ADEMPIMENTI PRATICI CHE IL DOTTORE
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ADEMPIMENTI PRATICI CHE IL DOTTORE
ADEMPIMENTI PRATICI CHE IL DOTTORE COMMERCIALISTA DEVE SEGUIRE PER POTER TENERE LIBRI E DOCUMENTI IN MATERIA DI LAVORO 1. Riferimenti legislativi 1.1 Legge 12/79 e Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza 2/12/97 La legge n. 12 dell’ 11/1/79 disciplina l’ attività di coloro che possono effettuare tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale relativi ai lavoratori dipendenti. Il Decreto 2 dicembre 1997 del Ministero del Lavoro ( G.U. n. 287 del 10.12.1997 ) in parziale riforma della legge sopra citata, completa i temi relativi ai requisiti per l’accesso e all’oggetto professionale. 1.2 Soggetti abilitati L’articolo 1 della legge 11 gennaio1979, n. 12 afferma che “ Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale per i lavoratori dipendenti quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente o a mezzo di propri dipendenti, possono essere svolti solo da coloro che siano iscritti all’Albo dei consulenti del lavoro oppure dagli avvocati e procuratori legali, dai dottori commercialisti, dai periti commerciali che pur non essendo iscritti all’albo dei consulenti del lavoro, abbiano dato comunicazione “ agli Ispettori del Lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendano svolgere gli adempimenti di cui sopra”. I Dottori Commercialisti hanno quindi la possibilità di gestire le buste-paga e gli adempimenti connessi, a condizione che ne diano preventiva comunicazione all’ Ispettorato del Lavoro competente territorialmente ( nel formulario che segue viene data una traccia di detta comunicazione). L’ art. 5 della stessa legge approfondisce che qualora i datori di lavoro intendano avvalersi della facoltà di tenere i propri documenti di lavoro presso lo studio del professionista, devono comunicare preventivamente al competente Ispettorato le generalità di colui al quale è stato affidato l’incarico, nonché il recapito dello studio ove sono reperibili i documenti stessi. 1.3 Adempimenti preliminari allo svolgimento dell’ attività di consulenza in materia di lavoro I primi passi che il Dottore Commercialista deve compiere nel momento in cui intende iniziare ad esercitare la consulenza in materia di lavoro così come definita dalla Legge n. 12/79 sono: a) comunicare, su carta da bollo da Euro 10.33, indirizzata al capo dell’ Ispettorato del Lavoro della provincia in cui si intende esercitare e in quella dove hanno sede i propri clienti, l’ intenzione di svolgere l’ attività di consulenza del lavoro, ai sensi dell’ art. 1 della Legge 11/1/1979 n. 12. La comunicazione, completa di tutti i dati personali, deve contenere anche l’ indirizzo del proprio studio; b) allegare alla comunicazione di cui sopra un certificato in bollo di iscrizione al proprio Ordine dei Dottori Commercialisti; c) presentare detta comunicazione di persona o per RRR all’ Ispettorato del Lavoro della provincia in cui si intende esercitare. Si ricorda che è necessario presentare una comunicazione per ogni provincia in cui si intende esercitare ad ogni Ispettorato Provinciale del lavoro di competenza; d) dopo qualche settimana si riceverà presso il proprio studio, da parte del del Capo dell’ Ispettorato del Lavoro Provinciale, una presa d’ atto dell’ intenzione di esercitare l’ attività di cui alla Legge 11/1/1979, n. 12. 1.4 Oggetto dell’ attività Ai sensi dell’ art.2 della citata legge, i professionisti abilitati in materia di lavoro possono svolgere per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di amministrazione del personale dipendente. Essi inoltre, su delega e in rappresentanza dei datori di lavoro interessati, sono competenti in ordine allo svolgimento di ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente a quanto sopra descritto. Ferma restando la responsabilità personale del professionista, questi può avvalersi esclusivamente dell’ opera di propri dipendenti per l’ effettuazione dei compiti inerenti all’ attività professionale. 1.5 Sanzioni per la mancata esibizione dei documenti in possesso del professionista abilitato. E’ prevista la sanzione amministrativa da Euro 25.82 a Euro 103.29 per i Professionisti che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni dalla richiesta dell’ Ispettorato del Lavoro, o di altro organo ispettivo a ciò abilitato dalla legge, di esibire la documentazione in loro possesso. Tale sanzione, in caso di recidiva, aumenta variando da Euro 51.65 a Euro 206.58. 1.6 Possibilità per il dottore commercialista di certificare il praticantato agli aspiranti consulenti del lavoro. – Requisiti – Il Decreto 2 dicembre 1997 del Ministero del Lavoro disciplina il praticantato necessario per sostenere l’ esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro. L’ art. 1, comma 2 di detto decreto stabilisce che la pratica può essere svolta sia presso lo studio di un Consulente iscritto all’ Albo da almeno due anni, sia presso lo studio di un altro professionista: avvocato, dottore commercialista o ragioniere che però abbia effettuato la comunicazione all’ Ispettorato da almeno 3 anni e che effettivamente svolga attività in materia di lavoro. Ciascun professionista non può ammettere contemporaneamente nel proprio studio più di due praticanti consulenti del lavoro.¹ Il periodo di pratica non può essere inferiore a due anni e con una frequenza minima di quattro ore giornaliere; può essere sospeso per servizio militare, gravidanza, motivi di salute. Si sottolinea che esiste incompatibilità tra il praticantato ai fini dell’ esame di stato per Dottori Commercialisti e quello per Consulenti del Lavoro. 1.6.1 Requisiti per il praticante Sono ammessi alla pratica coloro che, intendono svolgere il tirocinio professionale, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano in possesso, oltre che dei requisiti di cui all’ art. 1², di uno dei titoli di studio validi per l’ ammissione all’ esame di Stato, determinati dall’ ultimo decreto interministeriale di cui all’ art. 3 ultimo comma, della legge n. 12/97, ossia devono aver conseguito il diploma di maturità di scuola secondaria superiore secondo indirizzi riconducibili all’ area delle scienze sociali o di laurea in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche. Inoltre devono essere in possesso del certificato di buona condotta morale e civile. _____________________________________________________________________________ 1. Art. 4 Decreto 2 dicembre 1997: “Il professionista, anche associato, non può ammettere contemporaneamente e complessivamente più di due praticanti presso il proprio studio. Il praticantato non può essere svolto contemporaneamente per attività professionali diverse”. 2. L’ art. 1 del Decreto 2 dicembre 1997 elenca tutti i certificati da presentare in allegato alla domanda per l’iscrizione nel registro dei praticanti. 2. Formulario 2.1 Comunicazione all’ Ispettorato del lavoro da parte del dottore Commercialista La comunicazione deve essere redatta in carta da bollo con i dati del Professionista ed è in forma libera. Di seguito ne diamo una traccia: Bollo Euro 10.33 Dati Dottore commercialista RRR o consegnata a mano Spett.le Ispettorato del Lavoro Via Arcivescovado n.9 10121 Torino³ Torino, lì ……… Oggetto: Comunicazione di tenuta e gestione delle buste paga e degli adempimenti riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza per conto delle aziende clienti. Il sottoscritto Dott. …………, nato a ……….. il …………, residente ………………… Codice fiscale …………………….., titolare dello studio professionale ………………. Sito in ……………, via ………………… Partita Iva ……………………………………….., iscritto all’ Ordine dei Dottori Commercialisti al n. …..; ( e al registro dei revisori contabili con D.M. …………… pubblicato nella G.U. del …/…/…, numero ………), ai sensi della Legge 11 gennaio 1979 n. 12 COMUNICA che dal ……. svolgerà per conto dei propri clienti datori di lavoro tutti gli adempimenti previsti dalle norme vigenti per l’ amministrazione del personale dipendente e ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente a quanto previsto nell’ art. 2 comma 1° della legge 11 gennaio 1979 n. 12: Con i migliori saluti. ________________________ ( Dott. ………………..) 3. O altro indirizzo se territorialmente di competenza di altra Provincia. 2.2 Comunicazione all’ Ispettorato da parte del datore di lavoro per la tenuta dei documenti presso lo studio del professionista La comunicazione deve essere redatta su carta intestata del datore di lavoro ed è libera. Anche in questo caso l’indirizzo dell’ Ispettorato del Lavoro è quello territorialmente di competenza della provincia. Di seguito ne diamo una traccia: Su carta intestata dell’ azienda Spett.le Ispettorato del Lavoro Via Arcivescovado n.9 10121 Torino RRR Torino, lì …………… Oggetto: Tenuta documenti presso professionista Ai sensi e per gli effetti dell’ art. 5 comma 3° della legge 11/1/1979 il sottoscritto ……………… nato a ………, il ……, residente in …………., codice fiscale…………… titolare (in qualità di legale rappresentante) della ditta ……….. con sede a ……….., Partita Iva ………………… COMUNICA ♦ che intende avvalersi della facoltà prevista dal 1° comma dell’ articolo citato; ♦ che i documenti di lavoro verranno tenuti dal Dottore Commercialista ………, nato a ……, codice fiscale ………, con studio ………, partita iva ………. Sul luogo di lavoro saranno tenuti, a disposizione degli incaricati della Vigilanza: - Libro matricola; libro presenze; libro infortuni. Detti documenti, prima di essere messi in uso, saranno presentati per la vidimazione all’ Ente assicuratore competente e saranno tenuti con le stesse modalità del libro matricola e paga tenuti presso il Professionista. In Fede Per l’ azienda _______________________ ( ………………………….) 3. RIASSUMENDO : Il Dottore Commercialista può ( legge n. 12/79): ¾ Svolgere per qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti per l’ amministrazione del personale dipendente; ( art.2 comma 1° legge n. 12/79) ¾ Tenere nel proprio studio i documenti dei datori di lavoro suoi clienti ¾ Su delega e in rappresentanza dei datori di lavoro interessati, svolgere ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente a quanto previsto ai punti precedenti; ( art.2 comma 2° legge n. 12/79) ↓ Il tutto a condizione: a) di aver dato comunicazione all’ Ispettorato del Lavoro delle province nel cui ambito territoriale intende svolgere gli adempimenti di cui sopra; ( Art. 1 comma 1° legge 12/79) b) che i clienti datori di lavoro comunichino preventivamente al competente Ispettorato le generalità del proprio professionista al quale è affidato l’ incarico, nonché il recapito dello studio ove sono reperibili i documenti. ( Art.5 della legge n. 12/79) ¾ ammettere nel proprio studio fino a due praticanti consulenti del lavoro a condizione che: ¾ di aver dato la comunicazione di cui al primo comma del citato art. 1 legge n. 12/79 da almeno 3 anni ( Art. 1, 2° comma, D.M. 2/12/97); ¾ non ammetta contemporaneamente nel proprio studio più di due praticanti consulenti del lavoro. Questa regola vale anche per il professionista associato ( ogni professionista associato può dare la pratica a 2 aspiranti) Art. 4 comma 1° D.M. 2/12/97. ATTENZIONE: E’ incompatibile, per i tirocinanti, svolgere contemporaneamente praticantato per attività professionali diverse.