La compilazione degli studi di settore per i soggetti multiattività
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La compilazione degli studi di settore per i soggetti multiattività
La compilazione degli studi di settore per i soggetti multiattività a cura di Antonio Gigliotti Con l’entrata in vigore del D.M. 11.02.2008, il contribuente che esercita più attività non è più tenuto alla presentazione del modello “annotazione separata” ai fini della compilazione degli studi di settore . Il soggetto multiattività si trova ora a dover compilare un apposito quadro degli studi di settore definito “Imprese multiattività”. Vediamo come avviene tale compilazione. Premessa Dal periodo d’imposta 2007, non esiste più l’obbligo della compilazione del modello relativo all’annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per i soggetti che esercitano due o più attività d’impresa (c.d. “imprese multiattività”), ovvero, che svolgono l’attività d’impresa in più punti (c.d. “multipunto”). Il D.M. 11.02.2008 ha infatti previsto che “A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e' abrogato il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 25 marzo 2002 riguardante «Criteri di applicazione degli studi a imprese multipunto e multiattivita» e successive integrazioni. Sono altresì abrogati i provvedimenti del direttore generale del Dipartimento delle Entrate del 24 dicembre 1999, recante «Modalità di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore» e del direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 giugno 2001 recante «Modifiche concernenti le modalità di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore»”. In luogo dell’applicazione del modello studi di settore “Annotazione separata” il contribuente sarà ora tenuto a compilare il modello dello studi di settore dell’attività prevalente, indicando nel quadro “Imprese multiattività” i ricavi relativi alle attività secondarie qualora questi superino il 20% dei ricavi totali. Per capire cosa deve fare il contribuente vediamo la differenza tra la disciplina in vigore fino al periodo d’imposta 2006 e le nuove regole in vigore a partire dal periodo d’imposta 2007. www.commercialistatelematico.com 1 Disciplina in vigore fino al periodo d’imposta 2006 (Annotazione separata) Fino al periodo d’imposta 2006 i contribuenti che esercitavano: due o più attività d’impresa per le quali trovavano applicazione gli studi di settore (c.d. imprese multiattività); ovvero una o più attività, per le quali trovavano applicazione gli studi di settore in diverse unità di produzione o di vendita (c.d. imprese multipunto); erano tenute alla compilazione del modello studi di settore “annotazione separata”. Tali contribuenti unitamente al Modello Unico 2007 dovevano, pertanto, compilare e presentare: il modello M per l’annotazione separata dei ricavi; i tradizionali modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore; il modello N per l’acquisizione dei dati promiscui relativi al personale addetto all’attività e gli elementi contabili. Attenzione Non erano tenuti all’annotazione separata i contribuenti che esercitavano due o più attività d’impresa non rientranti nel medesimo studio di settore, nel caso in cui l’importo dei ricavi conseguiti nel periodo d’imposta, relativo alle attività non prevalenti, fosse non superiore al 20% dell’ammontare complessivo dei ricavi conseguiti nello stesso periodo. Se, invece, le singole attività non prevalenti rientranti in diversi studi non raggiungevano singolarmente il 20% ma complessivamente superavano tale percentuale, non si effettuavano annotazioni separate ma si applicava lo studio dell’attività prevalente. In deroga a tale principio il contribuente poteva rientrare nel meccanismo di applicazione dell’annotazione separata se volontariamente si provvedeva ad annotare separatamente i ricavi relativi alle attività esercitate. www.commercialistatelematico.com 2 Esempio 1 Un imprenditore svolgeva due attività: l’attività prevalente appartenente allo studio TD30U da cui conseguiva ricavi pari all’75% del totale; un’attività secondaria appartenente allo studio TG61U da cui conseguiva ricavi pari al 25% del totale. In questo caso visto che l’attività secondaria aveva una incidenza sul totale maggiore del 20%, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore fino al periodo d’imposta 2006 il contribuente era tenuto alla compilazione degli studi di settore “annotazione separata“. Esempio 2 Riprendiamo in esame l’esempio sopraesposto. Qualora i ricavi conseguiti dalle due attività fossero stati: attività prevalente 85% dei ricavi totali; attività secondaria 15% dei ricavi totali; l’incidenza dell’attività secondaria era superiore al 20% pertanto, secondo quanto previsto dalla disciplina in vigore fino al periodo d’imposta 2006 il contribuente non era tenuto alla compilazione studi di settore “annotazione separata”, ma si limitava a compilare lo studio di settore dell’attività prevalente prendendo in considerazione i dati strutturali e contabili che si riferivano a tutte le attività svolte. Esempio 3 Un’impresa multiattività conseguiva ricavi complessivi pari a 100. Dall’attività prevalente, studio di settore TD30U, i ricavi conseguiti erano pari all’86%; per la prima attività secondaria, studio di settore TM01U, i ricavi conseguiti erano pari al 10%; per la seconda attività secondaria, studio di settore TG61D, ricavi conseguiti erano pari al 4%. I ricavi conseguiti dalle attività secondarie non superavano il 20% dei ricavi totali. Secondo quanto previsto dalla normativa in vigore fino al periodo d’imposta 2006, pertanto, il contribuente doveva applicare lo studio relativo all’attività prevalente, cioè lo studio TD30U, dal quale conseguiva l’86% dei ricavi complessivi, prendendo in considerazione i dati strutturali e contabili che si riferivano a tutte le attività svolte. www.commercialistatelematico.com 3 Esempio 4 Un’impresa multiattività svolgeva le tre seguenti attività: attività di “Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio” studio di settore SM87U da cui conseguiva ricavi pari all’70% dei ricavi totali; attività di “Commercio all'ingrosso di tappeti” studio di settore SM88U da cui conseguiva ricavi pari al 15% dei ricavi totali; attività di “Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca” studi di settore SM88U da cui conseguiva ricavi pari al 15% dei ricavi totali. In questo caso il contribuente era tenuto a compilare gli studi di settore “annotazione separata” in quanto i ricavi conseguiti dall’attività prevalente erano pari all’70%, mentre i ricavi derivanti dalle attività rientranti nello studio di settore SM88U erano pari al 30% (15% “Commercio all'ingrosso di tappeti” + 15% “Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca”) Contribuente “multipunto” e “multiattività” Con riferimento all’ipotesi in cui fossero svolte più attività per le quali erano applicabili studi di settore diversi in più punti di produzione o vendita, il contribuente doveva attenersi alle prescrizioni contenute nel decreto 24 dicembre 1999. Più precisamente il contribuente era tenuto alla separata annotazione dei ricavi e degli altri componenti rilevanti (componenti contabili ed extracontabili, ossia i dati strutturali) riferibili ai diversi punti di produzione e vendita. All’interno di ciascun punto di produzione e vendita, poi, annotava separatamente i ricavi afferenti alle diverse attività svolte mentre provvedeva alla distinta registrazione degli altri componenti solo se l’importo dei ricavi relativo alle attività non prevalenti conseguito nel periodo d’imposta precedente in quel punto di produzione o vendita fosse superiore al 20% dell’ammontare complessivo dei ricavi realizzati nello stesso periodo nel medesimo punto di produzione e vendita. I soggetti “multipunto” e “multiattività” avevano anche la facoltà e non l’obbligo di rilevare i cosiddetti passaggi interni nei casi in cui beni e/o servizi imputati ad una attività o ad un punto di produzione o di vendita fossero utilizzati anche nell’esercizio delle altre attività esercitate o degli altri luoghi di svolgimento dell’attività. www.commercialistatelematico.com 4 Disciplina in vigore dal periodo d’imposta 2007 Come esposto in premessa a partire dal periodo d’imposta 2007 la disciplina degli studi di settore annotazione separata è stata completamente rivista dal D.M. 11.02.2008. La necessità di procedere ad una revisione della previgente disciplina è da ricercare nelle difficoltà emerse in sede di pratica applicazione, dovuta alla complessità della normativa e della modulistica di riferimento. D’altra parte, la complessità della materia è stata riconosciuta dalla stessa Agenzia delle Entrate con la recentissima circ. n. 31/E del 1° aprile 2008. Occorre innanzitutto segnalare che, rispetto alle precedenti previsioni, le nuove norme prevedono: il solo obbligo di annotazione separata dei ricavi relativi alle diverse attività esercitate, con la precisazione che devono essere annotati separatamente anche i ricavi derivanti dall’attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso oggetto; tale obbligo riguarda solo i contribuenti che esercitano due o più attività di impresa per almeno una delle quali risultino approvati gli studi di settore. Al contrario, confrontando le nuove norme con quelle precedentemente vigenti, può tornare utile evidenziare che: non è più necessario, per far sorgere detto obbligo di annotazione, che per tutte le attività esercitate trovino applicazione gli studi di settore; l’annotazione separata si limita ai soli ricavi e non riguarda più anche le componenti contabili ed extracontabili, ossia quei dati strutturali rilevanti per l’applicazione degli studi di settore. Per quanto riguarda la compilazione degli studi di settore secondo quanto previsto dalla nuova disciplina i soggetti che esercitano più attività rientranti in diversi studi di settore sono tenuti alla compilazione dello studio di settore dell’attività prevalente. www.commercialistatelematico.com 5 Compilazione dello studio di settore dell’attività prevalente Per attività prevalente si intende il complesso di attività considerate nel medesimo studio di settore, da cui derivano la maggiore entità di ricavi in un periodo d’imposta. I contribuenti che esercitano più attività d’impresa devono innanzitutto valutare se due o più delle attività esercitate sono comprese nello stesso studio di settore; in tale ipotesi, ai fini della determinazione dell’attività prevalente, si devono sommare i ricavi provenienti dalle attività che, seppur contraddistinte da diversi codici d’attività, rientrano nel campo di applicazione del medesimo studio di settore. Esempio 5 Un contribuente esercita le seguenti attività: lavaggio auto: codice attività 45.20.91 studio di settore SG96U; riparazione meccaniche di autoveicoli: codice attività 45.20.10 studio di settore TG31U. Dall’attività lavaggio auto il contribuente consegue ricavi per € 40.000 mentre dall’attività riparazione meccaniche di autoveicoli i ricavi conseguiti sono pari a 60.000 €. L’attività prevalente in questo caso è quella relativa allo studio di settore TG31U. Esempio 6 Un contribuente esercita le seguenti attività: lavaggio auto: codice attività 45.20.91 studio di settore SG96U; traino e soccorso stradale codice attività 52.21.60 studio di settore SG96U; riparazione meccaniche di autoveicoli: codice attività 45.20.10 studio di settore TG31U. Dall’attività lavaggio auto il contribuente consegue ricavi per € 35.000, dall’attività di traino e soccorso stradale i ricavi conseguiti è pari a 35.000 mentre dall’attività riparazione meccaniche di autoveicoli i ricavi corrispondono a 60.000 €. In questo caso per individuare l’attività prevalente bisogna considerare i ricavi del lavaggio auto e di traino e soccorso stradale unitamente in quanto rientranti nello stesso studio di settore. www.commercialistatelematico.com 6 Di conseguenza: studio di settore SG96U ricavi = 35.000 (lavaggio auto) + 35.000 (traino e soccorso) = 70.000; studio di settore TG31U = (riparazione meccaniche di autoveicoli) = 60.000 L’attività prevalente in questo caso è quella relativa allo studio di settore TG31U. Ricavi rilevanti Ai fini del calcolo dell’attività prevalente per individuare i ricavi occorre fare riferimento alla somma: dei ricavi ex articolo 85 del Tuir, ad eccezione di: cessione di azioni partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni di cui alla lettera c) dell’art. 85 del Tuir; cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni di cui alla lettera d) dell’art. 85 del Tuir; cessioni di obbligazioni o altri titolo emessi in massa di cui alla lettera e) dell’art. 85 del Tuir; indennità conseguite a titolo di risarcimento di cui alla lettera f) dell’art. 85 del Tuir. delle variazioni delle rimanenze relative ad opere forniture e servizi di durata ultrannuale (al netto di quelle valutate al costo). www.commercialistatelematico.com 7 Attività secondaria con incidenza maggiore del 20% Qualora dall’attività secondaria il contribuente consegua dei ricavi che hanno un’incidenza maggiore del 20%, nella compilazione degli studi di settore il contribuente è tenuto a compilare il quadro “Imprese multiattività”. Compilazione del quadro “Imprese multiattività” In tale prospetto deve essere indicato: nel rigo 1, il codice e i ricavi derivanti dalle attività rientranti nello studio di settore (studio prevalente); nel rigo 2, i codici degli studi e i relativi ricavi, in ordine decrescente, derivanti dalle altre attività soggette ad altri studi di settore (studi secondari); nel rigo 3, l’ammontare dei ricavi derivanti dalle altre attività soggette a studi di settore (altri studi secondari), non rientranti nei righi 1 e 2; nel rigo 4, i ricavi derivanti dalle altre attività non soggette a studi di settore (es. parametri); nel rigo 5, i ricavi derivanti dalle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi, al netto del prezzo corrisposto al fornitore. Per aggi o ricavi fissi si intende, ad esempio: aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato; ricavi derivanti dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto; ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici. www.commercialistatelematico.com 8 Esempio 6 Un contribuente svolge due attività dalla quale si conseguono i seguenti ricavi: taglio e piallatura del legno codice attività 16.10.00 (studio TD09B): ricavi per € 450.000; fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia codice attività 16.23.20 (studio TD09A): ricavi per € 150.000. Il totale ricavi conseguiti e pari a € 600.000. I ricavi derivanti dall’esercizio dell’attività secondaria è pari al 25% dei ricavi totali 150.000/600.000 = 25% Il contribuente, in tale ipotesi, dovrà compilare l’allegato studio di settore TD09B, con l’indicazione dei dati (contabili ed extracontabili) riferiti all’intera attività d’impresa esercitata. Sarà obbligatorio inoltre compilare il quadro “Imprese multiattività” indicando i ricavi conseguiti svolgendo l’attività taglio e piallatura del legno nella casella 1 “Prevalente”; fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia nella casella 2 “Secondarie”. TD09B TD08B www.commercialistatelematico.com 450.000 150.000 9 Esempio 7 Riprendiamo l’esempio 6 e supponiamo che il contribuente consegua i seguenti ricavi: taglio e piallatura del legno codice attività “16.10.00”(studio TD09B): ricavi per € 400.000; fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia codice attività 16.23.20 (studio TD09A): € 50.000. Il totale ricavi conseguiti e pari a € 450.000. I ricavi derivanti dall’esercizio dell’attività secondaria è pari al 11% dei ricavi totali 50.000/450.000 = 11% Il contribuente, in tale ipotesi, dovrà compilare l’allegato studio di settore TD09B e non dovrà compilare il quadro “Imprese multiattività” Si ricorda che nel caso in cui il contribuente eserciti più attività di impresa comprese nel medesimo studio di settore, i ricavi devono essere considerati unitamente anche nella compilazione del prospetto “Imprese multiattività”. Esempio 8 Una società esercita tre attività dalla quale consegue i seguenti ricavi: Ricavi derivanti dall’attività “Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca” (studio TG69U): € 150.000 (23%); Ricavi derivanti dall’attività “Costruzione di opere idrauliche” (studio TG69U): € 200.000 (31%); Ricavi derivanti dall’attività “Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione” (TG75U): € 300.000 (46%); Totale ricavi: € 650.000. Il contribuente, in tale ipotesi, dovrà compilare il modello studi di settore TM69U e nel quadro “Imprese multiattività” dovrà indicare i ricavi conseguiti “Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca” sommati ai ricavi derivanti da “Costruzione di opere idrauliche”. TM69U TG75U www.commercialistatelematico.com 350.000 300.000 10 Accertamento per le imprese multiattività Per quanto concerne l’utilizzo ai fini dell’attività di accertamento delle risultanze degli studi di settore, viene introdotta una distinzione tra i periodi di imposta 2007 e 2008, prevedendo, per il primo dei due, una sorta di regime transitorio. Periodo d’imposta 2008 Più precisamente l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 31 del 01.04.2008 ha affermato che per il periodo d’imposta 2008 “La diretta utilizzazione in sede di accertamento, di cui all’art. 10 della legge n. 146 del 1998, può avvenire solo qualora i ricavi delle attività non prevalenti siano pari o inferiori al 30 per cento dei ricavi complessivi. Se i ricavi delle attività non prevalenti superano, invece, il 30 per cento dei ricavi complessivi, le risultanze dello studio di settore possono essere utilizzate esclusivamente ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie (art. 2, comma 1, del decreto in oggetto)” Periodo d’imposta 2007 Per quanto riguarda il periodo d’imposta 2007 l’Agenzia delle Entrata nella circolare n. 31 del 01.04.2008 ha sostenuto che “Allo scopo di garantire un passaggio graduale alla nuova disciplina, è stato previsto un regime transitorio, operante per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, e riferito alle imprese che abbiano svolto due o più attività, non considerate dal medesimo studio di settore, conseguendo dalle attività non prevalenti ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi (art. 3 del decreto in oggetto). Per tale ipotesi è previsto che i risultati derivanti dall’applicazione dello studio di settore relativo all’attività prevalente non possono essere utilizzati direttamente ai fini dell’accertamento di cui all’art. 10 della legge n. 146 del 1998. Si tratta, in sostanza, dello stesso principio introdotto a regime, con la sola differenza che, nel caso di specie, la soglia è fissata al livello del 20 per cento (invece che del 30 per cento) che coincide con quello prima previsto affinché risultasse integrata la causa di inapplicabilità per le imprese “multiattività”. Ricapitolando le risultanze degli studi, tenendo conto del criterio dell’attività prevalente, possono essere utilizzate solo se i ricavi dell’attività non prevalente risultano pari o inferiori: al 20% per il periodo di imposta 2007; al 30% per il periodo di imposta 2008. www.commercialistatelematico.com 11 Nell’ipotesi in cui i ricavi delle attività non prevalenti siano superiori alle predette soglie (20% per il 2007 e 30% per il 2008) le risultanze dello studio potranno essere utilizzate solo ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo. Antonio Gigliotti 19 maggio 2008 www.commercialistatelematico.com 12