Dal 9 giugno è cambiato tutto: nuove regole e nuovi

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Dal 9 giugno è cambiato tutto: nuove regole e nuovi
Dal 9 giugno è cambiato tutto:
nuove regole e nuovi equilibri
per DS e DSGA.
Il primo Broker per la Scuola.
Premessa.
Dal 9 giugno cambia tutto: la Scuola è obbligata
ad uniformarsi a tutto il resto della Pubblica Amministrazione
nell’applicare le nuove norme sull’attività negoziale.
Norme stringenti, che impongono procedure complesse
e responsabilità maggiori.
Norme che avranno un forte impatto soprattutto
sul processo di acquisizione delle coperture assicurative.
La Dirigenza Scolastica può azzardare un fai da te
con improvvisate soluzioni a rischio,
oppure adottare la medesima soluzione
già in uso in tutta la Pubblica Amministrazione:
farsi assistere da un Broker.
Ecco qui di seguito 10 utili regole
per affrontare il cambiamento in perfetto equilibrio
tra esigenze di copertura del rischio
e rispetto della legge.
Il primo Broker per la Scuola.
Regola n. 1
Se tutto cambia…
cambia anche tu!
Perché tutto cambia?
Queste novità normative, in pieno vigore da giugno 2011, combinate a disposizioni già pienamente efficaci dal 2010,
avranno un radicale impatto sulle procedure negoziali della Scuola e obbligheranno la Dirigenza Scolastica
ad adempiervi scrupolosamente per non incorrere in pesanti e precise responsabilità:
• il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici;
• la Legge sugli obblighi di Tracciabilità Finanziaria;
• l’articolo 353-bis CP sulla turbata libertà del procedimento di scelta del Contraente (c. d. bandi fotocopia);
• Il Decreto Ricorsi che ha snellito e velocizzato ulteriormente, in favore degli offerenti, l’accesso agli atti
della gara ed il ricorso avverso procedure viziate da irregolarità.
È la fine senza appello dei vecchi metodi e processi di acquisizione dei beni e dei servizi (come anche rimarcato dal MIUR con
Circolare AOODGPER801 del 1/2/2010) in uso da decenni e la conclusione del lungo percorso di allineamento procedurale
dell’Amministrazione Scolastica alla restante parte della P.A., iniziato nel 2001 con la riforma dell’autonomia scolastica.
Tra le novità che creeranno una forte cesura col passato, spicca l’obbligo di adozione e pubblicizzazione
di predefiniti criteri matematici di aggiudicazione che calcoleranno l’efficacia delle proposte pervenute in base
alle necessità predeterminate dalla Amministrazione ed esplicitate nei Capitolati Speciali d’appalto.
Perché il cambiamento impatta soprattutto sulle coperture assicurative?
Perché le responsabilità derivanti dal mancato rispetto delle nuove norme, nel caso dell’assicurazione, non è proporzionato al
premio pagato ma all’ammontare delle somme assicurate. Somme che, nel caso delle coperture scolastiche, possono raggiungere
cifre elevatissime e senza dubbio di molto superiori al valore di altri prodotti o servizi normalmente acquisiti dalle Scuole.
Le scelte errate di acquisto di un PC o di un viaggio organizzato possono infatti comportare problemi proporzionali al prezzo del
bene: qualche centinaio di Euro per il costo dell’uscita didattica o il costo di qualche decina di mega di Ram in più per il PC.
Una scelta errata della copertura assicurativa invece, nonostante l’esiguità del premio pagato dall’alunno, può comportare
ad esempio il rischio di dover rimborsare in tutto o in parte un sinistro, non correttamente previsto, da 1 milione di euro.
Insomma dal 9 giugno cambia la legge, cambia la procedura, aumentano le responsabilità,
ma il Responsabile in caso di errore è sempre lo stesso.
Non posso più rinnovare
la polizza e devo indire una gara
ma nessuno mi ha spiegato come.
Perché, se sbaglio,
il responsabile sono sempre io?
Il primo Broker per la Scuola.
Regola n. 2
Lascia la strada vecchia per la nuova!
(ma già percorsa da altre PP.AA.)
Da oggi il punto di riferimento per le Scuole è l’operato delle altre PP.AA!
Non devo più chiedermi cosa ha fatto il mio collega, quanto piuttosto cosa fanno i responsabili
delle amministrazioni comunale/provinciale/regionale del mio territorio.
Fare come si è sempre fatto, quando invece tutto è cambiato, può generare risultati totalmente contrari alle aspettative.
Un esempio di ciò è dato dall’usanza del rinnovo automatico dei contratti assicurativi o del vecchio processo di acquisizione
strutturato su un esame superficiale di brochure commerciali non sollecitate, giunte per corrispondenza.
Sono queste procedure che, anche se reiterate per anni, oltre che essere errate, divengono oggi gravemente illecite
e possono portare il Dirigente Scolastico a compiere scelte sbagliate a danno dell’Amministrazione e dell’Utenza.
Il rischio di Culpa in Eligendo è più concreto che mai e può essere invocato dai genitori o dalla stessa Amministrazione,
per ottenere dal RUP il risarcimento integrale o il differenziale di un danno anche solo parzialmente non coperto dall’assicurazione.
Nell’istruire una procedura di gara, infatti, la Scuola si sottopone a verifiche di trasparenza, equità e congruità
da parte degli offerenti, degli organi di vigilanza e dell’Utenza, esponendosi a probabili ricorsi qualora
la procedura risulti viziata da errore formale o sostanziale. In tal senso, il decreto ricorsi entrato in vigore l’anno scorso,
combinato all’obbligo di adozione dei criteri matematici, della tracciabilità finanziaria e della perfetta equidistanza
dei capitolati, ha creato una miscela altamente esplosiva di rischio e di responsabilità.
Verifiche di regolarità dei procedimenti e di congruità dei capitolati sono state già avviate su molte scuole dalle autorità garanti
e di vigilanza, oltreché dallo stesso MIUR. È ragionevole pensare che queste porteranno a rilievi e sanzioni, anche pesanti, qualora venissero ravvisate violazioni di legge.
Pensiamo per esempio a cosa succederebbe se, per istruire la gara, venisse adottato del materiale prodotto da uno degli stessi
concorrenti, ancorché reperito attraverso pubblicazioni varie.
L’adozione di tali supporti va a configurare la nuova fattispecie di reato penale che condanna l’uso di “bandi fotografia”.
Insomma, nell’interesse dell’Amministrazione e delle famiglie, bisogna affrontare il problema imboccando una strada
che risulta certamente nuova per la Scuola Italiana, ma che da decenni è già stata ampiamente sperimentata
e percorsa da Dirigenti e Funzionari delle altre PP.AA.. È quindi una via nuova, ma sicura.
Meglio
cambiare,
no?
Il primo Broker per la Scuola.
Regola n. 3
Non copiare.
Analisi del rischio, lettera d’Invito, capitolato generale e speciale, criteri di valutazione matematici, comparazione ponderale,
relazione istruttoria, verbali apertura buste, aggiudicazione provvisoria, contraddittorio con gli offerenti, accesso agli atti,
atti in via di autotutela, verbale di conformità, quantificazione del premio, riduzione proporzionale…
Da oggi il Dirigente Scolastico nella sua veste di RUP e il DSGA, responsabile dell’attività istruttoria, si troveranno
“semplicemente” a dover affrontare, al pari dei loro “colleghi” di altri Enti Pubblici, nuovi metodi e nuove procedure.
A differenza degli altri settori però, in quello scolastico le novità normative produrranno un salto
e una discontinuità molto più marcati rispetto al passato, rendendo necessari grossi sforzi di adeguamento
per soppiantare le obsolete procedure standard in uso fino a ieri.
È chiaro che la via più semplice e immediata sarebbe, come in passato, quella di utilizzare della documentazione
di gara già pronta e resa disponibile dagli stessi offerenti o da riviste di settore.
Operazione questa non più praticabile, perché sussiste il draconiano divieto, imposto dal ricordato art. 353 – bis
del Codice Penale, di utilizzare ‘capitolati tecnici copia-incolla’ o ‘bandi fotografia’; quei capitolati di gara, cioè,
nei quali sono previsti requisiti talmente stringenti da determinare “ex ante” il vincitore.
Esempio: è quanto accaduto l’anno scorso, allorché un offerente nella sua brochure commerciale caldeggiava l’utilizzo
del capitolato generale (peraltro legalmente ineccepibile), associandolo però ad un capitolato tecnico viziato
da indice di correlazione statistica marcatamente sbilanciato in favore dello stesso soggetto.
Il capitolato in questione, utilizzato in buona fede da numerosi Dirigenti perché proposto da una rivista specializzata,
finì al centro di vivaci polemiche perché i criteri di valutazione adottati, basati su elementi che non avevano rilevanza
alcuna ai fini statistico-economici, falsavano il corretto esito della gara.
Dal 7/9/2010 copiare maldestramente un bando di gara comporta sino a 5 anni di reclusione.
Nella mia scuola
è proibito copiare.
A me per prima.
Il primo Broker per la Scuola.
Regola n. 4
Chi fa da sé, sbaglia per tre.
Fatti aiutare!
Il contratto assicurativo è un contratto tipico, cioè regolato in modo preciso dalla legge, dal Codice Civile,
dal Codice delle Assicurazioni e dai regolamenti attuativi. Un corpo normativo di oltre 10.000 articoli che bisogna conoscere
ancor prima di “prendere in mano una polizza”. Polizza che va analizzata articolo per articolo, sfoltendo eventuali clausole
contrarie alle norme non derogabili, integrando quelle che, seppur non riportate, si intendono comunque vigenti ex lege,
calando infine il tutto nel corposo patrimonio giurisprudenziale. La polizza va inoltre vagliata alla luce dei dati tecnici, statistici
e matematici di cui si è in possesso per verificarne il reale grado di efficacia. Attività complesse, queste, che richiedono anni
di studio ed applicazione pratica ma che le altre Amministrazioni dello Stato pongono in essere quotidianamente da decenni.
Cambiare procedura non comporta nessun rischio quindi, se si decide di operare in modo uniforme alle altre PP.AA..
Pensare però di affrontare da soli e senza una specifica esperienza un processo per la stesura del quale
la maggior parte degli Enti Pubblici si fa assistere da società di brokeraggio, potrebbe essere inutilmente rischioso.
Un esempio banale
Conseguenze derivanti da errata interpretazione del concetto di “proposta assicurativa” nella vendita per corrispondenza.
Per “proposta assicurativa”, nel linguaggio comune si intende la proposta commerciale che l’assicuratore fa all’assicurato
(la brochure con la quale un agente, per esempio, indica alla Scuola come e con chi assicurarsi).
L’articolo 1887 del C.C. indica invece l’esatto opposto: “Proposta assicurativa è la proposta scritta diretta all´assicuratore..”
La proposta pertanto, sarebbe costituita dal modulo di adesione prestampato che il DS firma e spedisce al preponente.
È facile intuire quali conseguenze giuridiche questa differenza comporta qualora il RUP non abbia indetto la gara
nelle forme di legge ed abbia proceduto ad un semplice esame di 3 proposte commerciali pervenute spontaneamente
per corrispondenza, non sollecitate da un invito specifico.
Supponiamo infatti che lo stesso DS non effettui il collaudo prima della firma del contratto definitivo e scopra successivamente
che lo stesso è stato modificato in peggio rispetto all’offerta commerciale inizialmente valutata. In caso di sinistro,
l’eventuale rifiuto di indennizzo totale o parziale opposto dalla Compagnia, in base alle nuove condizioni non sarebbe impugnabile
in alcun modo, perché la semplice firma del contratto avrebbe il valore di controproposta accettata ex art. 1326 C.C.
A nulla, in questo caso, varrebbe far notare che nella brochure veniva pattuito qualcosa di diverso.
Ecco come da un banale errore di interpretazione e dal mancato rispetto delle regole di gara Il Dirigente può essere chiamato
a rispondere del danno procurato all’Amministrazione ed all’Utenza.
Il Dirigente in questo caso ha fatto da sé e ha sbagliato per tre: per se stesso, per la P.A. e per l’utenza!
Quando facevamo tutto io,
il DSGA e il CDI,
ci sembrava tutto ok.
Poi sono arrivati i controlli...
e non ci ho più dormito la notte.
Il primo Broker per la Scuola.
Regola n. 5
Scegli bene da chi farti aiutare…
“Confronti la nostra polizza con queste altre. Vede? il nostro prodotto offre di più e costa di meno” .
È questo l’incipit di un rapporto poco professionale e poco chiaro, quando non ancora peggio. A parità di condizioni, il premio
matematico di rischio non varia al variare degli assicuratori. Ma se cambia il rischio contrattualizzato dall’assicuratore,
con esso può variare anche il premio finale.
Il rischio matematico è invariabile: la probabilità che la mia auto sia rubata non cambia al cambiare dell’assicuratore; qualsiasi
Compagnia che assicuri la mia auto corre lo stesso rischio di pagare il furto. Il premio matematico è quindi uguale per tutti!
È invece estremamente variabile il rischio contrattualizzato: l’auto rubata può essere valutata in un modo o in un altro,
ci possono essere franchigie e scoperti diversi, clausole limitative ed esplicative, dichiarazioni contrattuali restrittive, obblighi
per il contraente di fare o di non fare, pena la non operatività delle garanzie.
Il prodotto assicurativo mirabolante a basso costo esiste solo nelle fantasie più o meno distorte del marketing!
Quando la comunicazione commerciale dice “il nostro prodotto assicurativo è il migliore, assicura di più e costa meno”,
si deve sapere che, salvo piccoli margini, questa affermazione non può essere vera,
a meno che la Compagnia assicurativa non decida di lavorare in perdita!
Ecco che, a fronte di illusori acquisti vantaggiosi, con il metodo dell’acquisto passivo, magari effettuato per corrispondenza,
nel migliore dei casi si riesce a stipulare un normalissimo contratto assicurativo al corrente prezzo di mercato;
di contro, nel peggiore, si acquista un bidone sbilanciato commercialmente su garanzie inutili
a danno invece di quelle necessarie opportunamente depotenziate.
Allo stesso modo, imbastendo un processo di acquisizione con il copia-incolla di un capitolato
“gentilmente messo a disposizione” da un offerente, si rischia di aderire al suo rischio contrattualizzato facilitandogli
il compito e per di più ricadendo nell’articolo 353 Bis del C.P. che vieta i capitolati fotocopia.
È abbastanza evidente a chiunque che non si può giocare e arbitrare la stessa partita!
Non senza il rischio di vederne alterato il risultato!
Insomma, ci sono consulenti indipendenti (Broker) e altri dai quali è sempre meglio “non dipendere”.
Un tizio l’altro giorno
voleva vendermi non so cosa
e mi offriva sottobanco
anche i criteri “giusti”
per la gara...
Indovina
cosa gli ho risposto?
Il primo Broker per la Scuola.
Regola n. 6
Il broker. Naturale soluzione.
La soluzione per la scuola è esattamente la stessa già adottata da sempre
dalle altre pubbliche amministrazioni: il broker assicurativo.
Il broker assicurativo è una figura professionale regolata dalla legge (nello specifico dal Codice delle Assicurazioni)
che opera per conto del Cliente (la Scuola), differenziandosi in questo dalla figura dell’Agente
che rappresenta gli interessi della Compagnia.
Le Società di brokeraggio assicurativo assistono i Dirigenti della P. A. nell’individuare e misurare le esigenze
di copertura del rischio, stabiliscono i criteri di aggiudicazione sulla base delle esigenze dell’Amministrazione e dell’Utenza,
predispongono i capitolati, calcolano e redigono i prospetti di merito tecnico delle offerte pervenute,
verificano la conformità dei contratti prima della stipula, verificano costantemente l’allineamento delle coperture al variare
del rischio, studiano la procedura di gestione dei sinistri più appropriata, forniscono ai danneggiati la necessaria consulenza
e assistenza di parte per ottenere i risarcimenti pattuiti contrattualmente, e ancora prevengono o limitano, attraverso
appropriate politiche di mediazione, l’insorgere del contenzioso tra Ente, Compagnia Assicuratrice e danneggiati.
La Dirigenza Scolastica in tal modo si concentrerà esclusivamente sull’espletamento delle attività non delegabili,
affidando il disbrigo delle problematiche tecniche (con le responsabilità professionali connesse) al Broker.
Come può una Scuola, data la complessità della materia resa ancor più esasperata dalle novità normative intervenute,
valutare ipotesi di processo alternative a quelle che da quasi trent’ anni sono una prassi consolidata della restante P.A.?
I Dirigenti dei grandi Enti Pubblici ed i top Manager delle grosse aziende si avvalgono già da decenni di un consulente tecnico
assicurativo (Broker o Risk Manager) e per verificare questa affermazione è sufficiente effettuare una ricerca su Google.
È giunto il momento che anche i Dirigenti Scolastici possano “permettersi” un Broker.
Analisi del rischio,
capitolati tecnici,
comparazioni ponderali,
studi di processo...
Questioni complesse e importanti
che richiedono conoscenze
e tempo che non ho...
ma il mio broker sì!
Il primo Broker per la Scuola.
Regola n. 7
Avere un Broker in più
non costa un Euro di più.
Le polizze assicurative devono essere tassativamente distribuite con le modalità e attraverso gli intermediari previsti
dal Codice delle Assicurazioni (Gerenze di Compagnia, agenti, brokers, produttori diretti, banche, poste).
I costi di intermediazione (provvigioni, premi, rappels, etc), vengono sempre inseriti dalla Compagnia Assicuratrice all’interno
del premio finito, indipendentemente dal numero e tipo di intermediari che opereranno l’acquisizione.
La presenza del Broker non comporta quindi alcun onere aggiuntivo, ma una semplice redistribuzione delle competenze
di intermediazione regolata dalla clausola broker presente nel Capitolato Generale d’Oneri*.
Il Dirigente che deve scegliere se farsi assistere o no da un Broker, in fondo deve compiere una scelta logica:
1
Con il Broker mi faccio aiutare, scarico parte della responsabilità sul consulente esterno
e indico alla Compagnia di dividere la commissione comunque dovuta 50 e 50 tra agente e Broker!
2
Senza il Broker faccio tutto io, mi assumo interamente la responsabilità per culpa in eligendo
e indico alla Compagnia di pagare il 100% della commissione comunque dovuta alla mia controparte (agente).
Migliaia di Dirigenti Pubblici che negli ultimi trent’anni hanno scelto la prima
non possono avere sbagliato!
* Es. Clausola Broker inserita nel Bando di gara:
Art. 18) Clausola Broker.
Per la determinazione del contenuto dei Capitolati Generale e Speciale, per l’effettuazione della
presente procedura e per la gestione ed esecuzione del contratto, l’Amministrazione si avvale
dell’assistenza di Tecnobroker Srl, sita in Via Casaregis, 42/1 - 16129 Genova (GE)
Telefono 010.59.36.32, fax 010.42.06.730, e-mail: [email protected] - www.tecnobroker.it
Società di Intermediazione Assicurativa (broker) incaricato, ai sensi del D.Lgs. n° 209/2005 iscritta al R.U.I.A.R con il n° B000056918.
Al Broker potranno essere richieste le informazioni tecniche relative ai rischi da assicurare.
L’opera del Broker sarà remunerata, in conformità agli usi vigenti, dalla compagnia di
assicurazione risultata aggiudicataria. Al solo fine di garantire la “par condicio” tra le Compagnie
offerenti, si dovrà tener conto che la remunerazione del broker, in costanza di incarico, sarà pari
al 14% di ciascun premio imponibile annuo relativo alle garanzie contratte dall’Istituto Scolastico.
Si precisa che tale compenso dovrà essere attinto in quota parte dall’aliquota provvigionale già
prevista e riconosciuta dalla Compagnia aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta, e in
nessun caso potrà comportare un costo aggiuntivo per l’Istituto Scolastico o per l’Utenza.
Perché ho un Broker?
Perché mi aiuta,
si assume
la responsabilità
di quello che fa
e in più
non mi costa un Euro!
Il primo Broker per la Scuola.
Regola n. 8
Affrontate il cambiamento
con un Broker.
L’acquisto delle coperture scolastiche per corrispondenza attraverso brochure commerciali
è una moda superata oltreché illecita.
Ma, secondo qualche maldestro libero pensatore, assicurarsi attraverso un Broker presenta maggiori difficoltà iniziali.
In verità è vero il contrario, poiché le difficoltà di applicazione della nuova normativa saranno più semplici da affrontare
e risolvere con un Broker che possiede le competenze e gli strumenti tecnici idonei.
Al di là delle difficoltà, solo psicologiche, di servirsi per la prima volta di un tecnico esterno,
le nuove disposizioni normative andranno comunque rispettate, con o senza l’assistenza di una società di brokeraggio.
Se poi la società di brokeraggio ha già una consolidata esperienza in campo scolastico, tutto diventa molto più facile:
nessuna necessità di sperimentare, di dover studiare e assimilare le peculiarità di un nuovo settore,
ma l’adozione di processi già collaudati.
L’acquisizione delle coperture assicurative rappresenta per la scuola una tra le procedure di spesa più importanti,
se non la più importante.
Nella prospettiva di verifiche e controlli sulla qualità della spesa, l’acquisto delle coperture scolastiche sarà pertanto
un bersaglio naturale e prioritario. Anche le norme sulla tracciabilità impongono una gestione documentale della gara
trasparente e inappuntabile, requisiti questi che solo l’esperienza e la professionalità di un Broker possono garantire.
Insomma bisogna affrontare il cambiamento con coraggio e fiducia e meglio se con un alleato forte e capace.
“Lentamente muore chi diventa schiavo dell’abitudine,
ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi…
... chi non si lascia aiutare…”
Martha Medeiros
L’idea di cambiare
era veramente snervante.
Poi ho sentito un collega
che aveva un Broker…
e ho deciso!
Il primo Broker per la Scuola.
Regola n. 9
Un Broker sì, ma meglio se specializzato
nella gestione dei rischi scolastici!
Tecnobroker garantisce esperienza e specializzazione tecnica decennali uniche a livello nazionale
nella analisi e nella gestione del rischio scolastico.
Tutto, dal processo al materiale di gara, dall’organizzazione del lavoro alla struttura operativa,
è già stato in questi anni ampiamente sperimentato e collaudato.
Niente è stato banalmente adattato da altri comparti assicurativi, ma è stato progettato e implementato
per il settore scolastico, utilizzato nel settore scolastico e dallo stesso ampiamente assimilato.
Tecnobroker dispone dei migliori tecnici disponibili a livello nazionale, forniti di grande esperienza nell’individuare
e misurare il rischio della scuola. Esperienza e professionalità mirate che si estrinsecano anche nella redazione
di bandi di gara assolutamente trasparenti e autonomi, distanti da ogni prodotto esistente sul mercato
e perciò caratterizzati da bassissimi indici di connessione statistica
(chiunque può vincere le gare semplicemente adattando il proprio prodotto alle necessità reali e concrete della Scuola
e delle famiglie ed evitando iperboliche strategie commerciali per occultare dannosi sprechi in garanzie inutili o illecite).
I Criteri matematici di Tecnobroker hanno già superato, negli ultimi 6 anni, verifiche e controlli approfonditi
da parte degli uffici legali di emanazioni regionali del MIUR e di diversi organi di vigilanza.
Tecnobroker non vuol dire solo esperienza nel gestire le gare, ma anche cura e risoluzione di tutte le problematiche assicurative,
legali ed amministrative dell’Amministrazione cliente, nonché appoggio tecnico risolutivo alle famiglie dei danneggiati.
Oggi nessuna società di brokeraggio in Italia può vantare come Tecnobroker
10 anni di esperienza pratica nel comparto Scuola,
più di 800 Scuole gestite,
350 gare l’anno di media
e più di 2000 interventi di mediazione
tra famiglie e Compagnie Assicuratrici.
Cinque minuti al telefono...
conosceva già
tutti i miei problemi
e aveva già
tutte le soluzioni.
Il primo Broker per la Scuola.
Regola n. 10 o logica del buon senso
Tecnobroker: massimo risultato, minimo
sforzo, senza rischi e costi aggiuntivi!
Tecnobroker è una società di brokeraggio assicurativo che nasce dalla convergenza di professionalità
di formazione diversa, unite nell’intento di dare vita ad una organizzazione avente un carattere e un obiettivo ben precisi:
offrire alle Scuole ed ai piccoli Enti Pubblici un servizio di misurazione quantitativa dei rischi.
Tecnobroker infatti si occupa di misurare matematicamente i rischi reali a cui l’assicurato è esposto, di stendere i requisiti
tecnici per la corretta acquisizione delle coperture assicurative e di misurare la quantità di rischio che tali coperture assorbono
per affrontare in modo razionale e organizzato l’eventuale sinistro. La trattazione quantitativa dei rischi permette inoltre
di evidenziare, misurandoli, non solo la differenza tra un rischio reale ed uno contrattualizzato (cioè assicurato), ma anche
la differenza tra questi ed il rischio percepito (idea di rischio del cliente basata sulla propria esclusiva esperienza).
La distanza tra percezione soggettiva del rischio e rischio reale è infatti la prima fonte di spreco assicurativo
ed economico. Compito di Tecnobroker è di fatto ridurre o eliminare tale spreco con una appropriata informazione.
La creazione di quadri sinottici, grafici e indici consente, infatti, di strutturare in modo razionale il processo di scelta
della Dirigenza Scolastica ed il coinvolgimento di tutte le parti che, a vario titolo hanno, o potrebbero averne interesse:
CDI, MIUR e sue emanazioni periferiche, Revisori e altri organi di vigilanza, Compagnie Assicuratrici e Utenza.
Il modo di operare di Tecnobroker, inoltre, si adatta in modo perfetto alla nuova normativa riguardante le acquisizioni
e la contrattualistica nel settore pubblico, la quale prevede espressamente proprio l’adozione di metodologie quantitative
nella valutazione delle offerte di beni e servizi, ivi compresi quelli assicurativi.
Tecnobroker, sfruttando al meglio le nuove tecnologie che permettono l’abbattimento delle distanze fisiche,
è oggi in grado di operare sull’intero territorio nazionale senza alcuna perdita di efficacia ed efficienza
grazie anche alla ottimale implementazione di uno specifico software proprietario che permette una agevole e puntuale
risposta alle esigenze di clienti e collaboratori sparsi in tutta Italia.
Tecnobroker può inoltre vantare i migliori tecnici a livello nazionale nella analisi e gestione del rischio scolastico, spesso
per questo coinvolti, in collaborazione con ABA (Accademia di Brokeraggio Assicurativo dell’Associazione Italiana Broker
di Assicurazione), in attività di formazione/informazione per USR, CSA, Reti di Scuole, Associazioni Sindacali e di categoria.
Insomma è proprio una cosa insensata privarsi di un Broker!
A pensarci bene
la migliore soluzione
è ancora la più logica.
Il primo Broker per la Scuola.
Corollario
Tutto ciò che non fa parte della soluzione,
fa parte del problema.
L’articolo 109 del Codice delle Assicurazioni recita testualmente: nel registro sono iscritti in sezioni distinte:
• gli agenti di assicurazione, in qualità di intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione;
• i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker, in qualità di intermediari che agiscono
su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione.
Agente e Broker: due funzioni fondamentali per il corretto funzionamento del mercato assicurativo, due ruoli sostanzialmente complementari
che generalmente entrano in contatto in modo collaborativo e costruttivo, pur nell’ambito di una necessaria difesa dei rispettivi interessi.
Nella Pubblica Amministrazione come nelle aziende, il Broker assiste il cliente nella analisi del rischio e nella stesura dei requisiti
che le garanzie debbono avere per coprire il rischio; mentre l’Agente funge da preziosissima interfaccia della Compagnia per consentire
il puntuale disbrigo delle incombenze amministrative.
Entrambi fanno parte della soluzione. Di regola. Purtroppo però ogni regola ha le sue eccezioni anzi, le sue Anomalie.
Le Anomalie vanno assolutamente evitate perché possono rivelarsi un’infinita fonte di ansia e di lavoro straordinario per la Dirigenza Scolastica.
Le Anomalie sono facili da riconoscere perché creano problemi.
Non possono mai offrire o rappresentare la soluzione ai problemi del Dirigente perché sono esse stesse la fonte dei problemi.
Sono Anomalie:
• un prodotto che “offre di più e costa di meno” salvo scoprire il contrario all’atto del sinistro..
• un prodotto che viaggia inspiegabilmente su una rete parallela rispetto alla rete ufficiale e territorialmente più comoda..
• il consiglio di affrontare da soli la procedura di gara per l’assicurazione con l’ausilio di “bandi fotocopia”.
• il consiglio a non avvalersi del broker lasciando così solo il DS con le sue eventuali responsabilità per culpa in eligendo.
• il suggerimento di fare prima una gara per la scelta del broker e poi un’altra gara per la polizza, sperando così di fiaccare
la disponibilità del DS e farlo perciò desistere sia dall’una che dall’altra.
• lo spendere ogni anno decina di migliaia di euro in costose campagne marketing e atti legali per piegare i DS e i DSGA
alle proprie brame di conquista del mercato.
• il perpetrare per anni accessi agli atti inaccoglibili e preordinati al solo fine di creare fastidio e timore al RUP.
• Anomalia infine sarebbe quella di chi promuove e accetta l’adesione on line di una Scuola, senza aver partecipato
ad alcuna gara preventiva, conscio eppure noncurante dell’illecito compiuto.
Pensiamoci un momento: quale vantaggio può trarre l’Istituto o l’Utenza da queste “Anomalie”,
dall’operare cioè in modo difforme dalle altre PP.AA. e rinunciare al Broker di fiducia?
L’unico risultato dell’accettare acriticamente queste “Anomalie” sarebbe: un maggior carico di lavoro, maggiori responsabilità,
risultati mediocri, rischi non adeguatamente coperti e conflitto tra famiglie e Scuola.
Abbiamo detto solo una parte di ciò che avremmo dovuto, ma per noi è fondamentale chiarire le differenze principali tra chi crea i problemi
alla Dirigenza Scolastica ed alle Istituzioni e chi invece li risolve. Chiarire gli svantaggi delle “Anomalie” ed i vantaggi del collaborare con un Broker.
Se tutto è, come deve essere, alla luce del sole, chiunque compia le sue scelte con logica
sa – per ragionamento e per esperienza – che Tecnobroker è la naturale soluzione delle Scuole italiane.
Il primo Broker per la Scuola.
La logica impone
una verifica.
Volete saperne di più e verificare se c’è qualcosa di anomalo
nelle vostre procedure o nel vostro rapporto assicurativo?
Chiamateci, saremo lieti di aiutarvi
senza alcun impegno né obbligo da parte vostra.
Tel 010 59 36 32
Logicamente adesso.
Tecnobroker Srl - Via Casaregis, 42/1 - 16129 Genova (GE)
Telefono 010.59.36.32 - Fax 010.42.06.730
E mail: [email protected]
Società di Intermediazione Assicurativa (broker) incaricato,
ai sensi del D.Lgs. n° 209/2005 - iscritta al R.U.I.A.R con il n° B000056918
I 5 minuti
meglio spesi
della giornata!
Il primo Broker per la Scuola.