AVVERTENZE ONLINE ================== Settimanale
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AVVERTENZE ONLINE ================== Settimanale
====== AVVERTENZE ONLINE ================== Settimanale telematico sulle politiche dei consumatori. Per conoscere ed aver coscienza dei propri diritti, per combattere le arroganze di ogni tipo Edito da Aduc, Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori Redazione: Via Cavour 68, 50129 Firenze Tel: 055.290606 - Fax: 055.2302452 URL: http://avvertenze.aduc.it ------------------------------------------Il numero integrale è scaricabile a questi indirizzi in versione TXT o PDF: http://avvertenze.aduc.it/generale/files/file/newsletter/Avvertenze-2009-23.txt http://avvertenze.aduc.it/generale/files/file/newsletter/Avvertenze-2009-23.pdf ------------------------------------------Archivio dal 14-10-2009 al 20-10-2009 2009-23 In questo numero: - Editoriale. 21-10-2009 07:17 L'arbitro e' cornuto per definizione http://avvertenze.aduc.it/editoriale/arbitro+cornuto+definizione_16535.php - La scheda. 15-10-2009 00:00 IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E DI CAPITALIZZAZIONE http://sosonline.aduc.it/scheda/contratto+assicurazione+sulla+vita+capitalizzazione_2422.php - Osservatorio Legale. 14-10-2009 16:48 Rette Residenze Sanitarie Assistenziali. Per sapere a quale giudice rivolgersi bisogna lanciare una monetina http://avvertenze.aduc.it/osservatorio/rette+residenze+sanitarie+assistenziali+sapere_16496.php - MacroMicro Economia. 16-10-2009 17:40 Call center selvaggi: i provvedimenti disattesi, la complicità del Parlamento http://avvertenze.aduc.it/macromicro/call+center+selvaggi+provvedimenti+disattesi_16514.php - Il Condominio. 19-10-2009 08:38 Verbale assemblea: la mancata indicazione dei voti comporta l’annullabilita' della delibera http://avvertenze.aduc.it/condominio/verbale+assemblea+mancata+indicazione+dei+voti_16522.php - Vignetta 17-10-2009 18:29 Broccoli/medicina http://www.aduc.it/vignetta/broccoli+medicina_16521.php - Giannino 19-10-2009 15:58 Canone Raiset http://www.aduc.it/giannino/canone+raiset_16528.php - Notizie 14-10-2009 09:52 FRANCIA/Nella legge penitenziaria il principio di un solo detenuto per cella http://avvertenze.aduc.it/notizia/nella+legge+penitenziaria+principio+solo+detenuto_113070.php 14-10-2009 10:27 ITALIA/Pdl, Udc e Binetti (Pd) affossano legge antiomofobia http://avvertenze.aduc.it/notizia/pdl+udc+binetti+pd+affossano+legge+antiomofobia_113071.php 14-10-2009 10:58 FRANCIA/Supermercati. Pubblicità ingannevole e truffa: 780.000 euro di multa http://avvertenze.aduc.it/notizia/supermercati+pubblicita+ingannevole+truffa+780+000_113076.php 14-10-2009 11:46 GRAN BRETAGNA/Web vitale per il 75% degli adolescenti http://avvertenze.aduc.it/notizia/web+vitale+75+adolescenti_113077.php 14-10-2009 13:09 USA/California. Corte Suprema: la coltivazione di cannabis terapeutica è un diritto http://avvertenze.aduc.it/notizia/california+corte+suprema+coltivazione+cannabis_113081.php 14-10-2009 15:36 ITALIA/Rai: siamo 'locomotiva digitale', lotta dura all'evasione del canone. Il governo e' d'accordo http://avvertenze.aduc.it/notizia/rai+siamo+locomotiva+digitale+lotta+dura+all_113089.php 14-10-2009 16:32 ITALIA/Passaggio al digitale, entro fine anno coinvolto il 62% delle famiglie http://avvertenze.aduc.it/notizia/passaggio+al+digitale+entro+fine+anno+coinvolto+62_113095.php 15-10-2009 10:32 MONDO/Traffico in Internet: diminuisce il P2P http://avvertenze.aduc.it/notizia/traffico+internet+diminuisce+p2p_113098.php 15-10-2009 11:16 ITALIA/L'Onu preoccupata per l'affossamento della legge anti-omofobia http://avvertenze.aduc.it/notizia/onu+preoccupata+affossamento+della+legge+anti_113106.php 15-10-2009 11:36 MONDO/I traffici oscuri degli organi per il trapianto http://avvertenze.aduc.it/notizia/traffici+oscuri+organi+trapianto_113112.php 15-10-2009 12:40 GRAN BRETAGNA/Vietata la pubblicità di Actimel http://avvertenze.aduc.it/notizia/vietata+pubblicita+actimel_113117.php 15-10-2009 13:25 FRANCIA/Una perizia rassicurante sulle antenne per la telefonia mobile http://avvertenze.aduc.it/notizia/perizia+rassicurante+sulle+antenne+telefonia+mobile_113121.php 15-10-2009 13:33 ITALIA/Rapporto banche/clienti: arriva l'arbitro http://avvertenze.aduc.it/notizia/rapporto+banche+clienti+arriva+arbitro_113122.php 15-10-2009 13:40 ITALIA/Telefonate commerciali moleste: emendamento allunga la vita alle banche dati illegali http://avvertenze.aduc.it/notizia/telefonate+commerciali+moleste+emendamento+allunga_113123.php 15-10-2009 14:03 ITALIA/Sanità. Risarcimenti a pazienti danneggiati: due terzi dei ricorsi accolti dal tribunale di Roma http://avvertenze.aduc.it/notizia/sanita+risarcimenti+pazienti+danneggiati+due+terzi_113125.php 15-10-2009 14:12 USA/Il 70% di uomini non si lava le mani col sapone http://avvertenze.aduc.it/notizia/70+uomini+non+si+lava+mani+col+sapone_113126.php 15-10-2009 14:20 MONDO/Banda larga italiana 'esaurita' tra pochi anni http://avvertenze.aduc.it/notizia/banda+larga+italiana+esaurita+pochi+anni_113127.php 15-10-2009 14:29 EUROPA/Finlandia come la Svizzera: banda larga garantita per tutti http://avvertenze.aduc.it/notizia/finlandia+come+svizzera+banda+larga+garantita+tutti_113128.php 16-10-2009 10:47 SVIZZERA/Rotto un tabu': un documentario televisivo racconta la storia di un giovane suicida http://avvertenze.aduc.it/notizia/rotto+tabu+documentario+televisivo+racconta+storia_113135.php 16-10-2009 11:18 ITALIA/Un'indagine conferma le truffe dietro le bolletta telefoniche gonfiate degli 899 http://avvertenze.aduc.it/notizia/indagine+conferma+truffe+dietro+bolletta_113138.php 16-10-2009 11:28 ITALIA/Soldi a banche e multinazionali: 80% contrari http://avvertenze.aduc.it/notizia/soldi+banche+multinazionali+80+contrari_113141.php 16-10-2009 11:31 ITALIA/La raccolta di carta differenziata cresce, nonostante la crisi del settore http://avvertenze.aduc.it/notizia/raccolta+carta+differenziata+cresce+nonostante_113144.php 16-10-2009 11:34 ITALIA/Investimenti: gli italiani preferiscono i terreni agricoli all'oro http://avvertenze.aduc.it/notizia/investimenti+italiani+preferiscono+terreni+agricoli_113145.php 16-10-2009 11:43 ITALIA/Inps. Se la mamma è casalinga, al papà spettano i riposi giornalieri per 'maternità' http://avvertenze.aduc.it/notizia/inps+se+mamma+casalinga+al+papa+spettano+riposi_113146.php 16-10-2009 12:14 AUSTRIA/Bisfenolo A nei biberon http://avvertenze.aduc.it/notizia/bisfenolo+nei+biberon_113150.php 16-10-2009 12:58 EUROPA/Svenimenti: le linee guida per capire le cause http://avvertenze.aduc.it/notizia/svenimenti+linee+guida+capire+cause_113152.php 17-10-2009 09:48 FINLANDIA/Primo deposito definitivo di scorie nucleari http://avvertenze.aduc.it/notizia/primo+deposito+definitivo+scorie+nucleari_113157.php 17-10-2009 10:24 BELGIO/Carceri sovraffollate: il Belgio affitta celle in Olanda http://avvertenze.aduc.it/notizia/carceri+sovraffollate+belgio+affitta+celle+olanda_113159.php 17-10-2009 10:40 AFRICA/Telefonia. Utenze mobili a quota 375 milioni e continuano gli investimenti http://avvertenze.aduc.it/notizia/telefonia+utenze+mobili+quota+375+milioni_113164.php 17-10-2009 11:04 MESSICO/Autorizzata la coltivazione di mais transgenico http://avvertenze.aduc.it/notizia/autorizzata+coltivazione+mais+transgenico_113166.php 17-10-2009 13:05 ITALIA/Prezzi frutta e verdura: piu' alti in supermarket che mercatini http://avvertenze.aduc.it/notizia/prezzi+frutta+verdura+piu+alti+supermarket+che_113174.php 17-10-2009 13:19 ITALIA/Governo: religione cattolica sia obbligatoria per studenti islamici http://avvertenze.aduc.it/notizia/governo+religione+cattolica+sia+obbligatoria_113176.php 19-10-2009 10:28 ITALIA/Annuncio. Brunetta promette banda larga a due mega per tutti http://avvertenze.aduc.it/notizia/annuncio+brunetta+promette+banda+larga+due+mega_113184.php 19-10-2009 12:38 GERMANIA/Esperimento con il Dna artificiale http://avvertenze.aduc.it/notizia/esperimento+dna+artificiale_113191.php 19-10-2009 12:43 ITALIA/Poste Italiane ostacola i concorrenti? L'Antitrust indaga http://avvertenze.aduc.it/notizia/poste+italiane+ostacola+concorrenti+antitrust_113190.php 19-10-2009 13:02 FRANCIA/Pedofilo recidivo chiede a Sarkozy la castrazione fisica http://avvertenze.aduc.it/notizia/pedofilo+recidivo+chiede+sarkozy+castrazione+fisica_113192.php 20-10-2009 11:11 ITALIA/Studio: la finanza islamica potrebbe ammontare a 4,5 miliardi di Euro http://avvertenze.aduc.it/notizia/studio+finanza+islamica+potrebbe+ammontare+miliardi_113200.php 20-10-2009 11:21 USA/Internet. Giovedì l'Autorità delle comunicazioni (Fcc) voterà la net neutrality http://avvertenze.aduc.it/notizia/internet+giovedi+autorita+comunicazioni+fcc+votera_113208.php 20-10-2009 12:11 USA/Depressione: importanti scoperte per combatterla http://avvertenze.aduc.it/notizia/depressione+importanti+scoperte+combatterla_113217.php 20-10-2009 12:12 GERMANIA/Buoni risultati dalla prevenzione del cancro alla pelle http://avvertenze.aduc.it/notizia/buoni+risultati+dalla+prevenzione+cancro+alla+pelle_113218.php 20-10-2009 12:26 GERMANIA/Alla spiona Deutsche Bahn una multa milionaria http://avvertenze.aduc.it/notizia/alla+spiona+deutsche+bahn+multa+milionaria_113219.php 20-10-2009 12:55 FRANCIA/Demografia, i francesi continuano ad aumentare http://avvertenze.aduc.it/notizia/demografia+francesi+continuano+aumentare_113222.php 20-10-2009 14:43 ROMANIA/Maggioranza contraria alla legalizzazione delle droghe leggere http://avvertenze.aduc.it/notizia/maggioranza+contraria+alla+legalizzazione+droghe_113225.php 20-10-2009 15:50 U.E./Gravidanza. Alcool e tabacco, ma non cannabis, aumentano rischio psicosi nei figli http://avvertenze.aduc.it/notizia/gravidanza+alcool+tabacco+ma+non+cannabis+aumentano_113228.php 20-10-2009 18:06 ITALIA/Internet. I navigatori italiani, pochi e maschi http://avvertenze.aduc.it/notizia/internet+navigatori+italiani+pochi+maschi_113226.php - Comunicati 14-10-2009 12:51 'Due Hub, un unico obiettivo: far crescere il Paese'. A spese del contribuente. 'Vedere cammello, dare moneta' http://avvertenze.aduc.it/comunicato/due+hub+unico+obiettivo+far+crescere+paese+spese_16494.php 14-10-2009 15:31 Canone Rai. Finti marziani dirigono la tv di Stato. Rai e Governo non vogliono combattere l'evasione del canone/imposta! http://avvertenze.aduc.it/comunicato/canone+rai+finti+marziani+dirigono+tv+stato+rai_16495.php 15-10-2009 12:28 Telefonia. Call center selvaggio. Il Parlamento prepara un nuovo regalo ai fuorilegge http://avvertenze.aduc.it/comunicato/telefonia+call+center+selvaggio+parlamento+prepara_16499.php 15-10-2009 12:43 Il presidente della Regione Toscana si fa pubblicita' elettorale sul sito del Corriere della Sera a spese dei contribuenti? Denuncia alla Corte dei Conti http://avvertenze.aduc.it/comunicato/presidente+della+regione+toscana+si+fa+pubblicita_16500.php 15-10-2009 12:59 Olimpiadi nel 2020? Si pensi al Giubileo del 2025! Alemanno ci pensi http://avvertenze.aduc.it/comunicato/olimpiadi+nel+2020+si+pensi+al+giubileo+2025_16502.php 15-10-2009 15:40 Aduc-Osservatorio Lecce. Zone a traffico limitato: dal Comune un impegno troppo debole http://avvertenze.aduc.it/comunicato/aduc+osservatorio+lecce+zone+traffico+limitato+dal_16504.php 15-10-2009 16:17 Class Action della Pa. Perche' non si chiamano le cose col loro nome? L'inganno del ministro Brunetta e del Governo... http://avvertenze.aduc.it/comunicato/class+action+della+pa+perche+non+si+chiamano+cose_16506.php 16-10-2009 11:14 Canone Rai. Sondaggi di Berlusconi: 50% non paghera'! Lo statista provveda http://avvertenze.aduc.it/comunicato/canone+rai+sondaggi+berlusconi+50+non+paghera_16507.php 16-10-2009 12:38 Broccoli antitumore http://avvertenze.aduc.it/comunicato/broccoli+antitumore_16508.php 17-10-2009 11:40 Class Action. Partono i siluri delle corporazioni. La Confindustria http://avvertenze.aduc.it/comunicato/class+action+partono+siluri+corporazioni_16517.php 17-10-2009 12:30 Todomondo dichiarata fallita. Come chiedere l'immissione al passivo http://avvertenze.aduc.it/comunicato/todomondo+dichiarata+fallita+come+chiedere_16519.php 19-10-2009 09:59 Aduc - Osservatorio Lecce. Multe sepolte e avvisi bonari. Come difendersi http://avvertenze.aduc.it/comunicato/aduc+osservatorio+lecce+multe+sepolte+avvisi+bonari_16523.php 19-10-2009 11:31 Associazioni consumatori. Vogliono relegarle nella riserva indiana http://avvertenze.aduc.it/comunicato/associazioni+consumatori+vogliono+relegarle+nella_16524.php 19-10-2009 14:02 Appello Presidente Regione Toscana a difesa della Costituzione? Costo per il contribuente: 1,5 Euro a firma http://avvertenze.aduc.it/comunicato/appello+presidente+regione+toscana+difesa+della_16526.php 20-10-2009 11:05 Tassa rifiuti. Il Governo non rimborsa e continuera' a far pagare l'Iva dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale. Scrivi alla responsabile sen. Bonfrisco http://avvertenze.aduc.it/comunicato/tassa+rifiuti+governo+non+rimborsa+continuera+far_16531.php 20-10-2009 12:20 Liberta' di stampa. L'Italia superata da Giamaica e Trinidad Tobago http://avvertenze.aduc.it/comunicato/liberta+stampa+italia+superata+giamaica+trinidad_16532.php 20-10-2009 12:54 Privacy. Il Partito Democratico non violi quella dei propri iscritti. Segnalazione al Garante http://avvertenze.aduc.it/comunicato/privacy+partito+democratico+non+violi+quella+dei_16533.php 20-10-2009 13:46 Telefonia. Gestore richiede penale di recesso di tre mila euro a commercialista, l'1% del fatturato. La legge Bersani cancellata di fatto http://avvertenze.aduc.it/comunicato/telefonia+gestore+richiede+penale+recesso+tre+mila_16534.php - Articoli 14-10-2009 11:32 Economia e staminali, un legame pericoloso per la ricerca http://avvertenze.aduc.it/articolo/economia+staminali+legame+pericoloso+ricerca_16492.php 14-10-2009 12:34 Usa. La guerra alla droga e gli abusi della polizia http://avvertenze.aduc.it/articolo/usa+guerra+alla+droga+abusi+della+polizia_16493.php 15-10-2009 11:56 Generali Primodomani: la sventura di aderire http://avvertenze.aduc.it/articolo/generali+primodomani+sventura+aderire_16498.php 15-10-2009 13:09 Posta elettronica certificata obbligatoria (Pec) e dematerializzazione. Quali utilita’ per i privati http://avvertenze.aduc.it/articolo/posta+elettronica+certificata+obbligatoria+pec_16501.php 15-10-2009 16:31 Investimenti. Portafoglio ADUC30: un aggiornamento http://avvertenze.aduc.it/articolo/investimenti+portafoglio+aduc30+aggiornamento_16505.php 17-10-2009 08:57 Ru486, la favola della pillola che uccide http://avvertenze.aduc.it/articolo/ru486+favola+della+pillola+che+uccide_16516.php 19-10-2009 13:17 Ricercatori preoccupati per la probabile criminalizzazione della Salvia divinorum http://avvertenze.aduc.it/articolo/ricercatori+preoccupati+probabile+criminalizzazione_16525.php 19-10-2009 17:39 Ru486. Bene autorizzazione Aifa, attenzione ai colpi di coda dei pasdaran http://avvertenze.aduc.it/articolo/ru486+bene+autorizzazione+aifa+attenzione+ai+colpi_16529.php 20-10-2009 09:47 Diritto di recesso con dovere di buona fede? Riflessioni sulla sentenza della Corte di Giustizia CE http://avvertenze.aduc.it/articolo/diritto+recesso+dovere+buona+fede+riflessioni+sulla_16530.php ------------------------------------------LE PETIZIONI DELL'ADUC Sono due, e sul sito c'è la documentazione che ne spiega i motivi e vi chiede di firmarle. Vi riportiamo uno stralcio di quanto troverete sul sito. ONU / VATICANO La petizione chiede al Segretario generale delle Nazioni Unite di modificare lo status del Vaticano, da "Stato non membro, Osservatore Permanente" con potere di voto, a Organizzazione non governativa con potere consultivo. http://avvertenze.aduc.it/info/vaticano.php PER L'ABOLIZIONE DEL CANONE RAI La petizione rivolta a Camera e Senato chiede l'abolizione del canone/tassa Rai http://tlc.aduc.it/rai/ ------------------------------------------Ricordiamo ai lettori che sul portale sono in lettura sei canali tematici con informazioni e consigli quotidiani, tutti editi dall'Aduc: - Avvertenze http://avvertenze.aduc.it Per conoscere i propri diritti e combattere le arroganze di ogni tipo - Investire Informati http://investire.aduc.it Informazione e consulenza finanziaria - Salute http://salute.aduc.it Uno spazio di informazione e discussione basato su un principio essenziale: solo l'individuo può disporre della propria salute. Oltre alla ricerca con le cellule staminali, alla clonazione, all'eutanasia e alla lotta al dolore, ADUC Salute informa su temi come fecondazione assistita, interruzione di gravidanza, tossicodipendenza, contraccezione, sessualità, etc. - Droghe http://droghe.aduc.it Notizie quotidiane sulle droghe con attenzione alla situazione internazionale, alle diverse realtà, ai traffici, all'andamento della "war on drugs", ai sistemi di produzione e di spaccio delle sostanze stupefacenti. - Telecomunicazioni http://tlc.aduc.it I diritti degli utenti di tv, Internet e telefonia - Immigrazione http://immigrazione.aduc.it Diritti degli stranieri in Italia ------------------------------------------EDITORIALE 21-10-2009 07:17 L'arbitro e' cornuto per definizione "L'arbitro e' cornuto per definizione". Arbitro e corna. Due parole molto diffuse nella nostra cultura, nel nostro quotidiano. Abbiamo anche il capo del Governo che contribuisce a mantenere questa nomea italica nel mondo, materialmente ed umanamente. Arbitro e corna. Parole che quando vengono affiancate determinano la nostra frase: - cornuto e' espressione offensiva, partendo dal presupposto che il tradimento in amore sia tra i massimi sgarri che possano essere fatti tra umani; - arbitro... senza gli arbitri non si fa nulla? Nelle partite di calcio, non nella vita. Anche se in questi ultimi decenni la "moda" degli arbitri e' diffusa: azioni extragiudiziali, conciliazione nelle telecomunicazioni, in banca, etc. Ma le conciliazioni, siccome c'e' sempre una parte piu' forte (l'azienda) e una piu' debole (l'utente/consumatore), pendono sempre dalla parte del piu' forte. Con le eccezioni, per carita', ma talmente poche che servono solo a confermare l'andazzo. Parte piu' forte perche' se non accetta di conciliare e teme di essere portata in giudizio, ha dalla sua uno stuolo di avvocati ben pagati contro il cittadino che, almeno per importi non eccedenti i 500 euro, dovrebbe fare da solo.... chi se la sente? Ecco quindi che e' confermato che, per il cittadino utente e consumatore, "l'arbitro e' cornuto per definizione". Serve poco e quindi lo si puo' svillaneggiare. Nonostante questo, nel mondo parallelo alla realta' quotidiana di un utente e consumatore, la "moda" dell'arbitro sembra diventata un "virus": si diffonde a macchia d'olio. Anche con nomi di fantasia che dovrebbero farlo sembrare piu' cattivo di quello che e': il ministro Renato Brunetta per tirare le orecchie alla pubblica amministrazione e rimetterla in carreggiata, non facendo pagare i danni che ha provocato con le sue sbandate, ha chiamato class action una tipica azione di conciliazione, anche se un po' piu' spinta (*). Cosi' in tanti si lavano la coscienza in pubblico e fanno credere di aver facilitato il cittadino. Ma cosi' non e'. E' solo un'illusione che, quando si manifesta come tale, incattivisce questo cittadino e lo rende ancor piu' nemico di istituzioni, garanti e legislatori ai vari livelli. E' lo sfascismo! A nostro avviso, per non farsi sopraffare c'e' solo un metodo: far si' che nei giudizi in cui ci viene data ragione i rimborsi economici siano molto cospicui; altrettanto cospicue le multe delle varie Autorita' per aver violato delle norme. I nostri interlocutori, in clima di sfascio istituzionale e di gara a chi e' piu' arrogante e violento nei confronti dei piu' deboli, non conoscono altra musica. Vogliono farci credere di essere parte di una societa' e di contribuire alla sua stabilizzazione e crescita, ma non e' cosi': fanno solo i loro interessi in dispregio di quelli degli altri, dispregio che e' alimento essenziale su cui basano la loro crescita. Questo vale per tutto: dalle banche ai gestori telefonici, dai gestori di servizi di pubblica utilita' (acqua, energia) alla scuola. (Vincenzo Donvito) ------------------------------------------LA SCHEDA PRATICA 15-10-2009 00:00 IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E DI CAPITALIZZAZIONE Le assicurazioni sulla vita (o polizze vita) sono contratti che prevedono, dietro pagamento di un premio, la corresponsione di un capitale o di una rendita al verificarsi di determinati eventi legati alla vita dell'assicurato, a favore del contraente o di un soggetto terzo indicato come beneficiario. Le polizze vita coinvolgono vari soggetti: Il contraente: soggetto che sottoscrive, paga i premi e puo' esercitare tutti i diritti del contratto (recesso, riscatto, etc.). L'assicurato: persona sulla cui vita e' stipulato il contratto. Se diverso dal contraente deve firmare per accettazione. Il beneficiario: persona indicata dal contraente come destinataria delle somme assicurate. Tale indicazione puo' avvenire alla stipula o successivamente, con una dichiarazione o con un testamento. Allo stesso modo la designazione del beneficiario e' revocabile, con la particolarita' che la revoca non puo' esser fatta dagli eredi dopo la morte del contraente, ne' qualora il beneficiario, al verificarsi dell'evento, abbia dichiarato di voler profittare del beneficio (art.1921 c.c.). La compagnia di assicurazione: deve essere specificatamente autorizzata dall'ISVAP ad operare in Italia nel settore delle assicurazioni vita. Attenzione, se si sceglie una compagnia di un Paese della Comunita' diverso dall'Italia, e' possibile che la legislazione applicabile sia diversa. La legge italiana vale solo per la fase precontrattuale nel caso di adesione a distanza (via Internet, telefono, etc.). Si veda piu' avanti. Eventuali intermediari assicurativi (agenti, broker, sim, banche, uffici postali, etc.) devono essere registrati nel registro pubblicato sul sito dell'ISVAP. Talvolta possono essere proposte offerte da agenti/venditori di una rete di multilevel marketing, in cui e' prevista la possibilita', per il sottoscrittore, di diventare a sua volta venditore con percezione di un guadagno sia sui contratti personalmente venduti sia su quelli venduti da coloro che questi ha "arruolato". A parte gli ovvi consigli di estrema cautela nel sottoscrivere questi contratti, e' bene sapere che non possono essere vendute in questo modo le polizze unit-linked, index-linked. Per verificare compagnie, agenti e intermediari: clicca qui A seconda delle loro caratteristiche si puo' parlare di assicurazioni caso vita (la compagnia assicuratrice versa il capitale o la rendita nel caso in cui l'assicurato sia in vita alla scadenza del contratto), assicurazioni caso morte (la compagnia assicuratrice versa il capitale o la rendita in caso di morte dell'assicurato) oppure assicurazioni miste (combinazione delle due forme). ASSICURAZIONI "CASO MORTE" Sono dedicate a chi ha esigenza di salvaguardare i propri cari in caso di decesso, per esempio perche' unico percettore di reddito in una famiglia gravata da un mutuo o da altri debiti. Il rischio in queste polizze grava solo sulla compagnia, che calcola quindi i premi da pagare in base ad esso, rispetto a tavole statistiche sulla mortalita'. Il premio ha entita' diversa, quindi, al variare dell'eta' del contraente, delle sue abitudini di vita, etc. Il premio potrebbe aumentare nell'ipotesi in cui lo stato di salute dell'assicurato peggiori gravemente rispetto al momento della sottoscrizione. Esse possono distinguersi in - polizze caso morte temporanee dette anche "puro rischio" o "a fondo perduto", perche' se non si verifica il decesso dell'assicurato nei termini stabiliti i premi versati vengono persi e restano nelle casse della compagnia; - polizze caso morte a vita intera: il versamento del capitale o della rendita avviene alla morte dell'assicurato, indipendentemente da quando questa si verifica. ASSICURAZIONI "CASO VITA" Avrebbero la finalita' di trasformare un capitale in rendita, sebbene siano da sempre vendute come strumento per accantonare risparmio. In passato costituivano anche l'unica modalita' per sottoscrivere una pensione integrativa, mentre oggi sono piu' adatte a questo scopo i fondi pensione. Come gia' detto, nelle polizze "caso vita" pure la prestazione della compagnia avviene nel caso in cui l'assicurato sia in vita alla scadenza del contratto. Sovente invece esse sono associate ad una polizza "caso morte" temporanea, rientrando quindi nelle polizze miste di cui parliamo piu' avanti. Possono essere: - polizze a rendita immediata: viene versato un premio unico al momento della sottoscrizione del contratto. La rendita viene versata immediatamente o a partire dal primo anno, con scadenze stabilite contrattualmente; - polizze a rendita differita: il pagamento della rendita avviene dopo un certo tempo definito contrattualmente, se l'assicurato e' ancora in vita. - polizze a capitale differito (di capitalizzazione): il premio puo' essere versato in un'unica soluzione oppure a scadenze fissate contrattualmente. La compagnia versa una determinata somma (capitale) al beneficiario nel caso in cui l'assicurato sia ancora in vita ad una certa data. Nota importante Nella realta' quasi la totalita' delle polizze "caso vita" presenti sul mercato sono prodotti detti "a prevalente componente finanziaria", veri e propri prodotti d'investimento che mischiano le caratteristiche delle suddette categorie. In esse la prestazione della compagnia (capitale o rendita) non e' definita quantitativamente ma ne sono solo descritti i metodi di calcolo, e soprattutto essa e' collegata all'andamento del prodotto finanziario sottostante, con tutti i conseguenti rischi a carico del contraente. Da qui la fondamentale importanza di inquadrare, oltre alle proprie esigenze, il proprio profilo di rischio prima di scegliere il prodotto (si veda piu' avanti). ASSICURAZIONI "MISTE" Associano una "caso morte" con una "caso vita", quindi combinano in vari modi tutte le caratteristiche gia' viste. La prestazione della compagnia (pagamento della rendita o del capitale al beneficiario) avviene sia nel caso in cui l'assicurato muoia sia nel caso in cui sopravviva, rispetto alla scadenza del contratto. I premi possono essere unici, annui costanti o rivalutabili. I costi sono piuttosto alti, spesso superiori rispetto a quelli gravanti su due polizze ("caso vita" e "caso morte") sottoscritte separatamente. Si possono avere: - polizze miste immediate: la prestazione "caso morte" e' corrisposta al beneficiario alla morte dell'assicurato, a breve distanza di tempo; - polizze miste a termine fisso: la prestazione "caso morte" puo' essere corrisposta solo alla scadenza del termine contrattuale, anche se il decesso avviene prima. Le polizze "caso vita" e miste possono rientrare in queste categorie: - polizze rivalutabili: polizze che prevedono meccanismi di accrescimento delle prestazioni assicurate. Parte del premio confluisce in una gestione finanziaria "separata", ovvero in un fondo di investimento appositamente creato dalla compagnia assicuratrice e riservato a tali polizze. Le prestazioni assicurate si rivalutano ogni anno in funzione dell'andamento di tale gestione interna separata. Normalmente queste polizze sono gravate da ingenti costi e producono bassi rendimenti; - polizze index o unit linked: polizze sulla vita la cui prestazione e' collegata all'andamento di determinati strumenti finanziari in cui viene investito parte del premio versato (fondi comuni di investimento per le Unit e investimenti in borsa per le index). Anche queste polizze combinano normalmente costi piuttosto alti con rendimenti bassi rispetto al rischio. PRIMA DI FIRMARE Prima di sottoscrivere il contratto e' necessario scegliere cio' che meglio risponde alle proprie esigenze che, come abbiamo gia' visto, possono riguardare la salvaguardia dei propri cari in caso di decesso, la costituzione di una futura disponibilita' finanziaria, etc. etc. Il primo documento che deve essere fornito e' il fascicolo informativo, che si compone di una scheda sintetica, di una nota informativa, delle condizioni contrattuali comprensive del regolamento dell'investimento eventualmente sottostante, di un glossario e di un modulo di "proposta di assicurazione". Le note informative e le condizioni contrattuali dei prodotti devono anche essere pubblicati sui siti della compagnia, visionabili da chiunque. La compagnia assicuratrice, o l'intermediario a cui ci siamo rivolti, nel caso in cui si sottoscriva un prodotto con componente finanziaria, deve anche verificare la nostra propensione al rischio raccogliendo tutta una serie di informazioni, in modo da consigliare il tipo di investimento piu' adatto. Il tutto deve risultare da un modulo/questionario che inquadra -oltre al nostro profilo di rischio- anche la nostra conoscenza ed esperienza della materia. Se non si vogliono dare informazioni si deve firmare una dichiarazione di rifiuto, mentre nel caso si voglia comunque sottoscrivere una polizza che l'intermediario non ritiene adeguata alle nostre esigenze, si deve firmare una dichiarazione dalla quale risulti che ci sono noti i motivi dell'inadeguatezza. Per approfondire queste nuove regole di sottoscrizione, dettate dalla direttiva europea MIFID (Direttiva sui Mercati degli Strumenti Finanziari), e' di utile lettura questa guida. Per i contratti rivalutabili e di capitalizzazione deve anche essere fornito, al piu' tardi al momento della sottoscrizione, il "progetto esemplificativo personalizzato" inerente lo sviluppo del capitale o della rendita nonche' dei premi versati, con evidenza, ad ogni scadenza annuale, dei valori di riscatto e di riduzione. Si tratta di un documento redatto basandosi su stime che serve a farsi un'idea dell'ipotetico andamento della polizza. Esso quindi non vincola in alcun modo la compagnia rispetto al raggiungimento dei risultati riportati. NEL VALUTARE LE OFFERTE, FARE ATTENZIONE A.... - il tipo di prestazione offerta dalla compagnia, ovvero il versamento del capitale o di una rendita; - l'evento a cui la prestazione e' legata (vita, morte); - il premio da pagare e la parte dello stesso che viene investita. Ricordiamoche il premio puo' essere unico (pagato tutto in una volta) o periodico. I premi annui possono essere pagati nel corso dell'anno in modo frazionato, con aggiunta di costi che devono essere specificati; - modalita' di pagamento del premio (assegno, bonifico, addebiti automatici, etc.). Se il pagamento non viene fatto direttamente alla compagnia ma ad un intermediario, nella proposta di assicurazione deve essere inserita una formula di ricevuta che tale intermediario dovra' firmare; - il numero dei premi minimi che debbono essere pagati per poter maturare il diritto al riscatto o alla riduzione (vedi piu' avanti); - i termini di riscatto della polizza e le relative penali. Si tratta della possibilita' di chiedere la liquidazione anticipata del capitale, a cui normalmente sono collegate penali che, soprattutto se il riscatto avviene nel primo periodo, potrebbero non consentire nemmeno il recupero dei premi versati (vedi piu' avanti); - i costi che gravano sulla polizza (caricamenti e costi di gestione). Questi costi sono compresi nel premio; - i rischi finanziari legati alla prestazione; - la durata della copertura assicurativa; - le eventuali limitazioni di copertura in caso morte (per esempio il suicidio, di solito escluso); - la presenza di opzioni che consentano di convertire, a scadenza, la rendita in capitale e viceversa; - la possibilita' di differimento automatico di scadenza del capitale o della rendita, ovvero la possibilita' di rimandare la riscossione della prestazione ovviamente maggiorata rispetto al termine di "slittamento". Fonte: Circolare ISVAP 551/2005, che contiene anche molte utili informazioni sulla fase precontrattuale con copia dei documenti che vanno forniti dalle compagnie (allegati). Se ne trova il link in calce alla scheda. IL CONTRATTO Dopo aver effettuato la scelta si deve sottoscrivere la proposta di assicurazione inclusa nel fascicolo informativo. Il contratto si conclude, a livello formale, nel momento in cui la compagnia accetta tale proposta. Attenzione! Si differenzia in tal senso la proposta-polizza che talvolta viene proposta alla firma dagli intermediari. La sottoscrizione di questa rende il contratto immediatamente concluso. In alcuni casi puo' essere richiesta anche una visita sanitaria o la compilazione di un questionario sanitario. Il valore di questo documento e' piu' che formale, perche' in caso di informazioni non veritiere la compagnia puo' rifiutare di pagare il capitale o la rendita o di ridurle. Una volta concluso il contratto, il cliente dovra' riceverne la polizza di assicurazione. INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO Il contraente ha diritto a ricevere, in qualsiasi momento, informazioni sull'evoluzione del rapporto assicurativo, con particolare riferimento all'ammontare del valore di riscatto maturato (vedi piu' avanti), e al riepilogo dei premi pagati ad una certa data. Cio' entro 10 giorni dalla richiesta (Art.1 circolare ISVAP 403/2000). Devono anche essere forniti con tempestivita' conteggi sul capitale o sul valore di riscatto liquidati. In caso di polizze unit linked ad ogni versamento del premio dovra' corrispondere l'invio di una lettera dove viene specificata la parte di esso investita. Per queste polizze, inoltre, e' previsto l'invio di comunicazioni nel caso si verifichino perdite di oltre il 30% rispetto a quanto investito, con successivi invii ogni volta si verificassero ulteriori perdite di almeno il 10%. Per le polizze rivalutabili, le unit linked e le index linked viene inviato un estratto conto annuale entro 60 giorni dalla chiusura di ogni anno solare. Per le unit linked e le index linked vengono inoltre pubblicati -sui siti delle compagnie e sui quotidiani finanziari- il valore della quota del fondo o, a seconda, del paramento di riferimento a cui la polizza e' collegata. Sui siti delle compagnie devono inoltre essere disponibili i rendiconti periodici delle gestioni e dei fondi. Per qualsiasi tipo di polizza, infine, le compagnie devono obbligatoriamente comunicare per iscritto -con modalita' che il contratto deve prevedere- qualsiasi variazione delle condizioni contenute nel fascicolo informativo consegnato in sede di sottoscrizione, anche quelle derivate da modifiche normative. I sottoscrittori devono anche essere informati preventivamente su ogni eventuale scadenza di diritti di opzione che fossero previsti dal contratto, nonche' di ogni trasformazione del contratto (fornendo un documento informativo delle nuove condizioni). Tutto cio' anche tramite tecniche di comunicazioni a distanza (email, fax, etc.) a condizione che vi sia apposita autorizzazione del sottoscrittore. Fonte normativa: Circolari ISVAP 403/2000 e 551/2005. MANCATO PAGAMENTO DEI PREMI Se il contraente non paga il premio relativo al primo anno (in un unica volta o ripartito in piu' rate, a seconda di cosa prevede il contratto) la compagnia di assicurazione puo' agire giudizialmente entro sei mesi dalla scadenza dello stesso al fine di recuperare quanto dovuto. Non sono previste azioni di recupero, invece, per eventuali mancati pagamenti che riguardino le rate dal secondo anno in poi. In questo caso il codice civile prevede genericamente che la compagnia assicuratrice possa risolvere il contratto per inadempienza trattenendo quanto gia' pagato. Nella pratica, in questi casi il contratto semplicemente si "sospende" e le somme assicurate si riducono (vedi il paragrafo successivo alla voce "riduzione"). Determinante e' il tipo di contratto sottoscritto e le condizioni che regolano questa facolta', perche' e' possibile che per maturare il diritto alla riduzione si debbano versare un numero minimo di rate (normalmente tre). Diversamente cio' che e' stato versato sarebbe perso. Fonte normativa: codice civile art. 1924 . REVOCA, RECESSO, RISCATTO E RIDUZIONE Si puo' applicare la REVOCA dal momento della sottoscrizione della proposta di assicurazione finche' non si sia venuti a conoscenza dell'accettazione da parte della compagnia, ovvero quando il contratto non si e' ancora concluso. Le modalita' per esercitare questo diritto devono essere esposte nella nota informativa. Generalmente e' chiesta una raccomandata a/r a cui deve seguire -entro 30 gg- il rimborso di quanto pagato escluse le spese di emissione del contratto specificate nella proposta. Se si e' sottoscritta una proposta-polizza non e' possibile chiedere la revoca. Dal momento in cui il contratto si conclude (accettazione della proposta o firma della proposta-polizza), e' esercitabile il RECESSO, entro 30 giorni. Le modalita' per ottemperare devono essere descritte nella proposta firmata. E' necessario inviare una raccomandata a/r a cui deve seguire -entro ulteriori 30gg- il rimborso dei premi eventualmente versati esclusa la parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e le spese di emissione dello stesso. Attenzione, per le polizze unit linked viene normalmente restituito il controvalore a quella data delle quote versate, che puo' divergere molto dal valore originario versato. Dipende, ovviamente, dall'andamento dei mercati e del prodotto finanziario sottostante la polizza. Se non e' possibile revocare il contratto ne' recedere dallo stesso, non resterebbe che estinguerlo chiedendo il RISCATTO, ovvero la liquidazione anticipata del capitale. Questa operazione e' possibile dopo un certo numero di anni specificati sul contratto (due per le polizze di capitalizzazione), e ad essa sono normalmente collegate penali che, soprattutto se il riscatto avviene presto, non consentono nemmeno il recupero dei premi versati. Per tale motivo, se non si ha bisogno di rientrare subito in possesso dei soldi gia' versati e' senz'altro meglio prendere il considerazione la RIDUZIONE, ovvero semplicemente smettere di pagare i premi. In questo caso la polizza resta in piedi con un capitale ovviamente inferiore a quello inizialmente previsto, basato su quanto effettivamente versato. Normalmente la riduzione e' concessa dopo aver pagato almeno tre annualita'. Tutte queste facolta' devono essere ben descritte dal contratto, con le modalita' precise di esercizio. Le compagnie devono inoltre mettere in condizione i propri clienti di conoscere con tempestivita' la documentazione da allegare alle richieste di riscatto. Fonte normativa: Codice delle assicurazioni private art. 176 (revoca) 177 (recesso) LIQUIDAZIONE DELLA POLIZZA Per quanto riguarda la liquidazione della polizza (alla scadenza o dietro "riscatto"), il contratto dovra' indicare in modo esaustivo tutta la documentazione da allegare con ogni informazione utile. In taluni casi viene allegato addirittura un modulo pronto. La compagnia deve informare il cliente dell'approssimarsi della scadenza del contratto con almeno un mese di anticipo, precisando quale documentazione andra' prodotta per eseguire puntualmente la liquidazione prevista. La liquidazione deve poi avvenire con tempestivita', utilizzando il termine di tolleranza previsto dal contratto (generalmente 30 giorni dalla scadenza) solo quando effettivamente necessario (Art.4 Circolare ISVAP 403/2000). Ricordiamo anche che il termine di prescrizione entro cui e' possibile chiedere la liquidazione e' di due anni dalla scadenza o comunque dal giorno in cui si e' verificato l'evento su cui il diritto si fonda (codice civile art.2952 secondo comma, cosi' modificato dal DL 134/08). PARTICOLARITA' DELLA SOTTOSCRIZIONE A DISTANZA Per le sottoscrizioni a distanza effettuate da soggetti consumatori valgono le regole stabilite dal Codice del consumo agli articoli dal 67 bis al 67 vicies bis nella sezione titolata "Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori" e agli articoli 47, 48, 52, 53, 54, 55 e 57 per la disciplina inerente l'informativa sul recesso. In particolare, per le assicurazioni vita sottoscritte a distanza, le informazioni che il contraente deve obbligatoriamente ricevere prima della sottoscrizione sono: - gli elementi informativi di cui all’allegato 7B del Regolamento ISVAP 5/2006 (attenzione! Dal 1/10/09 gli allegati sono cambiati. Per visionare il documento aggiornato clicca qui); - la descrizione delle principali caratteristiche del servizio o del contratto offerto; - il premio totale, che il contraente deve corrispondere, compresi i relativi oneri, commissioni, spese ed imposte; - qualsiasi costo specifico aggiuntivo posto a carico del contraente, relativo all’utilizzazione della tecnica a distanza. Dettagli sulle regole del codice del consumo, che riguardano sia gli obblighi di informazione in fase precontrattuale sia il recesso (esercitabile nei 14 giorni successivi alla sottoscrizione) possono essere trovati nella scheda pratica specificatamente dedicata all'argomento BANCHE, ASSICURAZIONI, FINANZIARIE: CONTRATTI A DISTANZA E DIRITTO DI RECESSO: clicca qui Possono poi essere molto utili le informazioni presenti sul sito ISVAP sulle sottoscrizioni via Internet: clicca qui Fonte normativa: Codice del consumo art.67 bis e segg., Regolamento ISVAP 5/2006 art.58 e segg. e Circolare 393/2000 ASPETTI FISCALI Detrazione dei premi I premi di una polizza vita "caso morte" o "mista" sono detraibili -in sede di dichiarazione dei redditidall'imposta lorda per il 19% di quanto versato nell'anno di riferimento, per un massimo di 1.291,14 euro. Sono comprese le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidita' permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facolta' di recesso dal contratto (art.15 comma 1 lettera f del TUIR) Nelle polizze "miste" deve essere specificata la parte di premio relativa al caso morte, proprio perche' essa e' l'unica detraibile. I premi delle polizze "caso vita", comprese quelle a prevalente contenuto finanziario, non sono detraibili. Tassazione del capitale/rendite Per la tassazione del capitale o della rendita assicurati, e del valore di riscatto, si distinguono a livello generico i seguenti casi: - Capitale o rendita di polizze "caso vita" aventi prevalente contenuto finanziario (vedi sopra le definizioni): costituisce reddito per la parte eccedente i premi versati. Si considera allo stesso modo il capitale convertito in rendita a seguito di opzione. Su questo reddito l'impresa assicuratrice applica l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%. - Capitale o rendita di polizze "caso morte" o invalidita' permanente: esenzione da qualsiasi imposta, Irpef ed eventuali imposte di successione. Attenzione! La tassazione delle polizze vita e' materia piuttosto complessa e articolata. Si consiglia di far da se' solo se muniti di profonda conoscenza della stessa. In alternativa ci si puo' affidare, per i calcoli e la compilazione della dichiarazione dei redditi, ad un CAF o ad un ragioniere/commercialista. Fonte normativa: TUIR, dpr 917/86, art.44 comma 1 lettera g) quater e art.45 comma 4, Dpr 600/73 art.26 ter e Legge 485/85 art.6 comma 4. Nota importante: Il regime fiscale attualmente in vigore e' stato introdotto nei 2001 dal d.lgs.47/2000 che ha modificato il TUIR detto sopra. Questo "nuovo" regime riguarda i contratti stipulati (o rinnovati, anche tacitamente) dal 1/1/2001. Sul concetto di "rinnovo" puo' crearsi confusione, e per i contratti firmati prima del 2001 potrebbero doversi applicare due regimi di tassazione diversi, il "nuovo" e quello previgente. Si consiglia in questi casi la lettura delle risoluzioni dell'Agenzia delle entrate n. 229E del 12/7/2002, n.111E del 15/5/2003 e n.143E del 4/10/05. IMPIGNORABILITA' E INSEQUESTRABILITA' DEL CAPITALE E DELLE RENDITE Sancita dal codice civile, e' stata oggetto di un'interessante sentenza di Cassazione (SENTENZA 8676/2000) che ne ha chiarito i termini. Per approfondimenti si veda questo articolo RECLAMI E CONTESTAZIONI I reclami in ambito assicurativo possono essere presentati all'ISVAP, l'istituto di vigilanza, anche nel caso in cui il primo reclamo inviato alla compagnia assicuratrice non abbia avuto risposta entro 45 giorni o ne abbia avuta una ritenuta insoddisfacente. Le modalita' sono state fissate dalla stessa ISVAP nel regolamento 24/2008. Sull'argomento tutte le informazioni utili si trovano nella scheda pratica POLIZZE ASSICURATIVE: LE PROCEDURE DI PRESENTAZIONI DEI RECLAMI: clicca qui Oltre al reclamo puo' essere necessario od opportuno rivolgersi all'autorita' giudiziaria per ottenere quanto richiesto e/o un risarcimento del danno. Il procedimento puo' iniziare con un tentativo conciliativo presso il Giudice di pace o la locale camera di commercio (informarsi in loco), per poi eventualmente passare alla vera e propria causa. Il primo passo sara', in ogni caso, l'invio di una messa in mora (che puo' ottimamente anche fungere da lettera di reclamo): clicca qui Riguardo al foro competente, ricordiamo che per il consumatore esso e' stabilito presso la propria localita' di residenza o domicilio. Qualsiasi clausola diversa puo' essere contestata come abusiva ai sensi del codice del consumo - d.lgs. 206/05- art.33 comma 2 lettera u). RIFERIMENTI NORMATIVI: - Codice civile: in generale art. 1882 e segg., in particolare art.1919 e segg. - Codice del consumo per le sottoscrizioni a distanza (d.lgs.206/2005): clicca qui - Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 209/2005): clicca qui - Regolamento ISVAP 5/2006 cosi' come modificato dai Provvedimenti ISVAP n. 2664 del 17/12/08 e n. 2720 del 2/7/09: clicca qui - Circolare ISVAP 403/2000 "Qualita' del servizio offerto agli assicurati dalle imprese di assicurazione sulla vita" - Circolare ISVAP 551/2005 "Disposizioni in materia di trasparenza dei contratti di assicurazione sulla vita: testo - allegati - D.lgs. 58/1998 "Testo unico della finanza", modificato dalla legge sulla tutela del risparmio (clicca qui) - Dpr 917/1986 "Testo unico imposte sui redditi" LINK UTILI - Prodotti finanziari-assicurativi: se li conosci li eviti..: clicca qui - Assicurazione sulla vita: come calcolare i costi: clicca qui - Pignorabilita' delle polizze vita: clicca qui - Per visionare tutti gli articoli del canale "Investire Informati" del sito Aduc: clicca qui - Per inoltrare domande sull'argomento: clicca qui (Rita Sabelli e Alessandro Pedone) -------------------------------------------------OSSERVATORIO LEGALE di: Emmanuela Bertucci 14-10-2009 16:48 Rette Residenze Sanitarie Assistenziali. Per sapere a quale giudice rivolgersi bisogna lanciare una monetina Chi vuole andare in giudizio per chiedere la condanna del proprio Comune di residenza al pagamento della quota sociale per la degenza in Residenza Sanitaria Assistenziale (Rsa) deve munirsi di una monetina, una cartina geografica dell'Italia, diverse casette rosse e verdi del Monopoli, un cornetto portafortuna. Gia'. Perche' decidere a chi rivolgersi, cioe' se andare dal giudice ordinario o dal giudice amministrativo, sta diventando sempre piu' scelta da non demandare al proprio avvocato, quanto piuttosto alla cartomante di fiducia. Si inizia con una ricerca statistica su quali Tribunali di Italia decidono per la giurisdizione amministrativa e quali per quella ordinaria. La cartina dell'Italia serve a contrassegnare i diversi tribunali: su quelli nei quali “vince” la giurisdizione del giudice ordinario metteremo una casetta rossa, su quelli nei quali si riconosce la giurisdizione del TAR una verde. Facilitiamo il gioco dando qualche primo indirizzo: - In Emilia Romagna vince il giudice ordinario; - In Sardegna vince il giudice ordinario; - In Lombardia vince il giudice ordinario; - In toscana la vicenda si fa piu' complicata: il TAR dice inizialmente di avere giurisdizione su questi casi; poi si corregge e afferma di avere giurisdizione sulla retta e sui provvedimenti del Comune, ma non sui contratti che le RSA stipulano con i degenti e i loro pazienti; nella stessa regione poi il giudice ordinario, dopo quattro anni di causa, dice al ricorrente di andare al TAR, ma un altro giudice ordinario dello stesso Tribunale in un altro caso dice di esser competente a decidere. Proviamo allora ad “allontanarci” dai Tribunali locali e vediamo cosa ne pensano i Giudici superiori, ai piani “alti”: - Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 28 aprile 2004 – la competenza e' del giudice ordinario per le cause iniziate prima del 1998 (anno di entrata in vigore della legge n. 80 del 1998), del TAR per quelle successive; - Corte Costituzionale, 5 luglio 2004 – sono di competenza del giudice ordinario le controversie in materia di pubblici servizi che riguardino le "indennita' canoni ed altri corrispettivi”; - Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 14 ottobre 2008; Consiglio di Stato n. 4298 del 2008; Consiglio di Stato n. 4062 del 2008 – secondo queste sentenze la pronuncia appena citata della Corte Costituzionale va intesa nel senso che sono devolute alla giurisdizione ordinaria solo quelle"pretese creditorie (che) ineriscono unicamente a diritti patrimoniali di derivazione strettamente convenzionale", che non comportano alcuna "valutazione" sull'operato discrezionale della pubblica amministrazione. Sussiste pertanto la giurisdizione del giudice amministrativo quando si debba valutare l'esercizio della discrezionalita' amministrativa (in questo caso dei Comuni) e non gia' della cosiddetta discrezionalita' puramente tecnica o vincolata; - Cassazione 1 luglio 2009 – la competenza e' del TAR finche' l'illegittimo pagamento della quota sociale viene contestato insieme all'atto amministrativo comunale che determina il piano assistenziale e la somma da pagare, ma se si contesta solo l'errata individuazione del soggetto obbligato al pagamento allora la competenza e' del giudice ordinario! Nell'arco di cinque anni, l'interpretazione delle massime Corti italiane ha subito delle oscillazioni intollerabili. E mentre i giudici si perdono in auliche disquisizioni su diritti soggettivi e interessi legittimi, su atti amministrativi meramente confermativi e atti che promanano dall'esercizio della discrezionalita' amministrativa da parte della pubblica amministrazione, i cittadini ne pagano le spese: per decidere a chi rivolgersi dovranno tirare una monetina e stringere in tasca il loro cornetto portafortuna, in barba alla certezza del diritto. Segue il testo integrale della sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 15377 del 1 luglio 2009 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente Dott. MATTONE Sergio - Presidente di Sezione Dott. PAPA Enrico - Presidente di Sezione Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere Dott. PICONE Pasquale - Consigliere Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere Dott. NAPPI Aniello - Consigliere ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 5631/2008 proposto da: ISTITUTO (OMISSIS) ONLUS ERETTO ENTE MORALE ((OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 12, presso lo studio dell'avvocato CAPRIOLO SIMONA, rappresentato e difeso dall'avvocato SCARPA LUIGI, giusta delega a margine del ricorso; - ricorrente contro A.U.S.L. N. (OMISSIS) "GENOVESE", in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato TOBIA GIANFRANCO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIZZORNI PIER GIORGIO, giusta delega a margine del controricorso; - controricorrente e contro N.O. IN PERSONA DEL TUTORE B.D.; - intimato avverso la sentenza n. 145/2007 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 16/02/2007; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/05/2009 dal Consigliere Dott. SEGRETO ANTONIO; uditi gli avvocati SCARPA Luigi, TOBIA Gianfranco; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, ago, rigetto del secondo. Fatto SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto ingiuntivo n. 274/2 001 del tribunale di Genova N. O., paziente dismesso dall'ospedale psichiatrico e degente presso l'istituto (OMISSIS), ente morale, convenzionato, veniva condannato al pagamento in favore di detto istituto della c.d. quota alberghiera della retta di degenza dal (OMISSIS) e con successivo Decreto Ingiuntivo n. 1744 del 2002 l'Ausl (OMISSIS) Genova e lo stesso N. venivano condannati in solido al pagamento in favore dell'Istituto di tale quota alberghiera della retta di degenza dal (OMISSIS). Gli ingiunti proponevano separate opposizioni, poi riunite. La Ausl eccepiva il difetto di giurisdizione. Il Tribunale di Genova revocava i decreti ingiuntivi e condannava gli ingiunti al pagamento di somme diverse in favore dell'attore Istituto. Su appello dell'istituto ed appello incidentale degli ingiunti, la Corte di appello di Genova, con sentenza n. 145 del 16.2.2007, dichiarava il difetto di giurisdizione dell'ago, quanto alla domanda proposta nei confronti della AUSL, mentre in parziale accoglimento dell'appello incidentale del N., condannava questi al pagamento di una somma minore nei confronti dell'istituto. Riteneva la corte territoriale che nella specie, quanto alla domanda proposta nei confronti della AUSL, la giurisdizione si appartenesse al giudice amministrativo, poichè si verteva in ipotesi di interpretazione di deliberazioni regionali circa la spettanza al SSN o al privato, ex ricoverato, della c.d. quota di alberghiera di degenza, pertinente al ricovero disposto dalla AUSL nella struttura convenzionata. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'istituto attore, articolato in 4 motivi. Resiste con controricorso la AUSL (OMISSIS) Genovese. Entrambe le parti hanno presentato memorie. Diritto MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione della L. n. 1034 del 1971, art. 5, comma 2, degli artt. 5 e 37 c.p.c., della L. n. 833 del 1978, artt. 26, 44 e 69, del D.L. n. 502 del 1992, L. n. 662 del 1996, L. n. 449 del 1997, D.Lgs. n. 109 del 1998. Assume il ricorrente che la giurisdizione si appartiene all'AGO; che l'importo della quota di degenza richiesta è quella fissata dalla AUSL; che tale costo è a carico del SSN, demandando la legge alle regioni di stabilire la misura di partecipazione del ricoverato, quale rimborso da pagare all'AUSL, nel quale rapporto l'istituto rimane estraneo (L.R. Liguria n. 30 del 1998). 2.1. Il motivo è fondato e va, per l'effetto, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità del motivo di ricorso: questo, infatti, presenta un quesito di diritto conforme al dettato dell'art. 366 bis c.p.c.. Va anzitutto premesso che la presente controversia deve essere decisa sulla base della più limitata previsione del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33, conseguente alla sentenza della Corte Cost. n. 2 04/2004, avendo questa Suprema Corte più volte Stabilito (Cass. 2002/6487, 2004/20635, 2005/1362 e 2006/3370) che il principio sancito dall'art. 5 c.p.c., secondo cui la giurisdizione (e la competenza) si determinano in base alla legge vigente al momento della domanda, non opera nel caso in cui tale legge sia stata poi dichiarata illegittima, perchè le pronunce di incostituzionalità comportano l'espunzione ab origine della norma che, pertanto, non può più essere applicata neppure ai limitati fini di cui all'art. 5 c.p.c.. 2.2. Va osservato che l'assetto normativo derivante dalla L. 13 maggio 1978, n. 180, che ha modificato radicalmente il sistema di custodia e cura degli alienati, con la soppressione dei manicomi, e dalla L. 23 dicembre 1978, n. 833, che ha introdotto il Servizio Sanitario Nazionale, attribuendo agli alienati lo stesso trattamento riservato ai soggetti affetti da altre patologie, comporta l'inapplicabilità della L. 14 febbraio 1904, n. 36, art. 7, - che devolveva al Consiglio di Stato le controversie aventi ad oggetto le relative spese in cui fossero interessati lo Stato, più Province o Comuni o istituzioni di pubblica beneficenza obbligati al mantenimento degli alienati appartenenti a Province diverse - e del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 29, n. 5, che prevedeva in tale materia la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con la conseguenza che, a seguito della dichiarazione d'illegittimità costituzionale (Corte cost. n. 204/2004) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, così come modificato dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, che attribuiva al giudice amministrativo, a prescindere dalla natura delle situazioni soggettive coinvolte, le controversie riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del Servizio Sanitario, spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda di pagamento del corrispettivo per il servizio di degenza reso in favore di un privato, proposta da una casa di cura privata nei confronti di una unità sanitaria locale, che non implichi l'interpretazione di una convenzione o di un atto o un provvedimento amministrativo (Cass. S.U. 30.7.2008, n. 20586; Cass. S.U., 15/07/2005, n. 14986; Cass. S.U. 26.7.2006, n. 17000). 3.1. Sennonchè, quanto a quest'ultima ipotesi, va osservato che la Corte costituzionale, con la predetta sentenza n. 204/2004, ha statuito che, a prescindere dall'ipotesi di concessione di servizi, già contemplata dalla L. n. 1034 del 1971, art. 5, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi sopravvive soltanto nelle controversie "relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento regolato dalla L. 7 agosto 1990, n. 241", ovvero relative all'affidamento di un pubblico servizio e alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonchè alla vigilanza in settori particolari espressamente indicati. Innanzitutto, è opportuno rilevare che l'espressione "provvedimento" è da intendere in senso stretto, e cioè secondo la nozione che si ricava dalla tradizione e dalla giurisprudenza di questa Corte - relativa soltanto gli atti amministrativi discrezionali, autoritativi e costitutivi, essendone esclusi quelli meramente dichiarativi. Si deve ribadire che il potere dell'amministrazione di incidere sull'assetto delle situazioni soggettive è una conseguenza della particolare efficacia dell'atto, e che il nostro sistema costituzionale non prevede alcuna riserva di amministrazione. Come rilevato dalla stessa sentenza della Corte costituzionale, ai provvedimenti devono essere equiparati i casi in cui l'amministrazione si sia avvalsa della facoltà di adottare strumenti negoziali in sostituzione di provvedimenti (L. n. 241 del 1990, art. 11). 3.2. Quanto all'area della giurisdizione, ridisegnata dalla pronuncia costituzionale, nel sistema attualmente vigente il riferimento della controversia al provvedimento significa che, per essere attratta alla giurisdizione del Giudice amministrativo, oggetto del giudizio deve essere il provvedimento di per se stesso considerato. E poichè si tratta di giurisdizione esclusiva, e perciò estesa alle controversie su diritti soggettivi, il suo ambito non può, ovviamente, coincidere con quello della giurisdizione di legittimità, nel quale la situazione soggettiva di cui si chiede tutela è l'interesse legittimo. La norma, nella rilettura del Giudice delle leggi, si riferisce, pertanto, oltre ai casi di lesione di interessi legittimi, anche ai casi in cui, per varie ragioni, l'atto amministrativo può essere lesivo di diritti soggettivi, come nella ed. carenza di potere in concreto e nella lesione di diritti fondamentali, in relazione ai quali, secondo la giurisprudenza della Corte, non si verifica - in considerazione della tutela rafforzata derivante direttamente dalla Costituzione - la c.d. degradazione del diritto (Cass. S.U. 04/07/2006, n. 15216). E' ovvio, quindi, che l'afferenza della controversia ad un provvedimento, necessaria per radicare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo secondo la norma riletta dalla Corte costituzionale, non significa che questo debba formare oggetto di sindacato, nel senso che la tutela del diritto soggettivo, affidata a tale giudice, può prescindere da qualunque questione di legittimità del provvedimento. 3.3. Applicando tali regole al caso di specie, non ricollegandosi il rapporto dedotto in giudizio ad un esercizio di poteri autoritativi dell'amministrazione, nel senso sopra chiarito, deve escludersi l'esistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anche ove non volesse condividersi l'impostazione secondo cui i rapporti di carattere patrimoniale sono "ex definitione" esclusi dall'area in cui opera il potere autoritativo della p.a.. Infatti, la domanda di pagamento della quota alberghiera delle rette di degenza proposta dall'Istituto, oltre a non contenere alcun sindacato di atti provvedimentali, non afferisce a rapporti costituiti o modificati da atti di tale specie, avendo l'attore richiesto il corrispettivo per un'obbligazione di natura assistenziale, ricollegantesi a presupposti prefigurati dalla legge. Nella specie, la disciplina legislativa (L. n. 833 del 1978, L. n. 180 del 1978 art. 2 e segg.) configura espressamente le prestazioni sanitarie come oggetto di diritto delle persone, senza che la nascita di tale diritto sia condizionata all'emanazione di atti discrezionali. La sfera della discrezionalità riguarda, invece, la redazione dei programmi assistenziali, coi quali vengono stabilite le tipologie di interventi e determinate le risorse destinate all'attuazione di tali programmi, atti che sono di competenza regionale e che, secondo quanto sopra rilevato, non riguardano direttamente la costituzione del rapporto (Cass. S.U. 18.10.2005, n. 20114). Pertanto, la controversia sull'individuazione del soggetto obbligato al pagamento della quota alberghiera della retta di degenza (L.R. Liguria 9 settembre 1998, n. 30 e successive delibere regionali attuative) e quindi sulla titolarità passiva del rapporto, non è elemento sufficiente per attribuirne la cognizione al giudice amministrativo, mancando nella specie un provvedimento amministrativo (nel senso sopra chiarito), della cui legittimità si discuta e la deduzione dell'esercizio d'un potere discrezionale da parte della Amministrazione (Cass. S.U. n. 17928/2008; 20586/2008). Conseguente va affermata la giurisdizione del giudice ordinario, relativamente alla domanda proposta dall'istituto attore. 4. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l'erronea ed illegittima estensione della giurisdizione dell'Ago ai rapporti tra esso istituto ed N.O. in violazione della L. n. 1034 del 1971, art. 5, degli artt. 5 e 37 c.p.c., e dei principi emergenti dalla L. n. 833 del 1971; D.L. n. 502 del 1992, artt. 26, 44 e 69, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 1 e 3. Ritiene il ricorrente che invece per tale rapporto andava affermata la giurisdizione del Giudice amministrativo, in quanto il N. assumeva che egli non doveva partecipare alla spesa, alla quale era tenuta la AUSL. 5.1. Il motivo è inammissibile per essersi formato il giudicato implicito in merito alla giurisdizione dell'AGO, quanto al rapporto tra l'Istituto attore ed il N.O.. Va, anzitutto, osservato che queste S.U. con recente sentenza 9.10.2008, n. 24883, hanno statuito che in ogni processo vanno individuati due distinti e non confondibili oggetti del giudizio, l'uno (processuale) concernente la sussistenza o meno del dovere - potere del giudice di risolvere il merito della causa, e l'altro (sostanziale) relativo alla fondatezza o no della domanda. Stante l'obbligo del giudice di accertare l'esistenza della propria giurisdizione prima di passare all'esame del merito o di altra questione ad essa successiva, può legittimamente presumersi che ogni statuizione al riguardo contenga implicitamente quella sull'antecedente logico da cui è condizionata, e cioè sull'esistenza della giurisdizione, in difetto della quale non avrebbe potuto essere adottata. Pertanto non si può affermare che, in mancanza di una specifica statuizione, la questione di giurisdizione (presente in ogni causa) non sia stata affrontata. Se il giudice ha deciso il merito, in forza del combinato disposto dell'art. 276 c.p.c., comma 2, e art. 37 c.p.c., (che impongono la verifica d'ufficio della potestas iudicandi) si deve ritenere che abbia già deciso in senso positivo la questione pregiudiziale della giurisdizione. In definitiva, secondo detto recente orientamento di queste S.U., che va qui condiviso e ribadito, la decisione sul merito implica la decisione sulla giurisdizione e, quindi, se le parti non impugnano la sentenza o la impugnano, ma non eccepiscono il difetto di giurisdizione, pongono in essere un comportamento incompatibile con la volontà di eccepire tale difetto e, quindi, si verifica il fenomeno dell'acquiescenza per incompatibilità con le conseguenti preclusioni sancite dell'art. 329 c.p.c., comma 2 e dall'art. 324 c.p.c.. 5.2. Nella fattispecie il tribunale aveva pronunziato nel merito, quanto alla domanda proposta dall'Istituto nei confronti del N.. Sulla statuizione implicita relativa alla giurisdizione del giudice ordinario per tale rapporto, nessuno ha proposto impugnazione, per cui sul punto si è formato il giudicato implicito. 6. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112, 277, 342, 346, 352 e 359 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, ed il vizio motivazionale su fatto controverso, a norma dell'art. 360 c.p.c., n. 5. Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: "Se la corte di appello deve pronunziare su tutte le domande formulate dall'appellante nelle conclusioni dell'atto di appello, riproposte in udienza ex art. 352 c.p.c., trascritte in sentenza". 7.1. Il motivo è inammissibile poichè il quesito di diritto sopra esposto non è conforme ai requisiti di cui all'art. 366 bis c.p.c.. Infatti il quesito di diritto con il quale deve concludersi a pena di inammissibilità ciascuno dei motivi con i quali il ricorrente denunzia alla Corte un vizio riconducibile ad una o più fattispecie regolate nei primi quattro numeri dell'art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere risolutivo del punto della controversia e non può definirsi nella richiesta di declaratoria di un'astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (Cass. 03/08/2007, n. 17108). La formulazione del quesito prevista dall'art. 366 - bis c.p.c., postula l'enunciazione, ad opera del ricorrente, di un principio di diritto diverso da quello posto a base del provvedimento impugnato e perciò tale da implicare un ribaltamento della decisione adottata dal giudice "a quo". Non è pertanto ammissibile un motivo di ricorso che si concluda con l'esposizione di un quesito meramente ripetitivo del contenuto della norma applicata dal giudice del merito (Cass. 22.6.2007, n. 14682). 7.2. Nella fattispecie il quesito è privo di ogni attinenza alla fattispecie concreta, non indicando quali siano le domande su cui il giudice di appello non si sarebbe pronunziato. 7.3. Quanto all'assunto vizio motivazionale, poichè esso consiste secondo il ricorrente "nella contraddittorietà della motivazione della corte di appello nell'omettere ogni statuizione sul merito di tale parte di appello pur riconosciuto dalla corte di appello espressamente proposto" va osservato che esso non integra un vizio motivazionale di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, e cioè relativo alla ricostruzione dei fatti, ma un pretesa contraddittoria motivazione giuridica, che, quindi, va sussunta nel vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3, (relativamente al quale manca il quesito di diritto, come sopra detto). Infatti il vizio di motivazione riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5 può concernere esclusivamente l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l'interpretazione o l'applicazione di norme giuridiche; in questo secondo caso, che invece ricade nella previsione dell'art. 360 c.p.c., n. 3 il vizio di motivazione in diritto non può avere rilievo di per sè, in quanto esso, se il giudice del merito ha deciso correttamente le questioni di diritto sottoposte al suo esame, supportando la sua decisione con argomentazioni inadeguate, illogiche o contraddittorie, o senza dare alcuna motivazione, può dar luogo alla correzione della motivazione da parte della Corte di Cassazione (Cass. 06/08/2003, n. 11883). 8. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 99, 100, 112, 342, 343 e 345 c.p.c., e degli artt. 1260, 1264, 1269 e 1271 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto controverso a norma dell'art. 360 c.p.c., n. 5. Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: "Se la decisione sull'appello incidentale proposto da un appellato deve essere circoscritta nei limiti oggettivi e soggettivi dell'appello incidentale, senza che sia consentito estendere d'ufficio le eccezioni nei confronti dei soggetti cui non sono dirette". 9. Il motivo è inammissibile per inadeguatezza del quesito di diritto proposto, sulla base dei principi sopra esposti. In particolare non risulta da esso alcun riferimento alla fattispecie concreta nè quale fosse l'esatta regola iuris da applicare in luogo di quella applicata erratamente dal giudice di merito. Quanto al preteso vizio motivazionale, anche in questo caso esso si risolve non in un vizio attinente alla ricostruzione fattuale, e come tale rientrante nel paradigma di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c, ma alla motivazione giuridica. Infatti il ricorrente lamenta la motivazione contraddittoria per aver la corte di appello prima ritenuto che l'appello incidentale del N. concernesse la pretesa di porre a carico dell'Ausl le prestazioni e poi accolto lo stesso con parziale riduzione del quantum, pur affermando che le domande contro la Ausl erano precluse dalla carenza di giurisdizione. 10. In definitiva va accolto il primo motivo di ricorso e dichiarati inammissibili i restanti. Va cassata, in relazione al motivo accolto, l'impugnata sentenza ed affermata la giurisdizione del giudice ordinario anche relativamente alla domanda proposta dall'attore nei confronti della AUSL (OMISSIS) "Genovese". Va rinviata la causa, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, ad altra sezione della corte di appello di Genova. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibili i restanti. Cassa, in relazione al motivo accolto, l'impugnata sentenza e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario anche relativamente alla domanda proposta dall'attore nei confronti della AUSL (OMISSIS) "Genovese". Rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, ad altra sezione della corte di appello di Genova. ------------------------------------------MACROMICRO ECONOMIA di: Domenico Murrone 16-10-2009 17:40 Call center selvaggi: i provvedimenti disattesi, la complicità del Parlamento I call center sono la croce degli italiani. Che vengono da anni molestati a tutte le ore dai gestori telefonici (e non solo) per attivare nuovi servizi; al contrario, se hanno un guasto o devono contestare una fattura, l’operatore svanisce: dopo aver fatto il giro di tutte le opzioni dettate da una voce registrata, è facile ottenere un telefono sbattuto in faccia o una risposta evasiva. Va avanti da anni questo andazzo e a nulla sono servite le prese di posizione delle autorità indipendenti, le sanzioni (minime) e le minacce di perseguire gli abusi penalmente. Come già in altre situazioni, non è la mancanza di norme a garantire la sostanziale impunità di chi non rispetta le regole sulla privacy o gli obblighi contrattuali. Così è un triste e finora inutile ripetere agli operatori: rispettate le norme. Al contrario, il Parlamento italiano è molto efficace: ha emanato provvedimenti che hanno legittimato il comportamento fuorilegge degli operatori, che ringraziano sentitamente. I richiami del Garante della Privacy ai call center Per capire come stanno le cose, basta un elenco cronologico. Dicembre 2006. Il Garante per la protezione dei dati personali annuncia una linea dura contro le telefonatedisturbo segnalate dagli utenti e che arrivano da gestori telefonici o da aziende private che propongono prodotti. Spiega il Garante: sono numerosi i cittadini che si rivolgono all’Authority per lamentare l’offerta di servizi e prodotti prevalentemente da parte di società telefoniche (linee veloci Internet, segreterie telefoniche, tariffe particolari, instradamento automatico della linea verso altro operatore), o che protestano per i continui disturbi arrecati alla loro vita privata da call center che li contattano, spesso negli orari meno opportuni, per proporre offerte commerciali. Giugno 2007. Il Garante della privacy dice l’ennesimo basta al martellamento telefonico ed impone ai gestori di interrompere i comportamenti illeciti, disponendo entro settembre 2007 l’adozione di misure per il rispetto degli utenti. Società telefoniche e call center devono interrompere i trattamenti illeciti di dati, informando l’Autorità già entro il 5 luglio 2007 sullo stato di adempimento delle misure richieste, di carattere organizzativo, tecnico e procedurale, che andranno comunque adottate al più tardi entro il 10 settembre 2007. Ottobre 2007. Sessanta le sanzioni applicate dal Garante della privacy sull’operato dei call center a tutela degli utenti telefonici che segnalano costi e disagi derivanti da un uso scorretto dei loro dati personali da parte dei call center dei principali gestori (Telecom Italia, Tele2, Fastweb, Wind, Eutelia, Tiscali). Dicembre 2007. La Guardia di Finanza effettua in tutta Italia, su richiesta del Garante per la privacy, una serie di ispezioni presso i call center dei maggiori gestori telefonici, sia di telefonia fissa che mobile. Settembre 2008. Nuovo stop del Garante privacy al marketing selvaggio e alle telefonate promozionali indesiderate. L’Autorità ha vietato ad alcune società specializzate nella creazione e nella vendita di banche dati (Ammiro Partners, Consodata e Telextra), l’ulteriore trattamento di dati personali di milioni di utenti, raccolti illecitamente. Il divieto è scattato anche per altre aziende, come Wind, Fastweb, Tiscali e Sky, che hanno acquistato da queste società i data base allo scopo di poter contattare gli utenti e promuovere i loro prodotti e servizi tramite call center. La reazione di aziende e sindacati: lavoratori a rischio. Trentamila posti di lavoro a rischio, come possibile conseguenza della delibera del Garante per la Privacy che vieta l’utilizzo di banche dati nelle attività di telemarketing. L’allarme è lanciato da Assocontact, l’associazione che riunisce le imprese di call e contact center in Italia, aderente a Confindustria Servizi innovativi e tecnologici, esprimendo forte preoccupazione per le ricadute che i provvedimenti potrebbero avere in termini occupazionali. Analoghi messaggi sono stati lanciati dai sindacati. E il Parlamento non è rimasto insensibile, prima ha 'legittimato' la possibilità di usare le banche dati illegittime fino al dicembre 2009, ora si appresta a valutare una ulteriore proroga. Concorrenza tra gestori telefonici: a colpi di balle Che dopo anni di soprusi, a fronte dell’ennesimo intervento di un’autorità, le imprese pongano il problema occupazionale per evitare pesanti conseguenze, fa sorridere amaro. Anche perché gli interventi (inascoltati) del Garante della privacy non sono stati gli unici avvertimenti. L’uso distorto dei dati personali non sono stati gli unici abusi da parte dei call center dei gestori telefonici. “Pronto sono di Telecom, le piacerebbe non pagare più il canone telefonico? / Non sono l’intestataria della linea, ma come è possibile? / È in corso un’offerta. Risponda sì alle domande e dal prossimo mese non pagherà più il canone.” Con falsità simili il gestore alternativo Tele2, che dal 2007 fa parte del gruppo Vodafone, è riuscito ad abbonare migliaia di italiani ai suoi servizi. Gli operatori spudoratamente si spacciavano per dipendenti Telecom Italia. Nell’ottobre 2008 arriva la condanna dell’Antitrust: “Tele2 ha attivato servizi di utenza telefonica non richiesti in modo consapevole da parte dell’intestatario della linea, o con caratteristiche difformi da quelle promesse, senza prevedere la possibilità, per il contraente, di posticipare l’avvio delle procedure di attivazione del servizio ad un momento successivo rispetto alla registrazione del consenso telefonico, gestendo con ritardo i reclami. L’analisi dell’Antitrust ha riguardato segnalazioni di consumatori a partire da novembre 2007 all’agosto 2008.” Come Tele2, anche i call center di altri gestori alternativi non hanno brillato per le informazioni fornite. Che ci siano state condotte irregolari anche da parte di Telecom Italia, lo si evince nel momento in cui, dopo un’istruttoria dell’Antitrust durata oltre un anno, nel dicembre 2008 l’ex monopolista presenta una serie di impegni in cui promette che… farà il bravo. In pratica, Telecom rinuncerà ad usare i dati dei vecchi clienti passati ad altri gestori per indurli a tornare nell’ovile. Inoltre si impegna a vietare ai propri venditori di denigrare gli operatori concorrenti e ad istituire un numero verde al quale i clienti potranno segnalare la ricezione di chiamate indesiderate, moleste o aggressive da parte degli agenti della società, indipendentemente dalla loro appartenenza ad una rete di vendita diretta o indiretta. Non manca tra le iniziative delle autorità indipendenti il provvedimento dell’Agcom, che mette nero su bianco un codice di condotta dei call center, dal titolo: schema di direttiva in materia di qualità dei servizi di contatto (call center) nel settore delle comunicazioni elettroniche. La delibera 88/07/CSP è del 14 giugno 2007. Dei provvedimenti emanati da Agcom, Antitrust e Garante della privacy, gli utenti non se ne sono accorti. Mentre stanno patendo e patiranno quelli del Parlamento italiano. ------------------------------------------IL CONDOMINIO di: Alessandro Gallucci 19-10-2009 08:38 Verbale assemblea: la mancata indicazione dei voti comporta l’annullabilita' della delibera L’ultimo comma dell’art. 1136 c.c. recita: “Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall'amministratore”. Le decisioni dell’assemblea, in sostanza, devono essere messe nero su bianco. Una deliberazione presa dall’assemblea ma non trascritta, non e' valida. Una simile decisione sarebbe nulla in quanto priva degli elementi essenziali. Il documento sul quale e' riportato lo svolgimento e la deliberazione dell’assise e' chiamato verbale dell’assemblea. Appurata, quindi, la necessita' della forma scritta, vale la pena domandarsi: e' necessario che il verbale rispetti determinati requisiti? Se si', quali sono le conseguenze sulla deliberazione adottata nel caso di verbale incompleto? Dottrina e giurisprudenza, nel corso del tempo, hanno delineato un contenuto minimo del verbale d’assemblea. E' necessario: - riportare i nomi degli assenti e dei presenti; - dare atto della regolare costituzione dell’assise; - nominare un presidente; - riportare l’esito della votazione; - riportare le singole espressioni di voto al fine di verificare il raggiungimento dei quorum e l’assenza di conflitti d’interessi. A seconda delle omissioni variano le conseguenze. La giurisprudenza, ad esempio, parla di mera irregolarita' non sanzionabile nel caso dell’omessa indicazione del presidente. Diversa e' la questione per l’indicazione dei votanti e dei quorum in relazione ai singoli argomenti sui quali si deve decidere. La Cassazione (con la sentenza 10 agosto 2009 n. 18192) e' tornata ad occuparsi di quest’ultima problematica, ribadendo l’annullabilita' della deliberazione nel caso di impossibilita' di verificare le singole espressioni di voto. Il problema non si pone laddove l’assemblea, all’unanimita', assuma una determinata deliberazione. Qualora, invece, tale unanimita' non venga raggiunta, e' insufficiente riportare la -laconica- dicitura “l’assemblea approva a maggioranza”. Questa scarna locuzione non permette di verificare, ad esempio, se la maggioranza cui si fa riferimento e' quella “qualificata” che certe deliberazioni pretendono (es. innovazioni, nomina e revoca amministratore, ecc.). Allo stesso modo non e' possibile verificare se in questa maggioranza vi sia il voto di condomini in conflitto d’interessi che possa rendere invalida la decisione. In questo contesto, dunque, qual e' il modo corretto d’indicare l’esito della votazione per permettere una verifica della sua validita'? Non esistono formule prestabilite o obbligatorie: l’importante e' che sia sempre possibile risalire alle singole espressioni di voto. Come ha ribadito la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 18192/09, “in tema di delibere di assemblee condominiali, non e' annullabile la delibera il cui verbale, ancorche' non riporti l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia contenga, tra l'altro, l'elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, e nel contempo rechi l'indicazione, nominale, dei condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro e del valore complessivo delle quote millesimali di cui gli uni e gli altri sono portatori, perche' tali dati consentono di stabilire con sicurezza, per differenza (quanti e) quali condomini hanno espresso voto favorevole ed il valore dell'edificio da essi rappresentato, nonche' di verificare che la deliberazione stessa abbia in effetti superato il quorum richiesto dall'art. 1136 cod. civ.” (Cass. 18192/09). In sostanza la valutazione della completezza del verbale andra' effettuata attraverso un’analisi dell’intero documento e non solo della singola parte che si ritiene incompleta. A questo link il testo della sentenza -----------------------------------------VIGNETTA 17-10-2009 18:29 Broccoli/medicina Joshua Held ------------------------------------------GIANNINO 19-10-2009 15:58 Canone Raiset ------------------------------------------NOTIZIE 14-10-2009 09:52 FRANCIA/Nella legge penitenziaria il principio di un solo detenuto per cella Il Parlamento francese ha adottato definitivamente il disegno di legge penitenziario che sancisce il principio della cellula individuale, malgrado la contrarietà del Governo che, alla fine, ha rinunciato ad eliminarlo. La cella unica resta dunque la regola, anche se i parlamentari hanno votato una nuova moratoria di cinque anni che ammette delle deroghe. Oltre a ciò la legge contiene disposizioni volte ad allineare la Francia alle norme penitenziarie europee e a sviluppare le alternative al carcere: così, il braccialetto elettronico e gli sconti di pena sono stati estesi a chi è condannato a pene fino a due anni di carcere (contro un anno come finora). Sono però esclusi da questi provvedimenti i detenuti recidivi. 14-10-2009 10:27 ITALIA/Pdl, Udc e Binetti (Pd) affossano legge antiomofobia Il Pd perde la battaglia sulla legge sull'omofobia, che viene bocciata alla Camera; ma anziche' scagliarsi contro il centrodestra si avvita nell'ennesima querelle interna; e si scontra con un un nuovo caso-Binetti: la parlamentare Teodem, infatti, ha unito il suo voto a quello del Pdl suscitando un putiferio nel partito, con Ignazio Marino che addossando la responsabilita' al segretario del partito, gli ha chiesto di intervenire. E Franceschini non si e' sottratto: in serata ha espressamente detto che per la Binetti ora 'si pone un serio problema di permanenza nel partito' perche' la 'grave' posizione assunta va 'contro i principi' del partito. 'Alla buon'ora', ha risposto a stretto giro il bersaniano Roberto Gualtieri, per il quale Franceschini deve 'riflettere sul dilagare di casi di coscienza che si sono succeduti in questi due anni di gestione del Pd'. Ad aprire il fuoco Paola Concia, presentatrice e relatrice del provvedimento, che ha accusato i vertici del gruppo di aver sbagliato tattica, insinuando che l'errore sia avvenuto 'per ragioni congressuali'. La Camera, grazie ai voti del Pdl e della Lega, ha approvato le pregiudiziali di costituzionalita' al provvedimento presentate dall'Udc, affossando cosi' il testo. Poco prima era stata votata la richiesta della presidente della Commissione, Giulia Buongiorno, di rinviare il testo in commissione per un approfondimento, e il Pd aveva votato contro, concorrendo assieme a Idv e Pdl, a proseguire l'esame che sarebbe scaturito nella successiva bocciatura. 'Il rinvio era meglio - ha detto Concia quasi urlando - il Pd ha sbagliato tattica, non doveva votare contro, si sapeva che nel voto sulle pregiudiziali finiva cosi'. Il gruppo ha sbagliato e non mi stupirei se per ragioni congressuali'. La tesi di Concia e' stata sostenuta anche da altri deputati, come Ileana Argentin, come la stesa Concia schierata con Ignazio Marino al congresso, che ha criticato in Transatlantico il capogruppo Antonello Soro. La tesi e' pero' respinta da chi ha gestito il dossier, cioe' la capogruppo in commissione Giustizia, Donatella Ferranti, e i due vicepresidenti, Marina Sereni e Gianclaudio Bressa. Questi in aula aveva detto che il Pd avrebbe accettato il rinvio se il Pdl si fosse impegnato a indicare una data certa, per esempio novembre,per riportarlo in aula. Impegno che pero' il capogruppo del Pdl Fabrizio Cicchitto ha rifiutato. Come se non bastasse oggi Paola Binetti si e' smarcata per l'ennesima volta, votando a favore delle pregiudiziali dell'Udc. 'Il testo era ambiguo - ha spiegato - perche' rischiava di introdurre un reato di opinione'. La legge oltre alle aggravanti per i reati di violenza con matrice omofobica, prevede anche sanzioni contro espressioni discriminatorie. 'Rivendicare la superiorita' del matrimonio - ha aggiunto - sarebbe diventato un reato'. Obiezione che era stata in passato avanzata da esponenti della Cei. La soluzione, per Binetti, era tornare in commissione e separare le due parti della legge. Appreso il voto della deputata Teodem, il segretario Dario Franceschini aveva subito detto che 'e' un problema'. Ma i deputati della mozione Marino erano insorti chiedendo la testa della parlamentare. In una giornata infuocata per il Pd e' stato deciso poi che l'atteso confronto televisivo fra i tre candidati si terra' venerdi' prossimo alle 15 su Youdem. Una soluzione che non e' piaciuta a Ignazio Marino, che ha invocato piu' faccia a faccia e piu' spazi tv. 'In quanti saranno a vedere il confronto alle 15 su Youdem? Quanti sanno cos'e' Youdem?', si e' chiesto il parlamentare chirurgo che si e' cosi' rivolto a Bersani: 'Dica si' ad un dibattito serio, pacato, ma vero anche su Rai, Mediaset e qualunque tv ci chieda di confrontarci. Batta un colpo e non dia nulla per scontato: non sottovaluti l'energia potenziale del popolo delle primarie'. (Ansa) 14-10-2009 10:58 FRANCIA/Supermercati. Pubblicità ingannevole e truffa: 780.000 euro di multa Il Tribunal correctionel di Evry, chiamato a giudicare pratiche commerciali relative a numerose filiali e centri d'acquisto della catena distributiva Intermarché, ha comminato una multa di 780.000 euro per pubblicità ingannevole e imbrogli sulla merce venduta. L'azienda è stata giudicata colpevole d'aver pubblicizzato del tonno rosso come fosse stato pescato nel Mediterraneo quando veniva pescato giovane e poi ingrassato in acquacolture in Spagna. Ed è stata multata anche per aver venduto in 109 negozi del sud della Francia (gennaio 2007) dei peperoni provenienti dalla Spagna, trattati con un insetticida suscettibile di causare disturbi di stomaco, e non omologato né in Francia né in Spagna. 14-10-2009 11:46 GRAN BRETAGNA/Web vitale per il 75% degli adolescenti Internet e' vitale. Cosi' il 75% degli adolescenti della Gran Bretagna intervistati da Youthnet, un'associazione nazionale che promuove l'uso sicuro del web per i piu' giovani. L'indagine e' stata svolta tra giovani di 16/24 anni. Il 45%, inoltre, dice di sentirsi piu' felice quando e' online e il 32% ammette che non c'e' motivo di raccontare i problemi ad una persona reale perche' sul web si puo' trovare tutto cio' di cui si ha bisogno. Quattro ragazzi su cinque usano infatti la Rete per cercare informazioni. L'autore del rapporto, il professor Michael Hulme dell'Universita' di Lancaster, definisce i minori di 25 anni 'nativi digitali', perche' fin dall'eta' pre-scolare sono stati circondati da computer, cellulari, videogiochi, prendendone conoscenza molto prima della generazione precedente e sviluppando 'enormemente le abilita' visual-spaziali'. Il 76% dei ragazzi, inoltre, ritiene Internet uno spazio sicuro 'sempre che tu sappia quel che stai facendo' e quasi tre quarti degli intervistati non si sente solo su Internet perche' puo' trovare gli amici online 'tutte le volte che ne ha bisogno'. 'Per i giovani, Internet e' parte integrante del loro mondo e non un elemento isolato rispetto al mondo reale', conclude il professor Hulme. 14-10-2009 13:09 USA/California. Corte Suprema: la coltivazione di cannabis terapeutica è un diritto In una sentenza storica, la Corte Suprema della California ha riconosciuto il diritto dei pazienti della California a coltivare collettivamente cannabis per uso terapeutico. Ne consegue che i pazienti che hanno subito una violazione di questo diritto potranno agire in sede legale. Asa Joe Elford, che ha diretto la causa per conto di alcuni pazienti, cosi' si e' pronunciato: "La Corte Suprema della California ha da poco fatto notare alle forze dell'ordine locali e statali che devono rispettare le leggi dello Stato sulla cannabis terapeutica senza nascondersi dietro le attuali leggi federali". I funzionari della contea di Butte avevano impugnato la sentenza della corte d'appello, sostenendo che tutti i pazienti devono lavorare personalmente alla coltivazione di cannabis per usufruire dell'immunità penale a livello statale. Ma un giudice della Corte superiore della contea di Butte aveva stabilito nel settembre 2007 che il contributo dei pazienti può essere anche solo economico. I pazienti, scriveva il giudice nella sentenza, "non dovrebbero essere sottoposti al rischio di sanzioni penali, allo stress e alle spese di un processo penale al fine di far valere i loro diritti". L'ASA ha avviato la causa nel maggio 2006 a nome del 56enne David Williams e altri sei pazienti, dopo che, l'anno prima, una perquisizione senza mandato del suo domicilio era stata eseguita dello sceriffo della contea di Butte. Sotto la minaccia di arresto e processo, Williams era stato costretto dalla polizia a sradicare 29 delle 42 piante coltivate a nome del gruppo di pazienti. La Suprema Corte ha condannato la Contea al risarcimento del danno e alle spese legali. 14-10-2009 15:36 ITALIA/Rai: siamo 'locomotiva digitale', lotta dura all'evasione del canone. Il governo e' d'accordo Il presidente della Rai Paolo Garimberti torna a chiedere al governo "un impegno chiaro" nella lotta all'evasione del canone Rai. Intervenendo al convegno promosso dal Dipartimento delle Comunicazioni del ministero dello Sviluppo economico e dal Comitato nazionale Italia Digitale 'Il superamento dell'analogico - I 90 giorni di switch off che coinvolgono il 30 per cento della popolazione', Garimberti ha fatto notare come la Rai sia stata la "locomotiva" per il passaggio al digitale terrestre, portandosi dietro "un bel treno e molti vagoncini". Tramite il digitale la Rai offre nel complesso 12 canali, l'offerta piu' ampia d'Europa, con un canone decisamente inferiore a quello di altri paesi: 106 euro contro i circa 250 della Bbc. "Abbiamo fatto tantissimo ma siamo pronti anche a fare di piu' come ci chiede l'Agcom", ha detto Garimberti riferendosi alle parole del presidente dell'autorita' Corrado Calabro', che nel suo intervento ha invocato soprattutto una maggiore comunicazione alla popolazione. Ma senza la Rai - ha ricordato orgogliosamente Garimberti - l'Italia non sarebbe passata al digitale e sarebbe rimasta tecnologicamente indietro. L'invito del presidente Rai e' stato accolto dal viceministro con delega alle Comunicazioni, Paolo Romani, che ha detto di non condividere certa campagna di stampa contro il canone. "Un'evasione al 27-30% non e' tollerabile", ha affermato Romani. Qui il commento dell'Aduc 14-10-2009 16:32 ITALIA/Passaggio al digitale, entro fine anno coinvolto il 62% delle famiglie Entro dicembre 2009 il 62% delle famiglie italiane, pari a 36 milioni di individui, entrera' nell'era del digitale terrestre. E con gli switch off del 2010 l'Italia intera sara' di fatto digitale. Questi alcuni dati forniti durante un convegno che ha fatto il punto sulla diffusione del digitale terrestre in Italia. Se le prime regioni a passate al del digitale sono Sardegna e Valle D'Aosta, gia' da tempo integralmente digitali con una penetrazione che raggiunge la quota del 93%, il cammino verso il digitale prosegue e riguardera' a fine 2009 2.085 comuni italiani, 279 emittenti, e circa 6.200 impianti. In questo modo, l'Italia sara' il primo Paese in Europa per numero di famiglie digitalizzate. 'Ma l'appuntamento che piu' ci inorgoglisce - ha dichiarato durante il convegno Paolo Romani, viceministro per lo sviluppo economico - e' quello del 16 novembre, quando il Lazio passera' al digitale e cosi' Roma sara' la prima capitale europea a compiere questo passo'. 15-10-2009 10:32 MONDO/Traffico in Internet: diminuisce il P2P Tra il 2007 e il 2009, la quota del peer-to-peer (P2P) è scesa da quasi il 40% al 18% del traffico in Internet, secondo uno studio di Arbor Networks, citato da Wired. L'analisi si basa su 264 miliardi di gigabyte di dati, ottenuti da oltre cento fornitori di tutto il mondo. Parallelamente, il traffico sul web (http) rappresenta il 52%, contro il 42% di due anni fa. Per spiegare il declino del P2P lo studio mostra la concorrenza dei servizi in streaming, come YouTube o Deezer. Secondo la rivista Informationweek, che ha potuto anch'essa consultare lo studio, il 25%-40% del traffico Internet è ormai legato al video. In Usa, per esempio, è particolarmente apprezzata la piattaforma Hulu, nata nel 2007 e che consente di vedere direttamente seriali e programmi tv con una buona qualità, Un esperto francese, Patrick Waelbroeck, registra un'evoluzione simile anche in campo musicale. "Ascoltare musica è divenuto un modo, tra gli altri, di divertirsi. Molti internauti ascoltano le radio online e gli basta: non hanno bisogno di passare per le reti del peer-to-peer". 15-10-2009 11:16 ITALIA/L'Onu preoccupata per l'affossamento della legge anti-omofobia Divisioni nel Pd, preoccupazione dell'Onu per il no alle norme anti-omofobia, due nuovi progetti di legge in materia e la partecipazione dell'Arcigay alla manifestazione di sabato a Roma contro il razzismo. Questo, in sintesi, il day after dell'affossamento in Parlamento della legge sull'omofobia. A mettere il carico da 11 è stato proprio l'Onu. L'Alto commissario Onu ai Diritti umani, signora Navi Pillay, ha infatti giudicato la bocciatura alla Camera della legge italiana anti-omofobia "un passo indietro". Secondo Pillay, "è necessaria una piena protezione" per gli omosessuali. Un rimprovero a cui a cercato di porre rimedio l'Idv, che ha annunciato di aver presentato un nuovo testo di legge in materia. "Oggi - ha annunciato infatti Antonio di Pietro - abbiamo presentato una proposta di legge sull`omofobia e la transfobia, che mira a introdurre una nuova fattispecie di reato per chi discrimina o istiga a discriminare o commettere violenza contro gli omosessuali e i transessuali". Nuova proposta di legge anche dal Partito Democratico, sia alla Camera che al Senato. Intanto, al Nazareno, sono continuate per tutto il giorno le prese di posizione contro la scelta della 'teocon' Paola Binetti di appoggiare la scelta della maggioranza nei confronti della legge. Dal canto suo, la parlamentare valuterà dopo le primarie se la sua presenza nel Pd è ancora possibile. Binetti ha difeso il diritto di esprimere le proprie opinioni e si è detta convinta che "ieri c'era bisogno di un capro espiatorio...". Non è d'accordo Paola Concia, che ha imposto al suo partito una scelta: "O me o la Binetti". Infine, per quanto riguarda le reazioni della società civile, l'Arcigay ha annunciato la propria partecipazione, sabato prossimo, alla manifestazione nazionale a Roma contro il razzismo: perchè "l`omofobia e la transfobia siano patologie identiche", dice il presidente Aurelio Mancuso. Mentre cittadini gay, lesbiche, transgender ed eterosessuali fiorentini si riuniranno domani per inoltrare una richiesta di asilo politico alla Gran Bretagna. 15-10-2009 11:36 MONDO/I traffici oscuri degli organi per il trapianto I clienti israeliani hanno pagato 120.000 dollari Usa per l'offerta complessiva: aereo, soggiorno, pensione completa e... un nuovo rene trapiantato in un ospedale del Sudafrica. Spesso i donatori arrivavano dal Brasile, l'espianto veniva eseguito da chirurghi di fama, il compenso per l'organo donato era di 10.000 dollari. Questo genere di traffico illegale è fiorente più che mai. Il 10% dei 68.000 trapianti di reni eseguiti al mondo in un anno è di natura illecita perché la richiesta è di gran lunga superiore all'offerta. Nell'Ue, due anni fa 58.000 persone erano in attesa di un rene, di un fegato o di un cuore nuovo, ma solo 26.000 hanno fruito del trapianto. Ogni giorno 12 persone muoiono nella Comunità europea per l'indisponiblità di organi. E' chiaro che più lunga è l'attesa e più aumenta la disponibilità a rivolgersi al mercato nero. Il traffico illegale di organi è illustrato nel rapporto di 98 pagine che l'Avvocato di Stato austriaco Carmen Prior e il ricercatore Usa Arthur Caplan hanno compilato per il Consiglio d'Europa. Lo hanno presentato il 14 ottobre a New York. 15-10-2009 12:40 GRAN BRETAGNA/Vietata la pubblicità di Actimel Il garante britannico per la pubblicità ha proibito la diffusione degli spot tv del gruppo francese Danone per il suo yogurt Actimel. L'affermazione, secondo cui il prodotto contribuirebbe alla salute dei bambini, non è dimostrata. Advertising Standards Authority (ASA) ritiene che il termine "scientificamente provato" usato nella pubblicità sia menzognero. Il messaggio è: "I bambini adorano Actimel e in più è cosa buona per loro", e prosegue: "Actimel. E' scientificamente provato che aiuta a sostenere le difese naturali dei vostri figli". Le parole "scientificamente provato" sono usate nello script e appaiono sullo schermo alla fine dello spot. 15-10-2009 13:25 FRANCIA/Una perizia rassicurante sulle antenne per la telefonia mobile L'Agenzia francese di sicurezza sanitaria per l'ambiente e il lavoro (Afsset) rende noti i risultati di una perizia collettiva sugli effetti biologici e sanitari, in particolare delle telefonia mobile, ma anche dell'insieme delle onde di radiofrequenza. La perizia, avviata il 14 agosto 2007 su richiesta dei ministeri di Sanità e Ambiente, è piuttosto rassicurante anche se, naturalmente, raccomanda di continuare a fare indagini scientifiche e sociologiche su questi temi tanto complessi e che riguardano la popolazione intera. "I dati disponibili, rilevati dalla ricerca sperimentale non indicano conseguenze sanitarie a breve e a lungo termine dall'esposizione alle radiofrequenze", si legge nelle conclusioni del documento. 15-10-2009 13:33 ITALIA/Rapporto banche/clienti: arriva l'arbitro Al via oggi l'Arbitro Bancario e Finanziario, il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra le banche, gli intermediari finanziari e la loro clientela. Il sistema e' previsto dall'art. 128-bis del Testo Unico Bancario (TUB) ed e' disciplinato dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia il 18 giugno 2009, in attuazione di una Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio del luglio 2008. La procedura di decisione si conclude nell'arco di pochi mesi. Dalla presentazione del ricorso, gli intermediari hanno un termine per controdedurre variabile tra i 30 e i 45 giorni, dopodiche' il collegio si pronuncia entro i successivi 60 giorni. Questo termine puo' essere sospeso per non piu' di 60 giorni. In caso di decisione favorevole al cliente gli intermediari sono tenuti ad adempiere entro massimo 30 giorni, oppure nel termine indicato dal collegio. L'eventuale inadempienza e' pubblicata sia sui siti web dell'Arbitro e della Banca d'Italia, sia con annuncio su due quotidiani a diffusione nazionale. Gli esiti dei ricorsi sono valutati dalla Banca d'Italia per i profili di rilievo che possono avere per l'attivita' di vigilanza. Informazioni di dettaglio sul funzionamento dell'Arbitro si trovano sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it e sulla Guida pratica all'Arbitro resa disponibile in forma cartacea presso le Filiali della Banca d'Italia e presso gli sportelli degli intermediari. Sulla Guida si trovano i numeri di telefono delle segreterie tecniche dell'Arbitro (nel primo periodo di funzionamento del sistema e' attiva una segreteria tecnica unica, quella di Roma). 15-10-2009 13:40 ITALIA/Telefonate commerciali moleste: emendamento allunga la vita alle banche dati illegali Se approvato, un emendamento –ad un provvedimento legislativo che nulla ha a che fare con la privacymodificherà sostanzialmente la normativa sulle telefonate commerciali che vengono fatte a milioni di italiani dai call center. Saranno i cittadini che non vogliono essere disturbati a doversi attivare ed iscriversi in un apposito registro, oggi accade il contrario. L'emendamento proroga anche la possibilità per gli operatori di utilizzare banche dati illegali, come hanno fatto finora, anche grazie ad un precedente intervento del Parlamento. Approfondisci. 15-10-2009 14:03 ITALIA/Sanità. Risarcimenti a pazienti danneggiati: due terzi dei ricorsi accolti dal tribunale di Roma Il tribunale civile di Roma ha accolto in toto o parzialmente il 65% delle richieste di risarcimento da parte di pazienti danneggiati nei confronti di medici o ospedali. Sono dati dell'Osservatorio sulla responsabilità medica (Orme) e prendono in considerazione i contenziosi davanti al foro romano tra il 2001 e il 2007, in totale 1.793 procedimenti. 15-10-2009 14:12 USA/Il 70% di uomini non si lava le mani col sapone Solo un terzo degli uomini si lava le mani col sapone dopo essere stato in bagno. E' quanto hanno scoperto i ricercatori della London School of Hygiene & Tropical Medicine, che hanno esaminato oltre 250 mila persone per verificare le loro abitudini igieniche dopo l'uso della toilette. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista American Journal of Public Health in occasione della 'Giornata mondiale per la pulizia delle mani' che si celebra oggi. "Abbiamo scoperto - ha spiegato Gaby Judah, ricercatore a capo dello studio - che la maggior parte delle persone si sciacqua le mani solo con un getto d'acqua invece che lavarle col sapone. Questo e' particolarmente vero negli uomini, mentre nelle donne la percentuale e' minore". "Questo puo' rappresentare dei rischi per la salute. Il sapone riduce il rischio di contaminazione da malattie come l'influenza". I ricercatori, che hanno monitorato le toilette grazie all'uso di sensori posizionati nelle vaschette del sapone, hanno anche scoperto che i cartelli con messaggi che invitano a lavarsi le mani aumentano l'uso del sapone. "Le persone reagiscono a messaggi volti a scatenare reazioni di disgusto", ha detto Judah. "Abbiamo stilato una classifica dei piu' efficaci: il migliore sembra essere 'La persona accanto a te si e' lavata col sapone?'". 15-10-2009 14:20 MONDO/Banda larga italiana 'esaurita' tra pochi anni L'Italia e' al 38esimo posto nella classifica internazionale per la qualita' della banda larga offerta ai cittadini. E' quanto emerge dallo studio internazionale 'Broadband quality index' sulla qualita' delle connessioni in banda larga di 66 Paesi. Lo studio, sponsorizzato da Cisco, e' stato condotto dall'Universita' di Oxford e dal Department of applied economics dell'Universita' di Oviedo. Nel nostro paese la qualita' della connessione e' pari a 28,1 (su una scala da 0 a 100). L'Italia fa parte di un gruppo di paesi che si trovano su un valore 'di soglia', compreso fra 27 e 29, considerato dagli esperti sostanzialmente sufficiente affinche' gli utenti possano utilizzare in modo adeguato le applicazioni e i servizi web disponibili oggi. L'Italia e' pero' lontana dal valore 50, soglia che viene considerata necessaria per utilizzare in modo soddisfacente anche le applicazioni che si affermeranno nei prossimi 3-5 anni. Al primo posto della classifica mondiale si trova la Corea del Sud, che con un punteggio pari a 66 su 100 ha superato il leader dello scorso anno, il Giappone (a quota 64). Il paese con la migliore qualita' di banda in Europa e' la Svezia, con un punteggio pari a 57. 'Ma dobbiamo muoverci in fretta - ha sottolineato David Bevilacqua, Ad della divisione italiana dell'azienda -. Nei prossimi anni la richiesta di banda aumentera' in maniera vertiginosa'. Soprattutto a causa dell'utilizzo sempre maggiore dei video, vera e propria 'killer application' delle rete, che 'nei prossimi anni avra' un utilizzo sempre piu' estensivo'. 15-10-2009 14:29 EUROPA/Finlandia come la Svizzera: banda larga garantita per tutti Il Governo finlandese garantirà per legge il diritto dei suoi cittadini ad avere una connessione di 1 megabyte. Nel luglio prossimo questo diritto sarà formalmente riconosciuto. Ed è solo il primo passo, giacché l'impegno del Governo è di far si' che nel 2015 sia un diritto acquisito la connessione di 100 Mb. Garanzia che avrà una sola eccezione: nel caso dei telefoni mobili, qualora si verifichino problemi d'accesso. La Finlandia è da sempre in cima alla lista degli Stati più avanzati in campo tecnologico. Dei suoi 5,3 milioni di abitanti l'80% è internauta abituale. Già dal 2008 in Svizzera è in vigore una analoga disciplina. In Finlandia In Italia 16-10-2009 10:47 SVIZZERA/Rotto un tabu': un documentario televisivo racconta la storia di un giovane suicida Nel mondo industrializzato non sono rari i suicidi di adolescenti e giovani adulti, ma difficilmente si approfondiscono le motivazioni che inducono persone giovani, sane e benestanti a togliersi la vita. Lo spinoso problema è stato al centro del documentario Tabù, realizzato da Orane Burri e trasmesso dalla tv pubblica (canale francofono TSR) cui è seguito un dibattito con il pubblico, alla presenza della madre e della sorella del suicida. L'evento ha spaccato l'opinione pubblica: 45% i favorevoli e 48% i contrari, secondo l'indagine del giorno dopo pubblicata dal quotidiano Tribune de Genève. I motivi d'inquietudine non mancano, commenta la psicologa Maya Perret: "in Svizzera si suicida un adolescente ogni 72 ore". Il programma è già stato venduto alle televisioni di Francia e Belgio, secondo il produttore. 16-10-2009 11:18 ITALIA/Un'indagine conferma le truffe dietro le bolletta telefoniche gonfiate degli 899 Un'altra conferma, le bollette telefoniche gonfiate da telefonate a numeri 899, 892, ecc., che per anni e anni i gestori telefonici hanno inviato agli utenti, pretendendone il pagamento, sono frutto di truffe, che in alcuni casi hanno danneggiato gli stessi gestori. Un'indagine della Polizia postale di Perugia ha scoperto una truffa ai danni della Telecom Italia con frode da ''sottoscrizione'' e da ''intrusione''. In tre anni la polizia ha effettuato analisi di tabulati, servizi di appostamento e pedinamento, arresti e fermi di persone in stato di liberta', con truffa ai danni di 200 utenti per oltre 2 milioni e 200 mila euro. Dall'inizio dell'indagine, 33 persone sono state arrestate (dicembre 2006) ed ora, altre 133, denunciate all'autorita' giudiziaria. Sei sono i gruppi criminali individuati ciascuno composto da decine di soggetti; decine anche le societa' e centri telefonici per lotto, oroscopi e cartomanzia individuati e disattivati. Ecco i meccanismi della truffa. Da una o piu' linee telefoniche venivano prodotte chiamate di pochissimi secondi verso codici speciali (892, 899, 0088) dal costo, a tariffa flat, di 15 euro iva compresa. Le bollette telefoniche non venivano onorate dai componenti dell'organizzazione che sparivano poco prima del recapito delle spesse. Dai primi calcoli, sembra che il danno stimato sia di oltre 1 milione 500 mila euro gran parte del quale a carico di Telecom Italia Spa. Sono stati individuati 83 eventi di frode con attivazione di linee in Umbria, Emilia Romagna, Toscana e Campania. Un'altra frode messa in atto e' appunto quella di ''intrusione'', ossia violazione delle linee telefoniche di ignari utenti, dalla quali venivano poi originate le chiamate in frode verso i codici dei centri beneficiari delle ''sottoscrizioni''. Decine sono state le installazioni di Telecom manomesse e violate; gli utenti truffati sono centinaia residenti in Umbria, Sardegna, Marche e Toscana. I principali esponenti dell'organizzazione (64 associati) operavano proprio dalla provincia di Perugia e da qui coordinavano una rete di ''sottoscrittori'' (coloro cher attivavano le linee senza pagare le bollette) e ''intrusi'' cioe' soggetti che violavano le linee di ignari utenti e i titolari di centri servizi i quali effettuavano una alta mole di chiamate in frode. Nel corso dell'indagine e' stata scoperta una societa' inglese e due Svizzere intestatarie dei codici 892 e 899 sui quali far confluire il traffico. Uno dei componenti l'organizzazione era gia' detenuto in Spagna, arrestato sotto falso nome per traffico di droga. 16-10-2009 11:28 ITALIA/Soldi a banche e multinazionali: 80% contrari Per rilanciare l'economia l'80% degli italiani ritiene che occorra sostenere le imprese legate al territorio mentre solo una esigua minoranza -5%- e' a favore di aiuti alle multinazionali e il 2% di sostegni alle banche.Cosi' un' indagine che studia il contributo del Made in Italy alla ripresa economica, realizzata da Coldiretti-Swg a ottobre 2009 e presentata nel corso del Forum Internazionale dell'Agricoltura e dell'Alimentazione organizzato dalla Coldiretti a Villa d'Este di Cernobbio. Dall'indagine risulta anche trascurabile la percentuale di coloro che non ritengono opportuno un intervento dello Stato e pensano che occorra lasciar fare al mercato (4%). 1 6-10-2009 11:31 ITALIA/La raccolta di carta differenziata cresce, nonostante la crisi del settore Le tendenze per il 2009 mostrano una riduzione di oltre un milione di tonnellate di consumo apparente di carta e cartone, pari al meno 18% in generale e al meno 24,5% per il solo comparto dell'imballaggio cellulosico. Sono questi i numeri di una crisi percepita come 'grave' da 8 aziende del settore su 10 e che ci lasceremo alle spalle fra 2-4 anni, secondo 7 imprese su 10. E' questo il quadro che emerge dall'indagine 'Scenari di carta', realizzata da Comieco e Ipsos. 'Nonostante la crisi di fine anno e il conseguente calo dell'immesso al consumo di imballaggi cellulosici la raccolta differenziata di carta e cartone e' cresciuta bene nel 2008, facendo registrare un aumento del 7,1%', commenta Piero Attoma, presidente di Comieco. 16-10-2009 11:34 ITALIA/Investimenti: gli italiani preferiscono i terreni agricoli all'oro I terreni agricoli battono l'oro nella classifica degli investimenti giudicati piu' sicuri. Cosi' un'indagine Coldiretti che studia il contributo del Made in Italy alla ripresa economica, realizzata nell'ottobre 2009. Alla domanda su quali siano gli investimenti reputati piu' convenienti, gli italiani hanno collocato i terreni agricoli al pari dei conti correnti ad alta remunerazione, davanti all'oro e al di sotto della casa, che e' di gran lunga in cima alla graduatoria. La crisi finanziaria, con la ricerca di beni rifugio alternativi agli investimenti piu' tradizionali come la borsa, rischia di favorire le speculazioni sui terreni agricoli facendone schizzare le quotazioni verso l'alto e ostacolandone ulteriormente l'acquisto da parte dei giovani imprenditori agricoli. 16-10-2009 11:43 ITALIA/Inps. Se la mamma è casalinga, al papà spettano i riposi giornalieri per 'maternità' Se la madre è casalinga, i riposi giornalieri di 'maternità' spettano al padre lavoratore. Una circolare Inps, la numero 112/2009, detta le regole per usufruirne. La circolare recepisce i principi stabiliti dal Consiglio di Stato nella sentenza 4293/2008. 16-10-2009 12:14 AUSTRIA/Bisfenolo A nei biberon Bisfenolo A (BPA) è presente non solo nelle tettarelle dei biberon, ma si scioglie anche nella saliva. La sostanza, capace di attivare i recettori ormonali, puo' dunque arrivare nell'organismo, generando disturbi psicologici, rilevano vari studi che l'associazione ambientalista Global 2000 ha presentato a Vienna il 15 ottobre. Le analisi hanno dimostrato che le tettarelle lasciate per un'ora in una soluzione salina, simile alla saliva, hanno rilevato la presenza del BPA. Da precisare che le condizioni in laboratorio sono blande rispetto alla bocca di un bambino, il quale non solo si mette il ciuccio in bocca ma lo succhia e lo morde con energia. L'appello dell'associazione a produttori e autorità è netto: togliere di mezzo quest'inconveniente. 16-10-2009 12:58 EUROPA/Svenimenti: le linee guida per capire le cause Per lo più uno svenimento è innocuo, ma potrebbe anche indicare una malattia tutt'altro che trascurabile. E anche le forme non riconducibili a una malattia vera e propria possono avere conseguenze deleterie se avvengono nel luogo e nel momento sbagliato -per esempio mentre uno viaggia in bicicletta. Indipendentemente dal tipo di disturbo, appare dunque importante risalire alla cause. Soprattutto se la perdita dei sensi si ripete. Anche perché spesso questi episodi sono mal diagnosticati. Così, tra i presunti epilettici, il 20%-30% non lo è, ma viene trattato con dei farmaci, come rileva il ricercatore e cardiologo Adam Fitzpatrick del Centro cardiaco di Manchester. Alla luce della frequenza della perdita dei sensi e dell'alto numero di persone colpite dal fenomeno, la Societa' di cardiologia europea ha elaborato linee guida e concrete indicazioni per procedere correttamente con la diagnosi e la terapia. (European Heart Journal, doi: 10.1093/euroheart/ehp298) 17-10-2009 09:48 FINLANDIA/Primo deposito definitivo di scorie nucleari La Finlandia è il primo Stato al mondo a pubblicare le disposizioni adottate per costruire un magazzino geologico profondo, volto a immagazzinare definitivamente le scorie radioattive di alta attività. Lo ha annunciato l'azienda Posiva, che oggi gestisce i residui di bassa intensità a Eurajoki sulla costa occidentale, nei pressi delle centrali nucleari di Olkiluoto. L'azienda ha spiegato che il sistema d'immagazzinamento avverrà in capsule di ferro coperte di rame e depositate a 500 metri di profondità nella roccia di granito. Secondo il consigliere delegato Reijo Sundell, "i meccanismi di sicurezza sono tali, per cui le capsule non avranno nessun contatto né con l'ambiente né con l'essere umano". I lavori dovrebbero iniziare nel 2014 per gestire, nel 2020, le 12.000 tonnellate di uranio utilizzate fino a quel momento dagli impianti nazionali. 17-10-2009 10:24 BELGIO/Carceri sovraffollate: il Belgio affitta celle in Olanda Il Governo belga ha trovato una soluzione al sovraffollamento delle sue carceri: affitterà 500 celle in un istituto di pena situato a Tilburg nell'Olanda meridionale. L'accordo tra i Governi dei due Stati confinanti è stato stipulato il 16 ottobre, e costerà ai contribuenti 30 milioni di euro l'anno -cifra comprensiva dei costi per il personale e del cibo, come ha precisato il ministro della Giustizia, Stefaan De Clerck. 17-10-2009 10:40 AFRICA/Telefonia. Utenze mobili a quota 375 milioni e continuano gli investimenti Entro il 2013 gli investimenti sul mercato africano delle telecomunicazioni potranno passare dagli attuali 76,1 ai 141,1 miliardi di dollari. La stima e' contenuta in un rapporto sul mercato dell'Information and Communication Technology del continente, redatto dalla societa' BMI-Techknowledge (BMI-T) e intitolato 'Africa telecoms Services and Infrastructure Market Analysis and Forecast'. Secondo il rapporto, alla base della grande crescita c'e' lo sviluppo del settore telefonia mobile, che da solo ricevera' nel 2013 investimenti per 98,8 miliardi di dollari, ossia il 68,5 per cento del totale. Nel 2008, il settore Tlc del continente ha registrato una crescita del 31,1 per cento rispetto all'anno precedente, mentre il numero degli abbonati ha raggiunto quota 405 milioni e gli investimenti sulla rete fissa hanno rappresentato solo il 7,5 del totale. L'aumento del comparto mobile, definito "senza precedenti", e' proceduto a spron battuto negli ultimi anni, e nel 2008 ha registrato 94 milioni di nuovi abbonati in Africa. Nello stesso anno, gli abbonati del continente al mobile erano 375 milioni, su un totale popolazione di circa un miliardo di individui. 17-10-2009 11:04 MESSICO/Autorizzata la coltivazione di mais transgenico Per la prima volta, e in via sperimentale, il governo messicano ha autorizzato la coltivazione di mais transgenico. Le piante ogm saranno coltivate in due luoghi sorvegliati e "completamente isolati da altre superfici coltivabili", hanno precisato i ministeri di Agricoltura e Ambiente. 17-10-2009 13:05 ITALIA/Prezzi frutta e verdura: piu' alti in supermarket che mercatini Per acquistare frutta e verdura la Grande distribuzione organizzata e' meno economica rispetto ai mercati rionali. E' quanto emerso dalla relazione della rappresentante dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, Carla Rabitti Bedogni, intervenuta al XI Forum Internazionale dell'Agricoltura e dell'Alimentazione di Cernobbio organizzato dalla Coldiretti. 'Limitatamente ai prodotti ortofrutticoli, l'indagine conoscitiva ha evidenziato come la GDO, non riesca ad utilizzare, a meno di non trovare fornitori di dimensioni e caratteristiche adeguate, gli stessi criteri di marketing di acquisto che utilizza per gli altri prodotti (centrali di acquisto, piattaforme distributive centralizzate, ecc.). Ne derivano costi di approvvigionamento piu' elevati e, dunque, un'offerta relativamente meno economica rispetto ai mercati rionali. L'accorciamento della catena derivante dalla distribuzione diretta del produttore, come i farmers' market, i mercati degli agricoltori, rappresenta un'alternativa concreta'. 17-10-2009 13:19 ITALIA/Governo: religione cattolica sia obbligatoria per studenti islamici Ora di religione cattolica obbligatoria per tutti gli studenti islamici: la proposta e' del ministro dell'Agricoltura, il leghista Luca Zaia, che non solo boccia l'idea dell'ora di religione islamica a scuola avanzata da Adolfo Urso, ma rilancia. 'L'ora di religione cattolica obbligatoria per i musulmani nelle nostre scuole serve a far capire a loro perche' noi siamo cosi' - spiega Zaia - e quali sono i risultati del cristianesimo e cattolicesimo profondamente radicati nella nostra societa'. L'ora di religione islamica? Usando il linguaggio rugbystico, la proposta di Urso e' una 'mischia al centro'. Il vero tema e' obbligare gli islamici a studiare la nostra religione'. 'Non e' un processo di evengelizzazione - sostiene il ministro della Lega - ma di conoscenza e consapevolezza della nostra religione' 19-10-2009 10:28 ITALIA/Annuncio. Brunetta promette banda larga a due mega per tutti 'Due mega di banda larga per tutti a partire dal 2010'. Lo ha assicurato il ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta nel corso della trasmissione radiofonica 'Il Brunetta della Domenica'. Sto puntando a fare la stessa che gia' c'e' nei paesi nordici Italia, perche' solo attraverso una rete Internet efficiente possono passare documenti, certificati' e si puo' arrivare cosi' a un vero 'cambiamento della burocrazia'. 'Il piano -ha aggiunto- e' gia' pronto. Ieri ho parlato con il viceministro dello Sviluppo Economico, Paolo Romani. E' un problema di investimenti, ma manca ormai solo l'ultima spinta. Nell'arco di ottobre-novembre possiamo avere il via libera del Cipe'. Secondo il ministro servono '800 milioni di euro'. Saranno necessari 'investimenti pubblici e privati, degli operatori. Il piano e' anche uno stimolo economico, perche' vuol dire investimenti sulla rete, nuove tecnologie, spesa da parte dei cittadini', che possono essere cosi' 'invogliati' ad operare maggiormente da casa, anche nei confronti della Pubblica Amministrazione. 19-10-2009 12:38 GERMANIA/Esperimento con il Dna artificiale E' una semplice pennellata, quasi invisibile a occhio nudo, ma che lascia una traccia rilevabile dai raggi ultravioletti. E' singolare quanto l'impronta delle dita, perciò gli inventori del liquido parlano di Dna artificiale. Che si trovi su un computer portatile o su un braccialetto di valore, la traccia resta. E se il laptop o il braccialetto vengono rubati, conservano l'impronta del proprietario. Con quest'ausilio, la Regione di Brema, i cui cittadini sono particolarmente tartassati dai furti, intende porvi un argine. "Ci aspettiamo che faccia almeno da deterrente", spiega il responsabile del progetto, Uwe Schroeter: se i ladri sanno che l'oggetto è "marcato" forse se ne tengono lontani. In Gran Bretagna, dove il dispositivo è in uso da anni, i risultati si sono visti. Il progetto pilota parte dalle scuole, poi, da novembre, il kit verrà distribuito gratis in due quartieri residenziali. Comunque, è già in vendita per 120 euro, e consente di marcare 75 oggetti. 19-10-2009 12:43 ITALIA/Poste Italiane ostacola i concorrenti? L'Antitrust indaga L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 15 ottobre 2009, ha deciso di avviare un’istruttoria per verificare se Poste Italiane abbia abusato della sua posizione dominante ostacolando i concorrenti nell’ambito dei servizi liberalizzati del settore postale. L’istruttoria, notificata oggi a Poste nel corso di ispezioni effettuate in collaborazione con le Unità Speciali della Guardia di Finanza, è stata deliberata alla luce di una serie di denunce presentate dal concorrente TNT Post Italia. In particolare TNT ha lamentato un’insieme di comportamenti ostruzionistici messi in atto da parte di Poste Italiane che, sfruttando la posizione dominante detenuta nel settore del servizio universale, avrebbe cercato di impedire lo svolgimento del servizio Formula Certa (garanzia del recapito della posta entro data e ora certa con relativa certificazione). Inoltre, nel corso del 2009, la stessa Poste Italiane ha iniziato ad offrire sul mercato un proprio servizio di invio di corrispondenza a data e ora certa denominato PostaTime, e avrebbe indirizzato ad alcuni dei più importanti clienti di TNT, l’offerta PostaTime, caratterizzata da prezzi estremamente bassi, sostenibili, secondo la denuncia, solo grazie alla rete integrata di Poste. TNT ha inoltre segnalato la possibile esistenza di condotte abusive da parte di Poste Italiane con riferimento all’offerta di servizi postali liberalizzati alla pubblica amministrazione e ad altri enti: Poste avrebbe messo in atto una condotta di ostacolo alla concorrenza di tipo escludente, presentando alle gare ad evidenza pubblica offerte sostenibili solo grazie alla sua posizione dominante in altri mercati e alla utilizzazione della rete integrata. Le condotte abusive denunciate potrebbero, se confermate dall’istruttoria, rappresentare una strategia unitaria di tipo escludente nei confronti dei concorrenti. L’istruttoria dovrà concludersi entro il 18 novembre 2010. 19-10-2009 13:02 FRANCIA/Pedofilo recidivo chiede a Sarkozy la castrazione fisica Francis Evrard, che tra dieci giorni dovrà comparire davanti alla corte d'assise del Nord per il sequestro e lo stupro del piccolo Enis nell'agosto 2007 a Roubaix, ha scritto al presidente Nicolas Sarkozy per chidergli di autorizzare la castrazione fisica -un intervento che è vietato in Francia. "Vorrei avere il suo consenso per subire l'ablazione dei testicoli per via chirurgica. So che lo si fa in Canada ed è senz'appello. Ad ogni modo, alla mia età (63 anni) non ne soffrirei e impedirebbe le mie tendenze verso i bambini", ha scritto il pedofilo recidivo, in una lettera letta dal suo avvocato. 20-10-2009 11:11 ITALIA/Studio: la finanza islamica potrebbe ammontare a 4,5 miliardi di Euro Il potenziale sviluppo della finanza islamica in Italia e' tale che la raccolta potenziale, nel 2015, potrebbe essere di 4,5 miliardi di euro con una popolazione musulmana residente di circa 1,3 milioni di persone. E' quanto emerge da un'indagine dell'Area Research dei Banca Monte dei Paschi secondo la quale, con una popolazione musulmana residente in Europa in crescita e una progressiva integrazione di lavoratori e imprese nell'economia continentale, il fenomeno dell'Islamic Banking, si legge in una nota, si sta trasformando in un possibile strumento di spinta per il sistema finanziario. Proprio l'integrazione della popolazione musulmana nel tessuto socio-economico europeo e i sostenuti ritmi di crescita delle dimensioni del mercato finanziario islamico portano l'attenzione del mondo finanziario sul potenziale di sviluppo della finanza islamica, ossia quel complesso di pratiche e attivita' finanziarie (bancarie e non) che rispettano i dettami della legge islamica (Shari'a). Nonostante il mercato finanziario islamico - continua la nota - rappresenti soltanto l'1% delle attivita' finanziarie mondiali, il tasso di crescita degli assets e' pari al 10-15% annuo e negli ultimi cinque anni, i ricavi dell'Islamic retail banking sono cresciuti del 44% annuo circa. E in crescita sono anche i contratti finanziari islamici, oltre ai contratti di tipo retail, si sta sviluppando un'ampia varieta' di strumenti finanziari appositamente realizzati per conciliare i dettami della Shari'a: tra questi i Sukuku (certificati) che a fine 2008 hanno raggiunto un valore di 100 mld dollari. Dopo aver analizzato gli elementi che caratterizzano i contratti finanziari islamici, lo studio redatto dall'Area Research di Banca Monte dei Paschi analizza il fenomeno partendo dall'analisi demografica della popolazione musulmana in Europa per arrivare ad evidenziare le prospettive di sviluppo della finanza islamica in Italia. In Europa Occidentale esistono oltre 13 milioni di musulmani, di cui circa 830.000 unita' residenti in Italia. Gli immigrati musulmani rappresentano, spiega la nota, un segmento di mercato molto rilevante ed in continua espansione, servito per il momento da 26 Banche islamiche e Convenzionali (con filiali o islamic windows) presenti in Europa, di cui 19 si trovano nel Regno Unito e ancora nessuna in Italia. In particolare che in UK la prima banca ad operare interamente secondo i principi della Shari'a alla fine del 2008 (dopo 4 anni dall'apertura) conta piu' di 40.000 clienti e una raccolta di 153 mln di sterline. Proprio sulla base dei dati relativi alla crescita delle banche del Regno Unito lo studio effettua delle stime sul potenziale di crescita della finanza islamica in Italia. I clienti islamici secondo l'Istat potrebbero salire a 1,3 mln nel 2015: in caso di avvio di filiali islamiche o di islamic windows sarebbero in grado di generare per il sistema bancario italiano una raccolta potenziale di circa 4,5 mld nel 2015 e ricavi superiori a 150 mln. I numeri evidenziano, conclude la nota, l'esistenza di un potenziale sviluppo del mercato finanziario islamico in Italia, la cui diffusione pero' e' ancora ritardata da un contesto fiscale e regolamentare non ancora implementato. 20-10-2009 11:21 USA/Internet. Giovedì l'Autorità delle comunicazioni (Fcc) voterà la net neutrality La Federal Communications Commission (Fcc), l'agenzia federale che regola il settore telecomunicazioni negli Stati Uniti, giovedí voterà su una proposta per vietare ai gestori di servizi di connessione a banda larga di favorire o discriminare tra clienti nella distribuzione dei flussi di traffico. Si tratterebbe in pratica di realizzare la cosiddetta "net neutrality", un'idea molo popolare in ambienti democratici e per questo piú vicina a realizzarsi con l'attuale assetto politico di Washington. Al cuore di essa è garantire che gli utenti di Internet possano accedere a ogni sito Internet e ad ogni servizio online senza preferenza. Le compagnie telefoniche per esempio non potranno impedire ai loro abbonati di utilizzare servizi di chiamate telefoniche via Internet piú economici o di accedere ai siti video della concorrenza. La proposta, avanzata dal presidente dell'Fcc Julius Genachowski, ha incontrato la forte opposizione delle compagnie telefoniche, specialmente di quelle di maggiori dimensioni. Gestori come At&t, Verizon e Comcast sostengono che dopo aver investito miliardi di dollari nei loro network hanno ora il diritto di farne l'uso che vogliono. Anche molti repubblicani sono contrari e dicono che la neutralità scoraggerà le società a fare investimenti per migliorare le loro reti. Il piano di Genachowski richiede alla Fcc di adottare formalmente quattro principi, secondo i quali gli operatori di network devono consentire ai loro abbonati di accedere a tutti i tipi di contenuti, applicazioni , servizi e apparecchi, purch‚ consentiti dalla legge. Altri principi che si vorrebbero adottati sono quello di stabilire che i provider non possono discriminare contro certi tipi di contenuti o applicazioni, bloccandoli o mettendoli in coda nel traffico, e che i gestori debbano rendere pubbliche le loro pratiche di gestione dei network. Genachowski vorrebbe estendere questi principi anche alle reti senza fili. Il voto di giovedí sancirà l'inizio di una procedura in cui queste idee verranno elaborate e aperte ai commenti del pubblico. Un sistema di regole formali dovrebbe essere adottato entro la prossima estate. Considerati gli interessi in gioco e la diversità delle posizioni, è verosimile il coinvolgimento di tribunali e forse anche del Congresso. 20-10-2009 12:11 USA/Depressione: importanti scoperte per combatterla Depressione: per sconfiggerla occorre capire il funzionamento dei neurotrasmettitori cerebrali. E' quanto emerge dallo studio presentato in occasione del 39* Annual meeting of Society for Neuroscience dai ricercatori della Georgetown University Medical Center di Washington, negli Usa. La ricerca, condotta su un gruppo di topi, ha dimostrato che i neurotrasmettitori sono regolati da una famiglia di proteine, le sinucleine - in particolar modo dalla gamma-sinucleina -, connesse, a loro volta, con lo sviluppo dei disturbi depressivi. 'Il nostro studio - spiega Adam Oaks, ricercatore della Georgetown University - chiarisce il ruolo giocato dalla gamma-sinucleina nello sviluppo della depressione e potrebbe consentire di individuare nuovi bersagli terapeutici per la cura della malattia'. 20-10-2009 12:12 GERMANIA/Buoni risultati dalla prevenzione del cancro alla pelle L'anno scorso è stato avviato il programma di prevenzione del cancro alla pelle, e i dermatologi lo considerano un successo. Tramite lo screening sono stati individuati molti più tumori al primo stadio, rilevano gli specialisti della pelle riuniti a congresso, che precisano come quasi un quarto di uomini e donne s'ammalino di un tumore alla pelle nel corso della vita. Quest'anno, tra gli 8 milioni di analisi preventive eseguite, sono emersi in fase inziale o da asportare chirurgicamente duecentomila tumori maligni. Dal luglio 2008, le persone assistite dal sistema sanitario hanno la possibilità, dopo i 35 anni, di sottopporsi al test gratuito ogni due anni. Al programma partecipano il 90% dei dermatologi e il 50% dei medici generici. L'unico neo lamentato dagli specialisti è l'inadeguata preparazione dei medici generalisti. 20-10-2009 12:26 GERMANIA/Alla spiona Deutsche Bahn una multa milionaria Lo scandalo del furto di dati personali di Deutsche Bahn ha avuto un risvolto pesante per l'azienda ferroviaria. Secondo informazioni della Sueddeutsche Zeitung, il garante della tutela della riservatezza, Alexander Dix, le ha comminato una multa di 1,1 milioni di euro per violazione delle norme sulla privacy. Lo spionaggio mirava a scoprire sia eventuali infedeltà del personale nei confronti dell'azienda sia lo stato di salute dei collaboratori. Deutsche Bahn ha 14 giorni di tempo per fare ricorso contro la decisione del garante. 20-10-2009 12:55 FRANCIA/Demografia, i francesi continuano ad aumentare Qual è il segreto del "modello francese"? Da qualche anno, demografi, sociologi e responsabili politici stranieri s'interrogano sul caso francese: mentre l'Europa è toccata dal forte calo delle nascite, la Francia, nel 2008, con oltre due figli per donna fertile, è divenuta campione d'Europa di fecondità. François Héran, che sta per lasciare l'Istituto di studi demografici (INED), spiega a Le Monde il paradosso demografico nazionale. I due fattori essenziali sono: da un lato, le maternità tardive -in Francia è il secondo figlio che nasce dopo i 30 anni, non il primo e unico come altrove in Europa- che permettono alle francesi di colmare il ritardo dovuto agli studi e al lavoro; dall'altro, la fecondità fuori dal matrimonio-sempre nel 2008, il 52% dei neonati proveniva da coppie non sposate, sul modello scandinavo. 20-10-2009 14:43 ROMANIA/Maggioranza contraria alla legalizzazione delle droghe leggere La maggioranza dei rumeni è contraria alla legalizzazione delle "droghe leggere", secondo un sondaggio di eResearch Corp. Il 59 per cento degli intervistati si è detto contrario, mentre solo il 34 per cento è d'accordo. Il 22 settembre, il Comitato presidenziale per l'Analisi dei rischi demografici e sociali ha pubblicato un rapporto in cui raccomanda al Governo di modificare le leggi sulla droga anche attraverso lo scambio di siringhe e la depenalizzazione del consumo –ma non del traffico- di droga. La relazione recita: "L'abuso di droga deve essere scoraggiato, ma in modo diverso tra droghe leggere e droghe pesanti, in particolare quelle per via endovenosa come l'eroina, che provocano devastanti ripercussioni". Nello stesso documento, il Comitato presidenziale ha inoltre raccomandato la legalizzazione della prostituzione. 20-10-2009 15:50 U.E./Gravidanza. Alcool e tabacco, ma non cannabis, aumentano rischio psicosi nei figli Il consumo di tabacco e alcool durante la gravidanza è legato ad un aumento di sintomi psicotici negli adolescenti. Questo il risultato di uno studio longitudinale pubblicato a ottobre sul The British Journal of Psychiatry. I ricercatori della università di Bristol in Gran Bretagna hanno studiato il legame fra il consumo di tabacco, alcool e cannabis durante la gravidanza e il rischio di sviluppare sintomi psicotici nei figli. Sono state esaminate le abitudini di 6.300 madri di adolescenti. Circa il 12% di questi ultimi aveva manifestato qualche sintomo di psicosi. Gli studiosi scrivono: "La frequenza del consumo di tabacco durante la gravidanza è associata ad un maggiore rischio che i figli sviluppino sintomi psicotici sospetti o accertati. L'uso di alcool ha un rapporto non lineare con i sintomi psicotici: gli effetti sono stati riscontrati quasi esclusivamente nei figli di donne che hanno consumato almeno 21 unità (circa 15 bicchieri di vino) alla settimana. L'uso di cannabis durante la gravidanza non è associato ad alcun sintomo psicotico nella prole". 20-10-2009 18:06 ITALIA/Internet. I navigatori italiani, pochi e maschi Appena piu' della meta' degli italiani si collega a Internet (52,6%) e, di questi, la maggior parte sono uomini. I piu' affezionati al web in assoluto sono politici, giornalisti e docenti universitari, ma sono in buona posizione anche le piccole e medie imprese. A tracciare gli usi e i costumi degli italiani sul web e' la ricerca condotta dalla societa' Pragma per conto dell'Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Iit-Cnr), i cui risultati sono presentati a Roma. L'indagine si basa su oltre 2.000 interviste condotte fra popolazione, aziende e opinion leader (giornalisti, parlamentari, esponenti del mondo universitario e della cultura). Per il campione relativo alla popolazione, la penetrazione di Internet va meglio tra gli uomini e inoltre fra i piu' giovani e i piu' scolarizzati. Le aziende sono meglio collocate, con il 66,8% del campione che usa la Rete; la percentuale sale fino al 93% nelle imprese con piu' di cinque addetti, al Nord Italia e tra gli operatori del settore immobiliare. Benissimo gli opinion leader, il 98,7% dei quali si informa e scambia informazioni sul web quotidianamente. Secondo l'indagine, inoltre, il dominio web piu' noto sarebbe '.it', la cui conoscenza globale supera il 99% degli utenti del web in Italia. Bene anche il '.com', conosciuto dall'87,3% delle aziende. Non ha ancora sfondato, infine, la posta elettronica personalizzata: la possiede solo la meta' delle imprese e appena l'1,4% dei cittadini. ------------------------------------------COMUNICATI 14-10-2009 12:51 'Due Hub, un unico obiettivo: far crescere il Paese'. A spese del contribuente. 'Vedere cammello, dare moneta' Primo Mastrantoni, segretario Aduc "Due Hub, un unico obiettivo: far crescere il Paese". E' il titolo del convegno che si svolge oggi a villa Madama organizzato da Adr e Sea, le due principali societa' di gestione aeroportuale italiane per presentare i rispettivi piani di sviluppo e di investimenti a medio e lungo termine. Che tradotto significa maggiori oneri per l'utente. Tariffe che aumenteranno di 3 euro, che si aggiungeranno all'aumento a favore di Alitalia (*), per gli aeroporti con traffico superiore ai 10 milioni di passeggeri, cioe' Fiumicino e Malpensa. All'incontro partecipera' il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, che e' anche il padrone di casa e che, vogliamo ricordare, aveva promesso di non mettere le mani nelle tasche dei contribuenti. Fare due hub, inoltre, risponde alla logica del campanile e non a criteri di razionalita', efficienza ed efficacia. I fatti lo dimostrano. Ad esempio, per il ritardo nella consegna dei bagagli. "Ad Agosto il Leonardo da Vinci (Fiumicino) si e' classificato in testa alla classifica dei peggiori aeroporti europei", ha dichiarato ieri Jacques Bressier, capo scalo Air France in Italia, alla commissione Trasporti della Camera. Al sesto posto Malpensa. Le giustificazioni sono sempre le stesse: mancano i soldi per rendere efficiente il servizio. Noi siamo dell'idea che prima di dare moneta occorre vedere il cammello. 14-10-2009 15:31 Canone Rai. Finti marziani dirigono la tv di Stato. Rai e Governo non vogliono combattere l'evasione del canone/imposta! Vincenzo Donvito, presidente Aduc Sembra che il presidente della Rai, Paolo Garimberti, e il viceministro alle Comunicazioni, Paolo Romani, siano dei marziani messi a dirigere la tv di Stato. Marziani che conoscono l'Italia solo attraverso le trasmissioni della medesima tv e di quelle private e, di conseguenza, fanno proposte e si muovono nel delicato compito di amministrare l'informazione pubblica radiotelevisiva. Dimostrazione -se ancora ce ne fosse bisogno- l'ennesima richiesta del presidente Garimberti al Governo perche' lo stesso sia meglio operativo nella lotta all'evasione del canone. E la risposta del Governo e' subito arrivata ma... come se fosse un'eco: il viceministro Romani "un'evasione al 27-30% non e' tollerabile" (*). E poi? Non e' dato sapere. Entrambi, in un convegno a Roma sul passaggio dall'analogico al digitale, con queste loro richieste e "risposte" hanno continuato nell'eterno gioco del parlarsi addosso e sembrando marziani. Ma, visto che si tratta di reiterazione di scene gia' viste, possiamo dire che si tratti di finti marziani, che recitano per dimostrare di essere tali e -sport italico molto noto in tutti i casi di problemi- scaricare la responsabilita' sull'altro o sul tutto, e quindi nessuno. Caro Garimberti e caro Romani, diciamocele chiare le cose: voi non volete combattere l'evasione del canone/imposta. Come fare lo avete davanti a voi, ma non lo fate altrimenti vi salterebbe il sistema di intreccio di poteri e di corporazioni che alimenta il sistema pubblico di informazione e le prebende dispensate a 360 gradi che lo mantengono, voi due compresi! Vediamo come stanno le cose. Visto che la Rai, per concessione dello Stato, in prima persona invia a casa delle persone fisiche letterine in cui dice che il canone/imposta va pagato anche per il possesso di un computer, perche' tali missive non vengono inviate anche alle aziende, che sicuramente hanno un computer e che abbiamo stimato non pagano canone/imposta per oltre un miliardo di euro? Un "piccolo" accorgimento che renderebbe insulsa la percentuale che viene stimata come evasa dalle persone fisiche. Ma voi non lo fate perche' sapete solo fare la voce grossa coi presunti deboli, mentre non volete avere voce coi grandi, che' se questi ultimi si arrabbiano e vi fanno causa, ci sta anche che la vincano. Ma voi preferite avere a che fare con la piccola persona fisica che ha cambiato residenza e che solo per questo e' raggiunta da lettere maleducate e calunniose che lo accusano, solo per presunzione di possesso di una tv, di evadere il fisco; persone che difficilmente faranno causa alla Rai dovendo anche, per leggi ad hoc in deroga alle leggi abituali, procedere in giudizio a Torino. E siccome noi siamo cittadini scrupolosi, abbiamo anche pensato che non vi rendevate conto di questi vostri errori e abbiamo cercato di ricordarvelo con piu' modi, anche con denunce giudiziarie e interrogazioni parlamentari. Denunce che rimangono li' e interrogazioni a cui non rispondete oppure, come ha fatto il viceministro Romani sulla questione del computer/canone, rispondendo qualcosa tipo "eh si', qualcosa non torna, dobbiamo fare qualcosa"... e sono anni che aspettiamo. Per finire, un invito. Non vi lamentate delle campagne dei quotidiani "Libero" e "Il Giornale" per l'abolizione del canone, perche' sono solo strumentali e lo dimostra il fatto che dopo il fuoco di alcune settimane fa oggi non ne parlano piu' e non ci sono iniziative per continuare i tuoni che avevano annunciato. Tranquilli, sono solo iniziative per buttare fuori dalla Rai qualcuno a loro non gradito e, nella spartizione delle poltrone e del potere, far contare di piu' i loro padroni che sono anche quelli che ci governano. Qui tutte le nostre iniziative abolizioniste 15-10-2009 12:28 Telefonia. Call center selvaggio. Il Parlamento prepara un nuovo regalo ai fuorilegge Domenico Murrone Il Parlamento sta preparando un regalo ai call center. Meglio lo sta prorogando, a quei soggetti che telefonano senza consenso in milioni di case, che per anni hanno utilizzato banche dati illegali (sono stati trovati i dettagli su 15 milioni di ignare famiglie). Le societa' che commerciano in banche dati, insieme a gestori telefonici, pay tv, aziende di servizi, ecc., potranno continuare ad agire in barba al diritto alla privacy. Un anno fa il Garante della privacy puntò i piedi (dopo anni e anni di inutili avvertimenti), minacciando finalmente provvedimenti da codice penale. Intervenne il Parlamento che lanciò un salvagente, dando la possibilita' di infrangere la legge fino a dicembre 2009. In prossimita' della scadenza, ecco spuntare un emendamento –ad un provvedimento legislativo che nulla ha a che fare con la privacy- che modifica sostanzialmente la normativa: saranno i cittadini che non vogliono essere disturbati a doversi attivare ed iscriversi in un apposito registro, oggi accade il contrario. Ma e' nella coda dell'emendamento che si nasconde il grande regalo. … le parole "sino al 31 dicembre 2009" sono sostituite con le parole: "sino ai due mesi successivi all'istituzione del registro …". Cioe', le banche dati lillegittime potranno essere usate finche' non sara' istituito il nuovo registro. Nuovo registro che, se passasse questo emendamento, potrebbe anche non essere mai istituito, o potrebbe giungere dopo anni e anni di dibattiti su come strutturarlo, sulle procedure, ecc.. Il fare del Parlamento, nello specifico l'emendamento e' stato presentato in commissione Affari costituzionali dal senatore Lucio Malan, e' come minimo poco trasparente, e non e' la prima volta. Un comportamento molto grave che da una parte fa un regalo alle societa' che gestiscono call center o banche dati e ai loro committenti (in primis i gestori telefonici), dall'altro espone milioni di persone alle loro vessazioni (continue telefonate, attivazione di contratti senza consenso). Una situazione che genera insicurezza soprattutto nelle persone anziane, che si sentono violentate nella loro intimita' domestica. Ci opporremo in ogni modo a questo velenoso regalo. per aiutare i vecchietti d'Italia (e non solo), quelli che la politica si propone di difendere da immigrati e zingari, mentre si fa complice delle malefatte ai loro danni delle grosse societa' in doppiopetto. 15-10-2009 12:43 Il presidente della Regione Toscana si fa pubblicita' elettorale sul sito del Corriere della Sera a spese dei contribuenti? Denuncia alla Corte dei Conti Il presidente della Regione Toscana Claudio Martini non ha pudore. Con le elezioni regionali alle porte, e quindi la fine del suo mandato, ha pensato bene di spendere i soldi dei cittadini per pubblicizzare se stesso sul sito del Corriere della Sera (vedi foto). Aprendo il sito del Corriere, centrale e sopra la prima notizia, da ieri appare un banner della Regione Toscana che recita: "Appello per la difesa della Costituzione". Cliccandoci si viene mandati ad un articolo pubblicato sul sito della Regione Toscana, e quindi al sito personale di Martini, al fine di sottoscrivere questo suo appello. Anche se non ci fosse il forte sospetto che Martini si stia posizionando per futuri incarichi o ruoli nel suo partito o altrove, questa iniziativa sarebbe comunque inopportuna, perche' entra in un dibattito che non riguarda direttamente il ruolo e la funzione del presidente di una Regione. Certamente egli e' libero di manifestare il suo pensiero su un dibattito politico nazionale e promuovere iniziative anche autopromozionali. Ma farlo a spese dei contribuenti, acquistando uno spazio pubblicitario cosi' privilegiato (e quindi quanto costoso?) sul sito di uno dei quotidiani piu' letti in Italia e' semplicemente inaccettabile. Per questo, abbiamo incaricato i nostri legali di predisporre un esposto denuncia alla procura della Corte dei Conti affinche' accerti se vi sia un sperpero di denaro pubblico e quindi un danno ai contribuenti. 15-10-2009 12:59 Olimpiadi nel 2020? Si pensi al Giubileo del 2025! Alemanno ci pensi Primo Mastrantoni, segretario Aduc Roma si lancia per ospitare le Olimpiadi del 2020. Tutti d'accordo. Gia' sembra siano stati dimenticati problemi dei Mondiali di nuoto 2009, terminati poche settimane fa e che ha visto porre sotto sequestro ben 11 impianti sportivi, quasi tutti. Dimenticati i Mondiali di calcio del 1990 con analoghi problemi e strascichi giudiziari. Nel frattempo, oltre a Venezia, si candida anche Palermo e fra poco anche qualche altra citta' rivendichera' il diritto di ospitare le gare olimpiche. Insomma, sparpagliati all'assalto dell'evento. Si dimentica, pero', un appuntamento gia' fissato: il Giubileo del 2025. Non se ne ricorda nessuno? Perche' non ci pensiamo fin d'ora, cosi' si ha tempo di programmare investimenti e opere? O vogliamo ripetere l'esperienza negativa del Giubileo del 2000? Sollecitiamo il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, a riflettere. L'appuntamento per il Giubileo 2025 c'e' gia', quello per le Olimpiadi del 2020, no. Non sarebbe il caso di predisporsi all'evento con congruo (si fa per dire, visti i tempi burocratici) anticipo? 15-10-2009 15:40 Aduc-Osservatorio Lecce. Zone a traffico limitato: dal Comune un impegno troppo debole Alessandro Gallucci, delegato Aduc di Lecce Nello scorso mese di luglio, dando seguito a molte segnalazioni giunte al nostro sportello, avevamo chiesto all’amministrazione comunale di Lecce un maggiore impegno nel far rispettare le zone a traffico limitato. In particolare, i cittadini ci segnalavano che nelle immediate vicinanze di Piazza Sant'Oronzo la situazione era divenuta insostenibile. Il continuo passaggio delle autovetture, infatti, comportava un grosso e costante pericolo per la sicurezza dei pedoni. Ad oggi poco o nulla e' cambiato Della situazione si e' interessato anche l’on. Antonio Rotundo, capogruppo dell’opposizione nel consiglio comunale, che ringraziamo per la sensibilita' dimostrata nell’investire le autorita' cittadine di una problema particolarmente sentito dalla cittadinanza. All'interrogazione del consigliere comunale sulle vicende e' seguita la risposta del Sindaco fondata, sostanzialmente, su quanto detto dal comandante della Polizia Municipale. Secondo il dirigente il problema "sara' certamente ridimensionato con l’entrata in funzione delle telecamere di controllo site ai varchi della zona a traffico limitato". In ogni caso, il comandante rassicura che la Polizia Municipale e' presente sul territorio fino alle ore 01,00. Va sgombrato il campo da ogni dubbio: il principale problema e' rappresentato dall’incivilta' diffusa di chi, nonostante i divieti, si ostina a transitare nelle zone a traffico limitato. Tuttavia, pur non mettendo in dubbio l’azione della polizia locale, siamo portati a credere che il suo impegno e' concentrato in zone della citta' diverse da quelle limitrofe a Piazza Sant'Oronzo, ormai terra di conquista per gli automobilisti. In quest'area la polizia interviene solo se sollecitata. L’entrata in vigore delle telecamere, inoltre, dovrebbe essere il momento per una risoluzione definitiva della questione laddove accompagnata da un'attenta opera di prevenzione e di educazione dell'automobilista. Probabilmente, pero', visto che fin da ora si pensa solo ad un ridimensionamento del problema, si trattera' dell'ennesimo strumento utile solo a far cassa. Vigileremo per continuare a stimolare l’amministrazione comunale affinche' si adoperi a trovare una soluzione definitiva alla vicenda. 15-10-2009 16:17 Class Action della Pa. Perche' non si chiamano le cose col loro nome? L'inganno del ministro Brunetta e del Governo... Vincenzo Donvito Il ministro Renato Brunetta in pompa magna ha annunciato che sta per essere varata la class action sulle disfunzioni della Pubblica Amministrazione, attiva dal prossimo 1 gennaio. Nessuna novita', si tratti di un castello normativo gia' diffuso e conosciuto nei mesi scorsi e su cui avevamo gia' evidenziato che si trattava di una bufala (*). Ora viene rilanciata come se fosse chissa' quale novita' ma, come si diceva alcuni anni fa "che c'entra il culo con le 40 ore", cioe' perche' chiamare class action una sorta di ufficio ripristino disfunzioni della Pa? Perche' usare il nome della azione giudiziaria collettiva per contraddistinguere qualcosa che di giudiziario non ha nulla perche' si parte gia' dal presupposto che chi ha ricevuto un danno, avutane ragione, non avra' nessun risarcimento? Roba da Paese da socialismo reale dove, per il bene dello Stato padre/madre/sorella/fratello/zio/zia/nonno/nonna, tutti i cittadini si devono prostrare ed essere felici che sia tornato a funzionare come di dovere: gli individui -portatori di interessi propri economici e sociali- per il Governo non esistono, ma esiste e va protetto il cittadino collettivo che dovrebbe essere in noi. Mah! Questo e' solo il preambolo alla class action che, sempre dal prossimo 1 gennaio, dicono che dovrebbe essere attiva per avere i veri e propri risarcimenti... ma solo da quei cattivoni dei privati che, come dice il nostro Governo "e' giusto che paghino", loro! Alla prossima schifezza, facendo molta attenzione che non ci faremo prendere in giro e faremo di tutto per evitare che questi ministri e questo Governo continuino nell'opera di stravolgimento del significato delle parole, italiane ed inglesi nel nostro caso. Qui il nostro ddl sulla class action presentato dalla sen. Donatella Poretti, nella scorsa e nell'attuale legislatura 16-10-2009 11:14 Canone Rai. Sondaggi di Berlusconi: 50% non paghera'! Lo statista provveda Vincenzo Donvito Il presidente del Consiglio dei ministri, Silvio Berlusconi, ha fatto sapere di aver commissionato un sondaggio da cui risulterebbe che, dall'attuale 30% di evasione del canone Rai, visto come si comporta la tv di Stato nei suoi confronti, la percentuale passera' al 50 (*). Noi non abbiamo un sondaggio specifico da presentare al nostro capo del Governo, ma possiamo dirgli che in passato varie indagini di mercato hanno fatto sapere che oltre il 90% degli italiani -evasori fiscali o meno del canone/imposta- ritengono questa tassa tra le piu' odiate. Detto questo, visto che i quotidiani piu' vicini al presidente Berlusconi -Il Giornale e Libero- alcune settimane fa erano partiti in quarta per una campagna di disobbedienza civile (anche se poi se ne sono dimenticati) che dicono stia mietendo successi... e' il caso che lo Statista provveda! Cioe' prenda una decisione che, indipendentemente dai motivi che la ispirano, sarebbe da vero uomo di Stato che interpreta i desideri, l'umore e le necessita' dei propri amministrati: abolisca il canone!! Signor Presidente, agisca prima che riparta l'angosciosa e frustante campagna per il rinnovo, dove la Rai regala ricchi premi e cotillon a chi paga un'imposta. Tanto di guadagnato per il Paese, per lei come presidente e per il Fisco che dovra' inventarsi un altro sistema di erogazione per il sistema pubblico radiotelevisivo, senza essere odiato e preso per i fondelli da tutti spacciando per canone o abbonamento una mera imposta e senza dover anche costringere la Corte Costituzionale e le varie Autorita' a salire sugli specchi per giustificarlo. Questo per cominciare. Poi, per continuare, visto che lei, signor Presidente, e' attento al consenso e al voto degli italiani, dia corpo a cio' che gli italiani hanno gia' chiesto con un referendum alcuni anni fa: privatizzi la Rai! La immetta sul mercato, faccia entrare una marea di soldi allo Stato e faccia piazza pulita del duopolio tra le sue tv e quelle di Stato. Tutti finiranno di accusarla di interesse privato in questioni pubbliche e lei ne guadagnera' come persona pubblica e privata. Fantapolitica? Mah..... 16-10-2009 12:38 Broccoli antitumore Primo Mastrantoni Che broccoli, cavolfiori e cavolini di Bruxelles abbiano proprieta' anticancerogene, per i tumori all'intestino, e' cosa nota e confermata da due studi dell'Istituto britannico per l'alimentazione e dalla Universita' John Hopkins di Baltimora (Usa). Questi studi rilevano che il consumo di un chilogrammo a settimana dei suddetti prodotti diminuisce del 50% il rischio di tumore all'intestino. Ma la novita' e' che la assunzione di germogli di broccoli protegge dal cancro al seno. I germogli contengono, in misura 100 volte superiore alla pianta matura, isotiocianato (estero dell'acido isotiocianico), dal caratteristico odore di senape, che ha una azione "disintossicante" delle cellule. L'esperimento e' stato fatto sui ratti, trattati con l'estratto di germogli. Ma anche la pianta matura dei broccoli, contenente indolo-3carbinolo, ha effetti inibitori del cancro al seno. Una attivita' e informativa consentirebbe ai consumatori di indirizzare le proprie scelte alimentari verso questi prodotti, che, oltretutto, sono ampiamente diffusi nel nostro Paese. 17-10-2009 11:40 Class Action. Partono i siluri delle corporazioni. La Confindustria Vincenzo Donvito Dopo la finta class action sulla Pubblica Amministrazione di cui -per fortuna- il ministro Renato Brunetta ha corretto un po' il tiro specificando che non si tratta di class action, sul fronte di quella che presumibilmente sara' la vera azione collettiva che dovrebbe entrare in vigore il prossimo gennaio, cominciano a partire i siluri delle corporazioni. Oggi e' il caso della Confindustria che, con una circolare dell'Area Affari legislativi (19244 del 16 ottobre) fa sapere che sarebbe meglio non consentire questo tipo di azione giudiziaria contro le societa' che hanno emesso titoli: i risparmiatori con questi acquisti poi andati male, sono parte delle societa' stesse e sarebbe assurdo che facessero causa a se stessi. Ovviamente -dice Confindustria- questi risparmiatori si possono tutelare coi canali tradizionali (non class action) della giustizia. Una logica che, per esempio, non avrebbe consentito di fare le class action contro Cirio e Parmalat: chi, se non i risparmiatori che hanno acquistato bond e azioni, sarebbero stati altrimenti i danneggiati? Comunque, ognuno fa la sua parte e porta la Giustizia verso questa propria parte. Non e' un metodo nuovo ma e' il metodo "principe" diffuso nel nostro Paese: si fanno le norme, si affermano i principi ma nell'esecutivita' degli stessi -sempre e comunque in virtu' di altri "nobili" principi di parte- le norme diventano inapplicabili perche' si e' dato ascolto e credito agli interessi di specifici settori. E' il potere delle corporazioni che prevale sempre su quello degli interessi collettivi. Esempi ce ne sarebbero a iosa, perche' e' l'humus del nostro sistema socio-economico e il motivo per cui nel nostro Paese non funziona quasi nulla o, quando funziona, e' difficile fruirne: sanita', telefonia, trasporti pubblici, pubblica amministrazione, etc.. tutti servizi concepiti e organizzati in funzione di chi ci lavora e non degli utenti degli stessi, concepiti solo come fruitori finali e non soggetti principali intorno ai quali modellare il servizio. Auspichiamo che il legislatore non dia ascolto a Confindustria... sempre ammesso che la class action (o qualcosa che possa essere chiamata tale) entri in funzione il prossimo gennaio. 17-10-2009 12:30 Todomondo dichiarata fallita. Come chiedere l'immissione al passivo Il tribunale di Genova, con sentenza n. 74/ dell'1.10.09, ha dichiarato il fallimento della Todomondo S.p.A. Coloro che hanno acquistato pacchetti viaggio o anche solo biglietti aerei senza poterne usufruire questa estate, possono ora chiedere l'ammissione al passivo. Basta una raccomandata a/r con una semplice richiesta di iscrizione nella lista dei creditori, allegando in copia il contratto, le ricevute dei pagamenti e la messa in mora con cui si e' chiesto il rimborso. L'indirizzo è il seguente: Cancelleria fallimentare del Tribunale di Genova Palazzo di Giustizia - piano 10, stanza 36 Piazza Portoria 1 - 16121 Genova I dati di riferimento da inserire nella domanda sono: - Procedimento: Todomondo S.p.a. n. 79/09 - Giudice delegato: Dottor Vincenzo Basoli - Curatore fallimentare: Dottor Franco Garibotti. La domanda deve essere fatta entro il 1 gennaio 2010, e la si può fare da sé eleggendo il proprio domicilio presso la cancelleria del tribunale di Genova, scavalcando soprattutto alcune iniziative che circolano in materia, che per assistere con il supporto di un legale, chiedono soldi: in questo momento gli avvocati, per i possessori di biglietti, non servono a niente. Le informazioni che riguarderanno i singoli saranno disponibili presso la cancelleria, a cui potrebbe bastare una telefonata per sapere se ci sono delle novita’ - anche se sconsigliamo di farlo per non intralciare il lavoro del tribunale. Sarà nostra cura tenerci in contatto col tribunale per dare i dovuti aggiornamenti. Ma e’ bene non crearsi illusioni: in un eventuale pagamento dei debiti, gli ultimi che saranno onorati sono sicuramente quelli relativi ai biglietti e ai buoni di viaggio. Inoltre i tempi saranno molto lunghi. Qui il modulo e le istruzioni su come procedere 19-10-2009 09:59 Aduc - Osservatorio Lecce. Multe sepolte e avvisi bonari. Come difendersi Alessandro Gallucci Ci sono giunte segnalazioni su un avviso bonario di pagamento che il Comune di Gallipoli (in provincia di Lecce) sta inviando a tantissimi cittadini. Si tratta di una comunicazione inviata per posta ordinaria che sollecita il pagamento di sanzioni per violazione di disposizioni del codice della strada. Nell’avviso si indicano tutte le informazioni necessarie per risalire alla infrazione contestata, nonché l’importo da versare, intimando il pagamento entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento dello stesso. Il tutto, naturalmente, corredato di bollettino, importo, numero di conto corrente e causale: impossibile sbagliare! Nulla di particolare, verrebbe da pensare. Purtroppo quando c’è di mezzo l’amministrazione pubblica non è così! Molte delle segnalazioni che ci sono giunte, infatti, riguardano sanzioni inesigibili perché non contestate in tempo debito, perché i ricorsi pendenti erano stati accolti e via dicendo. L’amministrazione comunale ha risposto che in diverse circostanze si tratta di procedimenti per i quali non è stata avvisata. Certo risulta difficile credere a questa versione in quei casi in cui gli utenti hanno presentato ricorso al Prefetto tramite il comando della Polizia municipale. In tutto questo marasma il cittadino, come al solito, rischia di perdersi. Che cosa fare? Per coloro che devono, effettivamente, ancora versare quella somma quella offerta con questo avviso é una buona opportunità per evitare gli aggravi dovuti all’iscrizione a ruolo dell’importo dovuto. Per chi, invece, è in regola perché gli è stato accolto il ricorso, o per altre ragioni, le alternative sono due: ignorare la lettera (un avviso inviato per posta prioritaria non dà certezza della sua ricezione) oppure, dando seguito alla richiesta del Comune, rispondere con raccomandata A/R allegando gli estremi dei versamenti o del ricorso e spiegando perché non si è tenuti a pagare. Il tutto diffidando l’amministrazione comunale dall’intraprendere inutili azioni esecutive, pena la richiesta dei danni. Un’ultima annotazione: alla specificazione pignolesca delle modalità di pagamento, fatta dal comando della polizia municipale, corrisponde un’indicazione solamente generica delle modalità di segnalazione della regolarità della propria posizione. Giusto per intendersi: sugli avvisi non è indicato l’indirizzo della Polizia Municipale di Gallipoli (via Pavia n. 1, 73014 Gallipoli) né, quantomeno, la sede della casa comunale! Qui l'avviso 19-10-2009 11:31 Associazioni consumatori. Vogliono relegarle nella riserva indiana Primo Mastrantoni Si e' conclusa a Bari la X Sessione programmatica Stato-Regioni-Consiglio nazionale utenti e consumatori con un documento che delinea le forme organizzative delle associazioni. In pratica si relega le associazioni di utenti e consumatori nella riserva indiana (1). Nella riserva, ovviamente, verranno forniti alcolici, coperte e cibo per la sopravvivenza. Il modello di associazioni che viene proposto e' quello del patronato. Abbiamo avuto il patronato dei pensionati, poi dei contribuenti, con relativi finanziamenti, ora si propone quello dei consumatori. Siamo alla questua. Di "politica" per l'affermazione dei diritti degli utenti e consumatori non se ne parla proprio. Nel documento viene tracciata una struttura associativa che ricalca quella dei sindacati, dai quali hanno origine alcune associazioni di consumatori, che a nostro parere sono in evidente conflitto di interessi. La storia dell'Alitalia e' stata in questo caso emblematica: una chiara incapacita' sindacale di rappresentare gli interessi degli stessi lavoratori e una rivendicazione corporativa e' stato il segno distintivo di tutta la vicenda che si e' conclusa con 10mila "esuberi" e 3.200 miliardi di euro a carico del cittadino contribuente. Danni all'utente, quindi, per sostenere, senza successo, una nicchia corporativa. Esempi ce ne sarebbero a iosa, perche' e' l'humus del nostro sistema e il motivo per cui nel nostro Paese non funziona quasi nulla o, quando funziona, e' difficile fruirne: sanita', telefonia, trasporti pubblici, pubblica amministrazione, etc., tutti servizi concepiti e organizzati in funzione di chi ci lavora e non degli utenti degli stessi, concepiti solo come fruitori finali e non soggetti principali intorno ai quali modellare il servizio. Occorre, quindi, scegliere da che parte stare e, soprattutto, occorre non farsi relegare a ruota di scorta. Meno male che il fronte associativo non e' stato unanime e dissensi e valutazioni negative sono emerse nel corso del dibattito e nelle votazioni finali. Si veda il documento 19-10-2009 14:02 Appello Presidente Regione Toscana a difesa della Costituzione? Costo per il contribuente: 1,5 Euro a firma Il presidente della Regione Toscana, Claudio Martini, esulta per aver raccolto 4mila firme al suo "appello in difesa della Costituzione". Ma il risultato è quantomeno deludente, se non ridicolo. Come abbiamo già denunciato giorni fa, Martini ha pensato bene di acquistare, con i soldi della Regione Toscana e quindi dei cittadini, uno spazio pubblicitario sul sito del Corriere della Sera. Un appello che, entrando nella polemica sulla bocciatura da parte della Corte Costituzionale del lodo Alfano, non ha niente a che fare con le funzioni del suo Ufficio. A pochi mesi dalla scadenza del suo mandato, e con le elezioni regionali alle porte, l' "appello" di Martini ha chiaramente il sapore di una iniziativa auto promozionale che esula dalle esigenze dei toscani. Ma anche se l'iniziativa fosse utile ai cittadini della Toscana, e non solo al suo presidente, il risultato di questa raccolta firme sarebbe davvero risibile. Il sito del Corriere della Sera è visitato da più di 300mila lettori al giorno. Quindi su oltre un milione di lettori che hanno visto lo spazio pubblicitario per i quattro giorni in cui è apparso sul sito del Corriere, solo 4mila hanno firmato l'"appello" di Martini. Se si considera che il costo di questa inserzione pubblicitaria è stato di circa 6.000 Euro, si giunge a questa triste conclusione: ogni firma raccolta da Martini è costata al contribuente 1,50 Euro. Ne valeva davvero la pena? La domanda, ovviamente, è rivolta ai contribuenti. E alla Corte dei Conti, alla quale abbiamo inviato una denuncia per danno erariale. 20-10-2009 11:05 Tassa rifiuti. Il Governo non rimborsa e continuera' a far pagare l'Iva dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale. Scrivi alla responsabile sen. Bonfrisco Vincenzo Donvito Lo scorso 24 luglio la Corte Costituzionale ha stabilito che, in materia tassa dei rifiuti, sia Tarsu che Tia non devono essere soggette ad Iva, perche' non rappresentano un servizio dovuto a contratto ma una tassa che, di per se', non si qualifica mai come corrispettivo di un servizio (*). Si tratta di non pochi milioni di euro che l'Erario dovrebbe restituire ai contribuenti con una retroattivita' di cinque anni. Che il nostro sistema fiscale non fosse amico dei contribuenti non e' una novita', percio' abbiamo subito messo in guardia da un probabile colpo di spugna, che puntualmente e' arrivato. Ci ha pensato la sen. Anna Cinzia Bonfrisco (Pdl) con un emendamento al disegno di legge di conversione del dl 135/2009, attualmente in discussione alla commissione Bilancio del Senato. La nostra senatrice, per legittimare l'addebito non conforme alla Costituzione, ha rispolverato un regio decreto del 1937, che istituiva l'Eca, un tributo locale ante litteram (1). Una foglia di fico che, se approvata, farebbe della Costituzione carta straccia, con un ulteriore paradosso, che penalizza gli utenti non professionali, per i quali l'Iva e' un costo, a differenza delle aziende che invece la 'scaricano'. Gia' l'emendamento e' una beffa in se' perche' e' concepito per eludere una sentenza della Corte Costituzionale... ma non basta: al suo interno ci sono i contribuenti di serie A (aziende) e quelli di serie B (Famiglie/consumatori). Faremo il "diavolo a quattro" per non far passare questo emendamento. Intanto mettiamo una foto della senatrice Anna Cinzia Bonfrisco, che' tutti conoscano il suo volto. E invitiamo a mandare messaggi al suo indirizzo di posta elettronica, che' si ravveda di questa pessima veste che ha deciso di indossare: sen. Anna Cinzia Bonfrisco: [email protected] Qui la sua pagina istituzionale nel sito del Senato (1) un'addizionale per la costituzione di un fondo ad integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza da applicarsi alle imposte, tasse e contributi comunali e provinciali riscuotibili per ruolo. Una gabella che, soppressi questi enti comunali di assistenza, era andata direttamente allo Stato che, con una nuova legge, dal 1996 la rigiro' ai Comuni. Cosa ha pensato la sen. Bonfrisco? Se la Tia e' un tributo deve anch'essa deve essere soggetta a questa addizionale. Questi anni non e' stata pagata... pazienza! Ma da ora e' del 10%, proprio il medesimo importo percentuale dell'Iva che la Corte Costituzionale ha detto che non deve essere pagato e che i Comuni per ora, imperterriti, continuano a far pagare. Ecco quindi una compensazione automatica tra i due tributi, inclusi quei cinque anni che, non prescritti, avrebbero dovuto essere restituiti ai consumatori: cioe' la compensazione e' retroattiva!! Ma come fare coi soggetti non consumatori, cioe' quelli che con partita Iva hanno gia' scaricato questa percentuale? Per loro niente, tutto come prima. Il ragionamento: siccome hanno gia' scaricato, non hanno interesse a chiedere un rimborso. Il problema, per la senatrice, e' il rimborso alle famiglie. Per cui anche se un'addizionale si dovrebbe pagare e basta e non essere scaricata, se un'azienda lo ha fatto, e non avrebbe potuto fare altrimenti perche' era Iva... pazienza: "chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato scurdammoce 'o passato". Quindi le famiglie/consumatori si pagano questo 10% anche per gli ultimi cinque anni e le aziende no. Siamo tutti uguali di fronte alla legge? No! Chi paga? Il solito ultimo anello, la famiglia/consumatori. 20-10-2009 12:20 Liberta' di stampa. L'Italia superata da Giamaica e Trinidad Tobago Primo Mastrantoni Reporter senza Frontiere ha pubblicato oggi la classifica mondiale della liberta' di stampa. Su 175 Paesi esaminati l'Italia si colloca al 49mo posto dopo Giamaica (23mo), Ghana (27mo), Trinidad e Tobago (28mo), Mali (30mo). Per non parlare dei Paesi europei da poco entrati nella novero di quelli democratici, quali l'Estonia che si colloca nel gruppo delle prime in classifica (6), della Lituania (10), della Lettonia (13). Ai primi tre posti in classifica rispettivamente Danimarca, Finlandia e Irlanda. Certo, peggio di noi ci sono (questo non ci consola) la Corea del Nord (174), l'Iran (172), la Birmania (171), Cuba (170), la Cina (168), il Vietnam (166) e l'Arabia Saudita (163), ultima l'Eritrea. L'informazione langue, al massimo ci vengono fornite notizie. Insomma, quanto a liberta' di stampa siamo messi male: i conflitti di interessi sono diffusi e un editore puro praticamente non esiste. Eppure si parla tanto di libera informazione e degli addetti che sarebbero affrancati dagli obblighi di appartenenza. Della serie: prima di dormire abbiamo bisogno di qualcuno che ci racconti le favole. 20-10-2009 12:54 Privacy. Il Partito Democratico non violi quella dei propri iscritti. Segnalazione al Garante Pietro Yates Moretti Nel tentativo di individuare e espellere i soggetti legati alla criminalità organizzata, il Partito Democratico sta per violare i diritti di tutti i suoi iscritti campani. Il commissario straordinario del Pd a Napoli, Enrico Morando, in una intervista al Corriere della Sera, ha detto: "credo che si debbano verificare le tessere in tutte le zone a rischio criminalita' organizzata. Portando agli inquirenti gli elenchi degli iscritti, rendendoli pubblici, dando loro la massima diffusione… serve un rapporto strettissimo con gli inquirenti, anche informale". Non puo' essere sottovalutata la gravità di questa affermazione. Chi si iscrive al Partito Democratico non offre il proprio consenso, solo perche' abita in Campania, a divulgare urbi et orbi i propri dati anagrafici e opinioni politiche, né tantomeno ad essere oggetto di indagini piu' o meno formali dello Stato. I dati sugli iscritti raccolti attraverso il tesseramento hanno natura di dato personale e sensibile: oltre ai dati anagrafici, infatti, si divulgherebbero anche le opinioni politiche e possibilmente le intenzioni di voto di migliaia di persone. Per questo, l'ordinamento giuridico italiano e comunitario vieta la divulgazione senza il consenso dell'interessato o senza un provvedimento giudiziario ad hoc. Lo Statuto del PD, che viene sottoscritto al momento del tesseramento, non comporta la rinuncia alla propria riservatezza. E se anche il PD avesse ricevuto una richiesta in tal senso da parte dell'autorità giudiziaria, si dovrebbe opporre e difendere la riservatezza dei propri iscritti. Sarebbe infatti ingiustificato, e quindi da impugnare, qualsiasi provvedimento che pretendesse la divulgazione non già dei dati relativi a specifici soggetti indagati, ma di tutti gli iscritti solo perche' campani. Per questo, abbiamo incaricato i nostri legali di segnalare le dichiarazioni dell'esponente del PD al Garante della Privacy, affinché segua la vicenda ed eventualmente inibisca la divulgazione di dati personali e sensibili di migliaia di cittadini. 20-10-2009 13:46 Telefonia. Gestore richiede penale di recesso di tre mila euro a commercialista, l'1% del fatturato. La legge Bersani cancellata di fatto Domenico Murrone Ricordate la legge Bersani? Tra l'altro prevedeva il divieto di penali in caso di recesso anticipato da un contratto con un gestore telefonico o con una tv a pagamento. Un divieto che si estende anche in caso di contratti con utenti professionali (pmi, artigiani, commercianti, professionisti). Ebbene tale legge e' sostanzialmente ignorata dai gestori, che arrivano a chiedere penali oltremodo esagerate. Come nel caso di uno studio professionale che si è visto recapitare penali per oltre tre mila euro. I fatti. Uno studio di commercialisti, già cliente Wind-Infostrada, chiede una linea Adsl aggiuntiva al gestore. In contemporanea vengono attivate quattro linee telefoniche. Non è bastata la laurea in economia e commercio per poter desumere questa conseguenza dal contratto sottoscritto. Fatto sta che viene inviata una raccomandata di recesso dal nuovo contratto per non conformità. Nonostante cio' arriva la fattura con 3.140 euro di penali. Curiosa la descrizione: per ogni linea c'e' una penale di 50 euro per il recesso, a cui si aggiunge la penale variabile di 840 euro (420 in un caso), totale 3.140 euro che coincide con l'1% del fatturato annuo dello studio associato (se i gestori pagassero, per ogni loro comportamento scorretto multe analoghe!!!). Questo caso non e' un'eccezione, le penali vengono richieste a utenti residenziali e aziende da tutti i gestori telefonici e dalle pay tv (Sky, Mediaset Premium), in modo piu' o meno mascherato (a volte i molti soldi richiesti vengono definiti costi di disattivazione). Insomma, una giungla. Chiediamo all'Agcom: visto che l'Autorita' ha emanato puntuali linee guida a chiarimento delle disposizioni della legge Bersani; visto che non ci è pervenuta nessuna risposta alla nostra denuncia del marzo scorso, inviata all'Autorita'; gli utenti devono rassegnarsi e considerare nulla la legge Bersani? Chiediamo alle associazioni di imprese: perche' non utilizzate il vostro potere per tutelare da questi gestori i vostri associati? Per conto nostro consigliamo agli utenti che ricevessero fatture maggiorate da penali o da esagerati costi di disattivazione di non pagare l'addebito non riconosciuto e di inviare una raccomandata ar di messa in mora in cui si chiede una nota di credito e un sacrosanto risarcimento danni. ------------------------------------------ARTICOLI 14-10-2009 11:32 Economia e staminali, un legame pericoloso per la ricerca redazione La sopravvalutazione dei potenziali benefici economici derivanti dalla ricerca sulle cellule staminali potrebbe causare una reazione negativa e opposta, secondo il professor Timothy Caulfield, intervenuto al 2009 National Health Law Conference a Montreal. Per evitare questo rischio, il messaggio dovrebbe essere moderato e la ricerca sulle cellule staminali essere frutto di politiche mirate e indipendenti, ha spiegato Caulfield, direttore dell'Istituto di Diritto della Salute dell'università dell'Alberta, e direttore della rivista scientifica Health Law Journal. Chi svolge un'attività economica é sempre più coinvolto nella ricerca poiché intravede un'opportunità non solo di indagine e scoperta. La ricerca sulle cellule staminali è un esempio chiaro di questa tendenza. In tutto il mondo si approvano leggi e documenti in questo senso. Per esempio, negli Stati Uniti, un documento governativo prevede che, solo nel Texas, grazie alle staminali saranno creati 230.000 nuovi posti di lavoro per un giro d'affari di 88 miliardi di dollari. Il Qatar, che questa primavera ha ospitato il primo workshop internazionale sulle cellule staminali a Doha, ha investito miliardi in questa ricerca nella speranza che sostituisca il petrolio, diventando il "futuro motore economico" del Paese. Ma questa ricerca si sta concretizzando in nuove terapie? Caulfield, sostenitore della libertà di ricerca, ha ammesso che rimangono enormi ostacoli scientifici. Ha infatti evidenziato che l'ex direttore della rete internazionale della ricerca sulle cellule staminali ha previsto che ci vorranno 50-100 anni per avere risultati concreti. Insomma, questa ricerca "non costituisce una ricetta per una crescita economica rapida", ha detto. I risultati della ricerca potranno essere commercializzati? Le cellule staminali sono presumibilmente prodotte su misura per ciascun individuo. Potranno mai raggiungere un livello di commercializzazione simile a quello di farmaci oggi diffusi in tutto il mondo? E poi, le terapie a base di staminali richiederanno tempi lunghi di autorizzazione da parte delle autorità governative, e alcuni critici sostengono che il sistema sanitario, così come è organizzato in buona parte del mondo, non facilita l'introduzione della medicina rigenerativa individualizzata. Caulfield infine si chiede se le aspettative dell'opinione pubblica saranno deluse. La fiducia è a rischio se i benefici per economia e salute non si concretizzerano. Già controversa sul piano etico, la ricerca sulle cellule staminali è emersa in un periodo di commercializzazione, e alcuni studi dimostrano che il sostegno dell'opinione pubblica è più debole quando il privato è impegnata nella ricerca finanziata con fondi pubblici. Inoltre, l'applicazione prematura della ricerca sulle cellule staminali potrebbe mettere a rischio l'obiettivo. Società come Beike Biotechnology Co. Ltd. di Shenzen, Cina, dichiarano di aver utilizzato cellule staminali per trattare con successo una serie di malattie, anche se non esiste alcun dato a sostegno di questa tesi. 14-10-2009 12:34 Usa. La guerra alla droga e gli abusi della polizia Colleen Long Un adolescente che tenta di entrare nel suo appartamento, dopo essere uscito da scuola, si trova di fronte la polizia. Un uomo che esce da lavoro e sceglie una strada diversa per tornare a casa al fine di evitare di incontrare la polizia. Questi e centinaia di migliaia di altri cittadini americani che popolano le grandi città sono stati fermati e perquisiti in strada dalla polizia. Una pratica chiamata "stop-and-frisk" che sta allarmando le associazioni per le libertà civili, ma che è difesa dalle autorità in quanto ridurrebbe la criminalità. La polizia nelle principali città degli Stati Uniti ferma più di un milione di persone ogni anno, un numero nettamente superiore a pochi anni fa. La maggior parte è costituita da uomini neri e ispanici. Molti sono perquisiti, e quasi tutti sono immediatamente rilasciati perché innocenti. Queste le cifre raccolte dalla Associated Press. E i controlli aumentano nonostante il tasso di criminalità si stia riducendo. La vicenda di Ronnie Carr è tipica: stava armeggiando con la porta di casa sua dopo essere tornato da scuola, a Brooklyn, quando dei poliziotti in borghese hanno tirato fuori il distintivo. "Che ci fai qui?" ha chiesto un poliziotto, che poi ha proceduto a frugare nello zaino e nelle tasche del ragazzo. L'adolescente, nero, è rimasto lì, nervoso e umiliato. Carr ha riferito che la polizia si sarebbe fermata perché lo riteneva un soggetto sospetto. Ha spiegato loro di aver perso le chiavi di casa. Venti minuti dopo la polizia lo ha lasciato in pace. Carr non è stato arrestato o denunciato per alcunché. "Mi sono sentito male, avevo paura di aver fatto qualcosa di sbagliato", ha detto. Le associazioni per le libertà civili sostengono che la pratica è razzista, in quanto colpisce in modo sproporzionato le minoranze, e non riduce la criminalità. I dipartimenti di polizia invece dicono che è uno strumento necessario per intercettare armi non registrate e droga prima che sia commesso un reato più grave. I verbali della polizia indicano che gli ufficiali sono attratti da comportamenti sospetti: movimenti furtivi, coloro che sembrano fare da palo ad uno spacciatore, o persone che trasportano attrezzi da scasso o che appaiono troppo curiose. Il New York Police Department è tra i maggiori sostenitori della pratica. Il commissario Raymond Kelly ha recentemente dichiarato che in questo modo sono state fermare 600.000 persone solo nel 2009. Circa il 10 per cento di queste sono state arrestate. "E' una pratica di polizia collaudata per combattere e scoraggiare la criminalità, autorizzata dalla legge", ha detto. La pratica è legale. Con una sentenza storica del 1968, la Corte Suprema ha stabilito che per fermare e perquisire basta il "ragionevole sospetto", mentre per procedere all'arresto è necessaria una "causa probabile". Ma a metà degli anni 1990, l'allora sindaco Rudy Giuliani e il Commissario della NYPD William Bratton hanno adottato lo "stop-and-frisk" quale strumento ordinario di controllo del territorio, basandosi sulla teoria della "finestra rotta": si mira a un basso livello di criminalità per prevenire reati più gravi. L'anno scorso, la polizia di New York ha fermato 531.159 persone, un numero cinque volte superiore a quello del 2002. Il 51% dei fermati era di razza nera, il 32% ispanica e solo l'11% bianca. Non tutti i fermi sono uguali. Alcune persone vengono appena fermate e interrogate. Altre subiscono la perquisizione della loro borsa o dello zaino. E talvolta la polizia fa anche una perquisizione corporea. David Harris, professore di diritto all'Università di Pittsburgh e esperto sulle leggi di polizia, ha detto che sono pochissime le perquisizioni del genere che producono armi e droga. E più si estende questo tipo di ricerca indiscriminata, maggiore è il numero di persone innocenti che vengono importunate dalle forze dell'ordine. "Meno sei selettivo nell'individuazione delle persone da fermare e perquisire, più diminuisce l'efficacia dei controlli. Tutto questo ha un costo. Non è gratis", ha detto Harris. Quando gli agenti eseguono un fermo, sono tenuti a compilare un verbale, che include l'ora e il luogo oltre al ragionevole sospetto sulla base di cui si è proceduto. Sono verbalizzati anche l'età, la razza e l'eventuale perquisizione. L'agenzia indipendente di ricerca Rand, assunta dal New York Police Department per analizzare i dati dello 'stop-and-frisk' nel 2007 a seguito di alcune proteste, non ha riscontrato la presenza di pratiche di "racial profiling" (razzismo istituzionale) da parte della polizia. Ha detto che le statistiche "hanno distorto l'ampiezza e, a volte, l'esistenza di razzismo di parte della polizia." Ma le associazioni per le libertà civili criticano anche il fatto che la polizia di New York mantenga un database di tutti i fermati, anche quelli innocenti. Una schedatura che espone tutti loro a future indagini, sostiene Christopher Dunn, direttore della New York Civil Liberties Union (Aclu). Uno studio commissionato dall'Aclu nel 2008, condotto da Ian Ayres, docente di diritto a Yale, dimostra che le minoranze sono maggiormente soggette a fermo rispetto ai bianchi. La pratica di 'stop-and-frisk' è talmente diffusa in alcune aree di New York, che alcune associazioni hanno iniziato ad offrire corsi su come difendersi quando si è fermati dalla polizia. Courtney Bennett, dell'associazione no-profit City Mission Society, ospita regolarmente gruppi di 30 uomini, di tutte le età, che si sentono impotenti perché continuamente fermati dalla polizia per nessun valido motivo. "Vedete questi ragazzi?", si chiede Paul Hawkins, un giovane di 22 anni che partecipa ad uno di questi seminari. "Sono ragazzi normali, sai? Persone oneste. Eppure sono stati tutti colpiti da questa pratica in un modo o nell'altro. O loro, o i loro papà o i loro amici sono stati perquisiti. Eppure non sono criminali". (Associated Press) 15-10-2009 11:56 Generali Primodomani: la sventura di aderire Matteo Piergiovanni Da poco Generali ha lanciato sul mercato una nuova polizza denominata PRIMODOMANI vediamo di cosa si tratta. Sul sito internet della compagnia si legge che il prodotto è dedicato ai più giovani e alle famiglie con bambini, con un unico obiettivo: fare il meglio per i propri figli. La tecnica di marketing è senz’altro azzeccata in quanto va a sensibilizzare su un argomento che è caro ad ogni genitore: il futuro dei propri figli. Vediamo nel dettaglio come è fatto il prodotto e se veramente ha l’obiettivo di “fare il meglio per i propri figli” o per le casse della compagnia di assicurazioni. Primodomani è un prodotto finanziario in cui il contraente è libero di scegliere una delle 3 componenti: Risparmio, Protezione e Sicurezza Primodomani Risparmio È un piano di accumulo, che prevede il pagamento di premi unici ricorrenti pagati annualmente per una durata compresa tra 7 e 26 anni a seconda dell’età dell’assicurato. A scadenza, in caso di vita dell’assicurato, retrocede la somma dei premi versati al netto dei costi rivalutati in base all’andamento della gestione separata della compagnia (il contraente può scegliere tra GESAV, GEVAL/EURO e GEVAL/$). In caso di decesso prima della scadenza vengono retrocessi i premi netti versati rivalutati fino a quel momento (è prevista una rivalutazione minima del 2% ). Il prodotto risulta molto costoso (Caricamenti sul premio unico ricorrente: 8% per le prime 10 annualità, 5% per le annualità dalla undicesima alla ventesima, 3% successivamente e 2,5% su eventuali premi unici aggiuntivi). I costi di riscatto anticipato vanno dallo 0,75% al 7,5% seconda dell’annualità in cui si richiede il riscatto. La Compagnia inoltre preleva un 1,2% annuo dal rendimento della gestione separata, quasi fossero pochi i costi prelevati finora! Primodomani Protezione E’ un’assicurazione di tipo misto a capitale e a premio annuo costante per una durata compresa tra 10 anni e 26 anni a seconda dell’età dell’assicurato. Il contratto prevede, in caso di decesso prima della scadenza del contratto il pagamento di un “capitale assicurato” indicato in polizza, mentre se l’assicurato è in vita alla scadenza gli viene retrocesso un “ capitale in caso di vita a scadenza” indicato in polizza. Il prodotto risulta molto costoso (Caricamenti sul premio annuo :10%, se si desidera un frazionamento sono previsti costi aggiuntivi tra il 2 al 3%). I costi di riscatto anticipato vanno dallo 0,47% al 6% seconda dell’annualità in cui si richiede il riscatto. Primodomani Sicurezza È una copertura Infortuni e Assistenza che cambia in funzione dell’età del figlio. Non è possibile fare una valutazione in quanto ogni caso è diverso da persona a persona. Ci siamo già espressi molte volte su questo tipo di prodotti evidenziandone le inefficienze e sconsigliandone l'acquisto. Questo prodotto non fa eccezione sebbene la compagnia tenti di vendere il prodotto dietro la furbesca tecnica di marketing di protezione del futuro dei propri figli, al solo scopo di intascarsi le laute commissioni di cui è gravato il prodotto. 15-10-2009 13:09 Posta elettronica certificata obbligatoria (Pec) e dematerializzazione. Quali utilita’ per i privati Deborah Bianchi* Posta elettronica certificata o PEC obbligatoria per professionisti, imprese e p.a. rispettivamente entro il termine del 19 novembre 2009 per i primi, di tre anni dall’entrata in vigore della legge ( D.L. 29 novembre 2008 n. 185, decreto-anticrisi) per le seconde e non specificato per la terza. Quali utilità per i privati? Posto che i piani di semplificazione e di risparmio economico della p.a. impongono a quest’ultima il mezzo elettronico per ridurre la spesa, quale vantaggio può trarre un privato dall’adozione di questa nuova tecnologia? L’interrogativo appare plausibile ove si consideri che la PEC funziona unicamente tra interlocutori che appartengono allo stesso ambiente PEC e che tale mezzo assicura la prova della spedizione e ricezione senza assicurare la paternità del contenuto. Si metta inoltre in conto che la dematerializzazione del documento cartaceo è una prassi ancora poco utilizzata dal privato e dunque prende maggiormente forza la domanda: ho la possibilità di avere una ricevuta di ritorno della consegna del mio documento ma come assicuro l’integrità e la paternità del mio documento? All’esito dell’analisi di seguito riportata vedremo che si tratta di interrogativi a cui è possibile trovare una risposta. Lo scarso valore probatorio riconosciuto alla comune e-mail nel nostro ordinamento ha determinato la necessità di elaborare a livello giuridico un mezzo costruito in modo tale da garantire le stesse caratteristiche della raccomandata cartacea con ricevuta di ritorno. Il valore probatorio riconosciuto alla semplice e-mail ai sensi dell’art. 10 del Testo unico sulla documentazione amministrativa è da ricondursi all’art. 2712 c.c. ovvero a quello della forma scritta salvo che tale missiva non contenga un documento provvisto di firma digitale a cui la legge riconosce la stessa efficacia probatoria di un testo scritto e sottoscritto in forma autografa ai sensi dell’art. 2702 c.c. così come previsto dall’art 21 del Codice dell’amministrazione digitale. I casi in cui il giudice ha accordato il decreto ingiuntivo sulla base di una normale e-mail (per esempio Trib. Cuneo, 15 dicembre 2003, n. 848(D.I.)) all’analisi sono risultati ipotesi di primo e incerto approccio al mondo del documento informatico. Riguardo alla validità della documentazione inviata via e-mail, l’orientamento della giurisprudenza si è consolidato nel tempo ritenendo improduttiva di effetti giuridici e irrilevante tale comunicazione sottolineando la necessità di requisiti maggiormente sicuri in punto di prova dell’avvenuta spedizione-ricezione e della paternità del contenuto. Per amore di completezza viene segnalata una pronunzia della Suprema Corte che ha ritenuto che si possa dare rilevanza a una semplice e-mail inviata con la richiesta di conferma lettura allorquando il destinatario si relazioni al mittente con la funzione “rispondi” escludendo invece qualsiasi rilievo all’ipotesi della risposta con la funzione “letto”( Cass. Civ. 19/02/2008, n. 4061). La premessa imprescindibile in questa materia risiede nel fatto che la posta elettronica non è di per sé documento informatico ma è un veicolo di trasmissione per comunicare i contenuti più disparati (documenti con valenza legale, immagini, suoni, giochi, virus ). Il privato intenzionato a perfezionare trattative commerciali o comunque di valenza giuridica in rete può avvalersi dei vantaggi di risparmio e velocità di spedizione della posta elettronica purchè osservi i parametri dettati dalla legge per imprimere al mezzo tecnologico la validità desiderata. Nell’ipotesi della comunicazione di una ricognizione di debito o di una promessa di pagamento, esattamente come nell’ambiente cartaceo, occorre predisporre un documento sottoscritto e inviarlo tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Il documento informatico con valore di forma scritta e sottoscritta è unicamente quello provvisto di firma digitale. La raccomandata con ricevuta di ritorno on line è costituita dalla posta elettronica certificata. Munirsi della firma digitale e di una casella di PEC non sono azioni affatto difficili. E’ sufficiente richiedere al certificatore di firma digitale il relativo kit e al certificatore di PEC l’attivazione del relativo servizio. Una volta ottenuti gli strumenti, il privato redige il proprio file, lo sottoscrive digitalmente con il software di firma acquistato e poi lo spedisce dall’indirizzo di PEC ottenuto dal certificatore. L’introduzione della PEC nel nostro ordinamento offre un’opportunità in più al privato. Precedentemente infatti era possibile confezionare nel mondo elettronico un atto sottoscritto ma non era possibile inviarlo ottenendo una ricevuta opponibile ai terzi, adesso grazie alla posta elettronica certificata unitamente alla disciplina del documento informatico munito di firma digitale lo scambio di documentazione on line assume valore probatorio. Un ulteriore vantaggio per il privato si individua nella modifica alla disciplina sulla conservazione sostitutiva che consente al detentore del documento cartaceo di sostituirlo con l’originale elettronico senza necessità degli adempimenti complessi previsti in precedenza. Le ultime modifiche al Codice dell’amministrazione digitale (Cad) apportate dal DL anticrisi in punto di conservazione sostitutiva o dematerializzazione introducono delle semplificazioni. L’art. 16, co. 12, D.L. anti-crisi modifica i commi 4 e 5 dell’art. 23 del Cad. In sostanza si consente che sia lo stesso responsabile della conservazione del documento cartaceo originale, c.d. originale analogico unico (originali analogici unici sono quei documenti per i quali non sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi), ad attestare la conformità all'originale della copia su supporto informatico del documento cartaceo, con l'apposizione della propria firma digitale e la validazione temporale a chiusura del processo. Il documento costruito in questo modo sostituisce l'originale a ogni effetto di legge. Laddove con la precedente disciplina la conservazione sostitutiva risultava assai complessa, adesso grazie a questa novella si rende possibile la dematerializzazione degli originali analogici unici in maniera più semplice e diretta potendo provvedere immediatamente a cura del detentore salvo le eccezioni dettate da esigenze pubblicistiche che richiedano l’intervento del pubblico ufficiale. Questo significa che il privato potrà dematerializzare anche contratti o polizze assicurative come già previsto dal regolamento Isvap n. 27 del 14 ottobre 2008 e poi magari inviarli tramite PEC ottenendo la ricevuta di spedizione e di consegna della documentazione spedita. Individuati alcuni spunti di risposta ai nostri interrogativi iniziali soffermiamoci un attimo sulle caratteristiche principali del mezzo esaminato, indagandone i pregi e i difetti. Posta Elettronica Certificata (PEC) La posta elettronica certificata è il mezzo grazie al quale un soggetto mittente di una comunicazione ottiene documentazione elettronica attestante la spedizione e la consegna del proprio messaggio e degli eventuali allegati. Il sistema prevede l’intervento di tre figure: il mittente, il destinatario e il gestore del servizio di PEC che costituisce il garante della certezza della spedizione e ricezione dei messaggi. Quando il mittente invia la sua e-mail riceve dal suo gestore una ricevuta di presa in carico che equivale alla ricevuta di spedizione del contenuto della comunicazione e dei relativi allegati. A sua volta il gestore invia tale documentazione direttamente al destinatario o al gestore del destinatario. Quest’ultimo fa partire dal proprio server una ricevuta di consegna rivolta al mittente in cui si attesta che la posta si trova a disposizione nella casella PEC del ricevente. La ricevuta di avvenuta consegna non dimostra ovviamente anche l’avvenuta lettura. Nell’ipotesi di smarrimento di queste ricevute, il mittente può richiedere la traccia elettronica ai gestori che sono obbligati a conservarla per 30 mesi. In caso di disguido dovuto a impossibilità di consegna, a virus o quant’altro, il gestore è tenuto a darne comunicazione entro le 24 ore successive alla spedizione. I gestori PEC devono avere ottenuto una certificazione ISO 9000 e devono avere natura giuridica di società di capitali e capitale sociale interamente versato non inferiore a 1 milione di euro. Questo in quanto i particolari rischi dell’attività che può essere esposta ad attacchi informatici e a violazioni della data protection impongono un alto livello qualitativo della struttura e un grosso margine economico per far fronte alle eventuali richieste di risarcimento danni da parte dei clienti. L’organismo posto a vigilanza della correttezza delle operazioni svolte in questo settore è stato individuato nel CNIPA ovvero l’autorità che si occupa di regolare l’introduzione delle nuove tecnologie nella pubblica amministrazione e che promuove lo sviluppo della società dell’informazione nel nostro Paese. Il messaggio trasmesso con il protocollo PEC assicura il vantaggio di ottenere la stessa efficacia probatoria della notificazione a mezzo raccomandata cartacea con ricevuta di ritorno ex art. 14 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico sulla documentazione amministrativa così come successivamente modificato dall’art 3 del DPR 11 febbraio 2005 n. 68 Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata: “Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore”. Ricapitolando: la PEC è il sistema attraverso cui è possibile inviare e-mail con valore legale equiparato a una raccomandata con ricevuta di ritorno opponibile ai terzi riguardo al giorno e all’ora rispettivamente di spedizione e di ricezione. Liberi professionisti e PEC La casella di PEC dei liberi professionisti sarà sempre aperta. I sistemi di posta certificata funzionano 24 ore al giorno. Le scadenze si intenderanno rispettate se l’invio verrà effettuato entro la mezzanotte dell’ultimo giorno utile. La casella di posta piena sarà l’unica ipotesi di mancata ricezione, ipotesi di impossibilità della comunicazione che verrà addebitata a colpa del ricevente sul quale grava l’obbligo di tenere la casella sempre in buono stato di manutenzione come richiesto dalle norme di buona fede esecutiva ex art. 1375 c.c.. Processo civile e PECPCT Occorre non confondere la PEC con la PECPCT che sarebbe la casella di posta elettronica certificata del processo civile telematico. L’art. 16, co.4, del DL anti-crisi stabilisce: “ Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano all’uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo penale, nel processo amministrativo, nel processo tributario e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti, per i quali restano ferme le specifiche disposizioni normative”. Criticità della PEC Il rilievo principale in punto di criticità rivolto alla PEC è stato individuato nella mancanza di interoperabilità con altri sistemi. La PEC infatti è attivabile unicamente all’interno del territorio italiano. Non è compatibile con gli altri sistemi internazionali. Proprio sul fondamento di tale consapevolezza il Decreto anti-crisi ha costruito l’obbligo di dotarsi di posta certificata tramite PEC o “analogo indirizzo”. Tale strumento alternativo non viene puntualmente individuato, tuttavia risulta possibile ricostruirne le caratteristiche previste dalla legge. Deve trattarsi di un mezzo che assicuri l’attestazione della data e dell’ora rispettivamente della spedizione e della ricezione e che sia compatibile con analoghi sistemi internazionali. * Deborah Bianchi, avvocato specializzato in diritto applicato alle nuove tecnologie, esercita nel Foro di Pistoia e Firenze in materia civile e amministrativa. Quadro normativo di riferimento Disciplina PEC DPR 11 febbraio 2005 n. 68 “Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata a norma dell’articolo 27 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003” Documenti tecnici collegati : DM pubblicato in G.U. n. 266 del 15 novembre 2005 recante “Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata” Circolare CNIPA n. 49 del 24 novembre 2005, G.U. n. 283 del 5 dicembre 2005 disciplina le modalità per presentare le domande di accreditamento per espletare l’attività di gestore PEC Valore legale della PEC equiparato a una raccomandata con ricevuta di ritorno Art 14, DPR 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico in materia di documentazione amministrativa” così come modificato dal DPR 11 febbraio 2005 n. 68 Obbligatorietà della PEC per professionisti, imprese e p.a. DL 29 novembre 2008 n. 185 (decreto anti-crisi) convertito nella Legge 28 gennaio 2009 n.2 Dematerializzazione e utilità per i privati Art. 23 co.4 e5, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” Art. 16, co. 12, DL 29 novembre 2008 n. 185 (decreto anti-crisi) convertito nella Legge 28 gennaio 2009 n.2 CNIPA, DELIBERAZIONE 19 febbraio 2004 n.11 “Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali - Art. 6, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445” Schema di funzionamento PEC 15-10-2009 16:31 Investimenti. Portafoglio ADUC30: un aggiornamento Alessandro Pedone Alcuni lettori ci hanno chiesto aggiornamenti su un articolo che pubblicammo a Gennaio del 2008 dal titolo "Fare meglio (anche MOLTO meglio) del risparmio gestito e' piu' semplice di quello che si pensa" In quell'articolo evidenziavo come seguendo il decalogo per investitori finanziari non esperti si riesca con estrema semplicità a fare meglio (anche molto meglio) della media dei fondi comuni d'investimento (i quali sono, a loro volta, "il meglio"... si fa per dire... di ciò che offre l'industria del risparmio gestito). Quell'articolo si concludeva con un esempio di portafoglio semplicissimo, composto da due soli titoli: un CCT ed un ETF azionario scelto essenzialmente per la sua ampia diversificazione. Alcuni mesi dopo, quando la crisi finanziaria iniziava a farsi sentire pesantemente, su sollecitazione di alcuni nostri lettori, abbiamo affrontato l’argomento del ribilanciamento del portafoglio (“Ribilanciare o non ribilanciare... questo e' il problema”). Infine, a Novembre del 2008 tornammo sull'argomento (Fare meglio dei fondi e' facile, ma puo' non bastare...) sottolineando come la scelta strategica di avere un portafoglio "Buy & Hold" richieda la capacità psicologica di sopportare anche periodi negativi non brevi. A distanza di quasi un anno dall'ultimo articolo abbiamo attraversato prima un acuirsi della crisi finanziaria fino al suo punto più nero, ovvero marzo del 2009, e poi un poderoso recupero tutt'ora in corso. In tutti gli scenari possibili, possiamo dire che il portafoglio, semplicissimo, alla portata di chiunque, continua a fare meglio della media dei fondi comuni d'investimento. Dal 19 Maggio 2003 (data scelta perché corrisponde alla pubblicazione sul sito del decalogo) il portafoglio Aduc30, composto – lo sottolineiamo ancora - da un CCT ed un ETF azionario, senza alcun rei-investimento delle cedole, ha avuto un rendimento semplice del 28,5%. Se si fosse ribilanciato il portafoglio annualmente re-investendo anche la liquidità generata dai due titoli si avrebbe avuto un rendimento del 32,6%. La media dei fondi bilanciati ha avuto un rendimento del 14,1%! I fondi flessibili (quelli cioè che dovrebbero adeguare la componente azionaria alle condizioni di mercato), hanno fatto appena meglio 18,4%, ma sempre molto peggio del portafoglio Aduc30. Desideriamo evidenziare che il confronto non ha lo scopo di dire "quanto saremmo stati bravi noi". Non c'è alcuna bravura particolare nel selezionare un banalissimo CCT ed un banalissimo ETF. Un portafoglio così semplice è in grado di fare molto meglio dei fondi, in qualunque condizione di mercato, per la semplice ragione che gli strumenti di risparmio gestito hanno dei costi del tutto inutili che zavorrano il rendimento. Lo scopo del confronto è quello di far capire ai risparmiatori che facendo da soli e seguendo semplicissime regole possono fare meglio di ciò che gli viene proposto. Ovviamente è necessaria un minimo di cultura finanziaria, ma non bisogna essere dei maghi della finanza. Come sempre sono graditi tutti i commenti dei lettori che possono essere fatti qui sotto. Clicca qui per il PDF con tutti i confronti 17-10-2009 08:57 Ru486, la favola della pillola che uccide Pietro Yates Moretti L'attuale sottosegretario Eugenia Roccella, laureata in letteratura italiana, ci ha scritto un libro. La Chiesa cattolica la chiama "veleno". I parlamentari più clericali (ormai davvero tanti, forse la maggioranza) la definiscono la "pillola assassina". E' la famigerata pillola abortiva Ru486, utilizzata in tutta Europa e negli Usa da decenni, ma che in Italia non è stata ancora commercializzata. Offre un'alternativa all'aborto chirurgico per l'interruzione di gravidanze fino alla settima (o addirittura alla nona) settimana . Visto che abrogare la legge 194 del 1978 sull'interruzione volontaria di gravidanza solleverebbe l'ira di milioni di donne, i CU (Clericali Uniti) hanno diretto tutta la loro frustrazione per un mondo sempre più secolarizzato contro l'articolo 15 della legge 194, che recita: "Le regioni, d'intesa con le università e con gli enti ospedalieri, promuovono l'aggiornamento del personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie ... sull'uso delle tecniche più moderne, più rispettose dell'integrità fisica e psichica della donna e meno rischiose per l'interruzione della gravidanza". Sembra quasi che il legislatore degli anni '70 avesse previsto e accolto l'eventualità dell'aborto farmacologico, che infatti fu introdotto in Europa pochi anni dopo (in Francia già dal1988). Ma i CU non si sono scoraggiati: la fede -in Dio e soprattutto nella carriera politica- non si ferma certo dinnanzi all'evidenza! E così, mentre la Ru486 veniva introdotta via via in tutti i Paesi occidentali e utilizzata da decine di milioni di donne, hanno avuto questa brillante intuizione: se sosteniamo che la pillola non è meno rischiosa dell'aborto chirurgico, quell'articolo della legge 194 va a farsi benedire (metaforicamente parlando). C'era solo un piccolo problema: la pillola è efficace e non pone alcun rischio alla salute delle donne che la assumono correttamente. E allora cosa fare? In qualsiasi altro Paese, i CU si sarebbero arresi. Troppo radicata la laicità delle istituzioni, troppo oggettivi gli organi di informazione. Se si fossero inventati la pericolosità di questo farmaco, sarebbero stati massacrati dall'evidenza. Ma in Italia la situazione è diversa: le gerarchie ecclesiastiche sono ben rappresentate in Parlamento e nel sistema di informazione; il giornalismo italiano nel suo complesso è mediocre e si limita a riportare le dichiarazioni più urlate ("è scontro tra i poli", "scoppia la polemica", "è guerra sulla Ru486"), invece di indagare e responsabilizzare chi spara baggianate. Si capisce che per i CU questo offriva un'opportunità troppo ghiotta. Bastava inventarsi qualche decesso qui e là causato dalla Ru486 per conquistare le prime pagine dei giornali, e bloccare per anni l'introduzione dell'aborto farmacologico in Italia. Il numero "magico" a cui sono giunti è 29: queste le donne presumibilmente morte a seguito dell'aborto farmacologico. Direte voi: ma 29 decessi su decine di milioni di aborti farmacologici è un rischio più che normale, inferiore a moltissimi farmaci di larghissimo consumo, a partire dall'aspirina. Sì, avete ragione, ma tanto è bastato perché le prime pagine dei giornali per anni fossero popolate dalle dichiarazioni allarmanti dei CU: "la pillola uccide". Così efficace è stata la loro campagna di disinformazione, che quei pochissimi medici coraggiosi che nel frattempo cercavano di offrire questa alternativa alle loro pazienti, sono stati pubblicamente denigrati e addirittura denunciati e indagati (vedi il caso di Silvio Viale). Oggi l'ultima rivelazione. Quel "29" è davvero un numero "magico"! La magia è infatti "'arte del condizionare la realtà e provocare meraviglia". Come riporta oggi il Giornale, fra le 29 donne morte a causa della Ru486 ci sono addirittura due uomini (non incinta), 10 donne decedute di cancro, e 17 donne che hanno utilizzato il farmaco in dosaggi e modi completamente sbagliati. Dietro la magia si nasconde quindi questa verità: su decine di milioni di donne che negli ultimi 20 anni hanno utilizzato la pillola Ru486 nelle modalità previste , nessuna è deceduta. Il trucco, l'arte dietro la magia, è ora svelato. Ma basterà questo alla stampa italiana per cominciare a "svelare" (non dico censurare o sbeffeggiare) le magie dei CU? 19-10-2009 13:17 Ricercatori preoccupati per la probabile criminalizzazione della Salvia divinorum Roger Collier, Cmaj Alcuni legislatori ritengono la Salvia divinorum una pianta pericolosa. Una dozzina di Paesi l'ha già vietata, compresi Australia e Belgio. In più parti degli Stati Uniti, chi vende questa pianta rischia multe e perfino la galera. Ma è ancora legale in Canada. In alcune città canadesi, alcuni negozi si spingono fino ad appendere un cartello in vetrina con scritto "Qui si vende salvia". Anche se molti politici hanno adottato un approccio proibizionista, non ci sono dati scientifici sufficienti che dimostrino effetti a lungo termine sulla salute di chi ingerisce il principio attivo della pianta, il Salvinorin A. Alcuni ricercatori che studiano questa pianta - che potrebbe rivelarsi utile nel trattamento delle malattie mentali – temono che i divieti possano ostacolare irrimediabilmente i loro studi. Sostengono che la Salvia non sembra creare dipendenza. Né la polizia sembra troppo preoccupata. "Health Canada (il sistema sanitario nazionale canadese, ndr) ha ricevuto un numero limitatissimo di segnalazioni relative alla Salvia divinorum da parte delle forze di polizia. Nessuna di queste descrive la Salvia divinorum come un pericolo per la salute e la sicurezza pubblica," spiega la portavoce dell'Health Canada, Gary Holub. In ogni caso, Health Canada sta raccogliendo informazioni sulla diffusione e le modalitò del consumo di questa pianta da parte dei canadesi. Da anni raccoglie dati e statistiche per stabilire se debba o meno essere regolamentata o proibita. "Sono stati effettuati pochi studi scientifici sugli effetti fisici e psicotropi della Salvia divinorum. E' quindi difficile stabilire il rischio di dipendenza e di abuso associato ad essa ", scrive Holub. "Health Canada invita ad evitare l'uso di questa sostanza, perché si sa molto poco sui danni che può causare all'uomo dal punto di vista fisico e mentale". In Messico la Salvia divinorum è stata usata per secoli dagli indiani Mazatechi e Oaxaca. Nei primi anni '60 dello scorso secolo, Gordon Wasson, un antropologo americano, è stato il primo scienziato a studiarla. Nei primi anni '80, un ricercatore messicano ne ha isolato il principio attivo. Solo negli anni '90 si è iniziato a estrarre il principio attivo per aggiungerlo alle foglie fresche di Salvia divinorum. Sono proprio queste foglie modificate che oggi vengono vendute, spesso su Internet, e consumate in sigarette o in pipe. Negli Stati Uniti, circa 1,8 milioni di persone l'ha provata, secondo il '2008 National Survey on Drug Use and Health'. Gli effetti, quasi istantanei se la sostanza è inalata, sono di breve durata e tutt'altro che lievi. "E 'il più potente allucinogeno naturale", spiega il dottor Bryan Roth, direttore di progetto del 'National Institute of Mental Health Psychoactive Drugs Screening Program'. "In potenza è equiparabile all'LSD". Nel 2002, Roth ha scoperto che il Salvinorin A ha una struttura chimica che differisce da qualsiasi altro allucinogeno, naturale o sintetico (PNAS 2002; 99: 11934-9). Ha anche constatato che non attiva il recettore della serotonina responsabile del l'effetto psicotropante, meccanismo tipico invece di altri allucinogeni. Proprio per le sue proprietà uniche, il Salvinorin A potrebbe essere utile per curare malattie che alterano la percezione, come schizofrenia e disturbo bipolare. "Ogni volta che scopriamo sostanze che alterano lo stato di coscienza, speriamo di poterle utilizzare per creare farmaci più efficaci contro le malattie mentali", spiega Roth, professore presso la University of North Carolina di Chapel Hill negli Stati Uniti. Queste sue ricerche però potrebbero essere pesantemente ostacolate da un eventuale -e probabile- divieto, con la conseguente criminalizzazione della sostanza da parte della US Food and Drug Administration. Proprio come avvenuto per la cannabis, una delle sostanze più efficaci contro numerose patologie, ma usata raramente a causa di leggi proibizioniste. Tali leggi non hanno effetti solo sugli adolescenti che cercano di cavalcare un unicorno viola, ma anche sui laboratori di ricerca. L'eventuale divieto "renderà i nostri studi molto difficili", dice Roth. "Non impossibili, ma certamente ostacolerà la ricerca medico-scientifico". Articolo tratto da CMAJ (rivista scientifica dell'Associazione canadese dei medici, Cma) 19-10-2009 17:39 Ru486. Bene autorizzazione Aifa, attenzione ai colpi di coda dei pasdaran Donatella Poretti * L'Aifa, con la decisione di pubblicare in Gazzetta Ufficiale l'autorizzazione per l'immissione in commercio della Ru486, ha finalmente posto fine al balletto delle competenze istituzionali. A ciascuno la sua parte e quindi all'Agenzia per il farmaco quella di espletare le procedure tecnico scientifiche nel pieno rispetto della procedura di mutuo riconosimento di un farmaco gia' autorizzato in ambito europeo, al Senato e alla commissione quella di conoscere ed audire, ma non di intralciare o suggerire. Ora il compito dell'indagine della commissione Sanita' forse potra' risultare utile proprio a quella conoscenza in merito all'utilizzo nel mondo e anche in Italia, sia con le sperimentazioni che con l'importazione, sgombrato il campo dal terrorismo mediatico e ideologico sparso a piene mani, ma spazzato via dalla decisione dell'Aifa. La formula adottata dall'Aifa del "garantire" il ricovero in ambito ospedaliero -che non vuol dire obbligo di trattenere una donna contro la sua volonta'- e' la formulazione che a sua volta garantisce sia il rispetto della legge 194 sia il dettato costituzionale. La legge, infatti, cita e specifica sempre dove viene praticata l’interruzione volontaria di gravidanza, ma mai come -tantomeno per quanto tempo- una donna debba essere trattenuta in ospedale. Fino a questo momento Governo, maggioranza e commissione Sanita' del Senato non sono riusciti, nonostante i maldestri tentativi, ad intralciare il lavoro dell'Aifa. Per parte nostra saremo pronti a denunciare e a bloccare nuovi colpi di coda se ci saranno. Domani la commissione dovra' decidere i temi dell'indagine (curioso che venga fatto solo ora?!), e mercoledi' e giovedi' sentira' rispettivamente il direttore generale dell'Aifa e di nuovo il ministro Sacconi. * senatrice Radicali - Pd, segretaria commissione Igiene e Sanita' 20-10-2009 09:47 Diritto di recesso con dovere di buona fede? Riflessioni sulla sentenza della Corte di Giustizia CE Antonio M. Polito Nella sentenza C-489/07 del 03 settembre 2009 la Corte di Giustizia delle Comunità Europee (C.G.C.E.) ha affrontato un interessante aspetto legato alla disciplina delle vendite a distanza. In sintesi, la Corte si è espressa sulla conformità alle previsioni comunitarie relative al diritto di recesso nei contratti a distanza (Dir. n.97/7, art. 6, nn. 1 e 2) di una norma del Codice civile tedesco (art.312d del B. Gb.) che specifica che il consumatore potrebbe essere “tenuto a corrispondere un’indennità per il deterioramento della cosa derivante da un uso della stessa conforme alla sua destinazione, purché sia stato informato per iscritto, al più tardi al momento della conclusione del contratto, di tale conseguenza e della possibilità di evitarla”. Si ricorda che, sul punto, la normativa europea è decisamente rigida, atteso che le uniche spese previste legittimamente a carico del consumatore in caso di un suo recesso nel rispetto delle modalità previste, possono essere “eventualmente” ed esclusivamente quelle “dirette di spedizione dei beni al mittente”. A rigor di logica, pertanto, l’articolo presente nel codice tedesco prevede la possibilità di caricare il consumatore, che pur formalizza tempestivamente il suo recesso, di spese certamente non riconducibili alle sole “spese dirette di spedizione”, previste dal testo comunitario come unica e tassativa eccezione alla regola generale della gratuità per l’esercizio legittimo di tale diritto fondamentale nelle vendite a distanza. Eppure la Corte di Giustizia, nel caso di specie, conclude diversamente, elaborando un principio che appare, a nostro modesto avviso, quantomeno opinabile. A mo’ di premessa, la Corte ribadisce che certamente la disciplina comunitaria “osta ad una normativa nazionale la quale preveda in modo generico che il venditore possa chiedere al consumatore un’indennità per l’uso di un bene acquistato tramite un contratto a distanza nel caso in cui quest’ultimo ha esercitato il suo diritto di recesso entro i termini”. Tuttavia, aggiunge, tale medesimo principio non contrasta con la possibilità che “venga imposto al consumatore il pagamento di un’indennità per l’uso di tale bene nel caso in cui egli abbia fatto uso del detto bene in un modo incompatibile con i principi del diritto civile, quali la buona fede o l’arricchimento senza giusta causa, a condizione che non venga pregiudicato il fine della direttiva e, in particolare, l’efficacia e l’effettività del diritto di recesso, ciò che spetta al giudice nazionale determinare”. Prima di commentare la sentenza della Corte, per meglio valutare la sua portata, conviene a questo punto fare un passo indietro e vedere le specificità del caso concreto. Accade allora che la ditta Tizia, sul suo sito web, propone l’acquisto di un computer portatile per € 278, con la specificazione, all’interno delle condizioni generali di vendita, inerente l’‘indennità’ sopra illustrata, conforme alla tipologia prevista dal codice civile tedesco. La Sig.ra Caia, nel dicembre 2005, acquista il computer il cui schermo, a ben otto mesi di distanza (agosto ‘06), manifesta un grave difetto che la ditta Tizia si rifiuta di eliminare gratuitamente. Nel novembre successivo, allora, la Sig.ra Caia, anche in virtù della mancata decorrenza dei termini di legge per illiceità nella forma di comunicazione della clausola (non espressamente comunicata per iscritto), formalizzava il suo recesso con richiesta di rimborso di quanto pagato e contestuale restituzione del computer difettoso. A fronte di tale richiesta, però, la ditta Tizia a sua volta richiedeva alla Sig.ra Caia l’‘indennità’ derivante dall’uso di otto mesi del computer portatile; indennità che veniva quantificata valutando il prezzo medio di un noleggio di computer portatile (€ 118,80 per 3 mesi) per il periodo di detenzione del bene, portando così a € 316,80 le pretese della ditta nei confronti della consumatrice. A questo punto, il Giudice tedesco sospende il processo, promuovendo procedimento pregiudiziale di conformità di tale normativa interna con il principio di cui nella direttiva comunitaria sulle vendite a distanza. La Corte, come abbiamo visto, si esprime a favore di una compatibilità con il principio comunitario di una normativa nazionale che giustifichi la richiesta di un’‘indennità’ in virtù di principi fondamentali del diritto civile nazionale, quali quelli di ‘buona fede’ o di ‘arricchimento senza causa’. Spetterà poi al Giudice interno, conclude la Corte, valutare la compatibilità di tali previsioni con l’‘effettività’ e l’‘efficacia’ del diritto di recesso. In ordine a tale concluso, possono però venir mosse alcune osservazioni. La prima, già accennata, è di natura letterale: il testo della direttiva, per quanto possa essere interpretato alla luce dei vari ‘considerata’ preliminari, si ritiene che difficilmente possa arrivare a comprendere, unitamente alle mere spese per costi di spedizione, ulteriori forme di ‘indennità’ in virtù di altrettanto fondamentali ‘principi di diritto civile’. E tanto, proprio in presenza di (altro limite di natura letterale) un ‘deterioramento della cosa derivante da un uso della stessa conforme alla sua destinazione’. Ricordiamo infatti il testo dell’art.6, n.1 della direttiva: “1. Per qualunque contratto negoziato a distanza il consumatore ha diritto di recedere entro un termine di almeno sette giorni lavorativi senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo. Le uniche spese eventualmente a carico del consumatore dovute all’esercizio del suo diritto di recesso sono le spese dirette di spedizione dei beni al mittente […]”. Il secondo paragrafo ribadisce ulteriormente tale limitazione: “2. Se il diritto di recesso è stato esercitato dal consumatore conformemente al presente articolo, il fornitore è tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore, che dovrà avvenire gratuitamente. Le uniche spese eventualmente a carico del consumatore dovute all’esercizio del suo diritto di recesso sono le spese dirette di spedizione dei beni al mittente. Tale rimborso deve avvenire nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni”. Come si vede, il testo è attento a richiamare ogni forma di richiesta economica formulata al consumatore in conseguenza del suo recesso, giustificata sia in termini di ‘penalità’ che in termini di ‘spesa’, che in entrambi i casi non possono mai andare oltre il rimborso delle spese di spedizione di rinvio dei beni al mittente. Al contrario, peraltro, la decisione fa riferimento ad una ‘indennità’ (tipica definizione di un danno derivante da atto di per sé legittimo…) per un ‘uso del bene conforme alla sua destinazione’ ma ‘in modo incompatibile con i principi del diritto civile’, mentre la clausola del Codice civile tedesco fa riferimento ad un ‘deterioramento’ del bene derivante dal suo ‘uso’… Sembra che i principi richiamati siano allora differenti: il primo (quello richiamato in sentenza), di natura soggettiva, è comunque quello di una certa qual forma di ‘colpa’ del consumatore (per comportamento contrario a buona fede o per ingiustificato arricchimento), mentre il secondo (quello del codice civile tedesco), di natura oggettiva, derivante da una diminuita qualità del bene (‘deterioramento’). La differenza tra i due elementi appare evidente, anche solo dal punto di vista probatorio: del primo infatti bisognerebbe fornire adeguata prova, mentre il secondo si basa su elementi di natura pressoché oggettiva, essendo connaturati allo stesso concetto di ‘uso’ del bene. La differenza di interpretazione, sul punto, appare a nostro avviso macroscopica. Infine, ulteriore dato letterale ostativo ad una interpretazione, diciamo così, estensiva di previsioni di spese a carico del consumatore in caso di esercizio del diritto di recesso, lo troviamo proprio nel 14° ‘considerando’ della direttiva, nel quale si specifica che “è necessario limitare ai costi diretti di spedizione dei beni al mittente gli oneri – qualora ve ne siano – derivanti al consumatore dall’esercizio del diritto di recesso, che altrimenti diventerà formale”. Qui troviamo, infatti, un’altra accezione del termine che definisce le possibili richieste economiche da parte del mittente/venditore, che qui vengono chiamate ‘oneri’. Termine che, aggiunto alle ‘spese’ ed alle ‘penalità’ dell’articolo, dovrebbe davvero coprire tutte le possibili tipologie di richieste economiche nei confronti del recedente. Un secondo elemento degno di considerazione è poi la natura della previsione della direttiva, nonché il suo livello nella gerarchia delle fonti di diritto. Si intende, con questo, evidenziare da un lato la specialità della norma comunitaria nei confronti degli stessi ‘principi generali del diritto civile’, per cui non dovrebbe rappresentare un ostacolo risolvere per la prevalenza della prima sui secondi, anche nella traduzione di diritto interno. Dall’altro, si ritiene che la natura comunitaria di tale principio dovrebbe impedire al diritto interno di prevedere norme o principi in contrasto con essa, tanto in un’eventuale normativa speciale, che, a rigor di logica, nei principi generali del ‘codice civile’. Terzo elemento di riflessione, è quello sull’‘effettività’ e sull’‘efficacia’ della previsione. Come vedremo meglio valutando i possibili effetti dell’interpretazione della Corte di Giustizia sul caso di specie, si nutre qualche dubbio che la previsione di tali ‘indennità’ possa essere compatibile con il principio di ‘effettività’ del diritto di recesso, soprattutto quando la prima viene corrisposta anche in caso di un uso del bene corretto e conforme alla sua natura. Di fatto, in questa maniera, si verrebbe a giustificare sempre e comunque un’‘indennità’ derivante dall’uso di tale bene, inconciliabile proprio con la funzione dell’istituto del diritto del recesso, mirante a tutelare il diritto del consumatore a “visionare il bene” o a “prendere conoscenza della natura del servizio”, comunque “prima della conclusione del contratto” (cfr. 14° ‘considerando’). Peraltro, mirando a tutelare il consumatore in previsione (e quindi in attesa…) del perfezionamento del contratto, tale indennità potrebbe essere al contrario qualificata come forma di ingiustificato arricchimento da parte del venditore, in quanto renderebbe di fatto ‘patrimonializzabile’ in suo favore l’esercizio di un diritto legittimo e previsto dalla direttiva come puramente facoltativo (ovvero, senza necessità di motivazione) da parte del consumatore. Ulteriore elemento sul quale è opportuno soffermarsi è poi quello della competenza riservata dalla Corte di Giustizia al giudice nazionale. Dopo aver infatti indicato come potenzialmente conforme ai dettami della direttiva una norma nazionale che stabilisca un’‘indennità’ per il consumatore che utilizzi il suo diritto di recesso con modalità contrarie ai principi di buona fede o di arricchimento senza causa, i giudici comunitari aggiungono che tanto si possa ritenere legittimo “a condizione che non venga pregiudicato il fine della detta direttiva e, in particolare, l’efficacia e l’effettività del diritto di recesso, ciò che spetta al giudice nazionale determinare”. L’individuazione della competenza del giudice nazionale nell’ultima parte del concluso, tuttavia, suggerisce qualche elemento di perplessità, atteso che sembrerebbe più appropriata alle regole del rapporto tra giudice comunitario e giudice interno, la soluzione per la quale quest’ultimo abbia competenza a valutare i concetti interni di buona fede, arricchimento senza causa e conformità di questi con la previsione di tale ‘indennità’, mentre il primo rimanga competente per le questioni inerenti la conformità delle previsioni interne con quelle di fonte comunitaria. Sulla base di tale premessa, allora, che rappresenta la regola generale in tema di riparto di competenze tra giudici nazionali e giudici della Corte di Giustizia, essendo il principio di ‘effettività’ e ‘efficacia’ del diritto di recesso di natura comunitaria (cfr. 14° considerando e art. 6 dir. 7/97, come ricordato nella stessa sentenza in commento), appare non conforme a tale regola generale la delega al giudice nazionale del giudizio in ordine alla compatibilità tra l’‘indennità’ prevista dal diritto interno e l’‘effettività’ e l’‘efficacia’ reali del diritto di recesso, attività di verifica di compatibilità di una norma interna con una di origine comunitaria, per natura di competenza del giudice europeo. Se dovessimo allora trasferire le precedenti riflessioni al caso sottoposto all’attenzione della Corte di Giustizia, l’aspetto effettivamente sorprendente è che l’ammontare richiesto dalla ditta Tizia a titolo di ‘indennità’ per l’uso del bene (€ 318,80) è sensibilmente superiore al suo stesso valore iniziale (€ 278,00!), con il parossismo che alla Sig.ra Caia converrebbe più tenersi il computer difettoso che esercitare il suo diritto di recesso, nonostante la innegabile peculiarità di un recesso esercitato otto mesi dopo la spedizione del bene… Perché poi e, soprattutto, con quale motivazione giuridica quantificare l’‘indennità’ con gli stessi strumenti (spese di noleggio di un computer) con i quali si valuta un danno per un’azione commessa illegittimamente? Al contrario, se è vero che la Corte di Giustizia non giustifica comunque comportamenti contrari alla buona fede, è anche vero che ben difficilmente potrebbe addebitarsi un simile comportamento alla Sig.ra Caia, atteso che è stata proprio l’illegittimità delle modalità di vendita della ditta Tizia a giustificare un termine di recesso così lungo! E’ vero allora che la Corte ha rinviato la trattazione del caso specifico al giudice tedesco per la valutazione dei concreti elementi di fatto, che difficilmente si ritiene potranno giustificare le richieste di rimborso formulate dalla ditta Tizia, ma è anche vero che nel farlo, ha offerto al giudice nazionale elementi che, a nostro sommesso parere, ampliano in maniera prima inimmaginabile i rigidi orizzonti delle limitazioni al diritto di recesso dei consumatori europei. Tutti gli scritti dell’avv. Antonio M. Polito su: http://blog.cittadinoeutente.eu ------------------------------------------NON DARE PER SCONTATA LA NOSTRA ESISTENZA! 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