ATTO N. 346 - Leggi regionali

Transcript

ATTO N. 346 - Leggi regionali
I.ll~lil.
Palazzo Cesaroni
Piazza Italia. 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3380 - Fax 075.576.3283
http://www.crumbria.il
e-mali: [email protected]
~1!lll~Regione Umbria
Glelgl~
~I~III~Consiglio Regionale
[)'~,~,~
Il Presidente
ATTO
PROPOSTA
N. 346
DI LEGGE
di iniziativa del Consigliere BUCONI
"Ulteriori integrazioni della legge regionale 28/02/1994, n. 6 (Disciplina
della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi)"
Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali, Archivi e
Protezione dei dati personali il 17.2.201 I
Trasmesso alla II Commissione Consiliare Permanente il 17.2.201 I
Palazzo Cesaroni
Regione Umbria
Piazza Italia, 2 -.06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3239 - Fax 075.576.3004
Consìglio Regìonale
http://www.crumbria.it
e-mail: [email protected]
Gruppo consiliare
Socialisti e riformisti per l'Umbria
Il Consigliere Massimo Bucon!
Proposta di legge regionale concernente: "Modificazioni della legge regionale 28-02-1994, n. 6
(Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi)."
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
IL tartufo nero è stato per tanti secoli una grande risorsa per gran parte delle popolazioni montane e in
particolare dell'Appennino centrale. Il primo documento della sua presenza e commercializzazione in
Umbria, risale addirittura al 1400 (Tabula exitus, espansae et introitus del 22 agosto 1400 del Comune
di Spoleto).
Anche se in questi ultimi decenni la sua produzione è andata progressivamente calando, il tartufo resta
ancora una valida risorsa per l'economia delle aree montane e marginali, ancor più se vengono create le
condizioni per contribuire positivamente ai bilanci delle aziende agricole e/o dei nuclei familiari, che
quindi avrebbero tutto l'interesse a curare, migliorare e salvaguardare le loro tartufaie.
E' infatti un notevole controsenso, constatare che mentre provvedimenti nazionali e CEE, elargiscono
incentivi per frenare lo spopolamento della montagna, una risorsa prettamente locale, che può avere una
doppia valenza per raggiungere la citata finalità, economica ed amatoriale insieme, venga considerata
"res nullius". Né la possibilità che l'attuale legge 752/85, resa molto più restrittiva dalla regione
dell'Umbria, concede ai proprietari o conduttori dei terreni, di riservarsi la raccolta, sortisce l'effetto
desiderato per almeno due motivi: primo il non rispetto dei cercatori che operano in orari particolari e in
zone quasi sempre impervie ove è facile nascondersi; secondo perchè le sempre più complicate leggi
regionali e l'ambiente difficile in cui si opera, rendono la tabellazione troppo onerosa rispetto ai risultati
economici che in tartuficoltura non sono immediati e non sempre ben quantificabili ..
•
•
Come noto, la produzione delle tartufaie naturali è in forte calo per cause diverse:
Lo spopolamento delle aree montane con conseguente abbandono e inselvatichimento del territorio, che
si è popolato anche, per azioni inappropriate, di selvatici non autoctoni che producono danni, come il
cinghiale;
Il supersfruttamento a cui invece vengono sottoposte le tartufaie (l'On.le Nicola Rinadi (Atti del ]O
Congresso Internazionale sul Tartufo - Spoleto 1968), rileva che a seguito di indagine effettuata, nell'Appennino UmbroMarchigiano, si hanno circa l.l00 - 1.200 raccoglitori di tartufi, mentre attualmente solo in Umbria si contano circa 7000
cercatori atti vi)
•
•
L'incuria, lamentata sin dal tempo del Prof. Zolfanelli (Lettere Nursine sopra i tartufi - 1871), di chi
dovrebbe adottare provvedimenti a tutela del tartufo;
Una inefficiente regolamentazione del mercato (Oltre a problemi quali l'olio tartufato e le salse, la stessa
remunerazione del tartufo nero, giunta a livelli inaccettabili rispetto al bianco e con oscillazioni annuali che non si
riscontrano in altre realtà europee, dovrebbe essere oggetto di corretti vi. Al recente convegno di Spoleto è stato riferito che i
tartufi neri pregiati prodotti in Nuova Zelanda in impianti effettuati con tartufi italiani, vengono venduti negli U .S.A. al
prezzo di euro 1500,00 il Kg);
•
•
•
Lo scarso incentivo, o meglio il disincentivo, che hanno i proprietari dei terreni tartufigeni a migliorare
le tartufaie;
Il cambiamento climatico che si riscontra in questi ultimi decenni;
Il comportamento scorretto di tanti cercatori-raccoglitori e la connivenza di alcuni commercianti che
acquistano il prodotto immaturo, proveniente dalla zappatura delle tartufaie (Ciò vale per la categoria dei
"tartufi neri").
r
[]
Regione Umbria
Consiglio Regionale
Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3239 - Fax 075.576.3004
http://www.crumbria.it
e-mai!: [email protected]
Gruppo consiliare
Socialisti e riformisti per l'Umbria
Il Consigliere Massimo Buconi
I due tartufi presentano, infatti, una biologia produttiva e un ambiente ecologico diverso, nonchè profili
storici-giuridici altrettanto diversi, tanto che nel corso dei secoli, fino alla seconda metà del '900, il
tartufo nero è stato sempre collegato al diritto patrimoniale dei privati o delle popolazioni residenti,
mentre il tartufo bianco da sempre è stato considerato res nul/ius e, come tale, di proprietà di chi lo
trovava. Inoltre per il tartufo nero i progressi della scienza stanno progressivamente spostando
l'attenzione dal tartufo come prodotto spontaneo al tartufo come prodotto coltivato, al punto che tutti gli
operatori sono concordi nell'affermare che il prodotto proveniente della tartufaie coltivate, supera quello
proveniente da quelle naturali.
Nel corso dei secoli, quindi, si è avuto un doppio regime, uno valido per il tartufo nero l'altro per il
bianco. In base a questo doppio regime, la raccolta del tartufo nero restava in assoluta disponibilità
degli abitanti del territorio comunale o del proprietario del terreno, mentre il tartufo bianco era
suscettibile d'essere acquisito in proprietà da parte dello scopritore o cavatore(Atti del IOCongresso
Internazionale del Tartufo - Spoleto 1968). "Questo doppio regime, senza nulla togliere ai cavatori del
tartufo bianco, proteggeva il tartufo nero pregiato, più esposto del primo a dannose depredazioni da
parte dei cavatori, interessati a massimizzare il raccolto piuttosto che a conservare la risorsa.
Quest'ultima specie di tartufo, a differenza della prima, ha infatti la caratteristica di essere facilmente
individuabile perché segna il terreno ove si sviluppa, creando un'area di terra bruciata intorno alle piante
tartufigene (le cosiddette cave o pianelli), dove scompare la vegetazione.." (Rossella Pampanini e
Gaetano Martino - L'Importanza del tartufo nell'economia della montagna - Norcia 26 febbraio 2006 Facoltà di Agraria dell'Università di Perugia).
Per comprendere come il tartufo abbia avuto nel tempo un forte legame con le popolazioni montane ed
espletato una altrettanto forte azione a sostegno della economia di queste zone, basta leggere "Le Lettere
Nursine sopra i tartufi" sopra citate. Nella 1/\Lettera affronta l'argomento della "naturale produzione dei
tartufi e la loro coltura", annnonendo che "il cercar tartufi con la zappetta è dannoso alle tartufare" e che
"una semplice erpicatura basterà a favorire questo prodotto naturale casi ricercato e ricco, che dà
l'agiatezza a molte famiglie agricole ed agli alpestri abitatori del territorio nursino".
Tale importanza, anche se attutita, resta tuttora valida, tanto che intorno al tartufo si sono sviluppate
varie iniziative, che hanno assunto importanza e notorietà in campo nazionale ed europeo, e
rappresentano la fonte maggiore dell'economia di alcuni comprensori vallivi.
Il tartufo quindi è risorsa che può contribuire al consolidamento dell'economia delle aree montane
e svantaggiate, ad attivare iniziative che possono ridare vitalità a queste aree marginali e quindi a
frenarne l'esodo demografico.
A proposito della coltura del tartufo nero, già nel 1563, nella prima pubblicazione sul tartufo di Alfonso
Ciccarello "De Tuberibus" c'è un capitolo dedicato alla "Semina dei tartufi" e testimonianze successive
(Fontana 1806 e altri fino ai giorni nostri), dimostrano che questo prodotto è stato sempre oggetto di
cura e coltivazione da parte dei proprietari dei terreni, che quindi hanno salvaguardato questo prodotto
nei secoli, perché è noto che le tartufaie spariscono se l'opera dell'uomo e/o azioni ad essa
collegate, ad esempio l'esercizio del pascolo, non assicurano le giuste condizioni ambientali.
Nel passato, infatti, come risulta dal ricco carteggio che ci ha lasciato il Prof. Francesco Francolini,
Direttore della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Spoleto, alla fine del 1800 e nei primi decenni del
1900, le produzioni erano notevoli. Da questo carteggio si rileva che nel 1873 nel mercato di Spoleto"
si sono venduti oltre 30.000 Kg di tartufi" e dalle varie annotazioni che faceva in occasione di
sopralluoghi, si evince che nell'anno 1917: "Secondo Massenzi di Norcia si esporta dalla montagna di
DI::JIIJICJ
Dlìl]IO Regione Umbria
D'EUJ
[lulllO
Consiglio Regionale
CJijJcJO
Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3239 - Fax 075.576.3004
http://www.crumbria.it
e-mail: [email protected]
Gruppo consiliare
Socialisti e riformisti per l'Umbria
Il Consigliere
Massimo Buconi
Norcia-Cascia da 200 a 250 mila lire, ossia 200-250 q.li di tartufi, mentre nella stagione
secondo Urbani nel mercato di Spoleto si è arrivati a 25.000 mila Kg."
"1924-25
Un dato successivo che denota il decremento produttivo è quello che riporta L. Mannozzi Torini nel
volume "Il Tartufo e la sua coltivazione" (Il ediz. 88), secondo il quale nel mercato di Spoleto
affluiscono: Tuber melanosporum Kg 7000110000 e Tuber aestivum Kg 3000/5000 (non riporta i dati di
Norcia).
Le produzioni attuali sono di gran lunga inferiori a queste ultime e secondo alcuni cercatori di lunga
esperienza, le produzioni delle tartufaie naturali hanno avuto un decremento del 60% nella dorsale
montana Spoleto-Trevi e del 70% nella media e alta Valnerina, nel corso degli ultimi 15-20 anni.
L'Italia rappresenta, insieme alla Francia, la realtà più importante a livello mondiale per la produzione,
trasformazione e commercializzazione del tartufo. In Francia, però, oltre a una migliore organizzazione
della ricerca e una più efficiente azione informativa per ciò che riguarda la sua coltivazione, il tartufo
gode di maggiore attenzione e salvaguardia, perché legato alla proprietà del terreno. In Italia la
produzione annua, secondo le statistiche ufficiali (1STAT: Annuari di statistica forestale), che vengono
ritenute fortemente sotto stimate, oscillerebbe fra un minimo di 56.000 Kg nel quadriennio 1978-81 e un
massimo di 110.000 Kg nel quadriennio 1994-97, con un saldo positivo per quanto riguarda
l'esportazione di circa la metà della produzione.
L'Umbria, secondo un recente documento della Giunta regionale, con una produzione media negli
ultimi anni pari a circa 25 t/anno, è ai primi posti nella produzione dei tartufi a ha raggiunto nel 2006 il
31% della produzione nazionale, tutto ciò probabilmente in conseguenza dell'entrata in produzione delle
tartufaie coltivate impiantate in questi ultimi venti anni.
Il prodotto maggiormente colpito dall'attuale fase recessiva è il tartufo nero di Norcia o di Spoleto
(Tuber melanosporum), prodotto fortemente radicato nelle tradizioni e nella cultura delle popolazioni
locali, essendo stato per secoli curato e difeso, in particolare nell'area storica secondo Francolini
(Spoletino, Valnerina e parte del Temano). Ma tutti i tartufi neri hanno bisogno di maggior tutela, sia
per ridurre i danni a cui sono attualmente sottoposti e sia perché sono una risorsa importante per queste
aree fra le più depresse della regione, ove sono quasi del tutto assenti forme produttive industriali e
artigianali di riguardo. Appartengono all'area succitata i Comuni di: Preci, Norcia, Monteleone di
Spoleto, Cascia, Poggiodomo, Cerreto di Spoleto, Sellano, Vallo di Nera, S. Anatolia di Narco,
Scheggino, Arrone, Montefranco, Ferentillo, Polino, Acquasparta, Spoleto, Campello sul Clitunno,
Trevi, Castel Ritaldi, Massa Martana e Giano dell'Umbria.
Per quanto sopra esposto, si ritiene necessaria la revisione del quadro normativo, sia a livello
nazionale che regionale, assegnando una maggiore tutela al tartufo nero più esposto a danni da
parte dei cavatori scorretti ed effettuando serrati controlli alle Ditte acquirenti per stroncare l'uso
dell'acquisto dei tartufi immaturi.
Azioni che la regione dell'Umbria
tartuficoltura:
•
dovrebbe mettere in campo per la difesa e incentivazione
della
Incentivi alle aziende e in particolare ai giovani che intendono avviare attività di allevamento di
bestiame allo stato semibrado nelle aree a vocazione tartuficola e revisione della disciplina sul pascolo
caprino nelle aree al alta vocazione tartificola;
CIJIVI:J
c
i
Regione Umbria
Consiglio Regionale
Palazzo Cesaronì
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3239 - Fax 075.576.3004
http://www.crumbria.it
e.mail: [email protected]
Gruppo consiliare
Socialisti e riformisti per l'Umbria
Il Consigliere Massimo Buconi
•
•
•
Incentivi adeguati per impianti tartuficoli razionali nelle aree ad alta vocazione e per le specie di
tartufo sperimentate con esito soddisfacente;
Un'azione di contenimento e gestione della popolazione di alcuni selvatici, in particolare del
cinghiale, attraverso una puotuale applicazione delle norme vigenti.
La revisione delle norme che regolano l'esercizio del pascolo nei boschi e nei pascoli arborati, in
particolare quello caprino.
In particolare, le modifiche più significative da apportare alle legge regionale 28 febbraio n. 6, per
scongiurare la scomparsa del tartufo nero pregiato e difendere la presenza e la produttività delle
tartufaie dei tartufi neri in generale, consistono:
All'Art.I. Si ritiene opportuno che venga evidenziata l'importanza e il ruolo che può avere il
patrimonio tartuficolo regionale, nel favorire il miglioramento delle condizioni socio-economiche delle
popolazioni dei territori montani e collinari e non "favorire" solo la libera ricerca;
All'Art. 3. Si dovrebbe semplificare e rendere meno onerosa l'attuale procedura della tabellazione delle
tartufaie controllate, assai costosa, dovendo apporre le tabelle su pali di sostegno, al almeno m 2,50 dal
suolo e visibili l'una dall'altra, su terreni quasi sempre impervi e inaccessibili. Si avanza perciò
l' opportuoità di poter ancorare tali tabelle ad alberi e loro rami con legacci elastici e comunque con
materiali tali da non provocare strozzature o danneggiamenti ai tutori vegetali;
All' Art. 4. Andrebbero introdotte valutazioni e parametri che tengano conto della diversa biologia
produttiva, del diverso ambiente ecologico e del diverso rapporto storico-giuridico, fra il tartufo bianco e
il tartufo nero, prevedendo uoa maggiore tutela per quest'ultimo. Nel tartufo nero, la presenza del
pianello e la più facile valutaziòne dell 'attitudine del terreno a interventi migliorativi, rendono
superfluo l'accertamento del quantitativo di tartufi ad ettaro aifini della "presenza diffùsa" mediante il
complesso e laborioso procedimento della ricerca con il cane da parte della Commissione, che essendo
composta da esperti può valutare a vista questapresenza.
Inoltre, per i tartufi pregiati (T. magnatum e T. melanosporum), andrebbe ridotto il quantitativo
ad ettaro, per quanto concerne la "presenza diffusa", a causa del maggior prezzo di mercato del
prodotto. Infine, per l'area storica del T. melanosporun secondo F. Francolini - comprendente i Comuni
di Preci, Norcia, Monteleone di Spoleto, Poggiodomo, Cascia, Cerreto di Spoleto, Sellano, Vallo di
Nera, S. Anatolia di Narco, Scheggino, Arrone, Montefranco, Ferentillo, Polino, Acquasparta, Spoleto,
Campello sul Clitunno, Trevi, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria e Massa Martana - caratterizzata da
condizioni socio-economiche fra le più retrograde della regione e ove il tartufo per secoli ha
rappresentato uoa ragguardevole fonte di ricchezza per le popolazioni locali, si chiede l'eliminazione
del limite dei 3 ettari nella concessione delle tartufaie controllate dei tartufi neri, perché queste
tartufaie spariscono se l'opera dell'uomo o attività ad essa collegate non assicurano le giuste condizioni
ambientali. E' perciò indispensabile consentire a coloro che vogliono praticare la tartuficoltura non
porre tali limitazioni, altrimenti le tartufaie, cosiddette naturali, spariscono come nella maggior parte
delle regioni italiane e francesi.
All' Art. 5 si intende attutire i costi per le pratiche di riconoscimento delle tartufaie controllate di
piccole-medie estensioni ed eliminare le difficoltà ad eseguire le cure olturali nelle tartufaie
-..
Palazzo Cesaroni
Regione Umbria
Clc c"J
Piazza lIalia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3239 - Fax 075.576.3004
http://www.crumbria.it
Consiglio Regionale
e.mail: [email protected]
Gruppo consiliare
Socialisti e riformisti per l'Umbria
Il Consigliere Massimo Buconi
coltivate che si trovano nei comprensori ove vigono i vincoli di tutela ambientale, riguardanti sia gli
aspetti floro-paesaggistici e sia quelli faunistici.
All' Art. 6 si ritiene opportuno che, nel caso di più Associazioni operanti nello stesso comprensorio di
una Comunità montana, il rappresentante da nominare nella Commissione tecnica ai sensi dell' art.lo 6
della legge n. 6/94, appartenga alla Associazione che opera nel maggior ambito territoriale della stessa
Comunità montana.
All'Art. 8 si intende eliminare eventuali periodi di stallo nell'autorizzare l'impianto di tartufaie coltivate
e soprattutto l'assimilazione delle tartufaie coltivate agli impianti di arboricoltura, proprio perché le
tartufaie non possono essere trattate come il bosco, ma hanno bisogno di cure colturali specifiche,
potature verdi, eliminazione di piante in soprannumero e/o malate, espianto e reimpianto a fine turno,
ecc.
All' Art. 12. Si ritiene opportuno una diminuzione delle dimensioni della larghezza in punta dello
zappetto, non superore a cm 5.
All' Art. 15: Si ritiene opportuno aggiungere un comma con il quale si tende a dare un nuovo ruolo alla
libera ricerca, mediante l'incentivazione della gestione associata di terreni tartuficoli da parte delle
Associazioni dei Tartufai-tartuficoltori con conseguenze positive in fatto di salvaguardia della risorsa.
All' Art. 22 comma 4. Prevedere una misura minima di contributo alle Associazioni che operano da
almeno cinque anni nel territorio, da parte delle Comunità montane, secondo la corrispondenza
territoriale. Tale contributo dovrà essere utilizzato per permettere a queste Associazioni l'attività
statutaria, volta al sostegno, alla diffusione delle conoscenze e alla incentivazione del tartufo e della
tartuficoltura e dovrà essere regolarmente rendicontato alle Comunità Montane elargenti.
Di conseguenza, successivamente dovrà essere modificato anche il Regolamento Regionale n. 8 del 16
luglio 2007.
TESTO PROPOSTA DI LEGGE
"Modificazioni della legge regionale 28-02-1994, n. 6 (Disciplina della raccolta, coltivazione,
conservazione e commercio dei tartufi)."
Art. 1
(Modificazioni all'art. 1 della I.r. 6/1994)
1. Al comma l-bis dell'articolo 1 della legge regionale 28-02-1994, n. 6 (Disciplina della raccolta,
coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), le parole "La Regione tutela il patrimonio
tartuficolo umbro con" sono sostituite dalle parole "La Regione tutela il patrimonio tartuficolo umbro,
quale risorsa di grande valore ambientale ed economico delle zone montane e collinari, attraverso:".
D
DIO
Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Regione Umbria
Tel. 075.576.3239 - Fax 075.576.3004
v
OI~I~IDConsiglio
DJ[JClO
http://www.crumbria.it
e-mail: [email protected]
Regionale
Gruppo consiliare
Socialisti e rifonnisti
per l'Umbria
Il Consigliere Massimo Buconi
2. AI comma l-ter. dell'articolo l della l.r. 6/1994 dopo le parole "La Regione" sono inserite le parole ",
per il miglioramento delle condizioni socio-economico dei territori montani e svantaggiati e per attutire
l'esodo demografico,".
Art. 2
(Modificazioni
all'art. 3 della l.r. 6/1994)
l. Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 6/1994 è sostituito dal seguente comma:
"3. Le tabelle devono essere poste lungo il confine della tartufaia, ad una altezza dal suolo e ad una
distanza tali da essere ben visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il
precedente e il successivo con la scritta a stampatello ben visibile da terra «Raccolta dei tartufi
riservata». Le tabelle di nuova assegnazione devono essere apposte su idonei pali di sostegno o ancorate
ad alberi e loro rami con l'uso di legacci elastici e comunque tali da non provocare strozzature o
danneggiamento alle parti vegetali ove vengono apposte, a condizione che siano assicurate le condizioni
di visibilità sopra descritte. [Sono fatte salve le tabellazioni già apposte]"
Art. 3
(Modificazioni
all'art. 4 della loro6/1994)
l. Dopo il comma 2-quinquies dell'articolo 4 della l.r. 6/1994 è aggiunto il comma 2-sexies:
"2-sexies. Per le tartufaie controllate del tartufo nero pregiato (T.Melanosporum Vitt),del tartufo
moscato (T. Moscatum varo moscatum De Ferry), del tartufo nero d'inverno (T. brumale Vitt), del
tartufo estivo (T. aestivum Vitt), del tartufo uncinato (T. uncinatum Chatin), la presenza diffusa è
accertata dalla Commissione di cui all'articolo 6, in base alla presenza dei pianelli, all'attitudine che
presenta il terreno a subire interventi migliorativi e alla tendenza verso una evoluzione naturale della
produzione.
Per tali tartufaie, ricomprese nell'area storica del tartufo nero e comprendente i Comuni della Valnerina
e dello Spoletino, riportati nell'allegato A, non si applicano le restrizioni delle superfici previste nei
precedenti commi 2-quater e 2-quinquies".
Arto 4
(Modificazioni
all'art. 5 della l.r. 6/1994)
l. Alla lettera a) del comma l dell'articolo 5 della l.r. 6/1994 le parole "almeno ogni tre anni" sono
sostituite dalle parole "con la cadenza temporale stabilita dalla Commissione di cui all'articolo 6";
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 6/1994 è aggiunto il comma 2-bis:
"2-bis I piani triennali sono obbligatori per superfici superiori ai cinque ettari, mentre per superfici
inferiori, i miglioramenti da eseguire saranno dettati dalla Commissione. Resta in ogni caso l'obbligo
per il conduttore di fornire i dati di raccolta".
3. AI comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 6/1994 dopo le parole "Le operazioni colturali di cui al comma
precedente" sono inserite le parole "e gli interventi necessari per le cure colturali alle tartufaie coltivate
0101010
CI1111J
Regione
Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Umbria
0101:10
Dltl~IJConsiglio Regionale
Tel. 075.576.3239 - Fax 075.576.3004
htlp;lIwww.crumbria.it
e-mail: [email protected]
DIS'ò':]
Gruppo consiliare
Socialisti e rifonnisti per l'Umbria
Il Consigliere Massimo Buconi
(quali ad esempio sarchiature, sfalci, decespugliamenti, potature, eliminazioni di piante in soprannumero
e/o malate)" dopo le parole "normativa regionale" sono aggiunte le parole "nonchè ai fini della
normativa di tutela ambientale, ivi comprese le zone SIC", dopo le parole "del piano triennale" sono
inserite le parole "e delle prescrizioni della Commissione".
Art. 5
(Modificazioni all'art. 6 della I.r. 6/1994)
1. Al comma I, lettera d) dell'articolo 6 della I.r. 6/1994 dopo le parole "Associazioni tartufai" è inserita
la parola "- tartuficoltori" e dopo la parola "riconosciute" sono inserite le parole "che operano
nell'ambito di maggior estensione del territorio della Comunità montana";
2. AI comma 3 dell'articlo 6 della I.r. 6/1994 sono soppresse le parole "in Comuni diversi da quelli di
residenza" e la parola "nonché" è sostituita dalla parola "e".
Art. 6
(Modificazioni all'art. 8 della I.r. 6/1994)
1. Dopo il comma l-bis dell'articolo 8 della I.r. 6/1994 è aggiunto il comma I-ter:
"I-ter. Nelle more della predisposizione della mappatura, le tartufaie coltivate vengono autorizzate dalla
Commissione in relazione alla specie di tartufo a cui risulta vocata la zona".
Art. 7
(Modificazioni all'art. 9 della I.r. 6/1994)
1. Al comma 2, lettera b) dell'articolo 9 della I.r. 6/1994 è inserita la parola "Relazione o" prima delle
parole "piano triennale".
Art. 8
(Modificazioni all'art. lO della I.r. 6/1994)
l. Il comma 2 dell'articolo IO della I.r. 6/1994 è sostituito dal seguente:
"2. Qualora i Comuni, le frazioni o le associazioni agrarie, titolari di terreni di uso civico, intendano
concedere il diritto di raccolta dei tartufi per ricavare fondi per la propria attività amministrativa,
stabilito un equo canone, debbono prioritariamente concedere tale diritto di raccolta a uno o più utenti
riuniti. Nel caso non ci sino utenti interessati, possono concedere a terzi non utenti tale diritto di raccolta
e i subentranti devono presentare un piano di conservazione delle tartufaie, da sottoporre al parere della
commissione di cui all'art. 6".
Art. 9
(Modificazioni all'art. 12 della I.r. 6/1994)
[1;]101CJ
DI~I~IJRegione
01)1010
[1]11IJConsiglio
DJ"JGJCl
Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3239 - Fax 075.576.3004
htlp:llwww.crumbria.it
e-mail: [email protected]
Umbria
Regionale
Gruppo consiliare
Socialisti e riformisli
per j'Umbria
Il Consigliere Massimo Buconi
l. Alla fine del comma 9 dell'art. 12 della l.r. 6/1994, sono aggiunte le parole "Tale limitazione o
sospensione può riguardare anche singole specie di tartufo e singoli territori comunali. La Comunità
montana provvede all'opportuna diffusione delle relative informazioni".
Art. lO
(Modificazioni
all'art. 15 della l.r. 6/1994)
l. AI comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 6/1994 la parola" IO anni" è sostituita dalla parola "quindici
anni".
2. Dopo il comma 5 aggiungere il comma 6:
6) "La Regione favorisce e incentiva la gestione associata di terreni tartuficoli da parte delle
Associazioni di tartufai-tartuficoltori, con interventi manutentori e migliorativi, attraverso accordi
con i proprietari e/o conduttori dei fondi."
Art. 11
(Modificazioni
all'art. 20 della I.r. 6/1994)
l. Al comma 2, lettera I) dell'articlo 20 della l.r. 6/1994 dopo le parole "prima dell'alba" sono inserite le
parole "e nei territori sottoposti a limitazione o sospensione della raccolta da parte della Comunità
montana,".
Art.12
(Modificazione
dell'art. 22 della l.r. 6/1994)
l. Alla fine del comma 4 dell'articolo 22 della l.r, 6/1994 sono inserite le parola "- tartuficoltori. Quando
tali Associazioni operino da almeno cinque anni, dovrà essere concesso un contributo annuo minimo
pari al ... dei proventi derivanti dalla tassa di concessione, il quale deve essere utilizzato per l'affitto dei
locali per la sede sociale e per l'espletarnento delle attività statutarie volte al sostegno, alla conoscenza
ed all'incentivazione del tartufo e della tartufi coltura, L'utilizzo di tale contributo dovrà essere
regolarmente rendicontato alla Comunità montana elargente".
Art. 13
(Norme finali)
La Giunta regionale adegua i regolamenti vigenti alle modifiche introdotte dalla presente legge entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima,
PERUGIA, 15.02.2011
Massimo Buconi
Consigliere Gruppo consiliare
"Socialisti e Riformisti per l'Umbria"
CIC
lì
O
Palazzo Cesaroni
Piazza lIalia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3239 - Fax 075.576.3004
http://www.crumbria.it
e.mail: [email protected]
J Regione Umbria
[]
Consiglio Regionale
Gruppo consiliare
Socialisti e rifonnisti per l'Umbria
Il Consigliere Massimo Bucon;
LEGGE REGIONALE n. 6 del 28.02.l994e
successive modificazioni ed
ATTUALE -
inteJ!razioni
MÒDIFICHEda APpoirr ARE
,--
Art. l.
(Finalità)
(Testo dell'articolo l della legge regionale 28febbraio 1994,
n. 6, così come integrato dall'articolo l della legge regionale
26 maggio 2004, n. 8, con l'aggiunta dei commi l bis e Iter).
l. In adempimento a quanto previsto dalla legge
16 dicembre 1985, n. 752, sono emanate le seguenti
norme per lo disciplina della raccolta, lo coltivazione,
lo conservazione ed il commercio dei tartufi allo scopo
di perseguire lo tutela del patrimonio tartuficolo regionale,
lo sviluppo della tartuficoltura, lo valorizzazione
e lo conservazione delprodotto.destinato
al consumo.
I bi~, La Regione ~uteIailpatriRlOniotartl1ficojoul1l~rQ
con:
a) la certificazione della micorrizzazione con tartufo
dell'Umbria delle piante tartufigene commercializzate nella regione;
b) l'adozione di un marchio di qualità del tartufo
bianco e del tartufo nero dell'Umbria.
Iter. La Regione tutela e valorizza lCpatrirnonio tartuflcolo
________
,_"
_n-
_n_n
n
••
_
:natu~~le,e ne favorisce la ricerca libera ai sensi
dell'articolo 2.
Art. 2.
(Ambiti in cui la raccolta è libera)
(Testo dell'articolo 2 della legge regionale 28febbraio 1994,
n. 6, così come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale
26 maggio 2004, n. 8).
l. La raccolta dei tartufi è libera:
a) nei boschi, nei terreni non coltivati e lungo le
sponde e gli argini dei corsi d'acqua classificati pubblici
dalla vigente normativa;
b) nei parchi e nelle oasi, con esclusione delle zone
di «riserva integrale» come definite dalla legge regionale
3 marzo 1995, n. 9, nonché nelle aree demaniali, nelle
zone di ripopolamento e cattura, zone addestramento cani;
c) nelle Aziende faunistico-venatorie
e nelle Aziende
agro-turistico-venatorie nei giorni di silenzio venatorio e
nei periodi di caccia chiusa, con modalità di accesso
definite dalla Giunta regionale sentite le associazioni ed il
legale rappresentante dell'ente gestore o dell'azienda proprietaria.
Art. 3.
(Delimitazione delle tartufaie)
(Testo dell'articolo 3 della legge regionale 28febbraio 1994,
n. 6, così come modificato doli 'articolo I della legge regionale
26 marzo 1997, n. lO, con lo sostituzione del comma 2 e
doli 'articolo 3 della legge regionale 26 maggio 2004, n. 8, con
lo soppressione di alcune parole al comma 3).
l. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle
tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducono;
Art. l comma l bis. Dopo "La
Regione tutela il patrimonio
tartuficolo umbro ", aggiungere "quale
risorsa di grande valore ambientale ed
economico delle zone montane e
collinari"
Art, l comma l ter, Dopo "La
Regione valorizza il patrimonio
.tartuficolo naturale ", aggiungere"per
il miglioramento delle condizioni
socio-economico dei territori montani
e svantaggiati ed attutire l'esodo
demografico, favorendo anche"
Palazzo Cesaroni
,
,'Ci'O
Consìglio
Regìonale
Piazza lIalia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576,3239 - Fax 075.576.3004
http://www.crumbria.it
e-mail: [email protected]
Gruppo consiliare
Socialisti e rifarmisti per l'Umbria
Il Consigliere
Massimo Buconi
tale diritto si estende a tutti i tartufi di qualunque
specie essi siano, purché vengono apposte apposite tabelle
delimitanti le tartufaie stesse.
2, Le Comunità montane, su parere della competente
commissione autorizzano la delimitazione delle tartufaie
attraverso la tabellazione.
3.:Le tabelle devono essere poste ad
almeno --2,50 m. di
..
,--altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una
distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso
ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente
e il successivo con la scritta a stampatello ben visibile da
terra «Raccolta dei tartufi riservata»). L~~q~,!lle
c!~_n_tJ0va
assegnazione devono".se," aipostesu idoneipalid;sostegllD,
Art. 4.
(Tattufaie controllate),
(Testo dell'articolo 4 della legge regionale 28febbraio 1994,
n. 6, così come modificato e integrato dall'articolo 2 della
legge regionale 26 marzo 1997, n. lO, con la sostituzione del
comma 2 e dall'articolo 4 della legge regionale 26 maggio
2004, n. 8, con l'aggiunta dei commi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies).
l. Si definisce tartufaia controllata quella superficie
di terreno delimitabile sulla base di una presenza
diffusa, allo stato naturale di tartufi, la cui gestione è
finalizzata ad incrementi produttivi, interventi manutentivi,
miglioramenti e messa a dimora di piante tartufigene.
2, La delimitazione non può comprendere, in ogni caso,
argini e sponde di corsi d'acqua pubblici.
2 bis. Per presenza diffusa si intende una quantità
minima di tattufi pari a due chilogrammi per ettaro
durante il periodo di raccolta della specie,
2 ter. Il requisito della presenza diffusa del tartufo ai fini
del riconoscimento di tartufaia controllata è accertato
dalla Commissione con il cane addestrato, durante il
periodo della raccolta, mediante controlli a campione.
2 quater. La superficie massima delle tartufaie controllate
non può superare i tre ettari,
2 quinquies. Nei confronti di eventuali consorzi od altre
forme associative tra aventi titolo alle tartufaie controllate,
comunque tra loro confinanti,~il limite di cui al comma 2
quater è elevato a quindici ettari
2 sextus
Art. 5.
(Miglioramenti)
(Testo dell'articolo 5 della legge regionale 28febbraio 1994,
n. 6, così come modificato dall'articolo 3 della legge 26 marzo
1997, n..l O, con la sostituzione del comma 2 e di una parola
al comma 5 e dall'articolo 5 della legge regionale 26 maggio
2004, n. 8, con lo sostituzione di alcune parole ai commi 2, 3 e 5).
1,/ Sono considerati miglioramenti le seguenti operazioni:
:a1 decespugliamento e/o diradamento delle piante
arboree da eseguirsi almeno ogni tl'~anni;
Art. 3 comma 3. Eliminare "ad almeno
2,50 m. di" e sostituire "ad altezza dal
suolo da essere ben visibili",
Aggiungere, dopo "lungo il confine
del terreno", la parola "tartuficolo".
Inoltre dopo: "Le tabelle di nuova
assegnazione devono essere apposte
su. idonei pali di sostegno",
aggiungere "o ancorate ad alberi e
loro rami con l'uso di legacci elastici e
comunque tali da non provocare
strozzature o danneggiamento
alle parti vegetali ove vengono
apposte, a condizione che siano
assicurate le condizioni di visibilità
sopra descritte"
Art. 4.
Aggiungere un comma 2
sextus. "Per le tartufaie controllate del
tartufo nero pregiato
(T,Melanosporum Vitt),del tartufo
moscato (T, Moscatum varo moscatum De
Ferry), del Tartufo nero d'inverno (T.
brumale Vitt), del tartufo estivo (T.
aestivum
Vitt), del tartufo uncinato (T. uncinatum
Chatin), la presenza diffusa è accertata
dalla Commissione, in base alla presenza
dei pianelli, all'attitudine che presenta
il terreno a subire interventi migliorativi e
alla tendenza verso una evoluzione
naturale della produzione,
Per tali tartufaie, ricomprese nell'area
storica del tartufo nero secondo
F.Francolini, comprendente i Comuni
della Valnerina e dello Spoletino, riportati
nell'allegato A, non si applicano le
restrizioni delle superfici previste nei
recedenti commi 2 uater e 2 uin uies".
ClvJ:JIO
Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tei. 075.576.3239 - Fax 075.576.3004
http://www.crumbria.it
e-mail: [email protected]
OI~I~IJRegione Umbria
OIOIOI::J
OIJI~luConsiglio
[j'~'Q'O
Regionale
Gruppo consiliare
Socialisti e riformisti per l'Umbria
Il Consigliere Massimo Buconi
b) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo
un progetto di conversione, privilegiando il rilascio delle
matricine e delle specie simbionti con i tartufi;
c) sarchiatura annuale della tar/ufaia e/o delle singole cave;
d) potatura del/e piante simbionti;
e) pacciamatura parziale o totale sulle superfici del/e
cave, da eseguirsi ogni anno durante il periodo estivo;
f) graticciate trasversali sulla superficie delle cave,
per evitare erosioni superficiali quando la pendenza è
eccessiva e rinnovamento delle stesse ogni qua/volta sia
necessario o comunque ogni lO anni;
g) drenaggio e governo delle acque superficiali;
h) irrigazioni di soccorso sulla superficie delle cave;
i) ogni altro intervento ritenuto utile o necessario.
;2,. I miglioramenti vanno eseguiti a regola d'arte e ripetuti
nei lempi prescritti, nell'ambito della superficiedelle
tartufaie, secondo le prevlsionTifel pilÌnoirierÌÌulle. Il
piano è presentato dal conduttore all'atto della richiesta di
riconoscimento e da esso debbono risultare, fra l'altro, i
dati di raccolta relativi alla produzione media annua di
tartufi riferiti al medesimo impianto,
3. Le operazioni eo/turali e gli interventi comunque
prescritti dalla commissione di cui all'art. 6 devono
essere realizzati entro un anno dal rilascio dell'attestato
di riconoscimento.
'11Le .oièazionicoliuraii~icuia{comiiìapi~ced~-"!~
valgono anche aifini delle prescrizioni di massima e di
poliziaforestaleper
i boschi ed i terreni di montagna
sottoposJ(a v~,!c;t!_~i,:ai semi della vigente normativa regionale.
5. È considerato incremento della tartufaia lo messa a
dimora di piante tartufigene, nel numero e nella qualità
ritenuti idonei rispetto alle potenzialità della tartufaia e
alla natura del terreno, dalla commissione di cui all'an.
6, in sede di sopral/uogo, lo messa a dimora deve essere
effettuata nel rispetto delle tecniche colturali e delle
pre~isio;'i(jelpia-"otriennaÙ;:.
Art. 6.
(Commissioni)
(Testo dell'articolo 6 della legge regionale 28febbraio 1994,
n. 6, così come modificato dall'articolo 6 della legge regionale
26 maggio 2004, n. 8, con lo sostituzione di alcune parole al
comma 2).
l. Le operazioni colturali da effettuare sono determinate
a seguito di sopralluogo e tenuto conto della specie
di tartufo presente nella zona, dall'apposita commissione
tecnica costituita presso ogni Comunità montana e
composta da:
a) un rappresentante della Comunità montana che
lo presiede;
b) un rappresentante della Regione indicato doli 'Assessore
all'agricoltura eforeste;
c) un rappresentante del Corpo forestate <iello Stato;
.d) un rappresentante delle Associazioni laf'luf!lj territorialmente
costituite e riconosciute;
e) un ra resentante delle or anizzazioni a ricole
Art, 5 Comma l/a. Eliminare "3
anni" e sostituire con "secondo
indicazioni della Commissione";
Comma 2. Dopo "le previsioni del
piano triennale ", aggiungere: "I piani
triennali sono obbligatori per superfici
superiori ai cinque ettari, mentre per
superfici inferiori, i miglioramenti da
eseguire saranno dettati dalla
Commissione. Resta l'obbligo
per il conduttore di fornire i dati di
raccolta, come di seguito specificato";
Comma 4. Dopo: "Le operazione
colturali di cui al comma precedente ",
aggiungere "e gli interventi necessari
per le cure colturali alle tartufaie
coltivate (Sarchiature, sfalci,
decespugliamenti, potature,
eliminazioni di piante in
soprannumero e/o malate ..)", e dopo
le parole
"sottoposti a vincoli ", aggiungere
"nonché ai fini della normativa di
tutela
ambientale, ivi comprese le zone
S1C", ai sensi della vigente normativa
regionale;
Comma 5, Dopo le parole "del piano
triennale ", aggiungere "o delle
prescrizioni della Commissione ".
Art. 6 comma ld. Dopo la parola
"tartufai ", aggiungere "tartuficoltori"
e dopo "riconosciute" Aggiungere "e
che operano nell'ambito di maggior
estensione del territorio della
Comunità montana".
Palazzo Cesaroni
D1Jf110
DI]I!I] Regione Umbria
DIGn]
DI[IJIOConsiglio Regionale
Tel.
Piazza Italia,2 - 06121 PERUGIA
075.576.3239- Fax075.576.3004
http://www.crumbria.it
e.mail: [email protected]
ClclCIO
Gruppo consiliare
Socialisti e riformisti per j'Umbria
IlConsigliere Massimo Buconi
più rappresentative a livel/o nazionale. Le designazioni
dei componenti la commissione devono pervenire entro
20 giorni dalla richiesta. Trascorso inutilmente tale
termine la commissione si intende regolarmente costituita
anche con designazioni parziali.
2. Ai componenti della commissione spetta un gettone
di presenza per ogni giornata di seduta dell'importo
di eure 26,00. Per i dipendenti regionali designati dal/a
Regione in propria rappresentanza, trova applicazione
la disciplina per essi vigente in tema di emo/umenti.
l Ai componenti della commissione esterni all'Amministrazione
regionale incaricati di effettuare per conto
del/a stessa 'l'cceiiamentiosopT"iiUogiii in Comuni
diversi da quelli di residenza, è corrisposto il rimborso
delle spese di viaggio nonché l'indennità di missione
nella misura ed alle condizioni vigenti per i dipendenti
regionali di ottavo livello funzionale.
Comma 3. Dopo le parole
"accertamenti o sopralluoghi"
modificare: "è corrisposto il
rimborso delle spese di viaggio e
['indennità di missione nella misUTae
alle condizioni vigenti per i dipendenti
regionali di ottavo livello funzionai e" .
Art. 7.
(parere della commissione)
munità montane curano la pubblicizzazione del parere
della commissione tramite affissione all'Albo pre/orio.
Eventuali osservazioni possono essere presentate alla
Comunità montana competente per territorio entro trenta
giorni dalla pubblicazione. La Comunità montana deve
decidere entro il termine di trenta giorni, motivando lo
determinazione e dandone comunicazione all'interessa/o.
Art. 8
(Tartufaie coltivate)
(Testo dell'articolo 8 della legge regionale 28febbraio 1994,
n. 6, così come modificato e integrato doli 'articolo 7 della
legge regionale 26 maggio 2004, n. 8, con lo sostituzione di
alcune parole al comma 1 e l'aggiunta del comma 1bis).
1. Per tartufaia coltivata s'intende quella costituita
da impianti realizzati ex novo con piante tartufigene
con micorrizzazione garantita e controllata per campionamento,
poste a dimora, secondo adeguati sesti e
corretti rapporti tra superficie co/tivatq epiante utilizzate.
I bis. Le tartufaie coltivate possono essere autorizzate
esclusivamente nelle zone vocate come da apposita mappatura di cui
all'articolo 19.
2. La tabe/lazione deve essere apposta nella zona oggetto dell'intervento.
Art. 8 comma 1 bis, Aggiungere:
"nelle more della predisposizione
della mappatura, le tartufaie coliivate
vengono autorizzate dalla
Commissione in relazione alla specie
di tartufo a cui risulta vocata la
zona, "
3. Aifini del/ 'attestazione di riconoscimento regionale,
le fartulaie devono presentare le caratteristiche di cui
al primo Gomma verificate dalle commissioni di cui
al/'art. 6 del/apresente legge.
Art. 9.
(Riconoscimento tartufaie)
(Testo del/'articolo 9 del/a legge regionale 28febbraio 1994,
n. 6, così come modificato dal/'articolo 4 del/a legge regionale
26 marzo 1997, n. lO e dal/'articolo 8 del/a legge regionale 26 maggio 04,
n.8).
/. La Comunità montana com etente
er territorio
(
010EI0
DIJIIIJRegione Umbria
DI0UJ
OlulliD Consiglio Regionale
CHeYJ
Palazzo Cesaroni
Piazza Italia. 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3239 - Fax 075.576.3004
http://www.crumbria.it
e-mai!: [email protected]
Gruppo consiliare
Socialisti
e riformisti
per l'Umbria
Il Consigliere Massimo Buconi
dietro richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilascia le
attestazioni di riconoscimento del/e tartufaie control/ate
o coltivate dopo parere del/a competente commissione tecnica di cui al/'art. 6.
2. A tal fine l'interessato deve presentare apposita
istanza al/egando la seguente documentazione:
a) planimetria catastale 1:2000 con l'indicazione
del!' area di cava e relazione contenente le caratteristiche dei terreni;
h)pianotriennale
di miglioramento delle tartufaie
ed ogni a/tra documentazione prevista a seconda che si
tratti di tartufaia coltivata o control/ata.
3. A seguito del riconoscimento delle tartufaie controllate
o coltivate la Comunità montana competente per
territorio assegna agli aventi diritto un congruo numero di
tabelle, conformemente al comma 3 dell'art. 3 della legge
16 dicembre 1985, n. 752, previo versamento della somma
stabilita alla tesoreria della competente Comunità montana,
nell'apposito conto corrente.
4. La Giunla regionale determina, ai sensi del/ 'arI.
3, terzo comma del/a legge 16 dicembre 1985,
n. 752, le caratteristiche del/e tabel/e ed il relativo prezzo.
5. Il riconoscimento delle (artulaie control/ate ha validità
quinquennale ed è rinnovabile previa verifica da
parte della commissione tecnica di cui ali 'art. 6.
6. L 'inadempimento alle prescrizioni previste dall 'art.
5 comporta la revoca del riconoscimento con l'applicazione
della sanzione amministrativa di cui alla lettera s)
del secondo comma dell 'articolo 20.
7. Èfatta comunque salva lafacoltà di rinuncia, da
parte dell 'interessato, al riconoscimento di tartufaia
controllata entro 120 giorni dalla data del provvedimento di riconoscimento.
8. In caso di revoca del riconoscimento di tartufaia
controllata l'interessato non può chiedere un nuovo
riconoscimento prima del termine di tre anni dalla data
del provvedimento.
Art. lO.
(Terreni di dominio collettivo, terreni gravati da uso civico, terreni soggetti ad
altri vincoli)
(Testo del/'articolo lO della legge regionale 28febbraio 1994,
n. 6, così come modificato dal/'articolo 5 della legge regionale
26 marzo 1997, n. lO, con la sostituzione del comma 4,
dall'articolo unico della legge regionale 5 novembre 1997,
n. 34, con l'aggiunta di alcune parole al comma 5 e dall'articolo
9 della legge regionale 26 maggio 2004, n. 8, con l'abrogazione
dei commi 3, 4 e 5 e la sostituzione del comma 6).
l. In attuazione di quanto disposto dall'art. 4 della
legge 16 giugno 1927, n. /766, nei terreni gravati da uso
civico è confermato il diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti.
2. Qualora i Comuni, le frazioni o le associazioni
agrarie titolari di terreni di uso civico intendano concedere
a terzi non utenti il diritto di raccolta dei tartufi, i
subentranti devono presentare un piano di conservazione
delle tartufaie, da sottoporre al parere del/a commissione
di cui al/ 'art. 6.
3. (Abrogato)
4. Abro ato .
Art. 9 comma 2b. Aggiungere:
"Relazione o" piano triennale",
Palazzo Cesaroni
DRegione Umbria
Consiglio Regionale
Gruppo consiliare
Socialisti e rifonnisti per l'Umbria
Il Consigliere Massimo Buconi
5. (Abrogato).
6. L'accesso alle zone di cui alla lett. c) del comma I
dell'articolo 2 non può essere subordinato al pagamento di
tasse, canoni o corrispettivi di alcun genere.
Art. Il.
(Delimitazione dei comprensori consorziati)
/. La Comunità montana competente per territorio,
sentita la commissione tecnica di cui all'art. 6, ai fini
del/a tabel/azione prevista dal terzo comma dell'art. 3
del/a legge 16 dicembre 1985, n. 752, approva lo delimitazione
del comprensorio consorziato di cui al secondo
comma del/ 'art. 4 del/a stessa legge.
2. La Giunta regionale, sentite le commissioni tecniche,
fissa i criteri per lo delimitazione dei comprensori.
Art. 12.
(Ricerca e raccolta dei tartufi)
(Testo del/'articolo 12 del/a legge regionale 28febbraio 1994,
n. 6, così come modificato e integrato dal/'articolo 6 del/a
legge regionale 26 marzo 1997, n. IO e dal/ 'articolo IO del/a
legge regionale 26 maggio 2004, n. 8).
/. La ricerca e la raccolta dei tartufi devono essere
effettuate in modo da non arrecare danno al/e tartufaie.
2. La raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente
con l'impiego del «vanghetto» o «vanghel/O!> o del/o
«zappetto» aventi la lama di lunghezza non superiore a
cm. J 5 e larghezza in punta non superiore a cm. 8, ed è
limitata al seguente periodo:
a) dalla ultima domenica di settembre al 31 dicembre:
il Tuber magoatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco;
b) dallo dicembre 0115 marzo: per il Tuber
melanosporum Vitt, detto volgarmente tartufo nero pregiato;
c) doli o dicembre 0115 marzo: per il Tuber brumale
var, moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;
ti) dall'ultima domenica di maggio 0131 agosto:
Tuber aestivum Vitt detto volgarmente tartufo d'estate o scorsone;
e) doli o ottobre al 31 gennaio: per il Tuber Uncinatum
Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato;
f) dal I o gennaio 0115 marzo: per il Tuber brumale
Vitt, detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;
g) dal 15 gennaio 0115 aprile: per il Tuber Borchii
Vitt, o Tuber Albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;
h) dallo ottobre al 31 dicembre: per il Tuber Macrosporum
ViU, detto volgarmente tartufo nero liscio;
\J doli o novembre 0115 marzo: per il Tuber
Mesentericum Vitt, detto volgarmente nero ordinario.
3. È vietata lo raccolta dei tartufi immaturi o avariati.
4. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate
durante le ore notturne, da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima della
levata del sole.
4 bis. La levata del sole ed il tramonto sono indicati nella sottostante tabella:
MESE
GIORNO
SORGE
TRAMONTA
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3239 - Fax 075.576.3004
http://www.crumbria.it
e-mai!: [email protected]
DlC1'JIJ
DILI!I]Regione
Umbria
0101010
0111110 Consiglio Regionale
C'c,t'O
Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3239. Fax 075.576.3004
http://www.crumbria.it
e-mail: [email protected]
Gruppo consiliare
Socialisti e rifarmisti per l'Umbria
Il Consigliere Massimo Buconi
Gennaio 1-14
7,4016,47
15-31
7,3817,01
Febbraio 1-14
7,2517,22
15-28
7,0917,40
Marzo 1-14
6,4817,58
15-31
6,2518,14
Aprile 1-14
5,5618,33
15-30
5,3318,48
Maggio 1-14
5,0919,06
15-31
4,5219,21
Giugno 1-14
4,3919,36
15-30
4,3619,45
Luglio 1-14
4,3919,47
15-31
4,4819,42
Agosto 1-14
5,0419,28
15-31
5,1819,10
Settembre 1-14
5,3618,44
15-30
5,5018,20
Ottobre 1-14
6,0717,52
15-31
6,2317,29
Novembre 1-14
6,43 17,04
15-30
7,0016,49
Dicembre 1-14
7,1916,39
15-31
7,3216,38
4 ter. Nel periodo di vigenza dell'ora legale gli orari
indicati sono posticipati di un'ora.
5. Le buche o leforate aperte per l'estrazione, devono
essere subito dopo riempite con il medesimo terreno di scavo.
6. È permesso per ogni raccoglitore il contemporaneo
uso di due cani da ricerca di tartufi salvo quanto previsto
dal quarto comma dell'art. lO.
7. Il cane da ricerca di tartufi, ai fini dell 'iscrizione
all'anagrafe istituita ai sensi della legge regionale
25 novembre 1986, n. 43, deve essere munito di un codice
di riconoscimento integrato con un segno distintivo.
8. In relazione all'andamento climatico stagionale, su
proposta delle Comunità montane, la Giunta regionale
può introdurre variazioni al calendario di raccolta dandone
adeguata pubblicità.
9. La Comunità montana, qualora sia necessaria la razionalizzazione
della raccolta al fine di evitare gravi danni al
patrimonio tartufigeno, alla struttura chimico-fisica del terreno
nonché al patrimonio boschivo o per altri gravi motivi,
può limitar~ o sospendere temporaneamente la raccolta.
Art. 13.
(Idoneità per la raccolta)
(Testo dell'articolo 13 della legge regionale 28febbraio 1994,
n. 6, così come modificato e integrato dall'articolo 7 della
legge regionale 26 marzo 1997, n. lO, con la sostituzione del
comma 4 e dall'articolo 11 della legge regionale 26 maggio
2004, n. 8, con l'aggiunta del comma 2 bis).
l. Per ottenere l'autorizzazione alla raccolta del tartufo,
il raccoglitore deve sostenere un esame di idoneità
presso la Comunità montana competente per terri/orio,
davanti al/a commissione di cui all'art. 6.
2. Le materie di esame riguardano le tecniche di
raccolta dei tartufi e di miglioramento delle tartufaie, le
vigenti normalive nazionali e regionali, la biologia ed il
riconoscimento delle varie specie di tartufo.
2 bis. Per facilitare la conoscenza delle materie indicate
al comma 2, le Comunità montane e le Associazioni
tartufai possono organizzare appositi corsi.
3. Il rilascio dell'autorizzazione è documentato con
apposito tesserino recante le generalità e lafotografia del titolare.
4. Il tesserino è rilasciato dalla Comunità montana
com etente er territorio ed è valido er tutto il territorio
Art.12 comma 9. Aggiungere: "Tale
limitazione o sospensione può
riguardare anche singole
Specie di tartufo e singoli territori
comunali. La Comunità montana
provvederà ad effettuare la dovuta
informazione". (Andrebbe comunque
prevista una procedura già nel
Regolamento).
Palazzo Cesaroni
DU'JICl
DI~llIJRegione Umbria
OI!)lJIO
[Ilillil Consiglio Regionale
DJQJillO
Gruppo consiliare
Socialisti e riformisti per l'Umbria
IlConsigliere Massimo Buconi
nazionale. La sua efficacia è di cinque anni, al termine dei
quali il titolare può richiedere alla competente Comunità
montana, entro il 3\ dicembre dell'anno di scadenza, la
convalida per il quinquennio successivo mediante l'apposizione
del timbro datario e previo versamento della tassa
annualmente dovuta.
5. Sono esenti dalla prova d'esame coloro che sono già
muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della
presente legge.
6. Non sono soggetti agli obblighi di cui al primo
comma iraccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà
O
comunque da essi condotti.
Art. 14.
(Autorizzazione alla raccolta)
1. A seguito dell'esito positivo dell 'esame di cui al precedente art. 13, lo
Comunità montana competente
per territorio, in relazione al luogo di residenza del
richiedente, rilascia il /esserino di autorizzazione alla
raccolta secondo il modello uniforme predisposto dalla Giunta regionale.
2. Per i residenti in comuni non facenti parte di alcuna
Comunità montana, la prova di esame ed il rilascio del
tesserino sono effettuati dalla Comunità montana più
vicina a detti Comuni.
Art. 15.
(Iniziative finanziarie)
(Testo dell'articolo 15 della legge regionale 28febbraio 1994,
n. 6, casi come modificato e integrato doli 'articolo 8 della
legge regionale 26 marzo 1997, n. lO, dall'articolo 50 della
legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 e dall'articolo 12
della legge regionale 26 maggio 2004, n. 8).
l. La Regione, limitatamente alle esigenze di sperimentazione,
e le Comunità montane, per quanto riguarda la
tutela e ia valorizzazione del patrimonio tartuficolo e per
l'incremento della produzione dei tartufi, promuovono e
sostengono iniziative pubbliche, ritenute utili pei l'approfondimento
e la divulgazione delle conoscenze tecnicoscientifiche.
2. Ai fini del comma l, sulla base di appositi piani, possono essere finanziate;
a) attivitàformative di qualificazione e di aggiornamento
del personale tecnico e di quello preposto
alla vigilanza, nonché corsi per la vigilanza volontaria;
b) centri di ricerca e di sperimentazione, anche per
scopi scientifici, gestiti da Enti pubblici;
c) centri a gestione associata pubblica, anche con la
partecipazione di privati, per la raccolta e la conservazioné dei tartufi;
d) iniziative promozionali, pubblicitarie informative
e culturali in materia di tartuficoltura;
e) realizzazione da parte delle Comunità montane,
con obbligo di conduzione, di tartufaie coltivate e/o
controllate, anche afini sperimentati o dimostrativi, su terreni pubblici;
f) impianto di tartufaie coltivate, realizzate da imprenditori
agricoli a titola principale, a norma del regolamento
C.E.E. 797 del 12 marzo 1985 e delle norme
attuative re ionati, coltivatori diretti, ro rietari ed a
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3239 - Fax 075.576.3004
http://www.crumbria.it
e-mail: [email protected]
Clc'DIO
DI~I~I]
Regione Umbria
[jU:lD
Dllil!l] COlisiglio Regionale
0101"10
Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3239 - Fax 075.576.3004
hUp:JJwww.crumbria.it
e-mai!: [email protected]
Gruppo consiliare
Socialisti e rifonnisti per l'Umbria
Il Consigliere Massimo Bucon;
coloni, mezzadri, enfiteuti, compartecipanti e
loro coadiuvantifami/iari, oppure realizzato con l'impiego
della manodopera delle Comunità montane in
base ad apposite cotlVenz;oni con i proprietari dei terreni interessa/i;
fbis} la costituzione di zone sperimentali a gestione
speciale previo accordo tra le Comunità montane e le Associazioni tartufai.
3. Gli impianti di cui alle leI/ere e} ed Q del comma
precedente, sono ammessi al contributo regionale, purché
ubicati in terreni idonei, compresi nelle aree di cui al
successivo art. 19, con l'obbligo da parte del conduttore
di mantenere la coltura per almeno ,]O anni.
4. La produzione, commercializzazione o distribuzione
a qualsiasi titolo di piantine micorizzate con funghi del
genere Tuber (tartufi) all'interno del territorio regionale
deve rispettare le nonne vigenti in materia di vivaistica perquanto riguarda la
certificazione della pianta simbionte e
della specie di tartufo utilizzata.
5. L'Azienda costituita ai sensi dell'articolo 112, comma
6 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, cura la
produzione di piante tartufigene certificate con le modalità
stabilite con la presente legge.
Art. 16.
(Modalità di finanziamento)
(festo dell'articolo 16 della legge regionale 2Sfebbraio 1994,
n. 6, così come modificato dall'articolo 9 della legge regionale
26 marzo 1997, n. lO, con la sostituzione del comma 3).
1. l jìnanziamen/i previsti dal precedente articolo
vengono concessi in conto capitale:
a} per le voci a}, b}, c), d}, e} fino ad un massimo
dell 'SOper cento della spesa ammessa;
b) per la voce Q fino ad un massimo del 50 per cento
della spesa ammessa.
2. La determinazione del contributo avviene sulla
base del pr<Nentivo di spesa redalto secondo il prezzario
dei lavori forestali, vigente alla data di presentazione della domanda.
3. L'erogazione del contributo, relativo all'art. 15, comma
2, lettera I), è subordinata alla presentazione del
consuntivo di spesa e dei verbali del collaudo effetruato dai
tecnici della Comunità montana.
Art. 17.
(Progetti speciali)
l. Per quanto concerne la predisposizione, il finanziamento
e la realizzazione di progetti speciali di impianti
tarluficoli, che si inseriscono nella normativa regionale,
statale o della Comunità economica europea, vale quanto
dispasto dall'art. 3 della legge regionale 16 dicembre
19S3, n. 47.
Art.lS.
(Albi regionali)
(festo dell'articolo 18 della legge regionale 28febbraio 1994,
n. 6, così come modificato dall'articolo lO della legge regionale
26 marzo 1997, n. lO, con la sostituzione dei commi l e
3).
l. Nel rispetto delle direttive regionali le Comunità
Art.15 comma
3. Sostituire con
"almeno anni 15".
Art.15, aggiungere un comma 6: "La
Regione favorisce e incentiva la
gestione associata di terreni tartuficoli
da parte delle Associazioni di tartufaitartuficoitori, con interventi
manutentori e migliorativi, attraverso
accordi con i proprietari e/o conduttori
dei fondi."
cnCl::J
Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
0101010
Tel. 075.576.3239 - Fax 075.576.3004
CJGruJO
http://www.crumbria.i1
e-mai!: [email protected]
[I]I~IDRegione Umbria
[I]I~IDConsiglio Regionale
Gruppe censiliare
Socialisti e riformisti per l'Umbria
Il Consigliere
Massimo Buconi
mentane istituiscono appositi albi, che vengono trasmessi
alla Giunta regionale nei quali verranno iscritte
le tartufaie controllate e coltivate a norma degli arll. 4,8 e 9.
2. Nel rispettivo albo sono annotati i dati relativi ai
soggetti che conducono le tartufaie, la documentazione
catastale relative ai terreni, nonché la porzione di terreno
interessato dalle tartufaie ed ogni eventuale successiva
variazione, che va comunicata a cura dei soggetti
medesimi, così come l'eventuale cessazione della raccolta o della coltivazione.
3. Le Comunità montane, trasmettono, semestralmente,
alla struttura amministrativa regionale competente in
materia di tartuficoltura, gli aggiornamenti degli albi dicui al comma I. della
coltivazione.
3. Le Comunità montane, trasmettono, semestralmente,
alla struttura amministrativa regionale competente in
materia di tartufi coltura, gli aggiornamenti degli albi di cui al comma I.
Art. 19.
(Zone geografiche)
(Testo dell'articolo 19 della legge regionale 28febbraio 1994,
n. 6, così come sostituito dall'articolo 13 della legge regionale
26 maggio 2004, n. 8).
l. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente
legge, le Comunità montane, anche in collaborazione con
le Associazioni tartufai, effettuano la mappatura in scala
I :25.000 delle zone particolarmente vocate alla diffusione
della tartuficoltura.
2. I Comuni possono inserire tali aree nel Piano regolatore
generale quali zone di particolare rispetto naturalistico.
3. Nelle aree patticolarmente vocate è vietato il taglio di
specie arboree ed erbacee per almeno tre metri lungo le
sponde dei corsi d'acqua ed è vietato qualsiasi intervento
di modifica dei fossi e dei corsi d'acqua.
Art. 19-bis.
(Vigilanza)
(Articolo aggiunto dall'articolo 11 del/a legge regionale 26 marzo 1997, n.
IO).
I. La vigilanza sul rispetto della presente legge è effettuata dai soggetti
individuati nei commi l e 2 dell'art. 15 della legge 16 dicembre 1985, n. 752.
2. La Giunta regionale istituisce appositi corsi di formazione
e aggiornamento professionale ai fini di una
migliore qualificazione degli organi di vigilanza di cui al com ma l.
Art. 20.
(Sanzioni amministrative)
(Testo dell'articolo 20 della legge regionale 28febbraio 1994,
n. 6, così come modificato dall'articolo 12 della legge regionale
26 marzo 1997, n. 10 e dall'articolo 14 della legge regionale
26 maggio 2004,n.8).
J. Le competenze amministrative in materia di sanzioni
sono attribuite alle Comunità montane nel rispetto
delle procedure generali e speciali previste dalla legge
16 dicembre 1985, n. 752, dalla legge regionale 30
ma io 1983, n. 15 e successive modificazioni ed inte azioni.
l'nSI]
CI~IIID Regione Umbria
OICIJJiJ
QI~IIID Consiglio Regionale
CMèY'J
Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2.06121
PERUGIA
Tel. 075.576.3239 - Fax 075.576.3004
http://www.crumbria.it
e.mail: [email protected]
Gruppo consiliare
Socialisti e rifonnisti per l'Umbria
Il Consigliere Massimo Buconi
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte
con riferimento alle jattispecie e nei limiti minimi e
massimi di seguito indicati:
a) ricerca dei tartufi senza \'ausilio del cane, da euro 155,00 a euro 1.549,00;
b) scavo con attrezzi diversi da quelli consentiti: da euro 52,00 a euro 516,00;
c) sarchiatura delle tartufaie naturali a profondità
superiore a cm. IO per il Tuber Melanosporum, a cm. 5
per il Tuber Aestivum e a cm. 17 per le altre specie per
ogni decora di terreno ofrazioni superiori a mq. IO: da euro 5,00 a euro 52,00;
d) lavorazione andante delle tartufaie naturali, per
ogni decora di terreno o frazione superiore a mq. 50: da euro 5,00 a
eur052,00;
e) apertura di buche senza l'ausi/io del cane o mancata riempi/ura delle
stesse: per ogni buca, da euro 5,00 a euro 52,00;
f) ricerca e raccolta di tartufi senza essere muniti
del tesserino prescritto sempreché non se ne dimostri
lo validità ed il possesso esibendo, nel termine perentorio
di 20 giorni dalla data di contestazione dell'infrazione
all'autorità regionale preposta all'applicazione
delle sanzioni amministrative: da euro 258,00 a euro 2.582,00;
g) raccolta dei tartufi in periodo di divieto: da euro 258,00 a euro 2.582,00;
h) raccolta di tartufi nelle aree rimboschite, per un
periodo di 15 anni dalla data del rimboschimento: da euro 5,00 a euro 52,00;
\! raccolta di tartufi immaturi o avariati: da euro 155,00 a euro 1.549,00;
l) raccolta di tartufi durante le ore notturne, da un 'ora dopo il tramonto ad
un'ora prima dell'alba: da euro 52,00 a euro516,00;
m) raccolta abusiva di tartufi entro le zone tabellate
in quanto tartu/aie control/ate o coltivate, anche consorziali,
salve le sanzioni penali: da euro 258,00 a euro 2.582,00;
n) commercio di tartufi freschi fuori dal periodo
di raccolta o appartenenti a specie non ammesse o
senza il rispetto delle modalità prescritte dall'art. 7
della legge 16 dicembre 1985, n. 752: da euro 516,00 a euro 5.165,00;
o) lavorazione e commercio di tartufi conservati da
parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 8 della
legge 16 dicembre 1985, n. 752: da euo 258,00 a euro 2.582,00;
p) commercio di tartufi conservati, senza il rispetto
delle modalità prescritte dagli articoli 9, IO, Il, 12, 13 e
14 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, salvo che ilfatto
non costituisca reato, a norma degli artt. 515 e 516 del
codice penale: da euro 258,00 a euro 2.582,00;
q) tabellazione illegittima di terreni: da euro 5,00 euro 52,00
per ogni tabella apposta con l'obbligo della
immediata rimozione a cura del proprietario o conduttore;
r) ricerca dei tartufi nei terreni soggetti a vincolo
in violazione delle disposizioni di cui al terzo e quarto
comma dell'art. IO: da euro 258,00 a euro 2.582,00;
s) inadempienza alle prescrizioni di cui all'art. 5: da euro 155,00 a euro
1.549,00 per e/laro di superficie riconosciuta controllata;
t) ricerca di tartufi effettuata con un numero di cani superiore a quello
prescri/lo: per ogni cane in più, da euro 155,00 a euro 1.549,00;
u) commercio di piante in modo non conforme a
quanto previsto dal comma 4 dell 'art. 15: per ogni pianta
commercializzata, senza le indicazioni, da euro 10,00 a euro 103,00;
Art.20 comma 2 lo Dopo le parole
"prima dell'alba", aggiungere: "e nei
territori sottoposti a limitazione o
sospensione della raccolta da parte
della Comunità montana: "
Regione Umbria
I
lo ,O Consiglio Regionale
CI~ LIO
Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3239 - Fax 075.576.3004
http://www.crumbria.it
e-mail: [email protected]
Gruppo consiliare
Socialisti e rifonnisti per l'Umbria
Il Consigliere Massimo Buconi
v) danneggiamento o asportazione di tabelle: da euro 25,00 a euro 258,00 per
ogni tabella danneggiata o
asportata, oltre alle eventuali sanzioni penali;
z) per ogni tabella non apposta su idoneo palo: da euro 3,00 a euro 26,00.
3. Le violazioni sanzionate al precedente comma comportano
sempre, quando ne ricorrano gli estremi, la confisca dei tartufi.
4. Le violazioni di cui alle lettere b), e), g) ed m) del
precedente comma, comportano il ritiro del tesserino e la sospensione
dell'autorizzazione per un periodo di tempo da sei mesi a due anni.
5. Nell'ipotesi di reiterate e gravi violazioni, può
motivatamente disporsi la revoca dell'autorizzazione.
6. I provvedimenti di sospensione o di revoca delle
autorizzazioni sono adottati dalla Comunità montana
con contestuale invio di copia del provvedimento al Servizio
programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana della
Regione.
7. (Abrogato).
Art. 21.
(Abrogazioni)
l. Sono abrogate lo legge regionale 2 maggio 1980,
n. 38 e lo legge regionale 7 marzo 1983, n. 4.
2. Sono soppresse le parole:
l) «della tartuficoltura e)) all'art. 7 primo comma
leI/era c), della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 47;
2) «dei tartufi)) all 'art. 2 primo comma, lel/. h), della
legge regionale 12 agosto 1981, n. 55;
3) «dei tartufi)) alla denominazione del capitolo 8425 del bilancio 1987.
Art. 22.
(Tassa di concessione)
(Testo dell'articolo 22 della legge regionale 28 febbraio 1994,
n. 6, così come sostituito dall'articolo 13 della legge regionale
26 marzo 1997, n. lO e modificato dal/'articolo 15 della legge
regionale 26 maggio 2004, n. 8, con lo sostituzione del comma 4).
]. La tassa di concessione regionale, prevista per l'abilitazione
alla ricerca e alla raccolta dei tartufi, è dovuta,
annualmente, entro il 31 gennaio, n.ella misura fissata al
numero d'ordine 27 della tariffa delle tasse sulle concessioni
regionali, approvata con decreto legislativo 22 giugno
1991, n. 230 e successive modificazioni ed è versata alla
Comunità montana competente per territorio. La ricevuta
del versamento deve essere conservata unitamente al tesserino
di autorizzazione ed esibita, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.
2. La tassa annuale non è dovuta se l'attività di ricerca
e raccolta non è esercitata nell'anno di riferimento.
3. Per la ricerca e la raccolta di tartufi senza aver
effettuato il pagamento della prescritta tassa annuale, si
applicano le sanzioni tributarie previste dall'art. 6 della
legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 e successive modificazioni
e integrazioni e le relative procedure ..
Il sessanta per cento dei proventi derivanti dalla tassa
di concessione e quelli derivanti dalle sanzioni di cui
all'articolo 20 spettano alle Comunità montane, che li
utilizzano per interventi di tutela, di miglioramento e
valorizzazione nel settore della tartufi coltura e di sostegno
4,;
Art: 22 comma 4. Aggiungere dopo
Associazioni tartufai "-tartuficoltori" e
in calce al comma: "Quando tali
Associazioni opera da almeno cinque
anni, dovrà essere concessso un
contrib
annuo minimo ari al ...
CIOIGIJ
Palazzo Cesaroni
CHùtO
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3239 - Fax 075.576.3004
http://www.crumbria.it
e-mail: [email protected]
CUI] Regione Umbria
OIJIOI]
CltlllJ Consiglio Regionale
Gruppo consiliare
Socialisti e riformisti per l'Umbria
Il Consigliere Massimo Buconi
all'attività delle AssociaziollU"-rltJfa(. 5. Sono di competenza delle Comunità
montane le funzioni
amministrative inerenti l'applicazione della legge
regionale n. 57 del 1980, compresa la decisione dei ricorsi
amministrativi e di rappresentanza in giudizio, limitatamente
alla tassa di concessione regionale per l'abilitazione
alla ricerca e raccolta dei tartufi,
6. Le istanze di rimborso devono essere presentate alla
Comunità montana competente per territorio, che provvede
all'istruttoria e ai relativi adempimenti.
7. 11trasferimento dalle Comunità montane alla Regione
delle somme di cui al comma 4 deve essere effettuato
entro il mese successivo a quello della riscossione, Saranno
stabiliti dalla Giunta regionale i tempi e le modalità per
la comunicazione alla Regione dei dati relativi alle riscossioni effettuate.
Art. 22 bis.
(Norme regolamentari)
(Articolo aggiunto dall'articolo 16 della legge regionale 26 maggio 2004, n.
8).
l. La Regione emana entro novanta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge norme regolamentari per
l'attuazione della stessa, sentita la competente Commissione consiliare.
Art. 23.
(Norma transitoria)
l. Coloro che abbiano effettuato il pagamento delle
tasse di cui all'art. 22 nel corso del 1993 sono tenuti,
entro 30 giorni dalla data dell 'entrata in vigore della
presente legge ad effettuare alla tesoreria regionale un
versamento integrativo in dodicesimi relativo al periodo
intercorrente tra lo data di scadenza del tesserino ed il 31 dicembre 1994.
Art. 24.
(Norma finanziaria)
I. All'onere per l'attuazione della presente legge sifa
fronte con le disponibilità esistenti nel bilancio previsionale
dell'esercizio 1994, ai capitoli istituiti in attuazione
della legge regionale 3 novembre 1987, n. 47 e successive modificazioni.
2. Per gli esercizi dal 1994 in poi, l'entità della spesa
per l'attuazione della presente legge sarà stabilita con
legge di bilancio a norma della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.
Art. 25.
(Norme finali)
I. La Giunta regionale può disporre periodici controlli
presso le ditte che esercitano /0 s/occaggio, /0 lavorazione
e il commercio di tartufi, al fine di verificare lo
osservanza delle norme previste dalla legge 16 dicembre
1985, n. 752 e quelle della presente legge.
2. La legge regionale 3 novembre 1987, n. 47, è abrogata. AVVERTENZA -11
testo coordinato della legge su riprodotta
viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Segreteria
generaie della Presidenza, Servizio affari giuridici e legislativi
e Segreteria della Giunta regionale, Sezione assistenza
all'attività legislativa e alla consulenza legale, al solo scopo di
facilitarne lo lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia
de li atti le fS/Olivi ui trascritti.
dei proventi derivanti dalla tassa di
concessione per essere utilizzato
nell 'affitto dei locali per la sede
sociale e per l'espletamento
dell'attività statutaria volta al
sostegno, conoscenza e incentivazione
del tartufo e della tartuficoltura. Tale
contributo dovrà essere regolarmente
rendicontato alla Comunità montana
elargente ".
Palazzo Cesaroni
DUvlO
C111]10 Regione Umbria
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3239 - Fax 075.576.3004
http://www.crumbria.it
e-mail: [email protected]
[JUJJ
DI~IIIDConsiglio Regionale
CfCf"f,]
Gruppo consiliare
Socialisti e riformisti per l'Umbria
Il Consigliere Massimo Buconi
NOTE
Nota all'articolo l, comma l:
La legge /6 dicembre /985, n. 752, recante «Normativa
quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei
tartufifreschi o conservati destinati al consumo» è pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 21 dicembre /985 e riprodotta
nel s.o. al Bollettino Ufficiale della Regione n. / dell'8 gennaio /986.
Nota all'articolo 2, comma l, lettera b):
La legge regionole 3 marzo /995, n. 9, recante «Tutela
dell'ambiente e nuove norme in materie di Aree naturali protette
in adeguamento alla legge 6 dicembre /99/, n. 394 e alla legge
8 giugno 1990, n. 142>, è pubblicata nel s.o. n. I al Bollettino
Ufficiale della Regione n. /3 del 15 marzo /995.
Nota all'articolo 9, commi 3 e 4:
Il testo del comma 3 dell'articolo 3 della legge 16 dicembre
/985, n. 752 (si veda la nota all'articolo /, comma /) è il seguente:
<d. - Omissis - Le tabelle devono essere poste ad almeno
2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad
una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed
in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il
successivo, con la scritta a stampa/elio ben visibile da terra:
«Raccolta di tartufi riservata", - Omissis»,
Nota all'articolo IO, comma l:
Il testo dell'articolo 4 della legge /6 giugno /927, n. /766,
recante «Conversione in legge del R.D. 22 maggio /924, n. 751,
riguardante ilriordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D.
28 agosto /924, n. /484, che modifica l'art. 26 del R.D.
22 maggio /924, n. 75/, e del R.D. /6 maggio /926, n. 895, che
proroga i termini assegnati dall'art. 2 del RD.L. 22 maggio
/924, n. 751>,(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del
3 ottobre 1927), è il seguente:
«4. Per gli effetti della presente legge i diritti di cui all 'art. /
sono distinti in due classi:
J o essenziali, se il personale esercizio si riconosca necessario
per i bisogni della vita;
2 outili, se comprendano in modo prevalente carattere e scopo di industria.
Appartengono al/a l a classe i diritti di pascere e abbeverare il
proprio bestiame, raccogliere legna per uso domestico o di
personale lavoro, seminare mediante corrisposta al proprietario,
Alla r classe appartengono, congiunti con iprecedenti o da
soli, i diritti di raccogliere o trarre dal fondo altri prodotti da
paterne fare commercio, i diritti di pascere in comunione del
proprietario e per fine anche di speculazione; ed in generale i
diritti di servirsi del fondo in modo da fl'cavarne vantaggi
economici, che eccedano quel/i che sono necessari al sostentamento
personale efamigliare.
Per gli effetti della presente legge sono reputati usi civici i
diritti di vendere erbe, stabilire iprezzi dei prodotti, far
pagare tasse per il pascolo, ed altri simili, che appartengono
ai Comuni sui beni dei privati, Non vi sono invece comprese
le consuetudini di cacciare, spigolare, roccogliere erbe ed altre della stessa
natura, Di queste gli utenti rimarranno
nell'esercizio, finché non divenf!ano incomoatibili con la
./
é/
<:)
DIJIOIJ
CIJIIIO Regione Umbria
OI0ICI:J
CltlllO Consiglio Regionale
CULYO
Gruppo consiliare
Socialisti e riformisti per l'Umbria
IlConsigliere Massimo Buconi
migliore destinazione data al fondo dal proprietario».
Note all'articolo Il, comma l:
- Per il testo del comma 3 dell'articolo 3 della legge 16
dicembre 1985, n. 752, si veda lo nota all'articolo 9, commi 3 e 4.
- Il testo del comma 2 dell'articolo 4 della legge 16 dicembre
1985, n. 752 (si veda lo nota all'articolo 1, comma l) è il seguente:
«4. - Omissis. - Nel caso di contiguità dei loro fondi lo
tabellazione può essere limitata al/a periferia del comprensorio consorziato
-
Omissis».
Nota all'articolo 12, com ma 7:
La legge regionale 25 novembre 1986, n. 43, recante «Norme
per ridurre e controllare il fenomeno del randagismo» è pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 86 del 28 novembre
1986. La presente legge, modificata dalla legge regionale
30 luglio 1987, n. 35, recante «Modificazione della legge regionale
25 novembre 1986, n. 43. Norme per ridurre e controllare
i1fenomeno del randagismo (in Bollettino Ufficiale della Regione
n. 56 del 5 agosto 1987) dalla legge regionale 12 luglio 1988,
n. 20, recante «Ulteriori modificazioni ed integrazioni della
legge regionale 25 novembre 1986, n. 43. Norme per ridurre e
controllare i1fenomeno del randagismo» (in Bollettino Ufficiale
della Regione n. 46 del 20 luglio 1988) e dalla legge regionale
27 aprile 1990, n. 30, recante «Ulteriori integrazioni della legge
regionale 25 novembre 1986, n. 43: «Norme per ridurre il
fenomeno del randagismolJi> (in Bollettino Ufficiale della Regione
n. 19del2 maggio 1990) è stata, unitamenteaquest'ultima,
abrogata dall'articolo 16, della legge regionale 19 luglio 1994,
n. 19 (in Bollettino Ufficiale della Regione n. 32 de1271uglio1994).
Note all'articolo 15, commi 2, lettera t) e 5:
- Il regolamento CEE 12 marzo 1985, n. 797, del Consiglio
relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie
è pubblicato nella G. u.c.£ n. L 93 del 30 marzo 1985. Il
presente regolamento è stato abrogato dall'articolo 40 del
regolamento CEE n. 2328 del 15 luglio 1991 del Consiglio
relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie
(in G. u.c.£ n. L 218 del 6 agosto I 991).
-11 testo del comma 6 dell'articolo 112 della legge regionale
2 marzo 1999, n. 3, recante «Riordino delle funzioni e dei
compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle
Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997,
n. 59 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112» (pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione n. 15 dellO marzo 1999) è il seguente:
«112. Funzioni riservate alla Regione. Omissis - 6. La
Regione, per la gestione delle attività connesse al vivaismo
pubblico del Vivaio forestale regionale, può istituire ai sensi
dell 'articolo 16, comma 2 dello statuto regionale, un 'Azienda
anche informa di società di capitali a prevalente partecipazione
pubblica, alla quale possono aderire i comuni e gli enti
montani interessati! nonché i soggetti imprenditoriali privati.
- Omissis.).
Nota all'articolo 17, comma l:
11testo dell'articolo 3 della legge regionale 16 dicembre
1983, n. 47, recante «Delega alle Comunità montane delle
unzioni amministrative e de li interventi er il recu ero, la
Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3239 - Fax 075.576.3004
http://www.crumbria.it
e-mail: [email protected]
Palazzo Cesaroni
CHe'!:J
CIUJ Regione Umbria
DlOnO
Dlrlll'] Consìglio Regìonale
DJèJòJCJ
Gruppo consiliare
Socialisti e riformisti per l'Umbria
Il Consigliere Massimo Bucon;
va/orizzazione e /0 sviluppo socio-economico dei territori
collinari e montani (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione n. 79 del 21 dicembre 1983), l'intero testo della
presente legge è stato abrogato dall'articolo 51, comma l,
lettera f), della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28; è il seguente:
(([3 - Progetti speciali. Le Comunità montane provvedono
alla predisposizione ed alla realizzazione di progetti speciali
attinenti lefinalità del precedente art. l, previsti dalla normativa
regionale, statale o della Comunità economica europea.
La Regione può, in casi particolari prowedere direttamente
alla predisposizione di progetti speciali.
Per i progetti di cui al primo comma e per /0 realizzazione di
quelli previsti al secondo comma la Regione può intervenire
con fondi propri al finanziamento della quota a carico delle Comunità
montane
Nota all'articolo 19-bis, comma l:
Il testo dei commi l e 2 dell 'articolo 15 della legge 16
dicembre 1985, n. 752 (si veda la nota all'articolo l, comma l), è il seguente:
«H. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è
affidata agli agenti del Corpo forestale dello Stato.
Sono inoltre incaricati difar rispettare la presente legge le
guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana
e rurale, le guardie giurate volontarie designate da cooperative,
consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale
la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.
- Omissis.».
Note all'articolo 20, commi l e 2, lettere n), o), p);
- Per la legge 16 dicembre 1985, n. 752, si veda la nota
all'articolo l, comma l.
- La legge regionale 30 maggio 1983, n. 15, recante «Norme
per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di
competenza della Regione o di Enti da essa delegati!> è pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 36 del 2 giugno
1983.
-11 testo degli articoli 7, 8, 9, lO, 11, 12, 13 e 14 della legge
16 dicembre 1985, n. 752 (si veda la nota all'articolo l, comma l), è il
seguente:
«7. l tartufifreschi, per essere posti in vendita al consumatore,
devono essere distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi
estranei e impurità.
l tartufi interi devono essere tenuti separati dai tartufi spezzati.
l "pezzi" ed il "tritume" di tartufo devono essere venduti
separatamente, senza terra e materie estranee, distinti per specie e varietà.
Sono considerate "pezzi" le porzioni di tartufo di dimensione
superiore a centimetri 0,5 di diametro e "tri/ume" quelle di dimensione
inferiore.
Sui tartufi freschi interi, in pezzi o in tri/ume, esposti al
pubblico per la vendita, deve essere indicato, su apposito
cartoncino a stampa, il nome latino e italiano di ciascuna
specie e varietà, secondo la denominazione ufficiale riportata
nell'articolo 2, e la zona geografica di raccolta. La delimitazione
della zona deve ess.ere stabilita con provvedimento dell'amministrazione
regionale, sentite le amministrazioni provinciali.
8. La lavorazione del tartu o, er lo conservazione e la
Piazza Italia, 2 ~06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3239 - Fax 075.576.3004
http://www.crumbria.il
e-mail: [email protected]
Palazzo Cesaroni
ClvEIO
Dlll~ID Regione Umbria
DIJI!JIO
CIJIJIJ Consiglio Regionale
D'c'c'O
Gruppo consillare
Socialisti e riformisti per l'Umbria
Il Consigliere Massimo Buconi
successiva vendita, può essere effettuata:
l) dal/e ditte iscritte al/a camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, nel settore delle industrie produttrici
di conserve alimentari, e soltanto per le specie indicate nell 'allegato 2;
2) dai consorzi indicati nel/ 'articolo 4;
3) da cooperative di conservazione e commercializzazione del t(Jrtufo.
9. J tartufi conservati sono posti in vendita in recipienti
ermeticamente chiusi, muniti di etichetta portante il nome
del/a ditta che li ha confezionati, lo località ove ha sede lo
stabilimento, il nome del tartufo in latino e in italiano secondo
lo denominazione indicata nel/'articolo 2 ed attenendosi al/a
specificazione contenuta nel/'ultimo comma del/'articolo 7, lo
classifica e ilpeso netto in grammi dei tartufi sgocciolati,
nonché l'indicazione di «pelati» quando i tartufi sono stati liberati dal/a
scorza.
lO. I tartufi conservati sono classificati come nel/'allegato 2,
che fa parte integrante del/a presente legge.
Il. I tartufi conservati sono confezionati con aggiunta di
acqua e sale o soltanto di sale, restando facoltativa l'aggiunta di
vino, liquore o acquavite, la cui presenza deve essere denunciata
nella etichetta, e debbono essere sottoposti a sterilizzazione
a circa 120 gradi centigradi per il tempo necessario in rapporto
al formato dei contenitori.
L'impiego di altre sostanze, purché non nocive alla salute,
oltre quelle citate, o un diverso sistema di preparazione e
conservazione, deve essere indicato sulla etichetta con termini
appropriati e comprensibili.
È vietato in ogni caso l'uso di sostanze coloranti.
12. 11peso netto indicato nella confezione deve corrispondere
a quello dei tartufi sgocciolati con una tolleranza massima del 5 per cento.
13. Il contenuto dei barattoli eflaconi deve presentare le seguenti
caratteristiche:
a) liquido di governo o di copertura limpido, di colore
scuro nel Tuber melanosporum, brumale, moschatum, e giallastro
più o meno scuro nel Tuber magnatum, aestivum, uncinatum, mesentericum;
b) profumo gradevole e sapore appetitoso tipico della specie;
c) assenza di terra, di sabbia, di vermi e di a/tre materie estranee;
d) esatta corrispondenza con lo specie e classifica indicate nell'etichetta.
14. È vietato porre in commercio tartufi conservati in recipienti
senza etichetta, o immaturi, o non sani, o non ben puliti,
o di specie diversa da quelle indicate nell'articolo 2, o di qualità
o caratteristiche diverse da quel/e indicate nell 'etichetta o nella
corrispondente classifica riportata nell'allegato 2, annesso alla presente
legge».
- 11testo degli articoli 515 e 516 del codice penale è il seguente:
«515. Frode nell'esercizio del commercio.
Chiunque, nell'esercizio di un 'attività commercia/e, ovvero
in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una
cosa mobile per un 'a/tra, ovvero una cosa mobile, per origine,
provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o
pattuita, è punito, qua/ora il fatto non costituisca un più grave
delitto, con lo reclusione fino a due anni o con lo multa fino a lire quattro
milioni
Se si tratta di o
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3239 - Fax 075.576.3004
http:/.www.crumbria.it
e-mail: [email protected]
Cl:'lvIJ
nl~lllD Regione Umbria
CIJUJ
IJlulJIO Consiglio Regionale
DJCfilflJ
Gruppo consiliare
Socialisti e riformisti per l'Umbria
Il Consigliere Massimo Buconi
fino a tre anni o della multa non inferiore a lire duecentomi/a.
516. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio
come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la
reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire due mi/ioni»,
Note all'articolo 21, commi l e 2;
- La legge regionale 2 maggio 1980, n. 38, recante «Disciplina
e valorizzazione della coltura dei funghi e dei tartufi»
è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
n. 29 del 7 maggio 1980. La presente legge, già modificata
dalla legge regionale 7 marzo 1983, n. 4, recante «Modifiche
ed integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1980,
n. 38, riguardante: «Disciplina e valorizzazione della coltura
dei funghi e dei tartufi» (in Bollettino Ufficiale della Regione
n. 18 del 9 marzo 1983), dalla legge regionalela denominazione indicata
nell'articolo 2 ed attenendosi alla
specificazione contenuta nell 'ultimo comma dell 'articolo 7, lo
classifica e il peso netto in grammi dei tartufi sgocciolati,
nonché l'indicazione di «pelati» quando i tartufi sono stati liberati dalla
scorza.
10. l tartufi conservati sono classificati come nell'allegato 2,
che fa parte integrante della presente legge.
J l. I tartufi conservati sono confezionati con aggiunta di
acqua e sale o soltanto di sale, restando facoltativa l'aggiunta di
vino, liquore o acquavite, la cui presenza deve essere denunciata
nella etichetta, e debbono essere sottoposti a sterilizzazione
a circa /20 gradi centigradi per il tempo necessario in rapporto
al formato dei contenitori.
L'impiego di altre sostame, purché non nocive alla salute,
o/tre quelle citate, o un diverso sistema di preparazione e
conservazione, deve essere indicato sulla etichetta con termini
appropriati e comprensibili.
È vietato in ogni caso l'uso di sostanze coloranti.
12.11 peso netto indicato nella confezione deve corrispondere
a quello dei tartufi sgocciolati con una tolleranza massima del 5 per cento.
13. 11contenuto dei barattoli efiaconi deve presentare le seguenti
caratteristiche:
a) liquido di governo o di copertura limpido, di colore
scuro nel Tuber melanosporum, brumale, moschatum, e giallastro
più o meno scuro nel Tuber magnatum, aestivum, uncinatum, mesentericum;
b) profumo gradevole e sapore appetitoso tipico della specie;
c) assenza di terra, di sabbia, di vermi e di a/tre materie estranee;
d) esatta corrispondenza con lo specie e classifica indicate nell 'etichetta.
14. È vietato porre in commercio tartufi conservati in recipienti
senza etichetta, o immaturi, o non sani, o non ben puliti,
o di specie diversa da quelle indicate nell'articolo 2, o di qualità
o caratteristiche diverse da quelle indicate nell'etichetta o nella
corrispondente classifica riportata nell'allegato 2, annesso alla presente
legge» ..
- 11testo degli articoli 515 e 516 del codice penale è i/ seguente:
«515. Frode nell'esercizio del commercio.
Chiunque, nell'esercizio di un 'attività commerciale, ovvero
in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all 'acquirente una
cosa mobile er un 'altra, ovvero una cosa mobile, er ori ine,
Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3239 - Fax 075.576.3004
http://www.crumbria.it
e.mail: [email protected]
OJJl!j1J
CIJI~IORegione Umbria
OIOICIO
b'!'!'B
Consiglio Regionale
Gruppo consiliare
Socialisti e riformisti per l'Umbria
IlConsigliere Massimo Bucon;
provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o
pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave
delitto, con lo reclusione fino a due anni o con lo multa fino a
/ire quattro milioni.
Se si tratta di oggetti preziosi, lo pena è della reclusione
fino a tre anni o della multa non inferiore a lire duecentomila.
516. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio
come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la
reclusione fino a sei mesi O con la multa fino a lire due milioni».
Note all'articolo 21, commi l e 2;
- La legge regionale 2 maggio 1980, n. 38, recante «Disciplina
e valorizzazione della coltura dei funghi e dei tartufi»
è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
n. 29 del 7 maggio 1980. La presente legge, già modificata
dalla legge regionale 7 marzo 1983, n. 4, recante «Modifiche
ed integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1980,
n. 38, riguardante: «Disciplina e valorizzazione della coltura
dei funghi e dei tartufi» (in Bollettino Ufficiale della Regione
n. 18 del 9 marzo 1983), dalla legge regionale27 giugno 1983, n. 21, recante
«Nuova disciplina per la
valorizzazione, la raccolta e la commercializzazione dei
funghi epigei spontanei» (in Bollettino Ufficiale della Regione
n. 43 del 6 luglio 1983) e dall'articolo unico della legge
regionale 22 gennaio 1986, n. 4, recante «Modificazione
dell'art. 5 della legge regionale 1980, n. 38, recante: disciplina
e valorizzazione della coltura dei funghi e dei tartufi» (in
Bollettino Ufficiale della Regione n. 5 del 27 gennaio 1986),
è stata abrogata dall'articolo 17, della legge regionale 3
novembre 1987, n. 47, recante «Norme concernenti la disciplina
della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio
dei tartufi» (in Bollettino Ufficiale della Regione n. 81 del 6 novembre 1987).
-Lo legge regionale 7 marzo 1983, n. 4, recante «Modifiche
ed integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 38,
riguardante: «Disciplina e valorizzazione della coltura dei
funghi e dei tartufi» è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione n. 18 del 9 marzo 1983.
-11 testo dell'articolo 7, comma l, lettera c) della legge
regionale 16 dicembre 1983, n. 47 (si veda lo nota all'articolo
17, comma l), così come modificato dalla presente legge è il seguente:
«[7 Attività promozionali. Omissis - c) attività promozionali
nel settore della trasformazione dei prodotti della montagna; -
_--Omissis.]»
.-11 testo dell'articolo 2, comma l, lettera h) della legge
regionale 12 agosto 1981, n. 55, recante «Norme per lo
incentivazione di attività produttive e va/orizzazione delle
risorse naturali dei prodotti del bosco e del sottobosco»
(pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 45 del 19
agosto 1981). [L'intero testo della legge è stato abrogato
dall'articolo 51, comma l, lettera e) della legge regionale 19
novembre 2001, n. 28, recante «Testo unico regionale per le
foreste» (in s.o. n. l al Bollettino Ufficiale della Regione n. 58
del 28 novembre 2001)J così come modificato dalla presente legge è il
se ente:
Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2.06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3239 - Fax 075.576.3004
http://www.crumbria.it
e-mail: [email protected]
[I:I:IJ
Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 . 06121 PERUGIA
DI0IC'IU
Tel. 075.576.3239 - Fax 075.576.3004
[ljlllJ Regione Umbria
[lll]l] Consiglio Regionale
LJèJùJJ
Gruppo consiliare
Socialisti e riformisti per l'Umbria
Il Consigliere Massimo Buconi
«[2 - Omissis - h) iniziative per la coltivazione, va/orizzazione,
miglioramento colturale e produllivo dei funghi, dei prodolli
del bosco e sOllobosco;] »..
Note all'articolo 22, commi 1,3 e 5:
-11 decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, recante
«(Approvazione della tariffa sulle concessioni regionali ai sensi
dell'art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito
doli 'art. 4 della L. 14 giugno 1990, n. 158» è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 179 del l "agosto 1991.
- 11testo vigente dell'articolo 6 della legge regionale 28
maggio 1980, n. 57, recante «Nuova disciplina delle tasse
sulle concessioni regionali» (pubblicata nel s.o. n. 2 del
Bollettino Ufficiale della Regione n. 34 del 28 maggio 1980) è il seguente:
«6 Sanzioni. - J. Chi esercita una attività per la quale è
necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali
senza aver ottenuto l'atto stesso, è punito con la sanzione
amministrativa dal cento al duecento per cento della
tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a lire duecentomila.
2. Chi non esegue, in tutto o in parte, alla prescrilla scadenza
il pagamento della tassa annuale sulle concessioni regionali, è
punito con lo sanzione amministrativa pari al trenta per cento
del tributo dovuto, salvo quanto previsto, per i casi di ravvedimento,
doli 'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997 e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. 11pubblico ufficiale che emelle atti soggetti a tassa sulle
concessioni regionali, senza che sia stato effettuato il pagamento
del tributo previsto è punito con lo sanzione amministrativa
da lire duecentomila a lire un milione. L'importo della tassa
resta a carico del titolare dell'atto autorizzatorio, al quale si
applicano le sanzioni previste per l'omesso pagamento, se
spontaneamente provvede al versamento entro sei mesi dal
rilascio dell'atto>!.Note all'articolo 24, commi l e 2:
-La legge regionale 3 novembre /987, n. 47, recante «Norme
concernenti lo disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione
e commercio dei tartufi>! (pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. 81 del 6 novembre 1987) è stata
abrogata dall'articolo 25 della presente legge.
- La legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, recante «Norme
di contabilità regionale in attuazione della legge 19 maggio
1976, n. 335>!(pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regionen. 19 dellO
maggio 1978) è stata abrogata dall'articolo 109,
comma l, lellera a) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.
Note all'articolo 25, commi l e 2:
- Per lo legge 16 dicembre 1985, n. 752, si veda lo nota all'articolo l, comma
l.
- Per lo legge 3 novembre 1987, n. 47, si vedano le note
011 'articolo 24, commi l e 2.
Avv. PAOLA MANUALl- Direttore responsabile
Registrazione presso
http://www.crumbria.it
e-mai!: [email protected]