CASI DI CASA N. 67/2016 14 settembre 2016 Acquisto di beni finiti

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CASI DI CASA N. 67/2016 14 settembre 2016 Acquisto di beni finiti
CASI DI CASA
N. 67/2016
14 settembre 2016
www.agefis.it
Acquisto di beni finiti per la costruzione di fabbricati: quale aliquota Iva?
Domanda
Un’impresa di costruzioni realizza un fabbricato con i requisiti della Legge
Tupini in base ad un contratto d’appalto stipulato con un soggetto privato. Si
vorrebbe sapere a quale aliquota IVA sono assoggettati gli acquisti relativi ai
materiali da costruzione ed ai beni finiti (sanitari, ecc.) sia nel caso in cui
siano effettuati da parte della ditta costruttrice sia nel caso in cui vengano
effettuati da parte dello stesso appaltante privato.
Risposta
L'acquisto delle sia materie prime che dei semilavorati effettuato direttamente
dall'impresa costruttrice è soggetto all'aliquota IVA ordinaria del 22% (si veda in
proposito la circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate –
Direzione Centrale: Affari giuridici e contenzioso tributario - Servizio IV n. 1 del 2
marzo 1994 con cui l’Amministrazione finanziaria ha riassunto la disciplina fiscale
agevolativa in tema di imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali ed imposta
sull'incremento di valore degli immobili, concernente il trasferimento di proprietà di un
immobile adibito a civile abitazione non avente le caratteristiche di lusso, ubicata nel
comune di residenza dell'acquirente od in quello in cui lo, stesso svolge la propria
attività), anche nel caso in cui il contratto d’appalto tra committente ed esecutore
preveda la realizzazione di un fabbricato "Tupini" (ovvero realizzato secondo quelli
che sono i dettami della Legge n. 408 del 2 luglio 1949). Per completezza è opportuno
chiarire che per materie prime e semilavorati, ai fini della disciplina IVA dei loro
acquisti da parte delle imprese di costruzione, si intendono (si tratta di una
esemplificazione sommaria) materiali inerti, leganti, laterizi, ferro per cemento
armato, manufatti in gesso, cemento, latero-cemento, ferrocemento, fibrocemento e
altri composti, materiali per pavimentazione interna o esterna e materiali per
rivestimenti, materiali di coibentazione, impermeabilizzanti, bituminosi, bitumati.
Viceversa, i sensi del n. 24 della Tabella A, parte II, l’aliquota del 4% è applicabile ai
beni finiti forniti per la costruzione, anche in economia, della prima casa, dei fabbricati
non di lusso aventi le caratteristiche richieste dalla legge n. 408/1949 (“Tupini”).
Anche alla cessione di beni finiti utilizzati per la realizzazione di immobili di edilizia
abitativa di tipo economico, si applica l’aliquota IVA del 4% anche se la cessione
dell’immobile, o porzione di esso, non siano soggette alla medesima aliquota del 4%
nella fase di commercializzazione. Per completezza è opportuno ricordare che per
“beni finiti” si intendono quei beni che anche successivamente al loro impiego nella
costruzione non perdono la loro individualità, pur incorporandosi nell’immobile. Non si
devono considerare beni finiti quelli che, pur essendo prodotti finiti per il cedente,
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costituiscono materie prime e semilavorate per il cessionario (es. mattoni, chiodi,
piastrelle). A titolo esemplificativo, possono considerarsi “beni finiti” purchè risultino,
da dichiarazione dell’acquirente e sotto la sua responsabilità, forniti per la costruzione
degli immobili assoggettati all’aliquota del 4% : gli ascensori e i montacarichi, gli
infissi esterni ed interni, i sanitari per bagno (lavandini, vasche, ecc.), i prodotti per
impianti idraulici, i prodotti per impianti di riscaldamento (caldaia, elementi di
termosifone,tubazione, ecc.), i prodotti per impianti elettrici (contatore, interruttori,
filo elettrico, ecc.), i prodotti per impianti del gas (contatore, tubazioni, ecc.) e le
relative prestazioni accessorie di posa in opera ai sensi dell’articolo 12 del DPR. n.
633/1972
L'acquisto dei beni finiti per la costruzione di fabbricati o porzioni di fabbricati abitativi
(Tupini), effettuato direttamente da parte del committente, è soggetto all'aliquota IVA
ridotta del 4% dietro rilascio al fornitore di un'apposita dichiarazione scritta di
richiesta di applicazione dell'IVA ridotta al 4% in quanto trattasi di beni finiti da
impiegare in un intervento edilizio finalizzato alla realizzazione di un fabbricato ad uso
abitativo, dichiarazione a cui è consigliabile allegare copia del titolo abilitativo edilizio.
L'acquisto delle materie prime e semilavorati è sempre soggetto all'aliquota IVA
ordinaria del 22% indipendentemente dal soggetto che effettua l'acquisto ed
indipendentemente dall'esistenza di eventuali agevolazioni; in sostanza l'acquisto delle
materie prime e semilavorati da parte di chiunque è sempre soggetto all'aliquota IVA
ordinaria del 22% (anche se l’acquisto è finalizzato alla realizzazione della "prima
casa").