OGGETTO REITERAZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO
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OGGETTO REITERAZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 1 OGGETTO REITERAZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO QUESITI (quesiti posti in data 11 ottobre 2012) Da circa un mese sono stato "liquidato" dalla ASL dove ho lavorato per 4 anni a tempo determinato, senza preavviso e con futili giustificazioni. Nel 2008 la ASL in parola pubblicò un documento in cui si deliberava il fabbisogno di sette medici neurologi e della creazione di un apposito reparto di Neurologia tuttora non esistente nel territorio della stessa azienda. Fu bandita una selezione per titoli per assumere a tempo determinato per otto mesi in attesa dello svolgimento di un concorso, due neurologi. Il sottoscritto accettò l'incarico, dal 1 settembre 2008, appunto di dirigente medico specialista in neurologia. Da allora ho sempre lavorato senza soluzione di continuità per 4 anni e quindi fino al 31 agosto 2012, in quanto è sempre stata avvertita la necessità di prorogare tale contratto di 8 mesi in 8 mesi per garantire i LEA nel reparto a cui fui assegnato, in cui il numero di medici era insufficiente, per non parlare dei neurologi, che sono praticamente assenti nell'azienda tutta. Il problema è che il concorso non è stato mai bandito, mentre lo scorso anno (2011) è stata ripetuta una selezione, nella quale ho comunque una buona posizione, anzi ne sono il vincitore se escludiamo due colleghi che essendo già assunti in altra ASL non credo accetterebbero un contratto di 8 mesi a tempo determinato. L'azienda però si è "accorta" solo il giorno prima dell'auspicato ennesimo rinnovo (il 30 agosto) che per la recente legge Fornero per poter riassumere la stessa persona, con un rapporto di lavoro a tempo determinato devono trascorrere almeno 60 giorni se il rapporto precedente aveva durata inferiore a sei mesi e 90 giorni se il rapporto precedente aveva durata superiore a sei mesi. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 2 Così ho subito un duplice danno, ossia quello della perdita di ogni diritto di anzianità, ma anche il danno economico nel dover stare tre mesi privo di stipendio né certezza alla richiamata, ed infine nessun preavviso se non una telefonata il giorno prima (prefestivo) del presunto rinnovo. 1) è possibile ottenere, per un periodo di quattro anni senza soluzione di continuità l'assunzione a tempo indeterminato visto che precedenti leggi imponevano anche termini minori per rispetto del diritto costituzionale all'uguaglianza nei confronti dei colleghi che ne hanno usufruito prima di me? 2) è possibile ritenersi danneggiati per mancanza di preavviso, nel non aver ricevuto nessuna risposta ancorché negativa se non 24 ore prima del licenziamento? 3) è possibile considerare un danno il fatto che questa continuità di fatto di quattro anni mi abbia impedito di ottenere altri incarichi mentre l’azienda ha cambiato i propositi della propria delibera iniziale senza rendere pubblico il piano di fabbisogno del personale? 4) è possibile chiedere conto del fatto che il sottoscritto, pur non essendo in possesso della specializzazione in neurochirurgia, è stato utilizzato sempre in tale reparto con rischi soprattutto legali eccedenti la propria mansione? (coprire i turni di guardia del neurochirurgo, monitorare i pazienti critici in pre e postoperatorio senza la preparazione adeguata a un'eventuale urgenza chirurgica) 5) fino a quale termine può essere utilizzata una graduatoria per titoli? (l'ultimo contratto-rinnovo che ho firmato i primi giorni del 2012, è stato fatto ancora sulla base della prima graduatoria, quella del 2008, pur essendo già stata espletata e forse anche pubblicata la nuova, per cui la vecchia viene ad essere nei fatti utilizzata per 4 anni. Può essere un elemento da cui desumere un comportamento di continuità nei rapporti di dipendenza da parte della ASL? HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 3 6) La legge Fornero è stata applicata correttamente? Ossia è valida anche per contratti di dirigenza, in cui l'assenza di 3 mesi porta un danno evidente ad entrambe le parti mentre l'impiego di una terza persona sarebbe di durata massima di appunto 3 mesi in quanto il sottoscritto è comunque vincitore della nuova graduatoria e dovrà essere chiamato al termine, pur avendo perso, ripeto, ogni diritto di continuità (indennità di anzianità, contributi previdenziali) nonché nelle condizioni di dover affrontare nuove spese di "reclutamento" (visite di idoneità, documenti vari) in fondo inutili anche per l'azienda? Sarebbe stato possibile ancora appellarsi alla necessità del mantenimento dei LEA ed alla carenza organizzativa del reparto per ottenere una prosecuzione? 7) Può ritenersi corretto il comportamento dell’Azienda, che mi ha sempre dato solo una parte dei contratti di individuali di lavoro relativi ai diversi rapporti che si sono susseguiti negli anni, quattro pagine con riferimenti alla graduatoria iniziale e alla destinazione e scarsi o nulli riferimenti normativi sulle condizioni economiche ed organizzative? HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 4 RISPOSTE (inviate in data 19 ottobre 2012) Dall’analisi dei contratti di lavoro stipulati dal dirigente in questione emerge la situazione evidenziata nella tabella di seguito riprodotta n° data inizio e termine del rapporto data e numero delibera 1 22 agosto 2008 1/9/2008 30/4/2009 946 23/7/2008 2 29 aprile 2009 1/5/2009 31/12/2009 572 24/4/2009 3 30 dic. 2009 1/1/2010 31/8/2010 1437 15/12/2009 4 11 agosto 2010 1/9/2010 30/4/2011 824 3/8/2010 5 7 aprile 2011 1/5/2011 31/12/2011 268 25/3/2011 6 30 dic. 2011 1/1/2012 31/8/2012 1826 23/12/2011 Si evince dall’analisi dei dati che il rapporto di lavoro è stato prorogato per quattro anni, senza soluzione di continuità, in evidente violazione di quanto previsto dalla normativa contrattuale, secondo la quale il termine del contratto a tempo determinato può essere eccezionalmente prorogato, con il consenso del dirigente, non più di una volta e per un periodo non superiore alla durata del contratto iniziale, quando la proroga sia richiesta da esigenze contingenti ed imprevedibili” (CCNL 1994_1997, articolo 16, comma 7). E di proroga si parla esplicitamente nei contratti di lavoro sottoscritti in questi anni e nelle delibere che sono state adottate per dare ad essi attuazione. Semmai, e comunque con evidenti limitazioni, l’Azienda avrebbe dovuto procedere ad una nuova assunzione, rispettando comunque la norma che imponeva una discontinuità tra un rapporto di lavoro ed il successivo. Attenendosi rigidamente alle norme vigenti i quattro rapporti di lavoro dal 1 gennaio 2010 ad oggi possono essere dichiarati nulli, come previsto dal comma 6 del citato articolo 16, fermo restando il diritto alla retribuzione per essi percepita in applicazione dell’articolo 2126 del codice civile. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 5 Poste queste premesse le risposte ai singoli quesiti posti possono essere così formulate. 1) è possibile ottenere per un periodo di quattro anni senza soluzione di continuità l'assunzione a tempo indeterminato visto che precedenti leggi imponevano anche termini minori nel rispetto del diritto costituzionale all'uguaglianza nei confronti dei colleghi che ne hanno usufruito prima di me? Questa possibilità è esplicitamente esclusa dall’ultimo periodo del comma 4 del citato articolo 16, che in materia di risoluzione del rapporto di lavoro alla scadenza del contratto precisa che: “In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato”. Analoga indicazione si trova esplicitata dal comma 5 dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che a proposito dell’ utilizzo di contratti di lavoro flessibile precisa che: la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione 2) è possibile ritenersi danneggiati per mancanza di preavviso, nel non aver ricevuto nessuna risposta ancorché negativa se non 24 ore prima del licenziamento? Nel caso in esame non si può parlare di licenziamento, ma di semplice risoluzione automatica del rapporto di lavoro alla scadenza del contratto, come previsto dal primo periodo del comma 4 del citato articolo 16: Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza indicata nel contratto. La reiterazione della proroga del contratto (o il rinnovo dello stesso) hanno costituito una sistematica violazione delle norme vigenti, quindi per certi versi è paradossalmente positivo il fatto che si sia finalmente determinata una interruzione di questa prassi illegittima. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 6 3) è possibile considerare un danno il fatto che questa continuità di fatto di quattro anni mi abbia impedito di ottenere altri incarichi mentre l’azienda ha cambiato i propositi della propria delibera iniziale senza rendere pubblico il piano di fabbisogno del personale? Una eventuale azione di rivalsa nei confronti dell’Azienda appare inopportuna, sia perché determinerebbe una evoluzione decisamente negativa in un rapporto professionale che dimostra comunque una positiva valutazione da parte dell’Azienda (che non avrebbe altrimenti confermato per anni la propria fiducia rinnovando, anche se in modo non corretto, il contratto a tempo determinato). Problematico appare inoltre dimostrare un nesso di causalità tra opportunità alle quali si è rinunciato, o che comunque sono state perdute, e la continuità di un rapporto che di per sé non appare ostativa rispetto alla partecipazione ad un avviso per il conferimento di altro incarico dirigenziale. In ogni caso l’impresa di ottenere il riconoscimento di un danno quale quello ipotizzato non è facile, anche perché adire le vie legali intrinsecamente comporta correre il rischio di veder prevalere la verità giuridica (quella dimostrabile con documenti, fatti e testimonianze) rispetto alla verità vera (quella che ognuno di noi conosce o percepisce come tale). 4) è possibile chiedere conto del fatto che il sottoscritto, pur non essendo in possesso della specializzazione in neurochirurgia, è stato utilizzato sempre in tale reparto con rischi soprattutto legali eccedenti la propria mansione? (coprire i turni di guardia del neurochirurgo, monitorare i pazienti critici in pre e postoperatorio senza la preparazione adeguata a un'eventuale urgenza chirurgica) Il comportamento dell’Aziende appare opinabile e contravviene di fatto ad elementari principi di tutela del paziente e dell’operatore dal rischio del verificarsi di eventi che appaiono di tutta evidenza. Chi e come possa chiedere conto di questo comportamento è questione complessa, perché chiama in gioco molteplici responsabilità: in primis lo stesso direttore del reparto di neurochirurgia, immediatamente dopo il direttore del dipartimento al quale tale reparto afferisce, fino al direttore medico del presidio ospedaliero e allo stesso direttore sanitario aziendale. Piuttosto che chieder conto di comportamenti che ormai fanno parte del passato è opportuno sollecitare l’azienda ad inserire, nell’ambito dei regolamenti che disciplinano la gestione del rischio clinico, norme che evitino categoricamente fatti del genere. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 7 5) fino a quale termine può essere utilizzata una graduatoria per titoli? (l'ultimo contratto-rinnovo che ho firmato i primi giorni del 2012, è stato fatto ancora sulla base della prima graduatoria, quella del 2008, pur essendo già stata espletata e forse anche pubblicata la nuova, per cui la vecchia viene ad essere nei fatti utilizzata per 4 anni. Può essere un elemento da cui desumere un comportamento di continuità nei rapporti di dipendenza da parte della ASL? L’articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dispone che: Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Questo aggiunge un ulteriore elemento di illegittimità al conferimento degli incarichi successivi al secondo, ma non può in alcun modo comportare la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato in tempo indeterminato. 6) La legge Fornero è stata applicata correttamente? Ossia è valida anche per contratti di dirigenza, in cui l'assenza di tre mesi porta un danno evidente ad entrambe le parti mentre l'impiego di una terza persona sarebbe di durata massima di appunto tre mesi in quanto il sottoscritto è comunque vincitore della nuova graduatoria e dovrà essere chiamato al termine, pur avendo perso, ripeto, ogni diritto di continuità (indennità di anzianità, contributi previdenziali) nonché nelle condizioni di dover affrontare nuove spese di "reclutamento" (visite di idoneità, documenti vari) in fondo inutili anche per l'azienda? Sarebbe stato possibile ancora appellarsi alla necessità del mantenimento dei LEA ed alla carenza organizzativa del reparto per ottenere una prosecuzione? La legge 28 giugno 2012, n. 92, spesso denominata legge Fornero, non è una legge organica in materia di istituti che disciplinano il mercato del lavoro, ma apporta modifiche o integrazioni a norme previgenti, al fine di renderle coerenti (questo almeno nelle intenzioni) con l’obiettivo sostanziale di facilitare l’incontro tra domanda e offerta e favorire quindi lo sviluppo del Paese. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 8 Per quanto concerne in particolare la modifica dei giorni che devono intercorrere tra la conclusione di un rapporto a termine ed il rinnovo dello stesso al fine di evitare la trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato questa costituisce oggetto del comma 9 lettera g) dell’articolo 1, e dispone: all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni» e le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni Per comprendere l’esatta portata della modifica introdotta occorre peraltro leggere l’intero testo del comma 3 dell’articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, che nella formulazione adesso vigente dispone: Qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di sessanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero novanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. I contratti collettivi nazionali possono prevedere, stabilendone le condizioni, la riduzione dei predetti periodi, rispettivamente, fino a venti giorni e trenta giorni nei casi in cui l'assunzione a termine avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato: dall'avvio di una nuova attività; dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente. Il comma 8 dell’articolo 16 del CCNL 1994_1997 già disponeva, per quanto concerne la dirigenza medica, che: Il medesimo dirigente può essere riassunto con un ulteriore contratto a tempo determinato dopo l’eventuale proroga disposta in applicazione del comma 7, solo dopo il decorso di quindici ovvero di trenta giorni dalla data di scadenza del precedente contratto di durata, rispettivamente, inferiore o superiore a sei mesi, nel rispetto delle norme di assunzione vigenti. Si può sostenere, nel rispetto del principio generale della gerarchia delle norme, secondo il quale una legge nazionale ha valore normativo maggiore di un contratto collettivo (che altro non è che un accordo tra parte datoriale e lavoratori) che il termine minimo di interruzione debba essere di venti giorni e non di quindici, ma non che debbano trascorrere tre mesi, con evidenti problemi in ordine alla continuità nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 9 7) Può ritenersi corretto il comportamento dell’Azienda, che mi ha sempre dato solo una parte dei contratti di individuali di lavoro relativi ai diversi rapporti che si sono susseguiti negli anni, quattro pagine con riferimenti alla graduatoria iniziale e alla destinazione e scarsi o nulli riferimenti normativi sulle condizioni economiche ed organizzative? Nei vari contratti di lavoro che sono stati sottoscritti per perfezionare i diversi rapporti di lavoro che si sono susseguiti negli anni è specificata la disciplina di appartenenza del dirigente in questione, e quale sede di lavoro è indicato genericamente il presidio ospedaliero e non il reparto di neurochirurgia (che risulta esplicitamente indicato solo nell’ultimo dei contratti sottoscritti). Nessun riferimento è invece contenuto nei contratti in questione per quanto concerne compiti e responsabilità effettivamente attribuiti al dirigente, compiti e responsabilità che del contratto di lavoro costituiscono la componente più rilevante e sostanziale. La formulazione dei contratti individuali di lavoro non può essere così generica come quella che è stata adottata nei contratti in esame. Particolare enfasi deve essere data, nella formulazione del contratto individuale, alla precisazione delle responsabilità e dei compiti attribuiti al dirigente medico, proprio in relazione al fatto che su tali compiti e responsabilità esso sarà sottoposto a quelle valutazioni che sono previste dalla normativa che ne disciplina il rapporto di lavoro. Evidente che al momento delle sottoscrizione di un contratto di lavoro tra datore di lavoro e prestatore di lavoro si esprime una evidente asimmetria, che rende difficile a un dirigente medico chiedere di sua iniziativa che il contratto rispetti nella forma e nei contenuti quanto previsto dalle norme e quanto necessario per la stessa tutela dei suoi diritti. Questi aspetti devono essere presidiati dalle organizzazioni sindacali, che devono adoperarsi con tutti e mezzi a loro disposizione (ad esempio concordando con la direzione aziendale degli standard che devono essere rispettati nella stesura dei contratti). HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 10 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 1994_1997 Articolo 16 Assunzioni a tempo determinato (nel testo del CCNL 5 agosto 1997) 1. casi nei quali è concesso assumere a tempo determinato l’azienda può stipulare contratti individuali per l’assunzione di dirigenti a tempo determinato nei seguenti casi: a) in sostituzione di dirigenti assenti, quando l’assenza superi i 45 giorni consecutivi, per tutta la durata del restante periodo di conservazione del posto dell’assente; b) in sostituzione di dirigenti assenti per gravidanza e puerperio, sia nell’ipotesi di astensione obbligatoria sia in quella di astensione facoltativa previste dalle leggi 1204 del 1971 e 903 del 1977; c) per la temporanea copertura di posti vacanti di dirigente medico e veterinario per un periodo massimo di otto mesi, purché sia già stato bandito il pubblico concorso. 2. modalità di selezione dei dirigenti da assumere Per la selezione dei Dirigenti da assumere, le amministrazioni applicano i principi previsti dalla normativa vigente in materia di accesso al pubblico impiego e di gestione dei pubblici concorsi. 3. obbligo di indicare il nome del dirigente eventualmente sostituito Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, nel contratto individuale è specificato per iscritto il nome del dirigente sostituito. 4. risoluzione del rapporto alla scadenza indicata nel contratto Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza indicata nel contratto individuale ovvero anche prima di tale data con il rientro in servizio del dirigente sostituito. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 11 5. trattamento economico giuridico dei dirigenti a tempo determinato Ai dirigenti assunti a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per le relative posizioni a tempo indeterminato, con le seguenti precisazioni: le ferie sono proporzionali al servizio prestato; in caso di assenza per malattia, fermi rimanendo i criteri stabiliti dalla normativa contrattuale, in quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463. I periodi di trattamento economico intero o ridotto sono stabiliti in misura proporzionale a quelli previsti per i dipendenti a tempo indeterminato, salvo che non si tratti di un periodo di assenza inferiore a due mesi; il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro; il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni caso superare il termine massimo di diciotto mesi; possono essere previste assenze non retribuite fino ad un massimo di 10 giorni, salvo il caso di matrimonio in cui il dirigente ha diritto ad un periodo di 15 giorni; l’azienda od ente nel contratto individuale definisce quale incarico conferire al dirigente assunto a tempo determinato ai fini della retribuzione di posizione; la retribuzione di risultato di cui all’articolo 64 è corrisposta in misura proporzionale alla durata dell’incarico ed in relazione ai risultati conseguiti. 6. casi in cui il contratto a termine è nullo Il contratto a termine è nullo quando: a) l’apposizione del termine non risulti da atto scritto; b) sia stipulato al di fuori delle ipotesi previste nel comma 1. In questi casi esso produce unicamente gli effetti dell’articolo 2126 del codice civile, che disciplina gli effetti di una prestazione di lavoro data in violazione delle leggi vigenti 1. La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa. 2. Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 12 7. disciplina della proroga Ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il termine del contratto a tempo determinato può essere eccezionalmente prorogato, con il consenso del dirigente, non più di una volta e per un periodo non superiore alla durata del contratto iniziale, quando la proroga sia richiesta da esigenze contingenti ed imprevedibili e si riferisca alla stessa attività lavorativa, anche se rientrante in un’altra fattispecie tra quelle previste nel comma 1, sempreché il dirigente assente sia lo stesso. 8. termini per una riassunzione con contratto a tempo determinato Il medesimo dirigente può essere riassunto con un ulteriore contratto a tempo determinato dopo l’applicazione del comma 7, solo dopo il decorso di quindici ovvero di trenta giorni dalla data di scadenza del precedente contratto di durata, rispettivamente, inferiore o superiore a sei mesi, nel rispetto delle norme di assunzione vigenti. 9. nullità dei contratti stipulati in violazione delle norme vigenti Al di fuori delle ipotesi di esigenze continenti ed imprevedibili di cui al comma 7, la proroga o il rinnovo del contratto a termine sono nulli quando si tratti di assunzioni successive a termine intese ad eludere disposizioni di legge o del presente contratto. 10. deroga al periodo di 45 giorni di assenza per una sostituzione Il rispetto del termine di quarantacinque giorni di assenza di un dirigente per poter procedere alla sua sostituzione con un contratto a tempo determinato non è richiesto ove sussistano documentati motivi di urgenza. 11. diritto all’aspettativa per un contratto a tempo determinato A un dirigente a tempo indeterminato, assunto con un contratto a tempo determinato, può essere concesso dall’azienda od ente di provenienza un periodo di aspettativa per la durata del contratto a tempo determinato stipulato con la stessa od altra azienda. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 13 12. termine per la presentazione dei documenti I documenti previsti dalla normativa vigente ed esplicitamente richiesti nel bando di concorso, per motivi di urgenza nella copertura del posto, possono essere presentati entro trenta giorni dalla data di presa di servizio. La mancata presentazione dei documenti o l’accertata carenza di uno dei requisiti prescritti per l’assunzione determina la risoluzione immediata del rapporto di lavoro che produce esclusivamente gli effetti di cui all’articolo 2126 del codice civile che disciplina gli effetti di una prestazione di lavoro data in violazione delle leggi vigenti per il periodo effettivamente lavorato. Tale clausola deve risultare espressamente nel contratto di lavoro individuale con il quale si perfeziona il conferimento dell’incarico e che deve essere sottoscritto secondo quanto prescritto dall’articolo 14. 13. non applicabilità delle norme di cui al presente articolo Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione per l’assunzione di dirigenti con incarico di struttura complessa HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 14 CCNL 1994_1997 articolo 14 Il contratto individuale di lavoro 1. finalità del contratto di lavoro individuale Il rapporto di lavoro dei dirigenti medici e veterinari è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il presente contratto. 2. contenuti del contratto di lavoro individuale Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati: a) tipologia del rapporto; b) data di inizio del rapporto di lavoro e data finale nei contratti a tempo determinato; c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonché relativo trattamento economico per i dirigenti non titolari di un incarico di struttura complessa; d) per i dirigenti titolari di incarico di struttura complessa l’incarico conferito ed il trattamento economico complessivo con specifico riferimento alla retribuzione di posizione ed allo specifico trattamento economico e) durata del periodo di prova, ove prevista; f) sede di prima destinazione per i dirigenti non titolari di incarico di struttura complessa. 3. riferimenti al contratto collettivo nazionale Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto o, per i dirigenti titolari di incarico di struttura complessa, quella per il conferimento dell’incarico. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 15 4. termini per la presentazione della documentazione L’azienda, prima di procedere all’assunzione, mediante il contratto individuale, invita l’interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso o dall’avviso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l’interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda o ente. Scaduto inutilmente tale termine l’azienda comunica di non dar luogo alla stipula del contratto. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 16 DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Articolo 36 Utilizzo di contratti di lavoro flessibile 5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto (responsabilità dirigenziale). Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente nell’ambito delle procedure di valutazione previste dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2001, n. 368 norme in materia di lavoro a tempo determinato Articolo 4 Disciplina della proroga 1. Il termine del contratto a tempo determinato, con il consenso del lavoratore, può essere prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 17 DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2001, n. 368 norme in materia di lavoro a tempo determinato Articolo 5 Scadenza del termine e successione dei contratti 3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di sessanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero novanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. I contratti collettivi nazionali possono prevedere, stabilendone le condizioni, la riduzione dei predetti periodi, rispettivamente, fino a venti giorni e trenta giorni nei casi in cui l'assunzione a termine avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato: dall'avvio di una nuova attività; dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente. In mancanza di un intervento della contrattazione collettiva, ai sensi del precedente periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, provvede a individuare le specifiche condizioni in cui, ai sensi del periodo precedente, operano le riduzioni ivi previste. 4. Quando si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it