nta forte dei marmi - Comune di Forte dei Marmi

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nta forte dei marmi - Comune di Forte dei Marmi
SETTEMBRE
2015
COMUNE DI FORTE DEI MARMI
Provincia di Lucca
DISCIPLINA DELLA
DISTRIBUZIONE E
LOCALIZZAZIONE DELLE
FUNZIONI
(art. 98, L.R. 65/2014)
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
- Approvazione proposta con delibera di G.C. n. 33 del 12/02/2015;
- Adozione con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 31/3/2015;
- Approvazione con delibera di Consiglio Comunale n. ……… del …………….
N.B. Il testo che segue è stato modificato relativamente
all’accoglimento delle osservazioni presentate. A tale proposito
si precisa che le parti con il seguente carattere sono relative alle
nuove parti aggiunte, mentre le parti con il seguente carattere
sono relative alle parti abrogate.
COMUNE DI FORTE DEI MARMI
Sindaco
Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni
Umberto Buratti
Assessore all’Urbanistica, Edilizia
Michele Molino
privata e pubblica
Dirigente Servizio Urbanistica
Ing. Gabriele Borri
Responsabile del Procedimento
Geom. Massimo Peporini
Progettisti:
Soc. “Ambiente S.C.” – Progettista incaricato
Arch. Lino Giorgini – Consulente
Dott. Urb. Elisa Berti – Consulente
Dott. Arch. Marco Giarelli – Consulente
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COMUNE DI FORTE DEI MARMI
Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni
INDICE
Art. 1 – FINALITA’ ED EFFICACIA DEL PIANO ............................................................................................................. 4
Art. 2 – AMBITI DI APPLICAZIONE E CONTENUTI ....................................................................................................... 4
Art. 3 – ELABORATI COSTITUTIVI DEL PIANO............................................................................................................. 4
Art. 4 – DESTINAZIONE D’USO ................................................................................................................................... 4
Art. 5 – CATEGORIE PRINCIPALI ................................................................................................................................. 4
Art. 6 – ARTICOLAZIONE DELLE CATEGORIE PRINCIPALI ........................................................................................... 5
Art. 7 – MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D’USO ....................................................................................................... 6
Art. 8 – MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D’USO E INCREMENTO DI CARICO URBANISTICO..................................... 6
Art. 9 – FUNZIONI E ATTIVITA’ INCOMPATIBILI NELL’AREA DI PARTICOLARE VALORE AMBIENTALE ....................... 6
Art. 10 – IL PIANO DELLE FUNZIONI RIFERITO ALLA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE . 7
Art. 11 – AGGIORNAMENTO DELLE FUNZIONI .......................................................................................................... 8
Art. 12 – EDIFICI SPECIALI E LORO TUTELA ................................................................................................................ 8
Art. 12 – FUNZIONI AMMISSIBILI PER AMBITI E PER CLASSIFICAZIONE “DI VALORE” DEGLI IMMOBILI ................... 9
Art. 13 – AREA DI PARTICOLARE VALORE AMBIENTALE .......................................................................................... 10
Art. 14 –IL NUCLEO CENTRALE DI VITTORIA APUANA ............................................................................................. 10
Art. 15 – L’U.T.O.E. 5 – VAIANA ............................................................................................................................... 10
Art. 16 – STANDARDS DI PARCHEGGIO ................................................................................................................... 12
Art. 17- OPERE PROVVISORIE DI CANTIERE E REGOLE DI ORNATO URBANO……………………………………………………….
Art. 18 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE ........................................................................................................ 13
Art. 19 – RIFERIMENTI ALLE LEGGI, AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E AGLI ATTI DI GOVERNO DEL
TERRITORIO VIGENTI ............................................................................................................................................... 13
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COMUNE DI FORTE DEI MARMI
Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni
TITOLO I – NORME E PRINCIPI GENERALI
Art. 1 – FINALITA’ ED EFFICACIA DELLA DISCIPLINA
1.
Nell’ambito del territorio comunale, fatti salvi i tipi di interventi edilizi e di trasformazione urbanistica definiti
dal Regolamento Urbanistico (R.U.), i mutamenti della destinazione d’uso degli immobili, ivi comprese le aree di
pertinenza degli edifici esistenti e i terreni in edificati, sono sottoposti alla presente disciplina redatta ai sensi
dell’art. 98 della L.R. n. 65 del 10/11/2014.
2.
Le previsioni della disciplina coadiuvano, per il periodo di efficacia, le previsioni del vigente R.U.
relativamente alla disciplina delle trasformazioni consentite. In ipotesi di contrasto, le previsioni del R.U. prevalgono
sulle disposizioni del presente Piano.
3.
Per la disciplina delle zone D, F, G e relative sottozone, come individuate e catalogate dalla tavola unica del
vigente R.U., continuano a valere le disposizioni normative contenute in quest’ultimo.
4.
L’efficacia delle previsioni decorre dalla pubblicazione dell’avviso della sua approvazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana.
Art. 2 – AMBITI DI APPLICAZIONE E CONTENUTI
1. La disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni si applica negli ambiti di cui alla Tav. 1 del Quadro
Progettuale della presente disciplina, ai quali riferire le azioni di riqualificazione, gestione e controllo degli
insediamenti esistenti, come più precisamente specificato al successivo Titolo II, a cui si rimanda.
2. Le presenti disposizioni disciplinano i mutamenti delle destinazioni d’uso degli immobili attraverso:
a) la definizione delle funzioni ammesse nelle diverse parti del territorio;
b) i mutamenti di destinazione comunque soggetti a titolo abilitativo e/o a S.C.I.A.;
c) le condizioni per il mutamento di destinazione d’uso, nonché ai sensi dell’art. 192 della L.R. 65/2014, i
mutamenti di destinazione d’uso soggetti ad oneri di urbanizzazione;
d) le condizioni per la localizzazione delle funzioni in determinati ambiti.
Art. 3 – ELABORATI COSTITUTIVI
1. Il presente Piano è composto da un Quadro Conoscitivo e da un Quadro Progettuale, così articolati:
a) QUADRO CONOSCITIVO, composto da:
• Relazione;
• Elaborati grafici, articolati nelle seguenti tavole e schede:
TAVOLE GRAFICHE:
- Tav. 1: Le U.T.O.E. e l’Area di particolare valore ambientale, scala 1: 10.000;
- Tav. 2: Le funzioni di rilevo urbano, scala 1:5.000;
- Tav. 3: Assi e poli del commercio, scala 1:5.000;
- Tav. 4: Il R.U. e le funzioni all’interno dell’Area di particolare valore ambientale, scala 1:2.000;
b) QUADRO PROGETTUALE, composto da:
• Norme di attuazione;
• Elaborati grafici, articolati nelle seguenti tavole:
- Tav. 1: Ambiti di applicazione del Piano delle funzioni, scala 1:5.000;
Art. 4 – DESTINAZIONE D’USO
1. Per destinazione d’uso degli immobili si intende il complesso delle funzioni previste e/o ammesse per ogni ambito
urbano, insieme di edifici, singoli complessi immobiliari o parti di essi e/o singoli immobili.
2. Ai sensi dell’art. 3, comma 7 del R.U. vigente, la destinazione d’uso e la consistenza edilizia di una unità
immobiliare è quella stabilita dal titolo abilitativo edilizio, comunque denominato, rilasciato ai sensi di legge o, in
assenza di tale atto, quella risultante dalla classificazione catastale o da altri documenti probanti ante 1942,
attestati da perizia giurata o, in alternativa, ante 1967 se riguardanti manufatti posti al di fuori del centro abitato.
Art. 5 – CATEGORIE PRINCIPALI
1. Le categorie principali ammesse e/o previste relative alle destinazioni d’uso degli immobili si articolano come di
seguito specificato:
a) Residenziale;
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b) Industriale ed artigianale;
c) Commerciale al dettaglio;
d) Commerciale all’ingrosso e deposito
e) Turistico ricettivo;
f) Direzionale e Servizi;
g) Agricolo e funzioni connesse ai sensi di legge.
Art. 6 – ARTICOLAZIONE DELLE CATEGORIE PRINCIPALI
1. Fanno parte delle categorie principali di cui al precedente art. 5 le seguenti funzioni di servizi/attrezzature e/o
attività per le quali sono indicate tra parentesi le equivalenti destinazioni d’uso riconducibili all’art. 3 del vigente
R.U.:
a. Residenziale o compatibili con residenza: abitazioni, spazi di pertinenza della residenza come parcheggi,
garage e autorimesse pertinenziali in genere, cantine, soffitte, locali tecnici, nonché le attrezzature di uso comune
come locale lavanderia, spazi per i giochi, sala per riunioni condominiali, giardini (A/0, B/1, C/6);
b. Industriale ed artigianale: attività manifatturiere industriali ed artigianali, deposito e stoccaggio all’aperto
e al coperto legate all’attività produttiva, centri di servizio alle imprese ed altre attività funzionalmente connesse
con le attività produttive (D/7, D/8b);
c. Commerciale al dettaglio: esercizi commerciali in sede fissa come definiti dalla LR 28/2005 e s.m.i.,
pubblici esercizi come bar, ristoranti, ecc (C/1a, C/1b);
d. Commerciale all'ingrosso e deposito: Attività commerciali di acquisto e rivendita di merci a:
commercianti, grossisti, dettaglianti, utilizzatori professionali, comunità, cooperative di consumatori e loro consorzi,
stoccaggio di merci ed attività di deposito sia coperto che scoperto, magazzini (C/2, D/8a, G/2);
e. Turistico ricettivo: attrezzature ricettive alberghiere ed ex alberghiere come definite dalla L.R. 42/2000 e
sue successive modifiche ed integrazioni; residenze speciali per studenti e tipologie assimilabili (D/2, D/2a, G/2);
f. Direzionale e servizi:
1f. Direzionale: uffici per attività terziarie, assicurative, finanziarie, bancarie, studi professionali e
centri di ricerca (A/10, D/5);
2f. Servizi: servizi ed attrezzature di interesse comune (B/2, B/4, B/5, B/6, C/3, C/4, D/3, D/4, D/6, E/1,
E/3, E/4, E/7, E/8, E/9, G/1, G/3, G/4, G/6), suddivisi in:
A.
Servizi di prevalente interesse pubblico:
1. Servizi per la cultura: musei, teatri, auditori, cinema, biblioteche, mostre ed attrezzature per
esposizioni, centri per congressi;
2. Servizi sociali, culturali e ricreativi: centri sociali, culturali e ricreativi, centri polivalenti;
3. Servizi per il culto: edifici destinati al culto ed ai servizi religiosi;
4. Servizi per l’istruzione superiore: scuole non dell’obbligo; università;
5. Servizi per l’istruzione di base: asili, scuole per l’infanzia, scuole dell’obbligo;
6. Servizi ospedalieri e sanitari: ospedali, cliniche, ambulatori, poliambulatori;
7. Servizi di assistenza: centri di assistenza, case di riposo, residenze protette e pensionati
(compresi servizi ambulatoriali e sociali connessi) associazioni di assistenza sociosanitaria;
8. Impianti sportivi coperti: palestre, piscine, palazzi dello sport, campi coperti;
9. Impianti sportivi all’aperto: stadi, campi per lo svolgimento dei vari sport;
10. Servizi cimiteriali;
11. Servizi tecnici ed amministrativi: stazioni dei trasporti, impianti tecnici per la distribuzione di
acqua, energia elettrica e gas, impianti per il trattamento dei rifiuti, servizi postelegrafonici e
telefonici;
12. Servizi della Pubblica Amministrazione: uffici amministrativi, protezione civile, tribunali,
attrezzature dalla finanza, per la pubblica sicurezza e militari;
B. Servizi privati:
1. Servizi alla persona ed alle cose: artigianato di servizio e laboratori artigiani e botteghe
artigiane compatibili con la residenza (parrucchieri, estetisti, centri benessere e per attività
fisica, lavanderie, sartorie e similari, assistenza e riparazione elettrodomestici, radio, tv,
computer); studi professionali e artistici, laboratori artigianali artistici, ambulatori medici e
veterinari;
2. Servizi ed attrezzature per lo spettacolo: multisale, sale da ballo, discoteche;
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Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni
g. Agricolo e funzioni connesse ai sensi di legge: attività produttive agricole, coltivazioni agrarie, allevamenti
ed attività funzionalmente connesse con le attività agricole; abitazioni per operatori agricoli; agriturismo e attività
connesse per il tempo libero legate alla manutenzione dei fondi agricoli ed altre attività compatibili di tipo ricreativo
e sportivo che non comportino alterazione morfologica dei suoli (G/12).
Art. 7 – MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D’USO
1.
Sono considerati mutamenti di destinazione d’uso i passaggi dall’una all’altra delle categorie principali delle
funzioni di cui all’art. 5 precedente, conseguenti a modifiche eseguite anche senza l’esecuzione di opere edilizie.
2.
La destinazione d’uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie
utile.
Art. 8 – MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D’USO E INCREMENTO DI CARICO URBANISTICO
1. Il cambio di destinazione d’uso è subordinato alle destinazioni ammesse nelle singole zone dal vigente
Regolamento Urbanistico e da quanto previsto al successivo titolo II.
2. La destinazione d’uso degli immobili e delle aree deve essere indicata nei piani di attuazione e nei progetti edilizi.
3 Il mutamento di destinazione d’uso, anche in assenza di opere edilizie, comporta incremento di carico urbanistico
nei seguenti casi:
- mutamento a caduta da una all’altra di queste categorie:
a) residenza;
b) attività commerciali, turistiche, direzionali e servizio;
c) industria e artigianato;
d) commercio all’ingrosso;
- mutamento all’interno delle categorie b) e c), sulla base di qualità e quantità del carico urbanistico, da
svolgere in forma congiunta con gli Uffici comunali, quando sia variata l’utilizzazione prevalente delle singole unità
immobiliari, anche con più interventi successivi. I termini a riferimento sono quelli indicati dal successivo art. 17
(standards a parcheggio).
Art. 9 – FUNZIONI E ATTIVITA’ INCOMPATIBILI NELL’AREA DI PARTICOLARE VALORE AMBIENTALE
1. Relativamente all’ambito individuato nella Tav. 4 del Quadro Conoscitivo di cui alla presente disciplina – L’Area di
particolare valore ambientale, oggetto di particolare tutela, vigono le seguenti disposizioni.
2. Sono considerate incompatibili rispetto alla caratterizzazione e alle funzioni dell’ambito di cui al comma
precedente le seguenti attività:
1) esercizi per la vendita di materiali edili e beni collegati all’edilizia;
2) esercizi per la vendita e noleggio di:
a) macchine agricole, macchine operatrici;
b) ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli e relativi accessori e ricambi. Si veda, a tale proposito, quanto
precisato nella D.C.C. n. 25 del 30/4/2015 e successive;
3) esercizi di vendita di beni per le imprese industriali e commerciali (materie prime e semilavorati,
macchinari, materiali e componenti per la meccanica, combustibili solidi e liquidi, prodotti chimici e oli lubrificanti,
ecc…);
4) impianti di distribuzione carburante e servizi all’automobilista;
5) depositi e magazzini di merci all’ingrosso;
6) tutte le attività considerate insalubri ai sensi della legislazione vigente;
7) medie e grandi strutture di vendita;
8) rottami e materiali di recupero;
9) prodotti, macchinari ed attrezzature per l’agricoltura e la zootecnia, compresi accessori e ricambi;
10) articoli per il giardino;
11) articoli idrotermosanitari;
12) articoli di ferramenta;
13) colori e vernici;
14) articoli di tappezzeria e da rivestimento;
15) animali vivi e articoli per il loro allevamento;
16) articoli funebri;
17) agenzie:
a) di money transfer;
b) d’affari.
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Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni
18) internet point;
19) lavanderie a gettone;
20) attività di vendita di prodotti alimentari mediante distributori automatici, esercitata in locale a ciò adibito
in maniera esclusiva;
21) pubblici esercizi con attività di somministrazione di alimenti e bevande, ricompresi nelle tipologie di
bar/ristoranti, comunque non riconducibili alla tipicità nazionale;
22) esercizi di commercio al dettaglio di merce di qualunque genere e tipo che non sia riconducibile per
produzione, manifattura e/o presentazione alla tradizione nazionale;
23) servizi ed attrezzature per lo spettacolo: multisale, sale da ballo, discoteche;
24) articoli per la nautica (imbarcazioni e motori marini compresi);
25) vendita di legname;
26) sexy shop;
27) laboratori di pizzerie a taglio, anche quando annessi ad esercizi commerciali per la vendita al dettaglio di
generi alimentari;
28) officine di riparazione auto e/o motoveicoli, carrozzerie, elettrauto;
29) compro oro, intesa come attività esclusiva o prevalente di acquisto da privati di gioielli e/o oggetti
preziosi usati, per rimetterli sul mercato, lavorarli o fonderli;
30) agenzie di scommesse, sale Bingo, ambienti dedicati all’installazione degli apparecchi VLT, ovvero
qualsiasi agenzia o sala comunque denominabile in cui sono consentite vincite in denaro. Si intende per “ambienti
dedicati” locali destinati esclusivamente all’installazione degli apparecchi VLT e/o aree poste all’interno di attività
commerciali già autorizzate, commercio in genere e pubblici esercizi, specificamente destinate ad ospitare
apparecchi da gioco del tipo “slot machine o VLT”.
3. Sono ammesse le funzioni e attività di cui alle precedenti lett. 2b), 10, 11, 12, 13, 14 e 24 esclusivamente nelle
“aree di bordo” interne al perimetro di cui all’ambito sopra definito, relativamente alla parte che si affaccia su Via
Trento e Via Mascagni.
4. All’interno dell’area di particolare valore vengono altresì individuate le Zone a Prevalente o Esclusiva Pedonalità
Aree Pedonali Urbane a carattere annuale (tavola 4 del Q.C.) nonché le vie Duca d’Aosta e Spinetti per le quali, oltre
alle attività indicate al precedente comma 2, si considerano incompatibili le ulteriori seguenti attività ivi affaccianti
con almeno un fronte o porzione di esso ivi prospiciente dell’unità immobiliare:
1) Agenzie immobiliari
2) Agenzie assicurative
3) Istituti di credito
5.Le disposizioni di cui sopra valgono per quanto riguarda le nuove attività e non per le attività esistenti alla data
della adozione della presente disciplina.
6. Per il territorio comunale non compreso nel nucleo storico del commercio, è fatto comunque divieto di apertura
delle seguenti voci merceologiche qualora poste a distanza inferiori a 500 mt da scuole, chiese, istituti religiosi,
ospedali e case di cura:
- agenzie funebri;
- sexy shop;
- compro oro;
- agenzie scommesse;
- sale bingo;
- ambienti dedicati all’installazione degli apparecchi VLT.
7. L’elenco delle attività considerate incompatibili ai commi precedenti, sarà oggetto di monitoraggio da parte del
Consiglio Comunale circa la sussistenza delle condizioni di incompatibilità di talune funzioni e/o categorie, anche di
nuova introduzione, rilevabili dall’aggiornamento periodico del quadro conoscitivo alla base del presente
regolamento.
8. La compatibilità delle nuove attività con quanto disciplinato dal presente articolo, dovrà essere certificata e
dimostrata in sede di formalizzazione dell’apertura dell’esercizio e verificate dal competente ufficio
Commercio/SUAP.
Art. 10 – IL PIANO DELLE FUNZIONI RIFERITO ALLA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE
1. In attuazione della normativa contenuta nel Codice regionale del commercio, approvato con L.R. 28/2005 e s.m.i.,
il Consiglio Comunale di Forte dei Marmi, con proprie delibere nn. 19/20 del 31/3/2009 e successive, ha approvato
un “Piano delle funzioni riferito alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande”, a cui si rimanda.
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Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni
Art. 11 – AGGIORNAMENTO DELLE FUNZIONI
1. L’articolazione delle funzioni, di cui alle precedenti disposizioni, scaturisce dal quadro complessivo delle funzioni
in atto fornito dall’Amministrazione Comunale, esaustivo delle attività individuate in base ai dati esistenti. Tale
quadro potrà essere aggiornato nel caso in cui si presentino attività non esplicitamente contemplate.
2. In tale caso l’assegnazione della nuova attività alla singola funzione principale dovrà avvenire per analogia con
attività similari.
Art. 12 – EDIFICI SPECIALI E LORO TUTELA
1. Il Piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni individua singoli fabbricati o complessi edilizi, storici e/o
testimoniali, di particolare pregio sotto l'aspetto architettonico, storico e/o testimoniale in rapporto alla loro
specifica caratterizzazione funzionale, originale e/o attuale, che vengono denominati “edifici speciali”.
2. Gli edifici speciali sono così individuati:
a) “luoghi a statuto speciale”, come individuati all'interno di centri abitati dal Piano Strutturale e così definiti:
Edifici storici vincolati - (art. 9, comma 1, lett. m del P.S.) ed Edifici di interesse storico, architettonico o
documentario (art. 9, comma 1, lett. n del P.S.);
b) “luoghi della fede”, così come definiti dal Piano Strutturale (art. 9, comma 1, lett. l), comprendenti la
chiesa di S. Ermete e la chiesa di S. Francesco, unitamente alla Chiesa della Resurrezione, sita in Via Fiume (Loc.
Roma Imperiale), alla Chiesa di Santa Teresa D.B.G., sita in Via degli Olmi (Loc. Vaiana), alla Chiesa di Santa Caterina,
sita in Via De Grada;
c) “beni e alle funzioni caratterizzanti la vocazione culturale e ricreativa di Forte dei Marmi”, così come
definiti dal Piano Strutturale (art. 9, comma 1, lett. i), rappresentati dal Museo della Satira e dal complesso
ricreativo denominato “La Capannina di Franceschi”.
3. Per gli edifici di cui al precedente comma 2, lett. a), b), c), valgono le disposizioni di cui ai relativi citati disposti
normativi di P.S., a cui si rimanda.
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Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni
TITOLO II - DISCIPLINA DELLA DISTRIBUZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI
Art. 13 12 – FUNZIONI AMMISSIBILI PER AMBITI E PER CLASSIFICAZIONE “DI VALORE” DEGLI IMMOBILI
1. Il presente Piano si applica nei seguenti ambiti, come si evince dalla Tav. 1 del Quadro Progettuale di cui alla
presente disciplina:
- Area di particolare valore ambientale;
- Nucleo centrale di Vittoria Apuana;
- UTOE 5 – Nucleo centrale di Vaiana.
2. In conformità con l’art. 8 – Classificazione degli immobili delle zone e sottozone del R.U. e segg., le funzioni
ammissibili vengono individuate anche in relazione al valore storico-architettonico, documentario e ambientale degli
immobili, così come di seguito prescritto dal citato Atto di governo del territorio:
- Categoria A: edifici di antica formazione, suddivisi nelle seguenti sottocategorie:
 A1: complessi monumentali ed edifici vincolati ex L. 1089/1939 e quelli ad essi parificati;
 A2: edifici e/o complessi di valore storico, architettonico e/o documentario appartenenti al sistema delle
invarianti del P.S.;
 A3: edifici di valore storico, architettonico e/o documentario;
 A4: edifici di impianto storico con parti manomesse o alterate;
- Categoria B: edifici di recente formazione e lotti di completamento, suddivisi nelle seguenti sottocategorie:
 B0: edifici di interesse architettonico e/o documentario;
 B1: edifici tipo morfologicamente compatibili;
 B2: edifici privi di valore inseriti in contesti ambientali omogenei;
 B3: sostituzione;
 B4: nuova costruzione;
 B5: nuova costruzione convenzionata.
3. Più precisamente, per quanto riguarda le citate Categoria A e Categoria B poste fuori dagli ambiti di cui al comma
1 (Tav. 1 Q.P.), vale quanto segue:
CATEGORIA A:
Salvo diverse prescrizioni stabilite dal vigente RU per le singole categorie di intervento, e purché siano compatibili
con i caratteri tipologici degli edifici e non comportino trasformazioni in contrasto con le presenti norme, negli
edifici della categoria A di antica formazione, sono previste le seguenti destinazioni d’uso così come catalogate
dall’art. 3 del RU:
a) sugli edifici a prevalente o esclusiva destinazione residenziale è ammessa la destinazione A/0, A/10, B/6, C/3 e
B/4 quest’ultimo limitatamente al piano terra;
b) sugli edifici a prevalente o esclusiva destinazione non residenziale, è previsto il mantenimento delle attuali e
legittime destinazioni nonché sono consentite le destinazioni A/0; A/10; B/1; B/2; B/4; B/5; B/6; C/1a; C/1b; C/2
limitatamente al piano terra; C/3 limitatamente al piano terra; C/4; C/6 limitatamente al piano terra (ad
esclusione di silos); D/2; D/3 (con esclusione delle discoteche e sale da ballo); D/4; D/5; D/6; E/3; E/7; E/9;
c) Non è consentita la realizzazione di nuove strutture commerciali di media/grande distribuzione;
CATEGORIA B:
Salvo diverse prescrizioni stabilite dal vigente RU per le singole categorie di intervento, purché siano compatibili con
i caratteri tipologici degli edifici e non comportino trasformazioni in contrasto con le presenti norme, sugli
immobili della sottocategoria B sono previste le seguenti destinazioni d’uso così come catalogate dall’art. 3 del
RU:
a) salvo i casi espressamente previsti dal Regolamento Urbanistico sono consentite le destinazioni A/0; A/10;
B/1; B/2; B/4; B/5; B/6; C/1a; C/1b; C/2 limitatamente al piano terra; C/3 limitatamente al piano terra; C/4; C/6
limitatamente al piano terra (ad esclusione di silos); D/2; D/3 (con esclusione delle discoteche e sale da ballo);
D/4; D/5; D/6; E/1; E/3; E/7; E/9.
b) Non è consentita la realizzazione di nuove strutture commerciali di media/grande distribuzione.
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COMUNE DI FORTE DEI MARMI
Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni
3.
Su tutti gli immobili è ammesso il passaggio dalla categoria abitativa alle altre destinazioni d’uso ammesse
secondo il precedente comma (fatti salvi i requisiti igienici e il rispetto delle superfici minime previste per
destinazione d’uso dalle presenti norme e dai regolamenti comunali e leggi specifiche), ma non viceversa.
4.
Negli ambiti di cui al precedente comma 1 è vietato l’insediamento di nuove strutture di vendita (medie e
grandi).
Art. 14 13 – AREA DI PARTICOLARE VALORE AMBIENTALE
1. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono per l’Area di particolare valore ambientale, il cui areale è
evidenziato nella Tav. 1 del Quadro Progettuale di cui alla presente disciplina dalla quale sono stati esclusi gli ambiti
ricadenti sull’arenile per i quali si rimanda allo specifico vigente Piano Settore Turistico Balneare.
2. Per gli edifici, ubicati all’interno di quest’ambito (vedi Tav. 1 del Q.P.), sono previste le seguenti funzioni, come
individuate al precedente art. 6:
- Residenziale o compatibili,
- Commerciale;
- Servizi, limitatamente a:
- Servizi alla persona;
- Servizi di interesse pubblico;
- Direzionale;
- Turistico - ricettivo ;
- Magazzini e locali per deposito, purchè non connessi ad altra attività produttiva e limitatamente al piano
terra C/2.
3. Per quanto riguarda le funzioni incompatibili nell’ambito definito al comma 1, si rimanda alle prescrizioni di cui al
precedente art. 10 9.
4. Per l’ambito ci cui al comma 1, vengono descritti gli obiettivi conseguenti a cui tendere:
- promozione della modernizzazione e valorizzazione della rete distributiva e dello sviluppo delle attività
commerciali, nel rispetto della presente normativa;
- enfatizzazione all’interno del centro urbano della funzione di luogo di scambio e di aggregazione,
incrementando la qualità dei servizi, dell’ambiente e dell’immagine del territorio;
- attivazione delle sinergie tra le attività commerciali, le attività turistiche, le produzioni regionali e tipiche,
in funzione del raggiungimento di un incremento dell’offerta e dei livelli di redditività.
5. Per gli “edifici speciali” ricadenti all’interno dell’ambito di cui trattasi, vige quanto disposto al precedente art. 12.
Art. 15 14 – IL NUCLEO CENTRALE DI VITTORIA APUANA
1. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono per il Nucleo centrale di Vittoria Apuana, il cui areale è
evidenziato nella Tav. 1 del Quadro Progettuale della presente disciplina.
2. In conformità con le disposizioni di cui agli artt. 9 - 10 del vigente R.U., negli edifici, ubicati all’interno del
perimetro sono previste le seguenti funzioni, come individuate al precedente art. 6:
- Residenziale o compatibili,
- Commerciale;
- Servizi
- Direzionale
- Turistico-ricettivo
- Magazzini e locali per deposito, purchè non connessi ad altra attività produttiva e limitatamente al piano
terra (salvo nei casi di sopraelevazione) C/2;
3. Per gli “edifici speciali” ricadenti all’interno dell’ambito di cui trattasi, vige quanto disposto al precedente art. 12.
Art. 16 15 – L’U.T.O.E. 5 – VAIANA
1. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono per Vaiana il cui areale è evidenziato nella Tav. 1 del Quadro
Progettuale della presente disciplina, attualmente coincidente con l’UTOE 5 (di cui all’art. 17, comma 7, lett. e del
P.S.).
2. In conformità con le disposizioni di cui agli artt. 9 - 10 del vigente R.U., negli edifici, ubicati all’interno del
perimetro, sono previste le seguenti funzioni, come individuate al precedente art. 6:
- Residenziale o compatibili,
- Commerciale;
- Servizi, limitatamente a:
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Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni
- Servizi alla persona;
- Servizi di interesse comune;
- Direzionale;
- Turistico-ricettivo;
- Magazzini e locali per deposito, purchè non connessi ad altra attività produttiva e limitatamente al piano
terra (salvo nei casi di sopraelevazione) C/2;
3. Per gli “edifici speciali” ricadenti all’interno dell’ambito di cui trattasi, vige quanto disposto al precedente art. 12.
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TITOLO III – DOTAZIONE E CARATTERISTICHE DEI PARCHEGGI
Art. 17 16 – STANDARDS DI PARCHEGGIO
1. L'apertura di nuovi esercizi, in locali di nuova edificazione o in locali oggetto di intervento di cambio d’uso in
quanto precedentemente destinati ad usi diversi da quelli commerciali, è consentita se si possono recuperare gli
standard commerciali previsti, tenendo comunque conto di quanto previsto ai successivi commi.
2. Si considerano “edifici a destinazione commerciale esistenti” quelli che alla data di entrata in vigore del presente
Piano risultino già costruiti, in corso di costruzione o per i quali sia già stato rilasciato il Permesso di Costruire o sia
stata presentata SCIA per il cambio di destinazione d’uso, fatto salvo quanto diversamente ed espressamente
indicato nella normativa di Settore.
3. Fermo restando il rispetto degli standard previsti dal D.M. 1 aprile 1968 n° 1444, per quanto riguarda le
destinazioni d’uso degli immobili e gli standard per parcheggi relativi si rimanda a quanto prescritto dagli artt. 3 e 4
del R.U. vigente.
4. In funzione degli incrementi di carico urbanistico dovuti all’aumento di unità immobiliari derivati dal
frazionamento di patrimonio edilizio esistente, sulle nuove unità dovrà essere integralmente garantito il
reperimento degli standard di cui al comma precedente.
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TITOLO IV – NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 18 17 – OPERE PROVVISORIE DI CANTIERE E PONTEGGI E ORNATO URBANO
1. In attesa della definizione della materia nel regolamento edilizio, il titolare di titolo abilitativo, prima di dar corso
ad interventi su aree e/o manufatti posti in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve isolare, mediante
opportune recinzioni con materiali idonei, l’area impegnata dai lavori, comunque deve adottare gli opportuni
accorgimenti tecnici al fine di assicurare in ogni situazione la pubblica incolumità e la tutela dei pubblici servizi.
2. Per gli interventi di particolare complessità e/o durata da realizzarsi nell’ambito del nucleo storico del commercio,
per i quali è necessario allestire un cantiere con ponteggi qualora posti su suolo pubblico, su spazi aperti al pubblico
passaggio ovvero ivi aderenti, essi devono essere dotati, oltre che da tutti i presidi atti a garantire la sicurezza, da
teli decorati con la riproduzione delle facciate dell’edificio oggetto degli interventi ovvero altre immagini di artedecorativa. Tali immagini dovranno essere autorizzate dall’ufficio suolo pubblico/pubblicità attraverso la valutazione
della Commissione per il Paesaggio. Con successivo atto, la Giunta Comunale individuerà le casistiche soggette agli
obblighi del presente comma.
3. Nei cantieri situati nel Centro di antica formazione come individuato dal regolamento urbanistico, il Comune
potrà richiedere, per le parti prospicienti spazi pubblici, l’utilizzo di opere provvisionali e ponteggi adeguate al
carattere e al decoro dell’ambiente;
4. I ponteggi e le recinzioni di cantiere devono essere progettate in modo da ridurre al minimo l’impatto visivo e
l’occlusione delle pubbliche visuali, garantendo uno spazio di percorrenza pedonale idoneo. Le modifiche al
tracciato del flusso pedonale devono essere ridotte al minimo e devono essere installati sistemi che garantiscano la
percorribilità per tutti i cittadini in sicurezza.
5. Qualora non né sia preliminarmente dimostrata l’impossibilità oggettiva all’esecuzione, sulle area pedonali
pubbliche istituite è richiesto l’utilizzo di ponteggi su mensola con sottostante altezza libera da ingombri di almeno
ml 2.50. In ogni caso dovrà essere garantita la fruibilità e accessibilità in sicurezza dei cittadini allo spazio pedonale e
servizi sottostanti. Tali occupazioni dovranno essere autorizzate preventivamente dall’ufficio suolo pubblico.
6. Non è consentito mantenere in opera ponteggi su suolo pubblico per tempi eccedenti a quanto contenuto nelle
relative autorizzazioni.
7. Ogni edificio deve essere mantenuto in tutte le sue parti in conformità alle disposizioni vigenti in materia di
sicurezza, di igiene e di decoro degli edifici. Analogo obbligo sussiste per le aree scoperte, siano esse di pertinenza
degli edifici esistenti o meno. L'Amministrazione Comunale, ha facoltà di richiedere l’adeguamento degli edifici e
degli spazi esterni ogni qualvolta le loro condizioni appaiano palesemente in contrasto con quanto previsto dai
precedenti disposti. E’ fatto assoluto divieto di installazione di tende e/o forme pubblicitarie di qualsiasi natura ai
piani superiori degli edifici posti nel nucleo di particolare valore ambientale. Nella stessa area, sempre per i piani
superiori, è fatto divieto della modifica degli infissi esterni di un immobile quando ciò non rientri in un globale
progetto che né motivi le scelte architettoniche.
Art. 19 18 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
1. Il presente Piano ha validità quinquennale.
2. Annualmente la Giunta presenta al Consiglio Comunale una relazione sullo stato di attuazione del Piano
preceduta da una conferenza di settore con le organizzazioni di categoria, le organizzazioni dei consumatori e le
organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore.
3. Dalla data di esecutività della deliberazione di adozione del presente Piano si applicano le misure di salvaguardia,
con gli effetti di cui all’art. 103 della L.R. 65/2014.
4. Le misure di salvaguardia non si applicano ai titoli abilitativi edilizi già rilasciati e alle SCIA depositate alla data di
adozione del presente Piano.
3. Le previsioni di cui art. 17 decadono con effetto immediato all’approvazione del Regolamento Edilizio Comunale.
Art. 20 19 – RIFERIMENTI ALLE LEGGI, AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E AGLI ATTI DI GOVERNO DEL
TERRITORIO VIGENTI
1. Per quanto non espressamente citato nelle presenti norme è fatto riferimento allo Strumento della pianificazione
territoriale e agli Atti di governo del territorio, unitamente al Regolamento Edilizio, vigenti nel Comune di Forte dei
Marmi.
2. Nell’ambito di applicazione delle norme di cui ai vigenti Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico,
quest’ultime prevalgono, qualora in contrasto, con quelle della presente disciplina.
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Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni
3. Gli interventi dovranno rispettare tutte le leggi vigenti in materia, con particolare riguardo alla L.R. 65/2014 e
s.m.i. e suoi RR.AA., alle disposizioni riguardanti il rischio sismico e al superamento delle barriere architettoniche.
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