SCHEDA RIASSUNTIVA DESCRIZIONE: Cittadini U.E.

Transcript

SCHEDA RIASSUNTIVA DESCRIZIONE: Cittadini U.E.
SCHEDA RIASSUNTIVA
ARGOMENTO:
Cittadini U.E. ed extra U.E.
– disciplina relativa al soggiorno in territorio italiano
– documentazione per intestazione veicoli
DESCRIZIONE:
Cittadini U.E.
SOGGIORNO FINO A 3 MESI
I cittadini U.E., e i loro familiari al seguito, hanno diritto di soggiornare in Italia senza
alcuna condizione o formalità per un periodo non superiore a 3 mesi.
Devono possedere il documento di identità straniero valido per l'espatrio (ad es.
passaporto).
Se i familiari al seguito sono cittadini EXTRA U.E. devono possedere il passaporto in
corso di validità recante il visto d'ingresso.
I cittadini U.E., e i loro familiari al seguito, che soggiornano in Italia per un periodo non
superiore a 3 mesi non possono essere intestatari di veicoli.
Possono solo richiedere il rilascio delle targhe E.E. (Escursionisti Esteri) con validità
non superiore a 3 mesi.
SOGGIORNO SUPERIORE A 3 MESI
I cittadini U.E. e i loro familiari al seguito, anch'essi cittadini U.E., dopo 3 mesi
dall'ingresso in Italia devono iscriversi all'Anagrafe del Comune di residenza che
rilascia immediatamente una attestazione con l'indicazione delle generalità del cittadino,
della sua dimora in Italia e della data della richiesta.
I cittadini U.E. e i loro familiari al seguito, anch'essi cittadini U.E., che soggiornano in italia
per un periodo superiore a 3 mesi possono essere intestatari di veicoli, allegando alla
formalità uno dei seguenti documenti:
– fotocopia della Carta d'Identità rilasciata dal Comune di residenza
– fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento anche rilasciato dallo
Stato U.E. di provenienza, unitamente a fotocopia della attestazione di iscrizione
anagrafica rilasciata dal Comune di residenza
– dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art.46 DPR 445/2000
– certificato di residenza in bollo
Se i familiari al seguito sono cittadini EXTRA U.E., devono possedere la carta di
soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione rilasciata dalla Questura e avente
validità 5 anni. Devono allegare alla formalità la fotocopia della carta di soggiorno
unitamente a uno dei seguenti documenti:
– fotocopia della Carta d'Identità o altro documento di riconoscimento rilasciato in
Italia
– fotocopia del passaporto in corso di validità con visto d'ingresso.
SOGGIORNO PERMANENTE
I cittadini U.E. e i loro familiari al seguito, anch'essi cittadini U.E., che hanno soggiornato
legalmente e in via continuativa per 5 anni in Italia hanno diritto al soggiorno
permanente comprovato dal rilascio di una attestazione da parte del Comune di
residenza.
I cittadini U.E. e i loro familiari al seguito, anch'essi cittadini U.E., che soggiornano in Italia
in modo permanente possono essere intestatari di veicoli , allegando alla formalità
uno dei seguenti documenti:
– fotocopia della Carta d'Identità rilasciata dal Comune di residenza
– fotocopia di un documento d'identità o di riconoscimento anche rilasciato dallo
Stato U.E. di provenienza, unitamente a fotocopia della attestazione di soggiorno
permanente rilasciata dal Comune di residenza
– dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art.46 DPR 445/2000
– certificato di residenza in bollo
Se i familiari al seguito sono cittadini EXTRA U.E., devono possedere la carta di
soggiorno permanente per familiari di cittadini Europei rilasciata dalla Questura.
Devono allegare alla formalità la fotocopia della carta di soggiorno unitamente a uno
dei seguenti documenti:
– fotocopia della Carta d'Identità o altro documento di riconoscimento rilasciato in
italia
– fotocopia del passaporto in corso di validità con visto d'ingresso.
Cittadini EXTRA U.E.
I cittadini EXTRA U.E. che intendono soggiornare in Italia per un periodo superiore a 3
mesi devono richiedere il permesso di soggiorno entro 8 giorni lavorativi
dall'ingresso in italia.
Coloro ai quali è stato rilasciato un permesso di soggiorno in corso di validità da almeno
5 anni possono richiedere il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo. Il permesso è a tempo indeterminato e sostituisce la carta di
soggiorno prevista dalla vecchia normativa.
I cittadini EXTRA U.E. possono essere intestatari di veicoli allegando alla formalità:
– fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità o ricevuta della richiesta
di rinnovo se soggiornano in italia da oltre 3 mesi
– fotocopia del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo se soggiornano in
Italia da almeno 5 anni
PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO:
– in corso di primo rilascio
– in corso di rinnovo
E' consentito il rilascio di documenti di circolazione e certificati di proprietà intestati a
cittadini EXTRA U.E. che siano in attesa del rilascio del primo permesso di
soggiorno per lavoro subordinato o il cui permesso sia in corso di rinnovo.
–
Primo rilascio:
alla formalità, oltre alla fotocopia del documento d'identità o di riconoscimento, deve
essere allegata la ricevuta postale o la ricevuta rilasciata dalle competenti
Autorità di P.S. attestante la presentazione della richiesta di primo rilascio da
effettuare entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso in Italia.
–
Rinnovo:
alla formalità, oltre alla fotocopia del documento d'identità o di riconoscimento, deve
essere allegata la ricevuta postale o la ricevuta rilasciata dalle competenti
Autorità di P.S. attestante la presentazione della richiesta di rinnovo da effettuare
prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro 60 gg. dalla data di
scadenza.
In caso di permesso di soggiorno scaduto occorre allegarlo in fotocopia.
Non sono accettate le ricevute di prenotazione per la presentazione delle istanze di
primo rilascio o di rinnovo dei permessi di soggiorno.
IMPORTANTE:
agli Uffici Provinciali D.T.T. e agli Uffici Provinciali A.C.I. non competono le verifiche
relative al rispetto dei tempi di richiesta per il rilascio del primo permesso di
soggiorno e del rinnovo dello stesso.
Il possesso della ricevuta attestante la presentazione della richiesta di primo rilascio o
di rinnovo del permesso di soggiorno è l'unica condizione che gli Uffici Provinciali
sono tenuti ad accertare.
Sarà compito delle Autorità di P.S. provvedere all'eventuale ritiro dei documenti di
circolazione intestati a cittadini EXTRA UE che risultino non possedere i requisiti di legge
per il rilascio o il rinnovo dei permessi di soggiorno.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
–
•
•
–
•
•
–
•
•
Decreti Legislativi
n. 3/2007 (in vigore dal 14.02.2007)
n.30/2007 (in vigore dal 11.04.2007)
Circolari Ministeriali
n. 19 del 06.04.2007 Ministero dell'Interno
n. DIV 6 44878 del 14.05.2007 Ministero dei Trasporti Terrestri
Circolari D.S.D.
n. 5453 del 12.04.2007
n. 13925 del 22.10.2007
INFORMAZIONI UTILI:
–
La Circolare n.19/2007 del Ministero dell'Interno ha precisato che:
•
per familiari si intendono:
il coniuge
i discendenti, propri o del coniuge, di età inferiore ai 21 anni o a carico
gli ascendenti diretti a carico, propri o del coniuge
•
i cittadini U.E. attualmente in possesso della carta di soggiorno in corso di validità,
che è stata abolita dal D.Lgs. n.30/2007, non sono obbligati a presentare la
documentazione prevista dal suddetto decreto fino alla scadenza del documento.
–
La Circolare n. DIV 6 44878/2007 del Ministero dei Trasporti Terrestri ha precisato che:
•
le disposizioni dell'art.134 bis del Codice della Strada relative all'elezione del
domicilio presso una persona fisica residente in Italia o presso uno Studio di Consulenza
Automobilistica continuano ad applicarsi in presenza di persone giuridiche
costituite in uno Stato U.E. che non abbiano stabilito proprie sedi in Italia.
–
Dal 1° gennaio 2006 il permesso di soggiorno elettronico sostituisce quello
cartaceo. Si tratta di una tessera magnetica con un microchip e una banda a memoria
ottica che contengono i dati anagrafici, la fotografia e le impronte del titolare in formato
digitale.
–
I PAESI U.E. sono attualmente 27
ITALIA
AUSTRIA
BELGIO
BULGARIA
DANIMARCA
ESTONIA
FINLANDIA
FRANCIA
GERMANIA
GRECIA
ISLANDA
CIPRO
SLOVENIA
SVEZIA
–
•
•
LETTONIA
LITUANIA
LUSSEMBURGO
MALTA
PAESI BASSI
POLONIA
PORTOGALLO
REGNO UNITO
REPUBBLICA CECA
ROMANIA
SLOVACCHIA
SPAGNA
UNGHERIA
Sono equiparati ai cittadini dell'Unione Europea:
i cittadini degli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo, cioè i cittadini di
Norvegia, Islanda e Liechtenstein
i cittadini della Svizzera e della Repubblica di San Marino
TABELLA RIEPILOGATIVA:
TIPOLOGIE DI SOGGIORNO E DI
CITTADINI
DIRITTO ALL'INTESTAZIONE DI
DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E DI
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
ALLA FORMALITA' P.R.A.
CDP RELATIVI A VEICOLI
CITTADINI U.E. E FAMILIARI AL SEGUITO
NO
CHE SOGGIORNANO IN ITALIA PER UN
(consentito solo il rilascio di targhe E.E. con
PERIODO INFERIORE A 3 MESI
validità non superiore a 3 mesi)
CITTADINI U.E. E FAMILIARI AL SEGUITO
ANCH'ESSI
CITTADINI
U.E.
CHE
SOGGIORNANO IN ITALIA PER UN
PERIODO SUPERIORE A 3 MESI
SI
____
uno dei seguenti documenti:
- fotocopia Carta d'Identità del Comune
di residenza
- fotocopia di un documento di identità
o di riconoscimento anche rilasciato dallo
Stato U.E. di provenienza unitamente alla
fotocopia
della
attestazione
di
iscrizione anagrafica rilasciata dal
Comune
dichiarazione
certificazione
sostitutiva
di
- certificato di residenza in bollo
CITTADINI U.E. E FAMILIARI AL SEGUITO
ANCH'ESSI
CITTADINI
U.E.
CHE
SOGGIORNANO IN ITALIA IN MODO
PERMANENTE
SI
uno dei seguenti documenti:
- fotocopia Carta d'Identità del Comune
di residenza
- fotocopia di un documento di identità
o di riconoscimento anche rilasciato dallo
Stato U.E. di provenienza unitamente alla
fotocopia
della
attestazione
di
soggiorno permanente rilasciata dal
Comune
dichiarazione
certificazione
sostitutiva
di
- certificato di residenza in bollo
FAMILIARI CITTADINI EXTRA U.E. AL
SEGUITO DI CITTADINI U.E. CHE
SOGGIORNANO IN ITALIA PER UN
PERIODO SUPERIORE A 3 MESI
SI
Carta di soggiorno di familiare di un
cittadino dell'Unione
FAMILIARI CITTADINI EXTRA UE AL
SEGUITO DI CITTADINI U.E. CHE
SOGGIORNANO IN ITALIA IN MODO
PERMANENTE
SI
Carta di soggiorno permanente per
familiari di cittadini Europei
CITTADINI
EXTRA
U.E.
CHE
SOGGIORNANO IN ITALIA PER UN
PERIODO SUPERIORE A 3 MESI
SI
Permesso di Soggiorno
CITTADINI
EXTRA
U.E.
CHE
SOGGIORNANO IN ITALIA DA ALMENO 5
ANNI
SI
Permesso di Soggiorno CE
soggiornanti di lungo periodo
CITTADINI EXTRA U.E. IN ATTESA DEL
RILASCIO DEL PRIMO PERMESSO DI
SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO
O DEL RILASCIO DEL RINNOVO DEL
PERMESSO DI SOGGIORNO
SI
- Fotocopia di un documento di identità
o di riconoscimento
per
- ricevuta postale o ricevuta rilasciata
dalle competenti Autorità di P.S.
attestante la presentazione della richiesta di
primo rilascio o di rinnovo del permesso
di soggiorno