Al Procuratore della Repubblica Dott. Giovanni Ferrara Procura

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Al Procuratore della Repubblica Dott. Giovanni Ferrara Procura
RACCOMANDATA A.R.
Al Procuratore della Repubblica
Dott. Giovanni Ferrara
Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Roma
Piazzale Clodio, 12
00195 Roma
Al Ministro della Giustizia
On. Roberto Castelli
Via Arenula, 70
00186 Roma
e p.c. On. Mario Lettieri
Camera dei Deputati
Piazza Montecitorio, 1
00186 Roma
Oggetto: interrogazione a risposta scritta 4-07958 presentata dall’On. Mario
Lettieri il 05.11.2003 nella seduta n. 384
Con riferimento alla Interrogazione in oggetto, nella quale si richiede che i
G.I.P. ed i P.M. nominino quali esperti di infortunistica stradale, nell’ambito di processi
penali, soltanto i periti industriali e gli ingegneri iscritti al Ruolo Nazionale Periti
Assicurativi, allo scrivente Ordine corre l’obbligo di evidenziare quanto segue.
Il Ruolo sopra detto è stato istituito dalla Legge n. 166 del 17.02.1992
“Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per
l’accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla
disciplina della legge 24 dicembre 1969, n.990, derivanti dalla circolazione, dal furto e
dall’incendio degli stessi” e disciplinato dal D.M. 9 settembre 1992, n. 562, del
Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, “Regolamento recante
modalità per l’iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi”.
CC/gc
i
Tali disposizioni riguardano, tuttavia, esclusivamente l’accertamento e la
stima dei danni ai veicoli, mentre, nei processi soprattutto penali di infortunistica
stradale, la ricostruzione del sinistro da cui discende la condotta delle persone
coinvolte è connessa anche alla valutazione tecnica, e non economica, dei danni ai
mezzi e delle lesioni alle persone.
Se nei processi penali il fine della consulenza tecnica è la ricostruzione del
sinistro da cui si può evincere la condotta degli utenti della strada per l’accertamento
delle responsabilità, allora, la ricostruzione del sinistro stradale stesso non riguarda la
valutazione economica dei danni riportati dai mezzi (ai fini del risarcimento
assicurativo) la quale valutazione rimane oggetto di consulenze tecniche di pertinenza di
esperti di infortunistica stradale.
La ricostruzione del sinistro consiste nella determinazione, in tutte le varie
fasi in cui si svolge la dinamica dell’incidente, di valori, di parametri complessi (la
direzione, il verso e l’intensità della velocità e delle accelerazioni e decelerazioni, gli
spazi percorsi ed i tempi impiegati, le energie dissipate per attrito, per ribaltamento,
ecc.) determinati sulla base anche di accertamenti tecnici sul luogo interessato dal
sinistro, e non soltanto dei danneggiamenti subiti dai mezzi coinvolti.
In relazione a quanto sopra esposto, appare opportuno evidenziare la necessità di
un Vostro autorevole e tempestivo intervento teso a chiarire che, in materia di
infortunistica stradale, l’esclusività delle nomine dei G.I.P. e dei P.M. per i soli iscritti
nel Ruolo Nazionale Periti Assicurativi è rivolta unicamente all’accertamento ed alla
stima dei meri danni dei mezzi coinvolti.
Si richiede pertanto che, nei procedimenti penali per reati dipendenti da
infrazioni del codice della strada, siano nominati periti ingegneri regolarmente
iscritti agli speciali Albi dei CTU istituiti presso i rispettivi Tribunali di
appartenenza e specializzati nelle materie dell’infortunistica stradale e della
ricostruzione dei sinistri stradali.
CC/gc
ii
Ringraziando anticipatamente per il Vostro interessamento, si rimane in attesa di
un cortese cenno di riscontro e a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Con osservanza.
Il Presidente
Dott. Ing. Mario Beomonte
Allegato: interrogazione On. M. Lettieri
CC/gc
iii
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07958 CAMERA
Camera dei Deputati
Legislatura 14 - ATTO CAMERA
Sindacato Ispettivo
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : 4/07958
presentata da LETTIERI MARIO il 05/11/2003 nella seduta numero 384
Stato iter : IN CORSO
Ministero destinatario :
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA , data delega 05/11/2003
Termini di classificazione dell'atto secondo lo standard Teseo :
CONCETTUALE :
ASSICURAZIONI, COLLEGI E ORDINI PROFESSIONALI, INGEGNERI, PERITI INDUSTRIALI
SIGLA O DENOMINAZIONE :
L 1992 0166
Stampato il 05/12/2004
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07958 CAMERA
TESTO ATTO
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-07958
presentata da MARIO LETTIERI mercoledì 5 novembre 2003 nella seduta n.384
LETTIERI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
i periti industriali e gli ingegneri, anche se iscritti nei rispettivi albi professionali, per esercitare la specifica attività
peritale disciplinata dalla legge n. 166 del 1992 debbono necessariamente essere iscritti nel Ruolo Nazionale Periti
Assicurativi;
nonostante siano passati 11 anni dall'entrata in vigore della legge, in alcune Corti di Appello vengono ancora
nominati, quali esperti in materia di infortunistica stradale, professionisti non iscritti al ruolo di cui alla legge n. 166 del
1992 ed all'albo dei periti e consulenti del giudice quali esperti della materia;
ciò danneggia la categoria dei periti assicurativi, cioè di coloro che abitualmente esercitano tale specifica attività e
danneggia altresì gli utenti che, soprattutto nei processi penali, «subiscono» la nomina da parte dei G.I.P. e dei P.M.
di professionisti non specificamente preparati, il che ovviamente costringe spesso a difendersi in più gradi di giudizio
con notevoli spese per consulenze di parte ed onorari legali -:
se sia a conoscenza del fenomeno e della sua entità nonché quali iniziative intenda adottare affinché la prassi
descritta - che all'interrogante appare palesemente illegittima - abbia a cessare.
(4-07958)
Stampato il 05/12/2004
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