provvedimenti che
reputa necessari, inclusa l'eventuale emissione di un ordine di recupero di tutti i versamenti
effettuati o di una parte di essi.
6.
La Corte dei conti può verificare, seguendo le proprie procedure, l'impiego del contributo
finanziario della Comunità nell'ambito del presente contratto.
IT-02.07.99
23
Parte E-1
COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONI GENERALIRICERCA
BORSE M ARIE CURIE DI
Da restituire debitamente compilato e firmato al servizio del programma
pertinente.
OSPITALITA
RICHIESTA DI PAGAMENTO DELL’ACCONTO
Identificazione
Programma di ricerca
Contratto n.
(15 caratteri)
Cognome del
contraente
Data di conferma
del/dei primo/i
borsista/i.
Importo richiesto (euro)
Dichiarazione
Con la presente, i sottoscritti dichiarano di richiedere il pagamento dell’acconto conformemente alle disposizioni
del presente contratto, previa conferma del/dei primo/i borsista/i.
TIMBRO
DELL’ORGANISMO
LUOGO E DATA DELLA
FIRMA
FIRMA DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
LUOGO E DATA DELLA
FIRMA
FIRMA DEL COORDINATORE
IT-02.07.99
Parte E-1
COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONI GENERALI RICERCA
BORSE M ARIE CURIE DI
RISERVATO ALLA COMMISSIONE
OSPITALITA
ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA DI PAGAMENTO DELL’ACCONTO
Identificazione
Contratto n.
Data di ricevimento
della richiesta
Importo da pagare (euro)
Dichiarazione
Con la presente, il sottoscritto certifica che il primo borsista è stato confermato (i primi borsisti sono stati
confermati) dalla Commissione e che l'acconto può essere versato al contraente.
Nome del responsabile
della Commissione
DATA DELLA FIRMA
FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA COMMISSIONE
IT-02.07.99
Parte E-2
COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONI GENERALI –
RICERCA
BORSE M ARIE CURIE DI
Da restituire debitamente compilato e firmato al servizio del programma
pertinente.
OSPITALITA
RICHIESTA DI PAGAMENTO PERIODICO
Identificazione
Programma di ricerca
Contratto n.
(15 caratteri)
Nome del contraente
Numero del pagamento
periodico (barrare la casella
1°
2°
3°
corrispondente)
Importo richiesto (euro)
Dichiarazione
Conformemente alle disposizioni del contratto, il contraente allega la relazione scientifica periodica e la relazione
finanziaria corrispondente e la richiesta di pagamento periodico.
TIMBRO
DELL’ORGANISMO
LUOGO E DATA DELLA
FIRMA
FIRMA DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
LUOGO E DATA DELLA
FIRMA
FIRMA DEL COORDINATORE
ALLEGATI: Relazione scientifica periodica firmata dal coordinatore.
Relazione finanziaria periodica firmata dal coordinatore.
IT-02.07.99
Parte E-2
COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONI GENERALI RICERCA
BORSE M ARIE CURIE DI
RISERVATO ALLA COMMISSIONE
OSPITALITA
ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA DI PAGAMENTO PERIODICO
Identificazione
Contratto n.
Numero del pagamento
periodico (barrare la casella
1°
2°
3°
corrispondente)
Data di ricevimento
della richiesta
Importo da pagare (euro)
Dichiarazioni
Con la presente, il sottoscritto attesta che la relazione scientifica richiesta ai sensi del contratto è pervenuta e che
tale relazione è soddisfacente e rispondente alle prescrizioni del contratto.
Nome del responsabile
scientifico della
Commissione
DATA DELLA FIRMA
FIRMA DEL RESPONSABILE SCIENTIFICO DELLA
COMMISSIONE
Con la presente, il sottoscritto attesta che la relazione finanziaria richiesta ai sensi del contratto è pervenuta e che
il pagamento periodico può essere versato al contraente.
Nome del responsabile
della Commissione
DATA DELLA FIRMA
FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA COMMISSIONE
IT-02.07.99
Parte E-3
COMMISSIONE EUROPEA
Da restituire debitamente compilato e firmato al servizio del programma
pertinente.
DIREZIONI GENERALI RICERCA
BORSE M ARIE CURIE DI
OSPITALITA
RICHIESTA DI PAGAMENTO FINALE
Identificazione
Programma di ricerca
Contratto n.
(15 caratteri)
Nome del contraente
Importo richiesto (euro)
Dichiarazione
Conformemente alle disposizioni del contratto, il contraente allega la relazione scientifica finale e la relazione
finanziaria corrispondente e chiede il pagamento finale.
TIMBRO
DELL’ORGANISMO
LUOGO E DATA DELLA
FIRMA
FIRMA DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
LUOGO E DATA DELLA
FIRMA
FIRMA DEL COORDINATORE
ALLEGATI : Relazione scientifica finale firmata dal coordinatore e scheda di
valutazione, per ciascun borsista, firmata dal borsista.
Relazione finanziaria finale firmata dal coordinatore.
IT-02.07.99
Parte E-3
COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONI GENERALI RICERCA
BORSE M ARIE CURIE DI
RISERVATO ALLA COMMISSIONE
OSPITALITA
ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA DI PAGAMENTO FINALE
Identificazione
Contratto n.
Data di ricevimento
della richiesta
Importo da pagare (euro)
Dichiarazioni
Con la presente, il sottoscritto attesta che la relazione scientifica richiesta ai sensi del contratto è pervenuta e che
tale relazione è soddisfacente e rispondente alle prescrizioni del contratto
Nome del responsabile
scientifico della
Commissione
DATA DELLA FIRMA
FIRMA DEL RESPONSABILE SCIENTIFICO DELLA
COMMISSIONE
Con la presente, il sottoscritto certifica che la relazione finanziaria finale richiesta ai sensi del contratto è
pervenuta e che il pagamento finale può essere versato al contraente.
Nome del responsabile
della Commissione
DATA DELLA FIRMA
FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA COMMISSIONE
IT-02.07.99
Parte E-4
COMMISSIONE EUROPEA
Da restituire debitamente compilato e firmato al servizio del programma
pertinente.
DIREZIONI GENERALI RICERCA
BORSE M ARIE CURIE DI
OSPITALITA
RICHIESTA DI CONFERMA DEL BORSISTA SELEZIONATO (PAGINA 1)
Informazioni di carattere generale
Contratto n.
1
Programma di ricerca
(15 caratteri)
Nome del contraente
Nome del coordinatore
Numero di mesi-borsista di
livello post-dottorato concessi
Numero di mesi-borsista
postuniversitari
concessi
Identificazione del borsista e della borsa
Sesso2
Titolo (Dott. …)
F
M
Cognome
Nome
Cognome di nascita
1° codice di nazionalità3
2° codice di
nazionalità3
Codice del paese3 di
residenza4
Data d nascita
Tipo di borsa
(GG/MM/AAAA)
5
Durata (mesi)
Data d'inizio
prevista
(GG/MM/AAAA)
Studi di dottorato con
borsa di ospitalità nelle
imprese o soggiorno
presso i centri di
formazione 6
Sì
In caso affermativo, si prega di inserire qui di seguito il
nome e il paese dell'università che ha rilascia il diploma di
dottorato.
No
Codice di paese3
dell'università
Nome dell'università
Qualifiche del borsista
Data o data prevista di
rilascio del diploma
universitario di livello
pre-dottorato(GG/MM/AAAA)
Titolo e settore del
diploma universitario di
livello pre-dottorato7.
Data o data prevista di
rilascio del diploma di
dottorato (GG/MM/AAAA)
Titolo e settore della tesi
di dottorato7
Data o data prevista di
rilascio di un'altra
qualifica postuniversit.
Specificare di quale
qualifica postuniversitaria
si tratta
(GG/MM/AAAA)
Istituzione presso la quale il borsista ha ottenuto il suo ultimo diploma/la sua ultima
Denominazione legale
dell'organismo8
Città
3
Codice del paese
3
Paese
Esperienza nel campo della ricerca del borsista
Numero di anni di
ricerca a tempo pieno9
IT-02.07.99
10
Livello post-universitario
Studi di dottorato
Livello post-dottorato
Totale con contratto/i di lavoro
retribuito
9
di cui numero di anni di ricerca a tempo pieno con contratto/i di lavoro retribuito nel campo industriale
o commerciale dopo la fine degli studi universitari (livello universitario).
IT-02.07.99
Parte E-4
COMMISSIONE EUROPEA
Da restituire debitamente compilato e firmato al servizio del programma
pertinente
DIREZIONI GENERALI RICERCA
BORSE M ARIE CURIE DI
OSPITALITA
Nome del borsista
RICHIESTA DI CONFERMA DEL BORSISTA SELEZIONATO (PAGINA 2)
Istituzione presso la quale il borsista ha svolto da ultimo lavori di ricerca con contratto
retribuito
Denominazione legale
dell’organismo8
Città
Codice del paese3
Paese3
Luogo abituale di attività
Precisare il luogo/i
luoghi abituali di attività
nel corso degli ultimi tre
anni11
Regione
Codice
del
paese3
Data
dal
al
(GG/MM/AAAA)
(GG/MM/AAAA)
Borse precedenti
Il borsista ha già beneficiato di una borsa?
Sì
(Barrare la casella corrispondente)
No
In caso affermativo, si prega di specificare qui di seguito le modalità del contratto: nome del programma, numero
del contratto, tipo di borsa e periodo del contratto (GG/MM/AAAA).
Nome del programma
Contratto n.
Tipo di borsa5
Periodo di
validità
del
contratto
dal
al
Selezione
Data d'inizio della prima
selezione12
(GG/MM/AAAA)
Mezzi di pubblicità
della/e borsa/e
disponibile/i 13
Procedura di selezione
14
Numero di candidati per
la/le borsa/e disponibile/i
Posizione del
candidato nella
selezione
Numero di
candidati
selezionati
Data della
selezione
(GG/MM/AAAA
)
Dichiarazione del coordinatore
Con la presente, il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute in questo formulario sono corrette, che il
borsista è stato selezionato secondo i criteri di selezione di cui all'articolo 2 dell'allegato II del contratto e che
soddisfa i criteri di ammissibilità delle borse Marie Curie specificati nello stesso articolo. Per consentire al
borsista di avviare il progetto di formazione mediante la ricerca, saranno messi a sua disposizione mezzi adeguati
di formazione mediante la ricerca. Prima dell'inizio del progetto di formazione mediante la ricerca, sarà trasmessa
una descrizione dello stesso alla Commissione. Nello stesso tempo, saranno inviati alla Commissione i dati
relativi al borsista, al responsabile scientifico e, se del caso, al responsabile accademico.
DATA DELLA FIRMA
FIRMA DEL COORDINATORE
IT-02.07.99
Istruzioni per la compilazione del formulario “Richiesta di conferma del borsista selezionato”
Il formulario è identico per le borse di ospitalità nelle imprese, le borse di ospitalità per lo sviluppo e le borse di
soggiorno presso i centri di formazione Marie Curie. Alcuni campi di dati riguardano solo un tipo di borsa.
1. Programma di ricerca
Indicare il codice di programma (in cifre) del programma per il quale la borsa di ospitalità è stata concessa:
1.4.1 Potenziale umano
1.1.1 Qualità della vita
1.1.2 Società dell'informazione di facile uso
1.1.3 Crescita competitiva e sostenibile
1.1.4 Energia, ambiente e sviluppo sostenibile
2. Sesso (F(emminile)/M(aschile))
Si prega di barrare la casella corrispondente.
3. Paese/codice di nazionalità
In caso di doppia nazionalità, si prega di riempire le caselle corrispondenti alla 1a e alla 2a nazionalità.
Utilizzare il codice pertinente di cui all'allegato 2 della "Guida del proponente". Per i paesi che non figurano
sull'elenco, si prega di indicare il nome del paese per esteso nella casella "Paese" e di lasciare vuota la casella
"Codice del paese". I codici di paese più utilizzati sono:
Austria
A
Svizzera
CH
Belgio
B
Islanda
IS
Danimarca
DK
Liechtenstein
LI
Finlandia
FIN
Norvegia
NO
Francia
F
Israele
IL
Germania
D
Bulgaria
BG
Grecia
EL
Repubblica ceca
CZ
Irlanda
IRL
Estonia
EE
Italia
I
Ungheria
HU
Lussemburgo
L
Lettonia
LV
Paesi Bassi
NL
Lituania
LT
Portogallo
P
Polonia
PL
Spagna
E
Romania
RO
Svezia
SE
Repubblica slovacca SK
Regno Unito
UK
Slovenia
SI
Cipro
CY
4. Residenza (applicabile esclusivamente ai cittadini di paesi terzi)
Per essere ammissibili, i cittadini di paesi terzi (diversi da uno Stato membro o uno Stato associato) devono
aver risieduto nella Comunità (15 Stati membri) perlomeno negli ultimi cinque anni prima della loro
selezione.
5. Tipo di borsa
Indicare uno dei codici ripresi nel seguente elenco delle borse individuali, di ospitalità e di formazione
Borsa individuale, categoria 20
B20:
IND20: Borsa di ospitalità nelle imprese, categoria 20
B30:
Borsa individuale, categoria 30
IND30:
Borsa di ospitalità nelle imprese, categoria 30
BRT:
Borsa di reinserimento, categoria
R
DEV30
:
Borsa di ospitalità per lo sviluppo, categoria
30
B40:
Borsa per ricercatore confermato,
categoria 40
PHD20
:
Soggiorno presso i centri di formazione Marie
Curie
OTH:
Altro
INS20:
Capitale umano e mobilità, borsa istituzionale,
categoria 20
IT-02.07.99
INS30:
Capitale umano e mobilità, borsa istituzionale,
categoria 30
6. Studi di dottorato nell'ambito della borsa di ospitalità nelle imprese (Esclusivamente per le borse di
ospitalità nelle imprese e i soggiorni presso i centri di formazione)
Si prega di indicare se si effettueranno o no studi di dottorato. Per i soggiorni presso i centri di formazione,
la risposta deve essere affermativa. In tal caso, si prega di menzionare, il nome dell'università e il paese in cui
si svolgeranno gli studi.
7. Titolo e disciplina del diploma
Si prega di indicare il titolo del diploma universitario (ad esempio: MS, PhD), nonché la disciplina del
diploma universitario (l'argomento della tesi di dottorato o la specializzazione della laurea) utilizzando gli
stessi codici delle sottodiscipline/settori menzionati nella “Guida del proponente”: i candidati al programma
Potenziale umano sceglieranno delle sottodiscipline, mentre i candidati agli altri programmi sceglieranno dei
settori. Ad esempio:
M-01
per “Statistiche e probabilità” (programma Potenziale umano)
1.1.1.6.1. per “Invecchiamento della popolazione e disabilità” (programma Qualità della vita e
gestione delle risorse biologiche)
8. Denominazione legale dell’organismo
Se del caso, il nome con il quale l'organismo è iscritto nei registri di commercio ufficiali.
9. Numero di anni di ricerca a tempo pieno
Si prega di indicare, in numerazione decimale, il numero di anni di ricerca a tempo pieno al momento della
selezione (ad es. "2,5" per due anni e mezzo, e non "2 anni e 6 mesi").
10. Esperienza nel campo della ricerca a livello postuniversitario
Comprende la ricerca di livello postuniversitario, ad esclusione degli studi di dottorato e dell'esperienza
postdottorato.
11. Luogo abituale di attività
Brevi soggiorni in un altro paese sono considerati come periodi trascorsi nel luogo abituale di attività.
12. Data d’inizio della prima selezione
La data d'inizio della prima selezione è la data in cui sono state avviate le prime azioni di selezione, ad
esempio la pubblicazione di un annuncio.
13. Mezzi di pubblicità della borsa/delle borse disponibili
Si prega di precisare i media (ad es.: nomi dei giornali, siti Internet) e le date di pubblicazione degli annunci
utilizzati per informare i potenziali candidati. Non occorre citare il sito Internet della Commissione.
14. Modalità di selezione
Si prega di descrivere brevemente come sono stati scelti i borsisti, menzionando ad esempio chi ha effettuato
la selezione, se i candidati sono stati intervistati, ecc.
IT-02.07.99
Parte E-4
COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONI GENERALI RICERCA
BORSE M ARIE CURIE DI
RISERVATO ALLA COMMISSIONE
OSPITALITA NELLE IMPRESE
CONFERMA DEI BORSISTI SELEZIONATI
Identificazione
Contratto n.
Nome del contraente
Nome del coordinatore
Data di ricevimento delle
richieste di conferma dei
borsisti selezionati
Borsisti selezionati confermati
Nome del borsista
Data di nascita del borsista
Dichiarazione
Con la presente, il sottoscritto attesta che la o le domande di conferma del o dei borsisti selezionati sono state
ricevute e che le informazioni sono soddisfacenti e rispondenti alle prescrizioni del contratto.
Nome del responsabile
della Commissione
DATA DELLA FIRMA
FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA COMMISSIONE
IT-02.07.99