La risposta ai disastri nel diritto internazionale Lineamenti introduttivi
Transcript
La risposta ai disastri nel diritto internazionale Lineamenti introduttivi
La risposta ai disastri nel diritto internazionale Lineamenti introduttivi Michele Romeo Jasinski Croce Rossa Italiana Istruttore DIU • presentazione e storia della Croce Rossa • 7 principi • CICR - Movimento • Cenni di DIU (in relazione alle situazioni di Humanitarian Aid) • Cenni di IDRL (International Disaster Response Law) D.I.U. 2 Obiettivi Formativi • Conoscere la Croce Rossa • Conoscere la struttura del Movimento di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa ed i compiti dei suoi singoli elementi • Comprendere l’Emblema di CR e MR e la sua duplice funzione • Comprendere gli elementi principali del Diritto Internazionale Umanitario • Comprendere gli elementi principali dell’International Disaster Responce Law(IDRL) D.I.U. 3 Le Origini della Croce Rossa FERDINANDO PALASCIANO Ferdinando Palasciano Moti Messina 1848 I feriti, a qualsiasi esercito appartengano, sono per me sacri e non possono essere considerati come nemici. Battaglia di Solferino 24 Giugno 1859 HENRY DUNANT Dunant propose due misure per l’assistenza alle vittime della guerra 1. la creazione di Società di soccorso ai militari feriti che mobilitassero le risorse della carità privata origine delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa 2. l’adozione di una Convenzione per la protezione dei feriti sul campo di battaglia e di tutti coloro che prestano loro soccorso origine delle Convenzioni di Ginevra Convenzione di Ginevra - 1864 - art. 7 “Una bandiera distintiva e uniforme sarà adottata per gli ospedali, i posti di pronto soccorso e le evacuazioni. In ogni circostanza, dovrà essere accompagnata dalla bandiera nazionale. Anche un bracciale sarà ammesso per il personale neutralizzato, ma il rilascio dipenderà dall’autorità militare. La bandiera e il bracciale recheranno una croce rossa in campo bianco” I 7 Principi della Croce Rossa UMANITA’ • Nato dalla preoccupazione di soccorrere senza discriminazioni i feriti dei campi di battaglia, il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, sia a livello internazionale che nazionale, opera per prevenire e alleviare in ogni circostanza le sofferenze degli uomini. • Si applica a proteggere la vita e la salute, e a far rispettare la persona umana. • Opera per la reciproca comprensione, l’amicizia, la cooperazione e una pace durevole tra tutti i popoli. UMANITA’ Quindi… • NON SOLO SOCCORSO – SALUTE – PACE (COOPERAZIONE) • ELEMENTO STORICO • DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO IMPARZIALITÀ • Non fa alcuna distinzione di nazionalità, razza, religione, di condizione sociale o di appartenenza politica. • Si dedica esclusivamente a soccorrere gli individui a seconda della gravità e dell'urgenza delle loro sofferenze. IMPARZIALITÀ • Quindi… • AIUTO INDISCRIMINATO • RAPPORTO DI FIDUCIA PARTICOLARE • SEGRETO PROFESSIONALE (sentenza ICTY 1995) INDIPENDENZA • Il Movimento è indipendente. • Le Società Nazionali di Croce Rossa svolgono le loro attività umanitarie come ausiliarie dei poteri pubblici e sono sottoposte alle leggi in vigore dei rispettivi paesi. • Tuttavia esse devono conservare un'autonomia che permetta loro di operare sempre secondo i Principi del Movimento. VOLONTARIETA’ • La Croce Rossa è un movimento di soccorso volontario e disinteressato UNITÀ • In un paese non può esserci che un'unica Società di Croce Rossa o di Mezzaluna Rossa. • Essa dev'essere aperta a tutti e deve estendere la sua attività umanitaria all’intero territorio. UNIVERSALITÀ • Il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa è universale: in esso tutte le Società hanno uguali diritti ed il dovere di aiutarsi reciprocamente. UNIVERSALITÀ Quindi… • Un aiuto che sia sviluppo • Uno sviluppo che sia aiuto NEUTRALITÀ • Allo scopo di ottenere la fiducia di tutti, il movimento si astiene dal prendere parte alle ostilità e in ogni caso, a controversie di ordine politico, razziale, religioso e ideologico. IL MOVIMENTO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA E MEZZALUNA ROSSA E IL RUOLO DEL CICR D.I.U. 23 Stati parte alle CG Conferenza Internazionale della CR e MR Commissione permanente CICR Consiglio dei delegati Comitato Internazionale della Croce Rossa Federazione Internazionale Società CR-MR Società nazionali Movimento Internazionale LA MISSIONE DEL CICR ICRC proteggere la vita e la dignità delle vittime di conflitti armati o di violenze interne e di assicurare loro assistenza e protezione •Direzione e coordinamento delle attività internazionali di soccorso del Movimento Internazionale nelle situazioni di conflitto armato • diffusione dei 7 Principi Fondamentali • promozione del Diritto Internazionale Umanitario • riconoscere ogni nuova Società Nazionale e notificare tale riconoscimento alle altre Società Nazionali • visite ai prigionieri di guerra ed agli internati civili • soccorso alle popolazioni dei territori occupati • ricerca di persone scomparse e compilazione/distribuzione dei c.d. “Messaggi di Croce Rossa” • buoni uffici per la creazione di aree di protezione LA MISSIONE DELLA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE ispirare, incoraggiare, facilitare e sostenere l’azione umanitaria delle Società Nazionali, al fine di alleggerire le sofferenze umane e contribuire al mantenimento della pace • agisce quale organo di coordinamento permanente tra le SN • organizza e coordina - su scala internazionale - i soccorsi in situazioni di catastrofe naturale o tecnologica, nonché in situazioni di emergenza umanitaria in tempo di pace • aiuta le SN ad attuare iniziative per la protezione e il miglioramento della salute della comunità, per la preparazione dei soccorsi e per la prevenzione delle catastrofi • collabora con il CICR per la diffusione del DIU E dei PF • facilita la nascita e lo sviluppo delle Società Nazionali LA MISSIONE DELLE SOCIETA’ NAZIONALI a livello nazionale: • promuovere i valori umanitari ed i 7 Principi Fondamentali • promuovere la diffusione del Diritto Internazionale Umanitario • concorrere con i pubblici poteri alla prevenzione delle malattie, alla protezione ed al miglioramento della salute, alla lotta contro le sofferenze umane, attraverso soccorsi d’urgenza, assistenza agli infermi, trasfusioni e servizi diversi alla comunità (assistenza ai portatori di handicap, agli anziani, agli emarginati, etc.) • in collaborazione con i pubblici poteri organizzare i soccorsi alle vittime dei conflitti armati, delle catastrofi naturali e di ogni altro tipo di emergenza umanitaria • svolgere attività di formazione del proprio personale a livello internazionale: • offrire soccorso alle vittime di catastrofi naturali, di conflitti armati ed in ogni altra situazione di emergenza umanitaria MAJOR DISASTERS (Terremoti, Maremoti,Uragani) Definizione di “Disastro” (o “Catastrofe”) “A calamitous event or series of events resulting in widespread loss of life, great human suffering and distress, or large-scale material or environmental damage, thereby seriously disrupting the functioning of society” Art. 3 Progetto di articoli della Commissione di diritto internazionale sulla ‘Protezione delle persone in caso di disastro’ (2006) •valore preminente alle conseguenze piuttosto che alle cause dell’evento (no differenziazione disastri naturali/antropici) •I disastri non sono mai unicamente naturali •Non necessario un alto numero di vittime AMBITO NORMATIVO CONFLITTI ARMATI DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO (DIU) DISASTRI INTERNATIONAL DISASTER RESPONSE LAW (IDRL) Diritto Internazionale Umanitario MOOTW Conflitti Armati NON Internazionali Conflitti Armati Internazionali Diritto Internazionale Umanitario Diritto Internazionale 1864 Convenzione sul miglioramento del trattamento dei militari feriti nelle armate di campagna 1929 I. Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze di campagna II. Convenzione per il trattamento dei prigionieri di guerra 1949 I. Feriti e malati guerra terrestre II. Feriti, malati e naufraghi in mare III. Prigionieri di guerra IV. Popolazione civile 1977 Protocolli aggiuntivi I. Conflitti internazionali II. Conflitti non internazionali 1998 Statuto della Corte Penale Internazionale dell’Aja (1 Luglio 2002) 2005 Protocolli aggiuntivi III. Adozione di un Emblema Distintivo Aggiuntivo CONFLITTO ARMATO Ogni tipo di confronto armato “Un conflitto armato esiste quando si ha il ricorso alla forza armata fra Stati oppure violenza armata protratta fra autorità governative e gruppi armati organizzati o fra tali gruppi all’interno di uno Stato” ICTY Tadic CONFLITTO ARMATO Ogni tipo di confronto armato Tra due o più entità statali CONFLITTO ARMATO INTERNAZIONALE SOGGETTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE Guerra REGIONE DI GUERRA TEATRO DI GUERRA Territorio sottoposto alla sovranità dei belligeranti Territorio in cui viene esercitata di fatto la violenza bellica Episodio Scatenante Escaletion Violazione Azioni di Basso Profilo Dichiarazione di Guerra Atto Formale Trattati Internazionali Sistema delle Alleanze GUERRA Resa o Armistizio Trattato di Pace CONFLITTO ARMATO Ogni tipo di confronto armato Tra due o più fazioni interne ad uno Stato Tra una entità statale e una fazione dissidente CONFLITTO ARMATO INTERNO NON INTERNAZIONALE Tra due o più fazioni interne ad uno Stato Tra una entità statale e una fazione dissidente Gruppo armato organizzato che sotto il controllo di un comando responsabile esercita il controllo effettivo di una parte di territorio e sia in grado di condurre operazioni militarti prolungate e concrete ETNIE GRUPPI RELIGIOSI GRUPPI POLITICI POTERE COSTITUITO VS POTERE COSTITUENTE MOOTW Military operations other than war encompass a wide range of activities where the military instrument of national power is used for purposes other than the large-scale combat operations usually associated with war. These operations are often conducted outside the State (***) Military operations other than war involve the traditional military elements such as air, land, sea, space and special operations forces as well as other governmental agencies and nongovernmental organizations. Le regole della Guerra (o dei conflitti armati) Le domande… Chi combatte? Contro chi? Con che cosa? In che modo? Quando si combatte? Perché si combatte? Combattente CONFLITTI ARMATI INTERNAZIONALI Persona Protetta Principio di proporzionalità e precauzione Divieto di utilizzare mezzi e metodi di combattimento che causino mali superflui e sofferenze inutili Protezione dell’ambiente naturale Trattamento e garanzie giudiziarie fondamentali spettanti alle persone private d ella libertà in ragione del conflitto Azioni di soccorso in favore della popolazione civile Nozione di Obiettivo Militare Protezione delle Popolazione Civile FFAA Statali (Assimilabili) Gruppi Armati Organizzati Civili Civili che prendono parte alle ostilità CONFLITTI ARMATI NON INTERNAZIONALI FFAA Statali CARTA DELLE NAZIONI UNITE Art. 1 “Mantenere la pace e la sicurezza internazionali e a tal fine: prendere efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere le minacce alla pace e per reprimere gli atti di aggressione o le altre violazioni della pace e conseguire, con mezzi pacifici, ed in conformità ai principi della giustizia e del diritto internazionale, la composizione o la soluzione delle controversie o delle situazioni internazionali che potrebbero portare ad una violazione della pace” Peace Support Operation Tipologie ed Evoluzione PEACE MAKING OPERATION Peacemaking is action to bring hostile parties to agreement, essentially through such peaceful means as those foreseen in Chapter VI of the Charter of the United Nations’ United Nations, An Agenda for Peace: Preventive Diplomacy, Peacemaking and Peace-Keeping, UN Doc. A/47/277, S/24111, 17 June 1992 ‘, Chapter 2, p. 5, para. 20. Condotto su richiesta o col consenso delle parti ormai in conflitto è attività di natura essenzialmente diplomatica e sostanzialmente pacifica. Si concretizza in: inchiesta, negoziato, conciliazione, mediazione, arbitrato, regolamento giudiziale, ricorso ad organizzazioni regionali o altri mezzi comunque pacifici stabiliti dalle parti PEACE KEEPING OPERATION « [...] entrare nel territorio egiziano con il consenso del governo egiziano, al fine di aiutare il mantenimento della pace durante e dopo il ritiro delle forze non egiziane e di assicurare la conformità agli altri termini stabiliti nella risoluzione, [...] di coprire un'area che si estendesse approssimativamente dal Canale di Suez alle Linee di Demarcazione dell'Armistizio stabilite nell'Accordo di armistizio tra Egitto e Israele. » UNEF Suez 1956 (risoluzione 1001 (ES-I) del 7 novembre 1956) Livello Tattico Livello Strategico Operations that are set up by the UN, by states, by groups of states (coalitions of the willing) or by regional or sub-regional organisations (alone or in cooperation with the UN) and that are based on the deployment of uniformed staff (soldiers and/or police officers), usually with the consent of the parties concerned, with the aim of achieving impartial interposition between the latter in order to prevent, contain, mitigate or put an end to conflicts and possibly to restore peace between the parties Mantenimento del Potere Statale vs Attori NON Statali PEACE KEEPING OPERATION Condotto da personale militare fornito dagli Stati Parte su base volontaria (accordi Stato/UN) sotto il comando e il controllo delle Nazioni Unite (nella persona del Segretario Generale) e sotto l’autorità politica del Consiglio di Sicurezza. il consenso dello Stato che detiene la sovranità sul territorio uso della forza consentito solo per legittima difesa Imparzialità delle forze UN carattere provvisorio UNTAG Namibia 1989-90 (Ris 435/78) 1 Squadrone Elicotteri PEACE KEEPING OPERATION art. 42 Carta UN Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che le misure previste nell’articolo 41 siano inadeguate o si siano dimostrate inadeguate, esso può intraprendere, con forze aeree, navali o terrestri, ogni azione che sia necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. Tale azione può comprendere dimostrazioni, blocchi ed altre operazioni mediante forze aeree, navali o terrestri di Membri delle Nazioni Unite. parere ICJ 20/07/62 consenso statale no misure coercitive ex. Cap. VII PEACE KEEPING OPERATION MANTENIMENTO ASSISTENZA UMANITARIA CONSENSO STATI IMPOSIZIONE DELLA PACE COSTRUZIONE PACE IMPOSIZIONE PEACE ENFORCEMENT OPERATION ONUC Congo 1960 Coinvolgimento frequente truppe UN in scontri armati con le diverse fazioni in lotta Ris.161/1961 autorizzazione a ricorso alla Forza Armata (nessun riferimento a legittima difesa) Proseguimento missione senza consenso L'eccidio di Kindu (o massacro di Kindu) avvenne l'11 o il 12 novembre 1961 a Kindu, nell'ex Congo belga, dove furono trucidati tredici aviatori italiani che formavano gli equipaggi di due C119, bimotori da trasporto conosciuti come i vagoni volanti, della 46ª Aerobrigata di stanza a Pisa. PEACE ENFORCEMENT OPERATION In caso di minaccia alla pace, violazione della pace, atti di aggressione, una volta falliti i tentativi di negoziare per via pacifica la controversia, possono essere posti in essere interventi che, su decisione del CS, prescindono dal consenso delle parti e comportano l’impiego della forza armata non solo per legittima difesa. PEACE ENFORCEMENT OPERATION USO DELLA FORZA PROTEZIONE DEL PERSONALE E DELLE INSTALLAZIONI UN DISARMARE PARTI IN CONFLITTO PREVENIRE ATTACCHI CONTRO ZONE DI SICUREZZA O DI INTERDIZIONE AEREA INTERVENTI ITALIANI FUORI AREA • • • • • COREA CONGO LIBANO SOMALIA IRAQ KOREAN WAR 25 June 1950 – 27 July 1953 UN Resolution 82/1950 (URSS assente) UN Resolution 84/1950 (URSS assente) Invio di Delegati nelle Parti in Conflitto (Nord Corea NON accetta) ICRC Richiesta di Intervento a Società Nazionali di CR e MR L’INTERVENTO ITALIANO IN COREA CASE REPORT: KOREA CRISIS & DIU TIPOLOGIA DI CONFLITTO ARMATO RUOLO ITALIANO NEL CONFLITTO RUOLO OSPEDALE REGOLE INGAGGIO THE CONGO CRISIS July 1960 - November 1965 1945 - Processo di Decolonizzazione iniziato dopo la firma della Carta UN da parte del Belgio 1957 – Prime Elezioni Municipali liberi 1960 – Prime Elezioni Generali liberi Armée Nationale Congolaise" (ANC) Attacco a civili europei da parte di Militari disertori Invio di Truppe Belghe Richiesta Intervento UN UN OPERATION IN CONGO July 1960 - June 1964 UN Resolution 143 - 1960 THE CONGO CRISIS July 1960 - November 1965 1960 – Richiesta Intervento UN contro Secessionisti (Ris.145-1960) Truppe UN ESTRANEE ai combattimenti Lumumba richiede intervento URSS 1961 Assassinio di Lumumba Utilizzo di mercenari europei in Katanga Attacco a truppe ONUC (Manono) Operazione RUMPUNCH Operazione MORTHOR Contrattacco Katanghese 184 UN POW Abbattimento aereo con SG UN Dag Hammarskjold UN OPERATION IN CONGO July 1960 - June 1964 UN Resolution 161 - 1961 L'eccidio di Kindu (o massacro di Kindu) avvenne l'11 o il 12 novembre 1961 a Kindu, nell'ex Congo belga, dove furono trucidati tredici aviatori italiani che formavano gli equipaggi di due C-119, bimotori da trasporto conosciuti come i vagoni volanti, della 46ª Aerobrigata di stanza a Pisa. UN OPERATION IN CONGO July 1960 - June 1964 UN Resolution 169 - 1961 THE CONGO CRISIS July 1960 - November 1965 1961 Intervento ONUC con: artiglieria aviazione 1963 Tregua ed inizio rimpatrio CASE REPORT: CONGO CRISIS & DIU TIPOLOGIA DI CONFLITTO ARMATO RUOLO ITALIANO NEL CONFLITTO INQUADRAMENTO NORMATIVO FFAA ITALIANE KINDU INQUADRAMENTO TRUPPE UN (POW?) LIBANO I (Agosto – Settembre 1982) LIBANO II (Settembre 1982 – Marzo 1984) L'impegno complessivo è stato di 8.345 persone di cui 595 Ufficiali, 1.150 Sottufficiali, 6.470 militari di leva e 130 Infermiere volontarie. Essi disponevano di 319 mezzi ruotati, 52 mezzi speciali, 20 cucine rotabili, 97 veicoli di trasporto cingolati e 6 autoblindo. Durante la missione si sono avuti 75 feriti ed un deceduto (Marò Filippo MONTESI a fronte di 275 statunitensi e 87 francesi). Su richiesta del Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri del Governo libanese, è stato disposto dal Governo italiano l'invio di un battaglione con lo scopo di assicurare l'incolumità fisica del personale palestinese in partenza da Beirut e degli abitanti della regione di Beirut stessa e favorire il ristabilimento della sovranità e delle autorità del Governo libanese. A seguito dei tragici avvenimenti accaduti nei campi palestinesi di Sabra e Chatila, alla periferia ovest di Beirut e alle consultazioni tra il Governo libanese ed il Segretario Generale delle Nazioni Unite, in applicazione della Risoluzione 521 del Consiglio di Sicurezza, il Governo libanese ha chiesto ad alcuni Paesi, tra cui l'Italia, una Forza multinazionale da interporre in località concordate. LIBANO I (Agosto – Settembre 1982) LIBANO II (Settembre 1982 – Marzo 1984) Italian Military Operations Abroad: Just Don't Call it War Di Piero Ignazi,Giampiero Giacomello,Fabrizio Coticchia SOMALIA CRISIS (Aprile 1992 – Marzo 1995) UNOSOM I (Aprile 1992 – Marzo 1995) UN Res. 733/1992 UN Res 746/1992 UN Res. 751/1992 UNOSOM I (Aprile 1992 – Dicembre 1993) Ris. 751/1992 contro situazione di guerra civile UNOSOM I Controllo del Cessate il Fuoco Protezione della distribuzione degli aiuti Bombardamenti da parte delle truppe di Aidid Azione contro nave umanitaria da parte delle truppe di Mahdi UNITAF (Dicembre 1992 – Maggio 1993) UN Res. 794/1992 UNITAF (Dicembre 1992 – Maggio 1993) RESTORE HOPE Ris. 794/1992 forza UNITAF in “Restore Hope” disarmo parti in conflitto controllo del territorio ritorno a peace keeping UNITAF (Dicembre 1992 – Maggio 1993) RESTORE HOPE SCHIERAMENTO ITALIANO Brigata Paracadutisti "Folgore, personale della Marina e dell'Aeronautica. 'incrociatore portaelicotteri Vittorio Veneto, dalla fregata Grecale, dal rifornitore di squadra Vesuvio e dalle LPD San Giorgio e San Marco, con gli uomini del Battaglione San Marco (ITALFOR – IBIS da 13/12/92 a 21/03/94). 112 Infermiere Volontarie CRI (Poliambulatorio Italia – Mogadiscio) UNOSOM II (Maggio 1993 - Marzo 1995) Ris. 814/1993 UNOSOM II richiesta di poteri coercitivi per lo svolgimento dell’ampio mandato affidato ovvero: protezione convogli disarmare fazioni in lotta rimpatriare rifugiati raccogliere e distruggere armi bonificare il terreno dalle mine compiti di polizia interna Scontri tra fazioni e caschi blu Attacco diretto nei confronti dei caschi blu (pakistani) UNOSOM II (Maggio 1993 - Marzo 1995) Battaglia del Pastificio (2 Luglio 1993) 3 Morti 36 Feriti Alcuni mezzi blindati italiani VCC-1, fermatisi di fronte a barricate erette dai somali, vennero immobilizzati con razzi anticarro mentre le strade circostanti venivano bloccate con altre barricate da parte dei miliziani somali; in uno di questi veicoli corazzati morì il parà Pasquale Baccaro, che era stato colpito alla gamba da un razzo, mentre altri due membri dell'equipaggio rimasero feriti. Venne deciso quindi l'intervento di soccorso della colonna Alfa, quasi arrivata alla base, dotata di carri M60 e blindo pesanti Centauro con cannoni da 105mm, che però non avevano l'autorizzazione ad usare per il rischio di colpire i civili, e l'ulteriore appoggio di elicotteri Mangusta ed AB-205; gli equipaggi dei blindati, non potendo usare i cannoni, cercarono di proteggere gli altri veicoli ed i compagni feriti con le mitragliatrici CASE REPORT: SOMALIA TIPOLOGIA DI CONFLITTO ARMATO RUOLO ITALIANO NEL CONFLITTO INQUADRAMENTO NORMATIVO FFAA ITALIANE CHECK POINT PASTA UNOSOM II (Maggio 1993 - Marzo 1995) BATTAGLIA DELLA RADIO Attacco a Caschi Blu Pakistani durante azione di neutralizzazione e conquista della Radio Locale (24 Morti) Ris. 837/1993 Ris. 837/1993 Mandato di cattura per gen. Aidid International Security Assistance Force Operazione Enduring Freedom 7 Ottobre 2001 Inizio Missione: 11 Agosto 2003 Fine Missione: 31 Dicembre 2014 La forza di intervento internazionale denominata "International Security Assistance Force" aveva il compito di garantire un ambiente sicuro a tutela dell'Autorità provvisoria afghana insediatasi a Kabul il 22 dicembre 2001 a seguito della Risoluzione n. 1386 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del 20 dicembre 2001. Iniziata come Missione Multinazionale, dall'agosto 2003 il contingente è stato a guida NATO. In tale quadro, pur mantenendo le responsabilità assunte nell'area della capitale Kabul, l'Italia ha preso la responsabilità di uno dei cinque settori regionali, il Regional Command West, in cui l'Afghanistan è stato suddiviso. IRAQI FREEDOM (2003 – 2011) (UN Res. 1483/2003) ANTICA BABILONIA (Luglio 2003 – Dicembre 2006) Ris. 1483 (22/05/03) e Ris. 1511 (16/10/03) ricostruzione del "comparto sicurezza" iracheno attraverso l'assistenza per l'addestramento e l'equipaggiamento delle forze, a livello centrale e locale, sia nel contesto della NATO sia sul piano bilaterale; creazione e mantenimento della necessaria cornice di sicurezza; concorso al ripristino di infrastrutture pubbliche ed alla riattivazione dei servizi essenziali; rilevazioni radiologiche, biologiche e chimiche; concorso all'ordine pubblico; polizia militare; concorso alla gestione aeroportuale; concorso alle attività di bonifica, con l'impiego anche della componente cinofila; sostegno alle attività dell'ORHA; controllo del territorio e contrasto alla criminalità Turnazione delle brigate che hanno partecipato alla missione Brigata bersaglieri "Garibaldi" Missione Antica Babilonia "1": inizio operazione Brigata meccanizzata "Sassari" Missione Antica Babilonia "2" Brigata corazzata "Ariete" Missione Antica Babilonia "3" Brigata di cavalleria "Pozzuolo del Friuli" Missione Antica Babilonia "4" Brigata aeromobile "Friuli" Missione Antica Babilonia "5" Brigata bersaglieri "Garibaldi" Missione Antica Babilonia "6" Brigata paracadutisti "Folgore" Missione Antica Babilonia "7" Brigata corazzata "Ariete" Missione Antica Babilonia "8" Brigata meccanizzata "Sassari" Missione Antica Babilonia "9" Brigata bersaglieri "Garibaldi" Missione Antica Babilonia "10": fine operazione Bollettino del SG delle NU 1999 Direttive per l’osservanza del DIU da parte delle Forze delle Nazioni Unite. • • 1.1. I principi fondamentali e le regole del diritto internazionale umanitario formulati nel presente Bollettino sono applicabili alle Forze delle Nazioni Unite quando, in situazioni di conflitto armato, queste sono ivi impegnate attivamente come combattenti, sia in azioni coercitive, sia in operazioni di mantenimento della pace [peacekeeping operations] quando l’uso della forza è consentito per legittima difesa. 1.2. La promulgazione di questo Bollettino non pregiudica la condizione protetta dei membri delle Operazioni di mantenimento della pace ai sensi della Convenzione del 1994 sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e associato o il loro stato di non combattenti, nella misura in cui essi hanno diritto alla protezione accordata ai civili secondo il diritto internazionale dei conflitti armati. Il Bollettino del SG • Il contenuto largamente mutuato dalla disciplina dei conflitti armati internazionali • Protezione della popolazione civile (s. 5) • Mezzi e metodi di combattimento (s. 6) • Trattamento dei civili e delle persone hors de combat (s. 7) • Trattamento delle persone detenute (s. 8) • Protezione dei feriti, malati e del personale medico e di soccorso (s. 9) • Violazioni del DIU (s. 4). Il coinvolgimento degli Stati partecipanti. La soglia di applicazione del DIU per le PSO • Senza conflitto armato, no applicazione al DIU • Attenta analisi del Mandato • Al di là del mandato il coinvolgimento di una PSO in un conflitto armato è una problematica fattuale • Conflitti armati non-inter. : Intensità e Organizzazione DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO (D.I.U.) • SI APPLICA A: - CONFLITTI ARMATI INTERNAZIONALI; - CONFLITTI ARMATI NON INTERNAZIONALI; - AZIONI COERCITIVE DISPOSTE AI SENSI DEL CAP. VII DELLA CARTA DELLE N.U.; • NON SI APPLICA A: - SITUAZIONI DI TENSIONI INTERNE; - DISORDINI INTERNI (SOMMOSSE); - ATTI ISOLATI E SPORADICI DI VIOLENZA. IDRL International Disaster Response Law Definizione di “Disastro” (o “Catastrofe”) “Un serio sconvolgimento del normale funzionamento della società che pone una considerevole, ampia minaccia alla vita umana, alla salute, alla proprietà o all’ambiente, originatori quale conseguenza di un incidente, di un’attività umana o naturale e manifestatosi in maniera improvvisa ovvero quale risultato di un lungo processo, con esclusione dei conflitti armati” Linee Guida per la facilitazione e regolamentazioni domestica delle operazioni internazionale di soccorso e assistenza riabilitativa iniziale (2010) Premessa •Gli eventi catastrofici appartengono alla storia della civiltà umana sin dai suoi albori e hanno ciclicamente inciso sulla vita e condizionato lo sviluppo delle società sulle quali si sono abbattuti. Prime eruzioni documentate del Vesuvio, risalenti al 79 d.c., fino ad arrivare agli episodi più recenti come il terremoto che ha devastato la Repubblica di Haiti nel gennaio 2010. TUTTAVIA Trend statistici incremento costante. Cause • Effetti dell’attività umana degrado ambientale) sull’ecosistema (cambiamento climatico, • Modelli di sviluppo inappropriati che aumentano la vulnerabilità delle popolazioni, soprattutto nei paesi del mondo in condizione economica più arretrata (urbanizzazione massiccia, concentrazione di popolazioni in aree a rischio) • Mancanza di risorse e capacità di rispondere prontamente. Negli ultimi dieci anni si sono verificati alcuni dei disastri più devastanti mai registrati dall’inizio del XX secolo (Terremoto Iran 2003, Tsunami Oceano Indiano 2004, Uragano Katrina 2005, Sisma Haiti 2010) Enorme impatto in termini di persone colpite, danni materiali, economici e sociali. Imponente reazione della Comunità internazionale Attenzione crescente sui meccanismi e le dinamiche di intervento a scopo di soccorso e assistenza umanitaria Evoluzioni recenti nello scenario internazionale: • Interdipendenza globale • Mediatizzazione dei disastri coinvolgimento “emotivo” pressione politica su governi e OO.II. • Progressi in campo tecnologico capacità logistiche di raggiungere in breve tempo qualsiasi punto del pianeta. Elementi distintivi degli scenari di riferimento Imprevedibilità dell’evento (≠”crisi strutturali” o sistemiche, o legate all’attività umana diverse dinamiche di intervento e risposta) Necessità di intervenire nel più breve tempo possibile in contesti di natura caotica forte pressione sia politica che operativa “Galassia umanitaria” fortemente eterogenea: Stati (assets civili e FF.AA.), Movimento Croce Rossa, OO.II., ONG nazionali e internazionali, Corporations) Per avere un’idea… Terremoto città di Bam (sud-est dell’Iran) 26 dicembre del 2003 La prima scossa, di magnitudo 6.6 e della durata circa venti secondi, ha provocato la morte di 26,271 presone, il ferimento di altre 30.000 (su una popolazione urbana di 97,000), il danneggiamento dell’85-90% degli edifici e delle infrastrutture e la completa distruzione del 75% delle abitazioni, privando la quasi totalità della popolazione della propria abitazione nel giro di pochi attimi. In quella circostanza la risposta da parte della Comunità internazionale fu imponente: nei giorni seguenti personale umanitario e squadre di soccorso furono inviate da 44 paesi, e altri 60 offrirono la loro assistenza. Circa 1.300 operatori umanitari di 34 nazionalità diverse si recarono sul posto nei primi tre giorni seguenti al terremoto Altra circostanze possibili / 1 Vuoti di potere gli organi ufficiali del governo dello Stato colpito, i vertici decisionali di enti territoriali o delle comunità locali, rimangano esse stesse vittime del disastro (in maniera diretta o indiretta) Esempio Haiti (Palazzo del Governo) interruzioni nella catena di comando, falle nei sistemi di trasferimento delle informazioni, interferenze tra i diversi livelli di autorità decisionale, azioni unilaterali intraprese senza coordinamento o autorizzazioni Secondo Mustafa Mohagegh, coordinatore della Mezzaluna Rossa iraniana per la risposta al terremoto in Iran, in quell’occasione “tutti gli ufficiali di governo nella catena di gestione delle emergenze rimasero uccisi, così come quattro dei sei responsabili della Mezzaluna Rossa dell’area interessata” Altra circostanze possibili / 2 Sovrapposizioni tra i diversi piani di intervento (locale, nazionale ed internazionale) Nelle prime fasi successive al disastro, i soccorsi affluiscono in maniera spontanea e disorganizzata dalle comunità locali circostanti e dalle organizzazioni di società civile presenti sul territorio Fornitura di beni non necessari, quantità eccessiva o insufficiente, mancanza di competenze specifiche, congestionamento delle vie di collegamento e comunicazione. Altra circostanze possibili / 3 Distruzione o danneggiamento infrastrutture di base Ostacoli logistici derivanti dalla distruzione di strade, porti e aeroporti, linee di comunicazione. In questi casi può risultare necessario il dispiegamento di mezzi e personale militare, (elicotteri, ponti aerei, ospedali da campo, comunicazioni satellitari) Dati relativi al dispiegamento di forze militari statunitensi in risposta allo tsunami nell’Oceano Indiano del 2004 circa 12,600 uomini, 21 navi della marina, 90 elicotteri e 14 aerei-cargo. Emblematico a questo proposito è il ruolo crescente della NATO nelle operazioni postdisastro, come è stato constatato nel caso dell’Uragano Katrina negli USA e del terremoto di in Pakistan del 2005 Euro Atlantic Disaster Response Coordination Center (EADRCC) Intervento delle FF.AA. Introduce ulteriori elementi di criticità: • L’ingresso di personale militare straniero sul territorio dello Stato colpito necessari accordi che lo prevedano esplicitamente • Difficoltà di coordinamento con le altre organizzazioni umanitarie (divergenze ‘culturali’, diversi approcci operativi, scambi di informazioni inadeguati) Attori umanitari internazionali – ONG • Mancanza di criteri internazionalmente stabiliti relativi ai requisiti professionali, e agli standard sia operativi che qualitativi (esempio villaggio nei pressi di Banda Aceh 2004 / campagne di proselitismo) • Formazione dei decision makers legata a situazioni di emergenze complesse o di conflitto armato • Coordinamento tra ONG 3 livelli (semplice scambio informazioni / coordinamento per obiettivi comuni / piena integrazione (raramente raggiunta) Mancanza di procedure prestabilite impone di volta in volta la creazione di una piattaforma comune le grandi ONG preferiscono mantenere indipendenza e autonomia • Difficile integrazione con gli aiuti di natura inter-statale, nei quali spesso prevalgono dinamiche “politiche” • Sovrapposizione “fasi” dei ricostruzione, riabilitazione) soccorso (SAR, assistenza primaria, Mediatizzazione dei disastri Luogo del disastro come “palcoscenico globale” Concentrazione improvvisa dei soccorsi sovraffollamento Difficoltà nella gestione di fondi che affluiscono in maniera eccessiva, disorganizzata e non sempre trasparente (fronte dei donatori sempre più vasto, capillare e diversificato, es. raccolte fondi via internet o sms) Esempio Katrina Diminuzione improvvisa dell’attenzione internazionale una volta finita la fase “choc” Crescente coinvolgimento delle grandi Corporations (post-2004) Possibilità di profitto legate alla fornitura dei soccorsi e alla fase di ricostruzione Possibili vantaggi derivanti dalle reti di informazione tra aziende (anche locali), logistica, conoscenza del territorio, normative doganali e altri regimi regolatori fornire un aiuto nell’individuazione in loco di possibili fornitori di risorse, servizi, strutture e trasporti, capacità negoziale superiore rispetto quella delle organizzazioni umanitarie Impulso filantropico o questione di immagine? Interesse umanitario vs interesse privato no norme Necessaria una ripartizione ex ante di ruoli e responsabilità tra tutti coloro che si trovano ad operare nei contesti post-catastrofe PROBLEMA CENTRALE: Vuoto giuridico e regolamentare sul piano internazionale Mancanza di una base normativa a carattere universale sulla quale definire e coordinare le attività di emergenza nel settore dei soccorsi e dell’assistenza umanitaria CONSEGUENZE No coordinamento Ritardi Disfunzionalità Sovrapposizioni Inefficienza Caos Presupposto giuridico principiale Ruolo dello Stato colpito Due aspetti complementari: • Competenza esclusiva nella gestione del disastro e del coordinamento degli aiuti (principio cardine della domestic jurisdiction, legato al concetto di sovranità esterna degli Stati) Tutela della sicurezza nazionale (possibili interessi secondari) • Responsabilità primaria di tutelare e soddisfare i bisogni della propria popolazione Tutela dei diritti umani fondamentali Azione « esterna » Ruolo della Comunità internazionale: Da concepire in senso integrativo, ovvero di supporto e sostegno alle attività intraprese dalle autorità territoriali • Necessaria richiesta tramite canali ufficiali • Rispetto della legislazione nazionale • Rispetto dei principi di umanità, neutralità, imparzialità Normative interne funzionali alla ricezione dell’assistenza internazionale Spesso inesistenti (sopratutto nei PVS) Quando presenti sono estremamente frammentarie ed eterogenee (Tsunami Oceano indiano 2004 ha interessato 12 Stati diversi) • Capacità logistiche ed amministrative insufficienti a gestire l’ingresso massiccio di beni di soccorso e personale umanitario • Lo Stato colpito ignora la complessità organizzativa delle procedure di intervento internazionali • Mancata conoscenza delle normative interne da parte degli attori internazionali Effetto “collo di bottiglia” NUTRITA GAMMA DI OSTACOLI GIURIDICI E BARRIERE NORMATIVE LEGATI A: L’inizio dell’assistenza consenso notifica richieste ed offerte di specifiche tipologie di soccorso) NUTRITA GAMMA DI OSTACOLI GIURIDICI E BARRIERE NORMATIVE LEGATI A: Le condizioni dell’assistenza controllo nazionale rispetto delle normative e degli standards nazionali ed internazionali NUTRITA GAMMA DI OSTACOLI GIURIDICI E BARRIERE NORMATIVE LEGATI A: La facilitazione dell’ingresso del personale visti, permessi di lavoro riconoscimento delle qualifiche professionali Facilitazione ingresso dei beni e materiali umanitari ammissione temporanea criteri identificativi, requisiti per le ri-esportazione esenzione dalle tasse autorizzazioni doganali NUTRITA GAMMA DI OSTACOLI GIURIDICI E BARRIERE NORMATIVE LEGATI A: Lo spostamento di beni e personale sul territorio dello Stato ricevente diritti di transito e di sorvolo accesso ad aree ritenute strategiche NUTRITA GAMMA DI NORMATIVE LEGATI A: OSTACOLI GIURIDICI E BARRIERE Lo status del personale umanitario, compresi i requisiti identificativi (utilizzo di speficiche simbologie, documenti identificativi), i privilegi e le immunità (differenze tra il personale delle Nazioni Unite e quello di altri attori umanitari). NUTRITA GAMMA DI NORMATIVE LEGATI A: OSTACOLI GIURIDICI E BARRIERE I meccanismi di distribuzione degli aiuti (scambi di informazioni, canali di telecomunicazione, utilizzo infrastrutture) NUTRITA GAMMA DI NORMATIVE LEGATI A: OSTACOLI GIURIDICI E BARRIERE La qualità dell’assistenza umanitaria (affidabilità, compensazione per eventuali danni o vittime, in particolare nei casi di aiuti inter-statali (immunità dalla giurisdizione) NUTRITA GAMMA DI NORMATIVE LEGATI A: OSTACOLI GIURIDICI E BARRIERE La protezione del personale umanitario e quella delle vittime del disastro (spesso in condizione di “sfollati interni”) considerazione del contenuto legale di un “diritto all’assistenza umanitaria”. NUTRITA GAMMA DI NORMATIVE LEGATI A: OSTACOLI GIURIDICI E BARRIERE La fine dell’assistenza (data e termine finale ai fini dei requisiti per la riesportazione, accertamento e stima dei costi, fine di permessi speciali per il personale umanitario.) La risposta ai disastri nel Diritto internazionale STORICAMENTE Sostanziale debolezza rispetto ad altri settori (conflitti armati, epidemie, disastri marittimi e industriali) Assistenza umanitaria nei contesti non bellici Lega delle società di Croce Rossa 1919 Post II GM nascita ONU e sistemi di tutela dei D.U. In tutto il XX secolo solamente tre trattati internazionali a vocazione universale sulla disaster response: - Convenzione che stabilisce la nascita dell’Unione internazionale di Soccorso (1932) Convenzione di Tampere (1998 - fornitura di risorse di telecomunicazione per l’attenuazione degli effetti delle catastrofi e le operazioni di soccorso in caso di catastrofe) Piano (macro)regionale La risposta ai disastri nel sistema dell’Unione Europea (disposizioni e meccanismi della cooperazione interna / azione esterna UE nella risposta ai disastri) L’ASEAN Agreement sulla gestione dei disastri e la risposta alle emergenze (2005) La Convenzione inter-americana per la facilitazione dell’assistenza in caso di disastro (1991) La risposta ai disastri nel Diritto internazionale/2 OGGI Attorno alle attività di soccorso umanitario gravitano interessi di natura geo-politica, economica e di “immagine” Impossibilità di ricostruire un regime specifico di responsabilità Valutazioni politiche alto livello di discrezionalità, sia nella fornitura che nella ricezione degli aiuti. Alla luce di quanto detto Necessario piano internazionale volto a definire un approccio comune di riferimento Basi normative che permettano una sinergia positiva tra ordinamento internazionale e ordinamenti nazionali (diritti e obblighi specifici/ procedure, terminologie e conoscenze condivise e trasparenti) La risposta ai disastri nel Diritto internazionale/4 OGGI Tentativi di riempire il vuoto giuridico esistente: 2 approcci principali: Approccio “Universale” (Top down) Progetto di articoli sulla Protezione delle persone in caso di disastro (2006) della Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite Approccio “dal basso” (Bottom – up) International Disaster Response Law Programme (IDRL) della Federazione internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa Disaster Law Programme IFRC “The Disaster Law Programme seeks to reduce human vulnerability by promoting legal preparedness for disasters. […] Legal gaps in disaster risk reduction can have a significant impact on the resilience of communities to disasters.” 2001 Creazione del Programma, inizialmente volto ad “esplorare” il ruolo del diritto nella risposta ai disastri – studi di natura tecnico - normativa (Risoluzione del Consiglio dei delegati del Movimento internazionale). Società nazionali advocacy 2003 La 28a Conferenza internazionale di Croce Rossa incarica la Federazione di svolgere ricerche in merito ai “key legal instruments”, di promuoverne la conoscenza, diffonderne il risultato, di elaborare modelli contenenti specifiche raccomandazioni. Disaster Law Programme IFRC / 2 2007 La 30a Conferenza adotta le “Linee guida per la facilitazione e regolamentazione domestica delle Operazioni Internazionali di Soccorso e di Assistenza Riabilitativa Iniziale” • Consultazioni e riunioni a tutti i livelli. •Strumento “para-normativo”, non vincolante, finalizzato all’assistenza tecnico – legislativa. • Contenuto “duttile” sul piano applicativo. • Aspetto innovativo procedura preliminare di accreditamento come condizione per avere facilitazioni. • Capacità di aggirare le resistenze statali, rafforzamento della sovranità, armonizzazione • Rilevanza internazionale Disaster Law Programme IFRC / 3 2009 Questionario sottoposto agli Stati e alle Società nazionali (58% Stati studio misure da intraprendere. Tuttavia poche misure già adottate) 60% Stati e 64% Società nazionali ricevere ulteriore supporto necessità di 2011 La 31a Conferenza accoglie la realizzazione del “Model Act for the Facilitation and Regulation of International Disaster Relief and Initial Recovery Assistance” (Collaborazione con UNOCHA e con l’UIP) Marzo 2013 Viene realizzata e pubblicata la versione definitiva del Model Act Disaster Law Programme IFRC / 4 Marzo 2013 Viene realizzata e pubblicata la versione definitiva del Model Act •“Decomposizione modulare” • Disposizioni adattabili alla specificità istituzionale del Paese interessato • Indicazioni per il legislatore a margine del testo • Rimandi interni ad altre leggi o organismi nazionali competenti • Possibilità di scegliere scadenze temporali Disaster Law Programme BASI TIPOLOGIE DI AZIONE SOCCORSO IN CASO DI DISASTRO Insieme di beni e servizi forniti per sopperire alle immediate necessità delle comunità colpite dai disastri ASSISTENZA INIZIALE RIABILITATIVA Insieme di beni e servizi diretti a ripristinare o migliorare le condizioni di vita anteriori al disastro che viene fornito nel periodo iniziale dell’intervento, secondo le modalità stabilite dallo Stato colpito, dopo l’individuazione delle più urgenti neessità della comunità Disaster Law Programme BASI CARATTERISTICHE: attenzione ai vulnerabili adeguati a necessità delle persone colpite e conformi a standard internazionali Coordinamento con attori locali Attenzione a usanze e tradizioni culturali, sociali e religiose Coinvolgimento delle vittime nella realizzazione dei soccorsi Uso di personale competente e format Proporzionati a proprie capacità Realizzati in modo trasparente Disaster Law Programme BASI ATTORI DOMESTICI Governo dello Stato colpito Responsabilità Cercare assistenza internazionale o regionale per far fronte a necessità popolazione Società Nazionali necessitano integrazioni e NON sostituzione KEY WORDS Ruolo primario degli attori domestici È responsabilità primaria dello Stato colpito affrontare le necessità umanitarie provocate da un disastro che avviene all’interno dei propri confini. Le Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e gli altri attori locali del Territorio colpito concorrono al supporto. L’assistenza internazionale nei disastri dovrebbe essere programmata e attuata in modo da integrare gli sforzi di questi attori nazionali e non da sostituirli. Disaster Law Programme BASI FORNITORI INTERNAZIONALI (Organizzazioni Umanitarie) Adeguarsi a legislazione statale e DI Coordinarsi con autorità locali Rispettare in ogni momento dignità delle persone colpite Disaster Law Programme BASI FORNITORI INTERNAZIONALI (Organizzazioni Umanitarie) Priorità degli aiuti solo in base a necessità Soccorso fornito senza discriminazione nei confronti delle persone colpite dal disastro Azione senza favorire una parte specifica, ricercare vantaggi commerciali e intervenire in affari interni dello stato Interventi non utilizzati per ottenere informazioni sensibili (di natura politica, economica o militare) Disaster Law Programme BASI ATTORI INTERNAZIONALI (STATI E OI) Accellerate procedure di rilascio visti e sdoganamento Agevolazioni nel trasporto dei soccorsi Esenzione da imposte, dazi e tasse su operazioni di soccorso Facilitazioni per acquisire personalità giuridica interna temporanea Responsabilità dei fornitori di soccorso I fornitori di assistenza internazionale sono corresponsabili del rispetto di determinati standard umanitari minimi nella loro azione di soccorso. Ogni aiuto deve essere fornito nel rispetto dei principi di umanità, neutralità e imparzialità, nonché nel rispetto degli standard minimi di coordinamento e qualità dei generi di soccorso, del personale e dei programmi standard minimi Principali fonti per gli standard minimi degli aiuti «Codice di Condotta per la Croce Rossa Internazionale, Mezzaluna Rossa e ONG in caso di catastrofe» [All. VI, Ris. 26a Conf. Int.le Ginevra, 1995] Contenuti Early Warning Parte II: Allertamento Precoce e preparazione • Condivisione fra gli Stati e le Organizzazioni Umanitarie, delle informazioni relative ai disastri, inclusi i fattori di rischio emergenti • Pianificazione programmi di prevenzione, mitigazione, preparazione, soccorso e riabilitazione (anche con il supporto delle Società Nazionali) • Incoraggiare governi e attori nazionali ad implementare le linee guida IDRL Supporto Regionale e Internazionale alle capacità locali nei confronti degli Stati più deboli • Parte III: Inizio termine delle operazioni internazionali di soccorso e assistenza riabilitativa iniziale Inizio • Operazioni di soccorso o di assistenza riabilitativa iniziale avviate solo con il consenso dello Stato colpito • Tempestività dell’appello da parte della HN per soccorso, necessità mirate, riabilitazione. • Le offerte di assistenza Attinenza degli aiuti al tipo ed al numero di beni, servizi e competenze richiesti • Selezione da parte della HN di categorie ritenute non necessarie • Gli Stati colpiti dovrebbero mettere a disposizione dei soccorritori le informazioni sulla normativa nazionale e regolamentazione attinente all’ingresso e allo svolgimento delle operazioni di soccorso o di assistenza riabilitativa iniziale. Termine Quando uno Stato colpito o un attore che presta assistenza vuole concludere l’operazione di soccorso o di assistenza riabilitativa iniziale dovrebbe provvedere con adeguata notifica. Lo Stato colpito e l’attore che presta assistenza dovrebbero consultarsi reciprocamente, tenendo presente l’impatto di tale conclusione sulla comunità colpita dal disastro. Parte IV Facilitazioni legali: • Per gli Stati • Per le Organizzazioni Umanitarie • Per gli altri attori Le Linee guida indicano specifiche facilitazioni giuridiche o di ospitalità che i Governi dovrebbero fornire per assistere gli Stati e le organizzazioni umanitarie. Distinzione tra “soccorso” e “assistenza riabilitativa iniziale” Finalità Condizionare le facilitazioni legali Le Linee guida incoraggiano i governi, nella misura consentita dal diritto internazionale, a condizionare la concessione di agevolazioni legali per queste organizzazioni al loro impegno e osservanza degli standard minimi. Parte V Agevolazioni legali per l’ingresso e lo svolgimento delle operazioni • • • • • • • • Personale Beni e attrezzature, e beni e attrezzature speciali Trasporto Status giuridico nazionale temporaneo Imposte Sicurezza Estensione dell’orario di servizio Costi Model Act Model Act for the Facilitation and Regulation of International Disaster Relief and Initial Recovery Assistance (with commentary) March 2013 INTER-PARLIAMENTARY • Non sono un trattato quindi • Non sono vincolanti Sono uno strumento di soft law con finalità di “condizionamento positivo” dell’evoluzione normativa in materia Disaster Law Programme INIZIO E TERMINE INIZIO CONSENSO STATO COLPITO APPELLO TERMINE INDIVIDUAZIONE NECESSITA’ (UN – OI – ONG) VALUTAZIONE OPZIONE OPERAZIONE MILITARE (CONDIZIONI) NOTIFICA VOLONTA’ DI CONCLUSIONE CONSULTAZIONE PER VALUTAZIONE IMPATTO Grazie per l’attenzione, Michele Romeo Jasinski Croce Rossa Italiana Istruttore DIU [email protected] 2008 l’Assemblea Generale delle Nazioni UNITE adotta tre risoluzioni per incoraggiare gli Stati a far uso di tali linee guida …cosa sono ? Le Linee guida sono una serie di raccomandazioni ai Governi utili all’adozione di un quadro normativo organico ed integrato in materia di risposta ai disastri relativamente ai problemi comuni di regolamentazione nelle operazioni internazionali di soccorso. Best Practice …soft law!