SCHEDA RIASSUNTIVA DESCRIZIONE: Cittadini U.E.
Transcript
SCHEDA RIASSUNTIVA DESCRIZIONE: Cittadini U.E.
SCHEDA RIASSUNTIVA ARGOMENTO: Cittadini U.E. ed extra U.E. – disciplina relativa al soggiorno in territorio italiano – documentazione per intestazione veicoli DESCRIZIONE: Cittadini U.E. SOGGIORNO FINO A 3 MESI I cittadini U.E., e i loro familiari al seguito, hanno diritto di soggiornare in Italia senza alcuna condizione o formalità per un periodo non superiore a 3 mesi. Devono possedere il documento di identità straniero valido per l'espatrio (ad es. passaporto). Se i familiari al seguito sono cittadini EXTRA U.E. devono possedere il passaporto in corso di validità recante il visto d'ingresso. I cittadini U.E., e i loro familiari al seguito, che soggiornano in Italia per un periodo non superiore a 3 mesi non possono essere intestatari di veicoli. Possono solo richiedere il rilascio delle targhe E.E. (Escursionisti Esteri) con validità non superiore a 3 mesi. SOGGIORNO SUPERIORE A 3 MESI I cittadini U.E. e i loro familiari al seguito, anch'essi cittadini U.E., dopo 3 mesi dall'ingresso in Italia devono iscriversi all'Anagrafe del Comune di residenza che rilascia immediatamente una attestazione con l'indicazione delle generalità del cittadino, della sua dimora in Italia e della data della richiesta. I cittadini U.E. e i loro familiari al seguito, anch'essi cittadini U.E., che soggiornano in italia per un periodo superiore a 3 mesi possono essere intestatari di veicoli, allegando alla formalità uno dei seguenti documenti: – fotocopia della Carta d'Identità rilasciata dal Comune di residenza – fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento anche rilasciato dallo Stato U.E. di provenienza, unitamente a fotocopia della attestazione di iscrizione anagrafica rilasciata dal Comune di residenza – dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art.46 DPR 445/2000 – certificato di residenza in bollo Se i familiari al seguito sono cittadini EXTRA U.E., devono possedere la carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione rilasciata dalla Questura e avente validità 5 anni. Devono allegare alla formalità la fotocopia della carta di soggiorno unitamente a uno dei seguenti documenti: – fotocopia della Carta d'Identità o altro documento di riconoscimento rilasciato in Italia – fotocopia del passaporto in corso di validità con visto d'ingresso. SOGGIORNO PERMANENTE I cittadini U.E. e i loro familiari al seguito, anch'essi cittadini U.E., che hanno soggiornato legalmente e in via continuativa per 5 anni in Italia hanno diritto al soggiorno permanente comprovato dal rilascio di una attestazione da parte del Comune di residenza. I cittadini U.E. e i loro familiari al seguito, anch'essi cittadini U.E., che soggiornano in Italia in modo permanente possono essere intestatari di veicoli , allegando alla formalità uno dei seguenti documenti: – fotocopia della Carta d'Identità rilasciata dal Comune di residenza – fotocopia di un documento d'identità o di riconoscimento anche rilasciato dallo Stato U.E. di provenienza, unitamente a fotocopia della attestazione di soggiorno permanente rilasciata dal Comune di residenza – dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art.46 DPR 445/2000 – certificato di residenza in bollo Se i familiari al seguito sono cittadini EXTRA U.E., devono possedere la carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini Europei rilasciata dalla Questura. Devono allegare alla formalità la fotocopia della carta di soggiorno unitamente a uno dei seguenti documenti: – fotocopia della Carta d'Identità o altro documento di riconoscimento rilasciato in italia – fotocopia del passaporto in corso di validità con visto d'ingresso. Cittadini EXTRA U.E. I cittadini EXTRA U.E. che intendono soggiornare in Italia per un periodo superiore a 3 mesi devono richiedere il permesso di soggiorno entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso in italia. Coloro ai quali è stato rilasciato un permesso di soggiorno in corso di validità da almeno 5 anni possono richiedere il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Il permesso è a tempo indeterminato e sostituisce la carta di soggiorno prevista dalla vecchia normativa. I cittadini EXTRA U.E. possono essere intestatari di veicoli allegando alla formalità: – fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità o ricevuta della richiesta di rinnovo se soggiornano in italia da oltre 3 mesi – fotocopia del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo se soggiornano in Italia da almeno 5 anni PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO: – in corso di primo rilascio – in corso di rinnovo E' consentito il rilascio di documenti di circolazione e certificati di proprietà intestati a cittadini EXTRA U.E. che siano in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato o il cui permesso sia in corso di rinnovo. – Primo rilascio: alla formalità, oltre alla fotocopia del documento d'identità o di riconoscimento, deve essere allegata la ricevuta postale o la ricevuta rilasciata dalle competenti Autorità di P.S. attestante la presentazione della richiesta di primo rilascio da effettuare entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso in Italia. – Rinnovo: alla formalità, oltre alla fotocopia del documento d'identità o di riconoscimento, deve essere allegata la ricevuta postale o la ricevuta rilasciata dalle competenti Autorità di P.S. attestante la presentazione della richiesta di rinnovo da effettuare prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro 60 gg. dalla data di scadenza. In caso di permesso di soggiorno scaduto occorre allegarlo in fotocopia. Non sono accettate le ricevute di prenotazione per la presentazione delle istanze di primo rilascio o di rinnovo dei permessi di soggiorno. IMPORTANTE: agli Uffici Provinciali D.T.T. e agli Uffici Provinciali A.C.I. non competono le verifiche relative al rispetto dei tempi di richiesta per il rilascio del primo permesso di soggiorno e del rinnovo dello stesso. Il possesso della ricevuta attestante la presentazione della richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno è l'unica condizione che gli Uffici Provinciali sono tenuti ad accertare. Sarà compito delle Autorità di P.S. provvedere all'eventuale ritiro dei documenti di circolazione intestati a cittadini EXTRA UE che risultino non possedere i requisiti di legge per il rilascio o il rinnovo dei permessi di soggiorno. RIFERIMENTI NORMATIVI: – • • – • • – • • Decreti Legislativi n. 3/2007 (in vigore dal 14.02.2007) n.30/2007 (in vigore dal 11.04.2007) Circolari Ministeriali n. 19 del 06.04.2007 Ministero dell'Interno n. DIV 6 44878 del 14.05.2007 Ministero dei Trasporti Terrestri Circolari D.S.D. n. 5453 del 12.04.2007 n. 13925 del 22.10.2007 INFORMAZIONI UTILI: – La Circolare n.19/2007 del Ministero dell'Interno ha precisato che: • per familiari si intendono: il coniuge i discendenti, propri o del coniuge, di età inferiore ai 21 anni o a carico gli ascendenti diretti a carico, propri o del coniuge • i cittadini U.E. attualmente in possesso della carta di soggiorno in corso di validità, che è stata abolita dal D.Lgs. n.30/2007, non sono obbligati a presentare la documentazione prevista dal suddetto decreto fino alla scadenza del documento. – La Circolare n. DIV 6 44878/2007 del Ministero dei Trasporti Terrestri ha precisato che: • le disposizioni dell'art.134 bis del Codice della Strada relative all'elezione del domicilio presso una persona fisica residente in Italia o presso uno Studio di Consulenza Automobilistica continuano ad applicarsi in presenza di persone giuridiche costituite in uno Stato U.E. che non abbiano stabilito proprie sedi in Italia. – Dal 1° gennaio 2006 il permesso di soggiorno elettronico sostituisce quello cartaceo. Si tratta di una tessera magnetica con un microchip e una banda a memoria ottica che contengono i dati anagrafici, la fotografia e le impronte del titolare in formato digitale. – I PAESI U.E. sono attualmente 27 ITALIA AUSTRIA BELGIO BULGARIA DANIMARCA ESTONIA FINLANDIA FRANCIA GERMANIA GRECIA ISLANDA CIPRO SLOVENIA SVEZIA – • • LETTONIA LITUANIA LUSSEMBURGO MALTA PAESI BASSI POLONIA PORTOGALLO REGNO UNITO REPUBBLICA CECA ROMANIA SLOVACCHIA SPAGNA UNGHERIA Sono equiparati ai cittadini dell'Unione Europea: i cittadini degli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo, cioè i cittadini di Norvegia, Islanda e Liechtenstein i cittadini della Svizzera e della Repubblica di San Marino TABELLA RIEPILOGATIVA: TIPOLOGIE DI SOGGIORNO E DI CITTADINI DIRITTO ALL'INTESTAZIONE DI DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E DI DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA FORMALITA' P.R.A. CDP RELATIVI A VEICOLI CITTADINI U.E. E FAMILIARI AL SEGUITO NO CHE SOGGIORNANO IN ITALIA PER UN (consentito solo il rilascio di targhe E.E. con PERIODO INFERIORE A 3 MESI validità non superiore a 3 mesi) CITTADINI U.E. E FAMILIARI AL SEGUITO ANCH'ESSI CITTADINI U.E. CHE SOGGIORNANO IN ITALIA PER UN PERIODO SUPERIORE A 3 MESI SI ____ uno dei seguenti documenti: - fotocopia Carta d'Identità del Comune di residenza - fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento anche rilasciato dallo Stato U.E. di provenienza unitamente alla fotocopia della attestazione di iscrizione anagrafica rilasciata dal Comune dichiarazione certificazione sostitutiva di - certificato di residenza in bollo CITTADINI U.E. E FAMILIARI AL SEGUITO ANCH'ESSI CITTADINI U.E. CHE SOGGIORNANO IN ITALIA IN MODO PERMANENTE SI uno dei seguenti documenti: - fotocopia Carta d'Identità del Comune di residenza - fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento anche rilasciato dallo Stato U.E. di provenienza unitamente alla fotocopia della attestazione di soggiorno permanente rilasciata dal Comune dichiarazione certificazione sostitutiva di - certificato di residenza in bollo FAMILIARI CITTADINI EXTRA U.E. AL SEGUITO DI CITTADINI U.E. CHE SOGGIORNANO IN ITALIA PER UN PERIODO SUPERIORE A 3 MESI SI Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione FAMILIARI CITTADINI EXTRA UE AL SEGUITO DI CITTADINI U.E. CHE SOGGIORNANO IN ITALIA IN MODO PERMANENTE SI Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini Europei CITTADINI EXTRA U.E. CHE SOGGIORNANO IN ITALIA PER UN PERIODO SUPERIORE A 3 MESI SI Permesso di Soggiorno CITTADINI EXTRA U.E. CHE SOGGIORNANO IN ITALIA DA ALMENO 5 ANNI SI Permesso di Soggiorno CE soggiornanti di lungo periodo CITTADINI EXTRA U.E. IN ATTESA DEL RILASCIO DEL PRIMO PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO O DEL RILASCIO DEL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO SI - Fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento per - ricevuta postale o ricevuta rilasciata dalle competenti Autorità di P.S. attestante la presentazione della richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno