Ministero dell`Istruzione, dell`Università e della Ricerca

Transcript

Ministero dell`Istruzione, dell`Università e della Ricerca
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara
Sede di Chieti
Chieti, 26 agosto 2016
Prot. n. 3615/3
IL DIRIGENTE
VISTA la legge n. 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTO il D.M. n. 235/2014, concernente l’aggiornamento e l’ integrazione delle graduatorie ad
esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/17;
VISTO il D.M. n. 325 del 03 giugno 2015 che ha regolamentato, relativamente all’a.s. 2015/16, le
operazioni di carattere annuale inerenti lo scioglimento delle riserve e la collocazione a
pieno titolo dei candidati aventi diritto nelle graduatorie ad esaurimento, l’inclusione
nell’elenco aggiuntivo dei docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione per il
sostegno e l’inserimento dei titoli che danno diritto alla riserva dei posti (legge n. 68/99);
VISTA la circolare del MIUR prot. n. 15457 del 20/05/2015, confermata dalla C.M. 19621 del
06/07/2015, la quale prevede che i destinatari di ordinanze cautelari favorevoli devono
essere inseriti nelle graduatore ad esaurimento con riserva, prevedendo l’iscrizione a pieno
titolo nelle graduatorie medesime solo per i destinatari di sentenze che abbiano definito nel
merito la controversia;
VISTO il proprio decreto n. 2557 del 21/07/2015, con il quale sono state pubblicate le graduatorie
definitive ad esaurimento (GAE) del personale docente di scuola primaria e scuola
dell’infanzia per l’anno scolastico 2015/16;
VISTA l’ordinanza n. 4616 del 2 agosto 2016 con la quale il TAR Lazio, in accoglimento del
ricorso n. 10467/2015, con i quali i ricorrenti hanno richiesto l’annullamento previa
sospensione dell’efficacia del D.M. 325/2015 concernente le operazioni di aggiornamento
delle graduatorie permanenti ad esaurimento (GAE) – operazioni di carattere annuale –
nella parte in cui non ha consentito ai ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di
diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002, l’iscrizione con riserva nella terza
fascia delle graduatorie ad esaurimento, ha accolto l’istanza cautelare dei ricorrenti volta
al provvisorio inerimento nella G.A.E., in attesa della definizione da parte dell’Adunanza
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara
Sede di Chieti
Plenaria della questione rimessa dal Consiglio di Stato, sez. VI, con ordinanza n. 364 del
29 gennaio 2016, sospendendo il provvedimento impugnato, ai fini dell’inserimento dei
ricorrenti in G.A.E., secondo quanto indicato in motivazione;
VISTA la motivazione della suddetta ordinanza cautelare dalla quale si evince che “ritenuto che
esula dal presente giudizio la questione relativa alla legittimità dell’art. 6 comma 6 del
D.M. n. 235/2014, ed è quindi fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di stipulare
eventuali contratti a tempo determinato o indeterminato, con riserva dell’esito della
decisione della causa di merito”
CONSIDERATO che sulla base della motivazione della citata ordinanza e delle disposizioni
ministeriali citate nei precedenti capoversi, è necessario disporre l’inclusione con riserva
nelle G.A.E. della scuola primaria e dell’infanzia delle ricorrenti, in attesa della definizione
della questione da parte dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, e fatto salvo l’esito
del giudizio di merito, salvaguardando, comunque, il diritto delle ricorrenti ad essere
individuate destinatarie di proposte di assunzione a tempo determinato e/o indeterminato
sulle quali comunque sarà apposta una clausola risolutiva che sarà applicata nel caso in cui
l’esito del giudizio di merito sarà sfavorevole per le ricorrenti medesime;
ACCERTATO che tra i destinatari della citata ordinanza del TAR Lazio risultano incluse per la
provincia di Chieti le docenti di seguito elencate:
1. PACHIOLI ANGELA
2. PAGNILLO ELVIRA
CONSIDERATO che il punteggio con il quale le ricorrenti in questione devono essere incluse
nelle graduatorie ad esaurimento di interesse deve essere stabilito sulla base dei titoli
posseduti alla data del 10/05/2014, data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande di aggiornamento stabilito dal D.M. 235 del 01/04/2014 per il triennio 2014/2017;
ESAMINATE le domande presentate dalle suddette docenti in modalità cartacea;
DISPONE
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara
Sede di Chieti
Per quanto esplicitato in premessa, in ottemperanza alla ordinanza del TAR Lazio n. 4605/16, le
docenti di seguito elencate sono inserite nelle graduatorie ad esaurimento della scuola dell’infanzia
e della scuola primaria con i punteggi a fianco di ciascun nominativo indicati senza preclusioni di
sorta alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato e fermo l’effetto
risolutivo connesso all’eventuale soccombenza che dovesse risultare all’esito del giudizio di
merito:
SCUOLA DELL’INFANZIA
PUNTEGGIO
Cognome e Nome
PACHIOLI ANGELA
Abili
tazio
ne
11
Servizio
Titoli
Totale
Lingua
11
SCUOLA PRIMARIA
PUNTEGGIO
Cognome e Nome
PACHIOLI ANGELA
PAGNILLO ELVIRA
Abili
tazio
ne
11
14
Servizio
Titoli
Totale
Lingua
11
14
Quest’ufficio si riserva di emanare i provvedimenti conseguenti all’esito del giudizio di
merito.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei termini di legge
previsti dall’ordinamento vigente.
IL DIRIGENTE
Rita Vitucci
firma autografa a mezzo
stampa ai sensi art. 3 del DL 39/93
al sito Web dell’Ufficio