Regolamento Erasmus della Facoltà di Agraria

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Regolamento Erasmus della Facoltà di Agraria
Regolamento Erasmus della Facoltà di Agraria
1— La Commissione Erasmus
La Commissione Erasmus della Facoltà di Agraria (da questo punto denominata
Commissione) ha il compito principale della promozione e organizzazione del
progetto mobilità degli studenti della Facoltà di Agraria tra l’Università di Sassari ed
altre istituzioni straniere, in conformità alla Erasmus University Charter sottoscritta
dalla Commissione Europea.
Le attività consentite allo studente all’interno del progetto di mobilità sono le
seguenti:
-
sostenere esami;
-
preparare la tesi di laurea o dottorato;
-
svolgere il tirocinio pratico applicativo;
-
frequentare corsi universitari ai diversi livelli dell’ordinamento didattico.
2— Composizione
La Commissione è composta dai seguenti membri:
- il delegato per il programma Erasmus di Facoltà, che funge da coordinatore,
- un docente per ciascun Dipartimento di Facoltà,
- l’assistente didattico di Facoltà,
- un rappresentante degli studenti.
3— Funzionamento
La Commissione deve essere riunita con almeno 5 giorni di preavviso con
comunicazione scritta.
La Commissione assume le decisioni a maggioranza semplice dei presenti alla
riunione.
4— Compiti
La Commissione ha i seguenti compiti:
- attivare contratti bilaterali (Bilateral Agreement) con istituzioni estere;
- definire i requisiti minimi richiesti agli studenti per ottenere la Borsa Erasmus;
- esaminare le domande di candidatura;
- definire i criteri di selezione delle domande;
- redigere graduatorie di merito;
- riconoscere gli esami sostenuti all’estero;
- organizzare le attività di studio degli studenti di istituzioni estere;
- affrontare tutti gli aspetti riguardanti il programma Erasmus, per i quali è
necessaria una decisione di carattere collegiale.
5— Eleggibilità, criteri di selezione per la composizione della graduatoria,
beneficiari
Eleggibilità
Sono eleggibili per usufruire della Borsa di studio Erasmus gli studenti che all’atto
della presentazione della domanda di concessione della Borsa, abbiano i seguenti
requisiti:
-se iscritti al primo anno della laurea di primo livello, abbiano conseguito almeno 20
crediti universitari formativi (CFU);
-se iscritti agli anni successivi della laurea di primo livello abbiano conseguito
almeno 20 CFU per anno accademico;
- iscritti al primo anno della laurea specialistica o magistrale;
-se iscritti agli anni successivi della laurea specialistica o magistrale, abbiano
conseguito almeno 20 CFU per anno accademico;
- se iscritti ad un dottorato di ricerca, non usufruiscano della borsa di dottorato.
Criteri di selezione
I criteri di selezione utili alla composizione della graduatoria di cui all’art. 4 sono i
seguenti:
- numero dei CFU per anno accademico conseguiti fino alla data di presentazione
della domanda;
- media ponderata dei voti degli esami, sostenuti con esito positivo alla data di
presentazione della domanda, assumendo come peso il numero di CFU di ciascun
esame.
La pubblicazione delle graduatorie di merito avverrà nel sito internet della Facoltà e
tramite affissione delle stesse nella bacheca Erasmus a pianterreno del palazzo
chimico-zootecnico. Non saranno effettuate comunicazioni personali né scritte né
telefoniche.
Beneficiari
La composizione delle graduatorie è funzionale alla individuazione degli studenti
beneficiari della Borsa di studio Erasmus. I beneficiari sono determinati in base al
numero di borse disponibili.
6— Programma di studio, convalida esami
Programma di studio
Il programma di studio è costituito dall’insieme di attività di studio e ricerca che
ciascuno studente beneficiario si propone di svolgere durante il periodo di studio
presso l’istituzione straniera. Il programma è compilato a cura dello studente
beneficiario all’interno del modulo Accordo didattico o Learning agreement. Nel
Learning agreement possono comparire tutti gli esami previsti nell’offerta
formativa dell’istituzione ospitante. Attività di studio estere riguardanti tesi di
laurea e tirocini pratico-applicativi devono essere concordate con il docente
relatore di tesi di laurea e tutore del tirocinio.
In sede di approvazione del Learning agreement, per ciascuna attività formativa
deve essere specificato il numero di CFU che sarà riconosciuto, insieme al settore
disciplinare a cui i CFU saranno attribuiti, nell’ambito del programma dello studente.
Il modulo deve essere approvato dalla Commissione, che si avvale, quando
necessario, della consulenza dei docenti delle singole discipline dell’Ateneo di
Sassari che lo studente intende studiare nell’istituzione di destinazione.
Il programma può essere articolato non solo secondo una puntuale corrispondenza
di crediti 1:1 tra uno o più corsi esteri e i relativi insegnamenti attivati
nell’Università di Sassari, ma anche secondo una corrispondenza informata dal
principio di attività di pari valore formativo, anche se non identica. In questo
ultimo caso, sarà cura della Commissione valutare il programma che lo studente
intende svolgere presso la Facoltà-partner e verificare la corrispondenza dei
programmi.
Il Learning Agreement potrà essere suscettibile di modifiche, su motivata richiesta
dello studente. In tal caso, lo studente concorda le variazioni con il responsabile
straniero e sottopone tali variazioni al coordinatore della Commissione per
l’approvazione. L’approvazione è condizione necessaria perché lo studente possa
sostenere i relativi esami. Lo studente può modificare il contenuto del suo Learning
agreement al massimo 2 volte.
Lo studente che intende svolgere il tirocinio pratico-applicativo all’estero è tenuto a
presentare alla Commissione una richiesta di autorizzazione; le attività previste
all’interno del tirocinio pratico-applicativo sono approvate dai tutori di entrambi le
istituzioni convenzionate.
Lo studente, in accordo con il docente relatore per l’Esame di Laurea, può svolgere
le attività di preparazione della tesi presso un’istituzione estera prescelta.
Lo studente acquisisce d’ufficio le firme di frequenza dei corsi previsti dal manifesto
del Corso di Laurea che si svolgono durante il periodo di permanenza all’estero.
Convalida esami
Il peso delle attività svolte e degli esami sostenuti all’estero è valutato in base al
sistema di riconoscimento dei crediti formativi europei (ECTS, European Credit
Transfer System), secondo cui ciascuna istituzione determina la corrispondenza tra
i corsi attivati e il numero dei crediti da riconoscere.
Vista la prevalenza delle istituzioni spagnole tra quelle convenzionate con la
Facoltà, si stabilisce che la conversione in trentesimi dei voti meritati presso le
Università spagnole di destinazione avvenga sulla base della Tabella riportata di
seguito.
Tabella di conversione voti Spagna-Italia
Votazione in decimi
Votazione in trentesimi
Sino a 5,25
20
5,26-5,75
22
5,76-6,25
24
6,26-6,75
25
6,76-7,25
26
7,26-7,75
27
7,76-8,25
28
8,26-8,75
29
>8,75
30
Mentre, nel caso di sedi non spagnole si stabilisce che la conversione in trentesimi
dei voti avvenga sulla base della Tabella riportata di seguito già approvata in
Comitato d’Ateneo
ECTS
Grade
voto
ECTS
Local grade
Voto
In 30/30
Definition
definizione
A
30 e lode
B
30
MOLTO BUONO - superiore alla media con errori minori
C
28
BUONO - lavoro generalmente valido con alcuni errori
D
26
SODDISFACENTE - passabile, ma con carenze significative
E
22
SUFFICIENTE - prestazione che soddisfa i requisiti minimi
FX
< 18
NON SUPERATO - è necessario un ulteriore approfondimento
F
< 18
NON SUPERATO - è necessario un notevole lavoro ulteriore
OTTIMO - risultato eccellente senza errori rilevanti
Nel caso in cui per uno o più moduli didattici non sia stato raggiunto un numero
sufficiente di crediti, ovvero se manca più di un credito al raggiungimento del
numero necessario, la Commissione invita lo studente a prendere contatto con il
docente della Facoltà di provenienza titolare dell’insegnamento per concordare un
esame integrativo prima di procedere alla convalida. L’esame integrativo dovrà
essere proporzionale al numero di crediti effettivamente mancanti; la data
dell’esame potrà essere liberamente concordata con il docente locale e non dovrà
necessariamente coincidere con un appello ufficiale. Il punteggio finale sarà
costituito dalla media, ponderata per i corrispondenti CFU, tra il voto conseguito
all’estero e quello ottenuto in Italia. Nel caso in cui per uno o più moduli di
insegnamento sia stato superato il numero di crediti, i crediti eccedenti potranno
confluire tra quelli a scelta dello studente nello stesso settore scientifico disciplinare
dell’insegnamento.
La convalida degli esami sostenuti, predisposta dal Coordinatore di Facoltà in
collaborazione con l’assistente didattico di Facoltà, è approvata dalla Commissione
Erasmus di Facoltà.
7— Penalità
Lo studente beneficiario che durante il corso dei propri studi all’estero nell’ambito
del progetto ERASMUS non sostenga nessun esame, oltre quello di lingua, tra
quelli indicati nel Learning agreement, perde il diritto al contributo finanziario di
Facoltà.
8— Durata del periodo di permanenza nell’Università straniera
La durata del periodo di studio da svolgere presso l’Università straniera non può
essere inferiore a 3 mesi né superiore a 12 mesi e in ogni caso protrarsi oltre il 30
Settembre dell’anno successivo la data del bando.
Dietro presentazione di particolari motivazioni di indubbia gravità e urgenza, lo
studente può usufruire di una abbreviazione del suo periodo di studio all’estero,
presentando domanda scritta al coordinatore della Commissione.
Prolungamenti del periodo di studio Erasmus, solo se autorizzati dal proprio
coordinatore Erasmus di Facoltà dell’Università di provenienza, devono essere
richiesti all’Ufficio Relazioni Internazionali dell’Ateneo di Sassari, mediante apposita
modulistica,
un
mese
prima
del
completamento
della
borsa
Erasmus.
L’autorizzazione al prolungamento del periodo di studio sarà concessa solo se lo
studente all’atto della domanda di prolungamento avrà già acquisito almeno un
numero di CFU pari a 12 su base annua, ovvero almeno un credito per ogni mese di
borsa goduta all’estero. L’acquisizione di tali crediti dovrà essere certificata
mediante opportuna attestazione rilasciata dall’Università straniera. In assenza di
tale attestazione la richiesta di prolungamento non sarà concessa.
La durata ufficiale del soggiorno all’estero non potrà essere comunque superiore a
12 mesi complessivi. Non è garantita la copertura finanziaria per il periodo di
prolungamento.
9— Premialità Erasmus
E’ stato istituito a livello d’Ateneo un sistema finalizzato ad incentivare il
conseguimento di migliori risultati di profitto da parte degli studenti in mobilità ai
fini di studio. A tal fine è stato proposto un sistema di premialità che assegna una
quota aggiuntiva agli studenti che avranno conseguito all’estero i migliori risultati di
profitto. I beneficiari del premio saranno non più del 40% del numero totale dei
vincitori della borsa Erasmus della Facoltà che abbiano conseguito almeno un
numero di CFU pari a 12 su base annua, ovvero almeno un credito per ogni mese di
borsa goduta all’estero.
La Commissione Erasmus assegnerà (in via sperimentale a partire dall’A. A.
2009-10) il 90% della quota di competenza della Facoltà secondo una graduatoria
stilata sulla base dei seguenti parametri:
-del numero degli ECTS comunque conseguiti da ciascuno studente presso
l’Università ospitante (A);
-della media ponderata dei voti degli esami sostenuti (B)
-del periodo di studio espresso in mesi effettivamente trascorso presso la sede
estera (C).
Per cui la graduatoria sarà determinata secondo l’espressione:
(A x B)/C
A parità di merito sarà preferito lo studente con l’anno di immatricolazione più
recente.
Il rimanente 10% della quota di competenza della Facoltà sarà distribuito tra i primi
tre classificati nel seguente modo:
al primo 50%
al secondo 30%
al terzo 20%.
A parità di merito sarà preferito lo studente con l’anno di immatricolazione più
recente.