allegato tecnico centro carni roma
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ALLEGATO TECNICO Identificazione del complesso IPPC Ragione sociale Centro Carni di Roma Sede legale 00172 Roma, via Palmiro Togliatti 1280 Sede operativa 00172 Roma, via Palmiro Togliatti 1280 antecedente all’entrata in vigore della L. n. 349 del 08/07/1986 istitutiva della procedura di V.I.A. Tipo di impianto Codice attività IPPC 6.4 a) Macelli aventi capacità di produzione di carcasse di oltre 50 t al giorno Classificazione NACE 15 Classificazione NOSE-P 105.03 fabbricazione di prodotti alimentari e bevande Rappresentante legale Giovanni Alemanno Gestore Luigi Ciminelli Referente IPPC Silvano Lanzi Impianto a rischio di NO incidente rilevante Sistema di ambientale gestione NO Attività non IPPC svolte presso lo stabilimento: Vendita all’ingrosso di carni Inquadramento territoriale e ambientale Lo Stabilimento è una struttura annonaria di proprietà del Comune di Roma entrata in funzione nel 1975. Occupa una superficie totale di circa 22 ettari e comprende stalle, il reparto di macellazione, il settore mercati all'ingrosso, zone occupate da attività produttive private del settore già munite di bollo CEE o in fase di approvazione, il depuratore e zone occupate da uffici e servizi. Il Centro Carni di Roma è censito al foglio 638 Particelle 983-1046 del PRG del Comune di Roma e secondo il PRG approvato con DCC n. 33 del 19 e 20 marzo 2003, ricade nella circoscrizione VII, in zona denominata “Città consolidata”, costituita da nuclei produttivi, industriali e residenziali. Nell’area dello stabilimento ed entro il raggio di 500 m da esso non si rilevano zone di particolare interesse urbanistico, architettonico, paesaggistico, archeologico e/o monumentale, e l’area non rientra in zone ZPS né zona SIC e non ricade nei reticoli ambientali individuati dal PTRG con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2581 del 2000 (S.O. n. 6 al n. 5 del 20 febbraio 2001). Non risultano fenomeni di dissesto idrogeologico o di altra natura. L’insediamento ricade nel bacino del fiume Tevere, sottobacino Aniene, e l’idrografia consiste solo da linee di drenaggio e di scolo secondarie, mentre a distanza scorre il Fosso di Pratolungo. Le isofreatiche si dispongono ad una quota compresa tra 30-35 m slm, per cui la falda risulta mediamente al di sotto di almeno 15 metri dal piano campagna. L’area in esame è classificata Zona 3 di sismicità con, D.G.R.L. n 766 del 01/08/2003. Assetto produttivo – impiantistico Il Centro Carni di Roma occupa una superficie totale di 182.378 m2 di cui superficie coperta ,56.670 mq superficie Scoperta pavimentata 125000mq superficie Scoperta non pavimenta 708 mq 1 Descrizione ciclo produttivo : Le fasi dell’attività consistono in : • Scarico capi di bestiame • Stallaggio (suini,ovini, capi grossi) per 72 h in stalle suddivise per bovini, equini, suini, ovicaprini per una superficie totale di circa mq. 11.500 (capacità giornaliera di stabulazione; circa 1.700 capi); • Camminamento zona ante mortem • Camera della morte • Vasca di scottatura (solo suini) • Flambatura suini (solo suini) • Lavorazione (preparazione delle mezzene) • Uscita e caricamento Descrizione linea suini Linea automatica (potenzialità: 180 capi/ora) costituita da stalle sosta con camminamenti e tunnel di incanalamento, trappola pneumatica con stordimento elettrico, tavolo per deiugulazione orizzontale e trasportatore per dissanguamento verticale, vasca di scottatura con termoregolazione della temperatura automatica, depilatrice doppio stadio orizzontale, tavolo di preparazione e di depilazione, spazzolatrice a 4 colonne, fiammatrice a bruciatori verticali da 1.200.000 Kcal/ora con camino di espulsione dei fumi, linea di spazzolatura e asciugatura, linea di lavorazione delle carcasse con annessa linea sanitaria completa di bacinella e ganci per milza e corata, docciatura e pesatura. La linea è dotata di utensili per estensione e chiusura del retto e taglio delle carcasse nonchè di lavelli e sterilizzatori per utensili fissi e mobili, sterilizzatori automatici per la sanificazione automatica delle bacinelle e dei ganci della linea sanitaria. La linea è inoltre dotata di attrezzature per la raccolta dei residui di macellazione, delle attrezzature di confisca delle merci sospette, di espulsore pneumatico automatico dei residui di macellazione e di impianto per trasporto e raccolta setole. I locali tripperia non sono attrezzati per il recupero in quanto tutto il 5/4 viene inviato a stabilimenti ad alto rischio. Impianto di macellazione ovini Linea 1 e 2 La corsia di macellazione ovini è costituita da due linee di macellazione automatiche (potenzialità di ogni linea 180 capi/ora) realizzate cadauna da stalle di sosta, camera della morte con storditura elettrica, catena di trasporto contraddistinta da zona di elevazione, dissanguamento e trasferimento e dotata di particolari agganci della zampa posteriore dell'animale. A tale catena è affiancata la catena di lavorazione dotata di ganci in acciaio inox ad inserimento sottocutaneo che assicurato il processo di lavorazione dell'animale con postazione fissa. Al termine della catena avviene il trasferimento su cesta delle carcasse da inviare alla cella frigorifera di rapido raffreddamento. Le due linee sono dotate di utensili mobili atti al taglio degli arti e delle corna, utensili fissi quali lavelli e sterilizzatori, pesatura e lavaggio. Le due linee non sono dotate della catena sanitaria in quanto l'ispezione del 5/4 avviene a tavolo e inviato a mezzo di espulsore automatico alla raccolta dei residui di macellazione; trattandosi di materiali commercialmente non apprezzabili, sono poi carrellati e inviati manualmente al punto di raccolta. Impianto di macellazione bovini adulti (Potenzialità: 40 capi/ora) Il bovino proveniente dalle stalle di sosta è incanalato nella trappola di contenimento che consente automaticamente l'abbattimento sia con il sistema tradizionale che con il sistema rituale islamico ed ebraico. Secondo il rito normale, il bovino, stordito con pistola a proiettile captivo, cade sulla conca di raccolta e viene sollevato con paranco ed immesso automaticamente sulla catena dissanguamento per essere convogliato in maniera sospesa alla vasca di iugulazione. Nella zona di trasferimento si procede con il taglio e la preparazione e il taglio degli arti. Il bovino, inserito nella catena di 2 lavorazione, arriva alle postazioni fisse dove si applica l'anello elastico all'esofago, si procede all'incisione del retto con inserimento di analogo anello, alla scuoiatura con caduta automatica della pelle nell'espulsore pneumatico, al taglio dello sterno, al taglio della testa, all'eviscerazione addominale e toracica, alla divisione in mezzene, al controllo sanitario e alla docciatura. Le carni non ammesse al consumo umano sono avviate automaticamente dal Veterinario al sequestro. Tutte le postazioni sopradette sono equipaggiate di utensili fissi e mobili con relativi sterilizzatori, di lavelli lavamani e sterilizzatori. I prodotti relativi al 5/4 vengono inviati nella tripperia bovini/equini per il recupero e la lavorazione in ambienti denominati sporchi e puliti e compartimentati, mentre i prodotti di scarto sono espulsi automaticamente in apposito contenitore. . Impianto di macellazione equini adulti La catena di macellazione equini ha gli stessi concetti tecnico-igienici della catena bovini ad esclusione: • del trasporto delle carcasse che non avviene automaticamente ma in modo manuale; • le viscere, non avvenendo il recupero del 5/4, dopo la visita sanitaria, sono inviate dallo scivolo all'espulsore automatico dei residui. L'attività di macellazione si concentra nelle ore mattutine di alcuni giorni della settimana Il fabbricato è corredato di: - locali per ricovero attrezzature varie - locale deposito per disinfezione attrezzature - locali tecnologici - locali di presidio e controllo - locali di primo soccorso - locali per il laboratorio del Servizio Veterinario - locali per raccolta pelli asservito da espulsori automatici - depositi frigoriferi di rapido raffreddamento temp. 1 + 3 °C - depositi frigoriferi per sospetti 1 + 3 °C o confiscati -24 °C - locali tripperie suddivise in zone sporche e pulite - locali raccolta residui macellazione asserviti da espulsori automatici - corridoio per spedizione animali corredato di idonei sigillanti per autoveicoli, bracci di carico e porte sezionali isotermiche Altre attività tecnicamente collegate risultano essere: • impianto di depurazione a ciclo biologico • Centrale Frigo a ciclo d'ammoniaca per raffreddamento delle celle frigo e per raffrescamento delle sale mercato a servizio continuativo; Consumi , movimentazione e stoccaggio di materie prime Viene utilizzato metano come combustibile. Consumi energetici L’impianto produce energia termica, interamente utilizzata per le attività produttive interne. L’energia elettrica viene acquistata dall’esterno e utilizzata all’interno del complesso produttivo. Emissioni in aria Con documentazione acquisita da questa Amm.ne al prot. n. 103197 del 24/06/2010 il Centro Carni di Roma ha comunicato l’avvenuta dismissione di una linea di lavorazione suini di potenzialità fino a 100 suini/h (ex punto di emissione E/4) e del forno termodistruttore.(ex punto di emissione E/5), già autorizzati dalla Provincia di Roma con Det. Dirig. n. 248 del 16/9/2004, prot6640 del 21-09-04. Pertanto, alla data di emissione del presente provvedimento, i punti di emissione convogliati dell’impianto risultano essere: 3 EMISSIONE E/1: caldaia Panini per produzione vapore EMISSIONE E/2: caldaia Panini per produzione vapore EMISSIONE E/3: prima linea lavorazione suini (fino a 200 suini/h). E’ presente un gruppo elettrogeno, non soggetto ad autorizzazione ai sensi art 269, c.14 del Dlgs 152/2006, e pertanto non inserito nel quadro generale delle emissioni. Le emissioni fuggitive provengono dalla perdita graduale di tenuta di una parte delle apparecchiature del circuito frigorifero che contengono fluidi gassosi o liquidi per differenza di pressione. Queste provengono principalmente da - Valvole e diaframmi; - Flange; - Compressori e pompe e danno luogo ad emissioni di sostanze aeriformi. Prelievi e scarichi idrici L’azienda è collegata unicamente al pubblico acquedotto, e l’acqua è utilizzata per uso igienicosanitario e industriale; Lo scarico di acque reflue industriali (SF1), già autorizzato dal Comune di Roma con Autorizzazione del 30/01/2008 Prot n° QE5113 per una portata massima di 2200 mc/d, recapita, dopo trattamento di depurazione, nella fognatura comunale di Viale Palmiro Togliatti, con esito finale nell’impianto di depurazione di ROMA – EST gestito da Acea Ato2. Le acque domestiche, miscelate alle acque meteoriche, recapitano anch’esse in fognatura comunale, già autorizzate dal Comune di Roma. Rifiuti I residui prodotti dal processo di lavorazione sono essenzialmente: - - - letame e rifiuti vari; residui macellazione, trattati ai sensi del regolamento 1774/2002; sangue; setole; carta e cartone (raccolta AMA); fanghi di depurazione; rifiuti pericolosi. Le principali procedure di gestione dei rifiuti dell’impianto sono: - Pesatura e registrazione carico/scarico; - Scarico e movimentazione dei rifiuti. La classificazione del rifiuto viene fatta in base all’origine e la caratterizzazione chimica per la definizione dell’eventuale pericolosità è effettuata da un laboratorio chimico. Le operazioni di scarico vengono effettuate esclusivamente nelle aree appositamente attrezzate. I rifiuti urbani prodotti nelle aree e locali aziendali vengono raccolti e smaltiti dal servizio di raccolta comunale. Gli altri rifiuti speciali vengono smaltiti attraverso soggetti autorizzati. Rumore Secondo il Piano di zonizzaione acustica del Comuni di Roma l’insediamento ricade in Classe III mentre alcuni ricettori nell’intorno ricadono in Classe IV. Suolo ed acque sotterranee Lo stoccaggio di materie prime, prodotti ed intermedi, insieme allo stoccaggio e manipolazione dei rifiuti, rappresentano possibili punti critici per la contaminazione del terreno. 4 Odori In questa tipologia di impianto esiste il rischio di cattivi odori sia di tipo convogliato (es camini) sia di tipo diffuso (vasche di stoccaggio scarti di origine animale, impianto di depurazione), PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE Il Gestore deve: 1. entro 30 giorni dalla data del rilascio del presente provvedimento, comunicare alla Provincia di Roma Dip. IV Servizio 3 (d’ora in avanti Provincia) e all’ARPA Lazio, ai sensi del comma 1 dell’art. 11 del D. Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59, di attuare le condizioni stabilite nell’autorizzazione integrata ambientale; 2. entro il 31 dicembre di ogni anno dopo la comunicazione di cui al punto 1, in ottemperanza a quanto previsto al comma 2 dell’art. 11 del D. Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59, presentare alla Provincia di Roma, all’ARPA Lazio e al Comune di Roma (d’ora in avanti Comune), una relazione che contenga i dati relativi all’autocontrollo dell’impianto e un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell’impianto nel tempo (1a trasmissione: 31.12.2010); 3. prima della comunicazione di cui al punto 1, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 1 lettera a) dell’articolo 6 del decreto interministeriale 24 aprile 2008, versare ad ARPA Lazio, autorità di controllo individuata dall’articolo 11 comma 3 del D. Lgs. 59/2005, la tariffa relativa alle attività di controllo programmato previste nel P. M. e C. (1o versamento); 4. entro il 30 gennaio di ogni anno, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 1 lettera b) dell’articolo 6 del decreto interministeriale 24 aprile 2008, dovrà versare ad ARPA Lazio, autorità di controllo individuata dall’articolo 11 comma 3 del D. Lgs. 59/2005, la tariffa relativa alle attività di controllo programmato previste nel P. M. e C. (2° versamento entro il 30.01.2012); 5. trasmettere al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per il tramite dell’I.S.P.R.A., entro il 30 aprile di ogni anno, i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo dell'anno precedente, secondo quanto già stabilito ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D. Lgs. 4 agosto 1999 n. 372 (1a trasmissione 30.04.2011); 6. tenere presso la sede dell’impianto, a disposizione degli Enti preposti al controllo per eventuali approfondimenti, copia della documentazione tecnica presentata per il rilascio del presente provvedimento; 7. fornire, ai sensi dell’art. 11, comma 5, del D. Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all’impianto al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo. In particolare, il Gestore deve garantire l’accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli; 8. comunicare tempestivamente alla Provincia, all’ARPA Lazio e al Comune l’eventuale blocco parziale o totale dell’impianto per cause di emergenza. In particolare, tali fermi dell’impianto devono essere registrati, riportando ora di fermo e di riavvio, motivazioni dello stesso ed eventuali interventi effettuati conformemente al piano di monitoraggio e controllo; 9. informare tempestivamente la Provincia ed ARPA Lazio dei risultati dei controlli delle emissioni relative all’impianto in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull’ambiente, ai sensi dell’art. 11, comma 3 lettera c), del D. Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59; 5 10. comunicare alla Provincia, all’ARPA Lazio ed al Comune, con almeno 60 giorni di anticipo, le eventuali modifiche all'impianto (come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera m) del D. Lgs. 59/2005. La Provincia (Autorità competente) valuta tali modifiche ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 e, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche proposte sono sostanziali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n) del D. Lgs. 59/2005, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell’articolo 10 del D. Lgs. 59/2005. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche proposte, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione; 11. sottoporre il sito produttivo a verifica di assoggettabilità a VIA, qualora riccorrano le condizioni di cui al punto 8 lettera t dell’allegato IV parte II del Dlgs 152/06. (art. 20 Parte II Dlgs 152/06) 12. dare comunicazione alla Provincia, al Comune ed all’ARPA Lazio qualora intenda cessare l’attività. La Provincia, a seguito della citata comunicazione, stabilirà una scadenza entro la quale il Gestore dovrà presentare alla Provincia stessa, al Comune ed all’ARPA Lazio, un adeguato piano di dismissione e ripristino del sito. 13. Evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva dell’attività, ed eventualmente ripristinare il sito stesso ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale. A far data dalla chiusura dell’impianto e fino all’avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, il soggetto autorizzato è responsabile, ai sensi della vigente legislazione civile e penale, per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre. 14. comunicare alla Provincia e ad ARPA Lazio eventuali cambiamenti riguardanti: - Ruoli e responsabilità nella gestione degli impianti e dei processi, e in particolare variazioni societarie, del rappresentante legale e del responsabile IPPC dell’impianto; - Procedure di definizione degli aspetti gestionali (controllo della documentazione e registrazioni, gestione della comunicazione, gestione della conformità, gestione delle verifiche ispettive periodiche); - Procedure contenenti i criteri operativi per la gestione degli impianti e delle apparecchiature suddivise per comparti ambientali e per processi; - Procedure contenenti le modalità di sorveglianza e monitoraggio dei criteri operativi e degli indicatori ambientali definiti; - Procedure per la gestione delle emergenze ambientali. 15. utilizzare i metodi di prelievo ed analisi per la verifica delle emissioni indicati nell’Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e nel Decreto “Tariffe” del 24/04/2008, che dispone le “modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”; 16. entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento, identificare fisicamente tutti i punti di emissione (scarichi, emissioni in atmosfera), le aree di stoccaggio dei rifiuti apponendo in maniera chiara la codifica adottata nel presente atto; 17. mantenere il ciclo produttivo e le modalità gestionali conformi alle specifiche tecniche ed alle previsioni contenute nella documentazione allegata all’istanza per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, e nelle relative integrazioni, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento; 6 18. adottare tutte le misure gestionali atte a prevenire fenomeni significativi di inquinamento ed adottare le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze; 19. garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica; 20. conservare tutti i dati derivanti dal monitoraggio presso lo stabilimento in formato elettronico e/o cartaceo per almeno 5 anni, come specificato nel P.M. e C.; 21. garantire l’accesso delle autorità competenti per il controllo alle registrazioni, alle procedure e alle istruzioni operative del sistema di gestione ambientale; 22. ottemperare ad eventuali integrazioni e/o modificazioni normative in materia ambientale ed igienico-sanitaria che dovessero subentrare successivamente all’adozione della presente autorizzazione; 23. comunicare ad ARPA Lazio e Provincia, con almeno 15 giorni consecutivi di preavviso, le date di esecuzione delle attività di autocontrollo di emissioni, scarichi, rifiuti o rumore, terreni, etc. 24. comunicare, qualora intenda cessare l’attività, alla Provincia e all’ARPA Lazio i tempi e le modalità di dismissione del sito soggetto ad AIA. La Provincia stabilirà una scadenza entro la quale il Gestore dovrà presentare, alla Provincia stessa e all’ARPA Lazio, un adeguato piano di dismissione e ripristino del sito; qualora la decisione sia stata assunta e non comunicata al momento del rilascio dell’AIA, il gestore deve entro 90 giorni dal rilascio del presente provvedimento presentare alla Provincia e a tutti gli Enti competenti in materia, un piano di dismissione e di bonifica delle aree su cui si trovano parti di impianto o macchinari non più utilizzati dall’azienda. 25. Predisporre, nel caso di dismissione di tutto o di una parte del sito industriale soggetto ad AIA, un “Piano di bonifica e ripristino ambientale”. Tale documentazione deve essere presentata prima della scadenza prevista (almeno 3 anni prima della scadenza del presente provvedimento). 26. adottare misure preventive gestionali e strutturali per evitare il rilascio in ambiente di sostanze inquinanti a causa di incidenti o guasti alle apparecchiature già verificatisi in passato; il verificarsi di recidive è da considerarsi come una violazione delle prescrizioni dell’AIA in quanto indice di una scarsa attenzione alle applicazioni delle MTD. PRESCRIZIONI SU CONSUMI, MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO MATERIE PRIME E AUSILIARIE Il Gestore deve: 1. caratterizzare e quantificare opportunamente tutti i capi di bestiame e le forniture combustibili e materie ausiliarie (compresi anche eventuali prodotti utilizzati per il lavaggio come saponi, disinfettanti, detergenti, ecc) che raggiungono l’impianto con modalità e frequenze indicate nel piano di monitoraggio e controllo. 2. Adottare, qualora vengano impiegati prodotti specifici per le operazioni di lavaggio e sanificazione, opportuni accorgimenti per evitare sprechi e consumi anomali, privilegiando, nella scelta degli stessi prodotti detergenti e disinfettanti, quelli a minor effetto inquinante, ed in particolare evitando detergenti clorurati. 3. Condurre le operazioni di scarico, carico e movimentazione di eventuali combustibili liquidi e prodotti ausiliari adottando accorgimenti per evitare possibili fuoriuscite degli stessi con contaminazione del suolo. 4. Comunicare tempestivamente alla Provincia l’utilizzo di materie e combustibili differenti da 7 quelli comunicati nella domanda di AIA. LIMITI ALLE EMISSIONI IN ARIA Il gestore deve: 1. rispettare i seguenti limiti alle emissioni: Punto di emissione E1 caldaia produzione vapore Panini Punto di emissione E2 caldaia produzione vapore Panini Punto di emissione E3 (linea suini fino a 200 capi/h) Parametro portata normalizzata secca temperatura al punto di prelievo polveri totali ossidi di azoto NOx ossidi di zolfo SOx monossido di carbonio Potenzialità bruciatore Unità di Misura Nm3/h °C mg/ Nm3 mg/ Nm3 mg/ Nm3 mg/ Nm3 MW Limite (*) (**) 1100 270 5 200 35 100 0,82 Parametro portata normalizzata secca temperatura al punto di prelievo polveri totali ossidi di azoto NOx ossidi di zolfo SOx monossido di carbonio Potenzialità bruciatore Unità di Misura Nm3/h °C mg/ Nm3 mg/ Nm3 mg/ Nm3 mg/ Nm3 MW Limite (*) (**) 1100 270 5 200 35 100 0,82 Parametro portata normalizzata secca temperatura al punto di prelievo polveri totali ossidi di azoto NOx ossidi di zolfo SOx monossido di carbonio SOV espresse come TOC Unità di Misura Nm3/h °C mg/ Nm3 mg/ Nm3 mg/ Nm3 mg/ Nm3 mg/ Nm3 Limite (**) 4000 amb 5 100 70 100 100 (*) I valori limite di emissione fissati nella Tabella Emissioni sopra riportata rappresentano la massima concentrazione oraria di inquinanti che può essere emessa in atmosfera dalle lavorazione o dagli impianti considerati e si applicano ai periodi di normale funzionamento dell’impianto in tutte le condizioni di esercizio. (**) I limiti di emissione degli inquinanti del generatore di vapore si riferiscono ad un tenore di ossigeno, nell’effluente gassoso, del 3%. 2. soddisfare l’eventuale necessità di riscaldamento invernale e/o di acqua calda per uso igienico-sanitario dello stabilimento in conformità a quanto prescritto dall’art. 6 comma 6 delle Norme di Attuazione del PRQA della Regione Lazio; 3. entro 6 mesi dal rilascio del presente provvedimento, presentare alla Provincia e agli altri enti competenti uno studio finalizzato alla verifica dei contributi delle emissioni dell’impianto sui livelli di concentrazione degli inquinanti nel territorio, che risulti conforme alla procedura tecnica n. 2 dell’allegato 2 delle Norme di Attuazione del P.R.Q.A.; 4. dare immediata comunicazione (entro le successive 8 ore dall’evento) alla Provincia e ad ARPA Lazio nel caso in cui si verifichino anomalie di funzionamento od interruzione di esercizio dell’impianto di abbattimento delle emissioni inquinanti e sospendere le lavorazioni fino alla rimessa in perfetta efficienza dello stesso; 5. rispettare i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite, secondo quanto disposto dall’allegato VI degli allegati alla parte V del Dlgs 152/2006. 8 6. evitare, e ove non possibile, contenere il più possibile l’emanazione di odori sgradevoli. 7. dotare i condotti di scarico delle emissioni di idonee prese, posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel manuale UNICHIM n, 122, con opportuna chiusura per il campionamento degli effluenti, fatte salve eventuali nuove indicazioni legislative e/o di buona pratica. La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni ed igiene del lavoro. 8. assicurare che, al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del flusso della parte terminale del punto di emissione allo sbocco sia verticale verso l’alto, con altezza minima tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri (è da intendersi che non possono considerarsi ostacoli o strutture gli elementi stessi dell’impianto quali filtri, ciminiere, passerelle non presidiate, scalette, tubazioni, ecc. ad eccezione dei luoghi adibiti ad attività amministrativa o ricreativa quali uffici, mense ecc); i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell’apertura più alta; 9. registrare le caratteristiche di funzionamento dell’impianto, ogni interruzione del normale funzionamento dell’impianto di abbattimento, le manutenzioni ordinari e straordinarie, i guasti, i malfunzionamenti, le interruzioni di funzionamento dell’impianto produttivo, nonché i dati relativi ai controlli analitici discontinui previsti nell’autorizzazione i cui certificati devono essere allegati allo stesso Tale registro deve essere posto a disposizione delle autorità competenti per il controllo e mantenuto per almeno 5 anni.. 10. effettuare annualmente l’analisi dei gas di scarico dei mezzi aziendali. 11. identificare i camini con la numerazione adottata nella presente autorizzazione dei punti di emissione denominandoli E1, E2, E3. 12. adottare misure atte a limitare la dispersione delle emissioni polverulente, comunque non soggette ad autorizzazione. 13. effettuare le verifiche periodiche delle fughe di gas ad effetto serra o ozono lesivi, in corrispondenza dei circuiti del freddo, con particolare attenzione alle operazioni di sostituzione dell’ammoniaca con il glicole etilenico come fluido refrigerante. PRESCRIZIONI ALLE EMISSIONI SONORE Il gestore deve: 1. Rispettare i limiti di emissione stabiliti dalla classificazione acustica del Comune di Roma nella zona interessata dall’impianto, che corrispondono alla classe III : 60 dB (giorno)-50 dB (notte); Le sorgenti inserite nell’ambiente, debbono rispettare, oltre ai limiti assoluti sopra riportati, anche il limite differenziale di immissione previsto in 5 dB(A) per il periodo diurno e 3 dB(A) per il periodo notturno, calcolato come differenza tra il livello ambientale ed il livello residuo (LA – LR). Essendo il perimetro dello stabilimento interessato da un quadro infrastrutturale esistente, ai sensi della Legge Quadro 447/95 i limiti da considerare sono quelli riportati nella Tabella 2 del D.P.R. 142/04 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare”, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n°447 (G. U.del 1 giugno 2004 n°127) 2. Verificare, in caso di eventuali modifiche delle attività produttive e/o degli impianti di servizio, anche dovute ad ammodernamenti e/o manutenzioni ordinarie e/o straordinarie, che le 9 modifiche effettuate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore; 3. Effettuare, con cadenza biennale, una campagna di misura in corrispondenza delle abitazioni prossime all’impianto anche con il criterio differenziale (emissione-immissione) finalizzata alla verifica dei valori limite previsti dalla Legge 447/1995. Gli esiti delle misure dovranno essere conservati e tenuti a disposizione delle autorità di controllo per almeno 5 anni. 4. Nel caso di superamento limiti previsti dal Piano di zonizzazione Comunale, predisporre piano di bonifica acustica che preveda tutti gli interventi necessari al contenimento del rumore e darne comunicazione all’ARPA Lazio e alla Provincia. PRESCRIZIONI SU PRELIEVI E SCARICHI Il Gestore deve: 1. Rispettare le modalità tecnico-operative e gestionali descritti nella documentazione allegata al presente atto. 2. monitorare i consumi idrici come previsto nel piano di monitoraggio e controllo e adottare idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell’acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nell’utilizzazione. 3. garantire l’accesso ai 5 pozzetti per prelievi a valle degli scarichi di acque meteoriche (M1M2-M3-M4-M5) prima della commistione con le acque domestiche e prima del recapito in pubblica fognatura sulla via Palmiro Togliatti. 4. garantire in condizioni di efficienza e accessibilità il punto di prelievo (SF1) a valle dell’impianto di depurazione e idonea manutenzione, ordinaria e straordinaria, dell’impianto stesso al fine di permettere un costante ed efficiente funzionamento. 5. nelle more dell’emanazione di norme tecniche, prescrizioni regolamentari e valori limite da parte dell’Autorità d’Ambito e della Regione (D.Lgs 152/2006 art 107 c.1. e c.4), rispettare i valori di emissione delle acque di scarico secondo la tab.3, colonna “scarico in fognatura” dell’allegato 5 del Dlgs 152/06; detti valori limiti di accettabilità non debbono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque di raffreddamento o con acque prelevate esclusivamente allo scopo (D. Lgs 152/06 art 101, c5); 6. eseguire analisi chimico-fisiche trimestrali dello scarico di acque reflue industriali, campionando al pozzetto di prelievo prima della immissione su corpo idrico superficiale; i laboratori di analisi devono essere accreditati per le determinazioni analitiche richieste; sono esclusi da detto accreditamento i laboratori pubblici. 7. mantenere sempre efficienti idonei strumenti per la misura degli scarichi delle acque reflue industriali e delle acque approvvigionate. 8. eseguire le lavorazioni o il deposito di materiali o semilavorati, di attrezzature o automezzi o depositi di materiali, materie prime, prodotti, ecc. in piazzali impermeabili; entro sei mesi dal rilascio del presente provvedimento dovrà dotare le aree scoperte dello stabilimento di sistemi di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia ai sensi dell’art. 24 comma 3 delle Norme di attuazione del Piano di Tutela della acque della regione Lazio. 9. effettuare la raccolta separata del sangue dagli scarichi idrici ed inviarlo ad idonei impianti di smaltimento conto terzi. 10. Richiedere un aggiornamento dell’autorizzazione (D.lgs 152/2006 art 124, c.12) qualora l’insediamento sia soggetto ad ampliamento o ristrutturazione che comporti una variazione quali-quantitativa dello scarico preesistente; inoltre non potranno essere attivati nuovi scarichi se non preventivamente autorizzati (D.lgs 152/2006 art 124, c1). 10 11. Rispettare tutte le prescrizioni tecniche previste dalla normativa statale o regionale integrativa, che per quanto applicabili si intendono come prescritte dalla presente autorizzazione. LIMITI E PRESCRIZIONI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI Il Gestore deve: 1. Effettuare la gestione dei rifiuti in regime di “deposito temporaneo” nel rispetto delle condizioni stabilite dall’art. 183, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e riportare la natura dei rifiuti espressa secondo gli opportuni codici C.E.R. 2. realizzare lo stoccaggio dei rifiuti in modo tale da preservare i contenitori dall’azione degli agenti atmosferici e da impedire che eventuali perdite possano defluire in corpi recettori superficiali e/o profondi (in particolare sul terreno, caditoie a servizio della rete di raccolta acque meteoriche); nel caso di utilizzo di contenitori quali cassoni, dotare obbligatoriamente gli stessi di sistemi di chiusura o copertura superiore. PRESCRIZIONI SU SUOLO E ACQUE SOTTERRANEE Il Gestore deve: 1. controllare periodicamente e mantenere pulite le griglie di scolo delle pavimentazioni e provvedere alla corretta manutenzione della pavimentazione dell’intero stabilimento (interna ed esterna) per prevenire infiltrazioni di contaminanti nelle acque sotterranee. 2. garantire che le acque di dilavamento (acque meteoriche) che possono essere contaminate in quanto provenienti da aree potenzialmente inquinate siano raccolte e gestite appositamente; 3. sottoporre ad ispezioni secondo modalità e frequenza indicate nel piano di monitoraggio le vasche dell’impianto di depurazione. PRESCRIZIONI SU CONSUMI ENERGETICI Il gestore deve: 1. attuare, laddove possibile, una politica di risparmio energetico. 2. registrare periodicamente i consumi e la produzione di energia elettrica secondo modalità e frequenza indicati nel piano di monitoraggio e controllo. 3. Valutare l’impiego, in caso di dismissione di apparecchiature obsolete, di nuovi macchinari a minore consumo energetico e basso impatto ambientale.. PRESCRIZIONI SUGLI ODORI Il gestore deve: 1. garantire che i rifiuti putrescibili e gli scarti di origine animale siano raccolti in contenitori chiusi. 2. garantire la pulizia e la disinfezione periodica di installazioni e apparecchiature, aree di stoccaggio, mezzi di trasporto, apparecchiature di scarico, aree di movimentazione, per limitare il più possibile la produzione di odori. 3. Adottare tutti gli accorgimenti possibili per una corretta gestione degli arrivi dei mezzi di trasporto del bestiame destinato al macello al fine di limitare al massimo le emanazioni odorigene. 11 PRESCRIZIONI PER I CONTROLLI PROGRAMMATI 1. ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del D. Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, l’ARPA Lazio Sezione Provinciale di Roma è l’autorità titolare della conduzione dei controlli previsti dal presente provvedimento e definisce, sentito anche il Gestore, le modalità tecniche e le tempistiche più adeguate all’attuazione dell’allegato Piano di Monitoraggio e Controllo, garantendo in ogni caso il rispetto dei parametri di cui al piano medesimo che determinano la tariffa dei controlli; 2. sono a carico del Gestore i controlli programmati effettuati da ARPA Lazio previsti dall’articolo 3 del Decreto Interministeriale 24/04/2008, “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”; 3. il Gestore dovrà versare ad Arpa Lazio, secondo le modalità previste dall’articolo 6 del Decreto 24/04/2008, le tariffe relative alle attività di controllo programmato con la seguente causale: “A.I.A.- somma dovuta per i controlli previsti dall’Autorizzazione Integrata Ambientale); 4. la Sezione Provinciale di Roma di ARPA Lazio, dopo la trasmissione annuale dei risultati dell’autocontrollo del Gestore, dovrà: verificare i rapporti periodici inviati dal gestore individuando eventuali criticità ambientali ed eventuali non conformità, provvedendo ad informare la Provincia; accertare quanto previsto dal comma 3 lettere a), b) e c) dell’articolo 11 del D. Lgs. 59/2005; effettuare i controlli secondo le frequenze e le modalità specificate nel Piano di Monitoraggio e Controllo comunicando alla Provincia gli esiti e indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare secondo quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 11 del D. Lgs. 59/2005. 12