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SENTENZE IN SANITÀ – CONSIGLIO DI STATO
CONSIGLIO DI STATO – V sezione - sentenza n. 1565/2003
E’ atto dovuto il licenziamento del lavoratore cancellato dall’elenco delle categorie speciali per effetto di
una visita medica, il cui esito non ha confermato lo stato invalidante dell’interessato.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 2755/1997 proposto da Sanna Giovanni rappresentato e difeso
dall’avv. C. Murgia con domicilio eletto in Roma via G. Pisanelli , 2 presso l’avv. S. Di Meo
contro
USL n.12 di Ghilarza (ora ASL n.5 di Oristano), rappresentata e difesa dall’avv. G. Cossu con
domicilio eletto in Roma via Flaminia n. 79 presso avv. A. Mannironi (studio Lubrano)
e nei confronti di
- Ministero del lavoro, U PLMO di Oristano, rappresentato. e difeso dall’Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;
INAIL, rappresentato e difeso dagli avv.ti P. Varone, V. Rizzi, E. Noto e G. De Ferrà,
con domicilio in Roma, via IV Novembre n. 144;
per la riforma
della sentenza TAR Sardegna n. 1726 del 20.12.1996, resa tra le parti;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della ASL, dell’INAIL e dell’Ufficio UPLMO;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 7.1.2003, relatore il Consigliere Aniello Cerreto ed uditi, altresì, i
procuratori delle parti come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto:
FATTO
Con l’appello in epigrafe, l’interessato ha fatto presente che, riconosciuto invalido del lavoro
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per infortunio subìto nel 1969 ed iscritto nell’apposito elenco tenuto dall’UPLMO, aveva concorso all’accesso ai posti riservati alle categorie privilegiate e quindi veniva assunto dalla USL
di Ghilarza nel 1993, a seguito del superamento delle prescritte prove attitudinali; che a circa sei
mesi dall’assunzione, veniva licenziato una prima volta a seguito dell’esclusione dalle liste speciali di cui alla L. n.482/1968 disposta dal’UPLMO dopo che l’INAIL non aveva confermato lo
stato invalidante del 40%, per essersi ridotto al 30%; che per effetto di ricorso al TAR Sardegna, detto licenziamento veniva prima sospeso e poi annullato con sentenza n. 706/95; che intanto L’INAIL procedeva ad una nuova visita (senza indicarne lo scopo), accertando
un’ulteriore riduzione dello stato di invalidità (fino allo 0 %, per cui gli veniva revocata la rendita in godimento e veniva nuovamente disposta la cancellazione dalle liste speciali da parte
dell’UPLMO; che proponeva opposizione avverso l’esito di detta visita INAIL ai sensi dell’art.
104 T.U. n.1124/1965 con richiesta di visita collegiale, ma inutilmente per cui proponeva ricorso al Pretore del lavoro, il cui giudizio era ancora pendente; che veniva rinnovato il licenziamento da parte della USL, per cui proponeva un nuovo ricorso al TAR Sardegna, che lo rigettava con la sentenza appellata.
Ha dedotto che detta sentenza era erronea ed ingiusta per le seguenti ragioni:
- il TAR aveva ritenuto che competente agli accertamenti fosse l’INAIL e che non era previsto
che essi fossero effettuati da un collegio medico, ma in tal modo non si teneva conto che la visita collegiale doveva ammettersi a seguito del reclamo del dipendente, come riconosciuto dallo
stesso INAIL;
- l’UPLMO non avrebbe dovuto procedere alla cancellazione dell’interessato dagli elenchi speciali tenendo conto della visita condotta da medico singolo, avverso la quale era stata proposta
opposizione;
- l’interessato non era stato avvisato della possibilità di farsi assistere da un medico di fiducia;
né poteva ritenersi edotto di tale facoltà per il fatto che aveva proposto un primo ricorso al TAR;
- la decisione del TAR si poneva in contrasto con quanto precisato nell’ordinanza cautelare nello stesso giudizio a proposito della relazione medico legale dell’INAIL;
- nella relazione medico legale dell’INAIL non erano state chiarite le ragioni della radicale diminuzione del coefficiente di invalidità ;
- il TAR non aveva precisato le ragioni che lo inducevano a preferire la relazione medico legale
del dott. Zucca rispetto alle altre precedenti;
- il TAR aveva ritenuto inammissibili le censure svolte con riferimento ai principi in tema di atti
di ritiro con riguardo alla procedura seguita dall’INAIL, ma in effetti tali censure intendevano
contestare il provvedimento finale di licenziamento sulla base dell’istruttoria irregolare seguita;
- il TAR avrebbe dovuto ammettere la procedura di verificazione per superare la contraddittorietà tra i vari giudizi medici che si erano succeduti nel tempo e comunque avrebbe dovuto sospendere il proprio giudizio in attesa di quello del Pretore del lavoro.
La ASL, costituitasi in giudizio ha chiesto il rigetto dell’appello, rilevando che il licenziamento
era atto dovuto in conseguenza della cancellazione dall’elenco delle categorie speciali per effetto dell’esito della visita medica disposta dall’INAIL, che non aveva confermato lo stato invalidante dell’interessato.
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L’INAIL, a sua volta, ha fatto presente che l’interessato era stato risottoposto a visita, ai sensi
dell’art. 55 L. n. 88/1989, in quanto erano sorti dubbi sull’invalidità che gli era stata riconosciuta; che il TAR aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nei confronti del procedimento di revisione per errore, ma poi non aveva dichiarato il difetto di legittimazione dell’INAIL; che comunque la ritualità del procedimento di revisione per errore non poteva essere posta in dubbio per la mancanza della visita collegiale; che l’INAIL doveva ritenersi
estraneo sia al procedimento che aveva comportato la cancellazione dell’interessato dalle liste
speciali sia a quello che si era concluso con il licenziamento.
Con ordinanza n.708 del 15.4.1997, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta
dall’appellante.
Con memoria conclusiva, l’appellante ha insistito sul fatto che la revisione era stata operata oltre il decennio dalla costituzione della rendita.
Alla pubblica udienza del 7.1.2003, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Con sentenza TAR Sardegna n. 1726 del 20.12.1996, ritenute inammissibili alcune censure, è
stato per il resto respinto il ricorso proposto dal dipendente, assunto in qualità di invalido del lavoro ai sensi della L. 2.4.1968 n. 482, avverso la delibera USL n. 12 di Ghilarza n. 515 del
19.6.1995, con la quale era stata disposta l’immediata cessazione dal servizio dell’interessato, e
gli atti presupposti.
Avverso detta sentenza ha proposto appello l’interessato.
2. L’appello è infondato.
2.1. La presente controversia si innesta in un precedente giudizio davanti allo stesso TAR, tra le
medesime parti, che si è concluso con la sentenza n. 706 /95, che aveva comportato
l’annullamento (per irregolarità della procedura seguita, per difetto di istruttoria e di motivazione) di una prima delibera di cessazione dal servizio adottata dalla USL nel giugno 1994 sulla
base dell’esito della visita medica svolta dall’INAIL in data 7.3.1994, che non aveva confermato
il lo stato di invalidità in precedenza riconosciuto.
L’interessato veniva intanto sottoposto da parte dell’INAIL a nuova visita medica, ai sensi
dell’art. 55, 5° comma, L. 9.3.1989 n.88, con conferma della mancanza dello stato invalidante
(V. relazione del 18.1.1995) e conseguente cancellazione dalle liste speciali da parte
dell’UPLMO. Veniva poi adottata la delibera USL n.515 del 19.6.1995 che disponeva di nuovo
la cessazione dal servizio del dipendente con effetto immediato.
2.2. L’esito di detta visita di revisione, risalendo l’assunzione alla fine del 1993, è stato utilizzato dalla USL in relazione all’adempimento prescritto a carico degli Uffici provinciali del lavoro,
prima di procedere all’avviamento al lavoro (salvo successivo accertamento), di sottoporre a visita medica i soggetti beneficiari L. n.482/1968 da parte dell’autorità sanitaria competente, ai
sensi dell’art. 9 D.L. 12.9.1983 n. 463 (convertito dalla L. 11.11.1983 n. 638). Disposizione che
consente anche l’instaurazione immediata del rapporto di lavoro per l’ipotesi in cui la visita di
controllo dovesse ritardare, ma poi ne condiziona comunque la permanenza all’esito positivo di
essa (V. la decisone di questo consiglio, se. VI n. 263 del 26.1.2001).
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2.3. Ne discende innanzitutto che deve ritenersi priva di pregio
l’eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dall’INAIL, in quanto la delibera impugnata è stata emanata proprio sulla base della visita medica effettuata dall’INAIL.
D’altra parte, la legittimazione passiva di detto Istituto era stata già accertata nella precedente
sentenza del TAR Sardegna n. 706/95 e la presente controversia non è che lo sviluppo della precedente vicenda.
2.4. Inoltre, l’autorità sanitaria competente, di cui al citato art. 9 D.L. n.463/1983, non poteva
che essere l’INAIL, trattandosi di soggetto appartenente alla categoria degli invalidi del lavoro,
e secondo la specifica procedura di cui al D.P.R. 30.6.1965 n.1124 (V., in tal senso anche l’art.
1, comma 5, L. 12.3.1999 n.68).
Per cui correttamente la visita di revisione è stata effettuata dall’INAIL con un medico singolo e
non da un Collegio medico, atteso che la relativa normativa di cui al D.P.R. n.1124/1965 per
una visita del genere non impone il Collegio medico.
Né vale sostenere da parte dell’appellante che a seguito di opposizione all’esito della visita ex
art. 104 D.P.R. n.1124/1965, la nuova visita dovrebbe essere effettuata da un Collegio medico,
in quanto nella specie non trattasi della visita eseguita per effetto di tale opposizione, ma della
visita ordinaria di revisione.
Inoltre, pur in presenza di detta opposizione l’UPLMO aveva correttamente proceduto a cancellare l’interessato dalle liste degli invalidi del lavoro, non essendo prescritto che dovesse attendere l’esito del relativo giudizio davanti al giudice ordinario.
2.5. Neppure può condividersi la doglianza secondo cui l’INAIL avrebbe illegittimamente proceduto alla visita di revisione, essendo ormai già trascorso oltre un decennio dall’accertamento
dell’invalidità, di cui all’art. 83 D.P.R. 30.6.1965 n.1124.
Occorre al riguardo far presente che il problema della rilevanza del decennio si pone per le revisioni INAIL che incidono sulle prestazioni dovute dall’Istituto stesso (ad es. rendita di inabilità), a parte il problema che all’epoca la revisione per errore non era assoggettata ad alcun termine ai sensi dell’art. 55, 5° comma, L. n.88/1989 (disposizione abrogata dall’art. 9 D.L.vo
23.2.2000 n. 38). Invece, l’esito della visita nel caso in esame è stato solo utilizzato per effetto
di quanto disposto dal menzionato art. 9 D.L. n.463/1983, il quale richiedeva la permanenza dello stato invalidante ai fini dell’assunzione per le categorie speciali, tra cui gli invalidi del lavoro.
2.6. Correttamente il TAR ha ritenuto insussistente la giurisdizione del giudice amministrativo
in ordine alla specifica procedura di revisione per errore del precedente stato di invalidità, atteso che essa è affidata espressamente al giudice ordinario dall’art. 104 D.P.R. n.1124/1965.
2.7. Non possono accogliersi neppure le censure con le quali si deduce che non sarebbero state
osservate nella visita medica ai fini della permanenza in servizio alcune garanzie poste a tutela
del dipendente (facoltà di farsi assistere da un medico di fiducia e finalità perseguite dalla visita), in relazione al disposto di cui all’art. 130 T:U. 10.1.1957 n.3.
La facoltà di farsi assistere da medico di fiducia deve essere autonomamente esercitata dal privato e non necessariamente va preventivamente comunicata dal soggetto che richiede
l’effettuazione della visita. D’altra parte nel caso in esame non si trattava di dispensare dal servizio un soggetto già riconosciuto idoneo, ma di verificare la permanenza dello stato di invalidi-
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tà ai fini dell’assunzione in qualità di invalido del lavoro.
Le finalità perseguite dalla visita non potevano poi che essere quelle previste dall’art. 9 D.L.
n.463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983, come del resto già era accaduto in occasione della
prima delibera di cessazione al sevizio, poi annullata dal TAR.
2.8. La relazione medico-legale dell’INAIL, sulla cui base era avvenuta cancellazione
dell’istante dagli elenchi degli invalidi, era adeguatamente motivata, con riferimento sia alle
precedenti visite sia alle ragioni di insussistenza attuale dello stato invalidante richiesto. Né occorreva precisare, tenuto conto dello scopo della visita di revisione, i motivi di preferenza per la
situazione attuale rispetto alle visite precedenti.
2.9. La sentenza del TAR non può essere censurata per il contrasto che vi sarebbe con
l’ordinanza cautelare adottata nello stesso giudizio, atteso che il fumus delibato in tale sede è
comunque connesso al danno grave ed irreparabile che si cerca di eliminare o per lo meno ridurre nella fase cautelare.
Né il TAR, avrebbe dovuto procedere a nuove verificazioni, non essendovi aspetti dubbi da
chiarire.
2.10. La circostanza che il TAR abbia ritenuto di non sospendere il giudizio in attesa della definizione della controversia avverso la visita di revisione pendente davanti al giudice ordinario
non può comportare di per sé l’annullamento della decisione di 1° grado, ma potrebbe essere al
più motivo di sospensione del giudizio di appello. Peraltro, della pendenza di tale giudizio, riferita nel ricorso in appello, non viene poi fornita alcuna precisazione nella memoria conclusiva.
D’altra parte, il procedimento posto in essere dalla USL si fonda esclusivamente sull’esito della
visita di revisione, con conseguente cancellazione dall’elenco degli invalidi, per cui in caso di
accoglimento della domanda davanti al giudice ordinario e reiscrizione nell’elenco degli invalidi, la USL dovrà comunque riesaminare la posizione del dipendente.
3. Per quanto considerato, l'appello deve essere respinto.
Le spese del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7.1.2003 con l’intervento dei Signori:
Pres. Alfonso Quaranta
Cons. Raffaele Carboni
Cons. Giuseppe Farina
Cons. Paolo Buonvino
Cons. Aniello Cerreto, rel. est.
L'ESTENSORE
f.to Aniello Cerreto
IL PRESIDENTE
f.to Alfonso Quaranta
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