Ministero dell`Istruzione, dell`Università e della Ricerca
Transcript
Ministero dell`Istruzione, dell`Università e della Ricerca
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara Sede di Chieti Chieti, 26 agosto 2016 Prot. n. 3615/3 IL DIRIGENTE VISTA la legge n. 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; VISTO il D.M. n. 235/2014, concernente l’aggiornamento e l’ integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/17; VISTO il D.M. n. 325 del 03 giugno 2015 che ha regolamentato, relativamente all’a.s. 2015/16, le operazioni di carattere annuale inerenti lo scioglimento delle riserve e la collocazione a pieno titolo dei candidati aventi diritto nelle graduatorie ad esaurimento, l’inclusione nell’elenco aggiuntivo dei docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno e l’inserimento dei titoli che danno diritto alla riserva dei posti (legge n. 68/99); VISTA la circolare del MIUR prot. n. 15457 del 20/05/2015, confermata dalla C.M. 19621 del 06/07/2015, la quale prevede che i destinatari di ordinanze cautelari favorevoli devono essere inseriti nelle graduatore ad esaurimento con riserva, prevedendo l’iscrizione a pieno titolo nelle graduatorie medesime solo per i destinatari di sentenze che abbiano definito nel merito la controversia; VISTO il proprio decreto n. 2557 del 21/07/2015, con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive ad esaurimento (GAE) del personale docente di scuola primaria e scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2015/16; VISTA l’ordinanza n. 4616 del 2 agosto 2016 con la quale il TAR Lazio, in accoglimento del ricorso n. 10467/2015, con i quali i ricorrenti hanno richiesto l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del D.M. 325/2015 concernente le operazioni di aggiornamento delle graduatorie permanenti ad esaurimento (GAE) – operazioni di carattere annuale – nella parte in cui non ha consentito ai ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002, l’iscrizione con riserva nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, ha accolto l’istanza cautelare dei ricorrenti volta al provvisorio inerimento nella G.A.E., in attesa della definizione da parte dell’Adunanza Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara Sede di Chieti Plenaria della questione rimessa dal Consiglio di Stato, sez. VI, con ordinanza n. 364 del 29 gennaio 2016, sospendendo il provvedimento impugnato, ai fini dell’inserimento dei ricorrenti in G.A.E., secondo quanto indicato in motivazione; VISTA la motivazione della suddetta ordinanza cautelare dalla quale si evince che “ritenuto che esula dal presente giudizio la questione relativa alla legittimità dell’art. 6 comma 6 del D.M. n. 235/2014, ed è quindi fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di stipulare eventuali contratti a tempo determinato o indeterminato, con riserva dell’esito della decisione della causa di merito” CONSIDERATO che sulla base della motivazione della citata ordinanza e delle disposizioni ministeriali citate nei precedenti capoversi, è necessario disporre l’inclusione con riserva nelle G.A.E. della scuola primaria e dell’infanzia delle ricorrenti, in attesa della definizione della questione da parte dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, e fatto salvo l’esito del giudizio di merito, salvaguardando, comunque, il diritto delle ricorrenti ad essere individuate destinatarie di proposte di assunzione a tempo determinato e/o indeterminato sulle quali comunque sarà apposta una clausola risolutiva che sarà applicata nel caso in cui l’esito del giudizio di merito sarà sfavorevole per le ricorrenti medesime; ACCERTATO che tra i destinatari della citata ordinanza del TAR Lazio risultano incluse per la provincia di Chieti le docenti di seguito elencate: 1. PACHIOLI ANGELA 2. PAGNILLO ELVIRA CONSIDERATO che il punteggio con il quale le ricorrenti in questione devono essere incluse nelle graduatorie ad esaurimento di interesse deve essere stabilito sulla base dei titoli posseduti alla data del 10/05/2014, data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di aggiornamento stabilito dal D.M. 235 del 01/04/2014 per il triennio 2014/2017; ESAMINATE le domande presentate dalle suddette docenti in modalità cartacea; DISPONE Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara Sede di Chieti Per quanto esplicitato in premessa, in ottemperanza alla ordinanza del TAR Lazio n. 4605/16, le docenti di seguito elencate sono inserite nelle graduatorie ad esaurimento della scuola dell’infanzia e della scuola primaria con i punteggi a fianco di ciascun nominativo indicati senza preclusioni di sorta alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato e fermo l’effetto risolutivo connesso all’eventuale soccombenza che dovesse risultare all’esito del giudizio di merito: SCUOLA DELL’INFANZIA PUNTEGGIO Cognome e Nome PACHIOLI ANGELA Abili tazio ne 11 Servizio Titoli Totale Lingua 11 SCUOLA PRIMARIA PUNTEGGIO Cognome e Nome PACHIOLI ANGELA PAGNILLO ELVIRA Abili tazio ne 11 14 Servizio Titoli Totale Lingua 11 14 Quest’ufficio si riserva di emanare i provvedimenti conseguenti all’esito del giudizio di merito. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei termini di legge previsti dall’ordinamento vigente. IL DIRIGENTE Rita Vitucci firma autografa a mezzo stampa ai sensi art. 3 del DL 39/93 al sito Web dell’Ufficio