LEGA PRO BOXE STATUTO Art. 1 – Costituzione e scopi 1. E

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LEGA PRO BOXE STATUTO Art. 1 – Costituzione e scopi 1. E
 LEGA PRO BOXE
STATUTO
Art. 1 – Costituzione e scopi
1. E’ costituito, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 3 bis dello Statuto della
F.P.I., un organismo aderente in via esclusiva alla F.P.I. retto dal presente Statuto, nel
rispetto delle normative emanate dalla F.P.I., dei principi e della normativa dettata dal
CONI, denominato
LEGA SOCIETA’ PROFESSIONISTICHE FPI1
di seguito definito per brevità “Lega Pro Boxe”. La Lega Pro Boxe è associazione di diritto
privato senza scopo di lucro costituita dalle società, ad essa associate, che svolgono
l’attività di pugilato pro. Per pugilato pro si intende il pugilato tradizionale, i cui incontri si
disputano tra una distanza minima di quattro riprese ed una massima di dodici riprese.
2. La Lega Pro Boxe ha sede in Milano.
3. La Lega Pro Boxe ha il compito di coordinare il sostegno, la promozione e l’organizzazione
delle manifestazioni pugilistiche pro, ferme restando le competenze federali in materia di
affiliazione e tesseramento, di assegnazione dei titoli, di funzioni arbitrali, medico-sanitarie
e di giustizia sportiva.
4. La Lega Pro Boxe, per il raggiungimento delle proprie finalità, è dotata di autonomia
organizzativa, amministrativa, funzionale e finanziaria, con funzioni rappresentative dei
propri aderenti sotto la vigilanza della F.P.I. e nel rispetto dei principi da essa stabiliti. La
Lega Pro Boxe svolge tutti i compiti e le attribuzioni conseguenti, salvo ciò, che per
disposizioni di legge o di norme statutarie o regolamentari della F.P.I., sia a quest’ultima
riservato.
5. La Lega Pro Boxe si attiene al principio di leale collaborazione con le altre componenti
della F.P.I. e si conforma ai principi dell’ordinamento sportivo e alle norme e direttive del
Comitato Olimpico Internazionale, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, degli
organismi pugilistici internazionali, della F.P.I. e delle sigle pugilistiche internazionali
riconosciute dalla Lega Pro Boxe medesima.
6. La Lega Pro Boxe vigila costantemente affinché l’attività dei pugili (di seguito definiti come
“Atleti”), dei tecnici sportivi, dei procuratori, delle società organizzatrici alla Lega Pro Boxe
associati sia effettivamente diretta al fine essenziale di conseguire l’affermazione del
pugilato pro italiano in campo nazionale ed internazionale. La Lega Pro Boxe cura ogni
intervento diretto ad incrementare l’attività del pugilato pro.
7. La Lega Pro Boxe, preposta alla tutela e alla rappresentanza degli interessi dei propri
aderenti, svolge funzioni di coordinamento, di sviluppo e di promozione dell’attività tecnicoorganizzativa programmata dalle società organizzatrici affiliate. La Lega Pro Boxe, su
mandato delle società organizzatrici affiliate, potrà negoziare la cessione dei diritti di
immagine e di diffusione televisiva nonché le sponsorizzazioni degli eventi nazionali ed
internazionali organizzati sul territorio nazionale dai singoli affiliati nell’ambito e nel rispetto
delle norme e delle disposizioni dettate dalla F.P.I..
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Ai sensi del successivo art. 20, a partire dal 1° gennaio 2017, o dalla diversa data anteriormente
concordata con la F.P.I., la denominazione muterà in “FEDERAZIONE ITALIANA PRO BOXE”
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8. La Lega Pro Boxe ha la facoltà di procedere con operazioni che, senza alcuna assunzione
di responsabilità a carico della F.P.I., dei tesserati, degli affiliati ovvero di terzi, consentano
di intraprendere ogni iniziativa ritenuta necessaria ed opportuna per rendere più efficace
l’azione ed il perseguimento degli obiettivi istituzionali.
9. La Lega Pro Boxe, inoltre, nei limiti delle competenze della F.P.I., definisce gli ordinamenti
dei campionati, stabilisce i criteri per la formulazione delle classifiche societarie ed
individuali ed omologa i risultati, assegna i titoli di campione d’Italia nelle varie categorie e
stabilisce i programmi per l’attività internazionale.
10. La Lega Pro Boxe attua la prevenzione per la tutela della salute degli Atleti e reprime l’uso
di sostanze e di metodi che possono alterare le naturali prestazioni degli Atleti nelle attività
agonistiche e sportive, conformemente agli indirizzi emanati dalla F.P.I. e dal C.O.N.I., del
quale accetta incondizionatamente le Norme Sportive Antidoping in attuazione del Codice
della W.A.D.A.
11. La Lega Pro Boxe può promuovere la costituzione di società o organismi aventi lo scopo di
gestire servizi tecnico-organizzativi, di costruire strategie di comunicazione e di marketing
e quant’altro possa favorire la valorizzazione dell’immagine del pugilato pro e la creazione
di nuove opportunità nel mercato dello sport spettacolo.
Art. 2 – I Soci
1. Fanno parte della Lega Pro Boxe in qualità di Soci, i soggetti tesserati e affiliati alla F.P.I. e
appartenenti alle seguenti categorie:
a) le società organizzatrici, costituitesi nelle forme giuridiche previste dalle vigenti
disposizioni di legge, che organizzano manifestazioni pugilistiche cui partecipino
pugili pro e pugili neo pro (come infra definiti);
b) gli Atleti;
c) i tecnici sportivi;
d) i procuratori.
2. I Soci si distinguono in Soci Fondatori e Soci Ordinari.
3. I Soci Fondatori sono quelli che, sottoscrivendo l’atto costitutivo dell’associazione, ne
hanno reso possibile la costituzione; i Soci Ordinari quelli che liberamente chiedono di
aderire alla Lega Pro Boxe accettandone il presente Statuto e i regolamenti.
4. La Lega Pro Boxe stabilisce la quota annuale di iscrizione dei Soci.
5. Chi intende aderire alla Lega Pro Boxe deve essere in possesso del tesseramento F.P.I. e
dei requisiti fissati dai regolamenti per l’adesione alla Lega medesima. L’adesione si
effettua rivolgendo espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di
condividere le finalità che la Lega Pro Boxe si propone e l’impegno ad approvarne e
osservarne statuto e regolamenti. Nel caso il richiedente sia persona giuridica, la domanda
deve essere firmata dal legale rappresentante della società ed alla stessa domanda
devono essere allegati lo statuto della società che chiede di essere ammessa a
partecipare alla Lega Pro Boxe e la visura camerale aggiornata della società medesima.
6. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60
(sessanta) giorni dal loro ricevimento. In caso di diniego espresso il Consiglio Direttivo è
tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego, comunicandolo contestualmente alla
F.P.I.
7. I Soci e i loro componenti la cui attività contrasti con le norme e le finalità della Lega Pro
Boxe e/o della F.P.I., ovvero sia incompatibile con una corretta attività associativa,
saranno sottoposti ai provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto e dai Regolamenti
della F.P.I..
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Art. 3 – Doveri dei Soci
I Soci hanno il dovere di:
a- accettare ed osservare lo Statuto e i Regolamenti della Lega Pro Boxe e le
deliberazioni degli organi di quest’ultima;
b- mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva;
c- esercitare con lealtà sportiva la propria attività, osservando i principi, le norme e le
consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione popolare, educativa,
sociale e culturale dello sport;
d- versare annualmente alla Lega Pro Boxe le quote di adesione ed i contributi dovuti
nonché eventuali tasse o sanzioni pecuniarie comminate dagli organi di giustizia;
e- destinare le proprie risorse per la promozione e la pratica del pugilato.
Art. 4 – Diritti dei Soci
I Soci:
a- hanno diritto di partecipare alle assemblee secondo le norme statutarie e
regolamentari;
b- hanno diritto di partecipare all’attività ufficiale in base ai regolamenti specifici nonché,
secondo le norme della Lega Pro Boxe, all’attività di carattere internazionale;
c- hanno diritto di organizzare manifestazioni pugilistiche secondo le norme emanate
dagli organi competenti;
d- hanno diritto di concorrere alle cariche federali se in possesso dei requisiti richiesti;
e- sono ciascuno titolare di eguali diritti nel rapporto associativo con la Lega Pro Boxe e
non possono, in alcun caso, chiedere la divisione del patrimonio, né rivendicare diritti
sullo stesso.
Art. 5 – Cessazione di appartenenza alla Lega Pro Boxe
1. I Soci cessano di appartenere alla Lega Pro Boxe nei seguenti casi:
a- per recesso;
b- se persone giuridiche, per scioglimento;
c- per inattività sportiva durante un biennio sportivo federale;
d- per radiazione, irrogata dagli organi di giustizia;
e- per mancato rinnovo dell’adesione annuale;
f- per revoca, o decadenza, dell’affiliazione o del tesseramento alla F.P.I.;
g- per il mancato pagamento dei contributi associativi di natura ordinaria e straordinaria
che fossero eventualmente fissati dal Consiglio Direttivo ovvero previsti dalla F.P.I.;
h- per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che l’ha
determinata.
2. In caso di cessazione di appartenenza alla Lega Pro Boxe, i Soci devono provvedere al
pagamento di quanto ancora dovuto alla Lega Pro Boxe ed agli altri Soci.
3. La cessazione di appartenenza alla Lega Pro Boxe comporta la perdita di ogni diritto nei
confronti di questa.
4. I dirigenti delle società che appartengano alla Lega Pro Boxe in qualità di Soci, debitori
della Lega Pro Boxe a qualsivoglia titolo, non possono entrare a far parte degli organi di
altre società o associazioni fintanto che i debiti della società o associazione cessata non
siano pienamente soddisfatti. In caso di violazione dell’obbligo, il Consiglio Direttivo è
tenuto a cancellare l’iscrizione della Società interessata.
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Art. 6 – Società organizzatrici
1. Per “società organizzatrice” si intende la persona giuridica titolare della relativa licenza,
rilasciata congiuntamente da F.P.I. e Lega Pro Boxe ed iscritta in apposito elenco, la quale
provvede all’organizzazione delle manifestazioni pugilistiche “pro”.
2. Le Società organizzatrici si dividono in:
a) Società organizzatrici Junior;
b) Società organizzatrici Senior.
3. Per Società organizzatrici Junior si intendono le società organizzatrici di incontri disputati
da pugili neo-pro.
4. Per Società organizzatrici Senior si intendono le società organizzatrici di incontri disputati
da pugili pro nonché, in ogni caso, tutte le Società organizzatrici che siano altresì Soci
Fondatori. Le Società organizzatrici Senior hanno altresì facoltà di organizzare incontri
disputati da pugili neo-pro.
Art. 7 – Atleti
1. Gli Atleti si suddividono in:
a) pugili neo-pro;
b) pugili pro.
2. I pugili neo-pro sono gli Atleti che combattono sulla distanza massima di 6 (sei) riprese.
3. I pugili pro sono gli Atleti che combattono sulla distanza minima di 6 (sei) riprese ed hanno
disputato almeno 5 (cinque) incontri da neo-pro. Il Consiglio Direttivo, previa richiesta
scritta del pugile che abbia disputato meno di 5 (cinque) incontri da neo-pro, avrà facoltà di
concedere a quest’ultimo il nulla osta per disputare incontri pro, motivando per iscritto la
propria decisione.
4. Gli Atleti sono soggetti dell’ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le
loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.
5. Gli Atleti devono praticare lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi della Lega Pro
Boxe e devono altresì rispettare le norme e gli indirizzi degli enti cui la Lega Pro Boxe è
affiliata.
6. Ai fini della partecipazione alle Assemblee della Lega Pro Boxe, gli Atleti tesserati
nell’ambito di ciascuna Società hanno facoltà di eleggere propri rappresentanti.
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Art. 8 – Tecnici Sportivi
I Tecnici Sportivi sono persone fisiche, in possesso della qualifica rilasciata dalla F.P.I., di
cui gli Atleti si avvalgono ai fini della propria preparazione pugilistica.
I Tecnici Sportivi sono iscritti nei quadri tecnici della F.P.I., sono soggetti dell’ordinamento
sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le
norme e le consuetudini sportive, tenendo conto in particolare della funzione sociale,
educativa e culturale della loro attività.
I Tecnici Sportivi devono esercitare la loro attività in osservanza delle norme e degli
indirizzi della Lega Pro Boxe, osservando altresì le norme e gli indirizzi degli enti cui la
Lega Pro Boxe è affiliata.
Ai fini della partecipazione alle Assemblee della Lega Pro Boxe, i Tecnici Sportivi hanno
facoltà di eleggere propri rappresentanti.
Art. 9 – Procuratori
1. Per “Procuratore” si intende la persona fisica titolare della relativa licenza, rilasciata
congiuntamente da F.P.I. e Lega Pro Boxe ed iscritta in apposito elenco, la quale, avendo
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ricevuto apposito incarico da almeno un pugile pro, lo rappresenta e ne tutela gli interessi
nei confronti dei terzi e, in particolare, nei confronti delle società organizzatrici.
2. Il Procuratore cura gli interessi del pugile pro che gli conferisce incarico prestando opera di
consulenza a favore dello stesso nelle trattative dirette alla stipula di contratti in favore del
pugile pro.
Art. 10 – I Settori
1. Per il conseguimento dei fini istituzionali la Lega Pro Boxe è ordinata nei seguenti Settori,
ai quali sono attribuiti compiti esclusivamente tecnico-organizzativi:
a- Settore Società Organizzatrici;
b- Settore Atleti;
c- Settore Tecnici Sportivi;
d- Settore Procuratori;
e- Settore Arbitri e Giudici.
2. A ciascuno dei Settori della Lega Pro Boxe è preposto un Coordinatore, nominato dal
Consiglio Direttivo della Lega Pro Boxe.
3. I compiti di ciascun Settore, che ha durata coincidente con il quadriennio olimpico, sono
disciplinati dai regolamenti della Lega Pro Boxe.
Art. 11 – Gli Organi
Gli Organi della Lega Pro Boxe sono:
a)
b)
c)
d)
e)
l’Assemblea Generale;
il Presidente;
il Consiglio Direttivo;
il Segretario Generale;
il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 12 - L’ Assemblea Generale
1. L’Assemblea Generale rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni,
prese in conformità al presente Statuto e alla normativa federale, obbligano tutti i
componenti, ancorché assenti o dissenzienti.
2. Le Assemblee della Lega Pro Boxe si svolgono con l’osservanza delle disposizioni
previste dalle presenti norme.
3. L’Assemblea Generale è costituita da:
a) tutti i Soci della Lega Pro Boxe;
b) un rappresentante degli arbitri designato dal settore arbitri e giudici della Lega Pro
Boxe, con voto consultivo;
c) un rappresentante dei medici sportivi designato dal settore sanitario della F.P.I., con
voto consultivo.
4. In caso di impossibilità o impedimento temporaneo a partecipare ad un’adunanza, ciascun
membro dell’Assemblea può conferire delega ad altro componente. La delega va conferita
per iscritto su apposito modulo predisposto dalla Lega Pro Boxe ed anticipata via fax o email alla Segreteria della Lega Pro Boxe entro il termine di due giorni non festivi anteriori
alla data di prima convocazione dell’Assemblea, nonché depositata in originale presso la
medesima Segreteria alla data della convocazione. Ciascuno dei membri dell’Assemblea
può ricevere al massimo una delega. E’ fatto divieto ai Soci conferire deleghe a Soci di
categoria diversa; per l’effetto sono ammesse unicamente le deleghe conferite da Società
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organizzatrici ad altre Società organizzatrici, da Atleti ad altri Atleti, da Tecnici Sportivi ad
altri Tecnici Sportivi e da Procuratori ad altri Procuratori. Ogni delega non conferita né
trasmessa, anche solo in parte, secondo le modalità sopra indicate è invalida.
5. I Soci che cessano di far parte della Lega Pro Boxe – salvo quelli esclusi per
cancellazione dell’iscrizione da parte del Consiglio Direttivo – hanno diritto di partecipare
all’Assemblea unicamente per la discussione del conto consuntivo e della relazione del
Consiglio Direttivo relativi alla stagione sportiva precedente al loro recesso.
6. L’Assemblea della Lega Pro Boxe è convocata mediante raccomandata a/r, fax o posta
elettronica certificata inviata almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione e
con indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, del giorno e dell’ora di prima e seconda
convocazione. L’avviso di convocazione è contemporaneamente inviato via e-mail.
Nell’ordine del giorno della sola Assemblea Generale possono essere inseriti, dopo
l’avvenuta convocazione, altri argomenti a seguito di motivata richiesta presentata, almeno
7 (sette) giorni prima di quello fissato per l’Assemblea, da tanti componenti che
rappresentino almeno i due terzi del Consiglio Direttivo.
7. L’Assemblea è convocata dal Presidente della Lega Pro Boxe su richiesta del Segretario
Generale o del Consiglio Direttivo almeno 2 (due) volte l’anno.
8. L’Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza
(anche tramite delega conferita e trasmessa ai sensi del presente Statuto) di almeno metà
dei rappresentanti aventi diritto di voto e che detengano almeno un terzo del totale dei voti.
L’assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero
degli intervenuti aventi diritto al voto.
9. E’ di competenza dell’Assemblea Generale:
a) eleggere, al termine di ogni quadriennio olimpico, il Presidente della Lega Pro Boxe;
b) eleggere al proprio interno i membri del Consiglio Direttivo;
c) eleggere il Presidente e 1 (uno) dei Revisori contabili che faranno parte del Collegio
dei Revisori Contabili;
d) la designazione, su proposta del Consiglio Direttivo, del Presidente Onorario della
Lega Pro Boxe;
e) formulare il programma tecnico organizzativo dell’attività agonistica;
f) approvare gli indirizzi relativi alla gestione sportiva, organizzativa, ed economicofinanziaria della Lega Pro Boxe;
g) approvare il bilancio consuntivo;
h) deliberare sulla relazione morale, tecnica e finanziaria del Consiglio Direttivo;
i) deliberare su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno.
10. L’Assemblea Generale è convocata una volta l’anno per approvare il bilancio e per
ascoltare e discutere la relazione sull’attività, nonché, alla scadenza del quadriennio, per
le elezioni delle cariche. Le deliberazioni dell’Assemblea Generale sono prese come
segue: ciascuna delle quattro categorie di Soci (Società organizzatrici, Atleti, Tecnici
Sportivi, Procuratori) esprime un Voto a maggioranza semplice dei voti dei propri
componenti intervenuti. Ogni deliberazione si intende espressa al raggiungimento di 3 (tre)
Voti.
11. L’Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta se ne presenterà la necessità, dal
Presidente della Lega Pro Boxe su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata
di almeno metà dei componenti dell’Assemblea, per apportare modifiche al presente
Statuto, da sottoporre alla F.P.I. per la definitiva approvazione, discutere di problematiche
particolarmente importanti ed urgenti sulle quali potrà approvare mozioni di indirizzo.
L’Assemblea straordinaria viene altresì convocata in caso di dimissioni o permanente
indisponibilità del Presidente, del Segretario Generale o in caso di dimissioni della
maggioranza del Consiglio Direttivo. In tal caso dovrà essere convocata dal Segretario e
celebrata entro 90 (novanta) giorni dall’evento. Le deliberazioni dell’Assemblea
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straordinaria sono prese come segue: ciascuna delle quattro categorie di Soci (Società
organizzatrici, Atleti, Tecnici Sportivi, Procuratori) esprime un Voto a maggioranza
assoluta (50%+1) dei voti dei propri componenti intervenuti. Ogni deliberazione si intende
espressa al raggiungimento di 3 (tre) Voti.
12. Le votazioni si svolgono per alzata di mano ad eccezione delle elezioni del Presidente,
che devono avvenire a scrutinio segreto.
13. Il Presidente viene eletto dall’Assemblea Generale, che vota su candidature depositate
mediante raccomandata a/r, fax o posta elettronica certificata presso la Segreteria delle
Lega Pro Boxe almeno 7 (sette) giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea.
Per le elezioni del Presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei voti presenti in
Assemblea, anche in caso di ballottaggio. Qualora nessun candidato raggiunga la
maggioranza assoluta, si procede a nuove votazioni con ballottaggio fra i due candidati
che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
14. Il verbale di Assemblea, sottoscritto dal Segretario Generale, deve rimanere depositato in
originale presso la Segreteria della Lega Pro Boxe, e viene trasmesso in copia alla F.P.I.. I
componenti dell’Assemblea hanno diritto, in qualsiasi momento, di prendere visione dei
verbali depositati.
15. Contro la validità della costituzione dell’Assemblea, nonché delle deliberazioni da essa
adottate può essere proposto reclamo alla Corte Federale entro il trentacinquesimo giorno
non festivo successivo alla data dell’adunanza da parte di coloro che vi abbiano
validamente partecipato, purché gli stessi abbiano presentato richiesta scritta e
succintamente motivata entro 30 (trenta) giorni dalla chiusura dei lavori. I componenti che
non hanno partecipato all’Assemblea possono proporre reclamo entro il ventesimo giorno
non festivo successivo a quello del deposito del verbale presso la Segreteria.
16. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Segretario Generale della
Lega Pro Boxe. Il Segretario della Lega Pro Boxe svolge funzioni di Segretario
dell’Assemblea.
Art. 13 – Il Presidente della Lega Pro Boxe
1. Possono presentare candidatura alla Presidenza della Lega Pro Boxe i cittadini Italiani, di
maggiore età, purché risultino:
a) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene
detentive superiori a un anno, ovvero a pene che comportino l’interdizione ai pubblici
uffici superiore a un anno;
b) non avere in corso procedimenti disciplinari con la F.P.I. o altri organi sportivi;
c) non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni
sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle
Federazioni sportive nazionali, delle Discipline Sportive Associate, di Enti di
Promozione Sportiva, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
d) non aver subito sanzioni a seguito dell’accertamento di una violazione delle Norme
Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping
WADA.
2. Il Presidente della Lega Pro Boxe, eletto al termine di ogni quadriennio olimpico
dall’Assemblea Generale della Lega Pro Boxe, è rieleggibile e la sua carica è
incompatibile con ogni altra carica elettiva centrale nella F.P.I. Il Presidente può essere
sfiduciato con il voto dei 2/3 (due/terzi) dei Soci intervenuti in Assemblea, per ciascuna
delle quattro categorie (Società organizzatrici, Atleti, Tecnici Sportivi, Procuratori), purché
rappresentino almeno la maggioranza dei Soci della Lega Pro Boxe.
3. Al Presidente della Lega Pro Boxe spettano i compiti istituzionali e di rappresentanza della
Lega Pro Boxe, con potere di firma rispetto ai terzi, ed è l’organo di riferimento nei rapporti
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5.
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in particolare con la F.P.I., con le sigle pugilistiche internazionali e tutti gli enti sportivi cui
la Lega Pro Boxe è affiliata.
Il Presidente nomina il Segretario Generale dopo aver sentito il Consiglio Direttivo e, a
propria discrezione, provvede a designare il personale dell’ufficio di Segreteria e a
incaricare i professionisti per l’assistenza legale e tecnica. Il Presidente può adottare
provvedimenti di natura amministrativa relativi alla realizzazione di progetti connessi allo
svolgimento delle attività tecnico-sportive che comportino l’effettuazione di spese già
previste nel bilancio preventivo. Il Presidente può adottare delibere di urgenza che,
qualora comportino l’effettuazione di spese non previste nel bilancio preventivo, dovranno
essere sottoposte a ratifica nella prima riunione utile dell’organo competente. Il Presidente
può aprire uno o più C/C bancari, o conti correnti postali, o attuare un servizio di cassa
presso uno o più istituti bancari, per la gestione dei mezzi finanziari della Lega Pro Boxe
può delegare la firma su tali conti al Segretario Generale.
Il Presidente convoca l’Assemblea Generale e l’Assemblea Straordinaria.
Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti,
convoca il Consiglio Direttivo almeno sei volte l’anno e formula l’ordine del giorno. La
convocazione viene effettuata mediante raccomandata a/r, fax o posta elettronica
certificata, anticipata via e-mail, almeno 72 ore prima della relativa riunione.
In caso di impedimento o tramite delega specifica, le funzioni del Presidente della Lega
Pro Boxe sono esercitate dal Segretario Generale.
Nel caso in cui il Presidente cessi dalla carica per qualsivoglia motivo o causa e,
comunque, laddove l’impedimento del Presidente stesso perduri per oltre un semestre, il
Segretario Generale deve necessariamente convocare senza indugio l’Assemblea per
l’elezione di un nuovo Presidente.
Tale ultima decadenza dovrà essere tempestivamente comunicata, ad opera dei soggetti
di cui al presente articolo ai componenti dell’Assemblea tramite raccomandata a/r recante
la contestuale convocazione dell’Assemblea il cui ordine del giorno prevede l’elezione
della carica decaduta.
Art. 14 – Il Segretario Generale
1. Il Segretario Generale viene nominato dal Presidente della Lega Pro Boxe, sentito il
Consiglio Direttivo. Il ruolo del Segretario Generale è compatibile con altre cariche, sia
societarie che di ruolo sia interne che esterne alla F.P.I.
2. Il Segretario Generale è organo esecutivo delle decisioni dell’Assemblea Generale, è
responsabile della gestione amministrativa della Lega Pro Boxe e, nello svolgimento delle
proprie funzioni:
a) opera sotto la direzione e il controllo del Consiglio Direttivo, nell’espletamento della
sua funzione di organo esecutivo delle decisioni dell’Assemblea Generale;
b) assicura il funzionamento amministrativo della Lega Pro Boxe coordinando e
dirigendo l’ufficio di Segreteria ed il personale allo stesso addetto ed assumendone
la responsabilità del funzionamento;
c) assiste alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, curando la redazione dei
relativi verbali, da sottoporre ad approvazione del relativo Organo, oltre a disporre la
tenuta e la conservazione di tutti gli atti deliberativi della Lega Pro Boxe, da
conservare in appositi libri.
d) nei casi aventi carattere di urgenza, ha facoltà, con propria determinazione, di
assumere decisioni, soggette alla ratifica del Consiglio Direttivo nella sua riunione
immediatamente successiva.
e) è responsabile della tenuta dell’elenco degli affiliati e dei tesserati, divisi nelle singole
categorie di appartenenza.
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Art. 15 – Il Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo della Lega Pro Boxe, determina i modi ed i tempi
di attuazione delle deliberazioni assembleari.
2. Il Consiglio Direttivo è formato da:
a) dal Presidente della Lega Pro Boxe, che lo presiede;
b) da 10 (dieci) Consiglieri, di cui:
i)
4 (quattro) Società Organizzatrici Senior, nominate in Assemblea
esclusivamente dalle Società Organizzatrici Senior;
ii)
2 (due) Società Organizzatrici Junior, nominate in Assemblea
esclusivamente dalle Società Organizzatrici Junior;
iii)
2 (due) Atleti, nominati in Assemblea esclusivamente dagli Atleti;
iv)
1 (un) Tecnico Sportivo, nominato in Assemblea esclusivamente dai Tecnici
Sportivi;
v)
1 (un) Procuratore, nominato in Assemblea esclusivamente dai Procuratori.
3. Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata del quadriennio olimpico e i suoi membri
sono rieleggibili.
4. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Generale e,
su invito del Presidente e senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori dei Conti e il
responsabile del settore pro boxe della FPI.
5. Il Consiglio Direttivo è l’organo deliberativo per tutti i provvedimenti di ordinaria e
straordinaria amministrazione che non sono di competenza dell’Assemblea, oltre che
l’organo esecutivo delle deliberazioni assembleari.
6. Tra l’altro, compete al Consiglio Direttivo:
a) proporre al Presidente il nominativo del Segretario Generale da nominare;
b) deliberare le modalità di attuazione degli indirizzi programmatici stabiliti
dall’Assemblea;
c) deliberare norme organizzative e modifiche regolamentari da sottoporre
all’approvazione della F.P.I.;
d) nominare i componenti di eventuali commissioni di lavoro;
e) proporre alla F.P.I. eventuali modifiche dello Statuto F.P.I. e dei regolamenti della
F.P.I.;
f) proporre all’Assemblea Generale la nomina di Presidente Onorario della Lega Pro
Boxe;
g) fissare annualmente l’entità della quota associativa;
h) assumere ogni altra deliberazione necessaria all’ordinaria attività della Lega Pro
Boxe;
i) gestire il patrimonio, le entrate e le uscite della Lega Pro Boxe;
j) approntare la relazione morale, tecnica e finanziaria;
k) redigere e approvare il bilancio preventivo; provvedere alla fine di ogni esercizio alla
formazione del rendiconto consuntivo;
l) deliberare sulle richieste di adesione alla Lega Pro Boxe;
m) segnalare alla Procura Federale i comportamenti degli affiliati in contrasto con le
norme della Lega Pro Boxe e della F.P.I.;
n) svolgere ogni altra funzione ad esso demandata dai Soci, compatibile con il presente
Statuto e con le norme della F.P.I.
7. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, mediante raccomandata a/r, fax o posta
elettronica certificata o e-mail, recante l’ordine del giorno da trattare, indirizzata a tutti i
membri, almeno 72 ore prima dell’adunanza. In caso di comprovata urgenza il Consiglio
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Direttivo può essere convocato, con le medesime modalità, fino a 36 ore prima della
riunione medesima.
8. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente.
9. Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti. A parità di voti
la proposta s’intende respinta ma la stessa può essere ripresentata all’esame del
Consiglio in una successiva riunione.
10. Il Consiglio Direttivo è indetto e si raduna presso la Sede della Lega Pro Boxe. Per motivi
di opportunità può radunarsi in luogo diverso, purché nell’ambito del territorio italiano.
11. Le riunioni del Consiglio possono anche essere tenute attraverso conferenza telefonica o
videoconferenza. In siffatta ipotesi dovrà essere garantita l’identificazione dei partecipanti
e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito. Inoltre, nei casi in
questione, le deliberazioni adottate nel corso delle riunioni dovranno essere confermate
per iscritto da tutti i partecipanti tramite comunicazione da inviarsi alla Segreteria della
Lega Pro Boxe entro il quinto giorno non festivo successivo a quello dell’adunanza.
12. Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale a cura del Segretario della
Lega Pro Boxe. Tale verbale deve recare data, luogo ed essere sottoscritto da chi abbia
presieduto la riunione e dal Segretario.
13. Il Consiglio Direttivo delega il Segretario Generale, o diversa persona allo scopo delega, a
concedere i nulla osta tecnici per gli incontri internazionali titolati.
14. In caso di straordinaria necessità o urgenza, il Consiglio Direttivo delega il Presidente a
esprimere le valutazioni tecnico-sportive sulla possibilità di effettuare combattimenti tra
pugili per i quali non sia sufficientemente chiara la determinazione del ranking di
riferimento, quindi, sulla concessione di nulla osta tecnici per incontri tra pugili con licenza
italiana e pugili con licenza straniera.
15. Il Consiglio Direttivo esprime parere circa il tesseramento alla FPI dei pugili stranieri.
16. Il Consiglio Direttivo esprime parere tecnico circa la reintegrazione all’attività agonistica dei
pugili inattivi da più di 24 mesi nell’ambito della FPI.
17. Il Consiglio Direttivo esprime parere tecnico circa le difese volontarie dei titoli italiani.
18. In casi del tutto straordinari, il Consiglio Direttivo può decidere in materia di sfidanti per le
difese ufficiali dei titoli italiani.
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Art. 16 – La Revisione Contabile
Il Collegio dei Revisori Contabili si compone di 3 membri di cui un Presidente e 2 membri
effettivi. Il Presidente ed 1 membro sono eletti dalla Assemblea, mentre l’altro membro dal
Consiglio Federale della FPI .
Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica per il quadriennio olimpico. Le deliberazioni
del Collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.
I componenti del Collegio devono essere iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili o al registro nazionale dei Revisori Contabili e possono essere scelti tra
soggetti non tesserati.
La carica di revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica federale, di Lega Pro Boxe,
di società e di associazioni affiliate e/o tesserate alla F.P.I. e/o alla Lega Pro Boxe.
Compito del Collegio dei Revisori dei Conti è di esercitare il controllo sulla gestione
economico-finanziaria della Lega Pro Boxe e riferire all’Assemblea sul suo andamento con
apposita relazione da redigersi al termine di ogni esercizio, dandone contestuale notizia
alla Segreteria Federale F.P.I..
Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa, su invito del Presidente della Lega Pro Boxe,
alle riunioni dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo.
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Art. 17 – Esercizio sociale e bilancio
1. L’esercizio sociale coincide con l’anno solare. Il Consiglio Direttivo presenterà ogni anno
all’Assemblea Generale, entro il 15 marzo, il rendiconto consuntivo della gestione
accompagnato da una relazione tecnica, morale e finanziaria. Detti documenti saranno
depositati presso la Segreteria F.P.I. entro dieci giorni dalla data dell’Assemblea.
2. Gli avanzi di gestione che dovessero risultare al termine di ogni esercizio, sono
obbligatoriamente reinvestiti nell’attività associativa.
3. Quota parte degli avanzi di gestione, nella misura del 5%, sono accantonati in due appositi
fondi:
a) fondo di solidarietà a sostegno degli Atleti in comprovato stato di difficoltà;
b) fondo di garanzia fidi a sostegno degli Società organizzatrici e procuratori sportivi
aderenti che ne abbiamo necessità.
Art. 18 – Liquidazione della Lega Pro Boxe
1. La Lega Pro Boxe ha durata a tempo indeterminato.
2. Addivenendo in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Lega Pro
Boxe, l’Assemblea straordinaria stabilirà le modalità della liquidazione nominando il
liquidatore e determinandone i poteri.
3. L’eventuale residuo sarà devoluto ad associazioni con fini di pubblica utilità sportiva.
4. Con la volontà concorde di tutti gli associati, può essere revocato lo stato di liquidazione.
Art. 19 – Rinvio
1. Per quanto riguarda le materie della “tutela sanitaria, “giustizia sportiva” e “garanzie”, si
applicano tutte le norme di cui al Titolo IV dello Statuto F.P.I., dall’art. 40 all’art. 50 e, di
conseguenza, la Lega Pro Boxe si rimette agli organi federali previsti da detto Statuto e
dalle funzioni loro attribuite.
2. Restano altresì di competenza esclusiva della F.P.I. le disposizioni di tutela sanitaria degli
Atleti e la vigilanza generale su tutte le manifestazioni tramite osservatori designati dal
Consiglio Federale.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si fa espresso rinvio alle normative
della Federazione Pugilistica Italiana e al Codice Civile.
Art. 20 – Norma Transitoria
1. Il presente Statuto, approvato dall’Assemblea della Lega Pro Boxe, entrerà in vigore e
sarà pienamente efficace solo dopo l’approvazione Consiglio Federale della F.P.I..
2. A partire dal quadriennio avente inizio il 1° gennaio 2017, o dalla diversa anteriore
decorrenza che verrà definita tra Lega Pro Boxe e F.P.I., la Lega Pro Boxe perderà lo
status di struttura della F.P.I., con automatica caducazione di tutte le previsioni del
presente Statuto nella parte in cui facciano riferimento alla F.P.I. o allo statuto o ai
regolamenti di quest’ultima. Contestualmente la denominazione dell’associazione muterà
da Lega Società Professionistiche FPI in Federazione Italiana Pro Boxe.
3. Entro il 31 gennaio 2015, il Presidente provvederà a convocare l’Assemblea che
procederà alla nomina del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo che
resteranno in carica sino al termine dell’attuale quadriennio olimpico, avente scadenza il
31 dicembre 2016.
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