regolamento consiglio comunale

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regolamento consiglio comunale
COMUNE DI SPILIMBERGO
(Provincia di Pordenone)
REGOLAMENTO
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
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Approvato con deliberazione consiliare n. 86 del 24.09.1999
Modificato con deliberazione consiliare n. 122 del 10.12.1999
Modificato con deliberazione consiliare n. 13 del 30.01.2006
Modificato con deliberazioni consiliari n. 41 e 50 del 26.04.2010
Modificato con deliberazione consiliare n. 74 del 26.11.2012
Visto lo Statuto:
CAPO I
Disposizioni preliminari
ART. 1 - Regolamento – finalità (riserva di legge)
1. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato dalla L 08 giugno 1990 n. 142,
dallo Statuto e dal presente Regolamento che attua quanto dispone l’art. 5
dell’Ordinamento delle autonomie locali.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla
legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, la decisione è adottata dal Presidente
ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito anche il parere del
Segretario.
ART. 2 – Diffusione
1. Una copia del Regolamento deve trovarsi nella sala delle adunanze, durante la seduta, a
disposizione dei Consiglieri; copia del Regolamento deve essere inviata dal Sindaco ai
Consiglieri neo-eletti, in occasione della notifica della elezione e/o successivamente alla
loro convalida.
ART. 3 – La sede delle adunanze
1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.
2. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata
ai componenti del Consiglio comunale ed alla Segreteria. Uno spazio apposito è riservato
al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del
Consiglio. Uno spazio è assegnato ai rappresentanti degli organi d’informazione, arredato
e collocato in posizione idonea a consentire il miglior esercizio delle loro attività.
3. Su proposta del Sindaco la Conferenza dei Capigruppo può stabilire, a maggioranza dei
Consiglieri rappresentati, che l’adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo
diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall’inagibilità od
indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno
ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni
particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l’impegno e la solidarietà generale
della Comunità.
4. La sede ove si tiene l’adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata
nell’avviso di convocazione.
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CAPO II
Il Presidente
ART. 4 – Presidenza delle adunanze
1. Il Sindaco è il Presidente delle adunanze del Consiglio comunale.
2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vice Sindaco
ed ove anche questi sia assente od impedito, dall’Assessore anziano.
ART. 5 – Compiti e poteri del Presidente
1. Il Presidente rappresenta l’intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed
assicura l’esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla Legge e dallo Statuto.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell’assemblea consiliare, modera la discussione
degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente Regolamento.
Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i
termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l’ordine delle votazioni,
ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l’ordine e per assicurare
l’osservanza della Legge, dello Statuto e del Regolamento.
4. Nell’esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità,
intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.
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CAPO III
I gruppi consiliari
ART. 6 - Costituzione
1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola un gruppo consiliare. Il
Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo consiliare diverso da quello in cui è stato
eletto deve darne comunicazione al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione da
parte del nuovo gruppo.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno 2 (due) Consiglieri.
3. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a
questi sono riconosciute le prerogative e le rappresentanze spettanti ad un gruppo
consiliare.
4.I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco il nome del Capogruppo, entro il
giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura
dovranno essere segnalate al Sindaco le variazioni della persona del Capogruppo.
4. Non appena a conoscenza dell’avvenuta proclamazione, il Comune provvederà a cura
della propria Segreteria Comunale, ad invitare ciascun Consigliere neoeletto ad indicare
nel termine di dieci giorni a quale gruppo intende appartenere ed il nominativo del proprio
Capogruppo.
5.Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi
non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più Consiglieri
vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che
elegge al suo interno il Capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data
comunicazione per iscritto al Sindaco, da parte dei Consiglieri interessati.
5 In caso di mancata segnalazione dei nominativi dei Capigruppo entro i termini di cui al
comma precedente la comunicazione delle deliberazioni adottate dalla Giunta, prevista dal
3° comma dell’art. 26 della L.R. 12.09.1991 n. 49, verrà inviata al Consigliere che nel
proprio gruppo di candidati alla elezione ha ottenuto la cifra individuale più alta di voti.
6 Le variazioni sia nella composizione dei gruppi consiliari, sia nei nominativi dei
capigruppo debbono essere comunicate per iscritto alla Segreteria Comunale.
7 Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi
non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più Consiglieri
vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge
al suo interno il Capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data
comunicazione per iscritto al Sindaco, da parte dei Consiglieri interessati.
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Formattati: Elenchi puntati e numerati
ART. 7 – Conferenza dei Capigruppo
1. La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Sindaco nell’esercizio delle
funzioni di Presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione
ed a stabilire quant’altro risulti utile per il proficuo andamento dell’attività del Consiglio.
La Conferenza dei Capigruppo costituisce, ad ogni effetto, Commissione consiliare
permanente.
2. Il Sindaco può sottoporre al parere della Conferenza dei Capigruppo, prima di deciderne
l’iscrizione all’ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o
delicatezza.
3. La Conferenza dei Capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo Statuto, dal
presente Regolamento e dal Consiglio comunale, con appositi incarichi. Le proposte e i
pareri della Conferenza sono illustrati al Consiglio dal Sindaco. (vedi art. 12 comma 4
dello Statuto).
4. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco o dal Vice Sindaco.
Alla riunione partecipa il Segretario comunale od il suo sostituto ed assistono i funzionari
comunali se richiesti dal Sindaco.
5. La Conferenza è inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e
motivata da almeno un terzo dei Capigruppo.
6. La riunione della Conferenza dei Capigruppo è valida quando dai partecipanti è
rappresentata almeno la metà dei Consiglieri in carica.
7. I Capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla
Conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
8. La Conferenza dei Capigruppo è equiparata alle Commissioni consiliari al fine
dell’attribuzione dei gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri in base alle vigenti
disposizioni di legge.
9. Delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo viene redatto verbale, nella forma di
resoconto sommario, a cura del Segretario comunale o di un funzionario dallo stesso
designato. Il verbale deve riportare la precisazione nominativa dei voti espressi dai membri
della Conferenza dei Capigruppo.
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CAPO IV
Commissioni consiliari permanenti
ART. 8 – Costituzione e composizione
1. Il Consiglio comunale, per tutta la sua durata in carica, costituisce al suo interno
Commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro
composizione numerica con deliberazione adottata nella prima adunanza.
2. Le Commissioni permanenti sono costituite da Consiglieri comunali che rappresentano,
con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal Consiglio
nell’adunanza di cui al primo comma od in quella immediatamente successiva. La carica di
Sindaco e Assessore è incompatibile con quello di membro della Commissione.
3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un
Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capogruppo, un
altro rappresentante ed il Consiglio comunale ne prende atto.
4. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle
singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del Capogruppo che
provvede ad informarne il Presidente della Commissione.
5. Ad ogni Commissario viene attribuito il voto ponderale del proprio gruppo di
appartenenza.
ART. 9 – Presidenza e convocazione delle Commissioni
1. Il Presidente di ciascuna Commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno,
con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti.
2. L’elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che viene
tenuta, convocata dal Sindaco, entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la
deliberazione di nomina.
3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della Commissione dallo
stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene
effettuata e comunicata dal Presidente alla Commissione nella prima seduta successiva a
quella della sua nomina.
4. Il Presidente comunica al Sindaco la propria nomina e la designazione del Consigliere
vicario entro cinque giorni dall’adozione dei relativi provvedimenti. Il Sindaco rende note
le nomine e le designazioni predette al Consiglio comunale, alla Giunta e al Collegio dei
Revisori dei conti.
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5. Il Presidente, d’intesa con l’Assessore competente per materia, convoca e presiede la
Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di
esse. La Commissione può essere convocata anche su richiesta fatta al Presidente dai
componenti della stessa Commissione che rappresentino almeno un quinto del Consiglio
comunale.
6. Le convocazioni sono disposte con avviso scritto, contenente l’indicazione del giorno, ora,
luogo ove si tiene la riunione e dell’ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai
componenti della Commissione, nel loro domicilio a mezzo del messo comunale o in
alternativa inviate tramite e-mail, con avviso di ricevimento, all’indirizzo di posta
elettronica indicato dal Consigliere Comunale che ha aderito a tale forma di
comunicazione con assenso scritto, almeno cinque giorni liberi prima di quello in cui si
tiene l’adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al
Sindaco ed agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene
inviato l’ordine del giorno.
7. In caso di urgenza per la convocazione delle Commissioni si osserva quanto previsto per il
Consiglio comunale al successivo art. 25 comma 10 del presente Regolamento.
8. Le riunioni della Commissione debbono avvenire, di regola, presso i locali della sede
municipale che all’uopo saranno messi a disposizione.
ART. 10 – Funzionamento delle Commissioni
1. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti i componenti di gruppi
consiliari che rappresentano almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica.
2. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i
rappresentanti degli organi di informazione, possono essere anche utilizzati mezzi
audiovisivi. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la
trattazione di argomenti che comportano apprezzamento delle condizioni, del
comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell’adunanza possa
arrecare grave nocumento agli interessi del Comune.
3. Il Sindaco può sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione
degli argomenti all’ordine del giorno, alle riunioni di tutte le commissioni. Ai membri della
Giunta compete la stessa partecipazione nelle Commissioni di competenza dei rispettivi
referati.
ART. 11 – Funzioni delle Commissioni
1. Le Commissioni sono Organi Consultivi del Consiglio Comunale al quale forniscono
pareri sulle singole materie di competenza, a richiesta del Consiglio stesso o di loro
iniziativa. I pareri vengono nominalmente espressi dai Commissari e devono risultare
riportati a verbale.
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2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, le Commissioni Permanenti potranno avvalersi
anche della consulenza di esperti, previo benestare della Giunta comunale, qualora la
consulenza ponga oneri finanziari a carico del bilancio comunale.
ART. 12 – Segreteria delle Commissioni, verbali delle sedute, pubblicità dei lavori
1. Le funzioni di Segretario della commissione sono svolte dal funzionario comunale
designato dal Sindaco ed in caso di sua assenza o impedimento dal Segretario comunale.
2. Spetta al Segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare
la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione ed il loro deposito preventivo.
Redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso sottoscritto unitamente al
Presidente ed ai Commissari entro il termine di 15 giorni dalla seduta. Il verbale poi viene
depositato anche nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferisce.
3. Nel verbale delle adunanze, analogamente a quanto previsto al precedente art. 11 comma 1,
per i pareri, qualora vengano definiti argomenti soggetti a votazione, deve essere riportato
in modo completo l’esito della votazione stessa.
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CAPO V
I Consiglieri Comunali
ART. 13 – Divieto di mandato imperativo – Responsabilità personale
1. Ai Consiglieri Comunali non può mai essere dato mandato imperativo; se è dato, esso non
è vincolante.
2. Ciascun Consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti che esprime in
favore o contro i provvedimenti trattati dal Consiglio.
3. Nell’adempimento delle civiche funzioni egli ha pertanto piena libertà d’azione,
d’espressione, di opinione e di voto.
ART. 14 – Conferimento di incarichi speciali
1. Il Consiglio può incaricare, con apposita deliberazione, uno o più Consiglieri di riferire su
oggetti che esigono indagini od esame speciale.
2. Per l’espletamento di tali incarichi i Consiglieri si avvalgono degli uffici e servizi
comunali.
3. Concludono l’incarico con una relazione che, previa iscrizione all’ordine del giorno, viene
letta al Consiglio il quale ne terrà conto per l’adozione delle sue deliberazioni.
ART. 15 – Indennità di presenza e rimborso spese
1. I Consiglieri hanno diritto alla indennità di presenza per ciascuna adunanza a cui abbiano
partecipato e per non più di una seduta al giorno, nella misura fissata dalla legge.
2. Spetta ad essi anche il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento di speciali
incarichi.
3. Ai Consiglieri comunali che per ragioni del loro mandato, previa autorizzazione , si
rechino fuori del territorio comunale spetta il rimborso delle spese secondo le norme
vigenti.
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ART. 16 – Astensione obbligatoria
1. I Consiglieri Comunali debbono astenersi da prendere parte direttamente o indirettamente
alle deliberazioni concernenti servizi, esazioni, forniture, somministrazioni, appalti,
incarichi retribuiti, prestazioni professionali remunerate, riguardanti il Comune quando si
tratti di interesse proprio dei Consiglieri o di loro congiunti od affini sino al quarto grado
civile.
2. Il divieto di cui sopra comporta anche l’obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze
durante la trattazione di detti affari.
3. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale,
quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta
fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dei Consiglieri o affini sino al
quarto grado.
4. I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario Comunale che
dà atto a verbale dell’avvenuto assolvimento di tale obbligo.
ART. 17 – Esenzione da responsabilità
1. Sono esenti da responsabilità, sia amministrativo-contabile che civile e penale, i
Consiglieri Comunali che, per legittimi motivi, non abbiano preso parte alle deliberazioni o
abbiano fatto constatare in tempo, nel verbale, il loro motivato dissenso, i richiami e le
opposizioni e, soprattutto, il loro voto contrario, espresso per evitare atti dai quali è
derivato danno al Comune. Ai sensi dell’art. 23 della L. 27.12.1985 n. 816, il Comune
provvede ad assicurare i Consiglieri contro i rischi conseguenti all’espletamento del loro
mandato con oneri a carico del bilancio comunale.
ART. 18 – Dimissioni (art. 31 c. 2 bis della L. 142/90)
1. Le dismissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al Consiglio comunale devono
essere immediatamente assunte al protocollo dell’Ente. Esse sono irrevocabili, non
necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio comunale, entro e
non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga del dimissionario
ART. 19 – Partecipazione alle sedute
1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio.
2. Per quanto attiene i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e relative
procedure, si fa rinvio a quanto stabilito dallo Statuto.I Consiglieri che non intervengono a
due sessioni ordinarie consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti dal
Consiglio comunale con le modalità stabilite dallo Statuto.
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3. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall’adunanza deve, prima di lasciare la sala,
avvisare il Segretario perché sia presa nota a verbale
ART. 20 – Nomine ed incarichi
1. Ogni volta che disposizioni di legge, norme regolamentari o statutarie prevedono che di un
determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere comunale,
questi deve essere nominato o designato dal Consiglio stesso.
2. Si applica, nei casi suddetti, la norma di cui all’art. 5 della Legge 23 Aprile 1981, n. 154, in
virtù della quale non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi
e le funzioni conferite ad amministratori comunali in forza di una norma di legge, statuto o
regolamento in connessione con il mandato elettivo.
3. Quando sia previsto che la nomina avvenga per elezione da parte del Consiglio comunale,
la stessa deve essere fatta sempre in seduta pubblica, con voto segreto, salvo quanto
stabilito all’art. 8 comma 3.
4. Nel caso invece che sia previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione
dei Capigruppo Consiliari, compete a ciascun Capogruppo comunicare, in seduta pubblica
ed in forma palese, alla Presidenza ed al Consiglio, il nominativo del Consigliere
designato, ed il Consiglio ne prende atto.
5. Il Consiglio approva, con voto palese, la costituzione dell’organo o della rappresentanza
comunale espressa con le modalità sopra riportate, salvo quanto stabilito all’art. 8 comma
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CAPO VI
I diritti
ART. 21 – Diritto d’iniziativa
1. I Consiglieri hanno diritto d’iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del
Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di
deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all’ordine del giorno del
Consiglio.
2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie
comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo Statuto.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione
illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Sindaco, il quale
la trasmette al Segretario comunale per l’istruttoria di cui all’art. 55 della Legge 8 giugno
1990, n. 142, e ne informa la Giunta. Il Segretario comunale esprime parere sulla
competenza del Consiglio a trattare l’argomento. Nel caso che la proposta risulti estranea
alle competenze del Consiglio, priva dei requisiti richiesti dalla legge, il Sindaco comunica
al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale.
Se l’istruttoria si è conclusa favorevolmente, e quindi è corredata dai prescritti pareri, il
Sindaco iscrive la proposta all’ordine del giorno del Consiglio comunale indicando, con
l’oggetto, il Consigliere proponente.
4. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione
iscritte all’ordine del giorno del Consiglio comunale.
5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali
sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in
scritto, al Sindaco, entro il secondo giorno precedente quello dell’adunanza. Quando si
tratta di proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate, in scritto, al
Presidente nel corso della seduta. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti,
modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa.
6. Le proposte di emendamenti presentate prima o durante l’adunanza sono subito trasmesse
dal Sindaco al Segretario comunale per acquisire i necessari elementi di valutazione per
l’ulteriore trattazione della deliberazione. Quando tali elementi non sono acquisibili nel
corso della seduta, la deliberazione (con voto favorevole reso dalla maggioranza dei
Consiglieri presenti) viene rinviata all’adunanza successiva.
ART. 22 – Richiesta di convocazione del Consiglio
1. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni,
quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all’ordine del giorno gli
argomenti dagli stessi richiesti (art. 31 comma 7 della L. 142/90).
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2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la
richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Sindaco, che viene immediatamente registrata al
protocollo generale dell’Ente.
3. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all’ordine del giorno il
Consiglio comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza
adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i Consiglieri richiedenti debbono
allegare una relazione che illustra l’oggetto da trattare. Nel caso che sia proposta
l’adozione di deliberazioni, la trattazione di interrogazioni e l’adozione di mozioni e
risoluzioni, deve essere osservato quanto stabilito sia dal precedente art. 18 che dal capo
XIII del presente Regolamento.
4. Nel caso dell’inosservanza dell’obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo
comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dall’art 36
comma 4 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
ART. 23 – Diritto d’informazione e di accesso agli atti amministrativi
1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, tutte le
informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del mandato elettivo.
2. I Consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti
dell’amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in
conformità all’art. 7 comma 3 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 ed all’art. 24 della Legge
7 agosto 1990, n. 241 i casi previsti dalla Legge.
3. L’esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai Consiglieri
richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario
comunale ed ai funzionari responsabili preposti ai singoli uffici e servizi. Per coordinare
l’esercizio del diritto dei Consiglieri con le esigenze di funzionamento dell’organizzazione
del Comune, il Sindaco invia a tutti i Consiglieri l’elenco degli uffici o servizi comunali e
degli altri enti ed aziende dipendenti, precisando nello stesso le funzioni esercitate,
l’ubicazione, il nominativo del dipendente responsabile e del suo sostituto, i giorni di ogni
settimana ed il relativo orario nel quale i Consiglieri comunali possono ottenere
direttamente e senza alcun adempimento procedurale, informazioni e notizie ed effettuare
la consultazione di atti utili all’espletamento del loro mandato.
4. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla
legge.
ART. 24 – Diritto al rilascio di copie di atti e documenti
1. I Consiglieri comunali in rapporto alle loro funzioni hanno il diritto al rilascio di copia
degli atti e dei provvedimenti assunti dall’Amministrazione.
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2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal Consigliere presso la
Segreteria comunale, secondo le indicazioni, riferite a questo servizio, comunicate dal
Sindaco in relazione a quanto stabilito dal terzo comma del precedente art. 23. La richiesta
è ricevuta dal dipendente preposto su apposito modulo sul quale il Consigliere deve
indicare gli estremi dell’atto di cui richiede copia ed apporre la data e la firma. Il modulo
contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per
l’esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica ricoperta.
3. Il rilascio delle copie avviene entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta, salvo
che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della
richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.
4. Il Segretario comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio
della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il Consigliere
interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non
consentono il rilascio.
5. Le copie vengono rilasciate con libera espressa indicazione che il loro uso è limitato
all’esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di Consigliere comunale, ai sensi
dell’allegato B, n. 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, ed in esenzione dei diritti di
segreteria, per lo stesso motivo, in conformità al n. 8 della tabella D allegata alla Legge 8
giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni.
6. Qualora per la riproduzione della documentazione richiesta si renda necessario ricorrere a
strutture esterne all’Ente, con conseguente addebito dei relativi costi, ad ogni Gruppo
consiliare viene garantita la gratuità della prima copia, mentre verranno addebitati i costi
relativi a eventuali successive copie.
7. Ai Consiglieri Comunali viene garantito l’accesso informale, come previsto dall’art. 3 del
D.P.R. 352/1992, in questo caso gli interessati devono indicare gli estremi del documento
oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentono l’individuazione e, senza
particolari ulteriori formalità, prenderne visione o estrarne copia.
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Formattati: Elenchi puntati e numerati
Capo VII
Organizzazione delle sessioni e delle sedute del Consiglio
ART. 25 – Convocazione del Consiglio
1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco cui compete altresì fissare il giorno e l’ora
dell’adunanza e stabilire l’ordine del giorno, nei casi di assenza o impedimento del
Sindaco, da chi lo sostituisce a norma di legge e di Statuto.
2. L’avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal Consigliere ed è valido
anche se il Consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con
lo stesso convivente o ad altra persona dal Consigliere stesso indicata. Può anche essere
spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno. L’avviso di convocazione può essere
inviato tramite e-mail, con avviso di ricevimento, all’indirizzo di posta elettronica
indicato dal Consigliere Comunale che ha aderito a tale forma di comunicazione con
assenso scritto
3. Alla consegna dell’avviso di convocazione trovano applicazione gli articoli 137 e seguenti
del Codice di procedura civile. In particolare, in caso di irreperibilità del Consigliere o di
altra persona legittimata, la consegna dell’avviso di convocazione, ai sensi dell’articolo
140 del Codice di procedura civile, si intende effettuata nel giorno di affissione dell’avviso
di deposito e di spedizione della notizia per raccomandata.
4. Qualora il Consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel
Comune di cui è consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.
5. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l’avvenuta
consegna dell’avviso di convocazione.
6. L’elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la
responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all’Albo
pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.
7. L’avviso di convocazione contiene l’indicazione del giorno e dell’ora dell’adunanza e della
sede, dove sarà tenuta, con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi.
8. L’avviso di convocazione precisa se l’adunanza ha carattere ordinario o straordinario e se
viene convocata d’urgenza e se in prima o in seconda convocazione. Il Consiglio è
normalmente convocato in adunanza ordinaria per l’esercizio delle funzioni e l’adozione
dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto. Nell’avviso viene indicato che gli
argomenti da trattare sono quelli elencati nell’ordine del giorno.
9. Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria quando la stessa sia richiesta al Sindaco
dalla maggioranza dei componenti della Giunta o da almeno un quinto dei Consiglieri.
L’adunanza deve essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta da
parte del Sindaco. La predisposizione dell’ordine del giorno della seduta spetta alla
Conferenza dei Capigruppo.
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10.
Il Consiglio è convocato d’urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed
indilazionabili che rendono necessaria l’adunanza, in questo caso la convocazione può aver
luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore e ogni deliberazione può essere differita
al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.
11.
Il Consiglio può essere riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco/Presidente, pur
fortemente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.
ART. 26 – Ordine del giorno.
1. L’elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne
costituisce l’ordine del giorno.
2. Spetta al Sindaco di stabilire, rettificare od integrare l’ordine del giorno con proprie
autonome decisioni, salvo l’obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto
comma.
3. L’iniziativa delle proposte da iscrivere all’ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta
ed ai Consiglieri comunali.
4. Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai Consiglieri
comunali, si osserva quanto stabilito sia dal precedente art. 21 che dal capo XIV del
presente Regolamento.
5. Gli argomenti sono indicati nell’ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con
definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza
l’oggetto.
6. Sono elencati distintamente nell’ambito dell’ordine del giorno, sotto l’indicazione “seduta
segreta”, gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all’art. 33. Tutti gli altri
argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
7. L’ordine del giorno è inserito od allegato all’avviso di convocazione del quale costituisce
parte integrante.
8. Le proposte da trattarsi in Consiglio devono essere presentate per iscritto, anche da un solo
Consigliere, accompagnate da una relazione illustrativa ed eventualmente dallo schema
della proposta che si intende sottoporre al Consiglio.
ART. 27 – Avviso di convocazione – Consegna – Termini
1. L’avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri
almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.
2. Per le adunanze straordinarie la consegna dell’avviso deve avvenire almeno tre giorni liberi
e interi prima di quello stabilito per la riunione.
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3. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per
calendario.
4. Per le adunanze convocate d’urgenza, l’avviso deve essere consegnato almeno 24 ore
prima di quella stabilita per la riunione. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da
trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all’ordine.
5. I motivi dell’urgenza delle convocazioni di cui al comma quarto possono essere sindacati
dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro
trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro stabilito dal Consiglio stesso.
L’avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri assenti dall’adunanza nel
momento in cui questo è stato deciso.
6. L’eventuale ritardata consegna dell’avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere
interessato partecipa all’adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.
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CAPO VIII
Ordinamento delle adunanze consiliari
ART. 28 – Deposito degli atti
1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno devono essere depositati
presso la Segreteria comunale nel giorno dell’adunanza e nei cinque giorni liberi
precedenti. Gli atti relativi alle adunanze convocate d’urgenza sono depositati almeno 24
ore prima della riunione.
2. L’orario di consultazione coincide con l’orario di servizio della Segreteria.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è
stata depositata entro i termini di cui ai precedenti comma, nel testo completo dei pareri di
cui all’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, corredata di tutti i documenti necessari per
consentirne l’esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d’ufficio richiamati o
citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.
4. All’inizio dell’adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala
dell’adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.
5. Per quanto attiene la consegna sugli atti di approvazione del bilancio di previsione e del
conto consuntivo si fa richiamo agli articoli 28 e 96 del vigente Regolamento di
contabilità.
ART. 29 – Adunanze di prima convocazione
1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene
almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune. (comma 1 art. 8 Statuto)
2. L’adunanza si tiene all’ora fissata nell’avviso di convocazione. Il numero dei presenti
viene accertato mediante l’appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui
risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel
numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l’appello quando tale numero risulta
raggiunto.
3. Nel caso in cui trascorsa un’ora da quella fissata nell’avviso di convocazione ed eseguito
l’appello sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente
deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l’adunanza.
4. Dopo l’appello effettuato all’inizio dell’adunanza, si presume la presenza in aula del
numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o
che si assentano dall’adunanza dopo l’appello sono tenuti a darne avviso al Segretario
comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in
numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può far
richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità,
disporre la ripetizione dell’appello. Nel caso che dall’appello risulti che il numero dei
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Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea
dell’adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo
appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a
quello prescritto per la validità dell’adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli
argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando
il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
5. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero
necessario a rendere legale l’adunanza.
ART. 30 –Adunanze di seconda convocazione
1. L’adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento
iscritto all’ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero
legale.
2. L’adunanza che segue ad una prima iniziatasi col numero legale dei presenti ed interrotta
nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, è pure essa di
seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima. Non è di seconda
convocazione la seduta che segue ad una regolare di prima convocazione.
3. Nell’adunanza di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque,
almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide purché
intervengano almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, escludendo dal calcolo il Sindaco.
4. Il giorno e l’ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. La
convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità
previste per la prima convocazione.
5. Quando l’avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l’ora per la
seconda, nel caso che essa si renda necessaria, resta obbligatorio rinnovare l’invito ai soli
consiglieri non intervenuti nella prima convocazione od assenti al momento in cui tale
seduta legalmente costituitasi fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati
almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.
6. Trascorsa un’ora da quella fissata per l’inizio della seduta di seconda convocazione ed ove
manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
7. In seconda convocazione non possono essere prese deliberazioni su materie per le quali la
legge o lo Statuto richiedano la presenza di un particolare numero di Consiglieri o
l’approvazione di una speciale maggioranza a meno che non si raggiunga quel particolare
numero dei presenti al momento della trattazione dell’affare o la speciale maggioranza al
momento della votazione.
8. Quando l’urgenza lo richieda, all’ordine del giorno di un’adunanza di seconda
convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell’ordine del giorno di
quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e
trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il
carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L’aggiunta di tali affari
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deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima
dell’adunanza.
9. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta
successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per
motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza
mantiene il carattere di “prima convocazione”.
ART. 31 – Partecipazione dell’Assessore non Consigliere
1. L’Assessore non Consigliere di cui al terzo comma dell’art. 33 della Legge 08 giugno
1990, n. 142, ed allo Statuto partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni
di relazione e diritto d’intervento, ma senza diritto di voto.
2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della
determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze
per le votazioni.
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CAPO IX
Pubblicità delle sedute
ART. 32 – Sedute pubbliche
1. Le sedute del Consiglio comunale sono, di regola, pubbliche.
2. Le sedute non possono essere mai pubbliche quando si debbono trattare questioni
concernenti le persone.
3. Le nomine dei membri di Commissioni, dei rappresentanti del Comune e di altri Enti e dei
Revisori dei Conti, si fanno in seduta pubblica ed a voto segreto, salvo quanto stabilito
all’art. 8 comma 3.
4. Si deliberano ugualmente in seduta pubblica, ma a voto palese, i ruoli organici del
personale e gli altri provvedimenti di carattere generale, anche se ad essi siano interessate
persone.
ART. 33 – Sedute segrete
1. La seduta del Consiglio comunale non può essere mai pubblica quando si debbono trattare
questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti sui meriti, demeriti, capacità,
comportamento pubblico e privato, moralità, o che comunque comportino valutazioni sulla
qualità delle persone.
2. Quando nella trattazione di un affare in seduta pubblica si inserisca una discussione
concernente la qualità e capacità di determinate persone o quando l’andamento della
discussione, pur non riguardando persone, determini motivi di ordine morale o di interesse
pubblico da far ritenere dannosa, per il Comune o per terzi, la sua continuazione in forma
pubblica, il Consiglio, su proposta motivata del Presidente ed a maggioranza di voti
espressi in forma palese, delibera il passaggio in seduta segreta, dandone atto a verbale con
espressa annotazione dei motivi.
3. Durante la seduta segreta possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio
comunale, il Segretario Comunale, il Vice Segretario, ed i responsabili dell’ufficio
interessati all’argomento – qualora presenti – vincolati al segreto d’ufficio.
ART. 34 – Adunanze “aperte”
1. Quando particolari motivi di ordine sociale e politico lo facciano ritenere opportuno, il
Sindaco, sentiti i Capigruppo, può indire l’adunanza “aperta” del Consiglio comunale,
nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dal secondo comma dell’art.
3 del presente regolamento.
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2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati, con i
Consiglieri Comunali, Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri
Comuni e delle forze sociali, sindacali, interessati ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena e prioritaria libertà di
espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei
rappresentanti come sopra invitati, perché portino il loro contributo di opinione e di
conoscenze e precisino al Consiglio comunale gli orientamenti delle parti sociali da loro
rappresentate.
4. Qualora tali particolari riunioni del Consiglio comunale si concludano con un voto che può
avere per oggetto una mozione, un ordine del giorno, una risoluzione od una petizione o,
infine, la nomina di una Commissione per rappresentare ad altre Autorità ed Enti gli
intendimenti del Consiglio sui problemi trattati, alle votazioni relative prendono parte solo
i Consiglieri Comunali, con esclusione degli altri presenti.
5. Durante le sedute “aperte” del Consiglio comunale non possono essere trattati affari di
ordinaria competenza istituzionale del Consiglio stesso.
ART. 35 – Registrazioni audio e video
1. Sono consentite le registrazioni effettuate con mezzi elettromeccanici e/o audiovisivi di tali
adunanze ai fini della sola attività documentale istituzionale del Comune. E’ possibile la
ripresa delle adunanze, in misura totale o parziale, a mezzo di magnetofoni, videocamere e
mezzi comunque idonei a tale scopo, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di
cronaca , dovuto a fatti ed episodi di rilevante attualità, da parte degli organi di
informazione, iscritti al registro del Tribunale competente per territorio, ai sensi della
vigente normativa in materia, previa autorizzazione del Sindaco. E’ tassativamente vietata
ogni altra attività di registrazione, sotto forma di audio e video, delle medesime adunanze,
aventi finalità di carattere privato. E’ facoltà del Presidente, nei casi di inottemperanza
rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l’allontanamento dei soggetti
inadempienti dell’aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.
21
CAPO X
Disciplina delle adunanze
ART. 36 – Comportamento dei Consiglieri
1. I Consiglieri comunali nella discussione degli argomenti hanno il più ampio diritto di
esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi, e censure, ma essi devono riguardare
atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico - amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità
personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell’educazione, della
prudenza e del civile rispetto, senza uso di parole sconvenienti e senza degenerare. Non è
consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l’onorabilità delle
persone.
3. Se un Consigliere turba l’ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati
nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all’ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima
seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve
interdirgli la parola fino alla conclusione dell’affare in discussione. Se il Consigliere
contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con
votazione in forma palese.
ART. 37 – Norme generali per gli interventi
1. I consiglieri partecipano alle adunanze nei posti loro assegnati e parlano dal loro banco
rivolti al Presidente ed al Consiglio.
2. Essi hanno, con le cautele di cui al precedente art. 36, assoluta libertà di esprimere le loro
opinioni ed i loro orientamenti politici ed amministrativi.
3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente, all’inizio del dibattito
od al termine dell’intervento di un collega, alzando la mano.
4. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra Consiglieri. Ove esse avvengono, il
Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al
dialogo e restituendola al Consigliere iscritto parlare.
5. I Consiglieri che hanno chiesto di parlare possono leggere il loro intervento, ma la lettura
non può eccedere la durata prevista dal successivo art. 43.
6. A nessuno è permesso interrompere chi sta parlando, salvo che al Presidente, per richiamo
al Regolamento o nel caso di cui al comma seguente.
22
7. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il
Presidente richiama all’ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli
inibisce di continuare a parlare.
8. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal Regolamento, può essere
interrotto per la sua continuazione in seduta successiva.
9. Il Consigliere Comunale può intervenire al dibattito, su una proposta all’ordine del giorno
della seduta, utilizzando la lingua friulana. Alla seduta partecipa un traduttore in possesso
di certificazione ex L.R. 29/07 art. 7, che, a richiesta di almeno un Consigliere e/o del
Segretario Comunale, provvede alla traduzione consecutiva in lingua italiana l’intervento
che, nei punti principali, viene riportato a verbale a cura del Segretario Comunale. Alla
deliberazione può, altresì, essere allegato il testo in friulano purchè presentato per iscritto
nella grafia ufficiale ex L.R. 29/07 art. 5 e firmato dal Consigliere interessato.
10. Nel caso in cui, per vari motivi, in aula non vi fosse la presenza di un traduttore come
prevista dal comma 9, il Consigliere Comunale, intervenuto in lingua friulana, consegna al
Segretario Comunale, la traduzione in lingua italiana per iscritto e firmata affinché venga
allegata all’atto. Nel caso di interventi solo verbali, il Consigliere Comunale, dopo
l’intervento in friulano, qualora necessario, riassume l’intervento in lingua italiana ed il
Segretario Comunale provvederà a riportare sinteticamente a verbale.
ART. 38 – Tumulto in aula
1. Quando sorga un tumulto nella sala delle adunanze e risultino vani i richiami del
Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a quando egli non riprende
il suo posto. Se, ripresa la seduta, il tumulto prosegue, il Presidente può nuovamente
sospenderla a tempo determinato, oppure toglierla definitivamente.
2. In quest’ultimo caso il Consiglio dovrà essere riconvocato a domicilio.
ART. 39 – Comportamenti del pubblico
1. I poteri per il mantenimento all’ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano
discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell’opera dei
Vigili Urbani. A tal fine almeno uno di essi è sempre comandato di servizio per le
adunanze del Consiglio comunale, alle dirette dipendenze del Presidente.
2. La forza pubblica non può entrare nell’aula se non a richiesta del Presidente e dopo che sia
stata sospesa o tolta la seduta.
3. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio deve restare nell’apposito spazio
allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di
assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal
Consiglio.
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4. Il Presidente dopo aver dato gli avvertimenti del caso, può ordinare l’immediata espulsione
di chiunque arrechi turbamento e non tenga un comportamento conforme a quanto indicato
al precedente comma e, nei casi più gravi, può ordinare l’arresto.
5. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta il Presidente
può disporre lo sgombero dell’aula da parte di tutti i disturbatori. Quindi, ove gravi motivi
di ordine pubblico lo impongano, con decisione motivata presa a maggioranza dal
Consiglio ed annotata a verbale, può essere disposta la prosecuzione della seduta a porte
chiuse.
6. Nessuna persona estranea può, salvo espressa decisione del Consiglio, accedere durante le
sedute alla parte dell’aula riservata al Consiglio stesso. Sono ammessi solo i dipendenti
dell’Ente responsabili dei servizi la cui presenza è richiesta per lo svolgimento della
seduta.
ART. 40 – Ammissione di responsabili dei singoli servizi in aula
1. Il Presidente, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più Consiglieri, può
invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e
quant’altro necessario.
2. Possono altresì essere invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi
per conto dell’Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai
Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l’aula restando
a disposizione se in tal senso richiesti.
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CAPO XI
Svolgimento delle sedute
ART. 41 – I Consiglieri scrutatori
1. All’inizio di ciascuna seduta, effettuato l’appello, il Presidente designa tre Consiglieri,
incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere rappresentata, con un
proprio Consigliere, fra gli scrutatori.
2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertati dal Presidente. Nel caso di
contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai
votanti e agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato
sia verificato con l’assistenza dei Consiglieri scrutatori.
3. L’assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il
Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
4. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l’esito della votazione è
stato verificato con l’intervento dei Consiglieri scrutatori.
ART. 42 – Ordine dei lavori
1. All’inizio dell’adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua eventuali
comunicazioni proprie e della Giunta sull’attività del Comune e sui fatti ed avvenimenti di
particolare interesse per la comunità.
2. Successivamente il Presidente inizia dalla discussione delle proposte iscritte all’ordine del
giorno, che vengono sottoposte a deliberazioni nell’ordine stesso nel quale sono elencate
nell’avviso di convocazione.
3. L’ordine di trattazione delle proposte può essere modificato, su proposta del Presidente o
di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. In caso di
opposizione, decide il Consiglio con votazione a maggioranza senza discussione.
4. La trattazione ed approvazione di ordini del giorno, di interrogazioni, interpellanze e
mozioni avviene nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni ed alla
stessa non può essere dedicata più di un’ora e mezza per ogni seduta.
5. L’Inno Nazionale può essere eseguito nell’aula consiliare del Comune di Spilimbergo:
a) durante la prima seduta di insediamento del Sindaco e della Giunta;
b) durante le cerimonie solenni (conferimento di: cittadinanze onorarie, onorificenze
locali, regionali ed internazionali);
c) se il Consiglio Comunale viene convocato nelle giornate istituite come festività
nazionali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 4 novembre)
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d) in tutti gli altri casi ritenuti di alto valore civile e/o militare.
Nei casi previsti dal comma 5 lett. d) , la richiesta da parte dei Consiglieri deve pervenire, di
norma, almeno tre giorni prima della seduta del Consiglio Comunale. Se tale richiesta
perviene dopo i tre giorni, con motivazione d’urgenza, può essere portata direttamente nella
seduta del Consiglio Comunale come mozione d’ordine.
La richiesta di cui al comma precedente viene accolta se almeno i 2/3 del Consiglio Comunale
ritiene valida la motivazione espressa dal/dai Consiglieri proponenti. La richiesta di cui al
punto precedente va posta ai voti come mozione d’ordine all’inizio della seduta consiliare.
ART. 43 – Norme per la discussione generale
1. Terminata l’illustrazione dell’argomento iscritto all’ordine del giorno da parte del relatore,
il Presidente dà la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, nell’ordine, procurando,
per quanto possibile, che si alternino oratori che sostengono opinioni diverse.
2. L’esame delle proposte formalmente articolate in più parti si inizia sempre con la
discussione delle singole parti delle proposte.
3. Se dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione nessuno domanda la
parola, la proposta viene messa in votazione.
4. Nella trattazione di uno stesso affare ciascun Consigliere Capogruppo (od altro Consigliere
incaricato di trattare l’argomento per il suo gruppo) può parlare due volte, la prima per non
più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque e solo per rispondere all’intervento di
replica del Sindaco o del relatore.
5. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più
di 10 minuti ciascuno
6. I termini di tempo previsti dai due comma precedenti sono raddoppiati per le discussioni
generali relative al bilancio, ai piani urbanistici e loro varianti, e per i Regolamenti
comunali.
7. Ciascun Consigliere ha poi il diritto d’intervenire per porre questioni pregiudiziali o
sospensive, per fatto personale, per richiamo al Regolamento od all’ordine dei lavori , con
interventi contenuti nel più breve tempo possibile e che comunque non eccedano i 10
minuti.
8. Nella discussione delle singole parti di una proposta, che segue ad una discussione
generale può intervenire un solo Consigliere per gruppo, la prima volta per non più di 10
minuti e la seconda per non più di cinque.
9. Trascorsi i termini di intervento fissati nel presente articolo, il Presidente, dopo aver
richiamato l’oratore a concludere, gli toglie la parola. In tal caso l’oratore può appellarsi al
Consiglio, precisando il tempo che chiede gli venga accordato per concludere il suo
intervento. Il Consiglio decide, senza discussione, a maggioranza dei voti.
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10. Il Sindaco e gli Assessori possono intervenire in qualunque momento della discussione,
per non più di 10 minuti ciascuno.
ART. 44 – Gli emendamenti
1. Sono considerati “emendamenti” le correzioni di forma, le sostituzioni, integrazioni e
modificazioni che si richiede vengano apportate alle proposte presentate.
2. Gli emendamenti devono essere presentati per scritto al Presidente, prima che inizi la
illustrazione di un argomento.
3. Quando si tratti di variazioni di lieve entità, esse possono venire presentate oralmente nel
corso della seduta, dettate a verbale al Segretario.
4. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al
momento in cui la discussione è chiusa. Da quel momento non sono più consentiti
interventi.
5. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale.
Si procede prima con gli emendamenti soppressivi e poi con quelli modificativi. Infine si
votano gli emendamenti aggiuntivi.
6. Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello principale.
ART. 45 – Questione pregiudiziale o sospensiva
1. La questione pregiudiziale si ha quando viene proposto che un argomento non debba
discutersi.
2. La questione sospensiva è una richiesta di rinvio della trattazione dell’argomento ad altra
seduta od al verificarsi di una scadenza determinata.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte anche da un solo
Consigliere, prima dell’inizio della discussione in merito, oppure nel corso della
discussione stessa.
4. Possono essere anche proposte nel corso della discussione, ma in tal caso la richiesta deve
essere avanzata in scritto e da non meno di tre Consiglieri.
5. Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire la
discussione nel merito.
6. Su di esse può parlare, oltre al proponente, un solo Consigliere per ciascun gruppo, per non
oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza, con votazione palese.
7. In caso di concorso di più questioni pregiudiziali o sospensive, su di esse ha luogo, con le
modalità di cui al precedente comma, un’unica discussione.
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ART. 46 – Richiami all’ordine del giorno
1. I richiami all’ordine del giorno hanno la precedenza sulla discussione principale.
2. Su tali richiami possono parlare il proponente ed un solo Consigliere rispettivamente
contro ed a favore, per non più di cinque minuti ciascuno.
ART. 47 – Fatto personale
1. Costituisce “fatto personale” l’essere attaccato sulla propria condotta o il sentirsi attribuire
fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisare in cosa esso si
concretizzi ed il Presidente decide se il fatto sussiste o meno.
3. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il
Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.
4. E’ facoltà del Presidente rinviare la discussione per fatto personale al termine della seduta.
5. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o
i Consiglieri che lo hanno provocato.
6. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di cinque
minuti.
ART. 48 – Dichiarazione di voto
1. A conclusione della discussione, ciascun Consigliere o un Consigliere per ogni gruppo può
fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell’orientamento proprio o del
proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti
2. Iniziata la votazione, non è concessa la parola fino alla proclamazione del voto.
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CAPO XII
Le votazioni
ART. 49 – Forme di votazione
1. L’espressione di voto è normalmente palese e si effettua, di regola, per alzata di mano.
2. Le deliberazioni a mezzo delle quali l’Amministrazione esercita una facoltà discrezionale
che importa l’apprezzamento e la valutazione di persone debbono essere adottate a
scrutinio segreto.
3. Alla votazione palese per appello nominale si procede solo nel caso in cui essa sia
espressamente richiesta da almeno tre Consiglieri e sempre che non sia prescritta la forma
segreta.
4. La richiesta di votazione per appello nominale deve essere formulata dopo che il
Presidente, chiusa la discussione, abbia dichiarato doversi passare ai voti e prima che egli
abbia invitato il Consiglio a votare per alzata di mano.
5. Non si può procedere in nessun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga
diversamente.
6. La votazione non può validamente aver luogo se durante la stessa i Consiglieri non siano
presentati nel numero necessario per rendere legale l’adunanza.
ART. 50 – Votazione in forma palese
1. Quando la votazione deve avvenire in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano.
2. Controllato l’esito della votazione il Presidente ne proclama il risultato.
3. Tali votazioni sono soggette a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo
Consigliere, purché immediatamente dopo la loro effettuazione.
4. Se anche dopo la controprova uno o più Consiglieri manifestino dubbio o effettuino
contestazioni sull’esito della votazione, il Presidente dispone che la stessa sia
definitivamente ripetuta per appello nominale.
ART. 51 – Votazione per appello nominale
1. Nel caso in cui si voti per appello nominale, il Presidente indica chiaramente il significato
del “sì” e del “no”.
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2. Il Segretario esegue l’appello, a cui i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il
risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l’assistenza del
Segretario stesso.
3. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a
verbale.
ART. 52 – Ordine delle votazione
1. Su ogni argomento l’ordine della votazione è stabilito come segue:
1) La votazione sulla questione pregiudiziale, che comporti la rinuncia alla
discussione dell’affare o il non passaggio alla votazione sullo stesso, si effettua
rispettivamente prima di adottare qualsiasi deliberazione su di esso;
2) La votazione sulla proposta di sospensione di un affare si effettua dopo che la
stessa sia stata presentata e si siano espressi, su di essa, per non più di cinque
minuti, il Presidente od un Assessore per la Giunta ed un Consigliere per ogni
gruppo;
3) Le proposte di emendamento si votano nell’ordine di cui appresso:
a) emendamenti soppressivi,
b) emendamenti modificativi,
c) emendamenti aggiuntivi;
4) per i provvedimenti composti di varie parti, commi ed articoli, quando almeno
tre Consiglieri hanno chiesto che siano votati per divisione, la votazione
avviene su ciascuna parte della quale sia demandata la suddivisione,
nell’ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
5) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti e modifiche
vengono conclusivamente votati nel loro testo definitivo, risultante dallo
schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
2. Quando per gli schemi di provvedimenti proposti dalla Giunta non vengono approvate
proposte di modifica o non vi è discussione, la votazione s’intende avvenuta sul testo
originale proposto e depositato.
ART. 53 – Votazioni segrete
1. Quando sia previsto per legge, statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il
voto, l’apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone, si
deve procedere alla votazione mediante scrutinio segreto a mezzo di schede come
appresso:Quando per legge sia prescritto di procedere alla votazione mediante scrutinio
segreto o su richiesta approvata dal Consiglio, essa viene effettuata, a seconda dei casi, a
mezzo di schede, come espresso:
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a) le schede sono predisposte dalla Segreteria comunale e debbono essere in bianco,
con timbro del Comune, tutte uguali di colore, tipo e formato, prive di piegature od
abrasioni che possano costituire segno di riconoscimento;
b) se si tratta di nomine che implicano da parte dei Consiglieri la scelta delle persone
da eleggere, ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che si vogliono
nominare, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al
Consiglio.
2. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero come sopra previsto, sono considerati
come non scritti, iniziando nell’ordine.
3. Quando la legge, gli statuti o i regolamenti stabiliscano che fra i nominandi debba esservi
una rappresentanza predeterminata delle maggioranze e delle minoranze e non siano
precisate espressamente le norme per disciplinare l’elezione, il Presidente stabilisce le
modalità della votazione in modo che siano assicurate correttamente tali rappresentanze.
Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome ed in tal caso restano eletti
ai posti da ricoprire coloro che riportino il maggior numero di voti
4. Quando per i nominativi da votare sussistono difficoltà di identificazione per omonimi, i
Consiglieri indicheranno nella scheda, oltre il nome e cognome votato, anche la data di
nascita del candidato.
5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
6. Terminata la votazione il Presidente, con l’assistente degli scrutatori e del Segretario,
procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.
7. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo verbalmente al
Presidente, affinché se ne prenda atto a verbale.
8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, che è
costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
9. Nel caso di irregolarità e comunque quando il numero dei voti validi risulti superiore a
quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l’immediata ripetizione.
10. Il carattere “segreto” della votazione deve espressamente risultare dal verbale nel quale
deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state compiute con il controllo dei
Consiglieri scrutatori.
ART. 54 – Esito delle votazioni
1. Salvo che per i casi, espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, nei quali si richiede
un “quorum” speciale di maggioranza, ogni deliberazione del Consiglio s’intende
approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, ossia un numero di
voti pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la
maggioranza assoluta corrisponde al numero che, moltiplicato per due supera di uno il
numero dei votanti..
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2. I Consiglieri che intendono astenersi dalla votazione si computano nel quorum legale per
rendere valida l’adunanza, ma non vengono computati per stabilire il quorum dei votanti.
3. Nel caso di votazione a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle si computano per
determinare la maggioranza dei votanti.
4. Dopo l’annuncio dei voti riportati a favore e contro del provvedimento in trattazione, il
Presidente conclude il suo intervento con la formula: “Il Consiglio ha approvato” oppure
“Il Consiglio non ha approvato”.
5. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.
6. Salvo in casi particolari espressamente previsti dalla legge, una proposta non approvata o
respinta non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e di
votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in adunanza successiva.
7. Nel verbale di delibera viene indicato esattamente il numero dei presenti, dei votanti, degli
astenuti, dei voti favorevoli e dei voti contrari alla proposta.
ART. 55 – Divieto di interventi durante le votazioni
1. Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi.
2. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni del regolamento, relativi alle
modalità delle votazioni in corso.
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CAPO XIII
Conclusione delle sedute
ART. 56 – Ora di chiusura delle sedute
1. Di norma la durata del Consiglio comunale non può essere superiore a cinque ore;
eventualmente, il Consiglio può decidere, all’inizio o nel corso di una seduta, di continuare
i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari
iscritti all’ordine del giorno o in quelli che hanno particolare importanza od urgenza.
ART. 57 – Rinvio della seduta ad altro giorno
1. Quando all’ora prevista per la chiusura della discussione non sia stata ultimata la
trattazione degli affari iscritti all’ordine del giorno e ove nell’avviso di convocazione ne sia
stata prevista la prosecuzione nei giorni successivi già stabiliti, il Presidente sospende la
seduta ed avverte che la stessa proseguirà nel giorno stabilito, all’ora fissata.
2. Nel caso che nell’avviso non sia stata prevista la possibilità di prosecuzione in altro giorno
già fissato, il Consiglio dovrà essere riconvocato con l’osservanza delle formalità di rito di
cui all’art. 25 del presente Regolamento.
ART. 58 – Termine della seduta
1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno il Presidente
dichiara conclusa la seduta.
2. Quando si giunge all’ora fissata per la conclusione della seduta, viene continuata e
conclusa la trattazione dell’affare in discussione e si procede alla votazione sullo stesso,
effettuata la quale il Presidente dichiara terminata l’adunanza e precisa se la stessa
proseguirà il giorno già stabilito nell’avviso di convocazione oppure avverte che il
Consiglio verrà riconvocato a domicilio per completare la trattazione degli affari rimasti.
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CAPO XIV
Interrogazioni ed interpellanze. ordini del giorno, mozioni e risoluzioni
ART. 59 – Diritto di presentazione
1. I Consiglieri possono presentare interrogazioni ed interpellanze, ordini del giorno e
mozioni e proporre risoluzioni su argomenti che riguardano direttamente l’attività del
Comune o che interessano in senso generale o su temi particolari la vita politica, sociale,
economica e culturale della popolazione.
2. Gli ordini del giorno, mozioni e proposte di risoluzioni su fatti di particolare rilievo
possono essere presentati all’inizio della seduta al Sindaco.
3. Le interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni debbono essere
sempre formulate per iscritto e firmate dal proponente. Quando riguardino argomenti
identici, connessi o analoghi, possono essere svolte contemporaneamente.
ART. 60 – Contenuto della interrogazione
1. L’interrogazione consiste nella richiesta scritta rivolta al Sindaco od alla Giunta per avere
informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato.
2. L’interrogazione deve essere sempre formulata in modo chiaro, conciso ed in termini
corretti. L’interrogazione deve pervenire al Sindaco entro i termini di convocazione della
seduta del Consiglio nella quale si intenda ottenere risposta.
3. Quando l’interrogazione ha carattere urgente può essere effettuata anche durante
l’adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Il
Consigliere interrogante rimette copia del testo al Presidente e ne dà diretta lettura al
Consiglio. Il Sindaco, o l’Assessore delegato per materia, possono dare risposta immediata
se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario si riservano di dare risposta
all’interrogante nel Consiglio successivo o scritta entro venti giorni.
ART. 61 – Contenuto delle interpellanze
1. L’interpellanza consiste nella domanda scritta fatta al Sindaco o alla Giunta per conoscere i
motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono stati adottati taluni provvedimenti o
trattati determinati affari.
2. Essa può inoltre richiedere al Sindaco o alla Giunta che precisino al Consiglio gli
intendimenti con i quali essi si prefiggono di operare in merito ad un determinato fatto o
problema.
3. Per la presentazione delle interpellanze si osservano le modalità ed i termini previsti nel
precedente articolo per le interrogazioni.
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ART. 62 – Discussione delle interrogazioni e delle interpellanze
1. La trattazione delle interrogazioni ed interpellanze avviene nella parte iniziale della seduta
pubblica, dopo le comunicazioni.
2. Prima vengono trattate le interrogazioni e poi le interpellanze, nell’ordine cronologico di
presentazione.
3. Lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze non potrà occupare più di un’ora
e mezza per ogni adunanza consiliare.
4. Se il Consigliere proponente non sia presente al momento della discussione della sua
interrogazione od interpellanza, questa si intende ritirata, salvo che il presentatore non ne
abbia chiesto il rinvio della trattazione ad altra adunanza.
5. Le interrogazioni od interpellanze sono lette al Consiglio dal proponente, il Presidente può
dare direttamente risposta o demandare la stessa all’Assessore delegato per materia.
6. La risposta deve essere contenuta entro il tempo di dieci minuti.
7. Può replicare ad essa solo il Consigliere interrogante, o interpellante per dichiarare se sia
soddisfatto o meno e per quali ragioni e, comunque, contenendo il suo intervento entro il
tempo di cinque minuti.
8. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco o
dell’Assessore delegato.
9. Nel caso che l’interrogazione od interpellanza sia stata presentata da più Consiglieri, il
diritto di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.
10. Le interrogazioni ed interpellanze relative a fatti strettamente connessi fra loro vengono
trattate contemporaneamente.
11. Trascorso il tempo di un’ora e mezza dall’inizio della trattazione delle interrogazioni ed
interpellanze, il Presidente fa concludere la discussione di quella che a quel momento è in
esame e rinvia poi le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del
Consiglio Comunale.
12. Le interrogazioni ed interpellanze riguardanti un particolare affare o mozione già iscritte
all’ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell’affare o
mozione cui si riferiscono.
13. Quando i Consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal
Sindaco normalmente entro 10 giorni dalla richiesta, e l’interrogazione od interpellanza
non viene iscritta all’ordine del giorno del Consiglio.
14. L’interpellanza può essere mutata, dopo il suo svolgimento, su richiesta dell’interpellante,
in mozione.
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ART. 63 – Gli ordini del giorno
1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un voto politico-amministrativo su
fatti o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali od
internazionali, che investono problemi politico-sociali di carattere generale.
2. Sono presentati, in scritto, nei termini di cui al precedente art. 59 del presente
Regolamento.
3. Il Consigliere proponente legge l’ordine del giorno e lo illustra per non più di dieci minuti.
Subito dopo intervengono il Sindaco od un Assessore per precisare la posizione della
Giunta e le eventuali risultanze emerse nella riunione della Conferenza dei Capigruppo
prevista dal precedente art. 7, seguono gli interventi dei Consiglieri, ciascuno per un
massimo di cinque minuti.
4. A conclusione della discussione l’ordine del giorno viene posto in votazione.
5. La trattazione degli ordini del giorno deve rientrare nel limite massimo di un’ora e mezza
di tempo a disposizione di ciascuna seduta, secondo quanto fissato dal precedente art. 61,
salvo che non siano attinenti ad un argomento posto all’ordine del giorno.
6. Il Consiglio stabilisce, tenuto conto delle proposte formulate dal presentatore, le forme di
pubblicità da darsi agli ordini del giorno approvati a chi devono essere inviati gli ordini del
giorno approvati, e la pubblicità da dare agli stessi.
7. Il Sindaco dispone in conformità a tali decisioni.
ART. 64 – Le mozioni
1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione inerente la materia di
competenza del Consiglio comunale.
2. Può contenere la richiesta di un dibattito politico-amministrativo su argomenti connessi ai
compiti del Comune, al fine di pervenire a decisioni su di essi.
3. La mozione può avere infine per scopo la formulazione di un voto generico circa i criteri
seguiti o che si vogliono seguire nella trattazione di determinati affari e può concludersi
con un giudizio che si intende promuovere dai Consiglieri in merito a particolari decisioni,
atteggiamenti o posizioni assunte dal Sindaco o dalla Giunta.
4. La mozione deve essere presentata in scritto e può essere avanzata da ogni Consigliere.
5. Se viene presentata almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza del
Consiglio, essa è parificata alle proposte d’iniziativa consiliare e come tale deve essere
corredata dai prescritti pareri fatti salvi gli eventuali pareri previsti dall’art. 53, c. 1 della
Legge 8 giugno 1990 n. 142 come riformulato dall’art. 13, c. 3 della Legge 3 agosto 1999
n. 265.
6. Le mozioni comportano l’adozione di un voto deliberativo, a conclusione del dibattito.
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7. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti che vengono discussi e votati
osservando le norme generali del presente regolamento.
8. La discussione delle mozioni è successiva alle interrogazioni e interpellanze ed è regolata
dalle norme del presente capo.
ART. 65 – Le risoluzioni
1. Il Sindaco, la Giunta ed ogni Consigliere possono proporre risoluzioni dirette a manifestare
orientamenti o a definire indirizzi del Consiglio su specifici argomenti connessi con un
affare in trattazione.
2. Vengono discusse e votate durante la seduta ed impegnano il Consiglio e la Giunta a
comportarsi conseguentemente.
ART. 66 – La mozione d’ordine
1. La mozione d’ordine è il richiamo verbale inteso ad ottenere che nel modo di presentare,
discutere ed approvare, votando, una deliberazione, siano osservate la Legge ed il presente
regolamento. Il Presidente decide se il richiamo sia giustificato e da accogliersi e provvede
quindi di conseguenza.
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Capo XV
Verbali delle adunanze
ART. 67 – Redazione
1. Il verbale delle adunanze costituisce l’unico atto pubblico valido a documentare la volontà
espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale.
2. Il Segretario Comunale, salvo i casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, cura la
redazione dei processi verbali delle adunanze consiliari. Per la compilazione degli stessi il
Segretario è coadiuvato dal Vice Segretario.
ART. 68 – Contenuto
1. I processi verbali debbono dare fedele resoconto dell’andamento della seduta consiliare e
riportare i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della
deliberazione ed il numero dei presenti, votanti, astenuti, voti favorevoli e contrari su ogni
proposta.
2. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la
votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
3. I processi verbali indicano i punti principali della discussione, ma in modo tale che siano
chiari i concetti espressi da ciascun oratore, che può intervenire in lingua friulana, come
previsto al precedente art. 37 comma 9.
4. Quando gli interessati ne facciano espressa richiesta al Presidente, i loro interventi
vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire
al Segretario, dopo la sua lettura al Consiglio.
5. Nel caso di brevi dichiarazioni, le stesse possono essere, seduta stante, dettate al segretario
per la loro integrale iscrizione a verbale.
6. Eventuali ingiurie, calunnie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono
mai essere riportate a verbale.
7. Tuttavia, ove il Presidente od un Consigliere che si ritiene offeso ne facciano richiesta, le
stesse possono, in modo conciso, essere iscritte a verbale, con l’indicazione di chi ne ha
fatto richiesta.
8. Il verbale della seduta segreta deve essere steso in modo da conservare, nella forma più
concisa, menzione di quanto viene discusso, senza scendere in particolari che possono
recare danno alle persone, salvi i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente
giudizi sul loro operato.
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9. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il
verbale deve essere compilato in modo che non siano compromessi gli interessi stessi
rispetto ai terzi.
ART. 69 – Firma dei verbali
1. I processi verbali delle adunanze consiliari sono firmati, dopo la compilazione ed a
chiusura del testo relativo a ciascuna riunione, dal Presidente e dal Segretario.
2. La firma del Segretario comunale attesta l’esattezza e l’autenticità del verbale, redatto
esclusivamente in lingua italiana, salve le rettificazioni che potranno esservi apportate in
sede di lettura e approvazione dello stesso nella successiva seduta del Consiglio.
3. La firma del Presidente completa la regolarità del processo verbale.
4. L’atto ufficiale approvato dal Consiglio Comunale e pubblicato all’albo è redatto
esclusivamente in lingua italiana ed è solo in tale lingua che assume valore legale,
manifestando la volontà dell’organo collegiale istituzionale che l’ha adottato.
ART. 70 – Deposito, rettifiche ed approvazione
1. I verbali vengono messi a disposizione dei Capigruppo che possono ritirarne copia al
momento, trascorsi dieci giorni dal Consiglio cui si riferiscono.
2. I verbali vengono depositati a disposizione dei Consiglieri cinque giorni prima
dell’adunanza in cui saranno sottoposti ad approvazione.
3. Detti verbali vengono dati per letti e approvati nella seduta consiliare successiva.
4. Se un Consigliere intende proporre modificazioni od integrazioni al verbale, deve farlo
formulando esattamente i termini di quanto intende che sia cancellato od inserito a verbale.
5. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella
discussione dell’argomento di cui trattasi
6. Formulata una proposta di rettifica, il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi
siano opposizioni alla stessa.
7. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta di rettifica si intende approvata.
8. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare, oltre il proponente, un Consigliere a
favore ed uno contro la proposta, ciascuno per cinque minuti. Dopo tali interventi il
Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
9. Delle proposte di rettifica accolte ed approvate si prende atto nel verbale della seduta in
corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce nel
verbale della seduta cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma
del Segretario comunale e portano l’indicazione della data della seduta nella quale sono
state approvate.
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10. I processi verbali delle sedute del Consiglio comunale sono depositati nell’archivio
comunale a cura del Segretario comunale.
11. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunte dai predetti verbali appartiene alla
competenza del Segretario comunale.
ART. 71 – Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento, che sostituisce ed abroga ogni precedente normativa comunale in
materia, entrerà in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la relativa deliberazione di
approvazione.
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INDICE
pag.
CAPO I - Disposizioni preliminari ...................................................................................................................... 1
ART. 1 - Regolamento – finalità (riserva di legge)
ART. 2 – Diffusione
ART. 3 – La sede delle adunanze
CAPO II - Il Presidente ........................................................................................................................................ 2
ART. 4 – Presidenza delle adunanze
ART. 5 – Compiti e poteri del Presidente
CAPO III - I gruppi consiliari.............................................................................................................................. 3
ART. 6 - Costituzione
ART. 7 – Conferenza dei Capigruppo
CAPO IV - Commissioni consiliari permanenti ................................................................................................. 5
ART. 8 – Costituzione e composizione
ART. 9 – Presidenza e convocazione delle Commissioni
ART. 10 – Funzionamento delle Commissioni
ART. 11 – Funzioni delle Commissioni
ART. 12 – Segreteria delle Commissioni, verbali delle sedute, pubblicità dei lavori
CAPO V- -I Consiglieri Comunali ....................................................................................................................... 8
ART. 13 – Divieto di mandato imperativo – Responsabilità personale
ART. 14 – Conferimento di incarichi speciali
ART. 15 – Indennità di presenza e rimborso spese
ART. 16 – Astensione obbligatoria
ART. 17 – Esenzione da responsabilità
ART. 18 – Dimissioni (art. 31 c. 2 bis della L. 142/90)
ART. 19 – Partecipazione alle sedute
ART. 20 – Nomine ed incarichi
CAPO VI - I diritti .............................................................................................................................................. 11
ART. 21 – Diritto d’iniziativa
ART. 22 – Richiesta di convocazione del Consiglio
ART. 23 – Diritto d’informazione e di accesso agli atti amministrativi
ART. 24 – Diritto al rilascio di copie di atti e documenti
Capo VII - Organizzazione delle sessioni e delle sedute del Consiglio............................................................ 14
ART. 25 – Convocazione del Consiglio
ART. 26 – Ordine del giorno.
ART. 27 – Avviso di convocazione – Consegna – Termini
CAPO VIII - Ordinamento delle adunanze consiliari...................................................................................... 17
ART. 28 – Deposito degli atti
ART. 29 – Adunanze di prima convocazione
ART. 30 –Adunanze di seconda convocazione
ART. 31 – Partecipazione dell’Assessore non Consigliere
CAPO IX - Pubblicità delle sedute .................................................................................................................... 20
ART. 32 – Sedute pubbliche
ART. 33 – Sedute segrete
ART. 34 – Adunanze “aperte”
ART. 35 – Registrazioni audio e video
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CAPO X - Disciplina delle adunanze ................................................................................................................. 22
ART. 36 – Comportamento dei Consiglieri
ART. 37 – Norme generali per gli interventi
ART. 38 – Tumulto in aula
ART. 39 – Comportamenti del pubblico
ART. 40 – Ammissione di responsabili dei singoli servizi in aula
CAPO XI - Svolgimento delle sedute ................................................................................................................. 25
ART. 41 – I Consiglieri scrutatori
ART. 42 – Ordine dei lavori
ART. 43 – Norme per la discussione generale
ART. 44 – Gli emendamenti
ART. 45 – Questione pregiudiziale o sospensiva
ART. 46 – Richiami all’ordine del giorno
ART. 47 – Fatto personale
ART. 48 – Dichiarazione di voto
CAPO XII - Le votazioni .................................................................................................................................... 29
ART. 49 – Forme di votazione
ART. 50 – Votazione in forma palese
ART. 51 – Votazione per appello nominale
ART. 52 – Ordine delle votazione
ART. 53 – Votazioni segrete
ART. 54 – Esito delle votazioni
ART. 55 – Divieto di interventi durante le votazioni
CAPO XIII - Conclusione delle sedute .............................................................................................................. 33
ART. 56 – Ora di chiusura delle sedute
ART. 57 – Rinvio della seduta ad altro giorno
ART. 58 – Termine della seduta
CAPO XIV - Interrogazioni ed interpellanze. ordini del giorno, mozioni e risoluzioni................................ 34
ART. 59 – Diritto di presentazione
ART. 60 – Contenuto della interrogazione
ART. 61 – Contenuto delle interpellanze
ART. 62 – Discussione delle interrogazioni e delle interpellanze
ART. 63 – Gli ordini del giorno
ART. 64 – Le mozioni
ART. 65 – Le risoluzioni
ART. 66 – La mozione d’ordine
Capo XV - Verbali delle adunanze .................................................................................................................... 38
ART. 67 – Redazione
ART. 68 – Contenuto
ART. 69 – Firma dei verbali
ART. 70 – Deposito, rettifiche ed approvazione
ART. 71 – Entrata in vigore
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