Le vendite sottocosto per i dettaglianti

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Le vendite sottocosto per i dettaglianti
Fiscal Approfondimento
Il Focus di qualità
N. 46
18.11.2014
Le vendite sottocosto per i
dettaglianti
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114
Categoria: Contribuenti
Sottocategoria: Varie
La vendita sottocosto è disciplinata dal D.P.R. n. 218 del 6 aprile 2001 che la definisce come vendita al
pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di
acquisto maggiorato dell’imposta del valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla
natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contributi riconducibili al prodotto medesimo
purché documentati.
Le vendite sottocosto possono essere fatte da negozi che, da soli o congiuntamente a quelli del gruppo
di cui fanno parte, non detengono una quota superiore al cinquanta per cento della superficie di vendita
complessiva esistente nel territorio della provincia dove hanno sede i negozi, con riferimento al settore
merceologico di appartenenza.
Le vendite sottocosto devono essere comunicate al Comune 10 giorni prima della data di inizio e
possono essere fatte solo tre volte nel corso dell’anno; ogni vendita sottocosto non può avere una
durata superiore a 10 giorni ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non
può essere superiore a cinquanta. Per poter effettuare un’altra vendita sottocosto dello stesso prodotto
è necessario che siano decorsi almeno 20 giorni dalla fine della vendita sottocosto precedente, fatta
eccezione per la prima vendita sottocosto dell’anno.
Premessa
Le vendite sottocosto sono disciplinate dal D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218, il cui
articolo 1, comma 1 riporta la definizione della vendita sottocosto già recata
dall’art. 15, comma 7, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ai sensi del
quale per vendita sottocosto si intende “la vendita al pubblico di uno o più
prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di
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acquisto maggiorato dell’imposta del valore aggiunto o di ogni altra imposta o
tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o
contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati (…)”.
Le vendite sottocosto, pertanto, rientrano nella categoria delle vendite
straordinarie, le quali, ai sensi dell’art. 15, comma 1, del Decreto Legislativo n.
114 del 1998 sono quelle con cui l’esercente dettagliante offre condizioni
favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.
VENDITE SOTTOCOSTO (D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218)
RIENTRANO NELLA CATEGORIA VENDITE
STRAORDINARIE
L’ESERCENTE DETTAGLIANTE OFFRE CONDIZIONI FAVOREVOLI, REALI ED
EFFETTIVE, DI ACQUISTO DEI PROPRI PRODOTTI.
Le disposizioni del decreto si applicano esclusivamente nel caso di utilizzo delle
modalità di vendita sottocosto nella effettuazione di vendite promozionali e
quindi non si applicano nel caso di liquidazione o di vendite di fine stagione di
cui all’art. 15 del Decreto n. 114.
Evidenzia inoltre che non si possono applicare:
•
nel caso di vendite disposte dall’autorità giudiziaria nell’ambito di
procedimenti di esecuzione forzata;
•
nel corso di procedure concorsuali.
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114
"Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1998 - Supplemento
Ordinario n. 80
Art. 15.
Vendite straordinarie
1. Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite
di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente
dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei
propri prodotti.
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D.P.R. n. 218 del
6 aprile 2001
Sulla Gazzetta Ufficiale del 12/6/2001, è stato pubblicato il Decreto del
Presidente della Repubblica 6 aprile 2001 n. 218 recante il regolamento per la
disciplina delle vendite sottocosto approvato dal Consiglio dei Ministri nella
seduta del 23 Febbraio 2001.
Vediamo i punti principali del provvedimento:
•
è vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio
commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso
gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al 50% della
superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della
provincia dove ha sede l’esercizio, con riferimento al settore
merceologico di appartenenza;
•
per gruppo si intende una pluralità di imprese controllate da una
società o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile,
ovvero all’interno della quale vi sia comunque la possibilità di
stabilire politiche comuni di prezzo;
•
obbligo di comunicazione al Comune dove è ubicato l’esercizio
almeno dieci giorni prima dell’inizio della vendita tranne nel caso di
vendite sottocosto rientranti tra le deroghe;
•
la vendita sottocosto può essere effettuata solo tre volte nel corso
dell’anno, non può avere una durata superiore a dieci giorni ed il
numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non
può essere superiore a cinquanta;
•
non può essere effettuata una vendita sottocosto se non è decorso
almeno un periodo pari a venti giorni, salvo che per la prima vendita
sottocosto dell’anno;
•
fatta salva l’applicazione del D.Lgs.n.74/1992, indipendentemente
dalla effettiva esecuzione della vendita sottocosto, sono vietati gli
annunci e i messaggi pubblicitari relativi ad operazioni non
consentite;
•
è comunque consentito effettuare la vendita sottocosto di alcune
tipologie di prodotti quali: alimentari freschi e deperibili, alimentari
qualora manchino meno di tre giorni alla data di scadenza o meno di
quindici giorni alla data del termine minimo di conservazione,
prodotti tipici delle festività tradizionali trascorsa la ricorrenza,
prodotti il cui valore sia diminuito a causa di innovazioni
tecnologiche o di nuove normative relative alla loro produzione o
commercializzazione, prodotti non alimentari difettati o usati per
dimostrazioni fiere o prove;
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•
è altresì consentito effettuare la vendita sottocosto nel caso di
ricorrenza dell’apertura dell’esercizio o della partecipazione al
gruppo di cui l’esercizio fa parte, con cadenza almeno quinquennale,
di apertura di un nuovo esercizio commerciale, di avvenuta
ristrutturazione totale dei locali, di modifica e integrazione
dell’insegna tali da incidere sul carattere individuante della stessa;
•
le vendite sottocosto non vietate sono effettuate nel rispetto di
alcuni obblighi di informazione del consumatore quali la specifica
comunicazione recante l’indicazione dei prodotti, del quantitativo
disponibile per ciascuna referenza e del periodo temporale della
vendita, le relative circostanze nel caso di vendita sottocosto di
prodotti obsoleti o difettati nonché l’inequivocabile identificazione
dei
prodotti
in
vendita
sottocosto
all’interno
dell’esercizio
commerciale;
•
in
caso
di
impossibilità
a
rispettare,
per
l’intero
periodo
preannunciato, le condizioni indicate nella comunicazione al
consumatore, è resa pubblica la fine anticipata dell’offerta con i
medesimi mezzi di comunicazione;
•
sono considerate ingannevoli le comunicazioni nel caso di vendita
non effettivamente effettuata sottocosto;
•
ai sensi dell’articolo 22, comma 3, del D.Lgs. 114/98, le violazioni
delle disposizioni del regolamento sono punite dal sindaco con la
sanzione amministrativa pecuniaria da £.1.000.000 a £. 6.000.000;
•
ai sensi del predetto articolo 22, comma 2, in caso di particolare
gravità o di recidiva può essere disposta la sospensione dell’attività
di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si
verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte
in un anno nel medesimo punto di vendita, anche se si è proceduto al
pagamento in forma ridotta.
La circolare
ministeriale n.
3528/C del 24
ottobre 2001
Va comunque evidenziato che per espressa previsione dell’art. 1, comma 8, del
citato D.P.R. n. 218, le vendite sottocosto sono soggette alle limitazioni e alle
prescrizioni del medesimo esclusivamente nel caso di vendite promozionali.
Il comma 8, infatti, come evidenziato in premessa, sottolinea che le disposizioni
del decreto si applicano:
•
esclusivamente all’utilizzo della modalità di vendita sottocosto;
•
nella effettuazione di vendite promozionali;
e quindi non si applicano:
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•
nel caso di vendite di liquidazione;
•
nel caso di vendite di fine stagione di cui all’art. 15 del Decreto 114.
Oltre a dette esplicite esclusioni il dettato normativo consente di evidenziare
ulteriori specifiche indicazioni in merito all’ambito di applicazione che si
riportano di seguito.
La circolare ministeriale n. 3528/C del 24 ottobre 2001, in particolare:
al punto 1.1, precisa che dall’espresso richiamo operato dall’art. 15,
comma 1, del Decreto Legislativo n. 114, all’esercente dettagliante
consegue che la disciplina sulla vendita sottocosto, contenuta del Decreto
n. 218, si applica alla tipologia dell’attività al dettaglio quale definita
all’art. 4, comma 1, lettera b) del Decreto n. 114, ossia “l'attività svolta da
chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e
le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di
distribuzione, direttamente al consumatore finale”.
LA DISCIPLINA
SOTTOCOSTO SI APPLICA
ALL’ATTIVITÀ
AL DETTAGLIO
RIVENDITA MERCI DIRETTAMENTE AL
CONSUMATORE FINALE
Di conseguenza, come anche evidenziato al punto 1.2 della sopra citata
circolare, la disciplina delle vendite sottocosto del Decreto n. 218 non si
applica agli esercenti il commercio all’ingrosso.
Quest’ultimo è una tipologia di attività distinta da quella al dettaglio ed è
espressamente definita dall’art. 4, comma 1, lettera a) del Decreto n. 114,
quale “l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in
nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o
al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande.
Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione
o di esportazione”.
LA DISCIPLINA
SOTTOCOSTO NON SI
APPLICA SE ATTIVITÀ
ALL’INGROSSO
RIVENDITA MERCI AD ALTRI
COMMERCIANTI O AD ALTRI
UTILIZZATORI PROFESSIONALI O
UTILIZZATORI IN GRANDE
Al punto 1.3, poi, la circolare precisa ulteriormente che per espressa
previsione dovuta alla formulazione della definizione delle vendite
sottocosto recata dall’ art. 15, comma 7 del Decreto n. 114, nonché
dall’art. 1, comma 1, del Decreto n. 218, la disciplina sul sottocosto si
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applica agli esercenti che effettuano la vendita al pubblico, ossia a
chiunque ne faccia richiesta. Non si applica pertanto agli esercenti la
forma sociale di vendita di cui all’art. 16 del Decreto n. 114, così come
modificato e integrato dall’art. 66 del Decreto Legislativo 26 marzo
2010, n. 59 e s.m.i., ossia la vendita effettuata negli spacci interni e
definita come “La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o
imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo,
di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli
ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad
accedervi (…)”.
IL SOTTOCOSTO SI
APPLICA ALLA VENDITA
AL PUBBLICO O A
CHIUNQUE NE
FACCIA RICHIESTA
NON SI APPLICA AGLI ESERCENTI
LA FORMA SOCIALE DI CUI
ALL’ART. 16 DEL DECRETO n. 114
Inoltre, come chiarito al punto 1.4 della circolare, la disciplina sulla
vendita sottocosto non si applica alle forme speciali di vendita di cui
agli artt. 17,18 e 19 del Decreto n. 114, così come modificati ed integrati
rispettivamente dagli artt. 67, 68 e 69 del Decreto Legislativo n. 59 del
2010 e s.m.i.
Trattasi delle vendite al dettaglio di prodotti per mezzo di apparecchi
automatici, per corrispondenza o tramite televisione o altri mezzi di
comunicazione, ivi compreso il commercio elettronico e presso il
domicilio dei consumatori, nelle quali non esiste un locale di vendita al
quale correlare il parametro della superficie richiesto dall’art. 1,
comma 2, del Decreto n. 218.
LA DISCIPLINA
SOTTOCOSTO NON SI
APPLICA ALLE FORME
SPECIALI DI
VENDITA
VENDITE PER MEZZO DI
APPARECCHI AUTOMATICI, PER
CORRISPONDENZA, COMMERCIO
ELETTRONICO…
Infine, come chiarisce il punto 1.5 della circolare, la disciplina delle
vendite sottocosto, per espressa previsione dell’art. 9, comma 1, del
Decreto n. 218, non si applica agli esercenti il commercio sulle aree
pubbliche.
LA DISCIPLINA
SOTTOCOSTO NON SI
APPLICA
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AGLI ESERCENTI IL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE
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Vendita
sottocosto online
Pertanto in tutti i casi espressamente elencati nella circolare ministeriale n.
3528/C del 24 ottobre 2001 come esclusi dall’applicazione della disciplina del
Decreto n. 218, tra i quali è compreso il commercio elettronico di cui all’articolo
68 del Decreto Legislativo n. 59 del 2010 e s.m.i. la modalità di vendita
sottocosto è sempre consentita.
Di conseguenza, ove la vendita sottocosto venga effettuata on-line, i limiti e le
modalità dettagliatamente indicate nel citato D.P.R. n. 218 non possono essere
applicate e ciò non può significare il divieto di svolgimento di tali modalità di
offerta vantaggiosa.
Alle vendite sottocosto on-line, quindi, non si applicano le limitazioni elencate
dalla S.V. nella richiesta di parere, ossia quelle dal n. 1 al n. 12, peraltro in gran
parte riferibili alla circostanza che siano effettuate in un locale di vendita.
Disposizioni in
materia di
pratiche
commerciali
Resta impregiudicata l’applicazione, invece, delle disposizioni in materia di
pratiche commerciali scorrette di cui agli artt. 20 e seguenti del Codice del
consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive
modificazioni) che potrebbero comunque rendere necessarie comunicazioni al
pubblico analoghe a quelle di cui al punto 11 per evitare di incorrere in
informazioni ed omissioni.
Per l’aspetto commerciale vi sono due prescrizioni che si applicano alle vendite
sottocosto online desumibili non dalle disposizioni del D.P.R. 218, ma da quelle
dell’art. 15 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114 e dal Dl n. 223 del 4 luglio 2006,
convertito con modificazioni, nella Legge 4 agosto 2006, n. 248.
1.
La prima prescrizione applicabile è sostenuta nel parere del Ministero
dello Sviluppo Economico 5 agosto 2003 n. 556119, nel quale, ribadito
che per effetto del disposto di cui all’art. 1, comma 8, del D.P.R. 6 aprile
2001, n. 218, le vendite sottocosto rappresentano una particolare
modalità di effettuazione delle vendite promozionali, le quali si
caratterizzano per il fatto di essere offerte al pubblico ad un prezzo
inferiore di quello di acquisto, si sostiene che “in conseguenza di quanto
sopra, quindi, alle vendite sottocosto non può non applicarsi il disposto
di cui al citato articolo 15, comma 5, che richiede l'obbligo da parte
dell'esercente dettagliante che intenda effettuare una qualunque
tipologia di vendita straordinaria di indicare anche la percentuale di
sconto applicata”.
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MISE
(PARERE N. 556119 DEL 5 AGOSTO 2003)
VENDITE SOTTOCOSTO = PARTICOLARE MODALITÀ DI
EFFETTUAZIONE DELLE VENDITE PROMOZIONALI
OBBLIGO DA PARTE DELL'ESERCENTE DETTAGLIANTE DI
INDICARE ANCHE LA PERCENTUALE DI SCONTO APPLICATA
2.
L’altra prescrizione applicabile è sostenuta nel parere 10 gennaio 2012,
n. 3517, con il quale il Ministero, richiamata la circolare ministeriale n.
3528 che al punto 1 ha evidenziato che per effetto del disposto di cui
all’art. 1, comma 8, del D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218 “(…) detta modalità di
offerta rientra nella categoria delle vendite promozionali” ha sostenuto
che “(…) si applica attualmente la previsione di cui all’art. 3 del Decreto
Legge 223 del 4 luglio 2006, convertito, con modificazioni, nella legge 4
agosto 2006, n. 248 “… le attività commerciali, come individuate dal
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di
alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni(…)
f) l’ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine
temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di
prodotti, effettuate all’interno degli esercizi commerciali, tranne che nei
periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i
medesimi prodotti”.
Ciò significa che anche nei casi di non applicazione del regolamento n.
218 le vendite sottocosto non possono essere effettuate nei periodi
immediatamente precedenti i saldi (che nella quasi totalità dei casi
sono stati individuati con norma regionale).
MISE
(PARERE N. 3517 DEL 10 GENNAIO 2012)
LA VENDITA A SOTTOCOSTO RIENTRA NELLA
CATEGORIA DELLE VENDITE PROMOZIONALI
NON POSSONO ESSERE EFFETTUATE NEI PERIODI IMMEDIATAMENTE
PRECEDENTI I SALDI
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La domanda
al Comune
Le vendite sottocosto devono essere comunicate al Comune 10 giorni prima
della data di inizio e possono essere fatte solo tre volte nel corso dell’anno; ogni
vendita sottocosto non può avere una durata superiore a 10 giorni ed il numero
delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore
a cinquanta. Per poter effettuare un’altra vendita sottocosto dello stesso
prodotto è necessario che siano decorsi almeno 20 giorni dalla fine della
vendita sottocosto precedente, fatta eccezione per la prima vendita sottocosto
dell’anno.
Le comunicazioni che riguardano le vendite sottocosto devono essere
predisposte su modelli scaricabili nella sezione modulistica del Comune e
presentate allo stesso almeno 10 giorni prima dell'inizio del sottocosto.
La presentazione deve avvenire, esclusivamente, in modalità on-line dalla PEC
della ditta (o da quella del professionista incaricato - in questo caso dovrà
essere allegata anche la procura speciale per l'invio).
Sono sempre consentite, senza necessità di preventiva comunicazione al
Comune, le vendite sottocosto relative a:
a) prodotti alimentari freschi e deperibili;
b) prodotti alimentari qualora manchino meno di 3 giorni alla data di
scadenza o meno di 15 giorni alla data del termine minimo di
conservazione;
c) prodotti tipici delle festività tradizionali, qualora sia trascorsa la
ricorrenza o la data della loro celebrazione;
d) prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a
causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o
di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti,
ovvero a causa dell’introduzione di nuove normative relative alla loro
produzione o commercializzazione;
e) prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la vendita e
garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che abbiano
subito un parziale deterioramento imputabile e a terzi, o ad agenti
naturali o a fatti accidentali nonché di quelli usati per dimostrazioni,
mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente
utilizzati prima della vendita.
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Le vendite sottocosto sono sempre consentite, senza necessità di preventiva
comunicazione al Comune, anche:
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in caso di ricorrenza dell’apertura del negozio o della
partecipazione al gruppo del quale il negozio fa parte, con
cadenza almeno quinquennale;
2
In caso di apertura di un nuovo negozio;
3
In caso di ristrutturazione totale dei locali, anche qualora si
sia proceduto prima della ristrutturazione alla vendita di
liquidazione;
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In caso di modifica e integrazione dell’insegna tali da
incidere sul carattere individuante della stessa.
Rimane obbligo del titolare del negozio, nel caso intenda inviare messaggi
pubblicitari all’esterno o all’interno del locale, indicare in modo chiaro i
prodotti venduti sottocosto, il numero minimo dell’unità di prodotti disponibili
per ciascuna referenza ed il periodo temporale della vendita, nonché le relative
circostanze nel caso di:
o prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa
di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di
sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, ovvero
a causa dell’introduzione di nuove normative relative alla loro produzione
o commercializzazione;
o prodotti non alimentari difettati dei quali sia lecita la vendita e garantita
la sicurezza secondo la vigente disciplina o che abbiano subito un parziale
deterioramento imputabile a terzi, ovvero ad agenti naturali o fatti
accidentali nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o
che comunque siano stai concretamente utilizzati prima della vendita.
Il titolare deve inoltre provvedere ad indicare in modo inequivocabile i prodotti
sottocosto all’interno del negozio.
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OBBLIGO DEL TITOLARE DEL NEGOZIO
Indicare in modo chiaro i prodotti
venduti sottocosto, il numero
minimo dell’unità di prodotti
disponibili per ciascuna referenza
ed il periodo temporale della
vendita
È
necessario
anche
indicare le circostanze
relative a:
1) Prodotti il cui valore
commerciale
sia
significativamente
diminuito;
2) Prodotti
alimentari
difettati.
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