NOTIZIARIO n. 10/09
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NOTIZIARIO n. 10/09
APPROFONDIMENTO: CASA SICURA A PROVA DI LADRI Gentile Collega, sembra inadatto, stridente e forse disonorante parlare di bellezza del paesaggio italiano in questo momento, quando ancora la ferita lasciata dalla morte riversatasi nel messinese , dove la terra, l’acqua e la nostra incuria hanno ingoiato vite umane e con esse anche tanti sacrifici tessuti negli anni per costruirsi una casa. Eppure, è forse l’unico modo per ricordare senza imbarazzo i nomi di coloro che hanno perso la vita, tornando a pronunciarli, noi che non siamo i parenti, non li conosciamo, e possiamo onorarli solo così, da scomparsi, ma con l’anima di tecnici, capaci di dare qualche risposta ai perché che assillano i cuori trafitti dal dolore, di chi un attimo prima li aveva visti e subito dopo ha dovuto confrontarsi con l’angoscia di un vuoto che cambia la vita delle famiglie. “Quando mi guardo intorno riconosco la bellezza perché desta armonia nel mio animo” dice la vigorosa l’ideatrice del Fondo per l’Ambiente (Fai), Giulia Maria Crespi. E ci voleva ( sosteniamo noi) una signora di 86 anni portati con cattiveria non priva di fascino, aristocratica e decisa dama lombarda, determinata e caparbia fono al dispotismo perdutamente innamorata dell’Italia, per ricordarci quanto è bello e malato il nostro paese? Un territorio unico al mondo, un museo a cielo aperto, ma votato all’autodistruzione per tante indifferenze, sicuramente non tecniche. Siamo stati bravi nell’antico passato, abbiamo accumulato bellezza e piacere come nessun altro, ma adesso franiamo da tutte le parti. Le responsabilità maggiori sono due: una derivante dai cambiamenti del clima che sta modificando profondamente i regimi termo-pluviometrici italiani, e l'altra derivante dall'incapacità, ormai cronica, degli Enti locali, scoordinati o in conflitto fra loro, di pianificare e gestire il territorio e di prevenire i rischi. Lo dimostrano gli interventi sempre più frequenti ed onerosi per la Protezione civile chiamata a gestire un numero spropositato di emergenze. In realtà sono abusivi gli strumenti e i metodi di pianificazione del territorio e dell'uso delle risorse naturali, a cominciare dai piani urbanistici e regolatori, perché non tengono conto né dell'ambiente e del clima che cambia, né, salvo rare eccezioni, della prevenzione dei rischi soprattutto di quei rischi, anche generati dalle attività umane, che stanno rapidamente evolvendo con l'evolversi del clima e dell'ambiente. Sono abusivi i metodi di gestione del territorio, delle coste e delle risorse naturali, a cominciare dalle risorse idriche, perché la gestione è prevalentemente basata sul condono o sulla cecità, non solo verso scempi palesi ed eclatanti, ma anche sui tanti meno eclatanti interventi sul territorio che appaiono assolutamente irrazionali anche agli occhi di un bambino. Occorre porre rimedio per salvare l’ambiente, collaborare ad educare la gente, che di nascosto costruisce in modo indisciplinato senza avvalersi a volte di tecnici competenti, oppure edificando nascondendosi dai controlli dei comuni. Non possiamo confidare che in tutto possa esserci San Bertolaso. Infatti anche a Messina l’alluvione era prevista, il Dipartimento della protezione Civile da Roma aveva diramato due avvisi di emergenza per “condizioni meteorologiche avverse”, purtroppo in Sicilia interi paesi e quartieri sono abusivi. Decine di migliaia di persone vivono in case costruite senza alcuna precauzione, scatole di cartongesso appoggiate sui greti dei torrenti o contro colline di fango. Infinite casette cresciute coi piedi nell’acqua, come palafitte sul Mekong. Collaboriamo a dare informazione utilizzando questo tempo di lutti – dove la sensibilità è più permeabile e il momento storico dove si parla di semplificazione della procedura di autorizzazione paesaggistica favorisce l’educazione in materia ; non partecipiamo solo a sventolare il tricolore, oppure in uno stadio rispettare un minuto di silenzio. Siamo GEOMETRI, facciamo la nostra parte nell’insegnare alla gente che occorre affidarsi ai tecnici per costruire e non improvvisarsi in edificazioni spontanee, che diventano prima o poi delle bare. Tutti insieme partendo dai Collegi periferici, con temi appropriati organizziamo delle tavole rotonde per i cittadini , spiegandogli cosa accade veramente quando la natura diventa incontrollabile……sarebbe l’inizio di tante possibilità per tornare ad imporci sul territorio ….riappropriandoci anche anse di mercato, dove da tempo provano a farci franare. Noi della Redazione “Professione Geometra” ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 10/09 ■ pg.2 I N D I C E - professione geometra n. 10/09 consiglio nazionale geometri quarta assemblea dei presidenti……………………..………………………………………………………….. Pg.4 rinnovato il sito del consiglio nazionale geometri e geometri laureati…………………………………………….…………………………… Pg.4 XXIV FIG international congress – facing the challenges – buiding the capacity…………………………………………………………… Pg.4 13^ conferenza nazionale asita – bari, 1-4 dicembre – fiera del levante……………………………….………………..…………………... Pg.4 cassa italiana e assistenza geometri – prospettive del welfare………………………………………………………………………………… Pg.5 14 dicembre 2009: nuovo termine per l’invio del modello 17/2009 on line, usufruendo delle sanzioni ridotte….…………………….. Pg.6 cassa nazionale di previdenza e assistenza geometri: finanziamento ai giovani iscritti…………………………………………………… Pg.6 posta elettronica certificata……………………………………………………………….…………………………………………………………… Pg.6 esami di abilitazione alla professione di geometra anno 2009…………………………………………………………………………………. Pg.7 dai geometri un aiuto concreto agli alluvionati…….…………………………………………………………………………………….……….. Pg.7 torino: notai e geometri, consulenze gratis………………………….…………………………….……………………………….……………….. Pg.7 roma all’avanguardia……………………………...…………………………………………………………………………………………………… Pg.8 offerte di lavoro……………………………………….……………………………………………………..…………………………………………… Pg.8 un milione e mezzo di edifici non dichiarati al catasto e per gli adempimenti d’ufficio rimodulati gli importi …….………………… Pg.8 docfa 4……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Pg.9 pregeo 10 – il catasto terreni adesso lo aggiorniamo noi………………………………………………………………………………………... Pg.9 piano casa 2: possibilità e limiti – dossier dell’ance fornisce un confronto tra le normative regionali emanate……………………... Pg.10 autorizzazione paesaggistica semplificata………………………………………………………………………………………………………….. Pg.11 da suva la check-list di controllo per gli impianti elettrici di cantiere……………………………………………….………………….……… Pg.11 coordinatore per la progettazione: ministero del lavoro circolare n. 30 del 29 ottobre 2009……………………………….………… Pg.12 obblighi di sicurezza in condominio: i chiarimenti del ministero del lavoro…………………. ………………..……………………………... Pg.12 capire la sicurezza: cento domande e risposte alla sicurezza sul lavoro dall’ispesl…………….……………………..…………………… Pg.13 movimento manuale di carichi senza infortuni………………….………………………………………………………………………………….. Pg.14 dalla protezione civile due linee guida per gli elementi strutturali………..………………….………………………………………………… Pg.14 in arrivo i criteri di accreditamento dei certificatori energetici …………………………………………………….…………………………… Pg.14 docet – scaricabile dal sito del cnr il software adeguato alle linee guida nazionali per la certificazione energetica……………… Pg.15 efficienza delle caldaie, chiarimenti dal mse………………………………………………………………………………………………………. Pg.15 maggiori risparmi con il riscaldamento centralizzato……………………………………………………………………………………………… Pg.16 dalla commissione europea un portale internet sul risparmio energetico………………………………………………….……………….. Pg.16 le assemblee condominiali e gli interventi per il risparmio energetico……………………………………..…………………………………. Pg.17 a milano un bonus volumetrico per chi realizza alloggi a meno di 2 mila euro al mq…………………………………………………….. Pg.17 mediazione obbligatoria per le cause civili……………………………………………………….………………………………………………… Pg.18 al via “normattiva”, un sito ufficiale che conterrà una banca dati delle leggi dal 1946 ad oggi ………………………………….….. Pg.18 imposte di successione………………………………………………..…………………..………….………………………………………………… Pg.19 proposte norme comunali per le successioni transfrontaliere all’interno dell’unione europea………………….………………………. Pg.20 detrazioni 55%: la data di sottoscrizione dei contratti e il pagamento degli acconti non fanno fede per attestare la data di inzio lavori………………………………………………………….…………………………..………………………..…………………………….……. Pg.20 bonus 55% non cumulabili con l’incentivo per l’acquisto di nuovi macchinari……………………………………………………………… Pg.20 deducibilità integrale delle spese sostenute per l’aggiornamento professionale…………………………………………………………… Pg.24 mutui – moratoria di un anno per le famiglie indigenti……………….…………………………………………………………………………… Pg.24 istat – indice prezzi al consumo settembre 2009……………………………………….…………………………………………………………… Pg.26 sentenze……………………………………………………….……………….…………………………………………………………………………… Pg.27 notizie, curiosità, suggeriementi (computer, viaggi salute) …………………………………………………………………………………….. Pg.35 approfondimento : CASA SICURA A PROVA DI LADRI……………………………………………………………………...……………………… Pg.42 Associazione Nazionale “Donne Geometra” sede operativia : Via Barberini n. 68 – 00187 Roma C.f. 91113430408 _____________________________ Tutti i numeri precedenti, possono essere scaricati direttamente dal sito: www.donnegeometra.it ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 10/09 ■ pg.3 CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI QUARTA ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI Il 15 Ottobre 2009, presso la sede della Cassa si è tenuta la 4° Assemblea dei Presidenti, alla quale hanno preso parte i dirigenti di Categoria. Il Presidente del Consiglio Nazionale geom. Fausto Savoldi ha illustrato l’operazione della fusione degli albi, le competenze, le attività della Categoria. Clicca Qui per scaricare la relazione del Presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati Geom. Fausto Savoldi RINNOVATO IL SITO DEL CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI Si rinnova il sito del CNGeGL, con una nuova veste grafica e nuovi contenuti. Il sito fornisce infatti le informazioni ufficiali del Consiglio Nazionale, le notizie e le attività delle organizzazioni internazionali alle quali il CNG aderisce. Per consultare il sito www.cng.it Il sistema di diffusione delle informazioni agli iscritti avviene anche tramite il sito della Fondazione Geometri Italiani, dedicato al lavoro, all’attività professionale, formativa e culturale www.fondazionegeometri.it e attraverso il sito della Cassa di Previdenza per quanto riguarda tutte le notizie di carattere previdenziale. www.cassageometri.it “XXIV FIG INTERNATIONAL CONGRESS – FACING THE CHALLENGES – BUILDING THE CAPACITY” Anche quest’anno il Consiglio Nazionale Geometri intende far partecipare al prossimo Congresso Internazionale FIG che celebrerà a Sydney (Australia) dall’11 al 16 aprile 2010 tre giovani geometri, liberi professionisti, iscritti all’Albo, oltre ai 3 che hanno partecipatola precedente Congresso ad Eilat lo scorso maggio. L’iniziativa è anche pensata in preparazione della FIG Working Week che si svolgerà in Italia nel 2012; manifestazione alla quale intendiamo siano presenti almeno 9 giovani professionisti. La scelta dei tre colleghi verrà effettuata dal Consiglio in base alle proposte che verranno presentate dai singoli Consigli provinciali e circondariali. Sono richiesti e seguenti requisiti: una buona conoscenza della lingua inglese, un’età non superiore ad anni 35, un curriculum professionale in formato europeo, onde poter assegnare i prescelti alle commissioni FIG coerenti con l’attività prevalentemente svolta. Le segnalazioni ed i curricula sono richiesti esclusivamente in via telematica all’indirizzo [email protected] entro il 31/12/2009. Le spese di partecipazione all’importante evento saranno a totale carico del CNG 13^ CONFERENZA NAZIONALE ASITA – BARI, 1- 4 DICEMBRE – FIERA DEL LEVANTE Nell’ambito della 13^ Conferenza Nazionale Asita, che si terrà a Bari dall’1 al 4 Dicembre 2009, sono state organizzate delle sessioni scientifiche, con temi di grande interesse per i geometri che saranno tenute da relatori di livello accademico. Ai partecipanti geometri saranno riconosciuti n. 2 crediti formativi, presentando al proprio Collegio l’attestato di partecipazione che il personale ASITA consegnerà al termine delle sessioni. CLICCA QUI per consultare le sessioni scientifiche selezionate per la frequenza registrata da paret di Professionisti iscritti ai Collegi dei Geometri e Geometri Laureati Programma preliminare 13^ CONFERENZA NAZIONALE ASITA 2009 Brochure ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 10/09 ■ pg.4 CASSA ITALIANA PREVIDENZA E ASSISTENZA GEOMETRI - PROSPETTIVE DEL WELFARE Allungamento dell'attesa di vita e possibilità di mantenere redditi professionali significativi: questi i temi al centro del convegno nazionale “Dal Welfare Professionale un modello per il Paese: attualità e prospettive del modello di welfare della Cassa Geometri” che si è tenuto a Roma il 26 ottobre scorso. Secondo il Presidente della CIPAG, Fausto Amadasi “si va verso un aumento degli anni di lavoro professionale, ma anche verso un impegno globale degli Ordini e dei Collegi professionali, che offra alle nuove generazioni di professionisti il sostegno necessario ad aggredire il mercato”. In questo contesto, il presidente della Fondazione CENSIS, Giuseppe De Rita ha introdotto il tema della “Ristrutturazione Terziaria”, cioè di un processo che occuperà almeno i prossimi due anni, riordinando gli equilibri del Settore Terziario, che fino a questo momento ha invece dovuto solo riassorbire le fibrillazioni degli altri settori economici. De Rita ha detto che “in quest'ottica la CIPAG deve puntare ad ampliare il proprio mercato e dare garanzia di sostenibilità, in un sistema previdenziale integrato attento a valorizzare il professionista come persona, con una struttura a variabili multiple. La CIPAG deve fidelizzare il professionista, segmentare le prestazioni, attrarre altre professioni contigue attualmente non tutelate né regolamentate”. “Non più enti pensionistici ma enti polifunzionali” questo l’obiettivo futuro secondo il Dott. Alberto Brambilla, presidente del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale del Ministero del lavoro, il quale ha affermato che “dal 2004 è stato attuata in parte la riforma che apre alla previdenza complementare, all'assistenza sanitaria integrativa, agli aumenti contributivi in esenzione fiscale ed agli accorpamenti tra enti, sempre in esenzione fiscale, ma il sistema va ancora una volta ripensato e posto in un quadro di norme”. Brambilla ha poi annunciato che “è già pronto un rapporto, che sarà pubblicato a brevissimo, sui bilanci trentennali che gli enti previdenziali professionali ci hanno dovuto trasmettere per dimostrare se reggeranno l'urto dell'invecchiamento della popolazione lavorativa, mentre molti enti non hanno un patrimonio che possa durare per gli anni necessari”. Per Brambilla le parole d'ordine della riforma sono quindi, sostenibilità, adeguatezza e polifunzionalità. Il Presidente del Nucleo di Valutazione ha poi detto che “dal 29 ottobre comincerà a lavorare su questi temi un tavolo di confronto istituzionale, che valuterà le Casse di previdenza professionali sul piano dell'investimento del proprio patrimonio e delle spese di funzionamento. La prospettiva è quella di rafforzare la polifunzionalità, ma il tavolo discuterà anche sulla misura dei contributi previdenziali da parte degli iscritti e sull'età pensionabile”. Il Prof. Giovanni Geroldi, Direttore generale delle Politiche previdenziali del Ministero del lavoro ha anticipato che nel citato Rapporto sui bilanci trentennali delle Casse dei professionisti, “si evidenzia che gli enti dovranno fare ulteriori interventi, perchè ad alcuni di essi manca ancora qualche anno per raggiungere la sostenibilità trentennale prevista dal comma 763 della finanziaria di 2 anni addietro, dando atto alla CIPAG di aver introdotto alcuni principi del sistema contributivo”. Geroldi ha poi considerato che “le Casse dei professionisti svolgono il ruolo di primo pilastro e devono quindi erogare prestazioni adeguate, come previsto dalla Costituzione. Una via da seguire è quella di allargare la platea degli iscritti alle Casse, con fusioni tra enti previdenziali, come quella ipotizzata per i “professionisti intermedi”, vale a dire Geometri, Periti industriali e Periti agrari”. Per cui il Direttore ha affermato che “gli altri punti su cui intervenire sono: la gestione patrimoniale ed il sistema di tassazione. Per quanto riguarda gli investimenti immobiliari le Casse propendono verso i Fondi Immobiliari, e questo va visto con favore. Sul piano delle politiche fiscali, invece, sarebbe auspicabile che le Casse siano sostenute con una serie di agevolazioni fiscali almeno pari a quelle della previdenza integrativa, cioè agli enti previdenziali del secondo pilastro, mentre ora, pur essendo parte del primo pilastro, le Casse professionali hanno un trattamento più sfavorevole”. É stata poi la volta di Domenico Proietti, segretario confederale della UIL, il quale ha analizzato il rapporto “tra previdenza, sanità ed ammortizzatori sociali, alla luce del Libro Bianco elaborato dal Ministero. In questa fase di cambiamento le professioni non possono che rilanciare le proprie Casse di previdenza e tentare di attrarre i lavoratori delle nuove professioni”. Ai lavori è intervenuto anche il Presidente dell’Ente di Previdenza dei Periti Industriali, Florio Bendinelli, il quale ha illustrato i vantaggi “del processo di fusione tra le Casse dei Geometri e dei Periti Industriali, nella direzione auspicata dagli organi di sorveglianza e nell’interesse dei professionisti iscritti.” 14 DICEMBRE 2009 : NUOVO TERMINE PER L’INVIO DEL MODELLO 17/2009 ON LINE, USUFRUENDO DELLE SANZIONI RIDOTTE Si rammenta, a coloro che ancora non abbiano provveduto all'invio del modello 17/2009, che potranno mettersi in regola con tale adempimento, inoltrando on line la dichiarazione alla Cassa entro il 14 dicembre prossimo, versando la sanzione del 10% del contributo soggettivo minimo di quest'anno (fino a un massimo di € 200,00) entro la stessa data, con le consuete modalità di versamento (M.Av., Rid o Carta speciale geometri) Eventuali eccedenze contributive - da versare in unica soluzione - saranno calcolate direttamente dalla procedura, che sommerà la sanzione suddetta e la maggiorazione ( per ritardato versamento) del 10% del dovuto con un minimo di € 20,00. Si precisa che, provvedendo all'inoltro del Modello 17 ed al relativo versamento, nei termini e con le modalità esposte, non saranno più dovute in futuro ulteriori somme di natura sanzionatoria. Trascorso inutilmente il termine del 14 dicembre ancorchè la dichiarazione venga presentata, sarà comunque sanzionata nella misura di € 600,00 (pari al 30% del contributo soggettivo minimo 2009) e la maggiorazione in misura del 10% del dovuto in caso di versamento spontaneo, o del 15% in caso di contestazione dell'omesso versamento da parte della Cassa. CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA GEOMETRI: FINANZIAMENTO AI GIOVANI ISCRITTI E' attiva dal 7 ottobre 2009 la procedura per la richiesta on-line dei prestiti riservati ai giovani iscritti. Si tratta dell'accordo stipulato dalla CIPAG con La Banca Popolare di Sondrio con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo dell'attività professionale. Tale convenzione, in particolare, prevede: La concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto di attrezzature, strumenti e/o arredi necessari allo svolgimento dell'attività professionale riservata ai geometri richiedenti iscritti da almeno due anni alla Cassa e con età inferire o pari a 35 anni; Un importo massimo erogabile, pari all'80% delle spese documentate per l'acquisto di beni strumentali e funzionali all'esercizio della libera professione al netto dell'IVA, con un minimo di 5.000,00 euro e un massimo pari a 25.000,00 euro; La durata del finanziamento per minimo 1 anno e massimo 5 anni oltre al periodo di preammortamento intercorrente tra la data di erogazione e la prima scadenza di rata; - La periodicità dei rimborso trimestrale con rate posticipate comprensive di capitale e interessi, scadenti il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ciascun anno; Il tasso nominale annuo fisso, pari al 4,50% per i prestiti erogati nell'anno 2009; Le spese di istruttoria che ammontano a euro 30,00 per erogazioni fino a € 15.000,00 e euro 50,00 per gli importi superiori; e spese d'incasso ammontano a euro 1,50 per ciascuna rata; La possibilità di estinzione anticipata del prestito in corrispondenza della scadenza di ciascuna rata, la commissione è pari all'1% sul capitale residuo. Attraverso l'accesso all'area riservata del portale www.cassageometri.it è possibile compilare direttamente l'apposito Form di richiesta, visualizzare il regolamento e simulare il calcolo della rata. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA Il 28 Novembre è l’ultimo giorno utile, per tutti coloro che sono iscritti ad un Albo Nazionale, per comunicare il proprio indirizzo PEC (Posta elettronica Certificata). Il servizio di PEC consiste in un sistema di comunicazione elettronica che, grazie alle sue caratteristiche di tracciabilità ed inviolabilità, rende il messaggio e-mail “certificato” equivalente, nella sostanza, alla tradizionale raccomandata A/R, garantendo oltre alla certezza della comunicazione anche un costo nettamente inferiore. PER OGNI INFORMAZIONE CLICCA QUI ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 10/09 ■ pg.6 ESAMI DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI GEOMETRA ANNO 2009 Pubblichiamo le tracce delle prove scritto-grafiche sostenute dai candidati all’abilitazione professionale di geometra nei giorni 29 e 30 ottobre 2009. Prima prova scritta Seconda prova scritta DAI GEOMETRI UN AIUTO CONCRETO AGLI ALLUVIONATI Il presidente del Collegio dei geometri della provincia di Messina, Geom. Lino Ardito, in collaborazione con il Consiglio direttivo, a seguito dei tragici eventi che si sono verificati nei primi giorni di ottobre a Messina e nella riviera jonica, ha organizzato alcune squadre di tecnici di primo intervento in sinergia con il Dipartimento regionale di Protezione civile. “L’impegno nell’immediato futuro da parte del Collegio dei geometri della provincia di Messina – ha spiegato Ardito – sarà quello di continuare tale operato con squadre di rilevatori e acceleratori tecnici sullo stato del patrimonio edilizio colpito, sullo stato della viabilità e sull’individuazione dei siti per la ricostruzione delle fasi tecniche che le norme prevedono di attuare attraverso la redazione dei piani di Protezione civile, per i quali la Pubblica amministrazione risulta inadempiente. Mentre i geometri presenti sul territorio si adoperavano fattivamente – continua Ardito – altre categorie professionali si limitavano ad apparire sulla stampa, probabilmente per garantirsi il futuro nella ricostruzione. I geometri, oltre all’impegno finora profuso, si propongono di interfacciarsi con gli organi politici e istituzionali, ai quali chiedono un incontro immediato”. COME AIUTARE: Da operatori Tim, Vodafone, Wind e H3G - 48580 NUMERO SOLIDALE SMS 1 EURO (l'importo sarà totalmente devoluto) Il comune di Messina ha istituito un conto corrente per aiutare gli alluvionati: C.C. IBAN IT 91Y0102016598000300034781; C.C.P. N. 1406398 intestato al Comune di Messina - Servizio Tesoreria, specificando la causale: pro-alluvionati". Gli altri Iban messi a disposione per la raccolta fondi sono: BANCO DI SICILIA: IT54R0120046000000350350350 causale: vittime alluvione Sicilia MONTE DEI PASCHI DI SIENA: IT41W013014200000008630093 causale: pro alluvionati Messina BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO: IT62A0525616500000000916620 causale: raccolta fondi pro alluvione Messina Caritas Diocesana di Messina – Lipari – S. Lucia del Mela DONAZIONE DIRETTA presso la sede della Caritas Diocesana, Via Garibaldi 67, Messina - Tel. 0906684226 (da Lunedì a Venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 13.00) CONTO CORRENTE POSTALE n. 14591986 Intestato a Caritas Diocesana presso Curia Arcivescovile Messina. CONTO CORRENTE BANCARIO n. 000300648376 presso BANCA DI SICILIA S.p.a Agenzia : Messina Garibaldi intestato a Caritas Diocesana IBAN: IT 02 Y 01020 16520 000300648376 SPECIFICARE CAUSALE : NUBIFRAGIO MESSINA TORINO : NOTAI E GEOMETRI, CONSULENZE GRATIS Notai e geometri sono tornati a dare consulenze gratuite ai cittadini nelle biblioteche, com’era già avvenuto prima della pausa estiva. Un servizio molto apprezzato tanto che si sta pensando di estenderlo, grazie a un accordo con i rispettivi ordini professionali, a ingegneri e architetti. Sono stati 562 gli incontri dei torinesi con i notai, tra le domande più frequenti quelle riguardanti contratti, successioni, controversie. I geometri hanno incontrato invece 197 persone, dando ragguagli su risparmio energetico, catasto, stime immobiliari, agevolazioni fiscali in campo edile e questioni condominiali. Gli incontri sono della durata di 20 minuti, per prenotarli si può telefonare alle biblioteche o consultare il sito del Comune all’indirizzo www.comune, torino.it/cultura/biblioteche. Gli incontri con i notai si svolgeranno alla Biblioteca civica Primo Levi, in via Leoncavallo 17 (011/443.1262), a Villa Amoretti in corso Orbassano 200 (011/443.86.04), alla Italo Calvino in lungo Dora Agrigento 94 (011/442.07.40) e alla Cesare Pavese in via Candiolo 79 (011/443.7080). ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 10/09 ■ pg.7 ROMA ALL’AVANGUARDIA Gli Ordini degli Architetti, Ingegneri, Geometri, Periti Edili e Periti Agrari e Geologi stanno gia' dotando i propri iscritti di un nuovo tesserino di riconoscimento che contiene la tecnologia di firma digitale con certificato di ruolo (corrispondente al vecchio timbro) che garantisce le amministrazioni dall'esercizio abusivo della professione. I tecnici e i cittadini potranno consultare le pratiche edilizie online e seguire ogni passaggio del loro percorso burocratico. Dal gennaio 2010 sarà attivo presso il IX Dipartimento del Comune di Roma lo Sportello del Professionista, che supporterà i professionisti e l'amministrazione nel corretto uso della procedura. Vi saranno impiegati come stagisti nella pubblica amministrazione giovani neolaureati e neodiplomati, selezionati dai rispettivi ordini professionali che provvederanno la formazione insieme alla Cipnet, partner tecnologico del progetto che ha sviluppato il software. OFFERTE DI LAVORO IL SITO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA SI E’ ARRICCHITO DI UNA NUOVA SEZIONE CHE VI AGGIORNA SULLE PROPOSTE DI LAVORO IN ITALIA – per consultare la nuova sezione www.donnegeometra.it SEGNALIAMO: PROPOSTA DI LAVORO – ASSISTENTE DI CANTIERE………… (SOLO PER ASSOCIATI) Segnaliamo inoltre, alcuni link contenenti interessanti opportunità di lavoro nel campo delle energie rinnovabili in tutta Europa. (SOLO PER ASSOCIATI) UN MILIONE E MEZZO DI EDIFICI NON DICHIARATI AL CATASTO E PER GLI ADEMPIMENTI D’UFFICIO RIMODULATI GLI IMPORTI Sono un milione e mezzo gli immobili non presenti negli archivi del catasto urbano, secondo una prima stima dell’Agenzia del Territorio basata su indagini eseguite mediante un monitoraggio eseguito mediante il confronto di fotografie aeree e la cartografia catastale. La rilevazione è ancora in corso e sarà completata entro l’anno. Sono già consultabili presso ciascun comune e presso il sito web dell’Agenzia del Territorio, alla voce fabbricati non dichiarati, gli elenchi delle particelle censite al catasto terreni sulle quali è stata accertata la presenza di costruzioni o ampliamenti non dichiarati. L’aggiornamento del catasto urbano ha comportato un aumento di base imponibile di circa 69 milioni di euro. Questo risultato, dichiara il direttore dell’Agenzia Gabriella Alemanno, ha un’alta valenza fiscale per il contrasto dell’evasione e dell’elusione ottenuto attraverso interventi volti a recuperare gli immobili che non risultano dichiarati negli archivi catastali e quelli che hanno perso i requisiti di ruralità e che devono perciò essere censiti nel catasto urbano. La dichiarazione va fatta entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato del 10 agosto dell’Agenzia del territorio. In caso contrario sarà l’Agenzia del Territorio stessa che provvederà all’accatastamento e i relativi oneri saranno addebitati al proprietario. Scarica qui la tabella degli oneri L’agenzia del Territorio ha provveduto a rimodulare gli importi dovuti dai possessori di immobili che non effettuano spontaneamente l’aggiornamento catastale, per cui lo stesso deve essere eseguito d’ufficio. Con la determinazione del 29 settembre, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre, è stata inoltre quantificata in 150 euro la spesa sostenuta dall’Amministrazione, relativa alle attività istruttorie preliminari, cioè spese generali e notifica delle comunicazioni. I nuovi importi, in vigore dal 7 ottobre 2009, si applicano nella misura dell’80% nelle ipotesi in cui non è stato possibile accedere all’immobile e l’aggiornamento catastale si è potuto effettuare soltanto in funzione dell’ubicazione topografica, rilevata attraverso la foto aerea. ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 10/09 ■ pg.8 PREGEO 10 - IL CATASTO TERRENI ADESSO LO AGGIORNIAMO NOI. Intervista esclusiva per l’Associazione Donne Geometra del Geom. Pino Mangione, Presidente dell’Agit (Associazione Geometri Italiani Topografi) Il catasto terreni adesso lo aggiorniamo noi. Questo può dire, dal 15 ottobre 2009, un tecnico che presenterà atti di aggiornamento cartografico presso un qualsiasi ufficio catastale italiano. Si, adesso i tecnici diventano “protagonisti” di questo ulteriore cambiamento che porta all’approvazione automatica dei tipi. La storia ci racconta dei notevoli disagi che l’approvazione dei tipi di aggiornamento ha prodotto. Queste difficoltà avvengono, o potremmo dire sono avvenute, per molteplici motivi: l’arretrato degli uffici, la poca competenza e/o professionalità di alcuni professionisti, le regole e gli orari degli uffici ma, soprattutto, l’interpretazione delle norme. Ebbene si, è pensiero comune che, quando esiste, una norma si presta a diverse interpretazioni e, credetemi, le interpretazioni da parte dei diversi uffici provinciali e dei professionisti sono, o erano, davvero tante e fantasiose. Risultato: ogni ufficio aveva le sue sotto-regole per l’approvazione degli atti di aggiornamento; di fatto una documentazione preparata per l’approvazione in una provincia alcune volte non andava bene nella provincia limitrofa. Questo modo di lavorare e l’assoluta incertezza interpretativa continua a provocare dissapori tra professionisti ed ufficio. Ecco, però, che una intelligente intuizione dei dirigenti del catasto può porre rimedio a tutte queste beghe. Eccola: “E se facessimo esaminare le pratiche da una macchina?”. E si, la macchina è talmente stupida che non può fare differenze: un lavoro realizzato allo stesso modo, potrà andar bene sia a Trapani che a Treviso. Così è nato PREGEO 10 e l’approvazione automatica degli atti di aggiornamento. Penso che l’affinamento futuro di questa splendida intuizione porterà molti vantaggi all’amministrazione, ai professionisti ed ai cittadini. La possibilità di aggiornare automaticamente la cartografia e la parte censuaria praticamente in tempo reale darà la possibilità di una più corretta gestione del territorio e delle tasse. Vediamo in dettaglio di cosa si tratta: Il professionista : Con la nuova procedura PREGEO 10 avrà la possibilità di redigere 32 tipologie di lavoro con l’esatta verifica (effettuata direttamente dalla macchina) che quanto egli sta realizzando sia conforme alle norme vigenti. A verifica passata potrà inoltrare in telematico (meglio) o consegnare in catasto un file PDF per l’approvazione automatica. Se l’inoltro sarà fatto in telematico, riceverà con lo stesso mezzo la ricevuta di approvazione o sospensione. L’ufficio: Riceve il file prodotto ed il sistema effettua ulteriori controlli automatici. Nel caso in cui tutti i controlli vengano superati, il tipo viene approvato e la relativa cartografia e parte censuaria vengono aggiornate senza alcun intervento dell’operatore. Nel caso in cui alcune verifiche non andranno a buon fine, la pratica sarà passata ad un operatore per l’esame puntuale, e lo stesso potrà (come si fa adesso) decidere se approvare o sospendere. Ecco perché è nato PREGEO 10: per far eseguire tutti i controlli ad una macchina si è dovuta predisporre una nuova versione del software. Queste le novità di PREGEO 10: Nuovo EDM (Estratto di Mappa Digitale) obbligatorio da giugno 2010 (sparirà l’autoallestito); Modifiche di alcuni tipi di riga (Nove, Uno, Otto); Verifiche topografiche (la macchina controlla le tolleranze previste dalla 2/88 e successicve); Relazione strutturata (per giustificare le deroghe alla norma con frasi standard); Verifiche cartografiche (valore affidabilità foglio per verificare orientamento ed adattamento). ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 10/09 ■ pg.9 Mi sento di poter affermare che avere l’approvazione automatica degli aggiornamenti cartografici realizza un sogno di molti tecnici. Un sogno che noi stessi non pensavamo così vicino. Il catasto, con la trasmissione telematica e l’approvazione automatica degli atti, non poteva darci di più. Ora tocca a noi. Noi protagonisti, da noi dipende l’aggiornamento della cartografia catastale italiana, da noi dipende la buona o cattiva riuscita di questa operazione. Non possiamo tirarci indietro, dobbiamo approfittare di quanto ci è stato offerto e mettere in mostra la nostra professionalità al fine di garantire gli interessi del committente, del catasto, e della comunità tutta. Questo è il mio augurio: “approfittiamo della tecnologia, per dedicare più tempo a noi”. Geom. Giuseppe Mangione CLICCA QUI PER CONSULTARE IL SITO DELL’AGIT CLICCA QUI PER SCARICARE PREGEO 10 Riproduzione riservata © DOCFA 4 Via libera alla procedura Docfa 4 per l'aggiornamento degli atti catastali, approvata, assieme alle specifiche tecniche, con provvedimento del direttore dell'agenzia del Territorio del 15 ottobre 2009. Per l'adozione della nuova procedura, è prevista una fase di transizione, a partire dal 19 ottobre 2009, durante la quale i professionisti potranno utilizzare la nuova versione, che diventerà obbligatoria dal 31 marzo 2010. Il modello può essere presentato in tutta Italia, a eccezione dei territori dove le attività catastali sono esercitate dalle province autonome di Trento e Bolzano. La versione 4.0 del software presenta queste novità : l’adozione di un nuovo formato per la presentazione dei documenti inoltrati in via telematica. Il documento è, infatti, prodotto in formato PDF e comprende, oltre alle informazioni alfanumeriche, le immagini delle schede planimetriche; l’introduzione di nuovi stradari, da utilizzare per l’inserimento degli indirizzi degli immobili. Si tratta di stradari certificati “thesaurus” e quindi di elevata qualità rispetto a quelli precedentemente utilizzati, che consentono l’adozione di denominazioni condivise tra tutti i soggetti pubblici e privati che utilizzano tale dato. Resta ferma, ovviamente, l’esclusiva competenza comunale nell’assegnazione delle denominazioni stradali; l’eliminazione degli allegati vettoriali nei formati DXF o DWG. La scelta è connessa alla necessità di ridurre la dimensione di tali allegati, utilizzati per la rappresentazione planimetrica degli immobili, per una più efficiente gestione della trasmissione in via telematica; l’introduzione della possibilità per il professionista di utilizzare – ricorrendone le circostanze previste dalla prassi catastale –, ai fini dell’attribuzione della rendita, il procedimento di stima con metodo diretto, cioè attraverso l’analisi della redditività ritraibile dall’immobile, relativa al biennio economico di riferimento. CLICCA QUI PER SCARICARE DOCFA 4 PIANO CASA 2: POSSIBILITA` E LIMITI - DOSSIER DELL’ANCE FORNISCE UN CONFRONTO TRA LE NORMATIVE REGIONALI EMANATE A sei mesi dall’Accordo Stato - Regioni del 1 aprile 2009 sono 15 le Regioni insieme alla Provincia Autonoma di Bolzano che hanno emanato una propria legge per disciplinare gli interventi di ampliamento e demolizione ricostruzione. Ad un esame comparativo dei diversi provvedimenti già in vigore o ancora in via di definitiva approvazione emerge che: circa il 45% delle Regioni ha esteso gli ampliamenti e le demolizioni e ricostruzioni anche al non residenziale, il 60% ha introdotto riduzioni del contributo di costruzione e quasi tutte le Regioni hanno infine previsto la Dia quale titolo abilitativo necessario per l’esecuzione degli interventi. Con lo scopo di fornire un confronto dettagliato tra le singole normative viene pubblicato in allegato un dossier in cui l’Ance analizza le possibilità e i limiti posti dalle singole regioni. Scarica il Dossier ``Piano Casa 2 confronto regionale`` aggiornato al 29 ottobre 2009 ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 10/09 ■ pg.10 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA Il Consiglio dei Ministri ha dato il primo via libera allo schema di regolamento attuativo dell'art. 146, comma 9, del D. Leg.vo 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il quale prevede la definizione di procedure semplificate per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità. Il provvedimento dovrà ora acquisire il parere della Conferenza unificata e quelli del Consiglio di Stato e delle Camere, prima di tornare in Consiglio dei Ministri per l'approvazione finale. Il provvedimento individua in allegato 42 tipologie di interventi qualificabili come di «lieve entità», per i quali è stata altresì definita una procedura più breve relativamente alla tempistica e più semplice per il rilascio, o il diniego, dell’autorizzazione. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali possano essere apportate all’elenco specificazioni, rettifiche e/o integrazioni in base a motivazioni e ad esigenze di natura strettamente tecnica. Tra gli interventi sottoposti a semplificazione si segnalano: - incremento di volume non superiore al 10% della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a 100 mc; - interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto di volumetria e sagoma preesistenti su immobili non sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del D. Leg.vo 42/2004; - aperture di porte e finestre o modifica delle aperture esistenti per dimensione e posizione, nonché interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione o modifica di balconi o terrazze; - realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, collocate fuori terra ovvero parzialmente o totalmente interrate, con volume non superiore a 50 mc, compresi percorsi di accesso ed eventuali rampe; - realizzazione di tettoie, porticati, gazebo e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 10 mq; - realizzazione di manufatti accessori o volumi tecnici di piccole dimensioni; - interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche; - realizzazione o modifica di cancelli, recinzioni, o muri di contenimento del terreno. Quanto alla procedura, è previsto l’istanza presentata ai fini del rilascio dell’autorizzazione semplificata sia corredata unicamente da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un professionista su una scheda tipo. Nella relazione il professionista deve attestare la conformità dell’intervento alla disciplina del paesaggio ed alla vigente disciplina urbanistica. Il procedimento autorizzatorio semplificato dovrà concludersi nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell’istanza. In estrema sintesi la procedura prevede una immediata verifica delle istanze di autorizzazione ricevute, al fine di chiarire, e quindi comunicare agli interessati, se l’intervento è soggetto ad autorizzazione ordinaria o, invece, semplificata (se rientra tra quelli di «lieve entità»), oppure se è esonerato ai sensi dell’art. 149 del Codice dall’autorizzazione. E' altresì prevista una verifica preliminare della conformità dell’intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia, essendo inutile avviare l’istruttoria a fini paesaggistici se comunque l’intervento non è conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia. Nel caso in cui l’intervento è in contrasto con la disciplina urbanistica l’amministrazione dichiara che non vi è luogo a procedere sulla domanda di autorizzazione paesaggistica e ne dà comunicazione all’interessato. In caso di esito positivo della «verifica urbanistica», si procede alla valutazione di compatibilità paesaggistica, anche in questo caso secondo le modalità semplificate individuate dalla bozza di decreto, consultabile in allegato. DA SUVA LA CHECK-LIST DI CONTROLLO PER GLI IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE Clicca qui per scaricare la lista di controllo: elettricità sui cantieri SUVA, azienda autonoma di diritto pubblico, è l'operatore più importante in Svizzera nel campo dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Le tre attività principali della Suva sono la prevenzione, l'assicurazione e la riabilitazione. SuvaPro è la divisione che si occupa della sicurezza sul lavoro. Suva, in collaborazione con Electrosuisse, ha realizzato una lista di controllo per individuare i pericoli legati all'elettricità sui cantieri. I pericoli principali che derivano dalla presenza di impianti elettrici in generale sono attribuibili a: protezioni mancanti, cavi danneggiati, fili scoperti; spine senza conduttore di protezione (strappato, segato); interruttori di protezione a corrente di difetto (FI/salvavita) mancanti, soprattutto durante i lavori di rinnovo e ampliamento di edifici; materiali e attrezzature non adatti ai cantieri (umidità, bagnato, pioggia) ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 10/09 ■ pg.11 COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE: NESSUN OBBLIGO DI NOMINA PER CANTIERI NON COMPLESSI : MINISTERO DEL LAVORO CIRCOLARE N. 30 DEL 29 OTTOBRE 2009 Il Ministero del Lavoro fornisce importanti chiarimenti circa l'interpretazione dell'articolo 90, comma 11, del Testo Unico sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/2008) in seguito alle modifiche intervenute con l'entrata in vigore del c.d. decreto Correttivo (D.Lgs 106/2009). Il legislatore ha previsto nel caso di cantieri temporanei e mobili non particolarmente complessi ("lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100,000") la possibilità per il committente di nominare il solo coordinatore per l'esecuzione dei lavori nei casi in cui gli obblighi del coordinatore per la progettazione possano essere affidati all'unico figura del coordinatore per l'esecuzione. In tali casi, precisa il Ministero, il coordinatore per la esecuzione svolge, senza eccezioni o limitazioni, tutte le funzioni che l'articolo 91 attribuisce al coordinatore per la progettazione, compiti che vanno svolti durante la progettazione dell'opera e, quindi, l'articolo 90, comma 3, prevede che il committente o il responsabile dei lavori designi il coordinatore per la progettazione contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione. Anche nell'ipotesi di cui all'articolo 90, comma 11, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve essere nominato contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, al fine di consentire la piena realizzazione di tutti i compiti connessi al ruolo di coordinatore per la progettazione, anche nei casi in cui tale ruolo venga svolto dal coordinatore per l'esecuzione. CLICCA QUI PER SCARICARE LA CIRCOLARE MINISTERO LAVORO 30/2009 OBBLIGHI DI SICUREZZA IN CONDOMINIO: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO In risposta ad alcuni quesiti ricorrenti, il Ministero del lavoro, con nota pubblicata nella nuova sezione del sito internet dedicato alla sicurezza sul lavoro, ha chiarito l'ambito di applicazione della normativa prevenzionale nel condominio ed ha enucleato i principali obblighi di sicurezza gravanti sui soggetti che operano all'interno delle aree condominiali. Il punto di partenza da cui occorre muovere è l'art. 2 del D.Lgs 81/08che, alla lettera c), individua come azienda "il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato" e, alla lettera t), indica come unità produttiva lo "stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale". Dalle definizioni sopraindicate emerge, quindi, che la condizione affinché si configuri un'azienda o un'unità produttiva è che nell'ambito di una struttura o di una organizzazione di un datore di lavoro vi siano dei lavoratori che svolgano una attività lavorativa. Con riferimento al condominio è chiaro che questo sarà equiparato ad un'azienda nel caso in cui adibisca del personale a svolgere attività lavorativa nel proprio ambito (ad esempio portiere, giardiniere, personale addetto alla pulizia o alla manutenzione, ecc.), e solo allora, assumendo l'amministratore condominiale la veste di datore di lavoro, andranno rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008 in tema di salute e sicurezza sul lavoro. Si ricorda, peraltro, che lo stesso Ministero aveva chiarito, successivamente all'emanazione del D.Lgs 626/94, con la circolare 5 marzo 1997, n. 28, che il datore di lavoro nei condomìni, ai fini dell'applicazione degli obblighi di sicurezza, va individuato nella persona dell'amministratore condominiale protempore. Nei condomìni in cui non sia presente l'amministratore, non essendone obbligatoria la nomina per essere i condomini non più di quattro (Cfr. art. 1129 cod. civ.), gli stessi provvederanno a conferire ad un apposito soggetto le responsabilità previste all'art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 81/08. Quanto ai soggetti passivi destinatari della tutela, l'art. 3, comma 9, del D.Lgs 81/08 fa riferimento ai lavoratori che "rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati", e quindi, oltre ai portieri, anche a tutti i lavoratori subordinati che prestino la loro attività nell'ambito di un condominio, purché con mansioni affini a quelle dei portieri (lavoratori addetti alla vigilanza, custodia, pulizia e mansioni accessorie degli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, lavoratori addetti alla pulizia e/o alla manutenzione degli immobili, dei relativi impianti ed apparecchiature e/o alla conduzione di impianti sportivi, spazi a verde, in quanto pertinenza di immobili e/o complessi immobiliari adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, lavoratori con funzioni amministrative). Da questi lavoratori vanno esclusi, ovviamente, quanti prestino la loro attività con contratto di lavoro autonomo. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008, nei confronti dei " lavoratori che rientrano nel campo di ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 10/09 ■ pg.12 applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e di formazione di cui agli artt. 36 e 37". Inoltre, sempre secondo la norma appena citata, "ad essi devono essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III". Si ritiene inoltre necessario che nel condominio siano adottate tutte le misure idonee affinché i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica. Sul condominio, come luogo di lavoro per il personale delle ditte appaltatrici, la titolarità degli obblighi di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008 dipende dalla qualificabilità o meno del condominio come datore di lavoro. Infatti, sul condominio, in persona del suo legale rappresentante, gravano: a) gli obblighi previsti a carico del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori subordinati del condominio; b) in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, ai sensi dell'art. 26, la cooperazione e il coordinamento in merito all'attuazione delle misure di prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; c) il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, con l'elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo il rischio di interferenze, che deve essere allegato al contratto di appalto o di opera. Tutti gli obblighi di sicurezza gravano sui datori di lavoro aventi sede operativa nell'edificio.Diversamente, nel caso in cui il condominio commissioni, nella forma di contratto di appalto, lavori edili o di ingegneria civili ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs 81/2008 sui cantieri mobili o temporanei, l'amministratore è necessariamente qualificato come committente e, come tale, assoggettato agli obblighi di cui agli artt. 88 e seguenti del medesimo testo normativo. L'art. 26, comma 2, lett. b), prevede poi a carico dei datori di lavoro un obbligo di "informazione reciproca anche al fine di eliminare rischi dovuti ad interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva", mentre, ai sensi del successivo comma 3 dell'articolo citato, le disposizioni riguardanti la redazione del DUVRI non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Alla luce di quanto sopra, non è richiesta la produzione integrale della valutazione dei rischi ai fini della redazione del DUVRI da parte del legale rappresentante del condominio. E' chiaro tuttavia, tenuto conto che il D.Lgs 81/08 si applica solo in caso di presenza di lavoratori nei luoghi di lavoro, che i condomini che non hanno personale dipendente o ad esso equiparato non sono tenuti ad elaborare il DUVR. Il condominio, tramite l'amministratore, ha infine l'obbligo di osservare le adeguate misure di sicurezza antincendio, con particolare riferimento all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi nel caso in cui siano presenti, fra le parti comuni, attività specifiche che rientrano nell'ambito di applicazione del D.M. 16/02/1982, del DPR 37/1998 e norme collegate (centrale termica, autorimessa condominiale, impianto ascensore, edificio civile con altezza in gronda superiore a mt. 24,00, ecc.). Nel caso in cui nel condominio siano ubicate attività commerciali, produttive o di servizio, del singolo privato soggette al controllo antincendio, le relative procedure amministrative di controllo e di gestione non sono di pertinenza del condominio. Clicca qui per scaricare la Nota del Ministero del Lavoro CAPIRE LA SICUREZZA": CENTO DOMANDE E RISPOSTE SULLA SICUREZZA SUL LAVORO DALL' ISPESL L'ISPESL di Potenza ha curato la pubblicazione "Capire la Sicurezza", cento domande e cento risposte sulla sicurezza sul lavoro. Il documento, distribuito nei corsi sulla tutela del lavoro eseguiti dall'Ispesl in Basilicata, illustra, attraverso 100 domande e le relative risposte, i principi alla base della tutela della sicurezza e della salute del lavoratore e della legislazione di riferimento. Le domande e le risposte sono caratterizzate da un linguaggio semplice, diretto, un linguaggio che riesce a rendere comprensibili, pur nella brevità del testo, anche i concetti più complicati. Alcuni esempi dei quesiti cui l'ISPESL ha dato risposta nella pubblicazione: Se il lavoratore si fa male sul posto di lavoro è sempre un infortunio? Che significa elemento circostanziale dell'infortunio? È infortunio anche se il lavoratore si fa male perché si è distratto? L'imprenditore deve spendere soldi per la prevenzione perché i lavoratori si possono distrarre? Quali sono gli obblighi del datore di lavoro? Clicca qui per scaricare la pubblicazione in formato PDF ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 10/09 ■ pg.13 MOVIMENTAZIONE MANUALE DI CARICHI SENZA INFORTUNI Gli infortuni nel campo della movimentazione di carichi a mano o con agevolatori semplici sono nella maggior parte dei casi poco spettacolari e piuttosto banali. Per non sottovalutare i rischi della movimentazione manuale di carichi è necessario in primo luogo sensibilizzare tutti gli interessati, di qualsiasi livello gerarchico. La sensibilizzazione è una condizione indispensabile per individuare nella prassi lavorativa quotidiana i rischi della movimentazione manuale di carichi e per adottare le necessarie misure preventive. Nell'ambito del programma di sicurezza «STOP – Pensa, poi solleva» la Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL) (Svizzera) ha realizzato la pubblicazione: "Movimentazione manuale di carichi senza INFORTUNI". Si tratta di un programma finalizzato alla lotta contro i 37 000 infortuni sul lavoro che si contano ogni anno in Svizzera nell'ambito della movimentazione di carichi a mano o con agevolatori semplici. Questi infortuni comportano esperienze dolorose per le persone colpite e comportano elevati costi economici. In allegato alla pubblicazione, che si articola in 9 capitoli, sono disponibili 3 check-list destinate alle differenti figuri aziendali. Clicca qui per scaricare la pubblicazione "Movimentazione manuale di carichi senza INFORTUNI" DALLA PROTEZIONE CIVILE DUE LINEE GUIDA PER GLI ELEMENTI STRUTTURALI E' disponibile il testo della bozza di "LINEE GUIDA PER LA RIPARAZIONE E IL RAFFORZAMENTO DI ELEMENTI STRUTTURALI, TAMPONATURE E PARTIZIONI" predisposta dal Dipartimento della Protezione Civile e aggiornata ad agosto 2009. Le linee guida sono state redatte con l'obiettivo di fornire un supporto alla progettazione degli interventi sulle strutture colpite dal sisma dell'Abruzzo del 6 aprile 2009, in particolare a quelle classificate, secondo le procedure stabilite dal Dipartimento della Protezione Civile, con esito di agibilità B o C. Clicca qui per scaricare il testo della bozza di Linee Guida Durante il terremoto ciò che provoca vittime è principalmente il crollo degli edifici, o di parte di essi: ma anche il danneggiamento degli elementi non strutturali può costituire una grave minaccia per l'incolumità delle persone oltre a determinare l'ostruzione delle vie di fuga. Per tale ragione il Dipartimento della Protezione Civile ha elaborato le "Linee guida per la riduzione della vulnerabilità di elementi non strutturali". Clicca qui per scaricare il testo delle "Linee guida per la riduzione della vulnerabilità di elementi non strutturali" IN ARRIVO I CRITERI DI ACCREDITAMENTO DEI CERTIFICATORI ENERGETICI È attualmente all'esame del Consiglio di Stato la bozza di decreto che definisce a livello nazionale la figura del tecnico abilitato alla certificazione energetica degli edifici. Si tratta dello schema di Dpr di attuazione dell'art.4, comma 1, lettera c) del Dlgs 192/2005, che fa seguito al Dpr n. 59 del 2 aprile 2009 (sulle metodologie di calcolo e i requisiti minimi) e al DM 26 giugno 2009 sulle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. Definizione di “tecnico abilitato” Il terzo e ultimo decreto attuativo dei Dlgs 192/05 e 311/06 fornisce un lungo e preciso elenco di lauree e diplomi richiesti per l'abilitazione alla nuova professione. L'articolo 2, lettera b) della bozza di Dpr definisce come abilitato alla certificazione energetica il tecnico “abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente”. Questa figura può essere un libero professionista iscritto al proprio ordine o collegio professionale, o anche un dipendente pubblico o privato. Nel caso in cui il tecnico non sia competente in tutti i campi citati – ossia progettazione di edifici e di impianti asserviti ad essi - “egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza”. Lauree e diplomi richiesti I laureati in architettura e ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, forestali e ambientali, così come i diplomati in geometra, periti industriali, agrari o agrotecnici potranno accedere alla professione di “tecnico abilitato” senza alcun obbligo di frequentare corsi. Al contrario, corsi di formazione specifici sulla certificazione energetica degli edifici (offerti da regioni, ordini e collegi professionali, enti di ricerca e università) dovranno essere seguiti da chi dispone di lauree in matematica, fisica, geologia, chimica, urbanistica, elettronica, informatica e delle telecomunicazioni, ingegneria biomedica, scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio. Dopo l'esame da parte del Consiglio di Stato, la bozza di Dpr approderà in Consiglio dei Ministri prima di essere pubblicato (forse non prima del febbraio 2010) in Gazzetta Ufficiale. ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 10/09 ■ pg.14 DOCET- SCARICABILE DAL SITO DEL CNR IL SOFTWARE ADEGUATO ALLE LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA Dal 02/11/2009 è disponibile per il download la nuova versione di DOCET, software di diagnosi e certificazione energetica degli edifici residenziali esistenti sviluppato da CNR ed ENEA. Il programma, scaricabile gratuitamente sul sito dedicato, è dunque ora aggiornato secondo quanto prescritto dalle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici di cui al D.M. 26/06/2009, e pienamente compatibile con le stesse. Sul sito viene altresì data comunicazione che entro pochi giorni sarà resa disponibile la manualistica a supporto dello strumento e la versione per Windows Vista. Cosa è DOCET : è uno strumento di simulazione a bilanci mensili per la certificazione energetica degli edifici residenziali esistenti. Il software è aggiornato secondo la metodologia di calcolo semplificata, riportata all'interno delle norme tecniche UNI TS 11300. Si ricorda che le nuove norme per la certificazione energetica impongono il ricorso alle norme UNI TS 11300 secondo quanto stabilito dall'Allegato III del D. Leg.vo 115/2008. Quando può essere utilizzato : Le Linee guida nazionali per la certificazione energetica, adottate con il recente D.M. 26/06/2009, al paragrafo 5.2 dell'allegato A, ammettono esplicitamente l'utilizzo di DOCET per il calcolo degli indici di prestazione energetica delle unità immobiliari residenziali esistenti con superficie utile inferiore o uguale a 3.000 mq, sulla base delle norme tecniche UNI TS 11300 e secondo il metodo di calcolo da rilievo sull'edificio. In particolare DOCET può essere utilizzato nell'ambito della metodologia di cui al punto 2ii del paragrafo 4 dell'Allegato A al citato D.M. 26/06/2009 con l'approccio «per analogia costruttiva con altri edifici e sistemi impiantistici coevi, integrata da banche dati o abachi nazionali, regionali o locali». Poiché DOCET è riconosciuto dal citato D.M. 26/06/2009 come metodo di riferimento nazionale per la certificazione energetica secondo metodo semplificato, CNR ed ENEA non sono tenuti ad emettere alcuna dichiarazione di conformità per la certificazione del software, come invece deve avvenire per gli altri software commerciali applicativi. CLICCA QUI PER SCARICARE DOCET EFFICIENZA DELLE CALDAIE, CHIARIMENTI DAL MSE Con l'arrivo del freddo e l'accensione del riscaldamento nelle case, la normativa richiede il controllo dell'efficienza energetica delle caldaie. Ma con quale periodicità vanno effettuati i controlli sulle caldaie individuali con potenza inferiore ai 35 kW? Su questo punto, l'associazione a difesa dei consumatori Adiconsum sottolinea come vi siano state interpretazioni divergenti che hanno creato non poca confusione tra i cittadini interessati, In merito il Ministero dello Sviluppo Economico ha diramato un interessante vademecum: Tempistiche minime obbligatorie : Il vademecum chiarisce che, per quanto riguarda gli impianti autonomi con potenza inferiore a 35 kW, i controlli per l'efficienza energetica vanno effettuati ogni 2 anni per i generatori installati da più di 8 anni, e ogni 4 anni per le caldaie fino a 8 anni di anzianità. Diverso il discorso invece per gli impianti con potenza uguale o superiore a 35 kW, la cui efficienza energetica va controllata ogni anno, mentre le caldaie la cui potenza è pari o superiore a 350 kW i controlli vanno effettuati 2 volte all'anno. Tecnico abilitato : Queste, dunque, sono le tempistiche minime obbligatorie che tuttavia le Regioni possono rendere più stringenti. Per svolgere i controlli per l’efficienza energetica il cittadino si rivolge ad un tecnico abilitato (come previsto dal DM 22 gennaio 2008, n. 38) che esegue tali attività nel rispetto delle regole dell’arte e della normative vigenti. Rapporto di controllo : Al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione, il tecnico abilitato ha l’obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme, di consegnarlo al richiedente e di trasmetterne copia all'autorità competente a cui è demandato lo svolgimento degli accertamenti e delle ispezioni che la Pubblica Amministrazione deve svolgere. Libretto di impianto o di centrale : Il richiedente deve conservare il predetto rapporto congiuntamente al libretto di impianto (impianto autonomo) o di centrale (impianto condominiale). Su questi libretti, che costituiscono una sorta di “carta di identità” dell’impianto di riscaldamento, vengono annotati anche i risultati delle ispezioni svolte dalla Pubblica Amministrazione. Accertamenti e ispezioni dalla P.A. : Le Province e i Comuni, con il coordinamento delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, svolgono gli accertamenti e le ispezioni finalizzati al rispetto delle norme per l’efficienza energetica nell’esercizio e manutenzione degli impianti di riscaldamento. Le predette Amministrazioni possono delegare l’operatività di tali attività a enti e organismi esterni qualificati. CLICCA QUI PER SCARICARE IL VADEMECUM ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 10/09 ■ pg.15 MAGGIORI RISPARMI CENTRALIZZATO CON IL RISCALDAMENTO Il riscaldamento centralizzato torna di moda nelle case degli italiani. Analizzando gli annunci online di oltre 2,5 milioni di immobili in tutta Italia, il gruppo Immobiliare.it (leader del mercato immobiliare online) ha scoperto che il 10% delle abitazioni di nuova costruzione o ristrutturate, è dotato di un impianto centralizzato di nuova generazione, ossia in termini tecnici a termovalvole. Rispetto allo scorso anno, questi impianti sono quasi raddoppiati e negli ultimi 24 mesi sono addirittura quintuplicati, afferma un'indagine di Immobiliare.it. Fino agli inizi degli anni 90 era consuetudine avere nel condominio un unico impianto termico per il riscaldamento centralizzato che veniva gestito dall’amministratore dello stabile e il cui costo era suddiviso, in base ai millesimi di proprietà, fra i condomini. Poi si è diffuso un forte desiderio di una riduzione delle spese correlato ad una più equa attribuzione dei costi di gestione. In seguito, dopo anni in cui ha imperato il termo autonomo, che in realtà ha avuto il grande merito di migliorare le abitudini di consumo più che i costi veri e propri, ci si è resi conto che il risparmio non era poi così rilevante. Senza contare che la recente normativa nazionale (vedi il Dpr 59/2009, in vigore dal 25 giugno), pur consentendo in via eccezionale “per motivi tecnici” la trasformazione da riscaldamento centralizzato a impianti autonomi, di fatto la scoraggia nei condomini con più di 4 appartamenti, come pure in quelli con un numero minore di alloggi nel caso in cui la potenza nominale del generatore sia maggiore o uguale a 100 kW. Risparmi con il centralizzato a termo valvole : Se dunque si torna al centralizzato, la novità degli ultimi anni è quella di dotare il riscaldamento centralizzato di una sorta di autonomia nell’utilizzazione del calore appartamento per appartamento In pratica, ogni radiatore viene munito di una valvola destinata a svolgere la doppia funzione di regolazione della temperatura stanza per stanza e di misura automatica e continuativa della quantità di calore che la caldaia centralizzata fornisce a ciascun radiatore. Nuova tendenza soprattutto al Nord : Secondo l'indagine, a spingere verso questo nuovo tipo di riscaldamento centralizzato è soprattutto il Nord, in particolare il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia e la Lombardia, mentre agli ultimi posti figurano Sicilia e Campania. Nell'Italia settentrionale, infatti, solo il 15% delle case nuove ha un riscaldamento centralizzato di vecchia concezione, mentre al Centro Sud si arriva fino al 35%. Autonomo in Sardegna : Gli impianti autonomi, pur diffusi in tutto il territorio nazionale, predominano in Sardegna, dove ben il 73% degli immobili è riscaldato in questo modo. Al secondo posto il Trentino Alto Adige, seguito a distanza dalla Lombardia. DALLA COMMISSIONE EUROPEA UN PORTALE INTERNET SUL RISPARMIO ENERGETICO Condividere informazioni sulla riduzione del consumo energetico degli edifici. Si tratta di BUILD UP, il portale Internet che offre un ampio ventaglio di buone pratiche e di informazioni sulla legislazione in materia di risparmio energetico. Il portale BUILD UP e' uno strumento della Commissione europea ed e' destinato ad amministratori pubblici e professionisti del settore e a singoli proprietari di immobili. Il sito, in lingua inglese accessibile all'indirizzo http://www.buildup.eu/ , offre la possibilita' di essere costantemente aggiornati sulle ultime novita' e sugli eventi relativi a questo settore. Al suo interno si possono trovare due database, uno contente pubblicazioni, link e altri strumenti per raggiungere l'obiettivo del risparmio energetico e un altro con la descrizione di casi di successo. Secondo le stime della Commissione europea l'edilizia incide per circa il 40% sul consumo totale di energia in Europa, il miglioramento della prestazione energetica degli edifici puo' essere determinante per raggiungere gli obiettivi fissati dall'UE in termini di risparmio energetico e di lotta al cambiamento climatico. Nel 2002 l'Unione europea ha adottato una direttiva sul rendimento energetico in edilizia (Direttiva 2002/91/CE) con la quale si proponeva agli Stati membri un approccio integrato per un uso efficiente dell'energia in questo settore. Nel novembre dello scorso anno la Commissione UE ha proposto una revisione di tale direttiva, puntando a risparmi aggiuntivi, pari a 60-80 milioni di tonnellate di petrolio l'anno entro il 2020, che comportano un'ulteriore riduzione del consumo energetico totale dell'UE pari al 5-6%. ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 10/09 ■ pg.16 LE ASSEMBLEE CONDOMINIALI E GLI INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO La legge 10/91, legge sul risparmio energetico, prevedeva (all'articolo 26, commi 2 e 5) maggioranze "speciali" per gli interventi di efficienza energetica in condominio. La recente Legge 99/2009 (al comma 22 del'articolo 27) ha modificato il comma 2 che, nella sua formulazione vigente, recita: «Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico e all`utilizzazione delle fonti di energia (...), individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea». La modifica apportata dalla legge 99/2009 consiste nell'aggiunta delle ultime parole («rappresentate dagli intervenuti in assemblea»). La nuova formulazione dell'articolo ha di fatto introdotto una nuova maggioranza condominiale, non contenuta nel Codice civile: quella "semplice" dei millesimi degli intervenuti in assemblea. In altre parole, non conta il numero dei condomini favorevoli all'intervento, ma solo i loro millesimi: la somma delle quote millesimali degli intervenuti all'assemblea deve essere maggiore della somma dei condomini che votano contro e degli eventuali astenuti (che contano come contrari, secondo la giurisprudenza). In conseguenza delle recenti disposizioni, la decisione di eseguire interventi finalizzati al risparmio energetico potrebbe essere assunta con il voto positivo di condomini che possiedono appena 167,7 quote su 1.000 (se all'assemblea, in seconda convocazione, partecipa solo un terzo dei condomini che possiede solo un terzo dei millesimi). Quali interventi sono da considerare «volti al contenimento del consumo energetico» per i quali possono essere ritenute valide tali maggioranze? A titolo esemplificativo vi rientrano: l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia (solare, eolico, idroelettrico, geotermico, biomasse); le opere di isolamento termico degli edifici (della copertura o anche dei muri perimetrali); in generale, qualsiasi intervento programmabile se porta a un risparmio attestato da una certificazione o una diagnosi energetica. Clicca qui per scaricare il testo della Legge 99/2009 A MILANO UN BONUS VOLUMETRICO PER CHI REALIZZA ALLOGGI A MENO DI 2 MILA EURO AL M² Milano risponde ad un bisogno abitativo sempre più articolato con una delibera che apre la strada a convenzioni di social housing: gli operatori vedranno incrementati i propri diritti edificatori (da un indice di 0,65 a 1), a patto che il bonus sia destinato a tipologie abitative sostenibili. Il premio volumetrico è riservato a chi costruirà alloggi a meno di 2.000 euro al metro quadrato o desidera costruire alberghi low cost, o container che possano offrire una sistemazione temporanea non solo ai senzatetto, ma anche a chi resta in città solo per un periodo limitato. Con questa nuova strategia il Comune conta di sviluppare un reale mercato della casa a prezzi contenuti e, grazie all’introduzione della formula del riscatto, renderà possibile per gli inquilini di trasformare il canone d’affitto in una rata per l’acquisto dell’alloggio. Il provvedimento adottato è il completamento del lavoro che si sta facendo con il Piano di Governo del Territorio per garantire a Milano la presenza di funzioni abitative, definitive o temporanee, che ora non esistono. Non è un segreto per nessuno che in città mancano alloggi in vendita sotto i 2 mila euro al metro quadro e alloggi in affitto a prezzi accessibili. Ma mancano anche le case per studenti, non esistono alberghi low cost: tutte funzioni in presenza delle quali i giovani e le nuove famiglie non scapperanno più in altri comuni. Questa delibera dà ordine al concetto astratto di housing sociale e offre la possibilità ai giovani e alle famiglie di accedere all’agevolazione che deriva dall’opportunità di costruire dove il suolo non costa. È solo una stima indicativa, ma si ritiene che aprirà la possibilità di costruire 20 mila alloggi nei prossimi 15 anni riservati a chi ha un reddito Isee inferiore ai 40 mila euro e non è già proprietario di un'abitazione. ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 10/09 ■ pg.17 MEDIAZIONE OBBLIGATORIA PER LE CAUSE CIVILI Conciliazione obbligatoria nelle controversie civili. Per risolvere liti condominiali, o controversie che riguardano successioni ereditarie, locazioni, contratti bancari o assicurativi, risarcimenti del danno derivanti da responsabilità medica e diffamazione a mezzo stampa, non sarà più necessario attendere tanto tempo. Il cittadino, infatti, potrà far valere le proprie ragioni dinanzi a un mediatore professionista con requisiti di terzietà, vale a dire un avvocato, notaio, o qualsiasi altra figura iscritta in un organismo ad hoc controllato dal ministero della Giustizia e che verrà istituito entro i prossimi 90 giorni. Se in quattro mesi non si arriva a conciliare davanti al mediatore, allora la lite torna davanti al giudice. A prevederlo è un decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri in attuazione di una delle deleghe date al governo per la riforma del processo civile. Le modalità operative - La mediazione potrà essere di due tipi: facilitativa, nel caso in cui le parti siano aiutate a raggiungere un accordo anche amichevole sul loro rapporto in funzione dei rispettivi interessi; aggiudicativa, quando viene proposta una risoluzione delle controversie distribuendo torti o ragioni. Sarà poi suddivisa in tre modelli: mediazione obbligatoria, facoltativa e demandata dal giudice. Nel primo caso, la mediazione sarà condizione necessaria per poter avviare un processo e riguarderà un catalogo di situazioni in cui sono comprese le liti condominali, sulle locazioni, la responsabilità da colpa medica, i contratti bancari e assicurativi. Nella mediazione facoltativa, invece, le parti scelgono liberamente la via della composizione stragiudiziale della lite, mentre in quella demandata dal giudice, quest'ultimo può invitare le parti a risolvere il loro conflitto davanti agli organismi di conciliazione, quando la natura dalla causa e le risultanze dell'istruttoria lo suggeriscano. In questo caso il giudice darà 120 giorni di tempo alle parti per trovare una soluzione conciliativa. AL VIA "NORMATTIVA", UN SITO UFFICIALE CHE CONTERRÀ UNA LEGGI DAL 1946 AD OGGI BANCA DATI DELLE L'istituto Poligrafico e zecca dello Stato ha siglato un accordo con la presidenza del Consiglio per realizzare un nuovo progetto denominato "NORMATTIVA" che conterrà una banca dati delle leggi dal 1946 ad oggi e consentirà ai cittadini di avere a disposizione uno strumento di facile consultazione capace anche di tracciare la norma nella sua evoluzione nel corso degli anni, ponendoci così al fianco di nazioni europee già attive in tal senso, quali la Francia, che gia' e' diretta verso una semplificazione e riorganizzazione delle leggi nazionali. CASA. 10 REGOLE ETICHE PER L'AGENTE IMMOBILIARE A TUTELA DEL CLIENTE Da oggi il consumatore ha a disposizione un Decalogo deontologico che fissa i diritti e i doveri dell'agente immobiliare e che tutela il cliente sin dal momento in cui entra in un'agenzia per comprare o affittare una casa. Queste dieci regole per un comportamento etico e trasparente sono state estrapolate dal primo Codice Deontologico per gli agenti immobiliari e i mediatori creditizi che la Fiaip, Federazione italiana agenti immobiliari professionali, ha deciso di stilare come esempio per l'intera categoria degli intermediari. Il nuovo Codice, interpreta in chiave moderna i principi etici e comportamentali, per offrire agli utenti garanzia e trasparenza nel rispetto delle leggi e dare professionalità al mondo immobiliare. "Adempiere sempre al dovere di verità" recita il punto 3 del Decalogo; "definire sempre in anticipo chiaramente e senza ambiguità la tipologia delle prestazioni e l'ammontare dei compensi, dei rimborsi e le altre condizioni contrattuali", c'è scritto al punto 6: "informare sempre il cliente sui costi, benefici, limiti e rischi dell'operazione e documentare sempre le spese sostenute di cui si chiede il rimborso", si legge nei punti 8 e 9. ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 10/09 ■ pg.18 IMPOSTE DI SUCCESSIONE Nel corso degli ultimi anni, l’imposta sulle successioni e donazioni è stata più volte oggetto di modifiche. Allo stato attuale l’imposta è dovuta con le modalità di seguito riportate. Sono obbligati al pagamento dell'imposta gli eredi e i legatari che beneficiano dei seguenti beni e diritti: beni immobili e diritti reali immobiliari (se il valore è dichiarato in misura non inferiore a quello determinato su base catastale, l’Ufficio non può procedere alla sua rettifica); azioni e quote di partecipazione al capitale di società (il valore è dato dal patrimonio netto contabile); obbligazioni (con esclusione dei titoli di Stato); aziende (il valore è dato dalla differenza tra le attività e le passività senza considerare l'avviamento); crediti e denaro; beni mobili (gioielli, mobili); navi e aeromobili; rendite e pensioni. La base imponibile è costituita dal valore totale netto dell’asse ereditario, vale a dire dal valore dei beni e dei diritti oggetto di successione al netto delle passività e degli oneri deducibili (debiti della persona deceduta, spese mediche e funerarie). L’imposta di successione è determinata dall’ufficio che applica aliquote diverse a seconda del grado di parentela dell’erede. In particolare, sono previste le seguenti aliquote: 4 per cento, per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun erede, di 1.000.000 di euro; 6 per cento, per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente i 100.000 euro per ciascun erede; 6 per cento, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, nonché affini in linea collaterale fino al terzo grado; 8 per cento, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per le altre persone. ATTENZIONE Se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104/1992, l’imposta si applica sulla parte del valore della quota che supera 1.500.000 euro. Gli importi esenti dall’imposta (la franchigia) sono aggiornati ogni quattro anni, in base all’indice del costo della vita. ATTENZIONE Ai soli fini dell’applicazione della franchigia, sulla quota devoluta all’erede o al legatario si deve tener conto del valore delle donazioni in vita fatte dalla persona deceduta a favore del medesimo erede o legatario. È prevista un’agevolazione per il trasferimento di imprese e partecipazioni in società disposto in favore dei discendenti e del coniuge. In sostanza, i trasferimenti di aziende, quote sociali e azioni non sono soggetti all’imposta se gli eredi proseguono l’esercizio dell’attività d’impresa o detengono il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento e se nella dichiarazione di successione producono apposita dichiarazione. QUADRO RIASSUNTIVO DELL’IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI GRADO DI PARENTELA IMPOSTA GRADO DI PARENTELA 4% sulla quota ereditata eccedente 1 milione di euro + imposta ipotecaria (2%) e catastale (1%) sugli immobili (o di 168 euro ciascuna, se per l'erede è una prima casa) 6% sulla quota ereditata eccedente 100 mila euro + imposta FRATELLI E SORELLE ipotecaria (2%) e catastale (1%) sugli immobili(o di 168 euro ciascuna, se per l'erede è una prima casa) 6% sulla quota ereditata (senza alcuna franchigia) + imposta ALTRI PARENTI FINO AL 4° GRADO ipotecaria (2%) e catastale (1%) sugli immobili (o di 168 euro E AFFINI FINO AL 3° GRADO ciascuna, se per l'erede è una prima casa) 8% sulla quota ereditata (senza alcuna franchigia) + ALTRE PERSONE imposta ipotecaria (2%) e catastale (1%) sugli immobili (o di 168 euro ciascuna, se per l'erede è una prima casa) ALL’EREDE PORTATORE DI HANDICAP GRAVE SPETTA UNA FRANCHIGIA DI 1,5 MILIONI DI EURO CONIUGE E PARENTI IN LINEA RETTA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 10/09 ■ pg.19 PROPOSTE NORME COMUNI PER LE SUCCESSIONI TRANSFRONTALIERE ALL’INTERNO DELL’UNIONE EUROPEA I cittadini europei che ereditano beni in un altro paese dell’UE spesso si ritrovano invischiati nella burocrazia. Il diritto di successione varia da paese a paese, e spesso risulta poco chiaro quale ordinamento giuridico trovi applicazione. Cercare di uscire da questo labirinto può risultare costoso e comportare tempi molto lunghi. Alcuni eredi finiscono per gettare la spugna, rinunciando a proprietà situate all’estero. La Commissione propone ora di semplificare i diritti di successione transfrontaliera. In base alla normativa proposta, le persone che vivono all’estero potranno scegliere di far eseguire il proprio testamento secondo le leggi del paese di cui hanno la nazionalità. Altrimenti, all’intera proprietà si applicheranno le leggi del paese di residenza del defunto, anche se ne fanno parte beni che si trovano in un altro Stato dell’Unione europea. L’obiettivo è quello di porre fine a sentenze contraddittorie emesse da tribunali di diversi paesi europei sullo stesso patrimonio. Un’unica autorità, del paese di residenza o del paese di provenienza, dovrà occuparsi dell’intera eredità. La Commissione propone inoltre di creare un certificato che consenta a eredi ed esecutori testamentari di provare il loro status in un altro paese. Attualmente, infatti, i paesi europei non sempre riconoscono i rispettivi documenti successori. La normativa proposta non influirà sulle imposte di successione, che continueranno ad essere disciplinate dalla normativa nazionale, come lo saranno questioni quali la definizione degli eredi o la ripartizione dell’eredità. (Fonte: Commissione Europea) DETRAZIONI 55%: LA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI E IL PAGAMENTO DEGLI ACCONTI NON FANNO FEDE PER ATTESTARE LA DATA DI INIZIO LAVORI Il 1° gennaio 2010 scattano i nuovi limiti di trasmittanza termica dei serramenti, ai fini dell’accesso alla detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici. Per usufruire del beneficio fiscale sulla sostituzione delle finestre (vetro e telaio) sarà quindi necessario che i nuovi serramenti rispettino i limiti di trasmittanza termica fissati dal DM 11 marzo 2008, attuativo della Finanziaria 2008. I nuovi limiti da rispettare sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori ma, qualora la sostituzione delle finestre sia configurabile in un intervento di manutenzione ordinaria - quindi senza obbligo della dichiarazione di inizio attività (DIA) -, si presenta la necessità di stabilire quale documento sia idoneo ad attestare la data di inizio lavori. L’Agenzia delle Entrate, interpellata a tal proposito da UNCSAAL (Unione nazionale costruttori serramenti alluminio acciaio e leghe), ha specificato che la data della sottoscrizione del contratto di fornitura non può costituire titolo confermativo della data di inizio lavori, poiché il contratto di fornitura attesta semplicemente l’impegno tra le parti in merito alla richiesta della fornitura dei serramenti. Anche il versamento di acconti a mezzo di bonifico bancario da parte del Cliente al Costruttore di Serramenti non costituisce attestazione di inizio dei lavori. BONUS 55% MACCHINARI NON CUMULABILE CON L’INCENTIVO PER L’ACQUISTO DI NUOVI AGENZIA DELLE ENTRATE - CIRCOLARE 44/E DEL 27 OTTOBRE 2009 Le Entrate ricordano che le detrazioni concesse alle imprese per l’acquisto di nuovi macchinari, introdotte dal Decreto Legge “Anticrisi” 78/2009, convertito dalla Legge 102/2009, consentono di escludere dall'imposizione sul reddito d'impresa un importo pari al 50% del valore degli investimenti in nuove apparecchiature comprese nella divisione 28 della tabella Ateco 2007. Ipotesi di cumulabilità: Con la circolare l’Agenzia chiarisce che lo sgravio previsto in funzione anticrisi può cumularsi con altre agevolazioni a meno che non ci siano disposizioni in senso contrario in altre norme per la regolazione di incentivi differenti. La Legge 102/2009, infatti, non contiene riferimenti in proposito, elemento che lascia presupporre la cumulabilità con il credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate, introdotto dalla Legge 296/2006, Finanziaria 2007. Riqualificazione energetica: La detassazione degli investimenti in macchinari non è al contrario cumulabile con il bonus del 55%, riconosciuto a chi compie interventi per la riqualificazione energetica degli edifici e previsto dalla stessa Legge Finanziaria. L’esplicita esclusione della cumulabilità arriva dal DM 19 febbraio 2007, emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in cui è disposto espressamente che le detrazioni non possono sommarsi ad altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi. Alternative: Il contribuente in questo modo deve operare una scelta tra la detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica o escludere dall’imposizione sul reddito di impresa il 50% del valore degli investimenti effettuati per l’acquisto di nuovi macchinari. ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 10/09 ■ pg.20 CESSIONE FABBRICATO DA DEMOLIRE: IL PREZZO ALTO SVELA L’ELUSIONE Dietro l’alienazione dell’immobile si nasconde la vendita dell’area edificabile su cui lo stesso è situato La Commissione tributaria regionale emiliana, accogliendo l’appello dell’ufficio delle Entrate di Lugo, ha stabilito che il contratto di cessione di un vetusto compendio immobiliare a uso residenziale e commerciale (destinato alla demolizione e situato su area edificabile a uso commerciale) a una società di leasing che lo ha acquistato per conto di un’impresa intenzionata a demolirlo (quattro mesi dopo l’acquisto) e a costruire successivamente una palazzina commerciale, non si connota quale negozio simulato. Infatti il venditore, essendo consapevole dell’operazione immobiliare che sarebbe stata effettuata dall’utilizzatore, persegue un intento elusivo che consiste nell’indebita fruizione dell’esenzione da imposizione accordata dall’allora vigente articolo 81, comma 1, lettera b) (ora articolo 67) del Tuir alle plusvalenze che derivano dalla “cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni …” qualora “acquisiti per successione”. In particolare, il giudice di appello ha valutato gli elementi di fatto presentati dall’ufficio locale per sostenere che il contribuente ha, in concreto, convenuto di alienare un’area fabbricabile. Il prezzo concordato in atto, di gran lunga superiore al valore peritale degli immobili, e la circostanza che i venditori (una società per l’immobile a uso commerciale e i soci per le unità abitative) abbiano “manipolato” la ripartizione del prezzo complessivo tra gli immobili compravenduti imputandone una quota superiore rispetto al valore della perizia ai cespiti posseduti dalle persone fisiche, in quanto non soggetti a tassazione, sono elementi indiziari sufficienti ad avallare la tesi dell’Amministrazione finanziaria. Per la Commissione regionale “gli elementi indiziari assunti dall’Ufficio a base della propria presunzione sono quindi sufficienti per ritenere fondatamente presumibile che il contribuente abbia contrattato non la cessione di un fabbricato, ma quella di una area fabbricabile”. Correttamente il giudice, nel cogliere l’intento speculativo perseguito dagli alienanti ha inoltre indicato “il criterio che deve essere seguito nell’interpretazione dell’art. 81 del T.U.I.R.”. La sentenza n. 7/8/09 del 2009 non è isolata, ma si inserisce in un consolidato indirizzo giurisprudenziale che ha visto i giudici tributari di merito emiliano-romagnoli pronunciarsi in più occasioni avallando le ricostruzioni operate dall’Amministrazione finanziaria sulle complesse architetture elusive poste in essere da alcuni contribuenti (fra le altre, Ctp Ravenna 228/01/02 del 2002 e 278/02/05 del 2005, Ctr Bologna 110/01/07 del 2007 e 26/13/08 del 2008. OPERE PUBBLICHE DI DURATA PLURIENNALE PAGAMENTO DEI SAL E RITENUTE DI GARANZIA RILEVANTI SOLO DOPO IL POSITIVO COLLAUDO RISOLUZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 260/E DEL 22/10/2009 Con la risoluzione l'Agenzia delle Entrate prende in esame il frequente caso del pagamento, da parte del committente alla società appaltatrice (da parte di quest'ultima ad eventuali subappaltatori) degli stati di avanzamento dei lavori. Nel documento l'Agenzia esamina il corretto trattamento dal punto di vista fiscale e contabile di detti pagamenti, e nell'ambito di questi delle cosiddette «ritenute a garanzia». Queste ultime sono come noto, somme che vengono trattenute dal committente a garanzia della corretta realizzazione dei lavori e degli adempimenti contributivi e previdenziali delle società che effettuano i lavori. L'Agenzia evidenzia in primo luogo come, ai sensi dell'art. 109, comma 2, lettera b), del TUIR (DPR 917/1986), i corrispettivi delle prestazioni di servizi (quali i contratti di appalto) si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate. A tale proposito gli stati di avanzamento dei lavori, che danno luogo all'emissione periodica delle fatture il cui pagamento dà origine alle ritenute a garanzia, sono da intendersi provvisori. Ne consegue che l'effettuazione dei pagamenti, e la relativa fatturazione, non implica l'accettazione definitiva dei lavori eseguiti. L'accettazione definitiva avverrà infatti solamente a seguito del positivo esito del collaudo tecnico-amministrativo. In altri termini, sia le somme liquidate in via provvisoria per i lavori coperti da SAL eseguiti dalla subappaltatrice sia le ritenute a garanzia costituiscono mere movimentazioni finanziarie, come tali prive di effetti reddituali fino alla conclusione dell'opera. ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 10/09 ■ pg.21 FINANZIARIA 2010 Quella che ci attende è una Finanziaria 2010 “light” anche se ci sarà, comunque, tempo per farla diventare più corposa. Anche se, fin da ora, non mancano piccole, grandi notizie. Come, quella, per esempio, della proroga, fino al 2012, delle agevolazioni fiscali previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e in favore di acquirenti o intestatari di immobili facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione o da cooperative edilizie. Spetterà, quindi, anche, a tutte le spese di recupero sostenute nel 2012 la detrazione Irpef del 36%, come, pure, nel caso di acquisto di immobili facenti parte di edifici ristrutturati. Qui, tuttavia, i lavori dovranno essere eseguiti entro il 31 dicembre 2012 e l’alienazione (o l’eventuale assegnazione) dell’immobile conclusa entro il 30 giugno 2013. Altra notizia da evidenziare tra le pieghe della manovra di bilancio 2010 è l’ingresso, a regime, dell’Iva ridotta al 10% sui lavori di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Deve, però, trattarsi di prestazioni di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro conservativo o di ristrutturazione edilizia. La Finanziaria per il 2010 prevede, anche, la destinazione delle maggiori disponibilità di finanza pubblica che si dovessero realizzate per la riduzione delle tasse a famiglie con figli, percettori di reddito mediobasso, lavoratori dipendenti e pensionati. Una misura, presente da anni, nelle manovre di bilancio, che, finora, però, non ha mai alleggerito le imposte degli italiani. Ecco, comunque, nel dettaglio, voce per voce, tutte le novità contenute nei 3 articoli del ddl Finanziaria per il 2010, ora, all’esame del Senato. Assegni e pensioni invalidi civili (articolo 2, comma 4). Per il finanziamento dei maggiori oneri per l’erogazione di pensioni, assegni e indennità a invalidi civili, ciechi e sordomuti, valutati, per il 2008, in 204,09 milioni di euro, e, per il 2009, in 200 milioni, si autorizza l’Inps a utilizzare residui di fondi in eccedenza (purché iscritti in bilancio), tra cui, quelli a sostegno di maternità e paternità e per i pensionamenti anticipati. Conti pubblici (articolo 1, comm1 da 1 a 3). Si fissano i livelli massimi del saldo netto da finanziare per gli anni 2010, 2011, 2012. Il prossimo anno serviranno, in termini di competenza, 63 miliardi di euro, al netto di 4,684 miliardi di euro per regolazioni debitorie. E’ previsto, poi, un indebitamento all’estero per un importo complessivo non superiore a 4 miliardi di euro relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione 2010. E, ancora, tenuto conto di tale indebitamento estero e delle operazioni di rimborso dei prestiti, è ammesso, sempre per il 2010, un livello massimo di ricorso al mercato finanziario pari a 286 miliardi di euro. Per il 2011, invece, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in 54,3 miliardi e, per l’anno successivo, in 41,4 miliardi, al netto, per entrambi gli anni, dei 3,52 miliardi per le regolazioni debitorie. Per il 2011, poi, il livello massimo di ricorso al mercato finanziario è indicato in 253 miliardi e, per il 2012, in 250 miliardi. Si chiarisce, poi, che i livelli di ricorso al mercato finanziario si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. Entrata in vigore (articolo 3, comma 8). La presente manovra sui conti pubblici 2010 entra in vigore il 1° gennaio 2010. Finanziamento università ed enti di ricerca (articolo 2, comma 6). Stabilita una proroga, per il triennio 2010-2012, delle disposizioni previste nella Finanziaria per il 2007 che stabiliscono la crescita annuale del fabbisogno finanziario di atenei e principali enti di ricerca. Per il 2009, il fabbisogno programmato ammonta a 8,9 miliardi di euro per il settore universitario e 1,4 miliardi per gli enti pubblici di ricerca. Per il triennio 2010-2012, invece, la crescita annua del fabbisogno dei 2 comparti si conferma, quindi, rispettivamente, nell’ordine del 3% per gli atenei e del 4% per gli altri enti di ricerca. Meno tasse a famiglie e pensionati a basso reddito (articolo 1, comma 4). Si chiarisce espressamente che le maggiori disponibilità di finanza pubblica che si dovessero realizzate nel 2010 rispetto alle previsioni contenute nel Dpef 2010-2013, sono destinate, al fine di fronteggiare la domanda interna, alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito mediobasso, con priorità per i lavoratori dipendenti e i pensionati. Si tratta, va detto, di una sorta di “clausola di salvaguardia”, presente, da anni, nella manovra di bilancio, che, finora, però, non ha mai alleggerito le imposte. Operai agricoli a tempo determinato (articolo 2, comma 5). Viene introdotta una norma salva-conti sulle pensioni agricole che, con una diversa interpretazione, alla luce, anche di diverse pronunce della Corte di Cassazione, avrebbe potuto provocare un buco di circa 3 miliardi di euro nel primo anno di applicazione e di 270 milioni negli anni successivi. Il chiarimento dispone che il termine del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti di lavoro provinciali ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per il calcolo di pensioni e contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato sia il medesimo di quello previsto per gli operai a tempo indeterminato. ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 10/09 ■ pg.22 Più soldi per pensioni sociali e di invalidità (articolo 2, commi da 1 a 3). Fissati, per il 2010, gli importi che lo Stato è tenuto a trasferire per interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali e al fondo pensioni di invalidità. Andranno all’Enpals e al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciali minatori, complessivi, 18,121 miliardi di euro (con un incremento annuo di 303,7 milioni). Saranno dirottati, invece, alle gestioni esercenti attività commerciali e artigiani, totali, 4,477 miliardi di euro (75,05 milioni in più rispetto al 2009). Stabilito, pure, che per quanto riguarda le somme da ripartire tra le gestioni con conferenza dei servizi, tali somme sono da considerare al netto del trasferimento della somma attribuita alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per i trattamento liquidati prima del 1° gennaio1989, pari a 836,97 milioni di euro e delle somme attribuite al fondo minatori ed Enpals, pari, rispettivamente, a 2,72 e 63,06 milioni di euro. Infine, si prevede, nella Tabella A e nella casella del ministero del Welfare, un accostamento di 40 milioni di euro, nel 2012, per pagare indennità di accompagnamento e pensione di inabilità per gli extracomunitari, prima esclusi da questi benefici e su cui era intervenuta, anche con una sentenza di quest’anno, la Consulta per bocciare tali esclusioni. Rinnovo contratti pubblici (articolo 2, commi da 9 a 13 e comma 16) Per il rinnovo dei contratti pubblici le risorse stanziate ammontano a oltre 3,4 miliardi di euro, distribuite per i prossimi tre anni: 693 milioni per il 2010; 1.087 milioni per il 2011 e 1.680 milioni per il 2012. Si tratta di valori indicati in “misura convenzionale già scontata nei tendenziali di spesa a legislazione vigente”. Cioè, potrebbero subire modifiche in base, per esempio, al peggiorarsi della crisi a livello internazionale o all’arrivo di più consistenti dinamiche inflattive. Per i dirigenti del comparto Sicurezza-Difesa, si è tenuto conto di valori incrementali superiori, mentre sono esclusi i magistrati e gli avvocati dello Stato per i quali il diverso funzionamento del meccanismo di adeguamento automatico consente l’inserimento dell’incremento annuale in fase di previsione direttamente nei capitoli di bilancio. Per il 2010 si prevedono, in particolare, 350 milioni per i contratti a carico dello Stato (215 milioni Aran e 135 milioni per il personale statale non contrattualizzato), di cui 79 milioni per i corpi e le forze di polizia. A questi si aggiungono 343 milioni per il settore non statale. Si precisa che gli stanziamenti previsti comprendono, anche, gli oneri riflessi a carico della amministrazioni, quali, per esempio, contributi previdenziali e Irap. Si conferma, poi, che per il settore non statale e per i miglioramenti economici dei professori e ricercatori universitari, gli oneri che derivano dal rinnovo contrattuale 2010-2012 sono a carico dei rispettivi bilanci. Per gli enti del Ssn è previsto, pure, l’obbligo di accantonamento in bilancio (la norma dice “fornendone evidenza”) delle somme necessarie per il rinnovo dei contratti e degli accordi collettivi nazionali per il personale dipendente e convenzionato. Risparmi da reinvestire nel pubblico impiego (articolo 2, commi 14 e 15). Sarà istituito un fondo ad hoc, presso Via XX Settembre, nel quale confluiranno gli eventuali maggiori risparmi derivanti dalle misure di riorganizzazione e razionalizzazione delle spese per il personale, accertati in sede di verifica sui dati di consuntivo al primo semestre 2010. Tale risorse, su proposta della Funzione Pubblica, saranno destinate a sviluppare produttività e merito nella pubblica amministrazione. A eccezione del comparto scuola, per a cui si continua ad applicare la specifica disciplina di settore, introdotta con la manovra estiva 2008, che, come noto, attraverso una complessa opera di riorganizzazione didattica e amministrativa, prevedeva per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa16, non inferiori a 1,65 miliardo di euro per l’anno 2010, a 2,538 miliardi di euro per l’anno 2011 e a 3,188 miliardi di euro a decorrere dall’anno 2012. Una quota parte delle economie di spesa è destinata, nella misura del 30%, a incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione e allo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola, a decorrere dall’anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Ristrutturazioni immobili (articolo 2, commi 7 e 8). Disposta la proroga al 2012 della detrazione Irpef al 36% delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e in favore di acquirenti o intestatari di immobili facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione o da cooperative edilizie. Si chiarisce che le agevolazioni spettano, anche, per le spese sostenute, nel 2012, per interventi di recupero del patrimonio edilizio e nel caso di acquisto di immobili facenti parte di parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione o da cooperative edilizie, sempreché i lavori siano eseguiti entro il 31 dicembre 2012 e che l’alienazione e l’assegnazione dell’immobile avvenga entro il 30 giugno 2013. La normativa di favore fiscale per il recupero edilizio, prevede, come noto, una detrazione di una quota pari al 36% delle spese di recupero del patrimonio edilizio per un ammontare complessivo delle spese agevolate non superiore a 48mila euro per immobile e la ripartizione in 10 rate annuali di pari importo. I contribuenti di età non inferiore a 80 anni possono optare per una ripartizione in 3 o 5 rate annuali, mentre i contribuenti di età non inferiore a 75 anni possono optare per una ripartizione in 5 rate. Diventa, invece, a regime l’agevolazione (il comma indica “2012 e successivi”) che consente l’applicazione dell’aliquota Iva al 10% sui lavori di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 10/09 ■ pg.23 destinazione abitativa privata. Deve, però, trattarsi di prestazioni di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro conservativo e di ristrutturazione edilizia per le quali l’applicazione ridotta dell’Iva era finora prevista solo transitoriamente, in considerazione dei termini di durata della relativa autorizzazione rilasciata dall’Ue. A maggio scorso, anche, l’Europa ha cambiato norme ed è, ora, possibile in tutti gli Stati membri introdurre un’aliquota Iva ridotta per le prestazioni nel settore edile STUDENTI MERITEVOLI ESENTASSE. IL PREMIO IN DENARO NON PAGA IRPEF I benefici economici erogati agli alunni delle scuole superiori, di età compresa tra i 14 e i 18 anni, che hanno studiato "sodo" e hanno concluso l'anno scolastico con il massimo dei voti, non sono soggetti a ritenuta. Gli studenti, quindi, potranno beneficiare dell'intera somma, senza lasciare nulla al fisco. A precisarlo, l'Agenzia delle Entrate che, su invito del ministro Tremonti, ha riesaminato la problematica affrontata nella risoluzione 156/E del 12 giugno, giungendo a una soluzione di segno opposto rispetto a quella fornita nel documento di prassi. L'impegno scolastico dimostrato da ragazzi particolarmente "eccellenti", in sintesi, viene premiato, in linea generale, affinché essi continuino, con lo stesso zelo, nel perseguimento di mete sempre più alte rispetto alla loro formazione culturale e professionale: criteri che tengono l'incentivo loro assegnato fuori da ogni tassazione. Diverso il discorso, ai fini dell'Irpef, per le borse di studio che hanno come scopo la frequenza di corsi di istruzione specifici e fiscalmente assimilabili a reddito di lavoro dipendente. DEDUCIBILITÀ INTEGRALE PROFESSIONALE DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'AGGIORNAMENTO L’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha avanzato la richiesta per la piena deducibilità delle spese sostenute dai professionisti per l'aggiornamento professionale obbligatorio. Con l’stanza avanzata si chiede quindi che venga aggiornato l'art. 54 del dpr 917/1986 che, mai rivisto nella parte relativa al sostenimento delle spese per la formazione, è ormai in antitesi rispetto all'impianto generale delle norme che regolamentano l'esercizio delle professioni. Se da un lato i professionisti iscritti ad un albo devono obbligatoriamente – e giustamente - frequentare corsi di aggiornamento sopportandone le spese, dall'altro lato la disciplina fiscale limita alla metà la deducibilità di tali costi presumendo che siano solo parzialmente inerenti all'attività professionale. la parziale inerenza di un costo obbligatorio è una contraddizione in termini che in questo periodo di forte contrazione degli incassi non è più sopportabile dai giovani professionisti che quotidianamente si trovano ad operare per consentire ai clienti il giusto rispetto delle regole. MUTUI - MORATORIA DI UN ANNO PER LE FAMIGLIE INDIGENTI Dopo la sospensione dei debiti alle imprese, arriva la moratoria dei mutui per le famiglie in difficoltà a causa della crisi. Il comitato esecutivo dell'Associazione delle banche italiane (Abi) ha dato infatti il via libera a uno dei progetti che fanno parte del cosiddetto “Piano famiglie”. In pratica, a partire dal primo gennaio 2010, chi ha contratto un mutuo e si trova adesso in condizioni di disagio economico, potrà chiedere di non pagare la rata per un periodo massimo di 12 mesi. CHI PUO' BENEFICIARNE? Le famiglie ammesse all'agevolazione sono quelle in cui almeno uno dei componenti abbia perso il posto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o si trovi al termine del contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, parasubordinato o assimilato. Ma possono accedere alla moratoria anche i nuclei in cui si è verificata la morte di uno dei componenti che percepiva il reddito di sostegno familiare oppure nel caso di cessazione dell'attività da lavoro autonomo. Infine, l'iniziativa riguarda anche coloro che hanno subito interventi di sostegno al reddito per la sospensione del lavoro (Cig e Cigs). COSA ACCADRA' DOPO? Con il “Piano famiglie” Abi punta a migliorare la sostenibilità finanziaria delle operazioni di credito alle famiglie e gestire l'interlocuzione con i principali soggetti pubblici e privati. Le caratteristiche e le modalità tecniche del progetto devono ancora essere approfondite in un tavolo tecnico attorno al quale siederanno tutti gli stakeholder: dagli enti locali alle associazioni dei consumatori, dalla presidenza del Consiglio alla Cei. Resta soprattutto da capire come la quota non pagata verrà ricaricata sulle rate successive alla moratoria. E se la sospensione dei mutui comporterà una maggiorazione degli interessi che, alla scadenza, potrebbe ripercuotersi negativamente sulla rata stessa. Si spalmeranno gli importi del 2010 sui successivi 5 anni oppure su 10 anni? Nel primo caso - calcola il Sole24Ore - si stimano circa 50milioni di costi per il sistema delle banche, cifra che potrebbe raddoppiare nell'ipotesi di una redistribuzione decennale. ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 10/09 ■ pg.24 IVA SU RIFIUTI: ADOC, CHI HA PAGATO L’IVA SULLA TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (TIA) HA DIRITTO AL RIMBORSO Con la sentenza n.238/09 la Corte Costituzionale ha dichiarato che "(...) TIA e TARSU sono estranei all'applicazione dell'IVA. (...) non esiste una norma legislativa che espressamente assoggetti ad Iva le prestazioni del servizio smaltimento rifiuti (...)" . Pertanto l'Iva al 10% sulla Tariffa Igiene Ambientale, che è andata a sostituire la TARSU laddove presente, non è dovuta dai clienti fin dal momento del cambio e chi ha pagato ha diritto ad ottenere il rimborso di quanto versato. L'Adoc stima tra i 250 e i 400 euro l'importo medio del rimborso destinato alla singola famiglia. Per ottenere il rimborso l'Adoc consiglia di mettere in mora l'ente gestore, al fine di interrompere la prescrizione, con una lettera "fac-simile" disponibile presso le sedi dell'Adoc o sul sito www.adoc.org. E' inoltre necessario: 1. Verificare di aver conservato le fatture relative al pagamento della TARSU o della TIA degli ultimi dieci anni 2. Verificare sugli stessi se è stata applicata l'IVA e sommare il totale della stessa che sarebbe stato corrisposto Qualora l'ente gestore risponda negativamente o non risponda al sollecito effettuato attraverso la lettera di messa in mora è possibile adire l'autorità giudiziaria per il recupero delle somme. Gli utenti di Roma e degli altri comuni che non applicano la TIA ma calcolano l'IVA ugualmente sulla tassa (TA.RI. o con altro nome) malgrado la sentenza della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, possono dare mandato all'Adoc (anche utilizzando lo stesso modulo predisposto, che va però inviato in questo caso solo ad Adoc) per avviare cause pilota che Adoc intende comunque avviare per chiedere l'annullamento dell'IVA su tutte le tasse sui rifiuti comunque chiamate. Questa procedura - non automatica - è necessaria in quanto la sentenza della suprema Corte si riferisce esplicitamente alla TIA (nel cui caso il rimborso dovrebbe essere automatico) e solo per assimilazione può essere estesa agli altri casi, però mediante sentenza. Lettera fac-simile (da scaricare, riempire e inviare per conoscenza all'Adoc della Provincia in cui si risiede) RIMBORSO IRAP – CAMBIANO LE MODALITÀ AGENZIA DELLE ENTRATE, PROVVEDIMENTO DEL 28 OTTOBRE 2009 Novità per la procedura per il rimborso di una parte delle maggiori imposte dirette pagate dal 2004 al 2007, per effetto dell'indeducibilità dell'IRAP, ora concessa sino al 10% del tributo regionale, o del minor importo della base imponibile per costo del personale e/o oneri finanziari. I nuovi termini per la trasmissione telematica della richiesta sono stati ora definiti in base a un calendario regionale, e variano dal 17 novembre all'11 dicembre 2009. Nel prevedibile caso di incapienza delle risorse disponibili, i rimborsi saranno eseguiti partendo dalle annualità più remote. LOCAZIONI WEB: L'AFFITTO CORRE ON LINE Con un'unica operazione, ora è possibile registrare i contratti e versare le imposte dovute. Da gennaio è possibile utilizzare la procedura delle "locazioni web" direttamente operando dal sito dell'Agenzia, senza dover necessariamente scaricare e installare lo specifico software sul proprio pc, come avveniva in precedenza. Questo nuovo prodotto messo a punto dall'agenzia delle Entrate consente di registrare i contratti compilando online i campi relativi al conduttore, al locatore, all'immobile e al canone di locazione. Per calcolare le imposte dovute, è invece sufficiente cliccare su un pulsante, inserire le coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale l'Agenzia addebiterà l'importo, il codice Pin e… tutto fatto! Dribblando file presso gli uffici o agli sportelli per il pagamento e con il risultato d'aver messo il turbo, da inizio anno, alla corsa degli affitti online. Il ricorso alla procedura telematica gestita dall'agenzia delle Entrate consente di ottenere i seguenti vantaggi: • creare e stampare il testo del contratto, utilizzando schemi prestabiliti e adattabili alle proprie esigenze • calcolare, senza errori, le imposte dovute • registrare l'atto con la trasmissione telematica del file e pagare in totale sicurezza le imposte dovute • provvedere, sempre online, a pagare le imposte per le annualità di affitto successive alla prima, per le risoluzioni, le proroghe e le cessioni dei contratti in essere. Le modalità di pagamento - In particolare, le modalità di pagamento sono tre: addebito da parte del contribuente sul proprio conto corrente, addebito da parte dell'intermediario sul conto corrente del contribuente e addebito da parte dell'intermediario sul proprio conto corrente. ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 10/09 ■ pg.25 FONDO DI GARANZIA PER I NUOVI NATI Tutte le famiglie che hanno un bambino nato o adottato nel 2009, 2010 e 2011 possono chiedere un prestito garantito di 5.000 euro a tassi agevolati. L'iniziativa è diventata operativa con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo regolamento. Le risorse finanziarie stanziate sono circa 85 milioni di euro per il triennio; il decreto definisce le modalità per richiedere il prestito e attivare il Fondo di garanzia. Sono ammessi alla garanzia del Fondo le operazioni di finanziamento a favore dei soggetti esercenti la potestà genitoriale; nel caso di potestà o affido condiviso è consentito un solo prestito. I finanziamenti hanno una durata non superiore a cinque anni. Possono effettuare le operazioni di finanziamento garantite dal Fondo le banche e gli intermediari finanziari. La garanzia del Fondo è concessa nella misura del 50 per cento del finanziamento ed è incondizionata, irrevocabile ed a prima richiesta. L'ammissione delle operazioni di finanziamento alla garanzia del Fondo avviene esclusivamente per via telematica, con le seguenti modalità: il finanziatore, raccolta la documentazione attestante il possesso dei requisiti per ottenere il finanziamento, comunica al gestore la richiesta di attivazione della garanzia del Fondo per i finanziamenti previsti; il gestore assegna alla richiesta un numero di posizione progressivo, secondo l'arrivo della richiesta, verifica la disponibilità del Fondo e comunica al finanziatore l'avvenuta ammissione alla garanzia del Fondo; il finanziatore, a pena della sospensione della facoltà di operare con il Fondo, comunica al gestore l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di finanziamento ovvero la mancata erogazione del finanziamento entro sessanta giorni lavorativi dalla richiesta. PER SAPERNE DI PIU’ : Dossier "Fondo nuovi nati" UN MINI BOOM NEL CAMPO DELLE COMPRAVENDITE IMMOBILIARI: L’ ACQUISTO DELLA NUDA PROPRIETÀ Negli ultimi anni si va delineando sempre più l’ interesse per questa tipologia di immobili residenziali, determinato ovviamente da diversi fattori. Innanzitutto dalla crisi economica in atto, che costringe proprietari anziani a vendere la loro casa in nuda proprietà per realizzare liquidità e far fronte alle necessità quotidiane. E inoltre Borsa e Titoli di Stato hanno deluso gli investitori, che si sono orientati all’ acquisto della casa in nuda proprietà: il mattone rimane pur sempre il bene rifugio per eccellenza. Sempre più numerosi sono gli acquirenti che preferiscono questo tipo di investimento, anche per il futuro dei figli che, ad un certo punto, potranno venirne in possesso. Le analisi sul tema condotte da diversi operatori del settore confermano questo trend del mercato immobiliare attuale. Una tendenza che si è registrata nelle grandi città e particolarmente a Roma. Vantaggi per chi compra-Il costo degli appartamenti venduti in nuda proprietà è molto al di sotto dei prezzi di mercato, perciò chi acquista oggi un appartamento con l’ ospite conclude veramente un buon affare i cui risultati li godrà domani, senza contare che anche alla compravendita della nuda proprietà di un immobile si applicano le agevolazioni fiscali previste per l’ acquisto della prima casa. Vantaggi per chi vende in nuda proprietà-Secondo l’ art. 981 e ss. del Codice Civile, la nuda proprietà dà la possibilità a chi vende la proprietà dell’ immobile di avere l’ usufrutto della propria casa fino alla propria morte. In sintesi, vendere la nuda proprietà della propria casa permette di continuare a viverci. L’ anziano da proprietario diventa usufruttuario finché vive. L’ usufrutto non può passare agli eredi. Tutti i proprietari di una casa possono venderne la nuda proprietà. In particolare gli anziani, con la vendita della nuda proprietà, possono assicurarsi una certa somma di denaro e, nello stesso tempo, godersi per il resto della vita il comfort dell’ alloggio nel quale abitano, vivere fra i propri ricordi, senza affrontare la tristezza delle case di riposo, pur se adesso sono più confortevoli ma…care. Gli obblighi dell’ usufruttuario-Pagare l’ Ici, le spese di manutenzione ordinaria della casa, mantenere la casa con diligenza, senza danneggiarla o modificarla senza informarne il nudo proprietario, che ha il diritto di chiedere il risarcimento del danno subito secondo gli artt. 1001 - 1002 c.c.. Gli obblighi del nudo proprietario-Sostenere le riparazioni straordinarie, art. 1005 c.c. e segg. ISTAT - INDICE PREZZI AL CONSUMO SETTEMBRE 2009 L'Istat ha comunicato il dato definitivo sull'incremento dell'Indice dei prezzi al consumo nel mese di settembre 2009. L'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati si è dunque attestato per il mese di settembre 2009 sul valore di 135,4. L’indice ha registrato, rispetto al precedente mese di agosto, una variazione di -0,3%, mentre nel confronto con il corrispondente mese di settembre dell’anno precedente una variazione di +0,1%. ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 10/09 ■ pg.26 SENTENZE PERMESSO DI COSTRUIRE OPERE STAGIONALI O PRECARIE CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 39074 DELL'08 OTTOBRE 2009 In materia edilizia, ai fini della necessità del preventivo rilascio della concessione edilizia, (ora sostituita dal permesso di costruire), non rileva il carattere stagionale del manufatto realizzato, atteso che il carattere stagionale non implica precarietà dell'opera, potendo essere la stessa destinata a soddisfare bisogni non provvisori attraverso la perpetuità della sua funzione. Con queste motivazioni la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 39074 dell'08/10/2009 ha confermato la condanna per la realizzazione di un portico in legno in zona soggetta a vincolo in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione dell'ente preposto al vincolo. In merito la Corte ha chiarito che la tettoia, adibita a ristorazione, non smontabile e destinata ad uso stabile, anche se stagionale, non costituisce «opera precaria» in quanto la possibile utilizzazione duratura dell'opera, anche se per limitati periodi dell'anno, fa assumere alla stessa una destinazione permanente e non precaria. Inoltre, la natura precaria di un manufatto, ai fini della esenzione della concessione edilizia, non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera del costruttore, ma deve ricollegarsi all'intrinseca destinazione materiale di essa ad un uso precario e temporaneo per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente e sollecita eliminazione, non essendo sufficiente che si tratti di un manufatto smontabile e non infisso al suolo (cfr. Cassazione n. 4002/1999). PERMESSO DI COSTRUIRE TRASFERITO "INSIEME ALL'IMMOBILE" CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 39078 DEL 8 OTTOBRE 2009 Il titolo concessorio può essere trasferito "insieme all'immobile" e dunque soltanto a quei soggetti che avrebbero titolo anche a richiederlo autonomamente, versando, nei confronti dell'immobile o del suo proprietario, in una delle condizioni già previste dall'art. 4 della legge n. 10/1977 ed oggi dall'art. 11 del D.P.R. n. 380/2001. Parametro cardine di riferimento per la richiesta del permesso di costruire (già concessione edilizia) è il rapporto tra area disponibile e volume sulla stessa edificabile e si correla all'indice di fabbricabilità fondiario, che definisce il rapporto massimo consentito tra metri cubi edificabili e metri quadrati dell'area o lotto su cui va ad insistere la costruzione. EDIFICI A RISCHIO DI MOVIMENTO FRANOSO CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 40034 DEL 14 OTTOBRE 2009 Può essere disposto il sequestro preventivo su un complesso immobiliare soggetto a movimento franoso, dal momento che la normale fruizione del bene potrebbe comportare rischi in conseguenza di ulteriori crolli mentre, in forza del provvedimento cautelare, l'unico tipo di utilizzo consentito del bene è quello volto alla eliminazione della causa dello smottamento. Con queste motivazioni la Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 40034 del 14/10/2009, ha convalidato il sequestro preventivo avente ad oggetto un campo da calcetto, aree condominiali e fabbricati in ordine ai quali era stato ipotizzato a carico dei proprietari degli immobili il reato di «Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina». Il sequestro conseguiva ad evento franoso verificatosi a valle degli edifici, distanti dai 3 ai 10 metri dal fronte della frana, dovuto alla presenza di terreno di riporto sotto i fabbricati, inserito per eliminare il dislivello su cui erano stati costruiti, ed altresì ascrivibile alla mancanza di fognature e di un sistema drenante idoneo a facilitare il deflusso delle acque. La Corte ha altresì rilevato che la circostanza che all'interno delle abitazioni non fossero state rilevate fessure non riduceva l'allarme, vista la vicinanza del fronte franoso e la necessità di interventi immediati per mettere in sicurezza gli edifici, per cui non era possibile lasciare detti edifici nella libera disponibilità stante la pericolosità di un crollo. I MANUFATTI EDILIZI INTERRATI SONO NUOVE COSTRUZIONI T.A.R. PER LA LOMBARDIA, SENTENZA N. 4764 DEL 06 OTTOBRE 2009 La circostanza che la costruzione, adibita a cantina, sia interrata non può portare ad affermarne l’irrilevanza sotto il profilo urbanistico: con l’art. 3, d.P.R. n. 380/2001, il legislatore ha, difatti, ricompreso i manufatti edilizi interrati tra le nuove costruzioni, facendo propria la soluzione già seguita dalla giurisprudenza secondo cui i lavori di costruzione edilizia subordinati a concessione non sono solo quelli per i quali il manufatto si eleva al di sopra del suolo ma anche quelli in tutto o in parte interrati perché trasformano durevolmente l’area impegnata (Cass. pen., sez. III, 25 marzo 1994; Cons. Stato, sez. V, 10 aprile 1991, n. 486). ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 10/09 ■ pg.27 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON AUMENTO DI VOLUME CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 38088 DEL 28 SETTEMBRE 2009 Con la sentenza, la Corte ha fornito un importante chiarimento in materia ristrutturazione edilizia, utile per poter individuare la corretta tipologia di intervento edilizio realizzato, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001. Il D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell'edilizia) riconduce alla tipologia delle ristrutturazioni edilizie anche interventi che ammettono integrazioni funzionali e strutturali dell'edificio esistente, pure con incrementi di superficie e di volume. Tuttavia la Corte ritiene che tali incrementi possano avere entità modesta, in quanto qualora si ammettesse un ampliamento sostanziale dell'edificio, verrebbe meno la linea di demarcazione tra «ristrutturazione edilizia» e «nuova opera». Con queste motivazioni è stato rigettato il ricorso in merito a lavori comportanti un aumento di volume del 20% rispetto a quello consentito e la realizzazione di due piani seminterrati non esistenti nel fabbricato preesistente. In tale contesto la Corte ha precisato che: «La ristrutturazione edilizia non è vincolata al rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell'edificio esistente e differisce sia dalla manutenzione straordinaria (che non può comportare aumento della superficie utile o del numero delle unità immobiliari, né modifica della sagoma o mutamento della destinazione d'uso), sia dal restauro e risanamento conservativo (che non può modificare in modo sostanziale l'assetto edilizio preesistente e consente soltanto variazioni d'uso compatibili con l'edificio conservato). La stessa attività di ristrutturazione, del resto, può attuarsi attraverso una serie di interventi che, singolarmente considerati, potrebbero ricondursi sia agli altri tipi sopra enunciati, sia alla nozione delle opere interne. L'elemento caratterizzante, però, è la connessione finalistica degli interventi eseguiti, che devono essere valutati nel loro complesso al fine di individuare se gli stessi siano o meno rivolti al recupero edilizio dello spazio attraverso la realizzazione di un edificio in tutto o in parte nuovo.». ESCLUSIONE AUTOMATICA OFFERTE ANOMALE CONSIGLIO DI STATO, SENTENZA N. 5589 DEL 18 SETTEMBRE 2009 È illegittima l'esclusione da una procedura di gara ad evidenza pubblica di una offerta ritenuta anormalmente bassa, senza che la stessa sia stata sottoposta a verifica in alcun modo e senza che il concorrente sia stato messo in condizione di presentare le proprie giustificazioni. È quanto affermato dal Consiglio di Stato con la recente sentenza n. 5589 del 18/09/2009, sulla base di principi del diritto comunitario ritenuti ormai acquisiti nell'ordinamento italiano, secondo i quali la presunta anomalia dell'offerta impone alla pubblica amministrazione di avviare una fase di contraddittorio con l'impresa. Prosegue la Corte ritenendo che il giudizio di verifica della congruità di un'offerta anomala ha natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell'offerta nel suo insieme, e costituisce espressione di un potere tecnico-discrezionale dell'Amministrazione di per sé insindacabile in sede giurisdizionale. Fa peraltro eccezione l'ipotesi in cui siano state fatte valutazioni manifestamente illogiche o fondate su insufficiente motivazione o affette da errori di fatto. Deve pertanto secondo i Giudici ritenersi illegittima una sentenza che tenta di sindacare l'offerta sotto il profilo della mancata allegazione dell'analisi dei costi, la quale rappresenta l'esito di una non consentita valutazione di merito. PAESAGGIO COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO - REGIONI - NORME DI TUTELA PIÙ ELEVATA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA N. 272 DEL 29 OTTOBRE 2009 l paesaggio ,“valore primario” ed “assoluto” (sentenze nn. 183 e 182 del 2006), deve essere inteso come “la morfologia del territorio, riguardando esso l’ambiente nel suo aspetto visivo”. La “tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene complesso ed unitario, e rientrando nella competenza esclusiva dello Stato, precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali” (sentenza n. 367 del 2007); resta salva la facoltà delle Regioni “di adottare norme di tutela ambientale più elevate nell’esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che vengano a contatto con quella dell’ambiente” (sentenza n. 12 del 2009). Ne consegue l’illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), della legge della Regione Liguria 23 ottobre 2007, n. 34 (Istituzione del Parco regionale delle Alpi Liguri), sia nel testo originario che nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 2, della legge della Regione Liguria 3 aprile 2008, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 34. Istituzione del Parco regionale delle Alpi Liguri), dato che la legge regionale è venuta a disciplinare un ambito, quello della tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico, riservato in via esclusiva allo Stato. ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 10/09 ■ pg.28 NEI CANTIERI EDILI RESPONSABILITÀ PIENA PER IL SUBAPPALTATORE CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 42447 DEL 5 NOVEMBRE 2009 Nei cantieri responsabilità a trecentosessanta gradi per la sicurezza degli operai. Infatti il subappaltatore resta responsabile degli incidenti anche se in cantiere è sempre presente l’appaltatore e un rappresentante del committente. A questa conclusione è giunta la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 42447 del 5 novembre 2009, ha respinto il ricorso di un subappaltatore condannato per le lesioni subite da un operaio. Rispolverando vecchi principi per arrivare a questa nuova conclusione la quarta sezione penale ha chiarito che a nomina da parte del committente di un responsabile, non esonera il datore di lavoro dal controllare l'adozione delle misure di sicurezza, come si evince dall'ar 9, lett. a) e b) del D.Lgs. 494\96, ciò perché il datore di lavoro è il soggetto in via primaria onerato degli obblighi di prevenzione e di sicurezza, a cui si aggiunge, senza alcuna estromissione, la responsabilità del committente. Ma non basta. Nel caso in cui in un cantiere operino più imprese, - motivano ancora i giudici- per l'affidamento di subappalti, questa Corte di legittimità ha ripetutamente stabilito che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all'esecuzione di lavori in subappalto all'interno di un unico cantiere edile predisposto dall'appaltatore, grava su tutti coloro che esercitano i lavori, quindi anche sul subappaltatore interessato all'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, che ha l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, pur se la sua attività si svolga contestualmente ad altra, prestata da altri soggetti, e sebbene l'organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all'appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali" Insomma, ha concluso la Cassazione, “in ragione dei ricordati principi, il subappaltatore, non perde la sua posizione di garanzia, anche se nel cantiere ove si trovi a lavorare sia operante l'appaltatore ed un rappresentante del committente. DISTANZE TRA PARETI FINESTRATE E PARETI DI EDIFICI ANTISTANTI STRUMENTI URBANISTICI CONTRASTANTI CON LA NORMA TAR LOMBARDIA, BRESCIA, SEZ. I - SENTENZA N. 1742 DEL 16 OTTOBRE 2009 Il D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 - là dove all’art. 9 prescrive in tutti i casi la distanza minima assoluta di metri dieci tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti - è norma che impone determinati limiti edilizi ai comuni nella formazione o revisione degli strumenti urbanistici. Da ciò deriva (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. II 1.11.2004 n. 21899) che l'adozione, da parte degli enti locali, di strumenti urbanistici contrastanti con la norma comporta l'obbligo, per il giudice di merito, non solo di disapplicare le disposizioni illegittime, ma anche di applicare direttamente la disposizione del ricordato art. 9, divenuta, per inserzione automatica, parte integrante dello strumento urbanistico in sostituzione della norma illegittima disapplicata. IRAP NON OBBLIGATORIA PER GLI ISCRITTI AGLI ORDINI CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 21989 DEL 16 OTTOBRE 2009 La Corte di Cassazione è tornata sul tema dell’IRAP degli esercenti professioni intellettuali precisando che l’iscrizione ad un albo professionale protetto non rende obbligatorio il pagamento dell’Irap e non costituisce neppure presupposto sufficiente ai fini dell'assoggettamento a imposizione poiché occorre, sempre che l'attività del professionista sia autonomamente organizzata, cioè presenti un contesto organizzativo, seppur minimo, derivante dall'impiego di capitali e di lavoro altrui, che integri l'attività intellettuale del singolo. La Corte ha precisato che “in tema di Irap l' iscrizione ad un ordine professionale protetto non comporta l’esenzione dalla imposta dei soggetti esercenti professioni intellettuali, ma non costituisce neppure presupposto sufficiente ai fini dell’assoggettamento ad imposizione, occorrendo, alla stregua delle modifiche introdotte dal d.lgs. 137 del ’98 e dal d.lgs. n. 446 del ’97, che l’attività del professionista sia autonomamente organizzata, cioè presenti un contesto organizzativo esterno anche minimo, derivante dall'impiego di capitale e lavoro altrui, che potenzi l'attività intellettuale del singolo: il valore aggiunto che costituisce oggetto della imposizione deve infatti derivare dal supporto fornito alle attività del professionista dalla presenza della struttura riferibile alla composizione di fattori produttivi, funizionale all'attività del titolare". Nella sentenza i giudici ricordano anche deve essere condiviso l’assunto della Corte Costituzionale secondo cui l’Irap non è una imposta sui redditi, in quanto non colpisce il reddito del contribuente bensì il valore aggiunto prodotto dall’attività autonomamente organizzata e che mentre il requisito della autonoma organizzazione è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l’attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitualità, nel senso che è possibile ipotizzare una attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitale o lavoro altrui. ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 10/09 ■ pg.29 VENDITA IMMOBILE CON PLUSVALENZA, CHI REALIZZA DIMOSTRA L'ESENZIONE CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 20094 DEL 18 SETTEMBRE 2009 Nell'ambito di una plusvalenza realizzata mediante la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, al fine di usufruire del regime di esenzione, spetta al contribuente provare la circostanza secondo cui i predetti immobili sono stati adibiti ad abitazione principale, sua o dei suoi familiari, per la maggior parte del periodo di possesso. Questo, in sintesi, il principio di diritto contenuto nella sentenza della Cassazione n. 20094 del 18 settembre. La sentenza, sulla scia di precedenti pronunce (cfr Cassazione, sentenze 10280/2008 e 18424/2005), ha confermato il principio secondo cui la sussistenza di un'agevolazione tributaria e in genere di ogni norma che permette di accedere a un regime di esenzione, deve essere positivamente provata dal soggetto che la invoca. I benefici fiscali, infatti, costituiscono, un'eccezione alla regola generale dell'imponibilità dei redditi. Sul piano processuale, tali eccezioni si traducono in fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione tributaria che, ai sensi dell'articolo 2967 del codice civile (regola generale sull'onere della prova), devono necessariamente essere allegati e dimostrati dal contribuente. Peraltro, il giudice di merito non può limitarsi a ritenere insufficienti i motivi addotti nell'atto con cui l'Amministrazione ha respinto la domanda di agevolazione, ma è necessario che lo stesso accerti, in concreto, l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'attribuzione delle predette agevolazioni. (cfr Cassazione, sentenze 18424/2005 e 19148/2004). NUOVA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE,BUONA SOLO SE PRECEDE LA RETTIFICA CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 20629 DEL 25 SETTEMBRE 2009 La dichiarazione di successione può essere modificata dal contribuente anche successivamente alla scadenza del termine fissato dal legislatore per la presentazione della dichiarazione di successione ma, comunque, anteriormente alla notifica dell’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta. Ne deriva che resta preclusa al contribuente la possibilità di addurre, in sede di impugnazione dell’avviso di liquidazione, errori di valutazione sull’entità dei cespiti oppure di diritto, contenuti nella dichiarazione di successione in base alla quale l’ufficio ha legittimamente liquidato l’imposta. È quanto stabilito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 20629 del 25 settembre, ha consolidato l’orientamento, prevalente nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la rettifica della dichiarazione può aver luogo solo fino allo spirare del termine previsto per l’attività di accertamento e liquidazione dell’imposta. La sentenza in commento viene a consolidare l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la rettifica della dichiarazione di successione può avere luogo fino alla notifica dell’atto impositivo da parte dell’Amministrazione finanziaria. Secondo i giudici di piazza Cavour, gli errori del contribuente sono, infatti, emendabili per tre ordini di motivi: a) in virtù del principio generale del sistema tributario per cui la dichiarazione, inserendosi nell’ambito di una complessa procedura di accertamento e di riscossione, non assume valore confessorio, né costituisce fonte dell’obbligazione tributaria b) alla luce dei principi di capacità contributiva e buona amministrazione c) in considerazione del principio (esistente anche prima dell’espresso riconoscimento contenuto nell’articolo 10 della legge 212/2000) della collaborazione e della buona fede, che deve improntare i rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuente (Cassazione, 4755/2008). In linea di principio, quindi, la dichiarazione di successione è emendabile anche oltre il termine fissato per la presentazione della dichiarazione medesima, comportando solo l’applicazione delle sanzioni corrispondenti, ma impossibile se viene emesso l’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta da parte dell’ufficio. La dichiarazione, infatti, costituisce un “momento dell’iter procedimentale”, finalizzato all’accertamento dell’obbligazione tributaria, che esaurisce la sua funzione al momento della notifica dell’avviso di liquidazione dell’imposta (Cassazione, sezioni unite, 14088/2004). ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 10/09 ■ pg.30 INVERTITA LA REGOLA DELLE GARANZIE: L'IPOTECA ISCRITTA DALLA BANCA PREVALE SUL CREDITO DEL PROMISSARIO ACQUIRENTE CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, SENTENZA N. 21045 DEL 1 OTTOBRE 2009 Con la Sentenza 21045 del primo ottobre 2009 la Cassazione afferma un principio, che segna una netta inversione di tendenza rispetto all'orientamento consolidato in tema di tutela degli acquirenti di immobili a seguito della dichiarazione di fallimento della Società costruttrice. La Corte afferma che: "...il privilegio speciale sul bene immobile, che assiste (ai sensi dell'articolo 2775 bis c.c.) i crediti del promissario acquirente conseguenti alla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell'articolo 2645 bis c.c. siccome subordinato ad una particolare forma di pubblicita' costitutiva (come previsto dall'ultima parte dell'articolo 2745 c.c.), resta sottratto alla regola generale di prevalenza del privilegio sull'ipoteca, sancita, se non diversamente disposto, dell'articolo 2748 c.c., comma 2, e soggiace agli ordinari principi in tema di pubblicita' degli atti. Ne consegue che, nel caso in cui il curatore del fallimento della societa' costruttrice dell'immobile scelga (come nella specie) lo scioglimento del contratto preliminare (ai sensi della L.F., articolo 72), il conseguente credito del promissario acquirente (nella specie, per la restituzione della caparra versata contestualmente alla stipula del contratto preliminare), benche' assistito da privilegio speciale, deve essere collocato con grado inferiore, in sede di riparto, rispetto a quello dell'istituto di credito che, precedentemente alla trascrizione del contratto preliminare, abbia iscritto sull'immobile stesso ipoteca a garanzia del finanziamento concesso alla societa' costruttrice...". La Suprema Corte motiva tale scelta di orientamento sostenendo: "... il promissario, nel momento in cui stipula il preliminare ha contezza dell'esistenza dell'iscrizione ipotecaria sul bene che va ad acquistare; diversamente, il creditore (nel caso nostro il finanziatore) che abbia sin dall'inizio dell'operazione iscritto ipoteca a garanzia del suo credito sul medesimo immobile finirebbe (seguendo l'opposta tesi) con il vedere il suo credito posposto rispetto ad una serie indefinita ed indefinibile di crediti di promissari acquirenti (muniti di crediti privilegiati) susseguitisi nel commercio dello stesso bene.. Il proprietario di un immobile gravato da ipoteca potrebbe, infatti, agevolmente sottrarre il bene alla garanzia del propri o creditore, simulando un preliminare di compravendita con un soggetto compiacente, dichiarando d i aver ricevuto l'intero corrispettivo e poi risolvendo il contratto, in quanto in sede di esecuzione forzata il credito del promissario acquirente per la restituzione del prezzo versato sarebbe collocato con grado porzione rispetto a quello ipotecario del creditore, che rimarrebbe pertanto insoddisfatto". PASSAGGI DI BENI STORICO-ARTISTICI. SOLO IL REGISTRO È IN MISURA FISSA CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 20096/2009 L'agevolazione prevista per i trasferimenti di beni di interesse artistico, storico e architettonico in materia di Registro, non può essere estesa alle imposte ipotecarie e catastali, non essendo sufficiente, al fine di giustificare tale estensione, la previsione di una base imponibile che accomuna i tributi. La competente Commissione tributaria accoglieva il ricorso di un contribuente contro l'avviso di liquidazione, notificato dall'ufficio, con il quale si richiedeva il pagamento delle imposte ipotecarie e catastali in relazione a un atto di donazione di un immobile. Alla base della decisione, la considerazione che, essendo il bene soggetto a vincolo culturale, l'atto avrebbe dovuto scontare i tributi in misura fissa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 59 del Dlgs 346/1990. L'Amministrazione ricorreva in Cassazione, lamentando l'erronea applicazione del beneficio, dal momento che lo stesso spetta esclusivamente con riferimento all'imposta di registro, come si evince dal tenore letterale della stessa norma, a mente della quale "l'imposta si applica nella misura fissa prevista per l'imposta di registro: a) per le donazioni di beni culturali vincolati di cui all'art. 12. lettera g), a condizione che sia presentata all'ufficio del registro l'attestazione prevista dall'art. 13, comma 2, salvo quanto stabilito nei commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo". In altri termini, nel ricorso si evidenziava l'assenza di una norma che estende i benefici dell'imposizione in misura fissa alle imposte ipotecarie e catastali. Il ricorso è stato, come anticipato, accolto dalla Suprema corte, con una soluzione, peraltro, conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità, oltre che coerente con un criterio di stretta legalitàtassatività che caratterizza i trattamenti fiscali di favore, posto che, ai sensi dell'articolo 14 delle disposizioni preliminari al codice civile, le norme che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati. ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 10/09 ■ pg.31 IL PIGNORAMENTO NON PUÒ NOTIFICARSI AGLI EREDI DEL DEFUNTO CON LE MODALITÀ DELL’ART. 477 C.P.C. CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 20680 DEL 25 SETTEMBRE 2009 Il titolo esecutivo ottenuto contro il defunto a norma dell’art. 477 c.p.c. è efficace anche contro gli eredi, con il vincolo che la notifica del precetto debba necessariamente essere eseguita a non meno di dieci giorni da quella del titolo. Quanto alle modalità della notifica il secondo comma dell’art. 477 prevede la possibilità che possa avvenire, se effettuata entro un anno dalla morte, agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell’ultimo domicilio del defunto. Detta norma, precisa la Corte, ha tuttavia carattere eccezionale e non si presta ad interpretazioni estensive, ragion per cui la notifica con le modalità sopra indicate non può essere utilizzata oltre il periodo stabilito dalla legge o all’infuori dei casi espressamente previsti – ovvero per altro che non sia il titolo od il precetto – ragion per cui non può estendersi al pignoramento, che va indirizzato specificamente a colui che vi è soggetto e quindi ad ogni singolo coerede. TASSAZIONE DELLE AREE EDIFICABILI. L'ICI NON ATTENDE LA REGIONE, BASTA IL PIANO REGOLATORE COMUNALE, ANCORCHÉ NON APPROVATO, PERCHÉ L'IMPOSTA SIA DOVUTA SUL VALORE VENALE DEL TERRENO CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 21764 DEL 14 OTTOBRE 2009 l'Ici delle aree edificabili va pagata anche prima delle procedure che realizzano l' edificabilità, basta il piano regolatore comunale, ancorché non approvato, perché l'imposta sia dovuta sul valore venale del terreno. Per la determinazione della base imponibile Ici delle aree fabbricabili, occorre avere riguardo al fatto che nella giurisprudenza costituzionale e di legittimità è stato elaborato il principio secondo cui la potenzialità edificatoria, ancorché in nuce e in itinere sulla base degli strumenti urbanistici in corso di approvazione, accordata all'area ne accresce ipso facto il valore venale e costituisce elemento sufficiente per determinare un incremento di capacità contributiva. E' quanto sancito dalla Cassazione, con la sentenza n. 21764 del 14 ottobre 2009. La Cassazione, con la sentenza ha ribadito che, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del Dl 223/2006, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione a essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune,indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi (cfr sezioni unite, sentenza n. 25506/2006). L'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è, infatti, sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell'andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo ius aedificandi o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d'imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi dell' articolo 59, comma 1, lettera f), del Dlgs 446/1997. SCENDERE A PATTI CON IL FISCO SBARRA LA VIA DEI RIMBORSI CORTE DI CASSAZIONE, ORDINANZA N. 21719 DEL 13 OTTOBRE 2009 La definizione agevolata fa estinguere sia le liti fiscali sia le domande giudiziali per i recuperi d’imposta. Con ordinanza n. 21719 del 13 ottobre, la Corte di cassazione ha stabilito che il patteggiamento con il fisco preclude ogni tipo di rimborso. Infatti, il condono tombale di cui all’articolo 9 della legge 289/2002 spazza via la possibilità di recuperare l’Irap anche quando il professionista è coadiuvato da una sola dattilografa part-time. Con la pronuncia in epigrafe, in sostanza, la Suprema corte riscatta il condono del 2002, ancora perfettamente operante secondo i giudici di legittimità, almeno sul fronte Irap dei piccoli professionisti. ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 10/09 ■ pg.32 CONDOMINIO, DISTINZIONE TRA MODIFICA ED INNOVAZIONE SOTTO IL PROFILO TECNICO-GIURIDICO CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N.21256 DEL 5 OTTOBRE 2009 In materia condominiale, la distinzione tra modifica e innovazione va correlata con l’entità e qualità della incidenza che la nuova costruzione ha sulla consistenza e sulla destinazione della cosa comune. In particolare, sotto il profilo tecnico-giuridico, per innovazione deve intendersi non un qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, bensì quella modificazione materiale che altera l’entità sostanziale o muti la destinazione originaria della cosa comune. Le modificazioni che sono dirette a potenziare o a rendere più comodo il godimento della cosa comune lasciandone immutate la consistenza e la destinazione – non turbando gli interessi dei condomini – non possono definirsi innovazioni . Nel caso in esame, la Cassazione ha affermato che è assolutamente legittima la condotta di alcuni condomini che transitavano con i loro veicoli nelle parti comuni dell’edificio con lo scopo di raggiungere i locali di proprietà esclusiva, considerato che tale modo di fare non costituiva innovazione e non era lesivo dei diritti degli altri condomini. REALIZZAZIONE DI CONDOMINIALI PARCHEGGI PERTINENZIALI NEL SOTTOSUOLO DI EDIFICI CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 20254 DEL 18 SETTEMBRE 2009 A norma dell'art. 9, comma 3, della legge 24 marzo 1989, n. 122, i condomini possono deliberare - con la maggioranza di cui all'art. 1136, secondo comma, cod. civ. - la realizzazione di parcheggi pertinenziali nel sottosuolo di edifici condominiali, anche in numero inferiore a quello della totalità dei componenti. Tuttavia, poiché il citato art. 9, comma 3, fa salvo il contenuto degli artt. 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, cod. civ., detta sottrazione è consentita solo se è assicurata anche ai condomini dissenzienti la possibilità di realizzare, in futuro, nella zona del sottosuolo comune rimasta libera, un analogo parcheggio pertinenziale della propria unità immobiliare di proprietà esclusiva. SPESE CONDOMINIALI TRA CONIUGI SEPARATI CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N.18476/2005 Tema di molte controversie tra coniugi separati è quello di chi deve accollarsi le spese condominiali, soprattutto quando il proprietario sia uno solo dei due. Se il coniuge cui è stato assegnato l’alloggio familiare o il coniuge proprietario. Quando non previste analiticamente nella sentenza di separazione o divorzio, poiché l’assegnazione della casa dal proprietario al coniuge assegnatario non trasferisce anche il diritto reale sulla abitazione che resta in capo al proprietario, si fa più facilmente riferimento alle cosiddette spese ordinarie e straordinarie. Spese che, quindi, dovranno innanzitutto distinguersi tra quelle spese inerenti il diritto di godimento e quelle inerenti il diritto reale. Ora poiché il coniuge assegnatario della abitazione familiare non ne è proprietario, egli dovrà versare le quote per spese ordinarie, quelle di uso e godimento dei beni comuni, mentre le spese straordinarie che riguardano la conservazione dei beni dovrebbero essere a carico del proprietario (facciate, ricostruzioni ascensore....). "In tema di separazione personale, .... qualora il giudice attribuisca ad uno dei coniugi l'abitazione di proprietà dell'altro, la gratuità di tale assegnazione... non si estende alle spese correlate a detto uso (ivi comprese quelle, del genere delle spese condominiali , che riguardano la manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell'abitazione familiare), onde simili spese - in mancanza di un provvedimento espresso che ne accolli l'onere al coniuge proprietario - sono a carico del coniuge assegnatario." LA CORTE DI CASSAZIONE RIDUCE LA RESPONSABITÀ DEGLI AMMINISTRATORI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE V, SENTENZA N. 39959 DEL 13 OTTOBRE 2009 In base a quanto disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 39959 di ieri, gli amministratori di condominio avranno responsabilità circoscritte. Non risponderanno infatti, più penalmente dei danni al condominio e agli inquilini se non viene dimostrato che la loro inerzia di fronte al problema è stata la causa determinante dell’incidente. La suprema corte, ha così accolto il ricorso di un amministratore annullando con rinvio una condanna penale nei suoi confronti. A carico dello stesso erano stata mossa l’accusa di incendio colposo, cadute quindi in seguito alla sentenza. I giudici hanno infatti, sostenuto che in sede di merito non era stato dimostrato che l’incendio causato dalla canna fumaria di una pizzeria attigua non si sarebbe verificato con il suo intervento. In ogni caso va sottolineato che la sentenza non deresponsabilizza completamente gli amministratori, anzi si ribadisce nella stessa il principio generale secondo cui l’amministratore di condominio è titolare di un obbligo di garanzia, quanto alla conservazione delle parti comuni dell’edificio condominiale. ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 10/09 ■ pg.33 CONDOMINIO CHE NON HA GLI SCARICHI DELLE ACQUE ALLACCIATI ALLA RETE FOGNARIA, PAGAMENTO DEL CANONE PER IL SERVIZIO DI DEPURAZIONE CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 19130 DEL 10 LUGLIO 2008 Il condominio che non ha gli scarichi delle acque effettivamente allacciati alla rete fognaria è, comunque, obbligato al pagamento del canone per il servizio di depurazione delle acque di rifiuto provenienti da superfici e fabbricati privati. Infatti dal combinato disposto degli artt. 14 della legge n. 36/1994, 16 e 17 della legge n. 319/1976 risulta che non è consentito mantenere fabbricati privi del collegamento agli impianti di raccolta dei reflui e che la corresponsione di tale canone-tributo si rende obbligatoria in quanto relativa ad un servizio pubblico irrinunciabile. EQUA RIPARAZIONE PER UN PROCESSO TROPPO LENTO: SECONDO LA CORTE POSSONO AGIRE SOLO I SINGOLI CONDOMINI CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 22558 DEL 22 OTTOBRE 2009 L'amministratore non può chiedere allo stato l'equa riparazione per un processo troppo lento. La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha infatti accolto il ricorso del ministero della Giustizia, stabilendo che un amministratore non può chiedere allo Stato l'equa riparazione per un processo troppo lento, poiché non è persona giuridica.La Suprema Corte ha inoltre precisato che i singoli condomini possono agire personalmente ed essere risarciti per i processi lenti - nel caso in cui la causa condominiale è andata troppo per le lunghe - ma non il loro rappresentante che, quindi, resta inerme di fronte alle lungaggini processuali. NULLE LE MULTE SE LA ZTL RIPORTA L’ORARIO SBAGLIATO CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 23661 DEL 6 NOVEMBRE 2009 Nulle le multe fatte nelle zone a traffico limitato il cui orario è stato esteso dal comune in occasione di festività o eventi senza modificare il cartello all’ingresso della zona vietata. A questa interessante conclusione è giunta la seconda sezione civile della Cassazione che, con la sentenza n. 23661 del 6 novembre 2009, ha dato ragione a un automobilista. In tema di circolazione stradale – hanno motivato i giudici – ove, con deliberazione della giunta comunale, si provveda a prolungare, in un determinato periodo dell’anno, l’orario della zona a traffico limitato, il comune deve darne idonea pubblicità, modificando la segnaletica posta all’ingresso dei varchi o in altri modi considerati dalle norme equipollenti. ATTI DELLA PA? SEMPRE ACCESSIBILI SE NON È LA LEGGE A IMPORRE SEGRETO CORTE DI CASSAZIONE. SENTENZA N. 39706/2009 La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 39706/2009) ha stabilito che chiunque può accedere liberamente ai provvedimenti e alle procedure in corso nelle PA con una sola eccezione, i casi specifici in cui sia la legge ad imporre il segreto d’ufficio, e allora solo il cittadino che ha un concreto interesse nella pratica potrà accedervi. Gli Ermellini hanno infatti evidenziato che “occorre (…) ricordare come la legge n. 241/1990 abbia rivoluzionato la disciplina degli atti e dell’accesso agli stessi, sancendo in definitiva il principio che tutto ciò che non è segreto è accessibile. Essa contiene soltanto la regolamentazione del diritto di accesso e non anche di un parallelo obbligo di segretezza, regolando tale diritto unicamente in base all’interesse del richiedente, ovvero alla giustificazione addotta dallo stesso. Con ciò il legislatore ha inteso porre soltanto un freno all’ipotetico proliferare di richieste, che potenzialmente potrebbero paralizzare la Pubblica Amministrazione, esigendo il requisito dell’interesse, quale elemento regolatore del generico principio della completa accessibilità agli atti, restando quest’ultima comprimibile solo attraverso l’imposizione del segreto nei casi previsti dalla legge. E il caso in rassegna non rientra tra le ipotesi di segreto normativamente previste, né risulta che il Sindaco avesse imposto alcun vincolo sugli atti e sulla vicenda di (…)”. La Corte, in relazione alla portata della norma incriminatrice che tutela le notizie che devono rimanere segrete, ha quindi evidenziato che “giurisprudenza pregressa, ma ancora attuale, è attestata sul principio che ai fini della configurabilità del reato il dovere di segreto, cui è astratto il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, deve derivare da una legge, da un regolamento, ovvero dalla natura stessa della notizia che può recare danno alla pubblica amministrazione”. ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 10/09 ■ pg.34 EXPOEDILIZIA, FIERA PROFESSIONALE PER L’EDILIZIA E L’ARCHITETTURA Con la sua terza edizione, Expoedilizia, Fiera professionale per l’edilizia e l’architettura, si propone di diventare evento di riferimento per tutte le figure professionali che operano nel mondo delle costruzioni del Centro-Sud Italia. In un momento in cui il panorama fieristico di settore ha spostato il proprio baricentro nel nord del Paese, un appuntamento dedicato a coloro che hanno come raggio d’attività le regioni centro meridionali, consente infatti, da un lato, di fruire di un evento raggiungibile e visitabile in giornata riducendo al minimo l’investimento da parte del visitatore, dall’altro, di costituire una piattaforma di aggiornamento professionale che si faccia propulsore di crescita economica per tutti gli attori della filiera delle costruzioni dell’area. I risultati incoraggianti del 2008, con un aumento di visitatori pari al 45% rispetto al 2007, lasciano supporre di aver risposto ad un’effettiva necessità delle aziende e dei visitatori, che con oltre 70 mila mq espositivi e 44 mila presenze, hanno animato l’ultima edizione. La contemporaneità con SITE, Salone dell’Impiantistica Termoidraulica ed Elettrica, che si aggiunge ai nove saloni tematici che compongono Expoedilizia è infine ulteriore motivo per prospettare la crescita della manifestazione nel suo complesso, come vetrina a 360 gradi sull’intero comparto delle costruzioni e dell’impiantistica. Scarica la brochure informativa di Expoedilizia 2009 Clicca qui per ricevere la tessera d’ingresso gratuita personalizzata e per evitare le code alla reception PER I SOLI ASSOCIATI la possibilità di soggiornare a Rima a prezzi scontati. L’associazione Nazionale Donne Geometra infatti, ha stipulato una convenzione con l’Hotel RESIDENZA ANTICA ROMA, Via Del Tritone 82. Pernottamento e prima colazione in camera doppia o doppia ad uso singolo 130 Euro a notte invece di Euro 170. Per usufruire dell’agevolazione gli iscritti all’Associazione dovranno fornire il proprio cognome e nome al momento della registrazione in albergo. ACCORDO ABI - ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI SUL NUOVO “CONTO CORRENTE SEMPLICE”. Siglata intesa tra l’Associazione bancaria e tutte le Associazioni dei consumatori riconosciute a livello nazionale sulle caratteristiche del nuovo “Conto Corrente Semplice”, il prodotto previsto da Banca d’Italia per far fronte alle esigenze di base dei consumatori e favorire l’inclusione finanziaria. Lo strumento disegnato sulle esigenze di base dei consumatori che, attraverso il pagamento di un canone annuo fisso onnicomprensivo, consentirà di usufruire di un numero determinato di operazioni e di tipologie di servizi. L’intesa segue le indicazioni di Banca d’Italia che all’interno delle nuove Istruzioni in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” ha richiesto all’ABI e alle Associazioni dei consumatori di indicare, gli elementi distintivi del nuovo “Conto Corrente Semplice”. Le caratteristiche del prodotto, che potrà essere offerto facoltativamente dalle banche, saranno stabilite da Banca d’Italia sulla base dell’accordo. L’obiettivo è mettere a disposizione di tutti i cittadini un efficace strumento per favorire l’inclusione finanziaria di circa 8 milioni di consumatori italiani e agevolare l’accesso ai servizi bancari, specialmente delle fasce di clientela più deboli, quali i protestati, gli immigrati, i soggetti senza storia creditizia. Il “Conto Corrente Semplice” prevede, in particolare: • un canone annuo onnicomprensivo e un tasso di interesse creditore fissati dalla banca; • due distinte offerte a seconda che le operazioni siano eseguite allo sportello o online; • un’elevata comprensibilità del prodotto grazie alla coincidenza tra canone onnicomprensivo del prodotto e Indicatore Sintetico di Costo riportato nella documentazione informativa: il numero di operazioni e la tipologia dei servizi corrisponde infatti al profilo tipo di utilizzo. Relativamente al numero di operazioni e alla tipologia dei servizi inclusi nel canone del “Conto Corrente Semplice”, non è prevista nessuna spesa, onere o commissione, all’infuori del canone stesso e degli oneri fiscali previsti per legge. A margine dell’accordo l’ABI ha dichiarato che sosterrà la richiesta al Ministero dell’Economia e a tutti i soggetti interessati di una proposta finalizzata all’abolizione dell’imposta di bollo per il “Conto Corrente Semplice”, con l’obiettivo di rendere questo nuovo strumento ancora più conveniente e favorire ulteriormente, dunque, gli obiettivi generali di inclusione finanziaria. Fonte: ABI Associazione Bancaria Italiana ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 10/09 ■ pg.35 COME FUNZIONA LA GARANZIA SUI CONTI CORRENTI BANCARI ITALIANI I conti correnti bancari in Italia sono garantiti dal Fondo Interbancario, nato nel 1987. Esso è un consorzio obbligatorio di diritto privato, riconosciuto dalla Banca d’Italia, la cui attività è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento. Scopo del Fondo è quello di garantire i depositanti delle Banche consorziate. Aderiscono così al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi tutte le banche italiane (circa 300), ad eccezione di quelle di credito cooperativo aderenti al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Chi è tutelato Il cliente intestatario di depositi nominativi in genere: conti correnti, assegni circolari, libretti, certificati di deposito. Per obbligazioni, pronti contro temine, investimenti vari, nessuna tutela. Per cosa è tutelato Per il “fallimento” della banca, che nella fattispecie si chiama: liquidazione coatta amministrativa. Per un massimo di 103.291,38 euro Come funziona la tutela La copertura vale per testa, per patrimonio e per banca. Vale a dire che il cliente è coperto in ogni banca presso la quale intrattiene uno o più rapporti, per un massimo di 103.291,38: indipendentemente dal numero di rapporti, ma in relazione alla somma totale del patrimonio detenuto in quella banca. Nel caso di cointestazione, vale la stessa regola per ogni testa, con la presunzione che il patrimonio sia ugualmente diviso tra le teste. Quale tempistica prevede la tutela Entro 30 giorni dalla sua nomina, il liquidatore con raccomandata rr, avvisa il c.i. che, in caso di necessità, ha tempo 15 gg per un reclamo documentato. Se il cliente non ricevesse la comunicazione raccomandata rr entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta, dovrà inoltrare, per raccomandata rr la propria richiesta documentata al liquidatore. Entro i 30 gg successivi il liquidatore presenta a Bankitalia la lista degli aventi diritto che vengono iscritti in una apposita sezione dello stato passivo. A questo punto il risarcimento diventa esecutivo. Quindi, entro i 9 mesi dalla liquidazione coatta, vengono rimborsati i primi 20.000 euri, il restante 103.291,38- 20.000= 83.291,38 secondo le indicazioni dei liquidatori. "REAGIRE ALLA CRISI": UN VADEMECUM PER IMPRESE E FAMIGLIE CLICCA QUI PER SCARICARE IL VADEMECUM Può una piccola impresa ottenere un finanziamento a condizioni favorevoli, o reperire maggiori garanzie, oppure una grande impresa essere aiutata ad espandere la propria attività all'estero?Sono alcuni dei quesiti a cui risponde il Vademecum predisposto da Abi (Associazione bancaria italiana), Cassa depositi e prestiti e il gruppo SACE, per rendere i cittadini con problemi di liquidità più informati sulle possibilità di accesso al credito."Reagire alla crisi" è una guida che raccoglie in poche pagine le agevolazioni studiate a sostegno delle fasce di utenti più colpite dalle difficoltà legate alla crisi economica, strutturata in 10 domande con relative risposte; è disponibile on line sul sito del ministero dell'Economia e delle finanze e su quello dell'Interno. È inoltre divulgato dagli Osservatori sul mercato del credito, che veicolano le richieste del territorio al Governo e informano gli utenti sulle misure di sostegno, distribuito dagli sportelli bancari e dalle associazioni imprenditoriali agli iscritti. PARI OPPORTUNITÀ, L'ITALIA È AL PALO: PER LE DONNE DISPARITÀ E POCHE CHANCE -RAPPORTO 2009 SUL GENDER GAP DEL WORLD ECONOMIC FORUM Lungi dall’essere pari, le opportunità per le donne in Italia sono un terreno sempre più accidentato, soprattutto nel lavoro. Nel rapporto 2009 sul gender gap del World economic forum, la penisola scende al 72° posto su 134 paesi dal 67° del 2008 e dopo l’84°del 2007. L’Italia è superata anche da Vietnam, Romania e Paraguay, precede appena la Tanzania, è terzultima in Europa. A pesare è "la persistenza di indici negativi sulla partecipazione delle donne alla vita economica", in primis la disparità di salari e redditi rispetto agli uomini. "I paesi che non capitalizzano sulla metà delle loro risorse umane minano la loro competitività", ammonisce il rapporto. Il podio ai Paesi scandinavi La classifica stilata dal Wef, l’istituzione che organizza il forum di Davos, copre il 93% della popolazione mondiale, assegnando ai paesi scandinavi il podio delle pari opportunità tra donne e uomini. Al primo posto si piazza l’Islanda (quarta nel 2008), davanti a Finlandia, Norvegia e Svezia. Seguono Nuova Zelanda, Sudafrica, Danimarca e Irlanda. Sorprendente il Lesotho al decimo posto (dal 16°), davanti quindi a tutti i big europei: la Germania è 12°, il Regno Unito 15° (entrambi in leggero calo), la Spagna 17° e la Francia 18°. Agli ultimi posti nel Vecchio Continente Repubblica Ceca (74°) e Grecia (86°). ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 10/09 ■ pg.36 La situazione in Italia Il rapporto assegna poi il 31° posto gli Stati Uniti, in discesa di tre posizioni e il 7° al Giappone. A spingere l’Italia nella retroguardia è soprattutto il sub-indice su "partecipazione e opportunità nell’economia" (96° posto) a causa delle disuguaglianze rispetto agli uomini nei salari (116° posto), nel reddito da lavoro (91°) e nella partecipazione alla forza lavoro (88°). Ovvero, solo il 52% delle donne fanno parte della popolazione attiva contro il 75% degli uomini e il reddito medio delle donne è la metà rispetto agli uomini, 19.168 dollari l’anno contro 38.878. Vanno molto meglio le aree di "potere politico" (45°, grazie alle donne che siedono in parlamento e al governo) e "scuola e istruzione" (46°), meno bene di quanto ci si potrebbe aspettare il settore "salute e attesa di vita" (88°). Tra gli altri dati evidenziati dal rapporto la differenza nella disoccupazione tra donne (7,87%) e uomini (4,88%), come pure l’età media di matrimonio (28 anni). La parità tra sessi nel corso degli anni Rispetto al 2006, anno del primo rapporto sul gender gap, il voto all’italia è solo marginalmente migliorato: laddove 1 rappresenta la parità, la penisola è passata dallo 0,646% allo 0,68%, mentre l’islanda e i principali paesi nordici veleggiano sullo 0,82%. All’estremo opposto pakistan, chad e, ultimo di tutti, lo yemen (0,46%). "Per avere società economicamente competitive e prospere è necessario coinvolgere le donne su un livello pari degli uomini in tutti gli aspetti della vita", sottolinea il rapporto e "l’integrazione di donne e ragazze è tanto più imperativa se si vuole una ripresa rapida e sostenibile della crisi finanziaria". COME CERCARE LA MATERNITA’ Che cosa si dovrebbe fare se l’ormone Fsh dovesse risultare alto? Lo specialista deve dire con chiarezza che l’ovaio sta subendo l’esaurimento anticipato. Se una ragazza ha già un rapporto di coppia stabile, ed entrambi i partner possono considerare seriamente di anticipare la scelta di un figlio, è meglio cercare la gravidanza subito. Anche con l’Fsh alto, ma diagnosticato all’inizio del percorso, è ancora possibile (raramente) concepire. Altra strada poi è la crioconservazione degli ovociti: gli ovociti rimasti vengono prelevati e congelati. E in futuro, quando la donna e la coppia desidereranno un figlio, si potrà cercarlo con la fecondazione in vitro. Cerco un bimbo clicca qui A RISCHIO IL LINGUAGGIO SE IL BEBÈ USA TROPPO IL CIUCCIO I bambini che usano il ciuccio dopo i 3 anni d'età hanno tre volte più probabilità di avere disturbi della parola, come balbuzie o sigmatismo. Come hanno rivelato i ricercatori dell'Università di Washington (Stati Uniti), in uno studio pubblicato sulla rivista BMC Paediatrics, i bambini che hanno usato il succhiotto per almeno 3 anni hanno più difficoltà a parlare una volta cresciuti. Stesso risultato per chi si succhia il pollice, un'abitudine che può ritardare l'inizio della comunicazione verbale. INFLUENZA 'A': MINISTERO SALUTE VARA IL SITO INTERATTIVO 'FERMA IL VIRUS' Si chiama "Ferma il virus" il sito interattivo predisposto dal Ministero della Salute per informare e dare suggerimenti utili per prevenire il contagio dell'influenza 'A'. Nel sito sono disponibili servizi, quiz, test e giochi interattivi per adulti, giovani e genitori: si va dal gioco tiro a segno "Ammazza il virus!", un colpo per ogni risposta azzeccata sulla pandemia, al Quiz game "Cos'è l'influenza?", fino al "Mamma test" per capire se si o un genitore pronto ad affrontare l'eventuale influenza del figlio. Chi risolve i quiz riceverà in omaggio sul telefonino degli "Omaggi intelligenti" da scaricare online. Utile anche il test interattivo "Riconosci il virus", dove chi non si sente bene può inserire i sintomi per scoprire se ha un banale raffreddore, la normale influenza o il virus A. Sul sito si puè aderire anche alla campagna "Alleati contro il virus", per chi vuole contribuire con il Ministero a diffondere la campagna di prevenzione interattiva contro l'influenza 'A'. Per approfondire: • Influenza da virus H1N1 • Influenza da virus H1N1: cos'è, cosa ci aspetta • Influenza 'A': CRI, al via distribuzione vaccini ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 10/09 ■ pg.37 SALUTE: L'ALLARME, AUTO CABRIO MINANO L'UDITO Brutte notizie per gli amanti delle spider. Chi non resiste al fascino di una cabriolet è avvisato: pigiare sull'acceleratore quando è il cielo a far da cappotta può minare l'udito, pericolosamente. Del resto i numeri la dicono lunga. Basta raggiungere gli 80-120 km all'ora a bordo di una decappottabile per raggiungere livelli di rumore paragonabili a quelli emessi da un martello pneumatico in funzione. Un 'baccano' che, a lungo andare, può addirittura portare alla perdita permanente dell'udito. A lanciare l'allarme è uno studio pubblicato sulla rivista 'Otolaryngology - Head and Neck Surgery' e presentato al meeting annuale dell'American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery Foundation (AAO-HNSF), a San Diego. L'equipe ha registrato i livelli di rumore percepiti alla destra e alla sinistra del conducente di un auto decappottabile guidata a diverse velocità. Ebbene, bastava superare gli 80 km all'ora per raggiungere gli 88-90 decibel, andando oltre la soglia degli 85, quella, per intenderci, che fa scattare il campanello d'allarme degli addetti ai lavori. I ricercatori hanno ripetuto il test con una serie di cabrio e sullo stesso tratto di autostr... FARMACIE: I NUOVI SERVIZI EROGATI NELL'AMBITO DEL SSN Il 2 ottobre 2009 il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo che individua nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria, che possono essere erogati dalla farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Il decreto attua la delega prevista dall'articolo 11 della legge n.69 del 2009. Tra i servizi individuati dal decreto: partecipazione delle farmacie all'assistenza domiciliare; collaborazione ai programmi di educazione sanitaria della popolazione, realizzazione o partecipazione a campagne di prevenzione di patologie a forte impatto sociale, anche effettuando analisi di laboratorio; prenotazione di visite e di esami specialistici presso le strutture convenzionate (pubbliche e private), compreso il pagamento dei relativi oneri ed il ritiro dei referti. Il decreto legislativo, inoltre, prevede la consegna nelle farmacie rurali dei medicinali; la preparazione e la consegna delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici; la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta; la messa a disposizione di infermieri e fisioterapisti per prestazioni a domicilio; l'erogazione di servizi sanitari di secondo livello, anche avvalendosi di personale infermieristico e prevedendo che la farmacia sia fornita di defibrillatore. Dossier "Farmacie: i nuovi servizi erogati dal SSN" UN SITO GRATIS CON JIMDO Con Jimdo realizzare un sito internet per il tuo studio legale o per la tua attività professionale è un gioco da ragazzi. In più è gratis!!! Basta compilare il form che trovate in questa pagina (scegliendo come username il nome da dare al vostro sito) e siete subito on line. Con il sito jimdo avete gratuitamente un dominio di terzo livello (del tipo: tuonome.jimdo.com) ma potete passare alla versione Jimdopro (a pagamento) ed ottenere un dominio del tipo tuonome.it eliminando anche la pubblicità presente nella versione gratuita. Un interfaccia semplice ed intuitiva renderà divertente creare modificare e gestire le pagine web del sito che avrete creato. Guarda un esempio GOOGLE LANCIA SOFTWARE GRATUITO PER CONTROLLO CONSUMI ENERGETICI Google ha stretto un'alleanza con l'azienda privata Energy per realizzare un software gratuito che monitori i consumi energetici domestici, scavalcando i contatori delle società erogatrici e per migliorare potenzialmente l'efficienza energetica. Lo ha annunciato ieri sul proprio sito l'azienda di ricerca web. Google ha lanciato in febbraio uno strumento web chiamato PowerMeter, che permette ai consumatori di monitorare quanta elettricità consumano a casa. Ma questo richiedeva l'installazione di un contatore, mentre negli ultimi mesi alcune centinaia di consumatori hanno sperimentato un software gratuito. Ora i consumatori possono acquistare un apparecchio di misurazione di Energy, chiamato TED 5000, al prezzo di circa 200, e utilizzare un software Google senza richiedere un ulteriore contatore. (fonte:Reuters) ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 10/09 ■ pg.38 CONCORSI : DUEPERCINQUE CONTEST Concorsi di progettazione, di idee Oggetto del bando: Il concorso prevede la progettazione di un intervento in un'area di parcheggio urbana della dimensione di 2 x 5 metri. E' possibile presentare diverse tipologie di progetti, ad esempio installazioni, progetti di comunicazione, servizi per la città, azioni, elementi di arredo urbano, performance. Data scadenza iscrizione:10/02/2010 Data consegna elaborati: 10/02/2010 Requisiti di partecipazione: Il concorso è riservato a tutti i maggiori di 18 anni (nel caso di gruppo almeno uno dei componente deve essere maggiorenne): studenti di scuole d'arte, di design e di comunicazione, Accademie, ai professionisti ed agli artisti. Visualizza i dettagli del bando e scarica il bando INVENTION - CONCORSO PER INVENTORI Concorsi di progettazione, di idee – Oggetto del bando: Alintec, in collaborazione con "Nòva 24-Il Sole 24 Ore", indice all'interno di Innovation Circus 2009 il concorso di idee InventiON dedicato a invenzioni tecnologiche destinate a migliorare la qualità della vita e che possano avere applicazione nei settori energia e sostenibilità ambientale, alimentazione e salute, Information & Communication Technology, arte e design. Finalità del concorso: Il premio InventiON sarà conferito a un’invenzione specifica in campo tecnologico che abbia un alto livello di creatività e un’applicazione pratica. L’invenzione deve potersi tradurre in prodotti e servizi innovativi dedicati a uno dei settori sui quali è stata articolata la manifestazione Innovation Circus 2009: energia e sostenibilità ambientale; alimentazione e salute; Information & Communication Technology; arte e design. Data scadenza iscrizione:31/12/2009 Data consegna elaborati: 31/12/2009 Requisiti di partecipazione: Possono partecipare i cittadini residenti in Italia, sia singoli inventori sia gruppi di ricerca. Premi: Sono previsti quattro premi, uno per ogni settore. Scarica la domanda e scarica il bando GRANDI DELL'ARTE DA BOSTON A RIMINI Tintoretto, Degas, Corot, Monet, Velasquez,Braque, Matisse, Cezanne, e molti altri grandi nomi dell'arte di ogni tempo per una mostra dove trionfa la pittura eccelsa, quella che non solo entra nei libri di scuola, ma nell'immaginario di ognuno di noi. Rimini fino al 14 marzo 2010, la splendida cornice di Castel Sismondo, accoglie sessantacinque capolavori della pittura europea dal Cinquecento al Novecento provenienti da uno tra i maggiori musei del mondo, il Museum of Fine Arts di Boston per 'Da Rembrandt a Gauguin a Picasso. L'incanto della pittura'. Interessanti gli accostamenti proposti: accanto ai ritratti realizzati da Tintoretto e Moroni ecco il celeberrimo ritratto di Edmondo e Teresa Morbilli dipinto da Degas nel 1865, oppure si vedrà l'idea di paesaggio prima in Constable e poi in Corot. Si potranno ammirare poi le nature morte di Fantin–Latour, Matisse, Gris e Braque. Bisogna ricordare, inoltre, la serie di cinque opere di Claude Monet, con una versione del 'Ponte giapponese con le ninfee' e una delle Cattedrali a Rouen, e le opere di Murillo, El Greco, Zurbarán in Spagna, di De Hooch, Saenredam e De Witte con i loro quasi metafisici interni nell'Olanda seicentesca e in ambito veneziano settecentesco Tiepolo, Canaletto, Piazzetta, Ricci. Interessante la sezione impressionista, che oltre agli autori già citativa da Manet a Sisley, da Pissarro a Cézanne, da Bernard a Signac, da Gauguin a Van Gogh. Un'occasione incredibile, dunque, per tutti di ammirare, senza viaggiare oltreoceano, i tesori del famoso museo americano. Per ogni informazione 0422.429999 - www.lineadombra.it ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 10/09 ■ pg.39 VACANZE D'AUTUNNO: ALCUNI SUGGERIMENTI PER ITINERARI NELLA NATURA La voglia di andare in vacanza non passa di moda con la fine della bella stagione, soprattutto per chi ama i viaggi nella natura. Ecco alcune mete naturali e itinerari storico-artistici di pregio tutti italiani, entrati a pieno titolo nell'elenco delle bellezze del Patrimonio mondiale dell'Unesco. Dai sentieri del vino alle strade dei sapori delle tante località e borghi che si accendono dei colori autunnali per lasciare senza fiato chi va ad esplorarli. Monferrato - Strada del vino per trascorrere un weekend tra vigneti, cantine e natura. Tanti itinerari suggestivi nel cuore del Piemonte, tra degustazioni ed escursioni. Il Monferrato, in particolare, l'altopiano ondulato che dalle porte di Torino si spinge fin nel cuore dell'Alessandrino, è una delle zone vinicole più importanti d'Italia per condizioni geologiche e climatiche. I vini principali che vengono prodotti qui sono il Barbera del Monferrato, il Grignolino d'Asti, il Freisa e il Dolcetto. Uno degli itinerari consigliati, è quello del Barbera e inizia da Castagnole Monferrato, dove si produce il Ruché, vitigno autoctono e il più raro tra quelli coltivati in questa zona. Necropoli rupestre di Pantalica Sicilia, alla scoperta delle bellezze storico- naturali: un itinerario molto interessante è quello della Necropoli rupestre di Pantalica, in provincia di Siracusa, con le sue 5000 tombe e l'Anaktoron, il Palazzo del Principe. Da un punto di vista turistico Pantalica ha la caratteristica di essere nello stesso tempo semplice, in quanto esempio di povera architettura funeraria rupestre nel verde attraversato da due fiumi, eppure altamente spirituale, in quanto forma dinamicamente attiva. Gioielli della terra sicula, l’area archeologica di Agrigento che si snoda nella Valle dei Templi, e le città barocche della Val di Noto, sempre più amate dal turista autunnale. L'Orto botanico di Padova L'Orto botanico di Padova, fondato nel 1545 su un terreno dei Monaci Benedettini di Santa Giustina, è il più antico Orto botanico universitario del mondo tuttora esistente. Fu istituito, su delibera del Senato della Repubblica Veneta, per la coltivazione delle piante medicinali, che allora costituivano la grande maggioranza dei "semplici", cioè di quei medicamenti che provenivano direttamente dalla natura. L'Orto botanico di Padova, che conserva tuttora l'originaria ubicazione e quasi inalterata l'originaria struttura e che ne custodisce la storia, è stato iscritto nel 1997 nella Lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO come sito culturale ADOTTA A DISTANZA MUCCHE, PECORE, GALLINE : LATTE, LANA, UOVA DALLA FATTORIA DIRETTAMENTE A CASA Una volta la gente che lasciava le campagne italiane per trasferirsi in città a lavorare, non voleva rinunciare alla genuinità dei gusti e dei profumi della propria terra. E allora stipulava un contratto con un contadino, per “adottare” un animale da fattoria e beneficiare, così, dei suoi prodotti, dal latte fresco alle uova, alla lana. Oggi quella tendenza è tornata in vogo in una sorta di ritorno al passato dove i rapporti umani, l'amore per la natura, i profumi di antichi alpeggi, stalle e i sapori genuini, erano valori importanti. adottando a distanza una gallina, una mucca o una pecora, per ricevere direttamente a casa uova, latte e formaggio, rigorosamente freschi. In Italia, secondo i dati forniti dalle associazioni di allevatori e coltivatori che sostengono l'esperimento, sono oltre 10mila le persone che scelgono di 'finanziare' gli allevatori per beneficiare dei loro prodotti. Il tutto attraverso la stipula di un contratto per un anno. Una tendenza che si sposa perfettamente alle difficoltà della crisi economica, con cui allevatori e contadini sono costretti a fare i conti. Il contratto di adozione a distanza di una pecora si basa su un'adesione annuale del consumatore. L'adozione dell'animale, infatti, non è per tutta la vita, bensì per 12 mesi, e di anno in anno la stipula è rinnovabile. L'azienda aggiorna costantemente il registro di stalla dove si elencano gli animali da adottare; ogni pecora, come segno inequivocabile di riconoscimento, è dotata di un auricolare che la contrassegna e la individua con un nominativo. Un servizio e-mail, avviato dal momento dell'adozione, informerà periodicamente i 'genitori' a distanza dell'andamento delle attività, risultati ottenuti e iniziative intraprese nell'attività pastorale. In cambio di una quota di adozione, si riceveranno a casa la produzione annua dell’animale (lana, formaggi biologici, insaccati ecc…) Si possono adottare anche altri animali come galline, asinelle, mucche e maiali. Ecco alcuni link per approfondire. www.laportadeiparchi.it - www.asinomaia.com - www.masseriasalecchia.it - www.vallenostra.it www.alagna.it/adottaunamucca Per chi fosse più interessato agli ortaggi si può affittare un appezzamento di terreno e farlo coltivare. Le verdure prodotte vengono spedite a casa una volta alla settimana. Inoltre potrai visitare il tuo orto quando vorrai…. e vederne gli sviluppi. www.leverduredelmioorto.it ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 10/09 ■ pg.40 ISCRIVITI ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE “Donne Geometra” Per iscriversi all’associazione occorre compilare la domanda di iscrizione ed inviarla : Tramite posta elettronica : [email protected] Tramite Fax : Segreteria 06/42005441 Tramite spedizione postale: Associazione Nazionale “Donne Geometra” Via Barberini 68 – 00187 Roma La domanda si perfeziona con il contestuale pagamento della quota annuale da versarsi con le modalità sotto riportate. IL VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PREVISTA DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO SU: C/C n. 000401061451 Unicredit – Banca di Roma, Agenzia 30037, Piazza Barberini n. 40 – Roma intestato a: Associazione Nazionale “Donne Geometra” Codice Iban : IT66A0300205075000401061451 Collegio G. e Gl, altro Albo/Ordine Professionale, Associazione, Ente, Fondazione Iscritto all’Albo dei G. e Gl – Iscritto ad altro Albo/Ordine professionale - Socio di Associazione, Ente, Fondazione Praticante Studente Altro • • • Euro 150,00 Euro 20,00 Euro Euro Euro 10,00 10,00 20,00 I soci dovranno versare entro il mese di Febbraio di ogni anno la quota Associativa. Gli interessati possono iscriversi in ogni momento dell’anno, corrispondendo al momento dell’iscrizione l’intera quota stabilita. I soci fondatori, i soci onorari, il Presidente Onorario e tutte le cariche onorifiche, sono esenti dal versamento della quota. Il Socio avrà diritto di partecipare gratuitamente a tutte le manifestazioni che verranno programmate dall’Associazione nel corso dell’anno, al notiziario mensile, speciali e approfondimenti tecnici, alla riduzione dei costi dei corsi di formazione organizzati dall’Associazione, a tutte le convenzioni che saranno stipulate dall’Associazione, alla segnalazione di offerte di lavoro. Scarica qui la domanda ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 10/09 ■ pg.41 APPROFONDIMENTO Casa Sicura a prova di ladri Sono i furti in casa la più grande paura nazionale :secondo un’indagine Istat, spaventano il 60,7% degli italiani,che temono meno i furti d’auto(46,2%),gli scippi(44,2%),le aggressioni e le rapine(43%) e le violenze sessuali(36,3%). La paura è giustificata, considerato che nell’ultimo decennio i furti in casa sono cresciuti decisamente. Secondo l’ultimo rapporto sulla criminalità, pubblicato dal Ministero dell’Interno, nel triennio 2004-2006 i furti in casa sono passati dal 191,6% al 240,4% ogni 100 mila abitanti,con maggiore frequenza al nord rispetto al sud. E trovare i colpevoli è sempre un miraggio; solo il 2,9% delle denunce ha la fortuna di essere soddisfatto dall’individuazione del colpevole. Nella progettazione , ristrutturazione e direzione dei lavori , con questi dati ci rendiamo conto della responsabilità morale e professionale che come geometri liberi professionisti ci accolliamo. ANTI SCASSO Il primo passo è individuare la giusta posta blindata. Oggi né esistono di ogni tipo, forgia e per tutte le tasche. Le porte blindate sono porte di ingresso, elementi strutturali di una casa che fanno parte della cosiddetta difesa “passiva”: sono infatti create per evitare effrazioni di vario genere, provenienti da attacchi esterni da parte di malintenzionati. Le porte blindate sono suddivise in sei classi di sicurezza e sono realizzate con materiali diversi. Per capire quale grado di sicurezza può offrire una porta blindata, quest’ultima è solitamente dotata di una classe che ne certifica secondo alcuni test eseguiti ad hoc su di essa. Crimini più temuti : Tabella % Istat Furti in casa Furti auto Scippi e borseggi Aggressioni e rapine Violenze e stupri 60,7% 46,2% 44,2% 43% 36,3% la qualità antieffrazione, Secondo le norme Uni Env 1627 e successive, le classi di qualità di una porta blindata sono 6, costituite in ordine crescente di resistenza antieffrazione, in base al tipo di serratura e ad altre caratteristiche, come l’isolamento termoacustico. Per stabilire la classe di una porta blindata, questa è sottoposta a tre tipi di prove, secondo le norme europee in merito: 1. resistenza al carico statico 2. resistenza al carico dinamico 3. resistenza all’attacco manuale Sul sito della Ucct, l’Unione dei costruttori chiusure tecniche, http://www.ucct.it/index.asp , si possono trovare nel dettaglio tutte le caratteristiche delle porte appartenenti alle 6 classi. In breve: • Classe 1 resiste a uno scassinatore che utilizza soltanto la forza fisica per tentare di aprire o divellere la porta; una porta di classe 1 è indicata per essere utilizzata come porta caposcala con rischio normale o come porta di magazzini contenenti merce di basso valore intrinseco • Classe 2 resiste a uno scassinatore occasionale che utilizza attrezzi semplici per tentare di forzare la porta, come cacciaviti, tenaglie, etc; una porta di classe 2 è adatta per essere utilizzata come ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 10/09 ■ pg.42 porta caposcala con rischio considerevole, come porta per uffici e per edifici industriali • Classe 3 resiste a uno scassinatore che tenta di forzare la porta anche con cacciaviti e piede di porco; una porta di classe 3 è adatta per essere utilizzata come porta caposcala con rischio considerevole, come porta di uffici ed edifici industriali, come porta di villette signorili • Classe 4 resiste a uno scassinatore esperto, che usa anche seghe, martelli, accette, scalpelli e trapani a batteria; una porta di classe 4 è adatta per essere utilizzata negli uffici di banche, orologerie, ospedali, impianti e laboratori industriali, villette signorili • Classe 5 resiste a uno scassinatore esperto, che usa anche attrezzi elettrici, come trapani, seghe, mole, etc; una porta di classe 5 è adatta per banche, gioiellerie, ambienti militari, ambasciate • Classe 6 resiste a uno scassinatore elettrico che usa anche attrezzi elettrici ad alta potenza; una porta di classe 6 è adatta a banche, gioiellerie, impianti nucleari, ambienti militari, ambasciate. In generale, per proteggere un appartamento in condominio è necessaria una classe 2, se si possiedono molti beni di valore e l’appartamento è signorile è necessaria una porta anche di classe 3; per abitazioni unifamiliari e villette invece è consigliata la classe 4. Più resistente e sicuramente più costosa la classe 4, si può abbattere solo usando il flex, grandi trapani e seghe elettriche che sono attrezzi ingombranti, impegnativi da portare in giro e anche molto rumorosi. Ed è questo che scoraggia i ladri. Le porte che difendono dalle incursioni notturne possono essere sistemate anche all’interno, separando la zona giorno da quella notte, senza rinunciare all’estetica dell’arredamento. Il sonno può essere protetto installando nelle camere da letto le porte blindata per interni che consentono di essere al riparo da ogni intrusione sgradita. Le porte sono disponibili nelle misure standard e possono essere rivestite da entrambi i lati esattamente come una delle porte di casa, oppure possono essere personalizzate, per esempio dal lato interno, con un pannello che riproduce ciò che si desidera: una fotografia, oppure un quadro, un colore... per adattarsi armoniosamente allo stile della camera che si vuole proteggere. La struttura della porta, i materiali di cui è fatta e la qualità degli eventuali pannelli degli eventuali pannelli sono gli elementi che ne determinano il prezzo, variabile tra 700 e 2.500 euro. Un bel vantaggio si ha anche dal punto di vista fiscale. Infatti il 55% del valore della porta può essere detratto dalle imposte. La detraibilità è possibile anche per porte a due ante (previa autorizzazione ufficio imposte). La detrazione è possibile se gli elementi sono progettati e certificati con valori di trasmittanza termica inferiori a quanto fissato dal decreto del 19/02/2007. I valori da rispettare, in funzione della zona climatica dove sorge l’edificio sono quelli indicati nella tabella. ZONA CLIMATICA FINESTRE COMPRENSIVE DI INFISSI U (W/m²K) A 5,0 B 3,6 C 3,0 D 2,8 E 2,5 F 2,2 Tabella dei valori limite di trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l’involucro edilizio espressa in W/m²K. Allegato D del decreto del 19 febbraio 2007. Le zone climatiche sono definite dal DM 412/93. UNA DOMANDA AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO D: E’ agevolabile la spesa per la sostituzione della porta di ingresso? E quella del box auto adiacente? Se si, queste porte come devono essere considerate? R: Riteniamo che nel caso della porta di ingresso la risposta sia affermativa, sia nel caso che questa non abbia superfici trasparenti o vetrate, sia nel caso che vi sia una parte vetrata come ad esempio una porta finestra. ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 10/09 ■ pg.43 Fonti del Ministero Sviluppo Economico, hanno precisato che in entrambi i casi i valori di trasmittanza da rispettare possono essere considerati pari a quelli delle finestre comprensive di infissi di cui all’allegato B del DM 11/3/08. Condizione indispensabile è, comunque, che il locale protetto sia riscaldato: non ci sembra questa la condizione del box che quindi non può essere agevolato. (Tratto dal sito ENEA) FINESTRE E VETRI SPECIALI Le finestre e gli infissi sono elementi strutturali importantissimi in una casa. Sapere come sono fatti, da quali materiali possono essere costituiti, quali tipi di vetro possono presentare, è fondamentale per scegliere le finestre e gli infissi adatti alla nostra casa e alle nostre esigenze. I topi d’appartamento, amano le finestre: conviene proteggerle con robuste tapparelle in metallo, dotate di ganci o blocchi adeguati e resistenti. Chi ha finestre esposte e facilmente raggiungibili può renderle più sicure con grate di metallo e dotarle di vetri speciali ad alta protezione. I più sicuri hanno uno spessore che varia dai 7 ai 52 mm (quest’ultimo resiste anche ai colpi di ascia). Per completare la protezione della finestra si possono aggiungere i sensori di apertura collegati a un impianto antifurto. Una finestra è costituita da: 1) elementi fissi: La parte interna è il vetro. Questo può essere un semplice cristallo oppure un vetro con elevate qualità isolanti, termiche, acustiche e di sicurezza. Il telaio fisso con cui la finestra è ancorata alla parete, si chiama controtelaio 2) elementi mobili: Sono le ante della finestra, composte da un telaio mobile dentro il quale è installato il vetro di tamponamento, fissato da un fermavetro e da un gocciolatoio che impedisce all’acqua di entrare. I materiali degli infissi Gli infissi delle finestre possono essere realizzati principalmente in tre materiali, legno, alluminio e pvc, da scegliere a seconda delle esigenze estetiche e delle proprietà del materiale stesso. Se si scelgono finestre con materiali diversi abbinati, si spende di più ma si ottengono caratteristiche diverse rispettivamente all’esterno e all’interno della finestra, in modo da avere protezione adeguata ed estetica desiderata, quando i due obiettivi non sono raggiungibili con un unico materiale. Solitamente i materiali abbinati sono il legno per l’interno, con alluminio o pvc per l’esterno, oppure un’altra combinazione vincente è pvc all’esterno, per le sue qualità isolanti, e alluminio all’interno, opportunamente lavorato per ottenere determinate caratteristiche estetiche. Il legno Il legno utilizzato per il telaio delle finestre è sottoposto durante la lavorazione a un processo di essiccazione, contro l’umidità e a un trattamento con resine impermeabili ai raggi del sole, che consente di stabilizzare il grado di umidità interna. Il legno è un ottimo isolante termico e acustico, è un materiale esteticamente sempre apprezzabile, ma proprio per questo costoso. Con le lavorazioni moderne a cui viene sottoposto il legno, si possono ottenere finestre resistenti ai raggi ultravioletti e alle intemperie, oltre che a parassiti e batteri. Per proteggere al massimo la struttura in legno, questa viene trattata con vernici alla fine della lavorazione; per mantenere l’aspetto naturale del legno, si scelgono vernici trasparenti. A seconda dell’essenza scelta, i telai in legno possono essere: - in massello - in lamellare Il lamellare è un materiale composto da strati di sottili tavole di legno, che costituiscono le lamelle appunto, spesso 50 mm circa. Tali lamelle sono legate tra loro da collanti e permettono di costituire una struttura in grado di resistere a sollecitazioni meccaniche di vario genere. Il lamellare può risultare quindi più stabile e flessibile. Il legno, pur essendo un materiale resistente e pregiato, quando è utilizzato per i serramenti richiede un’accurata manutenzione. Perché durino almeno 30-40 anni, le finestre in legno vanno revisionate ogni anno: a causa dei movimenti di assestamento del materiale infatti, soprattutto nei primi anni, il sistema di aggancio dell’anta al telaio può allentarsi e va quindi aggiustato registrando le cerniere e lubrificando la ferramenta appunto a cadenza annuale. Inoltre il legno va riverniciato ogni 4 o 5 anni o più spesso se sono molto esposte al sole. Per pulirlo utilizzare detergenti neutri, poiché acidi e abrasivi possono rovinarlo. L’alluminio ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 10/09 ■ pg.44 Contrariamente a quanto si possa pensare, l’alluminio oggi è utilizzato nella produzione di serramenti di ogni tipo, anche in stile d’epoca. Essendo infatti l’alluminio molto facile da lavorare, con esso si possono realizzare infissi sagomati e di grandi dimensioni. Le proprietà dell’alluminio sono: - resistenza - leggerezza - proprietà meccaniche - tenuta agli agenti atmosferici - è un conduttore naturale L’ultima proprietà menzionata non è molto utile alla realizzazione dei serramenti; per ovviare a questo inconveniente e garantire un isolamento termoacustico dagli infissi in alluminio, si ricorre alla tecnica del taglio termico. Il taglio termico è un metodo di produzione che avviene inserendo tra la parte interna e quella esterna del trafilato, un listello di policarbonato o di un materiale simile per caratteristiche fisiche, che funge da barriera al passaggio di calore e rumore. I profili in alluminio si ottengono per estrusione e possono avere diversa sezione, sempre cava, per garantire maggiore leggerezza. Subendo meno alterazioni rispetto al legno durante la lavorazione, non richiede una manutenzione particolarmente difficile e costante e risulta facile da pulire. Il pvc Si tratta di polivinile di cloruro, ossia un polimero termoplastico che riscaldato può diventare viscoso ed essendo così facile da lavorare, può assumere forme tra le più svariate. I serramenti in pvc sono costituiti da profilati cavi, uniti tra loro tramite saldature. Le proprietà del pvc utili per un serramento, sono: - impermeabilità - isolante acustico - isolante termico Per quanto riguarda l’estetica, innanzitutto il pvc può essere rifinito in diversi modi, per goffratura o per verniciatura o addirittura con pellicole acriliche che gli danno un aspetto simile al legno; in secondo luogo è bene ricordare che con le moderne tecniche di produzione, si migliora moltissimo l’estetica di questo materiale, che nel tempo potrà assumere aspetti sempre più gradevoli. Il pvc è un materiale molto facile da pulire, è sufficiente un detergente per i vetri da passare con un panno. Sistemi di apertura delle finestre Non esistono solo le classiche finestre a battente; in realtà esistono diversi sistemi di apertura che permettono talvolta di risparmiare molto spazio all’interno di un’abitazione. Vediamo quali sono: Apertura a battente È l’apertura classica: le ante sono incernierate al telaio su uno dei lati verticali e si aprono verso l’interno. Il vantaggio di questa apertura è la possibilità di aprire completamente la finestra, in modo da dare maggiore aerazione. Apertura a ribalta L’apertura a ribalta è detta anche a vasistas. E’ caratterizzata dalla cerniera di apertura sul lato orizzontale, in alto o in basso. La finestra con questo tipo di apertura, una volta aperta, risulterà obliqua e permetterà l’aerazione dei locali, ma non l’affaccio verso l’esterno. L’apertura a ribalta può essere disponibile in alcuni modelli di finestre, combinata con l’apertura a battente. Apertura a bilico Anche con questo tipo di apertura la finestra aperta risulta obliqua, l’unica differenza è che non si apre su un lato orizzontale della finestra, ma gira su un perno posto al centro del telaio, aprendosi sul suo asse orizzontale oppure verticale. Tale apertura è di solito utilizzata nei lucernari dei sottotetti e nelle abitazioni quando esistono facciate continue a vetro. Il perno centrale deve essere dotato di un fermo, per evitare il ribaltamento completo dell’anta. Apertura a saliscendi Detta anche a ghigliottina o traslante, permette di aprire solo una metà del serramento, che scorrerà sull’altra metà che è fissa. L’apertura a saliscendi permette di risparmiare molto spazio, ma è difficile da tenere pulita. Tuttavia alcuni modelli consentono lo sganciamento dell’anta fissa, per consentirne la pulizia. Questa soluzione è molto valida per finestre installate sopra il lavello della cucina. Apertura scorrevole ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 10/09 ■ pg.45 I lati orizzontali delle finestre con ante scorrevoli sono dotati di binari in cui scorrono appunto le ante. L’apertura scorrevole permette un risparmio notevole di spazio ed è adatta per le finestre grandi e per le portefinestre. L’unico svantaggio è di non poter aprire completamente il vano finestra, a meno che non si tratti di un modello scorrevole a scomparsa; in questo caso esiste una fessura nel muro che ospita l’anta che scorre sul binario, la quale scompare totalmente alla vista una volta aperta. Apertura a libro E’ un tipo di apertura utilizzato soprattutto nelle portafinestre o nelle finestre di grandi dimensioni, poichè permette anch’esso di risparmiare spazio quando la finestra viene aperta. Per quanto riguarda le finestre da applicare sui tetti, per mansarde o solai, bisogna utilizzare finestre di dimensioni ridotte oppure oblò per le pareti, mentre i lucernari sono adatti allo spiovente del tetto. Tipi di vetro per le finestre di casa Esistono oggi sul mercato diversi tipi di vetro utilizzabile per le finestre, ognuno con particolari proprietà vantaggiose per il risparmio energetico, per la tenuta del clima interno di un appartamento e per la difesa da smog e agenti atmosferici provenienti dall’esterno. Vetrocamera: i doppi vetri La vetrocamera è un materiale prefabbricato costituito da due lastre di vetro unite lungo il perimetro con un sigillante plastico, ma distanziate di almeno 4 mm, in modo da formare uno spazio d’aria da riempire con un gas ad alto potere isolante, sia termico che acustico. Vetri basso-emissivi, per il risparmio energetico Sono stati messi in commercio in conformità con la Normativa EN 673 e sono in grado di trattenere fino al 90% del calore di un locale, evitando così la dispersione energetica. Questo processo può avvenire grazie a processi sofisticati che permettono la formazione sulla superficie delle lastre di depositi o ossidi di metallo e che così consentono di sfruttare al meglio la luce naturale. I vetri basso-emissivi sono consigliati nelle zone a clima particolarmente freddo. Vetri fonoassorbenti, per l’isolamento acustico Si tratta di vetri ad alto potere isolante dal punto di vista acustico. Sono ottenuti da vetri elastici, accoppiati e rivestiti con speciali pellicole insonorizzanti. I vetri fonoassorbenti sono indicati nelle zone molto trafficate e affacciate sulle strade di città. Vetri assorbenti, per la stagione calda Si tratta di vetri che permettono di respingere il grande calore esterno nelle stagioni calde, senza oscurare i vetri utilizzando persiane o avvolgibili. Questi vetri assorbono l’energia del calore e a poco a poco la rilasciano verso l’esterno, non permettendole quindi di passare all’interno. I vetri assorbenti non sono riflettenti e quindi sono idonei per le vetrate. Vetri riflettenti, per la stagione calda Una pellicola particolare respinge verso l’esterno l’energia del calore che colpisce la finestra. I vetri riflettenti sono particolarmente adatti nelle aperture dei tetti, quindi in appartamenti mansardati. Vetri blindati Quando le dimensioni delle finestre superano i 150 cm di larghezza, è più alto il rischio di effrazioni. Per ovviare a questo rischio si può ricorrere a vetri di sicurezza, che possono essere accoppiati o temperati. I vetri accoppiati sono costituiti da due lastre incollate tra loro tramite una pellicola resistente allo strappo, che tiene legati i frammenti in vetro in caso di rottura. I vetri temperati sono molto resistenti agli urti: in caso di rottura si disgregano in piccoli frammenti smussati e non taglienti. Quando le finestre vanno cambiate: cosa bisogna fare – Manutenzione Ordinaria e Straordinaria La semplice sostituzione di una finestra rientra nella categoria degli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, secondo il Testo Unico per l’edilizia D.P.R. 380/2001. E’ quindi sufficiente sostituire un serramento vecchio con uno nuovo di uguali dimensioni e finiture esterne, avvertendo per precauzione l’assemblea condominiale. Quando invece si decide di sostituire il vecchio serramento con uno nuovo modificando dimensioni e rifiniture, l’intervento è considerato di manutenzione straordinaria, oltre che di risanamento conservativo, cioè atto a migliorare le condizioni di utilizzo di un’abitazione. Prima dei lavori bisogna presentare al Comune di appartenenza una Dia, cioè una Dichiarazione di inizio attività, firmata dal proprietario dell’abitazione, unita a un progetto e a una relazione firmate da un ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 10/09 ■ pg.46 professionista abilitato, che attesti quali sono le opere da effettuare, che saranno portate a termine nel rispetto delle norme vigenti. A lavori ultimati si deve presentare al Comune la comunicazione della data di termine e il certificato finale. Questo tipo di intervento non è consentito se si tratta di immobili sottoposti a vincoli culturali o ambientali. Come avviene la sostituzione di una finestra. Grazie ai nuovi modelli di finestre in commercio, è possibile sostituirle in tempi brevi. Ecco come avviene la sostituzione: Si smontano ante, cerniere e accessori. Si sistema poi il telaio in verticale nell’apertura e lo si ferma con dei cunei. Successivamente si eliminano le viti dai montanti nella muratura e si rimuove il telaio, inserendo i tasselli a espansione. Si rimette quindi il telaio in posizione, si controlla che sia a piombo e poi si avvita. Poi si riempiono i vuoti con schiuma poliuretanica e si eliminano così i ponti termici, cioè tutti i punti di discontinuità della struttura muraria tramite cui il calore può passare, come cassonetto e cinghia degli avvolgibili e lo spazio fra telaio e falso telaio. Infine si posano i vetri. NOTA: Quando si deve sostituire un vetro a un’altitudine superiore ai 1100 metri, bisogna informarne il rivenditore, in quanto bisognerà compensare la pressione interna all’intercapedine dei vetri, per evitare fratture delle lastre per sovratensione. Le leggi sui serramenti La legge n°10/91 e successivo decreto sono stati integrati da un D.L. 192 del 2005 che stabilisce criteri, condizioni e modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici e per limitare le emissioni di gas serra secondo il protocollo di Kyoto. Per i serramenti esistono dei valori minimi di trasmittanza termica a seconda della zona climatica, diversi per esempio da Sud a Nord Italia. In base alla legge n°126 del 1991, “Norme per l’informazione del consumatore”, invece, il rivenditore è obbligato a rilasciare al momento dell’acquisto la scheda prodotto, un documento che attesta la denominazione legale e merceologica del prodotto, specifica le eventuali sostanze dannose impiegate, indica nome e marchio del produttore. Se dovete sostituire i serramenti, acquistateli in modo che possano garantire il maggior risparmio energetico possibile, quindi che siano altamente isolanti dal punto di vista termico ed eventualmente anche assorbenti o riflettenti. In questo modo e tenendo sotto controllo il sito del Governo, www.governo.it , può essere possibile ottenere delle agevolazioni fiscali sulle spese sostenute, in quanto lo Stato tende a incentivare tutti gli interventi atti a migliorare il risparmio energetico e ad abbassare i livelli di emissione di gas serra. Detrazioni Fiscali La Legge Finanziaria 2008 ha previsto dal 1° gennaio 2010 un inasprimento dei limiti di trasmittanza termica previsti per i serramenti ai fini dell’accesso alla detrazione fiscale del 55%. Per poter beneficiare dell'agevolazione fiscale in caso di sostituzione delle finestre (vetro+telaio), i nuovi serramenti dovranno rispettare i limiti di trasmittanza termica stabiliti dal DM 11 marzo 2008. Nuovi limiti di trasmittanza. Questo decreto, attuativo della Finanziaria 2008, rende di fatto obbligatori nella zona climatica A (la più calda, che però conta solo due comuni) i serramenti a prestazioni termiche rinforzate per l'accesso al bonus fiscale del 55%. Dal 1° gennaio 2010 i valori limite ammissibili scendono in modo significativo nelle zone climatiche E ed F (le più fredde), rispettivamente a 1,6 W/m2K e 1,4 W/m2K, mentre nelle zone climatiche B, C e D i valori di trasmittanza termica Uw sono più contenuti. Limiti applicabili alla data di inizio lavori. A questo proposito UNCSAAL (Unione nazionale costruttori serramenti alluminio acciaio e leghe) – che tra l'altro sta esercitando pressioni sulle autorità governative affinché tali limiti siano rivisti – ricorda che per accedere alle detrazioni del 55% per la sostituzione dei serramenti (vetro+telaio) è necessario che i nuovi serramenti rispettino i limiti di trasmittanza termica applicabili alla data di inizio dei lavori. Nel caso in cui la ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 10/09 ■ pg.47 sostituzione delle finestre sia configurabile in un intervento di manutenzione ordinaria – quindi senza obbligo della dichiarazione di inizio attività (DIA) al Comune - si presenta quindi la necessità di stabilire quale documento sia idoneo ad attestare la data di inizio lavori. Risposta delle Entrate L’Agenzia delle Entrate, interpellata a questo proposito da UNCSAAL, ha chiarito che la data della sottoscrizione del contratto di fornitura non può costituire titolo confermativo della data di inizio lavori, poiché il contratto di fornitura attesta semplicemente l’impegno tra le parti in merito alla richiesta della fornitura dei serramenti. Anche il versamento di acconti a mezzo di bonifico bancario da parte del cliente al costruttore di serramenti non costituisce attestazione di inizio dei lavori. Trasmissione dei dati all'Enea . Per quanto riguarda invece la trasmissione dei dati tecnici all’ENEA (come la compilazione dell’Allegato F nel caso di sostituzione dei serramenti nelle singole unità immobiliari), bisogna fare riferimento alla procedura valida alla data di fine lavori. È quanto afferma sia la FAQ 43 dell’ENEA che la guida fiscale “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico” del giugno 2008 (pag.11) redatta dall’Agenzia delle Entrate. La Faq 43 dell'Enea. Di seguito riportiamo il testo integrale della “FAQ ENEA” 43: D. Ho iniziato dei lavori di riqualificazione energetica lo scorso anno per i quali ho già versato un acconto quando li ho iniziati. Ora sto completandoli e dovrò pagare il saldo e le spese professionali. A quale normativa devo fare riferimento, a quella vigente all'inizio lavori o a quella attuale? E con la denuncia dei redditi di quest'anno posso incominciare a detrarre il 55% di quanto ho pagato? E devo considerare solo quello che ho pagato l'anno scorso o posso portare in detrazione anche il saldo di quest'anno? R. Il "decreto edifici", come modificato dal DM 7/4/08, ha precisato che: - occorre far riferimento ai parametri tecnici validi alla data di inizio lavori (art. 11bis); tuttavia, per quanto riguarda le modalità di invio, si ritiene che occorrerà seguire la normativa vigente alla data di fine lavori (art. 4 c. 1-bis); - solo quanto pagato lo scorso anno potrà iniziare ad essere portato in detrazione al 55% con la denuncia dei redditi di quest'anno, valendo il criterio di cassa, a condizione di attestare che i lavori non sono ultimati (art. 4 c. 1-quater); - coloro che hanno completato un intervento quest'anno avranno 90 giorni dal termine dei lavori per inviare la documentazione secondo le modalità di cui alla faq 2 e comunque secondo il punto 3 della risoluzione 244/E dell'11/9/07 dell'Agenzia delle Entrate, disponibile sul nostro sito - potrà sempre essere possibile considerare la decorrenza dei termini dalla data di collaudo dei lavori. CASSEFORTI Documenti, contanti,gioielli. La cassaforte è una comodità di cui è sempre difficile fare a meno in casa. Non costa molto:una piccola cassaforte a combinazione digitale, di buona qualità, si può comprare anche a meno di 100 euro. Con 400 euro se ne trovano di più capienti. Più costosa è l’istallazione, che si fa necessariamente a muro, con adeguate staffe. E bisogna chiedere l’intervento di un muratore, per non correre il rischio che il ladro possa smontarla con facilità. Un’istallazione a regola d’arte può costare, secondo il muro e le dimensioni della cassaforte, da 400 a 600 euro. ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 10/09 ■ pg.48 IMPIANTI DISTANZA VIDEOSORVEGLIANZA - ANTIFURTO A I sistemi di videosorveglianza permettono di tenere sotto controllo un ambiente anche da lontano: la propria casa, ognuno dei suoi ambienti, l’ufficio, il negozio. Così quando siamo in vacanza o fuori per il week-end, possiamo controllare se negli ambienti che abbiamo lasciato incustoditi succede qualcosa di strano o se è tutto a posto. I sistemi di videosorveglianza si possono ottenere collegando dispositivi diversi con funzioni diverse; il fatto di poter ricavare tali sistemi da apparecchiature di normale utilizzo domestico e quotidiano, permette di poter installare sistemi di videosorveglianza alla portata di tutti, i quali oltretutto possono essere modulari, ossia da integrare e modificare nel tempo col cambiare delle esigenze. Le funzioni di un sistema di videosorveglianza Tenere sottocontrollo a distanza un ambiente, che sia la casa, l’ufficio o il negozio, lasciato incustodito, può voler significare diverse cose e quindi svolgere diverse funzioni: • controllare e proteggere tali ambienti dalle intrusioni di ladri • controllare che non si verifichino allagamenti, incendi, o perdite di qualunque tipo, che potrebbero danneggiare impianti, casa, oggetti e gli appartamenti sottostanti • controllare persone vulnerabili e non del tutto autosufficienti rimaste a casa, per esempio quando si va al lavoro: anziani, bambini, animali domestici, etc Sistemi di videosorveglianza: quali elementi Per comporre un sistema di videosorveglianza si possono utilizzare diversi elementi combinati insieme, che spesso hanno normalmente altre funzioni. Alcuni metodi sono molto semplici ed economici, altri invece sono più complessi e anche più costosi; altri ancora sono dedicati e pensati appositamente per la videosorveglianza. Il metodo più semplice: computer e webcam . Il metodo più economico, più semplice e assolutamente fai-da-te, è quello di collegare una normale webcam USB a un computer (oppure utilizzare un portatile con webcam integrata), far partire un programma di videochiamata tramite webcam sul pc, posizionare tutta l’apparecchiatura nel luogo più comodo e più funzionale per la sorveglianza dell’ambiente e lasciare il computer acceso. In questo modo, ovunque ci troviamo, collegandoci a Internet e videochiamando il contatto che abbiamo lasciato acceso sul pc nell’ambiente da controllare, utilizzando lo stesso software che abbiamo lasciato in funzione, possiamo vedere cosa accade in quell’ambiente. Gli svantaggi di questo sistema sono principalmente due: il computer rimane sempre acceso e questo comporta non solo un dispendio di energia elettrica, ma anche il surriscaldamento del pc stesso, che a lungo andare potrebbe per questo deteriorarsi in caso mancasse la corrente per lungo tempo nell’ambiente che stiamo tenendo d’occhio, il sistema di videosorveglianza si spegnerebbe assieme al computer, anche se si tratta di un portatile con batteria, in quanto nella maggior parte dei casi quest’ultima non ha una durata superiore a qualche ora Inoltre tale sistema non comprende le funzioni aggiuntive che invece può possedere un sistema di videosorveglianza dedicato: i sistemi di rilevamento dei movimenti, l’invio di allarmi e avvisi tramite email o SMS, etc. Un vantaggio di questo sistema invece, è rappresentato dal ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 10/09 ■ pg.49 fatto che, tramite appositi programmi, si possono registrare sull’hard disk del computer tutti i video ripresi dalla webcam. Videochiamare casa in qualunque momento: le UMTS cam Alcuni apparecchi, come Pupillo di Tre, utilizzano un sistema piuttosto semplice: si comportano come dei videotelefoni, abilitati soltanto a ricevere videochiamate; al loro interno sono inserite delle vere e proprie SIM, quindi ognuno di questi apparecchi (ovviamente dotati di telecamera), chiamati UMTS cam, possiede un suo numero di telefono, da videochiamare in qualunque momento dal proprio videofonino. In questo modo, sul display del proprio cellulare, sarà visibile la zona sottoposta a sorveglianza. Il controllo remoto: le videocamere e Internet Esistono modelli di videocamere, chiamate IP cam, che possono essere controllate da qualunque computer in qualunque parte del mondo si trovi, purchè sia collegato alla Rete. A questi modelli di videocamere viene associato infatti un indirizzo IP, perché sono collegate a Internet come dei veri e propri pc. Questo significa che da qualunque computer o palmare, digitando l’indirizzo IP della cam in un browser, si può visualizzare la zona posta sotto sorveglianza. I kit per la videosorveglianza Gli apparecchi e i sistemi pensati apposta per la videosorveglianza sono solitamente così composti: • un gruppo di videocamere (solitamente fino a quattro o cinque) • un VCR digitale, che registra i video direttamente su un hard disk • un televisore per visualizzare le immagini • eventualmente un computer per collegare e gestire da remoto tutto il sistema Le videocamere si collocano nei diversi ambienti da sorvegliare e registrano tutto ciò che viene ripreso sul VCR digitale, al quale sono collegate via cavo oppure tramite wi-fi. Registrare i video permette per esempio nel caso dell’intrusione di ladri, di risalire all’identità di questi ultimi, soprattutto quando non è stato possibile intervenire tempestivamente per sventare il furto. Questi sistemi sono molto utili anche quando si è in casa, se questa è molto grande; infatti permettono di controllare la situazione nelle stanze più lontane della casa utilizzando il pc o il televisore, tenendo d’occhio bambini, animali o anziani, oltre che possibili intrusioni. Sistemi di rilevamento integrati: quando non è possibile vedere Quando si è lontani dall’ambiente messo sotto sorveglianza e non si ha la possibilità di controllare visivamente la situazione, perché non si dispone di una connessione a Internet oppure si sta in una zona dove il cellulare non prende, si può comunque stare tranquilli se il sistema di videosorveglianza scelto dispone di un sistema di rilevamento integrato. Con questi sistemi, una serie di sensori è in grado di rilevare la presenza di un intruso e di inviare conseguentemente un allarme: i più semplici emettono soltanto un segnale acustico in grado di mettere in guardia il malintenzionato; altri inviano una mail di posta elettronica tramite la connessione Internet; altri ancora inviano un SMS di avviso sul cellulare. Inoltre alcuni modelli avviano immediatamente la registrazione dei video, per poter risalire all’identità degli intrusi in un secondo momento. ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 10/09 ■ pg.50 Le IP cam Le IP cam sono, come già accennato, quelle videocamere o webcam, che dispongono di una connessione dedicata a Internet e che quindi hanno un indirizzo IP assegnato che permette di individuarle in qualunque momento e da qualunque luogo. Per fare questo però, bisogna usare qualche accortezza, poiché ogni volta che la cam si riconnette a Internet, cambia indirizzo; infatti la maggior parte degli abbonamenti ADSL assegna al router delle varie reti un IP dinamico, cioè che cambia ogni volta che ci si connette. Se non si è a conoscenza di questo indirizzo (difficile da sapere dato che cambia a ogni connessione), non è possibile connettersi con la IP cam se non dalla rete domestica stessa. Per risolvere questo problema, si può ricorrere a un server DDNS, che assegna un URL univoco alla cam, tramite il quale questa sarà sempre raggiungibile da qualunque luogo (il servizio DDNS è per esempio disponibile gratuitamente su www.dyndns.org). Spesso le IP cam sono dotate di diverse molteplici funzionalità, che le rendono dei veri e propri gioielli della tecnologia e della prevenzione di furti e disastri in casa: 9 connessione Wi-Fi; l’IP cam non necessita quindi di cavi per essere connessa a Internet, ma soltanto del cavo per essere collegata all’elettricità 9 sistemi di registrazione delle immagini riprese, attraverso il loro invio per posta elettronica o su server FTP, controllabili sempre dalla Rete 9 motore interno, per far ruotare sui quattro assi la videocamera stessa e riprendere ogni angolo dell’ambiente sottoposto a sorveglianza 9 sistemi di rilevamento dei movimenti tramite sensori. Le videocamere dei kit di sorveglianza Le videocamere da collegare ai sistemi appositamente creati per la videosorveglianza, possono presentare diverse funzioni, utili soprattutto quando si devono tenere sotto controllo ambienti di grandi dimensioni, anche esterni. Oltre ai sistemi di rilevamento dei movimenti di cui si è già parlato, tali apparecchi possono: avere un raggio operativo di 100 metri, quindi riprendere fino a quella distanza, ad esempio in un giardino essere impermeabili, per resistere alle intemperie (per esempio su un terrazzo o sempre in un giardino) riprendere immagini anche al buio, perché se l’ambiente è lasciato incustodito, ovviamente le luci di notte saranno spente Dove posizionare le videocamere per la videosorveglianza Sistemare in modo intelligente le videocamere o le IP cam o le webcam che compongono il nostro sistema di videosorveglianza, è un’operazione fondamentale per rendere quest’ultimo efficiente e per non aver speso inutilmente i nostri soldi. Ogni ambiente di una casa o di un negozio può avere il suo sistema appropriato e i suoi luoghi privilegiati per la sorveglianza. Intanto, per capire quante videocamere installare, bisogna considerare la grandezza dell’ambiente da sorvegliare, la distanza tra gli ambienti da controllare, e i punti di accesso agli ambienti dall’esterno. Se la casa da controllare ad esempio è piccola, come un monolocale o un bilocale, non dispone di terrazzo e si trova in un piano medio, né alto, né basso, possiamo posizionare una sola videocamera nell’ingresso, puntata verso la porta di accesso dall’esterno. Se invece gli ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 10/09 ■ pg.51 ambienti da controllare sono tanti, è bene studiare la posizione migliore in cui installare le videocamere, in modo che anche quelle dotate di motore interno, possano ruotare bene restituendo una visuale buona di tutto l’ambiente; porte e finestre sono i punti da tenere maggiormente sottocontrollo, insieme gli oggetti di maggior valore, come ad esempio una macchina o un motorino lasciati incustoditi in un garage. Una soluzione per ogni ambiente Ogni ambiente da sorvegliare può accogliere una soluzione diversa di videosorveglianza, dovuta proprio alle caratteristiche dell’ambiente stesso. Se necessitiamo per esempio di sorvegliare la zona studio, che magari è posizionata nella camera da letto o nel soggiorno, possiamo utilizzare il sistema più semplice di cui si è parlato, proprio per la naturale posizione del computer in questa zona: la webcam collegata al pc. Se dobbiamo sorvegliare un paio di ambienti soltanto, per esempio l’ingresso con la porta d’accesso e la zona giorno dove sono contenuti gli oggetti più preziosi in nostro possesso e dove terremo sotto sorveglianza finestre e porte-finestre, è bene scegliere due IP cam da collegare al modem router oppure due UMTS cam, da controllare tramite il videofonino. Per sorvegliare invece ambienti esterni, come terrazzi o giardini, sono consigliate videocamere proposte nei kit di videosorveglianza, impermeabili, con un raggio d’azione molto ampio e che funzionino anche al buio. Per controllare la cantina e il garage, un’IP cam wireless oppure un UMTS cam sono l’ideale: senza fili e controllabili facilmente sia da casa che da lontano. Per sorvegliare una casa molto grande, per esempio una villa in campagna o una seconda casa al mare, anche poco frequentate, è bene munirsi di kit per la videosorveglianza, collegati a più videocamere e controllate da un sistema centrale, con sistemi di rilevamento dei movimenti e sistemi di avviso a distanza in caso di allarme. Posizionare le videocamere sempre tenendo conto dei punti d’accesso agli ambienti, come porte e finestre, e degli oggetti più preziosi che possediamo, oltre a ricordarci di scegliere la sistemazione anche in modo da permettere alle videocamere dotate di motore interno di ruotare in tutta libertà, per mostrarci l’ambiente in toto. Tutti i sistemi di cui si è parlato sono naturalmente utilizzabili in compresenza: possiamo infatti integrare ad esempio la sorveglianza di una tenuta in campagna tramite kit con più videocamere installate in giardino e in cantina, con IP cam o UMTS cam negli ambienti più vulnerabili all’interno della casa; oppure possiamo integrare un pc con webcam installati nella zona giorno della casa, con una IP cam o una UMTS cam che invece controlla l’ingresso, e con sistemi di rilevamento dei movimenti che ci avvertano nel caso ci siano intrusioni. Infine, è da ricordare che tutti questi sistemi, oltre a essere integrabili, possono essere anche modulari, cioè si possono modificare nel tempo col sopraggiungere di esigenze diverse. Link a siti web sulla videosorveglianza Tre www.tre.it Videosorveglianza www.videosorveglianza.com - Un sito dove è possibile leggere descrizioni e caratteristiche di prodotti per la videosorveglianza, che poi si possono acquistare online. Garante della Privacy http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1002987 Su questa pagina è possibile apprendere tutte le informazioni utili per installare un sistema di videosorveglianza che non violi la privacy di nessuno, quindi a norma di legge. ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 10/09 ■ pg.52 10 Regole della Polizia di Stato per difenderci dai ladri 1. Chiudere sempre le porte con tutte le mandate. Serrare ogni sera tapparelle e finestre. 2. Chiavi alla colf? Si, ma prima chiedetele passaporto e permesso di soggiorno. 3. Mai lasciare attrezzi e utensili sul balcone o sul terrazzo: potrebbero servire ai ladri. 4. Mai lasciare le chiavi sotto lo zerbino o fuori casa, vicino alla porta d’ingresso. 5. Attivare tutte le protezioni della casa: antifurto, grate e altri sistemi anti scasso, ogni sera e ogni volta che si parte. 6. Fare foto di gioielli e oggetti di valore: se saranno ritrovati dopo un furto, le immagini serviranno a farseli restituire dal Giudice. 7. Una luce accesa, di notte e nei weekend, può indurre il ladro a preferire un’altra casa con le luci spente. 8. Armi da fuoco:per saperle usare servono addestramento e sangue freddo. In caso di rapina possono far precipitare gli eventi. Meglio lasciar perdere. 9. Antifurti: meglio scegliere un modello che si collega automaticamente alle forze di sicurezze. 10. La sicurezza è un progetto condiviso con i vicini: mantenere con loro ottimi rapporti. Consigli del vice dirigente Squadra Mobile di Rom AI SOLI ASSOCIATI RISERVATO IL VADEMECUM DI CONFEDILIZIA CON LA TABELLA SIMBOLI DEI LADRI Per la riproduzione delle notizie di questo Notiziario o pubblicate sul sito www.donnegeometra.it, si impone l’ indicazione della Fonte : “Tratto da PROFESSIONE GEOMETRA dell’Associazione Nazionale Donne Geometra” oppure “Tratto dal Sito dell’Associazione Nazionale Donne Geometra” www.donnegeometra.it SE NON DESIDERI PIU’ RICEVERE LE NOSTRE NEWSLETTER SCRIVI UNA E-MAIL AL SEGUENTE INDIRIZZO [email protected] CON INDICATO NELL’OGGETTO rimuovi Il tuo indirizzo verrà eliminato automaticamente ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA ■ Professione Geometra n. 10/09 ■ pg.53