Centri di Revisione

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Centri di Revisione
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SCHEDA INFORMATIVA PROCEDIMENTI
Questa pagina consente di consultare la scheda informativa degli iter dei singoli procedimenti disponibili nella banca dati
regionale dello Sportello Unico Attività Produttive.
Endoprocedime
Centri di Revisione dei Veicoli a Motore: esercizio dell'attività
nto
Dati Generali
Codice :
Quando si
attiva
ID assegnato dalla Regione
Il presente endoprocedimento è necessario per ogni nuova apertura, subingresso/cessione, trasferimento di sede, cambio di
denominazione, cessazione dell'attività dei Centri di Revisione.
DESCRIZIONE L’effettuazione delle revisioni dei veicoli non è più un compito riservato allo Stato che lo ha demandato anche alle imprese di
auto riparazioni (o loro consorzi o società consortili), espressamente autorizzate, seppur limitatamente ai veicoli capaci di
contenere al massimo 16 persone compreso il conducente ovvero aventi massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t.
Pertanto possono fare le revisioni dei veicoli:
a) le imprese di autoriparazione;
b) i consorzi di imprese di autoriparazione;
c) le imprese che svolgono in prevalenza attività di commercio di veicoli e che esercitano l’attività di autoriparazione con
carattere strumentale o accessorio.
L’impresa interessata all’apertura di un Centro di Revisione deve essere essere iscritta alla Camera di Commercio ed
esercitare effettivamente tutte le attività di autoriparazione previste dall'art.1, comma 3, della Legge n.122/92 e cioè
meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista.
Il titolare deve avere i seguenti requisiti:
- maggiore età;
- non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
- non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per
dichiarazione di fallimento;
- cittadinanza italiana o di altro Stato dell'UE. Se è cittadino di Stato extracomunitario, deve esistere una specifica condizione
di reciprocità tra i due Paesi;
- non aver riportato condanne per delitti, anche colposi, non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'art. 444
del Codice di Procedura Penale e di non essere sottoposto a procedimenti penali.
- non essere stato oggetto di misura di prevenzione a seguito di provvedimento definitivo ai sensi dell’art. 10 della Legge n.
575/1965.deve essere dotata di un soggetto preposto al controllo ed alla verifica delle operazioni di revisione, chiamato
La capacità
L'impresa
"responsabile tecnico". Può essere designato quale Responsabile Tecnico:
a) uno dei seguenti soggetti:
• Titolare, nel caso di Ditta individuale;
• Socio, nel caso di società di persone;
• Socio accomandatario, nel caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
• Amministratore, nel caso di società di capitali;
• Legale Rappresentante del Consorzio di Imprese.
b) un soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a) purché sia:
• dipendente;
• collaboratore in Impresa familiare;
• lavoratore autonomo;
Il Responsabile Tecnico deve, inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti e titoli:
a) avere raggiunto la maggiore età;
b) non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
c) non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per
dichiarazione di fallimento;
d) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'UE. Se è cittadino di Stato extracomunitario, deve esistere una specifica
condizione di reciprocità tra i due Paesi;
e) non aver riportato condanne per delitti, anche colposi, non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'art.
444 del Codice di Procedura Penale e di non essere sottoposto a procedimenti penali.
f) non essere stato oggetto di misura di prevenzione a seguito di provvedimento definitivo ai sensi dell’art. 10 della Legge n.
575/1965.
g) aver conseguito un diploma di Perito Industriale, di Geometra, di Maturità Scientifica, ovvero un Diploma di laurea o
laurea breve in Ingegneria;
h) essere fisicamente idoneo all’esercizio dell’attività in base a certificazione rilasciata da competente organo sanitario;
X Assenza di discrezionalità;
Classificazione:
Validità:
Ente
Ufficio
Altri Enti che
intervengono
Il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività ha validità illimitata, ma può essere revocato anticipatamente qualora venga
meno uno dei requisiti previsti per l'apertura e nei casi di gravi irregolarità.
Ente competente
Provincia
Trasporti
Sede territoriale del Ministero dei Trasporti (ex MCTC)
Documenti
Qui di seguito trovi i documenti da allegare alla pratica anche in formato elettronico
Descrizione
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certificato di iscrizione presso la C.C.I.A.A. competente per territorio o autocertificazione attestante la denuncia di esercizio
relativamente a tutte le attività previste dall’art. 1, comma 3, della Legge n. 122/1992 nel caso di istanze avanzate dalle
imprese singole, ovvero le attività esercitate dalle singole imprese di autoriparazione nel caso di consorzio
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Attestazione originale di affidamento di € 154.937,07 di cui all'art. 239, comma 2, lettera b del Decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, rilasciata da parte di aziende o istituti di credito, ovvero società finanziarie con capitale
sociale non inferiore a euro 2.582.284,40
Planimetria in scala dei locali in cui verranno effettuate le operazioni di Revisione in scala 1:100 vidimata da un tecnico
abilitato, comprensiva del posizionamento di tutte le attrezzature necessarie per le operazioni di Revisione;
Elenco dettagliato delle attrezzature;
Attestazione superamento corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei Trasporti
Terrestri;
Certificazione medica del Responsabile Tecnico di idoneità all’esercizio dell’attività;
Documentazione atta a dimostrare il rapporto continuativo ed esclusivo intercorrente fra il Responsabile Tecnico e l'impresa
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Qui di seguito trovi la modulistica da scaricare, compilare ed allegare alla pratica anche in formato elettronico
Descrizione
Allegato B25 - Centri di Revisione dei Veicoli a Motore
Allegato C1 - Avvio nuova attività
Allegato C2 - Subingresso
Allegato C3 - Trasferimento di sede
Allegato C4 - Variazioni in attività esistenti
Allegato C5 - Adempimenti accessori
Allegato C6 - Cessazione
Allegato D11 - Requisiti per centri di revisione
Allegato D3 – Requisiti antimafia
Allegato F12 - Singole ditte di consorzi per revisioni
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Qui di seguito trovi la normativa di riferimento inerente questo procedimento
Normativa sintetica
D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni ed integrazioni, art. 80;
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Legge 5 febbraio 1992, n. 122 “Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e autoriparazione”;
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”, artt. 238 –
241;
D.M. 22 marzo 1999 n. 143 “Regolamento recante determinazione delle nuove tariffe per l'effettuazione delle operazioni di
Revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ai sensi dell'articolo 80, comma 12, del codice della strada” e successive
modificazioni ed integrazioni;
D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 aprile 2003 “Individuazione dei soggetti legittimati a sostituire, in caso di
assenza od impedimento, i responsabili tecnici delle operazioni di Revisione periodica dei veicoli a motore, ai sensi dell’art.
240, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495”;
Decreti Ministeriali e disposizioni tecniche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
DM Trasporti n. 161/2007 (Regolamento recante la fissazione delle tariffe applicabili alle operazioni di revisione dei veicoli)
Regolamento provinciale per l'esercizio dell'attività di revisione dei veicoli a motore.
Annotazioni...
Qui
di seguito
trovi alcune
annotazioni
inerenti
l'iter
del procedimento
Le imprese
esercenti
l'attività
di revisione
devono
essere
dotate di locali che, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni
amministrative devono avere:
a) superficie di officina non inferiore a 120 m² (80 mq per le imprese autorizzate alla revisione dei soli ciclomotori e motocicli
a due ruote);
b) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 6 m (4 m per le imprese autorizzate alla revisione dei soli ciclomotori e motocicli a
due ruote);
c) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m (rispettivamente 2 e 2,50 metri per
le imprese autorizzate alla revisione dei soli ciclomotori e motocicli a due ruote).
Le imprese devono essere altresì permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al
titolo III del DPR 495/1992