committente imprenditore fai da te

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committente imprenditore fai da te
COMMITTENTE IMPRENDITORE FAI DA TE
Il D.Lgs 81/08 prevede specifiche figure che intervengono nel panorama della sicurezza ambienti
di lavoro ed a cui sono attributi compiti particolari.
Quando invece un cittadino/committente ritiene di voler eseguire direttamente i lavori edili, c.d.
minori e in economia, il testo unico, non individuando il datore di lavoro, non è entrato nella
specificità.
L’intento qui pertanto è quello di voler analizzare la normativa vigente al fine di provare a darne
un’indicazione che possa collocare questa figura nella corretta posizione giuridica.
Il privato che ritiene di eseguire direttamente lavori edili nella propria unità immobiliare ha tre
possibilità:
1. eseguire i lavori in proprio senza ausilio di personale;
2. eseguire i lavori con ausilio di altre persone che abbiano o no vincolo di parentela;
3. affidare i lavori a lavoratori autonomi.
Tenuto conto che la legge non ammette ignoranza dobbiamo considerare che, per chi non opera
abitualmente nel settore, non è possibile conoscere le normative nazionali per mancanza di
opportuna informazione e formazione.
In ambito prevenzione degli infortuni, negli ambienti di lavoro, la cronistoria legislativa è assai
complessa e di non facile lettura già per gli addetti ai lavori, figuriamoci per il semplice cittadino
che ritiene di intervenire per un suo bisogno personale senza avere una formazione appropriata.
Estrapoliamo dal D.Lgs 81/2008 e riportiamo di seguito le definizioni che ci servono per individuare
il nostro attore che nello specifico veste i panni di committente, d’impresa esecutrice e di datore di
lavoro:
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committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata,
indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione… omissis…;
impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che,
nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori
autonomi;
datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il
soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta
la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in
quanto esercita i poteri decisionali e di spesa… omissis….
Quindi il committente è il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata e nel nostro
caso lo stesso veste i panni dell’impresa affidataria/esecutrice ma senza averne ricevuta una
formazione adeguata.
Vediamo ora a quali responsabilità il nostro committente sarà soggetto, per aver deciso di
intraprendere la figura d’impresa esecutrice e di conseguenza di datore di lavoro.
Il soggetto che deve garantire il lavoratore è il suo datore di lavoro sia esso individuo o persona
giuridica.
La responsabilità del datore di lavoro nasce dalla necessità di attuare i principi riconosciuti dalla
nostra Costituzione vedi: art. 32 (tutela della salute nei luoghi di lavoro), art. 35 (tutela del lavoro),
art.38 ( tutela del lavoratore in caso di infortunio, malattia), art. 41 (l’iniziativa economica privata
non può svolgersi in modo da arrecare danno alla sicurezza alla libertà, alla dignità umana),
nonché ribaditi dalle norme dell’ordinamento dello Stato Italiano.
Dopo tale premessa, passiamo ad osservare da vicino quando vi sia responsabilità del datore di
lavoro per i casi di infortuni o malattie professionali.
La responsabilità del datore di lavoro, ovviamente, sorge quando questi non ha osservato gli
obblighi a lui imposti per la tutela del lavoratore.
In sintesi, al datore di lavoro, possono essere riconosciute tre tipi di responsabilità:
- responsabilità civile
- responsabilità penale
- responsabilità amministrativa in caso di società (che non tratteremo in questo contesto).
Norma basilare per il riconoscimento della responsabilità è l’articolo 2087 del Codice Civile che
impone al datore di lavoro di adottare le misure atte a tutelare l’integrità fisica e la personalità
morale dei prestatori di lavoro.
Ne consegue che vi è ampio margine per riconoscere la responsabilità del datore di lavoro, posto
che questi si debba sempre adeguare all’evoluzione della tecnica e dell’esperienza per ritenersi in
regola con le misure di sicurezza adottate.
Altra disposizione da esaminare è quella di cui all’articolo 2049 c.c. In base a tale norma il datore
di lavoro è responsabile anche quando l’omissione delle misure di sicurezza sia stata direttamente
effettuata da altra persona da lui incaricata nell’ambito delle mansioni a lui conferite. In altri termini,
il datore di lavoro risponde dei danni causati da violazione di misure di sicurezza compiuti dai suoi
preposti o sorveglianti.
Ciò posto, il riconoscimento di responsabilità civile del datore di lavoro, comporta l’obbligo di
risarcire i danni causati al lavoratore a seguito del fatto lesivo verificatosi.
Le norme che impongono l’osservanza di misure di sicurezza, nello svolgimento del lavoro, sono
norme di rilevanza penale la cui inosservanza comporta commissione di reato, passibile di
sanzione.
Le norme di tale natura sono innanzitutto quelle previste dal Codice Penale (art. 437 c.p. che
stabilisce la responsabilità di chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati
a prevenire disastri o infortuni sul lavoro ovvero li rimuove o li danneggia è punito con la
reclusione… con l’aggravante specifica se dal fatto deriva un disastro o un infortunio.
Questo è un reato che ha un’ampia formulazione e perciò possiamo ritenere ricompreso nelle
norme speciali di sicurezza in vigore.
L’art. 437 c.p. non si rivolge solo al DL, ma a chiunque compia quei fatti illeciti, quindi anche ad
estranei all’organizzazione del lavoro.
Inoltre l’art. 437 c.p. prevede come sanzione la reclusione. Si deduce pertanto che il reato è
classificabile come “delitto” e non semplicemente “contravvenzione” e come tale, deve essere
provato il dolo o la colpa del soggetto.
In sostanza il suddetto reato, seppure consistente in un’omissione, si differenzia dalle
contravvenzioni dove la colpa non deve essere specificamente provata ma è insita nella omissione
stessa.
Altro reato previsto dal Codice Penale di cui può essere imputato il DL è quello previsto dall’art.
451.
Più specifiche le norme previste dall’ex D.Lgs. 626/1994 che innanzi tutto si rivolgono direttamente
al DL e che impongono determinati comportamenti la cui inosservanza determina responsabilità
penale del DL medesimo.
Il successivo D.Lgs. n. 81/08 ha ripreso ed ampliato le norme di sicurezza già previste nelle
vecchie leggi di cui in particolare le norme di sicurezza previste dal D.P.R. 27 aprile 1955, n.547 e
D.P.R. 07 gennaio 1956, n. 164 ed ha reso ancor più incisivi gli obblighi del DL di quanto non
fossero già indicati nel D.Lgs. 626/1994 che non aveva avuto, in effetti, piena osservanza.
Fatte le debite premesse torniamo a quanto già detto, ovvero alle modalità con cui il privato
potrebbe intraprendere oltre alla figura del committente anche quella dell’imprenditore/datore di
lavoro/impresa esecutrice.
Potrebbe pertanto decidere di:
1. eseguire i lavori in proprio senza ausilio di aiutanti.
Il proprietario di un immobile, prima di procedere all’esecuzione in proprio dei lavori, deve
innanzitutto accertarsi che si tratti di lavori che non necessitano del rilascio di un titolo abilitativo da
parte dell’amministrazione competente. Diversamente dovrà ottemperare a quanto previsto dal D.
Lgs 81/2008.
In assenza della necessità del rilascio del titolo abilitativo il privato può intraprendere i lavori, senza
ausilio di aiutanti, e non configurandosi la qualità di datore di lavoro non rientra nei compiti previsti
dal Testo Unico Sicurezza, fatte salve quelle attività di cui è obbligatorio il rilascio della
dichiarazione di conformità alla regola d’arte quali impianti elettrici, riscaldamento ecc… e
possesso dei requisiti di cui al D.M. 37/2008.
2. eseguire i lavori con ausilio di altre persone, che abbiano o no vincolo di parentela.
Nello specifico il committente si trova a rivestire anche la figura del datore di lavoro con gli obblighi
derivanti dal versamento dei contributi ed oneri assicurativi oltre naturalmente alla titolarità nella
prevenzione degli infortuni.
Ne consegue pertanto che chiunque intervenga nella realizzazione delle opere dovrà essere
configurato e regolarizzato come dipendente del committente.
Da qui ne consegue che lo stesso, divenendo datore di lavoro d’impresa esecutrice, dovrà
provvedere a:
1. redazione del POS;
2. ottemperare all’obbligo di formazione dei propri dipendenti come previsto dall’accordo
Stato-Regioni del 21 dicembre 2011;
3. dotare i propri dipendenti di adeguati DPI;
4. impiegare attrezzature e macchinari conformi alle disposizioni normative;
5. fornire i lavoratori del tesserino personale;
ne consegue che il nostro attore dovrà attenersi a quanto previsto dal D. Lgs 81/2008.
3. affidare i lavori a lavoratori autonomi.
Per prima cosa il committente dovrà verificare l’idoneità tecnico professionale, come previsto
nell’allegato XVII del Testo Unico Sicurezza, chiedendo ai singoli lavoratori autonomi la seguente
documentazione:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell’appalto;
b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto
legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente
decreto legislativo;
e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.
Successivamente, il committente, come previsto all’art. 90 TUS e nel caso l’attività edilizia sia
soggetta a rilascio di titolo abilitativo, dovrà trasmettere all’ente competente la seguente
documentazione:
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copia della notifica preliminare;
il DURC;
dichiarazione di avvenuta verifica idoneità tecnica dei lavoratori autonomi.
In secondo luogo verificare se i lavori da eseguire necessitano del rilascio di titolo abilitativo da
parte di amministrazione competente.
L’affidamento dei lavori a lavoratori autonomi implica l’osservanza di quanto previsto dall’art. 2222
del c.c. di seguito trascritto:
CONTRATTO D'OPERA
1. Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro
prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le
norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.
Si ricorda che i singoli lavoratori autonomi sono ammessi se ognuno interviene per una singola
attività specifica. Es. muratore, elettricista, idraulico, fabbro ecc… mentre non è consentito che due
o più autonomi prestino la stessa lavorazione. Nel caso gli stessi dovranno individuare il loro
datore di lavoro e dare una forma associativa, anche temporanea, tipo una società di fatto o
equivalente.
QUALI LAVORI EDILI POSSONO ESSERE ESEGUITI DIRETTAMENTE DAL COMMITTENTE
Dobbiamo innanzitutto prendere in esame due normative: il D.lgs 81/2008 e il D.P.R. 380/2001
D.Lgs 81/2008
Art. 90 comma 9 – obblighi del committente:
c) trasmette all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di
costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori
unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b). L’obbligo di cui al periodo che precede
sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole
lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale
dipendente senza ricorso all’appalto. In assenza del documento unico di regolarità contributiva,
anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice dei lavori, l’efficacia del titolo abilitativo è
sospesa.
Da questa prima lettura si evidenzia che in presenza di PdC; D.I.A. ed oggi anche con la S.C.I.A. i
lavori possono essere eseguiti solo da impresa affidataria/esecutrice in possesso della
documentazione che deve essere prodotta al Comune che ha concesso il titolo abilitativo.
D.P.R. 380/2001
Le attività e titoli abilitativi previsti dalla normativa sono i seguenti:
attività edilizia totalmente libera;
attività edilizia libera previa comunicazione di inizio lavori;
attività edilizia soggetta a permesso di costruire;
attività edilizia soggetta a SCIA;
attività edilizia soggetta a super-DIA
analizziamole singolarmente:
1. attività edilizia totalmente libera.
o Non è richiesto alcun titolo abilitativo ne è prevista alcuna comunicazione al
Comune di competenza.
o Vedere art. 6 comma 1 - Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici
comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza
sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di
sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica
nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti
senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non
comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di
manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano
carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che
siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività
agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti
idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo
svolgimento dell’attività agricola.
Tali attività possono essere eseguite direttamente dal committente senza l’ausilio
d’impresa edile.
2. attività edilizia libera previa comunicazione di inizio lavori.
o
Vedere art. 6 comma 2,
2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione,
anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato
all’amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo
i seguenti interventi:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b),
ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre
che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero
delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
Le attività elencate alla lettera a) non possono essere eseguite direttamente dal
committente senza l’ausilio d’impresa edile.
o
Vedere art. 6 comma 2,
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere
immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non
superiore a novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che
siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico
comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non
accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A)
di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli
edifici.
Le attività elencate alla lettera b); c); d); e); possono essere eseguite direttamente dal
committente senza l’ausilio d’impresa edile.
o
Vedere art. 6 comma 3,
L’interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla comunicazione di inizio dei lavori le
autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente
agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi
dell’impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.
o
Vedere art. 6 comma 4,
Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), l’interessato, unitamente alla
comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all’amministrazione comunale una relazione
tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un
tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con
l’impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori
sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per
essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.
3. attività edilizia soggetta a permesso di costruire.
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Vedere Art. 10 - Interventi subordinati a permesso di costruire
1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono
subordinati a permesso di costruire:
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in
parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del
volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili
compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso.
2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a
trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di loro parti, sono subordinate a permesso di
costruire o a denuncia di inizio attività.
3. Le regioni possono altresì individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione
all’incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del
permesso di costruire. La violazione delle disposizioni regionali emanate ai sensi del
presente comma non comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 44.
4. attività edilizia soggetta a SCIA.
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Vedere
Art.
22
-
Interventi
subordinati
a
denuncia
di
inizio
attività
sono contemplate tutte le attività non rientranti tra quelle di attività edilizia
totalmente libera, di attività edilizia libera previa comunicazione inizio lavori, di
attività edilizia soggetta a permesso di costruire e attività sogetta a super-DIA
1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non riconducibili
all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli
strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia
vigente.
2. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi
di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non
modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma
dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di
costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del
rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte
integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento
principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei
lavori.
3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante
denuncia di inizio attività:
a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano
disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali
aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata
esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione
degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino
approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il
relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli
interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di
costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga
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asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti
urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito
applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme
le sanzioni penali previste all'articolo 44.
5. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi
dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a
denuncia di inizio attività, diversi da quelli di cui al comma 3, assoggettati al
contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.
6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino immobili
sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al
preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni
normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni
di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora decreto legislativo n. 42 del
2004 - n.d.r.).
7. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di
costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo del
pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16, salvo quanto previsto
dal secondo periodo del comma 5. In questo caso la violazione della disciplina
urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44
ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37.
Vedere anche D.L. 70/2011 art. 5 comma 2, lettera b) e c)
5. attività edilizia soggetta a super-DIA.
o Attività in via alternativa al permesso di costruire di cui all’art. 22 comma 3 D.P.R.
380/2001 nonché dal D.L. 70/2001 art. 5 comma 2 lettera c)
IN SINTESI
Il nostro committente, che intende eseguire direttamente i lavori nella propria unità immobiliare,
deve:
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Verificare se l’attività rientra nel titolo IV del T.U.S. - D. Lgs 81/2008 e s.m.i.;
Verificare se necessita titolo abilitativo come previsto dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i..
Fatta tale premessa ne consegue che:
nelle attività di edilizia totalmente libera, tali attività possono essere eseguite
direttamente dal committente senza l’ausilio d’impresa edile, nelle tre modalità descritte
nell’introduzione;
nelle attività di edilizia libera previa comunicazione di inizio lavori, tali attività,
o elencate nel D.P.R. 380/2001 art. 6 comma 2, lettera a) non possono essere
eseguite direttamente dal committente senza l’ausilio d’impresa edile;
o elencate nel D.P.R. 380/2001 art. 6 comma 2, lettera b); c); d); e); possono
essere eseguite direttamente dal committente senza l’ausilio d’impresa edile,
nelle tre modalità descritte nell’introduzione;
nelle attività edilizie soggetta a permesso di costruire, soggetta a SCIA e soggetta a
super-DIA, deve essere incaricata una o più imprese esecutrici dotate di capacità tecnicoprofessionale.
Giuseppe Carlo Redaelli