Assicurazioni e pensioni: la Commissione interviene per il corretto

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Assicurazioni e pensioni: la Commissione interviene per il corretto
IP/06/1380
Bruxelles, 12 ottobre 2006
Assicurazioni e pensioni: la Commissione interviene
per il corretto recepimento della normativa UE nella
Repubblica ceca, in Finlandia, in Germania, in
Ungheria, in Italia e in Polonia
Italia – assicurazione di responsabilità civile auto
La Commissione ha deciso di deferire l’Italia alla Corte di giustizia in relazione a
norme della legislazione italiana che impongono a tutti gli assicuratori abilitati a
fornire l’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile auto in Italia di fornire
l’assicurazione a tutte le categorie di assicurati in tutte le regioni italiane. La
Commissione ha ricevuto numerosi reclami da imprese che ritengono questa norma
un ostacolo all’accesso al mercato italiano. L’obbligo a contrarre è connesso ad un
obbligo imposto alle imprese di assicurazione di calcolare le proprie tariffe
conformemente alle basi tecniche utilizzate per la fissazione dei premi nel corso
degli ultimi cinque esercizi.
A giudizio della Commissione, tale regolamentazione delle tariffe è contraria al
principio della libertà tariffaria sancito dalla terza direttiva Assicurazione non vita
(92/49/CEE) e confermato dalla Corte nella causa 59/01, Commissione contro Italia.
Inoltre, dato che la norma in materia di controllo delle tariffe si applica anche alle
imprese aventi sede in altri Stati membri, la Commissione ritiene che il regime sia
contrario anche al principio fondamentale del mercato interno rappresentato dal
controllo da parte del paese d’origne.
Infine la Commissione ritiene che l’obbligo a contrarre costituisca, in quanto tale, una
limitazione ingiustificata dei principi di libertà di stabilimento, sancito dall’art. 43 del
Trattato CE e di libera prestazione di servizi contenuto nell’art. 49 dello stesso. A
giudizio della Commissione, è prevedibile che l’abolizione dell’obbligo a contrarre
aumenterà la concorrenza nel settore dell’assicurazione auto, apportando così
benefici ai consumatori in termini di più ampia scelta di operatori e premi più bassi.
Un ulteriore parere motivato è stato inviato all’Italia nell’aprile2006 (IP/06/506). Nella
loro risposta le autorità italiane hanno sostenuto principalmente che le norme in
questione sono necessarie a garantire che tutti i conducenti di auto possano
ottenere la copertura assicurativa in tutte le parti d’Italia. Pur ammettendo che
considerazioni di tutela dei consumatori e di ordine pubblico possano giustificare
certe restrizioni delle libertà fondamentali, la Commissione ritiene che quest’obiettivo
possa essere conseguito con metodi meno restrittivi: ciò è dimostrato fra l’altro dal
fatto che il problema dell’assicurazione dei conducenti ad alto rischio è stato
affrontato da altri Stati membri con metodi che sembrano prendere in considerazione
le circostanze di ciascun caso individuale e interferiscono meno pesantemente con
la
libertà
commerciale
delle
imprese
di
assicurazione.
Finlandia – vignette autoadesive e assicurazioni per il trasferimento di
autoveicoli
A seguito di un parere motivato inviato nell’aprile 2006 (IP/06/506), la Commissione
ha deciso di deferire la Finlandia alla Corte di giustizia in relazione alla normativa
finlandese in materia di vignette autoadesive e di assicurazioni per il trasferimento di
autoveicoli. Chi risiede in forma permanente in Finlandia è tenuto a richiedere una
vignetta autoadesiva e contrarre un’assicurazione per il trasferimento di autoveicoli
che copra la responsabilità nei confronti di terzi all’atto dell’importazione in Finlandia
o del trasferimento di un veicolo in un paese terzo attraverso la Finlandia,
indipendentemente dal fatto che tale veicolo sia già assicurato in un altro Stato
membro. Come ammesso dalle autorità finlandesi, questo regime consente l’utilizzo
temporaneo in Finlandia di veicoli che non devono essere né tassati né registrati nel
paese. Di conseguenza la vignetta autoadesiva non può essere considerata una
targa automobilistica. All’ingresso nel territorio finlandese un veicolo deve essere
ancora considerato registrato nello Stato membro che ha rilasciato la targa e,
conformemente al principio di localizzazione, il rischio resta situato in quest’ultimo
paese. Di conseguenza, e conformemente al disposto delle direttive “assicurazione
autoveicoli”, dovrebbe, in circostanze normali, restare valida l’assicurazione stipulata
nello Stato di registrazione. Inoltre il regime finlandese compromette il principio
comunitario in materia di assicurazione autoveicoli secondo il quale l’assicurazione
deve essere valida per tutta la Comunità sulla base di un unico premio.
Germania – informazioni precontrattuali agli assicurati
La Commissione ha deciso di inviare alla Germania un parere motivato riguardante
le norme sui doveri precontrattuali degli assicuratori nei confronti degli assicurati e al
diritto di recesso da un contratto di assicurazione sulla vita. L’impatto pratico della
legislazione tedesca in materia di conclusione dei contratti assicurativi – il cosiddetto
“Policenmodell” – è che il contratto assicurativo è considerato concluso anche se
l’assicurato non ha ancora ricevuto tutte le informazioni richieste dalle direttive
comunitarie in materie di assicurazioni vita e non vita (Direttive 2002/83/CE e
92/49/CEE). A giudizio della Commissione si tratta di una prassi contraria al
principio, fissato dalle direttive, secondo il quale gli assicurati devono essere
debitamente informati prima di sottoscrivere un’obbligazione contrattuale. Secondo
la legislazione tedesca, inoltre, gli assicurati non hanno il diritto di recedere dal
contratto assicurativo un anno dopo il pagamento del premio iniziale,
indipendentemente dal fatto che siano stati o no informati in merito al loro diritto di
recesso. La Commissione considera tale prassi contraria al disposto della direttiva
2002/83/CE, che conferisce agli assicurati il diritto di recedere da un contratto
assicurativo entro 14-30 giorni dal momento in cui sono stati informati in merito alla
conclusione del contratto.
La Commissione ritiene che nel regime tedesco l’assicurato di fatto non benefici di
questa opportunità di esercitare il diritto di recesso. Alle autorità tedesche sono
concessi
due
mesi
per
rispondere
al
parere
motivato.
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Repubblica ceca, Ungheria e Polonia – attività e supervisione degli
enti pensionistici, aziendali o professionali
La Commissione ha deciso di inviare lettere di costituzione in mora alla Repubblica
ceca, all’Ungheria e alla Polonia per recepimento incompleto della direttiva
2003/41/CE relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o
professionali. I tre paesi sembrano ritenere che, non esistendo attualmente sul loro
territorio enti pensionistici che rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva,
spetti loro soltanto l’obbligo di recepire la medesima nel senso di consentire la
prestazione di servizi agli enti pensionistici costituiti in altri Stati membri. La
Commissione è del parere contrario. Dato che la direttiva non contiene né deroghe
né periodi di transizione rilevanti per quanto riguarda il recepimento, tutti gli Stati
membri sono tenuti a recepirla integralmente e a stabilire un inquadramento giuridico
che consenta la creazione di enti pensionistici anche se essi non esistono
attualmente sul loro territorio. Ai paesi in questione sono concessi due mesi di tempo
per rispondere alla lettera di costituzione in mora.
Le più recenti informazioni sui procedimenti di infrazione riguardanti tutti gli Stati
membri sono reperibili sul seguente sito:
http://ec.europa.eu/community_law/eulaw/index_en.htm
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