LUCI ED OMBRE SULLA NUOVA FORMAZIONE PROFESSIONALE

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LUCI ED OMBRE SULLA NUOVA FORMAZIONE PROFESSIONALE
 LUCI ED OMBRE SULLA NUOVA FORMAZIONE PROFESSIONALE E LE SPECIALIZZAZIONI Intervento dell’avv. Sandra Maraia 1. Brevi cenni sul regolamento n. 6/2014 Il nuovo regolamento per la formazione continua, approvato il 16 luglio 2014 e di recente revisionato il 30 luglio 2015, trova la propria fonte diretta in una norma di rango primario, la legge n. 247 del 31 dicembre 2012, che, al comma 1, prevede che «L’avvocato ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale». Il Regolamento n. 6/2014 per la formazione continua degli avvocati, è entrato in vigore il 1 gennaio 2015, mentre le modifiche, da ultimo apportate, sono immediatamente operative. Gli aspetti più significativi del regolamento n. 6/14 possono essere così sintetizzati: a) Il legislatore ha affidato al Consiglio Nazionale Forense la disciplina di «modalità e condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento» nonché della «gestione e organizzazione dell’attività di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi». b) L’avvocato e il tirocinante abilitato al patrocinio hanno l’obbligo di curare la competenza professionale mediante la partecipazione ad attività formative accreditate in base alle disposizioni previste dal regolamento stesso. La formazione continua consiste, dunque, in attività di aggiornamento e di formazione. Le attività di aggiornamento sono prevalentemente dirette all’adeguamento e all’approfondimento delle esperienze maturate e delle conoscenze acquisite nella formazione iniziale, tali attività sono svolte mediante la frequenza di corsi, seminari, convegni etc. Le attività di formazione, invece, si caratterizzano per l’acquisizione di nuove conoscenze e saperi scientifici, tecnici e culturali utili al perfezionamento delle competenze professionali in materie giuridiche ed interdisciplinari. c) Ogni iscritto ha diritto di scegliere liberamente le attività formative alle quali partecipare in relazione alle proprie esigenze di aggiornamento e formazione professionali, ai settori di attività nei quali esercita prevalentemente la professione, ai 1 propri interessi sociali e culturali. L’obbligo di formazione continua comincia a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’albo. d) Il periodo di valutazione dell’obbligo di formazione ha durata triennale, l’iscritto deve, infatti, conseguire, nell’arco del triennio formativo, almeno n. 60 Crediti Formativi, di cui n. 9 Crediti Formativi nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale. Ogni anno l’iscritto deve conseguire almeno n. 15 Crediti Formativi, di cui n. 3 Crediti Formativi nelle materie obbligatorie. e) Il numero di Crediti Formativi conseguiti in modalità Formazione a distanza o e ‐ learning non può superare il limite del quaranta per cento (40%) del totale dei Crediti Formativi. f) L’obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione all’Albo, agli Elenchi ed ai Registri, a prescindere dall’esercizio effettivo dell’attività professionale, salvo quanto previsto dall’art. 15 relativo ai casi di esenzione dall’obbligo stesso. g) Sono esentati dall’obbligo di formazione continua gli avvocati sospesi dall’esercizio professionale, ai sensi dell’articolo 20, comma 1 della legge professionale; gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all’albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età; i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo; i docenti di ruolo e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche. 2. Su domanda dell’interessato, sono altresì esonerati dall’obbligo formativo gli iscritti che si trovino in una situazione di impedimento come gravidanza, parto, grave malattia o infortunio od altre condizioni personali di analoga rilevanza. h) Il regolamento introduce lʹAttestato di formazione continua, rilasciato dal Consiglio dellʹOrdine su domanda dellʹiscritto che provi lʹavvenuto adempimento dellʹobbligo formativo. In ogni caso, il mancato adempimento dellʹobbligo formativo costituisce illecito disciplinare. i) Il regolamento disciplina la procedura di accreditamento degli eventi formativi, che potranno essere organizzati da enti pubblici e privati, da parte del CNF e dei Consigli dellʹOrdine, che entro il 31 gennaio di ogni anno renderanno noto il Piano dellʹofferta formativa. 2 2. Riflessioni in merito al nuovo regolamento e alle specializzazioni a) Il senso logico della formazione continua, così come prevista dal regolamento in questione, appare, da un alto, in netto contrasto con la natura propria della libera pro‐
fessione, è evidente, infatti, che l’indipendenza e la libertà dell’avvocato vengono grave‐
mente compromessi da un siffatto obbligo. Semmai, pur permanendo un generale e condivisibile dovere deontologico di aggiorna‐
mento professionale, la scelta della formazione ed i suoi tempi dovrebbero essere affida‐
ti alla discezionalità del professionista senza “l’onere” di dover “accumulare” crediti formativi. b) La formazione, così come impostata, più che favorire una migliore formazione degli avvocati, alimenta il solito business che si è creato intorno a tale obbligo. Difatti, se pur i Consigli dell’Ordine degli Avvocati organizzano spesso eventi formativi aperti e gratui‐
ti, questi non sono sufficienti a garantire la pienezza dei crediti richiesti e soprattutto, il più delle volte, l’argomento trattato non corrisponde alle proprie esigenze di aggiornamento e formazione professionale, ai settori di attività nei quali il professionista esercita prevalentemente la professione o ai propri interessi culturali e sociali. Pertanto, l’avvocato è costretto a rivolgersi a corsi ed eventi a pagamento; questo è, senz’altro, un altro costo fisso che incide sulle, già deboli, tasche soprattutto dei gio‐
vani avvocati. Basta, infatti, fare una semplice ricerca attraverso i più comuni browser impostando quale parametro “formazione continua”, per essere indirizzati a diversi “link” relativi a corsi di formazione privati e a pagamento. A tal proposito sul sito del CNF è possibile consultare l’elenco degli eventi formativi di e‐learning (formazione on‐line) accreditati ed aggiornato al 29 ottobre 2015. In tale elenco sono presenti corsi organizzati da Il Sole 24 Ore, Altalex, Giuffrè etc, i cui costi non sempre sono sostenibili da tutti. c) Altro punto, alquanto, discutibile riguarda l’esenzione dalla formazione per gli avvo‐
cati più anziani (anagraficamente o per iscrizione). Ma allora perché un avvocato di 60 anni continua ad esercitare senza l’obbligo di aggiornamento e di formazione? O ancora, perché un professionista iscritto all’albo degli avvocati all’età di 30 anni dopo 25 anni di iscrizione, e quindi a 55 anni, viene esonerato dalla formazione continua nel bel mezzo della propria attività lavorativa? Questa è una regola alquanto paradossale e di‐
3 scriminatoria, se formazione continua deve essere lo sia per tutti senza esenzioni e quindi senza privilegi che, come al solito, vanno sempre a scapito dei più giovani. d) Uno dei principi ispiratori più importanti della nuova legge professionale è quello, come già detto, di riconoscere autonomia ed indipendenza all’avvocato nella scelta delle attività formative alle quali partecipare. Tale principio si riverbera ovviamente anche sul modo concreto con il quale l’avvocato sceglie di formarsi. Introdurre, dunque, limiti alla formazione a distanza e on‐line appare di per sé anacronistico. Difatti, la formazione potrebbe essere svolta, tranquillamente, da casa o presso gli studi legali in qualsiasi momento, in modo tale da abbattere almeno i costi relativi agli spostamenti ed alle trasferte necessari per seguire corsi a distanza. E’, inoltre, alquanto paradossale che oggi si possa conseguire una laurea in giurisprudenza seguendo esclusivamente delle lezioni online, attraverso le ormai numerose Università Telematiche, mentre per quanto riguarda la formazione degli avvocati viene imposto il limite del 40 per cento dei crediti formativi conseguibili attraverso l’e‐learning. Altre importanti figure professionali, come ad esempio i dottori commercialisti ed i notai, al contrario non hanno alcuna limitazione alla formazione online e) In relazione, invece, alle nuove specializzazioni è del tutto evidente che diventare avvocati “doc” e quindi specializzati non è affatto semplice visti i numerosi requisiti richiesti dalla legge ed i notevoli esborsi, non solo ai fini dell’acquisizione della specializzazione ma anche per il mantenimento del titolo stesso. Tutto ciò va, inevitabilmente ad agevolare i grandi studi legali che diventano sempre più competitivi mentre i piccoli/medi studi e soprattutto i giovani avvocati vengono fatti fuori dallo stesso sistema che li ha “generati”. Basti pensare che oggi un giovane avvocato, e non solo, ha difficoltà ad avere 15 incarichi, in qualsiasi settore, nell’arco di un intero anno, figuriamoci se riesce a trattare incarichi professionali “rilevanti per qualità e quantità”, almeno pari a 15 per anno, nel settore di specializzazione scelto. La formazione dovrebbe, pertanto, camminare di pari passo con la specializzazione, o meglio bisogna specializzarsi grazie ad formazione di qualità ed accessibile a tutti. Una formazione aperta ai nuovi contesti culturali ed economici, che possa trasformare la tradizionale figura dell’avvocato in un avvocato “trasversale” proiettato verso nuove figure professionali come, ad esempio, quello del responsabile delle risorse umane 4 oppure quello del consulente d’impresa o esperto in euro progettazione, ruoli che oggi sono ricoperti da laureati in economia, sociologia, psicologia e che un giurista, grazie al background acquisito potrebbe ricoprire tranquillamente. Dunque, sarebbe opportuno, che la formazione, soprattutto a livello territoriale, fosse organizzata e progettata attraverso piani di offerta formativa più precisi e puntuali e, soprattutto, che fosse molto più qualificata. Tale formazione, infatti, non deve essere finalizzata esclusivamente all’acquisizione del credito formativo fine a se stesso ma deve arricchire e qualificare maggiormente, sia dal punto di vista professionale che culturale, la nostra categoria ormai così bistrattata. 5