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www.ildirittoamministrativo.it N. 00021/2013 REG.PROV.COLL. N. 00556/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 556 del 2012, proposto da: Mirella Erede Del Dr Picchi Baldini, rappresentato e difeso dagli avv. Maurizio Discepolo, Barbara Schiada', Aurelia Carosi, con domicilio eletto presso avv. Aurelia Carosi in L'Aquila, via Monte Camicia, 1/A; Federico Erede Del Dr Picchi Picchi, Giulia Erede Del Dr Picchi Picchi, rappresentati e difesi dagli avv. Aurelia Carosi, Maurizio Discepolo, Barbara Schiadà, con domicilio eletto presso avv. Aurelia Carosi in L'Aquila, via Monte Camicia, 1/A; contro Ministero dell'Economia e delle Finanze in Persona del Ministro P.T., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico; per l'ottemperanza al giudicato nascente dal decreto decisorio della corte d'appello dell’Aquila registro cronologico n. 1107/2011, emanato nel procedimento camerale n. 783/2010, avente ad oggetto "equa riparazione ex legge n. 89/2001". Visti il ricorso e i relativi allegati; 1 www.ildirittoamministrativo.it Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze in Persona del Ministro P.T.; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 il dott. Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato che il ricorso è stato proposto per l’ottemperanza al decreto decisorio meglio in epigrafe individuato, con il quale il Ministero resistente è stato condannato al pagamento, in favore del dott, Picchi Angelo, dante causa degli odierni ricorrenti, della somma di euro 8.250,00, oltre interessi al tasso legale dal 16.11.2010 al saldo, a titolo di equa riparazione per l’eccessiva durata del processo ex L. 89/2001, nonché alla rifusione delle spese anticipate per il giudizio dal ricorrente, liquidate nell’importo di euro 1.500,00, oltre IVA e CPA come per legge; Ritenuto che il titolo esecutivo costituito dal decreto decisorio di cui in epigrafe (di cui è in atti attestazione di passaggio in giudicato) costituisce provvedimento del giudice ordinario equiparato a sentenza passata in giudicato ai sensi e per gli effetti dell’art. 112 comma 2 lett. c) del codice del processo amministrativo; Ritenuto che il ministero dell’Economia e delle Finanze debba ottemperare all’ordine di pagamento costituito dal detto titolo e per l’effetto corrispondere ai ricorrenti la somma predetta, Ritenuto pertanto il ricorso fondato con conseguente necessità di ordinare al Ministero resistente di dare esecuzione al predetto giudicato, con avvertenza che, in difetto di ottemperanza entro il termine sotto indicato, si procederà, su istanza di parte, alla nomina di un Commissario ad acta che provvederà in luogo dell’Amministrazione e con aggravio di ulteriori spese a suo carico; Ritenuto che le spese del presente procedimento debbano seguire la soccombenza e liquidarsi nell’importo in dispositivo fissato; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo regionale per l’Abruzzo – L’AQUILA, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto ordina al Ministero dell’Economia e delle Finanze di corrispondere ai ricorrenti la somma di euro 8.250,00, oltre interessi legali come per legge e con le decorrenze indicate nella precitata sentenza, ed oltre la somma di euro 1.500,00 per spese di giudizio liquidate nella stessa sentenza, entro il termine di trenta giorni dalla notifica e/o comunicazione della presente sentenza, con avvertenza che in difetto si procederà alla nomina di un Commissario ad acta che provvederà in luogo dell’Amministrazione inadempiente e con aggravio di spese a suo carico. 2 www.ildirittoamministrativo.it Condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento delle spese del presente procedimento che si liquidano, in favore dei ricorrenti, nella complessiva somma di euro 600,00 oltre alla rifusione del contributo unificato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati: Saverio Corasaniti, Presidente Elvio Antonelli, Consigliere Maria Abbruzzese, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 10/01/2013 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 3