Al Procuratore della Repubblica Dott. Giovanni Ferrara Procura
Transcript
Al Procuratore della Repubblica Dott. Giovanni Ferrara Procura
RACCOMANDATA A.R. Al Procuratore della Repubblica Dott. Giovanni Ferrara Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma Piazzale Clodio, 12 00195 Roma Al Ministro della Giustizia On. Roberto Castelli Via Arenula, 70 00186 Roma e p.c. On. Mario Lettieri Camera dei Deputati Piazza Montecitorio, 1 00186 Roma Oggetto: interrogazione a risposta scritta 4-07958 presentata dall’On. Mario Lettieri il 05.11.2003 nella seduta n. 384 Con riferimento alla Interrogazione in oggetto, nella quale si richiede che i G.I.P. ed i P.M. nominino quali esperti di infortunistica stradale, nell’ambito di processi penali, soltanto i periti industriali e gli ingegneri iscritti al Ruolo Nazionale Periti Assicurativi, allo scrivente Ordine corre l’obbligo di evidenziare quanto segue. Il Ruolo sopra detto è stato istituito dalla Legge n. 166 del 17.02.1992 “Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l’accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n.990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio degli stessi” e disciplinato dal D.M. 9 settembre 1992, n. 562, del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, “Regolamento recante modalità per l’iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi”. CC/gc i Tali disposizioni riguardano, tuttavia, esclusivamente l’accertamento e la stima dei danni ai veicoli, mentre, nei processi soprattutto penali di infortunistica stradale, la ricostruzione del sinistro da cui discende la condotta delle persone coinvolte è connessa anche alla valutazione tecnica, e non economica, dei danni ai mezzi e delle lesioni alle persone. Se nei processi penali il fine della consulenza tecnica è la ricostruzione del sinistro da cui si può evincere la condotta degli utenti della strada per l’accertamento delle responsabilità, allora, la ricostruzione del sinistro stradale stesso non riguarda la valutazione economica dei danni riportati dai mezzi (ai fini del risarcimento assicurativo) la quale valutazione rimane oggetto di consulenze tecniche di pertinenza di esperti di infortunistica stradale. La ricostruzione del sinistro consiste nella determinazione, in tutte le varie fasi in cui si svolge la dinamica dell’incidente, di valori, di parametri complessi (la direzione, il verso e l’intensità della velocità e delle accelerazioni e decelerazioni, gli spazi percorsi ed i tempi impiegati, le energie dissipate per attrito, per ribaltamento, ecc.) determinati sulla base anche di accertamenti tecnici sul luogo interessato dal sinistro, e non soltanto dei danneggiamenti subiti dai mezzi coinvolti. In relazione a quanto sopra esposto, appare opportuno evidenziare la necessità di un Vostro autorevole e tempestivo intervento teso a chiarire che, in materia di infortunistica stradale, l’esclusività delle nomine dei G.I.P. e dei P.M. per i soli iscritti nel Ruolo Nazionale Periti Assicurativi è rivolta unicamente all’accertamento ed alla stima dei meri danni dei mezzi coinvolti. Si richiede pertanto che, nei procedimenti penali per reati dipendenti da infrazioni del codice della strada, siano nominati periti ingegneri regolarmente iscritti agli speciali Albi dei CTU istituiti presso i rispettivi Tribunali di appartenenza e specializzati nelle materie dell’infortunistica stradale e della ricostruzione dei sinistri stradali. CC/gc ii Ringraziando anticipatamente per il Vostro interessamento, si rimane in attesa di un cortese cenno di riscontro e a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Con osservanza. Il Presidente Dott. Ing. Mario Beomonte Allegato: interrogazione On. M. Lettieri CC/gc iii INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07958 CAMERA Camera dei Deputati Legislatura 14 - ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : 4/07958 presentata da LETTIERI MARIO il 05/11/2003 nella seduta numero 384 Stato iter : IN CORSO Ministero destinatario : MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Attuale delegato a rispondere MINISTERO DELLA GIUSTIZIA , data delega 05/11/2003 Termini di classificazione dell'atto secondo lo standard Teseo : CONCETTUALE : ASSICURAZIONI, COLLEGI E ORDINI PROFESSIONALI, INGEGNERI, PERITI INDUSTRIALI SIGLA O DENOMINAZIONE : L 1992 0166 Stampato il 05/12/2004 pagina 1 di 2 created with evaluation software from www.xmlpdf.com INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07958 CAMERA TESTO ATTO Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-07958 presentata da MARIO LETTIERI mercoledì 5 novembre 2003 nella seduta n.384 LETTIERI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: i periti industriali e gli ingegneri, anche se iscritti nei rispettivi albi professionali, per esercitare la specifica attività peritale disciplinata dalla legge n. 166 del 1992 debbono necessariamente essere iscritti nel Ruolo Nazionale Periti Assicurativi; nonostante siano passati 11 anni dall'entrata in vigore della legge, in alcune Corti di Appello vengono ancora nominati, quali esperti in materia di infortunistica stradale, professionisti non iscritti al ruolo di cui alla legge n. 166 del 1992 ed all'albo dei periti e consulenti del giudice quali esperti della materia; ciò danneggia la categoria dei periti assicurativi, cioè di coloro che abitualmente esercitano tale specifica attività e danneggia altresì gli utenti che, soprattutto nei processi penali, «subiscono» la nomina da parte dei G.I.P. e dei P.M. di professionisti non specificamente preparati, il che ovviamente costringe spesso a difendersi in più gradi di giudizio con notevoli spese per consulenze di parte ed onorari legali -: se sia a conoscenza del fenomeno e della sua entità nonché quali iniziative intenda adottare affinché la prassi descritta - che all'interrogante appare palesemente illegittima - abbia a cessare. (4-07958) Stampato il 05/12/2004 pagina 2 di 2 created with evaluation software from www.xmlpdf.com