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Lega Regionale
Cooperative e Mutue
della Lombardia
Dipartimento Housing
Milano, 8 febbraio 2016
DH/06/2015 - MC/nc
Alle cooperative aderenti
LORO SEDI
CIRCOLARE 4/2016
OGGETTO:
Legge di stabilità 2016, novità per il settore edilizio
Con la presente circolare iniziamo il commento delle principali novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n.208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015).
Di particolare interesse sono i provvedimenti introdotti dal legislatore per promuovere il mercato
immobiliare. In tale settore vi sono diversi interventi, in particolare:
 Detrazione Iva per immobili residenziali di classe energetica A e B – (comma 56)
La legge di stabilità 2016, e più precisamente il comma 56 (nota 1), introduce un’importante agevolazione finalizzata a promuovere le vendite immobiliari.
In pratica tale agevolazione, riducendo il “peso dell’iva in capo all’acquirente, viene incontro alle
esigenze delle imprese di costruttrici, comprese le società Cooperative, che hanno immobili invenduti; tuttavia, essendo l’agevolazione temporanea, è opportuna una certa attività di comunicazione.
In estrema sintesi la norma prevede una detrazione Irpef del 50% dell’importo corrisposto per il
pagamento dell’Iva sull’acquisto effettuato entro il 31 dicembre 2016 di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione è
pari al 50% dell’imposta dovuta ed è ripartita in 10 quote annuali a partire dall’anno di acquisto.
Ricordiamo brevemente che le cooperative edilizie a proprietà divisa sono considerate imprese di
costruzione a pieno titolo.
DETRAZIONE IRPEF PARI AL 50% DELL’IVA PAGATA PER ACQUISTI DI
UNITA’ IMMOBILIARI RESIDENZIALI DI CATEGORIA ENERGETICA A e B
EFFETTUATI DA IMPRESE COSTRUTTRICI ENTRO
IL 31 DICEMBRE 2016
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Riassumendo l’agevolazione in esame:
 riguarda le vendite di unità immobiliare a destinazione residenziale cedute da imprese costruttrici;
 riguarda solo i soggetti Irpef (privati)
 spetta per gli immobili acquistati entro il 31.12.2016 di classe energetica A o B;
 spetta in misura pari al 50% dell’IVA pagata. La detrazione compete fino a concorrenza
dell’Irpef lorda;
 va ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Esempio
Socio che nel febbraio 2016 acquista un appartamento cat. A/2 di classe energetica A destinato ad
abitazione principale alle seguenti condizioni:
Prezzo appartamento
Iva 4%
€. 320.000.=
€.
12.800.=
Al socio spetta una detrazione complessiva Irpef pari a €. 6.400 (12.800 x 50%).
La detrazione spettante per il 2016 (modello Unico persone fisiche o 730/2017) è pari a €. 640,00.=
(6.400 /10)
Importante
La detrazione compete per tutte le unità immobiliari a destinazione residenziale, in particolare:
- Unità immobiliari, non di lusso, adibiti ad abitazione principale (requisiti prima casa), per le
quali l’aliquota iva è del 4%
- Unità immobiliari, non di lusso e non destinate ad abitazione principale, per le quale l’iva è del
10%;
- Unità immobiliari di lusso, per le quali l’iva è del 22%;
 Modifica delle disposizioni in tema di acquisto della prima casa (comma 55 – nota 2)
Altra importante novità introdotta dalla legge di stabilità riguarda la modifica delle condizioni necessarie per usufruire dell’agevolazione prima casa.
In pratica il comma 55, modificando la nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al
D.P.R. 131/861, consente di applicare l’agevolazione, anche nel caso in cui l’acquirente, al momento dell’acquisto, non si sia ancora “liberato” della precedente “prima casa”, purché, però, egli la
alieni entro 1 anno dal “nuovo” acquisto agevolato.
UN ANNO DI TEMPO IN PIU’ PER “LIBERARSI” DAL PRECEDENTE
IMMOBILE PRIMA CASA
Ricordiamo, brevemente, che le agevolazioni prima casa (imposta di registro del 2% - acquisto da
privati; oppure aliquota iva del 4% - acquisto da impresa) sono condizionate alla sussistenza dei
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requisiti indicati nella nota II bis all’articolo 1 della tariffa prima parte allegata al DPR 131/1986 (nota 3), così riassumibili:




Tipologia degli immobili: l’agevolazione riguarda solo le unità immobiliari non di lusso.
A - Ubicazione dell’immobile: che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui
l'acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in
quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni
di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel
caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel
comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;
B - Assenza di altri diritti reali vantati su immoli ubicati nello stesso Comune: che nell'atto di
acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei
diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare.
C - Novità nel godimento dell’agevolazione: che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di
non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa
di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni “prima casa”
che si sono susseguite negli anni.
Pertanto, per poter usufruire del regime di favore, l’acquirente non deve essere titolare nel
territorio nazionale di diritti di proprietà o godimento su altra abitazione acquistati con le
agevolazioni in commento, indipendentemente che dall’utilizzazione di fatto e dall’eventuale
cambio di destinazione intervenuto (C.M. 19/E 2005)
Ora con il comma 4 bis aggiunto dalla legge di stabilità 2016 si ha più tempo per ottemperare
al punto “C”
Recupero dell’imposta pagata sul primo acquisto agevolato
In tema di acquisto di prima casa, segnaliamo anche la possibilità di “recuperare” l’imposta pagata sul primo acquisto agevolato.
Tale possibilità è prevista dall’art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Tale noma prevede che a decorrere dal 1 gennaio 1999, l'attribuzione di un credito d'imposta a
favore di coloro che, alienato un immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni "prima casa" ai fini dell'imposta di registro o dell'IVA, provvedano ad acquisire a qualsiasi titolo, entro un
anno dalla alienazione, altra casa di abitazione non di lusso, ricorrendo nuovamente le condizioni per essere considerata "prima casa", di cui all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
Sull’argomento l’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 19/E del 2001. In tale documento
di prassi l’Agenzia ha previsto le seguenti modalità di richiesta del credito:
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Modalità di richiesta del credito
Per usufruire del credito d'imposta di cui al più volte citato art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 448 del
1998 è necessario che il contribuente manifesti la propria volontà, specificando se intende o meno
utilizzare lo stesso in detrazione dall'imposta di registro dovuta per lo stipulando atto.
Tuttavia, qualora in atti di trasferimenti già formati non sia stata espressa alcuna volontà al riguardo,
sarà ritenuta valida la scelta già operata dal contribuente.
Pertanto, l'atto di acquisto dell'immobile dovrà contenere, oltre alle dichiarazioni previste dalla nota
II-bis) all'art. 1 della tariffa, parte prima, del testo unico della imposta di registro, lettere b) e c), l'espressa richiesta del beneficio in argomento e dovrà indicare gli elementi necessari per la determinazione del credito.
Sarà, pertanto, necessario:
- indicare gli estremi dell'atto di acquisto dell'immobile sul quale era stata corrisposta l'imposta di
registro o l'IVA in misura agevolata nonché l'ammontare della stessa; nel caso in cui per l'acquisto del suddetto immobile era stata corrisposta l'IVA ridotta in assenza della specifica agevolazione c.d. "prima casa", rendere la dichiarazione di sussistenza dei requisiti che avrebbero dato
diritto a tale agevolazione alla data dell'acquisto medesimo;
- nell'ipotesi in cui risulti corrisposta l'IVA sull'immobile alienato, produrre le relative fatture;
- indicare gli estremi dell'atto di alienazione dell'immobile.
Qualora l'acquisto del secondo immobile agevolato avvenga mediante contratto d'appalto si ricorda
che, per poter fruire del credito d'imposta, è necessario che il contratto d'appalto sia redatto in forma scritta e registrato e contenga le indicazioni sopra precisate.
Determinazione del credito
L'importo del credito d'imposta è commisurato all'ammontare dell'imposta di registro o dell'IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato e, in ogni caso, non può essere superiore alla imposta di registro o all'IVA corrisposta in relazione al secondo acquisto; il credito, pertanto, ammonta al
minore degli importi dei tributi applicati (es.: se il contribuente ha corrisposto un'imposta di lire
4.000.000 sul primo acquisto e di lire 3.000.000 sul nuovo acquisto il credito è pari a lire 3.000.000).
Con riferimento all'imposta di registro relativa sia al primo che al secondo acquisto agevolato, occorre ovviamente tenere conto non solo dell'imposta principale ma anche dell'eventuale imposta suppletiva e complementare di maggior valore.
***
Utilizzo del credito d’imposta
Il secondo comma dell’art. 7 della legge 448/98 stabilisce le modalità di utilizzo, in particolare:
“Il credito d'imposta di cui al comma 1 può essere portato in diminuzione dall'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina, ovvero, per l'intero importo, dalle imposte di
registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente
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alla data del nuovo acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta in ogni caso non d luogo a rimborsi.”
Credito d’imposta per riacquisto prima casa e detrazione irpef del 50%
Per completezza si evidenzia che le due norme agevolative, ossia:
 Il recupero dell’imposta pagata sul primo acquisto effettuato con l’agevolazione “prima
casa” (art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 448 del 1998)
 La detrazione Irpef del 50% prevista dal comma 56 della legge di stabilità 2016;
sono indipendenti fra loro, pertanto possono coesistere. E’ tuttavia opportuno un conferma da
parte dell’Agenzia delle Entrate.
La legge di stabilità 2016
Come già ricordato il comma 55 della legge di stabilità 2016 ha concesso più tempo per la vendita
della prima unità immobiliare acquistata con i requisiti “prima casa”.
Per concedere questa possibilità il legislatore ha aggiunto alla nota II bis dell’art. 1 della tariffa allegata al DPR 131/1986 il comma 4 bis, modificando di fatto l’impianto dell’agevolazione “prima
casa”. Pertanto si è dell’avviso che la detrazione di cui all’art. 7 della L.448/98, possa essere usufruita già sul riacquisto, ancorché l’immobile oggetto del primo acquisto non sia ancora stato
venduto.
In tal senso si è espressa anche l’Agenzia delle Entrate, che rispondendo a un quesito nel corso del
“Telefisco 2016”, ha confermato che il credito d’imposta di cui all'art.7, legge n.448/1998 spetta al
contribuente, con la modifica introdotta dalla legge di stabilità, anche nell'ipotesi in cui proceda
all'acquisto della nuova abitazione prima della vendita del "vecchio" immobile.
Ovviamente la vendita dovrà avvenire entro un anno dalla data dell’atto del nuovo acquisto.
 Detrazione per interventi sugli immobili (comma 74)
La legge di stabilità 2016 (legge 28/12/2016) ha prorogato a tutto il 2016 le detrazioni relative agli
interventi sugli immobili. In estrema sintesi si tratta:
-
Detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica (risparmio energetico) nella misura del 65%
Detrazione per gli interventi di recupero de patrimonio edilizio residenziale nella misura
del 50%;
Detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici nella misura del 50%
Detrazione per gli interventi antisismici nella misura del 65%
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Risparmio energetico
La detrazione per il risparmio energetico, qualora ne ricorrono condizioni, può essere usufruita
anche dalle società di gestione immobiliare, comprese le società cooperative, ancorché gli immobili non siano utilizzati direttamente.
Tale precisazione si rende necessaria in quanto l’Agenzia delle Entrate aveva sostenuto, con la risoluzione 340/E del 1/08/2008, che per beneficare dell’agevolazione gli immobili dovevano essere
utilizzati direttamente dal contribuente e non locati a terzi. Tale impostazione è da considerarsi
superata in quanto, sia la dottrina che la giurisprudenza hanno ritenuto il parere dell’Agenzia non
conforme alla normativa. Pertanto la detrazione spetta anche alle società immobiliari di gestione,
comprese le cooperative a proprietà indivisa, ancorché gli immobili siano locati a terzi.
Ovviamente la detrazione può essere usufruita anche dal socio assegnatario se sostiene direttamente le spese.
Ricordiamo brevemente che la detrazione riguarda le spese sostenute per qualsiasi tipologia
d’immobili fino al 31 dicembre 2016. La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari
importo.
Si osserva che, trattandosi di una detrazione dalle imposte sul reddito, il presupposto per beneficare dell’agevolazione è avere una capienza d’imposta Irpef o Ires.
Tipologia degli interventi agevolati
Gli interventi agevolati sono individuati dalla legge finanziaria 2007 e definiti dal D.M. 19/02/2007, a
sua volta modificato dal D.M. 26/10/2007, che riporta in allegato le tabelle di riferimento per la valutazione tecnica dell’intervento. In estrema sintesi, gli interventi sono stati classificati in quattro
categorie, alle quali corrisponde una detrazione massima. In particolar, gli importi massimi e le relativa tipologie di intervento sono così articolate:
a. €. 100.000.= per gli interventi di riqualificazione energetica globale su edifici esistenti (comma 344); Interventi di riqualificazione globale, a seguito dei quali si consegue un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore al 20% rispetto ai valori riportati
nelle tabelle allegato C del D.M. 19/02/2007. La finanziaria 2008, e più precisamente il comma
24 dell’art. 1, prevede che per le spese sostenute per gli anni 2008, 2009 e 2010 i valori limite
del fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale dovranno essere definiti con apposito decreto del Ministero dello Sviluppo economico, da emanarsi entro il 28
febbraio 2008;
b. €. 60.000.= per gli interventi su strutture opache e su infissi (comma 345). Interventi su
strutture opache e su infissi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla L. 296/2006.
Con l'art. 1, c. 23, L. 244/2007 si pone rimedio ad un errore commesso con la Finanziaria 2007
che aveva escluso, tra gli interventi agevolabili ai sensi dell'art. 1, c. 345, L. 296/2006, quelli effettuati sulle strutture opache orizzontali, non essendo possibile determinare i requisiti mini20159 Milano MI
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mi di trasmittanza U, necessari per ottenere il beneficio. Ora è introdotta una nuova tabella di
riferimento con efficacia dall'1.1.2007, facendo salvi tutti gli interventi effettuati sulle strutture opache orizzontali.
c. €. 60.000.= per gli interventi installazione di pannelli solari (comma 346). Installazione di
pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali, nonché per il
fabbisogno di piscine, strutture sportive, case di ricovero e di cura, scuole e università.
d. €. 30.000.= per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (comma 346). Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (art. 1, c. 347). Tali interventi consistono nella sostituzione integrale o parziale degli impianti di climatizzazione esistenti con altri dotati di caldaie di tipo a condensazione e relativa messa a punto.
L'art. 1, c. 20, della finanziaria 2008 prevede che il beneficio fiscale in esame si applichi anche
alle spese sostenute per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale diversi dalle caldaie a condensazione. Sulle caldaie non a condensazione, che garantiscono
rispetto a quelle a condensazione un minor risparmio energetico, la detrazione viene riconosciuta:
▪ per le spese sostenute dall'1.1.2008 al 31.12.2009;
▪ secondo modalità da definirsi con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
▪ nei limiti di uno stanziamento complessivo di 2 milioni di euro annui.
Inoltre, l'art. 1, c. 286, L. 244/2007 prevede la detraibilità delle spese relative alla sostituzione
di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti
geotermici a bassa entalpia.
Detrazione per ristrutturazione edilizia
La detrazione per le ristrutturazione edilizia, ora stabilita nella misura del 50%, è una agevolazione
Irpef, quindi riguarda solo le persone fisiche per lavori relativi ad immobili residenziali. La detrazione, da ripartirsi in 10 anni, può essere usufruita dal socio assegnatario, sempre che sostenga direttamente le spese.
Le spese interessate al beneficio sono definite dall’art. 16 bis del DPR 917/86, ossia devono riguardare:
▪
▪
▪
Interventi di manutenzione straordinaria,
Interventi di restauro e di risanamento conservativo,
Interventi di ristrutturazione edilizia.
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DEFINIZIONI
b) interventi di manutenzione straordinaria
Sono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché` per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita` immobiliari e non
comportino modifiche delle destinazioni di uso ;
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo
Sono interventi di restauro e di risanamento conservativo gli interventi i rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto
degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli
elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle
esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia,
Sono interventi di ristrutturazione edilizia gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in
parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
Detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici
Si ricorda brevemente che i soggetti che usufruiscono della detrazione per le ristrutturazioni edilizie, possono usufruire della detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, pr le apparecchiature per le quali sia prevista
l’etichetta energetica.
La detrazione, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% della
spesa d’importo massimo di €. 10.000.=
Adempimenti
Per usufruire della detrazione i contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati.
Per esigenze di semplificazione legate alle tipologie dei beni acquistabili, è consentito effettuare il
pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o
carte a debito.
In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di
debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non
nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso.
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Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi
di pagamento.
Le spese sostenute, inoltre, devono essere documentate, conservando la documentazione di addebito sul conto corrente e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.
 Detrazione per risparmio energetico per pensionati e lavoratori dipendenti (c. 74)
Il comma 74 della legge di stabilità, introducendo il nuovo comma 2 ter all’art. 14 deel D.L. 63/2013,
consente, con riferimento alle spese sostenute dall’1.1 al 31.12.2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, ai:


titolari di reddito di pensione non superiore a € 7.500, di redditi di terreni non superiori a €
185,92 e dell’abitazione principale con le relative pertinenze (art. 11, comma 2, TUIR);
titolari di lavoro dipendente e assimilati con reddito complessivo non superiore a € 8.000
ovvero a € 4.800 (art. 13, comma 1, lett. a) e comma 5, lett. a), TUIR);
di optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che
hanno effettuato l’intervento agevolabile. Con un apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità operative.
 Leasing agevolato “prima casa” (commi da 76 a 84)
I commi da 76 a 84 della legge di stabilità ha introdotto una serie importante di disposizioni tendenti ad agevolare l’acquisto della “prima casa” mediante un contratto di leasing.
Il ricorso a tale modalità d’acquisto consente di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% di cui
alle nuove lett. i-sexies.1) e i-sexies.2) del comma 1 dell’art. 15, TUIR, relativamente:
a) ai canoni e relativi oneri accessori per un importo non superiore a € 8.000;
b) al prezzo di riscatto per un importo non superiore a € 20.000.
Quanto sopra è riconosciuto a condizione che:
 L’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale entro 1 anno dalla consegna;
 Il soggetto interessato:
 abbia un’età inferiore a 35 anni e un reddito complessivo non superiore a € 55.000 all’atto
della stipula del contratto;
 non sia titolare di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.
Se il soggetto ha una età pari o superiore a 35 anni la predetta detrazione è ridotta del 50%.
La nuova detrazione spetta alle condizioni previste relativamente agli interessi passivi ipotecari
per l’acquisto dell’abitazione principale di cui alla lett. b) del citato art. 15.
Sono previste altresì le seguenti agevolazioni ai fini delle imposte indirette:
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

è applicata l’imposta di registro dell’1,50% alle cessioni di case di abitazioni non di lusso effettuate nei confronti di banche ed intermediari finanziari per essere concesse in leasing
ricorrendo i requisiti “prima casa”, in capo all’utilizzatore, di cui alla Nota II-bis all’art. 1,
Tariffa parte I, DPR n. 131/86;
le imposte ipocatastali sono dovute in misura fissa (€ 200).
Nel caso di cessioni effettuate direttamente dall’impresa di costruzioni l’imposta di registro e
ipocatastali sono applicabili in misura fissa.
 Detrazione acquisto mobili per giovani coppie (comma 75)
Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio
che abbiano costituito nucleo da almeno 3 anni, in cui almeno uno dei 2 componenti non abbia
superato i 35 anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano
di una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l’acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa.
La detrazione:
 va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo;
 spetta nella misura del 50% delle spese sostenute dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
 è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro;
 non è cumulabile con quello per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
A disposizione per qualsivoglia chiarimento e/o delucidazione, cordiali saluti.
Il Coordinatore Dipartimento Housing
Maurizio Castelnovo
Note:
Nota 1 - Comma 56
“ 56 Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del
suo ammontare, il 50 per cento dell’importo corrisposto per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto in
relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di
classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.
La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento dell’imposta dovuta sul corrispettivo
d’acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi
d’imposta successivi”
Nota 2 – comma 55
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55. All’articolo 1, nota II-bis), della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti
l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«4-bis. L’aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l’acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si
verificano senza tener conto dell’immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione
che quest’ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell’atto. In mancanza di detta alienazione,
all’atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4».
Nota 3
Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
Tariffa 1, articolo 1
Atti soggetti a registrazione in termine fisso
Testo in vigore dal 1 gennaio 2016
Omissis
II-bis) 1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 2 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di
case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o consuntivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e
dell'ambientazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni: (9)
a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi
dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se
trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende
ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquisito come
prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto; (2) (12)
b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge
dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è
situato l'immobile da acquistare;
c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di
comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, all'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, all'articolo 3, comma 2, della
legge 31 dicembre 1991, n. 415, all'articolo 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992,
n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, all'articolo 1,
commi 2 e 3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 e all'articolo 16 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243.
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2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 1, comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo possono essere effettuate, oltre
che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare.
3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma
1, spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera a). Sono
ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o
classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto
dell'acquisto agevolato.
4. In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro
acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonche' una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto,
l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e
quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonché irrogare la sanzione amministrativa, pari al
30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del
presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno l'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. (1) (6)
4-bis. L’aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l’acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell’immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che
quest’ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell’atto. In mancanza di detta alienazione, all’atto
di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4. (13)
Omissis
Nota 4
LEGGE DI STABILITA’ 2016
La legge di stabilità 2016 (28/12/2015 n. 208), e più precisamente il comma 74 dell’unico articolo della legge,
ha modificato l’art. 14 del D.L. 63/2013. Si riporta il testo aggiornato
Decreto legge 4 giugno 2013, n. 63
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 5 giugno 2013, n. 130
Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate
dalla Commissione europea, nonchè altre disposizioni in materia di coesione sociale.
Convertito in legge, con modifiche, dalla L. 03.08.2013, n. 90 con decorrenza dal 04.08.2013
Articolo 14
Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica
Testo in vigore dal 1 gennaio 2016
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni,
si applicano, nella misura del 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016.
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2. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:
a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6
giugno 2013 al 31 dicembre 2016;
b) per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.
2-bis. La detrazione di cui al comma 1 si applica altresì alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000
euro.
2-ter. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per interventi di riqualificazione energetica
di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti di cui all’articolo 11, comma 2, e all’articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in luogo della detrazione di cui al comma 1 del
presente articolo possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i
predetti interventi, con modalità da definire con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, e all’articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della
realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) elabora le informazioni contenute nelle richieste di detrazione pervenute
per via telematica e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico,
al Ministero dell’economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano,
nell’ambito delle rispettive competenze territoriali. Nell’ambito di tale attività, l’ENEA predispone il costante
aggiornamento del sistema di reportistica multi-anno delle dichiarazioni ai fini della detrazione fiscale di cui
all’articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già attivo e assicura, su richiesta, il necessario
supporto tecnico alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
(1)
----(1) Il presente articolo è stato così modificato prima dall’allegato alla legge di conversione L.03.08.2013, n.90
(G.U. 03.08.2013, n.181), con decorrenza dal 04.08.2013, poi dall'art. 1, comma 139, L. 27.12.2013, n. 147 con decorrenza dal 01.01.2014, dall'art. 1, comma 47, L. 23.12.2014, n. 190, con decorrenza dal 01.01.2015, e da ultimo dall'art. 1, comma 74, L. 28.12.2015, n. 208 con decorrenza dal 01.01.2016.
Nota 5
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75. Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione
dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l’acquisto
di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli
aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute
dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con quello di cui alla lettera c) del comma 74.
Decreto legge 4 giugno 2013, n. 63
Articolo 16
Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili
Testo in vigore dal 1 gennaio 2016
1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative
agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un
ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è pari al
50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016.
1-bis. Per le spese sostenute per gli interventi di cui all’articolo 16 -bis , comma 1, lettera i) , del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274
del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003,
riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, spetta, fino ad un ammontare
complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 65 per cento per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2016.
2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto
di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature
per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La
detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo,
spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata
su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. Le spese di cui al presente comma sono computate,
ai fini della fruizione della detrazione d’imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i
lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1.
(1)
----(1) Il presente articolo è stato così modificato prima dall'allegato alla legge di conversione, L. 03.08.2013, n. 90
(G.U. 03.08.2013, n. 181), con decorrenza dal 03.08.2013, poi dall'art. 1, comma 139, L. 27.12.2013, n. 147 con decorrenza dal 31.12.2013, dall'art. 7, D.L. 28.03.2014, n. 47 con decorrenza dal 29.03.2014, così come modificato
dall'allegato alla legge di conversione, L. 23.05.2014, n. 80 con decorrenza dal 28.05.2014, dall'art. 1, comma 47,
L. 23.12.2014, n. 190, con decorrenza dal 01.01.2015, e da ultimo dall'art. 1, comma 74, L. 28.12.2015, n. 208 con
decorrenza dal 01.01.2016.
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Nota 6
76. Con il contratto di locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale, la banca o
l’intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire
l’immobile su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che se ne assume tutti i rischi, anche di perimento,
e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di
acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha la facoltà di
acquistare la proprietà del bene a un prezzo prestabilito.
77. All’acquisto dell’immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria si applica l’articolo 67, terzo comma, lettera a), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
78. In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria per inadempimento dell’utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita
o da altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati
fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione
finale di acquisto. L’eventuale differenza negativa è corrisposta dall’utilizzatore al concedente. Nelle attività di
vendita e ricollocazione del bene, di cui al periodo precedente, la banca o l’intermediario finanziario deve attenersi a criteri di trasparenza e pubblicità nei confronti dell’utilizzatore.
79. Per il contratto di cui al comma 76 l’utilizzatore può chiedere, previa presentazione di apposita richiesta al
concedente, la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici per non più di una volta e per un periodo
massimo complessivo non superiore a dodici mesi nel corso dell’esecuzione del contratto medesimo. In tal caso,
la durata del contratto è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. L’ammissione al beneficio della sospensione è subordinata esclusivamente all’accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di cui al comma 76:
a. cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o
giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
b. cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa.
80. Al termine della sospensione, il pagamento dei corrispettivi periodici riprende secondo gli importi e con la
periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti
per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. Decorso il periodo di sospensione, in caso di
mancata ripresa dei pagamenti si applicano le disposizioni del comma 78. La sospensione non comporta
l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
81. Per il rilascio dell’immobile il concedente può agire con il procedimento per convalida di sfratto di cui al libro
IV, titolo I, capo II, del codice di procedura civile.
82. All’articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-sexies) sono inserite le seguenti:
«i-sexies.1) i canoni, e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro, e il costo di acquisto
a fronte dell’esercizio dell’opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, derivanti da contratti di
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locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno
dalla consegna, sostenuti da giovani di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a
55.000 euro all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa; la detrazione spetta alle condizioni di cui alla lettera b);
i-sexies.2) le spese di cui alla lettera isexies. 1), alle condizioni ivi indicate e per importi non superiori alla metà di
quelli ivi indicati, sostenute da soggetti di età non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore
a 55.000 euro all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa».
83. Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 40, comma 1-bis, le parole: «immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati
all’imposta sul valore aggiunto, di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8-ter)» sono sostituite dalle seguenti: «immobili abitativi e strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all’imposta sul valore
aggiunto, di cui all’articolo 10, primo comma, numeri 8-bis) e 8-ter)»;
b) all’articolo 1 della tariffa, parte prima:
1) dopo il terzo capoverso è aggiunto il seguente:
«Se il trasferimento è effettuato nei confronti di banche e intermediari finanziari autorizzati all’esercizio
dell’attività di leasing finanziario, e ha per oggetto case di abitazione, di categoria catastale diversa da A1, A8 e
A9, acquisite in locazione finanziaria da utilizzatori per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note II-bis) e IIsexies): 1,5 per cento»;
2) è aggiunta, in fine, la seguente nota:
«II-sexies) Nell’applicazione della nota II-bis) ai trasferimenti effettuati nei confronti di banche e intermediari
finanziari autorizzati all’esercizio dell’attività di leasing finanziario, si considera, in luogo dell’acquirente,
l’utilizzatore e, in luogo dell’atto di acquisto, il contratto di locazione finanziaria»;
c) all’articolo 8-bis della tariffa, parte prima:
1) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto
immobili a destinazione abitativa, di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, effettuate nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note II-bis) e II-sexies) dell’articolo 1, ancorché assoggettati
all’imposta sul valore aggiunto, di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 1,5 per cento.
1-ter. Atti, diversi da quelli di cui al comma 1-bis, relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di
locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa, anche da costruire ed ancorché assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 9 per cento»;
2) alla nota I), le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter».
84. Le disposizioni di cui ai commi 82 e 83 si applicano dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.
85. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale e al fine di incentivare la sostituzione, mediante demolizione, dei veicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettera m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2» con veicoli nuovi, aventi classi di emissione
non inferiore ad «euro 5» della medesima tipologia, è riconosciuto un contributo fino a un massimo di 8.000
euro per ciascun veicolo acquistato. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 5 milioni di euro per l’anno
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2016. Il contributo è anticipato all’acquirente dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a
questo rimborsato sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità di attuazione,
comprese quelle per usufruire del credito d’imposta, le modalità di comunicazione delle spese effettuate ai fini
della verifica della capienza dei fondi disponibili, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria
per il monitoraggio dell’agevolazione.
86. Le disposizioni di cui al comma 85 si applicano per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra il
venditore e l’acquirente a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 e immatricolati entro il 31
marzo 2017.
87. Le detrazioni di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per le spese sostenute, dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per interventi realizzati su immobili di
loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
20159 Milano MI
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