ATTO N. 346 - Leggi regionali
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ATTO N. 346 - Leggi regionali
I.ll~lil. Palazzo Cesaroni Piazza Italia. 2 - 06121 PERUGIA Tel. 075.576.3380 - Fax 075.576.3283 http://www.crumbria.il e-mali: [email protected] ~1!lll~Regione Umbria Glelgl~ ~I~III~Consiglio Regionale [)'~,~,~ Il Presidente ATTO PROPOSTA N. 346 DI LEGGE di iniziativa del Consigliere BUCONI "Ulteriori integrazioni della legge regionale 28/02/1994, n. 6 (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi)" Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali, Archivi e Protezione dei dati personali il 17.2.201 I Trasmesso alla II Commissione Consiliare Permanente il 17.2.201 I Palazzo Cesaroni Regione Umbria Piazza Italia, 2 -.06121 PERUGIA Tel. 075.576.3239 - Fax 075.576.3004 Consìglio Regìonale http://www.crumbria.it e-mail: [email protected] Gruppo consiliare Socialisti e riformisti per l'Umbria Il Consigliere Massimo Bucon! Proposta di legge regionale concernente: "Modificazioni della legge regionale 28-02-1994, n. 6 (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi)." RELAZIONE ILLUSTRATIVA IL tartufo nero è stato per tanti secoli una grande risorsa per gran parte delle popolazioni montane e in particolare dell'Appennino centrale. Il primo documento della sua presenza e commercializzazione in Umbria, risale addirittura al 1400 (Tabula exitus, espansae et introitus del 22 agosto 1400 del Comune di Spoleto). Anche se in questi ultimi decenni la sua produzione è andata progressivamente calando, il tartufo resta ancora una valida risorsa per l'economia delle aree montane e marginali, ancor più se vengono create le condizioni per contribuire positivamente ai bilanci delle aziende agricole e/o dei nuclei familiari, che quindi avrebbero tutto l'interesse a curare, migliorare e salvaguardare le loro tartufaie. E' infatti un notevole controsenso, constatare che mentre provvedimenti nazionali e CEE, elargiscono incentivi per frenare lo spopolamento della montagna, una risorsa prettamente locale, che può avere una doppia valenza per raggiungere la citata finalità, economica ed amatoriale insieme, venga considerata "res nullius". Né la possibilità che l'attuale legge 752/85, resa molto più restrittiva dalla regione dell'Umbria, concede ai proprietari o conduttori dei terreni, di riservarsi la raccolta, sortisce l'effetto desiderato per almeno due motivi: primo il non rispetto dei cercatori che operano in orari particolari e in zone quasi sempre impervie ove è facile nascondersi; secondo perchè le sempre più complicate leggi regionali e l'ambiente difficile in cui si opera, rendono la tabellazione troppo onerosa rispetto ai risultati economici che in tartuficoltura non sono immediati e non sempre ben quantificabili .. • • Come noto, la produzione delle tartufaie naturali è in forte calo per cause diverse: Lo spopolamento delle aree montane con conseguente abbandono e inselvatichimento del territorio, che si è popolato anche, per azioni inappropriate, di selvatici non autoctoni che producono danni, come il cinghiale; Il supersfruttamento a cui invece vengono sottoposte le tartufaie (l'On.le Nicola Rinadi (Atti del ]O Congresso Internazionale sul Tartufo - Spoleto 1968), rileva che a seguito di indagine effettuata, nell'Appennino UmbroMarchigiano, si hanno circa l.l00 - 1.200 raccoglitori di tartufi, mentre attualmente solo in Umbria si contano circa 7000 cercatori atti vi) • • L'incuria, lamentata sin dal tempo del Prof. Zolfanelli (Lettere Nursine sopra i tartufi - 1871), di chi dovrebbe adottare provvedimenti a tutela del tartufo; Una inefficiente regolamentazione del mercato (Oltre a problemi quali l'olio tartufato e le salse, la stessa remunerazione del tartufo nero, giunta a livelli inaccettabili rispetto al bianco e con oscillazioni annuali che non si riscontrano in altre realtà europee, dovrebbe essere oggetto di corretti vi. Al recente convegno di Spoleto è stato riferito che i tartufi neri pregiati prodotti in Nuova Zelanda in impianti effettuati con tartufi italiani, vengono venduti negli U .S.A. al prezzo di euro 1500,00 il Kg); • • • Lo scarso incentivo, o meglio il disincentivo, che hanno i proprietari dei terreni tartufigeni a migliorare le tartufaie; Il cambiamento climatico che si riscontra in questi ultimi decenni; Il comportamento scorretto di tanti cercatori-raccoglitori e la connivenza di alcuni commercianti che acquistano il prodotto immaturo, proveniente dalla zappatura delle tartufaie (Ciò vale per la categoria dei "tartufi neri"). r [] Regione Umbria Consiglio Regionale Palazzo Cesaroni Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA Tel. 075.576.3239 - Fax 075.576.3004 http://www.crumbria.it e-mai!: [email protected] Gruppo consiliare Socialisti e riformisti per l'Umbria Il Consigliere Massimo Buconi I due tartufi presentano, infatti, una biologia produttiva e un ambiente ecologico diverso, nonchè profili storici-giuridici altrettanto diversi, tanto che nel corso dei secoli, fino alla seconda metà del '900, il tartufo nero è stato sempre collegato al diritto patrimoniale dei privati o delle popolazioni residenti, mentre il tartufo bianco da sempre è stato considerato res nul/ius e, come tale, di proprietà di chi lo trovava. Inoltre per il tartufo nero i progressi della scienza stanno progressivamente spostando l'attenzione dal tartufo come prodotto spontaneo al tartufo come prodotto coltivato, al punto che tutti gli operatori sono concordi nell'affermare che il prodotto proveniente della tartufaie coltivate, supera quello proveniente da quelle naturali. Nel corso dei secoli, quindi, si è avuto un doppio regime, uno valido per il tartufo nero l'altro per il bianco. In base a questo doppio regime, la raccolta del tartufo nero restava in assoluta disponibilità degli abitanti del territorio comunale o del proprietario del terreno, mentre il tartufo bianco era suscettibile d'essere acquisito in proprietà da parte dello scopritore o cavatore(Atti del IOCongresso Internazionale del Tartufo - Spoleto 1968). "Questo doppio regime, senza nulla togliere ai cavatori del tartufo bianco, proteggeva il tartufo nero pregiato, più esposto del primo a dannose depredazioni da parte dei cavatori, interessati a massimizzare il raccolto piuttosto che a conservare la risorsa. Quest'ultima specie di tartufo, a differenza della prima, ha infatti la caratteristica di essere facilmente individuabile perché segna il terreno ove si sviluppa, creando un'area di terra bruciata intorno alle piante tartufigene (le cosiddette cave o pianelli), dove scompare la vegetazione.." (Rossella Pampanini e Gaetano Martino - L'Importanza del tartufo nell'economia della montagna - Norcia 26 febbraio 2006 Facoltà di Agraria dell'Università di Perugia). Per comprendere come il tartufo abbia avuto nel tempo un forte legame con le popolazioni montane ed espletato una altrettanto forte azione a sostegno della economia di queste zone, basta leggere "Le Lettere Nursine sopra i tartufi" sopra citate. Nella 1/\Lettera affronta l'argomento della "naturale produzione dei tartufi e la loro coltura", annnonendo che "il cercar tartufi con la zappetta è dannoso alle tartufare" e che "una semplice erpicatura basterà a favorire questo prodotto naturale casi ricercato e ricco, che dà l'agiatezza a molte famiglie agricole ed agli alpestri abitatori del territorio nursino". Tale importanza, anche se attutita, resta tuttora valida, tanto che intorno al tartufo si sono sviluppate varie iniziative, che hanno assunto importanza e notorietà in campo nazionale ed europeo, e rappresentano la fonte maggiore dell'economia di alcuni comprensori vallivi. Il tartufo quindi è risorsa che può contribuire al consolidamento dell'economia delle aree montane e svantaggiate, ad attivare iniziative che possono ridare vitalità a queste aree marginali e quindi a frenarne l'esodo demografico. A proposito della coltura del tartufo nero, già nel 1563, nella prima pubblicazione sul tartufo di Alfonso Ciccarello "De Tuberibus" c'è un capitolo dedicato alla "Semina dei tartufi" e testimonianze successive (Fontana 1806 e altri fino ai giorni nostri), dimostrano che questo prodotto è stato sempre oggetto di cura e coltivazione da parte dei proprietari dei terreni, che quindi hanno salvaguardato questo prodotto nei secoli, perché è noto che le tartufaie spariscono se l'opera dell'uomo e/o azioni ad essa collegate, ad esempio l'esercizio del pascolo, non assicurano le giuste condizioni ambientali. Nel passato, infatti, come risulta dal ricco carteggio che ci ha lasciato il Prof. Francesco Francolini, Direttore della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Spoleto, alla fine del 1800 e nei primi decenni del 1900, le produzioni erano notevoli. Da questo carteggio si rileva che nel 1873 nel mercato di Spoleto" si sono venduti oltre 30.000 Kg di tartufi" e dalle varie annotazioni che faceva in occasione di sopralluoghi, si evince che nell'anno 1917: "Secondo Massenzi di Norcia si esporta dalla montagna di DI::JIIJICJ Dlìl]IO Regione Umbria D'EUJ [lulllO Consiglio Regionale CJijJcJO Palazzo Cesaroni Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA Tel. 075.576.3239 - Fax 075.576.3004 http://www.crumbria.it e-mail: [email protected] Gruppo consiliare Socialisti e riformisti per l'Umbria Il Consigliere Massimo Buconi Norcia-Cascia da 200 a 250 mila lire, ossia 200-250 q.li di tartufi, mentre nella stagione secondo Urbani nel mercato di Spoleto si è arrivati a 25.000 mila Kg." "1924-25 Un dato successivo che denota il decremento produttivo è quello che riporta L. Mannozzi Torini nel volume "Il Tartufo e la sua coltivazione" (Il ediz. 88), secondo il quale nel mercato di Spoleto affluiscono: Tuber melanosporum Kg 7000110000 e Tuber aestivum Kg 3000/5000 (non riporta i dati di Norcia). Le produzioni attuali sono di gran lunga inferiori a queste ultime e secondo alcuni cercatori di lunga esperienza, le produzioni delle tartufaie naturali hanno avuto un decremento del 60% nella dorsale montana Spoleto-Trevi e del 70% nella media e alta Valnerina, nel corso degli ultimi 15-20 anni. L'Italia rappresenta, insieme alla Francia, la realtà più importante a livello mondiale per la produzione, trasformazione e commercializzazione del tartufo. In Francia, però, oltre a una migliore organizzazione della ricerca e una più efficiente azione informativa per ciò che riguarda la sua coltivazione, il tartufo gode di maggiore attenzione e salvaguardia, perché legato alla proprietà del terreno. In Italia la produzione annua, secondo le statistiche ufficiali (1STAT: Annuari di statistica forestale), che vengono ritenute fortemente sotto stimate, oscillerebbe fra un minimo di 56.000 Kg nel quadriennio 1978-81 e un massimo di 110.000 Kg nel quadriennio 1994-97, con un saldo positivo per quanto riguarda l'esportazione di circa la metà della produzione. L'Umbria, secondo un recente documento della Giunta regionale, con una produzione media negli ultimi anni pari a circa 25 t/anno, è ai primi posti nella produzione dei tartufi a ha raggiunto nel 2006 il 31% della produzione nazionale, tutto ciò probabilmente in conseguenza dell'entrata in produzione delle tartufaie coltivate impiantate in questi ultimi venti anni. Il prodotto maggiormente colpito dall'attuale fase recessiva è il tartufo nero di Norcia o di Spoleto (Tuber melanosporum), prodotto fortemente radicato nelle tradizioni e nella cultura delle popolazioni locali, essendo stato per secoli curato e difeso, in particolare nell'area storica secondo Francolini (Spoletino, Valnerina e parte del Temano). Ma tutti i tartufi neri hanno bisogno di maggior tutela, sia per ridurre i danni a cui sono attualmente sottoposti e sia perché sono una risorsa importante per queste aree fra le più depresse della regione, ove sono quasi del tutto assenti forme produttive industriali e artigianali di riguardo. Appartengono all'area succitata i Comuni di: Preci, Norcia, Monteleone di Spoleto, Cascia, Poggiodomo, Cerreto di Spoleto, Sellano, Vallo di Nera, S. Anatolia di Narco, Scheggino, Arrone, Montefranco, Ferentillo, Polino, Acquasparta, Spoleto, Campello sul Clitunno, Trevi, Castel Ritaldi, Massa Martana e Giano dell'Umbria. Per quanto sopra esposto, si ritiene necessaria la revisione del quadro normativo, sia a livello nazionale che regionale, assegnando una maggiore tutela al tartufo nero più esposto a danni da parte dei cavatori scorretti ed effettuando serrati controlli alle Ditte acquirenti per stroncare l'uso dell'acquisto dei tartufi immaturi. Azioni che la regione dell'Umbria tartuficoltura: • dovrebbe mettere in campo per la difesa e incentivazione della Incentivi alle aziende e in particolare ai giovani che intendono avviare attività di allevamento di bestiame allo stato semibrado nelle aree a vocazione tartuficola e revisione della disciplina sul pascolo caprino nelle aree al alta vocazione tartificola; CIJIVI:J c i Regione Umbria Consiglio Regionale Palazzo Cesaronì Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA Tel. 075.576.3239 - Fax 075.576.3004 http://www.crumbria.it e.mail: [email protected] Gruppo consiliare Socialisti e riformisti per l'Umbria Il Consigliere Massimo Buconi • • • Incentivi adeguati per impianti tartuficoli razionali nelle aree ad alta vocazione e per le specie di tartufo sperimentate con esito soddisfacente; Un'azione di contenimento e gestione della popolazione di alcuni selvatici, in particolare del cinghiale, attraverso una puotuale applicazione delle norme vigenti. La revisione delle norme che regolano l'esercizio del pascolo nei boschi e nei pascoli arborati, in particolare quello caprino. In particolare, le modifiche più significative da apportare alle legge regionale 28 febbraio n. 6, per scongiurare la scomparsa del tartufo nero pregiato e difendere la presenza e la produttività delle tartufaie dei tartufi neri in generale, consistono: All'Art.I. Si ritiene opportuno che venga evidenziata l'importanza e il ruolo che può avere il patrimonio tartuficolo regionale, nel favorire il miglioramento delle condizioni socio-economiche delle popolazioni dei territori montani e collinari e non "favorire" solo la libera ricerca; All'Art. 3. Si dovrebbe semplificare e rendere meno onerosa l'attuale procedura della tabellazione delle tartufaie controllate, assai costosa, dovendo apporre le tabelle su pali di sostegno, al almeno m 2,50 dal suolo e visibili l'una dall'altra, su terreni quasi sempre impervi e inaccessibili. Si avanza perciò l' opportuoità di poter ancorare tali tabelle ad alberi e loro rami con legacci elastici e comunque con materiali tali da non provocare strozzature o danneggiamenti ai tutori vegetali; All' Art. 4. Andrebbero introdotte valutazioni e parametri che tengano conto della diversa biologia produttiva, del diverso ambiente ecologico e del diverso rapporto storico-giuridico, fra il tartufo bianco e il tartufo nero, prevedendo uoa maggiore tutela per quest'ultimo. Nel tartufo nero, la presenza del pianello e la più facile valutaziòne dell 'attitudine del terreno a interventi migliorativi, rendono superfluo l'accertamento del quantitativo di tartufi ad ettaro aifini della "presenza diffùsa" mediante il complesso e laborioso procedimento della ricerca con il cane da parte della Commissione, che essendo composta da esperti può valutare a vista questapresenza. Inoltre, per i tartufi pregiati (T. magnatum e T. melanosporum), andrebbe ridotto il quantitativo ad ettaro, per quanto concerne la "presenza diffusa", a causa del maggior prezzo di mercato del prodotto. Infine, per l'area storica del T. melanosporun secondo F. Francolini - comprendente i Comuni di Preci, Norcia, Monteleone di Spoleto, Poggiodomo, Cascia, Cerreto di Spoleto, Sellano, Vallo di Nera, S. Anatolia di Narco, Scheggino, Arrone, Montefranco, Ferentillo, Polino, Acquasparta, Spoleto, Campello sul Clitunno, Trevi, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria e Massa Martana - caratterizzata da condizioni socio-economiche fra le più retrograde della regione e ove il tartufo per secoli ha rappresentato uoa ragguardevole fonte di ricchezza per le popolazioni locali, si chiede l'eliminazione del limite dei 3 ettari nella concessione delle tartufaie controllate dei tartufi neri, perché queste tartufaie spariscono se l'opera dell'uomo o attività ad essa collegate non assicurano le giuste condizioni ambientali. E' perciò indispensabile consentire a coloro che vogliono praticare la tartuficoltura non porre tali limitazioni, altrimenti le tartufaie, cosiddette naturali, spariscono come nella maggior parte delle regioni italiane e francesi. All' Art. 5 si intende attutire i costi per le pratiche di riconoscimento delle tartufaie controllate di piccole-medie estensioni ed eliminare le difficoltà ad eseguire le cure olturali nelle tartufaie -.. Palazzo Cesaroni Regione Umbria Clc c"J Piazza lIalia, 2 - 06121 PERUGIA Tel. 075.576.3239 - Fax 075.576.3004 http://www.crumbria.it Consiglio Regionale e.mail: [email protected] Gruppo consiliare Socialisti e riformisti per l'Umbria Il Consigliere Massimo Buconi coltivate che si trovano nei comprensori ove vigono i vincoli di tutela ambientale, riguardanti sia gli aspetti floro-paesaggistici e sia quelli faunistici. All' Art. 6 si ritiene opportuno che, nel caso di più Associazioni operanti nello stesso comprensorio di una Comunità montana, il rappresentante da nominare nella Commissione tecnica ai sensi dell' art.lo 6 della legge n. 6/94, appartenga alla Associazione che opera nel maggior ambito territoriale della stessa Comunità montana. All'Art. 8 si intende eliminare eventuali periodi di stallo nell'autorizzare l'impianto di tartufaie coltivate e soprattutto l'assimilazione delle tartufaie coltivate agli impianti di arboricoltura, proprio perché le tartufaie non possono essere trattate come il bosco, ma hanno bisogno di cure colturali specifiche, potature verdi, eliminazione di piante in soprannumero e/o malate, espianto e reimpianto a fine turno, ecc. All' Art. 12. Si ritiene opportuno una diminuzione delle dimensioni della larghezza in punta dello zappetto, non superore a cm 5. All' Art. 15: Si ritiene opportuno aggiungere un comma con il quale si tende a dare un nuovo ruolo alla libera ricerca, mediante l'incentivazione della gestione associata di terreni tartuficoli da parte delle Associazioni dei Tartufai-tartuficoltori con conseguenze positive in fatto di salvaguardia della risorsa. All' Art. 22 comma 4. Prevedere una misura minima di contributo alle Associazioni che operano da almeno cinque anni nel territorio, da parte delle Comunità montane, secondo la corrispondenza territoriale. Tale contributo dovrà essere utilizzato per permettere a queste Associazioni l'attività statutaria, volta al sostegno, alla diffusione delle conoscenze e alla incentivazione del tartufo e della tartuficoltura e dovrà essere regolarmente rendicontato alle Comunità Montane elargenti. Di conseguenza, successivamente dovrà essere modificato anche il Regolamento Regionale n. 8 del 16 luglio 2007. TESTO PROPOSTA DI LEGGE "Modificazioni della legge regionale 28-02-1994, n. 6 (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi)." Art. 1 (Modificazioni all'art. 1 della I.r. 6/1994) 1. Al comma l-bis dell'articolo 1 della legge regionale 28-02-1994, n. 6 (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), le parole "La Regione tutela il patrimonio tartuficolo umbro con" sono sostituite dalle parole "La Regione tutela il patrimonio tartuficolo umbro, quale risorsa di grande valore ambientale ed economico delle zone montane e collinari, attraverso:". D DIO Palazzo Cesaroni Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA Regione Umbria Tel. 075.576.3239 - Fax 075.576.3004 v OI~I~IDConsiglio DJ[JClO http://www.crumbria.it e-mail: [email protected] Regionale Gruppo consiliare Socialisti e rifonnisti per l'Umbria Il Consigliere Massimo Buconi 2. AI comma l-ter. dell'articolo l della l.r. 6/1994 dopo le parole "La Regione" sono inserite le parole ", per il miglioramento delle condizioni socio-economico dei territori montani e svantaggiati e per attutire l'esodo demografico,". Art. 2 (Modificazioni all'art. 3 della l.r. 6/1994) l. Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 6/1994 è sostituito dal seguente comma: "3. Le tabelle devono essere poste lungo il confine della tartufaia, ad una altezza dal suolo e ad una distanza tali da essere ben visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente e il successivo con la scritta a stampatello ben visibile da terra «Raccolta dei tartufi riservata». Le tabelle di nuova assegnazione devono essere apposte su idonei pali di sostegno o ancorate ad alberi e loro rami con l'uso di legacci elastici e comunque tali da non provocare strozzature o danneggiamento alle parti vegetali ove vengono apposte, a condizione che siano assicurate le condizioni di visibilità sopra descritte. [Sono fatte salve le tabellazioni già apposte]" Art. 3 (Modificazioni all'art. 4 della loro6/1994) l. Dopo il comma 2-quinquies dell'articolo 4 della l.r. 6/1994 è aggiunto il comma 2-sexies: "2-sexies. Per le tartufaie controllate del tartufo nero pregiato (T.Melanosporum Vitt),del tartufo moscato (T. Moscatum varo moscatum De Ferry), del tartufo nero d'inverno (T. brumale Vitt), del tartufo estivo (T. aestivum Vitt), del tartufo uncinato (T. uncinatum Chatin), la presenza diffusa è accertata dalla Commissione di cui all'articolo 6, in base alla presenza dei pianelli, all'attitudine che presenta il terreno a subire interventi migliorativi e alla tendenza verso una evoluzione naturale della produzione. Per tali tartufaie, ricomprese nell'area storica del tartufo nero e comprendente i Comuni della Valnerina e dello Spoletino, riportati nell'allegato A, non si applicano le restrizioni delle superfici previste nei precedenti commi 2-quater e 2-quinquies". Arto 4 (Modificazioni all'art. 5 della l.r. 6/1994) l. Alla lettera a) del comma l dell'articolo 5 della l.r. 6/1994 le parole "almeno ogni tre anni" sono sostituite dalle parole "con la cadenza temporale stabilita dalla Commissione di cui all'articolo 6"; 2. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 6/1994 è aggiunto il comma 2-bis: "2-bis I piani triennali sono obbligatori per superfici superiori ai cinque ettari, mentre per superfici inferiori, i miglioramenti da eseguire saranno dettati dalla Commissione. Resta in ogni caso l'obbligo per il conduttore di fornire i dati di raccolta". 3. AI comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 6/1994 dopo le parole "Le operazioni colturali di cui al comma precedente" sono inserite le parole "e gli interventi necessari per le cure colturali alle tartufaie coltivate 0101010 CI1111J Regione Palazzo Cesaroni Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA Umbria 0101:10 Dltl~IJConsiglio Regionale Tel. 075.576.3239 - Fax 075.576.3004 htlp;lIwww.crumbria.it e-mail: [email protected] DIS'ò':] Gruppo consiliare Socialisti e rifonnisti per l'Umbria Il Consigliere Massimo Buconi (quali ad esempio sarchiature, sfalci, decespugliamenti, potature, eliminazioni di piante in soprannumero e/o malate)" dopo le parole "normativa regionale" sono aggiunte le parole "nonchè ai fini della normativa di tutela ambientale, ivi comprese le zone SIC", dopo le parole "del piano triennale" sono inserite le parole "e delle prescrizioni della Commissione". Art. 5 (Modificazioni all'art. 6 della I.r. 6/1994) 1. Al comma I, lettera d) dell'articolo 6 della I.r. 6/1994 dopo le parole "Associazioni tartufai" è inserita la parola "- tartuficoltori" e dopo la parola "riconosciute" sono inserite le parole "che operano nell'ambito di maggior estensione del territorio della Comunità montana"; 2. AI comma 3 dell'articlo 6 della I.r. 6/1994 sono soppresse le parole "in Comuni diversi da quelli di residenza" e la parola "nonché" è sostituita dalla parola "e". Art. 6 (Modificazioni all'art. 8 della I.r. 6/1994) 1. Dopo il comma l-bis dell'articolo 8 della I.r. 6/1994 è aggiunto il comma I-ter: "I-ter. Nelle more della predisposizione della mappatura, le tartufaie coltivate vengono autorizzate dalla Commissione in relazione alla specie di tartufo a cui risulta vocata la zona". Art. 7 (Modificazioni all'art. 9 della I.r. 6/1994) 1. Al comma 2, lettera b) dell'articolo 9 della I.r. 6/1994 è inserita la parola "Relazione o" prima delle parole "piano triennale". Art. 8 (Modificazioni all'art. lO della I.r. 6/1994) l. Il comma 2 dell'articolo IO della I.r. 6/1994 è sostituito dal seguente: "2. Qualora i Comuni, le frazioni o le associazioni agrarie, titolari di terreni di uso civico, intendano concedere il diritto di raccolta dei tartufi per ricavare fondi per la propria attività amministrativa, stabilito un equo canone, debbono prioritariamente concedere tale diritto di raccolta a uno o più utenti riuniti. Nel caso non ci sino utenti interessati, possono concedere a terzi non utenti tale diritto di raccolta e i subentranti devono presentare un piano di conservazione delle tartufaie, da sottoporre al parere della commissione di cui all'art. 6". Art. 9 (Modificazioni all'art. 12 della I.r. 6/1994) [1;]101CJ DI~I~IJRegione 01)1010 [1]11IJConsiglio DJ"JGJCl Palazzo Cesaroni Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA Tel. 075.576.3239 - Fax 075.576.3004 htlp:llwww.crumbria.it e-mail: [email protected] Umbria Regionale Gruppo consiliare Socialisti e riformisli per j'Umbria Il Consigliere Massimo Buconi l. Alla fine del comma 9 dell'art. 12 della l.r. 6/1994, sono aggiunte le parole "Tale limitazione o sospensione può riguardare anche singole specie di tartufo e singoli territori comunali. La Comunità montana provvede all'opportuna diffusione delle relative informazioni". Art. lO (Modificazioni all'art. 15 della l.r. 6/1994) l. AI comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 6/1994 la parola" IO anni" è sostituita dalla parola "quindici anni". 2. Dopo il comma 5 aggiungere il comma 6: 6) "La Regione favorisce e incentiva la gestione associata di terreni tartuficoli da parte delle Associazioni di tartufai-tartuficoltori, con interventi manutentori e migliorativi, attraverso accordi con i proprietari e/o conduttori dei fondi." Art. 11 (Modificazioni all'art. 20 della I.r. 6/1994) l. Al comma 2, lettera I) dell'articlo 20 della l.r. 6/1994 dopo le parole "prima dell'alba" sono inserite le parole "e nei territori sottoposti a limitazione o sospensione della raccolta da parte della Comunità montana,". Art.12 (Modificazione dell'art. 22 della l.r. 6/1994) l. Alla fine del comma 4 dell'articolo 22 della l.r, 6/1994 sono inserite le parola "- tartuficoltori. Quando tali Associazioni operino da almeno cinque anni, dovrà essere concesso un contributo annuo minimo pari al ... dei proventi derivanti dalla tassa di concessione, il quale deve essere utilizzato per l'affitto dei locali per la sede sociale e per l'espletarnento delle attività statutarie volte al sostegno, alla conoscenza ed all'incentivazione del tartufo e della tartufi coltura, L'utilizzo di tale contributo dovrà essere regolarmente rendicontato alla Comunità montana elargente". Art. 13 (Norme finali) La Giunta regionale adegua i regolamenti vigenti alle modifiche introdotte dalla presente legge entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima, PERUGIA, 15.02.2011 Massimo Buconi Consigliere Gruppo consiliare "Socialisti e Riformisti per l'Umbria" CIC lì O Palazzo Cesaroni Piazza lIalia, 2 - 06121 PERUGIA Tel. 075.576.3239 - Fax 075.576.3004 http://www.crumbria.it e.mail: [email protected] J Regione Umbria [] Consiglio Regionale Gruppo consiliare Socialisti e rifonnisti per l'Umbria Il Consigliere Massimo Bucon; LEGGE REGIONALE n. 6 del 28.02.l994e successive modificazioni ed ATTUALE - inteJ!razioni MÒDIFICHEda APpoirr ARE ,-- Art. l. (Finalità) (Testo dell'articolo l della legge regionale 28febbraio 1994, n. 6, così come integrato dall'articolo l della legge regionale 26 maggio 2004, n. 8, con l'aggiunta dei commi l bis e Iter). l. In adempimento a quanto previsto dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono emanate le seguenti norme per lo disciplina della raccolta, lo coltivazione, lo conservazione ed il commercio dei tartufi allo scopo di perseguire lo tutela del patrimonio tartuficolo regionale, lo sviluppo della tartuficoltura, lo valorizzazione e lo conservazione delprodotto.destinato al consumo. I bi~, La Regione ~uteIailpatriRlOniotartl1ficojoul1l~rQ con: a) la certificazione della micorrizzazione con tartufo dell'Umbria delle piante tartufigene commercializzate nella regione; b) l'adozione di un marchio di qualità del tartufo bianco e del tartufo nero dell'Umbria. Iter. La Regione tutela e valorizza lCpatrirnonio tartuflcolo ________ ,_" _n- _n_n n •• _ :natu~~le,e ne favorisce la ricerca libera ai sensi dell'articolo 2. Art. 2. (Ambiti in cui la raccolta è libera) (Testo dell'articolo 2 della legge regionale 28febbraio 1994, n. 6, così come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 26 maggio 2004, n. 8). l. La raccolta dei tartufi è libera: a) nei boschi, nei terreni non coltivati e lungo le sponde e gli argini dei corsi d'acqua classificati pubblici dalla vigente normativa; b) nei parchi e nelle oasi, con esclusione delle zone di «riserva integrale» come definite dalla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, nonché nelle aree demaniali, nelle zone di ripopolamento e cattura, zone addestramento cani; c) nelle Aziende faunistico-venatorie e nelle Aziende agro-turistico-venatorie nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di caccia chiusa, con modalità di accesso definite dalla Giunta regionale sentite le associazioni ed il legale rappresentante dell'ente gestore o dell'azienda proprietaria. Art. 3. (Delimitazione delle tartufaie) (Testo dell'articolo 3 della legge regionale 28febbraio 1994, n. 6, così come modificato doli 'articolo I della legge regionale 26 marzo 1997, n. lO, con lo sostituzione del comma 2 e doli 'articolo 3 della legge regionale 26 maggio 2004, n. 8, con lo soppressione di alcune parole al comma 3). l. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducono; Art. l comma l bis. Dopo "La Regione tutela il patrimonio tartuficolo umbro ", aggiungere "quale risorsa di grande valore ambientale ed economico delle zone montane e collinari" Art, l comma l ter, Dopo "La Regione valorizza il patrimonio .tartuficolo naturale ", aggiungere"per il miglioramento delle condizioni socio-economico dei territori montani e svantaggiati ed attutire l'esodo demografico, favorendo anche" Palazzo Cesaroni , ,'Ci'O Consìglio Regìonale Piazza lIalia, 2 - 06121 PERUGIA Tel. 075.576,3239 - Fax 075.576.3004 http://www.crumbria.it e-mail: [email protected] Gruppo consiliare Socialisti e rifarmisti per l'Umbria Il Consigliere Massimo Buconi tale diritto si estende a tutti i tartufi di qualunque specie essi siano, purché vengono apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse. 2, Le Comunità montane, su parere della competente commissione autorizzano la delimitazione delle tartufaie attraverso la tabellazione. 3.:Le tabelle devono essere poste ad almeno --2,50 m. di .. ,--altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente e il successivo con la scritta a stampatello ben visibile da terra «Raccolta dei tartufi riservata»). L~~q~,!lle c!~_n_tJ0va assegnazione devono".se," aipostesu idoneipalid;sostegllD, Art. 4. (Tattufaie controllate), (Testo dell'articolo 4 della legge regionale 28febbraio 1994, n. 6, così come modificato e integrato dall'articolo 2 della legge regionale 26 marzo 1997, n. lO, con la sostituzione del comma 2 e dall'articolo 4 della legge regionale 26 maggio 2004, n. 8, con l'aggiunta dei commi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies). l. Si definisce tartufaia controllata quella superficie di terreno delimitabile sulla base di una presenza diffusa, allo stato naturale di tartufi, la cui gestione è finalizzata ad incrementi produttivi, interventi manutentivi, miglioramenti e messa a dimora di piante tartufigene. 2, La delimitazione non può comprendere, in ogni caso, argini e sponde di corsi d'acqua pubblici. 2 bis. Per presenza diffusa si intende una quantità minima di tattufi pari a due chilogrammi per ettaro durante il periodo di raccolta della specie, 2 ter. Il requisito della presenza diffusa del tartufo ai fini del riconoscimento di tartufaia controllata è accertato dalla Commissione con il cane addestrato, durante il periodo della raccolta, mediante controlli a campione. 2 quater. La superficie massima delle tartufaie controllate non può superare i tre ettari, 2 quinquies. Nei confronti di eventuali consorzi od altre forme associative tra aventi titolo alle tartufaie controllate, comunque tra loro confinanti,~il limite di cui al comma 2 quater è elevato a quindici ettari 2 sextus Art. 5. (Miglioramenti) (Testo dell'articolo 5 della legge regionale 28febbraio 1994, n. 6, così come modificato dall'articolo 3 della legge 26 marzo 1997, n..l O, con la sostituzione del comma 2 e di una parola al comma 5 e dall'articolo 5 della legge regionale 26 maggio 2004, n. 8, con lo sostituzione di alcune parole ai commi 2, 3 e 5). 1,/ Sono considerati miglioramenti le seguenti operazioni: :a1 decespugliamento e/o diradamento delle piante arboree da eseguirsi almeno ogni tl'~anni; Art. 3 comma 3. Eliminare "ad almeno 2,50 m. di" e sostituire "ad altezza dal suolo da essere ben visibili", Aggiungere, dopo "lungo il confine del terreno", la parola "tartuficolo". Inoltre dopo: "Le tabelle di nuova assegnazione devono essere apposte su. idonei pali di sostegno", aggiungere "o ancorate ad alberi e loro rami con l'uso di legacci elastici e comunque tali da non provocare strozzature o danneggiamento alle parti vegetali ove vengono apposte, a condizione che siano assicurate le condizioni di visibilità sopra descritte" Art. 4. Aggiungere un comma 2 sextus. "Per le tartufaie controllate del tartufo nero pregiato (T,Melanosporum Vitt),del tartufo moscato (T, Moscatum varo moscatum De Ferry), del Tartufo nero d'inverno (T. brumale Vitt), del tartufo estivo (T. aestivum Vitt), del tartufo uncinato (T. uncinatum Chatin), la presenza diffusa è accertata dalla Commissione, in base alla presenza dei pianelli, all'attitudine che presenta il terreno a subire interventi migliorativi e alla tendenza verso una evoluzione naturale della produzione, Per tali tartufaie, ricomprese nell'area storica del tartufo nero secondo F.Francolini, comprendente i Comuni della Valnerina e dello Spoletino, riportati nell'allegato A, non si applicano le restrizioni delle superfici previste nei recedenti commi 2 uater e 2 uin uies". ClvJ:JIO Palazzo Cesaroni Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA Tei. 075.576.3239 - Fax 075.576.3004 http://www.crumbria.it e-mail: [email protected] OI~I~IJRegione Umbria OIOIOI::J OIJI~luConsiglio [j'~'Q'O Regionale Gruppo consiliare Socialisti e riformisti per l'Umbria Il Consigliere Massimo Buconi b) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione, privilegiando il rilascio delle matricine e delle specie simbionti con i tartufi; c) sarchiatura annuale della tar/ufaia e/o delle singole cave; d) potatura del/e piante simbionti; e) pacciamatura parziale o totale sulle superfici del/e cave, da eseguirsi ogni anno durante il periodo estivo; f) graticciate trasversali sulla superficie delle cave, per evitare erosioni superficiali quando la pendenza è eccessiva e rinnovamento delle stesse ogni qua/volta sia necessario o comunque ogni lO anni; g) drenaggio e governo delle acque superficiali; h) irrigazioni di soccorso sulla superficie delle cave; i) ogni altro intervento ritenuto utile o necessario. ;2,. I miglioramenti vanno eseguiti a regola d'arte e ripetuti nei lempi prescritti, nell'ambito della superficiedelle tartufaie, secondo le prevlsionTifel pilÌnoirierÌÌulle. Il piano è presentato dal conduttore all'atto della richiesta di riconoscimento e da esso debbono risultare, fra l'altro, i dati di raccolta relativi alla produzione media annua di tartufi riferiti al medesimo impianto, 3. Le operazioni eo/turali e gli interventi comunque prescritti dalla commissione di cui all'art. 6 devono essere realizzati entro un anno dal rilascio dell'attestato di riconoscimento. '11Le .oièazionicoliuraii~icuia{comiiìapi~ced~-"!~ valgono anche aifini delle prescrizioni di massima e di poliziaforestaleper i boschi ed i terreni di montagna sottoposJ(a v~,!c;t!_~i,:ai semi della vigente normativa regionale. 5. È considerato incremento della tartufaia lo messa a dimora di piante tartufigene, nel numero e nella qualità ritenuti idonei rispetto alle potenzialità della tartufaia e alla natura del terreno, dalla commissione di cui all'an. 6, in sede di sopral/uogo, lo messa a dimora deve essere effettuata nel rispetto delle tecniche colturali e delle pre~isio;'i(jelpia-"otriennaÙ;:. Art. 6. (Commissioni) (Testo dell'articolo 6 della legge regionale 28febbraio 1994, n. 6, così come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 26 maggio 2004, n. 8, con lo sostituzione di alcune parole al comma 2). l. Le operazioni colturali da effettuare sono determinate a seguito di sopralluogo e tenuto conto della specie di tartufo presente nella zona, dall'apposita commissione tecnica costituita presso ogni Comunità montana e composta da: a) un rappresentante della Comunità montana che lo presiede; b) un rappresentante della Regione indicato doli 'Assessore all'agricoltura eforeste; c) un rappresentante del Corpo forestate <iello Stato; .d) un rappresentante delle Associazioni laf'luf!lj territorialmente costituite e riconosciute; e) un ra resentante delle or anizzazioni a ricole Art, 5 Comma l/a. Eliminare "3 anni" e sostituire con "secondo indicazioni della Commissione"; Comma 2. Dopo "le previsioni del piano triennale ", aggiungere: "I piani triennali sono obbligatori per superfici superiori ai cinque ettari, mentre per superfici inferiori, i miglioramenti da eseguire saranno dettati dalla Commissione. Resta l'obbligo per il conduttore di fornire i dati di raccolta, come di seguito specificato"; Comma 4. Dopo: "Le operazione colturali di cui al comma precedente ", aggiungere "e gli interventi necessari per le cure colturali alle tartufaie coltivate (Sarchiature, sfalci, decespugliamenti, potature, eliminazioni di piante in soprannumero e/o malate ..)", e dopo le parole "sottoposti a vincoli ", aggiungere "nonché ai fini della normativa di tutela ambientale, ivi comprese le zone S1C", ai sensi della vigente normativa regionale; Comma 5, Dopo le parole "del piano triennale ", aggiungere "o delle prescrizioni della Commissione ". Art. 6 comma ld. Dopo la parola "tartufai ", aggiungere "tartuficoltori" e dopo "riconosciute" Aggiungere "e che operano nell'ambito di maggior estensione del territorio della Comunità montana". Palazzo Cesaroni D1Jf110 DI]I!I] Regione Umbria DIGn] DI[IJIOConsiglio Regionale Tel. Piazza Italia,2 - 06121 PERUGIA 075.576.3239- Fax075.576.3004 http://www.crumbria.it e.mail: [email protected] ClclCIO Gruppo consiliare Socialisti e riformisti per j'Umbria IlConsigliere Massimo Buconi più rappresentative a livel/o nazionale. Le designazioni dei componenti la commissione devono pervenire entro 20 giorni dalla richiesta. Trascorso inutilmente tale termine la commissione si intende regolarmente costituita anche con designazioni parziali. 2. Ai componenti della commissione spetta un gettone di presenza per ogni giornata di seduta dell'importo di eure 26,00. Per i dipendenti regionali designati dal/a Regione in propria rappresentanza, trova applicazione la disciplina per essi vigente in tema di emo/umenti. l Ai componenti della commissione esterni all'Amministrazione regionale incaricati di effettuare per conto del/a stessa 'l'cceiiamentiosopT"iiUogiii in Comuni diversi da quelli di residenza, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio nonché l'indennità di missione nella misura ed alle condizioni vigenti per i dipendenti regionali di ottavo livello funzionale. Comma 3. Dopo le parole "accertamenti o sopralluoghi" modificare: "è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e ['indennità di missione nella misUTae alle condizioni vigenti per i dipendenti regionali di ottavo livello funzionai e" . Art. 7. (parere della commissione) munità montane curano la pubblicizzazione del parere della commissione tramite affissione all'Albo pre/orio. Eventuali osservazioni possono essere presentate alla Comunità montana competente per territorio entro trenta giorni dalla pubblicazione. La Comunità montana deve decidere entro il termine di trenta giorni, motivando lo determinazione e dandone comunicazione all'interessa/o. Art. 8 (Tartufaie coltivate) (Testo dell'articolo 8 della legge regionale 28febbraio 1994, n. 6, così come modificato e integrato doli 'articolo 7 della legge regionale 26 maggio 2004, n. 8, con lo sostituzione di alcune parole al comma 1 e l'aggiunta del comma 1bis). 1. Per tartufaia coltivata s'intende quella costituita da impianti realizzati ex novo con piante tartufigene con micorrizzazione garantita e controllata per campionamento, poste a dimora, secondo adeguati sesti e corretti rapporti tra superficie co/tivatq epiante utilizzate. I bis. Le tartufaie coltivate possono essere autorizzate esclusivamente nelle zone vocate come da apposita mappatura di cui all'articolo 19. 2. La tabe/lazione deve essere apposta nella zona oggetto dell'intervento. Art. 8 comma 1 bis, Aggiungere: "nelle more della predisposizione della mappatura, le tartufaie coliivate vengono autorizzate dalla Commissione in relazione alla specie di tartufo a cui risulta vocata la zona, " 3. Aifini del/ 'attestazione di riconoscimento regionale, le fartulaie devono presentare le caratteristiche di cui al primo Gomma verificate dalle commissioni di cui al/'art. 6 del/apresente legge. Art. 9. (Riconoscimento tartufaie) (Testo del/'articolo 9 del/a legge regionale 28febbraio 1994, n. 6, così come modificato dal/'articolo 4 del/a legge regionale 26 marzo 1997, n. lO e dal/'articolo 8 del/a legge regionale 26 maggio 04, n.8). /. La Comunità montana com etente er territorio ( 010EI0 DIJIIIJRegione Umbria DI0UJ OlulliD Consiglio Regionale CHeYJ Palazzo Cesaroni Piazza Italia. 2 - 06121 PERUGIA Tel. 075.576.3239 - Fax 075.576.3004 http://www.crumbria.it e-mai!: [email protected] Gruppo consiliare Socialisti e riformisti per l'Umbria Il Consigliere Massimo Buconi dietro richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilascia le attestazioni di riconoscimento del/e tartufaie control/ate o coltivate dopo parere del/a competente commissione tecnica di cui al/'art. 6. 2. A tal fine l'interessato deve presentare apposita istanza al/egando la seguente documentazione: a) planimetria catastale 1:2000 con l'indicazione del!' area di cava e relazione contenente le caratteristiche dei terreni; h)pianotriennale di miglioramento delle tartufaie ed ogni a/tra documentazione prevista a seconda che si tratti di tartufaia coltivata o control/ata. 3. A seguito del riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate la Comunità montana competente per territorio assegna agli aventi diritto un congruo numero di tabelle, conformemente al comma 3 dell'art. 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, previo versamento della somma stabilita alla tesoreria della competente Comunità montana, nell'apposito conto corrente. 4. La Giunla regionale determina, ai sensi del/ 'arI. 3, terzo comma del/a legge 16 dicembre 1985, n. 752, le caratteristiche del/e tabel/e ed il relativo prezzo. 5. Il riconoscimento delle (artulaie control/ate ha validità quinquennale ed è rinnovabile previa verifica da parte della commissione tecnica di cui ali 'art. 6. 6. L 'inadempimento alle prescrizioni previste dall 'art. 5 comporta la revoca del riconoscimento con l'applicazione della sanzione amministrativa di cui alla lettera s) del secondo comma dell 'articolo 20. 7. Èfatta comunque salva lafacoltà di rinuncia, da parte dell 'interessato, al riconoscimento di tartufaia controllata entro 120 giorni dalla data del provvedimento di riconoscimento. 8. In caso di revoca del riconoscimento di tartufaia controllata l'interessato non può chiedere un nuovo riconoscimento prima del termine di tre anni dalla data del provvedimento. Art. lO. (Terreni di dominio collettivo, terreni gravati da uso civico, terreni soggetti ad altri vincoli) (Testo del/'articolo lO della legge regionale 28febbraio 1994, n. 6, così come modificato dal/'articolo 5 della legge regionale 26 marzo 1997, n. lO, con la sostituzione del comma 4, dall'articolo unico della legge regionale 5 novembre 1997, n. 34, con l'aggiunta di alcune parole al comma 5 e dall'articolo 9 della legge regionale 26 maggio 2004, n. 8, con l'abrogazione dei commi 3, 4 e 5 e la sostituzione del comma 6). l. In attuazione di quanto disposto dall'art. 4 della legge 16 giugno 1927, n. /766, nei terreni gravati da uso civico è confermato il diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti. 2. Qualora i Comuni, le frazioni o le associazioni agrarie titolari di terreni di uso civico intendano concedere a terzi non utenti il diritto di raccolta dei tartufi, i subentranti devono presentare un piano di conservazione delle tartufaie, da sottoporre al parere del/a commissione di cui al/ 'art. 6. 3. (Abrogato) 4. Abro ato . Art. 9 comma 2b. Aggiungere: "Relazione o" piano triennale", Palazzo Cesaroni DRegione Umbria Consiglio Regionale Gruppo consiliare Socialisti e rifonnisti per l'Umbria Il Consigliere Massimo Buconi 5. (Abrogato). 6. L'accesso alle zone di cui alla lett. c) del comma I dell'articolo 2 non può essere subordinato al pagamento di tasse, canoni o corrispettivi di alcun genere. Art. Il. (Delimitazione dei comprensori consorziati) /. La Comunità montana competente per territorio, sentita la commissione tecnica di cui all'art. 6, ai fini del/a tabel/azione prevista dal terzo comma dell'art. 3 del/a legge 16 dicembre 1985, n. 752, approva lo delimitazione del comprensorio consorziato di cui al secondo comma del/ 'art. 4 del/a stessa legge. 2. La Giunta regionale, sentite le commissioni tecniche, fissa i criteri per lo delimitazione dei comprensori. Art. 12. (Ricerca e raccolta dei tartufi) (Testo del/'articolo 12 del/a legge regionale 28febbraio 1994, n. 6, così come modificato e integrato dal/'articolo 6 del/a legge regionale 26 marzo 1997, n. IO e dal/ 'articolo IO del/a legge regionale 26 maggio 2004, n. 8). /. La ricerca e la raccolta dei tartufi devono essere effettuate in modo da non arrecare danno al/e tartufaie. 2. La raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente con l'impiego del «vanghetto» o «vanghel/O!> o del/o «zappetto» aventi la lama di lunghezza non superiore a cm. J 5 e larghezza in punta non superiore a cm. 8, ed è limitata al seguente periodo: a) dalla ultima domenica di settembre al 31 dicembre: il Tuber magoatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco; b) dallo dicembre 0115 marzo: per il Tuber melanosporum Vitt, detto volgarmente tartufo nero pregiato; c) doli o dicembre 0115 marzo: per il Tuber brumale var, moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato; ti) dall'ultima domenica di maggio 0131 agosto: Tuber aestivum Vitt detto volgarmente tartufo d'estate o scorsone; e) doli o ottobre al 31 gennaio: per il Tuber Uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato; f) dal I o gennaio 0115 marzo: per il Tuber brumale Vitt, detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera; g) dal 15 gennaio 0115 aprile: per il Tuber Borchii Vitt, o Tuber Albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo; h) dallo ottobre al 31 dicembre: per il Tuber Macrosporum ViU, detto volgarmente tartufo nero liscio; \J doli o novembre 0115 marzo: per il Tuber Mesentericum Vitt, detto volgarmente nero ordinario. 3. È vietata lo raccolta dei tartufi immaturi o avariati. 4. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate durante le ore notturne, da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima della levata del sole. 4 bis. La levata del sole ed il tramonto sono indicati nella sottostante tabella: MESE GIORNO SORGE TRAMONTA Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA Tel. 075.576.3239 - Fax 075.576.3004 http://www.crumbria.it e-mai!: [email protected] DlC1'JIJ DILI!I]Regione Umbria 0101010 0111110 Consiglio Regionale C'c,t'O Palazzo Cesaroni Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA Tel. 075.576.3239. Fax 075.576.3004 http://www.crumbria.it e-mail: [email protected] Gruppo consiliare Socialisti e rifarmisti per l'Umbria Il Consigliere Massimo Buconi Gennaio 1-14 7,4016,47 15-31 7,3817,01 Febbraio 1-14 7,2517,22 15-28 7,0917,40 Marzo 1-14 6,4817,58 15-31 6,2518,14 Aprile 1-14 5,5618,33 15-30 5,3318,48 Maggio 1-14 5,0919,06 15-31 4,5219,21 Giugno 1-14 4,3919,36 15-30 4,3619,45 Luglio 1-14 4,3919,47 15-31 4,4819,42 Agosto 1-14 5,0419,28 15-31 5,1819,10 Settembre 1-14 5,3618,44 15-30 5,5018,20 Ottobre 1-14 6,0717,52 15-31 6,2317,29 Novembre 1-14 6,43 17,04 15-30 7,0016,49 Dicembre 1-14 7,1916,39 15-31 7,3216,38 4 ter. Nel periodo di vigenza dell'ora legale gli orari indicati sono posticipati di un'ora. 5. Le buche o leforate aperte per l'estrazione, devono essere subito dopo riempite con il medesimo terreno di scavo. 6. È permesso per ogni raccoglitore il contemporaneo uso di due cani da ricerca di tartufi salvo quanto previsto dal quarto comma dell'art. lO. 7. Il cane da ricerca di tartufi, ai fini dell 'iscrizione all'anagrafe istituita ai sensi della legge regionale 25 novembre 1986, n. 43, deve essere munito di un codice di riconoscimento integrato con un segno distintivo. 8. In relazione all'andamento climatico stagionale, su proposta delle Comunità montane, la Giunta regionale può introdurre variazioni al calendario di raccolta dandone adeguata pubblicità. 9. La Comunità montana, qualora sia necessaria la razionalizzazione della raccolta al fine di evitare gravi danni al patrimonio tartufigeno, alla struttura chimico-fisica del terreno nonché al patrimonio boschivo o per altri gravi motivi, può limitar~ o sospendere temporaneamente la raccolta. Art. 13. (Idoneità per la raccolta) (Testo dell'articolo 13 della legge regionale 28febbraio 1994, n. 6, così come modificato e integrato dall'articolo 7 della legge regionale 26 marzo 1997, n. lO, con la sostituzione del comma 4 e dall'articolo 11 della legge regionale 26 maggio 2004, n. 8, con l'aggiunta del comma 2 bis). l. Per ottenere l'autorizzazione alla raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sostenere un esame di idoneità presso la Comunità montana competente per terri/orio, davanti al/a commissione di cui all'art. 6. 2. Le materie di esame riguardano le tecniche di raccolta dei tartufi e di miglioramento delle tartufaie, le vigenti normalive nazionali e regionali, la biologia ed il riconoscimento delle varie specie di tartufo. 2 bis. Per facilitare la conoscenza delle materie indicate al comma 2, le Comunità montane e le Associazioni tartufai possono organizzare appositi corsi. 3. Il rilascio dell'autorizzazione è documentato con apposito tesserino recante le generalità e lafotografia del titolare. 4. Il tesserino è rilasciato dalla Comunità montana com etente er territorio ed è valido er tutto il territorio Art.12 comma 9. Aggiungere: "Tale limitazione o sospensione può riguardare anche singole Specie di tartufo e singoli territori comunali. La Comunità montana provvederà ad effettuare la dovuta informazione". (Andrebbe comunque prevista una procedura già nel Regolamento). Palazzo Cesaroni DU'JICl DI~llIJRegione Umbria OI!)lJIO [Ilillil Consiglio Regionale DJQJillO Gruppo consiliare Socialisti e riformisti per l'Umbria IlConsigliere Massimo Buconi nazionale. La sua efficacia è di cinque anni, al termine dei quali il titolare può richiedere alla competente Comunità montana, entro il 3\ dicembre dell'anno di scadenza, la convalida per il quinquennio successivo mediante l'apposizione del timbro datario e previo versamento della tassa annualmente dovuta. 5. Sono esenti dalla prova d'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge. 6. Non sono soggetti agli obblighi di cui al primo comma iraccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà O comunque da essi condotti. Art. 14. (Autorizzazione alla raccolta) 1. A seguito dell'esito positivo dell 'esame di cui al precedente art. 13, lo Comunità montana competente per territorio, in relazione al luogo di residenza del richiedente, rilascia il /esserino di autorizzazione alla raccolta secondo il modello uniforme predisposto dalla Giunta regionale. 2. Per i residenti in comuni non facenti parte di alcuna Comunità montana, la prova di esame ed il rilascio del tesserino sono effettuati dalla Comunità montana più vicina a detti Comuni. Art. 15. (Iniziative finanziarie) (Testo dell'articolo 15 della legge regionale 28febbraio 1994, n. 6, casi come modificato e integrato doli 'articolo 8 della legge regionale 26 marzo 1997, n. lO, dall'articolo 50 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 e dall'articolo 12 della legge regionale 26 maggio 2004, n. 8). l. La Regione, limitatamente alle esigenze di sperimentazione, e le Comunità montane, per quanto riguarda la tutela e ia valorizzazione del patrimonio tartuficolo e per l'incremento della produzione dei tartufi, promuovono e sostengono iniziative pubbliche, ritenute utili pei l'approfondimento e la divulgazione delle conoscenze tecnicoscientifiche. 2. Ai fini del comma l, sulla base di appositi piani, possono essere finanziate; a) attivitàformative di qualificazione e di aggiornamento del personale tecnico e di quello preposto alla vigilanza, nonché corsi per la vigilanza volontaria; b) centri di ricerca e di sperimentazione, anche per scopi scientifici, gestiti da Enti pubblici; c) centri a gestione associata pubblica, anche con la partecipazione di privati, per la raccolta e la conservazioné dei tartufi; d) iniziative promozionali, pubblicitarie informative e culturali in materia di tartuficoltura; e) realizzazione da parte delle Comunità montane, con obbligo di conduzione, di tartufaie coltivate e/o controllate, anche afini sperimentati o dimostrativi, su terreni pubblici; f) impianto di tartufaie coltivate, realizzate da imprenditori agricoli a titola principale, a norma del regolamento C.E.E. 797 del 12 marzo 1985 e delle norme attuative re ionati, coltivatori diretti, ro rietari ed a Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA Tel. 075.576.3239 - Fax 075.576.3004 http://www.crumbria.it e-mail: [email protected] Clc'DIO DI~I~I] Regione Umbria [jU:lD Dllil!l] COlisiglio Regionale 0101"10 Palazzo Cesaroni Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA Tel. 075.576.3239 - Fax 075.576.3004 hUp:JJwww.crumbria.it e-mai!: [email protected] Gruppo consiliare Socialisti e rifonnisti per l'Umbria Il Consigliere Massimo Bucon; coloni, mezzadri, enfiteuti, compartecipanti e loro coadiuvantifami/iari, oppure realizzato con l'impiego della manodopera delle Comunità montane in base ad apposite cotlVenz;oni con i proprietari dei terreni interessa/i; fbis} la costituzione di zone sperimentali a gestione speciale previo accordo tra le Comunità montane e le Associazioni tartufai. 3. Gli impianti di cui alle leI/ere e} ed Q del comma precedente, sono ammessi al contributo regionale, purché ubicati in terreni idonei, compresi nelle aree di cui al successivo art. 19, con l'obbligo da parte del conduttore di mantenere la coltura per almeno ,]O anni. 4. La produzione, commercializzazione o distribuzione a qualsiasi titolo di piantine micorizzate con funghi del genere Tuber (tartufi) all'interno del territorio regionale deve rispettare le nonne vigenti in materia di vivaistica perquanto riguarda la certificazione della pianta simbionte e della specie di tartufo utilizzata. 5. L'Azienda costituita ai sensi dell'articolo 112, comma 6 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, cura la produzione di piante tartufigene certificate con le modalità stabilite con la presente legge. Art. 16. (Modalità di finanziamento) (festo dell'articolo 16 della legge regionale 2Sfebbraio 1994, n. 6, così come modificato dall'articolo 9 della legge regionale 26 marzo 1997, n. lO, con la sostituzione del comma 3). 1. l jìnanziamen/i previsti dal precedente articolo vengono concessi in conto capitale: a} per le voci a}, b}, c), d}, e} fino ad un massimo dell 'SOper cento della spesa ammessa; b) per la voce Q fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ammessa. 2. La determinazione del contributo avviene sulla base del pr<Nentivo di spesa redalto secondo il prezzario dei lavori forestali, vigente alla data di presentazione della domanda. 3. L'erogazione del contributo, relativo all'art. 15, comma 2, lettera I), è subordinata alla presentazione del consuntivo di spesa e dei verbali del collaudo effetruato dai tecnici della Comunità montana. Art. 17. (Progetti speciali) l. Per quanto concerne la predisposizione, il finanziamento e la realizzazione di progetti speciali di impianti tarluficoli, che si inseriscono nella normativa regionale, statale o della Comunità economica europea, vale quanto dispasto dall'art. 3 della legge regionale 16 dicembre 19S3, n. 47. Art.lS. (Albi regionali) (festo dell'articolo 18 della legge regionale 28febbraio 1994, n. 6, così come modificato dall'articolo lO della legge regionale 26 marzo 1997, n. lO, con la sostituzione dei commi l e 3). l. Nel rispetto delle direttive regionali le Comunità Art.15 comma 3. Sostituire con "almeno anni 15". Art.15, aggiungere un comma 6: "La Regione favorisce e incentiva la gestione associata di terreni tartuficoli da parte delle Associazioni di tartufaitartuficoitori, con interventi manutentori e migliorativi, attraverso accordi con i proprietari e/o conduttori dei fondi." cnCl::J Palazzo Cesaroni Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA 0101010 Tel. 075.576.3239 - Fax 075.576.3004 CJGruJO http://www.crumbria.i1 e-mai!: [email protected] [I]I~IDRegione Umbria [I]I~IDConsiglio Regionale Gruppe censiliare Socialisti e riformisti per l'Umbria Il Consigliere Massimo Buconi mentane istituiscono appositi albi, che vengono trasmessi alla Giunta regionale nei quali verranno iscritte le tartufaie controllate e coltivate a norma degli arll. 4,8 e 9. 2. Nel rispettivo albo sono annotati i dati relativi ai soggetti che conducono le tartufaie, la documentazione catastale relative ai terreni, nonché la porzione di terreno interessato dalle tartufaie ed ogni eventuale successiva variazione, che va comunicata a cura dei soggetti medesimi, così come l'eventuale cessazione della raccolta o della coltivazione. 3. Le Comunità montane, trasmettono, semestralmente, alla struttura amministrativa regionale competente in materia di tartuficoltura, gli aggiornamenti degli albi dicui al comma I. della coltivazione. 3. Le Comunità montane, trasmettono, semestralmente, alla struttura amministrativa regionale competente in materia di tartufi coltura, gli aggiornamenti degli albi di cui al comma I. Art. 19. (Zone geografiche) (Testo dell'articolo 19 della legge regionale 28febbraio 1994, n. 6, così come sostituito dall'articolo 13 della legge regionale 26 maggio 2004, n. 8). l. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Comunità montane, anche in collaborazione con le Associazioni tartufai, effettuano la mappatura in scala I :25.000 delle zone particolarmente vocate alla diffusione della tartuficoltura. 2. I Comuni possono inserire tali aree nel Piano regolatore generale quali zone di particolare rispetto naturalistico. 3. Nelle aree patticolarmente vocate è vietato il taglio di specie arboree ed erbacee per almeno tre metri lungo le sponde dei corsi d'acqua ed è vietato qualsiasi intervento di modifica dei fossi e dei corsi d'acqua. Art. 19-bis. (Vigilanza) (Articolo aggiunto dall'articolo 11 del/a legge regionale 26 marzo 1997, n. IO). I. La vigilanza sul rispetto della presente legge è effettuata dai soggetti individuati nei commi l e 2 dell'art. 15 della legge 16 dicembre 1985, n. 752. 2. La Giunta regionale istituisce appositi corsi di formazione e aggiornamento professionale ai fini di una migliore qualificazione degli organi di vigilanza di cui al com ma l. Art. 20. (Sanzioni amministrative) (Testo dell'articolo 20 della legge regionale 28febbraio 1994, n. 6, così come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 26 marzo 1997, n. 10 e dall'articolo 14 della legge regionale 26 maggio 2004,n.8). J. Le competenze amministrative in materia di sanzioni sono attribuite alle Comunità montane nel rispetto delle procedure generali e speciali previste dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752, dalla legge regionale 30 ma io 1983, n. 15 e successive modificazioni ed inte azioni. l'nSI] CI~IIID Regione Umbria OICIJJiJ QI~IIID Consiglio Regionale CMèY'J Palazzo Cesaroni Piazza Italia, 2.06121 PERUGIA Tel. 075.576.3239 - Fax 075.576.3004 http://www.crumbria.it e.mail: [email protected] Gruppo consiliare Socialisti e rifonnisti per l'Umbria Il Consigliere Massimo Buconi 2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte con riferimento alle jattispecie e nei limiti minimi e massimi di seguito indicati: a) ricerca dei tartufi senza \'ausilio del cane, da euro 155,00 a euro 1.549,00; b) scavo con attrezzi diversi da quelli consentiti: da euro 52,00 a euro 516,00; c) sarchiatura delle tartufaie naturali a profondità superiore a cm. IO per il Tuber Melanosporum, a cm. 5 per il Tuber Aestivum e a cm. 17 per le altre specie per ogni decora di terreno ofrazioni superiori a mq. IO: da euro 5,00 a euro 52,00; d) lavorazione andante delle tartufaie naturali, per ogni decora di terreno o frazione superiore a mq. 50: da euro 5,00 a eur052,00; e) apertura di buche senza l'ausi/io del cane o mancata riempi/ura delle stesse: per ogni buca, da euro 5,00 a euro 52,00; f) ricerca e raccolta di tartufi senza essere muniti del tesserino prescritto sempreché non se ne dimostri lo validità ed il possesso esibendo, nel termine perentorio di 20 giorni dalla data di contestazione dell'infrazione all'autorità regionale preposta all'applicazione delle sanzioni amministrative: da euro 258,00 a euro 2.582,00; g) raccolta dei tartufi in periodo di divieto: da euro 258,00 a euro 2.582,00; h) raccolta di tartufi nelle aree rimboschite, per un periodo di 15 anni dalla data del rimboschimento: da euro 5,00 a euro 52,00; \! raccolta di tartufi immaturi o avariati: da euro 155,00 a euro 1.549,00; l) raccolta di tartufi durante le ore notturne, da un 'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba: da euro 52,00 a euro516,00; m) raccolta abusiva di tartufi entro le zone tabellate in quanto tartu/aie control/ate o coltivate, anche consorziali, salve le sanzioni penali: da euro 258,00 a euro 2.582,00; n) commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta o appartenenti a specie non ammesse o senza il rispetto delle modalità prescritte dall'art. 7 della legge 16 dicembre 1985, n. 752: da euro 516,00 a euro 5.165,00; o) lavorazione e commercio di tartufi conservati da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 8 della legge 16 dicembre 1985, n. 752: da euo 258,00 a euro 2.582,00; p) commercio di tartufi conservati, senza il rispetto delle modalità prescritte dagli articoli 9, IO, Il, 12, 13 e 14 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, salvo che ilfatto non costituisca reato, a norma degli artt. 515 e 516 del codice penale: da euro 258,00 a euro 2.582,00; q) tabellazione illegittima di terreni: da euro 5,00 euro 52,00 per ogni tabella apposta con l'obbligo della immediata rimozione a cura del proprietario o conduttore; r) ricerca dei tartufi nei terreni soggetti a vincolo in violazione delle disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. IO: da euro 258,00 a euro 2.582,00; s) inadempienza alle prescrizioni di cui all'art. 5: da euro 155,00 a euro 1.549,00 per e/laro di superficie riconosciuta controllata; t) ricerca di tartufi effettuata con un numero di cani superiore a quello prescri/lo: per ogni cane in più, da euro 155,00 a euro 1.549,00; u) commercio di piante in modo non conforme a quanto previsto dal comma 4 dell 'art. 15: per ogni pianta commercializzata, senza le indicazioni, da euro 10,00 a euro 103,00; Art.20 comma 2 lo Dopo le parole "prima dell'alba", aggiungere: "e nei territori sottoposti a limitazione o sospensione della raccolta da parte della Comunità montana: " Regione Umbria I lo ,O Consiglio Regionale CI~ LIO Palazzo Cesaroni Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA Tel. 075.576.3239 - Fax 075.576.3004 http://www.crumbria.it e-mail: [email protected] Gruppo consiliare Socialisti e rifonnisti per l'Umbria Il Consigliere Massimo Buconi v) danneggiamento o asportazione di tabelle: da euro 25,00 a euro 258,00 per ogni tabella danneggiata o asportata, oltre alle eventuali sanzioni penali; z) per ogni tabella non apposta su idoneo palo: da euro 3,00 a euro 26,00. 3. Le violazioni sanzionate al precedente comma comportano sempre, quando ne ricorrano gli estremi, la confisca dei tartufi. 4. Le violazioni di cui alle lettere b), e), g) ed m) del precedente comma, comportano il ritiro del tesserino e la sospensione dell'autorizzazione per un periodo di tempo da sei mesi a due anni. 5. Nell'ipotesi di reiterate e gravi violazioni, può motivatamente disporsi la revoca dell'autorizzazione. 6. I provvedimenti di sospensione o di revoca delle autorizzazioni sono adottati dalla Comunità montana con contestuale invio di copia del provvedimento al Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana della Regione. 7. (Abrogato). Art. 21. (Abrogazioni) l. Sono abrogate lo legge regionale 2 maggio 1980, n. 38 e lo legge regionale 7 marzo 1983, n. 4. 2. Sono soppresse le parole: l) «della tartuficoltura e)) all'art. 7 primo comma leI/era c), della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 47; 2) «dei tartufi)) all 'art. 2 primo comma, lel/. h), della legge regionale 12 agosto 1981, n. 55; 3) «dei tartufi)) alla denominazione del capitolo 8425 del bilancio 1987. Art. 22. (Tassa di concessione) (Testo dell'articolo 22 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, così come sostituito dall'articolo 13 della legge regionale 26 marzo 1997, n. lO e modificato dal/'articolo 15 della legge regionale 26 maggio 2004, n. 8, con lo sostituzione del comma 4). ]. La tassa di concessione regionale, prevista per l'abilitazione alla ricerca e alla raccolta dei tartufi, è dovuta, annualmente, entro il 31 gennaio, n.ella misura fissata al numero d'ordine 27 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni ed è versata alla Comunità montana competente per territorio. La ricevuta del versamento deve essere conservata unitamente al tesserino di autorizzazione ed esibita, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza. 2. La tassa annuale non è dovuta se l'attività di ricerca e raccolta non è esercitata nell'anno di riferimento. 3. Per la ricerca e la raccolta di tartufi senza aver effettuato il pagamento della prescritta tassa annuale, si applicano le sanzioni tributarie previste dall'art. 6 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 e successive modificazioni e integrazioni e le relative procedure .. Il sessanta per cento dei proventi derivanti dalla tassa di concessione e quelli derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 20 spettano alle Comunità montane, che li utilizzano per interventi di tutela, di miglioramento e valorizzazione nel settore della tartufi coltura e di sostegno 4,; Art: 22 comma 4. Aggiungere dopo Associazioni tartufai "-tartuficoltori" e in calce al comma: "Quando tali Associazioni opera da almeno cinque anni, dovrà essere concessso un contrib annuo minimo ari al ... CIOIGIJ Palazzo Cesaroni CHùtO Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA Tel. 075.576.3239 - Fax 075.576.3004 http://www.crumbria.it e-mail: [email protected] CUI] Regione Umbria OIJIOI] CltlllJ Consiglio Regionale Gruppo consiliare Socialisti e riformisti per l'Umbria Il Consigliere Massimo Buconi all'attività delle AssociaziollU"-rltJfa(. 5. Sono di competenza delle Comunità montane le funzioni amministrative inerenti l'applicazione della legge regionale n. 57 del 1980, compresa la decisione dei ricorsi amministrativi e di rappresentanza in giudizio, limitatamente alla tassa di concessione regionale per l'abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi, 6. Le istanze di rimborso devono essere presentate alla Comunità montana competente per territorio, che provvede all'istruttoria e ai relativi adempimenti. 7. 11trasferimento dalle Comunità montane alla Regione delle somme di cui al comma 4 deve essere effettuato entro il mese successivo a quello della riscossione, Saranno stabiliti dalla Giunta regionale i tempi e le modalità per la comunicazione alla Regione dei dati relativi alle riscossioni effettuate. Art. 22 bis. (Norme regolamentari) (Articolo aggiunto dall'articolo 16 della legge regionale 26 maggio 2004, n. 8). l. La Regione emana entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge norme regolamentari per l'attuazione della stessa, sentita la competente Commissione consiliare. Art. 23. (Norma transitoria) l. Coloro che abbiano effettuato il pagamento delle tasse di cui all'art. 22 nel corso del 1993 sono tenuti, entro 30 giorni dalla data dell 'entrata in vigore della presente legge ad effettuare alla tesoreria regionale un versamento integrativo in dodicesimi relativo al periodo intercorrente tra lo data di scadenza del tesserino ed il 31 dicembre 1994. Art. 24. (Norma finanziaria) I. All'onere per l'attuazione della presente legge sifa fronte con le disponibilità esistenti nel bilancio previsionale dell'esercizio 1994, ai capitoli istituiti in attuazione della legge regionale 3 novembre 1987, n. 47 e successive modificazioni. 2. Per gli esercizi dal 1994 in poi, l'entità della spesa per l'attuazione della presente legge sarà stabilita con legge di bilancio a norma della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23. Art. 25. (Norme finali) I. La Giunta regionale può disporre periodici controlli presso le ditte che esercitano /0 s/occaggio, /0 lavorazione e il commercio di tartufi, al fine di verificare lo osservanza delle norme previste dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752 e quelle della presente legge. 2. La legge regionale 3 novembre 1987, n. 47, è abrogata. AVVERTENZA -11 testo coordinato della legge su riprodotta viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Segreteria generaie della Presidenza, Servizio affari giuridici e legislativi e Segreteria della Giunta regionale, Sezione assistenza all'attività legislativa e alla consulenza legale, al solo scopo di facilitarne lo lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia de li atti le fS/Olivi ui trascritti. dei proventi derivanti dalla tassa di concessione per essere utilizzato nell 'affitto dei locali per la sede sociale e per l'espletamento dell'attività statutaria volta al sostegno, conoscenza e incentivazione del tartufo e della tartuficoltura. Tale contributo dovrà essere regolarmente rendicontato alla Comunità montana elargente ". Palazzo Cesaroni DUvlO C111]10 Regione Umbria Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA Tel. 075.576.3239 - Fax 075.576.3004 http://www.crumbria.it e-mail: [email protected] [JUJJ DI~IIIDConsiglio Regionale CfCf"f,] Gruppo consiliare Socialisti e riformisti per l'Umbria Il Consigliere Massimo Buconi NOTE Nota all'articolo l, comma l: La legge /6 dicembre /985, n. 752, recante «Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufifreschi o conservati destinati al consumo» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 21 dicembre /985 e riprodotta nel s.o. al Bollettino Ufficiale della Regione n. / dell'8 gennaio /986. Nota all'articolo 2, comma l, lettera b): La legge regionole 3 marzo /995, n. 9, recante «Tutela dell'ambiente e nuove norme in materie di Aree naturali protette in adeguamento alla legge 6 dicembre /99/, n. 394 e alla legge 8 giugno 1990, n. 142>, è pubblicata nel s.o. n. I al Bollettino Ufficiale della Regione n. /3 del 15 marzo /995. Nota all'articolo 9, commi 3 e 4: Il testo del comma 3 dell'articolo 3 della legge 16 dicembre /985, n. 752 (si veda la nota all'articolo /, comma /) è il seguente: <d. - Omissis - Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo, con la scritta a stampa/elio ben visibile da terra: «Raccolta di tartufi riservata", - Omissis», Nota all'articolo IO, comma l: Il testo dell'articolo 4 della legge /6 giugno /927, n. /766, recante «Conversione in legge del R.D. 22 maggio /924, n. 751, riguardante ilriordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto /924, n. /484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio /924, n. 75/, e del R.D. /6 maggio /926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del RD.L. 22 maggio /924, n. 751>,(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 3 ottobre 1927), è il seguente: «4. Per gli effetti della presente legge i diritti di cui all 'art. / sono distinti in due classi: J o essenziali, se il personale esercizio si riconosca necessario per i bisogni della vita; 2 outili, se comprendano in modo prevalente carattere e scopo di industria. Appartengono al/a l a classe i diritti di pascere e abbeverare il proprio bestiame, raccogliere legna per uso domestico o di personale lavoro, seminare mediante corrisposta al proprietario, Alla r classe appartengono, congiunti con iprecedenti o da soli, i diritti di raccogliere o trarre dal fondo altri prodotti da paterne fare commercio, i diritti di pascere in comunione del proprietario e per fine anche di speculazione; ed in generale i diritti di servirsi del fondo in modo da fl'cavarne vantaggi economici, che eccedano quel/i che sono necessari al sostentamento personale efamigliare. Per gli effetti della presente legge sono reputati usi civici i diritti di vendere erbe, stabilire iprezzi dei prodotti, far pagare tasse per il pascolo, ed altri simili, che appartengono ai Comuni sui beni dei privati, Non vi sono invece comprese le consuetudini di cacciare, spigolare, roccogliere erbe ed altre della stessa natura, Di queste gli utenti rimarranno nell'esercizio, finché non divenf!ano incomoatibili con la ./ é/ <:) DIJIOIJ CIJIIIO Regione Umbria OI0ICI:J CltlllO Consiglio Regionale CULYO Gruppo consiliare Socialisti e riformisti per l'Umbria IlConsigliere Massimo Buconi migliore destinazione data al fondo dal proprietario». Note all'articolo Il, comma l: - Per il testo del comma 3 dell'articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, si veda lo nota all'articolo 9, commi 3 e 4. - Il testo del comma 2 dell'articolo 4 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (si veda lo nota all'articolo 1, comma l) è il seguente: «4. - Omissis. - Nel caso di contiguità dei loro fondi lo tabellazione può essere limitata al/a periferia del comprensorio consorziato - Omissis». Nota all'articolo 12, com ma 7: La legge regionale 25 novembre 1986, n. 43, recante «Norme per ridurre e controllare il fenomeno del randagismo» è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 86 del 28 novembre 1986. La presente legge, modificata dalla legge regionale 30 luglio 1987, n. 35, recante «Modificazione della legge regionale 25 novembre 1986, n. 43. Norme per ridurre e controllare i1fenomeno del randagismo (in Bollettino Ufficiale della Regione n. 56 del 5 agosto 1987) dalla legge regionale 12 luglio 1988, n. 20, recante «Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 25 novembre 1986, n. 43. Norme per ridurre e controllare i1fenomeno del randagismo» (in Bollettino Ufficiale della Regione n. 46 del 20 luglio 1988) e dalla legge regionale 27 aprile 1990, n. 30, recante «Ulteriori integrazioni della legge regionale 25 novembre 1986, n. 43: «Norme per ridurre il fenomeno del randagismolJi> (in Bollettino Ufficiale della Regione n. 19del2 maggio 1990) è stata, unitamenteaquest'ultima, abrogata dall'articolo 16, della legge regionale 19 luglio 1994, n. 19 (in Bollettino Ufficiale della Regione n. 32 de1271uglio1994). Note all'articolo 15, commi 2, lettera t) e 5: - Il regolamento CEE 12 marzo 1985, n. 797, del Consiglio relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie è pubblicato nella G. u.c.£ n. L 93 del 30 marzo 1985. Il presente regolamento è stato abrogato dall'articolo 40 del regolamento CEE n. 2328 del 15 luglio 1991 del Consiglio relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (in G. u.c.£ n. L 218 del 6 agosto I 991). -11 testo del comma 6 dell'articolo 112 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, recante «Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112» (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 15 dellO marzo 1999) è il seguente: «112. Funzioni riservate alla Regione. Omissis - 6. La Regione, per la gestione delle attività connesse al vivaismo pubblico del Vivaio forestale regionale, può istituire ai sensi dell 'articolo 16, comma 2 dello statuto regionale, un 'Azienda anche informa di società di capitali a prevalente partecipazione pubblica, alla quale possono aderire i comuni e gli enti montani interessati! nonché i soggetti imprenditoriali privati. - Omissis.). Nota all'articolo 17, comma l: 11testo dell'articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 47, recante «Delega alle Comunità montane delle unzioni amministrative e de li interventi er il recu ero, la Palazzo Cesaroni Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA Tel. 075.576.3239 - Fax 075.576.3004 http://www.crumbria.it e-mail: [email protected] Palazzo Cesaroni CHe'!:J CIUJ Regione Umbria DlOnO Dlrlll'] Consìglio Regìonale DJèJòJCJ Gruppo consiliare Socialisti e riformisti per l'Umbria Il Consigliere Massimo Bucon; va/orizzazione e /0 sviluppo socio-economico dei territori collinari e montani (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 79 del 21 dicembre 1983), l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'articolo 51, comma l, lettera f), della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28; è il seguente: (([3 - Progetti speciali. Le Comunità montane provvedono alla predisposizione ed alla realizzazione di progetti speciali attinenti lefinalità del precedente art. l, previsti dalla normativa regionale, statale o della Comunità economica europea. La Regione può, in casi particolari prowedere direttamente alla predisposizione di progetti speciali. Per i progetti di cui al primo comma e per /0 realizzazione di quelli previsti al secondo comma la Regione può intervenire con fondi propri al finanziamento della quota a carico delle Comunità montane Nota all'articolo 19-bis, comma l: Il testo dei commi l e 2 dell 'articolo 15 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (si veda la nota all'articolo l, comma l), è il seguente: «H. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti del Corpo forestale dello Stato. Sono inoltre incaricati difar rispettare la presente legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, le guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente. - Omissis.». Note all'articolo 20, commi l e 2, lettere n), o), p); - Per la legge 16 dicembre 1985, n. 752, si veda la nota all'articolo l, comma l. - La legge regionale 30 maggio 1983, n. 15, recante «Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati!> è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 36 del 2 giugno 1983. -11 testo degli articoli 7, 8, 9, lO, 11, 12, 13 e 14 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (si veda la nota all'articolo l, comma l), è il seguente: «7. l tartufifreschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei e impurità. l tartufi interi devono essere tenuti separati dai tartufi spezzati. l "pezzi" ed il "tritume" di tartufo devono essere venduti separatamente, senza terra e materie estranee, distinti per specie e varietà. Sono considerate "pezzi" le porzioni di tartufo di dimensione superiore a centimetri 0,5 di diametro e "tri/ume" quelle di dimensione inferiore. Sui tartufi freschi interi, in pezzi o in tri/ume, esposti al pubblico per la vendita, deve essere indicato, su apposito cartoncino a stampa, il nome latino e italiano di ciascuna specie e varietà, secondo la denominazione ufficiale riportata nell'articolo 2, e la zona geografica di raccolta. La delimitazione della zona deve ess.ere stabilita con provvedimento dell'amministrazione regionale, sentite le amministrazioni provinciali. 8. La lavorazione del tartu o, er lo conservazione e la Piazza Italia, 2 ~06121 PERUGIA Tel. 075.576.3239 - Fax 075.576.3004 http://www.crumbria.il e-mail: [email protected] Palazzo Cesaroni ClvEIO Dlll~ID Regione Umbria DIJI!JIO CIJIJIJ Consiglio Regionale D'c'c'O Gruppo consillare Socialisti e riformisti per l'Umbria Il Consigliere Massimo Buconi successiva vendita, può essere effettuata: l) dal/e ditte iscritte al/a camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari, e soltanto per le specie indicate nell 'allegato 2; 2) dai consorzi indicati nel/ 'articolo 4; 3) da cooperative di conservazione e commercializzazione del t(Jrtufo. 9. J tartufi conservati sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi, muniti di etichetta portante il nome del/a ditta che li ha confezionati, lo località ove ha sede lo stabilimento, il nome del tartufo in latino e in italiano secondo lo denominazione indicata nel/'articolo 2 ed attenendosi al/a specificazione contenuta nel/'ultimo comma del/'articolo 7, lo classifica e ilpeso netto in grammi dei tartufi sgocciolati, nonché l'indicazione di «pelati» quando i tartufi sono stati liberati dal/a scorza. lO. I tartufi conservati sono classificati come nel/'allegato 2, che fa parte integrante del/a presente legge. Il. I tartufi conservati sono confezionati con aggiunta di acqua e sale o soltanto di sale, restando facoltativa l'aggiunta di vino, liquore o acquavite, la cui presenza deve essere denunciata nella etichetta, e debbono essere sottoposti a sterilizzazione a circa 120 gradi centigradi per il tempo necessario in rapporto al formato dei contenitori. L'impiego di altre sostanze, purché non nocive alla salute, oltre quelle citate, o un diverso sistema di preparazione e conservazione, deve essere indicato sulla etichetta con termini appropriati e comprensibili. È vietato in ogni caso l'uso di sostanze coloranti. 12. 11peso netto indicato nella confezione deve corrispondere a quello dei tartufi sgocciolati con una tolleranza massima del 5 per cento. 13. Il contenuto dei barattoli eflaconi deve presentare le seguenti caratteristiche: a) liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nel Tuber melanosporum, brumale, moschatum, e giallastro più o meno scuro nel Tuber magnatum, aestivum, uncinatum, mesentericum; b) profumo gradevole e sapore appetitoso tipico della specie; c) assenza di terra, di sabbia, di vermi e di a/tre materie estranee; d) esatta corrispondenza con lo specie e classifica indicate nell'etichetta. 14. È vietato porre in commercio tartufi conservati in recipienti senza etichetta, o immaturi, o non sani, o non ben puliti, o di specie diversa da quelle indicate nell'articolo 2, o di qualità o caratteristiche diverse da quel/e indicate nell 'etichetta o nella corrispondente classifica riportata nell'allegato 2, annesso alla presente legge». - 11testo degli articoli 515 e 516 del codice penale è il seguente: «515. Frode nell'esercizio del commercio. Chiunque, nell'esercizio di un 'attività commercia/e, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un 'a/tra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qua/ora il fatto non costituisca un più grave delitto, con lo reclusione fino a due anni o con lo multa fino a lire quattro milioni Se si tratta di o Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA Tel. 075.576.3239 - Fax 075.576.3004 http:/.www.crumbria.it e-mail: [email protected] Cl:'lvIJ nl~lllD Regione Umbria CIJUJ IJlulJIO Consiglio Regionale DJCfilflJ Gruppo consiliare Socialisti e riformisti per l'Umbria Il Consigliere Massimo Buconi fino a tre anni o della multa non inferiore a lire duecentomi/a. 516. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire due mi/ioni», Note all'articolo 21, commi l e 2; - La legge regionale 2 maggio 1980, n. 38, recante «Disciplina e valorizzazione della coltura dei funghi e dei tartufi» è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 29 del 7 maggio 1980. La presente legge, già modificata dalla legge regionale 7 marzo 1983, n. 4, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 38, riguardante: «Disciplina e valorizzazione della coltura dei funghi e dei tartufi» (in Bollettino Ufficiale della Regione n. 18 del 9 marzo 1983), dalla legge regionalela denominazione indicata nell'articolo 2 ed attenendosi alla specificazione contenuta nell 'ultimo comma dell 'articolo 7, lo classifica e il peso netto in grammi dei tartufi sgocciolati, nonché l'indicazione di «pelati» quando i tartufi sono stati liberati dalla scorza. 10. l tartufi conservati sono classificati come nell'allegato 2, che fa parte integrante della presente legge. J l. I tartufi conservati sono confezionati con aggiunta di acqua e sale o soltanto di sale, restando facoltativa l'aggiunta di vino, liquore o acquavite, la cui presenza deve essere denunciata nella etichetta, e debbono essere sottoposti a sterilizzazione a circa /20 gradi centigradi per il tempo necessario in rapporto al formato dei contenitori. L'impiego di altre sostame, purché non nocive alla salute, o/tre quelle citate, o un diverso sistema di preparazione e conservazione, deve essere indicato sulla etichetta con termini appropriati e comprensibili. È vietato in ogni caso l'uso di sostanze coloranti. 12.11 peso netto indicato nella confezione deve corrispondere a quello dei tartufi sgocciolati con una tolleranza massima del 5 per cento. 13. 11contenuto dei barattoli efiaconi deve presentare le seguenti caratteristiche: a) liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nel Tuber melanosporum, brumale, moschatum, e giallastro più o meno scuro nel Tuber magnatum, aestivum, uncinatum, mesentericum; b) profumo gradevole e sapore appetitoso tipico della specie; c) assenza di terra, di sabbia, di vermi e di a/tre materie estranee; d) esatta corrispondenza con lo specie e classifica indicate nell 'etichetta. 14. È vietato porre in commercio tartufi conservati in recipienti senza etichetta, o immaturi, o non sani, o non ben puliti, o di specie diversa da quelle indicate nell'articolo 2, o di qualità o caratteristiche diverse da quelle indicate nell'etichetta o nella corrispondente classifica riportata nell'allegato 2, annesso alla presente legge» .. - 11testo degli articoli 515 e 516 del codice penale è i/ seguente: «515. Frode nell'esercizio del commercio. Chiunque, nell'esercizio di un 'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all 'acquirente una cosa mobile er un 'altra, ovvero una cosa mobile, er ori ine, Palazzo Cesaroni Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA Tel. 075.576.3239 - Fax 075.576.3004 http://www.crumbria.it e.mail: [email protected] OJJl!j1J CIJI~IORegione Umbria OIOICIO b'!'!'B Consiglio Regionale Gruppo consiliare Socialisti e riformisti per l'Umbria IlConsigliere Massimo Bucon; provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con lo reclusione fino a due anni o con lo multa fino a /ire quattro milioni. Se si tratta di oggetti preziosi, lo pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a lire duecentomila. 516. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi O con la multa fino a lire due milioni». Note all'articolo 21, commi l e 2; - La legge regionale 2 maggio 1980, n. 38, recante «Disciplina e valorizzazione della coltura dei funghi e dei tartufi» è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 29 del 7 maggio 1980. La presente legge, già modificata dalla legge regionale 7 marzo 1983, n. 4, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 38, riguardante: «Disciplina e valorizzazione della coltura dei funghi e dei tartufi» (in Bollettino Ufficiale della Regione n. 18 del 9 marzo 1983), dalla legge regionale27 giugno 1983, n. 21, recante «Nuova disciplina per la valorizzazione, la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei» (in Bollettino Ufficiale della Regione n. 43 del 6 luglio 1983) e dall'articolo unico della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 4, recante «Modificazione dell'art. 5 della legge regionale 1980, n. 38, recante: disciplina e valorizzazione della coltura dei funghi e dei tartufi» (in Bollettino Ufficiale della Regione n. 5 del 27 gennaio 1986), è stata abrogata dall'articolo 17, della legge regionale 3 novembre 1987, n. 47, recante «Norme concernenti la disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi» (in Bollettino Ufficiale della Regione n. 81 del 6 novembre 1987). -Lo legge regionale 7 marzo 1983, n. 4, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 38, riguardante: «Disciplina e valorizzazione della coltura dei funghi e dei tartufi» è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 18 del 9 marzo 1983. -11 testo dell'articolo 7, comma l, lettera c) della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 47 (si veda lo nota all'articolo 17, comma l), così come modificato dalla presente legge è il seguente: «[7 Attività promozionali. Omissis - c) attività promozionali nel settore della trasformazione dei prodotti della montagna; - _--Omissis.]» .-11 testo dell'articolo 2, comma l, lettera h) della legge regionale 12 agosto 1981, n. 55, recante «Norme per lo incentivazione di attività produttive e va/orizzazione delle risorse naturali dei prodotti del bosco e del sottobosco» (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 45 del 19 agosto 1981). [L'intero testo della legge è stato abrogato dall'articolo 51, comma l, lettera e) della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, recante «Testo unico regionale per le foreste» (in s.o. n. l al Bollettino Ufficiale della Regione n. 58 del 28 novembre 2001)J così come modificato dalla presente legge è il se ente: Palazzo Cesaroni Piazza Italia, 2.06121 PERUGIA Tel. 075.576.3239 - Fax 075.576.3004 http://www.crumbria.it e-mail: [email protected] [I:I:IJ Palazzo Cesaroni Piazza Italia, 2 . 06121 PERUGIA DI0IC'IU Tel. 075.576.3239 - Fax 075.576.3004 [ljlllJ Regione Umbria [lll]l] Consiglio Regionale LJèJùJJ Gruppo consiliare Socialisti e riformisti per l'Umbria Il Consigliere Massimo Buconi «[2 - Omissis - h) iniziative per la coltivazione, va/orizzazione, miglioramento colturale e produllivo dei funghi, dei prodolli del bosco e sOllobosco;] ».. Note all'articolo 22, commi 1,3 e 5: -11 decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, recante «(Approvazione della tariffa sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito doli 'art. 4 della L. 14 giugno 1990, n. 158» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del l "agosto 1991. - 11testo vigente dell'articolo 6 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57, recante «Nuova disciplina delle tasse sulle concessioni regionali» (pubblicata nel s.o. n. 2 del Bollettino Ufficiale della Regione n. 34 del 28 maggio 1980) è il seguente: «6 Sanzioni. - J. Chi esercita una attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza aver ottenuto l'atto stesso, è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a lire duecentomila. 2. Chi non esegue, in tutto o in parte, alla prescrilla scadenza il pagamento della tassa annuale sulle concessioni regionali, è punito con lo sanzione amministrativa pari al trenta per cento del tributo dovuto, salvo quanto previsto, per i casi di ravvedimento, doli 'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. 11pubblico ufficiale che emelle atti soggetti a tassa sulle concessioni regionali, senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è punito con lo sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione. L'importo della tassa resta a carico del titolare dell'atto autorizzatorio, al quale si applicano le sanzioni previste per l'omesso pagamento, se spontaneamente provvede al versamento entro sei mesi dal rilascio dell'atto>!.Note all'articolo 24, commi l e 2: -La legge regionale 3 novembre /987, n. 47, recante «Norme concernenti lo disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi>! (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 81 del 6 novembre 1987) è stata abrogata dall'articolo 25 della presente legge. - La legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, recante «Norme di contabilità regionale in attuazione della legge 19 maggio 1976, n. 335>!(pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regionen. 19 dellO maggio 1978) è stata abrogata dall'articolo 109, comma l, lellera a) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13. Note all'articolo 25, commi l e 2: - Per lo legge 16 dicembre 1985, n. 752, si veda lo nota all'articolo l, comma l. - Per lo legge 3 novembre 1987, n. 47, si vedano le note 011 'articolo 24, commi l e 2. Avv. PAOLA MANUALl- Direttore responsabile Registrazione presso http://www.crumbria.it e-mai!: [email protected]