NORMATIVA IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE

Transcript

NORMATIVA IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE
NORMATIVA IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, INTERMEDIAZIONE E VENDITA
DI PACCHETTI TURISTICI IN PROVINCIA DI TRENTO
a cura di Eva Dandrea e Marino Scudiero
La definizione di pacchetto turistico è contenuta nell’articolo 34 del “Codice del turismo” approvato
con Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 che recita:
ART. 34
(Pacchetti turistici)
1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere
turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno
due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’articolo 36, che
costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa
del pacchetto turistico.
2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae
l’organizzatore o il venditore agli obblighi del presente capo.
Definizioni, ambito di applicazione, responsabilità di chi organizza o vende, ed obbligo di
assicurazione, sono disciplinati dagli articoli 32 – 33 – 44 – 45 - 47 e 50 del Codice del turismo.
La disciplina dei pacchetti turistici, ora confluita con alcune modifiche nel “Codice del turismo”, era
dapprima ospitata nel “Codice del Consumo” approvato con Decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206 (articoli da 82 a 100), ed ancora prima aveva formato oggetto di apposita distinta
normativa contenuta nel Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 recante “Attuazione della
direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso".
Nella Provincia Autonoma di Trento, l’attività di organizzazione e vendita di pacchetti turistici è
disciplinata dalla legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 e s.m. “Disciplina delle agenzie di viaggio
e turismo” ed in parte dalla legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 “Disciplina della promozione
turistica in provincia di Trento” (articolo 14).
Come avviene anche nella restante parte del territorio nazionale, l’attività è di norma riservata alle
agenzie di viaggio e turismo previste dagli articoli 2 e 3 della l.p. 9/88.
Oltre che alle agenzie di viaggio, è consentito esercitare attività di organizzazione e vendita di
pacchetti turistici anche alle associazioni senza scopo di lucro che abbiano finalità
ricreative, culturali, religiose o sociali, secondo quanto previsto dall’articolo 16 della l.p. 9/88.
L’attività di queste associazioni è disciplinata in maniera diversa a seconda che queste operino a
livello nazionale o a livello provinciale.
Una particolarità presente in provincia di Trento è costituita dall’articolo 15 che consente ai
produttori di servizi turistici trentini di poter organizzare e vendere pacchetti turistici
costituiti dal proprio prodotto combinato con altri servizi trentini.
Ciò consente ad esempio ad un albergatore (produttore del servizio turistico di alloggio) di poter
organizzare e vedere pacchetti turistici costituiti dal pernottamento presso il suo albergo, dallo
skipass (servizio fornito da un soggetto diverso che costituisce parte significativa del pacchetto) e
magari da lezioni con maestro di sci.
Sono titolati a chiedere l’autorizzazione anche una pluralità di figure legate al campo delle
professioni turistiche (maestri di sci, guide alpine, accompagnatori di territorio, scuole di surf,
ecc…), Detta attività è invece preclusa alle guide turistiche, agli accompagnatori turistici ed agli
assistenti di turismo equestre ai sensi dell’articolo 13, comma 1 della legge provinciale 14
febbraio 1992 n. 12 e s.m. "Disciplina dell’esercizio delle attività professionali di guida turistica,
accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre".
Da ultimo l’articolo 14 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (Disciplina della promozione
turistica in provincia di Trento) consente ai soggetti preposti alla promozione turistica
(Trentino Marketing S.p.A., Aziende per il turismo, Associazioni pro loco ed ai Consorzi di
Associazioni pro loco) di potersi dotare di apposita autorizzazione all'organizzazione e alla vendita
di servizi e pacchetti turistici, formati esclusivamente da prodotti turistici trentini, con la possibilità
di inserire nei pacchetti ulteriori servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio prodotti al
di fuori del territorio provinciale.
Ai sensi dell’articolo 8 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 e s.m., tutti i soggetti cui
è consentito organizzare o vendere pacchetti turistici, ovvero:
- agenzie di viaggio e turismo;
- associazioni senza scopo di lucro;
- produttori di servizi turistici trentini;
- soggetti preposti alla promozione turistica,
devono essere in possesso di idonea copertura assicurativa a garanzia delle
responsabilità previste dagli articoli 44 (danni alla persona), 45 (danni diversi da quelli alla
persona) e 47 (danno da vacanza rovinata) del Codice del turismo.