Ref.: EA(97)83.CEE final ACCORDO QUADRO DI - Copa
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Ref.: EA(97)83.CEE final ACCORDO QUADRO DI RACCOMANDAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OCCUPAZIONE DIPENDENTE IN AGRICOLTURA NEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA Il Gruppo dei datori di lavoro delle organizzazioni professionali agricole dell'Unione europea, GEOPA/COPA e la Federazione europea dei sindacati dei lavoratori agricoli, EFA/CES parti sociali del settore agricolo, rappresentati nell'ambito del Comitato paritetico per i problemi sociali dei lavoratori subordinati agricoli dell'Unione europea considerando che: - la situazione dell'occupazione e la persistente disoccupazione nell'Unione europea hanno indotto a più riprese sia i governi che le parti sociali ad esprimere la loro volontà di adottare i provvedimenti indispensabili al fine di migliorare la situazione dell'occupazione in Europa; - Il Presidente della Commissione europea ha proposto ai protagonisti sociali economici, e in particolare alle parti sociali dell'Unione europea, il Patto di fiducia per l'occupazione volto a: mobilitare pienamente tutte le parti interessate in una strategia d'insieme; valorizzare ulteriormente l'effetto moltiplicatore europeo; inserire la lotta contro la disoccupazione in una visione a medio e lungo termine; - l'occupazione dipendente rappresenta un elemento importante dell'occupazione nel settore dell'agricoltura europea. E' indispensabile che la dimensione sociale sia presa in considerazione all'atto dell'adozione di decisioni nell'ambito della politica agricola comune; - le parti sociali hanno responsabilità da prendere a livello europeo nel settore delle forme di lavoro definite "atipiche". E' opportuno proseguire nella ricerca di nuove modalità di organizzazione dell'orario di lavoro. Nel patto di fiducia, la Commissione ritiene inoltre che, oltre alle iniziative già adottate a livello nazionale, spetti alle parti sociali avviare negoziati per elaborare un quadro convenzionale europeo in grado di sostenere e integrare, in questi settori, le disposizioni adottate a livello nazionale; - la promozione e il mantenimento dell'occupazione agricola in una prospettiva durevole potrà realizzarsi solo in un contesto di miglioramento della competitività delle imprese agricole. E' indispensabile proseguire gli sforzi di riduzione dei tassi di interesse, di investimenti produttivi, d'innovazioni tecnologiche e biotecnologiche, di protezione dell'ambiente; - la contrattazione collettiva rappresenta un vettore efficace per lo sviluppo e l'attuazione delle politiche intese a sviluppare e a migliorare l'occupazione. Le parti sociali del settore agricolo, rappresentate sul piano europeo dalla GEOPA/COPA e dall'EFA/CES, si riconoscono un potere autonomo di contrattazione nell'ambito delle disposizioni dell'art. 118 B del Trattato dell'Unione europea e dell'art. 4, par. 1 dell'accordo sulla politica sociale allegato al Trattato. Le "Intese" sulle condizioni di lavoro dei lavoratori subordinati agricoli, stipulate nel 1978, 1980, 1981 tra l'EFA e il COPA e integrate dagli Atti relativi alla Spagna (1990) e al Portogallo (1991), rientravano già in tale prospettiva, proponendo la generalizzazione dell'orario di lavoro settimanale di 40 ore e di 4 settimane di ferie retribuite. - in una dichiarazione comune sull'occupazione nel settore agricolo presentata alla Conferenza sociale europea svoltasi a Parigi il 30 marzo 1995, il GEOPA/COPA e l'EFA/CES hanno auspicato l'incremento di un solido dialogo sociale ed efficace sul piano europeo. In particolare hanno dichiarato che "la pianificazione dell'orario di lavoro e i meccanismi della flessibilità concordati fra le parti sociali devono consentire di consolidare l'occupazione dei lavoratori subordinati nell'agricoltura europea"; - il 23 novembre 1993 il Consiglio ha approvato la direttiva 93/104/CEE, relativa a taluni aspetti della pianificazione dell'orario di lavoro; decidono di stipulare il presente accordo quadro di raccomandazione sul MIGLIORAMENTO DELL'OCCUPAZIONE DIPENDENTE AGRICOLA DELL'UNIONE EUROPEA DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'OCCUPAZIONE DIPENDENTE IN AGRICOLTURA 1. Le parti firmatarie stabiliscono di avviare, in modo concertato, e di attuare azioni intese a migliorare la situazione dell'occupazione nel settore agricolo e rurale dell'Unione europea. In via prioritaria tali azioni mirano a: migliorare l'immagine del lavoro agricolo promuovere la formazione professionale e la qualificazione prevenire i rischi professionali specifici del settore favorire la ricerca e l'attuazione di forme contrattuali nuove e adeguate a esigenze di competitività e di sviluppo dell'occupazione nel settore agricolo, come il lavoro a durata determinata, a tempo parziale, stagionale, interinale, garantire la ristrutturazione e il miglioramento del mercato del lavoro, prendere in considerazione le esigenze sociali relative all'ambiente e alla sistemazione del territorio. 2 Raccomandano di realizzare ampi scambi di informazioni relative alle iniziative nazionali, regionali e locali intese a valorizzare intese economiche e istituzionali favorevoli alla creazione di posti di lavoro. 2. Le parti firmatarie raccomandano di promuovere e sviluppare congiuntamente programmi, progetti e iniziative nell'ambito di tutti i fondi, programmi e iniziative comunitarie che si propongono il consolidamento e la promozione dell'occupazione agricola e rurale in Europa. Le parti sociali del settore agricolo si associeranno a tal fine alle istanze locali, regionali, nazionali e comunitarie, in cui si definiscono e si elaborano tali iniziative. 3. Le parti firmatarie ritengono necessario ricercare le sinergie in grado di creare posti di lavoro con altri settori produttivi: agriturismo, ambiente, sviluppo del territorio. 4. Le parti firmatarie, convinte che sia necessario rispondere agli imperativi di competitività delle imprese agricole e al tempo stesso a quelli di mantenimento e creazione di posti di lavoro per i lavoratori dipendenti agricoli, chiedono alle autorità comunitarie di attribuire la priorità a questi argomenti al momento della definizione della politica agricola comune e della negoziazione degli accordi commerciali con i paesi terzi. 5. Le parti firmatarie ribadiscono la loro richiesta alle autorità comunitarie (cfr. parere del Comitato paritetico del 27 gennaio 1993) per l’estensione del regime di prepensionamento previsto dal Regolamento 2079/92 ai salariati agricoli. Il regolamento 2079/92 dovrà essere modificato in tal senso e integrato con uno dei meccanismi previsti dal Fondo Strutturale Europeo senza pregiudizio dei costi sociali. 6. Riconoscendo gli effetti devastatori, sia per le imprese che per i lavoratori dipendenti, del lavoro illegale, clandestino e non dichiarato, le parti firmatarie chiedono alle autorità comunitarie e ai governi degli Stati membri di applicare i controlli e di sanzionare qualunque pratica di lavoro illegale clandestino e non dichiarato, e in particolare i mediatori di manodopera in situazione illegale. Le parti firmatarie si impegnano ad adottare tutti gli strumenti disponibili (xx) ai livelli comunitario, nazionale e regionale, al fine di sradicare il lavoro illegale, clandestino e non dichiarato. 7. Le parti firmatarie raccomandano, nel rispetto delle prassi e delle situazioni nazionali alle organizzazioni professionali e sindacali nazionali e/o regionali e/o provinciali rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti del settore agricolo degli Stati membri dell'Unione europea di sviluppare la negoziazione di accordi collettivi relativi al miglioramento dell'occupazione dipendente agricola e delle condizioni di lavoro sulla base del presente testo. 3 In particolare, in occasione dei negoziati effettuati a livello nazionale e/o regionale e/o provinciale, le parti firmatarie raccomandano la negoziazione di accordi che abbiano per oggetto la ristrutturazione dell'orario di lavoro, sulla base minima delle disposizioni proposte in appresso. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PIANIFICAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO 8. In occasione dei negoziati effettuati ai livelli nazionale, regionale e/o provinciale, le parti firmatarie raccomandano, nel rispetto delle prassi e delle situazioni nazionali, la pianificazione della durata annua del lavoro effettivo nell'impresa. Di conseguenza, la durata normale annua effettiva del lavoro, definita dai contratti collettivi nazionali, regionali e/o provinciali, non deve superare le 1827 ore all'anno. La parti sociali, facendo riferimento alle pratiche realizzate a livello nazionale, regionale e/o provinciale, potranno determinare varie formule che rispettino il limite annuo delle 1827 ore. Ad esempio: privilegiando una riduzione della durata normale settimanale di lavoro a 39 ore in media, o attraverso un aumento del numero di giorni di ferie retribuite, o attraverso un aumento del numero di giorni di ferie stabiliti per legge o per contratto non prestati e retribuiti, o attraverso un miglioramento di questi vari parametri, o attraverso l'attuazione di altri parametri decisi dalle parti firmatarie degli accordi collettivi nazionali, regionali e/o provinciali. 9. Le parti firmatarie raccomandano, nel rispetto delle pratiche e istituzioni nazionali, che in occasione dei negoziati realizzati a livello nazionale e/o regionale e/o provinciale, essi riguardino la programmazione e l'organizzazione della durata del lavoro alle condizioni specifiche dell'agricoltura in funzione in particolare della natura delle produzioni e delle condizioni climatiche. La flessibilità dell'orario di lavoro sarà stabilita inoltre tramite l'organizzazione della variazione della durata settimanale normale del lavoro. A tal fine, gli accordi collettivi prevederanno i limiti massimo e minimo delle ore settimanali normali, e il contingente annuo di ore di variazione e il periodo durante il quale esse potranno essere realizzate. 10. La programmazione dell'orario di lavoro individuale può contribuire a migliorare la situazione dell'occupazione. Le parti firmatarie raccomandano che i contratti collettivi stipulati a livello nazionale e/o regionale e/o provinciale prevedano procedure che consentano adattamenti individuali dell'orario di lavoro come ad esempio: congedo di formazione, orario parziale, congedo parentale, interruzione di carriera. 4 DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI SULLE CONDIZIONI DI LAVORO 11. Garanzia del reddito da lavoro Al fine di garantire la sicurezza del reddito, la durata annua del lavoro fissato alle condizioni descritte agli articoli 8, 9 e16 è considerata come garantita. Per l'applicazione di tale articolo, si conviene: a. che tale disposizione non limiti assolutamente il diritto del datore di lavoro e dei lavoratori di scindere il contratto in conformità con la legislazione nazionale e con i contratti collettivi; b. che in qualsiasi circostanza, il lavoratore debba fruire di una retribuzione o di un'indennità versata dal datore di lavoro, dallo Stato o da un organismo sociale adeguato in conformità con la legislazione nazionale e i contratti collettivi. 12. Ore supplementari 12.1 Le ore supplementari, come quelle determinate in conformità con la legislazione nazione e/o i contratti collettivi a livello nazionale, regionale e/o locale danno luogo ad una compensazione sotto forma di maggiorazione della retribuzione e/o di riposo compensativo 12.2 Le parti firmatarie si impegnano a ridurre al massimo il ricorso alle ore supplementari, anche al fine di promuovere l'occupazione. 13. Durata delle pause. Fatta eccezione per situazioni particolari imposte da esigenze di corretta gestione dell'impresa e fatte salve le disposizioni degli artt. 8 e 9 precedenti, la durata della pausa è regolamentata come segue: a. pausa giornaliera: in generale 12 ore per periodo di 24 ore comprendente al minimo un periodo di 11 ore consecutive; b. pausa settimanale: se possibile 48 ore, con un minimo di 35 ore obbligatorie e consecutive. 5 14. Lavoro notturno Qualsiasi lavoro effettuato fra le ore 21.00 e 6.00 (ovvero nove ore) va considerato quale lavoro notturno. A causa delle variazioni di orari in vigore, e delle situazioni climatiche nell'Unione europea, il margine di 9 ore per il lavoro notturno puo' essere spostato temporalmente per effetto di provvedimenti nazionali o regionali. 15. Periodi considerati quali ore di lavoro 15.1 Le interruzioni dell'attività lavorativa imposte dalle condizioni atmosferiche o da cause tecniche, ad esempio i guasti alle macchine, vanno considerate quali ore di lavoro. Le ore perse per i motivi di cui sopra possono essere recuperati come previsto dalla legislazione nazionale o regionale o dalle disposizioni dei contratti collettivi. 15.2 Il tempo impiegato per il trasferimento dalla azienda agricola al luogo di lavoro, o riservato ai lavori di preparazione e di completamento, alla preparazione alla scelta degli strumenti di lavoro, dell'attrezzatura e dei materiali, va considerato quale tempo di lavoro. 16. Ferie retribuite e giorni festivi riservati al riposo e retribuiti 16.1 Dopo un anno intero di attività lavorativa, il lavoratore subordinato ha diritto ad un congedo annuo retribuito di quattro settimane. Qualora la durata dell'occupazione risulti inferiore ad un anno, la durata del congedo annuo retribuito è calcolata percentualmente rispetto alla durata dell'occupazione del soggetto. 16.2 Il numero di giorni festivi riservati al riposo retribuiti è fissato dalla legislazione nazionale e/o dai contratti collettivi. 16.3 I giorni di congedo retribuito e i giorni festivi riservati al riposo e retribuiti sono compensati in base al principio che non si deve verificare alcuna perdita per rispetto alla retribuzione a cui il lavoratore ha diritto per tutta la durata settimanale del lavoro ai sensi della legislazione nazionale o regionale o di un contratto collettivo. 16.4 Qualora l'attività lavorativa sia svolta in un giorno festivo legale o convenzionale o di domenica, dà origine a una compensazione secondo le norme in vigore negli Stati membri. 6 DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTUAZIONE QUADRO DI RACCOMANDAZIONE DEL PRESENTE ACCORDO 17. Considerando il contesto economico evolutivo in cui si situa il presente accordo quadro di raccomandazione, la parti firmatarie chiedono al "Comitato paritetico per i problemi sociali dei lavoratori subordinati agricoli dell'Unione europea" di esaminare, una volta ogni due anni, la situazione negli Stati membri nei vari settori interessati dal presente testo, sia dal punto di vista della legislazione nazionale, sia da quello dei contratti collettivi vigenti. 18. Clausola di parità di trattamento Le parti firmatarie stipulano di comune accordo che le disposizioni raccomandate dal presente testo si applichino su un piano di parità, in base alla norma del prorata temporis, escludendo qualsiasi discriminazione dovuta all'età, al sesso, alla nazionalità, indipendentemente dalla durata e dalla natura del contratto di lavoro. 19. Clausola di salvaguardia Le disposizioni del presente accordo quadro di raccomandazione non costituiscono una valida giustificazione per il peggioramento del livello generale di protezione dei lavoratori nel suo insieme. Le parti firmatarie confermano che i regolamenti, gli accordi e i contratti collettivi nazionali, regionali e/o provinciali vigenti continuano ad applicarsi. In occasione dei negoziati effettuati a livello nazionale, regionale e/o provinciale, al fine di sviluppare il presente accordo quadro di raccomandazione, le parti sociali possono applicare o introdurre disposizioni più favorevoli a quelle previste dal presente testo. 20. Abrogazione delle precedenti "Intese" Le parti firmatarie decidono che il presente accordo quadro si sostituisce alle "Intese" precedentemente stipulate fra il COPA e l'EFA. Tali disposizioni sono abrogate. 7 DICHIARAZIONE FINALE La firma da parte della GEOPA/COPA e dell'EFA/CES del presente accordo quadro di raccomandazione costituisce la prima tappa di un processo comune e un elemento decisivo volto a migliorare la situazione dell'occupazione dipendente in agricoltura, in parallelo con gli sforzi di innovazione, di competitività, di qualità richiesti per garantire una forte crescita del settore. Essa rappresenta un atto di fiducia reciproca delle parti firmatarie, che costituisce un forte pegno di riuscita di fronte alle sfide che le attendono all'alba del terzo millennio Fatto a Bruxelles, La versione francese fa fede Per il GEOPA - COPA Per l'EFA - CES Sig. José BOHORQUEZ Presidente Sig. Francesco ORSOMANDO Presidente 8