Regolamento Erasmus della Facoltà di Agraria
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Regolamento Erasmus della Facoltà di Agraria
Regolamento Erasmus della Facoltà di Agraria 1— La Commissione Erasmus La Commissione Erasmus della Facoltà di Agraria (da questo punto denominata Commissione) ha il compito principale della promozione e organizzazione del progetto mobilità degli studenti della Facoltà di Agraria tra l’Università di Sassari ed altre istituzioni straniere, in conformità alla Erasmus University Charter sottoscritta dalla Commissione Europea. Le attività consentite allo studente all’interno del progetto di mobilità sono le seguenti: - sostenere esami; - preparare la tesi di laurea o dottorato; - svolgere il tirocinio pratico applicativo; - frequentare corsi universitari ai diversi livelli dell’ordinamento didattico. 2— Composizione La Commissione è composta dai seguenti membri: - il delegato per il programma Erasmus di Facoltà, che funge da coordinatore, - un docente per ciascun Dipartimento di Facoltà, - l’assistente didattico di Facoltà, - un rappresentante degli studenti. 3— Funzionamento La Commissione deve essere riunita con almeno 5 giorni di preavviso con comunicazione scritta. La Commissione assume le decisioni a maggioranza semplice dei presenti alla riunione. 4— Compiti La Commissione ha i seguenti compiti: - attivare contratti bilaterali (Bilateral Agreement) con istituzioni estere; - definire i requisiti minimi richiesti agli studenti per ottenere la Borsa Erasmus; - esaminare le domande di candidatura; - definire i criteri di selezione delle domande; - redigere graduatorie di merito; - riconoscere gli esami sostenuti all’estero; - organizzare le attività di studio degli studenti di istituzioni estere; - affrontare tutti gli aspetti riguardanti il programma Erasmus, per i quali è necessaria una decisione di carattere collegiale. 5— Eleggibilità, criteri di selezione per la composizione della graduatoria, beneficiari Eleggibilità Sono eleggibili per usufruire della Borsa di studio Erasmus gli studenti che all’atto della presentazione della domanda di concessione della Borsa, abbiano i seguenti requisiti: -se iscritti al primo anno della laurea di primo livello, abbiano conseguito almeno 20 crediti universitari formativi (CFU); -se iscritti agli anni successivi della laurea di primo livello abbiano conseguito almeno 20 CFU per anno accademico; - iscritti al primo anno della laurea specialistica o magistrale; -se iscritti agli anni successivi della laurea specialistica o magistrale, abbiano conseguito almeno 20 CFU per anno accademico; - se iscritti ad un dottorato di ricerca, non usufruiscano della borsa di dottorato. Criteri di selezione I criteri di selezione utili alla composizione della graduatoria di cui all’art. 4 sono i seguenti: - numero dei CFU per anno accademico conseguiti fino alla data di presentazione della domanda; - media ponderata dei voti degli esami, sostenuti con esito positivo alla data di presentazione della domanda, assumendo come peso il numero di CFU di ciascun esame. La pubblicazione delle graduatorie di merito avverrà nel sito internet della Facoltà e tramite affissione delle stesse nella bacheca Erasmus a pianterreno del palazzo chimico-zootecnico. Non saranno effettuate comunicazioni personali né scritte né telefoniche. Beneficiari La composizione delle graduatorie è funzionale alla individuazione degli studenti beneficiari della Borsa di studio Erasmus. I beneficiari sono determinati in base al numero di borse disponibili. 6— Programma di studio, convalida esami Programma di studio Il programma di studio è costituito dall’insieme di attività di studio e ricerca che ciascuno studente beneficiario si propone di svolgere durante il periodo di studio presso l’istituzione straniera. Il programma è compilato a cura dello studente beneficiario all’interno del modulo Accordo didattico o Learning agreement. Nel Learning agreement possono comparire tutti gli esami previsti nell’offerta formativa dell’istituzione ospitante. Attività di studio estere riguardanti tesi di laurea e tirocini pratico-applicativi devono essere concordate con il docente relatore di tesi di laurea e tutore del tirocinio. In sede di approvazione del Learning agreement, per ciascuna attività formativa deve essere specificato il numero di CFU che sarà riconosciuto, insieme al settore disciplinare a cui i CFU saranno attribuiti, nell’ambito del programma dello studente. Il modulo deve essere approvato dalla Commissione, che si avvale, quando necessario, della consulenza dei docenti delle singole discipline dell’Ateneo di Sassari che lo studente intende studiare nell’istituzione di destinazione. Il programma può essere articolato non solo secondo una puntuale corrispondenza di crediti 1:1 tra uno o più corsi esteri e i relativi insegnamenti attivati nell’Università di Sassari, ma anche secondo una corrispondenza informata dal principio di attività di pari valore formativo, anche se non identica. In questo ultimo caso, sarà cura della Commissione valutare il programma che lo studente intende svolgere presso la Facoltà-partner e verificare la corrispondenza dei programmi. Il Learning Agreement potrà essere suscettibile di modifiche, su motivata richiesta dello studente. In tal caso, lo studente concorda le variazioni con il responsabile straniero e sottopone tali variazioni al coordinatore della Commissione per l’approvazione. L’approvazione è condizione necessaria perché lo studente possa sostenere i relativi esami. Lo studente può modificare il contenuto del suo Learning agreement al massimo 2 volte. Lo studente che intende svolgere il tirocinio pratico-applicativo all’estero è tenuto a presentare alla Commissione una richiesta di autorizzazione; le attività previste all’interno del tirocinio pratico-applicativo sono approvate dai tutori di entrambi le istituzioni convenzionate. Lo studente, in accordo con il docente relatore per l’Esame di Laurea, può svolgere le attività di preparazione della tesi presso un’istituzione estera prescelta. Lo studente acquisisce d’ufficio le firme di frequenza dei corsi previsti dal manifesto del Corso di Laurea che si svolgono durante il periodo di permanenza all’estero. Convalida esami Il peso delle attività svolte e degli esami sostenuti all’estero è valutato in base al sistema di riconoscimento dei crediti formativi europei (ECTS, European Credit Transfer System), secondo cui ciascuna istituzione determina la corrispondenza tra i corsi attivati e il numero dei crediti da riconoscere. Vista la prevalenza delle istituzioni spagnole tra quelle convenzionate con la Facoltà, si stabilisce che la conversione in trentesimi dei voti meritati presso le Università spagnole di destinazione avvenga sulla base della Tabella riportata di seguito. Tabella di conversione voti Spagna-Italia Votazione in decimi Votazione in trentesimi Sino a 5,25 20 5,26-5,75 22 5,76-6,25 24 6,26-6,75 25 6,76-7,25 26 7,26-7,75 27 7,76-8,25 28 8,26-8,75 29 >8,75 30 Mentre, nel caso di sedi non spagnole si stabilisce che la conversione in trentesimi dei voti avvenga sulla base della Tabella riportata di seguito già approvata in Comitato d’Ateneo ECTS Grade voto ECTS Local grade Voto In 30/30 Definition definizione A 30 e lode B 30 MOLTO BUONO - superiore alla media con errori minori C 28 BUONO - lavoro generalmente valido con alcuni errori D 26 SODDISFACENTE - passabile, ma con carenze significative E 22 SUFFICIENTE - prestazione che soddisfa i requisiti minimi FX < 18 NON SUPERATO - è necessario un ulteriore approfondimento F < 18 NON SUPERATO - è necessario un notevole lavoro ulteriore OTTIMO - risultato eccellente senza errori rilevanti Nel caso in cui per uno o più moduli didattici non sia stato raggiunto un numero sufficiente di crediti, ovvero se manca più di un credito al raggiungimento del numero necessario, la Commissione invita lo studente a prendere contatto con il docente della Facoltà di provenienza titolare dell’insegnamento per concordare un esame integrativo prima di procedere alla convalida. L’esame integrativo dovrà essere proporzionale al numero di crediti effettivamente mancanti; la data dell’esame potrà essere liberamente concordata con il docente locale e non dovrà necessariamente coincidere con un appello ufficiale. Il punteggio finale sarà costituito dalla media, ponderata per i corrispondenti CFU, tra il voto conseguito all’estero e quello ottenuto in Italia. Nel caso in cui per uno o più moduli di insegnamento sia stato superato il numero di crediti, i crediti eccedenti potranno confluire tra quelli a scelta dello studente nello stesso settore scientifico disciplinare dell’insegnamento. La convalida degli esami sostenuti, predisposta dal Coordinatore di Facoltà in collaborazione con l’assistente didattico di Facoltà, è approvata dalla Commissione Erasmus di Facoltà. 7— Penalità Lo studente beneficiario che durante il corso dei propri studi all’estero nell’ambito del progetto ERASMUS non sostenga nessun esame, oltre quello di lingua, tra quelli indicati nel Learning agreement, perde il diritto al contributo finanziario di Facoltà. 8— Durata del periodo di permanenza nell’Università straniera La durata del periodo di studio da svolgere presso l’Università straniera non può essere inferiore a 3 mesi né superiore a 12 mesi e in ogni caso protrarsi oltre il 30 Settembre dell’anno successivo la data del bando. Dietro presentazione di particolari motivazioni di indubbia gravità e urgenza, lo studente può usufruire di una abbreviazione del suo periodo di studio all’estero, presentando domanda scritta al coordinatore della Commissione. Prolungamenti del periodo di studio Erasmus, solo se autorizzati dal proprio coordinatore Erasmus di Facoltà dell’Università di provenienza, devono essere richiesti all’Ufficio Relazioni Internazionali dell’Ateneo di Sassari, mediante apposita modulistica, un mese prima del completamento della borsa Erasmus. L’autorizzazione al prolungamento del periodo di studio sarà concessa solo se lo studente all’atto della domanda di prolungamento avrà già acquisito almeno un numero di CFU pari a 12 su base annua, ovvero almeno un credito per ogni mese di borsa goduta all’estero. L’acquisizione di tali crediti dovrà essere certificata mediante opportuna attestazione rilasciata dall’Università straniera. In assenza di tale attestazione la richiesta di prolungamento non sarà concessa. La durata ufficiale del soggiorno all’estero non potrà essere comunque superiore a 12 mesi complessivi. Non è garantita la copertura finanziaria per il periodo di prolungamento. 9— Premialità Erasmus E’ stato istituito a livello d’Ateneo un sistema finalizzato ad incentivare il conseguimento di migliori risultati di profitto da parte degli studenti in mobilità ai fini di studio. A tal fine è stato proposto un sistema di premialità che assegna una quota aggiuntiva agli studenti che avranno conseguito all’estero i migliori risultati di profitto. I beneficiari del premio saranno non più del 40% del numero totale dei vincitori della borsa Erasmus della Facoltà che abbiano conseguito almeno un numero di CFU pari a 12 su base annua, ovvero almeno un credito per ogni mese di borsa goduta all’estero. La Commissione Erasmus assegnerà (in via sperimentale a partire dall’A. A. 2009-10) il 90% della quota di competenza della Facoltà secondo una graduatoria stilata sulla base dei seguenti parametri: -del numero degli ECTS comunque conseguiti da ciascuno studente presso l’Università ospitante (A); -della media ponderata dei voti degli esami sostenuti (B) -del periodo di studio espresso in mesi effettivamente trascorso presso la sede estera (C). Per cui la graduatoria sarà determinata secondo l’espressione: (A x B)/C A parità di merito sarà preferito lo studente con l’anno di immatricolazione più recente. Il rimanente 10% della quota di competenza della Facoltà sarà distribuito tra i primi tre classificati nel seguente modo: al primo 50% al secondo 30% al terzo 20%. A parità di merito sarà preferito lo studente con l’anno di immatricolazione più recente.