Norme di attuazione

Transcript

Norme di attuazione
REGIONE MARCHE
E.R.S.U.
seduta del
ENTE REGIONALE
PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO
20/06/2013
MACERATA
Pag.
7
Delibera
11
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NORME DI ATTUAZIONE
PER L'ANNO ACCADEMICO 2013/2014
DELLA LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1996, N.38,
DELL'ATTO AMMINISTRATIVO REGIONALE N. 75 del 4/06/2013
E DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445.
1. NORME PER LA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEGLI STUDENTI.
1.1 Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell’Indicatore della
situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e
successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, dello stesso
decreto, sono previste come modalità integrative di selezione l’Indicatore della situazione
economica all’estero, di cui al successivo punto 1.8, e l’Indicatore della situazione
patrimoniale equivalente, di cui al successivo punto 1.9.
1.2 Per la concessione dei benefici di cui all'articolo 2 comma 1 del Piano Regionale
approvato con deliberazione n. 75 del 4/06/2013 del Consiglio Regionale Marche, il nucleo
familiare dello studente è definito secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, articolo 1-bis, e successive modificazioni ed
integrazioni.
1.3 Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 3, comma 2-bis, e
successive modificazioni ed integrazioni, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti
che sostengono effettivamente l’onere di mantenimento dello studente, il nucleo familiare del
richiedente i benefici, è integrato con quello dei suoi genitori quando non ricorrano entrambi i
seguenti requisiti:
a) residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto
alla data di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in
alloggio non di proprietà di un suo membro;
b) redditi dello studente da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno
due anni, non inferiori a 6.500,00 euro annui con riferimento ad un nucleo familiare di una
persona.
1.4 Per la concessione dei benefici a carattere concorsuale, sono considerati in normali
situazioni per cui è possibile presentare l’Isee riferito al solo nucleo dello studente:
- studenti coniugati, separati, divorziati o vedovi alla data della presentazione della domanda
che non risultino nello stato di famiglia dei genitori.
REGIONE MARCHE
E.R.S.U.
seduta del
ENTE REGIONALE
PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO
20/06/2013
MACERATA
Pag.
8
Delibera
11
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- studenti orfani di entrambi i genitori con proprio nucleo familiare alla data di presentazione
della domanda.
- studenti non coniugati con figli a carico alla data di presentazione della domanda
appartenenti ad un nucleo familiare composto dallo studente e dai figli.
- studenti che da minorenni sono stati ospiti delle strutture di accoglienza indicate all’art. 4
della L. R. n. 20/2002 a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria di allontanamento
dalla residenza familiare o di decadenza della potestà genitoriale e che mantengano tuttora la
situazione di interruzione dei rapporti con il nucleo di origine.
1.5 Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 3, comma 2-bis, e
successive modificazioni ed integrazioni, il nucleo familiare del richiedente i benefici per i
corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso soggetto, dal coniuge, dai
figli e dai soggetti a loro carico ai fini Irpef, indipendentemente dalla residenza anagrafica,
nonché dai propri genitori e dai soggetti a loro carico ai fini Irpef. Tale disposizione si applica
qualora non ricorrano entrambi i requisiti di cui al comma precedente.
1.6 In caso di separazione o divorzio il nucleo familiare dello studente richiedente i benefici è
integrato con quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente.
Nel caso in cui i genitori facciano parte di due diversi nuclei, in assenza però di separazione
legale o divorzio, il nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato con quello di
entrambi i genitori.
1.7 Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 3, comma 2-bis, e
successive modificazioni ed integrazioni, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti
che sostengono effettivamente l’onere di mantenimento dello studente, il reddito ed il
patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente facenti parte del nucleo familiare
concorrono alla formazione di tutti gli indicatori della condizione economica di cui al presente
articolo nella misura del 50 per cento.
1.8 Il reddito e/o patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente appartenenti allo stesso
nucleo familiare va dichiarato a se stante rispetto alla certificazione Isee prodotta, come pure
deve essere precisata sia la composizione del nucleo familiare dello studente quando ricorrano
gli elementi dei punti 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6 che precedono, che il valore del reddito e del
patrimonio posseduto all’estero onde permettere la rideterminazione dell’Isee con gli
opportuni correttivi rispetto al calcolo standard.
1.9 L’Indicatore della situazione economica equivalente all’estero è calcolato come la somma
dei redditi percepiti all’estero e del venti per cento dei patrimoni posseduti all’estero, che non
siano già stati inclusi nel calcolo dell’Indicatore della situazione economica equivalente,
valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell’euro nell’anno di
REGIONE MARCHE
E.R.S.U.
seduta del
ENTE REGIONALE
PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO
20/06/2013
MACERATA
Pag.
9
Delibera
11
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
riferimento, definito con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 31/01/2013 (vedi
Tabella allegata, All. n. 1), ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, articolo 4,
comma 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive
modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dell’annullamento della tabella 3 di cui al Decreto
Murst 23/04/99, attuato con Decreto Murst 04/08/2000. Per tali redditi non è possibile
avvalersi della facoltà di autocertificazione, ma è necessario esibire la relativa
documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti,
tradotta in lingua italiana, convalidata dall’Autorità diplomatica italiana competente per
territorio o resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e
legalizzate dalle Prefetture per quei Paesi dove esistono particolari difficoltà documentate
dalla locale Ambasciata Italiana.
1.10 L’Indicatore della situazione patrimoniale equivalente è calcolato secondo le modalità di
cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni,
tenendo anche conto dei patrimoni posseduti all’estero. Tali patrimoni sono considerati con le
stesse modalità del citato decreto legislativo con le seguenti integrazioni:
a. i patrimoni immobiliari localizzati all’estero, detenuti al 31 dicembre dell’anno
precedente alla presentazione della domanda, sono valutati solo nel caso di fabbricati,
considerati sulla base del valore convenzionale di 550 euro al metro quadrato;
b. i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell’euro
nell’anno di riferimento, definito con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del
31/01/2013, ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, articolo 4, comma 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive
modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dell’annullamento della tabella 3 di cui al
Decreto Murst 23/04/99, attuato con Decreto Murst 04/08/2000.
1.11 Per l’accesso ai benefici di cui all’articolo 2, comma 1, del Piano Regionale approvato
con deliberazione del Consiglio Regione Marche n. 75 del 4/06/2013 l'Indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare del richiedente, maturato sia in
Italia che all’estero nell’anno 2012, non potrà superare il limite massimo di 18.500,00 euro.
1.12 Ai sensi del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 3, comma 1, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono comunque esclusi dai benefici di tipo individuale gli
studenti per i quali l’Indicatore della condizione patrimoniale equivalente di cui al punto 1.10
del nucleo familiare del richiedente, superi il limite massimo di 30.000,00 euro. Qualora dal
calcolo dell’indicatore della situazione patrimoniale equivalente, applicate le detrazioni e
franchigie previste dalla legge, si conseguisse un risultato negativo, va considerato zero. La
REGIONE MARCHE
E.R.S.U.
seduta del
ENTE REGIONALE
PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO
20/06/2013
MACERATA
Pag.
10
Delibera
11
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
situazione patrimoniale concorre nella misura del 20% alla formazione dell’Indicatore della
Situazione Economica del nucleo familiare del richiedente.
1.13 Le dichiarazioni sulla situazione economica e patrimoniale devono obbligatoriamente
essere riferite, pena esclusione dai benefici, ai redditi valutabili ai fini del calcolo Isee prodotti
nell’anno 2012 ed al patrimonio mobiliare e immobiliare posseduto al 31/12/2012.
1.14 Il beneficiario degli interventi è tenuto a presentare, anche in corso d’anno, una nuova
autocertificazione della propria condizione economica all’Ersu, in caso di mutamenti della
composizione del nucleo familiare e di modifiche della condizione economica dello stesso
nucleo, tali da far venire meno il diritto al beneficio.
1.15 Per gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri, in relazione alla
presenza di un Basso Indicatore di Sviluppo Umano, secondo i criteri dell’Human
Development Report delle Nazioni Unite il cui elenco è quello definito con Decreto del Miur
del 19/02/2013, emanato d’intesa con il Ministro degli Affari esteri (vedi tabella allegata, All.
n. 2), la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione
della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non
appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. In
alternativa, nel caso di studenti già iscritti ad una università nei due anni accademici
precedenti nel paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l’università di
iscrizione nelle Marche, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta università. Per
gli studenti che si iscrivano al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica, la
certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed
elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla
prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di
immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso l’ente che rilascia
la certificazione si impegna all’eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in
caso di revoca secondo le modalità stabilite dai bandi di concorso. Lo studente è obbligato
comunque a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio
nucleo familiare secondo le modalità di cui al punto 4.6 del presente Bando.
1.16 Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali
rifugiati politici ed apolidi, si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente
detenuti in Italia secondo le modalità di cui al punto 1 del presente Bando.
2. ANAGRAFE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
REGIONE MARCHE
E.R.S.U.
seduta del
ENTE REGIONALE
PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO
20/06/2013
MACERATA
Pag.
11
Delibera
11
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
2.1 E' istituita presso l'ERSU di Macerata l'anagrafe per il diritto allo studio universitario.
L'anagrafe per il diritto allo studio universitario è tenuta ed aggiornata a cura dell’Ufficio
competente.
2.2 L'iscrizione all'anagrafe per il diritto allo studio universitario, che dovrà essere rinnovata
all'inizio di ogni anno accademico, è presupposto indispensabile per poter beneficiare delle
provvidenze assistenziali da parte dell'ERSU di Macerata.
2.3 L'iscrizione all'anagrafe per il diritto allo studio universitario può essere ottenuta:
- dagli studenti che si iscrivano per l’a.a. 2013/2014, ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di
laurea specialistica, di specializzazione, ai corsi di dottorato di ricerca attivati dalle Università
ai sensi del Decreto Legislativo 03 luglio 1998, n. 210 art. 4, nonché dagli studenti iscritti a
corsi aventi valore legale attivati prima dell’attuazione del Decreto del Murst 03 novembre
1999, n. 509 e successiva modificazione;
- dagli studenti stranieri interessati alla mobilità studentesca interuniversitaria durante l'a.a.
2013/2014 nell'ambito dei progetti della Comunità Europea e per P.I.C. cui partecipi
l'Università di Macerata o presenti a Macerata a seguito di accordi interuniversitari tra la
locale Università ed altre Università anche straniere;
- dagli studenti che si iscrivano all'Accademia di Belle Arti di Macerata per l'anno accademico
2013/2014;
- dagli studenti che si iscrivano per l'anno accademico 2013/2014 al Conservatorio Statale di
Musica "G.B. Pergolesi" di Fermo.
2.4 L'iscrizione all'anagrafe per il diritto allo studio universitario non può essere ottenuta da
coloro che, al momento della data di scadenza della domanda, debbano sanare pendenze economico - amministative non autorizzate con l'ERSU di Macerata.
3. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLA RELATIVA
DOCUMENTAZIONE PER I VARI BENEFICI
3.1 Le domande per l'iscrizione all'anagrafe per il diritto allo Studio Universitario, per
l'accesso alla mensa e per la concessione delle diverse provvidenze dovranno essere compilate
unicamente on line collegandosi al sito internet dell’Ente www.ersumc.it .
Le modalità di accesso alla domanda on line sono indicate sul portale dell’Ente .
Non saranno prese in considerazione domande presentate con modalità diverse da quelle di
seguito descritte.
Lo studente dovrà:
- eseguire la registrazione al sito www.ersumc.it se accede la prima volta o accedere
all’area riservata digitando username e password se già in suo possesso.
REGIONE MARCHE
E.R.S.U.
seduta del
ENTE REGIONALE
PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO
20/06/2013
MACERATA
Pag.
12
Delibera
11
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- Compilare e confermare la domanda.
- Stampare e firmare la domanda.
- Inviare per posta con raccomandata A.R. o consegnare manualmente la stampa della
domanda firmata entro i termini previsti dal bando di concorso al seguente indirizzo:
Ersu di Macerata, Viale Piave n. 35, 62100 Macerata.
3.2 L’eventuale, volontaria integrazione della domanda già inviata on line contenente le diverse richieste e della documentazione ad essa allegata è ammessa solo fino a quando non sia
scaduto il termine di presentazione.
Entro tale termine per procedere alle eventuali rettifiche è necessario contattare gli uffici
dell’Ersu che forniranno tutte le indicazioni utili.
3.3 La stampa della domanda dei benefici a carattere concorsuale debitamente sottoscritta,
unitamente alla documentazione da presentare, deve essere consegnata manualmente o spedita
a mezzo di Raccomandata con ricevuta di ritorno entro la data del 2 Settembre 2013. Fa fede
la data apposta dall’Ufficio Postale di partenza.
Il mancato rispetto del termine di scadenza menzionato comporta l’esclusione dal beneficio.
3.4 Fa fede a tutti gli effetti di legge la domanda stampata, sottoscritta e consegnata o inviata
all’Ente in caso di difformità da quella inviata on line.
3.5 Le domande di borsa di studio eventualmente compilate e presentate dopo tale termine
ordinario fino al 29/11/2013 potranno concorrere per l’attribuzione di eventuali borse qualora
residuassero fondi dopo la prima assegnazione.
3.6 Lo studente è dispensato dal fare domanda di servizio ristorazione se presenta domanda di
Borsa di studio e/o di Posto Alloggio in quanto la richiesta di uno o entrambi questi ultimi
servizi comporta anche implicita richiesta di servizio ristorazione.
3.7 Nel caso lo studente presenti più domande di diversi benefici e abbia indicato dati diversi
nelle richieste saranno presi in considerazione i dati ultimi che in ordine di tempo sono stati
inseriti.
4. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DEGLI STUDENTI
4.1 Gli studenti che chiedano l'iscrizione all'anagrafe per il diritto allo studio universitario e
l'accesso alla mensa o la concessione di una qualsiasi provvidenza erogata dall'ERSU dovranno presentare la documentazione specificata ai punti successivi.
REGIONE MARCHE
E.R.S.U.
seduta del
ENTE REGIONALE
PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO
20/06/2013
MACERATA
Pag.
13
Delibera
11
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
4.2 Gli studenti sono responsabili della completezza della domanda e dei documenti
presentati, della loro rispondenza alle disposizioni contenute nel bando. L’accettazione della
documentazione da parte dell’Ufficio competente non costituisce avallo per la regolarità della
stessa.
4.3 Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, idonei e/o vincitori di borsa nell’anno
accademico 2012/2013, sono tenuti a presentare una nuova autocertificazione della propria
condizione economica solo in caso si tratti di studenti che:
 si iscrivano al quarto anno del vecchio ordinamento didattico (corsi attivati prima
dell’attuazione del D.M. n. 509/99) o della Laurea Specialistica a ciclo unico, al primo
anno fuori corso dei corsi di laurea attivati in attuazione del D.M. n. 509/99, o che chiedano
i benefici per l’ultimo semestre o che comunque abbiano presentato l’ultima
autocertificazione delle condizioni economiche in epoca anteriore all’a.a. 2011/2012.
 abbiano avuto mutamenti della composizione del nucleo familiare e/o modifiche della
condizione economica tali da far venire meno il diritto al beneficio.
Tutti i sopra descritti studenti sono tenuti a presentare una nuova dichiarazione Isee.
4.4 Gli altri studenti iscritti ad anni successivi al primo, non rientranti tra gli idonei dell’a.a.
precedente, sono tenuti a rendere le prescritte dichiarazioni relative all’Isee.
4.5 Documentazione prescritta per chi presenti la sola domanda di Tesserino per
l'accesso a mensa:
1- Stampa della domanda compilata on line debitamente sottoscritta, comprendente la
Dichiarazione sostitutiva sulla data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, iscrizione
all'Università o all'Accademia di Belle Arti di Macerata o al Conservatorio Statale di Musica
"G.B. Pergolesi" di Fermo, rilasciata dallo studente ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
28/12/2000 N. 445.
2 – Fotocopia di un documento d’identità se la domanda è spedita o comunque non firmata
alla presenza di un dipendente dell’Ersu addetto a riceverla.
3 – una foto tessera in formato digitale con le seguenti caratteristiche: 413 X 531 pixels in
formato "jpg" 300 dpi non superiore ai 100 kb.
4.6 Documentazione prescritta per gli studenti che presentino domanda anche per uno
solo dei benefici a carattere concorsuale con nucleo familiare e/o redditi e/o patrimoni
prodotti in Italia:
1 – Stampa della domanda compilata on line debitamente sottoscritta.
REGIONE MARCHE
E.R.S.U.
seduta del
ENTE REGIONALE
PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO
20/06/2013
MACERATA
Pag.
14
Delibera
11
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
2 – Gli studenti che chiedono di beneficiare della riserva di fondi prevista dai punti 9.3 lettera
e), 9.4 lettera d) e 9.5 lettera d) del Bando Borsa di studio, dovranno allegare alla domanda la
lettera di licenziamento e una autodichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del Dpr del
28/12/2000 n. 445 relativa all’iscrizione alle liste di disoccupazione L. 297/02 o mobilità di
cui alla legge n. 223/1991 o di cui alla legge n. 236/1993.
3 – Fotocopia di un documento d’identità se la domanda è spedita o comunque non firmata
alla presenza di un dipendente dell’Ersu addetto a riceverla.
4 – una foto tessera in formato digitale con le seguenti caratteristiche: 413 X 531 pixels in
formato "jpg" 300 dpi non superiore ai 100 kb.
4.7 Documentazione prescritta per gli studenti con nucleo familiare all’estero e/o con
redditi e/o patrimoni disponibili e/o prodotti all’estero ove non inseriti nella
dichiarazione dei redditi in Italia :
1 – Stampa della Domanda compilata on line debitamente sottoscritta.
2 - Certificazione in originale e relativa traduzione sulla composizione del nucleo familiare
convenzionale alla data di presentazione della domanda resa dalle competenti Autorità del
paese di origine, tradotta in lingua italiana e convalidata dall’Autorità diplomatica italiana
competente per territorio nello stesso paese di provenienza dello studente (art. 33 del Dpr del
28/12/2000 n. 445).
3 - Certificazione in originale e relativa traduzione sui redditi percepiti nel 2012 e sul
patrimonio mobiliare e immobiliare posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare, resa
dalle competenti Autorità del paese di origine tradotta in lingua italiana e convalidata
dall’Autorità diplomatica italiana competente per territorio nello stesso paese di provenienza
dello studente (art. 33 del Dpr del 28/12/2000 n. 445).
Per i fabbricati deve essere specificata l’estensione in metri quadri.
Per i Paesi nei quali esistano particolari difficoltà documentate dalla locale Ambasciata
Italiana, le documentazioni sul nucleo familiare, reddito e patrimonio di cui ai precedenti
punti 3 e 4 possono essere rese dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari
estere in Italia e legalizzate dalle Prefetture (4° comma dell’art. 33 del Dpr del 28/12/2000 n.
445).
4 - Per gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri, in relazione alla
presenza di un Basso Indicatore di Sviluppo Umano, secondo i criteri dell’Human
Development Report delle Nazioni Unite (vedi tabella allegata, All. n. 2), la valutazione della
REGIONE MARCHE
E.R.S.U.
seduta del
ENTE REGIONALE
PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO
20/06/2013
MACERATA
Pag.
15
Delibera
11
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
condizione economica è effettuata sulla base delle certificazioni di cui al punto 1.15 del
presente bando.
5 – Per gli studenti stranieri fotocopia autentica del permesso di soggiorno, per l'a.a.
2013/2014, rilasciato dall'Autorità di P.S. preposta.
La copia autentica del permesso di soggiorno può essere presentata successivamente purchè
entro la data del 31/12/2013 ma in questo caso i benefici saranno assegnati sotto condizione e
con la sospensione del pagamento di eventuali somme di denaro fino alla consegna effettiva
del documento. Se il documento non viene presentato entro il 30/09/2014 lo studente decade
dal diritto ad ottenere le eventuali somme di denaro connesse alla Borsa di studio.
6 - Fotocopia di un documento d’identità se la domanda è spedita o comunque non firmata
alla presenza di un dipendente dell’Ersu addetto a riceverla.
7- Gli studenti stranieri che rivendicano la condizione di rifugiati politici o apolidi dovranno
presentare un documento dello Stato Italiano da cui si evinca tale loro status.
7 – una foto tessera in formato digitale con le seguenti caratteristiche: 413 X 531 pixels in
formato "jpg" 300 dpi non superiore ai 100 kb.
Gli studenti che non saranno in grado di presentare tutta la necessaria documentazione relativa
al nucleo, ai redditi e ai patrimoni esteri e per i quali è possibile una valutazione provvisoria
saranno ammessi alle graduatorie provvisorie con riserva. Gli studenti che entro la
pubblicazione della graduatoria definitiva non provvederanno a completare la
documentazione prevista saranno esclusi dai benefici concessi.
4.8 Gli studenti possono presentare qualsiasi altra documentazione ritengano utile produrre al
fine della partecipazione al concorso.
5. ACCERTAMENTI SUL REDDITO E SUL MERITO DICHIARATO ALL'ERSU
5.1 L’Ente potrà svolgere accertamenti tramite i competenti Organi sulla consistenza del
reddito e patrimonio familiare, per controllare che gli studenti si trovino effettivamente nelle
condizioni economiche previste per la concessione del beneficio. Indagini circa l’entità del
reddito potranno pure essere svolte presso le Amministrazioni finanziarie dello Stato e altri
Enti.
REGIONE MARCHE
E.R.S.U.
seduta del
ENTE REGIONALE
PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO
20/06/2013
MACERATA
Pag.
16
Delibera
11
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
5.2 In via ordinaria gli accertamenti verranno effettuati, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4
comma 10 del Dpcm del 09/04/2001 e dall’art. 5 comma 14 e seguenti del Piano Regionale
approvato con Deliberazione n. 75 del 4/06/2013, su un campione non inferiore al 40% dei
vincitori, secondo modalità stabilite con apposito provvedimento del Dirigente competente, al
fine di controllare le dichiarazioni sul reddito, patrimonio, nucleo familiare presentate dagli
studenti. Tali controlli sono realizzati sia per gli studenti che nell’anno di riferimento abbiano
presentato l’autocertificazione della condizione economica, sia per quelli che abbiano
mantenuto il diritto ai benefici sulla base dei criteri di merito e non hanno ritenuto di dover
presentare una nuova autocertificazione delle condizioni economiche ai sensi del punto 4.3.
In via straordinaria gli accertamenti potranno essere effettuati a seguito di specifiche
segnalazioni da parte di organi di polizia tributaria o altri pubblici ufficiali.
5.3 In caso di dichiarazione falsa o non corrispondente al vero che sia rilevante ai fini della
concessione dei benefici, il Dirigente competente, con propria determinazione provvede a
dichiarare la immediata decadenza dal beneficio e all’applicazione di quanto stabilito
dall’art. 10 comma 3 del Decreto Legislativo n. 68 del 29/03/2012 che prevede anche
l’applicazione di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di
importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e la
perdita del diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso di studi, fatta salva in
ogni caso l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto legge
31/5/2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/7/2010, n. 122, nonché delle
norme penali per i fatti costituenti reato.
5.4 In caso di dichiarazione falsa o non corrispondente al vero che non sia rilevante ai fini
della concessione dei benefici, il Dirigente competente con proprio atto provvede alla nuova
determinazione dell’importo del beneficio in rapporto alla situazione risultata in sede di
accertamento.
5.5 In caso di mancata presentazione, entro 30 giorni, dei documenti eventualmente chiesti
agli studenti e necessari per il controllo, il Dirigente competente, con propria determinazione,
provvederà a dichiarare la decadenza dal beneficio che dovrà essere interamente restituito con
le seguenti modalità:
a) Servizio alloggi: la tariffa mensile di € 157,75 rapportata al numero dei mesi di
godimento.
b) Servizio mensa: deve essere rimborsato il numero dei pasti consumati alla tariffa di €
5,00 per il pasto completo e € 3,00 per quello differenziato.
c) Denaro: devono essere restituite le somme riscosse.
5.6 La rinuncia al beneficio, che comporta anche contestuale rinuncia all’idoneità, interrompe
l’accertamento solo se presentata dallo studente prima che abbia notizia ufficiale dell’apertura
REGIONE MARCHE
E.R.S.U.
seduta del
ENTE REGIONALE
PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO
20/06/2013
MACERATA
Pag.
17
Delibera
11
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
della verifica. In tal caso lo studente rinunciatario sarà tenuto a rimborsare il corrispettivo dei
servizi goduti con le modalità di cui al punto 12.1 del Bando Borsa di studio.
5.7 La mancata iscrizione all’Università, Accademia o Conservatorio comporta
l’interruzione dell’accertamento.
5.8 In caso di dichiarazione falsa o non corrispondente al vero per cui si ravvisino possibili
estremi di fatto penalmente rilevante si provvederà alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria.
5.9 LA PROCEDURA DI ACCERTAMENTO NON SOSPENDE IL DIRITTO AL
GODIMENTO DEI BENEFICI ASSEGNATI.
5.10 Il procedimento di accertamento dovrà essere concluso entro MAGGIO 2015.
6. ISCRIZIONE ALL’UNIVERSITA’, ACCADEMIA O CONSERVATORIO.
6.1 Il requisito della iscrizione all'Università, all’Accademia di Belle Arti di Macerata e al
Conservatorio Statale di Musica "G.B. Pergolesi" di Fermo, per l'anno accademico 2013/2014
deve essere posseduto dagli studenti, entro i termini stabiliti dai bandi dei rispettivi Atenei,
fatta eccezione per coloro che sono stati iscritti nell’anno accademico 2012/2013 all’ultimo
anno di corso che intendano e successivamente si laureino entro l’ultima sessione
straordinaria di laurea dell’a.a. 2012/2013 (primi mesi anno 2014) e chiedano il beneficio per
l’a.a. 2013/2014 per l’ultimo semestre o anno di pertinenza.
Tali studenti sono equiparati ai fini dell’individuazione del fondo di competenza a quelli
regolarmente iscritti al primo anno fuori corso.
6.2 L’effettiva iscrizione per l’a.a. 2013/2014, e il possesso del requisito di merito dichiarato
nella domanda potrà essere oggetto di apposita verifica nel corso dell’anno accademico nei
confronti degli studenti dichiarati idonei al beneficio della borsa di studio.
6.3 Il Dirigente competente con propria determinazione provvederà a dichiarare la decadenza
dalla borsa di studio e lo studente sarà tenuto a rimborsare il corrispettivo dei servizi goduti
con le modalità di cui al punto 12.1 del Bando Borsa di studio nei seguenti casi:
 In caso di mancata iscrizione all’Università, all’Accademia o al Conservatorio per l’a.a.
2013/2014.
 In caso di mancato possesso del requisito di merito necessario per avere diritto al beneficio.
 Nel caso risulti iscritto ad un corso di studio diverso e/o di diverso livello da quello indicato
nella domanda.
Tale disposizione si applica nel caso in cui l’indicazione del differente corso abbia
REGIONE MARCHE
E.R.S.U.
seduta del
ENTE REGIONALE
PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO
20/06/2013
MACERATA
Pag.
18
Delibera
11
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
comportato l’attribuzione di una borsa di studio che lo studente, se avesse reso dichiarazioni
veritiere, non avrebbe altrimenti ottenuto (per scarsità requisito di merito, scarsità di fondi
ecc.).
7. TIPOLOGIA DEGLI STUDENTI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI.
7.1 Gli studenti, sulla base della loro provenienza, sono distinti secondo la seguente tipologia:
a) studente in sede: colui che risiede nel comune sede del corso di studio frequentato;
b) studente pendolare: residente in Comune (vedi tabelle sotto riportate) che consenta il
trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studi frequentato e il cui tratto sia
percorribile, con i mezzi pubblici, in un tempo fino a 60 minuti o anche in un tempo
superiore se il comune è distante meno di 25 km.
 iscritto alla sede Universitaria di Macerata: colui che risiede in uno dei seguenti
Comuni:
Appignano, Belforte del Chienti, Cingoli, Civitanova Marche, Colmurano, Corridonia,
Filottrano, Francavilla d’Ete, Loreto, Loro Piceno, Mogliano, Monte San Giusto,
Montecassiano, Montecosaro, Montefano, Montegranaro, Montelupone, Morrovalle, Petriolo, Pollenza, Potenza Picena, Recanati, Ripe San Ginesio, San Severino Marche,
Tolentino, Treia, Urbisaglia.
 iscritto a corsi tenuti in sedi universitarie diverse da Macerata:
a tal fine si fa riferimento alla seguente tabella:
FERMO:
Altidona, Belmonte Piceno, Campofilone, Carassai, Civitanova Marche, Cupramarittima,
Falerone, Francavilla d’Ete, Grottammare, Grottazzolina, Lapedona, Loreto, Magliano di
Tenna, Massignano, Monsampietro Morico, Montappone, Monte San Giusto, Monte San
Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montecosaro,
Montefiore dell’Aso, Montegiberto, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo,
Monterinaldo, Monterubbiano, Monte San Martino, Montottone, Moresco, Ortezzano,
Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto Recanati, Porto San Giorgio, Porto
Sant’Elpidio, Rapagnano, San Benedetto del Tronto, Sant’Elpidio a Mare, Servigliano,
Torre San Patrizio.
REGIONE MARCHE
E.R.S.U.
seduta del
ENTE REGIONALE
PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO
20/06/2013
MACERATA
Pag.
19
Delibera
11
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
JESI:
Agugliano, Ancona, Apiro, Belvedere Ostrense, Camerata Picena, Castelbellino,
Castelplanio, Chiaravalle, Cingoli, Cupramontana, Fabriano, Falconara Marittima,
Filottrano, Genga, Maiolati Spontini, Mergo, Monsano, Monte San Vito, Montecarotto,
Montemarciano, Monteroberto, Morro d’Alba, Offagna, Osimo, Ostra, Ostra Vetere,
Poggio San Marcello, Polverigi, Rosora, San Marcello, San Paolo di Jesi, Santa Maria
Nuova, Senigallia, Serra De’ Conti, Serra San Quirico, Staffolo.
CIVITANOVA MARCHE:
Ancona, Corridonia, Cupra Marittima, Fermo, Grottammare, Loreto, Macerata, Monte San
Giusto, Monte Urano, Montecosaro, Montegranaro, Montelupone, Morrovalle, Osimo,
Pedaso, Porto Recanati, Porto San Giorgio, Porto Sant’Elpidio, Potenza Picena,
Sant’Elpidio a Mare, San Benedetto del Tronto, Torre San Patrizio.
SPINETOLI:
Acquaviva Picena, Alba Adriatica, Ancarano, Appignano del Tronto, Ascoli Piceno,
Castel di Lama, Castignano, Castorano, Civitella del Tronto, Colli del Tronto, Colonnella,
Controguerra, Corropoli, Cossignano, Cupra Marittima, Folignano, Grottammare,
Maltignano, Martinsicuro, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche,
Monteprandone, Nereto, Offida, Ripatransone, San Benedetto del Tronto, Sant’Egidio alla
Vibrata, Sant’Omero, Torano Nuovo, Tortoreto.
MONTECASSIANO:
Appignano, Castelfidardo, Corridonia, Filottrano, Loreto, Macerata, Montecosaro,
Montefano, Montelupone, Morrovalle, Osimo, Petriolo, Pollenza, Potenza Picena,
Recanati, Treia, Urbisaglia.
c) studente fuori sede: residente in Comune distante dalla sede del corso frequentato più di
25 km e il cui tratto sia percorribile con i mezzi pubblici in un tempo superiore ai 60 minuti
e che prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture
residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a dieci
mesi compresi fra il l’1/10/2013 e il 30/09/2014. Per gli studenti richiedenti la borsa
“semestrale” il periodo non deve essere inferiore a cinque mesi compresi fra l’1/10/2013 e il
31/03/2014. Qualora tale studente non prenda alloggio o lo prenda nei pressi di tale sede a
titolo non oneroso è considerato studente pendolare. E’ anche considerato studente pendolare
colui che rinuncia al posto letto gestito dall’E.r.s.u. fino alla pubblicazione delle graduatorie
definitive.
REGIONE MARCHE
E.R.S.U.
seduta del
ENTE REGIONALE
PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO
20/06/2013
MACERATA
Pag.
20
Delibera
11
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Gli studenti stranieri sono considerati comunque fuori sede, indipendentemente dalla sede
della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente
risieda nel territorio Italiano.
Anche tali studenti stranieri sono tuttavia considerati pendolari qualora rinuncino al posto
letto gestito dall’E.r.s.u. fino alla pubblicazione delle graduatorie definitive.
8. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E NOMINA DEI VINCITORI DEI DIVERSI CONCORSI
8.1 Le graduatorie provvisorie dei diversi concorsi per l'anno accademico 2013/2014 sono
approvate dal Dirigente competente entro il 19/09/2013 e sono quindi affisse all'albo
dell'ERSU.
Nessuna comunicazione verrà inviata agli interessati in quanto l’affissione vale come notifica
a tutti gli effetti di legge.
8.2 Le eventuali istanze di revisione, motivate e documentate, delle suddette graduatorie
provvisorie, dovranno essere presentate manualmente o fatte pervenire all’Ente
esclusivamente tramite posta elettronica certificata ([email protected]) o via telefax (0733
5620264), entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione.
Tali istanze verranno esaminate dal Direttore e successivamente il Dirigente competente,
dando esecuzione alle decisioni del Direttore, provvederà all’approvazione delle graduatorie
definitive e quindi alla nomina dei vincitori ed alla erogazione dei benefici.
9. TERMINI PER LA FRUIZIONE DEI BENEFICI
9.1 La quota di beneficio erogata in denaro, deve essere incassata dagli studenti entro il
termine massimo del 15 dicembre dell'esercizio successivo a quello in cui é stato emesso il
relativo mandato di pagamento.
9.2 Gli studenti che non ritirano il denaro nel termine previsto dal precedente punto 9.1 decadono automaticamente dal diritto al beneficio stesso.
10. D.LGS. 30/06/2003 N. 196 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”.
I dati richiesti in autocertificazione nonché quelli contenuti nella documentazione sono
destinati al complesso delle operazioni, svolto con mezzi elettronici ed automatizzati,
finalizzate all’elaborazione delle graduatorie per l’assegnazione delle borse di studio di cui al
REGIONE MARCHE
E.R.S.U.
seduta del
ENTE REGIONALE
PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO
20/06/2013
MACERATA
Pag.
21
Delibera
11
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
D. Lgs. n. 68 del 29/3/2012 ed alla legge Regionale n. 38/96, dei posti letto a pagamento e per
l’accesso ai servizi mensa.
La resa dei dati richiesti è obbligatoria per la partecipazione al concorso ed alla mancata
presentazione consegue l’esclusione dal concorso medesimo.
L’Ente procede al trattamento, potendosi avvalere di eventuali società, enti o consorzi che
svolgano attività di elaborazione dati funzionali a quella dell’E.r.s.u., anche con modalità
elettroniche e/o automatizzate, dei dati personali degli studenti per i fini istituzionali.
I dati di reddito e i dati di merito, necessari per la formulazione delle graduatorie e per la loro
trasparenza, saranno pubblici.
I dati possono essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche preposte ai controlli di
veridicità e conformità, oltre che al Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, alla
Regione Marche e alle Università e Istituti di grado universitario competenti.
In relazione al trattamento dei dati in oggetto, all’interessato sono garantiti i diritti di cui
all'art. 7 del Decreto Legislativo in argomento, con la precisazione che l’aggiornamento, la
rettifica e l’integrazione dei dati stessi, di cui al punto 3 lettera a) dell’articolo suddetto, è
consentita entro il termine ultimo, improrogabile di dieci giorni dalla pubblicazione delle
graduatorie provvisorie per l’assegnazione delle Borse di studio (stesso termine di cui al punto
8.2).
11. NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa rinvio alla deliberazione 75 del
4/06/2013 del Consiglio Regionale Marche, alla Legge Regionale n. 38 del 02/09/96, al
Decreto Legislativo n. 68 del 29/03/2012, al DPCM del 09/04/2001 “Uniformità di
trattamento nel diritto agli studi universitari”.
REGIONE MARCHE
E.R.S.U.
seduta del
ENTE REGIONALE
PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO
20/06/2013
MACERATA
Pag.
22
Delibera
11
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ALLEGATO n. 1
TASSO DI CAMBIO DELL’ANNO 2012.
Determinato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 31/01/2013
Quantità di valuta
Codice
estera per un Euro
UIC
115
65,3052
047
139,014
209
655,957
263
10.709,6
Paese
Valuta
Codice
AFGHANISTAN
AFGHANI
ALBANIA
LEK
BENIN
BIELORUSSIA
BOSNIA
ERZEGOVINA
BULGARIA
CAMERUN
CINA (REPUBBLICA
POPOLARE DI)
COLOMBIA
COSTA D‘AVORIO
COSTA RICA
CROAZIA
EGITTO
INDIA
IRAN
KAZAKISTAN
MACEDONIA
MAROCCO
MOLDAVIA
PAKISTAN
PERU’
POLONIA
ROMANIA
RUSSIA
SENEGAL
SERBIA
SVEZIA
TUNISIA
TURCHIA
UCRAINA
UNGHERIA
FRANCO CFA
RUBLO BIELORUSSIA
AFN
ALL
XOF
BYR
MARCO CONVERTIBILE
BAM
240
1,9558
LEV BULGARIA
FRANCO CFA
BGN
XAF
262
043
1,9558
655,957
RENMINBI (YUAN)
CNY
144
8,10523
PESO COLOMBIANO
FRANCO CFA
COLON COSTA RICA
KUNA
LIRA EGIZIANA
RUPIA INDIANA
RIAL IRANIANO
TENGE KAZAKISTAN
DENAR MACEDONIA
DIRHAM MAROCCO
LEU MOLDAVIA
RUPIA PAKISTANA
NUEVO SOL
ZLOTY
LEU
RUBLO RUSSIA
FRANCO CFA
DINARO SERBO
CORONA SVEDESE
DINARO TUNISINO
LIRA TURCA
HRYVNIA
FORINT UNGHERESE
COP
XOF
CRC
HRK
EGP
INR
IRR
KZT
MKD
MAD
MDL
PKR
PEN
PLN
RON
RUB
XOF
RSD
SEK
TND
TRY
UAH
HUF
040
209
077
229
070
031
057
231
236
084
235
026
201
237
270
244
209
274
009
080
267
241
153
2.309,61
655,957
646,751
7,52167
7,79852
68,5973
15.651,9
191,599
61,5589
11,0976
15,5576
119,944
3,39012
4,18474
4,45931
39,9262
655,957
113,036
8,70407
2,00645
2,31354
10,352
289,249
REGIONE MARCHE
E.R.S.U.
seduta del
ENTE REGIONALE
PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO
20/06/2013
MACERATA
Pag.
23
Delibera
11
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ALLEGATO N. 2
Elenco dei paesi particolarmente poveri di cui al Decreto del Ministro dell’Università e
della Ricerca del 19/02/2013:
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Central
African Rep, Chad, Comoros, Congo Repubblica Democratica, Djibouti, Equatorial Guinea,
Eritrea, Etiopia, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Kenya, Kiribati, Korea, Dem. Rep.,
Kyrgyz Rep., Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique,
Myanmar,
Nepal,
Niger,
Rwanda,
Samoa,
Sao
Tome
and
Principe,
Senegal,
Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sudan, Tajikistan, Tanzania, Timor
Leste,
Togo,
Tuvalu,
Uganda,
Vanuatu,
Yemen,
Zambia,
Zimbabwe.
REGIONE MARCHE
E.R.S.U.
seduta del
ENTE REGIONALE
PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO
Pag.
24
MACERATA
delibera
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ALLEGATO N. 3
SERVIZIO ABITATIVO
Elenco strutture
Denominazione
Collegio Bartolo da Sassoferrato
Collegio Maria Montessori
Collegio Mario Affede
Collegio Sibillini
Residenza Giovanni Falcone
Residenza Lauro Rossi
Polo Residenziale Mortati pal. C
Residenza Universitaria “Palazzo
Strabone”
Appartamenti
Indirizzo
Viale Don Bosco, 12
Corso Cairoli, 106
Via Piani, 9/A
Vicolo degli Orti, 20
Via dell'Erta, 6
Via Lauro Rossi, 32
Via Martiri della Libertà,
15 – 17 - 19
Posti letto a concorso
47
64
38
49
24
16
104
20
Via Strabone 2 Fermo
20
Il numero complessivo dei posti letto da mettere a concorso per l’a.a. 2013/2014 è pari a 3821 di cui 362 a
Macerata e 20 a Fermo.
1
Salva ed impregiudicata una diversa determinazione del numero dei posti per particolari ed eccezionali esigenze dell’Ente.