I fornitori di servizi energetici: le ESCO e gli EGE

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I fornitori di servizi energetici: le ESCO e gli EGE
I fornitori dei servizi
energetici:
le ESCO e gli EGE
Francesco Belcastro, FIRE
Cos’è la FIRE?
La Federazione Italiana per l’uso
Razionale dell’Energia è un’associazione
tecnico-scientifica che dal 1987 promuove
per statuto efficienza energetica e
rinnovabili, supportando chi opera nel
settore.
Oltre alle attività rivolte ai circa 450 soci, la
FIRE opera su incarico del Ministero dello
Sviluppo Economico per gestire l’elenco e
promuovere il ruolo degli Energy Manager
nominati ai sensi della Legge 10/91.
www.fire-italia.org
La Federazione collabora con le Istituzioni,
la Pubblica Amministrazione e varie
Associazioni per diffondere l’uso efficiente
dell’energia ed opera a rete con gli
operatori di settore e gli utenti finali per
individuare e rimuovere le barriere di
mercato e per promuovere buone pratiche.
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La FIRE certifica gli EGE attraverso il Secem.
2
Cos’è la FIRE?
Alcuni dei soci FIRE:
www.fire-italia.org
ABB S.p.A. - Acea S.p.A. - API - AXPO S.p.A. - Banca d'Italia Banca Popolare di Sondrio - Beghelli S.p.A. - Bticino S.p.A. Finlombarda S.p.A. - C.G.T. S.p.A. - Citroën Italia S.p.A. - Comune
di Aosta - Comune di Padova - Comune di Savona - Comune di
Venezia - Cofely S.p.A. - CONI Servizi S.p.A. - CONSIP S.p.A. Egidio Galbani S.p.a. - ENEL Distribuzione S.p.A. - ENI S.p.A. Ferrero S.p.A. - Fiat Group Automobiles - Fiera Milano S.p.A.FINCO - FIPER - GSE S.p.A. - Guerrato S.p.A. - Heinz Italia S.p.A. Hera S.p.A. - Intesa Sanpaolo S.p.A. - ISPRA - Italgas S.p.A. - Lidl
Italia s.r.l. - Mediamarket S.p.A. - Nestlè Italiana S.p.A. - Newco
Energia S.p.A. - Osram S.p.A. - Pirelli Industrie Pneumatici S.p.A.
- Politecnico di Torino - Provincia di Cremona - Provincia di
Firenze- RAI S.p.A. - Raffineria di Ancona S.p.A.- Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia - SAGAT
S.p.A. - Schneider
Electric S.p.A. - Siemens S.p.A. - Siram S.p.A. - Sorgenia S.p.A. STMicroelectronics S.p.A. - Telecom Italia S.p.A. - Trenitalia S.p.A.
- Turboden S.p.A. - Università Cattolica del Sacro Cuore Università Campus Bio-Medico di Roma - Università Cattolica
Sacro Cuore-Sede Roma - Università degli studi di Genova Università degli studi di Roma Tor Vergata - Università di Pisa Università degli Studi di Salerno - Vodafone Omnitel N.V. - Wind
Telecomunicazioni S.p.A.
La compagine associativa comprende sia
l’offerta di energia e servizi, sia la domanda.
3
3
Progetti e Collaborazioni
Oltre a partecipare a progetti europei, di cui a
fianco sono indicati i principali in atto, la FIRE
realizza studi e analisi di mercato e di settore su
temi di interesse energetico, campagne di
informazione e di sensibilizzazione, attività
formativa a richiesta.
Il Ministero dell’Ambiente, l’ENEA, il GSE, l’RSE,
grandi organizzazioni (ad esempio Centria, ENEL,
Ferrovie dello Stato, FIAT, Finmeccanica, Galbani,
H3G, Telecom Italia, Unioncamere), università,
associazioni, agenzie ed enti fieristici sono alcuni
dei soggetti con cui sono state svolte delle
collaborazioni.
Guide FIRE
www.fire-italia.org
4
4
SECEM
SECEM, Sistema Europeo per la Certificazione
in Energy Management, è un organismo di
certificazione del personale facente capo alla
FIRE.
Primo organismo a offrire la certificazione di
parte terza per gli Esperti in Gestione
dell’Energia (EGE) secondo la norma UNI CEI
11339, ad aprile 2012 SECEM ha ottenuto da
Accredia l’accreditamento secondo i requisiti
della norma internazionale ISO/IEC 17024.
SECEM certifica gli EGE in virtù di un
regolamento rigoroso e imparziale, basato
sull’esperienza di FIRE con gli energy
manager. Un vantaggio di chi si certifica con SECEM è la
possibilità di accedere ai servizi informativi e
formativi e di essere coinvolto nelle iniziative
della FIRE.
www.secem.eu
SECEM inoltre riconosce corsi di formazione
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sull’energy management, su richiesta dell’ente
erogatore.
5
Obiettivi UE al 2020
Consiglio di
Primavera del 8-9
marzo 2007:
Fonte figura:
- 20% di riduzione
delle emissioni di gas
serra, rispetto alle
emissioni del 1990*
Decisione n. 406/2009/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 aprile 2009 concernente gli sforzi
degli Stati membri per ridurre le
emissioni dei gas a effetto serra
Per l’Italia: – 13 % (rispetto al 2005)
* Gli obiettivi in rosso sono vincolanti
obiettivi UE al 2020
- 20% sui consumi
incrementando l’efficienza
energetica tendenziali al
2020
+ 20% dei consumi deve
essere prodotto da fonti
rinnovabili (+ 10% dei
consumi nei trasporti da
biocombustibile)*
- Direttiva 2002/91/CE
(abrogata)
- Direttiva 2006/32/CE
(abrogata)
- Direttiva 2010/31/CE
Direttiva 2009/28/CE
del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla
promozione dell'uso dell’energia da
fonte rinnovabile
Per l’Italia: + 17 %
Recepimento D.Lgs. 28/11
Recepimento legge 90/13
- Direttiva 2012/27/CE
Recepimento D.Lgs. 102/14
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I fornitori dei servizi energetici: ESCO, ESPCO ed EGE
ESCO
Distributore
di energia
ESPCO
Fornitori di servizi
energetici
Art. 2 D.Lgs.
115/08
Gestore del
sistema di
distribuzione
EGE
Società di
vendita di
energia al
dettaglio
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Chi . . . sono i fornitori dei servizi energetici?
La direttiva 2012/27/UE art. 2 Definizioni:
comma 24) «fornitore di servizi energetici», una persona fisica o giuridica che
fornisce servizi energetici o altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica
nelle installazioni o nei locali del cliente finale.
Il D. Lgs 115/08 che ha recepito la direttiva 2006/32/CE definisce all’art.2 tra i
fornitori, oltre i Distributori di energia, i Gestori del sistema di distribuzione, le
Società di vendita di energia al dettaglio:
Comma i) (ESCO) persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero
altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica nelle installazioni o nei locali
dell’utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il
pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento
dell’efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di
rendimento stabiliti.
Comma z) (EGE): soggetto che ha le conoscenze, l’esperienza e la capacità necessarie
per gestire l’uso dell’energia in modo efficiente.
Comma aa) (ESPCO): soggetto fisico o giuridico, ivi incluse le imprese artigiane e le
loro forme consortili, che ha come scopo l’offerta di servizi energetici atti al
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miglioramento dell’efficienza nell’uso dell’energia.
ESCO
EPC+FTT
+approccio
integrato
Qualche
decina
UNI CEI
11352:2014
TEE e
conto termico
Da luglio 2016 le
ESCO dovranno essere
certificate per potere accedere
allo schema dei TEE
≈3.000
accreditate per
i TEE
A settembre 2014 risultano
certificate oltre 100 ESCO, la
maggior parte secondo l’edizione
2010 della norma UNI CEI 11352.
Dal 2014 è disponibile la
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seconda versione, più restrittiva.
Indagine di settore sulle società di servizi energetici (FIRE dic 2010)
Tipologie di attività proposte al cliente
elaborazioni FIRE
elaborazioni FIRE
elaborazioni FIRE
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Indagine di settore sulle società di servizi energetici (FIRE dic 2010)
elaborazioni FIRE
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ESCO, FTT ed EPC
Risparmio in bolletta
Una ESCO è tale perché offre
(D.Lgs. 115/08):
la garanzia dei risultati;
il finanziamento tramite terzi;
servizi energetici integrati.
Aziende fornitrici di
macchine e servizi
Cliente
ESCO
Risparmio in bolletta
Finanziamento
Canoni e rate
Servizio energetico
Finanziamento
diretto cliente
Finanziamento
ESCO
Banche
Fonte: FIRE
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Modello generale ESCO
Illuminazione
Climatizzazione
Aree di competenza
Involucro edilizio
Audit
Generazione distribuita
Studio di fattibilità
Industria servizi
Progettazione
Installazione
Industria processi
Finanza
Gestione e O&M
Monitoraggio
Formazione/informazione
Gestione pratiche (incentivi
e certificazione)
Contrattualistica EPC e
forniture
Trasporti
Tipologie di interventi
Gestione EPC
Know-how
Clienti finali
Residenziale
Terziario uffici
Terziario centri sportivi
Terziario centri complessi
Industria energy intensive
Industria grandi utenze
Industria PMI
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L’energy manager
La figura dell’energy manager nasce nel settore industriale sulla spinta delle crisi
energetiche degli anni ’70.
La legge 308/82 art. 22 obbligava la nomina dell’energy manager a carico di tutte le
industrie con più di 1.000 dipendenti o consumi superiori a 10.000 tep/anno ma non
ne definiva i compiti.
Con la legge 10/91 art.19, oltre al settore industriale, si estende l’obbligo di nomina
a tutti i soggetti consumatori di energia abbassando per questi ultimi la soglia (1.000
tep) e si prevedono sanzioni.
Funzioni del responsabile secondo la legge 10/91:
individuare azioni, interventi, procedure e quant'altro necessario per promuovere l'uso
razionale dell'energia;
assicurare la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri
economici e degli usi energetici finali;
predisporre i dati energetici di verifica degli interventi effettuati con contributo statale
Prestazioni energetiche degli edifici - D.Lgs. 192/05 all. I, c. 15 (DPR 59/09 art. 4
comma 25)
Titoli di efficienza energetica - DM. 21/12/07 art.7, c. 1 e DM 28/12/2012
Contratti servizio energia - D.Lgs. 115/08 all. II, punto 4 , c. 1
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L’energy manager e i suoi compiti: evoluzione di un ruolo
Sensibilizzazione
Gestione servizi
energetici
Analisi consumi e
benchmark
Politiche energetiche
aziendali
Gestione ottimale
impianti
Competenze:
energetiche (diagnosi, benchmarking,
gestionali, M&V, mercato energia, etc.);
economiche (studi di fattibilità, LCC, analisi
proposte di terzi, mercato energia);
manageriali (impatto sulle scelte aziendali);
normative (conformità alle leggi, incentivi,
mercato energia);
legate alla comunicazione (sensibilizzazione
interna, bilanci energetici e
sociali,comunicazione esterna).
Proposte di
investimento
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L’energy manager: l’evoluzione del ruolo
L’energy manager evolve in una figura professionale multidisciplinare che
diviene:
parte integrante del mercato dei servizi energetici;
parte integrante della struttura funzionale aziendale;
strumento di implementazione della politica energetica aziendale;
punto di riferimento sia per i fornitori di servizi di efficienza energetica
sia per i clienti finali.
Da semplice consulente diventa gestore delle problematiche attinenti ai
consumi energetici
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Le direttive europee e gli operatori
Direttiva 2002/91/CE art. 10 “Gli Stati
membri si assicurano che la certificazione
e l’elaborazione delle raccomandazioni che
la corredano […] vengano effettuate in
maniera indipendente da esperti qualificati
e/o riconosciuti ”
Direttiva 2006/32/CE art. 8 Disponibilità di
sistemi di qualificazione, accreditamento e
certificazione “Perché sia raggiunto un
livello elevato di competenza tecnica, di
obiettività e di attendibilità, gli Stati membri
assicurano, laddove lo ritengano
necessario, la disponibilità di sistemi
appropriati di qualificazione, accreditamento
e/o certificazione per i fornitori di servizi
energetici, di diagnosi energetiche e delle
misure di miglioramento dell‘efficienza
energetica […]”
•  Nuova direttiva EPBD 2010/31/CE art.17: La
certificazione della prestazione energetica degli edifici e
l'ispezione degli impianti di riscaldamento e
condizionamento d'aria dovranno essere effettuate in
maniera indipendente da esperti qualificati e/o accreditati,
operanti in qualità di lavoratori autonomi o come
dipendenti di enti pubblici o di imprese private.
L'accreditamento degli esperti sarà effettuato tenendo
conto della loro competenza. Anche i sistemi di controllo
per i certificati di prestazione energetica e i rapporti di
ispezione degli impianti dovranno essere indipendenti.
•  Art. 16 Direttiva 2012/27/CE Disponibilità dei
regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione
- 1. […] entro il 31 dicembre 2014, regimi di
certificazione e/o accreditamento e/o regimi equivalenti
di qualificazione, inclusi eventualmente adeguati
programmi di formazione, diventino disponibili o siano
disponibili per i fornitori di servizi energetici e di audit
energetici, per i responsabili delle questione
energetiche e gli installatori di elementi edilizi connessi all'energia quali definiti all'articolo 2, paragrafo 9,
della direttiva 2010/31/UE
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Quadro normativo italiano
D. Lgs. 115/2008 (recepimento direttiva 2006/32/CE)
art. 16 - Qualificazione dei fornitori e dei servizi energetici
l
e
d
8
Allo scopo di promuovere un processo di incremento del livello di obiettività e di
attendibilità per le misure e i sistemi finalizzati al miglioramento dell’efficienza
energetica con rimando ad uno o più decreti futuri del MSE e a seguito dell'adozione
di apposita norma tecnica UNI-CEI, verranno definite:
1
.
t
r
a
’
l
4
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L
.
b
D
A
Società di servizi
di efficienza
energetica:
ESCo
UNI CEI 11352
Sistemi di
Gestione
dell’Energia
UNI CEI EN
16001
D.Lgs.
115/08
Esperto in
Gestione
dell’Energia:
EGE
UNI CEI 11339
una procedura di certificazione
volontaria per le ESCO e per gli esperti
in gestione dell'energia (Art. 16,
comma 1),
una procedura di certificazione per il
sistema di gestione energia e delle
diagnosi energetiche (Art. 16, comma
2).
Guppo Gestione Energia UNI-CEI
Diagnosi
Energetiche:
UNI/TR 11428
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Norma UNI CEI 11352:2014 sulle ESCO
La norma sulle ESCO è nata per rispondere ad una serie di richieste da parte del
mercato, in primis ad un’esigenza di chiarezza su cosa siano le ESCO e su come
trovarle.
La certificazione consentirà infatti di:
costituire un elenco di operatori certificati;
assicurare che le aziende rispettino i requisiti previsti in termini di servizi
energetici offerti;
dare ai soggetti interessati ad usufruire di un servizio energetico la
possibilità di indicare fra i requisiti di gara il possesso della certificazione;
offrire agli istituti di credito una modalità per riconoscere in modo più
semplice finanziamenti chirografari sulla base della certificazione UNI-CEI
11352 e della predisposizione di un contratto a garanzia dei risultati;
dare visibilità alle società che operano realmente come ESCO,
differenziandole da quelle che non ne possiedono i requisiti.
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Norma UNI CEI 11352:2014
La ESCO deve possedere i seguenti requisiti:
a) essere in grado di svolgere un servizio di efficienza energetica (UNI CEI
EN 15900);
b)essere in grado di svolgere tutte le attività obbligatorie elencate di
seguito;
c) possedere le seguenti capacità: organizzativa, diagnostica, progettuale,
gestionale, economico/finanziaria;
d)offrire garanzia contrattuale dei risultati di miglioramento
dell’efficienza energetica (assumendo i rischi tecnici e finanziari per
eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi concordati);
e) collegare la remunerazione dei servizi e delle attività fornite al
miglioramento dell’efficienza energetica ed al raggiungimento degli
altri criteri di prestazioni e rendimento stabiliti.
f) garantire la disponibilità al cliente dei dati misurati nel corso
dell’espletamento del servizio mediante adeguata reportistica e nel
formato concordato.
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Quali competenze? UNI CEI 11352:2014 sulle ESCO
La ESCO deve essere in grado di svolgere tutte le
seguenti attività peculiari:
Lista di controllo verifica dei requisiti di cui al punto 4:
a.
presenza nella ragione sociale della frase “servizi
energetici”, o equivalenti; (per i TEE);
b. verifica della conformità e messa a norma degli
impianti;
b.
presenza nell’oggetto sociale dell’atto costitutivo
delle attività peculiari;
c. elaborazione di studi di fattibilità con analisi
tecnico-economica;
c.
conformità alla UNI EN 15900;
d.
e. esecuzione degli interventi di installazione,
messa in esercizio e collaudo;
aver effettuato almeno EPC con garanzia di risultato
con tutte le attività peculiari e primo ciclo di
risultati ottenuti;
e.
presenza di penali negli EPC nel caso di mancato
raggiungimento dei risultati;
f. conduzione degli impianti;
f.
adeguata reportistica fornita al cliente.
a. diagnosi energetiche;
d. progettazione degli interventi da realizzare;
g. manutenzione ordinaria degli impianti;
h. monitoraggio domanda/consumo di energia;
Lista di controllo verifica delle capacità:
i. presentazione di rapporti periodici al cliente;
a) presenza della ISO 9001;
j. supporto tecnico per l’acquisizione e/o
gestione dei finanziamenti (bandi, incentivi,
progetti europei) da parte del cliente, con
garanzia dei risultati di miglioramento
dell’efficienza energetica;
b) procedure per l’implementazione ISO 50001;
k. a t t i v i t à d i f o r m a z i o n e e i n f o r m a z i o n e
dell’utente;
l. certificazione energetica degli edifici.
c) piani di verifica e misura (protocollo IPMVP);
d) procedure per le diagnosi energ. (EN 16247);
e) esistenza di business plan con la garanzia del
risultato e richiesta TEE (consuntivo);
f) presenza nell’organigramma di esperti nei vari campi
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(EGE certificato)
UNI CEI 11352:2014 – Lista di controllo per la verifica
delle capacità (presenza di EGE certificato)
Appendice A. Lista di controllo per la verifica delle capacità.
La presenza nell’organigramma di un responsabile certificato da un OdC
accreditato in conformità ai requisiti della UNI 11339 (EGE) permette di
considerare già verificate alcune capacità :
✓ Organizzativa: per la capacità amministrativa, legale, contrattuale per la
predisposizione, negoziazione e definizione dei EPC
✓ Diagnostica: per la capacità di svolgere diagnosi energetiche ed analisi tecnicoeconomiche, monitoraggio, misure e per la capacità di verificare l’aggiornamento
della legislazione e della normativa tecnica vigente;
✓ Progettuale: per la capacità di gestire i processi autorizzativi degli interventi;
✓ Gestionale: per la capacità di realizzare e/o gestire un sistema di gestione
dell’energia basato sulla ISO 50001
✓ Economico e Finanziario: per le competenze economiche e finanziarie, con
adeguata conoscenza dei mercati energetici, dei prezzi dei beni e servizi
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Norma sugli EGE: UNI CEI 11339:2009
Come nel caso della norma sulle ESCO, la prima motivazione
per una norma sugli esperti in gestione dell’energia (EGE) è
la richiesta da parte del mercato di poter dimostrare le
competenze acquisite sul campo.
Ciò permette di certificare l’esperienza e le capacità degli
energy manager e degli altri professionisti che operano nel
settore dell’energia.
Un EGE si propone come scelta ottimale per un’azienda alla
ricerca di un energy manager o come responsabile del
sistema di gestione dell’energia della norma ISO 50001.
L’EGE ha ruolo fondamentale all’interno delle ESCO
23
UNI CEI 11339:2009
La norma tecnica UNI CEI 11339 definisce i criteri e le procedure per la
qualificazione degli EGE delineandone:
•
•
•
compiti,
competenze,
modalità di valutazione delle competenze.
Cosa deve fare
L’EGE deve saper gestire l’energia in modo
efficiente; deve avere l’obiettivo di migliorare
l’efficienza energetica dell’organizzazione per
cui lavora.
17 punti definiscono i compiti che l’EGE deve
saper svolgere, tra i quali:
Introdurre e mantenere un SGE conforme alla
EN 16001;
Effettuare diagnosi energetiche comprensive
di interventi migliorativi;
Gestire una contabilità energetica analitica
valutando i risparmi ottenuti dagli interventi
di miglioramento;
Analisi dei contratti
Con quali mezzi
Conoscere UNI CEI EN 16001
(oggi ISO 50001)
Conoscere le implicazioni
ambientali degli usi energetici;
Modalità contrattuali per
acquisto di beni e servizi;
Valutazione economica dei
progetti;
Secondo la norma sono definiti
due campi: industriale e civile
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UNI CEI 11339:2009 -­‐ p.to 6 -­‐ Modalità di valutazione
Il processo di valutazione, sviluppato secondo la UNI CEI 11339, può essere condotto come:
Fonte figura:
Per l’accesso è richiesto il possesso di adeguata esperienza professionale nel settore della
gestione dell'energia, eventualmente integrata dai relativi titoli di formazione.
In particolare la formazione scolastica deve risultare tanto più approfondita ed attinente compiti e
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competenze dell'EGE quanto minore è l'esperienza professionale maturata.
L’EGE: a chi serve?
I soggetti che possono essere interessati ad utilizzare le competenze professionali
dell’esperto in gestione dell’energia, sia come proprio addetto che come consulente
esterno sono soprattutto:
Utenti/Clienti con rilevanti consumi di energia, od anche consorzi e strutture
associative costituiti tra gli stessi; oppure, più in generale, consumatori
intermedi e finali interessati alla gestione efficiente dell’energia;
ESCO – Società di servizi energetici;
Organismi bancari e finanziari;
Distributori e fornitori di vettori energetici, grossisti e traders;
Società di ingegneria e strutture di servizi tecnici per l’effettuazione di attività
di diagnosi energetica e studi di fattibilità e per il supporto ai clienti finali
nell’accesso agli incentivi;
Agenzie energetiche nazionali, regionali e/o locali;
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali, per lo sviluppo di piani e programmi
appropriati e per le attività di controllo, di verifica e in generale di attuazione
della normativa;
Università e altri centri di ricerca e istituti formativi per attività di ricerca, di
formazione e di consulenza tecnico scientifica nel settore;
Organizzazioni pubbliche e private, appartenenti a qualsiasi settore produttivo
e/o di servizi e di qualsiasi dimensione che intendano adottare ed applicare
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volontariamente un Sistema di Gestione dell’Energia.
Chi rilascia la certificazione per gli EGE o le ESCO?
La certificazione delle ESCO può essere rilasciata da qualunque struttura (OdC)
ottenga l’accreditamento presso Accredia (ex-Sincert) secondo la norma UNI CEI
EN ISO/IEC 17065 (prodotti e servizi) rispettando i requisiti della UNI CEI
11352.
La certificazione di parte terza, per gli EGE, può essere rilasciata da OdC
accreditati da Accredia secondo la norma ISO 17024 (personale) rispettando i
requisiti indicati della UNI CEI 11339.
La FIRE nel 2008, per rispondere alle
esigenze del mercato, ha attivato una
struttura interna e indipendente, il
SECEM per il riconoscimento degli EGE.
SECEM nel 2012 è stato il primo OdC
accreditato da Accredia ad operare sulla
UNI CEI 11339.
Ad oggi sono 182 gli EGE certificati
mentre sono 212 i certificati emessi.
Iscrizione*registro*
60"
50"
40"
30"
20"
10"
0"
Info: e-mail [email protected] - tel. 06 3048 3626
2010"
2011"
2012"
Iscrizione"registro"
2013"
civ"
ind"
2014"
2015*"
civ"&"ind"
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Requisiti minimi
La certificazione è aperta a tutti i soggetti che
abbiano raggiunto un livello di esperienza minimo
dipendente dal titolo di studio conseguito e che
N.B. Secondo bozza nuovo schema certificazione: obbligo di
16 ore di formazione/informazione nei due anni precedenti la
certificazione
possono accedere alla procedura di valutazione
dei titoli ed alle prove di esame. Una volta
ottenuta la certificazione rimane valida per 5 anni,
dopodiché occorre procedere ad un nuovo esame
con presentazione di eventuali crediti. Tutti gli
esperti certificati sono iscritti in apposito registro
articolato in due elenchi separati corrispondenti
alle due classi di macroattività (ovvero nell’ambito
di entrambe):
- Settore industriale (Agricoltura e pesca,
Industria manifatturiera, Industria
dell’Energia ed Acqua, Industria dei servizi,
attività produttiva in generale);
- Settore civile (Costruzioni pubbliche e
private; Trasporti; Pubblica
Amministrazione, Commercio, Servizi
pubblici e privati in generale).
28
UNI CEI 11339:2009 p.to 4 - I compiti
Sono compiti essenziali dell'EGE, all'interno dell'organizzazione dove opera, i seguenti:
1.
2.
3.
4.
1. analisi approfondita e continuativa del sistema energetico analisi
approfondita
e continuativa
del sistema energetico
in cui si trova
ad operare;in cui si trova ad di
operare;
implementazione
una politica energetica dell'organizzazione;
realizzazione e mantenimento di Sistemi di Gestione dell’Energia ex EN 16001:2009;
contabilità energetica analitica, valutazione dei risparmi ottenuti dai progetti di risparmio
energetico e relative misure;
5. analisi dei contratti di fornitura e cessione di energia;
4. contabilità energetica analitica, valutazione dei risparmi 6. diagnosi energetiche comprensive dell'individuazione di interventi migliorativi anche F.E.R.;
dai progetti de i dirisparmio energetico relative dei
misure;
7. ottenuti analisi tecnico-economica
fattibilità degli
interventi e e
valutazione
rischi;
8. ottimizzazione della conduzione e manutenzione degli impianti;
9. pianificazione, gestione e controllo dei sistemi energetici;
10.elaborazione di piani e programmi di attività e attuazione degli stessi con la gestione del
addetto, dei consulenti, dei fornitori, delle ditte esecutrici;
6. personale
diagnosi energetiche comprensive dell'individuazione di 11.individuazione ed attuazione di programmi di sensibilizzazione e di promozione dell’uso
interventi migliorativi anche F.E.R.;
efficiente dell’energia;
12.definizione delle specifiche tecniche attinenti gli aspetti energetici dei contratti per la
realizzazione di interventi e/o la fornitura di beni e servizi;
13.applicazione di leggi, regolamenti e norme tecniche in campo energetico e ambientale;
14.reportistica e relazioni con la direzione, il personale e l’esterno;
15.pianificazione dei sistemi energetici;
N.B. Secondo bozza nuovo schema certificazione
16.pianificazione finanziaria delle attività;
29
17.gestione del progetto.
SECEM: bando per la certificazione EGE
Fase
istruttoria
Fase di
valutazione
Fase di delibera
e comunicazione
30
SECEM: valutazione, delibera e rilascio
Criteri di valutazione finale - La votazione finale è il risultato della somma dei punteggi
attribuiti ai titoli, alla prova scritta e alla prova orale. I punteggi massimi da assegnare
nella procedura di valutazione dei titoli e delle prove di esame sono riepilogati nella
tabella seguente:
Legenda:
a) Esperienza professionale
b) Titoli posto universitari
c) Diplomi e attestati oltre 40 ore
d) Altri corsi di formazione
Affinché il processo di certificazione si concluda favorevolmente per il rilascio della
certificazione di competenza, la valutazione dovrà raggiungere un punteggio
complessivo finale uguale o maggiore a 70 punti.
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Il Decreto Legislativo 102/2014
Titolo I
Finalità e
obiettivi
Efficienza negli edifici
e nella PA
Diagnosi energetiche e SGE
art.8
Titolo II
Efficienza
nell’uso
dell’energia
D. Lgs.
102/14
Titolo III
Efficienza
nella
fornitura
dell’energia
Misurazione e fatturazione
consumi energetici art.9
Promozione dell’efficienza per
riscaldamento e raffreddamento art.10
Trasformazione, trasmissione e
distribuzione dell’energia art.11
Regimi dii qualificazione,
accreditamento, certificazione art.12
Formazione e informazione
art.13
Titolo IV
Disposizioni
orizzontali
Allegati
Regime obbligatori di
efficienza art.7
artt. 4, 5, 6
Servizi energetici e altra misure per
promuovere l’efficienza energetica art. 14
Sanzioni
art. 16
Fondo nazionale per l’efficienza
energetica art. 15
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Nuovi ruoli per gli EGE dal D.Lgs. 102/14
Art. 8, diagnosi energetiche
Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, le diagnosi di cui al
comma 1 sono eseguite da soggetti certificati
da organismi accreditati ai sensi del
regolamento comunitario n. 765 del 2008 o
firmatari degli accordi internazionali di mutuo
riconoscimento, in base alle norme UNI CEI
11352, UNI CEI 11339 o alle ulteriori norme di
cui all’articolo 12, comma 3, relative agli auditor
energetici, con l’esclusione degli installatori di
elementi edilizi connessi al miglioramento delle
prestazioni energetiche degli edifici. Per lo
schema volontario EMAS l’organismo preposto
è ISPRA.
Art.12, disponibilità di regimi di qualificazione,
accreditamento e certificazione
Certificati bianchi: i soggetti di cui all’articolo 7,
comma 1, lettere c), d) ed e) del decreto
ministeriale 28 dicembre 2012, decorsi
ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del
presente decreto, possono partecipare al
meccanismo dei certificati bianchi solo se in
possesso di certificazione, rispettivamente,
secondo le norma UNI CEI 11352 e UNI CEI
11339.
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Chi / Quali / Come … degli operatori energetici
Chi sono gli operatori coinvolti nel settore energetico?
Varie figure descritte nella legislazione nazionale ed europea
Quali competenze devono possedere tali operatori?
Capacità e compiti di alcuni operatori sono definiti nelle norme tecniche
Come procedere alla valutazione di tali figure per fornire una garanzia del risultato al
cliente finale?1
Qualificazione
Accreditamento
Certificazione
N.B.1 Differenziare le tre procedure e capirne le rispettive valenze, diventa fondamentale per definirne l’importanza.
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Conclusioni
1)
Un certificatore energetico degli edifici non è un EGE
Un EGE può essere un certificatore energetico se abilitato
2)
Un energy auditor non è un EGE
Un EGE può svolgere le diagnosi per le grandi imprese e le energivore
EGE, ESCO ed energy auditor sono competitors sulle diagnosi
3)
Un energy manager può essere un EGE
Un EGE può essere un energy manager (possono essere la stessa figura)
La ESCO non è un energy manager ma può esserlo un suo tecnico
4)
EGE non è solo un consulente esterno ma può esserlo anche un dipendente
5)
Non si diventa EGE (o energy manager) partecipando ad un corso formativo
6)
Non esiste un albo per gli EGE (o energy manager), ci sono degli elenchi/registri
(o il libro degli energy manager)
7)
Non esiste un elenco unico ed esauriente delle ESCO operanti
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Conferenze e guide FIRE
Linee guida per contratti a
garanzia dei risultati (EPC) e
finanziamento tramite terzi
(FTT) negli edifici pubblici
Evoluzione
del
ruolo
dell’energy
manager:
indagini e statistiche
www.enermanagement.it
Linee guida all’uso delle
risorse
per
incentivare
efficienza e rinnovabili
Guide
operative
per
i
certificati bianchi* e studio
sulle PPPM
* FIRE ha predisposto quelle su laterizi, ceramica e P.A.
La nuova guida FIRE sui TEE
per decisori e non addetti ai
lavori
www.certificati-bianchi.com
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Grazie!
Nome relatore, FIRE
www.fire-italia.org - www.secem.eu
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www.linkedin.com/company/fire-federazioneitaliana-per-l'uso-razionale-dell'energia
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