CASI DI CASA N. 67/2016 14 settembre 2016 Acquisto di beni finiti
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CASI DI CASA N. 67/2016 14 settembre 2016 www.agefis.it Acquisto di beni finiti per la costruzione di fabbricati: quale aliquota Iva? Domanda Un’impresa di costruzioni realizza un fabbricato con i requisiti della Legge Tupini in base ad un contratto d’appalto stipulato con un soggetto privato. Si vorrebbe sapere a quale aliquota IVA sono assoggettati gli acquisti relativi ai materiali da costruzione ed ai beni finiti (sanitari, ecc.) sia nel caso in cui siano effettuati da parte della ditta costruttrice sia nel caso in cui vengano effettuati da parte dello stesso appaltante privato. Risposta L'acquisto delle sia materie prime che dei semilavorati effettuato direttamente dall'impresa costruttrice è soggetto all'aliquota IVA ordinaria del 22% (si veda in proposito la circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate – Direzione Centrale: Affari giuridici e contenzioso tributario - Servizio IV n. 1 del 2 marzo 1994 con cui l’Amministrazione finanziaria ha riassunto la disciplina fiscale agevolativa in tema di imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali ed imposta sull'incremento di valore degli immobili, concernente il trasferimento di proprietà di un immobile adibito a civile abitazione non avente le caratteristiche di lusso, ubicata nel comune di residenza dell'acquirente od in quello in cui lo, stesso svolge la propria attività), anche nel caso in cui il contratto d’appalto tra committente ed esecutore preveda la realizzazione di un fabbricato "Tupini" (ovvero realizzato secondo quelli che sono i dettami della Legge n. 408 del 2 luglio 1949). Per completezza è opportuno chiarire che per materie prime e semilavorati, ai fini della disciplina IVA dei loro acquisti da parte delle imprese di costruzione, si intendono (si tratta di una esemplificazione sommaria) materiali inerti, leganti, laterizi, ferro per cemento armato, manufatti in gesso, cemento, latero-cemento, ferrocemento, fibrocemento e altri composti, materiali per pavimentazione interna o esterna e materiali per rivestimenti, materiali di coibentazione, impermeabilizzanti, bituminosi, bitumati. Viceversa, i sensi del n. 24 della Tabella A, parte II, l’aliquota del 4% è applicabile ai beni finiti forniti per la costruzione, anche in economia, della prima casa, dei fabbricati non di lusso aventi le caratteristiche richieste dalla legge n. 408/1949 (“Tupini”). Anche alla cessione di beni finiti utilizzati per la realizzazione di immobili di edilizia abitativa di tipo economico, si applica l’aliquota IVA del 4% anche se la cessione dell’immobile, o porzione di esso, non siano soggette alla medesima aliquota del 4% nella fase di commercializzazione. Per completezza è opportuno ricordare che per “beni finiti” si intendono quei beni che anche successivamente al loro impiego nella costruzione non perdono la loro individualità, pur incorporandosi nell’immobile. Non si devono considerare beni finiti quelli che, pur essendo prodotti finiti per il cedente, CASI DI CASA N. 67/2016 14 settembre 2016 www.agefis.it costituiscono materie prime e semilavorate per il cessionario (es. mattoni, chiodi, piastrelle). A titolo esemplificativo, possono considerarsi “beni finiti” purchè risultino, da dichiarazione dell’acquirente e sotto la sua responsabilità, forniti per la costruzione degli immobili assoggettati all’aliquota del 4% : gli ascensori e i montacarichi, gli infissi esterni ed interni, i sanitari per bagno (lavandini, vasche, ecc.), i prodotti per impianti idraulici, i prodotti per impianti di riscaldamento (caldaia, elementi di termosifone,tubazione, ecc.), i prodotti per impianti elettrici (contatore, interruttori, filo elettrico, ecc.), i prodotti per impianti del gas (contatore, tubazioni, ecc.) e le relative prestazioni accessorie di posa in opera ai sensi dell’articolo 12 del DPR. n. 633/1972 L'acquisto dei beni finiti per la costruzione di fabbricati o porzioni di fabbricati abitativi (Tupini), effettuato direttamente da parte del committente, è soggetto all'aliquota IVA ridotta del 4% dietro rilascio al fornitore di un'apposita dichiarazione scritta di richiesta di applicazione dell'IVA ridotta al 4% in quanto trattasi di beni finiti da impiegare in un intervento edilizio finalizzato alla realizzazione di un fabbricato ad uso abitativo, dichiarazione a cui è consigliabile allegare copia del titolo abilitativo edilizio. L'acquisto delle materie prime e semilavorati è sempre soggetto all'aliquota IVA ordinaria del 22% indipendentemente dal soggetto che effettua l'acquisto ed indipendentemente dall'esistenza di eventuali agevolazioni; in sostanza l'acquisto delle materie prime e semilavorati da parte di chiunque è sempre soggetto all'aliquota IVA ordinaria del 22% (anche se l’acquisto è finalizzato alla realizzazione della "prima casa").