INFORMATIVA per APERTURA OFFICINA ELETTRICA

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INFORMATIVA per APERTURA OFFICINA ELETTRICA
INFORMATIVA per APERTURA
OFFICINA ELETTRICA FOTOVOLTAICA
Si richiede al cliente interessato di recarsi quanto prima all’ufficio UTF di zona per chiedere la modulistica
per la presentazione della Denuncia di Officina Elettrica, capire le procedure e i costi e, per la gestione
stessa dell’officina, fare affidamento ad un proprio commercialista.
E’ possibile reperire i recapiti dell’UTF di zona sul seguente sito internet:
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Agenzia/Uffici/Ricerca+per+zone+geografiche/Uffici+Tecn
ici+di+Finanza/
PREMESSA
Si fa presente al cliente che sono a suo carico le spese relative alla apertura e alla gestione dell’officina
elettrica.
Enerpoint srl si limita, a riguardo, a fornire sotto forma di consulenza le informazioni sino ad ora ricevute
verbalmente contattando gli enti di competenza. Per questo motivo Enerpoint non è responsabile sia di
eventuali variazioni apportate ai prezzi indicati come spesa orientativa dell’officina elettrica sia di eventuali
modifiche a cui potrebbero essere soggetti i testi di legge al momento in vigore.
Il presente documento non è da considerarsi in ogni caso esaustivo.
L’OFFICINA ELETTRICA
Per impianti fotovoltaici di potenza superiore ai 20 kW scatta l’obbligo di DENUNCIA DI OFFICINA
ELETTRICA (D. Lgs 504/1995 – Titolo II). Nel caso di impianti localizzati in territori montani l'obbligo di
officina elettrica scatta al di sopra dei 30 kW anziché al di sopra dei 20 kW (art. 60 comma2 lett. B legge
342/2000).
Chiunque intenda esercitare un’officina di produzione di energia elettrica deve farne denuncia all’ufficio
tecnico di finanza competente per territorio che, eseguita la verifica degli impianti, rilascia la licenza di
esercizio, soggetta al pagamento di un diritto annuale.
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Per impianti soggetti all’obbligo di denuncia di officina elettrica i contatori di energia devono essere ad
uso fiscale, cioè:
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devono essere accompagnati da certificato ad uso UTF rilasciato, a seguito di adeguate verifiche
di laboratorio effettuate da laboratorio autorizzato;
-
devono essere, una volta installati a cura dell’installatore del cliente, verificabili, tarabili e sigillabili
sul posto, sempre a cura di un laboratorio autorizzato e alla presenza del cliente e di un tecnico
UTF;
Le verifiche e prove sul posto devono essere eseguite ad impianto funzionante e devono essere ripetute
ogni 3 anni per contatori di tipo statico ed ogni 5 anni per contatori ad induzione.
L’esecuzione delle operazioni sopra indicate sono attestate dal rilascio da parte del laboratorio
autorizzato di un ulteriore certificato di prova e suggelamento e da parte del tecnico UTF di un
verbale di verifica.
Su tutti i certificati ad uso UTF deve essere apposta una marca da bollo da 16,42 € (può essere acquistata in
tabaccheria ed apposta anche dal cliente stesso).
I contatori fiscali che devono essere installati nel caso di officina elettrica sono teoricamente due: contatore a
valle dell'inverter per la contabilizzazione dell'energia totale prodotta dall'impianto (denominato M2) e il
contatore di cessione dell'energia alla rete elettrica (denominato M1).
In realtà a seconda dell’UTF di zona è possibile che il contatore di cessione (M1) se posato da gestore
locale della rete non venga né tarato né sigillato, ed UTF consideri come garante lo stesso gestore locale
della rete. In questi casi il contatore di cessione non deve essere neppure accompagnato da certificato UTF
(questi sono però casi particolari da verificare di volta in volta).
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CONTATORI ENERGIA ELETTRICA C.E.
MODULI FOTOVOLTAICI
INVERTER
M2
UTENZA
M1
Rete elettrica
M1: contatore bidirezionale energia ceduta/prelevata dalla rete
M2: contatore di produzione totale (non c’è motivo per cui debba essere bidirezionale)
L’apertura di officina elettrica comporta, oltre al pagamento del diritto annuale, obblighi fiscali dichiarativi e di
versamento (Addizionale provinciale sui consumi di energia elettrica).
L’ energia prodotta da fonti rinnovabili non è sottoposta ad imposta erariale sui consumi (legge 133/99 e
legge 338/00), ma solo ad addizionale provinciale (aliquota pari a 0,01136 euro/kwh) pagata solo
sull’energia consumata.
Il produttore di energia elettrica che opera in regime di cessione non è invece tenuto a pagare l’imposta
erariale e nemmeno l’addizionale provinciale sull’energia prodotta.
L’energia ceduta viene invece pagata ad es. dal gestore locale della rete cui è collegato l’impianto (se ad
esso si fa domanda di ritiro di energia prodotta – si veda l’informativa sul ritiro energia), e risulta
pertanto venduta.
I proventi della vendita di energia sono soggetti al pagamento delle imposte dirette come ricavo: IRAP
(imposta regionale su attività produttiva), IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) ovvero IRES
(imposta sul reddito di società o ente commerciale).
Per quanto riguarda l’incentivo sull’energia elettrica prodotta erogato dal GSE anch’esso è soggetto al
pagamento delle imposte dirette (IRAP, IRPEF e IRES) però come contributo in conto esercizio.
Si consiglia il cliente di verificare personalmente con il proprio commercialista gli aspetti fiscali
sopra descritti.
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ITER DENUNCIA DI OFFICINA ELETTRICA
A seguito del completamento dell’installazione dell’impianto fotovoltaico deve essere inoltrata in duplice
copia, con apposito modulo completo di allegati, all’ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, la
denuncia di officina elettrica.
La denuncia deve essere presentata almeno 30 gg. prima dell’avvio dell’impianto (UTF scrive: “deve essere
denunciata in tempo utile per permettere all’UTF di effettuare le verifiche tecniche e rilasciare la licenza di
esercizio, senza la quale l’officina non può essere attivata”) accompagnata da quietanza di versamento del
diritto annuale.
Una volta ricevuta la denuncia l’ufficio tecnico di finanza contatta il cliente per uscire ad effettuare le verifiche
e le tarature sul posto e per apporre i sigilli. Il suddetto Ufficio, al quale si inoltra la modulistica, potrà inoltre
determinare, in relazione al tipo di impianto ed all'utilizzo dell'energia elettrica, le modalità di pagamento
dell’imposta e gli adempimenti connessi.
La data del sopralluogo deve essere concordata tra cliente, tecnico UTF e laboratorio autorizzato.
La verifica, taratura e il suggellamento dei contatori deve infatti, come prima specificato, essere eseguita da
un laboratorio autorizzato alla presenza del cliente e di un tecnico UTF. A seguito delle operazioni sopra
indicate il laboratorio autorizzato rilascia un certificato di verifica ed un verbale di suggellamento,
contestualmente il tecnico UTF effettua le sue verifiche e pone i suoi sigilli rilasciando anch’egli un verbale di
verifica. Nel corso della verifica, verranno date, e riportate nel relativo verbale, le informazioni sulla
conduzione dell’officina stessa, sia per quanto riguarda le incombenze tecnico-amministrative che fiscali.
Il sopralluogo del laboratorio autorizzato ha un costo variabile a seconda della distanza tra la sede del
laboratorio e il sito in cui si trova l’impianto, mentre l’uscita del tecnico UTF non deve essere remunerata.
Il verbale di verifica e cauzione a garanzia del pagamento delle imposte (tranne il caso di pagamento
anticipato dell’imposta) devono essere consegnati a completamento della documentazione di denuncia
dell’officina elettrica all’UTF di zona.
Entro 60 gg l’UTF competente rilascia al cliente la licenza di esercizio, soggetta al pagamento di un diritto
annuale” di 23,24 o 77,47 Euro, a seconda del tipo di officina: uso proprio e/o commerciale (art. 53 e art 63
del Testo Unico D. Lgs. n. 504 del 26.10.1995). l’UTF provvede inoltre tempestivamente al rilascio del
modello (M-bis36) per il riporto delle letture dei misuratori della produzione e degli altri eventuali usi (registro
di produzione).
Enerpoint fornirà gli allegati tecnici di propria competenza a completamento degli allegati alla
domanda di officina elettrica;
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Riassumendo, l’apertura di una officina elettrica comporta i seguenti obblighi:
1. installazione di misuratori per la determinazione dell’energia elettrica prodotta e per quella
ceduta alla rete. I contatori devono essere certificati da laboratorio autorizzato. Una volta
installati, i contatori devono essere tarati e sigillati sul posto da parte di un laboratorio
autorizzato, alla presenza del responsabile dell’officina elettrica (persona indicata nella denuncia
quale rappresentante dell’officina elettrica) e di un tecnico UTF. Le prestazioni del laboratorio
autorizzato ha un costo variabile a seconda della distanza tra la sede del laboratorio e il sito in
cui si trova l’impianto, mentre l’uscita del tecnico UTF non deve essere remunerata.
2. denuncia dell’officina elettrica da presentare in duplice copia ad UTF accompaganata da:
verbale di verifica, marca da bollo, quietanza di versamento del diritto annuale, cauzione (se
richiesta); si consiglia di farsi rilasciare copia della domanda di Officina Elettrica che si
consegna ad UTF, completa di timbri e firme, perché questa andrà inviata in copia al GSE
Spa con la comunicazione di entrata in esercizio;
3. compilazione registro di produzione (registrazione giornaliera delle letture dei contatori
facenti parte della pratica UTF, eventuali letture mensili devono essere concordate con apposita
domanda).
4. pagamento di diritto annuale (di cui sopra);
5. presentazione di Dichiarazione di Consumo (modello AD-1), da farsi entro il 20 febbraio di
ogni anno e riferita all’anno precedente. La dichiarazione deve contenere i dati relativi ad ogni
mese solare. Alla luce di questa dichiarazione risulta se si ricade nel regime di autoproduzione
(consumo di almeno il 70% dell’energia prodotta) oppure nel regime di cessione. Sulla base
della dichiarazione di consumo si determina l’importo dell’addizionale provinciale sull’energia
consumata da versare;
6. versamento addizionale provinciale su energia consumata. Le modalità di pagamento
vengono determinate dopo l’inoltro della denuncia (generalmente il pagamento dell’imposta
avviene, previa presentazione di un deposito cauzionale, mediante il pagamento mensile di rate
di acconto calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente con eventuale conguaglio a
fine anno);
7. Controllo periodico della regolazione e del funzionamento dei contatori (ogni 3 anni per
contatore statico e ogni 5 anni per contatore ad induzione), con le medesime modalità previste
per la prima verifica;
Per officine elettriche in conto energia è inoltre a cura del cliente:
− la lettura del contatore di produzione e la relativa comunicazione mensile dei dati di
produzione rilevati al GSE Spa (tramite portale web da questi predisposto), a meno che
il cliente decida di affidarsi al gestore locale della rete.
− l’invio annuale al GSE Spa della copia della dichiarazione di consumo che viene inviata
all’Ufficio tecnico di Finanza.
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OFFERTA ENERPOINT
Se di Vs, interesse, Enerpoint può inviarvi la Sua migliore offerta per la fornitura del contatore di
produzione (M2).
E’ inclusa nell’offerta Enerpoint la sola fornitura del gruppo di misura ad uso UTF, la relativa
installazione e la prima verifica e suggellamento in loco a cura di Laboratorio autorizzato.
Il cliente–produttore resta quindi responsabile del servizio di misura dell’energia elettrica prodotta,
ovvero della rilevazione e registrazione dei dati di produzione e della loro comunicazione ai soggetti
interessati (ad esempio Gse Spa).
Le eventuali manutenzioni, rotture sigilli, guasti relativi all’officina elettrica successivamente
all’entrata in esercizio della stessa, sono a carico del cliente e per quanto riguarda i costi dell’uscita del
tecnico UTF occorre fare riferimento alle aliquote sotto riportate.
Il costo dell’intervento da parte del tecnico UTF è a ore e le aliquote sono due:
tecnico di 2° area € 21,00 orarie;
tecnico di 3° area € 27,00 orarie (tecnico maggiormente abilitato per cui
solitamente designato per questa attività);
Si inizia a pagare da quando il tecnico parte dalla sede a quando vi rientra per cui maggiore è la distanza
dell’impianto dalla sede UTF contattata maggiore sarà il costo (per un tot max di 10 ore al giorno).
Ai costi di intervento del tecnico UTF devono essere aggiunti gli eventuali altri costi, sempre a carico del
cliente, per uscita installatore e/o laboratorio autorizzato.
NOTA - Contatori Enel:
Generalmente l’Enel di zona, a seguito della richiesta di allacciamento e dopo un primo sopralluogo, invia al
cliente finale un preventivo per la posa contatori e l’allacciamento dell’impianto.
In questo caso il cliente può firmare un contratto per fornitura, posa, allacciamento ecc. direttamente con
Enel.
Enel può fornire, a fronte del pagamento di un canone annuo (se richiesto) dei contatori (sia di produzione
che di cessione) non certificati, ma certificabili a cura del cliente.
Enel quindi fornisce e posa i contatori che però non sono certificati (non sono cioè accompagnato dai
certificati ad uso UTF). Il cliente dovrebbe allora scollegarli ed inviarli ad un laboratorio autorizzato per farli
certificare e poi posarli di nuovo.
A seguito di questa operazione deve comunque uscire l'ente autorizzato con il tecnico UTF per taratura e il
suggellamento dei contatori in loco con rilascio dei relativi certificati e verbali.
Alcuni Enel di zona affermano che alcuni UTF procedono in loco alla taratura e suggellamento del contatore
di cessione anche in assenza delle certificazioni di laboratorio, oppure che alcuni UTF non procedono con il
suggellamento del contatore di cessione considerando come garante Enel stessa. Questi però sono
situazioni locali, al di fuori delle normali procedure adottate da UTF, che devono essere verificate di volta in
volta con gli uffici competenti.
www.enerpoint.it
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