I fornitori di servizi energetici: le ESCO e gli EGE
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I fornitori di servizi energetici: le ESCO e gli EGE
I fornitori dei servizi energetici: le ESCO e gli EGE Francesco Belcastro, FIRE Cos’è la FIRE? La Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia è un’associazione tecnico-scientifica che dal 1987 promuove per statuto efficienza energetica e rinnovabili, supportando chi opera nel settore. Oltre alle attività rivolte ai circa 450 soci, la FIRE opera su incarico del Ministero dello Sviluppo Economico per gestire l’elenco e promuovere il ruolo degli Energy Manager nominati ai sensi della Legge 10/91. www.fire-italia.org La Federazione collabora con le Istituzioni, la Pubblica Amministrazione e varie Associazioni per diffondere l’uso efficiente dell’energia ed opera a rete con gli operatori di settore e gli utenti finali per individuare e rimuovere le barriere di mercato e per promuovere buone pratiche. 2 La FIRE certifica gli EGE attraverso il Secem. 2 Cos’è la FIRE? Alcuni dei soci FIRE: www.fire-italia.org ABB S.p.A. - Acea S.p.A. - API - AXPO S.p.A. - Banca d'Italia Banca Popolare di Sondrio - Beghelli S.p.A. - Bticino S.p.A. Finlombarda S.p.A. - C.G.T. S.p.A. - Citroën Italia S.p.A. - Comune di Aosta - Comune di Padova - Comune di Savona - Comune di Venezia - Cofely S.p.A. - CONI Servizi S.p.A. - CONSIP S.p.A. Egidio Galbani S.p.a. - ENEL Distribuzione S.p.A. - ENI S.p.A. Ferrero S.p.A. - Fiat Group Automobiles - Fiera Milano S.p.A.FINCO - FIPER - GSE S.p.A. - Guerrato S.p.A. - Heinz Italia S.p.A. Hera S.p.A. - Intesa Sanpaolo S.p.A. - ISPRA - Italgas S.p.A. - Lidl Italia s.r.l. - Mediamarket S.p.A. - Nestlè Italiana S.p.A. - Newco Energia S.p.A. - Osram S.p.A. - Pirelli Industrie Pneumatici S.p.A. - Politecnico di Torino - Provincia di Cremona - Provincia di Firenze- RAI S.p.A. - Raffineria di Ancona S.p.A.- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - SAGAT S.p.A. - Schneider Electric S.p.A. - Siemens S.p.A. - Siram S.p.A. - Sorgenia S.p.A. STMicroelectronics S.p.A. - Telecom Italia S.p.A. - Trenitalia S.p.A. - Turboden S.p.A. - Università Cattolica del Sacro Cuore Università Campus Bio-Medico di Roma - Università Cattolica Sacro Cuore-Sede Roma - Università degli studi di Genova Università degli studi di Roma Tor Vergata - Università di Pisa Università degli Studi di Salerno - Vodafone Omnitel N.V. - Wind Telecomunicazioni S.p.A. La compagine associativa comprende sia l’offerta di energia e servizi, sia la domanda. 3 3 Progetti e Collaborazioni Oltre a partecipare a progetti europei, di cui a fianco sono indicati i principali in atto, la FIRE realizza studi e analisi di mercato e di settore su temi di interesse energetico, campagne di informazione e di sensibilizzazione, attività formativa a richiesta. Il Ministero dell’Ambiente, l’ENEA, il GSE, l’RSE, grandi organizzazioni (ad esempio Centria, ENEL, Ferrovie dello Stato, FIAT, Finmeccanica, Galbani, H3G, Telecom Italia, Unioncamere), università, associazioni, agenzie ed enti fieristici sono alcuni dei soggetti con cui sono state svolte delle collaborazioni. Guide FIRE www.fire-italia.org 4 4 SECEM SECEM, Sistema Europeo per la Certificazione in Energy Management, è un organismo di certificazione del personale facente capo alla FIRE. Primo organismo a offrire la certificazione di parte terza per gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) secondo la norma UNI CEI 11339, ad aprile 2012 SECEM ha ottenuto da Accredia l’accreditamento secondo i requisiti della norma internazionale ISO/IEC 17024. SECEM certifica gli EGE in virtù di un regolamento rigoroso e imparziale, basato sull’esperienza di FIRE con gli energy manager. Un vantaggio di chi si certifica con SECEM è la possibilità di accedere ai servizi informativi e formativi e di essere coinvolto nelle iniziative della FIRE. www.secem.eu SECEM inoltre riconosce corsi di formazione 5 sull’energy management, su richiesta dell’ente erogatore. 5 Obiettivi UE al 2020 Consiglio di Primavera del 8-9 marzo 2007: Fonte figura: - 20% di riduzione delle emissioni di gas serra, rispetto alle emissioni del 1990* Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra Per l’Italia: – 13 % (rispetto al 2005) * Gli obiettivi in rosso sono vincolanti obiettivi UE al 2020 - 20% sui consumi incrementando l’efficienza energetica tendenziali al 2020 + 20% dei consumi deve essere prodotto da fonti rinnovabili (+ 10% dei consumi nei trasporti da biocombustibile)* - Direttiva 2002/91/CE (abrogata) - Direttiva 2006/32/CE (abrogata) - Direttiva 2010/31/CE Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell’energia da fonte rinnovabile Per l’Italia: + 17 % Recepimento D.Lgs. 28/11 Recepimento legge 90/13 - Direttiva 2012/27/CE Recepimento D.Lgs. 102/14 6 I fornitori dei servizi energetici: ESCO, ESPCO ed EGE ESCO Distributore di energia ESPCO Fornitori di servizi energetici Art. 2 D.Lgs. 115/08 Gestore del sistema di distribuzione EGE Società di vendita di energia al dettaglio 7 Chi . . . sono i fornitori dei servizi energetici? La direttiva 2012/27/UE art. 2 Definizioni: comma 24) «fornitore di servizi energetici», una persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici o altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali del cliente finale. Il D. Lgs 115/08 che ha recepito la direttiva 2006/32/CE definisce all’art.2 tra i fornitori, oltre i Distributori di energia, i Gestori del sistema di distribuzione, le Società di vendita di energia al dettaglio: Comma i) (ESCO) persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell’utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell’efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti. Comma z) (EGE): soggetto che ha le conoscenze, l’esperienza e la capacità necessarie per gestire l’uso dell’energia in modo efficiente. Comma aa) (ESPCO): soggetto fisico o giuridico, ivi incluse le imprese artigiane e le loro forme consortili, che ha come scopo l’offerta di servizi energetici atti al 8 miglioramento dell’efficienza nell’uso dell’energia. ESCO EPC+FTT +approccio integrato Qualche decina UNI CEI 11352:2014 TEE e conto termico Da luglio 2016 le ESCO dovranno essere certificate per potere accedere allo schema dei TEE ≈3.000 accreditate per i TEE A settembre 2014 risultano certificate oltre 100 ESCO, la maggior parte secondo l’edizione 2010 della norma UNI CEI 11352. Dal 2014 è disponibile la 9 seconda versione, più restrittiva. Indagine di settore sulle società di servizi energetici (FIRE dic 2010) Tipologie di attività proposte al cliente elaborazioni FIRE elaborazioni FIRE elaborazioni FIRE 10 Indagine di settore sulle società di servizi energetici (FIRE dic 2010) elaborazioni FIRE 11 ESCO, FTT ed EPC Risparmio in bolletta Una ESCO è tale perché offre (D.Lgs. 115/08): la garanzia dei risultati; il finanziamento tramite terzi; servizi energetici integrati. Aziende fornitrici di macchine e servizi Cliente ESCO Risparmio in bolletta Finanziamento Canoni e rate Servizio energetico Finanziamento diretto cliente Finanziamento ESCO Banche Fonte: FIRE 12 Modello generale ESCO Illuminazione Climatizzazione Aree di competenza Involucro edilizio Audit Generazione distribuita Studio di fattibilità Industria servizi Progettazione Installazione Industria processi Finanza Gestione e O&M Monitoraggio Formazione/informazione Gestione pratiche (incentivi e certificazione) Contrattualistica EPC e forniture Trasporti Tipologie di interventi Gestione EPC Know-how Clienti finali Residenziale Terziario uffici Terziario centri sportivi Terziario centri complessi Industria energy intensive Industria grandi utenze Industria PMI 13 L’energy manager La figura dell’energy manager nasce nel settore industriale sulla spinta delle crisi energetiche degli anni ’70. La legge 308/82 art. 22 obbligava la nomina dell’energy manager a carico di tutte le industrie con più di 1.000 dipendenti o consumi superiori a 10.000 tep/anno ma non ne definiva i compiti. Con la legge 10/91 art.19, oltre al settore industriale, si estende l’obbligo di nomina a tutti i soggetti consumatori di energia abbassando per questi ultimi la soglia (1.000 tep) e si prevedono sanzioni. Funzioni del responsabile secondo la legge 10/91: individuare azioni, interventi, procedure e quant'altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia; assicurare la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali; predisporre i dati energetici di verifica degli interventi effettuati con contributo statale Prestazioni energetiche degli edifici - D.Lgs. 192/05 all. I, c. 15 (DPR 59/09 art. 4 comma 25) Titoli di efficienza energetica - DM. 21/12/07 art.7, c. 1 e DM 28/12/2012 Contratti servizio energia - D.Lgs. 115/08 all. II, punto 4 , c. 1 14 L’energy manager e i suoi compiti: evoluzione di un ruolo Sensibilizzazione Gestione servizi energetici Analisi consumi e benchmark Politiche energetiche aziendali Gestione ottimale impianti Competenze: energetiche (diagnosi, benchmarking, gestionali, M&V, mercato energia, etc.); economiche (studi di fattibilità, LCC, analisi proposte di terzi, mercato energia); manageriali (impatto sulle scelte aziendali); normative (conformità alle leggi, incentivi, mercato energia); legate alla comunicazione (sensibilizzazione interna, bilanci energetici e sociali,comunicazione esterna). Proposte di investimento 15 L’energy manager: l’evoluzione del ruolo L’energy manager evolve in una figura professionale multidisciplinare che diviene: parte integrante del mercato dei servizi energetici; parte integrante della struttura funzionale aziendale; strumento di implementazione della politica energetica aziendale; punto di riferimento sia per i fornitori di servizi di efficienza energetica sia per i clienti finali. Da semplice consulente diventa gestore delle problematiche attinenti ai consumi energetici 16 Le direttive europee e gli operatori Direttiva 2002/91/CE art. 10 “Gli Stati membri si assicurano che la certificazione e l’elaborazione delle raccomandazioni che la corredano […] vengano effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati e/o riconosciuti ” Direttiva 2006/32/CE art. 8 Disponibilità di sistemi di qualificazione, accreditamento e certificazione “Perché sia raggiunto un livello elevato di competenza tecnica, di obiettività e di attendibilità, gli Stati membri assicurano, laddove lo ritengano necessario, la disponibilità di sistemi appropriati di qualificazione, accreditamento e/o certificazione per i fornitori di servizi energetici, di diagnosi energetiche e delle misure di miglioramento dell‘efficienza energetica […]” • Nuova direttiva EPBD 2010/31/CE art.17: La certificazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria dovranno essere effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati e/o accreditati, operanti in qualità di lavoratori autonomi o come dipendenti di enti pubblici o di imprese private. L'accreditamento degli esperti sarà effettuato tenendo conto della loro competenza. Anche i sistemi di controllo per i certificati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione degli impianti dovranno essere indipendenti. • Art. 16 Direttiva 2012/27/CE Disponibilità dei regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione - 1. […] entro il 31 dicembre 2014, regimi di certificazione e/o accreditamento e/o regimi equivalenti di qualificazione, inclusi eventualmente adeguati programmi di formazione, diventino disponibili o siano disponibili per i fornitori di servizi energetici e di audit energetici, per i responsabili delle questione energetiche e gli installatori di elementi edilizi connessi all'energia quali definiti all'articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 2010/31/UE 17 Quadro normativo italiano D. Lgs. 115/2008 (recepimento direttiva 2006/32/CE) art. 16 - Qualificazione dei fornitori e dei servizi energetici l e d 8 Allo scopo di promuovere un processo di incremento del livello di obiettività e di attendibilità per le misure e i sistemi finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica con rimando ad uno o più decreti futuri del MSE e a seguito dell'adozione di apposita norma tecnica UNI-CEI, verranno definite: 1 . t r a ’ l 4 l 1 • a / 2 d 0 o 1 t s. a g g o • r L . b D A Società di servizi di efficienza energetica: ESCo UNI CEI 11352 Sistemi di Gestione dell’Energia UNI CEI EN 16001 D.Lgs. 115/08 Esperto in Gestione dell’Energia: EGE UNI CEI 11339 una procedura di certificazione volontaria per le ESCO e per gli esperti in gestione dell'energia (Art. 16, comma 1), una procedura di certificazione per il sistema di gestione energia e delle diagnosi energetiche (Art. 16, comma 2). Guppo Gestione Energia UNI-CEI Diagnosi Energetiche: UNI/TR 11428 18 Norma UNI CEI 11352:2014 sulle ESCO La norma sulle ESCO è nata per rispondere ad una serie di richieste da parte del mercato, in primis ad un’esigenza di chiarezza su cosa siano le ESCO e su come trovarle. La certificazione consentirà infatti di: costituire un elenco di operatori certificati; assicurare che le aziende rispettino i requisiti previsti in termini di servizi energetici offerti; dare ai soggetti interessati ad usufruire di un servizio energetico la possibilità di indicare fra i requisiti di gara il possesso della certificazione; offrire agli istituti di credito una modalità per riconoscere in modo più semplice finanziamenti chirografari sulla base della certificazione UNI-CEI 11352 e della predisposizione di un contratto a garanzia dei risultati; dare visibilità alle società che operano realmente come ESCO, differenziandole da quelle che non ne possiedono i requisiti. 19 Norma UNI CEI 11352:2014 La ESCO deve possedere i seguenti requisiti: a) essere in grado di svolgere un servizio di efficienza energetica (UNI CEI EN 15900); b)essere in grado di svolgere tutte le attività obbligatorie elencate di seguito; c) possedere le seguenti capacità: organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, economico/finanziaria; d)offrire garanzia contrattuale dei risultati di miglioramento dell’efficienza energetica (assumendo i rischi tecnici e finanziari per eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi concordati); e) collegare la remunerazione dei servizi e delle attività fornite al miglioramento dell’efficienza energetica ed al raggiungimento degli altri criteri di prestazioni e rendimento stabiliti. f) garantire la disponibilità al cliente dei dati misurati nel corso dell’espletamento del servizio mediante adeguata reportistica e nel formato concordato. 20 Quali competenze? UNI CEI 11352:2014 sulle ESCO La ESCO deve essere in grado di svolgere tutte le seguenti attività peculiari: Lista di controllo verifica dei requisiti di cui al punto 4: a. presenza nella ragione sociale della frase “servizi energetici”, o equivalenti; (per i TEE); b. verifica della conformità e messa a norma degli impianti; b. presenza nell’oggetto sociale dell’atto costitutivo delle attività peculiari; c. elaborazione di studi di fattibilità con analisi tecnico-economica; c. conformità alla UNI EN 15900; d. e. esecuzione degli interventi di installazione, messa in esercizio e collaudo; aver effettuato almeno EPC con garanzia di risultato con tutte le attività peculiari e primo ciclo di risultati ottenuti; e. presenza di penali negli EPC nel caso di mancato raggiungimento dei risultati; f. conduzione degli impianti; f. adeguata reportistica fornita al cliente. a. diagnosi energetiche; d. progettazione degli interventi da realizzare; g. manutenzione ordinaria degli impianti; h. monitoraggio domanda/consumo di energia; Lista di controllo verifica delle capacità: i. presentazione di rapporti periodici al cliente; a) presenza della ISO 9001; j. supporto tecnico per l’acquisizione e/o gestione dei finanziamenti (bandi, incentivi, progetti europei) da parte del cliente, con garanzia dei risultati di miglioramento dell’efficienza energetica; b) procedure per l’implementazione ISO 50001; k. a t t i v i t à d i f o r m a z i o n e e i n f o r m a z i o n e dell’utente; l. certificazione energetica degli edifici. c) piani di verifica e misura (protocollo IPMVP); d) procedure per le diagnosi energ. (EN 16247); e) esistenza di business plan con la garanzia del risultato e richiesta TEE (consuntivo); f) presenza nell’organigramma di esperti nei vari campi 21 (EGE certificato) UNI CEI 11352:2014 – Lista di controllo per la verifica delle capacità (presenza di EGE certificato) Appendice A. Lista di controllo per la verifica delle capacità. La presenza nell’organigramma di un responsabile certificato da un OdC accreditato in conformità ai requisiti della UNI 11339 (EGE) permette di considerare già verificate alcune capacità : ✓ Organizzativa: per la capacità amministrativa, legale, contrattuale per la predisposizione, negoziazione e definizione dei EPC ✓ Diagnostica: per la capacità di svolgere diagnosi energetiche ed analisi tecnicoeconomiche, monitoraggio, misure e per la capacità di verificare l’aggiornamento della legislazione e della normativa tecnica vigente; ✓ Progettuale: per la capacità di gestire i processi autorizzativi degli interventi; ✓ Gestionale: per la capacità di realizzare e/o gestire un sistema di gestione dell’energia basato sulla ISO 50001 ✓ Economico e Finanziario: per le competenze economiche e finanziarie, con adeguata conoscenza dei mercati energetici, dei prezzi dei beni e servizi 22 Norma sugli EGE: UNI CEI 11339:2009 Come nel caso della norma sulle ESCO, la prima motivazione per una norma sugli esperti in gestione dell’energia (EGE) è la richiesta da parte del mercato di poter dimostrare le competenze acquisite sul campo. Ciò permette di certificare l’esperienza e le capacità degli energy manager e degli altri professionisti che operano nel settore dell’energia. Un EGE si propone come scelta ottimale per un’azienda alla ricerca di un energy manager o come responsabile del sistema di gestione dell’energia della norma ISO 50001. L’EGE ha ruolo fondamentale all’interno delle ESCO 23 UNI CEI 11339:2009 La norma tecnica UNI CEI 11339 definisce i criteri e le procedure per la qualificazione degli EGE delineandone: • • • compiti, competenze, modalità di valutazione delle competenze. Cosa deve fare L’EGE deve saper gestire l’energia in modo efficiente; deve avere l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica dell’organizzazione per cui lavora. 17 punti definiscono i compiti che l’EGE deve saper svolgere, tra i quali: Introdurre e mantenere un SGE conforme alla EN 16001; Effettuare diagnosi energetiche comprensive di interventi migliorativi; Gestire una contabilità energetica analitica valutando i risparmi ottenuti dagli interventi di miglioramento; Analisi dei contratti Con quali mezzi Conoscere UNI CEI EN 16001 (oggi ISO 50001) Conoscere le implicazioni ambientali degli usi energetici; Modalità contrattuali per acquisto di beni e servizi; Valutazione economica dei progetti; Secondo la norma sono definiti due campi: industriale e civile 24 UNI CEI 11339:2009 -‐ p.to 6 -‐ Modalità di valutazione Il processo di valutazione, sviluppato secondo la UNI CEI 11339, può essere condotto come: Fonte figura: Per l’accesso è richiesto il possesso di adeguata esperienza professionale nel settore della gestione dell'energia, eventualmente integrata dai relativi titoli di formazione. In particolare la formazione scolastica deve risultare tanto più approfondita ed attinente compiti e 25 competenze dell'EGE quanto minore è l'esperienza professionale maturata. L’EGE: a chi serve? I soggetti che possono essere interessati ad utilizzare le competenze professionali dell’esperto in gestione dell’energia, sia come proprio addetto che come consulente esterno sono soprattutto: Utenti/Clienti con rilevanti consumi di energia, od anche consorzi e strutture associative costituiti tra gli stessi; oppure, più in generale, consumatori intermedi e finali interessati alla gestione efficiente dell’energia; ESCO – Società di servizi energetici; Organismi bancari e finanziari; Distributori e fornitori di vettori energetici, grossisti e traders; Società di ingegneria e strutture di servizi tecnici per l’effettuazione di attività di diagnosi energetica e studi di fattibilità e per il supporto ai clienti finali nell’accesso agli incentivi; Agenzie energetiche nazionali, regionali e/o locali; Pubblica Amministrazione ed Enti Locali, per lo sviluppo di piani e programmi appropriati e per le attività di controllo, di verifica e in generale di attuazione della normativa; Università e altri centri di ricerca e istituti formativi per attività di ricerca, di formazione e di consulenza tecnico scientifica nel settore; Organizzazioni pubbliche e private, appartenenti a qualsiasi settore produttivo e/o di servizi e di qualsiasi dimensione che intendano adottare ed applicare 26 volontariamente un Sistema di Gestione dell’Energia. Chi rilascia la certificazione per gli EGE o le ESCO? La certificazione delle ESCO può essere rilasciata da qualunque struttura (OdC) ottenga l’accreditamento presso Accredia (ex-Sincert) secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 (prodotti e servizi) rispettando i requisiti della UNI CEI 11352. La certificazione di parte terza, per gli EGE, può essere rilasciata da OdC accreditati da Accredia secondo la norma ISO 17024 (personale) rispettando i requisiti indicati della UNI CEI 11339. La FIRE nel 2008, per rispondere alle esigenze del mercato, ha attivato una struttura interna e indipendente, il SECEM per il riconoscimento degli EGE. SECEM nel 2012 è stato il primo OdC accreditato da Accredia ad operare sulla UNI CEI 11339. Ad oggi sono 182 gli EGE certificati mentre sono 212 i certificati emessi. Iscrizione*registro* 60" 50" 40" 30" 20" 10" 0" Info: e-mail [email protected] - tel. 06 3048 3626 2010" 2011" 2012" Iscrizione"registro" 2013" civ" ind" 2014" 2015*" civ"&"ind" 27 Requisiti minimi La certificazione è aperta a tutti i soggetti che abbiano raggiunto un livello di esperienza minimo dipendente dal titolo di studio conseguito e che N.B. Secondo bozza nuovo schema certificazione: obbligo di 16 ore di formazione/informazione nei due anni precedenti la certificazione possono accedere alla procedura di valutazione dei titoli ed alle prove di esame. Una volta ottenuta la certificazione rimane valida per 5 anni, dopodiché occorre procedere ad un nuovo esame con presentazione di eventuali crediti. Tutti gli esperti certificati sono iscritti in apposito registro articolato in due elenchi separati corrispondenti alle due classi di macroattività (ovvero nell’ambito di entrambe): - Settore industriale (Agricoltura e pesca, Industria manifatturiera, Industria dell’Energia ed Acqua, Industria dei servizi, attività produttiva in generale); - Settore civile (Costruzioni pubbliche e private; Trasporti; Pubblica Amministrazione, Commercio, Servizi pubblici e privati in generale). 28 UNI CEI 11339:2009 p.to 4 - I compiti Sono compiti essenziali dell'EGE, all'interno dell'organizzazione dove opera, i seguenti: 1. 2. 3. 4. 1. analisi approfondita e continuativa del sistema energetico analisi approfondita e continuativa del sistema energetico in cui si trova ad operare;in cui si trova ad di operare; implementazione una politica energetica dell'organizzazione; realizzazione e mantenimento di Sistemi di Gestione dell’Energia ex EN 16001:2009; contabilità energetica analitica, valutazione dei risparmi ottenuti dai progetti di risparmio energetico e relative misure; 5. analisi dei contratti di fornitura e cessione di energia; 4. contabilità energetica analitica, valutazione dei risparmi 6. diagnosi energetiche comprensive dell'individuazione di interventi migliorativi anche F.E.R.; dai progetti de i dirisparmio energetico relative dei misure; 7. ottenuti analisi tecnico-economica fattibilità degli interventi e e valutazione rischi; 8. ottimizzazione della conduzione e manutenzione degli impianti; 9. pianificazione, gestione e controllo dei sistemi energetici; 10.elaborazione di piani e programmi di attività e attuazione degli stessi con la gestione del addetto, dei consulenti, dei fornitori, delle ditte esecutrici; 6. personale diagnosi energetiche comprensive dell'individuazione di 11.individuazione ed attuazione di programmi di sensibilizzazione e di promozione dell’uso interventi migliorativi anche F.E.R.; efficiente dell’energia; 12.definizione delle specifiche tecniche attinenti gli aspetti energetici dei contratti per la realizzazione di interventi e/o la fornitura di beni e servizi; 13.applicazione di leggi, regolamenti e norme tecniche in campo energetico e ambientale; 14.reportistica e relazioni con la direzione, il personale e l’esterno; 15.pianificazione dei sistemi energetici; N.B. Secondo bozza nuovo schema certificazione 16.pianificazione finanziaria delle attività; 29 17.gestione del progetto. SECEM: bando per la certificazione EGE Fase istruttoria Fase di valutazione Fase di delibera e comunicazione 30 SECEM: valutazione, delibera e rilascio Criteri di valutazione finale - La votazione finale è il risultato della somma dei punteggi attribuiti ai titoli, alla prova scritta e alla prova orale. I punteggi massimi da assegnare nella procedura di valutazione dei titoli e delle prove di esame sono riepilogati nella tabella seguente: Legenda: a) Esperienza professionale b) Titoli posto universitari c) Diplomi e attestati oltre 40 ore d) Altri corsi di formazione Affinché il processo di certificazione si concluda favorevolmente per il rilascio della certificazione di competenza, la valutazione dovrà raggiungere un punteggio complessivo finale uguale o maggiore a 70 punti. 31 Il Decreto Legislativo 102/2014 Titolo I Finalità e obiettivi Efficienza negli edifici e nella PA Diagnosi energetiche e SGE art.8 Titolo II Efficienza nell’uso dell’energia D. Lgs. 102/14 Titolo III Efficienza nella fornitura dell’energia Misurazione e fatturazione consumi energetici art.9 Promozione dell’efficienza per riscaldamento e raffreddamento art.10 Trasformazione, trasmissione e distribuzione dell’energia art.11 Regimi dii qualificazione, accreditamento, certificazione art.12 Formazione e informazione art.13 Titolo IV Disposizioni orizzontali Allegati Regime obbligatori di efficienza art.7 artt. 4, 5, 6 Servizi energetici e altra misure per promuovere l’efficienza energetica art. 14 Sanzioni art. 16 Fondo nazionale per l’efficienza energetica art. 15 32 Nuovi ruoli per gli EGE dal D.Lgs. 102/14 Art. 8, diagnosi energetiche Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le diagnosi di cui al comma 1 sono eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati ai sensi del regolamento comunitario n. 765 del 2008 o firmatari degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento, in base alle norme UNI CEI 11352, UNI CEI 11339 o alle ulteriori norme di cui all’articolo 12, comma 3, relative agli auditor energetici, con l’esclusione degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici. Per lo schema volontario EMAS l’organismo preposto è ISPRA. Art.12, disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione Certificati bianchi: i soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere c), d) ed e) del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, decorsi ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, possono partecipare al meccanismo dei certificati bianchi solo se in possesso di certificazione, rispettivamente, secondo le norma UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339. 33 Chi / Quali / Come … degli operatori energetici Chi sono gli operatori coinvolti nel settore energetico? Varie figure descritte nella legislazione nazionale ed europea Quali competenze devono possedere tali operatori? Capacità e compiti di alcuni operatori sono definiti nelle norme tecniche Come procedere alla valutazione di tali figure per fornire una garanzia del risultato al cliente finale?1 Qualificazione Accreditamento Certificazione N.B.1 Differenziare le tre procedure e capirne le rispettive valenze, diventa fondamentale per definirne l’importanza. 34 Conclusioni 1) Un certificatore energetico degli edifici non è un EGE Un EGE può essere un certificatore energetico se abilitato 2) Un energy auditor non è un EGE Un EGE può svolgere le diagnosi per le grandi imprese e le energivore EGE, ESCO ed energy auditor sono competitors sulle diagnosi 3) Un energy manager può essere un EGE Un EGE può essere un energy manager (possono essere la stessa figura) La ESCO non è un energy manager ma può esserlo un suo tecnico 4) EGE non è solo un consulente esterno ma può esserlo anche un dipendente 5) Non si diventa EGE (o energy manager) partecipando ad un corso formativo 6) Non esiste un albo per gli EGE (o energy manager), ci sono degli elenchi/registri (o il libro degli energy manager) 7) Non esiste un elenco unico ed esauriente delle ESCO operanti 35 Conferenze e guide FIRE Linee guida per contratti a garanzia dei risultati (EPC) e finanziamento tramite terzi (FTT) negli edifici pubblici Evoluzione del ruolo dell’energy manager: indagini e statistiche www.enermanagement.it Linee guida all’uso delle risorse per incentivare efficienza e rinnovabili Guide operative per i certificati bianchi* e studio sulle PPPM * FIRE ha predisposto quelle su laterizi, ceramica e P.A. La nuova guida FIRE sui TEE per decisori e non addetti ai lavori www.certificati-bianchi.com 36 Grazie! Nome relatore, FIRE www.fire-italia.org - www.secem.eu www.facebook.com/FIREenergy.manager www.linkedin.com/company/fire-federazioneitaliana-per-l'uso-razionale-dell'energia www.twitter.com/FIRE_ita 37