Norme di attuazione
Transcript
Norme di attuazione
REGIONE MARCHE E.R.S.U. seduta del ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 20/06/2013 MACERATA Pag. 7 Delibera 11 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NORME DI ATTUAZIONE PER L'ANNO ACCADEMICO 2013/2014 DELLA LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1996, N.38, DELL'ATTO AMMINISTRATIVO REGIONALE N. 75 del 4/06/2013 E DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445. 1. NORME PER LA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEGLI STUDENTI. 1.1 Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell’Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, dello stesso decreto, sono previste come modalità integrative di selezione l’Indicatore della situazione economica all’estero, di cui al successivo punto 1.8, e l’Indicatore della situazione patrimoniale equivalente, di cui al successivo punto 1.9. 1.2 Per la concessione dei benefici di cui all'articolo 2 comma 1 del Piano Regionale approvato con deliberazione n. 75 del 4/06/2013 del Consiglio Regionale Marche, il nucleo familiare dello studente è definito secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, articolo 1-bis, e successive modificazioni ed integrazioni. 1.3 Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 3, comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l’onere di mantenimento dello studente, il nucleo familiare del richiedente i benefici, è integrato con quello dei suoi genitori quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti: a) residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro; b) redditi dello studente da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 6.500,00 euro annui con riferimento ad un nucleo familiare di una persona. 1.4 Per la concessione dei benefici a carattere concorsuale, sono considerati in normali situazioni per cui è possibile presentare l’Isee riferito al solo nucleo dello studente: - studenti coniugati, separati, divorziati o vedovi alla data della presentazione della domanda che non risultino nello stato di famiglia dei genitori. REGIONE MARCHE E.R.S.U. seduta del ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 20/06/2013 MACERATA Pag. 8 Delibera 11 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - studenti orfani di entrambi i genitori con proprio nucleo familiare alla data di presentazione della domanda. - studenti non coniugati con figli a carico alla data di presentazione della domanda appartenenti ad un nucleo familiare composto dallo studente e dai figli. - studenti che da minorenni sono stati ospiti delle strutture di accoglienza indicate all’art. 4 della L. R. n. 20/2002 a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria di allontanamento dalla residenza familiare o di decadenza della potestà genitoriale e che mantengano tuttora la situazione di interruzione dei rapporti con il nucleo di origine. 1.5 Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 3, comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso soggetto, dal coniuge, dai figli e dai soggetti a loro carico ai fini Irpef, indipendentemente dalla residenza anagrafica, nonché dai propri genitori e dai soggetti a loro carico ai fini Irpef. Tale disposizione si applica qualora non ricorrano entrambi i requisiti di cui al comma precedente. 1.6 In caso di separazione o divorzio il nucleo familiare dello studente richiedente i benefici è integrato con quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente. Nel caso in cui i genitori facciano parte di due diversi nuclei, in assenza però di separazione legale o divorzio, il nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato con quello di entrambi i genitori. 1.7 Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 3, comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l’onere di mantenimento dello studente, il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente facenti parte del nucleo familiare concorrono alla formazione di tutti gli indicatori della condizione economica di cui al presente articolo nella misura del 50 per cento. 1.8 Il reddito e/o patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente appartenenti allo stesso nucleo familiare va dichiarato a se stante rispetto alla certificazione Isee prodotta, come pure deve essere precisata sia la composizione del nucleo familiare dello studente quando ricorrano gli elementi dei punti 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6 che precedono, che il valore del reddito e del patrimonio posseduto all’estero onde permettere la rideterminazione dell’Isee con gli opportuni correttivi rispetto al calcolo standard. 1.9 L’Indicatore della situazione economica equivalente all’estero è calcolato come la somma dei redditi percepiti all’estero e del venti per cento dei patrimoni posseduti all’estero, che non siano già stati inclusi nel calcolo dell’Indicatore della situazione economica equivalente, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell’euro nell’anno di REGIONE MARCHE E.R.S.U. seduta del ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 20/06/2013 MACERATA Pag. 9 Delibera 11 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE riferimento, definito con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 31/01/2013 (vedi Tabella allegata, All. n. 1), ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, articolo 4, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dell’annullamento della tabella 3 di cui al Decreto Murst 23/04/99, attuato con Decreto Murst 04/08/2000. Per tali redditi non è possibile avvalersi della facoltà di autocertificazione, ma è necessario esibire la relativa documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti, tradotta in lingua italiana, convalidata dall’Autorità diplomatica italiana competente per territorio o resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzate dalle Prefetture per quei Paesi dove esistono particolari difficoltà documentate dalla locale Ambasciata Italiana. 1.10 L’Indicatore della situazione patrimoniale equivalente è calcolato secondo le modalità di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo anche conto dei patrimoni posseduti all’estero. Tali patrimoni sono considerati con le stesse modalità del citato decreto legislativo con le seguenti integrazioni: a. i patrimoni immobiliari localizzati all’estero, detenuti al 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della domanda, sono valutati solo nel caso di fabbricati, considerati sulla base del valore convenzionale di 550 euro al metro quadrato; b. i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell’euro nell’anno di riferimento, definito con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 31/01/2013, ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, articolo 4, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dell’annullamento della tabella 3 di cui al Decreto Murst 23/04/99, attuato con Decreto Murst 04/08/2000. 1.11 Per l’accesso ai benefici di cui all’articolo 2, comma 1, del Piano Regionale approvato con deliberazione del Consiglio Regione Marche n. 75 del 4/06/2013 l'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare del richiedente, maturato sia in Italia che all’estero nell’anno 2012, non potrà superare il limite massimo di 18.500,00 euro. 1.12 Ai sensi del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 3, comma 1, e successive modificazioni ed integrazioni, sono comunque esclusi dai benefici di tipo individuale gli studenti per i quali l’Indicatore della condizione patrimoniale equivalente di cui al punto 1.10 del nucleo familiare del richiedente, superi il limite massimo di 30.000,00 euro. Qualora dal calcolo dell’indicatore della situazione patrimoniale equivalente, applicate le detrazioni e franchigie previste dalla legge, si conseguisse un risultato negativo, va considerato zero. La REGIONE MARCHE E.R.S.U. seduta del ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 20/06/2013 MACERATA Pag. 10 Delibera 11 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE situazione patrimoniale concorre nella misura del 20% alla formazione dell’Indicatore della Situazione Economica del nucleo familiare del richiedente. 1.13 Le dichiarazioni sulla situazione economica e patrimoniale devono obbligatoriamente essere riferite, pena esclusione dai benefici, ai redditi valutabili ai fini del calcolo Isee prodotti nell’anno 2012 ed al patrimonio mobiliare e immobiliare posseduto al 31/12/2012. 1.14 Il beneficiario degli interventi è tenuto a presentare, anche in corso d’anno, una nuova autocertificazione della propria condizione economica all’Ersu, in caso di mutamenti della composizione del nucleo familiare e di modifiche della condizione economica dello stesso nucleo, tali da far venire meno il diritto al beneficio. 1.15 Per gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri, in relazione alla presenza di un Basso Indicatore di Sviluppo Umano, secondo i criteri dell’Human Development Report delle Nazioni Unite il cui elenco è quello definito con Decreto del Miur del 19/02/2013, emanato d’intesa con il Ministro degli Affari esteri (vedi tabella allegata, All. n. 2), la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. In alternativa, nel caso di studenti già iscritti ad una università nei due anni accademici precedenti nel paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l’università di iscrizione nelle Marche, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta università. Per gli studenti che si iscrivano al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso l’ente che rilascia la certificazione si impegna all’eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca secondo le modalità stabilite dai bandi di concorso. Lo studente è obbligato comunque a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare secondo le modalità di cui al punto 4.6 del presente Bando. 1.16 Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi, si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia secondo le modalità di cui al punto 1 del presente Bando. 2. ANAGRAFE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO REGIONE MARCHE E.R.S.U. seduta del ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 20/06/2013 MACERATA Pag. 11 Delibera 11 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 2.1 E' istituita presso l'ERSU di Macerata l'anagrafe per il diritto allo studio universitario. L'anagrafe per il diritto allo studio universitario è tenuta ed aggiornata a cura dell’Ufficio competente. 2.2 L'iscrizione all'anagrafe per il diritto allo studio universitario, che dovrà essere rinnovata all'inizio di ogni anno accademico, è presupposto indispensabile per poter beneficiare delle provvidenze assistenziali da parte dell'ERSU di Macerata. 2.3 L'iscrizione all'anagrafe per il diritto allo studio universitario può essere ottenuta: - dagli studenti che si iscrivano per l’a.a. 2013/2014, ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea specialistica, di specializzazione, ai corsi di dottorato di ricerca attivati dalle Università ai sensi del Decreto Legislativo 03 luglio 1998, n. 210 art. 4, nonché dagli studenti iscritti a corsi aventi valore legale attivati prima dell’attuazione del Decreto del Murst 03 novembre 1999, n. 509 e successiva modificazione; - dagli studenti stranieri interessati alla mobilità studentesca interuniversitaria durante l'a.a. 2013/2014 nell'ambito dei progetti della Comunità Europea e per P.I.C. cui partecipi l'Università di Macerata o presenti a Macerata a seguito di accordi interuniversitari tra la locale Università ed altre Università anche straniere; - dagli studenti che si iscrivano all'Accademia di Belle Arti di Macerata per l'anno accademico 2013/2014; - dagli studenti che si iscrivano per l'anno accademico 2013/2014 al Conservatorio Statale di Musica "G.B. Pergolesi" di Fermo. 2.4 L'iscrizione all'anagrafe per il diritto allo studio universitario non può essere ottenuta da coloro che, al momento della data di scadenza della domanda, debbano sanare pendenze economico - amministative non autorizzate con l'ERSU di Macerata. 3. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE PER I VARI BENEFICI 3.1 Le domande per l'iscrizione all'anagrafe per il diritto allo Studio Universitario, per l'accesso alla mensa e per la concessione delle diverse provvidenze dovranno essere compilate unicamente on line collegandosi al sito internet dell’Ente www.ersumc.it . Le modalità di accesso alla domanda on line sono indicate sul portale dell’Ente . Non saranno prese in considerazione domande presentate con modalità diverse da quelle di seguito descritte. Lo studente dovrà: - eseguire la registrazione al sito www.ersumc.it se accede la prima volta o accedere all’area riservata digitando username e password se già in suo possesso. REGIONE MARCHE E.R.S.U. seduta del ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 20/06/2013 MACERATA Pag. 12 Delibera 11 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Compilare e confermare la domanda. - Stampare e firmare la domanda. - Inviare per posta con raccomandata A.R. o consegnare manualmente la stampa della domanda firmata entro i termini previsti dal bando di concorso al seguente indirizzo: Ersu di Macerata, Viale Piave n. 35, 62100 Macerata. 3.2 L’eventuale, volontaria integrazione della domanda già inviata on line contenente le diverse richieste e della documentazione ad essa allegata è ammessa solo fino a quando non sia scaduto il termine di presentazione. Entro tale termine per procedere alle eventuali rettifiche è necessario contattare gli uffici dell’Ersu che forniranno tutte le indicazioni utili. 3.3 La stampa della domanda dei benefici a carattere concorsuale debitamente sottoscritta, unitamente alla documentazione da presentare, deve essere consegnata manualmente o spedita a mezzo di Raccomandata con ricevuta di ritorno entro la data del 2 Settembre 2013. Fa fede la data apposta dall’Ufficio Postale di partenza. Il mancato rispetto del termine di scadenza menzionato comporta l’esclusione dal beneficio. 3.4 Fa fede a tutti gli effetti di legge la domanda stampata, sottoscritta e consegnata o inviata all’Ente in caso di difformità da quella inviata on line. 3.5 Le domande di borsa di studio eventualmente compilate e presentate dopo tale termine ordinario fino al 29/11/2013 potranno concorrere per l’attribuzione di eventuali borse qualora residuassero fondi dopo la prima assegnazione. 3.6 Lo studente è dispensato dal fare domanda di servizio ristorazione se presenta domanda di Borsa di studio e/o di Posto Alloggio in quanto la richiesta di uno o entrambi questi ultimi servizi comporta anche implicita richiesta di servizio ristorazione. 3.7 Nel caso lo studente presenti più domande di diversi benefici e abbia indicato dati diversi nelle richieste saranno presi in considerazione i dati ultimi che in ordine di tempo sono stati inseriti. 4. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DEGLI STUDENTI 4.1 Gli studenti che chiedano l'iscrizione all'anagrafe per il diritto allo studio universitario e l'accesso alla mensa o la concessione di una qualsiasi provvidenza erogata dall'ERSU dovranno presentare la documentazione specificata ai punti successivi. REGIONE MARCHE E.R.S.U. seduta del ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 20/06/2013 MACERATA Pag. 13 Delibera 11 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 4.2 Gli studenti sono responsabili della completezza della domanda e dei documenti presentati, della loro rispondenza alle disposizioni contenute nel bando. L’accettazione della documentazione da parte dell’Ufficio competente non costituisce avallo per la regolarità della stessa. 4.3 Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, idonei e/o vincitori di borsa nell’anno accademico 2012/2013, sono tenuti a presentare una nuova autocertificazione della propria condizione economica solo in caso si tratti di studenti che: si iscrivano al quarto anno del vecchio ordinamento didattico (corsi attivati prima dell’attuazione del D.M. n. 509/99) o della Laurea Specialistica a ciclo unico, al primo anno fuori corso dei corsi di laurea attivati in attuazione del D.M. n. 509/99, o che chiedano i benefici per l’ultimo semestre o che comunque abbiano presentato l’ultima autocertificazione delle condizioni economiche in epoca anteriore all’a.a. 2011/2012. abbiano avuto mutamenti della composizione del nucleo familiare e/o modifiche della condizione economica tali da far venire meno il diritto al beneficio. Tutti i sopra descritti studenti sono tenuti a presentare una nuova dichiarazione Isee. 4.4 Gli altri studenti iscritti ad anni successivi al primo, non rientranti tra gli idonei dell’a.a. precedente, sono tenuti a rendere le prescritte dichiarazioni relative all’Isee. 4.5 Documentazione prescritta per chi presenti la sola domanda di Tesserino per l'accesso a mensa: 1- Stampa della domanda compilata on line debitamente sottoscritta, comprendente la Dichiarazione sostitutiva sulla data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, iscrizione all'Università o all'Accademia di Belle Arti di Macerata o al Conservatorio Statale di Musica "G.B. Pergolesi" di Fermo, rilasciata dallo studente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28/12/2000 N. 445. 2 – Fotocopia di un documento d’identità se la domanda è spedita o comunque non firmata alla presenza di un dipendente dell’Ersu addetto a riceverla. 3 – una foto tessera in formato digitale con le seguenti caratteristiche: 413 X 531 pixels in formato "jpg" 300 dpi non superiore ai 100 kb. 4.6 Documentazione prescritta per gli studenti che presentino domanda anche per uno solo dei benefici a carattere concorsuale con nucleo familiare e/o redditi e/o patrimoni prodotti in Italia: 1 – Stampa della domanda compilata on line debitamente sottoscritta. REGIONE MARCHE E.R.S.U. seduta del ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 20/06/2013 MACERATA Pag. 14 Delibera 11 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 2 – Gli studenti che chiedono di beneficiare della riserva di fondi prevista dai punti 9.3 lettera e), 9.4 lettera d) e 9.5 lettera d) del Bando Borsa di studio, dovranno allegare alla domanda la lettera di licenziamento e una autodichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del Dpr del 28/12/2000 n. 445 relativa all’iscrizione alle liste di disoccupazione L. 297/02 o mobilità di cui alla legge n. 223/1991 o di cui alla legge n. 236/1993. 3 – Fotocopia di un documento d’identità se la domanda è spedita o comunque non firmata alla presenza di un dipendente dell’Ersu addetto a riceverla. 4 – una foto tessera in formato digitale con le seguenti caratteristiche: 413 X 531 pixels in formato "jpg" 300 dpi non superiore ai 100 kb. 4.7 Documentazione prescritta per gli studenti con nucleo familiare all’estero e/o con redditi e/o patrimoni disponibili e/o prodotti all’estero ove non inseriti nella dichiarazione dei redditi in Italia : 1 – Stampa della Domanda compilata on line debitamente sottoscritta. 2 - Certificazione in originale e relativa traduzione sulla composizione del nucleo familiare convenzionale alla data di presentazione della domanda resa dalle competenti Autorità del paese di origine, tradotta in lingua italiana e convalidata dall’Autorità diplomatica italiana competente per territorio nello stesso paese di provenienza dello studente (art. 33 del Dpr del 28/12/2000 n. 445). 3 - Certificazione in originale e relativa traduzione sui redditi percepiti nel 2012 e sul patrimonio mobiliare e immobiliare posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare, resa dalle competenti Autorità del paese di origine tradotta in lingua italiana e convalidata dall’Autorità diplomatica italiana competente per territorio nello stesso paese di provenienza dello studente (art. 33 del Dpr del 28/12/2000 n. 445). Per i fabbricati deve essere specificata l’estensione in metri quadri. Per i Paesi nei quali esistano particolari difficoltà documentate dalla locale Ambasciata Italiana, le documentazioni sul nucleo familiare, reddito e patrimonio di cui ai precedenti punti 3 e 4 possono essere rese dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzate dalle Prefetture (4° comma dell’art. 33 del Dpr del 28/12/2000 n. 445). 4 - Per gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri, in relazione alla presenza di un Basso Indicatore di Sviluppo Umano, secondo i criteri dell’Human Development Report delle Nazioni Unite (vedi tabella allegata, All. n. 2), la valutazione della REGIONE MARCHE E.R.S.U. seduta del ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 20/06/2013 MACERATA Pag. 15 Delibera 11 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE condizione economica è effettuata sulla base delle certificazioni di cui al punto 1.15 del presente bando. 5 – Per gli studenti stranieri fotocopia autentica del permesso di soggiorno, per l'a.a. 2013/2014, rilasciato dall'Autorità di P.S. preposta. La copia autentica del permesso di soggiorno può essere presentata successivamente purchè entro la data del 31/12/2013 ma in questo caso i benefici saranno assegnati sotto condizione e con la sospensione del pagamento di eventuali somme di denaro fino alla consegna effettiva del documento. Se il documento non viene presentato entro il 30/09/2014 lo studente decade dal diritto ad ottenere le eventuali somme di denaro connesse alla Borsa di studio. 6 - Fotocopia di un documento d’identità se la domanda è spedita o comunque non firmata alla presenza di un dipendente dell’Ersu addetto a riceverla. 7- Gli studenti stranieri che rivendicano la condizione di rifugiati politici o apolidi dovranno presentare un documento dello Stato Italiano da cui si evinca tale loro status. 7 – una foto tessera in formato digitale con le seguenti caratteristiche: 413 X 531 pixels in formato "jpg" 300 dpi non superiore ai 100 kb. Gli studenti che non saranno in grado di presentare tutta la necessaria documentazione relativa al nucleo, ai redditi e ai patrimoni esteri e per i quali è possibile una valutazione provvisoria saranno ammessi alle graduatorie provvisorie con riserva. Gli studenti che entro la pubblicazione della graduatoria definitiva non provvederanno a completare la documentazione prevista saranno esclusi dai benefici concessi. 4.8 Gli studenti possono presentare qualsiasi altra documentazione ritengano utile produrre al fine della partecipazione al concorso. 5. ACCERTAMENTI SUL REDDITO E SUL MERITO DICHIARATO ALL'ERSU 5.1 L’Ente potrà svolgere accertamenti tramite i competenti Organi sulla consistenza del reddito e patrimonio familiare, per controllare che gli studenti si trovino effettivamente nelle condizioni economiche previste per la concessione del beneficio. Indagini circa l’entità del reddito potranno pure essere svolte presso le Amministrazioni finanziarie dello Stato e altri Enti. REGIONE MARCHE E.R.S.U. seduta del ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 20/06/2013 MACERATA Pag. 16 Delibera 11 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 5.2 In via ordinaria gli accertamenti verranno effettuati, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 comma 10 del Dpcm del 09/04/2001 e dall’art. 5 comma 14 e seguenti del Piano Regionale approvato con Deliberazione n. 75 del 4/06/2013, su un campione non inferiore al 40% dei vincitori, secondo modalità stabilite con apposito provvedimento del Dirigente competente, al fine di controllare le dichiarazioni sul reddito, patrimonio, nucleo familiare presentate dagli studenti. Tali controlli sono realizzati sia per gli studenti che nell’anno di riferimento abbiano presentato l’autocertificazione della condizione economica, sia per quelli che abbiano mantenuto il diritto ai benefici sulla base dei criteri di merito e non hanno ritenuto di dover presentare una nuova autocertificazione delle condizioni economiche ai sensi del punto 4.3. In via straordinaria gli accertamenti potranno essere effettuati a seguito di specifiche segnalazioni da parte di organi di polizia tributaria o altri pubblici ufficiali. 5.3 In caso di dichiarazione falsa o non corrispondente al vero che sia rilevante ai fini della concessione dei benefici, il Dirigente competente, con propria determinazione provvede a dichiarare la immediata decadenza dal beneficio e all’applicazione di quanto stabilito dall’art. 10 comma 3 del Decreto Legislativo n. 68 del 29/03/2012 che prevede anche l’applicazione di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e la perdita del diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso di studi, fatta salva in ogni caso l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto legge 31/5/2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/7/2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato. 5.4 In caso di dichiarazione falsa o non corrispondente al vero che non sia rilevante ai fini della concessione dei benefici, il Dirigente competente con proprio atto provvede alla nuova determinazione dell’importo del beneficio in rapporto alla situazione risultata in sede di accertamento. 5.5 In caso di mancata presentazione, entro 30 giorni, dei documenti eventualmente chiesti agli studenti e necessari per il controllo, il Dirigente competente, con propria determinazione, provvederà a dichiarare la decadenza dal beneficio che dovrà essere interamente restituito con le seguenti modalità: a) Servizio alloggi: la tariffa mensile di € 157,75 rapportata al numero dei mesi di godimento. b) Servizio mensa: deve essere rimborsato il numero dei pasti consumati alla tariffa di € 5,00 per il pasto completo e € 3,00 per quello differenziato. c) Denaro: devono essere restituite le somme riscosse. 5.6 La rinuncia al beneficio, che comporta anche contestuale rinuncia all’idoneità, interrompe l’accertamento solo se presentata dallo studente prima che abbia notizia ufficiale dell’apertura REGIONE MARCHE E.R.S.U. seduta del ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 20/06/2013 MACERATA Pag. 17 Delibera 11 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE della verifica. In tal caso lo studente rinunciatario sarà tenuto a rimborsare il corrispettivo dei servizi goduti con le modalità di cui al punto 12.1 del Bando Borsa di studio. 5.7 La mancata iscrizione all’Università, Accademia o Conservatorio comporta l’interruzione dell’accertamento. 5.8 In caso di dichiarazione falsa o non corrispondente al vero per cui si ravvisino possibili estremi di fatto penalmente rilevante si provvederà alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria. 5.9 LA PROCEDURA DI ACCERTAMENTO NON SOSPENDE IL DIRITTO AL GODIMENTO DEI BENEFICI ASSEGNATI. 5.10 Il procedimento di accertamento dovrà essere concluso entro MAGGIO 2015. 6. ISCRIZIONE ALL’UNIVERSITA’, ACCADEMIA O CONSERVATORIO. 6.1 Il requisito della iscrizione all'Università, all’Accademia di Belle Arti di Macerata e al Conservatorio Statale di Musica "G.B. Pergolesi" di Fermo, per l'anno accademico 2013/2014 deve essere posseduto dagli studenti, entro i termini stabiliti dai bandi dei rispettivi Atenei, fatta eccezione per coloro che sono stati iscritti nell’anno accademico 2012/2013 all’ultimo anno di corso che intendano e successivamente si laureino entro l’ultima sessione straordinaria di laurea dell’a.a. 2012/2013 (primi mesi anno 2014) e chiedano il beneficio per l’a.a. 2013/2014 per l’ultimo semestre o anno di pertinenza. Tali studenti sono equiparati ai fini dell’individuazione del fondo di competenza a quelli regolarmente iscritti al primo anno fuori corso. 6.2 L’effettiva iscrizione per l’a.a. 2013/2014, e il possesso del requisito di merito dichiarato nella domanda potrà essere oggetto di apposita verifica nel corso dell’anno accademico nei confronti degli studenti dichiarati idonei al beneficio della borsa di studio. 6.3 Il Dirigente competente con propria determinazione provvederà a dichiarare la decadenza dalla borsa di studio e lo studente sarà tenuto a rimborsare il corrispettivo dei servizi goduti con le modalità di cui al punto 12.1 del Bando Borsa di studio nei seguenti casi: In caso di mancata iscrizione all’Università, all’Accademia o al Conservatorio per l’a.a. 2013/2014. In caso di mancato possesso del requisito di merito necessario per avere diritto al beneficio. Nel caso risulti iscritto ad un corso di studio diverso e/o di diverso livello da quello indicato nella domanda. Tale disposizione si applica nel caso in cui l’indicazione del differente corso abbia REGIONE MARCHE E.R.S.U. seduta del ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 20/06/2013 MACERATA Pag. 18 Delibera 11 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE comportato l’attribuzione di una borsa di studio che lo studente, se avesse reso dichiarazioni veritiere, non avrebbe altrimenti ottenuto (per scarsità requisito di merito, scarsità di fondi ecc.). 7. TIPOLOGIA DEGLI STUDENTI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI. 7.1 Gli studenti, sulla base della loro provenienza, sono distinti secondo la seguente tipologia: a) studente in sede: colui che risiede nel comune sede del corso di studio frequentato; b) studente pendolare: residente in Comune (vedi tabelle sotto riportate) che consenta il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studi frequentato e il cui tratto sia percorribile, con i mezzi pubblici, in un tempo fino a 60 minuti o anche in un tempo superiore se il comune è distante meno di 25 km. iscritto alla sede Universitaria di Macerata: colui che risiede in uno dei seguenti Comuni: Appignano, Belforte del Chienti, Cingoli, Civitanova Marche, Colmurano, Corridonia, Filottrano, Francavilla d’Ete, Loreto, Loro Piceno, Mogliano, Monte San Giusto, Montecassiano, Montecosaro, Montefano, Montegranaro, Montelupone, Morrovalle, Petriolo, Pollenza, Potenza Picena, Recanati, Ripe San Ginesio, San Severino Marche, Tolentino, Treia, Urbisaglia. iscritto a corsi tenuti in sedi universitarie diverse da Macerata: a tal fine si fa riferimento alla seguente tabella: FERMO: Altidona, Belmonte Piceno, Campofilone, Carassai, Civitanova Marche, Cupramarittima, Falerone, Francavilla d’Ete, Grottammare, Grottazzolina, Lapedona, Loreto, Magliano di Tenna, Massignano, Monsampietro Morico, Montappone, Monte San Giusto, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montecosaro, Montefiore dell’Aso, Montegiberto, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo, Monterinaldo, Monterubbiano, Monte San Martino, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto Recanati, Porto San Giorgio, Porto Sant’Elpidio, Rapagnano, San Benedetto del Tronto, Sant’Elpidio a Mare, Servigliano, Torre San Patrizio. REGIONE MARCHE E.R.S.U. seduta del ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 20/06/2013 MACERATA Pag. 19 Delibera 11 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE JESI: Agugliano, Ancona, Apiro, Belvedere Ostrense, Camerata Picena, Castelbellino, Castelplanio, Chiaravalle, Cingoli, Cupramontana, Fabriano, Falconara Marittima, Filottrano, Genga, Maiolati Spontini, Mergo, Monsano, Monte San Vito, Montecarotto, Montemarciano, Monteroberto, Morro d’Alba, Offagna, Osimo, Ostra, Ostra Vetere, Poggio San Marcello, Polverigi, Rosora, San Marcello, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Senigallia, Serra De’ Conti, Serra San Quirico, Staffolo. CIVITANOVA MARCHE: Ancona, Corridonia, Cupra Marittima, Fermo, Grottammare, Loreto, Macerata, Monte San Giusto, Monte Urano, Montecosaro, Montegranaro, Montelupone, Morrovalle, Osimo, Pedaso, Porto Recanati, Porto San Giorgio, Porto Sant’Elpidio, Potenza Picena, Sant’Elpidio a Mare, San Benedetto del Tronto, Torre San Patrizio. SPINETOLI: Acquaviva Picena, Alba Adriatica, Ancarano, Appignano del Tronto, Ascoli Piceno, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Civitella del Tronto, Colli del Tronto, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Cossignano, Cupra Marittima, Folignano, Grottammare, Maltignano, Martinsicuro, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Monteprandone, Nereto, Offida, Ripatransone, San Benedetto del Tronto, Sant’Egidio alla Vibrata, Sant’Omero, Torano Nuovo, Tortoreto. MONTECASSIANO: Appignano, Castelfidardo, Corridonia, Filottrano, Loreto, Macerata, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Morrovalle, Osimo, Petriolo, Pollenza, Potenza Picena, Recanati, Treia, Urbisaglia. c) studente fuori sede: residente in Comune distante dalla sede del corso frequentato più di 25 km e il cui tratto sia percorribile con i mezzi pubblici in un tempo superiore ai 60 minuti e che prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a dieci mesi compresi fra il l’1/10/2013 e il 30/09/2014. Per gli studenti richiedenti la borsa “semestrale” il periodo non deve essere inferiore a cinque mesi compresi fra l’1/10/2013 e il 31/03/2014. Qualora tale studente non prenda alloggio o lo prenda nei pressi di tale sede a titolo non oneroso è considerato studente pendolare. E’ anche considerato studente pendolare colui che rinuncia al posto letto gestito dall’E.r.s.u. fino alla pubblicazione delle graduatorie definitive. REGIONE MARCHE E.R.S.U. seduta del ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 20/06/2013 MACERATA Pag. 20 Delibera 11 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Gli studenti stranieri sono considerati comunque fuori sede, indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda nel territorio Italiano. Anche tali studenti stranieri sono tuttavia considerati pendolari qualora rinuncino al posto letto gestito dall’E.r.s.u. fino alla pubblicazione delle graduatorie definitive. 8. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E NOMINA DEI VINCITORI DEI DIVERSI CONCORSI 8.1 Le graduatorie provvisorie dei diversi concorsi per l'anno accademico 2013/2014 sono approvate dal Dirigente competente entro il 19/09/2013 e sono quindi affisse all'albo dell'ERSU. Nessuna comunicazione verrà inviata agli interessati in quanto l’affissione vale come notifica a tutti gli effetti di legge. 8.2 Le eventuali istanze di revisione, motivate e documentate, delle suddette graduatorie provvisorie, dovranno essere presentate manualmente o fatte pervenire all’Ente esclusivamente tramite posta elettronica certificata ([email protected]) o via telefax (0733 5620264), entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione. Tali istanze verranno esaminate dal Direttore e successivamente il Dirigente competente, dando esecuzione alle decisioni del Direttore, provvederà all’approvazione delle graduatorie definitive e quindi alla nomina dei vincitori ed alla erogazione dei benefici. 9. TERMINI PER LA FRUIZIONE DEI BENEFICI 9.1 La quota di beneficio erogata in denaro, deve essere incassata dagli studenti entro il termine massimo del 15 dicembre dell'esercizio successivo a quello in cui é stato emesso il relativo mandato di pagamento. 9.2 Gli studenti che non ritirano il denaro nel termine previsto dal precedente punto 9.1 decadono automaticamente dal diritto al beneficio stesso. 10. D.LGS. 30/06/2003 N. 196 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”. I dati richiesti in autocertificazione nonché quelli contenuti nella documentazione sono destinati al complesso delle operazioni, svolto con mezzi elettronici ed automatizzati, finalizzate all’elaborazione delle graduatorie per l’assegnazione delle borse di studio di cui al REGIONE MARCHE E.R.S.U. seduta del ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 20/06/2013 MACERATA Pag. 21 Delibera 11 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE D. Lgs. n. 68 del 29/3/2012 ed alla legge Regionale n. 38/96, dei posti letto a pagamento e per l’accesso ai servizi mensa. La resa dei dati richiesti è obbligatoria per la partecipazione al concorso ed alla mancata presentazione consegue l’esclusione dal concorso medesimo. L’Ente procede al trattamento, potendosi avvalere di eventuali società, enti o consorzi che svolgano attività di elaborazione dati funzionali a quella dell’E.r.s.u., anche con modalità elettroniche e/o automatizzate, dei dati personali degli studenti per i fini istituzionali. I dati di reddito e i dati di merito, necessari per la formulazione delle graduatorie e per la loro trasparenza, saranno pubblici. I dati possono essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche preposte ai controlli di veridicità e conformità, oltre che al Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, alla Regione Marche e alle Università e Istituti di grado universitario competenti. In relazione al trattamento dei dati in oggetto, all’interessato sono garantiti i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo in argomento, con la precisazione che l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati stessi, di cui al punto 3 lettera a) dell’articolo suddetto, è consentita entro il termine ultimo, improrogabile di dieci giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie per l’assegnazione delle Borse di studio (stesso termine di cui al punto 8.2). 11. NORMA DI RINVIO Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa rinvio alla deliberazione 75 del 4/06/2013 del Consiglio Regionale Marche, alla Legge Regionale n. 38 del 02/09/96, al Decreto Legislativo n. 68 del 29/03/2012, al DPCM del 09/04/2001 “Uniformità di trattamento nel diritto agli studi universitari”. REGIONE MARCHE E.R.S.U. seduta del ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 20/06/2013 MACERATA Pag. 22 Delibera 11 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALLEGATO n. 1 TASSO DI CAMBIO DELL’ANNO 2012. Determinato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 31/01/2013 Quantità di valuta Codice estera per un Euro UIC 115 65,3052 047 139,014 209 655,957 263 10.709,6 Paese Valuta Codice AFGHANISTAN AFGHANI ALBANIA LEK BENIN BIELORUSSIA BOSNIA ERZEGOVINA BULGARIA CAMERUN CINA (REPUBBLICA POPOLARE DI) COLOMBIA COSTA D‘AVORIO COSTA RICA CROAZIA EGITTO INDIA IRAN KAZAKISTAN MACEDONIA MAROCCO MOLDAVIA PAKISTAN PERU’ POLONIA ROMANIA RUSSIA SENEGAL SERBIA SVEZIA TUNISIA TURCHIA UCRAINA UNGHERIA FRANCO CFA RUBLO BIELORUSSIA AFN ALL XOF BYR MARCO CONVERTIBILE BAM 240 1,9558 LEV BULGARIA FRANCO CFA BGN XAF 262 043 1,9558 655,957 RENMINBI (YUAN) CNY 144 8,10523 PESO COLOMBIANO FRANCO CFA COLON COSTA RICA KUNA LIRA EGIZIANA RUPIA INDIANA RIAL IRANIANO TENGE KAZAKISTAN DENAR MACEDONIA DIRHAM MAROCCO LEU MOLDAVIA RUPIA PAKISTANA NUEVO SOL ZLOTY LEU RUBLO RUSSIA FRANCO CFA DINARO SERBO CORONA SVEDESE DINARO TUNISINO LIRA TURCA HRYVNIA FORINT UNGHERESE COP XOF CRC HRK EGP INR IRR KZT MKD MAD MDL PKR PEN PLN RON RUB XOF RSD SEK TND TRY UAH HUF 040 209 077 229 070 031 057 231 236 084 235 026 201 237 270 244 209 274 009 080 267 241 153 2.309,61 655,957 646,751 7,52167 7,79852 68,5973 15.651,9 191,599 61,5589 11,0976 15,5576 119,944 3,39012 4,18474 4,45931 39,9262 655,957 113,036 8,70407 2,00645 2,31354 10,352 289,249 REGIONE MARCHE E.R.S.U. seduta del ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 20/06/2013 MACERATA Pag. 23 Delibera 11 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALLEGATO N. 2 Elenco dei paesi particolarmente poveri di cui al Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca del 19/02/2013: Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Central African Rep, Chad, Comoros, Congo Repubblica Democratica, Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Etiopia, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Kenya, Kiribati, Korea, Dem. Rep., Kyrgyz Rep., Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, Samoa, Sao Tome and Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sudan, Tajikistan, Tanzania, Timor Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zambia, Zimbabwe. REGIONE MARCHE E.R.S.U. seduta del ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO Pag. 24 MACERATA delibera IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALLEGATO N. 3 SERVIZIO ABITATIVO Elenco strutture Denominazione Collegio Bartolo da Sassoferrato Collegio Maria Montessori Collegio Mario Affede Collegio Sibillini Residenza Giovanni Falcone Residenza Lauro Rossi Polo Residenziale Mortati pal. C Residenza Universitaria “Palazzo Strabone” Appartamenti Indirizzo Viale Don Bosco, 12 Corso Cairoli, 106 Via Piani, 9/A Vicolo degli Orti, 20 Via dell'Erta, 6 Via Lauro Rossi, 32 Via Martiri della Libertà, 15 – 17 - 19 Posti letto a concorso 47 64 38 49 24 16 104 20 Via Strabone 2 Fermo 20 Il numero complessivo dei posti letto da mettere a concorso per l’a.a. 2013/2014 è pari a 3821 di cui 362 a Macerata e 20 a Fermo. 1 Salva ed impregiudicata una diversa determinazione del numero dei posti per particolari ed eccezionali esigenze dell’Ente.