Centri di Revisione
Transcript
Centri di Revisione
086 SCHEDA INFORMATIVA PROCEDIMENTI Questa pagina consente di consultare la scheda informativa degli iter dei singoli procedimenti disponibili nella banca dati regionale dello Sportello Unico Attività Produttive. Endoprocedime Centri di Revisione dei Veicoli a Motore: esercizio dell'attività nto Dati Generali Codice : Quando si attiva ID assegnato dalla Regione Il presente endoprocedimento è necessario per ogni nuova apertura, subingresso/cessione, trasferimento di sede, cambio di denominazione, cessazione dell'attività dei Centri di Revisione. DESCRIZIONE L’effettuazione delle revisioni dei veicoli non è più un compito riservato allo Stato che lo ha demandato anche alle imprese di auto riparazioni (o loro consorzi o società consortili), espressamente autorizzate, seppur limitatamente ai veicoli capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente ovvero aventi massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t. Pertanto possono fare le revisioni dei veicoli: a) le imprese di autoriparazione; b) i consorzi di imprese di autoriparazione; c) le imprese che svolgono in prevalenza attività di commercio di veicoli e che esercitano l’attività di autoriparazione con carattere strumentale o accessorio. L’impresa interessata all’apertura di un Centro di Revisione deve essere essere iscritta alla Camera di Commercio ed esercitare effettivamente tutte le attività di autoriparazione previste dall'art.1, comma 3, della Legge n.122/92 e cioè meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista. Il titolare deve avere i seguenti requisiti: - maggiore età; - non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione; - non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento; - cittadinanza italiana o di altro Stato dell'UE. Se è cittadino di Stato extracomunitario, deve esistere una specifica condizione di reciprocità tra i due Paesi; - non aver riportato condanne per delitti, anche colposi, non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'art. 444 del Codice di Procedura Penale e di non essere sottoposto a procedimenti penali. - non essere stato oggetto di misura di prevenzione a seguito di provvedimento definitivo ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 575/1965.deve essere dotata di un soggetto preposto al controllo ed alla verifica delle operazioni di revisione, chiamato La capacità L'impresa "responsabile tecnico". Può essere designato quale Responsabile Tecnico: a) uno dei seguenti soggetti: • Titolare, nel caso di Ditta individuale; • Socio, nel caso di società di persone; • Socio accomandatario, nel caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni; • Amministratore, nel caso di società di capitali; • Legale Rappresentante del Consorzio di Imprese. b) un soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a) purché sia: • dipendente; • collaboratore in Impresa familiare; • lavoratore autonomo; Il Responsabile Tecnico deve, inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti e titoli: a) avere raggiunto la maggiore età; b) non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione; c) non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento; d) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'UE. Se è cittadino di Stato extracomunitario, deve esistere una specifica condizione di reciprocità tra i due Paesi; e) non aver riportato condanne per delitti, anche colposi, non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'art. 444 del Codice di Procedura Penale e di non essere sottoposto a procedimenti penali. f) non essere stato oggetto di misura di prevenzione a seguito di provvedimento definitivo ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 575/1965. g) aver conseguito un diploma di Perito Industriale, di Geometra, di Maturità Scientifica, ovvero un Diploma di laurea o laurea breve in Ingegneria; h) essere fisicamente idoneo all’esercizio dell’attività in base a certificazione rilasciata da competente organo sanitario; X Assenza di discrezionalità; Classificazione: Validità: Ente Ufficio Altri Enti che intervengono Il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività ha validità illimitata, ma può essere revocato anticipatamente qualora venga meno uno dei requisiti previsti per l'apertura e nei casi di gravi irregolarità. Ente competente Provincia Trasporti Sede territoriale del Ministero dei Trasporti (ex MCTC) Documenti Qui di seguito trovi i documenti da allegare alla pratica anche in formato elettronico Descrizione 1 certificato di iscrizione presso la C.C.I.A.A. competente per territorio o autocertificazione attestante la denuncia di esercizio relativamente a tutte le attività previste dall’art. 1, comma 3, della Legge n. 122/1992 nel caso di istanze avanzate dalle imprese singole, ovvero le attività esercitate dalle singole imprese di autoriparazione nel caso di consorzio 2 3 4 5 6 7 Attestazione originale di affidamento di € 154.937,07 di cui all'art. 239, comma 2, lettera b del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, rilasciata da parte di aziende o istituti di credito, ovvero società finanziarie con capitale sociale non inferiore a euro 2.582.284,40 Planimetria in scala dei locali in cui verranno effettuate le operazioni di Revisione in scala 1:100 vidimata da un tecnico abilitato, comprensiva del posizionamento di tutte le attrezzature necessarie per le operazioni di Revisione; Elenco dettagliato delle attrezzature; Attestazione superamento corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri; Certificazione medica del Responsabile Tecnico di idoneità all’esercizio dell’attività; Documentazione atta a dimostrare il rapporto continuativo ed esclusivo intercorrente fra il Responsabile Tecnico e l'impresa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Qui di seguito trovi la modulistica da scaricare, compilare ed allegare alla pratica anche in formato elettronico Descrizione Allegato B25 - Centri di Revisione dei Veicoli a Motore Allegato C1 - Avvio nuova attività Allegato C2 - Subingresso Allegato C3 - Trasferimento di sede Allegato C4 - Variazioni in attività esistenti Allegato C5 - Adempimenti accessori Allegato C6 - Cessazione Allegato D11 - Requisiti per centri di revisione Allegato D3 – Requisiti antimafia Allegato F12 - Singole ditte di consorzi per revisioni 1 Qui di seguito trovi la normativa di riferimento inerente questo procedimento Normativa sintetica D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni ed integrazioni, art. 80; 2 3 4 5 6 Legge 5 febbraio 1992, n. 122 “Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e autoriparazione”; D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”, artt. 238 – 241; D.M. 22 marzo 1999 n. 143 “Regolamento recante determinazione delle nuove tariffe per l'effettuazione delle operazioni di Revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ai sensi dell'articolo 80, comma 12, del codice della strada” e successive modificazioni ed integrazioni; D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 aprile 2003 “Individuazione dei soggetti legittimati a sostituire, in caso di assenza od impedimento, i responsabili tecnici delle operazioni di Revisione periodica dei veicoli a motore, ai sensi dell’art. 240, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495”; Decreti Ministeriali e disposizioni tecniche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; DM Trasporti n. 161/2007 (Regolamento recante la fissazione delle tariffe applicabili alle operazioni di revisione dei veicoli) Regolamento provinciale per l'esercizio dell'attività di revisione dei veicoli a motore. Annotazioni... Qui di seguito trovi alcune annotazioni inerenti l'iter del procedimento Le imprese esercenti l'attività di revisione devono essere dotate di locali che, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative devono avere: a) superficie di officina non inferiore a 120 m² (80 mq per le imprese autorizzate alla revisione dei soli ciclomotori e motocicli a due ruote); b) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 6 m (4 m per le imprese autorizzate alla revisione dei soli ciclomotori e motocicli a due ruote); c) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m (rispettivamente 2 e 2,50 metri per le imprese autorizzate alla revisione dei soli ciclomotori e motocicli a due ruote). Le imprese devono essere altresì permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al titolo III del DPR 495/1992