La risposta ai disastri nel diritto internazionale Lineamenti introduttivi

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La risposta ai disastri nel diritto internazionale Lineamenti introduttivi
La risposta ai disastri
nel diritto
internazionale
Lineamenti introduttivi
Michele Romeo Jasinski
Croce Rossa Italiana
Istruttore DIU
• presentazione e storia della Croce Rossa
• 7 principi
• CICR - Movimento
• Cenni di DIU (in relazione alle situazioni di
Humanitarian Aid)
• Cenni di IDRL (International Disaster Response
Law)
D.I.U.
2
Obiettivi Formativi
• Conoscere la Croce Rossa
• Conoscere la struttura del Movimento di Croce Rossa
e Mezzaluna Rossa ed i compiti dei suoi singoli
elementi
• Comprendere l’Emblema di CR e MR e la sua duplice
funzione
• Comprendere gli elementi principali del Diritto
Internazionale Umanitario
• Comprendere gli elementi principali
dell’International Disaster Responce Law(IDRL)
D.I.U.
3
Le Origini della
Croce Rossa
FERDINANDO PALASCIANO
Ferdinando
Palasciano
Moti Messina 1848
I feriti, a qualsiasi esercito appartengano, sono per me
sacri e non possono essere considerati come nemici.
Battaglia di Solferino
24 Giugno 1859
HENRY DUNANT
Dunant propose due misure per l’assistenza
alle vittime della guerra
1. la creazione di Società di soccorso ai
militari feriti che mobilitassero le risorse
della carità privata
origine delle Società
di Croce Rossa
e Mezzaluna Rossa
2. l’adozione di una Convenzione per la
protezione dei feriti
sul campo di battaglia e di tutti coloro che
prestano loro soccorso
origine delle Convenzioni di Ginevra
Convenzione di Ginevra - 1864 - art. 7
“Una bandiera distintiva e uniforme sarà adottata
per gli ospedali, i posti di pronto soccorso e le
evacuazioni. In ogni circostanza, dovrà essere
accompagnata dalla bandiera nazionale.
Anche un bracciale sarà ammesso per il
personale neutralizzato, ma il rilascio dipenderà
dall’autorità militare.
La bandiera e il bracciale recheranno una
croce rossa in campo bianco”
I 7 Principi della
Croce Rossa
UMANITA’
• Nato dalla preoccupazione di soccorrere senza
discriminazioni i feriti dei campi di battaglia, il
Movimento Internazionale della Croce Rossa e della
Mezzaluna Rossa, sia a livello internazionale che
nazionale, opera per prevenire e alleviare in ogni
circostanza le sofferenze degli uomini.
• Si applica a proteggere la vita e la salute, e a far
rispettare la persona umana.
• Opera per la reciproca
comprensione, l’amicizia,
la cooperazione e una pace
durevole tra tutti i popoli.
UMANITA’
Quindi…
• NON SOLO SOCCORSO
– SALUTE
– PACE (COOPERAZIONE)
• ELEMENTO STORICO
• DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO
IMPARZIALITÀ
• Non fa alcuna distinzione di nazionalità, razza,
religione, di condizione sociale o di
appartenenza politica.
• Si dedica esclusivamente a soccorrere gli
individui a seconda della gravità e dell'urgenza
delle loro sofferenze.
IMPARZIALITÀ
• Quindi…
• AIUTO INDISCRIMINATO
• RAPPORTO DI FIDUCIA PARTICOLARE
• SEGRETO PROFESSIONALE (sentenza ICTY
1995)
INDIPENDENZA
• Il Movimento è indipendente.
• Le Società Nazionali di Croce Rossa svolgono le loro
attività umanitarie come ausiliarie dei poteri pubblici
e sono sottoposte alle leggi in vigore dei rispettivi
paesi.
• Tuttavia esse devono conservare un'autonomia che
permetta loro di operare sempre secondo i Principi
del Movimento.
VOLONTARIETA’
• La Croce Rossa è un movimento di soccorso
volontario e disinteressato
UNITÀ
• In un paese non può esserci che un'unica
Società di Croce Rossa o di Mezzaluna Rossa.
• Essa dev'essere aperta a tutti e deve
estendere la sua attività umanitaria all’intero
territorio.
UNIVERSALITÀ
• Il Movimento Internazionale della Croce
Rossa e della Mezzaluna Rossa è universale:
in esso tutte le Società hanno uguali diritti
ed il dovere di aiutarsi reciprocamente.
UNIVERSALITÀ
Quindi…
• Un aiuto che sia sviluppo
• Uno sviluppo che sia aiuto
NEUTRALITÀ
• Allo scopo di ottenere la fiducia di tutti, il
movimento si astiene dal prendere parte alle
ostilità e in ogni caso, a controversie di ordine
politico, razziale, religioso e ideologico.
IL MOVIMENTO INTERNAZIONALE
DELLA CROCE ROSSA E MEZZALUNA ROSSA
E IL RUOLO DEL CICR
D.I.U.
23
Stati parte alle CG
Conferenza Internazionale della CR e MR
Commissione permanente
CICR
Consiglio dei delegati
Comitato
Internazionale
della Croce Rossa
Federazione
Internazionale
Società CR-MR
Società nazionali
Movimento Internazionale
LA MISSIONE DEL CICR
ICRC
proteggere la vita e la dignità delle vittime di conflitti armati o di
violenze interne e di assicurare loro assistenza e protezione
•Direzione e coordinamento delle attività internazionali di
soccorso del Movimento Internazionale nelle situazioni di
conflitto armato
• diffusione dei 7 Principi Fondamentali
• promozione del Diritto Internazionale Umanitario
• riconoscere ogni nuova Società Nazionale e notificare tale
riconoscimento alle altre Società Nazionali
• visite ai prigionieri di guerra ed agli internati civili
• soccorso alle popolazioni dei territori occupati
• ricerca di persone scomparse e compilazione/distribuzione dei
c.d. “Messaggi di Croce Rossa”
• buoni uffici per la creazione di aree di protezione
LA MISSIONE
DELLA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE
ispirare, incoraggiare, facilitare e sostenere l’azione
umanitaria delle Società Nazionali, al fine di alleggerire le
sofferenze umane e contribuire al mantenimento della pace
• agisce quale organo di coordinamento permanente tra le
SN
• organizza e coordina - su scala internazionale - i soccorsi
in situazioni di catastrofe naturale o tecnologica, nonché in
situazioni di emergenza umanitaria in tempo di pace
• aiuta le SN ad attuare iniziative per la protezione e il
miglioramento della salute della comunità, per la
preparazione dei soccorsi e per la prevenzione delle
catastrofi
• collabora con il CICR per la diffusione del DIU E dei PF
• facilita la nascita e lo sviluppo delle Società Nazionali
LA MISSIONE
DELLE SOCIETA’ NAZIONALI
a livello nazionale:
• promuovere i valori umanitari ed i 7 Principi Fondamentali
• promuovere la diffusione del Diritto Internazionale Umanitario
• concorrere con i pubblici poteri alla prevenzione delle malattie,
alla protezione ed al miglioramento della salute, alla lotta contro le
sofferenze umane, attraverso soccorsi d’urgenza, assistenza agli
infermi, trasfusioni e servizi diversi alla comunità (assistenza ai
portatori di handicap, agli anziani, agli emarginati, etc.)
• in collaborazione con i pubblici poteri organizzare i soccorsi alle
vittime dei conflitti armati, delle catastrofi naturali e di ogni altro
tipo di emergenza umanitaria
• svolgere attività di formazione del proprio personale
a livello internazionale:
• offrire soccorso alle vittime di catastrofi naturali, di conflitti armati
ed in ogni altra situazione di emergenza umanitaria
MAJOR DISASTERS (Terremoti, Maremoti,Uragani)
Definizione di “Disastro” (o “Catastrofe”)
“A calamitous event or series of events resulting in widespread loss of life,
great human suffering and distress, or large-scale material or environmental
damage, thereby seriously disrupting the functioning of society”
Art. 3 Progetto di articoli della Commissione di diritto internazionale sulla ‘Protezione
delle persone in caso di disastro’ (2006)
•valore preminente alle conseguenze piuttosto che alle cause dell’evento
(no differenziazione disastri naturali/antropici)
•I disastri non sono mai unicamente naturali
•Non necessario un alto numero di vittime
AMBITO NORMATIVO
CONFLITTI
ARMATI
DIRITTO
INTERNAZIONALE
UMANITARIO
(DIU)
DISASTRI
INTERNATIONAL
DISASTER RESPONSE
LAW
(IDRL)
Diritto
Internazionale
Umanitario
MOOTW
Conflitti Armati NON Internazionali
Conflitti Armati Internazionali
Diritto Internazionale Umanitario
Diritto Internazionale
1864
Convenzione sul miglioramento
del trattamento dei militari feriti
nelle armate di campagna
1929
I. Convenzione per il miglioramento
della sorte dei feriti e dei malati
delle forze di campagna
II. Convenzione per il trattamento
dei prigionieri di guerra
1949
I. Feriti e malati guerra terrestre
II. Feriti, malati e naufraghi in mare
III. Prigionieri di guerra
IV. Popolazione civile
1977
Protocolli aggiuntivi
I. Conflitti internazionali
II. Conflitti non internazionali
1998
Statuto della Corte Penale
Internazionale dell’Aja
(1 Luglio 2002)
2005
Protocolli aggiuntivi
III. Adozione di un Emblema
Distintivo Aggiuntivo
CONFLITTO ARMATO
Ogni tipo
di confronto armato
“Un conflitto armato esiste quando si ha il ricorso alla forza armata fra Stati
oppure violenza armata protratta fra autorità governative e gruppi armati organizzati
o fra tali gruppi all’interno di uno Stato” ICTY Tadic
CONFLITTO ARMATO
Ogni tipo
di confronto armato
Tra due o più
entità statali
CONFLITTO ARMATO
INTERNAZIONALE
SOGGETTI
DI DIRITTO
INTERNAZIONALE
Guerra
REGIONE DI GUERRA
TEATRO DI GUERRA
Territorio sottoposto
alla sovranità dei belligeranti
Territorio in cui viene
esercitata di fatto
la violenza bellica
Episodio
Scatenante
Escaletion
Violazione
Azioni di Basso
Profilo
Dichiarazione
di Guerra
Atto Formale
Trattati
Internazionali
Sistema delle
Alleanze
GUERRA
Resa o Armistizio
Trattato di Pace
CONFLITTO ARMATO
Ogni tipo
di confronto armato
Tra due o più fazioni
interne ad uno Stato
Tra una entità statale
e una fazione dissidente
CONFLITTO ARMATO
INTERNO
NON INTERNAZIONALE
Tra due o più fazioni
interne ad uno Stato
Tra una entità statale
e una fazione dissidente
Gruppo armato organizzato
che sotto il controllo
di un comando responsabile
esercita il controllo effettivo
di una parte di territorio
e sia in grado di condurre
operazioni militarti prolungate
e concrete
ETNIE
GRUPPI RELIGIOSI
GRUPPI POLITICI
POTERE COSTITUITO VS
POTERE COSTITUENTE
MOOTW
Military operations other than war encompass a wide range of activities where
the military instrument of national power is used for purposes other than the
large-scale combat operations usually associated with war. These operations are
often conducted outside the State (***)
Military operations other than war involve the traditional military elements such
as air, land, sea, space and special operations forces as well as other
governmental agencies and nongovernmental organizations.
Le regole della Guerra
(o dei conflitti armati)
Le domande…
Chi combatte?
Contro chi?
Con che cosa?
In che modo?
Quando si combatte?
Perché si combatte?
Combattente
CONFLITTI ARMATI INTERNAZIONALI
Persona Protetta
Principio di proporzionalità
e precauzione
Divieto di utilizzare mezzi e metodi
di combattimento
che causino mali superflui
e sofferenze inutili
Protezione dell’ambiente naturale
Trattamento e garanzie giudiziarie
fondamentali
spettanti alle persone private d
ella libertà in ragione del conflitto
Azioni di soccorso in favore
della popolazione civile
Nozione di Obiettivo Militare
Protezione delle Popolazione Civile
FFAA Statali
(Assimilabili)
Gruppi Armati
Organizzati
Civili
Civili che prendono
parte alle ostilità
CONFLITTI ARMATI NON INTERNAZIONALI
FFAA Statali
CARTA DELLE NAZIONI UNITE
Art. 1
“Mantenere la pace e la sicurezza internazionali
e a tal fine:
prendere efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere le
minacce alla pace e per reprimere gli atti di aggressione o le
altre violazioni della pace e conseguire, con mezzi pacifici, ed in
conformità ai principi della giustizia e del diritto internazionale,
la composizione o la soluzione delle controversie o delle
situazioni internazionali che potrebbero portare ad una
violazione della pace”
Peace Support Operation
Tipologie ed Evoluzione
PEACE MAKING OPERATION
Peacemaking is action to bring hostile parties to agreement, essentially through
such peaceful means as those foreseen in Chapter VI of the Charter of the United
Nations’
United Nations, An Agenda for Peace: Preventive Diplomacy, Peacemaking and Peace-Keeping, UN Doc. A/47/277,
S/24111, 17 June 1992 ‘, Chapter 2, p. 5, para. 20.
Condotto su richiesta o col consenso delle parti ormai in conflitto è attività di
natura essenzialmente diplomatica e sostanzialmente pacifica.
Si concretizza in: inchiesta, negoziato, conciliazione, mediazione, arbitrato,
regolamento giudiziale, ricorso ad organizzazioni regionali o altri mezzi
comunque pacifici stabiliti dalle parti
PEACE KEEPING OPERATION
« [...] entrare nel territorio egiziano con il consenso del governo egiziano, al fine di
aiutare il mantenimento della pace durante e dopo il ritiro delle forze non egiziane e
di assicurare la conformità agli altri termini stabiliti nella risoluzione, [...] di coprire
un'area che si estendesse approssimativamente dal Canale di Suez alle Linee di
Demarcazione dell'Armistizio stabilite nell'Accordo di armistizio tra Egitto e
Israele. »
UNEF Suez 1956 (risoluzione 1001 (ES-I) del 7 novembre 1956)
Livello Tattico
Livello Strategico
Operations that are set up by the UN, by states, by groups of states (coalitions of
the willing) or by regional or sub-regional organisations (alone or in cooperation
with the UN) and that are based on the deployment of uniformed staff (soldiers
and/or police officers), usually with the consent of the parties concerned, with
the aim of achieving impartial interposition between the latter in order to
prevent, contain, mitigate or put an end to conflicts and possibly to restore
peace between the parties
Mantenimento del Potere
Statale vs Attori NON Statali
PEACE KEEPING OPERATION
Condotto da personale militare fornito dagli Stati Parte su base
volontaria (accordi Stato/UN) sotto il comando e il controllo delle
Nazioni Unite (nella persona del Segretario Generale) e sotto
l’autorità politica del Consiglio di Sicurezza.
 il consenso dello Stato che detiene la sovranità sul territorio
 uso della forza consentito solo per legittima difesa
 Imparzialità delle forze UN
 carattere provvisorio
UNTAG Namibia 1989-90 (Ris 435/78)
1 Squadrone Elicotteri
PEACE KEEPING OPERATION
 art. 42 Carta UN
Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che le misure previste nell’articolo 41 siano
inadeguate o si siano dimostrate inadeguate, esso può intraprendere, con forze aeree,
navali o terrestri, ogni azione che sia necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la
sicurezza internazionale. Tale azione può comprendere dimostrazioni, blocchi ed altre
operazioni mediante forze aeree, navali o terrestri di Membri delle Nazioni Unite.
 parere ICJ 20/07/62
 consenso statale
 no misure coercitive ex. Cap. VII
PEACE KEEPING OPERATION
 MANTENIMENTO
 ASSISTENZA UMANITARIA
 CONSENSO STATI
IMPOSIZIONE DELLA PACE
COSTRUZIONE PACE
IMPOSIZIONE
PEACE ENFORCEMENT OPERATION
ONUC Congo 1960
Coinvolgimento frequente truppe UN in scontri armati con le diverse
fazioni in lotta
 Ris.161/1961 autorizzazione a ricorso
alla Forza Armata (nessun riferimento a
legittima difesa)
Proseguimento missione senza
consenso
L'eccidio di Kindu (o massacro di Kindu) avvenne l'11 o il 12 novembre 1961 a Kindu, nell'ex
Congo belga, dove furono trucidati tredici aviatori italiani che formavano gli equipaggi di due C119, bimotori da trasporto conosciuti come i vagoni volanti, della 46ª Aerobrigata di stanza a Pisa.
PEACE ENFORCEMENT OPERATION
In caso di minaccia alla pace, violazione della pace, atti di
aggressione, una volta falliti i tentativi di negoziare per via
pacifica la controversia,
possono essere posti in essere
interventi che, su decisione del CS, prescindono dal consenso
delle parti e comportano l’impiego della forza armata non solo per
legittima difesa.
PEACE ENFORCEMENT OPERATION
USO DELLA FORZA
 PROTEZIONE DEL PERSONALE E DELLE
INSTALLAZIONI UN
 DISARMARE PARTI IN CONFLITTO
 PREVENIRE ATTACCHI CONTRO ZONE DI
SICUREZZA O DI INTERDIZIONE AEREA
INTERVENTI ITALIANI FUORI AREA
•
•
•
•
•
COREA
CONGO
LIBANO
SOMALIA
IRAQ
KOREAN WAR 25 June 1950 – 27 July 1953
UN Resolution 82/1950 (URSS assente)
UN Resolution 84/1950 (URSS assente)
Invio di Delegati nelle Parti in Conflitto
(Nord Corea NON accetta)
ICRC
Richiesta di Intervento a Società
Nazionali di CR e MR
L’INTERVENTO ITALIANO IN COREA
CASE REPORT: KOREA CRISIS & DIU
TIPOLOGIA DI CONFLITTO ARMATO
RUOLO ITALIANO NEL CONFLITTO
RUOLO OSPEDALE
REGOLE INGAGGIO
THE CONGO CRISIS
July 1960 - November 1965
1945 - Processo di Decolonizzazione iniziato dopo la firma della Carta UN da parte
del Belgio
1957 – Prime Elezioni Municipali liberi
1960 – Prime Elezioni Generali liberi
Armée Nationale Congolaise" (ANC)
Attacco a civili europei da parte di
Militari disertori
Invio di Truppe Belghe
Richiesta Intervento UN
UN OPERATION IN CONGO
July 1960 - June 1964
UN Resolution 143 - 1960
THE CONGO CRISIS
July 1960 - November 1965
1960 – Richiesta Intervento UN contro Secessionisti (Ris.145-1960)
Truppe UN ESTRANEE ai combattimenti
Lumumba richiede intervento URSS
1961
Assassinio di Lumumba
Utilizzo di mercenari europei in Katanga
Attacco a truppe ONUC (Manono)
Operazione RUMPUNCH
Operazione MORTHOR
Contrattacco Katanghese  184 UN POW
Abbattimento aereo con SG UN
Dag Hammarskjold
UN OPERATION IN CONGO
July 1960 - June 1964
UN Resolution 161 - 1961
L'eccidio di Kindu (o
massacro di Kindu) avvenne
l'11 o il 12 novembre 1961 a
Kindu, nell'ex Congo belga,
dove furono trucidati tredici
aviatori
italiani
che
formavano gli equipaggi di
due C-119, bimotori da
trasporto conosciuti come i
vagoni volanti, della 46ª
Aerobrigata di stanza a Pisa.
UN OPERATION IN CONGO
July 1960 - June 1964
UN Resolution 169 - 1961
THE CONGO CRISIS
July 1960 - November 1965
1961 Intervento ONUC con:
artiglieria
aviazione
1963 Tregua ed inizio rimpatrio
CASE REPORT: CONGO CRISIS & DIU
TIPOLOGIA DI CONFLITTO ARMATO
RUOLO ITALIANO NEL CONFLITTO
INQUADRAMENTO NORMATIVO FFAA ITALIANE
KINDU
INQUADRAMENTO TRUPPE UN (POW?)
LIBANO I (Agosto – Settembre 1982)
LIBANO II (Settembre 1982 – Marzo 1984)
L'impegno complessivo è stato di 8.345 persone di cui 595 Ufficiali,
1.150 Sottufficiali, 6.470 militari di leva e 130 Infermiere volontarie.
Essi disponevano di 319 mezzi ruotati, 52 mezzi speciali, 20 cucine
rotabili, 97 veicoli di trasporto cingolati e 6 autoblindo.
Durante la missione si sono avuti 75 feriti ed un deceduto (Marò Filippo
MONTESI a fronte di 275 statunitensi e 87 francesi).
Su richiesta del Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri del Governo
libanese, è stato disposto dal Governo italiano l'invio di un battaglione con lo
scopo di assicurare l'incolumità fisica del personale palestinese in partenza da
Beirut e degli abitanti della regione di Beirut stessa e favorire il ristabilimento della
sovranità e delle autorità del Governo libanese.
A seguito dei tragici avvenimenti accaduti nei campi palestinesi di Sabra e Chatila, alla
periferia ovest di Beirut e alle consultazioni tra il Governo libanese ed il Segretario
Generale delle Nazioni Unite, in applicazione della Risoluzione 521 del Consiglio di
Sicurezza, il Governo libanese ha chiesto ad alcuni Paesi, tra cui l'Italia, una Forza
multinazionale da interporre in località concordate.
LIBANO I (Agosto – Settembre 1982)
LIBANO II (Settembre 1982 – Marzo 1984)
Italian Military Operations Abroad: Just Don't Call it War
Di Piero Ignazi,Giampiero Giacomello,Fabrizio Coticchia
SOMALIA CRISIS
(Aprile 1992 – Marzo 1995)
UNOSOM I (Aprile 1992 – Marzo 1995)
UN Res. 733/1992
UN Res 746/1992
UN Res. 751/1992
UNOSOM I (Aprile 1992 – Dicembre 1993)
Ris. 751/1992 contro situazione di guerra civile UNOSOM I
 Controllo del Cessate il Fuoco
 Protezione della distribuzione degli aiuti
 Bombardamenti da parte delle truppe di Aidid
 Azione contro nave umanitaria da parte delle truppe di
Mahdi
UNITAF (Dicembre 1992 – Maggio 1993)
UN Res. 794/1992
UNITAF (Dicembre 1992 – Maggio 1993)
RESTORE HOPE
Ris. 794/1992 forza UNITAF in “Restore Hope”
 disarmo parti in conflitto
 controllo del territorio
 ritorno a peace keeping
UNITAF (Dicembre 1992 – Maggio 1993)
RESTORE HOPE
SCHIERAMENTO ITALIANO
Brigata Paracadutisti "Folgore, personale della Marina e dell'Aeronautica.
'incrociatore portaelicotteri Vittorio Veneto, dalla fregata Grecale, dal
rifornitore di squadra Vesuvio e dalle LPD San Giorgio e San Marco, con gli
uomini del Battaglione San Marco (ITALFOR – IBIS da 13/12/92 a 21/03/94).
112 Infermiere Volontarie CRI (Poliambulatorio Italia – Mogadiscio)
UNOSOM II (Maggio 1993 - Marzo 1995)
Ris. 814/1993 UNOSOM II
 richiesta di poteri coercitivi per lo svolgimento dell’ampio
mandato affidato ovvero:
 protezione convogli
 disarmare fazioni in lotta
 rimpatriare rifugiati
 raccogliere e distruggere armi
 bonificare il terreno dalle mine
 compiti di polizia interna
 Scontri tra fazioni e caschi blu
Attacco diretto nei confronti dei caschi blu (pakistani)
UNOSOM II (Maggio 1993 - Marzo 1995)
Battaglia del Pastificio (2 Luglio 1993)
3 Morti
36 Feriti
Alcuni mezzi blindati italiani VCC-1, fermatisi di fronte a barricate erette dai somali, vennero immobilizzati con razzi
anticarro mentre le strade circostanti venivano bloccate con altre barricate da parte dei miliziani somali; in uno di
questi veicoli corazzati morì il parà Pasquale Baccaro, che era stato colpito alla gamba da un razzo, mentre altri due
membri dell'equipaggio rimasero feriti. Venne deciso quindi l'intervento di soccorso della colonna Alfa, quasi arrivata
alla base, dotata di carri M60 e blindo pesanti Centauro con cannoni da 105mm, che però non avevano l'autorizzazione
ad usare per il rischio di colpire i civili, e l'ulteriore appoggio di elicotteri Mangusta ed AB-205; gli equipaggi dei
blindati, non potendo usare i cannoni, cercarono di proteggere gli altri veicoli ed i compagni feriti con le mitragliatrici
CASE REPORT: SOMALIA
TIPOLOGIA DI CONFLITTO ARMATO
RUOLO ITALIANO NEL CONFLITTO
INQUADRAMENTO NORMATIVO FFAA ITALIANE
CHECK POINT PASTA
UNOSOM II (Maggio 1993 - Marzo 1995)
BATTAGLIA DELLA RADIO Attacco a Caschi Blu Pakistani durante azione di
neutralizzazione e conquista della Radio Locale (24 Morti)
Ris. 837/1993
Ris. 837/1993  Mandato di cattura per gen. Aidid
International Security Assistance Force
Operazione Enduring Freedom  7 Ottobre 2001
Inizio Missione: 11 Agosto 2003
Fine Missione: 31 Dicembre 2014
La forza di intervento internazionale denominata "International Security
Assistance Force" aveva il compito di garantire un ambiente sicuro a tutela
dell'Autorità provvisoria afghana insediatasi a Kabul il 22 dicembre 2001 a
seguito della Risoluzione n. 1386 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite
del 20 dicembre 2001.
Iniziata come Missione Multinazionale, dall'agosto 2003 il contingente è stato a
guida NATO.
In tale quadro, pur mantenendo le responsabilità assunte nell'area della
capitale Kabul, l'Italia ha preso la responsabilità di uno dei cinque settori
regionali, il Regional Command West, in cui l'Afghanistan è stato suddiviso.
IRAQI FREEDOM (2003 – 2011)
(UN Res.
1483/2003)
ANTICA BABILONIA (Luglio 2003 – Dicembre 2006)
Ris. 1483 (22/05/03) e Ris. 1511 (16/10/03)
ricostruzione del "comparto sicurezza" iracheno attraverso l'assistenza per l'addestramento e
l'equipaggiamento delle forze, a livello centrale e locale, sia nel contesto della NATO sia sul piano
bilaterale; creazione e mantenimento della necessaria cornice di sicurezza; concorso al ripristino di
infrastrutture pubbliche ed alla riattivazione dei servizi essenziali; rilevazioni radiologiche,
biologiche e chimiche; concorso all'ordine pubblico; polizia militare; concorso alla gestione
aeroportuale; concorso alle attività di bonifica, con l'impiego anche della componente cinofila;
sostegno alle attività dell'ORHA; controllo del territorio e contrasto alla criminalità
Turnazione delle brigate che hanno partecipato alla missione
Brigata bersaglieri "Garibaldi" Missione Antica Babilonia "1": inizio operazione
Brigata meccanizzata "Sassari" Missione Antica Babilonia "2"
Brigata corazzata "Ariete" Missione Antica Babilonia "3"
Brigata di cavalleria "Pozzuolo del Friuli" Missione Antica Babilonia "4"
Brigata aeromobile "Friuli" Missione Antica Babilonia "5"
Brigata bersaglieri "Garibaldi" Missione Antica Babilonia "6"
Brigata paracadutisti "Folgore" Missione Antica Babilonia "7"
Brigata corazzata "Ariete" Missione Antica Babilonia "8"
Brigata meccanizzata "Sassari" Missione Antica Babilonia "9"
Brigata bersaglieri "Garibaldi" Missione Antica Babilonia "10": fine operazione
Bollettino del SG delle NU 1999
Direttive per l’osservanza del DIU da parte delle Forze
delle Nazioni Unite.
•
•
1.1. I principi fondamentali e le regole del diritto internazionale umanitario formulati nel presente Bollettino
sono applicabili alle Forze delle Nazioni Unite quando, in situazioni di conflitto armato, queste sono ivi
impegnate attivamente come combattenti, sia in azioni coercitive, sia in operazioni di mantenimento della
pace [peacekeeping operations] quando l’uso della forza è consentito per legittima difesa.
1.2. La promulgazione di questo Bollettino non pregiudica la condizione protetta dei membri delle
Operazioni di mantenimento della pace ai sensi della Convenzione del 1994 sulla sicurezza del personale
delle Nazioni Unite e associato o il loro stato di non combattenti, nella misura in cui essi hanno diritto alla
protezione accordata ai civili secondo il diritto internazionale dei conflitti armati.
Il Bollettino del SG
• Il contenuto largamente mutuato dalla disciplina
dei conflitti armati internazionali
• Protezione della popolazione civile (s. 5)
• Mezzi e metodi di combattimento (s. 6)
• Trattamento dei civili e delle persone hors de combat
(s. 7)
• Trattamento delle persone detenute (s. 8)
• Protezione dei feriti, malati e del personale medico e
di soccorso (s. 9)
• Violazioni del DIU (s. 4). Il coinvolgimento degli
Stati partecipanti.
La soglia di applicazione del DIU per le PSO
• Senza conflitto armato, no applicazione al DIU
• Attenta analisi del Mandato
• Al di là del mandato il coinvolgimento di una PSO in un
conflitto armato è una problematica fattuale
• Conflitti armati non-inter. : Intensità e Organizzazione
DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO
(D.I.U.)‫‏‬
•
SI APPLICA A:
-
CONFLITTI ARMATI INTERNAZIONALI;
-
CONFLITTI ARMATI NON INTERNAZIONALI;
-
AZIONI COERCITIVE DISPOSTE AI SENSI DEL CAP. VII DELLA CARTA
DELLE N.U.;
•
NON SI APPLICA A:
-
SITUAZIONI DI TENSIONI INTERNE;
-
DISORDINI INTERNI (SOMMOSSE);
-
ATTI ISOLATI E SPORADICI DI VIOLENZA.
IDRL
International
Disaster Response
Law
Definizione di “Disastro” (o “Catastrofe”)
“Un serio sconvolgimento del normale funzionamento della società che pone
una considerevole, ampia minaccia alla vita umana, alla salute, alla proprietà o
all’ambiente, originatori quale conseguenza di un incidente, di un’attività
umana o naturale e manifestatosi in maniera improvvisa ovvero quale risultato
di un lungo processo, con esclusione dei conflitti armati”
Linee Guida per la facilitazione e regolamentazioni domestica delle operazioni
internazionale di soccorso e assistenza riabilitativa iniziale (2010)
Premessa
•Gli eventi catastrofici appartengono alla storia della civiltà umana sin dai suoi
albori e hanno ciclicamente inciso sulla vita e condizionato lo sviluppo delle
società sulle quali si sono abbattuti.  Prime eruzioni documentate del
Vesuvio, risalenti al 79 d.c., fino ad arrivare agli episodi più recenti come il
terremoto che ha devastato la Repubblica di Haiti nel gennaio 2010.
TUTTAVIA
Trend statistici  incremento costante.
Cause
• Effetti dell’attività umana
degrado ambientale)
sull’ecosistema
(cambiamento
climatico,
• Modelli di sviluppo inappropriati che aumentano la vulnerabilità delle
popolazioni, soprattutto nei paesi del mondo in condizione economica più
arretrata (urbanizzazione massiccia, concentrazione di popolazioni in aree
a rischio)
• Mancanza di risorse e capacità di rispondere prontamente.
Negli ultimi dieci anni si sono verificati alcuni dei disastri più
devastanti mai registrati dall’inizio del XX secolo
(Terremoto Iran 2003, Tsunami Oceano Indiano 2004, Uragano Katrina
2005, Sisma Haiti 2010)
Enorme impatto in termini di persone colpite, danni materiali,
economici e sociali.
Imponente reazione della Comunità internazionale
Attenzione crescente sui meccanismi e le dinamiche di intervento
a scopo di soccorso e assistenza umanitaria
Evoluzioni recenti nello scenario internazionale:
• Interdipendenza globale
• Mediatizzazione dei disastri  coinvolgimento “emotivo”  pressione
politica su governi e OO.II.
• Progressi in campo tecnologico  capacità logistiche di raggiungere in breve
tempo qualsiasi punto del pianeta.
Elementi distintivi degli scenari di riferimento
 Imprevedibilità dell’evento (≠”crisi strutturali” o sistemiche, o
legate all’attività umana  diverse dinamiche di intervento e
risposta)
 Necessità di intervenire nel più breve tempo possibile in
contesti di natura caotica  forte pressione sia politica che
operativa
 “Galassia umanitaria” fortemente eterogenea: Stati (assets civili
e FF.AA.), Movimento Croce Rossa, OO.II., ONG nazionali e
internazionali, Corporations)
Per avere un’idea…
Terremoto città di Bam (sud-est dell’Iran)
26 dicembre del 2003
La prima scossa, di magnitudo 6.6 e della durata circa venti secondi, ha
provocato la morte di 26,271 presone, il ferimento di altre 30.000 (su una
popolazione urbana di 97,000), il danneggiamento dell’85-90% degli edifici
e delle infrastrutture e la completa distruzione del 75% delle abitazioni,
privando la quasi totalità della popolazione della propria abitazione nel giro
di pochi attimi.
In quella circostanza la risposta da parte della Comunità internazionale fu
imponente: nei giorni seguenti personale umanitario e squadre di soccorso
furono inviate da 44 paesi, e altri 60 offrirono la loro assistenza.
Circa 1.300 operatori umanitari di 34 nazionalità diverse si recarono sul
posto nei primi tre giorni seguenti al terremoto
Altra circostanze possibili / 1
Vuoti di potere  gli organi ufficiali del governo dello Stato colpito, i vertici
decisionali di enti territoriali o delle comunità locali, rimangano esse stesse
vittime del disastro (in maniera diretta o indiretta)  Esempio Haiti (Palazzo
del Governo)
interruzioni nella catena di comando, falle nei sistemi di trasferimento delle
informazioni, interferenze tra i diversi livelli di autorità decisionale, azioni
unilaterali intraprese senza coordinamento o autorizzazioni
Secondo Mustafa Mohagegh, coordinatore della Mezzaluna Rossa iraniana
per la risposta al terremoto in Iran, in quell’occasione “tutti gli ufficiali di
governo nella catena di gestione delle emergenze rimasero uccisi, così
come quattro dei sei responsabili della Mezzaluna Rossa dell’area
interessata”
Altra circostanze possibili / 2
Sovrapposizioni tra i diversi piani di intervento (locale, nazionale ed
internazionale)  Nelle prime fasi successive al disastro, i soccorsi
affluiscono in maniera spontanea e disorganizzata dalle comunità
locali circostanti e dalle organizzazioni di società civile presenti sul
territorio
Fornitura di beni non necessari, quantità eccessiva o insufficiente,
mancanza di competenze specifiche, congestionamento delle vie di
collegamento e comunicazione.
Altra circostanze possibili / 3
Distruzione o danneggiamento infrastrutture di base  Ostacoli logistici
derivanti dalla distruzione di strade, porti e aeroporti, linee di
comunicazione.
In questi casi può risultare necessario il dispiegamento di mezzi e personale
militare, (elicotteri, ponti aerei, ospedali da campo, comunicazioni satellitari)
Dati relativi al dispiegamento di forze militari statunitensi in risposta allo tsunami
nell’Oceano Indiano del 2004  circa 12,600 uomini, 21 navi della marina, 90
elicotteri e 14 aerei-cargo.
Emblematico a questo proposito è il ruolo crescente della NATO nelle operazioni postdisastro, come è stato constatato nel caso dell’Uragano Katrina negli USA e del
terremoto di in Pakistan del 2005  Euro Atlantic Disaster Response Coordination
Center (EADRCC)
Intervento delle FF.AA.
Introduce ulteriori elementi di criticità:
• L’ingresso di personale militare straniero sul territorio
dello Stato colpito  necessari accordi che lo prevedano
esplicitamente
• Difficoltà di coordinamento con le altre organizzazioni
umanitarie (divergenze ‘culturali’, diversi approcci
operativi, scambi di informazioni inadeguati)
Attori umanitari internazionali – ONG
• Mancanza di criteri internazionalmente stabiliti relativi ai requisiti
professionali, e agli standard sia operativi che qualitativi (esempio villaggio
nei pressi di Banda Aceh 2004 / campagne di proselitismo)
• Formazione dei decision makers legata a situazioni di emergenze
complesse o di conflitto armato
• Coordinamento tra ONG  3 livelli (semplice scambio informazioni /
coordinamento per obiettivi comuni / piena integrazione (raramente raggiunta)
 Mancanza di procedure prestabilite impone di volta in volta la creazione di
una piattaforma comune  le grandi ONG preferiscono mantenere
indipendenza e autonomia
• Difficile integrazione con gli aiuti di natura inter-statale, nei quali spesso
prevalgono dinamiche “politiche”
• Sovrapposizione “fasi” dei
ricostruzione, riabilitazione)
soccorso
(SAR,
assistenza
primaria,
Mediatizzazione dei disastri
 Luogo del disastro come “palcoscenico globale” Concentrazione
improvvisa dei soccorsi  sovraffollamento
 Difficoltà nella gestione di fondi che affluiscono in maniera
eccessiva, disorganizzata e non sempre trasparente (fronte dei
donatori sempre più vasto, capillare e diversificato, es. raccolte
fondi via internet o sms)
Esempio Katrina
Diminuzione improvvisa dell’attenzione internazionale una volta
finita la fase “choc”
Crescente coinvolgimento delle grandi Corporations (post-2004)
 Possibilità di profitto legate alla fornitura dei soccorsi e alla
fase di ricostruzione
 Possibili vantaggi derivanti dalle reti di informazione tra
aziende (anche locali), logistica, conoscenza del territorio,
normative doganali e altri regimi regolatori
 fornire un aiuto nell’individuazione in loco di possibili fornitori di
risorse, servizi, strutture e trasporti, capacità negoziale
superiore rispetto quella delle organizzazioni umanitarie
 Impulso filantropico o questione di immagine? Interesse
umanitario vs interesse privato  no norme
Necessaria una ripartizione ex ante di ruoli e responsabilità tra tutti coloro che si trovano
ad operare nei contesti post-catastrofe
PROBLEMA
CENTRALE:
Vuoto giuridico e regolamentare sul piano internazionale
Mancanza di una base normativa a carattere universale sulla quale definire e
coordinare le attività di emergenza nel settore dei soccorsi e dell’assistenza
umanitaria
CONSEGUENZE
No coordinamento
Ritardi
Disfunzionalità
Sovrapposizioni
Inefficienza
Caos
Presupposto giuridico principiale
Ruolo dello Stato colpito
Due aspetti complementari:
•
Competenza esclusiva nella gestione del disastro e del coordinamento degli aiuti
(principio cardine della domestic jurisdiction, legato al concetto di sovranità
esterna degli Stati)  Tutela della sicurezza nazionale (possibili interessi
secondari)
•
Responsabilità primaria di tutelare e soddisfare i bisogni della propria
popolazione  Tutela dei diritti umani fondamentali
Azione « esterna »
Ruolo della Comunità internazionale:
Da concepire in senso integrativo, ovvero di supporto e sostegno alle
attività intraprese dalle autorità territoriali
•
Necessaria richiesta tramite canali ufficiali
•
Rispetto della legislazione nazionale
•
Rispetto dei principi di umanità, neutralità, imparzialità
Normative interne funzionali alla ricezione
dell’assistenza internazionale
Spesso inesistenti (sopratutto nei PVS)
Quando presenti sono estremamente frammentarie ed eterogenee
(Tsunami Oceano indiano 2004  ha interessato 12 Stati diversi)
•
Capacità logistiche ed amministrative insufficienti a gestire l’ingresso
massiccio di beni di soccorso e personale umanitario
• Lo Stato colpito ignora la complessità organizzativa delle procedure di
intervento internazionali
• Mancata conoscenza delle normative interne da parte degli attori
internazionali
Effetto “collo di bottiglia”
NUTRITA GAMMA DI OSTACOLI GIURIDICI E
BARRIERE NORMATIVE LEGATI A:
L’inizio dell’assistenza

consenso

notifica

richieste ed offerte di specifiche tipologie di soccorso)
NUTRITA GAMMA DI OSTACOLI GIURIDICI E
BARRIERE NORMATIVE LEGATI A:
Le condizioni dell’assistenza
controllo nazionale
rispetto delle normative e degli standards nazionali ed internazionali
NUTRITA GAMMA DI OSTACOLI GIURIDICI E
BARRIERE NORMATIVE LEGATI A:
La facilitazione dell’ingresso del personale
visti,
permessi di lavoro
riconoscimento delle qualifiche professionali
Facilitazione ingresso dei beni e materiali umanitari
ammissione temporanea
criteri identificativi, requisiti per le ri-esportazione
esenzione dalle tasse
autorizzazioni doganali
NUTRITA GAMMA DI OSTACOLI GIURIDICI E
BARRIERE NORMATIVE LEGATI A:
Lo spostamento di beni e personale sul territorio dello Stato
ricevente
diritti di transito e di sorvolo
accesso ad aree ritenute strategiche
NUTRITA GAMMA DI
NORMATIVE LEGATI A:
OSTACOLI
GIURIDICI
E
BARRIERE
Lo status del personale umanitario, compresi i requisiti identificativi
(utilizzo di speficiche simbologie, documenti identificativi),
i privilegi e le immunità (differenze tra il personale delle Nazioni Unite e
quello di altri attori umanitari).
NUTRITA GAMMA DI
NORMATIVE LEGATI A:
OSTACOLI
GIURIDICI
E
BARRIERE
I meccanismi di distribuzione degli aiuti (scambi di informazioni, canali
di telecomunicazione, utilizzo infrastrutture)
NUTRITA GAMMA DI
NORMATIVE LEGATI A:
OSTACOLI
GIURIDICI
E
BARRIERE
La qualità dell’assistenza umanitaria (affidabilità, compensazione per
eventuali danni o vittime, in particolare nei casi di aiuti inter-statali
(immunità dalla giurisdizione)
NUTRITA GAMMA DI
NORMATIVE LEGATI A:
OSTACOLI
GIURIDICI
E
BARRIERE
La protezione del personale umanitario e quella delle vittime del
disastro (spesso in condizione di “sfollati interni”)  considerazione del
contenuto legale di un “diritto all’assistenza umanitaria”.
NUTRITA GAMMA DI
NORMATIVE LEGATI A:
OSTACOLI
GIURIDICI
E
BARRIERE
La fine dell’assistenza (data e termine finale ai fini dei requisiti per la riesportazione, accertamento e stima dei costi, fine di permessi speciali
per il personale umanitario.)
La risposta ai disastri nel Diritto internazionale
STORICAMENTE
Sostanziale debolezza rispetto ad altri settori (conflitti armati, epidemie, disastri
marittimi e industriali)
 Assistenza umanitaria nei contesti non bellici Lega delle società di
Croce Rossa 1919
 Post II GM  nascita ONU e sistemi di tutela dei D.U.
 In tutto il XX secolo solamente tre trattati internazionali a vocazione
universale sulla disaster response:
- Convenzione che stabilisce la nascita dell’Unione internazionale di
Soccorso (1932)
Convenzione di Tampere (1998 - fornitura di risorse di
telecomunicazione per l’attenuazione degli effetti delle catastrofi e le
operazioni di soccorso in caso di catastrofe)
Piano (macro)regionale
 La risposta ai disastri nel sistema dell’Unione Europea
(disposizioni e meccanismi della cooperazione interna / azione
esterna UE nella risposta ai disastri)
 L’ASEAN Agreement sulla gestione dei disastri e la risposta alle
emergenze (2005)
 La Convenzione inter-americana per la facilitazione
dell’assistenza in caso di disastro (1991)
La risposta ai disastri nel Diritto internazionale/2
OGGI
 Attorno alle attività di soccorso umanitario gravitano interessi di
natura
geo-politica, economica e di “immagine”
 Impossibilità di ricostruire un regime specifico di responsabilità
Valutazioni politiche  alto livello di discrezionalità, sia nella
fornitura che nella ricezione degli aiuti.
Alla luce di quanto detto
Necessario piano internazionale volto a definire un
approccio comune di riferimento
Basi normative che permettano una sinergia positiva tra
ordinamento internazionale e ordinamenti nazionali (diritti e
obblighi specifici/ procedure, terminologie e conoscenze
condivise e trasparenti)
La risposta ai disastri nel Diritto internazionale/4
OGGI
Tentativi di riempire il vuoto giuridico esistente:
2 approcci principali:
 Approccio “Universale” (Top down)  Progetto di articoli sulla
Protezione delle persone in caso di disastro (2006) della
Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite
Approccio “dal basso” (Bottom – up)  International Disaster
Response Law Programme (IDRL) della Federazione
internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa
Disaster Law Programme
IFRC
“The Disaster Law Programme seeks to reduce human vulnerability by
promoting legal preparedness for disasters. […]
Legal gaps in disaster risk reduction can have a significant impact on the
resilience of communities to disasters.”
 2001  Creazione del Programma, inizialmente volto ad “esplorare” il
ruolo del diritto nella risposta ai disastri – studi di natura tecnico - normativa
(Risoluzione del Consiglio dei delegati del Movimento internazionale). Società
nazionali  advocacy
 2003  La 28a Conferenza internazionale di Croce Rossa incarica la
Federazione di svolgere ricerche in merito ai “key legal instruments”, di
promuoverne la conoscenza, diffonderne il risultato, di elaborare modelli
contenenti specifiche raccomandazioni.
Disaster Law Programme
IFRC / 2
2007  La 30a Conferenza adotta le “Linee guida per la
facilitazione e regolamentazione domestica delle Operazioni
Internazionali di Soccorso e di Assistenza Riabilitativa Iniziale”
• Consultazioni e riunioni a tutti i livelli.
•Strumento “para-normativo”, non vincolante, finalizzato
all’assistenza tecnico – legislativa.
• Contenuto “duttile” sul piano applicativo.
• Aspetto innovativo  procedura preliminare di accreditamento
come condizione per avere facilitazioni.
• Capacità di aggirare le resistenze statali, rafforzamento della
sovranità, armonizzazione
• Rilevanza internazionale
Disaster Law Programme
IFRC / 3
 2009 Questionario sottoposto agli Stati e alle Società
nazionali (58% Stati  studio misure da intraprendere. Tuttavia
poche misure già adottate)
60% Stati e 64% Società nazionali 
ricevere ulteriore supporto
necessità di
2011 La 31a Conferenza accoglie la realizzazione del “Model
Act for the Facilitation and Regulation of International Disaster
Relief and Initial Recovery Assistance” (Collaborazione con UNOCHA e con l’UIP)
 Marzo 2013 Viene realizzata e pubblicata la versione
definitiva del Model Act
Disaster Law Programme
IFRC / 4
 Marzo 2013 Viene realizzata e pubblicata la versione
definitiva del Model Act
•“Decomposizione modulare”
• Disposizioni adattabili alla specificità istituzionale del
Paese interessato
• Indicazioni per il legislatore a margine del testo
• Rimandi interni ad altre leggi o organismi nazionali
competenti
• Possibilità di scegliere scadenze temporali
Disaster Law Programme
BASI
 TIPOLOGIE DI AZIONE
 SOCCORSO IN CASO DI DISASTRO
Insieme di beni e servizi forniti per sopperire alle
immediate necessità delle comunità colpite dai disastri
 ASSISTENZA INIZIALE RIABILITATIVA
Insieme di beni e servizi diretti a ripristinare o migliorare
le condizioni di vita anteriori al disastro che viene fornito
nel periodo iniziale dell’intervento, secondo le modalità
stabilite dallo Stato colpito, dopo l’individuazione delle più
urgenti neessità della comunità
Disaster Law Programme
BASI
 CARATTERISTICHE:
 attenzione ai vulnerabili
 adeguati a necessità delle persone colpite e conformi a standard
internazionali
Coordinamento con attori locali
Attenzione a usanze e tradizioni culturali, sociali e religiose
Coinvolgimento delle vittime nella realizzazione dei soccorsi
Uso di personale competente e format
Proporzionati a proprie capacità
Realizzati in modo trasparente
Disaster Law Programme
BASI
 ATTORI DOMESTICI
 Governo dello Stato colpito  Responsabilità
Cercare assistenza internazionale o regionale per far
fronte a necessità popolazione
 Società Nazionali  necessitano integrazioni e NON
sostituzione
KEY WORDS
Ruolo primario degli attori domestici
È responsabilità primaria dello Stato colpito affrontare le
necessità umanitarie provocate da un disastro che avviene
all’interno dei propri confini.
Le Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e
gli altri attori locali del Territorio colpito concorrono al
supporto.
L’assistenza internazionale nei disastri dovrebbe essere
programmata e attuata in modo da integrare gli sforzi di
questi attori nazionali e non da sostituirli.
Disaster Law Programme
BASI
FORNITORI INTERNAZIONALI (Organizzazioni Umanitarie)
Adeguarsi a legislazione statale e DI
Coordinarsi con autorità locali
Rispettare in ogni momento dignità delle persone colpite
Disaster Law Programme
BASI
FORNITORI INTERNAZIONALI (Organizzazioni Umanitarie)
Priorità degli aiuti solo in base a necessità
Soccorso fornito senza discriminazione nei confronti delle
persone colpite dal disastro
Azione senza favorire una parte specifica, ricercare
vantaggi commerciali e intervenire in affari interni dello stato
Interventi non utilizzati per ottenere informazioni sensibili (di
natura politica, economica o militare)
Disaster Law Programme
BASI
ATTORI INTERNAZIONALI (STATI E OI)
Accellerate procedure di rilascio visti e sdoganamento
Agevolazioni nel trasporto dei soccorsi
Esenzione da imposte, dazi e tasse su operazioni di
soccorso
Facilitazioni per acquisire personalità giuridica interna
temporanea
Responsabilità dei fornitori di soccorso
I fornitori di assistenza internazionale sono corresponsabili del
rispetto di determinati standard umanitari minimi nella loro
azione di soccorso.
Ogni aiuto deve essere fornito nel rispetto dei principi di
umanità, neutralità e imparzialità, nonché nel rispetto degli
standard minimi di coordinamento e qualità dei generi di
soccorso, del personale e dei programmi standard minimi
Principali fonti per gli
standard minimi degli aiuti
«Codice di Condotta per
la Croce Rossa
Internazionale,
Mezzaluna Rossa e ONG
in caso di catastrofe»
[All. VI, Ris. 26a Conf.
Int.le Ginevra, 1995]
Contenuti
Early Warning
Parte II: Allertamento Precoce e preparazione
•
Condivisione fra gli Stati e le Organizzazioni Umanitarie, delle
informazioni relative ai disastri, inclusi i fattori di rischio emergenti
•
Pianificazione
programmi
di
prevenzione,
mitigazione,
preparazione, soccorso e riabilitazione (anche con il supporto delle
Società Nazionali)
•
Incoraggiare governi e attori nazionali ad implementare le linee
guida IDRL
Supporto Regionale e Internazionale alle capacità locali nei
confronti degli Stati più deboli
•
Parte III:
Inizio termine delle operazioni
internazionali di soccorso e
assistenza riabilitativa iniziale
Inizio
• Operazioni di soccorso o di assistenza
riabilitativa iniziale avviate solo con il
consenso dello Stato colpito
• Tempestività dell’appello da parte della HN
per
soccorso,
necessità
mirate,
riabilitazione.
• Le offerte di assistenza Attinenza degli aiuti
al tipo ed al numero di beni, servizi e
competenze richiesti
• Selezione da parte della HN di categorie
ritenute non necessarie
• Gli Stati colpiti dovrebbero mettere a
disposizione
dei
soccorritori
le
informazioni sulla normativa nazionale e
regolamentazione attinente all’ingresso e
allo svolgimento delle operazioni di
soccorso o di assistenza riabilitativa
iniziale.
Termine
Quando uno Stato colpito o un attore
che presta assistenza vuole concludere
l’operazione di soccorso o di
assistenza
riabilitativa
iniziale
dovrebbe provvedere con adeguata
notifica.
Lo Stato colpito e l’attore che presta
assistenza dovrebbero consultarsi
reciprocamente, tenendo presente
l’impatto di tale conclusione sulla
comunità colpita dal disastro.
Parte IV Facilitazioni legali:
• Per gli Stati
• Per le Organizzazioni Umanitarie
• Per gli altri attori
Le Linee guida indicano specifiche facilitazioni giuridiche o di
ospitalità che i Governi dovrebbero fornire per assistere gli Stati e le
organizzazioni umanitarie.
Distinzione tra
“soccorso” e “assistenza riabilitativa iniziale”
Finalità
Condizionare le facilitazioni legali
Le Linee guida incoraggiano i governi, nella misura
consentita dal diritto internazionale, a condizionare la
concessione di agevolazioni legali per queste
organizzazioni al loro impegno e osservanza degli
standard minimi.
Parte V
Agevolazioni legali per
l’ingresso e lo svolgimento
delle operazioni
•
•
•
•
•
•
•
•
Personale
Beni e attrezzature, e beni e attrezzature speciali
Trasporto
Status giuridico nazionale temporaneo
Imposte
Sicurezza
Estensione dell’orario di servizio
Costi
Model Act
Model Act
for the Facilitation and
Regulation of
International Disaster
Relief and Initial Recovery
Assistance
(with commentary)
March 2013
INTER-PARLIAMENTARY
• Non sono un trattato quindi
• Non sono vincolanti
Sono uno strumento di soft law con
finalità
di “condizionamento positivo”
dell’evoluzione normativa in materia
Disaster Law Programme
INIZIO E TERMINE
INIZIO
CONSENSO
STATO
COLPITO
APPELLO
TERMINE
INDIVIDUAZIONE
NECESSITA’
(UN – OI – ONG)
VALUTAZIONE
OPZIONE
OPERAZIONE
MILITARE
(CONDIZIONI)
NOTIFICA VOLONTA’ DI
CONCLUSIONE
CONSULTAZIONE
PER VALUTAZIONE
IMPATTO
Grazie per l’attenzione,
Michele
Romeo Jasinski
Croce Rossa Italiana
Istruttore DIU
[email protected]
2008
l’Assemblea Generale delle Nazioni
UNITE adotta tre risoluzioni per
incoraggiare gli Stati a far uso di tali linee
guida
…cosa sono ?
Le Linee guida sono una serie di
raccomandazioni ai Governi utili
all’adozione di un quadro
normativo organico ed integrato
in materia di risposta ai disastri
relativamente ai problemi comuni
di
regolamentazione
nelle
operazioni
internazionali
di
soccorso.
Best Practice …soft law!