AVVERTENZE ONLINE ================== Settimanale

Transcript

AVVERTENZE ONLINE ================== Settimanale
====== AVVERTENZE ONLINE ==================
Settimanale telematico sulle politiche dei consumatori. Per conoscere ed aver coscienza dei propri
diritti, per combattere le arroganze di ogni tipo
Edito da Aduc, Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori
Redazione: Via Cavour 68, 50129 Firenze
Tel: 055.290606 - Fax: 055.2302452
URL: http://avvertenze.aduc.it
------------------------------------------Il numero integrale è scaricabile a questi indirizzi in versione TXT o PDF:
http://avvertenze.aduc.it/generale/files/file/newsletter/Avvertenze-2009-23.txt
http://avvertenze.aduc.it/generale/files/file/newsletter/Avvertenze-2009-23.pdf
------------------------------------------Archivio dal 14-10-2009 al 20-10-2009
2009-23
In questo numero:
- Editoriale.
21-10-2009 07:17 L'arbitro e' cornuto per definizione
http://avvertenze.aduc.it/editoriale/arbitro+cornuto+definizione_16535.php
- La scheda.
15-10-2009 00:00 IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E DI CAPITALIZZAZIONE
http://sosonline.aduc.it/scheda/contratto+assicurazione+sulla+vita+capitalizzazione_2422.php
- Osservatorio Legale.
14-10-2009 16:48 Rette Residenze Sanitarie Assistenziali. Per sapere a quale giudice rivolgersi bisogna
lanciare una monetina
http://avvertenze.aduc.it/osservatorio/rette+residenze+sanitarie+assistenziali+sapere_16496.php
- MacroMicro Economia.
16-10-2009 17:40 Call center selvaggi: i provvedimenti disattesi, la complicità del Parlamento
http://avvertenze.aduc.it/macromicro/call+center+selvaggi+provvedimenti+disattesi_16514.php
- Il Condominio.
19-10-2009 08:38 Verbale assemblea: la mancata indicazione dei voti comporta l’annullabilita' della delibera
http://avvertenze.aduc.it/condominio/verbale+assemblea+mancata+indicazione+dei+voti_16522.php
- Vignetta
17-10-2009 18:29 Broccoli/medicina
http://www.aduc.it/vignetta/broccoli+medicina_16521.php
- Giannino
19-10-2009 15:58 Canone Raiset
http://www.aduc.it/giannino/canone+raiset_16528.php
- Notizie
14-10-2009 09:52 FRANCIA/Nella legge penitenziaria il principio di un solo detenuto per cella
http://avvertenze.aduc.it/notizia/nella+legge+penitenziaria+principio+solo+detenuto_113070.php
14-10-2009 10:27 ITALIA/Pdl, Udc e Binetti (Pd) affossano legge antiomofobia
http://avvertenze.aduc.it/notizia/pdl+udc+binetti+pd+affossano+legge+antiomofobia_113071.php
14-10-2009 10:58 FRANCIA/Supermercati. Pubblicità ingannevole e truffa: 780.000 euro di multa
http://avvertenze.aduc.it/notizia/supermercati+pubblicita+ingannevole+truffa+780+000_113076.php
14-10-2009 11:46 GRAN BRETAGNA/Web vitale per il 75% degli adolescenti
http://avvertenze.aduc.it/notizia/web+vitale+75+adolescenti_113077.php
14-10-2009 13:09 USA/California. Corte Suprema: la coltivazione di cannabis terapeutica è un diritto
http://avvertenze.aduc.it/notizia/california+corte+suprema+coltivazione+cannabis_113081.php
14-10-2009 15:36 ITALIA/Rai: siamo 'locomotiva digitale', lotta dura all'evasione del canone. Il governo e'
d'accordo
http://avvertenze.aduc.it/notizia/rai+siamo+locomotiva+digitale+lotta+dura+all_113089.php
14-10-2009 16:32 ITALIA/Passaggio al digitale, entro fine anno coinvolto il 62% delle famiglie
http://avvertenze.aduc.it/notizia/passaggio+al+digitale+entro+fine+anno+coinvolto+62_113095.php
15-10-2009 10:32 MONDO/Traffico in Internet: diminuisce il P2P
http://avvertenze.aduc.it/notizia/traffico+internet+diminuisce+p2p_113098.php
15-10-2009 11:16 ITALIA/L'Onu preoccupata per l'affossamento della legge anti-omofobia
http://avvertenze.aduc.it/notizia/onu+preoccupata+affossamento+della+legge+anti_113106.php
15-10-2009 11:36 MONDO/I traffici oscuri degli organi per il trapianto
http://avvertenze.aduc.it/notizia/traffici+oscuri+organi+trapianto_113112.php
15-10-2009 12:40 GRAN BRETAGNA/Vietata la pubblicità di Actimel
http://avvertenze.aduc.it/notizia/vietata+pubblicita+actimel_113117.php
15-10-2009 13:25 FRANCIA/Una perizia rassicurante sulle antenne per la telefonia mobile
http://avvertenze.aduc.it/notizia/perizia+rassicurante+sulle+antenne+telefonia+mobile_113121.php
15-10-2009 13:33 ITALIA/Rapporto banche/clienti: arriva l'arbitro
http://avvertenze.aduc.it/notizia/rapporto+banche+clienti+arriva+arbitro_113122.php
15-10-2009 13:40 ITALIA/Telefonate commerciali moleste: emendamento allunga la vita alle banche dati
illegali
http://avvertenze.aduc.it/notizia/telefonate+commerciali+moleste+emendamento+allunga_113123.php
15-10-2009 14:03 ITALIA/Sanità. Risarcimenti a pazienti danneggiati: due terzi dei ricorsi accolti dal tribunale
di Roma
http://avvertenze.aduc.it/notizia/sanita+risarcimenti+pazienti+danneggiati+due+terzi_113125.php
15-10-2009 14:12 USA/Il 70% di uomini non si lava le mani col sapone
http://avvertenze.aduc.it/notizia/70+uomini+non+si+lava+mani+col+sapone_113126.php
15-10-2009 14:20 MONDO/Banda larga italiana 'esaurita' tra pochi anni
http://avvertenze.aduc.it/notizia/banda+larga+italiana+esaurita+pochi+anni_113127.php
15-10-2009 14:29 EUROPA/Finlandia come la Svizzera: banda larga garantita per tutti
http://avvertenze.aduc.it/notizia/finlandia+come+svizzera+banda+larga+garantita+tutti_113128.php
16-10-2009 10:47 SVIZZERA/Rotto un tabu': un documentario televisivo racconta la storia di un giovane
suicida
http://avvertenze.aduc.it/notizia/rotto+tabu+documentario+televisivo+racconta+storia_113135.php
16-10-2009 11:18 ITALIA/Un'indagine conferma le truffe dietro le bolletta telefoniche gonfiate degli 899
http://avvertenze.aduc.it/notizia/indagine+conferma+truffe+dietro+bolletta_113138.php
16-10-2009 11:28 ITALIA/Soldi a banche e multinazionali: 80% contrari
http://avvertenze.aduc.it/notizia/soldi+banche+multinazionali+80+contrari_113141.php
16-10-2009 11:31 ITALIA/La raccolta di carta differenziata cresce, nonostante la crisi del settore
http://avvertenze.aduc.it/notizia/raccolta+carta+differenziata+cresce+nonostante_113144.php
16-10-2009 11:34 ITALIA/Investimenti: gli italiani preferiscono i terreni agricoli all'oro
http://avvertenze.aduc.it/notizia/investimenti+italiani+preferiscono+terreni+agricoli_113145.php
16-10-2009 11:43 ITALIA/Inps. Se la mamma è casalinga, al papà spettano i riposi giornalieri per 'maternità'
http://avvertenze.aduc.it/notizia/inps+se+mamma+casalinga+al+papa+spettano+riposi_113146.php
16-10-2009 12:14 AUSTRIA/Bisfenolo A nei biberon
http://avvertenze.aduc.it/notizia/bisfenolo+nei+biberon_113150.php
16-10-2009 12:58 EUROPA/Svenimenti: le linee guida per capire le cause
http://avvertenze.aduc.it/notizia/svenimenti+linee+guida+capire+cause_113152.php
17-10-2009 09:48 FINLANDIA/Primo deposito definitivo di scorie nucleari
http://avvertenze.aduc.it/notizia/primo+deposito+definitivo+scorie+nucleari_113157.php
17-10-2009 10:24 BELGIO/Carceri sovraffollate: il Belgio affitta celle in Olanda
http://avvertenze.aduc.it/notizia/carceri+sovraffollate+belgio+affitta+celle+olanda_113159.php
17-10-2009 10:40 AFRICA/Telefonia. Utenze mobili a quota 375 milioni e continuano gli investimenti
http://avvertenze.aduc.it/notizia/telefonia+utenze+mobili+quota+375+milioni_113164.php
17-10-2009 11:04 MESSICO/Autorizzata la coltivazione di mais transgenico
http://avvertenze.aduc.it/notizia/autorizzata+coltivazione+mais+transgenico_113166.php
17-10-2009 13:05 ITALIA/Prezzi frutta e verdura: piu' alti in supermarket che mercatini
http://avvertenze.aduc.it/notizia/prezzi+frutta+verdura+piu+alti+supermarket+che_113174.php
17-10-2009 13:19 ITALIA/Governo: religione cattolica sia obbligatoria per studenti islamici
http://avvertenze.aduc.it/notizia/governo+religione+cattolica+sia+obbligatoria_113176.php
19-10-2009 10:28 ITALIA/Annuncio. Brunetta promette banda larga a due mega per tutti
http://avvertenze.aduc.it/notizia/annuncio+brunetta+promette+banda+larga+due+mega_113184.php
19-10-2009 12:38 GERMANIA/Esperimento con il Dna artificiale
http://avvertenze.aduc.it/notizia/esperimento+dna+artificiale_113191.php
19-10-2009 12:43 ITALIA/Poste Italiane ostacola i concorrenti? L'Antitrust indaga
http://avvertenze.aduc.it/notizia/poste+italiane+ostacola+concorrenti+antitrust_113190.php
19-10-2009 13:02 FRANCIA/Pedofilo recidivo chiede a Sarkozy la castrazione fisica
http://avvertenze.aduc.it/notizia/pedofilo+recidivo+chiede+sarkozy+castrazione+fisica_113192.php
20-10-2009 11:11 ITALIA/Studio: la finanza islamica potrebbe ammontare a 4,5 miliardi di Euro
http://avvertenze.aduc.it/notizia/studio+finanza+islamica+potrebbe+ammontare+miliardi_113200.php
20-10-2009 11:21 USA/Internet. Giovedì l'Autorità delle comunicazioni (Fcc) voterà la net neutrality
http://avvertenze.aduc.it/notizia/internet+giovedi+autorita+comunicazioni+fcc+votera_113208.php
20-10-2009 12:11 USA/Depressione: importanti scoperte per combatterla
http://avvertenze.aduc.it/notizia/depressione+importanti+scoperte+combatterla_113217.php
20-10-2009 12:12 GERMANIA/Buoni risultati dalla prevenzione del cancro alla pelle
http://avvertenze.aduc.it/notizia/buoni+risultati+dalla+prevenzione+cancro+alla+pelle_113218.php
20-10-2009 12:26 GERMANIA/Alla spiona Deutsche Bahn una multa milionaria
http://avvertenze.aduc.it/notizia/alla+spiona+deutsche+bahn+multa+milionaria_113219.php
20-10-2009 12:55 FRANCIA/Demografia, i francesi continuano ad aumentare
http://avvertenze.aduc.it/notizia/demografia+francesi+continuano+aumentare_113222.php
20-10-2009 14:43 ROMANIA/Maggioranza contraria alla legalizzazione delle droghe leggere
http://avvertenze.aduc.it/notizia/maggioranza+contraria+alla+legalizzazione+droghe_113225.php
20-10-2009 15:50 U.E./Gravidanza. Alcool e tabacco, ma non cannabis, aumentano rischio psicosi nei figli
http://avvertenze.aduc.it/notizia/gravidanza+alcool+tabacco+ma+non+cannabis+aumentano_113228.php
20-10-2009 18:06 ITALIA/Internet. I navigatori italiani, pochi e maschi
http://avvertenze.aduc.it/notizia/internet+navigatori+italiani+pochi+maschi_113226.php
- Comunicati
14-10-2009 12:51 'Due Hub, un unico obiettivo: far crescere il Paese'. A spese del contribuente. 'Vedere
cammello, dare moneta'
http://avvertenze.aduc.it/comunicato/due+hub+unico+obiettivo+far+crescere+paese+spese_16494.php
14-10-2009 15:31 Canone Rai. Finti marziani dirigono la tv di Stato. Rai e Governo non vogliono combattere
l'evasione del canone/imposta!
http://avvertenze.aduc.it/comunicato/canone+rai+finti+marziani+dirigono+tv+stato+rai_16495.php
15-10-2009 12:28 Telefonia. Call center selvaggio. Il Parlamento prepara un nuovo regalo ai fuorilegge
http://avvertenze.aduc.it/comunicato/telefonia+call+center+selvaggio+parlamento+prepara_16499.php
15-10-2009 12:43 Il presidente della Regione Toscana si fa pubblicita' elettorale sul sito del Corriere della
Sera a spese dei contribuenti? Denuncia alla Corte dei Conti
http://avvertenze.aduc.it/comunicato/presidente+della+regione+toscana+si+fa+pubblicita_16500.php
15-10-2009 12:59 Olimpiadi nel 2020? Si pensi al Giubileo del 2025! Alemanno ci pensi
http://avvertenze.aduc.it/comunicato/olimpiadi+nel+2020+si+pensi+al+giubileo+2025_16502.php
15-10-2009 15:40 Aduc-Osservatorio Lecce. Zone a traffico limitato: dal Comune un impegno troppo debole
http://avvertenze.aduc.it/comunicato/aduc+osservatorio+lecce+zone+traffico+limitato+dal_16504.php
15-10-2009 16:17 Class Action della Pa. Perche' non si chiamano le cose col loro nome? L'inganno del
ministro Brunetta e del Governo...
http://avvertenze.aduc.it/comunicato/class+action+della+pa+perche+non+si+chiamano+cose_16506.php
16-10-2009 11:14 Canone Rai. Sondaggi di Berlusconi: 50% non paghera'! Lo statista provveda
http://avvertenze.aduc.it/comunicato/canone+rai+sondaggi+berlusconi+50+non+paghera_16507.php
16-10-2009 12:38 Broccoli antitumore
http://avvertenze.aduc.it/comunicato/broccoli+antitumore_16508.php
17-10-2009 11:40 Class Action. Partono i siluri delle corporazioni. La Confindustria
http://avvertenze.aduc.it/comunicato/class+action+partono+siluri+corporazioni_16517.php
17-10-2009 12:30 Todomondo dichiarata fallita. Come chiedere l'immissione al passivo
http://avvertenze.aduc.it/comunicato/todomondo+dichiarata+fallita+come+chiedere_16519.php
19-10-2009 09:59 Aduc - Osservatorio Lecce. Multe sepolte e avvisi bonari. Come difendersi
http://avvertenze.aduc.it/comunicato/aduc+osservatorio+lecce+multe+sepolte+avvisi+bonari_16523.php
19-10-2009 11:31 Associazioni consumatori. Vogliono relegarle nella riserva indiana
http://avvertenze.aduc.it/comunicato/associazioni+consumatori+vogliono+relegarle+nella_16524.php
19-10-2009 14:02 Appello Presidente Regione Toscana a difesa della Costituzione? Costo per il
contribuente: 1,5 Euro a firma
http://avvertenze.aduc.it/comunicato/appello+presidente+regione+toscana+difesa+della_16526.php
20-10-2009 11:05 Tassa rifiuti. Il Governo non rimborsa e continuera' a far pagare l'Iva dichiarata illegittima
dalla Corte Costituzionale. Scrivi alla responsabile sen. Bonfrisco
http://avvertenze.aduc.it/comunicato/tassa+rifiuti+governo+non+rimborsa+continuera+far_16531.php
20-10-2009 12:20 Liberta' di stampa. L'Italia superata da Giamaica e Trinidad Tobago
http://avvertenze.aduc.it/comunicato/liberta+stampa+italia+superata+giamaica+trinidad_16532.php
20-10-2009 12:54 Privacy. Il Partito Democratico non violi quella dei propri iscritti. Segnalazione al Garante
http://avvertenze.aduc.it/comunicato/privacy+partito+democratico+non+violi+quella+dei_16533.php
20-10-2009 13:46 Telefonia. Gestore richiede penale di recesso di tre mila euro a commercialista, l'1% del
fatturato. La legge Bersani cancellata di fatto
http://avvertenze.aduc.it/comunicato/telefonia+gestore+richiede+penale+recesso+tre+mila_16534.php
- Articoli
14-10-2009 11:32 Economia e staminali, un legame pericoloso per la ricerca
http://avvertenze.aduc.it/articolo/economia+staminali+legame+pericoloso+ricerca_16492.php
14-10-2009 12:34 Usa. La guerra alla droga e gli abusi della polizia
http://avvertenze.aduc.it/articolo/usa+guerra+alla+droga+abusi+della+polizia_16493.php
15-10-2009 11:56 Generali Primodomani: la sventura di aderire
http://avvertenze.aduc.it/articolo/generali+primodomani+sventura+aderire_16498.php
15-10-2009 13:09 Posta elettronica certificata obbligatoria (Pec) e dematerializzazione. Quali utilita’ per i
privati
http://avvertenze.aduc.it/articolo/posta+elettronica+certificata+obbligatoria+pec_16501.php
15-10-2009 16:31 Investimenti. Portafoglio ADUC30: un aggiornamento
http://avvertenze.aduc.it/articolo/investimenti+portafoglio+aduc30+aggiornamento_16505.php
17-10-2009 08:57 Ru486, la favola della pillola che uccide
http://avvertenze.aduc.it/articolo/ru486+favola+della+pillola+che+uccide_16516.php
19-10-2009 13:17 Ricercatori preoccupati per la probabile criminalizzazione della Salvia divinorum
http://avvertenze.aduc.it/articolo/ricercatori+preoccupati+probabile+criminalizzazione_16525.php
19-10-2009 17:39 Ru486. Bene autorizzazione Aifa, attenzione ai colpi di coda dei pasdaran
http://avvertenze.aduc.it/articolo/ru486+bene+autorizzazione+aifa+attenzione+ai+colpi_16529.php
20-10-2009 09:47 Diritto di recesso con dovere di buona fede? Riflessioni sulla sentenza della Corte di
Giustizia CE
http://avvertenze.aduc.it/articolo/diritto+recesso+dovere+buona+fede+riflessioni+sulla_16530.php
------------------------------------------LE PETIZIONI DELL'ADUC
Sono due, e sul sito c'è la documentazione che ne spiega i motivi e vi chiede di firmarle.
Vi riportiamo uno stralcio di quanto troverete sul sito.
ONU / VATICANO
La petizione chiede al Segretario generale delle Nazioni Unite di modificare lo status del Vaticano, da "Stato
non membro, Osservatore Permanente" con potere di voto, a Organizzazione non governativa con potere
consultivo.
http://avvertenze.aduc.it/info/vaticano.php
PER L'ABOLIZIONE DEL CANONE RAI
La petizione rivolta a Camera e Senato chiede l'abolizione del canone/tassa Rai
http://tlc.aduc.it/rai/
------------------------------------------Ricordiamo ai lettori che sul portale sono in lettura sei canali tematici con informazioni e consigli
quotidiani, tutti editi dall'Aduc:
- Avvertenze
http://avvertenze.aduc.it
Per conoscere i propri diritti e combattere le arroganze di ogni tipo
- Investire Informati
http://investire.aduc.it
Informazione e consulenza finanziaria
- Salute
http://salute.aduc.it
Uno spazio di informazione e discussione basato su un principio essenziale: solo l'individuo può disporre
della propria salute. Oltre alla ricerca con le cellule staminali, alla clonazione, all'eutanasia e alla lotta al
dolore, ADUC Salute informa su temi come fecondazione assistita, interruzione di gravidanza,
tossicodipendenza, contraccezione, sessualità, etc.
- Droghe
http://droghe.aduc.it
Notizie quotidiane sulle droghe con attenzione alla situazione internazionale, alle diverse realtà, ai traffici,
all'andamento della "war on drugs", ai sistemi di produzione e di spaccio delle sostanze stupefacenti.
- Telecomunicazioni
http://tlc.aduc.it
I diritti degli utenti di tv, Internet e telefonia
- Immigrazione
http://immigrazione.aduc.it
Diritti degli stranieri in Italia
------------------------------------------EDITORIALE
21-10-2009 07:17 L'arbitro e' cornuto per definizione
"L'arbitro e' cornuto per definizione". Arbitro e corna. Due parole molto diffuse nella nostra
cultura, nel nostro quotidiano. Abbiamo anche il capo del Governo che contribuisce a mantenere questa
nomea italica nel mondo, materialmente ed umanamente. Arbitro e corna. Parole che quando vengono
affiancate determinano la nostra frase:
- cornuto e' espressione offensiva, partendo dal presupposto che il tradimento in amore sia tra i massimi
sgarri che possano essere fatti tra umani;
- arbitro... senza gli arbitri non si fa nulla? Nelle partite di calcio, non nella vita. Anche se in questi ultimi
decenni la "moda" degli arbitri e' diffusa: azioni extragiudiziali, conciliazione nelle telecomunicazioni, in
banca, etc. Ma le conciliazioni, siccome c'e' sempre una parte piu' forte (l'azienda) e una piu' debole
(l'utente/consumatore), pendono sempre dalla parte del piu' forte. Con le eccezioni, per carita', ma talmente
poche che servono solo a confermare l'andazzo. Parte piu' forte perche' se non accetta di conciliare e teme
di essere portata in giudizio, ha dalla sua uno stuolo di avvocati ben pagati contro il cittadino che, almeno per
importi non eccedenti i 500 euro, dovrebbe fare da solo.... chi se la sente?
Ecco quindi che e' confermato che, per il cittadino utente e consumatore, "l'arbitro e' cornuto per
definizione". Serve poco e quindi lo si puo' svillaneggiare.
Nonostante questo, nel mondo parallelo alla realta' quotidiana di un utente e consumatore, la "moda"
dell'arbitro sembra diventata un "virus": si diffonde a macchia d'olio. Anche con nomi di fantasia che
dovrebbero farlo sembrare piu' cattivo di quello che e': il ministro Renato Brunetta per tirare le orecchie alla
pubblica amministrazione e rimetterla in carreggiata, non facendo pagare i danni che ha provocato con le
sue sbandate, ha chiamato class action una tipica azione di conciliazione, anche se un po' piu' spinta (*).
Cosi' in tanti si lavano la coscienza in pubblico e fanno credere di aver facilitato il cittadino. Ma cosi' non e'.
E' solo un'illusione che, quando si manifesta come tale, incattivisce questo cittadino e lo rende ancor piu'
nemico di istituzioni, garanti e legislatori ai vari livelli. E' lo sfascismo!
A nostro avviso, per non farsi sopraffare c'e' solo un metodo: far si' che nei giudizi in cui ci viene
data ragione i rimborsi economici siano molto cospicui; altrettanto cospicue le multe delle varie
Autorita' per aver violato delle norme. I nostri interlocutori, in clima di sfascio istituzionale e di gara a chi e'
piu' arrogante e violento nei confronti dei piu' deboli, non conoscono altra musica. Vogliono farci credere di
essere parte di una societa' e di contribuire alla sua stabilizzazione e crescita, ma non e' cosi': fanno solo i
loro interessi in dispregio di quelli degli altri, dispregio che e' alimento essenziale su cui basano la loro
crescita. Questo vale per tutto: dalle banche ai gestori telefonici, dai gestori di servizi di pubblica utilita'
(acqua, energia) alla scuola.
(Vincenzo Donvito)
------------------------------------------LA SCHEDA PRATICA
15-10-2009 00:00 IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E DI CAPITALIZZAZIONE
Le assicurazioni sulla vita (o polizze vita) sono contratti che prevedono, dietro pagamento di un premio, la
corresponsione di un capitale o di una rendita al verificarsi di determinati eventi legati alla vita dell'assicurato,
a favore del contraente o di un soggetto terzo indicato come beneficiario.
Le polizze vita coinvolgono vari soggetti:
Il contraente: soggetto che sottoscrive, paga i premi e puo' esercitare tutti i diritti del contratto (recesso,
riscatto, etc.).
L'assicurato: persona sulla cui vita e' stipulato il contratto. Se diverso dal contraente deve firmare per
accettazione.
Il beneficiario: persona indicata dal contraente come destinataria delle somme assicurate. Tale indicazione
puo' avvenire alla stipula o successivamente, con una dichiarazione o con un testamento. Allo stesso modo
la designazione del beneficiario e' revocabile, con la particolarita' che la revoca non puo' esser fatta dagli
eredi dopo la morte del contraente, ne' qualora il beneficiario, al verificarsi dell'evento, abbia dichiarato di
voler profittare del beneficio (art.1921 c.c.).
La compagnia di assicurazione: deve essere specificatamente autorizzata dall'ISVAP ad operare in Italia nel
settore delle assicurazioni vita. Attenzione, se si sceglie una compagnia di un Paese della Comunita' diverso
dall'Italia, e' possibile che la legislazione applicabile sia diversa. La legge italiana vale solo per la fase
precontrattuale nel caso di adesione a distanza (via Internet, telefono, etc.). Si veda piu' avanti.
Eventuali intermediari assicurativi (agenti, broker, sim, banche, uffici postali, etc.) devono essere registrati
nel registro pubblicato sul sito dell'ISVAP.
Talvolta possono essere proposte offerte da agenti/venditori di una rete di multilevel marketing, in cui e'
prevista la possibilita', per il sottoscrittore, di diventare a sua volta venditore con percezione di un guadagno
sia sui contratti personalmente venduti sia su quelli venduti da coloro che questi ha "arruolato". A parte gli
ovvi consigli di estrema cautela nel sottoscrivere questi contratti, e' bene sapere che non possono essere
vendute in questo modo le polizze unit-linked, index-linked.
Per verificare compagnie, agenti e intermediari: clicca qui
A seconda delle loro caratteristiche si puo' parlare di assicurazioni caso vita (la compagnia assicuratrice
versa il capitale o la rendita nel caso in cui l'assicurato sia in vita alla scadenza del contratto), assicurazioni
caso morte (la compagnia assicuratrice versa il capitale o la rendita in caso di morte dell'assicurato) oppure
assicurazioni miste (combinazione delle due forme).
ASSICURAZIONI "CASO MORTE"
Sono dedicate a chi ha esigenza di salvaguardare i propri cari in caso di decesso, per esempio perche' unico
percettore di reddito in una famiglia gravata da un mutuo o da altri debiti.
Il rischio in queste polizze grava solo sulla compagnia, che calcola quindi i premi da pagare in base ad esso,
rispetto a tavole statistiche sulla mortalita'. Il premio ha entita' diversa, quindi, al variare dell'eta' del
contraente, delle sue abitudini di vita, etc. Il premio potrebbe aumentare nell'ipotesi in cui lo stato di salute
dell'assicurato peggiori gravemente rispetto al momento della sottoscrizione.
Esse possono distinguersi in
- polizze caso morte temporanee dette anche "puro rischio" o "a fondo perduto", perche' se non si verifica
il decesso dell'assicurato nei termini stabiliti i premi versati vengono persi e restano nelle casse della
compagnia;
- polizze caso morte a vita intera: il versamento del capitale o della rendita avviene alla morte
dell'assicurato, indipendentemente da quando questa si verifica.
ASSICURAZIONI "CASO VITA"
Avrebbero la finalita' di trasformare un capitale in rendita, sebbene siano da sempre vendute come
strumento per accantonare risparmio. In passato costituivano anche l'unica modalita' per sottoscrivere una
pensione integrativa, mentre oggi sono piu' adatte a questo scopo i fondi pensione.
Come gia' detto, nelle polizze "caso vita" pure la prestazione della compagnia avviene nel caso in cui
l'assicurato sia in vita alla scadenza del contratto. Sovente invece esse sono associate ad una polizza "caso
morte" temporanea, rientrando quindi nelle polizze miste di cui parliamo piu' avanti.
Possono essere:
- polizze a rendita immediata: viene versato un premio unico al momento della sottoscrizione del contratto.
La rendita viene versata immediatamente o a partire dal primo anno, con scadenze stabilite
contrattualmente;
- polizze a rendita differita: il pagamento della rendita avviene dopo un certo tempo definito
contrattualmente, se l'assicurato e' ancora in vita.
- polizze a capitale differito (di capitalizzazione): il premio puo' essere versato in un'unica soluzione
oppure a scadenze fissate contrattualmente. La compagnia versa una determinata somma (capitale) al
beneficiario nel caso in cui l'assicurato sia ancora in vita ad una certa data.
Nota importante
Nella realta' quasi la totalita' delle polizze "caso vita" presenti sul mercato sono prodotti detti "a prevalente
componente finanziaria", veri e propri prodotti d'investimento che mischiano le caratteristiche delle suddette
categorie.
In esse la prestazione della compagnia (capitale o rendita) non e' definita quantitativamente ma ne sono solo
descritti i metodi di calcolo, e soprattutto essa e' collegata all'andamento del prodotto finanziario sottostante,
con tutti i conseguenti rischi a carico del contraente. Da qui la fondamentale importanza di inquadrare, oltre
alle proprie esigenze, il proprio profilo di rischio prima di scegliere il prodotto (si veda piu' avanti).
ASSICURAZIONI "MISTE"
Associano una "caso morte" con una "caso vita", quindi combinano in vari modi tutte le caratteristiche gia'
viste.
La prestazione della compagnia (pagamento della rendita o del capitale al beneficiario) avviene sia nel caso
in cui l'assicurato muoia sia nel caso in cui sopravviva, rispetto alla scadenza del contratto.
I premi possono essere unici, annui costanti o rivalutabili. I costi sono piuttosto alti, spesso superiori rispetto
a quelli gravanti su due polizze ("caso vita" e "caso morte") sottoscritte separatamente.
Si possono avere:
- polizze miste immediate: la prestazione "caso morte" e' corrisposta al beneficiario alla morte
dell'assicurato, a breve distanza di tempo;
- polizze miste a termine fisso: la prestazione "caso morte" puo' essere corrisposta solo alla scadenza del
termine contrattuale, anche se il decesso avviene prima.
Le polizze "caso vita" e miste possono rientrare in queste categorie:
- polizze rivalutabili: polizze che prevedono meccanismi di accrescimento delle prestazioni assicurate.
Parte del premio confluisce in una gestione finanziaria "separata", ovvero in un fondo di investimento
appositamente creato dalla compagnia assicuratrice e riservato a tali polizze. Le prestazioni assicurate si
rivalutano ogni anno in funzione dell'andamento di tale gestione interna separata. Normalmente queste
polizze sono gravate da ingenti costi e producono bassi rendimenti;
- polizze index o unit linked: polizze sulla vita la cui prestazione e' collegata all'andamento di determinati
strumenti finanziari in cui viene investito parte del premio versato (fondi comuni di investimento per le Unit e
investimenti in borsa per le index). Anche queste polizze combinano normalmente costi piuttosto alti con
rendimenti bassi rispetto al rischio.
PRIMA DI FIRMARE
Prima di sottoscrivere il contratto e' necessario scegliere cio' che meglio risponde alle proprie esigenze che,
come abbiamo gia' visto, possono riguardare la salvaguardia dei propri cari in caso di decesso, la
costituzione di una futura disponibilita' finanziaria, etc. etc.
Il primo documento che deve essere fornito e' il fascicolo informativo, che si compone di una scheda
sintetica, di una nota informativa, delle condizioni contrattuali comprensive del regolamento dell'investimento
eventualmente sottostante, di un glossario e di un modulo di "proposta di assicurazione".
Le note informative e le condizioni contrattuali dei prodotti devono anche essere pubblicati sui siti della
compagnia, visionabili da chiunque.
La compagnia assicuratrice, o l'intermediario a cui ci siamo rivolti, nel caso in cui si sottoscriva un prodotto
con componente finanziaria, deve anche verificare la nostra propensione al rischio raccogliendo tutta una
serie di informazioni, in modo da consigliare il tipo di investimento piu' adatto. Il tutto deve risultare da un
modulo/questionario che inquadra -oltre al nostro profilo di rischio- anche la nostra conoscenza ed
esperienza della materia.
Se non si vogliono dare informazioni si deve firmare una dichiarazione di rifiuto, mentre nel caso si voglia
comunque sottoscrivere una polizza che l'intermediario non ritiene adeguata alle nostre esigenze, si deve
firmare una dichiarazione dalla quale risulti che ci sono noti i motivi dell'inadeguatezza.
Per approfondire queste nuove regole di sottoscrizione, dettate dalla direttiva europea MIFID (Direttiva sui
Mercati degli Strumenti Finanziari), e' di utile lettura questa guida.
Per i contratti rivalutabili e di capitalizzazione deve anche essere fornito, al piu' tardi al momento della
sottoscrizione, il "progetto esemplificativo personalizzato" inerente lo sviluppo del capitale o della rendita
nonche' dei premi versati, con evidenza, ad ogni scadenza annuale, dei valori di riscatto e di riduzione. Si
tratta di un documento redatto basandosi su stime che serve a farsi un'idea dell'ipotetico andamento della
polizza. Esso quindi non vincola in alcun modo la compagnia rispetto al raggiungimento dei risultati riportati.
NEL VALUTARE LE OFFERTE, FARE ATTENZIONE A....
- il tipo di prestazione offerta dalla compagnia, ovvero il versamento del capitale o di una rendita;
- l'evento a cui la prestazione e' legata (vita, morte);
- il premio da pagare e la parte dello stesso che viene investita. Ricordiamoche il premio puo' essere
unico (pagato tutto in una volta) o periodico. I premi annui possono essere pagati nel corso dell'anno in
modo frazionato, con aggiunta di costi che devono essere specificati;
- modalita' di pagamento del premio (assegno, bonifico, addebiti automatici, etc.). Se il pagamento non
viene fatto direttamente alla compagnia ma ad un intermediario, nella proposta di assicurazione deve essere
inserita una formula di ricevuta che tale intermediario dovra' firmare;
- il numero dei premi minimi che debbono essere pagati per poter maturare il diritto al riscatto o alla
riduzione (vedi piu' avanti);
- i termini di riscatto della polizza e le relative penali. Si tratta della possibilita' di chiedere la liquidazione
anticipata del capitale, a cui normalmente sono collegate penali che, soprattutto se il riscatto avviene nel
primo periodo, potrebbero non consentire nemmeno il recupero dei premi versati (vedi piu' avanti);
- i costi che gravano sulla polizza (caricamenti e costi di gestione). Questi costi sono compresi nel premio;
- i rischi finanziari legati alla prestazione;
- la durata della copertura assicurativa;
- le eventuali limitazioni di copertura in caso morte (per esempio il suicidio, di solito escluso);
- la presenza di opzioni che consentano di convertire, a scadenza, la rendita in capitale e viceversa;
- la possibilita' di differimento automatico di scadenza del capitale o della rendita, ovvero la possibilita' di
rimandare la riscossione della prestazione ovviamente maggiorata rispetto al termine di "slittamento".
Fonte: Circolare ISVAP 551/2005, che contiene anche molte utili informazioni sulla fase precontrattuale con
copia dei documenti che vanno forniti dalle compagnie (allegati). Se ne trova il link in calce alla scheda.
IL CONTRATTO
Dopo aver effettuato la scelta si deve sottoscrivere la proposta di assicurazione inclusa nel fascicolo
informativo. Il contratto si conclude, a livello formale, nel momento in cui la compagnia accetta tale proposta.
Attenzione! Si differenzia in tal senso la proposta-polizza che talvolta viene proposta alla firma dagli
intermediari. La sottoscrizione di questa rende il contratto immediatamente concluso.
In alcuni casi puo' essere richiesta anche una visita sanitaria o la compilazione di un questionario
sanitario. Il valore di questo documento e' piu' che formale, perche' in caso di informazioni non veritiere la
compagnia puo' rifiutare di pagare il capitale o la rendita o di ridurle.
Una volta concluso il contratto, il cliente dovra' riceverne la polizza di assicurazione.
INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO
Il contraente ha diritto a ricevere, in qualsiasi momento, informazioni sull'evoluzione del rapporto
assicurativo, con particolare riferimento all'ammontare del valore di riscatto maturato (vedi piu' avanti), e al
riepilogo dei premi pagati ad una certa data. Cio' entro 10 giorni dalla richiesta (Art.1 circolare ISVAP
403/2000).
Devono anche essere forniti con tempestivita' conteggi sul capitale o sul valore di riscatto liquidati.
In caso di polizze unit linked ad ogni versamento del premio dovra' corrispondere l'invio di una lettera dove
viene specificata la parte di esso investita. Per queste polizze, inoltre, e' previsto l'invio di comunicazioni nel
caso si verifichino perdite di oltre il 30% rispetto a quanto investito, con successivi invii ogni volta si
verificassero ulteriori perdite di almeno il 10%.
Per le polizze rivalutabili, le unit linked e le index linked viene inviato un estratto conto annuale entro 60
giorni dalla chiusura di ogni anno solare. Per le unit linked e le index linked vengono inoltre pubblicati -sui siti
delle compagnie e sui quotidiani finanziari- il valore della quota del fondo o, a seconda, del paramento di
riferimento a cui la polizza e' collegata.
Sui siti delle compagnie devono inoltre essere disponibili i rendiconti periodici delle gestioni e dei fondi.
Per qualsiasi tipo di polizza, infine, le compagnie devono obbligatoriamente comunicare per iscritto -con
modalita' che il contratto deve prevedere- qualsiasi variazione delle condizioni contenute nel fascicolo
informativo consegnato in sede di sottoscrizione, anche quelle derivate da modifiche normative.
I sottoscrittori devono anche essere informati preventivamente su ogni eventuale scadenza di diritti di
opzione che fossero previsti dal contratto, nonche' di ogni trasformazione del contratto (fornendo un
documento informativo delle nuove condizioni).
Tutto cio' anche tramite tecniche di comunicazioni a distanza (email, fax, etc.) a condizione che vi sia
apposita autorizzazione del sottoscrittore.
Fonte normativa: Circolari ISVAP 403/2000 e 551/2005.
MANCATO PAGAMENTO DEI PREMI
Se il contraente non paga il premio relativo al primo anno (in un unica volta o ripartito in piu' rate, a seconda
di cosa prevede il contratto) la compagnia di assicurazione puo' agire giudizialmente entro sei mesi dalla
scadenza dello stesso al fine di recuperare quanto dovuto.
Non sono previste azioni di recupero, invece, per eventuali mancati pagamenti che riguardino le rate dal
secondo anno in poi. In questo caso il codice civile prevede genericamente che la compagnia assicuratrice
possa risolvere il contratto per inadempienza trattenendo quanto gia' pagato.
Nella pratica, in questi casi il contratto semplicemente si "sospende" e le somme assicurate si riducono (vedi
il paragrafo successivo alla voce "riduzione"). Determinante e' il tipo di contratto sottoscritto e le condizioni
che regolano questa facolta', perche' e' possibile che per maturare il diritto alla riduzione si debbano versare
un numero minimo di rate (normalmente tre). Diversamente cio' che e' stato versato sarebbe perso.
Fonte normativa: codice civile art. 1924 .
REVOCA, RECESSO, RISCATTO E RIDUZIONE
Si puo' applicare la REVOCA dal momento della sottoscrizione della proposta di assicurazione finche' non si
sia venuti a conoscenza dell'accettazione da parte della compagnia, ovvero quando il contratto non si e'
ancora concluso. Le modalita' per esercitare questo diritto devono essere esposte nella nota informativa.
Generalmente e' chiesta una raccomandata a/r a cui deve seguire -entro 30 gg- il rimborso di quanto pagato
escluse le spese di emissione del contratto specificate nella proposta.
Se si e' sottoscritta una proposta-polizza non e' possibile chiedere la revoca.
Dal momento in cui il contratto si conclude (accettazione della proposta o firma della proposta-polizza), e'
esercitabile il RECESSO, entro 30 giorni. Le modalita' per ottemperare devono essere descritte nella
proposta firmata.
E' necessario inviare una raccomandata a/r a cui deve seguire -entro ulteriori 30gg- il rimborso dei premi
eventualmente versati esclusa la parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e le spese
di emissione dello stesso.
Attenzione, per le polizze unit linked viene normalmente restituito il controvalore a quella data delle quote
versate, che puo' divergere molto dal valore originario versato. Dipende, ovviamente, dall'andamento dei
mercati e del prodotto finanziario sottostante la polizza.
Se non e' possibile revocare il contratto ne' recedere dallo stesso, non resterebbe che estinguerlo chiedendo
il RISCATTO, ovvero la liquidazione anticipata del capitale. Questa operazione e' possibile dopo un certo
numero di anni specificati sul contratto (due per le polizze di capitalizzazione), e ad essa sono normalmente
collegate penali che, soprattutto se il riscatto avviene presto, non consentono nemmeno il recupero dei premi
versati.
Per tale motivo, se non si ha bisogno di rientrare subito in possesso dei soldi gia' versati e' senz'altro meglio
prendere il considerazione la RIDUZIONE, ovvero semplicemente smettere di pagare i premi. In questo caso
la polizza resta in piedi con un capitale ovviamente inferiore a quello inizialmente previsto, basato su quanto
effettivamente versato. Normalmente la riduzione e' concessa dopo aver pagato almeno tre annualita'.
Tutte queste facolta' devono essere ben descritte dal contratto, con le modalita' precise di esercizio. Le
compagnie devono inoltre mettere in condizione i propri clienti di conoscere con tempestivita' la
documentazione da allegare alle richieste di riscatto.
Fonte normativa: Codice delle assicurazioni private art. 176 (revoca) 177 (recesso)
LIQUIDAZIONE DELLA POLIZZA
Per quanto riguarda la liquidazione della polizza (alla scadenza o dietro "riscatto"), il contratto dovra' indicare
in modo esaustivo tutta la documentazione da allegare con ogni informazione utile. In taluni casi viene
allegato addirittura un modulo pronto.
La compagnia deve informare il cliente dell'approssimarsi della scadenza del contratto con almeno un mese
di anticipo, precisando quale documentazione andra' prodotta per eseguire puntualmente la liquidazione
prevista.
La liquidazione deve poi avvenire con tempestivita', utilizzando il termine di tolleranza previsto dal contratto
(generalmente 30 giorni dalla scadenza) solo quando effettivamente necessario (Art.4 Circolare ISVAP
403/2000).
Ricordiamo anche che il termine di prescrizione entro cui e' possibile chiedere la liquidazione e' di due anni
dalla scadenza o comunque dal giorno in cui si e' verificato l'evento su cui il diritto si fonda (codice civile
art.2952 secondo comma, cosi' modificato dal DL 134/08).
PARTICOLARITA' DELLA SOTTOSCRIZIONE A DISTANZA
Per le sottoscrizioni a distanza effettuate da soggetti consumatori valgono le regole stabilite dal Codice del
consumo agli articoli dal 67 bis al 67 vicies bis nella sezione titolata "Commercializzazione a distanza di
servizi finanziari ai consumatori" e agli articoli 47, 48, 52, 53, 54, 55 e 57 per la disciplina inerente
l'informativa sul recesso.
In particolare, per le assicurazioni vita sottoscritte a distanza, le informazioni che il contraente deve
obbligatoriamente ricevere prima della sottoscrizione sono:
- gli elementi informativi di cui all’allegato 7B del Regolamento ISVAP 5/2006 (attenzione! Dal 1/10/09 gli
allegati sono cambiati. Per visionare il documento aggiornato clicca qui);
- la descrizione delle principali caratteristiche del servizio o del contratto offerto;
- il premio totale, che il contraente deve corrispondere, compresi i relativi oneri, commissioni, spese ed
imposte;
- qualsiasi costo specifico aggiuntivo posto a carico del contraente, relativo all’utilizzazione della tecnica a
distanza.
Dettagli sulle regole del codice del consumo, che riguardano sia gli obblighi di informazione in fase
precontrattuale sia il recesso (esercitabile nei 14 giorni successivi alla sottoscrizione) possono essere trovati
nella scheda pratica specificatamente dedicata all'argomento
BANCHE, ASSICURAZIONI, FINANZIARIE: CONTRATTI A DISTANZA E DIRITTO DI RECESSO: clicca qui
Possono poi essere molto utili le informazioni presenti sul sito ISVAP sulle sottoscrizioni via Internet: clicca
qui
Fonte normativa: Codice del consumo art.67 bis e segg., Regolamento ISVAP 5/2006 art.58 e segg. e
Circolare 393/2000
ASPETTI FISCALI
Detrazione dei premi
I premi di una polizza vita "caso morte" o "mista" sono detraibili -in sede di dichiarazione dei redditidall'imposta lorda per il 19% di quanto versato nell'anno di riferimento, per un massimo di 1.291,14 euro.
Sono comprese le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidita' permanente non inferiore
al 5% da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facolta' di recesso dal contratto (art.15 comma 1 lettera f del
TUIR)
Nelle polizze "miste" deve essere specificata la parte di premio relativa al caso morte, proprio perche' essa e'
l'unica detraibile.
I premi delle polizze "caso vita", comprese quelle a prevalente contenuto finanziario, non sono detraibili.
Tassazione del capitale/rendite
Per la tassazione del capitale o della rendita assicurati, e del valore di riscatto, si distinguono a livello
generico i seguenti casi:
- Capitale o rendita di polizze "caso vita" aventi prevalente contenuto finanziario (vedi sopra le definizioni):
costituisce reddito per la parte eccedente i premi versati. Si considera allo stesso modo il capitale convertito
in rendita a seguito di opzione. Su questo reddito l'impresa assicuratrice applica l'imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi nella misura del 12,50%.
- Capitale o rendita di polizze "caso morte" o invalidita' permanente: esenzione da qualsiasi imposta, Irpef ed
eventuali imposte di successione.
Attenzione! La tassazione delle polizze vita e' materia piuttosto complessa e articolata. Si consiglia di far da
se' solo se muniti di profonda conoscenza della stessa. In alternativa ci si puo' affidare, per i calcoli e la
compilazione della dichiarazione dei redditi, ad un CAF o ad un ragioniere/commercialista.
Fonte normativa: TUIR, dpr 917/86, art.44 comma 1 lettera g) quater e art.45 comma 4, Dpr 600/73 art.26
ter e Legge 485/85 art.6 comma 4.
Nota importante: Il regime fiscale attualmente in vigore e' stato introdotto nei 2001 dal d.lgs.47/2000 che ha
modificato il TUIR detto sopra. Questo "nuovo" regime riguarda i contratti stipulati (o rinnovati, anche
tacitamente) dal 1/1/2001. Sul concetto di "rinnovo" puo' crearsi confusione, e per i contratti firmati prima del
2001 potrebbero doversi applicare due regimi di tassazione diversi, il "nuovo" e quello previgente. Si
consiglia in questi casi la lettura delle risoluzioni dell'Agenzia delle entrate n. 229E del 12/7/2002, n.111E del
15/5/2003 e n.143E del 4/10/05.
IMPIGNORABILITA' E INSEQUESTRABILITA' DEL CAPITALE E DELLE RENDITE
Sancita dal codice civile, e' stata oggetto di un'interessante sentenza di Cassazione (SENTENZA 8676/2000)
che ne ha chiarito i termini.
Per approfondimenti si veda questo articolo
RECLAMI E CONTESTAZIONI
I reclami in ambito assicurativo possono essere presentati all'ISVAP, l'istituto di vigilanza, anche nel caso in
cui il primo reclamo inviato alla compagnia assicuratrice non abbia avuto risposta entro 45 giorni o ne abbia
avuta una ritenuta insoddisfacente. Le modalita' sono state fissate dalla stessa ISVAP nel regolamento
24/2008.
Sull'argomento tutte le informazioni utili si trovano nella scheda pratica
POLIZZE ASSICURATIVE: LE PROCEDURE DI PRESENTAZIONI DEI RECLAMI: clicca qui
Oltre al reclamo puo' essere necessario od opportuno rivolgersi all'autorita' giudiziaria per ottenere quanto
richiesto e/o un risarcimento del danno.
Il procedimento puo' iniziare con un tentativo conciliativo presso il Giudice di pace o la locale camera di
commercio (informarsi in loco), per poi eventualmente passare alla vera e propria causa.
Il primo passo sara', in ogni caso, l'invio di una messa in mora (che puo' ottimamente anche fungere da
lettera di reclamo): clicca qui
Riguardo al foro competente, ricordiamo che per il consumatore esso e' stabilito presso la propria localita' di
residenza o domicilio. Qualsiasi clausola diversa puo' essere contestata come abusiva ai sensi del codice
del consumo - d.lgs. 206/05- art.33 comma 2 lettera u).
RIFERIMENTI NORMATIVI:
- Codice civile: in generale art. 1882 e segg., in particolare art.1919 e segg.
- Codice del consumo per le sottoscrizioni a distanza (d.lgs.206/2005): clicca qui
- Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 209/2005): clicca qui
- Regolamento ISVAP 5/2006 cosi' come modificato dai Provvedimenti ISVAP n. 2664 del 17/12/08 e n. 2720
del 2/7/09: clicca qui
- Circolare ISVAP 403/2000 "Qualita' del servizio offerto agli assicurati dalle imprese di assicurazione sulla
vita"
- Circolare ISVAP 551/2005 "Disposizioni in materia di trasparenza dei contratti di assicurazione sulla vita:
testo - allegati
- D.lgs. 58/1998 "Testo unico della finanza", modificato dalla legge sulla tutela del risparmio (clicca qui)
- Dpr 917/1986 "Testo unico imposte sui redditi"
LINK UTILI
- Prodotti finanziari-assicurativi: se li conosci li eviti..: clicca qui
- Assicurazione sulla vita: come calcolare i costi: clicca qui
- Pignorabilita' delle polizze vita: clicca qui
- Per visionare tutti gli articoli del canale "Investire Informati" del sito Aduc: clicca qui
- Per inoltrare domande sull'argomento: clicca qui
(Rita Sabelli e Alessandro Pedone)
-------------------------------------------------OSSERVATORIO LEGALE
di: Emmanuela Bertucci
14-10-2009 16:48 Rette Residenze Sanitarie Assistenziali. Per sapere a quale giudice rivolgersi
bisogna lanciare una monetina
Chi vuole andare in giudizio per chiedere la condanna del proprio Comune di residenza
al pagamento della quota sociale per la degenza in Residenza Sanitaria Assistenziale (Rsa) deve munirsi di
una monetina, una cartina geografica dell'Italia, diverse casette rosse e verdi del Monopoli, un cornetto
portafortuna.
Gia'. Perche' decidere a chi rivolgersi, cioe' se andare dal giudice ordinario o dal giudice
amministrativo, sta diventando sempre piu' scelta da non demandare al proprio avvocato, quanto
piuttosto alla cartomante di fiducia. Si inizia con una ricerca statistica su quali Tribunali di Italia decidono
per la giurisdizione amministrativa e quali per quella ordinaria. La cartina dell'Italia serve a contrassegnare i
diversi tribunali: su quelli nei quali “vince” la giurisdizione del giudice ordinario metteremo una casetta rossa,
su quelli nei quali si riconosce la giurisdizione del TAR una verde. Facilitiamo il gioco dando qualche primo
indirizzo:
- In Emilia Romagna vince il giudice ordinario;
- In Sardegna vince il giudice ordinario;
- In Lombardia vince il giudice ordinario;
- In toscana la vicenda si fa piu' complicata: il TAR dice inizialmente di avere giurisdizione su questi casi; poi
si corregge e afferma di avere giurisdizione sulla retta e sui provvedimenti del Comune, ma non sui contratti
che le RSA stipulano con i degenti e i loro pazienti; nella stessa regione poi il giudice ordinario, dopo quattro
anni di causa, dice al ricorrente di andare al TAR, ma un altro giudice ordinario dello stesso Tribunale in un
altro caso dice di esser competente a decidere.
Proviamo allora ad “allontanarci” dai Tribunali locali e vediamo cosa ne pensano i Giudici superiori, ai piani
“alti”:
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 28 aprile 2004 – la competenza e' del giudice ordinario per le cause
iniziate prima del 1998 (anno di entrata in vigore della legge n. 80 del 1998), del TAR per quelle successive;
- Corte Costituzionale, 5 luglio 2004 – sono di competenza del giudice ordinario le controversie in materia
di pubblici servizi che riguardino le "indennita' canoni ed altri corrispettivi”;
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 14 ottobre 2008; Consiglio di Stato n. 4298 del 2008; Consiglio
di Stato n. 4062 del 2008 – secondo queste sentenze la pronuncia appena citata della Corte Costituzionale
va intesa nel senso che sono devolute alla giurisdizione ordinaria solo quelle"pretese creditorie (che)
ineriscono unicamente a diritti patrimoniali di derivazione strettamente convenzionale", che non comportano
alcuna "valutazione" sull'operato discrezionale della pubblica amministrazione. Sussiste pertanto la
giurisdizione del giudice amministrativo quando si debba valutare l'esercizio della discrezionalita'
amministrativa (in questo caso dei Comuni) e non gia' della cosiddetta discrezionalita' puramente tecnica o
vincolata;
- Cassazione 1 luglio 2009 – la competenza e' del TAR finche' l'illegittimo pagamento della quota sociale
viene contestato insieme all'atto amministrativo comunale che determina il piano assistenziale e la somma
da pagare, ma se si contesta solo l'errata individuazione del soggetto obbligato al pagamento allora la
competenza e' del giudice ordinario!
Nell'arco di cinque anni, l'interpretazione delle massime Corti italiane ha subito delle oscillazioni intollerabili.
E mentre i giudici si perdono in auliche disquisizioni su diritti soggettivi e interessi legittimi, su atti
amministrativi meramente confermativi e atti che promanano dall'esercizio della discrezionalita'
amministrativa da parte della pubblica amministrazione, i cittadini ne pagano le spese: per decidere a chi
rivolgersi dovranno tirare una monetina e stringere in tasca il loro cornetto portafortuna, in barba alla
certezza del diritto.
Segue il testo integrale della sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 15377 del 1 luglio 2009
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente Dott. MATTONE Sergio - Presidente di Sezione Dott. PAPA Enrico - Presidente di Sezione Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere Dott. PICONE Pasquale - Consigliere Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere Dott. NAPPI Aniello - Consigliere ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 5631/2008 proposto da:
ISTITUTO (OMISSIS) ONLUS ERETTO ENTE MORALE ((OMISSIS)),
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 12, presso lo studio
dell'avvocato CAPRIOLO SIMONA, rappresentato e difeso dall'avvocato
SCARPA LUIGI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente contro
A.U.S.L. N. (OMISSIS) "GENOVESE", in persona del Direttore
Generale pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI
11, presso lo studio dell'avvocato TOBIA GIANFRANCO, che la
rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIZZORNI PIER GIORGIO,
giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente e contro
N.O. IN PERSONA DEL TUTORE B.D.;
- intimato avverso la sentenza n. 145/2007 della CORTE D'APPELLO di GENOVA,
depositata il 16/02/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/05/2009 dal Consigliere Dott. SEGRETO ANTONIO;
uditi gli avvocati SCARPA Luigi, TOBIA Gianfranco;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MARTONE Antonio, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo
del ricorso, ago, rigetto del secondo.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 274/2 001 del tribunale di Genova N. O., paziente dismesso dall'ospedale
psichiatrico e degente presso l'istituto (OMISSIS), ente morale, convenzionato, veniva condannato al
pagamento in favore di detto istituto della c.d.
quota alberghiera della retta di degenza dal (OMISSIS) e con successivo Decreto Ingiuntivo n. 1744 del
2002 l'Ausl (OMISSIS) Genova e lo stesso N. venivano condannati in solido al pagamento in favore
dell'Istituto di tale quota alberghiera della retta di degenza dal (OMISSIS). Gli ingiunti proponevano separate
opposizioni, poi riunite. La Ausl eccepiva il difetto di giurisdizione.
Il Tribunale di Genova revocava i decreti ingiuntivi e condannava gli ingiunti al pagamento di somme diverse
in favore dell'attore Istituto.
Su appello dell'istituto ed appello incidentale degli ingiunti, la Corte di appello di Genova, con sentenza n.
145 del 16.2.2007, dichiarava il difetto di giurisdizione dell'ago, quanto alla domanda proposta nei confronti
della AUSL, mentre in parziale accoglimento dell'appello incidentale del N., condannava questi al pagamento
di una somma minore nei confronti dell'istituto.
Riteneva la corte territoriale che nella specie, quanto alla domanda proposta nei confronti della AUSL, la
giurisdizione si appartenesse al giudice amministrativo, poichè si verteva in ipotesi di interpretazione di
deliberazioni regionali circa la spettanza al SSN o al privato, ex ricoverato, della c.d. quota di alberghiera di
degenza, pertinente al ricovero disposto dalla AUSL nella struttura convenzionata.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'istituto attore, articolato in 4 motivi.
Resiste con controricorso la AUSL (OMISSIS) Genovese. Entrambe le parti hanno presentato memorie.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione della L. n. 1034 del 1971, art. 5, comma 2,
degli artt. 5 e 37 c.p.c., della L. n. 833 del 1978, artt. 26, 44 e 69, del D.L. n. 502 del 1992, L. n. 662 del
1996, L. n. 449 del 1997, D.Lgs. n. 109 del 1998.
Assume il ricorrente che la giurisdizione si appartiene all'AGO; che l'importo della quota di degenza richiesta
è quella fissata dalla AUSL; che tale costo è a carico del SSN, demandando la legge alle regioni di stabilire
la misura di partecipazione del ricoverato, quale rimborso da pagare all'AUSL, nel quale rapporto l'istituto
rimane estraneo (L.R. Liguria n. 30 del 1998).
2.1. Il motivo è fondato e va, per l'effetto, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità del motivo di ricorso: questo, infatti, presenta un
quesito di diritto conforme al dettato dell'art. 366 bis c.p.c..
Va anzitutto premesso che la presente controversia deve essere decisa sulla base della più limitata
previsione del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33, conseguente alla sentenza della Corte Cost. n. 2 04/2004,
avendo questa Suprema Corte più volte Stabilito (Cass. 2002/6487, 2004/20635, 2005/1362 e 2006/3370)
che il principio sancito dall'art. 5 c.p.c., secondo cui la giurisdizione (e la competenza) si determinano in base
alla legge vigente al momento della domanda, non opera nel caso in cui tale legge sia stata poi dichiarata
illegittima, perchè le pronunce di incostituzionalità comportano l'espunzione ab origine della norma che,
pertanto, non può più essere applicata neppure ai limitati fini di cui all'art. 5 c.p.c..
2.2. Va osservato che l'assetto normativo derivante dalla L. 13 maggio 1978, n. 180, che ha modificato
radicalmente il sistema di custodia e cura degli alienati, con la soppressione dei manicomi, e dalla L. 23
dicembre 1978, n. 833, che ha introdotto il Servizio Sanitario Nazionale, attribuendo agli alienati lo stesso
trattamento riservato ai soggetti affetti da altre patologie, comporta l'inapplicabilità della L. 14 febbraio 1904,
n. 36, art. 7, - che devolveva al Consiglio di Stato le controversie aventi ad oggetto le relative spese in cui
fossero interessati lo Stato, più Province o Comuni o istituzioni di pubblica beneficenza obbligati al
mantenimento degli alienati appartenenti a Province diverse - e del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 29, n.
5, che prevedeva in tale materia la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con la conseguenza
che, a seguito della dichiarazione d'illegittimità costituzionale (Corte cost. n. 204/2004) del D.Lgs. 31 marzo
1998, n. 80, art. 33, così come modificato dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, che attribuiva al giudice
amministrativo, a prescindere dalla natura delle situazioni soggettive coinvolte, le controversie riguardanti le
attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici
servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del Servizio Sanitario, spetta al giudice ordinario la giurisdizione
in ordine alla domanda di pagamento del corrispettivo per il servizio di degenza reso in favore di un privato,
proposta da una casa di cura privata nei confronti di una unità sanitaria locale, che non implichi
l'interpretazione di una convenzione o di un atto o un provvedimento amministrativo (Cass. S.U. 30.7.2008,
n. 20586; Cass. S.U., 15/07/2005, n. 14986; Cass. S.U. 26.7.2006, n. 17000).
3.1. Sennonchè, quanto a quest'ultima ipotesi, va osservato che la Corte costituzionale, con la predetta
sentenza n. 204/2004, ha statuito che, a prescindere dall'ipotesi di concessione di servizi, già contemplata
dalla L. n. 1034 del 1971, art. 5, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici
servizi sopravvive soltanto nelle controversie "relative a provvedimenti adottati dalla pubblica
amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento regolato dalla L. 7 agosto 1990, n.
241", ovvero relative all'affidamento di un pubblico servizio e alla vigilanza e controllo nei confronti del
gestore, nonchè alla vigilanza in settori particolari espressamente indicati.
Innanzitutto, è opportuno rilevare che l'espressione "provvedimento" è da intendere in senso stretto, e cioè
secondo la nozione che si ricava dalla tradizione e dalla giurisprudenza di questa Corte - relativa soltanto gli
atti amministrativi discrezionali, autoritativi e costitutivi, essendone esclusi quelli meramente dichiarativi.
Si deve ribadire che il potere dell'amministrazione di incidere sull'assetto delle situazioni soggettive è una
conseguenza della particolare efficacia dell'atto, e che il nostro sistema costituzionale non prevede alcuna
riserva di amministrazione. Come rilevato dalla stessa sentenza della Corte costituzionale, ai provvedimenti
devono essere equiparati i casi in cui l'amministrazione si sia avvalsa della facoltà di adottare strumenti
negoziali in sostituzione di provvedimenti (L. n. 241 del 1990, art. 11).
3.2. Quanto all'area della giurisdizione, ridisegnata dalla pronuncia costituzionale, nel sistema attualmente
vigente il riferimento della controversia al provvedimento significa che, per essere attratta alla giurisdizione
del Giudice amministrativo, oggetto del giudizio deve essere il provvedimento di per se stesso considerato. E
poichè si tratta di giurisdizione esclusiva, e perciò estesa alle controversie su diritti soggettivi, il suo ambito
non può, ovviamente, coincidere con quello della giurisdizione di legittimità, nel quale la situazione
soggettiva di cui si chiede tutela è l'interesse legittimo.
La norma, nella rilettura del Giudice delle leggi, si riferisce, pertanto, oltre ai casi di lesione di interessi
legittimi, anche ai casi in cui, per varie ragioni, l'atto amministrativo può essere lesivo di diritti soggettivi,
come nella ed. carenza di potere in concreto e nella lesione di diritti fondamentali, in relazione ai quali,
secondo la giurisprudenza della Corte, non si verifica - in considerazione della tutela rafforzata derivante
direttamente dalla Costituzione - la c.d. degradazione del diritto (Cass. S.U. 04/07/2006, n. 15216).
E' ovvio, quindi, che l'afferenza della controversia ad un provvedimento, necessaria per radicare la
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo secondo la norma riletta dalla Corte costituzionale, non
significa che questo debba formare oggetto di sindacato, nel senso che la tutela del diritto soggettivo,
affidata a tale giudice, può prescindere da qualunque questione di legittimità del provvedimento.
3.3. Applicando tali regole al caso di specie, non ricollegandosi il rapporto dedotto in giudizio ad un esercizio
di poteri autoritativi dell'amministrazione, nel senso sopra chiarito, deve escludersi l'esistenza della
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anche ove non volesse condividersi l'impostazione
secondo cui i rapporti di carattere patrimoniale sono "ex definitione" esclusi dall'area in cui opera il potere
autoritativo della p.a..
Infatti, la domanda di pagamento della quota alberghiera delle rette di degenza proposta dall'Istituto, oltre a
non contenere alcun sindacato di atti provvedimentali, non afferisce a rapporti costituiti o modificati da atti di
tale specie, avendo l'attore richiesto il corrispettivo per un'obbligazione di natura assistenziale, ricollegantesi
a presupposti prefigurati dalla legge.
Nella specie, la disciplina legislativa (L. n. 833 del 1978, L. n. 180 del 1978 art. 2 e segg.) configura
espressamente le prestazioni sanitarie come oggetto di diritto delle persone, senza che la nascita di tale
diritto sia condizionata all'emanazione di atti discrezionali.
La sfera della discrezionalità riguarda, invece, la redazione dei programmi assistenziali, coi quali vengono
stabilite le tipologie di interventi e determinate le risorse destinate all'attuazione di tali programmi, atti che
sono di competenza regionale e che, secondo quanto sopra rilevato, non riguardano direttamente la
costituzione del rapporto (Cass. S.U. 18.10.2005, n. 20114).
Pertanto, la controversia sull'individuazione del soggetto obbligato al pagamento della quota alberghiera
della retta di degenza (L.R. Liguria 9 settembre 1998, n. 30 e successive delibere regionali attuative) e quindi
sulla titolarità passiva del rapporto, non è elemento sufficiente per attribuirne la cognizione al giudice
amministrativo, mancando nella specie un provvedimento amministrativo (nel senso sopra chiarito), della cui
legittimità si discuta e la deduzione dell'esercizio d'un potere discrezionale da parte della Amministrazione
(Cass. S.U. n. 17928/2008; 20586/2008).
Conseguente va affermata la giurisdizione del giudice ordinario, relativamente alla domanda proposta
dall'istituto attore.
4. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l'erronea ed illegittima estensione della giurisdizione
dell'Ago ai rapporti tra esso istituto ed N.O. in violazione della L. n. 1034 del 1971, art. 5, degli artt. 5 e 37
c.p.c., e dei principi emergenti dalla L. n. 833 del 1971; D.L. n. 502 del 1992, artt. 26, 44 e 69, in relazione
all'art. 360 c.p.c., nn. 1 e 3.
Ritiene il ricorrente che invece per tale rapporto andava affermata la giurisdizione del Giudice
amministrativo, in quanto il N. assumeva che egli non doveva partecipare alla spesa, alla quale era tenuta la
AUSL. 5.1. Il motivo è inammissibile per essersi formato il giudicato implicito in merito alla giurisdizione
dell'AGO, quanto al rapporto tra l'Istituto attore ed il N.O..
Va, anzitutto, osservato che queste S.U. con recente sentenza 9.10.2008, n. 24883, hanno statuito che in
ogni processo vanno individuati due distinti e non confondibili oggetti del giudizio, l'uno (processuale)
concernente la sussistenza o meno del dovere - potere del giudice di risolvere il merito della causa, e l'altro
(sostanziale) relativo alla fondatezza o no della domanda. Stante l'obbligo del giudice di accertare l'esistenza
della propria giurisdizione prima di passare all'esame del merito o di altra questione ad essa successiva, può
legittimamente presumersi che ogni statuizione al riguardo contenga implicitamente quella sull'antecedente
logico da cui è condizionata, e cioè sull'esistenza della giurisdizione, in difetto della quale non avrebbe
potuto essere adottata.
Pertanto non si può affermare che, in mancanza di una specifica statuizione, la questione di giurisdizione
(presente in ogni causa) non sia stata affrontata. Se il giudice ha deciso il merito, in forza del combinato
disposto dell'art. 276 c.p.c., comma 2, e art. 37 c.p.c., (che impongono la verifica d'ufficio della potestas
iudicandi) si deve ritenere che abbia già deciso in senso positivo la questione pregiudiziale della
giurisdizione. In definitiva, secondo detto recente orientamento di queste S.U., che va qui condiviso e
ribadito, la decisione sul merito implica la decisione sulla giurisdizione e, quindi, se le parti non impugnano la
sentenza o la impugnano, ma non eccepiscono il difetto di giurisdizione, pongono in essere un
comportamento incompatibile con la volontà di eccepire tale difetto e, quindi, si verifica il fenomeno
dell'acquiescenza per incompatibilità con le conseguenti preclusioni sancite dell'art. 329 c.p.c., comma 2 e
dall'art. 324 c.p.c..
5.2. Nella fattispecie il tribunale aveva pronunziato nel merito, quanto alla domanda proposta dall'Istituto nei
confronti del N..
Sulla statuizione implicita relativa alla giurisdizione del giudice ordinario per tale rapporto, nessuno ha
proposto impugnazione, per cui sul punto si è formato il giudicato implicito.
6. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112, 277, 342, 346, 352 e 359
c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, ed il vizio motivazionale su fatto controverso, a norma dell'art. 360
c.p.c., n. 5.
Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: "Se la corte di appello deve pronunziare su tutte le
domande formulate dall'appellante nelle conclusioni dell'atto di appello, riproposte in udienza ex art. 352
c.p.c., trascritte in sentenza".
7.1. Il motivo è inammissibile poichè il quesito di diritto sopra esposto non è conforme ai requisiti di cui all'art.
366 bis c.p.c..
Infatti il quesito di diritto con il quale deve concludersi a pena di inammissibilità ciascuno dei motivi con i
quali il ricorrente denunzia alla Corte un vizio riconducibile ad una o più fattispecie regolate nei primi quattro
numeri dell'art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere risolutivo del punto della controversia e non può definirsi
nella richiesta di declaratoria di un'astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (Cass.
03/08/2007, n. 17108).
La formulazione del quesito prevista dall'art. 366 - bis c.p.c., postula l'enunciazione, ad opera del ricorrente,
di un principio di diritto diverso da quello posto a base del provvedimento impugnato e perciò tale da
implicare un ribaltamento della decisione adottata dal giudice "a quo". Non è pertanto ammissibile un motivo
di ricorso che si concluda con l'esposizione di un quesito meramente ripetitivo del contenuto della norma
applicata dal giudice del merito (Cass. 22.6.2007, n. 14682).
7.2. Nella fattispecie il quesito è privo di ogni attinenza alla fattispecie concreta, non indicando quali siano le
domande su cui il giudice di appello non si sarebbe pronunziato.
7.3. Quanto all'assunto vizio motivazionale, poichè esso consiste secondo il ricorrente "nella contraddittorietà
della motivazione della corte di appello nell'omettere ogni statuizione sul merito di tale parte di appello pur
riconosciuto dalla corte di appello espressamente proposto" va osservato che esso non integra un vizio
motivazionale di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, e cioè relativo alla ricostruzione dei fatti, ma un pretesa
contraddittoria motivazione giuridica, che, quindi, va sussunta nel vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3,
(relativamente al quale manca il quesito di diritto, come sopra detto).
Infatti il vizio di motivazione riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5 può concernere
esclusivamente l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non
anche l'interpretazione o l'applicazione di norme giuridiche; in questo secondo caso, che invece ricade nella
previsione dell'art. 360 c.p.c., n. 3 il vizio di motivazione in diritto non può avere rilievo di per sè, in quanto
esso, se il giudice del merito ha deciso correttamente le questioni di diritto sottoposte al suo esame,
supportando la sua decisione con argomentazioni inadeguate, illogiche o contraddittorie, o senza dare
alcuna motivazione, può dar luogo alla correzione della motivazione da parte della Corte di Cassazione
(Cass. 06/08/2003, n. 11883).
8. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 99, 100,
112, 342, 343 e 345 c.p.c., e degli artt. 1260, 1264, 1269 e 1271 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3,
nonchè l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto controverso a norma dell'art. 360
c.p.c., n. 5.
Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: "Se la decisione sull'appello incidentale proposto da un
appellato deve essere circoscritta nei limiti oggettivi e soggettivi dell'appello incidentale, senza che sia
consentito estendere d'ufficio le eccezioni nei confronti dei soggetti cui non sono dirette".
9. Il motivo è inammissibile per inadeguatezza del quesito di diritto proposto, sulla base dei principi sopra
esposti.
In particolare non risulta da esso alcun riferimento alla fattispecie concreta nè quale fosse l'esatta regola
iuris da applicare in luogo di quella applicata erratamente dal giudice di merito.
Quanto al preteso vizio motivazionale, anche in questo caso esso si risolve non in un vizio attinente alla
ricostruzione fattuale, e come tale rientrante nel paradigma di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c, ma alla motivazione
giuridica. Infatti il ricorrente lamenta la motivazione contraddittoria per aver la corte di appello prima ritenuto
che l'appello incidentale del N. concernesse la pretesa di porre a carico dell'Ausl le prestazioni e poi accolto
lo stesso con parziale riduzione del quantum, pur affermando che le domande contro la Ausl erano precluse
dalla carenza di giurisdizione.
10. In definitiva va accolto il primo motivo di ricorso e dichiarati inammissibili i restanti. Va cassata, in
relazione al motivo accolto, l'impugnata sentenza ed affermata la giurisdizione del giudice ordinario anche
relativamente alla domanda proposta dall'attore nei confronti della AUSL (OMISSIS) "Genovese". Va rinviata
la causa, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, ad altra sezione della corte di appello di
Genova.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibili i restanti. Cassa, in relazione al motivo accolto,
l'impugnata sentenza e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario anche relativamente alla domanda
proposta dall'attore nei confronti della AUSL (OMISSIS) "Genovese". Rinvia la causa, anche per le spese di
questo giudizio di cassazione, ad altra sezione della corte di appello di Genova.
------------------------------------------MACROMICRO ECONOMIA
di: Domenico Murrone
16-10-2009 17:40 Call center selvaggi: i provvedimenti disattesi, la complicità del Parlamento
I call center sono la croce degli italiani. Che vengono da anni molestati a tutte le ore
dai gestori telefonici (e non solo) per attivare nuovi servizi; al contrario, se hanno un guasto o devono
contestare una fattura, l’operatore svanisce: dopo aver fatto il giro di tutte le opzioni dettate da una voce
registrata, è facile ottenere un telefono sbattuto in faccia o una risposta evasiva. Va avanti da anni questo
andazzo e a nulla sono servite le prese di posizione delle autorità indipendenti, le sanzioni (minime) e le
minacce di perseguire gli abusi penalmente. Come già in altre situazioni, non è la mancanza di norme a
garantire la sostanziale impunità di chi non rispetta le regole sulla privacy o gli obblighi contrattuali. Così è un
triste e finora inutile ripetere agli operatori: rispettate le norme.
Al contrario, il Parlamento italiano è molto efficace: ha emanato provvedimenti che hanno legittimato il
comportamento fuorilegge degli operatori, che ringraziano sentitamente.
I richiami del Garante della Privacy ai call center
Per capire come stanno le cose, basta un elenco cronologico.
Dicembre 2006. Il Garante per la protezione dei dati personali annuncia una linea dura contro le telefonatedisturbo segnalate dagli utenti e che arrivano da gestori telefonici o da aziende private che propongono
prodotti. Spiega il Garante: sono numerosi i cittadini che si rivolgono all’Authority per lamentare l’offerta di
servizi e prodotti prevalentemente da parte di società telefoniche (linee veloci Internet, segreterie telefoniche,
tariffe particolari, instradamento automatico della linea verso altro operatore), o che protestano per i continui
disturbi arrecati alla loro vita privata da call center che li contattano, spesso negli orari meno opportuni, per
proporre offerte commerciali.
Giugno 2007. Il Garante della privacy dice l’ennesimo basta al martellamento telefonico ed impone ai gestori
di interrompere i comportamenti illeciti, disponendo entro settembre 2007 l’adozione di misure per il rispetto
degli utenti. Società telefoniche e call center devono interrompere i trattamenti illeciti di dati, informando
l’Autorità già entro il 5 luglio 2007 sullo stato di adempimento delle misure richieste, di carattere
organizzativo, tecnico e procedurale, che andranno comunque adottate al più tardi entro il 10 settembre
2007.
Ottobre 2007. Sessanta le sanzioni applicate dal Garante della privacy sull’operato dei call center a tutela
degli utenti telefonici che segnalano costi e disagi derivanti da un uso scorretto dei loro dati personali da
parte dei call center dei principali gestori (Telecom Italia, Tele2, Fastweb, Wind, Eutelia, Tiscali).
Dicembre 2007. La Guardia di Finanza effettua in tutta Italia, su richiesta del Garante per la privacy, una
serie di ispezioni presso i call center dei maggiori gestori telefonici, sia di telefonia fissa che mobile.
Settembre 2008. Nuovo stop del Garante privacy al marketing selvaggio e alle telefonate promozionali
indesiderate. L’Autorità ha vietato ad alcune società specializzate nella creazione e nella vendita di banche
dati (Ammiro Partners, Consodata e Telextra), l’ulteriore trattamento di dati personali di milioni di utenti,
raccolti illecitamente. Il divieto è scattato anche per altre aziende, come Wind, Fastweb, Tiscali e Sky, che
hanno acquistato da queste società i data base allo scopo di poter contattare gli utenti e promuovere i loro
prodotti e servizi tramite call center.
La reazione di aziende e sindacati: lavoratori a rischio. Trentamila posti di lavoro a rischio, come possibile
conseguenza della delibera del Garante per la Privacy che vieta l’utilizzo di banche dati nelle attività di
telemarketing. L’allarme è lanciato da Assocontact, l’associazione che riunisce le imprese di call e contact
center in Italia, aderente a Confindustria Servizi innovativi e tecnologici, esprimendo forte preoccupazione
per le ricadute che i provvedimenti potrebbero avere in termini occupazionali. Analoghi messaggi sono stati
lanciati dai sindacati.
E il Parlamento non è rimasto insensibile, prima ha 'legittimato' la possibilità di usare le banche dati
illegittime fino al dicembre 2009, ora si appresta a valutare una ulteriore proroga.
Concorrenza tra gestori telefonici: a colpi di balle
Che dopo anni di soprusi, a fronte dell’ennesimo intervento di un’autorità, le imprese pongano il problema
occupazionale per evitare pesanti conseguenze, fa sorridere amaro. Anche perché gli interventi (inascoltati)
del Garante della privacy non sono stati gli unici avvertimenti. L’uso distorto dei dati personali non sono stati
gli unici abusi da parte dei call center dei gestori telefonici. “Pronto sono di Telecom, le piacerebbe non
pagare più il canone telefonico? / Non sono l’intestataria della linea, ma come è possibile? / È in corso
un’offerta. Risponda sì alle domande e dal prossimo mese non pagherà più il canone.” Con falsità simili il
gestore alternativo Tele2, che dal 2007 fa parte del gruppo Vodafone, è riuscito ad abbonare migliaia di
italiani ai suoi servizi. Gli operatori spudoratamente si spacciavano per dipendenti Telecom Italia. Nell’ottobre
2008 arriva la condanna dell’Antitrust: “Tele2 ha attivato servizi di utenza telefonica non richiesti in modo
consapevole da parte dell’intestatario della linea, o con caratteristiche difformi da quelle promesse, senza
prevedere la possibilità, per il contraente, di posticipare l’avvio delle procedure di attivazione del servizio ad
un momento successivo rispetto alla registrazione del consenso telefonico, gestendo con ritardo i reclami.
L’analisi dell’Antitrust ha riguardato segnalazioni di consumatori a partire da novembre 2007 all’agosto
2008.”
Come Tele2, anche i call center di altri gestori alternativi non hanno brillato per le informazioni fornite. Che ci
siano state condotte irregolari anche da parte di Telecom Italia, lo si evince nel momento in cui, dopo
un’istruttoria dell’Antitrust durata oltre un anno, nel dicembre 2008 l’ex monopolista presenta una serie di
impegni in cui promette che… farà il bravo. In pratica, Telecom rinuncerà ad usare i dati dei vecchi clienti
passati ad altri gestori per indurli a tornare nell’ovile. Inoltre si impegna a vietare ai propri venditori di
denigrare gli operatori concorrenti e ad istituire un numero verde al quale i clienti potranno segnalare la
ricezione di chiamate indesiderate, moleste o aggressive da parte degli agenti della società,
indipendentemente dalla loro appartenenza ad una rete di vendita diretta o indiretta.
Non manca tra le iniziative delle autorità indipendenti il provvedimento dell’Agcom, che mette nero su bianco
un codice di condotta dei call center, dal titolo: schema di direttiva in materia di qualità dei servizi di contatto
(call center) nel settore delle comunicazioni elettroniche. La delibera 88/07/CSP è del 14 giugno 2007.
Dei provvedimenti emanati da Agcom, Antitrust e Garante della privacy, gli utenti non se ne sono accorti.
Mentre stanno patendo e patiranno quelli del Parlamento italiano.
------------------------------------------IL CONDOMINIO
di: Alessandro Gallucci
19-10-2009 08:38 Verbale assemblea: la mancata indicazione dei voti comporta l’annullabilita' della
delibera
L’ultimo comma dell’art. 1136 c.c. recita: “Delle deliberazioni dell'assemblea si redige
processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall'amministratore”.
Le decisioni dell’assemblea, in sostanza, devono essere messe nero su bianco. Una deliberazione presa
dall’assemblea ma non trascritta, non e' valida. Una simile decisione sarebbe nulla in quanto priva degli
elementi essenziali.
Il documento sul quale e' riportato lo svolgimento e la deliberazione dell’assise e' chiamato verbale
dell’assemblea.
Appurata, quindi, la necessita' della forma scritta, vale la pena domandarsi: e' necessario che il verbale
rispetti determinati requisiti? Se si', quali sono le conseguenze sulla deliberazione adottata nel caso di
verbale incompleto?
Dottrina e giurisprudenza, nel corso del tempo, hanno delineato un contenuto minimo del verbale
d’assemblea. E' necessario:
- riportare i nomi degli assenti e dei presenti;
- dare atto della regolare costituzione dell’assise;
- nominare un presidente;
- riportare l’esito della votazione;
- riportare le singole espressioni di voto al fine di verificare il raggiungimento dei quorum e l’assenza di
conflitti d’interessi.
A seconda delle omissioni variano le conseguenze. La giurisprudenza, ad esempio, parla di mera irregolarita'
non sanzionabile nel caso dell’omessa indicazione del presidente.
Diversa e' la questione per l’indicazione dei votanti e dei quorum in relazione ai singoli argomenti sui quali
si deve decidere.
La Cassazione (con la sentenza 10 agosto 2009 n. 18192) e' tornata ad occuparsi di quest’ultima
problematica, ribadendo l’annullabilita' della deliberazione nel caso di impossibilita' di verificare le singole
espressioni di voto.
Il problema non si pone laddove l’assemblea, all’unanimita', assuma una determinata deliberazione.
Qualora, invece, tale unanimita' non venga raggiunta, e' insufficiente riportare la -laconica- dicitura
“l’assemblea approva a maggioranza”. Questa scarna locuzione non permette di verificare, ad esempio, se
la maggioranza cui si fa riferimento e' quella “qualificata” che certe deliberazioni pretendono (es.
innovazioni, nomina e revoca amministratore, ecc.). Allo stesso modo non e' possibile verificare se in questa
maggioranza vi sia il voto di condomini in conflitto d’interessi che possa rendere invalida la decisione.
In questo contesto, dunque, qual e' il modo corretto d’indicare l’esito della votazione per permettere una
verifica della sua validita'?
Non esistono formule prestabilite o obbligatorie: l’importante e' che sia sempre possibile risalire alle
singole espressioni di voto. Come ha ribadito la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 18192/09, “in tema
di delibere di assemblee condominiali, non e' annullabile la delibera il cui verbale, ancorche' non riporti
l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia contenga, tra l'altro, l'elenco di
tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, e nel contempo rechi
l'indicazione, nominale, dei condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro e del valore
complessivo delle quote millesimali di cui gli uni e gli altri sono portatori, perche' tali dati consentono di
stabilire con sicurezza, per differenza (quanti e) quali condomini hanno espresso voto favorevole ed il valore
dell'edificio da essi rappresentato, nonche' di verificare che la deliberazione stessa abbia in effetti superato il
quorum richiesto dall'art. 1136 cod. civ.” (Cass. 18192/09).
In sostanza la valutazione della completezza del verbale andra' effettuata attraverso un’analisi dell’intero
documento e non solo della singola parte che si ritiene incompleta.
A questo link il testo della sentenza
-----------------------------------------VIGNETTA
17-10-2009 18:29 Broccoli/medicina
Joshua Held
------------------------------------------GIANNINO
19-10-2009 15:58 Canone Raiset
------------------------------------------NOTIZIE
14-10-2009 09:52 FRANCIA/Nella legge penitenziaria il principio di un solo detenuto per cella
Il Parlamento francese ha adottato definitivamente il disegno di legge penitenziario che
sancisce il principio della cellula individuale, malgrado la contrarietà del Governo che, alla fine, ha rinunciato
ad eliminarlo. La cella unica resta dunque la regola, anche se i parlamentari hanno votato una nuova
moratoria di cinque anni che ammette delle deroghe. Oltre a ciò la legge contiene disposizioni volte ad
allineare la Francia alle norme penitenziarie europee e a sviluppare le alternative al carcere: così, il
braccialetto elettronico e gli sconti di pena sono stati estesi a chi è condannato a pene fino a due anni di
carcere (contro un anno come finora). Sono però esclusi da questi provvedimenti i detenuti recidivi.
14-10-2009 10:27 ITALIA/Pdl, Udc e Binetti (Pd) affossano legge antiomofobia
Il Pd perde la battaglia sulla legge sull'omofobia, che viene bocciata alla Camera;
ma anziche' scagliarsi contro il centrodestra si avvita nell'ennesima querelle interna; e si scontra con un un
nuovo caso-Binetti: la parlamentare Teodem, infatti, ha unito il suo voto a quello del Pdl suscitando un
putiferio nel partito, con Ignazio Marino che addossando la responsabilita' al segretario del partito, gli ha
chiesto di intervenire. E Franceschini non si e' sottratto: in serata ha espressamente detto che per la Binetti
ora 'si pone un serio problema di permanenza nel partito' perche' la 'grave' posizione assunta va 'contro i
principi' del partito. 'Alla buon'ora', ha risposto a stretto giro il bersaniano Roberto Gualtieri, per il quale
Franceschini deve 'riflettere sul dilagare di casi di coscienza che si sono succeduti in questi due anni di
gestione del Pd'.
Ad aprire il fuoco Paola Concia, presentatrice e relatrice del provvedimento, che ha accusato i vertici del
gruppo di aver sbagliato tattica, insinuando che l'errore sia avvenuto 'per ragioni congressuali'. La Camera,
grazie ai voti del Pdl e della Lega, ha approvato le pregiudiziali di costituzionalita' al provvedimento
presentate dall'Udc, affossando cosi' il testo.
Poco prima era stata votata la richiesta della presidente della Commissione, Giulia Buongiorno, di rinviare il
testo in commissione per un approfondimento, e il Pd aveva votato contro, concorrendo assieme a Idv e Pdl,
a proseguire l'esame che sarebbe scaturito nella successiva bocciatura. 'Il rinvio era meglio - ha detto
Concia quasi urlando - il Pd ha sbagliato tattica, non doveva votare contro, si sapeva che nel voto sulle
pregiudiziali finiva cosi'. Il gruppo ha sbagliato e non mi stupirei se per ragioni congressuali'.
La tesi di Concia e' stata sostenuta anche da altri deputati, come Ileana Argentin, come la stesa Concia
schierata con Ignazio Marino al congresso, che ha criticato in Transatlantico il capogruppo Antonello Soro.
La tesi e' pero' respinta da chi ha gestito il dossier, cioe' la capogruppo in commissione Giustizia, Donatella
Ferranti, e i due vicepresidenti, Marina Sereni e Gianclaudio Bressa. Questi in aula aveva detto che il Pd
avrebbe accettato il rinvio se il Pdl si fosse impegnato a indicare una data certa, per esempio novembre,per
riportarlo in aula. Impegno che pero' il capogruppo del Pdl Fabrizio Cicchitto ha rifiutato. Come se non
bastasse oggi Paola Binetti si e' smarcata per l'ennesima volta, votando a favore delle pregiudiziali dell'Udc.
'Il testo era ambiguo - ha spiegato - perche' rischiava di introdurre un reato di opinione'. La legge oltre alle
aggravanti per i reati di violenza con matrice omofobica, prevede anche sanzioni contro espressioni
discriminatorie. 'Rivendicare la superiorita' del matrimonio - ha aggiunto - sarebbe diventato un reato'.
Obiezione che era stata in passato avanzata da esponenti della Cei. La soluzione, per Binetti, era tornare in
commissione e separare le due parti della legge. Appreso il voto della deputata Teodem, il segretario Dario
Franceschini aveva subito detto che 'e' un problema'. Ma i deputati della mozione Marino erano insorti
chiedendo la testa della parlamentare.
In una giornata infuocata per il Pd e' stato deciso poi che l'atteso confronto televisivo fra i tre candidati si
terra' venerdi' prossimo alle 15 su Youdem. Una soluzione che non e' piaciuta a Ignazio Marino, che ha
invocato piu' faccia a faccia e piu' spazi tv. 'In quanti saranno a vedere il confronto alle 15 su Youdem?
Quanti sanno cos'e' Youdem?', si e' chiesto il parlamentare chirurgo che si e' cosi' rivolto a Bersani: 'Dica si'
ad un dibattito serio, pacato, ma vero anche su Rai, Mediaset e qualunque tv ci chieda di confrontarci. Batta
un colpo e non dia nulla per scontato: non sottovaluti l'energia potenziale del popolo delle primarie'. (Ansa)
14-10-2009 10:58 FRANCIA/Supermercati. Pubblicità ingannevole e truffa: 780.000 euro di multa
Il Tribunal correctionel di Evry, chiamato a giudicare pratiche commerciali relative a numerose filiali e centri
d'acquisto della catena distributiva Intermarché, ha comminato una multa di 780.000 euro per pubblicità
ingannevole e imbrogli sulla merce venduta. L'azienda è stata giudicata colpevole d'aver pubblicizzato del
tonno rosso come fosse stato pescato nel Mediterraneo quando veniva pescato giovane e poi ingrassato
in acquacolture in Spagna. Ed è stata multata anche per aver venduto in 109 negozi del sud della
Francia (gennaio 2007) dei peperoni provenienti dalla Spagna, trattati con un insetticida suscettibile di
causare disturbi di stomaco, e non omologato né in Francia né in Spagna.
14-10-2009 11:46 GRAN BRETAGNA/Web vitale per il 75% degli adolescenti
Internet e' vitale. Cosi' il 75% degli adolescenti della Gran Bretagna intervistati da
Youthnet, un'associazione nazionale che promuove l'uso sicuro del web per i piu' giovani. L'indagine e' stata
svolta tra giovani di 16/24 anni.
Il 45%, inoltre, dice di sentirsi piu' felice quando e' online e il 32% ammette che non c'e' motivo di raccontare
i problemi ad una persona reale perche' sul web si puo' trovare tutto cio' di cui si ha bisogno. Quattro ragazzi
su cinque usano infatti la Rete per cercare informazioni.
L'autore del rapporto, il professor Michael Hulme dell'Universita' di Lancaster, definisce i minori di 25 anni
'nativi digitali', perche' fin dall'eta' pre-scolare sono stati circondati da computer, cellulari, videogiochi,
prendendone conoscenza molto prima della generazione precedente e sviluppando 'enormemente le abilita'
visual-spaziali'.
Il 76% dei ragazzi, inoltre, ritiene Internet uno spazio sicuro 'sempre che tu sappia quel che stai facendo' e
quasi tre quarti degli intervistati non si sente solo su Internet perche' puo' trovare gli amici online 'tutte le
volte che ne ha bisogno'.
'Per i giovani, Internet e' parte integrante del loro mondo e non un elemento isolato rispetto al mondo reale',
conclude il professor Hulme.
14-10-2009 13:09 USA/California. Corte Suprema: la coltivazione di cannabis terapeutica è un diritto
In una sentenza storica, la Corte Suprema della California ha riconosciuto il diritto dei
pazienti della California a coltivare collettivamente cannabis per uso terapeutico. Ne consegue che i pazienti
che hanno subito una violazione di questo diritto potranno agire in sede legale.
Asa Joe Elford, che ha diretto la causa per conto di alcuni pazienti, cosi' si e' pronunciato: "La Corte
Suprema della California ha da poco fatto notare alle forze dell'ordine locali e statali che devono rispettare le
leggi dello Stato sulla cannabis terapeutica senza nascondersi dietro le attuali leggi federali".
I funzionari della contea di Butte avevano impugnato la sentenza della corte d'appello, sostenendo che tutti i
pazienti devono lavorare personalmente alla coltivazione di cannabis per usufruire dell'immunità penale a
livello statale.
Ma un giudice della Corte superiore della contea di Butte aveva stabilito nel settembre 2007 che il contributo
dei pazienti può essere anche solo economico. I pazienti, scriveva il giudice nella sentenza, "non dovrebbero
essere sottoposti al rischio di sanzioni penali, allo stress e alle spese di un processo penale al fine di far
valere i loro diritti".
L'ASA ha avviato la causa nel maggio 2006 a nome del 56enne David Williams e altri sei pazienti, dopo che,
l'anno prima, una perquisizione senza mandato del suo domicilio era stata eseguita dello sceriffo della
contea di Butte. Sotto la minaccia di arresto e processo, Williams era stato costretto dalla polizia a sradicare
29 delle 42 piante coltivate a nome del gruppo di pazienti.
La Suprema Corte ha condannato la Contea al risarcimento del danno e alle spese legali.
14-10-2009 15:36 ITALIA/Rai: siamo 'locomotiva digitale', lotta dura all'evasione del canone. Il
governo e' d'accordo
Il presidente della Rai Paolo Garimberti torna a chiedere al governo "un impegno
chiaro" nella lotta all'evasione del canone Rai. Intervenendo al convegno promosso dal Dipartimento delle
Comunicazioni del ministero dello Sviluppo economico e dal Comitato nazionale Italia Digitale 'Il
superamento dell'analogico - I 90 giorni di switch off che coinvolgono il 30 per cento della popolazione',
Garimberti ha fatto notare come la Rai sia stata la "locomotiva" per il passaggio al digitale terrestre,
portandosi dietro "un bel treno e molti vagoncini". Tramite il digitale la Rai offre nel complesso 12 canali,
l'offerta piu' ampia d'Europa, con un canone decisamente inferiore a quello di altri paesi: 106 euro contro i
circa 250 della Bbc. "Abbiamo fatto tantissimo ma siamo pronti anche a fare di piu' come ci chiede l'Agcom",
ha detto Garimberti riferendosi alle parole del presidente dell'autorita' Corrado Calabro', che nel suo
intervento ha invocato soprattutto una maggiore comunicazione alla popolazione. Ma senza la Rai - ha
ricordato orgogliosamente Garimberti - l'Italia non sarebbe passata al digitale e sarebbe rimasta
tecnologicamente indietro.
L'invito del presidente Rai e' stato accolto dal viceministro con delega alle Comunicazioni, Paolo Romani,
che ha detto di non condividere certa campagna di stampa contro il canone. "Un'evasione al 27-30% non e'
tollerabile", ha affermato Romani.
Qui il commento dell'Aduc
14-10-2009 16:32 ITALIA/Passaggio al digitale, entro fine anno coinvolto il 62% delle famiglie
Entro dicembre 2009 il 62% delle famiglie italiane, pari a 36 milioni di individui, entrera' nell'era del digitale
terrestre. E con gli switch off del 2010 l'Italia intera sara' di fatto digitale. Questi alcuni dati forniti durante un
convegno che ha fatto il punto sulla diffusione del digitale terrestre in Italia. Se le prime regioni a passate al
del digitale sono Sardegna e Valle D'Aosta, gia' da tempo integralmente digitali con una penetrazione che
raggiunge la quota del 93%, il cammino verso il digitale prosegue e riguardera' a fine 2009 2.085 comuni
italiani, 279 emittenti, e circa 6.200 impianti. In questo modo, l'Italia sara' il primo Paese in Europa per
numero di famiglie digitalizzate. 'Ma l'appuntamento che piu' ci inorgoglisce - ha dichiarato durante il
convegno Paolo Romani, viceministro per lo sviluppo economico - e' quello del 16 novembre, quando il Lazio
passera' al digitale e cosi' Roma sara' la prima capitale europea a compiere questo passo'.
15-10-2009 10:32 MONDO/Traffico in Internet: diminuisce il P2P
Tra il 2007 e il 2009, la quota del peer-to-peer (P2P) è scesa da quasi il 40% al 18% del traffico in Internet,
secondo uno studio di Arbor Networks, citato da Wired. L'analisi si basa su 264 miliardi di gigabyte di dati,
ottenuti da oltre cento fornitori di tutto il mondo. Parallelamente, il traffico sul web (http) rappresenta il 52%,
contro il 42% di due anni fa. Per spiegare il declino del P2P lo studio mostra la concorrenza dei servizi in
streaming, come YouTube o Deezer. Secondo la rivista Informationweek, che ha potuto anch'essa consultare
lo studio, il 25%-40% del traffico Internet è ormai legato al video. In Usa, per esempio, è particolarmente
apprezzata la piattaforma Hulu, nata nel 2007 e che consente di vedere direttamente seriali e programmi tv
con una buona qualità, Un esperto francese, Patrick Waelbroeck, registra un'evoluzione simile anche in
campo musicale. "Ascoltare musica è divenuto un modo, tra gli altri, di divertirsi. Molti internauti ascoltano le
radio online e gli basta: non hanno bisogno di passare per le reti del peer-to-peer".
15-10-2009 11:16 ITALIA/L'Onu preoccupata per l'affossamento della legge anti-omofobia
Divisioni nel Pd, preoccupazione dell'Onu per il no alle norme anti-omofobia, due
nuovi progetti di legge in materia e la partecipazione dell'Arcigay alla manifestazione di sabato a Roma
contro il razzismo. Questo, in sintesi, il day after dell'affossamento in Parlamento della legge sull'omofobia.
A mettere il carico da 11 è stato proprio l'Onu. L'Alto commissario Onu ai Diritti umani, signora Navi Pillay, ha
infatti giudicato la bocciatura alla Camera della legge italiana anti-omofobia "un passo indietro". Secondo
Pillay, "è necessaria una piena protezione" per gli omosessuali.
Un rimprovero a cui a cercato di porre rimedio l'Idv, che ha annunciato di aver presentato un nuovo testo di
legge in materia.
"Oggi - ha annunciato infatti Antonio di Pietro - abbiamo presentato una proposta di legge sull`omofobia e la
transfobia, che mira a introdurre una nuova fattispecie di reato per chi discrimina o istiga a discriminare o
commettere violenza contro gli omosessuali e i transessuali". Nuova proposta di legge anche dal Partito
Democratico, sia alla Camera che al Senato.
Intanto, al Nazareno, sono continuate per tutto il giorno le prese di posizione contro la scelta della 'teocon'
Paola Binetti di appoggiare la scelta della maggioranza nei confronti della legge. Dal canto suo, la
parlamentare valuterà dopo le primarie se la sua presenza nel Pd è ancora possibile. Binetti ha difeso il
diritto di esprimere le proprie opinioni e si è detta convinta che "ieri c'era bisogno di un capro espiatorio...".
Non è d'accordo Paola Concia, che ha imposto al suo partito una scelta: "O me o la Binetti".
Infine, per quanto riguarda le reazioni della società civile, l'Arcigay ha annunciato la propria partecipazione,
sabato prossimo, alla manifestazione nazionale a Roma contro il razzismo: perchè "l`omofobia e la
transfobia siano patologie identiche", dice il presidente Aurelio Mancuso. Mentre cittadini gay, lesbiche,
transgender ed eterosessuali fiorentini si riuniranno domani per inoltrare una richiesta di asilo politico alla
Gran Bretagna.
15-10-2009 11:36 MONDO/I traffici oscuri degli organi per il trapianto
I clienti israeliani hanno pagato 120.000 dollari Usa per l'offerta complessiva: aereo,
soggiorno, pensione completa e... un nuovo rene trapiantato in un ospedale del Sudafrica. Spesso i
donatori arrivavano dal Brasile, l'espianto veniva eseguito da chirurghi di fama, il compenso per l'organo
donato era di 10.000 dollari.
Questo genere di traffico illegale è fiorente più che mai. Il 10% dei 68.000 trapianti di reni eseguiti al mondo
in un anno è di natura illecita perché la richiesta è di gran lunga superiore all'offerta. Nell'Ue, due anni fa
58.000 persone erano in attesa di un rene, di un fegato o di un cuore nuovo, ma solo 26.000 hanno fruito del
trapianto. Ogni giorno 12 persone muoiono nella Comunità europea per l'indisponiblità di organi. E' chiaro
che più lunga è l'attesa e più aumenta la disponibilità a rivolgersi al mercato nero.
Il traffico illegale di organi è illustrato nel rapporto di 98 pagine che l'Avvocato di Stato austriaco Carmen
Prior e il ricercatore Usa Arthur Caplan hanno compilato per il Consiglio d'Europa. Lo hanno presentato il 14
ottobre a New York.
15-10-2009 12:40 GRAN BRETAGNA/Vietata la pubblicità di Actimel
Il garante britannico per la pubblicità ha proibito la diffusione degli spot tv del gruppo
francese Danone per il suo yogurt Actimel. L'affermazione, secondo cui il prodotto contribuirebbe alla salute
dei bambini, non è dimostrata. Advertising Standards Authority (ASA) ritiene che il termine "scientificamente
provato" usato nella pubblicità sia menzognero.
Il messaggio è: "I bambini adorano Actimel e in più è cosa buona per loro", e prosegue: "Actimel. E'
scientificamente provato che aiuta a sostenere le difese naturali dei vostri figli". Le parole "scientificamente
provato" sono usate nello script e appaiono sullo schermo alla fine dello spot.
15-10-2009 13:25 FRANCIA/Una perizia rassicurante sulle antenne per la telefonia mobile
L'Agenzia francese di sicurezza sanitaria per l'ambiente e il lavoro (Afsset) rende noti i risultati di una perizia
collettiva sugli effetti biologici e sanitari, in particolare delle telefonia mobile, ma anche dell'insieme delle
onde di radiofrequenza. La perizia, avviata il 14 agosto 2007 su richiesta dei ministeri di Sanità e
Ambiente, è piuttosto rassicurante anche se, naturalmente, raccomanda di continuare a fare indagini
scientifiche e sociologiche su questi temi tanto complessi e che riguardano la popolazione intera. "I dati
disponibili, rilevati dalla ricerca sperimentale non indicano conseguenze sanitarie a breve e a lungo termine
dall'esposizione alle radiofrequenze", si legge nelle conclusioni del documento.
15-10-2009 13:33 ITALIA/Rapporto banche/clienti: arriva l'arbitro
Al via oggi l'Arbitro Bancario e Finanziario, il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra le
banche, gli intermediari finanziari e la loro clientela. Il sistema e' previsto dall'art. 128-bis del Testo Unico
Bancario (TUB) ed e' disciplinato dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia il 18 giugno 2009, in
attuazione di una Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio del luglio 2008. La
procedura di decisione si conclude nell'arco di pochi mesi. Dalla presentazione del ricorso, gli intermediari
hanno un termine per controdedurre variabile tra i 30 e i 45 giorni, dopodiche' il collegio si pronuncia entro i
successivi 60 giorni. Questo termine puo' essere sospeso per non piu' di 60 giorni. In caso di decisione
favorevole al cliente gli intermediari sono tenuti ad adempiere entro massimo 30 giorni, oppure nel termine
indicato dal collegio.
L'eventuale inadempienza e' pubblicata sia sui siti web dell'Arbitro e della Banca d'Italia, sia con annuncio su
due quotidiani a diffusione nazionale. Gli esiti dei ricorsi sono valutati dalla Banca d'Italia per i profili di rilievo
che possono avere per l'attivita' di vigilanza.
Informazioni di dettaglio sul funzionamento dell'Arbitro si trovano sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it e
sulla Guida pratica all'Arbitro resa disponibile in forma cartacea presso le Filiali della Banca d'Italia e presso
gli sportelli degli intermediari. Sulla Guida si trovano i numeri di telefono delle segreterie tecniche dell'Arbitro
(nel primo periodo di funzionamento del sistema e' attiva una segreteria tecnica unica, quella di Roma).
15-10-2009 13:40 ITALIA/Telefonate commerciali moleste: emendamento allunga la vita alle banche
dati illegali
Se approvato, un emendamento –ad un provvedimento legislativo che nulla ha a che fare con la privacymodificherà sostanzialmente la normativa sulle telefonate commerciali che vengono fatte a milioni di italiani
dai call center. Saranno i cittadini che non vogliono essere disturbati a doversi attivare ed iscriversi in un
apposito registro, oggi accade il contrario. L'emendamento proroga anche la possibilità per gli operatori di
utilizzare banche dati illegali, come hanno fatto finora, anche grazie ad un precedente intervento del
Parlamento.
Approfondisci.
15-10-2009 14:03 ITALIA/Sanità. Risarcimenti a pazienti danneggiati: due terzi dei ricorsi accolti dal
tribunale di Roma
Il tribunale civile di Roma ha accolto in toto o parzialmente il 65% delle richieste di
risarcimento da parte di pazienti danneggiati nei confronti di medici o ospedali. Sono dati dell'Osservatorio
sulla responsabilità medica (Orme) e prendono in considerazione i contenziosi davanti al foro romano tra il
2001 e il 2007, in totale 1.793 procedimenti.
15-10-2009 14:12 USA/Il 70% di uomini non si lava le mani col sapone
Solo un terzo degli uomini si lava le mani col sapone dopo essere stato in bagno. E' quanto hanno
scoperto i ricercatori della London School of Hygiene & Tropical Medicine, che hanno esaminato oltre 250
mila persone per verificare le loro abitudini igieniche dopo l'uso della toilette. I risultati sono stati pubblicati
sulla rivista American Journal of Public Health in occasione della 'Giornata mondiale per la pulizia delle mani'
che si celebra oggi.
"Abbiamo scoperto - ha spiegato Gaby Judah, ricercatore a capo dello studio - che la maggior parte delle
persone si sciacqua le mani solo con un getto d'acqua invece che lavarle col sapone. Questo e'
particolarmente vero negli uomini, mentre nelle donne la percentuale e' minore". "Questo puo' rappresentare
dei rischi per la salute. Il sapone riduce il rischio di contaminazione da malattie come l'influenza". I
ricercatori, che hanno monitorato le toilette grazie all'uso di sensori posizionati nelle vaschette del sapone,
hanno anche scoperto che i cartelli con messaggi che invitano a lavarsi le mani aumentano l'uso del sapone.
"Le persone reagiscono a messaggi volti a scatenare reazioni di disgusto", ha detto Judah. "Abbiamo stilato
una classifica dei piu' efficaci: il migliore sembra essere 'La persona accanto a te si e' lavata col sapone?'".
15-10-2009 14:20 MONDO/Banda larga italiana 'esaurita' tra pochi anni
L'Italia e' al 38esimo posto nella classifica internazionale per la qualita' della banda larga offerta ai cittadini.
E' quanto emerge dallo studio internazionale 'Broadband quality index' sulla qualita' delle connessioni in
banda larga di 66 Paesi. Lo studio, sponsorizzato da Cisco, e' stato condotto dall'Universita' di Oxford e dal
Department of applied economics dell'Universita' di Oviedo. Nel nostro paese la qualita' della connessione e'
pari a 28,1 (su una scala da 0 a 100).
L'Italia fa parte di un gruppo di paesi che si trovano su un valore 'di soglia', compreso fra 27 e 29,
considerato dagli esperti sostanzialmente sufficiente affinche' gli utenti possano utilizzare in modo adeguato
le applicazioni e i servizi web disponibili oggi. L'Italia e' pero' lontana dal valore 50, soglia che viene
considerata necessaria per utilizzare in modo soddisfacente anche le applicazioni che si affermeranno nei
prossimi 3-5 anni.
Al primo posto della classifica mondiale si trova la Corea del Sud, che con un punteggio pari a 66 su 100 ha
superato il leader dello scorso anno, il Giappone (a quota 64). Il paese con la migliore qualita' di banda in
Europa e' la Svezia, con un punteggio pari a 57.
'Ma dobbiamo muoverci in fretta - ha sottolineato David Bevilacqua, Ad della divisione italiana dell'azienda -.
Nei prossimi anni la richiesta di banda aumentera' in maniera vertiginosa'. Soprattutto a causa dell'utilizzo
sempre maggiore dei video, vera e propria 'killer application' delle rete, che 'nei prossimi anni avra' un
utilizzo sempre piu' estensivo'.
15-10-2009 14:29 EUROPA/Finlandia come la Svizzera: banda larga garantita per tutti
Il Governo finlandese garantirà per legge il diritto dei suoi cittadini ad avere una connessione di 1
megabyte. Nel luglio prossimo questo diritto sarà formalmente riconosciuto. Ed è solo il primo passo,
giacché l'impegno del Governo è di far si' che nel 2015 sia un diritto acquisito la connessione di 100
Mb. Garanzia che avrà una sola eccezione: nel caso dei telefoni mobili, qualora si verifichino problemi
d'accesso. La Finlandia è da sempre in cima alla lista degli Stati più avanzati in campo tecnologico. Dei suoi
5,3 milioni di abitanti l'80% è internauta abituale. Già dal 2008 in Svizzera è in vigore una analoga disciplina.
In Finlandia
In Italia
16-10-2009 10:47 SVIZZERA/Rotto un tabu': un documentario televisivo racconta la storia di un
giovane suicida
Nel mondo industrializzato non sono rari i suicidi di adolescenti e giovani adulti, ma difficilmente si
approfondiscono le motivazioni che inducono persone giovani, sane e benestanti a togliersi la vita. Lo
spinoso problema è stato al centro del documentario Tabù, realizzato da Orane Burri e trasmesso dalla tv
pubblica (canale francofono TSR) cui è seguito un dibattito con il pubblico, alla presenza della madre e
della sorella del suicida. L'evento ha spaccato l'opinione pubblica: 45% i favorevoli e 48% i contrari, secondo
l'indagine del giorno dopo pubblicata dal quotidiano Tribune de Genève. I motivi d'inquietudine non
mancano, commenta la psicologa Maya Perret: "in Svizzera si suicida un adolescente ogni 72 ore". Il
programma è già stato venduto alle televisioni di Francia e Belgio, secondo il produttore.
16-10-2009 11:18 ITALIA/Un'indagine conferma le truffe dietro le bolletta telefoniche gonfiate degli
899
Un'altra conferma, le bollette telefoniche gonfiate da telefonate a numeri 899, 892,
ecc., che per anni e anni i gestori telefonici hanno inviato agli utenti, pretendendone il pagamento, sono
frutto di truffe, che in alcuni casi hanno danneggiato gli stessi gestori.
Un'indagine della Polizia postale di Perugia ha scoperto una truffa ai danni della Telecom Italia con frode da
''sottoscrizione'' e da ''intrusione''. In tre anni la polizia ha effettuato analisi di tabulati, servizi di appostamento
e pedinamento, arresti e fermi di persone in stato di liberta', con truffa ai danni di 200 utenti per oltre 2 milioni
e 200 mila euro. Dall'inizio dell'indagine, 33 persone sono state arrestate (dicembre 2006) ed ora, altre 133,
denunciate all'autorita' giudiziaria. Sei sono i gruppi criminali individuati ciascuno composto da decine di
soggetti; decine anche le societa' e centri telefonici per lotto, oroscopi e cartomanzia individuati e disattivati.
Ecco i meccanismi della truffa. Da una o piu' linee telefoniche venivano prodotte chiamate di pochissimi
secondi verso codici speciali (892, 899, 0088) dal costo, a tariffa flat, di 15 euro iva compresa. Le bollette
telefoniche non venivano onorate dai componenti dell'organizzazione che sparivano poco prima del recapito
delle spesse. Dai primi calcoli, sembra che il danno stimato sia di oltre 1 milione 500 mila euro gran parte del
quale a carico di Telecom Italia Spa. Sono stati individuati 83 eventi di frode con attivazione di linee in
Umbria, Emilia Romagna, Toscana e Campania.
Un'altra frode messa in atto e' appunto quella di ''intrusione'', ossia violazione delle linee telefoniche di ignari
utenti, dalla quali venivano poi originate le chiamate in frode verso i codici dei centri beneficiari delle
''sottoscrizioni''.
Decine sono state le installazioni di Telecom manomesse e violate; gli utenti truffati sono centinaia
residenti in Umbria, Sardegna, Marche e Toscana.
I principali esponenti dell'organizzazione (64 associati) operavano proprio dalla provincia di Perugia e da qui
coordinavano una rete di ''sottoscrittori'' (coloro cher attivavano le linee senza pagare le bollette) e ''intrusi''
cioe' soggetti che violavano le linee di ignari utenti e i titolari di centri servizi i quali effettuavano una alta
mole di chiamate in frode. Nel corso dell'indagine e' stata scoperta una societa' inglese e due Svizzere
intestatarie dei codici 892 e 899 sui quali far confluire il traffico. Uno dei componenti l'organizzazione era gia'
detenuto in Spagna, arrestato sotto falso nome per traffico di droga.
16-10-2009 11:28 ITALIA/Soldi a banche e multinazionali: 80% contrari
Per rilanciare l'economia l'80% degli italiani ritiene che occorra sostenere le imprese
legate al territorio mentre solo una esigua minoranza -5%- e' a favore di aiuti alle multinazionali e il 2% di
sostegni alle banche.Cosi' un' indagine che studia il contributo del Made in Italy alla ripresa economica,
realizzata da Coldiretti-Swg a ottobre 2009 e presentata nel corso del Forum Internazionale dell'Agricoltura e
dell'Alimentazione organizzato dalla Coldiretti a Villa d'Este di Cernobbio. Dall'indagine risulta anche
trascurabile la percentuale di coloro che non ritengono opportuno un intervento dello Stato e pensano che
occorra lasciar fare al mercato (4%).
1
6-10-2009 11:31 ITALIA/La raccolta di carta differenziata cresce, nonostante la crisi del settore
Le tendenze per il 2009 mostrano una riduzione di oltre un milione di tonnellate di
consumo apparente di carta e cartone, pari al meno 18% in generale e al meno 24,5% per il solo comparto
dell'imballaggio cellulosico. Sono questi i numeri di una crisi percepita come 'grave' da 8 aziende del settore
su 10 e che ci lasceremo alle spalle fra 2-4 anni, secondo 7 imprese su 10. E' questo il quadro che emerge
dall'indagine 'Scenari di carta', realizzata da Comieco e Ipsos.
'Nonostante la crisi di fine anno e il conseguente calo dell'immesso al consumo di imballaggi cellulosici la
raccolta differenziata di carta e cartone e' cresciuta bene nel 2008, facendo registrare un aumento del 7,1%',
commenta Piero Attoma, presidente di Comieco.
16-10-2009 11:34 ITALIA/Investimenti: gli italiani preferiscono i terreni agricoli all'oro
I terreni agricoli battono l'oro nella classifica degli investimenti giudicati piu' sicuri.
Cosi' un'indagine Coldiretti che studia il contributo del Made in Italy alla ripresa economica, realizzata
nell'ottobre 2009. Alla domanda su quali siano gli investimenti reputati piu' convenienti, gli italiani hanno
collocato i terreni agricoli al pari dei conti correnti ad alta remunerazione, davanti all'oro e al di sotto della
casa, che e' di gran lunga in cima alla graduatoria. La crisi finanziaria, con la ricerca di beni rifugio alternativi
agli investimenti piu' tradizionali come la borsa, rischia di favorire le speculazioni sui terreni agricoli
facendone schizzare le quotazioni verso l'alto e ostacolandone ulteriormente l'acquisto da parte dei giovani
imprenditori agricoli.
16-10-2009 11:43 ITALIA/Inps. Se la mamma è casalinga, al papà spettano i riposi giornalieri per
'maternità'
Se la madre è casalinga, i riposi giornalieri di 'maternità' spettano al padre lavoratore. Una circolare Inps, la
numero 112/2009, detta le regole per usufruirne. La circolare recepisce i principi stabiliti dal Consiglio di
Stato nella sentenza 4293/2008.
16-10-2009 12:14 AUSTRIA/Bisfenolo A nei biberon
Bisfenolo A (BPA) è presente non solo nelle tettarelle dei biberon, ma si scioglie anche
nella saliva. La sostanza, capace di attivare i recettori ormonali, puo' dunque arrivare nell'organismo,
generando disturbi psicologici, rilevano vari studi che l'associazione ambientalista Global 2000 ha presentato
a Vienna il 15 ottobre. Le analisi hanno dimostrato che le tettarelle lasciate per un'ora in una soluzione
salina, simile alla saliva, hanno rilevato la presenza del BPA. Da precisare che le condizioni in laboratorio
sono blande rispetto alla bocca di un bambino, il quale non solo si mette il ciuccio in bocca ma lo succhia e
lo morde con energia. L'appello dell'associazione a produttori e autorità è netto: togliere di mezzo
quest'inconveniente.
16-10-2009 12:58 EUROPA/Svenimenti: le linee guida per capire le cause
Per lo più uno svenimento è innocuo, ma potrebbe anche indicare una malattia
tutt'altro che trascurabile. E anche le forme non riconducibili a una malattia vera e propria possono avere
conseguenze deleterie se avvengono nel luogo e nel momento sbagliato -per esempio mentre uno viaggia in
bicicletta. Indipendentemente dal tipo di disturbo, appare dunque importante risalire alla cause. Soprattutto
se la perdita dei sensi si ripete. Anche perché spesso questi episodi sono mal diagnosticati. Così, tra i
presunti epilettici, il 20%-30% non lo è, ma viene trattato con dei farmaci, come rileva il ricercatore e
cardiologo Adam Fitzpatrick del Centro cardiaco di Manchester. Alla luce della frequenza della perdita dei
sensi e dell'alto numero di persone colpite dal fenomeno, la Societa' di cardiologia europea ha
elaborato linee guida e concrete indicazioni per procedere correttamente con la diagnosi e la terapia.
(European Heart Journal, doi: 10.1093/euroheart/ehp298)
17-10-2009 09:48 FINLANDIA/Primo deposito definitivo di scorie nucleari
La Finlandia è il primo Stato al mondo a pubblicare le disposizioni adottate per costruire un magazzino
geologico profondo, volto a immagazzinare definitivamente le scorie radioattive di alta attività. Lo ha
annunciato l'azienda Posiva, che oggi gestisce i residui di bassa intensità a Eurajoki sulla costa occidentale,
nei pressi delle centrali nucleari di Olkiluoto. L'azienda ha spiegato che il sistema d'immagazzinamento
avverrà in capsule di ferro coperte di rame e depositate a 500 metri di profondità nella roccia di granito.
Secondo il consigliere delegato Reijo Sundell, "i meccanismi di sicurezza sono tali, per cui le capsule non
avranno nessun contatto né con l'ambiente né con l'essere umano". I lavori dovrebbero iniziare nel 2014 per
gestire, nel 2020, le 12.000 tonnellate di uranio utilizzate fino a quel momento dagli impianti nazionali.
17-10-2009 10:24 BELGIO/Carceri sovraffollate: il Belgio affitta celle in Olanda
Il Governo belga ha trovato una soluzione al sovraffollamento delle sue carceri: affitterà 500 celle in un
istituto di pena situato a Tilburg nell'Olanda meridionale. L'accordo tra i Governi dei due Stati confinanti è
stato stipulato il 16 ottobre, e costerà ai contribuenti 30 milioni di euro l'anno -cifra comprensiva dei costi per
il personale e del cibo, come ha precisato il ministro della Giustizia, Stefaan De Clerck.
17-10-2009 10:40 AFRICA/Telefonia. Utenze mobili a quota 375 milioni e continuano gli investimenti
Entro il 2013 gli investimenti sul mercato africano delle telecomunicazioni potranno passare dagli attuali 76,1
ai 141,1 miliardi di dollari. La stima e' contenuta in un rapporto sul mercato dell'Information and
Communication Technology del continente, redatto dalla societa' BMI-Techknowledge (BMI-T) e intitolato
'Africa telecoms Services and Infrastructure Market Analysis and Forecast'.
Secondo il rapporto, alla base della grande crescita c'e' lo sviluppo del settore telefonia mobile, che da solo
ricevera' nel 2013 investimenti per 98,8 miliardi di dollari, ossia il 68,5 per cento del totale. Nel 2008, il
settore Tlc del continente ha registrato una crescita del 31,1 per cento rispetto all'anno precedente, mentre il
numero degli abbonati ha raggiunto quota 405 milioni e gli investimenti sulla rete fissa hanno rappresentato
solo il 7,5 del totale. L'aumento del comparto mobile, definito "senza precedenti", e' proceduto a spron
battuto negli ultimi anni, e nel 2008 ha registrato 94 milioni di nuovi abbonati in Africa. Nello stesso anno, gli
abbonati del continente al mobile erano 375 milioni, su un totale popolazione di circa un miliardo di individui.
17-10-2009 11:04 MESSICO/Autorizzata la coltivazione di mais transgenico
Per la prima volta, e in via sperimentale, il governo messicano ha autorizzato la coltivazione di mais
transgenico. Le piante ogm saranno coltivate in due luoghi sorvegliati e "completamente isolati da altre
superfici coltivabili", hanno precisato i ministeri di Agricoltura e Ambiente.
17-10-2009 13:05 ITALIA/Prezzi frutta e verdura: piu' alti in supermarket che mercatini
Per acquistare frutta e verdura la Grande distribuzione organizzata e' meno
economica rispetto ai mercati rionali. E' quanto emerso dalla relazione della rappresentante dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, Carla Rabitti Bedogni, intervenuta al XI Forum Internazionale
dell'Agricoltura e dell'Alimentazione di Cernobbio organizzato dalla Coldiretti. 'Limitatamente ai prodotti
ortofrutticoli, l'indagine conoscitiva ha evidenziato come la GDO, non riesca ad utilizzare, a meno di non
trovare fornitori di dimensioni e caratteristiche adeguate, gli stessi criteri di marketing di acquisto che utilizza
per gli altri prodotti (centrali di acquisto, piattaforme distributive centralizzate, ecc.). Ne derivano costi di
approvvigionamento piu' elevati e, dunque, un'offerta relativamente meno economica rispetto ai mercati
rionali. L'accorciamento della catena derivante dalla distribuzione diretta del produttore, come i farmers'
market, i mercati degli agricoltori, rappresenta un'alternativa concreta'.
17-10-2009 13:19 ITALIA/Governo: religione cattolica sia obbligatoria per studenti islamici
Ora di religione cattolica obbligatoria per tutti gli studenti islamici: la proposta e' del ministro
dell'Agricoltura, il leghista Luca Zaia, che non solo boccia l'idea dell'ora di religione islamica a scuola
avanzata da Adolfo Urso, ma rilancia.
'L'ora di religione cattolica obbligatoria per i musulmani nelle nostre scuole serve a far capire a loro perche'
noi siamo cosi' - spiega Zaia - e quali sono i risultati del cristianesimo e cattolicesimo profondamente radicati
nella nostra societa'.
L'ora di religione islamica? Usando il linguaggio rugbystico, la proposta di Urso e' una 'mischia al centro'. Il
vero tema e' obbligare gli islamici a studiare la nostra religione'.
'Non e' un processo di evengelizzazione - sostiene il ministro della Lega - ma di conoscenza e
consapevolezza della nostra religione'
19-10-2009 10:28 ITALIA/Annuncio. Brunetta promette banda larga a due mega per tutti
'Due mega di banda larga per tutti a partire dal 2010'. Lo ha assicurato il ministro della
Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta nel corso della trasmissione radiofonica 'Il Brunetta della
Domenica'. Sto puntando a fare la stessa che gia' c'e' nei paesi nordici Italia, perche' solo attraverso una rete
Internet efficiente possono passare documenti, certificati' e si puo' arrivare cosi' a un vero 'cambiamento
della burocrazia'.
'Il piano -ha aggiunto- e' gia' pronto. Ieri ho parlato con il viceministro dello Sviluppo Economico, Paolo
Romani. E' un problema di investimenti, ma manca ormai solo l'ultima spinta. Nell'arco di ottobre-novembre
possiamo avere il via libera del Cipe'. Secondo il ministro servono '800 milioni di euro'. Saranno necessari
'investimenti pubblici e privati, degli operatori. Il piano e' anche uno stimolo economico, perche' vuol dire
investimenti sulla rete, nuove tecnologie, spesa da parte dei cittadini', che possono essere cosi' 'invogliati' ad
operare maggiormente da casa, anche nei confronti della Pubblica Amministrazione.
19-10-2009 12:38 GERMANIA/Esperimento con il Dna artificiale
E' una semplice pennellata, quasi invisibile a occhio nudo, ma che lascia una traccia rilevabile dai raggi
ultravioletti. E' singolare quanto l'impronta delle dita, perciò gli inventori del liquido parlano di Dna artificiale.
Che si trovi su un computer portatile o su un braccialetto di valore, la traccia resta. E se il laptop o il
braccialetto vengono rubati, conservano l'impronta del proprietario. Con quest'ausilio, la Regione di Brema, i
cui cittadini sono particolarmente tartassati dai furti, intende porvi un argine. "Ci aspettiamo che faccia
almeno da deterrente", spiega il responsabile del progetto, Uwe Schroeter: se i ladri sanno che l'oggetto è
"marcato" forse se ne tengono lontani. In Gran Bretagna, dove il dispositivo è in uso da anni, i risultati si
sono visti. Il progetto pilota parte dalle scuole, poi, da novembre, il kit verrà distribuito gratis in due quartieri
residenziali. Comunque, è già in vendita per 120 euro, e consente di marcare 75 oggetti.
19-10-2009 12:43 ITALIA/Poste Italiane ostacola i concorrenti? L'Antitrust indaga
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 15 ottobre 2009, ha deciso di avviare
un’istruttoria per verificare se Poste Italiane abbia abusato della sua posizione dominante ostacolando i
concorrenti nell’ambito dei servizi liberalizzati del settore postale.
L’istruttoria, notificata oggi a Poste nel corso di ispezioni effettuate in collaborazione con le Unità Speciali
della Guardia di Finanza, è stata deliberata alla luce di una serie di denunce presentate dal concorrente TNT
Post Italia. In particolare TNT ha lamentato un’insieme di comportamenti ostruzionistici messi in atto da parte
di Poste Italiane che, sfruttando la posizione dominante detenuta nel settore del servizio universale, avrebbe
cercato di impedire lo svolgimento del servizio Formula Certa (garanzia del recapito della posta entro data e
ora certa con relativa certificazione). Inoltre, nel corso del 2009, la stessa Poste Italiane ha iniziato ad offrire
sul mercato un proprio servizio di invio di corrispondenza a data e ora certa denominato PostaTime, e
avrebbe indirizzato ad alcuni dei più importanti clienti di TNT, l’offerta PostaTime, caratterizzata da prezzi
estremamente bassi, sostenibili, secondo la denuncia, solo grazie alla rete integrata di Poste.
TNT ha inoltre segnalato la possibile esistenza di condotte abusive da parte di Poste Italiane con riferimento
all’offerta di servizi postali liberalizzati alla pubblica amministrazione e ad altri enti: Poste avrebbe messo in
atto una condotta di ostacolo alla concorrenza di tipo escludente, presentando alle gare ad evidenza
pubblica offerte sostenibili solo grazie alla sua posizione dominante in altri mercati e alla utilizzazione della
rete integrata.
Le condotte abusive denunciate potrebbero, se confermate dall’istruttoria, rappresentare una strategia
unitaria di tipo escludente nei confronti dei concorrenti. L’istruttoria dovrà concludersi entro il 18 novembre
2010.
19-10-2009 13:02 FRANCIA/Pedofilo recidivo chiede a Sarkozy la castrazione fisica
Francis Evrard, che tra dieci giorni dovrà comparire davanti alla corte d'assise del Nord per il sequestro e lo
stupro del piccolo Enis nell'agosto 2007 a Roubaix, ha scritto al presidente Nicolas Sarkozy per chidergli di
autorizzare la castrazione fisica -un intervento che è vietato in Francia. "Vorrei avere il suo consenso per
subire l'ablazione dei testicoli per via chirurgica. So che lo si fa in Canada ed è senz'appello. Ad ogni modo,
alla mia età (63 anni) non ne soffrirei e impedirebbe le mie tendenze verso i bambini", ha scritto il pedofilo
recidivo, in una lettera letta dal suo avvocato.
20-10-2009 11:11 ITALIA/Studio: la finanza islamica potrebbe ammontare a 4,5 miliardi di Euro
Il potenziale sviluppo della finanza islamica in Italia e' tale che la raccolta potenziale, nel
2015, potrebbe essere di 4,5 miliardi di euro con una popolazione musulmana residente di circa 1,3 milioni di
persone. E' quanto emerge da un'indagine dell'Area Research dei Banca Monte dei Paschi secondo la
quale, con una popolazione musulmana residente in Europa in crescita e una progressiva integrazione di
lavoratori e imprese nell'economia continentale, il fenomeno dell'Islamic Banking, si legge in una nota, si sta
trasformando in un possibile strumento di spinta per il sistema finanziario.
Proprio l'integrazione della popolazione musulmana nel tessuto socio-economico europeo e i sostenuti ritmi
di crescita delle dimensioni del mercato finanziario islamico portano l'attenzione del mondo finanziario sul
potenziale di sviluppo della finanza islamica, ossia quel complesso di pratiche e attivita' finanziarie (bancarie
e non) che rispettano i dettami della legge islamica (Shari'a).
Nonostante il mercato finanziario islamico - continua la nota - rappresenti soltanto l'1% delle attivita'
finanziarie mondiali, il tasso di crescita degli assets e' pari al 10-15% annuo e negli ultimi cinque anni, i ricavi
dell'Islamic retail banking sono cresciuti del 44% annuo circa. E in crescita sono anche i contratti finanziari
islamici, oltre ai contratti di tipo retail, si sta sviluppando un'ampia varieta' di strumenti finanziari
appositamente realizzati per conciliare i dettami della Shari'a: tra questi i Sukuku (certificati) che a fine 2008
hanno raggiunto un valore di 100 mld dollari.
Dopo aver analizzato gli elementi che caratterizzano i contratti finanziari islamici, lo studio redatto dall'Area
Research di Banca Monte dei Paschi analizza il fenomeno partendo dall'analisi demografica della
popolazione musulmana in Europa per arrivare ad evidenziare le prospettive di sviluppo della finanza
islamica in Italia.
In Europa Occidentale esistono oltre 13 milioni di musulmani, di cui circa 830.000 unita' residenti in Italia. Gli
immigrati musulmani rappresentano, spiega la nota, un segmento di mercato molto rilevante ed in continua
espansione, servito per il momento da 26 Banche islamiche e Convenzionali (con filiali o islamic windows)
presenti in Europa, di cui 19 si trovano nel Regno Unito e ancora nessuna in Italia. In particolare che in UK la
prima banca ad operare interamente secondo i principi della Shari'a alla fine del 2008 (dopo 4 anni
dall'apertura) conta piu' di 40.000 clienti e una raccolta di 153 mln di sterline.
Proprio sulla base dei dati relativi alla crescita delle banche del Regno Unito lo studio effettua delle stime sul
potenziale di crescita della finanza islamica in Italia. I clienti islamici secondo l'Istat potrebbero salire a 1,3
mln nel 2015: in caso di avvio di filiali islamiche o di islamic windows sarebbero in grado di generare per il
sistema bancario italiano una raccolta potenziale di circa 4,5 mld nel 2015 e ricavi superiori a 150 mln. I
numeri evidenziano, conclude la nota, l'esistenza di un potenziale sviluppo del mercato finanziario islamico
in Italia, la cui diffusione pero' e' ancora ritardata da un contesto fiscale e regolamentare non ancora
implementato.
20-10-2009 11:21 USA/Internet. Giovedì l'Autorità delle comunicazioni (Fcc) voterà la net neutrality
La Federal Communications Commission (Fcc), l'agenzia federale che regola il settore telecomunicazioni
negli Stati Uniti, giovedí voterà su una proposta per vietare ai gestori di servizi di connessione a banda larga
di favorire o discriminare tra clienti nella distribuzione dei flussi di traffico.
Si tratterebbe in pratica di realizzare la cosiddetta "net neutrality", un'idea molo popolare in ambienti
democratici e per questo piú vicina a realizzarsi con l'attuale assetto politico di Washington. Al cuore di essa
è garantire che gli utenti di Internet possano accedere a ogni sito Internet e ad ogni servizio online senza
preferenza. Le compagnie telefoniche per esempio non potranno impedire ai loro abbonati di utilizzare
servizi di chiamate telefoniche via Internet piú economici o di accedere ai siti video della concorrenza.
La proposta, avanzata dal presidente dell'Fcc Julius Genachowski, ha incontrato la forte opposizione delle
compagnie telefoniche, specialmente di quelle di maggiori dimensioni.
Gestori come At&t, Verizon e Comcast sostengono che dopo aver investito miliardi di dollari nei loro network
hanno ora il diritto di farne l'uso che vogliono. Anche molti repubblicani sono contrari e dicono che la
neutralità scoraggerà le società a fare investimenti per migliorare le loro reti.
Il piano di Genachowski richiede alla Fcc di adottare formalmente quattro principi, secondo i quali gli
operatori di network devono consentire ai loro abbonati di accedere a tutti i tipi di contenuti, applicazioni ,
servizi e apparecchi, purch‚ consentiti dalla legge. Altri principi che si vorrebbero adottati sono quello di
stabilire che i provider non possono discriminare contro certi tipi di contenuti o applicazioni, bloccandoli o
mettendoli in coda nel traffico, e che i gestori debbano rendere pubbliche le loro pratiche di gestione dei
network. Genachowski vorrebbe estendere questi principi anche alle reti senza fili.
Il voto di giovedí sancirà l'inizio di una procedura in cui queste idee verranno elaborate e aperte ai commenti
del pubblico.
Un sistema di regole formali dovrebbe essere adottato entro la prossima estate.
Considerati gli interessi in gioco e la diversità delle posizioni, è verosimile il coinvolgimento di tribunali e
forse anche del Congresso.
20-10-2009 12:11 USA/Depressione: importanti scoperte per combatterla
Depressione: per sconfiggerla occorre capire il funzionamento dei neurotrasmettitori
cerebrali. E' quanto emerge dallo studio presentato in occasione del 39* Annual meeting of Society for
Neuroscience dai ricercatori della Georgetown University Medical Center di Washington, negli Usa.
La ricerca, condotta su un gruppo di topi, ha dimostrato che i neurotrasmettitori sono regolati da una famiglia
di proteine, le sinucleine - in particolar modo dalla gamma-sinucleina -, connesse, a loro volta, con lo
sviluppo dei disturbi depressivi.
'Il nostro studio - spiega Adam Oaks, ricercatore della Georgetown University - chiarisce il ruolo giocato dalla
gamma-sinucleina nello sviluppo della depressione e potrebbe consentire di individuare nuovi bersagli
terapeutici per la cura della malattia'.
20-10-2009 12:12 GERMANIA/Buoni risultati dalla prevenzione del cancro alla pelle
L'anno scorso è stato avviato il programma di prevenzione del cancro alla pelle, e i
dermatologi lo considerano un successo. Tramite lo screening sono stati individuati molti più tumori al primo
stadio, rilevano gli specialisti della pelle riuniti a congresso, che precisano come quasi un quarto di uomini
e donne s'ammalino di un tumore alla pelle nel corso della vita. Quest'anno, tra gli 8 milioni di analisi
preventive eseguite, sono emersi in fase inziale o da asportare chirurgicamente duecentomila tumori maligni.
Dal luglio 2008, le persone assistite dal sistema sanitario hanno la possibilità, dopo i 35 anni, di sottopporsi
al test gratuito ogni due anni. Al programma partecipano il 90% dei dermatologi e il 50% dei medici
generici. L'unico neo lamentato dagli specialisti è l'inadeguata preparazione dei medici generalisti.
20-10-2009 12:26 GERMANIA/Alla spiona Deutsche Bahn una multa milionaria
Lo scandalo del furto di dati personali di Deutsche Bahn ha avuto un risvolto pesante
per l'azienda ferroviaria. Secondo informazioni della Sueddeutsche Zeitung, il garante della tutela della
riservatezza, Alexander Dix, le ha comminato una multa di 1,1 milioni di euro per violazione delle norme sulla
privacy. Lo spionaggio mirava a scoprire sia eventuali infedeltà del personale nei confronti dell'azienda sia lo
stato di salute dei collaboratori. Deutsche Bahn ha 14 giorni di tempo per fare ricorso contro la decisione del
garante.
20-10-2009 12:55 FRANCIA/Demografia, i francesi continuano ad aumentare
Qual è il segreto del "modello francese"? Da qualche anno, demografi, sociologi e responsabili politici
stranieri s'interrogano sul caso francese: mentre l'Europa è toccata dal forte calo delle nascite, la Francia,
nel 2008, con oltre due figli per donna fertile, è divenuta campione d'Europa di fecondità. François Héran,
che sta per lasciare l'Istituto di studi demografici (INED), spiega a Le Monde il paradosso demografico
nazionale. I due fattori essenziali sono: da un lato, le maternità tardive -in Francia è il secondo figlio che
nasce dopo i 30 anni, non il primo e unico come altrove in Europa- che permettono alle francesi di colmare il
ritardo dovuto agli studi e al lavoro; dall'altro, la fecondità fuori dal matrimonio-sempre nel 2008, il 52% dei
neonati proveniva da coppie non sposate, sul modello scandinavo.
20-10-2009 14:43 ROMANIA/Maggioranza contraria alla legalizzazione delle droghe leggere
La maggioranza dei rumeni è contraria alla legalizzazione delle "droghe leggere",
secondo un sondaggio di eResearch Corp. Il 59 per cento degli intervistati si è detto contrario, mentre solo il
34 per cento è d'accordo.
Il 22 settembre, il Comitato presidenziale per l'Analisi dei rischi demografici e sociali ha pubblicato un
rapporto in cui raccomanda al Governo di modificare le leggi sulla droga anche attraverso lo scambio di
siringhe e la depenalizzazione del consumo –ma non del traffico- di droga.
La relazione recita: "L'abuso di droga deve essere scoraggiato, ma in modo diverso tra droghe leggere e
droghe pesanti, in particolare quelle per via endovenosa come l'eroina, che provocano devastanti
ripercussioni".
Nello stesso documento, il Comitato presidenziale ha inoltre raccomandato la legalizzazione della
prostituzione.
20-10-2009 15:50 U.E./Gravidanza. Alcool e tabacco, ma non cannabis, aumentano rischio psicosi nei
figli
Il consumo di tabacco e alcool durante la gravidanza è legato ad un aumento di sintomi
psicotici negli adolescenti. Questo il risultato di uno studio longitudinale pubblicato a ottobre sul The British
Journal of Psychiatry.
I ricercatori della università di Bristol in Gran Bretagna hanno studiato il legame fra il consumo di tabacco,
alcool e cannabis durante la gravidanza e il rischio di sviluppare sintomi psicotici nei figli. Sono state
esaminate le abitudini di 6.300 madri di adolescenti. Circa il 12% di questi ultimi aveva manifestato qualche
sintomo di psicosi.
Gli studiosi scrivono: "La frequenza del consumo di tabacco durante la gravidanza è associata ad un
maggiore rischio che i figli sviluppino sintomi psicotici sospetti o accertati. L'uso di alcool ha un rapporto non
lineare con i sintomi psicotici: gli effetti sono stati riscontrati quasi esclusivamente nei figli di donne che
hanno consumato almeno 21 unità (circa 15 bicchieri di vino) alla settimana. L'uso di cannabis durante la
gravidanza non è associato ad alcun sintomo psicotico nella prole".
20-10-2009 18:06 ITALIA/Internet. I navigatori italiani, pochi e maschi
Appena piu' della meta' degli italiani si collega a Internet (52,6%) e, di questi, la maggior
parte sono uomini. I piu' affezionati al web in assoluto sono politici, giornalisti e docenti universitari, ma sono
in buona posizione anche le piccole e medie imprese.
A tracciare gli usi e i costumi degli italiani sul web e' la ricerca condotta dalla societa' Pragma per conto
dell'Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Iit-Cnr), i cui risultati sono
presentati a Roma.
L'indagine si basa su oltre 2.000 interviste condotte fra popolazione, aziende e opinion leader (giornalisti,
parlamentari, esponenti del mondo universitario e della cultura). Per il campione relativo alla popolazione, la
penetrazione di Internet va meglio tra gli uomini e inoltre fra i piu' giovani e i piu' scolarizzati. Le aziende
sono meglio collocate, con il 66,8% del campione che usa la Rete; la percentuale sale fino al 93% nelle
imprese con piu' di cinque addetti, al Nord Italia e tra gli operatori del settore immobiliare. Benissimo gli
opinion leader, il 98,7% dei quali si informa e scambia informazioni sul web quotidianamente.
Secondo l'indagine, inoltre, il dominio web piu' noto sarebbe '.it', la cui conoscenza globale supera il 99%
degli utenti del web in Italia. Bene anche il '.com', conosciuto dall'87,3% delle aziende. Non ha ancora
sfondato, infine, la posta elettronica personalizzata: la possiede solo la meta' delle imprese e appena l'1,4%
dei cittadini.
------------------------------------------COMUNICATI
14-10-2009 12:51 'Due Hub, un unico obiettivo: far crescere il Paese'. A spese del contribuente.
'Vedere cammello, dare moneta'
Primo Mastrantoni, segretario Aduc
"Due Hub, un unico obiettivo: far crescere il Paese". E' il titolo del convegno che si svolge oggi a
villa Madama organizzato da Adr e Sea, le due principali societa' di gestione aeroportuale italiane per
presentare i rispettivi piani di sviluppo e di investimenti a medio e lungo termine. Che tradotto significa
maggiori oneri per l'utente. Tariffe che aumenteranno di 3 euro, che si aggiungeranno all'aumento a favore di
Alitalia (*), per gli aeroporti con traffico superiore ai 10 milioni di passeggeri, cioe' Fiumicino e Malpensa.
All'incontro partecipera' il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, che e' anche il padrone di casa e che,
vogliamo ricordare, aveva promesso di non mettere le mani nelle tasche dei contribuenti. Fare due hub,
inoltre, risponde alla logica del campanile e non a criteri di razionalita', efficienza ed efficacia. I fatti lo
dimostrano. Ad esempio, per il ritardo nella consegna dei bagagli. "Ad Agosto il Leonardo da Vinci
(Fiumicino) si e' classificato in testa alla classifica dei peggiori aeroporti europei", ha dichiarato ieri Jacques
Bressier, capo scalo Air France in Italia, alla commissione Trasporti della Camera. Al sesto posto Malpensa.
Le giustificazioni sono sempre le stesse: mancano i soldi per rendere efficiente il servizio. Noi siamo dell'idea
che prima di dare moneta occorre vedere il cammello.
14-10-2009 15:31 Canone Rai. Finti marziani dirigono la tv di Stato. Rai e Governo non vogliono
combattere l'evasione del canone/imposta!
Vincenzo Donvito, presidente Aduc
Sembra che il presidente della Rai, Paolo Garimberti, e il viceministro alle
Comunicazioni, Paolo Romani, siano dei marziani messi a dirigere la tv di Stato. Marziani che conoscono
l'Italia solo attraverso le trasmissioni della medesima tv e di quelle private e, di conseguenza, fanno proposte
e si muovono nel delicato compito di amministrare l'informazione pubblica radiotelevisiva.
Dimostrazione -se ancora ce ne fosse bisogno- l'ennesima richiesta del presidente Garimberti al Governo
perche' lo stesso sia meglio operativo nella lotta all'evasione del canone. E la risposta del Governo e' subito
arrivata ma... come se fosse un'eco: il viceministro Romani "un'evasione al 27-30% non e' tollerabile" (*). E
poi? Non e' dato sapere. Entrambi, in un convegno a Roma sul passaggio dall'analogico al digitale, con
queste loro richieste e "risposte" hanno continuato nell'eterno gioco del parlarsi addosso e sembrando
marziani. Ma, visto che si tratta di reiterazione di scene gia' viste, possiamo dire che si tratti di finti marziani,
che recitano per dimostrare di essere tali e -sport italico molto noto in tutti i casi di problemi- scaricare la
responsabilita' sull'altro o sul tutto, e quindi nessuno.
Caro Garimberti e caro Romani, diciamocele chiare le cose: voi non volete combattere l'evasione del
canone/imposta. Come fare lo avete davanti a voi, ma non lo fate altrimenti vi salterebbe il sistema di
intreccio di poteri e di corporazioni che alimenta il sistema pubblico di informazione e le prebende dispensate
a 360 gradi che lo mantengono, voi due compresi!
Vediamo come stanno le cose. Visto che la Rai, per concessione dello Stato, in prima persona invia a casa
delle persone fisiche letterine in cui dice che il canone/imposta va pagato anche per il possesso di un
computer, perche' tali missive non vengono inviate anche alle aziende, che sicuramente hanno un computer
e che abbiamo stimato non pagano canone/imposta per oltre un miliardo di euro? Un "piccolo" accorgimento
che renderebbe insulsa la percentuale che viene stimata come evasa dalle persone fisiche.
Ma voi non lo fate perche' sapete solo fare la voce grossa coi presunti deboli, mentre non volete avere
voce coi grandi, che' se questi ultimi si arrabbiano e vi fanno causa, ci sta anche che la vincano. Ma voi
preferite avere a che fare con la piccola persona fisica che ha cambiato residenza e che solo per questo e'
raggiunta da lettere maleducate e calunniose che lo accusano, solo per presunzione di possesso di una tv, di
evadere il fisco; persone che difficilmente faranno causa alla Rai dovendo anche, per leggi ad hoc in deroga
alle leggi abituali, procedere in giudizio a Torino.
E siccome noi siamo cittadini scrupolosi, abbiamo anche pensato che non vi rendevate conto di questi vostri
errori e abbiamo cercato di ricordarvelo con piu' modi, anche con denunce giudiziarie e interrogazioni
parlamentari. Denunce che rimangono li' e interrogazioni a cui non rispondete oppure, come ha fatto il
viceministro Romani sulla questione del computer/canone, rispondendo qualcosa tipo "eh si', qualcosa non
torna, dobbiamo fare qualcosa"... e sono anni che aspettiamo.
Per finire, un invito. Non vi lamentate delle campagne dei quotidiani "Libero" e "Il Giornale" per l'abolizione
del canone, perche' sono solo strumentali e lo dimostra il fatto che dopo il fuoco di alcune settimane fa oggi
non ne parlano piu' e non ci sono iniziative per continuare i tuoni che avevano annunciato. Tranquilli, sono
solo iniziative per buttare fuori dalla Rai qualcuno a loro non gradito e, nella spartizione delle poltrone e del
potere, far contare di piu' i loro padroni che sono anche quelli che ci governano.
Qui tutte le nostre iniziative abolizioniste
15-10-2009 12:28 Telefonia. Call center selvaggio. Il Parlamento prepara un nuovo regalo ai fuorilegge
Domenico Murrone
Il Parlamento sta preparando un regalo ai call center. Meglio lo sta prorogando, a quei
soggetti che telefonano senza consenso in milioni di case, che per anni hanno utilizzato banche dati illegali
(sono stati trovati i dettagli su 15 milioni di ignare famiglie). Le societa' che commerciano in banche dati,
insieme a gestori telefonici, pay tv, aziende di servizi, ecc., potranno continuare ad agire in barba al diritto
alla privacy.
Un anno fa il Garante della privacy puntò i piedi (dopo anni e anni di inutili avvertimenti), minacciando
finalmente provvedimenti da codice penale. Intervenne il Parlamento che lanciò un salvagente, dando la
possibilita' di infrangere la legge fino a dicembre 2009.
In prossimita' della scadenza, ecco spuntare un emendamento –ad un provvedimento legislativo che nulla
ha a che fare con la privacy- che modifica sostanzialmente la normativa: saranno i cittadini che non vogliono
essere disturbati a doversi attivare ed iscriversi in un apposito registro, oggi accade il contrario. Ma e' nella
coda dell'emendamento che si nasconde il grande regalo.
… le parole "sino al 31 dicembre 2009" sono sostituite con le parole: "sino ai due mesi successivi
all'istituzione del registro …". Cioe', le banche dati lillegittime potranno essere usate finche' non sara' istituito
il nuovo registro. Nuovo registro che, se passasse questo emendamento, potrebbe anche non essere mai
istituito, o potrebbe giungere dopo anni e anni di dibattiti su come strutturarlo, sulle procedure, ecc..
Il fare del Parlamento, nello specifico l'emendamento e' stato presentato in commissione Affari costituzionali
dal senatore Lucio Malan, e' come minimo poco trasparente, e non e' la prima volta. Un comportamento
molto grave che da una parte fa un regalo alle societa' che gestiscono call center o banche dati e ai loro
committenti (in primis i gestori telefonici), dall'altro espone milioni di persone alle loro vessazioni (continue
telefonate, attivazione di contratti senza consenso). Una situazione che genera insicurezza soprattutto nelle
persone anziane, che si sentono violentate nella loro intimita' domestica.
Ci opporremo in ogni modo a questo velenoso regalo. per aiutare i vecchietti d'Italia (e non solo), quelli che
la politica si propone di difendere da immigrati e zingari, mentre si fa complice delle malefatte ai loro danni
delle grosse societa' in doppiopetto.
15-10-2009 12:43 Il presidente della Regione Toscana si fa pubblicita' elettorale sul sito del Corriere
della Sera a spese dei contribuenti? Denuncia alla Corte dei Conti
Il presidente della Regione Toscana Claudio Martini non ha pudore. Con le
elezioni regionali alle porte, e quindi la fine del suo mandato, ha pensato bene di spendere i soldi dei cittadini
per pubblicizzare se stesso sul sito del Corriere della Sera (vedi foto).
Aprendo il sito del Corriere, centrale e sopra la prima notizia, da ieri appare un banner della Regione
Toscana che recita: "Appello per la difesa della Costituzione". Cliccandoci si viene mandati ad un articolo
pubblicato sul sito della Regione Toscana, e quindi al sito personale di Martini, al fine di sottoscrivere questo
suo appello.
Anche se non ci fosse il forte sospetto che Martini si stia posizionando per futuri incarichi o ruoli nel suo
partito o altrove, questa iniziativa sarebbe comunque inopportuna, perche' entra in un dibattito che non
riguarda direttamente il ruolo e la funzione del presidente di una Regione. Certamente egli e' libero di
manifestare il suo pensiero su un dibattito politico nazionale e promuovere iniziative anche autopromozionali.
Ma farlo a spese dei contribuenti, acquistando uno spazio pubblicitario cosi' privilegiato (e quindi quanto
costoso?) sul sito di uno dei quotidiani piu' letti in Italia e' semplicemente inaccettabile.
Per questo, abbiamo incaricato i nostri legali di predisporre un esposto denuncia alla procura della Corte dei
Conti affinche' accerti se vi sia un sperpero di denaro pubblico e quindi un danno ai contribuenti.
15-10-2009 12:59 Olimpiadi nel 2020? Si pensi al Giubileo del 2025! Alemanno ci pensi
Primo Mastrantoni, segretario Aduc
Roma si lancia per ospitare le Olimpiadi del 2020. Tutti d'accordo. Gia' sembra siano stati
dimenticati problemi dei Mondiali di nuoto 2009, terminati poche settimane fa e che ha visto porre sotto
sequestro ben 11 impianti sportivi, quasi tutti. Dimenticati i Mondiali di calcio del 1990 con analoghi problemi
e strascichi giudiziari. Nel frattempo, oltre a Venezia, si candida anche Palermo e fra poco anche qualche
altra citta' rivendichera' il diritto di ospitare le gare olimpiche. Insomma, sparpagliati all'assalto dell'evento. Si
dimentica, pero', un appuntamento gia' fissato: il Giubileo del 2025. Non se ne ricorda nessuno? Perche' non
ci pensiamo fin d'ora, cosi' si ha tempo di programmare investimenti e opere? O vogliamo ripetere
l'esperienza negativa del Giubileo del 2000? Sollecitiamo il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, a riflettere.
L'appuntamento per il Giubileo 2025 c'e' gia', quello per le Olimpiadi del 2020, no. Non sarebbe il caso di
predisporsi all'evento con congruo (si fa per dire, visti i tempi burocratici) anticipo?
15-10-2009 15:40 Aduc-Osservatorio Lecce. Zone a traffico limitato: dal Comune un impegno troppo
debole
Alessandro Gallucci, delegato Aduc di Lecce
Nello scorso mese di luglio, dando seguito a molte segnalazioni giunte al nostro
sportello, avevamo chiesto all’amministrazione comunale di Lecce un maggiore impegno nel far rispettare le
zone a traffico limitato. In particolare, i cittadini ci segnalavano che nelle immediate vicinanze di Piazza
Sant'Oronzo la situazione era divenuta insostenibile. Il continuo passaggio delle autovetture, infatti,
comportava un grosso e costante pericolo per la sicurezza dei pedoni. Ad oggi poco o nulla e' cambiato
Della situazione si e' interessato anche l’on. Antonio Rotundo, capogruppo dell’opposizione nel consiglio
comunale, che ringraziamo per la sensibilita' dimostrata nell’investire le autorita' cittadine di una problema
particolarmente sentito dalla cittadinanza.
All'interrogazione del consigliere comunale sulle vicende e' seguita la risposta del Sindaco fondata,
sostanzialmente, su quanto detto dal comandante della Polizia Municipale. Secondo il dirigente il problema
"sara' certamente ridimensionato con l’entrata in funzione delle telecamere di controllo site ai varchi della
zona a traffico limitato". In ogni caso, il comandante rassicura che la Polizia Municipale e' presente sul
territorio fino alle ore 01,00. Va sgombrato il campo da ogni dubbio: il principale problema e' rappresentato
dall’incivilta' diffusa di chi, nonostante i divieti, si ostina a transitare nelle zone a traffico limitato. Tuttavia, pur
non mettendo in dubbio l’azione della polizia locale, siamo portati a credere che il suo impegno e'
concentrato in zone della citta' diverse da quelle limitrofe a Piazza Sant'Oronzo, ormai terra di conquista per
gli automobilisti. In quest'area la polizia interviene solo se sollecitata. L’entrata in vigore delle telecamere,
inoltre, dovrebbe essere il momento per una risoluzione definitiva della questione laddove accompagnata da
un'attenta opera di prevenzione e di educazione dell'automobilista. Probabilmente, pero', visto che fin da ora
si pensa solo ad un ridimensionamento del problema, si trattera' dell'ennesimo strumento utile solo a far
cassa. Vigileremo per continuare a stimolare l’amministrazione comunale affinche' si adoperi a trovare una
soluzione definitiva alla vicenda.
15-10-2009 16:17 Class Action della Pa. Perche' non si chiamano le cose col loro nome? L'inganno
del ministro Brunetta e del Governo...
Vincenzo Donvito
Il ministro Renato Brunetta in pompa magna ha annunciato che sta per essere varata la class
action sulle disfunzioni della Pubblica Amministrazione, attiva dal prossimo 1 gennaio. Nessuna novita', si
tratti di un castello normativo gia' diffuso e conosciuto nei mesi scorsi e su cui avevamo gia' evidenziato che
si trattava di una bufala (*). Ora viene rilanciata come se fosse chissa' quale novita' ma, come si diceva
alcuni anni fa "che c'entra il culo con le 40 ore", cioe' perche' chiamare class action una sorta di ufficio
ripristino disfunzioni della Pa? Perche' usare il nome della azione giudiziaria collettiva per contraddistinguere
qualcosa che di giudiziario non ha nulla perche' si parte gia' dal presupposto che chi ha ricevuto un danno,
avutane ragione, non avra' nessun risarcimento? Roba da Paese da socialismo reale dove, per il bene dello
Stato padre/madre/sorella/fratello/zio/zia/nonno/nonna, tutti i cittadini si devono prostrare ed essere felici che
sia tornato a funzionare come di dovere: gli individui -portatori di interessi propri economici e sociali- per il
Governo non esistono, ma esiste e va protetto il cittadino collettivo che dovrebbe essere in noi. Mah!
Questo e' solo il preambolo alla class action che, sempre dal prossimo 1 gennaio, dicono che dovrebbe
essere attiva per avere i veri e propri risarcimenti... ma solo da quei cattivoni dei privati che, come dice il
nostro Governo "e' giusto che paghino", loro!
Alla prossima schifezza, facendo molta attenzione che non ci faremo prendere in giro e faremo di tutto per
evitare che questi ministri e questo Governo continuino nell'opera di stravolgimento del significato delle
parole, italiane ed inglesi nel nostro caso.
Qui il nostro ddl sulla class action presentato dalla sen. Donatella Poretti, nella scorsa e nell'attuale
legislatura
16-10-2009 11:14 Canone Rai. Sondaggi di Berlusconi: 50% non paghera'! Lo statista provveda
Vincenzo Donvito
Il presidente del Consiglio dei ministri, Silvio Berlusconi, ha fatto sapere di aver
commissionato un sondaggio da cui risulterebbe che, dall'attuale 30% di evasione del canone Rai, visto
come si comporta la tv di Stato nei suoi confronti, la percentuale passera' al 50 (*).
Noi non abbiamo un sondaggio specifico da presentare al nostro capo del Governo, ma possiamo dirgli che
in passato varie indagini di mercato hanno fatto sapere che oltre il 90% degli italiani -evasori fiscali o meno
del canone/imposta- ritengono questa tassa tra le piu' odiate.
Detto questo, visto che i quotidiani piu' vicini al presidente Berlusconi -Il Giornale e Libero- alcune settimane
fa erano partiti in quarta per una campagna di disobbedienza civile (anche se poi se ne sono dimenticati) che
dicono stia mietendo successi... e' il caso che lo Statista provveda! Cioe' prenda una decisione che,
indipendentemente dai motivi che la ispirano, sarebbe da vero uomo di Stato che interpreta i desideri,
l'umore e le necessita' dei propri amministrati: abolisca il canone!!
Signor Presidente, agisca prima che riparta l'angosciosa e frustante campagna per il rinnovo, dove la Rai
regala ricchi premi e cotillon a chi paga un'imposta. Tanto di guadagnato per il Paese, per lei come
presidente e per il Fisco che dovra' inventarsi un altro sistema di erogazione per il sistema pubblico
radiotelevisivo, senza essere odiato e preso per i fondelli da tutti spacciando per canone o abbonamento una
mera imposta e senza dover anche costringere la Corte Costituzionale e le varie Autorita' a salire sugli
specchi per giustificarlo.
Questo per cominciare.
Poi, per continuare, visto che lei, signor Presidente, e' attento al consenso e al voto degli italiani, dia corpo a
cio' che gli italiani hanno gia' chiesto con un referendum alcuni anni fa: privatizzi la Rai! La immetta sul
mercato, faccia entrare una marea di soldi allo Stato e faccia piazza pulita del duopolio tra le sue tv e quelle
di Stato. Tutti finiranno di accusarla di interesse privato in questioni pubbliche e lei ne guadagnera' come
persona pubblica e privata.
Fantapolitica? Mah.....
16-10-2009 12:38 Broccoli antitumore
Primo Mastrantoni
Che broccoli, cavolfiori e cavolini di Bruxelles abbiano proprieta' anticancerogene, per i
tumori all'intestino, e' cosa nota e confermata da due studi dell'Istituto britannico per l'alimentazione e dalla
Universita' John Hopkins di Baltimora (Usa). Questi studi rilevano che il consumo di un chilogrammo a
settimana dei suddetti prodotti diminuisce del 50% il rischio di tumore all'intestino.
Ma la novita' e' che la assunzione di germogli di broccoli protegge dal cancro al seno. I germogli contengono,
in misura 100 volte superiore alla pianta matura, isotiocianato (estero dell'acido isotiocianico), dal
caratteristico odore di senape, che ha una azione "disintossicante" delle cellule. L'esperimento e' stato fatto
sui ratti, trattati con l'estratto di germogli. Ma anche la pianta matura dei broccoli, contenente indolo-3carbinolo, ha effetti inibitori del cancro al seno.
Una attivita' e informativa consentirebbe ai consumatori di indirizzare le proprie scelte alimentari verso questi
prodotti, che, oltretutto, sono ampiamente diffusi nel nostro Paese.
17-10-2009 11:40 Class Action. Partono i siluri delle corporazioni. La Confindustria
Vincenzo Donvito
Dopo la finta class action sulla Pubblica Amministrazione di cui -per fortuna- il
ministro Renato Brunetta ha corretto un po' il tiro specificando che non si tratta di class action, sul fronte di
quella che presumibilmente sara' la vera azione collettiva che dovrebbe entrare in vigore il prossimo
gennaio, cominciano a partire i siluri delle corporazioni.
Oggi e' il caso della Confindustria che, con una circolare dell'Area Affari legislativi (19244 del 16 ottobre) fa
sapere che sarebbe meglio non consentire questo tipo di azione giudiziaria contro le societa' che hanno
emesso titoli: i risparmiatori con questi acquisti poi andati male, sono parte delle societa' stesse e sarebbe
assurdo che facessero causa a se stessi. Ovviamente -dice Confindustria- questi risparmiatori si possono
tutelare coi canali tradizionali (non class action) della giustizia. Una logica che, per esempio, non avrebbe
consentito di fare le class action contro Cirio e Parmalat: chi, se non i risparmiatori che hanno acquistato
bond e azioni, sarebbero stati altrimenti i danneggiati?
Comunque, ognuno fa la sua parte e porta la Giustizia verso questa propria parte. Non e' un metodo nuovo
ma e' il metodo "principe" diffuso nel nostro Paese: si fanno le norme, si affermano i principi ma
nell'esecutivita' degli stessi -sempre e comunque in virtu' di altri "nobili" principi di parte- le norme diventano
inapplicabili perche' si e' dato ascolto e credito agli interessi di specifici settori. E' il potere delle corporazioni
che prevale sempre su quello degli interessi collettivi. Esempi ce ne sarebbero a iosa, perche' e' l'humus del
nostro sistema socio-economico e il motivo per cui nel nostro Paese non funziona quasi nulla o, quando
funziona, e' difficile fruirne: sanita', telefonia, trasporti pubblici, pubblica amministrazione, etc.. tutti servizi
concepiti e organizzati in funzione di chi ci lavora e non degli utenti degli stessi, concepiti solo come fruitori
finali e non soggetti principali intorno ai quali modellare il servizio.
Auspichiamo che il legislatore non dia ascolto a Confindustria... sempre ammesso che la class action (o
qualcosa che possa essere chiamata tale) entri in funzione il prossimo gennaio.
17-10-2009 12:30 Todomondo dichiarata fallita. Come chiedere l'immissione al passivo
Il tribunale di Genova, con sentenza n. 74/ dell'1.10.09, ha dichiarato il fallimento della
Todomondo S.p.A. Coloro che hanno acquistato pacchetti viaggio o anche solo biglietti aerei senza poterne
usufruire questa estate, possono ora chiedere l'ammissione al passivo.
Basta una raccomandata a/r con una semplice richiesta di iscrizione nella lista dei creditori, allegando in
copia il contratto, le ricevute dei pagamenti e la messa in mora con cui si e' chiesto il rimborso. L'indirizzo è il
seguente:
Cancelleria fallimentare del Tribunale di Genova
Palazzo di Giustizia - piano 10, stanza 36
Piazza Portoria 1 - 16121 Genova
I dati di riferimento da inserire nella domanda sono:
- Procedimento: Todomondo S.p.a. n. 79/09
- Giudice delegato: Dottor Vincenzo Basoli
- Curatore fallimentare: Dottor Franco Garibotti.
La domanda deve essere fatta entro il 1 gennaio 2010, e la si può fare da sé eleggendo il proprio domicilio
presso la cancelleria del tribunale di Genova, scavalcando soprattutto alcune iniziative che circolano in
materia, che per assistere con il supporto di un legale, chiedono soldi: in questo momento gli avvocati, per i
possessori di biglietti, non servono a niente. Le informazioni che riguarderanno i singoli saranno disponibili
presso la cancelleria, a cui potrebbe bastare una telefonata per sapere se ci sono delle novita’ - anche se
sconsigliamo di farlo per non intralciare il lavoro del tribunale.
Sarà nostra cura tenerci in contatto col tribunale per dare i dovuti aggiornamenti. Ma e’ bene non crearsi
illusioni: in un eventuale pagamento dei debiti, gli ultimi che saranno onorati sono sicuramente quelli relativi
ai biglietti e ai buoni di viaggio. Inoltre i tempi saranno molto lunghi.
Qui il modulo e le istruzioni su come procedere
19-10-2009 09:59 Aduc - Osservatorio Lecce. Multe sepolte e avvisi bonari. Come difendersi
Alessandro Gallucci
Ci sono giunte segnalazioni su un avviso bonario di pagamento che il Comune di Gallipoli (in
provincia di Lecce) sta inviando a tantissimi cittadini. Si tratta di una comunicazione inviata per posta
ordinaria che sollecita il pagamento di sanzioni per violazione di disposizioni del codice della strada.
Nell’avviso si indicano tutte le informazioni necessarie per risalire alla infrazione contestata, nonché l’importo
da versare, intimando il pagamento entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento dello stesso. Il tutto,
naturalmente, corredato di bollettino, importo, numero di conto corrente e causale: impossibile sbagliare!
Nulla di particolare, verrebbe da pensare. Purtroppo quando c’è di mezzo l’amministrazione pubblica non è
così!
Molte delle segnalazioni che ci sono giunte, infatti, riguardano sanzioni inesigibili perché non contestate in
tempo debito, perché i ricorsi pendenti erano stati accolti e via dicendo. L’amministrazione comunale ha
risposto che in diverse circostanze si tratta di procedimenti per i quali non è stata avvisata. Certo risulta
difficile credere a questa versione in quei casi in cui gli utenti hanno presentato ricorso al Prefetto tramite il
comando della Polizia municipale. In tutto questo marasma il cittadino, come al solito, rischia di perdersi.
Che cosa fare? Per coloro che devono, effettivamente, ancora versare quella somma quella offerta con
questo avviso é una buona opportunità per evitare gli aggravi dovuti all’iscrizione a ruolo dell’importo dovuto.
Per chi, invece, è in regola perché gli è stato accolto il ricorso, o per altre ragioni, le alternative sono due:
ignorare la lettera (un avviso inviato per posta prioritaria non dà certezza della sua ricezione) oppure, dando
seguito alla richiesta del Comune, rispondere con raccomandata A/R allegando gli estremi dei versamenti o
del ricorso e spiegando perché non si è tenuti a pagare. Il tutto diffidando l’amministrazione comunale
dall’intraprendere inutili azioni esecutive, pena la richiesta dei danni.
Un’ultima annotazione: alla specificazione pignolesca delle modalità di pagamento, fatta dal comando della
polizia municipale, corrisponde un’indicazione solamente generica delle modalità di segnalazione della
regolarità della propria posizione. Giusto per intendersi: sugli avvisi non è indicato l’indirizzo della Polizia
Municipale di Gallipoli (via Pavia n. 1, 73014 Gallipoli) né, quantomeno, la sede della casa comunale!
Qui l'avviso
19-10-2009 11:31 Associazioni consumatori. Vogliono relegarle nella riserva indiana
Primo Mastrantoni
Si e' conclusa a Bari la X Sessione programmatica Stato-Regioni-Consiglio nazionale utenti e
consumatori con un documento che delinea le forme organizzative delle associazioni. In pratica si relega le
associazioni di utenti e consumatori nella riserva indiana (1). Nella riserva, ovviamente, verranno forniti
alcolici, coperte e cibo per la sopravvivenza. Il modello di associazioni che viene proposto e' quello del
patronato. Abbiamo avuto il patronato dei pensionati, poi dei contribuenti, con relativi finanziamenti, ora si
propone quello dei consumatori. Siamo alla questua. Di "politica" per l'affermazione dei diritti degli utenti e
consumatori non se ne parla proprio. Nel documento viene tracciata una struttura associativa che ricalca
quella dei sindacati, dai quali hanno origine alcune associazioni di consumatori, che a nostro parere sono in
evidente conflitto di interessi. La storia dell'Alitalia e' stata in questo caso emblematica: una chiara
incapacita' sindacale di rappresentare gli interessi degli stessi lavoratori e una rivendicazione corporativa e'
stato il segno distintivo di tutta la vicenda che si e' conclusa con 10mila "esuberi" e 3.200 miliardi di euro a
carico del cittadino contribuente. Danni all'utente, quindi, per sostenere, senza successo, una nicchia
corporativa. Esempi ce ne sarebbero a iosa, perche' e' l'humus del nostro sistema e il motivo per cui nel
nostro Paese non funziona quasi nulla o, quando funziona, e' difficile fruirne: sanita', telefonia, trasporti
pubblici, pubblica amministrazione, etc., tutti servizi concepiti e organizzati in funzione di chi ci lavora e non
degli utenti degli stessi, concepiti solo come fruitori finali e non soggetti principali intorno ai quali modellare il
servizio. Occorre, quindi, scegliere da che parte stare e, soprattutto, occorre non farsi relegare a ruota di
scorta.
Meno male che il fronte associativo non e' stato unanime e dissensi e valutazioni negative sono emerse nel
corso del dibattito e nelle votazioni finali.
Si veda il documento
19-10-2009 14:02 Appello Presidente Regione Toscana a difesa della Costituzione? Costo per il
contribuente: 1,5 Euro a firma
Il presidente della Regione Toscana, Claudio Martini, esulta per aver raccolto 4mila
firme al suo "appello in difesa della Costituzione". Ma il risultato è quantomeno deludente, se non ridicolo.
Come abbiamo già denunciato giorni fa, Martini ha pensato bene di acquistare, con i soldi della Regione
Toscana e quindi dei cittadini, uno spazio pubblicitario sul sito del Corriere della Sera. Un appello che,
entrando nella polemica sulla bocciatura da parte della Corte Costituzionale del lodo Alfano, non ha niente a
che fare con le funzioni del suo Ufficio. A pochi mesi dalla scadenza del suo mandato, e con le elezioni
regionali alle porte, l' "appello" di Martini ha chiaramente il sapore di una iniziativa auto promozionale che
esula dalle esigenze dei toscani.
Ma anche se l'iniziativa fosse utile ai cittadini della Toscana, e non solo al suo presidente, il risultato di
questa raccolta firme sarebbe davvero risibile. Il sito del Corriere della Sera è visitato da più di 300mila lettori
al giorno. Quindi su oltre un milione di lettori che hanno visto lo spazio pubblicitario per i quattro giorni in cui
è apparso sul sito del Corriere, solo 4mila hanno firmato l'"appello" di Martini. Se si considera che il costo di
questa inserzione pubblicitaria è stato di circa 6.000 Euro, si giunge a questa triste conclusione: ogni firma
raccolta da Martini è costata al contribuente 1,50 Euro.
Ne valeva davvero la pena? La domanda, ovviamente, è rivolta ai contribuenti. E alla Corte dei Conti, alla
quale abbiamo inviato una denuncia per danno erariale.
20-10-2009 11:05 Tassa rifiuti. Il Governo non rimborsa e continuera' a far pagare l'Iva dichiarata
illegittima dalla Corte Costituzionale. Scrivi alla responsabile sen. Bonfrisco
Vincenzo Donvito
Lo scorso 24 luglio la Corte Costituzionale ha stabilito che, in materia tassa dei rifiuti, sia
Tarsu che Tia non devono essere soggette ad Iva, perche' non rappresentano un servizio dovuto a contratto
ma una tassa che, di per se', non si qualifica mai come corrispettivo di un servizio (*).
Si tratta di non pochi milioni di euro che l'Erario dovrebbe restituire ai contribuenti con una retroattivita' di
cinque anni. Che il nostro sistema fiscale non fosse amico dei contribuenti non e' una novita', percio'
abbiamo subito messo in guardia da un probabile colpo di spugna, che puntualmente e' arrivato.
Ci ha pensato la sen. Anna Cinzia Bonfrisco (Pdl) con un emendamento al disegno di legge di conversione
del dl 135/2009, attualmente in discussione alla commissione Bilancio del Senato. La nostra senatrice, per
legittimare l'addebito non conforme alla Costituzione, ha rispolverato un regio decreto del 1937, che istituiva
l'Eca, un tributo locale ante litteram (1).
Una foglia di fico che, se approvata, farebbe della Costituzione carta straccia, con un ulteriore paradosso,
che penalizza gli utenti non professionali, per i quali l'Iva e' un costo, a differenza delle aziende che invece la
'scaricano'.
Gia' l'emendamento e' una beffa in se' perche' e' concepito per eludere una sentenza della Corte
Costituzionale... ma non basta: al suo interno ci sono i contribuenti di serie A (aziende) e quelli di serie B
(Famiglie/consumatori).
Faremo il "diavolo a quattro" per non far passare questo emendamento.
Intanto mettiamo una foto della senatrice Anna Cinzia Bonfrisco, che' tutti conoscano il suo volto. E
invitiamo a mandare messaggi al suo indirizzo di posta elettronica, che' si ravveda di questa pessima
veste che ha deciso di indossare:
sen. Anna Cinzia Bonfrisco: [email protected]
Qui la sua pagina istituzionale nel sito del Senato
(1) un'addizionale per la costituzione di un fondo ad integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza
da applicarsi alle imposte, tasse e contributi comunali e provinciali riscuotibili per ruolo. Una gabella che,
soppressi questi enti comunali di assistenza, era andata direttamente allo Stato che, con una nuova legge,
dal 1996 la rigiro' ai Comuni.
Cosa ha pensato la sen. Bonfrisco? Se la Tia e' un tributo deve anch'essa deve essere soggetta a questa
addizionale. Questi anni non e' stata pagata... pazienza! Ma da ora e' del 10%, proprio il medesimo importo
percentuale dell'Iva che la Corte Costituzionale ha detto che non deve essere pagato e che i Comuni per
ora, imperterriti, continuano a far pagare. Ecco quindi una compensazione automatica tra i due tributi, inclusi
quei cinque anni che, non prescritti, avrebbero dovuto essere restituiti ai consumatori: cioe' la
compensazione e' retroattiva!!
Ma come fare coi soggetti non consumatori, cioe' quelli che con partita Iva hanno gia' scaricato questa
percentuale? Per loro niente, tutto come prima. Il ragionamento: siccome hanno gia' scaricato, non hanno
interesse a chiedere un rimborso.
Il problema, per la senatrice, e' il rimborso alle famiglie. Per cui anche se un'addizionale si dovrebbe
pagare e basta e non essere scaricata, se un'azienda lo ha fatto, e non avrebbe potuto fare altrimenti
perche' era Iva... pazienza: "chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato scurdammoce 'o passato".
Quindi le famiglie/consumatori si pagano questo 10% anche per gli ultimi cinque anni e le aziende
no. Siamo tutti uguali di fronte alla legge? No! Chi paga? Il solito ultimo anello, la famiglia/consumatori.
20-10-2009 12:20 Liberta' di stampa. L'Italia superata da Giamaica e Trinidad Tobago
Primo Mastrantoni
Reporter senza Frontiere ha pubblicato oggi la classifica mondiale della liberta' di
stampa. Su 175 Paesi esaminati l'Italia si colloca al 49mo posto dopo Giamaica (23mo), Ghana (27mo),
Trinidad e Tobago (28mo), Mali (30mo). Per non parlare dei Paesi europei da poco entrati nella novero di
quelli democratici, quali l'Estonia che si colloca nel gruppo delle prime in classifica (6), della Lituania (10),
della Lettonia (13). Ai primi tre posti in classifica rispettivamente Danimarca, Finlandia e Irlanda. Certo,
peggio di noi ci sono (questo non ci consola) la Corea del Nord (174), l'Iran (172), la Birmania (171), Cuba
(170), la Cina (168), il Vietnam (166) e l'Arabia Saudita (163), ultima l'Eritrea. L'informazione langue, al
massimo ci vengono fornite notizie. Insomma, quanto a liberta' di stampa siamo messi male: i conflitti di
interessi sono diffusi e un editore puro praticamente non esiste. Eppure si parla tanto di libera informazione e
degli addetti che sarebbero affrancati dagli obblighi di appartenenza. Della serie: prima di dormire abbiamo
bisogno di qualcuno che ci racconti le favole.
20-10-2009 12:54 Privacy. Il Partito Democratico non violi quella dei propri iscritti. Segnalazione al
Garante
Pietro Yates Moretti
Nel tentativo di individuare e espellere i soggetti legati alla criminalità organizzata, il Partito
Democratico sta per violare i diritti di tutti i suoi iscritti campani.
Il commissario straordinario del Pd a Napoli, Enrico Morando, in una intervista al Corriere della Sera, ha
detto: "credo che si debbano verificare le tessere in tutte le zone a rischio criminalita' organizzata. Portando
agli inquirenti gli elenchi degli iscritti, rendendoli pubblici, dando loro la massima diffusione… serve un
rapporto strettissimo con gli inquirenti, anche informale".
Non puo' essere sottovalutata la gravità di questa affermazione. Chi si iscrive al Partito Democratico non
offre il proprio consenso, solo perche' abita in Campania, a divulgare urbi et orbi i propri dati anagrafici e
opinioni politiche, né tantomeno ad essere oggetto di indagini piu' o meno formali dello Stato.
I dati sugli iscritti raccolti attraverso il tesseramento hanno natura di dato personale e sensibile: oltre ai dati
anagrafici, infatti, si divulgherebbero anche le opinioni politiche e possibilmente le intenzioni di voto di
migliaia di persone. Per questo, l'ordinamento giuridico italiano e comunitario vieta la divulgazione senza il
consenso dell'interessato o senza un provvedimento giudiziario ad hoc.
Lo Statuto del PD, che viene sottoscritto al momento del tesseramento, non comporta la rinuncia alla propria
riservatezza. E se anche il PD avesse ricevuto una richiesta in tal senso da parte dell'autorità giudiziaria, si
dovrebbe opporre e difendere la riservatezza dei propri iscritti. Sarebbe infatti ingiustificato, e quindi da
impugnare, qualsiasi provvedimento che pretendesse la divulgazione non già dei dati relativi a specifici
soggetti indagati, ma di tutti gli iscritti solo perche' campani.
Per questo, abbiamo incaricato i nostri legali di segnalare le dichiarazioni dell'esponente del PD al Garante
della Privacy, affinché segua la vicenda ed eventualmente inibisca la divulgazione di dati personali e sensibili
di migliaia di cittadini.
20-10-2009 13:46 Telefonia. Gestore richiede penale di recesso di tre mila euro a commercialista, l'1%
del fatturato. La legge Bersani cancellata di fatto
Domenico Murrone
Ricordate la legge Bersani? Tra l'altro prevedeva il divieto di penali in caso di recesso
anticipato da un contratto con un gestore telefonico o con una tv a pagamento. Un divieto che si estende
anche in caso di contratti con utenti professionali (pmi, artigiani, commercianti, professionisti).
Ebbene tale legge e' sostanzialmente ignorata dai gestori, che arrivano a chiedere penali oltremodo
esagerate. Come nel caso di uno studio professionale che si è visto recapitare penali per oltre tre mila euro.
I fatti. Uno studio di commercialisti, già cliente Wind-Infostrada, chiede una linea Adsl aggiuntiva al gestore.
In contemporanea vengono attivate quattro linee telefoniche. Non è bastata la laurea in economia e
commercio per poter desumere questa conseguenza dal contratto sottoscritto. Fatto sta che viene inviata
una raccomandata di recesso dal nuovo contratto per non conformità. Nonostante cio' arriva la fattura con
3.140 euro di penali. Curiosa la descrizione: per ogni linea c'e' una penale di 50 euro per il recesso, a cui si
aggiunge la penale variabile di 840 euro (420 in un caso), totale 3.140 euro che coincide con l'1% del
fatturato annuo dello studio associato (se i gestori pagassero, per ogni loro comportamento scorretto multe
analoghe!!!).
Questo caso non e' un'eccezione, le penali vengono richieste a utenti residenziali e aziende da tutti i gestori
telefonici e dalle pay tv (Sky, Mediaset Premium), in modo piu' o meno mascherato (a volte i molti soldi
richiesti vengono definiti costi di disattivazione). Insomma, una giungla.
Chiediamo all'Agcom:
visto che l'Autorita' ha emanato puntuali linee guida a chiarimento delle disposizioni della legge Bersani;
visto che non ci è pervenuta nessuna risposta alla nostra denuncia del marzo scorso, inviata all'Autorita';
gli utenti devono rassegnarsi e considerare nulla la legge Bersani?
Chiediamo alle associazioni di imprese:
perche' non utilizzate il vostro potere per tutelare da questi gestori i vostri associati?
Per conto nostro consigliamo agli utenti che ricevessero fatture maggiorate da penali o da esagerati costi di
disattivazione di non pagare l'addebito non riconosciuto e di inviare una raccomandata ar di messa in mora
in cui si chiede una nota di credito e un sacrosanto risarcimento danni.
------------------------------------------ARTICOLI
14-10-2009 11:32 Economia e staminali, un legame pericoloso per la ricerca
redazione
La sopravvalutazione dei potenziali benefici economici derivanti dalla ricerca sulle cellule staminali
potrebbe causare una reazione negativa e opposta, secondo il professor Timothy Caulfield, intervenuto al
2009 National Health Law Conference a Montreal.
Per evitare questo rischio, il messaggio dovrebbe essere moderato e la ricerca sulle cellule staminali essere
frutto di politiche mirate e indipendenti, ha spiegato Caulfield, direttore dell'Istituto di Diritto della Salute
dell'università dell'Alberta, e direttore della rivista scientifica Health Law Journal.
Chi svolge un'attività economica é sempre più coinvolto nella ricerca poiché intravede un'opportunità non
solo di indagine e scoperta. La ricerca sulle cellule staminali è un esempio chiaro di questa tendenza.
In tutto il mondo si approvano leggi e documenti in questo senso.
Per esempio, negli Stati Uniti, un documento governativo prevede che, solo nel Texas, grazie alle staminali
saranno creati 230.000 nuovi posti di lavoro per un giro d'affari di 88 miliardi di dollari.
Il Qatar, che questa primavera ha ospitato il primo workshop internazionale sulle cellule staminali a Doha, ha
investito miliardi in questa ricerca nella speranza che sostituisca il petrolio, diventando il "futuro motore
economico" del Paese.
Ma questa ricerca si sta concretizzando in nuove terapie? Caulfield, sostenitore della libertà di ricerca,
ha ammesso che rimangono enormi ostacoli scientifici. Ha infatti evidenziato che l'ex direttore della rete
internazionale della ricerca sulle cellule staminali ha previsto che ci vorranno 50-100 anni per avere risultati
concreti. Insomma, questa ricerca "non costituisce una ricetta per una crescita economica rapida", ha detto.
I risultati della ricerca potranno essere commercializzati? Le cellule staminali sono presumibilmente
prodotte su misura per ciascun individuo. Potranno mai raggiungere un livello di commercializzazione simile
a quello di farmaci oggi diffusi in tutto il mondo? E poi, le terapie a base di staminali richiederanno tempi
lunghi di autorizzazione da parte delle autorità governative, e alcuni critici sostengono che il sistema
sanitario, così come è organizzato in buona parte del mondo, non facilita l'introduzione della medicina
rigenerativa individualizzata.
Caulfield infine si chiede se le aspettative dell'opinione pubblica saranno deluse. La fiducia è a rischio
se i benefici per economia e salute non si concretizzerano. Già controversa sul piano etico, la ricerca sulle
cellule staminali è emersa in un periodo di commercializzazione, e alcuni studi dimostrano che il sostegno
dell'opinione pubblica è più debole quando il privato è impegnata nella ricerca finanziata con fondi pubblici.
Inoltre, l'applicazione prematura della ricerca sulle cellule staminali potrebbe mettere a rischio l'obiettivo.
Società come Beike Biotechnology Co. Ltd. di Shenzen, Cina, dichiarano di aver utilizzato cellule staminali
per trattare con successo una serie di malattie, anche se non esiste alcun dato a sostegno di questa tesi.
14-10-2009 12:34 Usa. La guerra alla droga e gli abusi della polizia
Colleen Long
Un adolescente che tenta di entrare nel suo appartamento, dopo essere uscito da scuola, si
trova di fronte la polizia. Un uomo che esce da lavoro e sceglie una strada diversa per tornare a casa al fine
di evitare di incontrare la polizia. Questi e centinaia di migliaia di altri cittadini americani che popolano le
grandi città sono stati fermati e perquisiti in strada dalla polizia. Una pratica chiamata "stop-and-frisk" che sta
allarmando le associazioni per le libertà civili, ma che è difesa dalle autorità in quanto ridurrebbe la
criminalità.
La polizia nelle principali città degli Stati Uniti ferma più di un milione di persone ogni anno, un numero
nettamente superiore a pochi anni fa. La maggior parte è costituita da uomini neri e ispanici. Molti sono
perquisiti, e quasi tutti sono immediatamente rilasciati perché innocenti. Queste le cifre raccolte dalla
Associated Press.
E i controlli aumentano nonostante il tasso di criminalità si stia riducendo.
La vicenda di Ronnie Carr è tipica: stava armeggiando con la porta di casa sua dopo essere tornato da
scuola, a Brooklyn, quando dei poliziotti in borghese hanno tirato fuori il distintivo. "Che ci fai qui?" ha
chiesto un poliziotto, che poi ha proceduto a frugare nello zaino e nelle tasche del ragazzo. L'adolescente,
nero, è rimasto lì, nervoso e umiliato. Carr ha riferito che la polizia si sarebbe fermata perché lo riteneva un
soggetto sospetto. Ha spiegato loro di aver perso le chiavi di casa. Venti minuti dopo la polizia lo ha lasciato
in pace. Carr non è stato arrestato o denunciato per alcunché. "Mi sono sentito male, avevo paura di aver
fatto qualcosa di sbagliato", ha detto.
Le associazioni per le libertà civili sostengono che la pratica è razzista, in quanto colpisce in modo
sproporzionato le minoranze, e non riduce la criminalità. I dipartimenti di polizia invece dicono che è uno
strumento necessario per intercettare armi non registrate e droga prima che sia commesso un reato più
grave.
I verbali della polizia indicano che gli ufficiali sono attratti da comportamenti sospetti: movimenti furtivi, coloro
che sembrano fare da palo ad uno spacciatore, o persone che trasportano attrezzi da scasso o che
appaiono troppo curiose.
Il New York Police Department è tra i maggiori sostenitori della pratica. Il commissario Raymond Kelly ha
recentemente dichiarato che in questo modo sono state fermare 600.000 persone solo nel 2009. Circa il 10
per cento di queste sono state arrestate. "E' una pratica di polizia collaudata per combattere e scoraggiare la
criminalità, autorizzata dalla legge", ha detto.
La pratica è legale. Con una sentenza storica del 1968, la Corte Suprema ha stabilito che per fermare e
perquisire basta il "ragionevole sospetto", mentre per procedere all'arresto è necessaria una "causa
probabile". Ma a metà degli anni 1990, l'allora sindaco Rudy Giuliani e il Commissario della NYPD William
Bratton hanno adottato lo "stop-and-frisk" quale strumento ordinario di controllo del territorio, basandosi sulla
teoria della "finestra rotta": si mira a un basso livello di criminalità per prevenire reati più gravi.
L'anno scorso, la polizia di New York ha fermato 531.159 persone, un numero cinque volte superiore a
quello del 2002. Il 51% dei fermati era di razza nera, il 32% ispanica e solo l'11% bianca. Non tutti i fermi
sono uguali. Alcune persone vengono appena fermate e interrogate. Altre subiscono la perquisizione della
loro borsa o dello zaino. E talvolta la polizia fa anche una perquisizione corporea.
David Harris, professore di diritto all'Università di Pittsburgh e esperto sulle leggi di polizia, ha detto che sono
pochissime le perquisizioni del genere che producono armi e droga. E più si estende questo tipo di ricerca
indiscriminata, maggiore è il numero di persone innocenti che vengono importunate dalle forze dell'ordine.
"Meno sei selettivo nell'individuazione delle persone da fermare e perquisire, più diminuisce l'efficacia dei
controlli. Tutto questo ha un costo. Non è gratis", ha detto Harris.
Quando gli agenti eseguono un fermo, sono tenuti a compilare un verbale, che include l'ora e il luogo oltre al
ragionevole sospetto sulla base di cui si è proceduto. Sono verbalizzati anche l'età, la razza e l'eventuale
perquisizione.
L'agenzia indipendente di ricerca Rand, assunta dal New York Police Department per analizzare i dati dello
'stop-and-frisk' nel 2007 a seguito di alcune proteste, non ha riscontrato la presenza di pratiche di "racial
profiling" (razzismo istituzionale) da parte della polizia. Ha detto che le statistiche "hanno distorto l'ampiezza
e, a volte, l'esistenza di razzismo di parte della polizia."
Ma le associazioni per le libertà civili criticano anche il fatto che la polizia di New York mantenga un database
di tutti i fermati, anche quelli innocenti. Una schedatura che espone tutti loro a future indagini, sostiene
Christopher Dunn, direttore della New York Civil Liberties Union (Aclu). Uno studio commissionato dall'Aclu
nel 2008, condotto da Ian Ayres, docente di diritto a Yale, dimostra che le minoranze sono maggiormente
soggette a fermo rispetto ai bianchi.
La pratica di 'stop-and-frisk' è talmente diffusa in alcune aree di New York, che alcune associazioni hanno
iniziato ad offrire corsi su come difendersi quando si è fermati dalla polizia. Courtney Bennett,
dell'associazione no-profit City Mission Society, ospita regolarmente gruppi di 30 uomini, di tutte le età, che si
sentono impotenti perché continuamente fermati dalla polizia per nessun valido motivo. "Vedete questi
ragazzi?", si chiede Paul Hawkins, un giovane di 22 anni che partecipa ad uno di questi seminari. "Sono
ragazzi normali, sai? Persone oneste. Eppure sono stati tutti colpiti da questa pratica in un modo o nell'altro.
O loro, o i loro papà o i loro amici sono stati perquisiti. Eppure non sono criminali".
(Associated Press)
15-10-2009 11:56 Generali Primodomani: la sventura di aderire
Matteo Piergiovanni
Da poco Generali ha lanciato sul mercato una nuova polizza denominata PRIMODOMANI
vediamo di cosa si tratta.
Sul sito internet della compagnia si legge che il prodotto è dedicato ai più giovani e alle famiglie con bambini,
con un unico obiettivo: fare il meglio per i propri figli.
La tecnica di marketing è senz’altro azzeccata in quanto va a sensibilizzare su un argomento che è caro ad
ogni genitore: il futuro dei propri figli.
Vediamo nel dettaglio come è fatto il prodotto e se veramente ha l’obiettivo di “fare il meglio per i propri figli”
o per le casse della compagnia di assicurazioni.
Primodomani è un prodotto finanziario in cui il contraente è libero di scegliere una delle 3 componenti:
Risparmio, Protezione e Sicurezza
Primodomani Risparmio
È un piano di accumulo, che prevede il pagamento di premi unici ricorrenti pagati annualmente per una
durata compresa tra 7 e 26 anni a seconda dell’età dell’assicurato.
A scadenza, in caso di vita dell’assicurato, retrocede la somma dei premi versati al netto dei costi rivalutati
in base all’andamento della gestione separata della compagnia (il contraente può scegliere tra GESAV,
GEVAL/EURO e GEVAL/$). In caso di decesso prima della scadenza vengono retrocessi i premi netti versati
rivalutati fino a quel momento (è prevista una rivalutazione minima del 2% ).
Il prodotto risulta molto costoso (Caricamenti sul premio unico ricorrente: 8% per le prime 10 annualità,
5% per le annualità dalla undicesima alla ventesima, 3% successivamente e 2,5% su eventuali premi unici
aggiuntivi).
I costi di riscatto anticipato vanno dallo 0,75% al 7,5% seconda dell’annualità in cui si richiede il riscatto.
La Compagnia inoltre preleva un 1,2% annuo dal rendimento della gestione separata, quasi fossero pochi i
costi prelevati finora!
Primodomani Protezione
E’ un’assicurazione di tipo misto a capitale e a premio annuo costante per una durata compresa tra 10 anni e
26 anni a seconda dell’età dell’assicurato. Il contratto prevede, in caso di decesso prima della scadenza del
contratto il pagamento di un “capitale assicurato” indicato in polizza, mentre se l’assicurato è in vita alla
scadenza gli viene retrocesso un “ capitale in caso di vita a scadenza” indicato in polizza.
Il prodotto risulta molto costoso (Caricamenti sul premio annuo :10%, se si desidera un frazionamento
sono previsti costi aggiuntivi tra il 2 al 3%). I costi di riscatto anticipato vanno dallo 0,47% al 6% seconda
dell’annualità in cui si richiede il riscatto.
Primodomani Sicurezza
È una copertura Infortuni e Assistenza che cambia in funzione dell’età del figlio. Non è possibile fare una
valutazione in quanto ogni caso è diverso da persona a persona.
Ci siamo già espressi molte volte su questo tipo di prodotti evidenziandone le inefficienze e sconsigliandone
l'acquisto. Questo prodotto non fa eccezione sebbene la compagnia tenti di vendere il prodotto dietro la
furbesca tecnica di marketing di protezione del futuro dei propri figli, al solo scopo di intascarsi le laute
commissioni di cui è gravato il prodotto.
15-10-2009 13:09 Posta elettronica certificata obbligatoria (Pec) e dematerializzazione. Quali utilita’
per i privati
Deborah Bianchi*
Posta elettronica certificata o PEC obbligatoria per professionisti, imprese e p.a.
rispettivamente entro il termine del 19 novembre 2009 per i primi, di tre anni dall’entrata in vigore della legge
( D.L. 29 novembre 2008 n. 185, decreto-anticrisi) per le seconde e non specificato per la terza.
Quali utilità per i privati?
Posto che i piani di semplificazione e di risparmio economico della p.a. impongono a quest’ultima il mezzo
elettronico per ridurre la spesa, quale vantaggio può trarre un privato dall’adozione di questa nuova
tecnologia?
L’interrogativo appare plausibile ove si consideri che la PEC funziona unicamente tra interlocutori che
appartengono allo stesso ambiente PEC e che tale mezzo assicura la prova della spedizione e ricezione
senza assicurare la paternità del contenuto.
Si metta inoltre in conto che la dematerializzazione del documento cartaceo è una prassi ancora poco
utilizzata dal privato e dunque prende maggiormente forza la domanda: ho la possibilità di avere una
ricevuta di ritorno della consegna del mio documento ma come assicuro l’integrità e la paternità del mio
documento? All’esito dell’analisi di seguito riportata vedremo che si tratta di interrogativi a cui è possibile
trovare una risposta.
Lo scarso valore probatorio riconosciuto alla comune e-mail nel nostro ordinamento ha determinato la
necessità di elaborare a livello giuridico un mezzo costruito in modo tale da garantire le stesse caratteristiche
della raccomandata cartacea con ricevuta di ritorno.
Il valore probatorio riconosciuto alla semplice e-mail ai sensi dell’art. 10 del Testo unico sulla
documentazione amministrativa è da ricondursi all’art. 2712 c.c. ovvero a quello della forma scritta salvo che
tale missiva non contenga un documento provvisto di firma digitale a cui la legge riconosce la stessa
efficacia probatoria di un testo scritto e sottoscritto in forma autografa ai sensi dell’art. 2702 c.c. così come
previsto dall’art 21 del Codice dell’amministrazione digitale.
I casi in cui il giudice ha accordato il decreto ingiuntivo sulla base di una normale e-mail (per esempio Trib.
Cuneo, 15 dicembre 2003, n. 848(D.I.)) all’analisi sono risultati ipotesi di primo e incerto approccio al mondo
del documento informatico.
Riguardo alla validità della documentazione inviata via e-mail, l’orientamento della giurisprudenza si è
consolidato nel tempo ritenendo improduttiva di effetti giuridici e irrilevante tale comunicazione sottolineando
la necessità di requisiti maggiormente sicuri in punto di prova dell’avvenuta spedizione-ricezione e della
paternità del contenuto. Per amore di completezza viene segnalata una pronunzia della Suprema Corte che
ha ritenuto che si possa dare rilevanza a una semplice e-mail inviata con la richiesta di conferma lettura
allorquando il destinatario si relazioni al mittente con la funzione “rispondi” escludendo invece qualsiasi
rilievo all’ipotesi della risposta con la funzione “letto”( Cass. Civ. 19/02/2008, n. 4061).
La premessa imprescindibile in questa materia risiede nel fatto che la posta elettronica non è di per sé
documento informatico ma è un veicolo di trasmissione per comunicare i contenuti più disparati
(documenti con valenza legale, immagini, suoni, giochi, virus ).
Il privato intenzionato a perfezionare trattative commerciali o comunque di valenza giuridica in rete può
avvalersi dei vantaggi di risparmio e velocità di spedizione della posta elettronica purchè osservi i parametri
dettati dalla legge per imprimere al mezzo tecnologico la validità desiderata.
Nell’ipotesi della comunicazione di una ricognizione di debito o di una promessa di pagamento, esattamente
come nell’ambiente cartaceo, occorre predisporre un documento sottoscritto e inviarlo tramite raccomandata
con ricevuta di ritorno.
Il documento informatico con valore di forma scritta e sottoscritta è unicamente quello provvisto di
firma digitale. La raccomandata con ricevuta di ritorno on line è costituita dalla posta elettronica
certificata.
Munirsi della firma digitale e di una casella di PEC non sono azioni affatto difficili. E’ sufficiente richiedere al
certificatore di firma digitale il relativo kit e al certificatore di PEC l’attivazione del relativo servizio. Una volta
ottenuti gli strumenti, il privato redige il proprio file, lo sottoscrive digitalmente con il software di firma
acquistato e poi lo spedisce dall’indirizzo di PEC ottenuto dal certificatore.
L’introduzione della PEC nel nostro ordinamento offre un’opportunità in più al privato.
Precedentemente infatti era possibile confezionare nel mondo elettronico un atto sottoscritto ma non era
possibile inviarlo ottenendo una ricevuta opponibile ai terzi, adesso grazie alla posta elettronica certificata
unitamente alla disciplina del documento informatico munito di firma digitale lo scambio di documentazione
on line assume valore probatorio.
Un ulteriore vantaggio per il privato si individua nella modifica alla disciplina sulla conservazione sostitutiva
che consente al detentore del documento cartaceo di sostituirlo con l’originale elettronico senza necessità
degli adempimenti complessi previsti in precedenza.
Le ultime modifiche al Codice dell’amministrazione digitale (Cad) apportate dal DL anticrisi in punto di
conservazione sostitutiva o dematerializzazione introducono delle semplificazioni.
L’art. 16, co. 12, D.L. anti-crisi modifica i commi 4 e 5 dell’art. 23 del Cad. In sostanza si consente che sia lo
stesso responsabile della conservazione del documento cartaceo originale, c.d. originale analogico unico
(originali analogici unici sono quei documenti per i quali non sia possibile risalire al loro contenuto attraverso
altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi), ad
attestare la conformità all'originale della copia su supporto informatico del documento cartaceo, con
l'apposizione della propria firma digitale e la validazione temporale a chiusura del processo. Il documento
costruito in questo modo sostituisce l'originale a ogni effetto di legge.
Laddove con la precedente disciplina la conservazione sostitutiva risultava assai complessa, adesso grazie
a questa novella si rende possibile la dematerializzazione degli originali analogici unici in maniera più
semplice e diretta potendo provvedere immediatamente a cura del detentore salvo le eccezioni dettate da
esigenze pubblicistiche che richiedano l’intervento del pubblico ufficiale.
Questo significa che il privato potrà dematerializzare anche contratti o polizze assicurative come già previsto
dal regolamento Isvap n. 27 del 14 ottobre 2008 e poi magari inviarli tramite PEC ottenendo la ricevuta di
spedizione e di consegna della documentazione spedita.
Individuati alcuni spunti di risposta ai nostri interrogativi iniziali soffermiamoci un attimo sulle caratteristiche
principali del mezzo esaminato, indagandone i pregi e i difetti.
Posta Elettronica Certificata (PEC)
La posta elettronica certificata è il mezzo grazie al quale un soggetto mittente di una comunicazione ottiene
documentazione elettronica attestante la spedizione e la consegna del proprio messaggio e degli eventuali
allegati.
Il sistema prevede l’intervento di tre figure: il mittente, il destinatario e il gestore del servizio di PEC che
costituisce il garante della certezza della spedizione e ricezione dei messaggi.
Quando il mittente invia la sua e-mail riceve dal suo gestore una ricevuta di presa in carico che equivale alla
ricevuta di spedizione del contenuto della comunicazione e dei relativi allegati. A sua volta il gestore invia
tale documentazione direttamente al destinatario o al gestore del destinatario. Quest’ultimo fa partire dal
proprio server una ricevuta di consegna rivolta al mittente in cui si attesta che la posta si trova a disposizione
nella casella PEC del ricevente.
La ricevuta di avvenuta consegna non dimostra ovviamente anche l’avvenuta lettura.
Nell’ipotesi di smarrimento di queste ricevute, il mittente può richiedere la traccia elettronica ai gestori che
sono obbligati a conservarla per 30 mesi.
In caso di disguido dovuto a impossibilità di consegna, a virus o quant’altro, il gestore è tenuto a darne
comunicazione entro le 24 ore successive alla spedizione.
I gestori PEC devono avere ottenuto una certificazione ISO 9000 e devono avere natura giuridica di società
di capitali e capitale sociale interamente versato non inferiore a 1 milione di euro. Questo in quanto i
particolari rischi dell’attività che può essere esposta ad attacchi informatici e a violazioni della data protection
impongono un alto livello qualitativo della struttura e un grosso margine economico per far fronte alle
eventuali richieste di risarcimento danni da parte dei clienti.
L’organismo posto a vigilanza della correttezza delle operazioni svolte in questo settore è stato individuato
nel CNIPA ovvero l’autorità che si occupa di regolare l’introduzione delle nuove tecnologie nella pubblica
amministrazione e che promuove lo sviluppo della società dell’informazione nel nostro Paese.
Il messaggio trasmesso con il protocollo PEC assicura il vantaggio di ottenere la stessa efficacia probatoria
della notificazione a mezzo raccomandata cartacea con ricevuta di ritorno ex art. 14 del DPR 28 dicembre
2000 n. 445 Testo unico sulla documentazione amministrativa così come successivamente modificato dall’art
3 del DPR 11 febbraio 2005 n. 68 Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica
certificata: “Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al
proprio gestore e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi
dichiarato nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore”.
Ricapitolando: la PEC è il sistema attraverso cui è possibile inviare e-mail con valore legale equiparato a
una raccomandata con ricevuta di ritorno opponibile ai terzi riguardo al giorno e all’ora rispettivamente di
spedizione e di ricezione.
Liberi professionisti e PEC
La casella di PEC dei liberi professionisti sarà sempre aperta. I sistemi di posta certificata funzionano 24 ore
al giorno. Le scadenze si intenderanno rispettate se l’invio verrà effettuato entro la mezzanotte dell’ultimo
giorno utile.
La casella di posta piena sarà l’unica ipotesi di mancata ricezione, ipotesi di impossibilità della
comunicazione che verrà addebitata a colpa del ricevente sul quale grava l’obbligo di tenere la casella
sempre in buono stato di manutenzione come richiesto dalle norme di buona fede esecutiva ex art. 1375
c.c..
Processo civile e PECPCT
Occorre non confondere la PEC con la PECPCT che sarebbe la casella di posta elettronica certificata del
processo civile telematico. L’art. 16, co.4, del DL anti-crisi stabilisce: “ Le disposizioni di cui al presente
regolamento non si applicano all’uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo
penale, nel processo amministrativo, nel processo tributario e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali
della Corte dei Conti, per i quali restano ferme le specifiche disposizioni normative”.
Criticità della PEC
Il rilievo principale in punto di criticità rivolto alla PEC è stato individuato nella mancanza di interoperabilità
con altri sistemi.
La PEC infatti è attivabile unicamente all’interno del territorio italiano. Non è compatibile con gli altri sistemi
internazionali.
Proprio sul fondamento di tale consapevolezza il Decreto anti-crisi ha costruito l’obbligo di dotarsi di posta
certificata tramite PEC o “analogo indirizzo”. Tale strumento alternativo non viene puntualmente individuato,
tuttavia risulta possibile ricostruirne le caratteristiche previste dalla legge. Deve trattarsi di un mezzo che
assicuri l’attestazione della data e dell’ora rispettivamente della spedizione e della ricezione e che sia
compatibile con analoghi sistemi internazionali.
* Deborah Bianchi, avvocato specializzato in diritto applicato alle nuove tecnologie, esercita nel Foro di
Pistoia e Firenze in materia civile e amministrativa.
Quadro normativo di riferimento
Disciplina PEC
DPR 11 febbraio 2005 n. 68 “Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata
a norma dell’articolo 27 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003”
Documenti tecnici collegati :
DM pubblicato in G.U. n. 266 del 15 novembre 2005 recante “Regole tecniche per la formazione, la
trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata”
Circolare CNIPA n. 49 del 24 novembre 2005, G.U. n. 283 del 5 dicembre 2005 disciplina le modalità per
presentare le domande di accreditamento per espletare l’attività di gestore PEC
Valore legale della PEC equiparato a una raccomandata con ricevuta di ritorno
Art 14, DPR 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico in materia di documentazione amministrativa” così come
modificato dal DPR 11 febbraio 2005 n. 68
Obbligatorietà della PEC per professionisti, imprese e p.a.
DL 29 novembre 2008 n. 185 (decreto anti-crisi) convertito nella Legge 28 gennaio 2009 n.2
Dematerializzazione e utilità per i privati
Art. 23 co.4 e5, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”
Art. 16, co. 12, DL 29 novembre 2008 n. 185 (decreto anti-crisi) convertito nella Legge 28 gennaio 2009 n.2
CNIPA, DELIBERAZIONE 19 febbraio 2004 n.11
“Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a
garantire la conformità dei documenti agli originali - Art. 6, commi 1 e 2, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”
Schema di funzionamento PEC
15-10-2009 16:31 Investimenti. Portafoglio ADUC30: un aggiornamento
Alessandro Pedone
Alcuni lettori ci hanno chiesto aggiornamenti su un articolo
che pubblicammo a Gennaio del 2008 dal titolo "Fare meglio (anche MOLTO meglio) del risparmio
gestito e' piu' semplice di quello che si pensa"
In quell'articolo evidenziavo come seguendo il decalogo per investitori finanziari non esperti si riesca con
estrema semplicità a fare meglio (anche molto meglio) della media dei fondi comuni d'investimento (i quali
sono, a loro volta, "il meglio"... si fa per dire... di ciò che offre l'industria del risparmio gestito).
Quell'articolo si concludeva con un esempio di portafoglio semplicissimo, composto da due soli titoli: un CCT
ed un ETF azionario scelto essenzialmente per la sua ampia diversificazione.
Alcuni mesi dopo, quando la crisi finanziaria iniziava a farsi sentire pesantemente, su sollecitazione di alcuni
nostri lettori, abbiamo affrontato l’argomento del ribilanciamento del portafoglio (“Ribilanciare o non
ribilanciare... questo e' il problema”).
Infine, a Novembre del 2008 tornammo sull'argomento (Fare meglio dei fondi e' facile, ma puo' non
bastare...) sottolineando come la scelta strategica di avere un portafoglio "Buy & Hold" richieda la capacità
psicologica di sopportare anche periodi negativi non brevi.
A distanza di quasi un anno dall'ultimo articolo abbiamo attraversato prima un acuirsi della crisi finanziaria
fino al suo punto più nero, ovvero marzo del 2009, e poi un poderoso recupero tutt'ora in corso. In tutti gli
scenari possibili, possiamo dire che il portafoglio, semplicissimo, alla portata di chiunque, continua a fare
meglio della media dei fondi comuni d'investimento.
Dal 19 Maggio 2003 (data scelta perché corrisponde alla pubblicazione sul sito del decalogo) il portafoglio
Aduc30, composto – lo sottolineiamo ancora - da un CCT ed un ETF azionario, senza alcun rei-investimento
delle cedole, ha avuto un rendimento semplice del 28,5%. Se si fosse ribilanciato il portafoglio annualmente
re-investendo anche la liquidità generata dai due titoli si avrebbe avuto un rendimento del 32,6%.
La media dei fondi bilanciati ha avuto un rendimento del 14,1%!
I fondi flessibili (quelli cioè che dovrebbero adeguare la componente azionaria alle condizioni di mercato),
hanno fatto appena meglio 18,4%, ma sempre molto peggio del portafoglio Aduc30.
Desideriamo evidenziare che il confronto non ha lo scopo di dire "quanto saremmo stati bravi noi". Non c'è
alcuna bravura particolare nel selezionare un banalissimo CCT ed un banalissimo ETF. Un portafoglio così
semplice è in grado di fare molto meglio dei fondi, in qualunque condizione di mercato, per la semplice
ragione che gli strumenti di risparmio gestito hanno dei costi del tutto inutili che zavorrano il rendimento.
Lo scopo del confronto è quello di far capire ai risparmiatori che facendo da soli e seguendo semplicissime
regole possono fare meglio di ciò che gli viene proposto. Ovviamente è necessaria un minimo di cultura
finanziaria, ma non bisogna essere dei maghi della finanza.
Come sempre sono graditi tutti i commenti dei lettori che possono essere fatti qui sotto.
Clicca qui per il PDF con tutti i confronti
17-10-2009 08:57 Ru486, la favola della pillola che uccide
Pietro Yates Moretti
L'attuale sottosegretario Eugenia Roccella, laureata in letteratura italiana,
ci ha scritto un libro. La Chiesa cattolica la chiama "veleno". I parlamentari più clericali (ormai davvero tanti,
forse la maggioranza) la definiscono la "pillola assassina". E' la famigerata pillola abortiva Ru486, utilizzata
in tutta Europa e negli Usa da decenni, ma che in Italia non è stata ancora commercializzata. Offre
un'alternativa all'aborto chirurgico per l'interruzione di gravidanze fino alla settima (o addirittura alla
nona) settimana .
Visto che abrogare la legge 194 del 1978 sull'interruzione volontaria di gravidanza solleverebbe l'ira di milioni
di donne, i CU (Clericali Uniti) hanno diretto tutta la loro frustrazione per un mondo sempre più secolarizzato
contro l'articolo 15 della legge 194, che recita: "Le regioni, d'intesa con le università e con gli enti ospedalieri,
promuovono l'aggiornamento del personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie ... sull'uso delle tecniche
più moderne, più rispettose dell'integrità fisica e psichica della donna e meno rischiose per l'interruzione
della gravidanza". Sembra quasi che il legislatore degli anni '70 avesse previsto e accolto l'eventualità
dell'aborto farmacologico, che infatti fu introdotto in Europa pochi anni dopo (in Francia già dal1988). Ma i
CU non si sono scoraggiati: la fede -in Dio e soprattutto nella carriera politica- non si ferma certo dinnanzi
all'evidenza!
E così, mentre la Ru486 veniva introdotta via via in tutti i Paesi occidentali e utilizzata da decine di milioni di
donne, hanno avuto questa brillante intuizione: se sosteniamo che la pillola non è meno rischiosa dell'aborto
chirurgico, quell'articolo della legge 194 va a farsi benedire (metaforicamente parlando). C'era solo un
piccolo problema: la pillola è efficace e non pone alcun rischio alla salute delle donne che la assumono
correttamente. E allora cosa fare?
In qualsiasi altro Paese, i CU si sarebbero arresi. Troppo radicata la laicità delle istituzioni, troppo oggettivi
gli organi di informazione. Se si fossero inventati la pericolosità di questo farmaco, sarebbero stati
massacrati dall'evidenza. Ma in Italia la situazione è diversa: le gerarchie ecclesiastiche sono ben
rappresentate in Parlamento e nel sistema di informazione; il giornalismo italiano nel suo complesso è
mediocre e si limita a riportare le dichiarazioni più urlate ("è scontro tra i poli", "scoppia la polemica", "è
guerra sulla Ru486"), invece di indagare e responsabilizzare chi spara baggianate. Si capisce che per i CU
questo offriva un'opportunità troppo ghiotta. Bastava inventarsi qualche decesso qui e là causato dalla
Ru486 per conquistare le prime pagine dei giornali, e bloccare per anni l'introduzione dell'aborto
farmacologico in Italia. Il numero "magico" a cui sono giunti è 29: queste le donne presumibilmente morte a
seguito dell'aborto farmacologico.
Direte voi: ma 29 decessi su decine di milioni di aborti farmacologici è un rischio più che normale, inferiore a
moltissimi farmaci di larghissimo consumo, a partire dall'aspirina. Sì, avete ragione, ma tanto è bastato
perché le prime pagine dei giornali per anni fossero popolate dalle dichiarazioni allarmanti dei CU: "la pillola
uccide". Così efficace è stata la loro campagna di disinformazione, che quei pochissimi medici coraggiosi
che nel frattempo cercavano di offrire questa alternativa alle loro pazienti, sono stati pubblicamente denigrati
e addirittura denunciati e indagati (vedi il caso di Silvio Viale).
Oggi l'ultima rivelazione. Quel "29" è davvero un numero "magico"! La magia è infatti "'arte del condizionare
la realtà e provocare meraviglia". Come riporta oggi il Giornale, fra le 29 donne morte a causa della Ru486 ci
sono addirittura due uomini (non incinta), 10 donne decedute di cancro, e 17 donne che hanno utilizzato il
farmaco in dosaggi e modi completamente sbagliati.
Dietro la magia si nasconde quindi questa verità: su decine di milioni di donne che negli ultimi 20 anni hanno
utilizzato la pillola Ru486 nelle modalità previste , nessuna è deceduta. Il trucco, l'arte dietro la magia, è ora
svelato. Ma basterà questo alla stampa italiana per cominciare a "svelare" (non dico censurare o
sbeffeggiare) le magie dei CU?
19-10-2009 13:17 Ricercatori preoccupati per la probabile criminalizzazione della Salvia divinorum
Roger Collier, Cmaj
Alcuni legislatori ritengono la Salvia divinorum una pianta pericolosa. Una dozzina di
Paesi l'ha già vietata, compresi Australia e Belgio. In più parti degli Stati Uniti, chi vende questa pianta
rischia multe e perfino la galera. Ma è ancora legale in Canada. In alcune città canadesi, alcuni negozi si
spingono fino ad appendere un cartello in vetrina con scritto "Qui si vende salvia".
Anche se molti politici hanno adottato un approccio proibizionista, non ci sono dati scientifici sufficienti che
dimostrino effetti a lungo termine sulla salute di chi ingerisce il principio attivo della pianta, il Salvinorin A.
Alcuni ricercatori che studiano questa pianta - che potrebbe rivelarsi utile nel trattamento delle malattie
mentali – temono che i divieti possano ostacolare irrimediabilmente i loro studi. Sostengono che la Salvia
non sembra creare dipendenza. Né la polizia sembra troppo preoccupata.
"Health Canada (il sistema sanitario nazionale canadese, ndr) ha ricevuto un numero limitatissimo di
segnalazioni relative alla Salvia divinorum da parte delle forze di polizia. Nessuna di queste descrive la
Salvia divinorum come un pericolo per la salute e la sicurezza pubblica," spiega la portavoce dell'Health
Canada, Gary Holub. In ogni caso, Health Canada sta raccogliendo informazioni sulla diffusione e le
modalitò del consumo di questa pianta da parte dei canadesi. Da anni raccoglie dati e statistiche per stabilire
se debba o meno essere regolamentata o proibita.
"Sono stati effettuati pochi studi scientifici sugli effetti fisici e psicotropi della Salvia divinorum. E' quindi
difficile stabilire il rischio di dipendenza e di abuso associato ad essa ", scrive Holub. "Health Canada invita
ad evitare l'uso di questa sostanza, perché si sa molto poco sui danni che può causare all'uomo dal punto di
vista fisico e mentale".
In Messico la Salvia divinorum è stata usata per secoli dagli indiani Mazatechi e Oaxaca. Nei primi anni '60
dello scorso secolo, Gordon Wasson, un antropologo americano, è stato il primo scienziato a studiarla. Nei
primi anni '80, un ricercatore messicano ne ha isolato il principio attivo. Solo negli anni '90 si è iniziato a
estrarre il principio attivo per aggiungerlo alle foglie fresche di Salvia divinorum. Sono proprio queste foglie
modificate che oggi vengono vendute, spesso su Internet, e consumate in sigarette o in pipe. Negli Stati
Uniti, circa 1,8 milioni di persone l'ha provata, secondo il '2008 National Survey on Drug Use and Health'. Gli
effetti, quasi istantanei se la sostanza è inalata, sono di breve durata e tutt'altro che lievi.
"E 'il più potente allucinogeno naturale", spiega il dottor Bryan Roth, direttore di progetto del 'National
Institute of Mental Health Psychoactive Drugs Screening Program'. "In potenza è equiparabile all'LSD". Nel
2002, Roth ha scoperto che il Salvinorin A ha una struttura chimica che differisce da qualsiasi altro
allucinogeno, naturale o sintetico (PNAS 2002; 99: 11934-9). Ha anche constatato che non attiva il recettore
della serotonina responsabile del l'effetto psicotropante, meccanismo tipico invece di altri allucinogeni.
Proprio per le sue proprietà uniche, il Salvinorin A potrebbe essere utile per curare malattie che alterano la
percezione, come schizofrenia e disturbo bipolare.
"Ogni volta che scopriamo sostanze che alterano lo stato di coscienza, speriamo di poterle utilizzare per
creare farmaci più efficaci contro le malattie mentali", spiega Roth, professore presso la University of North
Carolina di Chapel Hill negli Stati Uniti.
Queste sue ricerche però potrebbero essere pesantemente ostacolate da un eventuale -e probabile- divieto,
con la conseguente criminalizzazione della sostanza da parte della US Food and Drug Administration.
Proprio come avvenuto per la cannabis, una delle sostanze più efficaci contro numerose patologie, ma usata
raramente a causa di leggi proibizioniste. Tali leggi non hanno effetti solo sugli adolescenti che cercano di
cavalcare un unicorno viola, ma anche sui laboratori di ricerca. L'eventuale divieto "renderà i nostri studi
molto difficili", dice Roth. "Non impossibili, ma certamente ostacolerà la ricerca medico-scientifico".
Articolo tratto da CMAJ (rivista scientifica dell'Associazione canadese dei medici, Cma)
19-10-2009 17:39 Ru486. Bene autorizzazione Aifa, attenzione ai colpi di coda dei pasdaran
Donatella Poretti *
L'Aifa, con la decisione di pubblicare in Gazzetta Ufficiale l'autorizzazione per l'immissione in
commercio della Ru486, ha finalmente posto fine al balletto delle competenze istituzionali.
A ciascuno la sua parte e quindi all'Agenzia per il farmaco quella di espletare le procedure tecnico
scientifiche nel pieno rispetto della procedura di mutuo riconosimento di un farmaco gia' autorizzato in
ambito europeo, al Senato e alla commissione quella di conoscere ed audire, ma non di intralciare o
suggerire.
Ora il compito dell'indagine della commissione Sanita' forse potra' risultare utile proprio a quella conoscenza
in merito all'utilizzo nel mondo e anche in Italia, sia con le sperimentazioni che con l'importazione, sgombrato
il campo dal terrorismo mediatico e ideologico sparso a piene mani, ma spazzato via dalla decisione
dell'Aifa.
La formula adottata dall'Aifa del "garantire" il ricovero in ambito ospedaliero -che non vuol dire obbligo di
trattenere una donna contro la sua volonta'- e' la formulazione che a sua volta garantisce sia il rispetto della
legge 194 sia il dettato costituzionale. La legge, infatti, cita e specifica sempre dove viene praticata
l’interruzione volontaria di gravidanza, ma mai come -tantomeno per quanto tempo- una donna debba essere
trattenuta in ospedale.
Fino a questo momento Governo, maggioranza e commissione Sanita' del Senato non sono riusciti,
nonostante i maldestri tentativi, ad intralciare il lavoro dell'Aifa. Per parte nostra saremo pronti a denunciare
e a bloccare nuovi colpi di coda se ci saranno.
Domani la commissione dovra' decidere i temi dell'indagine (curioso che venga fatto solo ora?!), e mercoledi'
e giovedi' sentira' rispettivamente il direttore generale dell'Aifa e di nuovo il ministro Sacconi.
* senatrice Radicali - Pd, segretaria commissione Igiene e Sanita'
20-10-2009 09:47 Diritto di recesso con dovere di buona fede? Riflessioni sulla sentenza della Corte
di Giustizia CE
Antonio M. Polito
Nella sentenza C-489/07 del 03 settembre 2009 la Corte di Giustizia delle Comunità Europee
(C.G.C.E.) ha affrontato un interessante aspetto legato alla disciplina delle vendite a distanza.
In sintesi, la Corte si è espressa sulla conformità alle previsioni comunitarie relative al diritto di recesso nei
contratti a distanza (Dir. n.97/7, art. 6, nn. 1 e 2) di una norma del Codice civile tedesco (art.312d del B. Gb.)
che specifica che il consumatore potrebbe essere “tenuto a corrispondere un’indennità per il deterioramento
della cosa derivante da un uso della stessa conforme alla sua destinazione, purché sia stato informato per
iscritto, al più tardi al momento della conclusione del contratto, di tale conseguenza e della possibilità di
evitarla”.
Si ricorda che, sul punto, la normativa europea è decisamente rigida, atteso che le uniche spese previste
legittimamente a carico del consumatore in caso di un suo recesso nel rispetto delle modalità previste,
possono essere “eventualmente” ed esclusivamente quelle “dirette di spedizione dei beni al mittente”.
A rigor di logica, pertanto, l’articolo presente nel codice tedesco prevede la possibilità di caricare il
consumatore, che pur formalizza tempestivamente il suo recesso, di spese certamente non riconducibili alle
sole “spese dirette di spedizione”, previste dal testo comunitario come unica e tassativa eccezione alla
regola generale della gratuità per l’esercizio legittimo di tale diritto fondamentale nelle vendite a distanza.
Eppure la Corte di Giustizia, nel caso di specie, conclude diversamente, elaborando un principio che appare,
a nostro modesto avviso, quantomeno opinabile.
A mo’ di premessa, la Corte ribadisce che certamente la disciplina comunitaria “osta ad una normativa
nazionale la quale preveda in modo generico che il venditore possa chiedere al consumatore un’indennità
per l’uso di un bene acquistato tramite un contratto a distanza nel caso in cui quest’ultimo ha esercitato il
suo diritto di recesso entro i termini”.
Tuttavia, aggiunge, tale medesimo principio non contrasta con la possibilità che “venga imposto al
consumatore il pagamento di un’indennità per l’uso di tale bene nel caso in cui egli abbia fatto uso del detto
bene in un modo incompatibile con i principi del diritto civile, quali la buona fede o l’arricchimento senza
giusta causa, a condizione che non venga pregiudicato il fine della direttiva e, in particolare, l’efficacia e
l’effettività del diritto di recesso, ciò che spetta al giudice nazionale determinare”.
Prima di commentare la sentenza della Corte, per meglio valutare la sua portata, conviene a questo punto
fare un passo indietro e vedere le specificità del caso concreto.
Accade allora che la ditta Tizia, sul suo sito web, propone l’acquisto di un computer portatile per € 278, con
la specificazione, all’interno delle condizioni generali di vendita, inerente l’‘indennità’ sopra illustrata,
conforme alla tipologia prevista dal codice civile tedesco. La Sig.ra Caia, nel dicembre 2005, acquista il
computer il cui schermo, a ben otto mesi di distanza (agosto ‘06), manifesta un grave difetto che la ditta Tizia
si rifiuta di eliminare gratuitamente. Nel novembre successivo, allora, la Sig.ra Caia, anche in virtù della
mancata decorrenza dei termini di legge per illiceità nella forma di comunicazione della clausola (non
espressamente comunicata per iscritto), formalizzava il suo recesso con richiesta di rimborso di quanto
pagato e contestuale restituzione del computer difettoso. A fronte di tale richiesta, però, la ditta Tizia a sua
volta richiedeva alla Sig.ra Caia l’‘indennità’ derivante dall’uso di otto mesi del computer portatile; indennità
che veniva quantificata valutando il prezzo medio di un noleggio di computer portatile (€ 118,80 per 3 mesi)
per il periodo di detenzione del bene, portando così a € 316,80 le pretese della ditta nei confronti della
consumatrice.
A questo punto, il Giudice tedesco sospende il processo, promuovendo procedimento pregiudiziale di
conformità di tale normativa interna con il principio di cui nella direttiva comunitaria sulle vendite a distanza.
La Corte, come abbiamo visto, si esprime a favore di una compatibilità con il principio comunitario di una
normativa nazionale che giustifichi la richiesta di un’‘indennità’ in virtù di principi fondamentali del diritto civile
nazionale, quali quelli di ‘buona fede’ o di ‘arricchimento senza causa’. Spetterà poi al Giudice interno,
conclude la Corte, valutare la compatibilità di tali previsioni con l’‘effettività’ e l’‘efficacia’ del diritto di recesso.
In ordine a tale concluso, possono però venir mosse alcune osservazioni.
La prima, già accennata, è di natura letterale: il testo della direttiva, per quanto possa essere interpretato alla
luce dei vari ‘considerata’ preliminari, si ritiene che difficilmente possa arrivare a comprendere, unitamente
alle mere spese per costi di spedizione, ulteriori forme di ‘indennità’ in virtù di altrettanto fondamentali
‘principi di diritto civile’. E tanto, proprio in presenza di (altro limite di natura letterale) un ‘deterioramento
della cosa derivante da un uso della stessa conforme alla sua destinazione’. Ricordiamo infatti il testo
dell’art.6, n.1 della direttiva:
“1. Per qualunque contratto negoziato a distanza il consumatore ha diritto di recedere entro un termine di
almeno sette giorni lavorativi senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo. Le uniche spese
eventualmente a carico del consumatore dovute all’esercizio del suo diritto di recesso sono le spese dirette
di spedizione dei beni al mittente […]”.
Il secondo paragrafo ribadisce ulteriormente tale limitazione:
“2. Se il diritto di recesso è stato esercitato dal consumatore conformemente al presente articolo, il fornitore
è tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore, che dovrà avvenire gratuitamente. Le uniche
spese eventualmente a carico del consumatore dovute all’esercizio del suo diritto di recesso sono le spese
dirette di spedizione dei beni al mittente. Tale rimborso deve avvenire nel minor tempo possibile e in ogni
caso entro trenta giorni”.
Come si vede, il testo è attento a richiamare ogni forma di richiesta economica formulata al consumatore in
conseguenza del suo recesso, giustificata sia in termini di ‘penalità’ che in termini di ‘spesa’, che in entrambi
i casi non possono mai andare oltre il rimborso delle spese di spedizione di rinvio dei beni al mittente. Al
contrario, peraltro, la decisione fa riferimento ad una ‘indennità’ (tipica definizione di un danno derivante da
atto di per sé legittimo…) per un ‘uso del bene conforme alla sua destinazione’ ma ‘in modo incompatibile
con i principi del diritto civile’, mentre la clausola del Codice civile tedesco fa riferimento ad un
‘deterioramento’ del bene derivante dal suo ‘uso’… Sembra che i principi richiamati siano allora differenti: il
primo (quello richiamato in sentenza), di natura soggettiva, è comunque quello di una certa qual forma di
‘colpa’ del consumatore (per comportamento contrario a buona fede o per ingiustificato arricchimento),
mentre il secondo (quello del codice civile tedesco), di natura oggettiva, derivante da una diminuita qualità
del bene (‘deterioramento’). La differenza tra i due elementi appare evidente, anche solo dal punto di vista
probatorio: del primo infatti bisognerebbe fornire adeguata prova, mentre il secondo si basa su elementi di
natura pressoché oggettiva, essendo connaturati allo stesso concetto di ‘uso’ del bene. La differenza di
interpretazione, sul punto, appare a nostro avviso macroscopica.
Infine, ulteriore dato letterale ostativo ad una interpretazione, diciamo così, estensiva di previsioni di spese a
carico del consumatore in caso di esercizio del diritto di recesso, lo troviamo proprio nel 14° ‘considerando’
della direttiva, nel quale si specifica che “è necessario limitare ai costi diretti di spedizione dei beni al
mittente gli oneri – qualora ve ne siano – derivanti al consumatore dall’esercizio del diritto di recesso, che
altrimenti diventerà formale”. Qui troviamo, infatti, un’altra accezione del termine che definisce le possibili
richieste economiche da parte del mittente/venditore, che qui vengono chiamate ‘oneri’. Termine che,
aggiunto alle ‘spese’ ed alle ‘penalità’ dell’articolo, dovrebbe davvero coprire tutte le possibili tipologie di
richieste economiche nei confronti del recedente.
Un secondo elemento degno di considerazione è poi la natura della previsione della direttiva, nonché il suo
livello nella gerarchia delle fonti di diritto. Si intende, con questo, evidenziare da un lato la specialità della
norma comunitaria nei confronti degli stessi ‘principi generali del diritto civile’, per cui non dovrebbe
rappresentare un ostacolo risolvere per la prevalenza della prima sui secondi, anche nella traduzione di
diritto interno. Dall’altro, si ritiene che la natura comunitaria di tale principio dovrebbe impedire al diritto
interno di prevedere norme o principi in contrasto con essa, tanto in un’eventuale normativa speciale, che, a
rigor di logica, nei principi generali del ‘codice civile’.
Terzo elemento di riflessione, è quello sull’‘effettività’ e sull’‘efficacia’ della previsione. Come vedremo meglio
valutando i possibili effetti dell’interpretazione della Corte di Giustizia sul caso di specie, si nutre qualche
dubbio che la previsione di tali ‘indennità’ possa essere compatibile con il principio di ‘effettività’ del diritto di
recesso, soprattutto quando la prima viene corrisposta anche in caso di un uso del bene corretto e conforme
alla sua natura. Di fatto, in questa maniera, si verrebbe a giustificare sempre e comunque un’‘indennità’
derivante dall’uso di tale bene, inconciliabile proprio con la funzione dell’istituto del diritto del recesso,
mirante a tutelare il diritto del consumatore a “visionare il bene” o a “prendere conoscenza della natura del
servizio”, comunque “prima della conclusione del contratto” (cfr. 14° ‘considerando’).
Peraltro, mirando a tutelare il consumatore in previsione (e quindi in attesa…) del perfezionamento del
contratto, tale indennità potrebbe essere al contrario qualificata come forma di ingiustificato arricchimento da
parte del venditore, in quanto renderebbe di fatto ‘patrimonializzabile’ in suo favore l’esercizio di un diritto
legittimo e previsto dalla direttiva come puramente facoltativo (ovvero, senza necessità di motivazione) da
parte del consumatore.
Ulteriore elemento sul quale è opportuno soffermarsi è poi quello della competenza riservata dalla Corte di
Giustizia al giudice nazionale. Dopo aver infatti indicato come potenzialmente conforme ai dettami della
direttiva una norma nazionale che stabilisca un’‘indennità’ per il consumatore che utilizzi il suo diritto di
recesso con modalità contrarie ai principi di buona fede o di arricchimento senza causa, i giudici comunitari
aggiungono che tanto si possa ritenere legittimo “a condizione che non venga pregiudicato il fine della detta
direttiva e, in particolare, l’efficacia e l’effettività del diritto di recesso, ciò che spetta al giudice nazionale
determinare”. L’individuazione della competenza del giudice nazionale nell’ultima parte del concluso, tuttavia,
suggerisce qualche elemento di perplessità, atteso che sembrerebbe più appropriata alle regole del rapporto
tra giudice comunitario e giudice interno, la soluzione per la quale quest’ultimo abbia competenza a valutare
i concetti interni di buona fede, arricchimento senza causa e conformità di questi con la previsione di tale
‘indennità’, mentre il primo rimanga competente per le questioni inerenti la conformità delle previsioni interne
con quelle di fonte comunitaria. Sulla base di tale premessa, allora, che rappresenta la regola generale in
tema di riparto di competenze tra giudici nazionali e giudici della Corte di Giustizia, essendo il principio di
‘effettività’ e ‘efficacia’ del diritto di recesso di natura comunitaria (cfr. 14° considerando e art. 6 dir. 7/97,
come ricordato nella stessa sentenza in commento), appare non conforme a tale regola generale la delega
al giudice nazionale del giudizio in ordine alla compatibilità tra l’‘indennità’ prevista dal diritto interno e
l’‘effettività’ e l’‘efficacia’ reali del diritto di recesso, attività di verifica di compatibilità di una norma interna con
una di origine comunitaria, per natura di competenza del giudice europeo.
Se dovessimo allora trasferire le precedenti riflessioni al caso sottoposto all’attenzione della Corte di
Giustizia, l’aspetto effettivamente sorprendente è che l’ammontare richiesto dalla ditta Tizia a titolo di
‘indennità’ per l’uso del bene (€ 318,80) è sensibilmente superiore al suo stesso valore iniziale (€ 278,00!),
con il parossismo che alla Sig.ra Caia converrebbe più tenersi il computer difettoso che esercitare il suo
diritto di recesso, nonostante la innegabile peculiarità di un recesso esercitato otto mesi dopo la spedizione
del bene… Perché poi e, soprattutto, con quale motivazione giuridica quantificare l’‘indennità’ con gli stessi
strumenti (spese di noleggio di un computer) con i quali si valuta un danno per un’azione commessa
illegittimamente?
Al contrario, se è vero che la Corte di Giustizia non giustifica comunque comportamenti contrari alla buona
fede, è anche vero che ben difficilmente potrebbe addebitarsi un simile comportamento alla Sig.ra Caia,
atteso che è stata proprio l’illegittimità delle modalità di vendita della ditta Tizia a giustificare un termine di
recesso così lungo!
E’ vero allora che la Corte ha rinviato la trattazione del caso specifico al giudice tedesco per la valutazione
dei concreti elementi di fatto, che difficilmente si ritiene potranno giustificare le richieste di rimborso formulate
dalla ditta Tizia, ma è anche vero che nel farlo, ha offerto al giudice nazionale elementi che, a nostro
sommesso parere, ampliano in maniera prima inimmaginabile i rigidi orizzonti delle limitazioni al diritto di
recesso dei consumatori europei.
Tutti gli scritti dell’avv. Antonio M. Polito su: http://blog.cittadinoeutente.eu
------------------------------------------NON DARE PER SCONTATA LA NOSTRA ESISTENZA!
Senza il sostegno economico di persone come te non saremmo in grado di informarti.
Se ci ritieni utili, sostienici con una donazione da 25, 50, 100, 250, o 500 euro o con un contributo a tua
scelta:
- con carta di credito sul nostro sito sicuro https://ssl.sitilab.it/aduc.it/
- CC/postale n. 10411502, IBAN: IT81 F 07601 02800 000010411502
- CC/bancario CRF Ag. 17 Firenze n. 7977, IBAN: IT11 O 06160 02817 000007977C00
(N.B. il carattere a sé stante è la lettera O e non la cifra zero)
-------------------------------------------