Reg. UE 261/2004 : novità giurisprudenziali Avv. G. Lo Bianco

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Reg. UE 261/2004 : novità giurisprudenziali Avv. G. Lo Bianco
Regolamento UE 261/2004: novità giurisprudenziali in
materia di diritti del passeggero
Avvocato Gianluca Lo Bianco
Il Reg. (CE) n. 261/2004
 Il reg. (CE) n. 261/2004 dell’11 febbraio 2004 ha disposto una
rafforzata protezione dei passeggeri coinvolti in disservizi del
trasporto aereo prevedendo, a carico dei vettori, un obbligo
standardizzato di assistenza gratuita nei confronti di tutti i
passeggeri coinvolti in una serie di eventi come
 negato imbarco
 cancellazione del volo
 ritardo prolungato
e, nei casi previsti, anche nell’offerta di una compensazione
pecuniaria.
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Fonti
A integrazione della disciplina dettata dal codice civile in ordine alla
responsabilità del vettore aereo (art. 1681 c.c.)
 le disposizioni dettate nella parte aeronautica del codice della
navigazione (artt. 941 e ss.), recentemente riformata;
 in particolare art. 947 c. nav. – impedimenti del vettore.
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Art. 947 c. nav. – impedimenti del vettore
 L’art. 947 c. nav., in caso di inadempimento del vettore, riconosce
al passeggero i diritti previsti dalla normativa comunitaria in caso
di negato imbarco, di soppressione o ritardo nella partenza, di
interruzione del viaggio, anche per cause di forza maggiore.
 La predetta norma individua, inoltre, nell’ENAC l’organismo
responsabile dell’applicazione della normativa comunitaria che
disciplina anche le modalità di presentazione dei reclami da parte
dei passeggeri e irroga le sanzioni amministrative previste per
legge.
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Limitazione degli obblighi
 L’unica fattispecie in cui è prevista una limitazione degli obblighi
che incombono sul vettore aereo operativo è riconducibile ai casi
in cui un evento è dovuto a circostanze eccezionali, come
peraltro previsto dalla Convenzione di Montreal.
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Definizione delle circostanze eccezionali
Tuttavia, come è facile immaginare, considerata la eterogeneità della
categoria “circostanze eccezionali”, sono sorti forti contrasti
sull’applicabilità di tale fattispecie. In merito, ai fini dell’esegesi di
tale disposizione, bisogna innanzitutto muovere dal considerando n.
14 del reg. (CE) n. 261/2004 che, richiamando la Convenzione di
Montreal, definisce le circostanze eccezionali:
 instabilità politica;
 condizioni meteorologiche incompatibili con l’effettuazione del
volo in questione;
 rischi per la sicurezza;
 improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza;
 scioperi che si ripercuotono sull’attività di un vettore aereo
operativo.
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Obbligo standardizzato di assistenza gratuita
Il reg. (CE) n. 261/2004 predispone una rafforzata protezione dei
passeggeri coinvolti in disservizi del trasporto aereo prevedendo, a
carico dei vettori aerei, un obbligo standardizzato di assistenza
gratuita nei confronti di tutti i passeggeri coinvolti nel disservizio.
Tale assistenza consiste in offerta di
 ristoro,
 pernottamento,
 voli alternativi,
 rimborso di biglietto
 e, nei casi previsti, anche nell’offerta di una compensazione
pecuniaria.
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Carta dei Diritti del Passeggero ENAC
 Stilata per la prima volta nel 2001 è arrivata ora in Italia alla 6a
edizione.
 È una sintesi ed una guida di riferimento alla normativa in
materia di trasporto aereo, che aiuta il passeggero a muoversi in
caso di disservizi.
 L’ultima edizione tiene conto, tra l'altro, delle disposizioni europee
sui diritti dei passeggeri diversamente abili, delle normative in
materia di sicurezza e sorveglianza sugli operatori, del
regolamento per il trasporto dei liquidi a bordo degli aeromobili,
nonché della recente sentenza della Corte di Giustizia Europea del
novembre 2009 sul risarcimento ai passeggeri in caso di ritardo
prolungato.
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ENAC organismo responsabile
dell’applicazione delle sanzioni
 In Italia, a seguito di legge delega 18 aprile 2005, n. 62, veniva
adottato il d. lgs. 27 gennaio 2006, n. 69, recante «disposizioni
sanzionatorie per le violazioni al reg. (CE) n. 261/2004» e col quale si
individuava
nell’ENAC
l’Organismo
responsabile
dell’applicazione delle sanzioni medesime.
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Art. 12 del reg. n. 261/2004
 Come si evince dalla semplice lettura dell’art. 12 del reg. (CE) n.
261/04, al passeggero è riconosciuto il diritto ad ottenere un
risarcimento c.d. “supplementare” ossia ulteriore rispetto a quello
previsto dalla disciplina comunitaria.
 Lo scopo della disciplina comunitaria è quello di assicurare una
tutela minima a favore del passeggero che non condizioni, in
alcun modo, la possibilità di ottenere ulteriori somme.
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Giurisprudenza della Corte di
Giustizia
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Linee guida della Corte di Giustizia su
responsabilità del vettore
 La Corte di Giustizia, con una decisione che ha avuto una larga eco
tra gli interpreti, ha tracciato una sorta di linee guida rispetto
all’estensione della sfera di responsabilità del vettore nel verificarsi
di circostanze eccezionali che possano incidere sulla sicurezza dei
voli (Corte Giust. CE Sez. IV 22 dicembre 2008, n. 549).
 Elenco contenuto nel considerando 14 è meramente indicativo.
 Problema tecnico emerso nel corso di una manutenzione o la
carenza di manutenzione di un aeromobile non è circostanza
eccezionale.
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Art. 5, § 3: obbligo di assistenza del vettore
 Peraltro, tali circostanze eccezionali rilevano solo ai fini della
corresponsione della compensazione pecuniaria dovuta in caso
di cancellazione del volo, come previsto nell’art. 5, § 3, a nulla
rilevando rispetto agli obblighi di assistenza che il vettore è
sempre ed in ogni caso tenuto ad adempiere, quali l’avviso in
tempo utile ai passeggeri della cancellazione del volo e la
riprotezione su altro volo o il rimborso del biglietto.
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Ritardo nel trasporto aereo e diritto alla
compensazione pecuniaria
 Corte di Giustizia UE, Grande Sez., 23 ottobre 2012, Cause C-
581/10 e C-629/10
 Precedenti Sentenza Sturgeon (C. Giust. UE 19 novembre 2009)
 I passeggeri dei voli ritardati che raggiungono la loro
destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo
originariamente previsto hanno diritto alla compensazione
pecuniaria (importo compreso tra 250 e 600 Euro in ragione della
lunghezza della tratta), salvo che il ritardo sia dovuto a
circostanze eccezionali.
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Equiparazione del disagio subito in caso di
ritardo prolungato e cancellazione del volo
 In base al principio della parità di trattamento, i passeggeri di voli
ritardati e quelli di voli cancellati devono essere considerati in
situazioni paragonabili ai fini della compensazione pecuniaria
prevista dal reg. (CE) n. 261/04;
 Tali passeggeri subiscono un disagio simile, ossia una perdita di
tempo pari o superiore a tre ore rispetto alla programmazione
originaria del loro volo;
 Esclusione se il ritardo prolungato è dovuto a circostanze eccezionali.
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Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Terza Sezione)
Sentenza nella causa C-139/11 – 22 novembre 2012
Compensazione e assistenza ai passeggeri - Negato imbarco, cancellazione del
volo – Ritardo prolungato – Termine di ricorso
Nessuna disposizione del regolamento 261/2004 precisa il termine entro il quale
devono essere promosse le azioni dirette ad ottenere il rispetto dei diritti garantiti
da detto regolamento.
Il termine entro il quale devono essere promosse le azioni dirette ad ottenere il
versamento delle compensazioni previste dagli articoli 5 e 7 del regolamento
261/2004 è determinato dal diritto nazionale di ciascuno Stato membro.
Per l’Italia l’insegnamento della Corte non conduce ad applicare un termine
diverso da quello fissato dalla Convenzione di Montreal (2 anni) stante il rinvio
operato in generale dall’art. 941 c. nav. e, in particolare, dell’art. 949-ter c. nav. in
materia di prescrizione.
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Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Terza Sezione)
Sentenza nella causa C-12/11 – 31 gennaio 2013
Nozione di circostanze eccezionali – Obbligo di prestare assistenza ai passeggeri
in caso di cancellazione di un volo per “circostanze eccezionali” – Sussiste
Circostanze eccezionali: fuori dalla norma, circostanze che sfuggono all’effettivo
controllo per la loro natura o per la loro origine.
Le circostanze eccezionali esimono il vettore aereo dal suo obbligo di
corrispondere la compensazione pecuniaria, ma grava sul vettore l’obbligo di
prestare assistenza a prescindere da quale sia l’evento che ha causato la
cancellazione del volo.
Non vi è alcuna limitazione, né temporale né pecuniaria, in caso di circostanze
eccezionali, dall’obbligo del vettore aereo di prestare assistenza ai passeggeri.
Diritto del passeggero al rimborso della somma che, alla luce delle circostanze del
caso concreto, risultano necessarie, appropriate e ragionevoli.
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Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Grande Sezione)
Sentenza nella causa C-11/11 – 26 febbraio 2013
Volo con una o più coincidenze – Riscontro ritardo all’arrivo della
destinazione finale – Ritardo di durata pari o superiore a tre ore
Sentenza Sturgeon - Diritto dei passeggeri a compensazione
pecuniaria
Ritardo di un volo non è di per sé oggetto di alcuna definizione
contenuta nell’art. 2 del regolamento 261/2004.
In caso di volo con una o più coincidenze, ai fini della compensazione
pecuniaria, è determinante soltanto il ritardo riscontrato rispetto
all’orario di arrivo previsto alla destinazione finale.
La compensazione pecuniaria non è subordinata al ritardo nella
partenza (art. 6 regolamento 261/2004).
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Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Nona Sezione)
Sentenza nella causa C-452/13 – 4 settembre 2014
Diritto a compensazione pecuniaria in caso di ritardo prolungato di
un volo ovvero di durata pari o superiore a tre ore – Durata del
ritardo – Nozione di orario di arrivo
Orario di arrivo effettivo – Per determinare l’entità del ritardo subito
dai passeggeri di un volo – Apertura di almeno uno dei portelloni
dell’aeromobile – Passeggeri possono lasciare il velivolo.
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Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Quinta Sezione)
Sentenza nella causa C-487/12 – 18 settembre 2014
 La normativa spagnola vieta ai vettori aerei di assoggettare la
registrazione dei bagagli al pagamento di un prezzo speciale
 Contrasto con il diritto dell’Unione europea
 La Corte afferma che il prezzo da pagare per il trasporto bagagli
registrati dei passeggeri non configura un elemento inevitabile e
prevedibile del prezzo del servizio del trasporto aereo, ma può
costituire, ai sensi del diritto dell’Unione, un supplemento di prezzo
opzionale, relativo a un servizio complementare.
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Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Quinta Sezione)
Ordinanza nella causa C-394/14– 14 novembre2014
 Diritto a compensazione pecuniaria in caso di ritardo prolungato di
un volo ovvero di durata pari o superiore a tre ore- Circostanze
eccezionali
 I problemi tecnici possono essere considerati circostanze eccezionali,
a condizione che siano collegati a un evento che non è inerente al
normale esercizio dell’attività del vettore aereo e che sfugge al suo
effettivo controllo
 L’urto di una scaletta mobile d’imbarco deve essere considerato un
evento inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo
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Conclusioni - Considerazioni
La tutela dei diritti del passeggero:
 1) il reg. 261/04 ha realizzato un vero e proprio Statuto dei diritti del
passeggero;
 2) in caso di cancellazione del volo o ritardo prolungato, ove non
ricorrano circostanze eccezionali, si determina una presunzione di
colpa in capo al vettore che può essere vinta da quest’ultimo solo ove
riesca a dimostrare che tali circostanze esulino dalla propria sfera di
controllo.
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Approfondimenti
 Gianluca Lo Bianco, Le sanzioni amministrative per violazione dei
diritti degli utenti-passeggeri in “Le sanzioni in materia di trasporto
marittimo, aereo, terrestre e Codice della strada”, Torino, G.
Giappichelli Editore, 2012
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